| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Senato
della Repubblica
«Modifica all’articolo 52 del Codice penale in materia di diritto
all’autotutela in un privato domicilio»
Ddl 1899/S
(22
aprile 2004)
Articolo 1
(Diritto all’autotutela in un privato domicilio)
1. Dopo l’articolo 52 del codice penale, sono aggiunti i seguenti commi:
«Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il
rapporto di proporzione di cui al comma precedente se taluno legittimamente
presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma o altro mezzo idoneo al fine
di contrastare la minaccia e al fine di difendere:
c)
la propria o altrui incolumità;
d)
i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è minaccia
d’aggressione».