| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Tribunale di Roma – Sezione quinta
penale – ordinanza 30 giugno 2003
Premesso
in fatto che
L’imputato è stato rinviato a giudizio, dopo l’udienza
preliminare, per rispondere dei reati sopra indicati.
All’odierno dibattimento, nel quale già s’è proceduto all’ammissione delle prove
la cui assunzione è stata fissata per l’udienza odierna, l’imputato ha chiesto
la sospensione del processo, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge
134/03.
Considerato in diritto che
1. L’articolo
5, della legge 134/03, stabilisce che:
- L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale, e il Pm, nella prima
udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in
cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui
all’articolo 444 del Cpp, come modificato dalla presente legge, anche nei
processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall’articolo
446, comma 1, del Cpp, e ciò anche quando sia già stata presentata tale
richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del Pm o la richiesta sia stata
rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca
mera riproposizione della precedente.
2. Su richiesta dell’imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non
inferiore a 45 giorni per valutare l’opportunità della richiesta e durante tale
periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.
3. Le disposizioni dell’articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso.
Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le
sanzioni sostitutive.
Questo Tribunale dubita della legittimità costituzionale della norma per
contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione.
La norma non appare ragionevole sotto diversi profili in particolare:
a) in relazione al disposto del comma 2, che impone, su richiesta dell’imputato,
una sospensione di 45 giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima
udienza utile successiva alla data di pubblicazione;
b) in relazione al disposto del comma 3 che dispone applicarsi le disposizioni
dell’articolo 4 della medesima legge anche ai processi in corso;
c) in relazione al disposto del comma 1, che consente di formulare la richiesta
anche oltre il termine fissato dall’articolo 446, comma 1, Cpp.
2. In primo luogo, in relazione al contrasto con il principio di ragionevolezza
di cui all’articolo 3 della Costituzione si osserva che l’istituto della pena
concordata è stato introdotto nel codice di rito vigente per determinare un
effetto deflativo del procedimento penale. In altri termini si è concesso alle
parti di concordare la pena per evitare i costi in termini di tempo, di risorse
umane e finanziare determinate dalla complessità dell’udienza preliminare o del
dibattimento; in cambio di tale risparmio, l’imputato gode di uno sconto di un
terzo della pena.
Il legislatore, con la novella del 2003, avrebbe potuto consentire di presentare
la richiesta lasciando inalterato il limite di cui all’articolo 446, comma 1,
Cpp. Invece non ha operato neppure una distinzione fra i processi per i quali è
stato aperto il dibattimento, ma non è stata compiuta alcuna attività
istruttoria e processi per i quali l’istruttoria è giù avanzata o addirittura è
stato dichiarato chiuso il dibattimento e si è in fase di discussione.
Consentire la riduzione della pena anche a chi non ha fatto risparmiare alcuna
risorsa allo Stato e ai cittadini, dopo che è stata celebrata l’udienza
preliminare o il dibattimento è stato celebrato ed è stato addirittura
dichiarato chiuso ed è addirittura in corso la discussione, non appare
ragionevole e contrasta con i principi che sottendono l’istituto
dell’applicazione della pena concordata.
3. Si ravvisa l’ulteriore contrasto con l’articolo 111 della Costituzione.
Quest’ultimo, nella parte relativa alla ragionevole durata del processo, è di
recente introduzione e trae il suo fondamento nei principi enunciati dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata dalla legge 843/55.
Appare opportuna qualche riflessione sull’interpretazione dell’articolo 111
Costituzione e sugli interessi che esso tutela. Occorre, cioè, chiarire se il
principio della ragionevole durata del processo debba essere riferito solo
all’interesse di ogni singolo imputato – anche nel caso si tratti di processo
con più imputati – oppure si riferisca anche a tutte le altre parti processuali,
oppure anche agli interessi dello Stato e dei cittadini in generale. È ovvio che
se la speditezza processuale va intesa con riferimento al singolo imputato il
quale, a seconda dei casi, ha interesse ad un processo più lungo nella speranza
della prescrizione del reato o più breve, attraverso riti alternativi,
prescindendo dagli interessi delle altre parti di quel medesimo processo e anche
da interessi superiori della cittadinanza a vedere celebrati tutti i processi
con sollecitudine, la richiesta di rito alternativo effettuata anche in corso di
un processo in cui l’istruttoria dibattimentale sia già iniziata o addirittura
terminata, non incontrerà ostacoli nell’articolo 111 della Costituzione. Se,
invece, l’interpretazione della ragionevole durata va commisurata anche ad altri
interessi, è necessario svolgere alcune considerazioni.
In primo luogo si osserva che nell’attuale sistema i poteri decisori del giudice
sono stati ampiamente ridotti in favore di quelli delle parti. Ogni volte che
sia disposta la rinnovazione del dibattimento, l’istruttoria dibattimentale deve
ricominciare da capo, salvo nel caso in cui le parti pretino il consenso alla
lettura. Nel caso, perciò, di un processo con più imputati, di cui solo uno
chiesa la sospensione del processo, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 della legge
134/03, e successivamente chieda l’applicazione della pena, il giudice deve,
innanzitutto, stabilire se proseguire il processo nei confronti dei coimputati,
effettuando uno stralcio della posizione del richiedente, che potrebbe rivelarsi
poi inutile, con dispendio di energie e di attività processuali; se, poi,
anziché sospendere il processo anche nei confronti dei coimputati, lo rinvia in
attesa del decorso dei 45 giorni prescritti e all’udienza successiva
l’interessato richiede l’applicazione della pena, l’accoglimento dell’istanza
renderebbe il giudice incompatibile a giudicare gli altri compiutati; il rigetto
della richiesta lo renderebbe ugualmente incompatibile a giudicare l’imputato;
in entrambi i casi il processo dovrebbe iniziare ex novo innanzi ad altro
giudice, con rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. In tal caso non vi
sarebbe speditezza processuale né per l’interessato né per i coimputati, ma,
anzi, una dilatazione dei tempi della decisione con rito ordinaria ormai certa
nel tempo, si sostituisce un’attività interlocutoria di sospensione che potrebbe
concludersi con il rigetto della richiesta di applicazione della pena e con la
necessità di celebrare ex novo il processo con rito ordinario.
4. A ciò si aggiunge che, nel caso di applicazione della pena, la parte civile
costituita vedrebbe crollare le proprie legittime aspettative, dovendo
ricominciare il processo ex novo sia nei confronti dei coimputati innanzi ad
altro giudice sia separatamente – in sede civile – nei confronti di colui che è
stato ammesso al “patteggiamento”.
Tutto ciò si tradurrebbe in una dilatazione dei tempi di durata del singolo
processo anche a danno dei consociati che richiedono che i tempi d’accertamento
di tutti i processi siano ragionevoli.
5. Questo tribunale ritiene che l’interpretazione estensiva dell’articolo 111
Costituzione sia maggiormente fondata anche alla luce della produzione
legislativa che ha fatto seguito alla modifica della norma costituzionale. È
noto, infatti, che l’Italia è stata più volte condannata dalla Corte europea per
l’eccessiva durata dei processi. La condanna prescinde da eventuali
responsabilità dei giudici, ma si fonda sul principio che ciascun paese deve
dotarsi di leggi processuali che consentano una rapida definizione dei processi.
Già da molti anni vi sono paesi, come la Danimarca e l’Olanda, che sono in grado
di definire la maggior parte dei processi in primo grado nell’arco di tre mesi,
esaurendo l’appello nel successivo trimestre. Ciò è dovuto ad una
semplificazione soprattutto del sistema delle notificazioni, all’esistenza di
maggiori obblighi di diligenza delle parti processuali, ivi compresi gli
imputati. È chiaro che in sistemi siffatti la sospensione di un processo anche
solo per 45 giorni, ossia oltre un terzo del tempo complessivo di definizione,
sarebbe inaccettabile.
Per ovviare alle condanne in sede europea in Italia è stata introdotta la
normativa statale (legge 89/2001) che consente alle parti un’equa riparazione
allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva, indipendentemente dalle
ragioni che l’abbiano determinata. L’equa riparazione non spetta solo
all’imputato, ma anche alla parte civile.
Da ciò si evince che la ragionevole durata del processo non è un diritto solo
dell’imputato, ma anche delle altre parti processuali ed assurge, quindi a
principio generale.
Assume rilievo, nel sistema, ad esempio, l’articolo 477 Cpp che impone tempi
rapidissimi per la definizione del dibattimento, stabilendo che il rinvio del
processo dev’essere effettuato al giorno successivo e che il processo può essere
sospeso solo per ragioni “di assoluta necessità” e “per un termine massimo di
dieci giorni”, computate tutte le dilazioni.
Si rileva inoltre, che nel caso di giudizio immediato, è previsto il termine di
15 giorni per la richiesta di pena concordata, ossia un tempo che è esattamente
un terzo di quello oggi previsto dalla novella, pur vertendosi in materia
analoga.
Se tale assunto è corretto, deve ritenersi che non corrisponde ai parametri di
costituzionalità di ragionevolezza (articolo 3 Costituzione) e di ragionevole
durata (articolo 111 Costituzione) la norma che consente di sospendere il
processo per 45 giorni e di richiedere l’applicazione della pena anche nei
processi in corso.
Come s’è prima precisato l’articolo 5 comma 2 della legge 134/03, prevede “un
periodo non inferiore a 45 giorni per valutare l’opportunità della richiesta e
durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia
cautelare”.
Premesso che la disposizione s’applica a tutti i processi in corso, perciò anche
a quelli per i quali è terminata l’istruttoria dibattimentale ed è in corso o in
procinto di iniziare la discussione, si rileva che non appare ragionevole la
concessione di un termine decorrente dalla prima udienza utile. Sotto tale
profilo si osserva che ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi pubblicate.
Pertanto ogni imputato è stato posto in grado, nel momento in cui la legge in
esame è stata pubblicata, di valutare l’opportunità di avvalersi della pena
concordata. A maggior conforto di tale assunto si rileva che ogni imputato è
assistito da un difensore, sicché ha avuto modo di consultarsi con lo stesso per
valutare l’opportunità di avvalersi della pena concordata. La concessione di un
termine di durata notevole, (ossia ben 45 giorni), in rapporto ai parametri
sopra esposti, decorrente dalla prima udienza anziché dalla vigenza della legge,
appare irragionevole.
Tale irragionevolezza appare in tutta evidenza allorché la fase istruttoria sia
esaurita e il processo sia in fase di discussione, e, quindi, l’imputato ha
addirittura potuto valutare tutto il materiale probatorio e rendersi conto della
convenienza eventuale di concordare la pena.
Una volta accertato che il rapporto esistente tra imputato e difensore consente
ad entrambi di valutare momento per momento le opportunità di scelte processuali
e che, dunque, non v’è lesione del diritto di difesa ammettere che l’imputato,
alla prima udienza utile, debba dichiarare se intende “patteggiare” o no,
anziché chiedere un lungo termine di riflessione, deve ritenersi che la
sospensione obbligatoria per 45 giorni incida sulla ragionevole durata del
processo. Nel bilanciamento tra l’interesse dell’imputato e l’interesse generale
ad una durata ragionevole – posto che nessun danno deriva all’imputato nella
dichiarazione alla prima udienza utile se intende concordare la pena – sembra
dover prevalere la ragionevole durata del processo.
6. Il Tribunale prospetta il dubbio di legittimità anche dell’articolo 1 della
legge 134/03, il quale stabilisce quanto segue:
«Il comma 1 dell’articolo 444 del Cpp è sostituito dai seguenti:
1. L’imputato è il Pm possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e
nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto
conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli
o congiunti a pena pecuniaria.
1bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di
cui all’articolo 51, commi 3bis e 3quater, nonché quelli contro coloro che siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi
ai sensi dell’articolo 99, quarto comma del Cp, qualora la pena superi due anni
soli o congiunti a pena pecuniaria».
Con la norma in esame si sottrae al giudizio di cognizione piena una serie di
reati di notevole gravità, estromettendo anche di fatto la parte lesa dal
giudizio, riducendo il sistema penale e processuale ad un luogo di negoziazione
che svilisce la funzione giurisdizionale ed i principi già consacrati nella
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. L’articolo 6,
primo comma, primo periodo della legge 848/55, di ratifica della convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, stabilisce
che: «Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente,
pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente
ed imparziale, costituito dalla legge, che deciderà sia in ordine alle
controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile, sia sul
fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di lei».
Il terzo comma del medesimo articolo, in particolare alla lettera d) sancisce
«il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico ed ottenere
la citazione e l’interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei
testimoni a carico». In sostanza l’articolo citato sancisce il principio del
contraddittorio nel processo, poi recepito dall’articolo 111, commi 1, 2 e 4
della Costituzione come novellato nel 1999. In altri termini il principio che
regola l’accertamento della responsabilità penale è fondato su di un giusto
processo che preveda una fase di cognizione piena con un contraddittorio che
ponga le parti “in condizioni di parità”, come espressamente stabilito dal comma
2 della norma costituzionale in esame.
Né sembra ragionevole ritenere che il principio generale possa essere derogato
dal comma 5 dell’articolo 111, laddove afferma che «la legge regola i casi in
cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell’imputato» e ciò per due ragioni.
In primo luogo perché la modifica dell’articolo 444 Cpp consente per un
elevatissimo numero di reati, in sostanza la maggioranza, di concordare la pena,
così introducendo di fatto il principio generale che la responsabilità penale
non va accertata – infatti la sentenza cosiddetta di patteggiamento non è
sentenza di condanna, ma solo a questa equiparata sotto alcuni aspetti – mentre
soltanto per un ristretto numero di reati si perviene ad un accertamento di
responsabilità con cognizione piena.
In secondo luogo la deroga stabilita dal quinto comma dell’articolo 111 non
sembra possa riferirsi ad una sentenza di applicazione di pena, ma solo
intendersi come rinuncia alla formazione della prova in contraddittorio, in un
regolare processo di cognizione, quando l’imputato vi consenta. Tale
interpretazione è fondata sulla circostanza che altrimenti il comma quinto
dell’articolo 111 si porrebbe in contrasto con il comma secondo del medesimo
articolo, laddove stabilisce dapprima il principio secondo cui il
contraddittorio tra le parti è la regola generale a fondamento del processo e
poi stabilisce che le parti debbono essere in condizioni di parità.
Se, dunque per reati di minore gravità può avere una sua logica il procedimento
previsto dall’articolo 444 Cpp, trasformare quest’ultimo nel procedimento di più
vasta applicazione, riducendo il rito ordinario di cognizione piena ad ipotesi
minoritaria e relativa solo a reati di massima gravità, sembra contrastare con
il principio di ragionevolezza e con principio che il processo è condotto in
contraddittorio e con formazione della prova in dibattimento mediante un “giusto
processo” e con pari dignità di tutte le parti (articoli 3 e 111 Costituzione).
Reati con pena edittale molto elevata, come il tentato omicidio, la rapina
aggravata o la violenza sessuale aggravata, con il giudizio di comparazione con
le attenuanti e la riduzione prevista per il rito prescelto possono essere
definiti con una sentenza che non è di condanna, ma solo equiparata a questa,
con estromissione della parte civile e ponendo la parte offesa ai margini del
processo che pur le vede vittima.
7. Le eccezioni oggi proposte sono rilevanti perché l’imputato ha richiesto la
sospensione del processo ai sensi dell’articolo 5 comma 2 della legge 134/03 e
ciò alla seconda udienza celebrata innanzi al collegio e dopo la celebrazione
dell’udienza preliminare.
8. L’eccezione non è manifestamente infondata per le ragioni sopra esposte.
PQM
Vista la legge costituzionale 1/1948, n. 1 e l’articolo 23 della legge 87/1953;
ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio
la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1 e 5, commi
1, 2 e 3 della legge 134/03 per contrasto con gli articoli 3 e 111 della
Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione;
sospende il giudizio in corso;
ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Ordinanza 1° luglio 2003:
v. gli atti del procedimento
penale a carico di:
Tizio, Caio, Sempronio, Mevio
Imputati
Tizio: a) artt. 81, 110, 319 CP;
b) art. 81, 476 e 482 cp; c) art. 48, 81, 479 cp; d) artt. 81, 110, 314, 61 n. 2
cp; e) artt. 81, 624, 625 n. 7, 61 nn. 2 e 9 c.p. Fatti commessi in Roma fino al
tutto il 1996.
Caio: f) art. 81, 110, 319 cp; In Roma fino al settembre 1996;
Sempronio: i) art. 321 cp in relazione all´art. 319 cp; In Roma, nel novembre
1996;
Mevio: o) art. 321 in relazione all´art. 319 c.p.; In Roma nel gennaio 1996;
premesso in fatto che:
Gli odierni
imputati sono stati rinviati a giudizio, dopo l´udienza preliminare, per
rispondere dei reati sopra indicati e meglio descritti nei capi d´imputazione.
Vi è stata costituzione di parte civile.
Il processo era oggi fissato per la sola discussione.
All´odierno dibattimento l´imputato, Tizio tramite difensore munito di procura
speciale, ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell´art. 5, comma 2,
della legge 12 giugno 2003, n. 134;
i difensori degli altri imputati, privi di procura speciale, hanno chiesto
ugualmente la sospensione del processo ai sensi della norma citata;
considerato in diritto che:
1. L´art. 5, della legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che:
1. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico
ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono
formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale,
come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di
dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di
procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma
vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia
stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non
costituisca mera riproposizione della precedente.
2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non
inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e
durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia
cautelare.
3. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso.
Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le
sanzioni sostitutive."
Questo Tribunale dubita della legittimità costituzionale della norma per
contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.
La norma non appare ragionevole sotto diversi profili in particolare:
a) in relazione al disposto del comma 1, che consente di formulare la richiesta
anche oltre il termine fissato dall´art. 446, comma 1, CPP;
b) in relazione al disposto del comma 2, che impone, su richiesta dell´imputato,
una sospensione di 45 giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima
udienza utile successiva alla data di pubblicazione;
c) in relazione al disposto del comma 3 che dispone applicarsi le disposizioni
dell´art. 4 della medesima legge anche ai processi in corso;
2. In primo luogo, in relazione al contrasto con il principio di ragionevolezza
di cui all´art. 3 Cost. si osserva che l´istituto della pena concordata è stato
introdotto nel codice di rito vigente per determinare un effetto deflattivo del
procedimento penale. In sostanza si è concesso alle parti di concordare la pena
per evitare i costi in termini di tempo, di risorse umane e finanziarie
determinate dalla complessità dell´udienza preliminare o del dibattimento; in
cambio di tale risparmio, l´imputato gode di uno sconto di un terzo della pena.
Tale principio è stato affermato anche dalla Corte costituzionale con sentenza
n. 129 del 1993, laddove afferma, con riferimento ai riti speciali, che "l´interesse
dell´imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto
rileva, in quanto egli rinunzia al dibattimento e venga perciò effettivamente
adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l´obiettivo di
una rapida definizione del processo". Il carattere premiale del rito previsto
dall´art. 444 cpp è stato ancora confermato dall´ordinanza n. 172 del 1998 di
codesta Corte.
Ne consegue che lo sbarramento previsto dall´art. 446 comma 1 CPP per
l´introduzione del rito ha una sua logica ferrea ed ineludibile, altrimenti
verrebbe meno il principio stesso su cui si fonda il rito premiale.
Il legislatore, con la novella del 2003, avrebbe dovuto consentire di presentare
la richiesta lasciando inalterato il limite di cui all´art. 446, comma 1, CPP.
Invece non ha operato neppure una distinzione fra i processi per i quali è stato
aperto il dibattimento, ma non è stata compiuta alcuna attività istruttoria e
processi per i quali l´istruttoria è già avanzata o addirittura è stato
dichiarato chiuso il dibattimento e si è in fase di discussione.
Consentire la riduzione della pena anche a chi non ha fatto risparmiare alcuna
risorsa allo Stato e ai cittadini, dopo che è stata celebrata l´udienza
preliminare o il dibattimento è stato celebrato ed è stato addirittura
dichiarato chiuso ed è addirittura in corso la discussione, non appare
ragionevole e contrasta con i principi che sottendono l´istituto
dell´applicazione della pena concordata.
3. Si ravvisa l´ulteriore contrasto con l´art. 111 Cost. oltre che, sotto
diverso profilo, con l´art. 3 Cost. Quest´ultimo, nella parte relativa alla
ragionevole durata del processo, è di recente introduzione e trae il suo
fondamento nei principi enunciati dalla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla l. 4 agosto
1955, n. 848.
Appare opportuna qualche riflessione sull´interpretazione dell´art. 111 Cost. e
sugli interessi che esso tutela. Occorre, cioè, chiarire se il principio della
ragionevole durata del processo debba essere riferito solo all´interesse di ogni
singolo imputato - anche nel caso si tratti di processo con più imputati -
oppure si riferisca anche a tutte le altre parti processuali, oppure anche agli
interessi dello Stato e dei cittadini in generale. E´ ovvio che se la speditezza
processuale va intesa con riferimento al singolo imputato il quale, a seconda
dei casi, ha interesse ad un processo più lungo nella speranza della
prescrizione del reato o più breve, attraverso riti alternativi, prescindendo
dagli interessi delle altre parti di quel medesimo processo e anche da interessi
superiori della cittadinanza a vedere celebrati tutti i processi con
sollecitudine, la richiesta di rito alternativo effettuata anche in corso di un
processo in cui l´istruttoria dibattimentale sia già iniziata o addirittura
terminata, non incontrerà ostacoli nell´art. 111 della Cost. Se, invece,
l´interpretazione della ragionevole durata va commisurata anche ad altri
interessi, è necessario svolgere alcune considerazioni.
In primo luogo si osserva che nell´attuale sistema i poteri decisori del giudice
sono stati ampiamente ridotti in favore di quelli delle parti. Ogni volta che
sia disposta la rinnovazione del dibattimento, l´istruttoria dibattimentale deve
ricominciare da capo, salvo nel caso in cui le parti prestino il consenso alla
lettura. Nel caso, perciò, di un processo con più imputati, di cui solo uno
chieda la sospensione del processo, ai sensi dell´art. 5 comma 2 della legge
134/2003, e successivamente chieda l´applicazione della pena, il giudice deve,
innanzitutto, stabilire se proseguire il processo nei confronti dei coimputati,
effettuando uno stralcio della posizione del richiedente, che potrebbe rivelarsi
poi inutile, con dispendio di energie e di attività processuali; se, poi,
anziché sospendere il processo anche nei confronti dei coimputati, lo rinvia in
attesa del decorso dei 45 giorni prescritti e all´udienza successiva
l`interessato richiede l´applicazione della pena, l´accoglimento dell´istanza
renderebbe il giudice incompatibile a giudicare gli altri coimputati; il rigetto
della richiesta lo renderebbe ugualmente incompatibile a giudicare l´imputato;
in entrambi i casi il processo dovrebbe iniziare ex novo innanzi ad altro
giudice, con rinnovazione dell´istruttoria dibattimentale. In tal caso non vi
sarebbe speditezza processuale né per l´interessato né per i coimputati, ma,
anzi una dilatazione dei tempi della decisione (tra l´altro già maturi perché
l´istruttoria era esaurita); con la conseguenza che ad una decisione con rito
ordinario ormai certa nel tempo, si sostituisce un´attività interlocutoria di
sospensione che potrebbe concludersi con il rigetto della richiesta di
applicazione della pena e con la necessità di celebrare ex novo il processo con
rito ordinario.
Questo tribunale non ignora che la Corte, con sentenza n. 266 del 1992, ha
affermato che "l´applicazione della pena concordata con il pubblico ministero da
uno solo degli imputati di concorso nel medesimo reato costituisce un
procedimento congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte
pubblica, in ordine al quale è previsto un controllo giurisdizionale che non
include però la valutazione delle posizioni dei coimputati". La questione,
tuttavia, era stata esaminata solo con riferimento all´art. 3 della Costituzione
ed inoltre, era afferente ad una disposizione ordinaria e non all´introduzione
di una norma transitoria, come quella oggi denunciata, che mira ad applicare
l´istituto a tutti i procedimenti in corso, anche se in fase dibattimentale.
Sicché è questione nuova e diversa. Inoltre la sentenza citata era antecedente
alla riforma dell´art. 111 della Costituzione.
4. Si osserva, inoltre che, nel caso di applicazione della pena, la parte civile
costituita vedrebbe crollare le proprie legittime aspettative, dovendo
ricominciare il processo ex novo sia nei confronti dei coimputati innanzi ad
altro giudice sia separatamente - in sede civile - nei confronti di colui che è
stato ammesso al "patteggiamento". E´ vero che la Corte ha affrontato il
problema relativo all´esclusione della parte civile nel rito de quo (v. sent. N.
443/1990), ma è pur vero che si trattava di decisioni che si riferivano al
sistema "ordinario" di applicazione della pena e non di norma transitoria, come
quella in esame che interviene a disciplinare un giudizio in corso in cui la
parte civile sta già esercitando il proprio diritto con una legittima
aspettativa di rapida e normale decisione. Sicché anche sotto tale aspetto la
frustrazione dei diritti della parte civile e della ragionevole durata - anche
per lei - del processo finisce con il violare i principi di ragionevolezza e di
giusto processo di ragionevole durata stabiliti dagli artt. 3 e 111 della
Costituzione.
5. Questo Tribunale ritiene che l´interpretazione estensiva dell´art. 111 Cost.
sia maggiormente fondata anche alla luce della produzione legislativa che ha
fatto seguito alla modifica della norma costituzionale. E´ noto, infatti, che
l´Italia è stata più volte condannata dalla Corte europea per l´eccessiva durata
dei processi. La condanna prescinde da eventuali responsabilità dei giudici, ma
si fonda sul principio che ciascun paese deve dotarsi di leggi processuali che
consentano una rapida definizione dei processi. Già da molti anni vi sono paesi,
come la Danimarca e l´Olanda, che sono in grado di definire la maggior parte dei
processi in primo grado nell´arco di tre mesi, esaurendo l´appello nel
successivo trimestre. Ciò è dovuto ad una semplificazione soprattutto del
sistema delle notificazioni, all´esistenza di maggiori obblighi di diligenza
delle parti processuali, ivi compresi gli imputati. E´ chiaro che in sistemi
siffatti la sospensione di un processo anche solo per 45 giorni, ossia oltre un
terzo del tempo complessivo di definizione, sarebbe inaccettabile.
Per ovviare alle condanne in sede europea in Italia è stata introdotta la
normativa statale (l. 24 marzo 2001, n. 89) che consente alle parti un´equa
riparazione allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva,
indipendentemente dalle ragioni che l´abbiano determinata. L´equa riparazione
non spetta solo all´imputato, ma anche alla parte civile.
Da ciò si evince che la ragionevole durata del processo non è un diritto solo
dell´imputato, ma anche delle altre parti processuali, ivi compresa la parte
civile, ed assurge, quindi a principio generale.
Assume rilievo, nel sistema, ad esempio, l´art. 477 C.P.P. che impone tempi
rapidissimi per la definizione del dibattimento, stabilendo che il rinvio del
processo dev´essere effettuato al giorno successivo e che il processo può essere
sospeso solo per ragioni "di assoluta necessità" e "per un termine massimo di
dieci giorni", computate tutte le dilazioni.
Si rileva, inoltre, che nel caso di giudizio immediato, è previsto il termine di
15 giorni per la richiesta di pena concordata, ossia un tempo che è esattamente
un terzo di quello oggi previsto dalla novella, pur vertendosi in materia
analoga.
Se tale assunto è corretto, deve ritenersi che non corrisponde ai parametri
costituzionali di ragionevolezza (art.3 Cost). e di ragionevole durata (art. 111
Cost.) la norma che consente di sospendere il processo per 45 giorni e di
richiedere l´applicazione della pena anche nei processi in corso.
6. Come s´è prima precisato, l´art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n.
134, stabilisce che : "Su richiesta dell´imputato il dibattimento è sospeso per
un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l´opportunità
della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e
di custodia cautelare".
Premesso che la disposizione s´applica a tutti i processi in corso, perciò
perfino ai processi per in fase di discussione, si rileva che non appare
ragionevole la concessione di un termine decorrente dalla prima udienza utile.
Sotto tale profilo si osserva che ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi
pubblicate. Pertanto ogni imputato è stato posto in grado, nel momento in cui la
legge in esame è stata pubblicata, di valutare l´opportunità di avvalersi della
pena concordata. A maggior conforto di tale assunto si rileva che ogni imputato
è assistito da un difensore, sicché ha avuto modo di consultarsi con lo stesso
per valutare l´opportunità di avvalersi della pena concordata. La concessione di
un termine di durata notevole, (ossia ben quarantacinque giorni), in rapporto ai
parametri sopra esposti, decorrente dalla prima udienza anziché dalla vigenza
della legge, appare irragionevole. Tale irragionevolezza appare di tutta
evidenza allorché la fase istruttoria sia esaurita o il processo sia addirittura
in fase di discussione, e, quindi, l´imputato ha potuto valutare tutto il
materiale probatorio e rendersi conto della convenienza eventuale di concordare
la pena.
Una volta accertato che il rapporto esistente tra imputato e difensore consente
ad entrambi di valutare momento per momento le opportunità di scelte processuali
e che, dunque, non v´è lesione del diritto di difesa ammettere che l´imputato,
alla prima udienza utile, debba dichiarare se intende "patteggiare" o no,
anziché chiedere un lungo termine di riflessione, deve ritenersi che la
sospensione obbligatoria per 45 giorni incida sulla ragionevole durata del
processo. Nel bilanciamento tra l´interesse dell´imputato e l´interesse generale
ad una durata ragionevole - posto che nessun danno deriva all´imputato nel
dichiarazione alla prima
udienza utile se intende concordare la pena - sembra dover prevalere la
ragionevole durata del processo.
7. Il Tribunale prospetta il dubbio di legittimità, per contrasto con gli artt.
3 e 111 della Costituzione, anche dell´art. 1 della legge 12 giugno 2003, n.
134, il quale stabilisce quanto segue:
"Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai
seguenti:
«1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una
pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a
un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che
siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o
recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la
pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».
Con la norma in esame si sottrae al giudizio di cognizione piena la maggioranza
assoluta dei reati, molti dei quali di notevole gravità, trasformando di fatto
il rito speciale di applicazione della pena in un rito generalizzato, in
violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di formazione della
prova in contraddittorio di cui agli artt. 3 e 111 della Cost., già consacrati
nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo. L'art. 6,
primo comma, primo periodo della l. 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, stabilisce che: "Ogni persona ha diritto che la sua causa sia
esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di
un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge, che deciderà
sia in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura
civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di
lei".
Il terzo comma del medesimo articolo, in particolare alla lettera d), sancisce
"il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico ed ottenere
la citazione e l´interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei
testimoni a carico". In sostanza l´articolo citato sancisce il principio del
contraddittorio nel processo, poi recepito dall´art. 111, commi 1, 2 e 4 della
Cost. come novellato nel 1999. In altri termini il principio che regola
l´accertamento della responsabilità penale è fondato su di un giusto processo
che preveda una fase di cognizione piena con un contraddittorio che ponga le
parti "in condizioni di parità", come espressamente stabilito dal comma 2° della
norma costituzionale in esame. Né sembra ragionevole ritenere che il principio
generale possa essere derogato dal comma 5 dell´art. 111, laddove afferma che
"La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell´imputato" e ciò per due ragioni.
In primo luogo perché la modifica dell´art. 444 CPP consente per un elevatissimo
numero di reati, in sostanza la maggioranza, di concordare la pena, così
introducendo di fatto il principio generale che la responsabilità penale non va
accertata - infatti la sentenza cosiddetta di patteggiamento non è sentenza di
condanna, ma solo a questa equiparata sotto alcuni aspetti - mentre soltanto per
un ristretto numero di reati si perviene ad un accertamento di responsabilità
con cognizione piena.
In secondo luogo la deroga stabilita dal quinto comma dell´art. 111 non sembra
possa riferirsi ad una sentenza di applicazione di pena, ma solo intendersi come
rinuncia alla formazione della prova in contraddittorio, in un regolare processo
di cognizione, quando l´imputato vi consenta. Tale interpretazione è fondata
sulla circostanza che altrimenti il comma quinto dell´art. 111 si porrebbe in
contrasto con il comma secondo del medesimo articolo, laddove stabilisce
dapprima il principio secondo cui il contraddittorio tra le parti è la regola
generale a fondamento del processo e poi stabilisce che le parti debbono essere
in condizioni di parità.
A tal riguardo la sentenza di codesta Corte n. 129 del 1993 già affermava che il
nostro sistema processuale è "imperniato sulla formazione della prova in
dibattimento."
8. A ciò si aggiunge che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell´uomo, stabilisce che il processo debba essere celebrato "pubblicamente".
La pubblicità del processo è anche un carattere essenziale di uno stato
democratico ed è garanzia di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
L´applicazione della pena avviene in camera di consiglio.
Se, dunque, per un numero ridotto di reati e, in particolare per quelli di
minore gravità può avere una sua logica il procedimento previsto dall´art. 444
CPP, che non prevede la pubblicità dell´udienza e un accertamento pieno di
responsabilità, trasformare quest´ultimo nel procedimento di più vasta
applicazione, riducendo il rito ordinario di cognizione piena ad ipotesi
minoritaria e relativa solo a reati di massima gravità, e limitando fortemente i
casi in cui il processo è pubblico sembra contrastare con il principio di
ragionevolezza e con principio che il processo è condotto in contraddittorio e
con formazione della prova in dibattimento mediante un "giusto processo" e con
pari dignità di tutte le parti (artt. 3 e 111 Cost.).
Reati con pena edittale molto elevata, come il tentato omicidio, la rapina
aggravata o la violenza sessuale aggravata, con il giudizio di comparazione con
le attenuanti e la riduzione prevista per il rito prescelto possono essere
definiti con una sentenza che non è di condanna, ma solo equiparata a questa,
con estromissione della parte civile e ponendo la parte offesa ai margini del
processo che pur la vede vittima.
9. Le eccezioni oggi proposte sono rilevanti per le seguenti ragioni:
A) E´ stata richiesta dal difensore, munito di procura speciale, di uno solo
degli imputati la sospensione del processo ai sensi dell´art. 5, comma 2, della
legge 12 giugno 2003, n. 134; i difensori di altri imputati, pur privi di
procura speciale, hanno chiesto ugualmente la sospensione, sicché questo giudice
non avrebbe alcun potere discrezionale in ordine alla richiesta.
B) Il dibattimento è stato chiuso e per l´udienza era prevista solo la
discussione delle parti, dopo un´istruttoria dibattimentale molto impegnativa.
C) Vi è parte civile già costituita.
D) La norma che prevede la sospensione obbligatoria è strettamente correlata
alla facoltà di richiedere la pena concordata disciplinata dalla norma
transitoria. Sicché appare attualmente rilevante anche l´eccezione che concerne
l´estensione ai processi in corso della facoltà di richiedere l´applicazione
della pena. Ne consegue che, ove si ritenesse l´irrazionalità dell´impianto
normativo almeno con riguardo alla disposizione transitoria di
cui all´art. 5. comma, 1, resterebbe addirittura assorbita la questione relativa
al termine di sospensione. L'eccezione non è manifestamente infondata per le
ragioni sopra esposte.
P.Q.M.
V. la legge
Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della Legge 11 marzo 1953 n. 87;
ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio
la questione di legittimità costituzionale dell´art. 1, comma 1, e dell´art. 5,
commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 per contrasto con gli artt. 3 e
111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione;
sospende il giudizio in corso;
ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Roma, 1 luglio 2003
Il Presidente