| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
(GU n. 301 del 28-12-2005- Suppl. Ordinario n.208)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
TITOLO I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' PER AZIONI
Capo I
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO
Art. 1.
(Nomina e requisiti degli amministratori)
1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, e'
inserita la seguente sezione:
"Sezione IV-bis.
Organi di amministrazione.
Art. 147-ter. - (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). - 1.
Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti
sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione
richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un
quarantesimo del capitale sociale.
2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con
scrutinio segreto.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile,
almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e' espresso dalla lista
di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in
alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di
voti.
Nelle societą organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla
lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilitą,
professionalitą e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e
4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, qualora il consiglio di
amministrazione sia composto da piu' di sette membri, almeno uno di essi deve
possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148,
comma 3, nonche', se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da
codici di comportamento redatti da societą di gestione di mercati regolamentati
o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di
amministrazione delle societą organizzate secondo il sistema monistico, per le
quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma,
del codice civile.
Art. 147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione). - 1. Qualora il
consiglio di gestione sia composto da piu' di quattro membri, almeno uno di essi
deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo
148, comma 3, nonche', se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti
previsti da codici di comportamento redatti da societą di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria.
Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilita). - 1. I soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di
onorabilitą stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento
emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica".
Art. 2.
(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 148:
1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalitą per l'elezione di un membro
effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dall'assemblea tra i
sindaci eletti dalla minoranza";
3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "comune controllo" sono inserite le
seguenti: "ovvero agli amministratori della societą e ai soggetti di cui alla
lettera b)", e dopo le parole: "di natura patrimoniale" sono aggiunte le
seguenti: "o professionale";
4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:
"4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP,
sono stabiliti i requisiti di onorabilitą e di professionalitą dei membri del
collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il
controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla
carica.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi
2 e 3.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni
dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza e' il membro del
consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3.
4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza e' dichiarata
dal consiglio di amministrazione o, nelle societą organizzate secondo i sistemi
dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB,
su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque
notizia dell'esistenza della causa di decadenza";
b) dopo l'articolo 148 e' inserito il seguente:
"Art. 148-bis. - (Limiti al cumulo degli incarichi). - 1. Con regolamento della
CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e
controllo che i componenti degli organi di controllo delle societą di cui al
presente capo, nonche' delle societą emittenti strumenti finanziari diffusi fra
il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere
presso tutte le societą di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del
codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerositą e
alla complessitą di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione
della societą, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel
consolidamento, nonche' all'estensione e all'articolazione della sua struttura
organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice
civile, i componenti degli organi di controllo delle societą di cui al presente
capo, nonche' delle societą emittenti strumenti finanziari diffusi fra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e
il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il
regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e
controllo da essi rivestiti presso tutte le societą di cui al libro V, titolo V,
capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli
incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal
regolamento di cui al primo periodo";
c) all'articolo 149:
1) al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) sulle modalitą di concreta attuazione delle regole di governo societario
previste da codici di comportamento redatti da societą di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria, cui la societą, mediante
informativa al pubblico, dichiara di attenersi";
2) al comma 4-ter, le parole: "limitatamente alla lettera d)" sono sostituite
dalle seguenti: "limitatamente alle lettere c-bis) e d)";
d) all'articolo 151:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero rivolgere
le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di
amministrazione e di controllo delle societą controllate";
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "da almeno due membri del collegio"
sono sostituite dalle seguenti: "individualmente da ciascun membro del collegio,
ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che puo' essere
esercitato da almeno due membri";
e) all'articolo 151-bis:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi
di amministrazione e di controllo delle societą controllate";
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "da almeno due membri del consiglio"
sono sostituite dalle seguenti: "individualmente da ciascun membro del
consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che puo'
essere esercitato da almeno due membri";
f) all'articolo 151-ter:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi
di amministrazione e di controllo delle societą controllate";
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "da almeno due membri del comitato"
sono sostituite dalle seguenti: "individualmente da ciascun membro del
comitato";
g) all'articolo 193, comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del
comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolaritą
nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo
periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149,
comma 3".
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2400 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico,
sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da
essi ricoperti presso altre societą";
b) all'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, dopo le parole:
"2400, terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto";
c) all'articolo 2409-septiesdecies, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima
dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di
amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societą".
Art. 3.
(Azione di responsabilita)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2393:
1) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"L'azione di responsabilitą puo' anche essere promossa a seguito di
deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti";
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"La deliberazione dell'azione di responsabilitą importa la revoca dall'ufficio
degli amministratori contro cui e' proposta, purche' sia presa con il voto
favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea
provvede alla sostituzione degli amministratori";
b) all'articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: "un ventesimo" sono
sostituite dalle seguenti: "un quarantesimo";
c) all'articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: "dal quarto comma
dell'articolo 2393" sono sostituite dalle seguenti: "dal quinto comma
dell'articolo 2393".
2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: "2393, quarto e
quinto comma" sono sostituite dalle seguenti:
"2393, quinto e sesto comma".
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE MINORANZE
Art. 4.
(Delega di voto)
1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: "La CONSOB puo' stabilire" sono
sostituite dalle seguenti: "La CONSOB stabilisce".
Art. 5.
(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)
1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 126-bis. - (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea). - 1. I
soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti.
2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrą trattare a
seguito delle richieste di cui al comma 1 e' data notizia, nelle stesse forme
prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni
prima di quello fissato per l'assemblea.
3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1,
non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta".
Capo III
DISCIPLINA DELLE SOCIETą ESTERE
Art. 6.
(Trasparenza delle societą estere)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo
165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge,
e' aggiunta la seguente sezione:
"Sezione VI-bis.
Rapporti con societą estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la
trasparenza societaria.
Art. 165-ter. - (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggette alle disposizioni
contenute nella presente sezione le societą italiane con azioni quotate in
mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le societą italiane emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi
dell'articolo 116, le quali controllino societą aventi sede legale in Stati i
cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della
situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle societą, nonche' le
societą italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano
collegate alle suddette societą estere o siano da queste controllate.
2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di
collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base
dei seguenti criteri:
a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle
societą:
1) mancanza di forme di pubblicitą dell'atto costitutivo e dello statuto,
nonche' delle successive modificazioni di esso;
2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i
terzi creditori, per la costituzione delle societą, nonche' della previsione di
scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale,
salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;
3) mancanza di norme che garantiscano l'effettivitą e l'integritą del capitale
sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti
costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto
appositamente nominato;
4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a cio'
abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformitą degli atti di
cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle societą;
b) per quanto riguarda la struttura delle societą, mancanza della previsione di
un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato
di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di
ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilitą, sul bilancio e
sull'assetto organizzativo della societą, e composto da soggetti forniti di
adeguati requisiti di onorabilitą, professionalitą e indipendenza;
c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio,
comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza
dei seguenti principi:
1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria della societą e del risultato economico dell'esercizio;
1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione
del conto economico e dello stato patrimoniale;
2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o
giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);
3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilitą e il bilancio delle
societą a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla
lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;
d) la legislazione del Paese ove la societą ha sede legale impedisce o limita
l'operativitą della societą stessa sul proprio territorio;
e) la legislazione del Paese ove la societą ha sede legale esclude il
risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta
causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi
delle societą o in altri strumenti negoziali;
f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione
dell'attivitą sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive
di risanamento;
g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali
che falsificano la contabilitą e i bilanci.
4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere
individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in
ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi
soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneitą patrimoniale e
organizzativa determinati nel presente articolo.
5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti
presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle
lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.
6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali e'
consentito alle societą italiane di cui all'articolo 119 e alle societą italiane
emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di
cui al comma 5.
A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale
che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta
informazione societaria.
7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6,
la CONSOB puo' denunziare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle
misure previste dall'articolo 2409 del codice civile.
Art. 165-quater. - (Obblighi delle societą italiane controllanti). - 1. Le
societą italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui
all'articolo 119, e le societą italiane emittenti strumenti finanziari diffusi
fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali
controllano societą aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i
decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di
esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il
bilancio della societą estera controllata, redatto secondo i principi e le
regole applicabili ai bilanci delle societą italiane o secondo i principi
contabili internazionalmente riconosciuti.
2. Il bilancio della societą estera controllata, allegato al bilancio della
societą italiana ai sensi del comma 1, e' sottoscritto dagli organi di
amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicitą e
la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della societą
italiana e' altresi' allegato il parere espresso dall'organo di controllo della
medesima sul bilancio della societą estera controllata.
3. Il bilancio della societą italiana controllante e' corredato da una relazione
degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societą italiana e la
societą estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni
debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie
per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti
soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta dal direttore generale e dal
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato
ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.
4. Il bilancio della societą estera controllata, allegato al bilancio della
societą italiana ai sensi del comma 1, e' sottoposto a revisione ai sensi
dell'articolo 165 da parte della societą incaricata della revisione del bilancio
della societą italiana; ove la suddetta societą di revisione non operi nello
Stato in cui ha sede la societą estera controllata, deve avvalersi di altra
idonea societą di revisione, assumendo la responsabilitą dell'operato di
quest'ultima. Ove la societą italiana, non avendone l'obbligo, non abbia
incaricato del controllo contabile una societą di revisione, deve comunque
conferire tale incarico relativamente al bilancio della societą estera
controllata.
5. Il bilancio della societą estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma
2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla
societą responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla
CONSOB.
Art. 165-quinquies. - (Obblighi delle societą italiane collegate). - 1. Il
bilancio delle societą italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di
cui all'articolo 119, e delle societą italiane emittenti strumenti finanziari
diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le
quali siano collegate a societą aventi sede legale in uno degli Stati
determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, e' corredato da
una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societą
italiana e la societą estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche
situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel
corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di
garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti
soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta dal direttore generale e dal
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato
ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.
Art. 165-sexies. - (Obblighi delle societą italiane controllate).
- 1. Il bilancio delle societą italiane con azioni quotate in mercati
regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle societą italiane emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi
dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito,
le quali siano controllate da societą aventi sede legale in uno degli Stati
determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, e' corredato da
una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societą
italiana e la societą estera controllante, nonche' le societą da essa
controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare
riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni
compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce,
compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in
Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta
dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di
controllo.
Art. 165-septies. - (Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione). - 1. La
CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalitą
indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle societą italiane di cui alla
presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente
sezione da parte delle societą italiane, puo' esercitare i medesimi poteri nei
riguardi delle societą estere, previo consenso delle competenti autoritą
straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche
sulla base di accordi di cooperazione con esse.
2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione
della presente sezione".
2. Dopo l'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente:
"
Art. 193-bis. - (Rapporti con societą estere aventi sede legale in Stati che non
garantiscono la trasparenza societaria). - 1. Coloro che sottoscrivono il
bilancio della societą estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le
relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3,
165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la
revisione ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a
responsabilitą civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in
relazione al bilancio delle societą italiane.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti
dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-septies,
comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'articolo 193, comma 1".
Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153)
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive
modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non puo' esercitare il diritto
di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle societą indicate nei
commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato
da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione
dell'assemblea straordinaria delle societą interessate, le azioni eccedenti la
predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di
voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis".
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITą FINANZIARIE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI
Art. 8.
(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti
bancari)
1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in
conformitą alle deliberazioni del CICR, per le attivitą di rischio nei confronti
di:
a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione
rilevante o comunque il controllo della banca o della societą capogruppo;
b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o
piu' componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della
societą capogruppo;
c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso
la banca o presso la societą capogruppo;
d) societą controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b)
e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo;
e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto
stabilito dalla Banca d'Italia";
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:
a) dell'entitą del patrimonio della banca;
b) dell'entitą della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dell'insieme delle attivitą di rischio del gruppo bancario nei confronti dei
soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo
quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle
condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi
connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia, in conformitą alle deliberazioni del CICR,
disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma
4, in relazione alle altre attivitą bancarie".
2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni
intercorrenti con societą controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o
presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo, nonche' con le societą da queste controllate o che le
controllano o sono ad esse collegate";
b) al comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei
commi 1, 2 e 2-bis".
Art. 9.
(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento
collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonche'
nella gestione di portafogli su base individuale)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti
d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento
collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza
complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento
per conto terzi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) salvaguardia dell'interesse dei risparmiatori e dell'integritą del mercato
finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del
risparmio;
b) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi
e di previdenza complementare nonche' dei portafogli gestiti su base individuale
per conto terzi in prodotti finanziari emessi o collocati da societą
appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i
suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza
complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti
istitutive;
c) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi
e di previdenza complementare, nonche' dei portafogli gestiti su base
individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), in prodotti finanziari
emessi o collocati da societą appartenenti a gruppi legati da significativi
rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o
portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;
d) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo
gruppo da parte dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di
previdenza complementare, nonche' dei portafogli gestiti su base individuale per
conto terzi, di cui alla lettera b), per la negoziazione di strumenti finanziari
nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura
non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e
delle vendite degli stessi;
e) salvo quanto disposto dalla lettera d), previsione dell'obbligo, a carico dei
gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza
complementare, nonche' dei portafogli gestiti su base individuale per conto
terzi, di cui alla lettera b), di motivare, sulla base delle condizioni
economiche praticate nonche' dell'efficienza e della qualitą dei servizi
offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la
negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione
di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore
complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
f) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di
prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonche' dei portafogli
gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di
comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari
appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla
lettera d), all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti
assicurativi e di previdenza complementare ovvero all'atto del conferimento
dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli d'investimento per
conto terzi, nonche' ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;
g) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla
Commissione nazionale per le societą e la borsa (CONSOB), d'intesa con la Banca
d'Italia per quanto riguarda gli OICR;
h) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di
violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei
principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di
adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di
maggiore gravitą o di reiterazione dei comportamenti vietati;
i) attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera h)
alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia;
l) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione
di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 10.
(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al
fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di
investimento, anche rispetto alle altre attivitą svolte dal soggetto abilitato,
determinate attivitą debbano essere prestate da strutture distinte e autonome";
b) all'articolo 190, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari
emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila
euro".
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 11.
(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori
professionali e obblighi informativi)
1. All'articolo 2412 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a
garanzie comunque prestate dalla societą per obbligazioni emesse da altre
societą, anche estere".
b) il settimo comma e' abrogato.
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli
strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di
assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo";
b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 e' abrogata;
c) dopo l'articolo 100 e' inserito il seguente:
"Art. 100-bis. - (Circolazione dei prodotti finanziari) - 1. Nei casi di
sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), e
di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi
all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando
quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, rispondono della solvenza
dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori
professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto
stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.
2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento
informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti
che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su
richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver
adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma";
d) all'articolo 118, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle
banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di
acquisire o sottoscrivere azioni".
3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo
25 e' aggiunto il seguente:
"Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di
assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al
collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonche', in quanto
compatibili, da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalitą
di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e
sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa
e ispettiva di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e
all'articolo 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il
controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la
CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei
propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al
presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla
CONSOB ai sensi del comma 2.
4. Le societą incaricate della revisione contabile delle imprese di
assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati
nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione
delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o
particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo
e alle societą incaricate della revisione contabile presso le societą che
controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna
disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autoritą puo' chiedere
all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza".
Art. 12.
(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica
o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2001/34/CE)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto
da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito
denominata "direttiva".
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti
dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al
comma 1, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto
legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2,
della direttiva.
3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale
recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione
nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di
conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre
conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico
dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti,
rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) individuare nella CONSOB l'Autoritą nazionale competente in materia;
c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento
di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta
pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un
mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;
d) assicurare la conformitą della disciplina esistente in materia di segreto
d'ufficio alla direttiva;
e) disciplinare i rapporti con le Autoritą estere anche con riferimento ai
poteri cautelari esercitabili;
f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti
regolamentari, da esercitare in conformitą alla direttiva e alle relative misure
di esecuzione dettate dalla Commissione europea:
1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto
nonche' i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla
cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un
prospetto;
2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la
successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si
applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto
obbligo;
g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro
d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla
negoziazione in Italia;
h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore
di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo
per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo
inoltre la responsabilitą dell'intermediario responsabile del collocamento in
presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni
d'investimento di un investitore ragionevole;
i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB puo' autorizzare determinate
persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori
qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a
investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;
l) prevedere una disciplina concernente la responsabilitą civile per le
informazioni contenute nel prospetto;
m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto,
verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonche' la
coerenza e la comprensibilitą delle informazioni fornite;
n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in
conformitą alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla
Commissione europea, anche le seguenti materie:
1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota
di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;
2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le
informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico
nel corso di un anno;
3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto
all'Autoritą competente di un altro Stato membro;
4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma
elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il
prospetto e' stato reso disponibile e dove puo' essere ottenuto dal pubblico;
o) avvalersi della facoltą di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a societą
di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;
p) fatte salve le sanzioni penali gią previste per il falso in prospetto,
prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni
amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore
offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove
quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e
massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della
normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da
cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilitą dell'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere
la pubblicitą delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la
pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno
sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;
q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare
secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le
violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilitą di queste
ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle
violazioni.
Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLIINVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATIREGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA
Art. 13.
(Pubblicitą del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari)
1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per le
operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso
effettivo globale medio computato secondo le modalitą stabilite a norma
dell'articolo 122".
Art. 14.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali
minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine puo' avvalersi
della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei
soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di
cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiositą dei prodotti
finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il
principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o
effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla
base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari,
della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua
propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite
dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione
telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purche' siano adottate procedure
che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della
documentazione dell'ordine";
b) all'articolo 31:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni
territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle
associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti
abilitati. L'organismo ha personalitą giuridica ed e' ordinato in forma di
associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del
principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attivitą.
Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote
i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti
l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie
attivitą. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari
requisiti, e svolge ogni altra attivitą necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con
regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima";
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "indette dalla CONSOB" sono
soppresse;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di
pubblicitą;
b) ai requisiti di rappresentativitą delle associazioni professionali dei
promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di
radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilitą;
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente,
dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste
dallo stesso articolo 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere
dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla
lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari
devono osservare nei rapporti con la clientela;
h) alle modalitą di tenuta della documentazione concernente l'attivitą svolta
dai promotori finanziari;
i) all'attivitą dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalitą di esercizio
della vigilanza da parte della stessa CONSOB;
l) alle modalitą di aggiornamento professionale dei promotori finanziari";
c) all'articolo 62:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora le azioni della societą di gestione siano quotate in un mercato
regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 e' deliberato dal consiglio di
amministrazione della societą medesima";
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il regolamento puo' stabilire che le azioni di societą controllanti, il
cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o
indiretta, in una o piu' societą con azioni quotate in mercati regolamentati,
vengano negoziate in segmento distinto del mercato";
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura
organizzativa e del sistema dei controlli interni che le societą controllate,
costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea,
devono rispettare affinche' le azioni della societą controllante possano essere
quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo
di cui all'articolo 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di
societą controllate sottoposte all'attivitą di direzione e coordinamento di
altra societą;
c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul
mercato mobiliare italiano delle societą finanziarie, il cui patrimonio e'
costituito esclusivamente da partecipazioni";
d) all'articolo 64:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB;
l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione e' sospesa finche'
non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)";
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La CONSOB:
a) puo' vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione
ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti
finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base
degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle
finalitą di cui all'articolo 74, comma 1;
b) puo' chiedere alla societą di gestione tutte le informazioni che ritenga
utili per i fini di cui alla lettera a);
c) puo' chiedere alla societą di gestione l'esclusione o la sospensione degli
strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.
1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli
strumenti finanziari emessi da una societą di gestione in un mercato da essa
gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le
modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la
trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli
investitori, nonche' per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi.
L'ammissione dei suddetti strumenti e' subordinata all'adeguamento del
regolamento del relativo mercato";
e) all'articolo 74, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del
mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter,
da parte della societą di gestione";
f) all'articolo 94 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in
mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116
e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici
criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato";
g) all'articolo 114:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel
comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai
dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai
sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122
che siano resi pubblici, con le modalitą da essa stabilite, notizie e documenti
necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB
provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente";
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con
l'esclusione delle societą di rating, riguardanti gli strumenti finanziari
indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali
strumenti, nonche' i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che
raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di
divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e
comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo
agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce";
h) all'articolo 115:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli
organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle societą di
revisione, dalle societą e dai soggetti indicati nella lettera a)";
2) al comma 1, lettera c), le parole: "nella lettera a)" sono sostituite dalle
seguenti: "nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e
di acquisirne copia";
3) al comma 2, le parole: "dalle lettere a) e b)" sono sostituite dalle
seguenti: "dalle lettere a), b) e c)";
i) dopo l'articolo 117 sono inseriti i seguenti:
"
Art. 117-bis. - (Fusioni fra societą con azioni quotate e societą con azioni non
quotate). - 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le
operazioni di fusione nelle quali una societą con azioni non quotate viene
incorporata in una societą con azioni quotate, quando l'entitą degli attivi di
quest'ultima, diversi dalle disponibilitą liquide e dalle attivitą finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle
attivitą della societą incorporata.
2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con
proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni
di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 117-ter. - (Disposizioni in materia di finanza etica). - 1.
La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le
Autoritą di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli
specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i
soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e
servizi qualificati come etici o socialmente responsabili";
l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118 e' aggiunto il
seguente:
"
Art. 118-bis. - (Riesame delle informazioni fornite al pubblico).
- 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalitą e i termini per il riesame
periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese
le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati";
m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 124 e' inserita la
seguente sezione:
"Sezione I-bis.
Informazioni sull'adesione a codici di comportamento.
Art. 124-bis. - (Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento).
- 1. Le societą di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e
con le modalitą stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di
comportamento promossi da societą di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a cio'
conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.
Art. 124-ter. - (Vigilanza sull'informazione relativa ai codici di
comportamento). - 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce
le forme di pubblicitą cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da
societą di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria
degli operatori, vigila sulla veridicitą delle informazioni riguardanti
l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano
aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione";
n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 154 e' inserita la
seguente sezione:
"Sezione V-bis.
Redazione dei documenti contabili societari.
Art. 154-bis. - (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari). - 1. Lo statuto prevede le modalitą di nomina di un dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere
obbligatorio dell'organo di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della societą previste dalla legge o diffuse al
mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale
o finanziaria della stessa societą, sono accompagnati da una dichiarazione
scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione
del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonche' di
ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono
essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti
ai sensi del presente articolo.
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al
bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e
l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso
dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonche' la corrispondenza del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione
e' resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.
6. Le disposizioni che regolano la responsabilitą degli amministratori si
applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili
in base al rapporto di lavoro con la societą";
o) all'articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
"d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai
dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2";
p) all'articolo 191, al comma 1, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1 e 5-bis";
q) all'articolo 193, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei confronti di societą, enti o associazioni tenuti a effettuare le
comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 e' applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per
l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative
disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se
le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la
sanzione si applica nei confronti di quest'ultima".
Art. 15.
(Responsabilitą dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2434, dopo le parole: "dei direttori generali" sono inserite le
seguenti: ", dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari";
b) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: "i direttori generali," sono
inserite le seguenti: "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari,";
c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: "i direttori
generali," sono inserite le seguenti: "i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari,".
2. All'articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile,
dopo le parole: "i direttori generali" sono inserite le seguenti: ", i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari".
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-bis, primo comma, le parole: "e direttore generale" sono
sostituite dalle seguenti: ", direttore generale e dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari";
b) all'articolo 35-bis, primo comma, le parole: "e direttore generale" sono
sostituite dalle seguenti: ", direttore generale e dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari";
c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: "direttori generali," sono
inserite le seguenti: "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari,".
Art. 16.
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti
aziendali, dipendenti o collaboratori)
1. Dopo l'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"
Art. 114-bis. - (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a
esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). - 1. I piani di compensi
basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di
amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di
collaboratori non legati alla societą da rapporti di lavoro subordinato, ovvero
di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione,
di dipendenti o di collaboratori di altre societą controllanti o controllate
sono approvati dall'assemblea dei soci.
Almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche,
mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla societą di gestione del
mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno
due agenzie di stampa, le informazioni concernenti:
a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;
b) i soggetti destinatari del piano;
c) le modalitą e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua
attuazione e' subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al
conseguimento di risultati determinati;
d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per
l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui
all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n.
350;
e) le modalitą per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la
determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;
f) i vincoli di disponibilitą gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di
opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia
consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa societą o a terzi.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116.
3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:
a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono
essere fornite in relazione alle varie modalitą di realizzazione del piano,
prevedendo informazioni piu' dettagliate per piani di particolare rilevanza;
b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti
contrastanti con l'interesse della societą, anche disciplinando i criteri per la
fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le
modalitą e i termini per l'esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i
limiti alla loro circolazione".
Art. 17.
(Disposizioni in materia di mediatori creditizi)
1. I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7
marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attivitą di mediazione e consulenza
nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari
finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIADI REVISIONE DEI CONTI
Art. 18.
(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: "156," e' inserita la seguente:
"160";
b) l'articolo 159 e' sostituito dal seguente:
"
Art. 159. - (Conferimento e revoca dell'incarico). - 1.
L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione
annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile,
conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato ad una societą di revisione iscritta nell'albo speciale previsto
dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio
sindacale.
2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando
ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad
altra societą di revisione secondo le modalitą di cui al comma 1. Non
costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a
valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo
contabile continuano ad essere esercitate dalla societą revocata fino a quando
la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero
fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.
3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle
societą in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si
applica l'articolo 2459 del codice civile.
4. L'incarico ha durata di sei esercizi, e' rinnovabile una sola volta e non
puo' essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di
cessazione del precedente. In caso di rinnovo il responsabile della revisione
deve essere sostituito con altro soggetto.
5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il
termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni
dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico,
puo' vietarne l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di una causa di
incompatibilitą, ovvero qualora rilevi che la societą cui e' affidato l'incarico
non e' tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione
ovvero al numero degli incarichi gią assunti. Entro venti giorni dalla data di
ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB puo' vietarne l'esecuzione
qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento
e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui,
rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia
vietata l'esecuzione.
6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile
qualora rilevi una causa di incompatibilitą ovvero qualora siano state accertate
gravi irregolaritą nello svolgimento dell'attivitą di revisione, anche in
relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo
162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca e' notificato alla societą
di revisione e comunicato immediatamente alla societą interessata, con l'invito
alla societą medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra
societą di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia
adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento
dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano
ad essere esercitate dalla societą revocata fino a quando la deliberazione di
conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al
provvedimento della CONSOB.
7. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di
revisione contabile. La corresponsione del compenso non puo' comunque essere
subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, ne' la
misura di esso puo' dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi
aggiuntivi da parte della societą di revisione;
b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi
1 e 2, le modalitą e i termini di trasmissione;
c) le modalitą e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati
dei provvedimenti da essa assunti;
d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di
gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i
provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.
8. Non si applica l'articolo 2409-quater del codice civile";
c) all'articolo 160, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Al fine di assicurare l'indipendenza della societą e del responsabile della
revisione, l'incarico non puo' essere conferito a societą di revisione che si
trovino in una delle situazioni di incompatibilitą stabilite con regolamento
dalla CONSOB.
1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua
altresi' i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entitą alla rete di una
societą di revisione, costituita dalla struttura piu' ampia cui appartiene la
societą stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la
quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le
societą che controllano la societą di revisione, le societą che sono da essa
controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo;
determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono
compromettere l'indipendenza della societą di revisione; stabilisce le forme di
pubblicitą dei compensi che la societą di revisione e le entitą appartenenti
alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per
la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Puo' stabilire
altresi' prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle societą di revisione, per
prevenire la possibilitą che gli azionisti di queste o delle entitą appartenenti
alla loro rete nonche' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio
dell'attivitą di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e
l'obiettivitą delle persone che la effettuano.
1-ter. La societą di revisione e le entitą appartenenti alla rete della
medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i
dipendenti della societą di revisione stessa e delle societą da essa
controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune
controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla societą che ha
conferito l'incarico di revisione e alle societą da essa controllate o che la
controllano o sono sottoposte a comune controllo:
a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni
contabili o alle relazioni di bilancio;
b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
d) servizi attuariali;
e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla
selezione, formazione e gestione del personale;
g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari
d'investimento;
h) prestazione di difesa giudiziale;
i) altri servizi e attivitą, anche di consulenza, non collegati alla revisione,
individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n.
84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle
societą di revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del
comma 1.
1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa
societą non puo' essere esercitato dalla medesima persona per un periodo
eccedente sei esercizi sociali, ne' questa persona puo' assumere nuovamente tale
incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima societą o di
societą da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono
sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa societą di
revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una
societą, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo
della societą di revisione alla quale e' stato conferito l'incarico di revisione
e delle societą da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non
possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella societą che ha
conferito l'incarico di revisione e nelle societą da essa controllate, ad essa
collegate o che la controllano, ne' possono prestare lavoro autonomo o
subordinato in favore delle medesime societą, se non sia decorso almeno un
triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui
abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di
controllo o dipendenti della societą di revisione e delle societą da essa
controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di
controllo di cui all'articolo 93.
1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di
controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari presso una societą non possono esercitare la revisione
contabile dei bilanci della medesima societą ne' delle societą da essa
controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno
un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle societą di
revisione che partecipano allo svolgimento delle attivitą di revisione non puo'
essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle
revisioni da essi compiute ne' dal numero degli incarichi di revisione ricevuti
o dall'entitą dei compensi per essi percepiti dalla societą.
1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro
irrogata dalla CONSOB";
d) all'articolo 161, comma 4, le parole: "a copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivitą di revisione contabile" sono sostituite dalle
seguenti: "o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilitą
civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per
infedeltą dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio
dell'attivitą di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della
copertura assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di
volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente
individuati con regolamento";
e) all'articolo 162:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nello svolgimento di
tale attivitą, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque,
almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneitą tecnica sia della societą, sia
dei responsabili della revisione";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:
a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per
la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture
societarie, amministrative e contabili delle societą sottoposte a revisione;
b) puo' richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
c) puo' eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli
amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della
societą di revisione";
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le societą di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione
loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione
entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati";
f) all'articolo 163:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. La CONSOB, quando accerta irregolaritą nello svolgimento dell'attivitą di
revisione, tenendo conto della loro gravitą, puo':
a) applicare alla societą di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da
diecimila a cinquecentomila euro;
b) intimare alle societą di revisione di non avvalersi nell'attivitą di
revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del
responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le
irregolaritą;
c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159,
comma 6;
d) vietare alla societą di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per
un periodo non superiore a tre anni.
1-bis. Quando l'irregolaritą consista nella violazione delle disposizioni
dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-octies del
medesimo articolo non pregiudica l'applicabilitą dei provvedimenti indicati nel
comma 1 del presente articolo nei riguardi della societą di revisione";
2) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, qualora
risulti la responsabilitą della societą. In tutti i casi, la CONSOB comunica i
nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al
Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei
revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88";
g) all'articolo 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La societą incaricata della revisione contabile della societą capogruppo
quotata e' interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato
del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle societą
incaricate della revisione contabile delle altre societą appartenenti al gruppo;
puo' chiedere alle suddette societą di revisione o agli amministratori delle
societą appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla
revisione, nonche' procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli
presso le medesime societą. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza
indugio la CONSOB e gli organi di controllo della societą capogruppo e della
societą interessata";
h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165 e'
aggiunto il seguente:
"
Art. 165-bis. - (Societą che controllano societą con azioni quotate). - 1. Le
disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si
applicano altresi' alle societą che controllano societą con azioni quotate e
alle societą sottoposte con queste ultime a comune controllo.
2. Alla societą incaricata della revisione contabile della societą capogruppo si
applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.
3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo,
stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le societą sottoposte a
comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza
ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati
dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127".
TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTILE AUTORITą DI VIGILANZA
Capo I
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONEE RAPPORTI FRA LE AUTORITą
Art. 19.
(Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia e' parte integrante del Sistema europeo di banche centrali
ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.
2. La Banca d'Italia e' istituto di diritto pubblico.
3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario,
assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza
richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri
attribuiti nonche' per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.
4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare
riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di
trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autoritą di vigilanza.
Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale
sulla propria attivitą.
5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono
motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali
viene redatto apposito verbale.
6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti
nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua
delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto
previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a
maggioranza; in caso di paritą dei voti prevale il voto del governatore. La
disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle
decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.
7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilitą di un solo rinnovo
del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la
possibilitą di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i
membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una
articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'Istituto, compresa
in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.
8. La nomina del governatore e' disposta con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si
applica anche, nei casi previsti dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la
revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo
del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
9. Lo statuto della Banca d'Italia e' adeguato alle disposizioni contenute nei
commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con le modalitą stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine lo statuto della
Banca d'Italia e' adeguato ridefinendo le competenze del Consiglio superiore in
modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo
all'interno della Banca d'Italia. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle
disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono
disciplinate le modalitą di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della
Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti
pubblici.
11. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono
abrogati.
12. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di
concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che
riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai
sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia
l'autorizzazione dell'Autoritą garante della concorrenza e del mercato di cui
all'articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle
valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.
13. I provvedimenti delle Autoritą di cui al comma 12 sono emanati con un unico
atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della
documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni
relative alle finalitą attribuite alle due Autoritą.
14. Al fine di assicurare la funzionalitą dell'attivitą amministrativa e di
contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le Autoritą di cui al comma 12 si
coordinano ai sensi dell'articolo 21.
Art. 20.
(Coordinamento dell'attivitą delle Autorita)
1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) e l'Autoritą garante della concorrenza e del mercato, nel
rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per
l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli
d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di comitati di coordinamento.
2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle
Autoritą indicate nel medesimo comma almeno una volta l'anno.
Art. 21.
(Collaborazione fra le Autorita)
1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autoritą garante della
concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autoritą
non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le
informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autoritą, anche
attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti
al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autoritą
che li ha prodotti o acquisiti per prima.
Art. 22.
(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza)
1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autoritą
di cui all'articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalitą
degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri
ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia
di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal
segreto d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle
Autoritą competenti.
Capo II
DISPOSIZIONI GENERALISUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITą
Art. 23.
(Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali)
1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP
aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti
all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte
di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra
le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attivitą delle imprese e degli
operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella
definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autoritą di cui
al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalitą, inteso
come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con
il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse
consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori
di servizi finanziari e dei consumatori.
3. Le Autoritą di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni
tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli
all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori
e dei risparmiatori.
4. Le Autoritą di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti
l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresi' i
casi di necessitą e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso
derogarvi.
Art. 24.
(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali)
1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP
volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto
compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile
del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti
amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i
procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della
facoltą di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del
contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le
Autoritą di cui al presente comma disciplinano le modalitą organizzative per
dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
2. Gli atti delle Autoritą di cui al comma 1 devono essere motivati. La
motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che
hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Le Autoritą di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti
l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresi' i
casi di necessitą e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso
derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB,
dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autoritą garante della concorrenza e del mercato
non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute
nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la
violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del
medesimo testo unico.
5. Avverso gli atti adottati dalle Autoritą di cui al comma 4 puo' essere
proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metą, con esclusione di
quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati
consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autoritą sul cui atto verte il
ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste
per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e
seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001,
n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7
febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre
1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e
dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124.
6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in
primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse ne' l'efficacia dei
provvedimenti impugnati.
Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVEALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE COMPETENZE DELLE AUTORITą
Art. 25.
(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle
banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: "sentita la Banca d'Italia"
sono sostituite dalle seguenti: "sentite la CONSOB e la Banca d'Italia";
b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "La Banca d'Italia"
sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la CONSOB,"; al terzo periodo, dopo
le parole: "della Banca d'Italia" sono aggiunte le seguenti: ", adottate
d'intesa con la CONSOB";
c) all'articolo 127, comma 3, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le
seguenti: ", d'intesa con la CONSOB".
2. Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III
della lettera A) della tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto
legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB.
3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243,
sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la
sollecitazione del pubblico risparmio.
Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le
forme pensionistiche complementari attribuite all'Autoritą garante della
concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze
in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite
all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai
prodotti assicurativi con finalitą previdenziali.
4. All'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243,
all'alinea, le parole: "l'unitarietą e" sono soppresse.
Art. 26.
(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori)
1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero
dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una
sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive
competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societą o
all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni,
tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con
provvedimento motivato";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144,
commi 3 e 4, e' pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni
dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della societą o
dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due
quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di
applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo e' pubblicato per
estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e' ammessa opposizione alla
corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autoritą che
ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la
cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica";
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di
appello, all'autoritą che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della
pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8".
3. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attivitą produttive
previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto
1982, n. 576, e successive modificazioni, nonche' le altre analoghe competenze
ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.
4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali previste dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
Art. 27.
(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di
garanzia per i risparmiatori e gli investitori)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, in
materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato
e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in
contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapiditą ed economicitą,
dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori
o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli
altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di
informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con
la clientela;
b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori,
esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli
intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di
cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi
ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione dei medesimi obblighi;
c) salvaguardia dell'esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della
giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore
rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);
d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della
giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30
luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare
disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'istituzione
di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilitą del
fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con
sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attivitą di cui
alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al
comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso
comunque percepiti a titolo di risarcimento;
b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell'indennizzato,
limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e facoltą di rivalsa del
fondo stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario responsabile;
c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del
fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa ai sensi della
lettera b), con la facoltą di farsi rappresentare in giudizio a norma
dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni, ovvero anche da propri funzionari;
d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metą degli
importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla
lettera a);
e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;
f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del
fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della
sua misura massima;
g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello
statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei
diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace
diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione
del codice di comportamento degli operatori finanziari.
Art. 28.
(Disposizioni in materia di personale della CONSOB)
1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti
derivanti dalla presente legge, puo' essere aumentato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta
organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale
di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo
determinato e' stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la
maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.
95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e
successive modificazioni. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del
citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli oneri
derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri, le procedure e
con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e successive modificazioni.
Art. 29.
(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari)
1. Dopo l'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente:
"Art. 128-bis. - (Risoluzione delle controversie). - 1. I soggetti di cui
all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con i consumatori.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono
determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialitą dello stesso e la rappresentativitą dei soggetti
interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapiditą,
l'economicitą della soluzione delle controversie e l'effettivitą della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il
ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto
dall'ordinamento".
TITOLO V
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE
Art. 30.
(False comunicazioni sociali)
1. L'articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"
Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto
dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al
fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai
soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorche'
oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e'
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
societą o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in
errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a
due anni.
La punibilitą e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla societą per conto di terzi.
La punibilitą e' esclusa se le falsitą o le omissioni non alterano in modo
sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societą o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilitą
e' comunque esclusa se le falsitą o le omissioni determinano una variazione del
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per
cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative
che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per
cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma
sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a
tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore,
direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, nonche' da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della
persona giuridica o dell'impresa".
2. L'articolo 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"
Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della societą, dei soci o dei
creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di
conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai
soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorche'
oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e'
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
societą o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in
errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale
alla societą, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorche'
aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori,
salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunitą europee.
Nel caso di societą soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo
II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma e' da uno
a quattro anni e il delitto e' procedibile d'ufficio.
La pena e' da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto
cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di
risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante
dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o
riduzione del valore di titoli di entitą complessiva superiore allo 0,1 per
mille del prodotto interno lordo.
La punibilitą per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' estesa anche al
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla
societą per conto di terzi.
La punibilitą per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' esclusa se le
falsitą o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societą o del gruppo al
quale essa appartiene. La punibilitą e' comunque esclusa se le falsitą o le
omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al
lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del
patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative
che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per
cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma
sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a
tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore,
direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, nonche' da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della
persona giuridica o dell'impresa".
3. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la
Commissione per la tutela del risparmio, di seguito denominata "Commissione",
alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La Commissione e' organo collegiale, composta da un presidente e due
commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica.
5. Il Governo adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, volto a determinare i requisiti di nomina del presidente e dei
membri della Commissione e le funzioni della Commissione, al fine di garantirne
l'autonomia e l'efficacia operativa.
6. La Commissione:
a) svolge le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei risparmiatori;
b) relaziona con cadenza semestrale sulla propria attivitą al Presidente del
Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
c) si avvale del supporto di un ufficio composto da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni
effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
d) ha l'obbligo di rendere rapporto all'autoritą giudiziaria nei casi previsti
dalla legge.
Art. 31.
(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)
1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630
e' inserito il seguente:
"Art. 2629-bis. - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi). -
L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una societą con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi
del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo
comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano
derivati danni alla societą o a terzi".
2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".
Art. 32.
(Ricorso abusivo al credito)
1. L'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 218. - (Ricorso abusivo al credito). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attivitą commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena e' aumentata nel caso di societą soggette alle disposizioni di cui
al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del
codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa
commerciale e l'incapacitą ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa fino a tre anni".
Art. 33.
(Istituzione del reato di mendacio bancario)
1. All'articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 e' premesso il seguente:
"1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, al fine di
ottenere concessioni di credito per se' o per le aziende che amministra, o di
mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce
dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque
interessate alla concessione del credito, e' punito con la reclusione fino a un
anno e con la multa fino ad euro 10.000".
Art. 34.
(Falso in prospetto)
1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente:
"Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".
2. L'articolo 2623 del codice civile e' abrogato.
Art. 35.
(Falsitą nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societą di revisione)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all'articolo 175
sono premessi i seguenti:
"Art. 174-bis. - (Falsitą nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societą di revisione). - 1. I responsabili della revisione delle societą con azioni quotate, delle societą da queste controllate e delle societą che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societą, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o
altra utilitą data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i
direttori generali o i sindaci della societą assoggettata a revisione, la pena
e' aumentata fino alla metą.
3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dą o promette
l'utilitą nonche' agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della
societą assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.
Art. 174-ter. - (Corruzione dei revisori). - 1. Gli amministratori, i soci, i
responsabili della revisione contabile e i dipendenti della societą di
revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle societą con
azioni quotate, delle societą da queste controllate e delle societą che emettono
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o
altra utilitą data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli
obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque
anni.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dą o promette l'utilitą".
Art. 36.
(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di
comportamento delle societą quotate)
1. Dopo l'articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente:
"Art. 192-bis. - (False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste
nei codici di comportamento delle societą quotate). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e
i direttori generali di societą quotate nei mercati regolamentati i quali
omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis ovvero, nelle stesse
o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare
false informazioni relativamente all'adesione delle stesse societą a codici di
comportamento redatti da societą di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a
trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio e' pubblicato, a spese degli
stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione
nazionale".
Art. 37.
(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione
e controllo)
1. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, il comma 3-bis e' sostituito dal
seguente:
"3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di
controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni
di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa
in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico
relativamente al quale e' stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento
sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza dall'incarico".
Art. 38.
(Abusive attivitą finanziarie)
1. All'articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attivitą
riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco".
Art. 39.
(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)
1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal
libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2625, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"La pena e' raddoppiata se si tratta di societą con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
b) all'articolo 2635, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"La pena e' raddoppiata se si tratta di societą con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
c) all'articolo 2638, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La pena e' raddoppiata se si tratta di societą con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla
presente legge, sono quintuplicate.
4. All'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo
il numero 1) e' inserito il seguente:
"1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura
massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di
denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576,
e successive modificazioni".
5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.
Art. 40.
(Sanzioni accessorie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative
applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata,
comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravitą della violazione,
valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della
sua reiterazione;
b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza
dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti
operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi
ricoperti presso societą;
c) previsione della sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche presso
banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;
d) previsione della sanzione accessoria della pubblicitą della sanzione
pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e
altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico
delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della
violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;
e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del
profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di
valore equivalente;
f) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla
medesima autoritą competente ad irrogare la sanzione principale.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIEE FINALI
Art. 41.
(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di
emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca)
1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla
circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di
cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' soppressa.
2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto
28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni.
All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le
parole: ", col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti
di emissione,".
Art. 42.
(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
societą iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della
presente legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle
disposizioni da questa introdotte.
2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi
dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente
legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico
nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
introdotti dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle
societą che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La disposizione di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 18,
comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo
161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilitą previste
dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 per le societą di revisione e le
entitą appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i
componenti degli organi di controllo, i dipendenti della societą di revisione
stessa e delle societą da essa controllate, ad essa collegate o che la
controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a
definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilitą di
rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il recesso unilaterale da parte della societą, o dei soggetti
appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo
svolgimento di servizi, giustificato dalla necessitą di rimuovere una causa di
incompatibilitą, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o
l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di
legge o in clausole contrattuali.
Art. 43.
(Delega al Governo per il coordinamento legislativo)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché
delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando
le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.
Art. 44.
(Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative)
1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno
dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari
delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti
Commissioni parla-mentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data
di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta
giorni.
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarą inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli