| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Legge 2 marzo
2004, n.61
Norme in materia di reati elettorali
(in GU n. 59 del 11-3-2004)
Articolo 1
1. Al testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque
forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo
unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o
sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è
punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque
fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non
ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi
appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni
e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque
commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro
secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle
sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in
tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena
dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro»;
b)
all'articolo 106, le parole: «con la reclusione sino a tre mesi o con la multa
sino a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
«con la pena
dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro».
2. Al testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 90:
1) il secondo
e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque
forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo
unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o
sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è
punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque
fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non
ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi
appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni
e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque
commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro
secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle
sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in
tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena
dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro»;
2) il quarto
comma è abrogato; b) all'articolo 93:
1) le parole:
«, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di
candidatura» sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro».