| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Tribunale
civile di Roma – Sezione prima – Sentenza 13 giugno - 25 luglio, n. 25144
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione
notificata il 16 novembre 1999 Priebke Erich conveniva in giudizio la Società
Editrice Il Messaggero Spa, il direttore del quotidiano Il Messaggero Pietro
Calabrese e la giornalista Raffaella Troili nonché la Sig.ra P. chiedendo che
venissero accolte le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare che le
accuse mosse - nell'articolo del 7 novembre 1998 - dalla Sig.ra P. al Sig. Erich
Priebke di aver torturato il Sig. Nicola Ugo S. e di avergli altresì sfondato
il torace sono destituite di fondamento e integrano gli estremi del delitto di
diffamazione aggravata a mezzo stampa o comunque una gravissima lesione
dell'onore, della reputazione e della dignità morale dell'attore; b) accertare e
dichiarare parimenti responsabili del delitto di diffamazione aggravata a mezzo
stampa la Sig.ra Raffaella Troili e il Dott. Pietro Calabrese nella riferita
qualità e quest'ultimo - in subordine - comunque ai sensi dell'art. 57 c.p.
qualora non fosse ravvisato il suo concorso personale nella pubblicazione
dell'articolo; per l'effetto condannare i convenuti in solido a ciascuno per
quanto di ragione, a risarcire al Sig. Erich Priebke i danni morali, patiti e
patiendi in conseguenza della pubblicazione dell'articolo de quo, danni da
liquidarsi, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., in lire 100.000.000 o del
suo equivalente in euro, ovvero in quella somma minore o maggiore che sarà
ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi; condannare i
convenuti in solido, a ciascuno secondo ragione, a corrispondere al Sig. Erich
Priebke a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. n. 47/48, la somma di
Lire 50.000.000 o il suo equivalente in euro, ovvero (…)
spese dei convenuti in solido, del testo integrale della sentenza o, in
subordine, dell'estratto per ciascuno, sul quotidiano Il Messaggero.
(…) domanda
riconvenzionale. Quindi la causa proseguiva per la trattazione.
Rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata dalla Sig.ra S. la causa
veniva rinviata per le conclusioni.
L'attore rinunciando alla domanda di risarcimento del danno così precisava:
«Piaccia al Tribunale...: a) accertare e dichiarare che la causa mossa dalla
Sig.ra P. al Sig. Erich Priebke di aver torturato il Sig. Nicola UgoS. e di
avergli altresì sfondato il torace - pubblicato nell'articolo/intervista apparso
sul quotidiano Il Messaggero del 7 novembre 1998 - sono destituite di fondamento
e di veridicità per l'effetto ordinare la pubblicazione, a cura e spese dei
convenuti in giudizio, del testo integrale della sentenza o in subordine
dell'estratto per riassunto sul quotidiano Il Messaggero».
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda
proposta nei confronti della Sig.raS. è fondata.
Invero l'affermazione che Priebke torturò il Sig. Nicola UgoS. sfondandogli il
torace è rimasta indimostrata nel corso del giudizio e non può pertanto
considerarsi vera. Al contrario l'attore ha dimostrato, attraverso la produzione
del relativo referto, che l'esame autoptico compiuto dal Prof. Attilio Ascarelli
non ha accertato la sussistenza di lesioni diverse da quelle provocate dal
proiettile che ha ucciso Nicola Ugo S..
All'accoglimento della domanda consegue la condanna della convenuta alla
rifusione delle spese di lite.
Quanto alla posizione del giornale, da esaminare solo per il riflesso sulle
spese del giudizio, dal momento che l'attore ha rinunciato alla domanda di
risarcimento dei danni, ritiene questo giudice che la domanda non sia fondata.
E' noto che in tema di diffamazione a mezzo della stampa, anche in sede civile,
il giudice deve valutare la sussistenza dell'eventuale reato di cui all'art. 595
c.p. in relazione al corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica ex
art. 51 c.p. e 21 Cost. alla luce dell'interpretazione data da Corte Cost. n.
175 del 1971. E' altresì noto che secondo la giurisprudenza (cfr. Cass.
18/10/84, n. 5259, Cass. 7/2/96, nn. 982 e 978) la configurabilità dell'esimente
richiede i seguenti profili caratterizzanti:
a) è anzitutto necessario che la notizia pubblicata sia oggettivamente vera o
che comunque ne sia stata accuratamente accertata e controllata la verità
(…)
dibattito e fornire al pubblico un quadro più genuino possibile della vicenda
esposta, atto ad orientare il giudizio anche sul personaggio intervistato.
Pertanto, non solo è tenuto a riportare il testo dell'intervista nella sua
integralità, quanto deve rimanere per così dire "neutrale" dinanzi alla pur
libera esternazione del soggetto interrogato. Quest'ultimo, qualora le sue
parole integrino una lesione della altrui reputazione, non può non assumere la
responsabilità di quanto pronunciato, anche se poi intenda far valere la
scriminante del diritto di critica. Nel caso in cui venga ravvisata la non
punibilità dell'intervistato per esercizio di quest'ultimo diritto, è del tutto
conseguenziale l'estensione dell'esimente anche al giornalista. Qualora invece
venga esclusa la scriminante per l'intervistato, nulla esclude che il
giornalista possa a propria volta invocare il diritto di cronaca.
Sotto il profilo dell'interesse generale alla conoscenza dell'intervista, si
richiede poi che l'intervista coinvolga "personaggi pubblici" (in veste di
intervistato non meno che in quella di soggetto attinto dai giudizi
diffamatori), nell'ambito di un dibattito provocato dalle esternazioni di uno di
essi. La diffusione dell'intervista risponde perfettamente in tal caso alla
funzione informativa della stampa e soddisfa correttamente l'esigenza di
approfondire la conoscenza di soggetti (si ripete, intervistato non meno che
persona interessata dal giudizio critico) agli apici della vita politica,
cultural o economica del paese, attraverso le modalità delle loro espressioni
verbali.
Quanto infine al requisito della continenza, esso esige che il giornalista si
ponga in posizione di "testimone" obiettivo di quanto è stato detto, limitandosi
a sintetizzare nel titolo il contenuto critico dell'intervista, a spendere
semplici espressioni volti a presentare l'intervistato ed a porre quesiti
strettamente funzionali alla manifestazione della sua opinione (cfr. Cass. Pen.
14/12/99, n. 2144).
Nel caso di specie la giornalista si è limitata a riportare quanto detto dalla
Sig.raS. e mai smentito, nemmeno in questo giudizio, senza aggiungere commenti o
riportare la notizia in termini di verità assoluta. Sussiste quindi sia il
requisito della verità della notizia che quello della continenza .
Non può porsi in dubbio infine l'esistenza dell'interesse pubblico della
notizia, in relazione sia alla persona torturata sia a quella del Sig. Priebke
per molto tempo al centro di un interesse collettivo.
L'attore va pertanto condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti
de Il Messaggero Spa, Calabrese Pietro e Troili Raffaella.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la natura diffamatoria dei confronti di Erich Priebke delle
affermazioni della Sig.ra P. contenute nell'articolo/intervista apparso sul
quotidiano Il Messaggero del 7.11.1998;
- dispone la pubblicazione per estratto della presente sentenza sul quotidiano
"Il Messaggero" a cura e spese della convenuta P. nel termine di venti giorni
dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in
complessive 3.000,00 €, di cui 2.000,00 € per onorari oltre IVA e CPA come per
legge;
- rigetta la domanda proposta Priebke Erich nei confronti de Il Messaggero Spa,
Calabrese Pietro e Troili Raffaella;
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti de Il
Messaggero Spa, Calabrese Pietro e Troili Raffaella che liquida in complessive
3.000,00 €, di cui 2.000,00 € per onorari e CAP come per legge.