| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Camera dei Deputati
«Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia
di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi»
Ddl 2055-A/C -16 dicembre 2004
Articolo 01
1. All'articolo 62 del codice penale, dopo il
numero 6), è aggiunto il seguente:
«7) l'essere persona che, al momento della commissione del fatto abbia compiuto
settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle
condizioni di cui all'articolo 99 del codice penale».
Articolo 1
1. L'art.62bis del codice penale è
sostituito dal seguente:
«Art. 62bis - (Attenuanti generiche). - Il giudice, indipendentemente
dalla circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione
altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una
diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini
dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche
concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze
di cui all'articolo 133, comma primo, numero 3) e comma secondo, del codice
penale nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni.
2. All'articolo 416bis del codice penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «tre» e «sei» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «cinque» e «dieci»;
b) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «dodici»;
c)
al quarto comma, le parole: «quattro» e «dieci» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «quindici» e le parole: «cinque» e
«quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dieci» e
«ventiquattro».
3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni».
1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice
penale è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze
inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99,
quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, numero 4 per cui vi è divieto di
prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti,
ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di
specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella
ordinaria del reato».
1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito
dal seguente:
«Art. 99 - (Recidiva). - Chi, dopo essere stato condannato per un delitto
non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un
terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo;
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo reato è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla
condanna precedente;
3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena,
ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente
all'esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostanze fra quelle
indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel
caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma,
è di due terzi.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il
cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del
nuovo delitto non colposo.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è
obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad
un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto».
Articolo 3bis
1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il
terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale
o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia
stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento
della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena
stabilita per il reato più grave».
2. All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto
il seguente:
«2bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma,
del codice penale».
Articolo 3ter
1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito
dal seguente:
«Art. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della
diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze
aggravanti, salvo che per le aggravanti ad effetto speciale, nel qual caso si
tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e di circostanze attenuanti si applicano le disposizioni dell'articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni.
La prescrizione è sempre espressamente
rinunciabile dall'imputato.»
2. All'articolo 158 del codice penale, primo comma, le parole: «o continuato» e le parole «o la continuazione»sono soppresse.
3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito
dal seguente:
«Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della
prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento
o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una
particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
a) autorizzazione a procedere;
b) deferimento della questione ad altro giudizio;
c) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori e per il tempo dell'impedimento.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della
prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la
richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità
competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della
sospensione.
I termini stabiliti dall'articolo 157 non possono essere prolungati oltre i
termini di cui all'articolo 161, secondo comma, salvo che la sospensione del
procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale».
4. All'articolo 160, terzo comma, del codice penale le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, comma 2».
5. Salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da
quella nazionale, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della
prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di
più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui
all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99,
quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105, e
all'articolo 51, comma 3bis, del codice di procedura penale.
6.(soppresso).
1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:
«Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). - 1.
I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata
applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice
penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:
a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi
della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».
2. (soppresso)
2bis. Al comma 1 dell'articolo 47ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, è premesso il seguente:
«01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli
previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609bis,
609quater e 609octies del codice penale e dall'articolo 51, comma
3bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della
presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo
pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al
momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa,
abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato
con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale».
3. Il comma 1 dell'articolo 47ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è
sostituito dai seguenti:
«1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se
costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono
essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei
convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci
con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano
costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche
parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di
studio, di lavoro e di famiglia.
1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista
dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la
detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte
residua di maggior pena, non supera i tre anni ».
4. Il comma 1bis dell'articolo 47ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, è sostituito dal seguente:
«1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione
della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se
costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di
cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al
servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che
il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai
condannati per i reati di cui all'articolo 4bis e a quelli cui sia stata
applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice
penale».
5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:
«Art. 50bis - (Concessione della semilibertà ai recidivi). 1. La
semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la
recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto
dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato
per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della
presente legge di almeno tre quarti di essa».
6. (soppresso)
7. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354,
è sostituito dal seguente:
«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio,
l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47,
la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al
condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma
dell'articolo 385 del codice penale».
8. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n.
354, è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti
dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere
concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».
1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito
seguente:
«Art. 94-bis - (Concessione dei benefìci ai recidivi). 1. La sospensione
dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi
particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui
sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del
codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da
scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena
detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona
tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere
concessi una sola volta».
1. Il comma 9 dell'articolo 656 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:
«9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere
disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da
eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in
cui la sentenza diviene definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, salvo che le disposizioni vigenti siano più favorevoli all'imputato, si applica ai fatti commessi anteriormente a tale data ed ai procedimenti ed ai processi pendenti alla medesima data.