| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Corte costituzionale –
sentenza 3-22 luglio 2003, n. 269
Ritenuto
Che il Gip del Tribunale
di Lecce, con ordinanza del 12 giugno 2001 (ro n. 246 del 2002), ha sollevato,
in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 34 (commi 2 e 2bis) del Cpp, nella
parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di trattazione
dell’udienza preliminare per il giudice che – come nella specie si è verificato
– all’esito di una precedente udienza preliminare riguardante lo stesso imputato
e il medesimo fatto storico abbia disposto la restituzione degli atti al Pm,
avendo ravvisato un fatto diverso da quello formalmente descritto
nell’imputazione contestata;
che, dopo avere preliminarmente argomentato circa il potere del giudice
dell’udienza preliminare di restituire gli atti al Pm qualora, all’esito
dell’udienza, abbia ravvisato un fatto diverso da quello definito
nell’imputazione, il giudice a quo, quanto alla non manifesta infondatezza della
questione, osserva – richiamandosi testualmente alla sentenza della Corte
costituzionale 455/94 – come tale provvedimento di restituzione degli atti
integri una decisione che presuppone una penetrante delibazione nel merito da
parte del giudice, non dissimile da quella che, in mancanza di una valutazione
della diversità del fatto, conduce alla definizione con sentenza del giudizio di
merito e comunque tale da pregiudicare l’imparzialità ed obiettività delle
successive funzioni di giudizio;
che tali rilievi, formulati dalla Corte costituzionale in riferimento al
giudizio dibattimentale, ad avviso del rimettente sono validi anche rispetto al
caso in esame, «perché se è vero che le funzioni esercitate dal giudice
dell’udienza preliminare non riguardano propriamente il merito della
regiudicanda, e cioè una valutazione conclusiva sulla responsabilità
dell’imputato, non si può non tenere conto degli ampliati poteri decisionali
allo stesso giudice assegnati dalla disciplina codicistica riguardante quella
udienza, così come recentemente “ridisegnata” dalla legge 479/99»;
che, poste tali premesse, il rimettente ritiene che l’articolo 34 Cpp, nel suo
comma 2, contrasti (a) in primo luogo con l’articolo 3 della Costituzione, per
la disparità di trattamento tra imputati che versano in situazioni
sostanzialmente assimilabili, quali, da un lato, quella dell’imputato tratto a
giudizio dibattimentale, che, in caso di intervenuta restituzione degli atti ex
articolo 521, comma 2, Cpp, vedrà tutelato il proprio diritto a un giudice terzo
e imparziale, non potendo essere giudicato dallo stesso magistrato in caso di
nuovo rinvio a giudizio (sentenza 455/94), e, dall’altro lato, quella
dell’imputato destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio, che, nella
corrispondente ipotesi della restituzione degli atti all’esito di una prima
udienza preliminare, non fruisce di analoga garanzia nel corso della successiva
udienza, e (b) con il diritto di difesa, garantito dall’articolo 24 della
Costituzione, nonché con il correlato principio di imparzialità del giudice, di
cui all’articolo 111 della Costituzione, perché il giudice chiamato a svolgere
le sue funzioni nel corso della nuova udienza preliminare sarebbe «pregiudicato»
dall’aver adottato il precedente provvedimento di restituzione degli atti al Pm,
essendosi in quella sede formato un convincimento sul merito dell’azione penale;
che il giudice a quo estende la propria censura di illegittimità costituzionale
altresì al comma 2bis dell’articolo 34, Cpp, in quanto, nel sancire
l’incompatibilità a svolgere la funzione di giudice dell’udienza preliminare per
il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato in precedenza taluni
provvedimenti che non presuppongono alcuna «invasiva» valutazione sul merito
dell’accusa (ad esempio, quello sulla richiesta di proroga delle indagini
preliminari), tralascerebbe viceversa di considerare quale ragione di
incompatibilità quella del magistrato che – come si è verificato nel caso
concreto – nella veste di giudice dell’udienza preliminare «si è trovato ad
esprimere un approfondito giudizio di merito, tanto da riconoscere una diversità
tra il fatto contestato e quello emergente dalle carte del procedimento»;
che il Gup del Tribunale di Roma, con ordinanza dell’8 gennaio 2002 (ro n. 333
del 2002), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34 (comma 2;
«o comma 1», nel solo dispositivo), Cpp, nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità alla funzione di trattazione dell’udienza preliminare per il
giudice che, per lo stesso fatto e nei confronti dello stesso imputato, abbia
pronunciato, all’esito di una precedente udienza preliminare, il decreto che
dispone il giudizio;
che il giudice a quo precisa di essere chiamato a trattare per la seconda volta
l’udienza preliminare dopo che il decreto che dispone il giudizio, emesso dallo
stesso rimettente, era stato annullato in sede dibattimentale, con conseguente
regressione del procedimento alla fase precedente;
che il rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale alla luce
delle modifiche apportate dalla legge 479/99 alla disciplina dell’udienza
preliminare, osservando, in particolare, che le innovazioni normative che hanno
interessato tale udienza, con l’ampliamento dei poteri istruttori e decisori del
giudice, non rendono più giustificabile la disparità di trattamento che – ad
avviso del giudice a quo – si verifica tra la situazione del giudice che, avendo
emesso una sentenza, non può partecipare ad altri gradi dello stesso giudizio
(articolo 34, comma 1, Cpp), e quella, analoga, del giudice per l’udienza
preliminare che, pur avendo emesso un decreto che dispone il giudizio (poi
annullato), viceversa può essere chiamato a tenere la successiva udienza
preliminare nei confronti dello stesso imputato;
che il Gup del Tribunale di Modena, con ordinanza del 15 aprile 2002 (ro n. 336
del 2002), ha sollevato, in riferimento all’articolo 111, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34 Cpp,
nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di trattazione
dell’udienza preliminare del giudice che, avendo pronunciato decreto che dispone
il giudizio, sia chiamato a celebrare una nuova udienza preliminare nello stesso
procedimento a seguito della dichiarazione di nullità dell’avviso di fissazione
dell’udienza preliminare da parte del giudice dibattimentale e della conseguente
regressione del procedimento alla fase precedente;
che, dato conto dell’orientamento della Corte costituzionale circa il carattere
processuale dell’udienza preliminare, con conseguente difetto di un presupposto
necessario dell’incompatibilità, il rimettente ritiene tuttavia che la
trasformazione subìta dall’udienza preliminare a seguito della legge 479/99
giustifichi la proposizione della questione;
che, in particolare, il rimettente osserva come il marcato incremento
quantitativo e qualitativo dei poteri istruttori e decisori del giudice
dell’udienza preliminare, quali rispettivamente ridisegnati dagli articoli 421
bis e 422 Cpp, da una parte, e dall’articolo 425 Cpp, dall’altra, affidi ormai
al giudice di detta udienza una approfondita valutazione circa il merito
dell’accusa, tale da radicare nello stesso una «forza della prevenzione» idonea
a vulnerare l’imparzialità e terzietà del giudice (articolo 111, secondo comma,
della Costituzione), nell’ipotesi di una nuova celebrazione dell’udienza
preliminare da parte di un giudice che, nel corso dello stesso procedimento
penale, abbia già emesso, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso
fatto storico, il decreto che dispone il giudizio;
che sulla medesima linea, prosegue il rimettente, sarebbe la più recente
giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 224/01), secondo la quale
«l’alternativa decisoria che si offre al giudice quale epilogo dell’udienza
preliminare, riposa [...] su una valutazione del merito dell’accusa ormai non
più distinguibile – quanto ad intensità e completezza del panorama delibativo –
da quella propria di altri momenti processuali, già ritenuti non solo
“pregiudicanti”, ma anche “pregiudicabili” ai fini della sussistenza
dell’incompatibilità»;
che nell’ambito di altro procedimento penale il Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Modena, con ordinanza del 6 maggio 2002 (ro n. 386 del 2002),
ha sollevato, in riferimento all’articolo 111, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34 Cpp,
«nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice per l’udienza
preliminare che abbia pronunciato decreto che dispone il giudizio a celebrare
l’udienza preliminare nello stesso procedimento a seguito di regressione in
conseguenza della dichiarazione dibattimentale di nullità [del decreto]»;
che, chiamato a celebrare una nuova udienza preliminare, nei confronti dei
medesimi imputati e per gli stessi fatti, a causa della regressione del
procedimento dovuta alla dichiarazione di nullità, da parte del giudice
dibattimentale, del decreto che dispone il giudizio, per genericità del capo di
imputazione, il giudice a quo, con argomentazioni sostanzialmente identiche a
quelle contenute nell’ordinanza del medesimo ufficio giudiziario iscritta al ro
n. 336 del 2002, rimette analoga questione di costituzionalità dell’articolo 34
Cpp;
che il Gup del Tribunale di Pinerolo, con ordinanza del 13 giugno 2002 (ro n.
456 del 2002), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34 Cpp,
«nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice dell’udienza
preliminare che abbia pronunciato nei confronti del medesimo imputato e per il
medesimo fatto decreto che dispone il giudizio»;
che, essendo chiamato a trattare nuovamente l’udienza preliminare, a seguito
dell’annullamento da parte del giudice dibattimentale del decreto che dispone il
giudizio in precedenza emesso dallo stesso rimettente, il giudice a quo solleva
– in riferimento ai sopra richiamati parametri – questione di legittimità
costituzionale, basandola essenzialmente sulla considerazione che, in seguito
alla regressione del procedimento, lo stesso giudice «è chiamato a pronunciarsi
sulla medesima questione che egli già decise allorché provvide emanando il
decreto che dispone il giudizio [...] dichiarato nullo»;
che nel corso di un procedimento di ricusazione la Corte di cassazione, con
ordinanza del 27 settembre 2002 (ro n. 513 del 2002), ha sollevato, in
riferimento all’articolo 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 34 Cpp, «nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità del giudice che ha pronunciato decreto che dispone il
giudizio, successivamente annullato, ad assumere le funzioni di giudice
dell’udienza preliminare nei confronti degli stessi imputati e per i medesimi
fatti»;
che la rimettente espone di essere chiamata a decidere sull’impugnazione di una
decisione della Corte d’appello di Roma che aveva dichiarato inammissibili due
istanze di ricusazione di un Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Roma, proposte per il motivo che quest’ultimo aveva nuovamente
assunto la funzione di giudice dell’udienza preliminare in relazione ai medesimi
fatti per i quali in precedenza egli stesso aveva già disposto il rinvio a
giudizio con proprio decreto, poi annullato;
che, ciò premesso, il giudice a quo solleva la questione di legittimità
costituzionale nell’assunto che le trasformazioni subìte dall’udienza
preliminare per effetto della legge 479/99 abbiano inciso profondamente sulla
natura delle valutazioni che il giudice compie in tale sede circa la fondatezza
dell’accusa, fino a compiere apprezzamenti di merito tali da fare apparire non
solo «pregiudicante», ma altresì «pregiudicabile» questo momento processuale ai
fini della disciplina dell’incompatibilità;
che in cinque dei sei giudizi così promossi (ro n. 246, n. 333, n. 386, n. 456 e
n. 513 del 2002) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le
relative questioni siano dichiarate infondate.
Considerato
Che le sei ordinanze di rimessione sollevano – in riferimento a parametri costituzionali e con argomenti in larga parte coincidenti tra loro – questioni di costituzionalità relative alla disciplina dell’incompatibilità del giudice penale, sotto lo specifico profilo della funzione di trattazione dell’udienza preliminare, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
che i rimettenti
dubitano, in riferimento al principio di uguaglianza (articolo 3 della
Costituzione), al diritto di difesa (articolo 24) e al principio di imparzialità
del giudice (articolo 111), della legittimità costituzionale dell’articolo 34
Cpp [ro n. 336, n. 386, n. 456 e n. 513 del 2002; ovvero dei commi 1 e 2 (ro n.
333 del 2002) o dei commi 2 e 2bis (ro n. 246 del 2002) del medesimo articolo
34] nella parte in cui non prevede, per il giudice che abbia esercitato la
funzione di trattazione dell’udienza preliminare, l’incompatibilità a svolgere
nuovamente la medesima funzione nel corso dello stesso procedimento penale, nei
confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto storico (a) a seguito
della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio o dell’avviso
di fissazione dell’udienza preliminare da parte del giudice dibattimentale (ro
n. 333, n. 336, n. 386, n. 456 e n. 513 del 2002), ovvero (b) a seguito di una
nuova richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pm dopo che, all’esito della
precedente udienza preliminare, lo stesso giudice abbia disposto la restituzione
degli atti al Pm, avendo ravvisato un fatto diverso da quello contestato
nell’imputazione (ro n. 246 del 2002);
che, chiamata a decidere una questione di costituzionalità dell’articolo 34 Cpp,
sollevata in quanto esso non considerava quale ipotesi di incompatibilità del
giudice quella della ripetizione della trattazione dell’udienza preliminare da
parte dello stesso magistrato (nella specie: a seguito di dichiarazione di
nullità del decreto che dispone il giudizio), questa Corte, nella sentenza
335/02, ha rilevato come, a seguito delle innovazioni legislative ricordate dai
rimettenti (legge 479/99), l’incremento quantitativo e qualitativo dei poteri
riconosciuti al giudice e alle parti e, corrispondentemente, l’ampiezza delle
valutazioni e del contenuto delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato a
prendere all’esito dell’udienza preliminare, abbiano determinato il venir meno
di quei caratteri di sommarietà, propri di una decisione orientata
esclusivamente allo svolgimento del processo, che in precedenza connotavano
detta sede;
che, alla stregua di tali rilievi, la menzionata pronuncia ha concluso nel senso
che l’udienza preliminare è divenuta un momento di «giudizio» e che pertanto,
ove ne sussistano gli ulteriori presupposti, essa rientra nelle previsioni
dell’articolo 34 Cpp che dispongono l’incompatibilità del giudice che abbia già
giudicato sulla medesima res iudicanda;
che la conclusione che precede (v. altresì, in termini sostanzialmente
corrispondenti, la sentenza 224/01 e le ordinanze 367 e 490/02) è dunque idonea
a ricomprendere nel raggio d’azione dell’istituto dell’incompatibilità la
funzione di trattazione dell’udienza preliminare, indipendentemente dalla
specifica causa che di volta in volta abbia determinato le reiterazione di detta
funzione in capo allo stesso giudice-persona fisica, nell’ambito dello stesso
procedimento e in relazione alla medesima res iudicanda;
che di conseguenza, spettando ai giudici rimettenti trarre le conseguenze del
principio sopra richiamato in rapporto alle singole e specifiche situazioni
processuali che essi prospettano, le questioni sollevate devono essere
dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 87/1953, e 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PQM
La Corte costituzionale
Riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale
dell’articolo 34 del Cpp, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111
della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce,
dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Modena, dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Pinerolo e dalla Corte di cassazione, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Corte
costituzionale – sentenza 3-22 luglio 2003, n. 271
Ritenuto
Che nel corso di un
procedimento di ricusazione la Corte d’appello di Potenza, con ordinanza del 18
giugno 2002, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 1,
del Cpp, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di
giudice dell’udienza preliminare per il giudice che, nell’ambito dello stesso
procedimento e all’esito di una precedente udienza preliminare, abbia
pronunciato sentenza di non luogo a procedere, poi annullata, nei confronti del
medesimo imputato e per lo stesso fatto;
che – premette il giudice a quo – il procedimento ha ad oggetto la dichiarazione
di ricusazione proposta da un imputato nei confronti del giudice dell’udienza
preliminare chiamato, per la seconda volta nel corso dello stesso procedimento,
a celebrare l’udienza preliminare avente ad oggetto l’originaria richiesta di
rinvio a giudizio formulata dal Pm, dopo che, all’esito della prima udienza
preliminare, il medesimo magistrato aveva disposto il rinvio a giudizio
dell’imputato per due delle originarie imputazioni e aveva emesso sentenza di
non luogo a procedere, a norma dell’articolo 425 Cpp, in riferimento al terzo
dei reati contestati;
che, secondo la Corte rimettente, la regressione del procedimento alla fase
dell’udienza preliminare sarebbe stata operante in riferimento a tutti e tre i
reati originariamente contestati, per effetto dell’intervenuto annullamento, da
parte del giudice dibattimentale, di atti della prima udienza preliminare, ciò
che – precisa il giudice a quo – avrebbe “travolto” anche la sentenza di non
luogo a procedere;
che la Corte d’appello precisa i termini della questione sottolineando come «la
prima delle denunciate (dal ricusante) incompatibilità del giudice dell’udienza
preliminare (e cioè per avere quegli già emesso nei confronti dello stesso
imputato ed in relazione allo stesso fatto sentenza ex articolo 425 Cpp)
implica [...] rimessione degli atti alla Corte costituzionale», alla stregua
della più recente giurisprudenza costituzionale in materia di incompatibilità –
in particolare, della sentenza 224/01 – e altresì alla luce delle profonde
trasformazioni che hanno inciso sulla struttura e sulla natura dell’udienza
preliminare a opera della legge 479/99;
che, ad avviso del giudice a quo, le innovazioni normative, operando sia sul
piano degli elementi valutativi che possono trovare ingresso nell’udienza
preliminare, sia su quello dei poteri correlativamente attribuiti al giudice,
sia, infine, sulla gamma di decisioni adottabili all’esito dell’udienza, fanno
sì – come sottolineato dalla Corte nella citata pronuncia – che l’«alternativa
decisoria che si offre al giudice quale epilogo dell’udienza preliminare riposi,
dunque, su una valutazione del merito dell’accusa ormai non più distinguibile –
quanto ad intensità e completezza del panorama delibativo – da quella propria di
altri momenti processuali già ritenuti non solo “pregiudicanti” ma anche
“pregiudicabili” ai fini della sussistenza dell’incompatibilità»;
che le più penetranti valutazioni circa il merito dell’accusa che connoterebbero
ora la sentenza di non luogo a procedere, come tra l’altro dimostrato dalla
possibilità offerta al giudice di non disporre il rinvio a giudizio anche in
caso di insufficienza, contraddittorietà o comunque inidoneità degli elementi
acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio (articolo 425, comma 3, Cpp),
deporrebbero per il superamento delle ragioni che, prima della citata riforma
introdotta dalla legge 479/99, avevano indotto la Corte costituzionale ad
affermare, in riferimento all’udienza preliminare celebrata nel processo
ordinario, che in tale sede il giudice non era chiamato ad esprimere valutazioni
sul merito dell’accusa, ma solo a verificare, in una delibazione di carattere
processuale, la legittimità della domanda di giudizio formulata dal Pm;
che, conclude la rimettente, anche se talune recenti decisioni della Corte
costituzionale – e segnatamente le ordinanze 39/2002 e 185/01 – lasciano
trasparire l’intenzione di tenere ferma la precedente giurisprudenza relativa
alla natura processuale dell’udienza preliminare, la citata pronuncia 224/01
lascerebbe intatta «la perdurante problematicità della questione», imponendo di
sollevare la questione di costituzionalità dell’articolo 34, comma 1, Cpp, nei
termini sopra considerati, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della
Costituzione;
che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che la Corte d’appello di Potenza dubita, in riferimento agli
articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell’articolo 34, comma 1, del Cpp, nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità alla funzione di giudice dell’udienza preliminare per il
giudice che, nell’ambito dello stesso procedimento e all’esito di una precedente
udienza preliminare, abbia pronunciato sentenza di non luogo a procedere, poi
annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto;
che, indipendentemente dalla esattezza dell’assunto del giudice a quo circa
l’annullamento della sentenza di non luogo a procedere quale effetto necessario
di un provvedimento emesso dal giudice dibattimentale in relazione ad atti
dell’udienza preliminare, ai fini della decisione della questione è sufficiente
osservare che questa Corte ha recentemente dichiarato l’infondatezza di analoga
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34 Cpp, sollevata in
quanto tale disposizione non considerava quale ipotesi di incompatibilità quella
della ripetizione della trattazione dell’udienza preliminare da parte dello
stesso magistrato in caso di regressione del procedimento (sentenza 335/02);
che, in particolare, avendo rilevato che le innovazioni legislative ricordate
dal rimettente (legge 479/99) hanno profondamente inciso sulla struttura
dell’udienza preliminare, questa Corte ha affermato che tale udienza è divenuta,
agli effetti della disciplina dell’incompatibilità del giudice, un momento di
“giudizio” e che pertanto, ove ne sussistano gli ulteriori presupposti, essa
rientra nelle previsioni dell’articolo 34 Cpp che dispongono l’incompatibilità
del giudice che abbia già giudicato sulla medesima res iudicanda (v., oltre alla
pronuncia sopra citata, altresì la sentenza 224/01 e le ordinanze 367 e 490/02);
che, pertanto, essendo tale conclusione idonea a ricomprendere nel raggio di
azione dell’istituto dell’incompatibilità la funzione di trattazione
dell’udienza preliminare, indipendentemente dalla specifica causa che di volta
in volta abbia determinato la reiterazione di detta funzione in capo allo stesso
giudice-persona fisica, nell’ambito dello stesso procedimento e in relazione
alla medesima res iudicanda, spetta al giudice trarre le conseguenze di tale
principio in rapporto alla singola situazione processuale che è chiamato a
definire;
che dunque la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 87/1953, e 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PQM
La Corte costituzionale
Dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34,
comma 1, del Cpp, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della
Costituzione, dalla Corte d’appello di Potenza con l’ordinanza indicata in
epigrafe.