| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2003 ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4446/2003, proposto dalla DRAGAF Piccola
Società Cooperativa a.r.l.", con sede in Afragola alla via Grazia Deledda n. 8,
iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 04088821212- C.F.
04088821212, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t.,
CONTRO
il Comune di Afragola, in persona del Sindaco pro tempore;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli
Sez. IV 27 marzo 2003, n. 3067, che ha respinto il ricorso proposto dalla
società avverso il provvedimento n. 247/02 del 30.10.2002 con cui è stata
annullata la concessione edilizia n. 282/01 rilasciata il 26.10.2001 alla
società ricorrente nonchè i relativi atti presupposti ed in particolare la
relazione del responsabile del procedimento in data 18.2.2002 e la nota n. 99/02
del 13.8.2002 di sospensione lavori e comunicazione di avvio del procedimento.
Visto l' atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza del giorno 26 marzo 2004 la relazione del consigliere. Uditi, altresì, gli avvocati come da verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società appellante espone di essere proprietaria di un fabbricato sito in
Afragola al Corso Vittorio Emanuele n. 42, riportato al Catasto fg. 10, part.lle
428, sub 5 per una parte e per la restante alle schede 3448, 3449, 3450, tutte
del 10.10.1979, nonchè del giardino retrostante il fabbricato e distinto in
Catasto Terreni al foglio 10, part.lla 594 e 2508. L'acquisto è avvenuto per
atto per notar dott. Antonio Terracciano di Afragola rep. n. 14933 - racc. 7637
del 29.1.2002, reg. to a Napoli Atti Pubblici il 14.12/2002 al n. 1 V2995. In
data 26 settembre 1991, la società chiedeva al Comune il rilascio di concessione
edilizia per la ristrutturazione del fabbricato per civili abitazioni e servizi,
con ampliamento e sopraelevazione.
Il Comune di Afragola, pertanto, acquisito il parere favorevole dell’U.T.C.,
rilasciava la concessione n. 282/01 in data 26.10.2001, per la ristrutturazione
del fabbricato, nonchè per l'ampliamento e la sopraelevazione al quarto piano di
un tetto termico: dal progetto a corredo della relativa pratica edilizia,
emergeva che l'intervento consisteva essenzialmente nella demolizione ed il
rifacimento del preesistente edificio.
Con comunicazione del 6.5.2002, l'appellante denunziava l'inizio dei lavori e,
quindi, procedeva alla demolizione del fabbricato esistente. Il 2 settembre 2002
il Comune notificava l'ordinanza n. 99/02 del 13.8.2002, con cui si disponeva la
sospensione dei lavori e contestualmente, si dava comunicazione dell'avvio del
procedimento per l'annullamento della concessione n. 282/01, in quanto del tutto
difforme dalle prescrizioni previste dal PRG (art. 99, punto 16) e dagli
standards urbanistici che prevedono: -una pendenza costante del solaio di
copertura del sottotetto non superiore al 35%; -abbaini di larghezza non
superiore a ml. 1,10; - altezza impostazione quota solaio di copertura del
sottotetto non superiore al 35%; -ml 3,30 al colmo. Il Comune non ha inoltre
rinvenuto le condizioni previste dall'art. 31/d della legge n. 457/1978 e quelle
previste dagli artt. 23, 28 e 29 del R.E. che si riferiscono esclusivamente a
lavori di ampliamento di corpi di fabbrica e sopraelevazione per i quali l'art.
2 delle N.T.A. prevede il rispetto della forma volumetrica delle superfici e del
numero dei piani esistenti, mentre l' intervento concesso riguarda una evidente
demolizione e ricostruzione il cui rilascio del titolo edificatorio si riferiva
a nuova edificazione ed avrebbe dovuto rispettare: -la cubatura consentita in
zona "84" pari all'indice di fabbricabilità corrispondente in 1,5 mc/1mq; - il
numero dei piani fuori terra pari a tre e l'altezza massima dalla quota strada
pari a ml 12,00. Seguiva il provvedimento del 30.10.2002 n. 247102, di
annullamento della concessione edilizia n. 282/01 rilasciata il 26.10.2001 , in
quanto rilasciata in violazione delle norme urbanistiche vigenti e degli
standard relativi all 'indice di fabbricabilità, fissati dalle norme di
attuazione del P .R.G. vigente per le zone classificate "84".
Nel ricorso proposto avverso il provvedimento la società ha denunciato la
violazione dell'art. 31 della legge n. 457/1978 dell'art. 27 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 nonchè violazione del P.R.G. nella parte in cui disciplina le zone
"84" e dell'art. 2 delle N.T.A. oltre che, in particolare, degli arti. 23, 28 e
29 del R.E. e dell'art. 99, punto 16, che si riferiscono esclusivamente a lavori
di ampliamento di corpi di fabbrica e sopraelevazione per i quali l' art. 2
delle N.T.A. prevede il rispetto della forma volumetrica delle superfici e del
numero dei piani esistenti.
Con la sentenza in epigrafe il Tar della Campania ha respinto il ricorso
ritenuto che l’intervento in questione non poteva considerarsi una
ristrutturazione edilizia con ampliamento di un preesistente fabbricato e che la
posizione della ricorrente Cooperativa non poteva dirsi consolidata nel tempo,
stante l'adozione dei provvedimento solo tre mesi dall' inizio dei lavori.
Avverso la sentenza la società ha prodotto appello cui resistite il Comune di
Afragola.
DIRITTO
Con la decisione impugnata il Tar della Campania ha respinto il ricorso avverso
i provvedimenti di cui all' epigrafe con cui è stata disposto, previa
sospensione dei lavori e comunicazione dell'avvio del relativo procedimento,
l'annullamento della concessione n. 282/01, in quanto del tutto difforme dalle
prescrizioni previste dal PRG ( art. 99, punto 16) e dagli standards urbanistici
in vigore.
Giusta la decisione impugnata il T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001
limita il concetto di ristrutturazione edilizia alla sostanziale identità, per
forma, volume e altezza, del complesso edilizio sul quale si operano gli
interventi anche quando porti ad un organismo in tutto o in parte diverso dal
precedente, mentre la ricostruzione ( dopo la demolizione) di un immobile
diverso per volumi o anche solo per la sagoma (a parità di volumi) dall'immobile
preesistente comporta la realizzazione di un immobile nuovo con applicazione
della disciplina urbanistica prevista per le nuove edificazioni. Il manufatto
realizzato dalla ricorrente si presentava sostanzialmente difforme in quanto le
opere assentite con la concessione edilizia poi annullata avrebbero condotto
alla costruzione di un immobile del tutto diverso per tipologia, volumi
effettivi e sagoma dal precedente. Il Tar ha inoltre considerato che il periodo
di effettuazione dei lavori non consentiva, data la sua brevità di ritenere il
consolidamento di aspettative tali da indurre ad una valutazione diversa
dell'interesse pubblico da quella inerente il ripristino della legittimità
violata.
Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata sia da confermare, anche alla luce dell’interpretazione dell’art. 31, l. 457/78, dopo le innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 380/2001.
La Sezione ha invero più volte ribadito il principio secondo cui la ristrutturazione edilizia ex art. 31, lett. D) l. 457/78 include anche la ricostruzione dell’edificio demolito purché la diversità del nuovo organismo edilizio consista nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi del fabbricato stesso, e non la realizzazione di nuovi volumi (Cons. Stato, V, 5.3.2001, n. 1246): in tale ultimo caso l’intervento va considerato come nuova costruzione, soggetto alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche in vigore al momento del rilascio del titolo autorizzativo. In linea con tale formulazione, l’art. 3, comma 1, let. D) D.P.R. 380/2001 precisa che gli interventi di ristrutturazione edilizia possono anche portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e nella maggior latitudine della modifica apportata dal D.Lgs. n. 301/2002 comprende fra gli interventi di ristrutturazione anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente. E, ancora, l’art. 10. comma 1, lett. C) del cit. D.P.R. 380/2001 precisa che sono subordinati al permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume della sagoma dei prospetti e delle superfici. Anche l’art. 2, comma 1 lett, b) della L.R. Campania n. 19/2001 include, tra quelli soggetti a D.I.A. gli interventi sui fabbricati comprensivi della demolizione e ricostruzione dell’edificio con lo stesso ingombro volumetrico.
Ciò che le disposizioni in esame non prevedono è il limite in cui possono essere
effettuate le modifiche nel nuovo fabbricato affinchè questo sia compatibile con
il criterio di ristrutturazione senza debordare nella nuova costruzione diversa
dalla precedente e come tale soggetta a valutazione alla luce degli strumenti
urbanistici in vigore al momento del rilascio del titolo. L’intero coacervo
delle disposizioni esaminate focalizza l’attenzione sulla modifica del
precedente manufatto tale da non alterare la sua compatibilità con lo strumento
urbanistico in vigore al momento della demolizione. Laddove questi limite venga
superato è infatti necessaria la nuova valutazione di compatibilità con lo
strumento urbanistico in vigore.
Siffatto limite di compatibilità risulta travalicato, secondo quanto risulta
dall’impugnato provvedimento, riguardo alla realizzazione del quarto piano di
tetto termico assentito con la concessione edilizia n. 282/01, del cui
annullamento d’ufficio, con gli impugnati provvedimenti, è oggetto di
controversia nella presente sede. A fronte della sopraelevazione autorizzata in
un primo momento con una parte del solaio di copertura a quota costante
orizzontale e la previsione della quota di impostazione a ml. 0,89 a gronda e a
ml. 3,00 al colmo, lo strumento urbanistico di Afragola (art. 99, punto 16 R.E.)
prescrive la pendenza costante del solaio di copertura non superiore al 35%, gli
abbaini di larghezza non superiore a ml. 1,10 e l’altezza della quota di
copertura del sottotetto pari a ml. 0,80 alle gronde e pari a ml. 3,00 al colmo.
Ciò che, pertanto, il Comune ritiene contrastante con la ristrutturazione, anche
previa demolizione del fabbricato, è la realizzazione di un piano in più,
considerato non già di ampliamento del volume preesistente, ma indice di un
nuovo e diverso edificio, incompatibile con il vigente strumento urbanistico e,
in particolare con i dettami della zona B4 di P.R.G.. La stessa ricorrente
ammette al proposito (pag. 13 dell’appello) che la parte del piano quarto
destinata a tetto termico e a impianti tecnologici autonomi e non centralizzati
sarebbe stata divisa in sei aree uguali, da assegnare a un socio della
cooperativa, alle quali si accederà da una scala tramite un corridoio di
disimpegno. E ciò in contrasto con l’art. 99 del R.E che considera volumetrici
quelli strettamente necessari a contenere e consentire l’ingresso agli impianti
a servizi dell’edificio.
Tanto basta a legittimare il provvedimento impugnato, indipendentemente da ogni
altra considerazione contenuta nell’appello: è in atti il preliminare di
compravendita del bene da demolire come da relativo progetto, la cui
illegittimità relativamente alla parte di ricostruzione rende superflua ogni
constatazione sulla mancanza di parere sanitario, non potendo ravvisarsi allo
stato i presupposti per il suo rilascio.
La circostanza che al momento di adozione dei provvedimenti l’edificio fosse
stato già demolito ma non ricostruito è di supporto all’interesse pubblico alla
legalità dell’attività edilizia: nulla impedisce invero agli appellanti di
richiedere un nuovo permesso di costruire conforme agli strumenti urbanistici in
atto.
L’appello va conclusivamente respinto e confermata la prima decisione.
Le spese del presente grado vanno compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello e compensa fra le parti le spese del presente grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’Autorità amministrativa
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2004
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 7 Settembre 2004