| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Il Tribunale riunito in camera
di consiglio
All’udienza del 29 ottobre 2002 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il
Pm di Milano, nel corso dell’udienza del 24 settembre u.s. nel procedimento in
questione (procedimento a carico di Dell’Utri Marcello, Luzi Romano e Comincioli
Romano in relazione, tra l’altro, ai reati di falso in bilancio commessi fino al
1993, originariamente puniti ai sensi dell’art.2621, 2640 c.c., e
successivamente tramutati in violazione dell’art. 2622 c.c.), ha eccepito:
- l’incostituzionalità dell’art.1 comma 2 del D.L.vo 11 aprile 2002 n.61 (e per
quanto occorra, dell’art.11 della Legge 3 ottobre 2001 n.366) nella parte in cui
prevede la procedibilità a querela per il reato nello stesso previsto, per
violazione dell’art. 3 della Costituzione;
- ovvero, in subordine, l’incostituzionalità degli artt. 1 comma 2 e 5 del
D.L.vo 11 aprile 2002 n.61 ( e, per quanto occorra, della L. 3 ottobre 2001 n.
366) nella parte in cui prevedono la procedibilità a querela per i reati negli
stessi previsti, commessi anteriormente alla sua entrata in vigore per
violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione.
In conseguenza di tale eccezione egli ha richiesto al Collegio procedente di
ritenere tale questione rilevante e non manifestamente infondata, e di
trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione.
In via subordinata, infine, ha chiesto che il Tribunale, ove lo ritenga
necessario, adisca in via incidentale la Corte di Giustizia delle Comunità
Europee perché dichiari che la normativa introdotta dal decreto legislativo
61/2002 non è adeguata a sanzionare i fatti di falso in bilancio, dai quali sia
derivato un danno, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto stesso.
Il
discorso del PM, nel trattare e motivare l’eccezione in questione, parte da una
premessa e si sviluppa su due piani paralleli ma convergenti nel richiedere la
declaratoria di incostituzionalità delle norme indicate (melius: la declaratoria
di non manifesta infondatezza delle questioni proposte):
- In primo luogo il PM ( e tutto ciò costituisce la premessa del suo
ragionamento), ritiene di poter legittimamente affermare (sulla base di alcune
sentenze di giudici di merito e di legittimità) la “continuità normativa” tra la
norma preesistente punitiva dei comportamenti sussumibili sub specie “ falso in
bilancio” ovvero “falsità in comunicazioni sociali”, e cioè il vecchio art. 2621
del c.c., e le norme introdotte dal decreto legislativo 11 aprile 2002 n.61, e
cioè i nuovi articoli 2621 e 2622 c.c. indicati nel corpus legislativo citato
come “False comunicazioni sociali” e “False comunicazioni sociali in danno di
soci o creditori”.
-
Partendo da tale presupposto e dal corollario interpretativo conseguente della
“residualità” del nuovo art. 2621 rispetto al nuovo art. 2622 c.c. (nel senso di
ritenere applicabile l’art.2621 ogni qual volta, pur essendosi causato un danno,
non sia stata pronunciata querela dai soggetti legittimati ex art. 2622 c.c.),
il PM eccepisce (melius: richiede di eccepire) l’incostituzionalità della nuova
norma sotto due diversi profili.
- La prima censura di incostituzionalità riguarda la parte della norma di cui
all’art. 2622 c.c. in cui si prevede la procedibilità a querela dei soci e dei
creditori sociali di società non quotate in borsa ( società non soggette alle
disposizioni della parte IV titolo III, capo II del D.L.vo 24 febbraio 1998 n.58):
secondo l’ufficio procedente tale previsione consentirebbe una evidente
disparità di trattamento con la ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 2621
c.c., nella misura in cui prevederebbe una perseguibilità a querela per fatti
più gravi (e cioè causativi di danno) rispetto a fatti meno gravi (e cioè senza
danno); da ciò la censura di incostituzionalità in relazione all’art.3 della
Carta Costituzionale.
-
La seconda eccezione proposta dal PM è piuttosto articolata e si basa su una
lettura congiunta degli art.11 e 117 della Carta Costituzionale in relazione
all’articolo 6 della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea datata
9.3.1968, nr.68/151, nella parte in cui prescrive che “..gli Stati membri
stabiliscano adeguate sanzioni per il caso di mancata pubblicazione del bilancio
e del conto profitti e perdite”. Secondo il PM il combinato disposto degli artt.
2622 citato e 5 del decreto legislativo 61/2002 (che prevede , come disposizione
transitoria, il termine di tre mesi per poter presentare la querela da parte dei
soggetti legittimati ex art.2622 per i fatti commessi anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto medesimo) configurerebbe una situazione di
incostituzionalità ai sensi degli articoli e della direttiva citate, in quanto
apparirebbe del tutto inadeguata la sanzione così prevista per tali fattispecie,
che sarebbero, ineluttabilmente, destinate alla prescrizione. Sempre secondo
l’Accusa, il concetto di adeguatezza di cui al citato articolo 6
corrisponderebbe a quelli di “efficacia, effettività, dissuasività” delle norme
sanzionatorie previste , concetti che mancherebbero del tutto nella fattispecie
in questione .
- Continua il PM richiedendo, di conseguenza, la declaratoria di
incostituzionalità delle norme citate: nella misura in cui occorra una
valutazione ed una declaratoria del contrasto tra le suddette norme e la
direttiva comunitaria, egli infine chiede a questo Collegio di adire la Corte di
Giustizia delle Comunità Europee affinchè si pronunci, incidentalmente, sul
contrasto medesimo e dichiari che la normativa introdotta dal legislatore
italiano con il D.L.vo 61/2002 non è adeguata a sanzionare i fatti di falso in
bilancio in ordine ai quali il procedimento fosse ancora in corso all’entrata in
vigore del decreto medesimo.
Fin qui il PM.
Le altri parti presenti all’udienza si sono rimesse (Avvocatura dello Stato),
ovvero hanno chiesto di respingere le eccezioni proposte (difensori degli
imputati) sostenendone la manifesta infondatezza ed insistendo per la
declaratoria di proscioglimento dei propri assistiti proprio alla luce della
introduzione delle norme di cui al D.L.vo 61/2002.
Prima di affrontare in modo dettagliato le eccezioni proposte dal PM, questo
Collegio ritiene preliminare, ex art. 23 L. 11 marzo 1953, la valutazione della
cd. “rilevanza” della questione proposta, sia in funzione di una eventuale
immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, una volta risolta
anche la non manifesta infondatezza della medesima, sia anche in relazione ad un
preliminare invio degli atti alla Corte di Giustizia ex art.234 ( già 177)
Trattato CEE, affinchè si pronunci sulla interpretazione della direttiva citata
e quindi risolva, in modo obbligatorio per il Tribunale procedente, il problema
della fondatezza della questione proposta.
E’ infatti evidente, perlomeno nella valutazione di chi scrive, che l’eventuale
trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia porti alla sospensione del
procedimento e non consenta di procedere nella ulteriore valutazione di
fondatezza della questione senza che, su tale argomento, si sia pronunciata la
Corte adita proprio a tal fine interpretativo.
In ogni caso la valutazione di rilevanza della eccezione proposta precede,
logicamente e temporalmente, l’ulteriore approfondimento della vicenda: è
evidente che nel momento in cui questo Collegio dovesse ritenerla irrilevante ai
fini della soluzione dei fatti di causa, apparirebbe del tutto privo di
ragionevolezza percorrere l’iter procedurale di cui si è parlato, essendo poi
preclusa al Collegio medesimo la richiesta di declaratoria di
incostituzionalità.
La questione della “rilevanza” di una eccezione di incostituzionalità che
preveda un intervento “in malam partem” della Corte Costituzionale (cosa che
avverrebbe senza dubbio nel caso in esame attesa la richiesta di declaratoria di
illegittimità di una norma che prevede un trattamento più favorevole per il
soggetto imputato, anche soltanto abolendo una condizione di procedibilità quale
la querela ) è, senza dubbio, un argomento fortemente dibattuto in dottrina ed
in giurisprudenza, toccando in maniera inequivoca l’interpretazione dell’art. 2
del codice penale e quindi uno dei massimi pilastri che sorreggono la
costruzione del sistema processualpenalistico.
La Corte, anche recentemente, ha più volte affermato, pronunciandosi
sull’argomento, che le questioni riguardanti gli interventi additivi “in malam
partem” “sono manifestamente inammissibili, in quanto il fondamentale principio
di stretta legalità dei reati e delle pene preclude pronunzie che configurino
nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena” (Ord. N.432 del 1996), ovvero
“sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in riferimento
agli artt 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41, 117, 101 e 102 Cost. della legge 17 maggio
1995 n.172,… omissis…..Le questioni sollevate tendono inammissibilmente ad
introdurre, o a reintrodurre, figure di reato o aggravamenti di pena , chiedendo
una pronuncia che esula dai poteri della Corte Cost., giacchè il potere di
creare fattispecie penali o di aggravare le pene è esclusivamente riservato al
legislatore, in forza del principio di stretta legalità dei reati e delle pene,
sancito dall’art.25 secondo comma Cost…” (sentenza n.330 del 1996).
Va tuttavia rilevato che le questioni cd. “additive in malam partem” non
costituiscono l’unica possibile modalità di intervento abrogativo dei giudici
costituzionali, e che, anzi, è stata proprio la stessa Corte che, nella sentenza
n.148 del 1983, ha affrontato e risolto , una volta per tutte, proprio
l’argomento che si sta ora affrontando:
“…Una, infatti, è la garanzia che i principi del diritto penale/costituzionale
possono offrire agli imputati, circoscrivendo l’efficacia spettante a
dichiarazioni di illegittimità delle norme penali di favore; altro è il
sindacato cui le norme stesse devono pur sempre sottostare, a pena di istituire
zone franche del tutto impreviste dalla Costituzione all’interno delle quali la
legislazione stessa diverrebbe incontrollabile…….In secondo luogo le norme
penali di favore fanno anch’esse parte del sistema, al pari di qualunque altra
norma costitutiva dell’ordinamento: lo stabilire in quali modi il sistema
potrebbe reagire all’annullamento di norme del genere, non è quesito cui la
Corte possa rispondere in astratto, salve le implicazioni ricavabili dal
principio di irretroattività dei reati e delle pene; sicchè, per questa parte,
va confermato che si tratta di un problema (ovvero di una somma di problemi),
inerente all’interpretazione di norme diverse da quelle annullate, che i singoli
giudici dovranno comunque affrontare, caso per caso, nell’ambito delle
rispettive competenze. In terzo luogo la tesi che le questioni di illegittimità
costituzionale concernenti norme penali di favore non siano mai pregiudiziali ai
fini del giudizio a quo, muove da una visione troppo semplificante delle
pronunce che questa Corte potrebbe adottare, una volta affrontato il merito di
tali impugnative…In altre parole non può escludersi a priori che il giudizio
della Corte su una norma penale di favore si concluda con una sentenza
interpretativa di rigetto o con una pronuncia comunque correttiva delle premesse
esegetiche su cui si fosse comunque pronunciata l’ordinanza di rimessione: donde
una serie di decisioni certamente suscettibili di influire sugli esiti del
giudizio penale pendente”.
In breve, per cercare di riassumere quanto autorevolmente riportato, la
prospettazione alla Corte Costituzionale dell’eventuale illegittimità di norme
penali “di favore”, appare attività del tutto legittima (ed anzi, obbligatoria
ove ne sussistano i presupposti), e nient'affatto inammissibile, considerati i
limiti dell’intervento della stessa Corte in relazione alle norme costituzionali
esistenti, a fronte di una possibilità di intervento dei giudici supremi che
possa certamente influire sugli esiti del giudizio a quo: “le norme penali di
favore, quindi, ben possono essere sospettate di incostituzionalità, in quanto
la sentenza della Corte Costituzionale dichiarativa di incostituzionalità, anche
se non può produrre retroattivamente conseguenze sfavorevoli al reo e far venir
meno (retroattivamente) cause di giustificazione, può sempre incidere sul
dispositivo e sulla “ratio decidendi”, spettando al giudice de quo stabilire in
qual modo il sistema giuridico debba reagire, in caso di annullamento di norme
di favore” ( Corte Cost. sentenza citata n.148).
Va, tra l’altro, rammentato che l’eventuale declaratoria di illegittimità
costituzionale delle norme eccepite con ogni probabilità non verrebbe a colpire
la sanzionabilità e la punibilità di attività commesse prima dell’approvazione e
promulgazione della norma in questione, in virtù della possibile reviviscenza
delle norme pregresse e della loro esistenza al momento dei fatti commessi.
In breve, e concludendo sul punto, le questioni proposte nella eccezione del PM
appaiono sicuramente rilevanti nel procedimento in corso e la loro eventuale
declaratoria di illegittimità non escluderebbe “a priori” la punibilità degli
autori per i fatti commessi anteriormente alla loro promulgazione (si ricordi
che i reati attualmente sottoposti al giudizio di questo Tribunale riguardano
fattispecie commesse entro il 1993).
Passando ora a trattare l’argomento che il PM ha posto come premessa del suo
ragionamento, e cioè la continuità normativa tra il “vecchio” art. 2621 c.c. ed
i nuovi artt. 2621 e 2622 c.c., deve osservarsi che tale questione può ormai
ritenersi acclarata, sulla base di numerose pronunce dei giudici di merito ( tra
cui quelle della II sezione del Tribunale di Milano citate dal PM ), e dei
giudici di legittimità: oltre, infatti alla pronuncia della V sezione della S.C.
del 21 maggio 2002 n.6921, che l’accusa ha allegato alla sua eccezione e che
appariva già definitoria dell’argomento, può citarsi anche la sentenza della V
sezione della Corte di Cassazione dell’8 maggio/3 giugno 2002 n.21532, che così
recita “La nuova disciplina del falso in bilancio di cui agli artt. 2621 e 2622
del codice civile, così come modificata dal D.L.vo 11 aprile 2002 n.61, realizza
un fenomeno di succesione di norme nell’ambito del quale la vigente disciplina
si pone in rapporto di specialità rispetto a quella precedente ( art. 2621 del
c.c. nel testo previgente): la fattispecie astratta originariamente delineata
dal legislatore risulta ricompresa in quelle ora incriminate con l’aggiunta di
alcuni elementi specializzanti; in tal modo, mentre i fatti attualmente punibili
già lo erano in precedenza, non tutti quelli rilevanti penalmente in passato lo
sono ancora. In particolare i novellati articoli 2621 e 2622 che hanno appunto
un ambito di applicabilità più ristretto, richiedono, sul piano oggettivo,
l’idoneità delle false esposizioni e delle comunicazioni omesse ad indurre in
errore i destinatari delle medesime e la violazione configura una
contravvenzione, salvo che il fatto abbia cagionato un danno patrimoniale ai
soci o ai creditori, nel qual caso, ferma restando l’ipotesi delittuosa, la
procedibilità è subordinata alla querela, a meno che si tratti di società
quotate”.
Quanto poi alla citata “residualità” del nuovo art. 2621 rispetto al 2622, la
stessa, come giustamente indicato dal PM, deriva da ragioni letterali,
procedurali e sistematiche: la sostanziale sovrapponibilità tra le due
fattispecie (che differiscono solo per quel che concerne la procedibilità a
querela e la causazione del danno per la seconda rispetto alla prima), la
necessità sistematica di “coprire” la “plurioffensività” dell’originaria
fattispecie, la maggiore ampiezza della prima fattispecie rispetto alla seconda
(da cui deriva, evidentemente, la ricaduta dei comportamenti criminosi dal
secondo reato al primo nel momento in cui, mancando la querela, non appare
possibile procedere nell’accertamento del reato di cui all’art. 2622 c.c.).
Tale residualità appare vieppiù significativa nella vicenda in questione nel
momento in cui, come si è detto, il meccanismo sanzionatorio costruito dal
legislatore in relazione ai reati di falso in bilancio appare complessivamente
strutturato in modo tale da coprire sia le falsificazioni senza danno
patrimoniale (perseguibili d’ufficio), sia quelle in cui il danno sia la
conseguenza della condotta (perseguibili, per le società non quotate, solo a
querela): ed infatti tale costruzione apparirebbe monca o comunque instabile se
si dovesse ritenere che le due fattispecie non siano figlie del medesimo grembo
e quindi ricollegate in termini procedurali e sostanziali nel modo che si è fin
qui evidenziato.
In breve il legislatore, con il D.L.vo 61/2002, in ossequio alla delega
contenuta nella L. 3 ottobre 2001 n.366, ha inteso perseguire una scelta di
politica criminale ben precisa “che tende a specificare e distinguere in varie
ipotesi il contenuto del reato, ritenendo in alcuni casi rilevante penalmente la
semplice pericolosità delle false comunicazioni sociali, ed in altri,
richiedendo l’esistenza di un danno effettivamente cagionato a soci e creditori,
ed escludendo nelle ipotesi di minor rilievo la punibilità. La scelta attiene,
in parte, ad un dato sociologico, che riguarda l’evoluzione delle strutture
societarie verso nuove forme di aggregazione anche a carattere sovranazionale,
tali da rendere più efficiente il controllo effettuato dal mercato rispetto a
quello penale. A ciò deve aggiungersi la scelta effettuata dal legislatore di
affievolire il controllo penale della correttezza degli amministratori delle
società, attenuando le sanzioni ed escludendo la responsabilità nei casi di
minore gravità” (Cass. V sezione penale sentenza 21 maggio 2002 n. 6921).
Venendo ora a trattare della prima delle eccezioni di incostituzionalità
sollevate dal PM, e cioè l’illegittimità del nuovo art. 2622 c.c. nella parte in
cui prevede la procedibilità a querela per i reati commessi nell’ambito di
società non quotate, nei confronti dell’art. 3 della Costituzione, deve
osservarsi quanto segue:
- come si è già detto riportando le sentenze della S.C. sull’argomento, la nuova
strutturazione dei reati che puniscono il falso in bilancio (e cioè i nuovi
artt. 2621 e 2622 c.c.) appare conseguente ad una volontà di politica
legislativa tendente a mantenere una fattispecie a più ampio spettro, di tipo
contravvenzionale, punibile ad iniziativa d’ufficio (l’art.2621 c.c.), ed a
creare un’altra fattispecie, di tipo delittuoso, punibile a querela di parte per
i fatti commessi nell’ambito di società non quotate in borsa, e causativa di un
danno patrimoniale per i soci o i creditori sociali (l’art. 2622 c.c.); in
questo senso è ben vero quanto riferito dal PM, e cioè che per i reati meno
gravi è prevista una procedibilità d’ufficio, mentre per i reati più gravi
(sempre se commessi nelle società non quotate) è richiesta una querela di parte:
deve tuttavia rilevarsi che, al di là di tale meccanismo procedurale, la pena
prevista per i reati “più gravi” è sensibilmente più alta (e di specie diversa,
trattandosi di delitto e non di contravvenzione) di quella indicata per i reati
“meno gravi”, che appare invece assai esigua e collegata, come si vedrà in
seguito, ad una estinzione per prescrizione significativamente più breve della
prima (4 anni e mezzo rispetto a 15 anni, in toto, comprensivi, in ambedue i
casi delle eventuali interruzioni ).
- Il collegare quindi, per i reati previsti dalla prima parte dell’art. 2622 c.c.,
la procedibilità ad una richiesta qualificata della parte interessata (e cioè ad
una querela), sembra essere una esigenza dovuta più alla ricaduta patrimoniale
della condotta prevista (che, come si è visto, deve aver causato un danno
patrimoniale per poter attingere alla punibilità) che ad una valutazione di
gravità di comportamenti; gravità che, in presenza di un danno, appare comunque
tutelata dalla previsione normativa di una pena non esigua.
- In breve, e prescindendo per un attimo anche dalla costante giurisprudenza
della S.C. in tema di uguaglianza, responsabilità penale e pene che è sempre
stata assolutamente costante nel rigettare le eccezioni del tipo di quella che
si sta trattando, deve ritenersi che l’assunto del PM posto a base della sua
richiesta (che cioè i fatti più gravi verrebbero, nella norma in esame, trattati
in modo meno grave rispetto ai fatti meno gravi) appare non condivisibile in
quanto non rispondente alla realtà normativa in esame: il prevedere, per le
società non quotate in borsa, nel cui ambito si sia creato un falso in bilancio
causativo di danno una punibilità a querela di parte (soci o creditori), non
appare irragionevolmente dovuto ad una valutazione di trattamento diverso
rispetto a società in cui tale danno non si sia verificato, ma soltanto
collegato ad una conseguenza patrimoniale dannosa non presente nella ipotesi
alternativa; la presenza di una pena notevolmente più alta per il caso in
questione rispetto a quella prevista per il caso alternativo consente di
bilanciare in modo apprezzabile la gravità dei comportamenti dei soggetti
dell’attività delittuosa.
- In ogni caso, e per fugare qualsiasi dubbio in merito alla opportunità di
prospettare tale questione alla Corte Costituzionale, si vedano le sentenze o le
ordinanze di tale organo, costanti nel tempo nel rigettare eccezioni relative a
tali argomenti: in particolare, ordinanza n.288 del 2002 (“questa Corte ha
costantemente affermato che la determinazione delle condotte punibili e delle
relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia
discrezionalità del legislatore e che lo scrutinio sul merito delle scelte
sanzionatorie è ammissibile soltanto ove l’opzione normativa contrasti in modo
manifesto con il canone della ragionevolezza”); ordinanza n. 33 del 2001,
sentenza n.84 del 1997, ordinanza n.267 del 1999, sentenza n. 341 del 1994,
sentenza n.333 del 1991.
Per tali considerazioni la prima eccezione di incostituzionalità proposta dal PM
va ritenuta manifestamente infondata e quindi respinta.
Passando ora a trattare il secondo profilo di incostituzionalità che il PM ha
sollevato in merito al D.L.vo 61/2002, deve osservarsi quanto segue:
- Il percorso argomentativo dell’Accusa nella vicenda in questione appare molto
più complesso ed articolato rispetto a quello seguito nella precedente
eccezione; partendo dal condivisibile presupposto della prevalenza della norma
comunitaria (nel caso in questione l’art. 6 della prima direttiva CEE 68/151)
sulla norma nazionale ( il D.L.vo citato), prevalenza più volte confermata anche
dalla S.C. (vedi, per es. sentenza della C.C. n.170 del 5 giugno 1984), ma
ritenendo comunque che, nel caso di possibile abrogazione di norme penali operi
il fondamentale principio costituzionale della riserva di legge ex art.25 Cost.,
e che quindi il giudice nazionale non potrebbe, ex se, disapplicare una norma
penale interna in contrasto con una fattispecie di diritto comunitario, il PM
ritiene necessario rivolgersi alla Corte Costituzionale affinchè la stessa, una
volta che gli sia stato prospettato il contrasto tra la norma internazionale e e
quella interna, valuti se quest’ultima sia ancora conforme alla Costituzione
ovvero contravvenga al disposto degli artt.11 e 117 della stessa (norme che
consentono, attraverso il riconoscimento del rinvio pattizio, l’ingresso delle
fonti comunitarie nel diritto interno).
- A questo punto il PM (con argomentazioni che appaiono largamente
condivisibili), interpretando il significato del termine “adeguata” riferibile
al concetto di sanzione nell’ambito dell’art. 6 della citata direttiva, come di
“efficacia in concreto e di reale capacità dissuasiva” della stessa (anche, e
soprattutto, alla luce di altra sentenza della Corte di Giustizia, del 21.9.98
C68/88, la cd. sentenza del “mais greco”, nella quale si è detto che le sanzioni
alle violazioni del diritto comunitario devono avere carattere di “effettività,
proporzionalità, e capacità dissuasiva”), e raffrontando tali significati in
concreto con la norma che punisce con una sanzione di tipo contravvenzionale il
falso in bilancio non causativo di danno patrimoniale (e cioè il nuovo art. 2621
c.c.), giunge, evidentemente, al risultato di ritenere tale normativa del tutto
inadeguata, a livello sanzionatorio, per contrastare efficacemente la condotta
punibile suindicata. Come, infatti, è assolutamente notorio fra gli operatori
del diritto nel nostro paese, ( ma come peraltro è facilmente interpretabile
anche da un lettore sprovvisto di pregresse conoscenze autoctone) le violazioni
di tipo contravvenzionale sono punite con pene risibili in termini quantitativi
(inferiori quasi sempre a due anni di reclusione e quindi rientranti nell’ambito
della sospensione condizionale della pena), con una massima previsione
prescrizionale di 4 anni e mezzo, comprensiva di ogni possibile allungamento
temporale dovuto alle interruzioni della prescrizione medesima; non vi è chi non
veda (e questo Collegio è fra questi vedenti) che non c’è alcuna pratica
possibilità (se non in casi estremi “di scuola”) di condurre a termine un
processo penale per vicende di falso in bilancio correlate a sanzioni così
limitate in un termine rientrante nella previsione prescrizionale suddetta:
questo, sia ben chiaro, non per incapacità professionali da parte degli
operatori del diritto, ma per evidente sproporzione tra la presenza di garanzie
procedurali che prevedono tre gradi di giudizio per ottenere una sentenza
definitivamente operativa ed un termine prescrizionale assolutamente contenuto
quale quello anzidetto; in più va sottolineato che l’accertamento del reato in
questione (e cioè il falso in bilancio) appare assolutamente difficile e
complesso (collegandosi a violazioni documentali di tipo contabile ed economico)
e quindi richiedendo all’interprete un sovrappiù di tipo temporale del tutto
incoercibile nell’ambito ristretto delle indagini preliminari così come
attualmente strutturate; tanto più che il termine prescrizionale decorre dalla
data di commissione del fatto, che può essere (e normalmente è) ben antecedente
a quella del suo accertamento.
- Va inoltre rilevato un ulteriore profilo rispetto a quelli fin qui evidenziati
dal PM: a norma dell’art. 42, 4° comma c.p., “ nelle contravvenzioni ciascuno
risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa
dolosa o colposa”. In materia contravvenzionale, pertanto, la regola generale è
la punibilità a titolo di dolo o di colpa: a fronte, tuttavia, di una pena assai
contenuta ed alla previsione di un termine prescrizionale molto breve, per
l’autorità giudiziaria che procede sotto il profilo dell’accertamento
dell’elemento soggettivo, è normalmente meno impegnativo ravvisare la colpa ai
fini della punibilità del reato, o comunque la presenza di una previsione
colposa amplia lo spettro delle condotte punibili. Si tratta, con tutta
evidenza, di una scelta di politica criminale; nel caso di specie, con la
modifica dell’art. 2621 c.c., viene creata una vistosa eccezione alla logica di
questo sistema: si prevede una contravvenzione, ma si richiede la sussistenza di
un elemento soggettivo particolarmente qualificato; non solo il dolo, ma
addirittura il dolo specifico, spesso di difficile accertamento, con una
evidente conseguenza di indebolimento della tutela del bene giuridico protetto.
- Sotto questo ultimo profilo va ancora ricordato che, alla luce della costante
giurisprudenza formatasi sotto il previgente regime, l’impianto della tutela
penale in materia societaria dovrebbe mirare a garantire la protezione di una
pluralità di beni giuridici quali, da un lato, gli interessi economici o
patrimoniali della società o dei soci, e, dall’altro, l’interesse pubblico alla
affidabilità e trasparenza delle scritture sociali ( vedi, in tal senso, Cass.
Sez.V n.14730 del 29.12.99, e Cass. Sez.V n.6889 del 20.2.01): ebbene, il nuovo
impianto normativo di cui si discute sembra invece limitare l’effettiva tutela
della trasparenza del mercato ( per il caso di società non quotate in borsa)
alle sole violazioni più lievi, e cioè a quelle che non abbiano causato un danno
patrimoniale ai soci ed ai creditori, lasciando, in tale seconda ipotesi, che
l’esercizio dell’azione penale sia subordinato al consenso dell’offeso, pur in
presenza di una possibile lesione del bene giuridico della fede pubblica, che
dovrebbe caratterizzarsi quale diritto tipicamente indisponibile.
- Al termine di tale lungo (e, come si è detto, complessivamente condivisibile)
excursus nel quale si è attentamente valutata la “inadeguatezza” del nuovo art.
2621 c.c. rispetto alla normativa sovranazionale indicata a sanzionare le
violazioni di falso in bilancio senza danno, il PM chiede tuttavia di limitare
il possibile sindacato della Corte Costituzionale al solo art. 2622 c.c. “nella
parte in cui prevede che il falso in bilancio dal quale sia derivato danno sia
punito a querela di parte anche nei processi in corso alla sua entrata in
vigore”; e cioè l’art.5 del D.L.vo 61/2002 che, come norma transitoria, prevede
la possibilità per gli aventi diritto di proporre querela nei tre mesi
conseguenti alla entrata in vigore della legge, per i fatti antecedenti
commessi.
- Come si è infine già riferito, il PM offre al Collegio procedente una duplice
possibilità:
• o ritenere immediatamente operativa la disciplina introdotta dalla direttiva
comunitaria in esame ( anche sulla base del precedente della Corte di Giustizia
del 4 dicembre 1997 , C97/96 che, secondo l’accusa, avrebbe già deciso un caso
analogo );
• ovvero ricorrere in via interpretativa ed incidentale alla Corte di Giustizia
medesima affinchè dichiari che la normativa italiana sia in palese contrasto con
la direttiva CEE più volte citata.
Esaminando e valutando in maniera più dettagliata le argomentazioni dell’Accusa,
deve osservarsi quanto segue:
- La prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, è stata
adottata, come si legge nella parte iniziale della stessa “per coordinare, per
renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle
società a mente dell’art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli
interessi dei soci e dei terzi”, e poi continuando “considerando che il
coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità, la
validità degli obblighi di tali società, e la nullità di queste ultime riveste
una importanza particolare, soprattutto in ordine alla tutela degli interessi
dei terzi; considerando che nei predetti settori devono adottarsi
simultaneamente disposizioni comunitarie per tali società, poiché esse non
offrono ai terzi altra garanzia che il patrimonio sociale; considerando che la
pubblicità deve consentire ai terzi di conoscere gli atti essenziali della
società,..(omissis)..considerando che la tutela dei terzi deve essere assicurata
mediante disposizioni che limitino, per quanto possibile, le cause di invalidità
delle obbligazioni assunte in nome della società; considerando che è necessario,
per garantire la certezza del diritto nei rapporti tra la società ed i terzi,
nonché nei rapporti fra i soci, limitare i casi di nullità..”; per tali motivi,
all’art. 6 si prevede che “ Gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per
i casi di – mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite, come
prescritta dall’art. 2, paragrafo 1, lettera F,- mancanza, nei documenti
commerciali, delle indicazioni obbligatorie, di cui all’art. 4”.
- Come si vede si tratta di una cd. “Direttiva dettagliata” indirizzata a tutti
i paesi membri della Comunità (e quindi, esplicitamente, anche all’Italia), che
riguarda, in particolare, gli obblighi concernenti la pubblicità degli organi
sociali e dei documenti contabili ed economici atti a garantire l’esistenza
della società, il suo stato patrimoniale, i suoi obblighi giuridici ed economici
nei confronti dei soci e dei terzi (e cioè il bilancio ed il conto profitti e
perdite). In considerazione di ciò, l’art. 6 prevede, a garanzia di tutto
questo, che gli Stati membri adottino “adeguate sanzioni” per i casi (che qui
interessano) di “mancata pubblicità del bilancio”.
- Dice il PM che “non necessita di motivazione la constatazione che se sanzioni
adeguate devono essere previste per la mancata pubblicazione del bilancio, a
maggior ragione ne devono essere previste per il bilancio presentato, ma falso”;
- Deve invece rilevarsi che tale equiparazione interpretativa avrebbe grande
necessità di una qualche motivazione ulteriore: una cosa sono le sanzioni,
presumibilmente di tipo civilistico o amministrativo atteso l’impianto
complessivo della normativa, che lo Stato deve garantire in mancanza di
pubblicità di un bilancio, altra cosa sono (o potrebbero essere) le sanzioni
penali adeguate in presenza di una constatata falsità del bilancio sociale; il
passaggio di logica deduttiva che il PM compie appare sì giustificabile sulla
base di una analisi di tipo analogico/ interpretativo, ma assai pericoloso ai
fini di una corretta ed inequivoca impostazione della fattispecie in esame. In
breve, e fatte salve le considerazioni che in seguito si svolgeranno,
l’interpretazione autentica della normativa comunitaria in oggetto appare
compito da affidarsi con sicurezza alla Corte di Giustizia, senza adottare
scorciatoie interpretative che consentano una lettura “in malam partem” a danno
dei soggetti dalla stessa obbligati.
- E’ ben vero, così come suggerito dal PM, che la stessa Corte di Giustizia,
giudicando in un caso che appare analogo a quello in corso (e cioè il caso
“Verband/Dahiatsu” del 4.12.1997), ha ritenuto che “l’art. 6 della prima
direttiva va interpretato nel senso che esso osta alla legge di uno Stato membro
che preveda solo per i soci, i creditori, nonché la commissione interna della
società, il diritto di chiedere la sanzione prevista da tale normativa
nazionale, nel caso di mancato rispetto da parte di una società degli obblighi
in materia di pubblicità dei conti annuali”, ma è altrettanto vero che nel caso
in questione si parlava di una possibilità di chiedere una sanzione da parte di
soggetti che ne apparivano esclusi in via di principio (terzi non creditori), e
quindi di una possibilità di tutela che invece è garantita (perlomeno
formalmente) dalla normativa italiana all’art. 2621 del c.c.; va inoltre
rilevato che il criterio di “adeguatezza” della sanzione appare comunque e
sempre riferibile ad una mancata pubblicazione dei dati sociali e non alla loro
falsificazione; che infine, sebbene il giudice tedesco remittente parli di una
irrogazione di una ammenda, la Corte non sembra aver definito in modo esplicito
la possibilità di intervenire sulla quantificazione della stessa e quindi sul
concetto di pena in concreto irrogabile.
- In breve questo Collegio ritiene che, pur in presenza di un “precedente” del
tipo di quello indicato dal PM, relativo alla interpretazione che la Corte di
Giustizia ha dato in merito all’art. 6 della direttiva in parola, appaia
comunque necessario che, se ritenuto pregiudiziale alla vicenda in esame, sia la
Corte di Giustizia a fornire una nuova interpretazione autentica della norma di
cui si tratta, non ritenendosi che la presenza di tale sentenza ( C/97/96)
costituisca un esauriente supporto chiarificatorio delle possibilità di
applicazione della norma.
- Continuando l’esegesi delle richieste del PM, deve a questo punto rilevarsi
che, data per acquisita la proposizione della questione incidentale alla Corte
di Giustizia sulla interpretazione dell’art. 6 della prima direttiva, la domanda
che l’organo dell’accusa richiede sia posta da parte del Collegio procedente
appare sostanzialmente irrilevante e priva di significato nella vicenda in
questione: ed infatti richiedere alla Corte se la normativa introdotta con il
D.L.vo 61/2002 dal legislatore italiano sia idonea ed adeguata a sanzionare i
fatti di falso in bilancio in ordine ai quali il procedimento fosse in corso
alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, significa, senza
possibilità di dubbio, farsi rispondere di sì, nella misura in cui la Corte
verifichi che nel coacervo delle norme in esame vi sia proprio quella di cui
all’art. 5 del D.L.vo in parola, e cioè la norma transitoria che consente, a chi
non doveva farlo prima, di proporre querela nei confronti dei soggetti autori di
falsi in bilancio che abbiano arrecato un danno patrimoniale ai terzi
qualificati; in breve, non vi è dubbio che prevedere da parte del legislatore
italiano una norma transitoria come quella suindicata, costituisce un esercizio
dovuto di correttezza istituzionale e costituzionale nel momento in cui equipara
i comportamenti commessi prima della emanazione della norma con quelli commessi
posteriormente. Né altro poteva fare il legislatore, a pena di incorrere, questa
volta certamente, nella violazione dell’art. 3 della Costituzione o dell’art 25
della stessa. In questo senso l’inadeguatezza della normativa di cui il PM
chiede il confronto con la direttiva comunitaria non è sicuramente quella di cui
al novellato art. 2622 c.c.e 5 D.L.vo 61/2002, per quel che concerne il
trattamento dei reati commessi prima della emanazione del D.L.vo, ma, con ogni
evidenza, quella che si ricava dal combinato disposto tra gli artt. 2621 e 2622
della citata legge, nella misura in cui, in presenza di falso in bilancio non
causativo di danno ovvero causativo di danno ma non procedibile per carenza di
querela, prevede una pena detentiva di un anno e sei mesi di arresto, e cioè una
pena contravvenzionale di risibile portata e significato.
- In questo senso la presenza della querela rileva non per la sua necessità
procedurale collegabile a reati già commessi (che, a questo riguardo, ripara la
presenza del citato art. 5 D.L.vo 61/2002), ma, ex adverso, in relazione alla
sua possibile mancanza e quindi alla ricaduta dei comportamenti colpevoli
nell’ambito della violazione prevista dall’art. 2621 c.c.
- In estrema sintesi quella che appare “prima et secunda facie” inadeguata nella
indicata normativa è la pena edittale prevista nell’art. 2621 c.c., sia che si
guardi il reato “ex se”, e cioè come semplice falso in bilancio non causativo di
danno patrimoniale, sia che lo si guardi (ed è il caso in esame) come reato di
riserva rispetto a quello previsto dall’art.2622 c.c. nel momento in cui, pur in
presenza di un danno, magari grave a livello patrimoniale, la carenza della
querela comporti la ricaduta dei comportamenti colpevoli nella violazione “meno
grave” di cui al citato art. 2621 c.c..
- Pertanto nel momento in cui questo Collegio ritenga possibile ed utile l’invio
degli atti alla Corte di Giustizia per la risoluzione della questione citata, lo
farà per sottoporre alla stessa una valutazione di adeguatezza dell’intero
combinato disposto fra le norme di cui ai novellati artt. 2621 e 2622 c.c. e 5
D.L.vo 61/2002, non limitando la questione alla sola domanda posta dal PM, che
deve ritenersi limitativa ed insufficiente per chiarire l’argomento in esame.
A questo punto, e conseguentemente a quanto affermato nel corso della presente
trattazione, va affrontata e risolta la questione fondamentale che la eccezione
del PM ha posto nel caso in esame (sebbene, a parere di questo Collegio, non
cogliendo in maniera precisa l’oggetto principale del problema), e cioè:
- la possibilità e l’opportunità di rivolgersi alla Corte di Giustizia della CE,
ai sensi dell’art. 234 ( già 177) del Trattato istitutivo della comunità, ai
fini di richiedere, in via incidentale, una sentenza interpretativa dell’art. 6
della direttiva 68/151, consentendo alla stessa Corte un intervento sulla
legislazione penale di uno stato membro;
- nella misura in cui si dia una risposta positiva alla prima questione: quali
domande porre alla Corte stessa in modo tale da chiarire, in via obbligatoria
per le parti in causa, l’oggetto della controversia, e cioè il rapporto tra il
contenuto del suddetto articolo 6 e le norme del D.L.vo in esame.
In via di principio sia la dottrina più attenta ai rapporti tra diritto
comunitario e diritto penale, sia la costante (sebbene non numerosa)
giurisprudenza della Corte di Giustizia sull’argomento (di cui in seguito) hanno
ritenuto e ritengono che una “competenza penale comunitaria” abbia assoluto
diritto di cittadinanza sia nel nostro che negli altri paesi che aderiscono alla
CE.
Ed infatti, partendo dal condiviso presupposto della preminenza del diritto
comunitario su quello nazionale (vedi sentenze Corte Costituzionale n.170 del
1984, n.113 del 1985, n.168 del 1991 con la quale è stata riconosciuta
l’efficacia diretta delle direttive comunitarie nell’ambito dell’ordinamento
nazionale), la Corte di Giustizia ha più volte riconosciuto la propria
competenza ad occuparsi di materie che riguardino un ambito legislativo di tipo
processualpenalistico.
Si vedano, in tal senso, la sentenza del 21 marzo 1972, 82/71 caso S.A.I.L.
(secondo la Corte “l’efficacia del diritto comunitario non può variare a seconda
dei diversi settori del diritto nazionale nei quali esso può spiegare effetti”),
la sentenza 21 settembre 1989 , 68/88 nella causa detta del” mais greco” ( nella
quale la Corte ha chiaramente riconosciuto , sulla base dell’art. 5 T.CE,
l’obbligo per gli Stati, ivi compresi i relativi organi, di perseguire con
concreta adeguatezza sotto il profilo sostanziale e procedurale, le violazioni
del diritto comunitario “in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni
del diritto interno simili per natura ed importanza” e comunque in termini tali
“ da conferire alla sanzione un carattere di effettività, di proporzionalità, e
di capacità dissuasiva”), la sentenza 13 luglio 1990 ,2/88 nell’affare Zwartveld
(nella quale la Corte ha ribadito che l’art. 5 T.C.E. obbliga “gli Stati membri
ad adottare tutte le misure atte a garantire, se necessario anche penalmente, la
portata e l’efficacia del diritto comunitario”) la sentenza 10 aprile 1984
,14/83 caso Von Colson/Land (dalla quale si desume che il diritto comunitario
preclude la previsione e la irrogazione di pene sproporzionate per difetto,
tanto che la Corte ha obbligato i giudici nazionali a trovare nel proprio
ordinamento sanzioni “non simboliche” per le violazioni attinenti all’ambito
comunitario), la sentenza del 10 luglio 1990, 326/88, nel caso Hansen & Son
(nella quale la Corte è intervenuta nella valutazione di proporzionalità di
un’ammenda comminata in una causa relativa ad infortunio sul lavoro) ed infine
la sentenza del 4.12.97 n.97/96, nel caso Dahiatsu che ha già formato oggetto di
analisi nel corso della presente trattazione.
Sulla base di quanto fin qui esposto può quindi dirsi con ragionevole certezza
che esiste un nesso di dipendenza del diritto penale nazionale dal diritto
penale comunitario, seguendo il filo indicato dal principio di cui al citato
art. 5 del T.C.E.: la Corte di Giustizia ( come si è cercato di dimostrare) ha
evidenziato più di una volta di poter esercitare un esplicito sindacato sia
sull’attribuzione (o non attribuzione) da parte dello Stato membro del carattere
penale ad una certa fattispecie, sia sulla tecnica di incriminazione, sia sui
livelli di pena.
In questo senso non può, a parere di questo Collegio, dubitarsi che lo Stato
membro della CE non sia più del tutto “libero” nella scelta dei mezzi
sanzionatori che esso ritiene adeguati nel prevenire o colpire una certa
fattispecie penale, dovendo la sua libertà fare i conti con delle esigenze
sovranazionali trasfuse negli atti degli organi a ciò preposti.
Pertanto, una volta che lo Stato nazionale abbia emanato una norma che assicuri
una tutela al bene o al diritto comunitario in questione, non vi è dubbio che
l’adeguatezza di tale tutela debba poter essere sindacabile da parte degli
organi di giustizia preposti a tale valutazione, e cioè, nel caso, da parte
della Corte di Giustizia, ovvero anche da parte dei singoli giudici nazionali
chiamati ad operare, ex art. 5 del Trattato, come organi obbligati alla
solidarietà comunitaria.
Per questi motivi non sembra dubitabile che la norma penale non possa sfuggire
al dominio comunitario, non solo per la parte precettiva, ma anche per quella
più prettamente sanzionatoria: per cui la risposta che questo Collegio deve
darsi alla prima questione proposta (se cioè sia possibile rivolgersi alla Corte
di Giustizia per chiedere di interpretare una norma che rientri in un ambito
penalistico) è certamente positiva.
In questo senso va rammentato che rivolgersi, da parte del giudice procedente,
alla Corte di Giustizia ex art.234 (già 177) Trattato CE, affinchè risolva, in
via incidentale, una questione di interpretazione di un qualsiasi atto compiuto
da una delle istituzioni della Comunità, è attività non obbligatoria nel momento
in cui, come nel caso in esame, non si tratti di un giudice di ultima istanza;
ma, come insegna la copiosa giurisprudenza della Corte, in casi di difficile o
ambigua interpretazione di diritto comunitario (che cioè non abbiano costituito
un oggetto di interpretazione univoca e costante da parte dei giudici
comunitari- sentenza 6 ottobre 1982, caso CILFIT) il ricorso ex art.234 ( già
177) Trattato CE diventa certamente opportuno e consigliabile ai fini di
ottenere una interpretazione autoritativa che risolva senza margini di dubbio il
caso sottoposto alla valutazione del giudice procedente.
Il caso in esame, sia per la complessità della questione esaminata, sia per le
sue eventuali ricadute in termini di illegittimità costituzionale di norme
penali incriminatrici, sia per la mancanza di precedenti univocamente
interpretativi della norma in questione, appare senza dubbio un caso da
sottoporre alla valutazione della Corte.
Sembra, in definitiva, necessario al Collegio procedente, prima di continuare
l’iter procedurale nella vicenda in questione, chiedere alla Corte di Giustizia
la corretta interpretazione dell’art. 6 della Direttiva 68/151 CEE e, in
particolare, se tale interpretazione confligga con le norme di cui al D.L.vo 61
/2002, anche e soprattutto alla luce degli obblighi previsti dall’art. 5 del
Trattato CEE incombenti nei confronti degli Stati membri e dei propri organi di
giustizia.
Pertanto, tirando le somme di tutte le argomentazioni fin qui spese, questo
Collegio ritiene necessario rivolgersi ex art.234 ( già 177) Trattato CEE alla
Corte di Giustizia della Comunità Europee, affinchè risponda in via incidentale
ai seguenti quesiti interpretativi:
- Se l’art. 6 della direttiva 68/151 (prima direttiva) CEE possa essere inteso
nel senso di obbligare gli Stati membri a stabilire adeguate sanzioni non solo
per la mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite delle
società commerciali, ma anche per la falsificazione dello stesso, delle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, o di qualsiasi informazione
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria che la società abbia
obbligo di fornire sulla società stessa o sul gruppo alla quale essa appartiene.
- Se, anche ai sensi dell’art. 5 del Trattato CEE, il concetto di “adeguatezza”
della sanzione debba essere inteso in modo concretamente valutabile nell’ambito
normativo (sia penale che procedurale) del paese membro, e cioè come sanzione
“efficace, effettiva, realmente dissuasiva”.
- Se, infine, tali caratteristiche siano riscontrabili nel combinato disposto
dei novellati artt. 2621 c.c., 2622 c.c. così modificati dal D.L.vo emanato
dallo Stato Italiano l’11 aprile 2002 n.61: in particolare se possa definirsi
“efficacemente dissuasiva” e “concretamente adeguata” la norma che prevede
(all’art. 2621 c.c. citato) per i reati di falso in bilancio non causativi di
danno patrimoniale ovvero causativi di danno ma ritenuti improcedibili ex art.
2622 c.c. per carenza di querela, una pena contravvenzionale di anni 1 e mesi 6
di arresto; se, infine, risulti adeguato prevedere, per i reati previsti dal
primo comma dell’art. 2622 c.c. (e cioè commessi nell’ambito di società
commerciali non quotate in Borsa) una procedibilità a querela di parte (e cioè a
querela di soci e di creditori) anche in relazione alla concreta tutela del bene
collettivo della “trasparenza” del mercato societario sotto il profilo della
possibile estensione comunitaria dello stesso.
Questo Collegio sa che la Corte, chiamata a rispondere ex art.234 (già 177)
Trattato CEE, non è formalmente competente ad interpretare il diritto nazionale
né a pronunciarsi sulla validità dello stesso, ma sa anche che, sempre sulla
base di costante giurisprudenza della Corte medesima ( si veda, per es. sentenza
26 gennaio 1990, 286/88, Caso Falciola/ Comune di Pavia), la stessa può fornire
al giudice interno elementi interpretativi del diritto comunitario che
consentano al giudice di pronunciarsi (o di chiedere che la Corte Costituzionale
si pronunci) in merito alla compatibilità di leggi nazionali con il diritto
comunitario interpretato.
In questo senso, e per queste ragioni, si ritiene opportuno che la Corte possa e
debba avere una piena conoscenza della vicenda in esame, e pertanto si dispone
la trasmissione alla stessa degli atti processuali in questione.
P.Q.M.
Visto l’art.234 ( già art.177) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, questo Collegio procedente, ritenendo necessaria, ai fini della decisione nella vicenda sottoposta al suo giudizio, una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in merito alla interpretazione dell’art.6 della Prima Direttiva n.68/151 del Consiglio del 9.3.1968 e dell’art.5 del Trattato CEE in relazione agli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c. così come introdotti nella normativa italiana dal D.L.vo 11 aprile 2002 n.61,
rimette
alla Corte di Giustizia delle
C.E. le questioni relative alla interpretazione delle norme e dei principi di
diritto comunitario sopracitati, chiedendo di rispondere alle seguenti domande:
- Se l’art.6 della direttiva 68/151 ( prima direttiva) CEE possa essere inteso
nel senso di obbligare gli Stati membri a stabilire adeguate sanzioni non solo
per la mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite delle
società commerciali, ma anche per la falsificazione dello stesso , delle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico , o di qualsiasi
informazione sulla situazione economica , patrimoniale o finanziaria che la
società abbia obbligo di fornire sulla società stessa o sul gruppo alla quale
essa appartiene.
- Se , anche ai sensi dell’art.5 del Trattato CEE, il concetto di “adeguatezza”
della sanzione debba essere inteso in modo concretamente valutabile nell’ambito
normativo ( sia penale che procedurale) del paese membro, e cioè come sanzione
“efficace, effettiva, realmente dissuasiva”.
- Se, infine, tali caratteristiche siano riscontrabili nel combinato disposto
dei novellati artt.2621 c.c., 2622 c.c. così modificati dal D.L.emanato dallo
Stato Italiano l’ 11 aprile 2002 n.61 : in particolare se possa definirsi
“efficacemente dissuasiva “ e “concretamente adeguata” la norma che prevede (
all’art.2621 c.c. citato) per i reati di falso in bilancio non causativi di
danno patrimoniale ovvero causativi di danno ma ritenuti improcedibili ex art.2622
c.c. per carenza di querela, una pena contravvenzionale di anni 1 e mesi 6 di
arresto ; se, infine, risulti adeguato prevedere , per i reati previsti dal
primo comma dell’art.2622 c.c. ( e cioè commessi nell’ambito di società
commerciali non quotate in Borsa) una procedibilità a querela di parte ( e cioè
a querela di soci e di creditori) anche in relazione alla concreta tutela del
bene collettivo della “trasparenza” del mercato societario sotto il profilo
della possibile estensione comunitaria dello stesso.
Sospende, conseguentemente, il presente procedimento (limitatamente alle
imputazioni di cui all’art.2622 c.c. così come separate con ordinanza in pari
data di cui al verbale dell’odierna udienza) e manda alla Cancelleria di questa
IV sezione del Tribunale di Milano di trasmettere la presente ordinanza e gli
atti allegati alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Milano 29 ottobre 2002
Il Presidente
I giudici
Allegati:
- copia eccezione di legittimità costituzionale del PM di Milano del 24.9.02 ed
atti alla stessa allegati;
- copia verbali udienze 24 settembre e 29 ottobre 2002 dinanzi a questa sezione
del Tribunale di Milano;
- copia decreto che dispone il giudizio del GIP di Milano ;
- copia capi di imputazione modificati dal PM nell’udienza del 14 maggio 2002;
- copia D.L.vo 11 aprile 2002 n.61.