| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
CASS. PEN. Sez. III, 20 marzo 2002, n. 246
In materia di ristrutturazione edilizia di un immobile situato in zona paesaggisticamente vincolata, sia dopo l’entrata in vigore della c.d. legge obiettivo (n. 443/2001), sia quando entrerà in vigore il Testo unico sull’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, la denuncia di inizio attività costituisce titolo abilitativo solo se preceduta dal nulla-osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; con la conseguenza che, in difetto delle autorizzazioni di legge, è configurabile il reato di cui all’art. 20, Lett. c), L 47/1985, trasfuso neLL’art. 44 del citato Testo unico.
Svolgimento del processo
1 - Con ordinanza del 13 novembre 2001 il Tribunale per il Riesame di Roma ha annullato il decreto di sequestro preventivo disposto il 15 ottobre 2001 dal g.i.p. del tribunale su un immobile sito a Roma in via della Magliana 38, condotto in locazione dalla società GMP, che stava eseguendo opere edilizie sull’immobile stesso. L’amministratore unico della società, xxx xxxx, era sottoposto a indagini per il reato di cui all’art. 20 lett. b) L. 47/1985.
Ha osservato il collegio che il primo giudice, per ritenere il fumus delicti, aveva valorizzato gli accertamenti eseguiti dalla polizia municipale, omettendo però di prendere in considerazione la documentazione amministrativa prodotta dall’indagato, dalla quale si deduceva l’impossibilità di configurare l’intervento realizzato sull’immobile come rispondente al reato ipotizzato.
2 - Contro l’ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica, lamentando che il tribunale si era limitato a fare proprie, senza adeguata motivazione, le argomentazioni contenute in atti della pubblica amministrazione (ai quali aveva fatto rinvio recettizio).
Ha precisato il ricorrente che l’indagato aveva proceduto a una vera e propria ristrutturazione edilizia di un preesistente capannone in lamiera grecata di mq. 590, trasformandolo in un fabbricato in muratura con numerose finestre e porte-finestre, da adibire a ristorante; che pertanto era necessaria la previa concessione edilizia; che - infine - non era stata ancora perfezionata la procedura di condono edilizio, richiesta dal precedente titolare sin dall’anno 1986.
Motivi della decisione
Omissis
5 - Dall’esame dei provvedimenti dei due giudici cautelari e dai documenti richiamati per relationem si evince che su un capannone abusivo di mq. 590 in lamiera grecata, per il quale era stata presentata domanda di sanatoria sin dal 28 marzo 1986 (ancora in corso), la S.r.l. GMP ha iniziato un intervento edilizio, trasformando in muratura il capannone esistente, internamente tramezzandolo in più vani, installando servizi tecnici e igienici, aprendo porte e finestre così da trasformare il prospetto, al fine di adibirlo a ristorante.
Sembra anche pacifico (v. la menzionata perizia dell’arch. Bassarelli, nonché il verbale della riunione in data 15 ottobre 2001 tra il direttore del XV Municipio, il direttore dell’Unità Organizzativa Tecnica e il direttore del IX Dipartimento) che l’area interessata dai lavori sia gravata da vincolo ambientale, per essere situata entro la fascia di 150 metri dal fiume Tevere (art. i L. 431/ 1985), nonché dal c.d. vincolo ferroviario di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 (v. al riguardo gli artt. 49, 50 e 51). Mentre risulta incetto l’inquadramento dell’area tra le varie zone previste nel PRO vigente, giacché alcuni documenti la qualificano come zona N, cioè destinata a verde privato o attrezzato (polizia municipale, la stessa U.O.T.), mentre l’architetto Bassarelli la qualifica corna zona D, di completamento.
E’ invece pacifico che, per l’anzidetto intervento, xxx xxxx, quale amministratore unico della GMP S.r.l., in data 3 luglio 2001, presentò una denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell’art. 2, comma 60 n. 7 della L. 662 del 23 dicembre 1996, e succ. mod., facendo riferimento a opere di manutenzione straordinaria. Sembra altrettanto pacifico che xxxx non richiese e non ottenne alcun provvedimento di concessione edilizia.
Se questi sono i fatti che saranno accertati dal giudice cautelare di rinvio, nell’esercizio del suo potere cognitivo, egli dovrà tener presente in punto di diritto che il regime della DIA, in virtù dei nn. 7 e 8 del citato comma 60 dell’art. 2 L. 662/1996, è consentito soltanto per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ma non per le opere di ristrutturazione edilizia, sempre che - peraltro - non si tratti di immobili sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1089 del 1939, 1497 del 1939 e 431 del 1985.
A tal fine occorre tener presente altresì che ai sensi dell’art. 31 lett. b) della L. 5 agosto 1978 n. 457 sono opere di manutenzione straordinaria quelle dirette a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché a realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici dell’immobile e non comportino modifiche della destinazione d’uso.
Nel caso di specie, quindi, l’applicabilità del regime della DIA sembrerebbe esclusa quanto meno dall’esistenza del vincolo ambientale di cui alla L.431/1985, nonché dal mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, rispetto all’uso legittimamente preesistente.
6 - Sennonché con D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 è stato emanato il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia, il quale ha lasciato inalterate la nozione di interventi di manutenzione straordinaria e quella di interventi di ristrutturazione edilizia (lett. b) e d) dell’art. 3), ma ha parzialmente modificato la disciplina dei titoli abilitativi all’attività edilizia. (L’entrata in vigore del testo unico inizialmente era prevista per il 1° gennaio 2002, ma poi è stata prorogata al 30 giugno 2002, in virtù dell’art. 5-bis del D.L. 23 novembre 2001, convertito in legge 31 dicembre 2001 n. 463).
Nel nuovo Testo unico, infatti, accanto alla individuazione di un tipo di attività edilizia libera, che può essere esercitata senza specifici titoli abilitativi (art. 6), sono elencati gli interventi soggetti a permesso di costruzione (che in sostanza sostituisce la pregressa concessione edilizia) (art. 10), e viene individuata come categoria residuale quella degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività (DIA), fra i quali rientrano sicuramente quelli di manutenzione straordinaria e quelli di restauro e risanamento conservativo (art. 22).
Tuttavia, anche per la nuova disciplina, gli interventi assoggettabili al regime della DIA che riguardino immobili sottoposti a vincoli storico-artistici o paesaggistico-ambientali sono subordinati al preventivo rilascio del nulla-osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (comma 3 dell’art. 22). Per conseguenza, quando - come sembrerebbe nella presente fattispecie - l’intervento esula dalla manutenzione straordinaria (almeno perché comporta un mutamento di destinazione d’uso) e riguarda inoltre un immobile sottoposto a vincolo ambientale per cui non è stato rilasciato il nulla-osta dall’autorità tutoria, non è sufficiente come titolo abilitativo la denuncia di inizio attività, ma è necessario il rilascio preventivo del permesso di costruire. In mancanza di tale permesso l’attività edilizia è punita come reato dall’art. 44 lett. b) del Testo unico; sicché è ancora legittimo il sequestro preventivo ex art. 321 C.p.p., per evitare che l’uso distorto della DIA consenta la realizzazione, penalmente rilevante, di interventi edilizi per i quali era necessario ottenere il permesso di costruzione.
7 - A complicare la materia è intervenuta anche la L.21 dicembre 2001 n. 443 (c.d. legge obiettivo, che contiene delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, nonché altri interventi per il rilancio delle attività produttive), già entrata in vigore dal giorno 11 gennaio 2002.
Questa legge ha ampliato il regime della DIA anche alle ristrutturazioni edilizie (art.1 comma 6 lett. b) e agli altri interventi prima sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive (lett. c)) dello stesso comma 6).
Poiché nella fattispecie concreta non risultano gli anzi-detti piani attuativi (la cui esistenza peraltro deve essere esplicitamente certificata dal consiglio comunale), viene in rilievo solo l’intervento di ristrutturazione edilizia. Sotto questo profilo, sembrerebbe che l’intervento realizzato dalla società GPM, anche se qualificato come ristrutturazione edilizia, potesse essere legittimato dalla semplice denuncia di inizio attività. Sennonché, a norma del comma 8 del citato art. 1 della stessa «legge obiettivo», trattandosi di immobile soggetto a vincolo ambientale, detta legittimazione è subordinata al preventivo rilascio del nulla-osta dell’autorità tutoria. E poiché la tutela del vincolo non compete all’amministrazione comunale, questa, una volta ricevuta la denuncia d’inizio attività priva del predetto nulla-osta, deve convocare un’apposita conferenza di servizi per acquisire il nulla-osta medesimo. Nel caso che la conferenza di servizi si concluda con esito negativo, la denuncia resta priva di effetti (comma 10 del ripetuto art. 1).
In conclusione, fino a quando manca il benestare dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, la denuncia d’inizio attività presentata dalla società GPM non ha alcun valore abilitativo; con la conseguenza che l’intervento realizzato configura il reato ora punito dall’art. 44 lett. b) del Testo unico in materia d’edilizia e può essere colpito da sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.
Va però tenuto presente che nelle regioni a statuto ordinario (e pertanto anche nel Lazio) la disciplina del predetto sesto comma, che allarga l’ambito operativo della DIA, si applica soltanto a decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore della stessa «legge obiettivo», e quindi dall’11 aprile 2002 (art. 1, comma 12, della L. 443/2001).
Infine, non va dimenticato che, in virtù del comma 14 del ripetuto art.1 L. 443/2001, il Governo è delegato a emanare entro il 31 dicembre 2002 un decreto legislativo volto a introdurre nel Testo unico sull’edilizia emanato con D.P.R. 380/2001 le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle nuove disposizioni in materia di denuncia di inizio attività.
In conclusione, al di là dei delicati problemi di coordinamento che sussistono tra la nuova «legge obiettivo> 443/2001 e il precedente Testo unico sull’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, si deve affermare che sia dopo l’entrata in vigore della predetta “legge obiettivo”, sia quando entrerà regolarmente in vigore il Testo unico sull’edilizia, per l’intervento edilizio sugli immobili soggetti a vincolo ambientale la denuncia di inizio attività costituisce titolo abilitativo solo se preceduta dal nulla-osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
8 - E appena il caso di aggiungere che il giudice cautelare, nel valutare alla luce dei principi sopra esposti l’astratta configurabilità del reato, dovrà limitarsi agli elementi materiali della fattispecie, prescindendo dall’elemento psicologico, che è sottratto alla sua limitata cognizione e devoluto alla pienezza dei poteri cognitivi e decisori del giudice del giudizio principale (per tutte Cass. Pen. Sez. Un. n. 4 deI 23 aprile 1993, Gifuni). E ciò perché in materia di sequestro preventivo a giustificare la misura cautelare è la pericolosità sociale della cosa e non la colpevolezza di colui che ne ha la disponibilità.