| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 9 settembre 2003
Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani
potenzialmente pericolosi.
(Gazzetta Ufficiale N. 212 del 12 Settembre 2003)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti i reiterati e sempre piu' frequenti episodi di aggressione da parte di
cani di razza particolarmente pericolosa, quali i pit-bull;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare - in attesa della emanazione di
una disciplina normativa organica in materia -
disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale
pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini
aggressive appartenenti ai gruppi 1e 2 della classificazione della Federazione
cinologica internazionale;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo
scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e
3, della legge l4 dicembre 2000, n. 376.
Art. 2.
1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, quando li portano in
luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio
e la museruola, previsti dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del
regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. E' vietato acquistare, possedere o detenere
cani di cui all'art. 1:
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza
personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non
colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione
superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui
all'art. 727 del codice penale;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.
2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non
udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1 e' tenuto a stipulare una
polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi,
definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle
attività produttive.
4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale nel rispetto
delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le
autorità veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee
soluzioni di affidamento del proprio cane.
5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate,
di polizia e di protezione civile.
La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore,
che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2003
Il Ministro: Sirchia