| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass.
Pen. – 2^ Sez. Sent. 21 novembre -18 dicembre 2002, n. 42851
Osserva
Con ordinanza
del 7 febbraio 2002, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’istanza di
riesame proposta da B P avverso l’ordinanza applicativa della
misura della custodia cautelare in carcere disposta dal locale G.i.p. il 17
gennaio 2002. Il tribunale del riesame, dopo aver rammentato che l’ordinanza
custodiale era stata emessa per i reati di tentata estorsione aggravata a norma
dell’articolo 7 del decreto legge 152/91 a seguito ed essenzialmente in rapporto
alle dichiarazioni rese dalla parte offesa P G, imprenditore
reggino nel settore florovivaistico, vittima di richieste estorsive di esponenti
della criminalità organizzata, ha sottolineato gli elementi atti a corroborare
l’esistenza di un congruo corredo indiziario, alla luce della delibata
attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, vuoi in considerazione della
credibilità intrinseca della fonte di prova – già appartenente, per discendenza
e storia familiare, al medesimo ambiente criminale che peraltro aveva inteso
ripudiare, pagandone il conseguente “prezzo” – vuoi alla stregua dei riscontri
emersi dalle indagini. Quanto alla posizione dell’indagato, il tribunale
sottolinea che il medesimo è chiamato a rispondere di un tentativo di estorsione
ai danni del P in relazione alla fornitura e messa a dimore di piante e
verde urbano nel Comune di Villa San Giovanni. In ordine alle doglianze svolte
dalla difesa, l’organo del riesame contesta la validità della tesi secondo la
quale le dichiarazioni del P sarebbero inutilizzabili per assenza del
“verbale riassuntivo” di cui alla legge 45/2001, trattandosi di disciplina
riferibile ai collaboratori di giustizia e non ai testimoni, mentre si reputa
del pari infondata – al fine di dedurre la inattendibilità della fonte – la
circostanza che i lavori sarebbero stati interrotti per motivi tecnici (e non a
causa delle richieste estorsive), giacché sarebbe possibile una interpretazione
della vicenda compatibile con la versione offerta dal P. Si indicano,
poi, gli elementi sulla cui base sarebbero stati conseguiti alle dichiarazioni
della parte offesa (ricognizione fotografica e individuazione della officina e
del bar descritti dal P come teatro degli incontri).
Avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori
dell’indagato, deducendo vari motivi di gravame. Si lamenta, anzitutto,
violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla circostanza che il
tribunale avrebbe omesso di valutare l’attendibilità del P nella doppia
veste di parte offesa e testimone di giustizia; situazione, questa, che
renderebbe la sua posizione non lontana dai soggetti contemplati dall’articolo
192, comma 3 del codice di rito. Si prospetta, inoltre, violazione di legge, in
riferimento all’articolo 16quater del decreto legge 8/1991, come introdotto
dalla legge 45/2001, osservandosi che – contrariamente all’assunto del tribunale
– il verbale illustrativo della collaborazione, di cui alla citata disposizione,
non riguarda soltanto il collaboratore ma anche il testimone di giustizia, con
la conseguenza che, in mancanza di esso, non è possibile controllare il rispetto
del termine di 180 giorni, la cui violazione comporta l’inutilizzabilità delle
dichiarazioni. In altro atto di ricorso si lamenta, poi, manifesta illogicità
della motivazione, in quanto nell’impugnata ordinanza si sarebbero svilite le
contraddizioni e le incongruenze evidenziate dalla difesa, basandosi su una
lettura di mera compatibilità delle emergenze rispetto alla ricostruzione
offerta dall’accusa. Si lamenta, infine, illogicità della motivazione nella
parte in cui il giudice del riesame non avrebbe tenuto conto delle prospettazioni difensive in ordine alla insussistenza delle esigenze cautelari.
Il ricorso è infondato.
A proposito
delle doglianze che prospettano l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
e che mirano a contestare la idoneità e la coerenza del tessuto motivazionale
sul quale si base l’ordinanza impugnata, occorre, infatti, preliminarmente
ribadire che, in tema di difetto di motivazione – ampiamente evocato, in termini
peraltro generici e con nutrite digressioni in fatto, negli atti di ricorso – il
sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve
essere limitato alla verifica di un logico apparato argomentativi, sicché il
vizio logico della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del
fatto, deve essere riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nel testo
della motivazione stessa, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo
delle risultanze processuali. Non è infatti consentito al giudice della
legittimità compiere una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di
merito, per sovrapporre a quest’ultima la propria valutazione in ordine alla
affidabilità delle fonti di prova e la propria interpretazione delle risultanze
processuali (cfr., fra le tante e da ultimo, pertanto, è quello di stabilire se
il giudice del merito abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se
abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e
convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente
applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno
giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre
(Cassazione, sezione sesta, 6 giugno 2002, Ragusa). Alla luce di tali principi,
ne deriva l’inconsistenza delle censure proposte, giacché i giudici del merito,
con apparto argomentativi congruo sul piano dell’approfondimento delle tematiche
coinvolte dell’oggetto del riesame, e al tempo stesso privo di significativi
arresti circa la coerenza dello sviluppo logico-deduttivo, hanno puntualmente
scandagliato l’attendibilità del dichiarante e la adeguatezza del corredo
indiziario raccolto a carico del ricorrente, evocando, per ciascuno dei profili
posti a fondamento della decisione, i singoli e convergenti spunti di verifica
ed il parimenti convergente quadro d’assieme nel quale gli episodi specifici si
sono venuti ad iscrivere. Il tribunale del riesame ha infatti analiticamente
passato in rassegna le diverse circostanze ascritte in via di accusa
all’indagato, direttamente coinvolto nelle vicende dalle dichiarazioni rese
dalla parte offesa, dando atto dei plurimi e significativi elementi di verifica
che quelle dichiarazioni avevano sortito all’esito delle pertinenti indagini.
Elementi tra i quali l’ordinanza impugnata in particolare rammenta il
riconoscimento fotografico operato dal P, i concordanti riferimenti di
altra persona che, nel medesimo periodo aveva subito una estorsione ad opera di
soggetti vicini all’area di appartenenza dell’indagato, i riscontrati
riferimenti a persone e luoghi contenuti nel racconto del P, il generale
clima – riguardante anche il coinvolgimento di altre posizioni – nel quale i
fatti sono venuti a maturare e si sono sviluppati. In tale contesto, si presenta
del tutto appagante la ricostruzione logica – insistentemente contestata in uno
degli atti di ricorso – secondo la quale l’interruzione “per motivi
squisitamente tecnici” dei lavori effettuati per il Comune di Villa San
Giovanni, si presentasse come del tutto compatibile con le dichiarazioni rese
dal P trattandosi di piani – l’uno burocratico amministrativo, e l’altro,
necessariamente occulto e sottostante – fra loro del tutto indipendenti e,
dunque, privi di effettiva alternativa. A fronte di tale adeguata struttura
motivazionale, le censure del ricorrente si limitano dunque, a ben guardare, a
contrastare esclusivamente sul terreno del merito la decisione impugnata,
deducendo circostanze di fatto prive di risalto nella presente sede e per di più
in sé inidonee ad incrinare la coerenza intrinseca dell’iter logico seguito dai
giudici del riesame e posto, poi, a rigoroso fondamento della ordinanza
impugnata:
Neppure fondato è l’ulteriore rilievo secondo il quale, rivestendo il P
la duplice veste di persona offesa e di testimone di giustizia, e dovendo in
tale ultima qualità assegnarsi alle relative dichiarazioni lo specifico
carattere di “attendibilità” postulato dall’articolo 16bis del decreto legge
8/1991, come introdotto ad opera della legge 45/2001, ne deriverebbe una sorta
di rafforzamento delle esigenze di controllo esterno di quelle stesse
dichiarazioni, al punto che – sottolinea il ricorrente – una siffatta
delibazione verrebbe a collocarsi “a ridosso delle mura” dei rigorosi parametri
di valutazione delineati dall’articolo 192, comma 3, Cpp. Donde la censura di
violazione di legge e di vizio di motivazione, non essendosi i giudici del
riesame attenuti a tale canone di apprezzamento. L’assunto è pero fallace. Il
“carattere di attendibilità” postulato dalla richiamata disposizione, attiene,
infatti, non ad una qualità soggettiva del dichiarante, né, comunque, ad un
giudizio processualmente significativo, ma unicamente ad un sindacato di natura
tipicamente amministrativa, destinato a verificare la sussistenza dei
presupposti per l’applicazione delle speciali misure di protezione in favore
della neonata figura dei “testimoni di giustizia”, alla quale è dedicato lo
specifico capo IIbis, del decreto legge 8/1991, introdotto dalla già citata
legge 45/2001. ove così non fosse, d’altra parte, allora sì che verrebbe a
realizzarsi quella eterogenesi dei fini che il ricorrente fa mostra di
denunciare, giacché l’identica fonte di prova verrebbe assoggettata a criteri di
valutazione differenziati, a seconda del fattore – davvero eccentrico ai fini
che qui interessano – rappresentato dalla maggiore o minore “pericolosità”, per
quella stessa fonte, delle dichiarazioni che il soggetto ha l’obbligo (quale
testimone) di rendere.
Ugualmente infondata è anche l’ultima censura, secondo la quale la mancanza del
verbale illustrativo di cui all’articolo 16quater del decreto legge 8/1991,
escluderebbe la possibilità di controllare il rispetto del termine di 180 giorni
per la raccolta delle dichiarazioni; termine, questo, la cui violazione, a norma
del comma 9 dello stesso articolo, comporterebbe la radicale inutilizzabilità
delle dichiarazioni del testimone di giustizia. Sottolinea al riguardo il
ricorrente, come, contrariamente all’assunto del tribunale del riesame, il
verbale in questione debba ritenersi obbligatorio anche per i testimoni di
giustizia, stante l’univoco tenore del comma 2 del richiamato articolo: tale
disposizione, infatti, nell’escludere che le informazioni relative alla
individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1
debbano essere richieste ai testimoni di giustizia, evidentemente presuppone –
facendo riferimento, anche per tale categoria di soggetti, alla “volontà di
collaborare” – che pure per costoro sia prevista la raccolta delle relative
dichiarazioni nello specifico verbale prescritto dalla norma. L’assunto è
fallace, perché isola un dato letterale dal complessivo contesto della norma,
senza farsi carico di perscrutare l’assetto sistematico delle nuove previsioni e
l’intima ratio che le sostiene, in contrasto, dunque, con uno dei più
tradizionali principi dell’ermeneutica giuridica (incivile est, nisi tota lege
perspecta, una aliqua particula eius proposita iudicare vel rispondere: d. 1, 3,
24). Le disposizioni dettate dalla legge 45/2001, infatti, sono univoche nel
distinguere nettamente fra loro le figure del “collaboratore di giustizia” da
quella del “testimone di giustizia”: e ciò, non solo sul piano nominalistico (il
che, a ben guardare, ha pure un suo etereo significato ai fini della
individuazione della voluntas legis) ma, anche e soprattutto, a proposito del
regime positivo che specificamente le riguarda. Già sul piano sistematico,
infatti, traspare evidente la scelta di dedicare ai collaboratori un capo, per
così dire, generale (il capo II del decreto legge 8/1991), distinto dalle “Norme
per la protezione dei testimoni di giustizia”, inserite nel capo IIbis;
prevedendosi, poi, per costoro la specifica denominazione di testimoni di
giustizia, “ai fini del presente decreto” (articolo 16bis, comma 1), ne deriva
che le disposizioni dettate per i collaboratori devono ritenersi in linea di
principio estensibili ai testimoni soltanto in virtù di un espresso richiamo.
Quanto, poi, alle rispettive discipline, basterà poco per avvedersi delle forti
divergenze che le caratterizzano. A norma dell’articolo 9 del decreto legge
8/1991, infatti, ai fini della applicabilità delle speciali misure di
protezione, è necessario, anzitutto, che “le condotte di collaborazione”
riguardino “delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di ci all’articolo 51,
comma 3bis, del Cpp”; una limitazione, questa, particolarmente significativa,
perché destinata a rimarcare la ragione del “pericolo” (vedi, anche, il comma 6)
e lo speciale risalto “pubblico” del contributo collaborativi, che, al
contrario, non è tipico dei testimoni di giustizia, posto che per questi ultimi
le dichiarazioni possono riferirsi anche a delitti diversi da quelli innanzi
indicati (vedi articolo 16bis, comma 2). Inoltre, per i collaboratori è previsto
che le relative dichiarazioni devono presentare, non soltanto “carattere di
intrinseca attendibilità”, ma “devono altresì avere carattere di novità o di
completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo
sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di
investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o
beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle
organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli
obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni”. Un
caleidoscopio, dunque di contributi informativi ad altra denotazione
qualitativa, che evidentemente rende la posizione del collaboratore del tutto
peculiare nella economia delle scelte legislative, e, dunque, per un verso da
preservare, ma anche – e sotto l’opposto versante – da “responsabilizzare”
adeguatamente, attraverso un “pacchetto” di misure a connotazioni
“sanzionatorie”. Non è un caso, quindi, che la disciplina del verbale, evocate
dal ricorrente, sia iscritta nell’articolo 16quater, a sua volta inserito nel
capo IIter, significativamente dedicato, appunto alle “Nuove norme per il
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia”. Nulla di
tutto ciò è invece previsto per i testimoni di giustizia, posto che, a norma
dell’articolo 16bis, le relative dichiarazioni devono presentare esclusivamente
il “carattere di attendibilità” (e non, si badi, di carattere di “intrinseca”
attendibilità richiesto per i collaboratori), ma non anche gli altri requisiti
che, nei termini rigorosi di cui si è detto, qualificano, invece, le
dichiarazioni dei collaboratori. Ma se così è, ne deriva, allora, che non
avrebbe alcun senso imporre la redazione di un apposito “verbale illustrativo
dei contenuti della collaborazione”, entro un termine la cui inosservanza
renderebbe inutilizzabili le dichiarazioni, ove tali dichiarazioni riguardassero
(come per il testimone di giustizia) reati “comuni”, e fossero del tutto prive
dei caratteri della “novità”, “completezza”, “importanza”, per le indagini il
giudizio o le investigazioni relative ai gravi “fatti” enunciati nell’articolo
9, comma 3, con la conseguenza che il verbale di che trattasi non può che
ritenersi riferito ai soli soggetti cui esso testualmente si rivolge: appunto,
ai “collaboratori”. D’altra parte, la circostanza che il comma 9 del più volte
citato articolo 16quater stabilisca che le dichiarazioni rese oltre il termine
dei 180 giorni non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse
affermati “contro le persone diverse dal dichiarante”, sta evidentemente a
significare che una simile sanzione processuale (e le correlative prescrizioni
che essa presuppone) non possano che riferirsi a soggetti diversi dal testimone
di giustizia, giacché per costoro non può certo residua una utilizzabilità
contra se delle relative dichiarazioni.
Alla stregua dei riferiti rilievi il ricorso deve pertanto essere respinto, con
la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.