| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass. Pen. SS UU
penali – Sent. 25 febbraio - 23 aprile 2004, n. 19289
Svolgimento del processo
1. Con provvedimento in data 17
ottobre 2002 il Gip del Tribunale di Roma ha ordinato la trasmissione
all’ufficio del Pm dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
proposta dall’indagato L. M., rilevando che, ai sensi della disciplina contenuta
nel Dpr 115/02 (Tu delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, la cui parte terza ‑ articoli 74 ss. ‑ riguarda il
patrocinio a spese dello Stato), la competenza a decidere deve ritenersi
attribuita al Pm medesimo, anche in considerazione della mancata riproduzione,
nel nuovo testo normativo, del disposto dell’articolo 7 legge 217/90 e
successive modifiche, integralmente abrogata dall’articolo 299 Dpr cit..
Il Procuratore della Repubblica di Roma ha proposto ricorso avverso detto
provvedimento, denunciandone l’abnormità per la sua idoneità a provocare la
stasi del procedimento.
2. La quarta Sezione penale di questa corte, investita dell’impugnazione, ha
rimesso il ricorso alle Su a norma dell’articolo 618 Cpp, sul rilievo
dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione di
diritto sottoposta al suo esame, essendosi la stessa Sezione pronunciata per la
perdurante competenza del Gip anche dopo l’entrata in vigore del Dpr 115/02, e
per la conseguente abnormità del provvedimento del Gip di trasmissione
dell’istanza al Pm, con due sentenze pronunciate entrambe in data 4 giugno 2003
in procedimenti Gradito (non massimata) e Franceschi, Ced Cassazione, rv 226188)
nonché con la sentenza 5 giugno 2003, Diakho, id., rv 226187, ed avendo la
medesima deciso in senso contrario con le sentenze emesse in data 20 giugno 2003
in procedimenti Arcieri, id., rv 226198 e Giacon, n.m., nonché con altra in data
1° ottobre 2003 in proc. Essamari, n.m..
3. Il Pg presso questa Corte ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità
del ricorso, sul rilievo della non abnormità del provvedimento impugnato in
quanto rientrante negli schemi tipici dell’ordinamento processuale e della sua
conseguente inimpugnabilità in forza del principio di tassatività dei casi e
mezzi d’impugnazione di cui all’articolo 568, comma 1 Cpp.
Motivi
della decisione
4. Pregiudiziale rispetto alla soluzione della questione sottoposta all’esame di queste Su, incentrata sul quesito se, a seguito dell’entrata in vigore del Dpr 115/02, abrogativo della legge 217/90, competente a decidere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato durante la fase delle indagini preliminari sia il Gip od il Pm, è la decisione sull’abnormità o meno del provvedimento impugnato, da essa dipendendo l’ammissibilità del ricorso del Pm.
Alla stregua della definizione della categoria dell’abnormità elaborata dalla giurisprudenza e, particolarmente, della sua duplice connotazione di «abnormità in senso strutturale», per cui l’atto si pone ‑ per la sua eccentricità ‑ radicalmente al di fuori del sistema processuale, ed «abnormità in senso funzionale», riscontrabile ove esso, pur non potendosi considerare estraneo al sistema, determini la stasi irresolubile del processo o procedimento (v, Cassazione, Su, 10 dicembre 1997, Di Battista, Ced Cassazione, rv 209603 e 24 novembre 1999, Magnani, id., rv 215094), il provvedimento in esame, certamente non riconducibile alla prima tipologia di abnormità, ben può, invece, ascriversi alla seconda, dal contrasto tra Gip e Pm, notoriamente non risolvibile mediante proposizione di conflitto ai sensi dell’articolo 30 Cpp (v. Cassazione, Sezione prima, 21 gennaio 2000, Cerbonara, id., rv 215378; 27 gennaio 1998, Acampora, id., rv 210007 e 19 febbraio 1993, Egizio, id., rv 193396) essendo, di fatto, derivata la stasi del procedimento incidentale concernente la richiesta dell’indagato di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con potenziale incidenza sugli atti del procedimento principale, attesa la comminatoria di nullità assoluta contenuta nell’articolo 96, comma 1 Dpr 115/02 per il caso di omessa decisione sull’istanza entro i dieci giorni successivi alla sua presentazione. Infatti, nella ipotesi di rifiuto di provvedere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opposto tanto dal Gip che dal Pm, viene ad essere sine die paralizzato il procedimento introdotto dall’istanza medesima e, di conseguenza, l’effettivo esercizio del diritto di difesa dell’istante, a meno di un’improbabile resipiscenza di uno dei due organi in contrasto, e senza che alcuna norma preveda o consenta la reiterabilità della richiesta. In una situazione siffatta, essendo impraticabile il ricorso alla proposizione di un conflitto di competenza e non essendo il provvedimento del Gip altrimenti suscettibile di alcun rimedio per il principio di tassatività dei casi e mezzi di impugnazione, unico mezzo idoneo a rimuovere la verificatasi situazione di stallo del procedimento risulta, pertanto, il ricorso per cassazione per abnormità funzionale dell’atto, non apparendo percorribile neppure la via suggerita dal Pg requirente presso questa corte, e cioè quella di impugnare il provvedimento del Gu ai sensi dell’articolo 99 Dpr 115/02, perché basata unicamente sull’equiparazione della trasmissione degli atti per competenza al Pm ad un provvedimento di sostanziale rigetto della richiesta; nel circoscrivere la ricorribilità delle decisioni sull’istanza a quelle di rigetto della stessa il legislatore ha, invero, chiaramente inteso riferirsi a decisioni (negative) sul merito della richiesta e non anche a statuizioni di natura meramente processuale o formale, opponendosi, ancora una volta, alla prospettata estensione il principio di tassatività di cui all’articolo 568, comma 1 Cpp.
5. Ciò premesso, può passarsi all’esame della questione che ha dato luogo al suesposto contrasto giurisprudenziale.
Il congiunto ricorso a criteri di interpretazione letterale, sistematica e storica, unitamente alla valorizzazione delle indicazioni derivanti dai lavori preparatori del Dpr 115/02 e dalla giurisprudenza costituzionale, convincono della fondatezza delle ragioni svolte dal Pm ricorrente e, dunque, dell’esattezza dell’opinione che assegna tuttora al Gip la competenza a decidere sulle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato durante la fase delle indagini preliminari.
Se, infatti, non utile alla soluzione del problema appare la formulazione degli articoli 93, comma 1, 96, comma 1 e 97, comma 1 del Tu, in relazione alla definizione di “Magistrato” contenuta nel precedente articolo 3, lettera a), potendosi indifferentemente con tale termine intendere tanto il Gip che il Pm, e se del pari inutilizzabile deve ritenersi l’impiego del termine “processo” (del resto indiscriminatamente usato dall’articolo 75 ‑ che definisce l’ambito di applicabilità dell’istituto ‑ in sintonia con le definizioni poste dall’articolo 3, lettera o) e p) del Tu) in luogo di “procedimento”, non essendo il primo tecnicamente riferibile alla fase delle indagini preliminari e non potendosi da esso trarre alcuna indicazione a favore della tesi del ricorrente, significativo è, invece, il disposto dell’articolo 99, comma 1 Dpr in esame, secondo cui il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza va proposto «davanti al presidente del Tribunale o al presidente della Corte di appello ai quali appartiene il Magistrato che ha emesso il decreto di rigetto», sembrando maggiormente plausibile che tale appartenenza debba essere intesa nel senso di organico inserimento del Magistrato decidente in uno degli uffici giudiziari indicati piuttosto che nel senso, sostenuto da Cassazione, Sezione quarta, 20 giugno 2003, Arcieri, cit., dì una sua mera collocazione territoriale nell’ambito di una circoscrizione giudiziaria e che, pertanto, l’ambivalenza del termine “Magistrato” debba risolversi nella sua identificazione in un Giudice anziché in un rappresentante dell’ufficio del Pm. Replicando ad un degli argomenti addotti a sostegno dell’opposto orientamento, non pertinente stimasi, poi, il richiamo alla formulazione dell’articolo 11, comma 5 legge 319/80, anch’essa integralmente abrogata (salvo l’articolo 4) dall’articolo 299 Dpr 115/02, avendo il legislatore, in quella sede, avuto cura di distinguere tra “appartenenza” del Giudice al Tribunale od alla Corte di appello chiamati a decidere sul ricorso avverso il decreto di liquidazione dei compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori ed esercizio delle funzioni dì Pm presso detti uffici: ove, dunque, anche da tale norma si voglia trarre argomento per la soluzione della questione in esame, la stessa dovrebbe, semmai, deporre in senso antitetico a quello invocato da chi ad essa si è richiamato, essendo stato il concetto di appartenenza chiaramente impiegato non nel senso generico di mera dislocazione territoriale bensì in quello specifico di inserimento organico del Magistrato/Giudice nell’ufficio giudiziario chiamato a decidere sul ricorso.
Nello stesso senso depongono, inoltre, la previsione dell’articolo 79, comma 3, Tu, che parla espressamente di “Giudice procedente” come organo legittimato a richiedere la produzione di documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato dall’istante, e quella del successivo articolo 93, comma 2 circa la possibilità di presentare l’istanza all’udienza, nel qual caso sarebbe incongruo ritenere che essa non debba essere presentata all’organo giudicante o che possa indifferentemente essere presentata al Giudice od al Pm, altrettanto incongrua apparendo l’ipotesi di una competenza ripartita a seconda che l’istanza venga o meno presentata in udienza, così conferendosi all’interessato la potestà di arbitrariamente determinare la competenza dell’autorità chiamata a decidere. Analogamente dicasi per il disposto dell’articolo 105 Tu (da leggersi come norma speciale rispetto alla generale previsione di cui all’articolo 82, comma 1),che demanda al Gip la liquidazione del compenso al difensore ed agli altri soggetti ivi indicati, “anche se l’azione penale non è stata esercitata”, sembrando coerente che alla liquidazione provveda lo stesso organo che ha deciso sull’istanza, e dell’articolo 82, comma 3, che impone all’autorità giudiziaria di comunicare anche al Pm il decreto di pagamento al difensore degli onorari e delle spese, donde la logica risolvibilità del termine, anch’esso ambivalente, di “autorità giudiziaria” usato dalle citate disposizioni in quello univoco di “giudice”.
Non è, infine, superfluo richiamare, nell’ambito dei criteri di interpretazione storica della nuova normativa ed ai fini della ricostruzione delle linee fondanti dell’istituto. l’originaria formulazione dell’ articolo 32 D.Lgs 271/89, norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Cpp ‑ sostituito dall’articolo 17 legge 60/2001 ‑ che, analogamente all’articolo 7 della successiva legge 217/90 assegnava espressamente al Gip il compito di provvedere sulla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio prima dell’esercizio dell’azione penale.
Per contro, non ostativa deve ritenersi l’obiezione formulata dai fautori dell’opposta tesi circa la difficoltà (in ogni caso meramente pratica) di concepire una competenza in materia del Gip ‑ il cui protagonismo nella fase delle indagini preliminari è meramente eventuale ed episodico ‑ ove lo stesso non sia ancora stato in alcun modo attivato dalle parti, essendosi osservato che un intervento del predetto Giudice in ogni momento delle indagini, e dunque, anche al di fuori di quelli espressamente disciplinati dalla legge processuale, è ora previsto dall’articolo 391octies Cpp, che riconosce al difensore comunque informato dell’esistenza di un procedimento penale il potere di «presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 (ovvero elementi di prova a favore) direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l’intervento della parte assistita».
Similmente, nessun valido argomento a favore dell’opinione qui confutata può trarsi dal dovere imposto al Pm dall’articolo 97, comma 4 Cpp, di nominare all’indagato un difensore di ufficio in caso di compimento di un atto per cui sia prevista l’assistenza del difensore, o da quello, stabilito dall’articolo 103 Dpr 115/02, di informare in tal caso l’interessato circa le disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato e dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano i presupposti per l’ammissione a detto beneficio, giacché, a prescindere dal rilievo che analoghi doveri sono imposti anche alla polizia giudiziaria, palesemente diverse risultano le discipline a confronto, riguardando le norme ora citate il compimento di atti dovuti, le cui cadenze sono rigidamente regolate dalla legge e non implicano l’esercizio di alcun reale potere decisorio, mentre l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come meglio più avanti si dirà, introduce un sub procedimento di natura giurisdizionale, connotato da operazioni di natura valutativa e sfociante in una decisione, suscettibile di impugnazione, ricognitiva dell’esistenza o meno di un diritto munito di tutela costituzionale (v. articolo 24, comma 2 Costituzione).
6. A corroborare l’orientamento accolto da queste Su soccorrono, ulteriormente, taluni espliciti passaggi della relazione al Dpr in esame, secondo cui «il contenuto dell’articolo 7, comma 1, della legge 217/90, come modificato dalla legge 134/01, è interamente assorbito», con conseguente superfluità di una sua riproduzione, in quanto «nel penale non è possibile immaginare una richiesta di ammissione al patrocinio prima del coinvolgimento di un Giudice(anche nella fase delle indagini preliminari)», da cui si trae l’evidente volontà del legislatore delegato dì non innovare ìl precedente assetto delle competenze in materia, in conformità ‑ del resto ‑ alla natura meramente “compilativi” tipica dei Tu, che non possono ritenersi autonome fonti dì diritto, tali essendo unicamente i testi delle normative primarie o secondarie in essi recepite, di cui viene soltanto novata la matrice formale. Ed infatti l’oggetto della delega contenuta nell’articolo 7, comma 2, lettera d) legge 50/2000 (modificata con legge 340/00), è espressamente limitata al “coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti”, con facoltà di apportare «nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche alfine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo», ragione questa che ha indotto la Corte costituzionale, con sentenza 212/03, in Dir. giust., 2003, 28, a dichiarare l’illegittimità costituzionale, per eccedenza dalla delega in riferimento all’articolo 76 Costituzione, degli articoli 237, 238 e 299 ‑ quanto alla disposta abrogazione dell’articolo 660 Cpp, concernente l’esecuzione e conversione delle pene pecuniarie ‑ del Dpr 115/02.
7. Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza, rilevante conforto all’interpretazione qui accolta proviene dalla giurisprudenza costituzionale in materia (v., soprattutto, Corte costituzionale, ordinanza 144/99, in Giur. Costituzione, 1999, 1156), che ha evidenziato come «nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il Giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione» (in senso analogo v. Cassazione, Su, 24 novembre 1999, Di Dona, Ced Cassazione, rv 214693-4) ed ha sottolineato (v. sentenze 389 e 458/02 nonché 212 e 304/03) la natura meramente compilativa del Tu in esame: di qui l’evidente incongruenza ed asistematicità di una soluzione che attribuisse ad una parte processuale, per quanto pubblica, anziché ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale decisioni influenti sull’esercizio di un diritto garantito dalla legge fondamentale, nonché la doverosità di un’interpretazione della disciplina in esame che, senza forzare in alcun modo la lettera della norma ed in aderenza a criteri di interpretazione sistematica e storica, privilegi l’unica opzione ermeneutica costituzionalmente orientata.
PQM
Annulla
senza rinvio il decreto impugnato ed ordina trasmettersi gli atti al Gip del
Tribunale di Roma per la decisione sull’istanza.
Corte d’assise
d’appello di Venezia – Sezione seconda – sentenza 16 gennaio-5 marzo 2004, n. 2
Motivi della
decisione
P. S. e G. P.
erano imputati di concorso - anche con V. N., giudicato separatamente-
nell’omicidio di Carmine Genova. Secondo l’originaria imputazione, colpendo con
pugni e calci, nonché gettando addosso massi e/o mattoni, cagionavano tra le
altre lesioni la rottura della milza, da cui derivava la morte per shock
emorragico. Ciò in Padova, la notte tra il 30 giugno e il 1° luglio 2001.
Con sentenza del 29 gennaio-16 aprile 2003 la Corte d’assise di Padova
condannava il Petrovic, ritualmente dichiarato latitante già con decreto del Gip
in data 24 settembre 2001, alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione,
previa applicazione della diminuente di cui all’articolo 116 Cp e riconoscimento
delle attenuanti generiche, entrambe determinate nel massimo, con la pena
accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Lo condannava altresì
al risarcimento dei danni in favore della parte civile (si era costituito il
fratello della vittima), rinviando alla sede civile.
Quanto al S, lo assolveva per difetto di imputabilità, applicando
contestualmente la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico.
3. Gli appelli sono infondati.
L’impugnata sentenza deve essere confermata, con la condanna degli appellanti al pagamento in solido delle spese processuali del grado, salva la modifica relativa alla statuizione sulle spese in favore della parte civile che, essendo stata questa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, devono essere rifuse proprio in favore dello Stato, a ciò provvedendosi d’ufficio, come si dirà.
7. Intervento d’ufficio sulla statuizione della rifusione delle spese di lite in favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Va da ultimo affrontata d’ufficio
la questione relativa alle modalità di rifusione delle spese di lite sostenute
dall’accusa privata, risultando dagli atti che la parte civile Genova è stata
ammessa al patrocinio a spese dello Stato prima della sentenza di primo grado.
Secondo il primo comma dell’articolo 541 Cpp, «con la sentenza che accoglie la
domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna
l’imputato … al pagamento … delle spese processuali in favore della parte
civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione
totale o parziale». La quantificazione di tali spese avviene secondo le norme ed
i criteri generali della tariffa professionale penale ed è appunto uno dei capi
della sentenza.
Invece, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato (da ultimo contenuta
nei tre decreti 113, 114 e 115/02) prevede che il compenso al difensore della
parte ammessa sia liquidato dal giudice con apposito decreto di pagamento
(articolo 82.1 Tusg), al termine di ciascuna fase o grado del processo e,
comunque, all’atto della cessazione dell’incarico (articolo 83.2). La
quantificazione del compenso avviene sempre con l’osservanza delle tariffe
professionali, ma incontra il limite indefettibile del valore medio delle
singole voci (articolo 82.1). Il decreto di pagamento deve poi essere preceduto
dal parere del consiglio dell’ordine (articolo 82.1).
Quando ammessa è la parte civile e vi è decisione che afferma la colpevolezza,
l’articolo 110.3 Tusg prescrive ancora che «con la sentenza che accoglie la
domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna
l’imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della
parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello
Stato».
Non stupisce che il legislatore non abbia coordinato le due discipline, pur essendo evidente la loro non conciliabilità.
Nei casi come quello che ci occupa -in cui la parte civile è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il processo è giunto ad una sentenza- si impone allora la domanda: la somma che il giudice con la sentenza dovrebbe porre a carico dell’imputato, per la rifusione delle spese alla parte civile vincitrice, deve coincidere o no con quella che dovrebbe essere liquidata dal giudice con il decreto ex articolo 82 Tusg e la sua quantificazione richiede o no il preventivo parere del consiglio dell’ordine? In altri e parzialmente diversi termini: in questa fattispecie procedimentale vi è o meno una sorta di anticipazione della liquidazione ai fini del patrocinio a spese dello Stato, che conduce ad una sovrapposizione coincidente tra le relazioni imputato – parte civile e Stato – parte civile ammessa al patrocinio pubblico? E, ancora e per completezza, il regime delle eventuali impugnazioni sul punto è quello ordinario previsto dagli articoli 574 Cpp ss. o quello speciale disciplinato dagli articoli 84 e 170 Tusg.
7.1. La relazione, nel caso di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, è sostanzialmente triangolare: imputato/parte civile con liquidazione in
favore dello Stato Stato/difensore della parte civile ammessa al patrocinio
pubblico.
La questione proposta ha due autonomi ambiti di rilevanza, sostanziale e
procedimentale. Nel merito, a sostegno della risposta positiva (tesi della
necessaria coincidenza tra la somma che l’imputato dovrà corrispondere allo
Stato e quella che lo Stato dovrà corrispondere al difensore) potrebbe
richiamarsi il generale principio di divieto dell’ingiustificato arricchimento
(lo Stato non potrebbe ricevere, per la prestazione del difensore, più di quanto
corrisponda al professionista proprio per quella specifica prestazione). A
sostegno della risposta negativa potrebbe osservarsi che l’imputato
beneficerebbe paradossalmente proprio della non abbienza della persona che ha
danneggiato, trovandosi a rimborsare spese legali che, in ragione del calmiere
imposto dall’articolo 12, sarebbero senz’altro inferiori a quelle da lui dovute
se il danneggiato fosse abbiente. Quest’ultimo rilievo, se coglie un aspetto
certo singolare della questione (= di fatto l’imputato trae personale vantaggio
economico dalla non abbienza di colui che ha danneggiato), tuttavia presuppone
che si attribuisca alla rifusione delle spese di lite tra le parti un contenuto
in qualche modo anche “sanzionatorio”. Ciò, almeno in astratto, è certo
improprio, in quanto presupposto e finalità della rifusione delle spese di lite
sono il rendere indenne la controparte appunto, ma solo, delle spese
effettivamente sostenute in ragione del processo.
Deve pertanto privilegiarsi la soluzione della coincidenza, per cui la prima
conclusione è che la somma che l’imputato deve rifondere in favore dello Stato
dovrà coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore. Questa è però
soluzione che risolve il solo caso in cui il giudice condanni l’imputato
all’integrale rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile, ammessa
al beneficio. È stato infatti acutamente osservato che il rapporto
imputato-parte civile, quanto alla rifusione delle spese, ha comunque una sua
potenziale autonomia rispetto all’altro (Stato/difensore), giacché il giudice,
ricorrendone le circostanze di merito e legittimità, le potrebbe compensare in
tutto o in parte, prescindendo dal fatto che la parte civile sia stata ammessa
al patrocinio a spese dello Stato. Anche in tale evenienza il difensore mantiene
sempre il diritto alla liquidazione dei propri compensi, da parte dello Stato,
secondo i consueti criteri ex articolo 82 cit.. Infatti, la difesa tecnica della
parte danneggiata nel processo penale ha presupposti, contenuti e disciplina
distinti, rispetto a quella del soggetto non abbiente che agisca nel processo
civile; basti pensare alla non necessità del presupposto della non manifesta
infondatezza delle ragioni - articolo 74.2 Tu, rispetto al primo comma - ed alla
possibilità di impugnare nonostante la soccombenza - articolo 120 Tu-. In
concreto, il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello
Stato ha diritto alla liquidazione del compenso anche nel caso di mancato
accoglimento delle domande civilistiche, con il solo limite, comune a tutti i
casi di ammissione al patrocinio a spese pubbliche nel processo penale,
dell’impugnazione dichiarata inammissibile, ex articolo 106.1 Tu.
7.1.1 In rito, ci si deve chiedere quale sia il momento in cui il giudice
provvede alla liquidazione del compenso spettante al difensore della parte
civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; poi, se quel difensore debba
presentare la nota spese insieme con le conclusioni, e se tale nota debba già
rispettare i parametri imposti dall’articolo 82 Tusg ed essere munita del parere
del consiglio dell’ordine, o se comunque tale parere debba essere acquisito
prima di deliberare la sentenza.
Si noti subito che il rispetto
dell’effettiva ratio che ha indotto il legislatore a prevedere l’acquisizione
del parere di congruità del consiglio dell’ordine ne impedisce il rilascio prima
della prestazione. Infatti, l’articolo 82.1 indica tra i criteri da valutare per
la quantificazione del compenso «la natura dell’impegno professionale, in
relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale
della persona offesa» e chiunque deve concordare sull’apprezzabile differenza,
ad esempio, dell’impegno di difesa della parte civile nel caso di definizione
del processo ai sensi degli articoli 444 e 599.4 Cpp ovvero nel caso di
complesso dibattimento o robusta ed esaustiva discussione. E perché il ruolo di
garanzia professionale, che al pur solo consultivo parere del consiglio
dell’ordine la legge speciale attribuisce, possa essere efficacemente svolto (a
tutela non solo dell’autonomia dell’attività forense e delle scelte di difesa,
ma, a ben vedere, della stessa terzietà del giudice -che solo a fronte di un
parere non routinario e di stile, ma specifico e motivato, può ad esso
richiamarsi ragionevolmente, senza indolenza e senza venir meno ai propri
obblighi di controllo-), appare davvero evidente che quel parere non possa che
seguire il compiuto espletamento della prestazione professionale.
Ora, come detto, non solo nessuna norma prevede espressamente che per la
liquidazione del compenso al difensore della parte civile ammessa al patrocinio
pubblico non debba essere acquisito il parere dell’ordine professionale; ma
neppure pare possibile pervenire a questa conclusione cogliendo nature o logiche
di eccezione dal solo fatto che la richiesta di liquidazione dei compensi
avvenga in udienza (tant’è che il compenso al difensore dell’imputato ammesso al
patrocinio a spese pubbliche non viene liquidato contestualmente, pur se chiesto
insieme con le conclusioni processuali, se privo del prescritto parere). Se così
è, si deve necessariamente concludere che la liquidazione del compenso al
difensore della parte civile ammessa non potrà mai avvenire con la sentenza che
definisce il processo: l’astrattamente ipotizzabile soluzione per cui -chiusa la
discussione- la decisione sia rinviata al solo fine di consentire alla parte
civile di munirsi del prescritto parere di congruità sarebbe infatti palesemente
contraria ai principi di concentrazione ed immediatezza, ed ora anche a quello
costituzionalizzato della ragionevole durata del processo, tenuto anche conto
dell’accessorietà del ruolo della parte civile. Oltretutto, con rilievo
formalistico ma pertinente a confermare l’impraticabilità di tale soluzione,
ogni rinvio determinerebbe una nuova voce tariffaria sulla quale dovrebbe
chiedersi il parere di congruità e così avanti, senza fine.
7.2. Come detto, naturalmente il
legislatore tace e in presenza di normative tra loro palesemente incompatibili è
quindi indispensabile una scelta interpretativa in qualche modo creativa (almeno
fin quando ciò non sarà disciplinarmente sanzionato…).
L’esigenza sistematica di individuare una soluzione che possa riguardare ogni
possibile casistica (e quindi le ipotesi di accoglimento totale o parziale delle
domande civilistiche, di loro reiezione, di compensazione anche parziale delle
spese, di diversità dei riti e dei momenti procedimentali) impone di
privilegiare l’interpretazione del mantenere la piena autonomia della disciplina
speciale per ogni provvedimento di liquidazione dei compensi, anche al difensore
della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
A questo punto, il collegamento tra la disciplina codicistica e quella speciale
non può che essere costituito dal riservare al dispositivo della sentenza la
sola condanna nell’an (l’affermazione dell’obbligo di rifusione delle spese di
lite in favore dello Stato), con la contestuale riserva di successivo decreto di
liquidazione per determinare il quantum, emesso nell’integrale applicazione
della procedura di cui agli articoli 82.3 (richiesta con presentazione del
prescritto parere, comunicazione anche all’imputato), 84 e 170 (opposizione nei
venti giorni al presidente dell’ufficio giudiziario competente, con il rito
camerale ex articolo 29 legge 794/42).
La soluzione evita paralisi
procedimentali, non sacrifica alcun interesse tutelato e appare sistematicamente
coerente e rispettosa delle diverse logiche e discipline, codicistica e
speciale. In definitiva, con la sentenza -pronunciata nei tempi e modi propri
della specifica causa- esce dal processo - dando luogo ad un autonomo
procedimento incidentale, integralmente ed esaustivamente disciplinato dalla
disciplina speciale- ogni problematica relativa alla quantificazione delle spese
di lite in favore della parte civile (e quindi del compenso al suo difensore),
mentre vi rimane quella sull’obbligo della rifusione. E tutti i soggetti
interessati (parte civile e suo difensore, imputato, Pm) trovano ampia
possibilità di far valere le proprie ragioni quantitative nell’ambito della
medesima procedura speciale.
Quanto alla compatibilità della riserva di liquidazione con il rito penale, è
utile richiamare l’argomentare di Cassazione Sezione seconda, 33420/02 (dep. 7
ottobre 2002), Buonavoglia (in Cassazione penale 2003, 324, pag. 1147 ss.), che
ha insegnato la non estraneità alla materia penale dell’istituto della sentenza
condizionata (sia pure, per il vero, applicandolo in contesto discutibile).
7.3. Tutto ciò argomentato e
premesso, nel caso di specie è pacifico che il primo Giudice abbia subito
quantificato il compenso del difensore della parte civile ammessa, senza
acquisire il parere del consiglio dell’ordine, provvedendo contestualmente alla
relativa condanna in favore della stessa parte civile, anziché dello Stato.
In assenza di impugnazione della parte pubblica o dell’imputato sul punto,
questo Giudice può e deve provvedere d’ufficio solo alla modifica della
statuizione relativa al destinatario dell’obbligo di rifusione imposto
all’imputato Petrovic, ai sensi dell’articolo 130 Cpp. Si tratta infatti di una
correzione (=sostituire la condanna in favore della parte civile con quella in
favore dello Stato) che non comporta alcuna modifica essenziale del
provvedimento e che incide su elementi della pronuncia non solo estranei al
thema decidendum ma, soprattutto, conseguenti alla stessa per espresso dettato
legislativo non implicante alcuna discrezionalità da parte del giudice (arg. ex
Su, sentenza 15 del 31.5-11.10, ordinanza 3279/95, Cc 26 maggio 1995, rv 201923,
in materia di spese processuali).
PQM
Visti gli articoli 592 e 605 Cpp conferma la sentenza della Corte d’assise di
Padova in data 29 gennaio 2003, appellata da S. P. e P. G., che condanna al
pagamento in solido delle spese del grado.
Visti gli articoli 130 Cpp e 110.3 D.Lgs 113/02, dispone che la condanna del P.
al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al patrocinio a
spese dello Stato, disposta in primo grado, avvenga in favore dello Stato.
Ritenuta la particolare complessità della stesura della motivazione, indica per
il deposito della stessa il giorno 10 (dieci) marzo 2004.
Cassazione Penale – Sezione
quarta – ordinanza 4 - 19 dicembre 2003, n. 48636
Con
ordinanza in data 3 febbraio 2003 il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli ha chiesto alla Corte di cassazione di annullare con rinvio
il provvedimento del Gip del Tribunale di Napoli del 20 gennaio 2003, con il
quale il suddetto giudice aveva trasmesso per competenza l’istanza di Ardone
Addolorata di essere ammessa al gratuito patrocinio nel procedimento penale a
suo carico, pendente nella fase delle indagini preliminari, per il reato di cui
all’articolo 2 del decreto legge 463/83, convertito con modifiche in legge
638/83.
Il Pm ha sostenuto l’abnormità del provvedimento, rilevando che, con l’inedita
espressione “magistrato che procede”, contenuta nell’articolo 96 del Dpr 115/02,
il legislatore abbia inteso riferirsi, nella fase delle indagini preliminari, al
giudice e non al Pm.
Il Pm ha altresì assunto che la declaratoria di incompetenza del Gip aveva
procurato una stasi processuale non rimediabile, se non con il ricorso per
cassazione, in quanto al Pm (al quale gli atti erano stati rimessi) non è
attribuito né il potere per deliberare sull’istanza della Ardone, né quello di
sollevare un conflitto di competenza tra giudice e Pm.
Osserva il Collegio che la questione di diritto sottoposta al suo esame (e cioè
se, nella fase delle indagini preliminari, competente a decidere sull’istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia il giudice per le indagini
preliminari ovvero il Pm) ha già dato luogo a contrasto giurisprudenziale con
decisioni totalmente opposte della Corte di cassazione.
È evidente che le sentenze contrastanti si riferiscono esclusivamente ai casi di
ammissione al gratuito patrocinio disciplinati dal Testo unico Dpr 115/02, in
quanto il previgente articolo 7 legge 217/90, abrogato dal citato Testo unico,
attribuiva espressamente la competenza al giudice per le indagini preliminari.
La quarta sezione di questa Corte, con due sentenze in data 4 giugno 2003
(ricorrente in entrambe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Lamezia Terme, nei confronti rispettivamente di Gradito Antonino e Franceschi
Rosario), ha accolto i ricorsi, annullando i provvedimenti del Gip di
trasmissione delle relative istanze al Pm “per quanto di competenza”. Da
rilevare che il Pg presso la Corte di cassazione ha concluso in modo diverso nei
due procedimenti, chiedendo l’inammissibilità del ricorso nel procedimento
contro Gradito Antonino, ed invece l’annullamento del provvedimento impugnato
nel procedimento contro Franceschi Rosario.
La prima delle citate sentenze ha ritenuto che il Testo unico 115/02 è vincolato
dalla delega contenuta nell’articolo 7 della legge 50/1999, come modificato
dall’articolo 1 legge 340/00, che ha dato vita ad un triplice ordine di fonti,
costituite dal decreto legislativo 113/02 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di spese di giustizia), Dpr 114/02 (Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia), Dpr 115/02 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia).
La legge delega sostanzialmente investe il decreto legislativo 113/02, mentre,
per il Dpr 115/02 appare esclusa la possibilità di modificare la disciplina
sulla .quale è avvenuto l’intervento, e in particolare di modificare le norme
sulla competenza previste dal codice di procedura penale. Si tratta cioè di un
Testo unico ‑ di armonizzazione, che ha la finalità di rendere le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia più coerenti nel
loro complesso, in sintonia con l’evolversi dei principi generali, con il
diritto vivente creato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, e
con l’evolversi dei valori complessivi dell’ordinamento.
Con specifico riferimento al patrocinio a spese dello Stato, la relazione
espressamente prevede che il Testo unico ha proceduto ad un riordino e
coordinamento formale, trattandosi di norme di rango primario non attinenti ad
aspetti procedimentali e organizzativi, e che la sua sistemazione all’interno
del Testo unico è dovuto alla circostanza che, pur sempre, si tratta di materia
attinente alle spese di giustizia.
La sentenza citata ha anche ricordato che la Corte costituzionale, con la
sentenza 212/03, ha ribadito che la materia della competenza del giudice è
coperta da riserva assoluta di legge, ex articolo 25 Costituzione, e che non si
può dubitare della natura giurisdizionale del procedimento in esame,
escludendosene la caratterizzazione soltanto amministrativa, come affermato con
l’ordinanza della Corte costituzionale 144/99, e con la sentenza delle Sezioni
unite della Corte di cassazione 25/1999.
Ciò premesso, è stato escluso che la nuova normativa (e cioè l’articolo 96 Dpr
115/02) abbia modificato la disciplina previgente (articolo 7 legge 217/90), non
avendo rilevanza decisiva i termini “magistrato” e “procedimento”. La sentenza
Pm/Gradito ha rilevato che l’articolo 3 del Dpr contiene un’esemplificazione
legislativa finalizzata a disporre nozioni sintetiche e onnicomprensive per
facilitare la redazione complessiva del testo. Pertanto, la circostanza che con
“magistrato” sia stato indicato «il giudice o il Pm, anche onorario, preposto
alla funzione giurisdizionale sulla base di nonne di legge e delle disposizioni
dei codici di procedura penale e civile» non appare sicuro elemento indicatore
di una modifica legislativa, non potendosi certamente escludere che nel termine
“magistrato” sia compreso il giudice per le indagini preliminari.
La mancata reiterazione dell’articolo 7 legge 217/90 è dovuta ‑ secondo la
sentenza citata ‑ alla superfluità di una norma specifica, atteso il contenuto
dell’articolo 78 che stabilisce che l’interessato che si trova nelle condizioni
indicate nell’articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni
stato e grado del processo, mentre là dove si sarebbe creato un vuoto
legislativo, vi è nonna chiarificatrice (articolo 105, che riserva al Gip la
liquidazione al compenso del difensore, anche ‑ e quindi non solo ‑ se l’azione
penale non sia iniziata).
Altro argomento è il richiamo alla relazione, che, nell’illustrare l’articolo
93, afferma testualmente che «nel penale non è possibile immaginare una
richiesta di ammissione al patrocinio prima del coinvolgimento di un giudice
(anche nella fase delle indagini preliminari)».
Ulteriore conferma di un’assenza innovativa è la disposizione di cui
all’articolo 99, 1° comma9 corrispondente all’articolo 6, 4° comma legge 217/90,
la quale dispone che il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della
richiesta di ammissione al gratuito patrocinio va proposto «davanti al
Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di appello ai quali
appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto», disposizione che
non può riferirsi al Pm, che non appartiene ad alcun ufficio.
La sentenza in pari data Pm Lamezia Terme/Franceschi, oltre a citare gli
argomenti appena indicati nella sentenza Pm/Gradito (e che ovviamente non
saranno ripetuti), fornisce alcune specificazioni tese a confermare la
permanenza della competenza del Gip.
La prima riguarda l’orientamento espresso dalle Sezioni unite della Corte di
cassazione nella già citata sentenza 25/1999, dando rilievo alla circostanza che
sarebbe singolare che, in un procedimento con la dichiarata finalità di
contribuire al riequilibrio della parità delle parti nel nuovo processo penale
caratterizzato dal modello accusatorio, l’accertamento della sussistenza di un
diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, e da effettuare al
termine di una serie procedimentale di atti che si esplicano in una vera e
propria attività giurisdizionale, sia demandato proprio ad una delle parti,
anche se solo in una fase del procedimento.
Altre ragioni per attribuire la competenza de quo al giudice sono individuate
nel contenuto delle disposizioni di cui agli artt. 82, 3°comma, sull’onorario e
spese del difensore («il decreto di pagamento è comunicato al difensore ed alle
parti, compreso il Pm») e 93, in relazione al 96 ed all’articolo 179, 2° comma,
Cpp, secondo il quale l’istanza può essere presentata anche in udienza, e su di
essa si deve decidere immediatamente, considerato che udienze vengono svolte
anche nella fase delle indagini preliminari (convalida dell’arresto è del fermo;
incidente probatorio; procedimento incidentale cautelare).
Il differente e contrastante orientamento giurisprudenziale è contenuto in tre
sentenze. sempre della quarta sezione della Corte di cassazione, in data 20
giugno 2003, di cui due emesse a seguito di ricorsi dello stesso Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme avverso analoghe
declaratorie di incompetenza del Gip in procedimenti penali a carico di Arcieri
Giovanni, con consequenziale trasmissione
degli atti al Pm per decidere sulle istanze di ammissione al gratuito
patrocinio. Le sentenze sono identiche, essendo state redatte dal medesimo
consigliere estensore, che era anche il relatore.
Le decisioni sono state di declaratoria di inammissibilità del ricorso, su
conformi conclusioni del Pg, in consapevole contrasto con le sentenze del 4
giugno 2003.
L’orientamento difforme da quello espresso ‑ premesso il ritenuto carattere
innovativo della riforma, e la non riferibilità alle norme abrogate, e
principalmente all’articolo 7 legge 217/90 ‑ si basa su una diversa
interpretazione degli artt. 93, 96, ed anche 112 Dpr 115/02, in relazione al
contenuto dell’articolo 3. Il magistrato “che procede o procedente” nella fase
delle indagini preliminari ‑ tranne i casi particolari della convalida di
arresto o fermo, incidente probatorio, emissione di provvedimento cautelare,
interrogatorio di garanzia ‑ è ritenuto il Pm, a cui, tra l’altro, fa espresso
riferimento il citato articolo 3.
La parità tra le parti viene assicurata anche con interventi del Pm in favore
dell’indagato, come per la nomina del difensore di ufficio, ed è quindi logico
secondo l’orientamento che si sta sintetizzando ‑ che l’indagato, che non abbia
le possibilità economiche di nominare un difensore, si rivolga all’unico suo
interlocutore giudiziario per garantirgli il patrocinio a spese dello Stato.
Una diversa interpretazione non renderebbe logica la norma di cui all’articolo
103, che impone, al Pm di informare l’indagato che è obbligato a retribuire il
difensore da lui nominato, sempre che “non ricorrano i presupposti per
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, dando contestuale notizia delle
relative disposizioni.
Nelle sentenze del 20 giugno 2003 sono poi espressi i motivi per cui non si
condividono le argomentazioni a sostegno delle sentenze in data 4 giugno 2003.
In primo luogo, viene ritenuto non pertinente il richiamo all’articolo 99, con
il quale ‑ secondo le sentenze Arcieri ‑ si è fatto riferimento alla sfera
territoriale nella quale opera anche il Pm. A sostegno della tesi contraria
viene ricordata la disposizione di cui all’articolo 11 legge 319/80 (anch’essa
abrogata dal Dpr 115/02), che, nel regolare il ricorso avverso i decreti di
liquidazione dei compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori,
ne attribuisce la competenza al Tribunale o alla Corte di appello, anche se i
decreti sono stati emessi dal Pm. La chiarezza di tale disposizione consente la
differente interpretazione dell’articolo 99 rispetto a quella formulata nelle
sentenze che hanno ritenuto la competenza del Gip, in quanto il punto di
riferimento deve essere l’appartenenza territoriale del Pm, che, come
magistrato, opera nel circondario o nel distretto, non essendo rilevante invece
“una inspiegabile e disomogenea sovrapposizione tra uffici requirenti e
giudicanti”.
Non pertinente viene ritenuto anche il richiamo all’articolo 105, considerato
che disciplina una diversa attività, e cioè la liquidazione del compenso, e non
l’ammissione al gratuito patrocinio.
Infine, ininfluente viene ritenuto il richiamo all’articolo 82, 3° comma,
ritenendosi evidente che, qualora la liquidazione venga effettuata da magistrato
diverso dal Pm, il relativo provvedimento vada comunicato anche a quest’ultimo.
Così esposto il contrasto giurisprudenziale, questo Collegio ritiene opportuno
rimettere il ricorso del Pm presso il Tribunale di Napoli nel procedimento
contro Ardon e Addolorata alle Sezioni unite della Corte di cassazione a norma
dell’articolo 618 Cpp.
Come è noto, la funzione del giudice di legittimità è non solo quella di
decidere le singole questioni di diritto prospettategli, ma anche quella di
fornire un indirizzo giurisprudenziale, possibilmente omogeneo, ai giudici di
merito.
Nella specie, peraltro, la questione assume il carattere di novità, essendo
stato abrogato l’articolo 7 legge 217/90, che, al primo comma, senza possibilità
di errore interpretativo, attribuiva al giudice per le indagini preliminari la
competenza a decidere sull’ammissione dell’indagato al gratuito patrocinio nella
fase delle indagini preliminari.
La questione è anche di notevole importanza, in quanto la fase iniziale del
procedimento (o quanto meno il primo grado di giudizio) è quella in cui
solitamente vengono formulate le istanze ex articolo 93 Dpr 115/02, per cui la
risoluzione del conflitto appare indispensabile per dare un indirizzo univoco
della giurisprudenza di legittimità, ed essa non può che avvenire tramite una
decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, mentre un’ulteriore
decisione di questa sezione, sia essa favorevole all’orientamento espresso dalle
sentenze del 4 giugno 2003, ovvero da quelle del 20 giugno 2003 (altro tipo di
decisione non è praticabile, in quanto nessun altro “magistrato”, diverso da Pm
o Gip, potrebbe essere dichiarato competente nella fase delle indagini
preliminari), non causerebbe altra conseguenza che il permanere del contrasto,
verificatosi anche nelle conclusioni del Pg, il che dimostra ulteriormente una
difficoltà interpretativa, che, ad avviso di questo Collegio legittima il
provvedimento di rimessione di cui all’articolo 618 Cpp.
PQM
La Corte
rimette il ricorso alle Sezioni unite penali della Corte di cassazione.
Cass. Pen. – Sez. quarta Sent. 20 giugno-23 ottobre 2003, n. 40052
Osserva
Con
ordinanza del 6 novembre 2002 il Gip presso il Tribunale di Lamezia Terme
disponeva la trasmissione al Pm della istanza al gratuito patrocinio presentata
Arcieri Giovanni rilevando che a seguito delle modifiche, introdotte alla
disciplina sul gratuito patrocinio a spese dello Stato (Testo unico Dpr 115/02
entrato in vigore il 1 luglio 2002) la competenza (ex articoli 93 e 96 Testo
unico) a decidere sulla istanza era attribuita al magistrato procedente, il
quale nella fase delle indagini preliminari si identifica nel Pm, restando la
competenza al Gip solo nel caso l’azione penale non venisse esercitata (articolo
105 Testo unico). Disciplina questa che aveva innovato quella precedente (legge
217/90) che all’articolo 7 attribuiva espressamente al Gip la competenza a
decidere nella fase delle indagini preliminari. Ricorre poi per Cassazione il
Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme il quale contesta
l’interpretazione della nuova normativa data dal Gip e, ravvisando l’abnormità
del provvedimento, ne chiede l’annullamento. Questo collegio ritiene che il
ricorso non abbia fondamento e ciò per il rilievo che la nuova disciplina
sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell’indagato non abbiente sia
regolata ex novo interamente, a partire dal 1 luglio 2002, dal Testo unico Dpr
115/02 e precisamente dagli articoli 74 e segg. ivi riportati. È, pertanto, alla
stregua di dette norme, che va affrontata e risolta la questione del ricorrente
prospettata. Fare riferimento a norme precedenti o emesse fuori delega non
giovano a rendere legittima una interpretazione che, innanzitutto, non si basi
sulla lettera e sulla ratio della legge che, in subiecta materia, ha spinto il
legislatore alla riforma.
Questi, espressamente, all’articolo 299 del richiamato Testo unico, ha abrogato
in toto la legge 217/90, come modificata dalla legge 134/01 per altro mai
entrata in vigore, e per, evitare incidenti interpretativi ha ritenuto di dovere
indicare all’articolo 300 Testo unico quali fossero in materia di spese di
giustizia le abrogazioni parziali e le riformulazioni conseguenti di nome.
Detto argomento normativo contrasta apertamente o comunque rende estremamente
incerta la validità di quel pur lodevole sforzo ermeneutico diretto a far
rivivere nella nuova disciplina l’articolo 7 previgente che prevedeva in via
esclusiva ed espressamente la competenza del Gip a decidere sull’istanza,
ovviamente, nella fase delle indagini preliminari.
Né può darsi rilievo, come criterio di ermeneutica del dettato normativo, che
questo non fosse compreso nella delega di cui alla legge 50/1999(articolo7,
2°comma):
o lo è o non lo è e nella seconda ipotesi non vi è alternativa per l’interprete,
se non quella dell’attivazione della procedura per il controllo della Corte
costituzionale della norma asseritamene emessa fuori dalla delega.
Tanto precisato, numerosi e significativi sono gli argomenti che portano a
ritenere la competenza a decidere in quella fase del Pm e non del Gip.
In primo luogo, perché il legislatore si è premurato di precisare, dettando
l’articolo 3, che con l’uso della locuzione “magistrato” intendeva fare
riferimento «al giudice o al Pm, anche onorario, preposto alla funzione
giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni del codici di
procedura penale e civile» e tale locuzione “magistrato”con l’aggiunta “che
procede o procedente” è reiteratamente usata poi dal legislatore negli articoli
93, 96, 112 del Testo unico, ad esempio.
In secondo luogo, perché nella fase delle indagini preliminari e prima
dell’udienza preliminare e fatta eccezione per alcuni atti tassativamente
indicati ‑ convalida di arresto o fermo, incidente probatorio, emissione di
provvedimento cautelare restrittivo, interrogatorio di garanzia ‑ magistrato che
procede o davanti al quale è pendente il procedimento è il Pm e non il Gip, di
guisa che l’uso dello stesso termine per l’altro non è assolutamente casuale.
D’altra parte è in sintonia con la precisata interpretazione l’ulteriore
argomento che è quello per il quale il Pm ha l’obbligo in tale fase e per il
compimento di determinati atti di nominare all’indagato che sia privo di
difensore un difensore di ufficio.
La sussistenza di tale obbligo è voluta dal legislatore per assicurare
all’indagato sin dall’inizio adeguata difesa e assistenza tecnica che garantisca
un rapporto procedimentale o processuale paritario tra accusato e pubblico
accusatore (il termine processo o procedimento è usato promiscuamente: v.
articolo 3 lettere o-p) disposizioni regolamentari Testo unico).
E se questa è la ratio della norma che presiede all’obbligo del Pm (o della Pg),
da osservare a pena di nullità o inutilizzabilità degli atti e del procedimento,
è logico che l’indagato, che non abbia le possibilità economiche di nominare un
difensore, debba e possa rivolgersi all’unico organo giudiziario con il quale in
quella fase viene a contatto e che è tenuto pertanto a garantirgli, qualora ne
ricorrano le condizioni, il patrocinio a spese dello Stato.
È il Pm in quella fase, competente a decidere sull’istanza, diversamente non
avrebbe per altro senso la norma di cui all’articolo 103 Testo unico che impone
anche al Pm di informare l’indagato che è obbligato a retribuire il difensore da
lui nominato, sempre che« non ricorrano i presupposti per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato», dando contestuale notizia delle relative
disposizioni.
Né ritiene questo Collegio di poter condividere le argomentazioni decisamente
contrarie di altro Collegio di questa stessa Sezione che alla udienza camerale
del 4 giugno 2003 ha deciso difformemente.
Non è invero risolutivo il richiamo all’articolo 99 Testo unico che disciplina
il reclamo «al presidente del Tribunale e al presidente della Corte ai quali
appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento di rigetto», potendo la
menzionata “appartenenza” essere intesa non nel senso di composizione del
collegio (Tribunale, Corte di Appello), bensì intendersi come riferimento alla
sfera territoriale nella quale opera anche il Pm (Procuratore della Repubblica e
Procuratore Generale).
Interpretazione questa da ritenere nel caso in esame idonea.
Ciò in quanto: a detto criterio di appartenenza territoriale altre volte ha
fatto riferimento, senza suscitare tante obiezioni, il legislatore, dovendo
soccorrere alla memoria dell’interprete quanto disposto dall’articolo 11 della
legge 319/80, oggi abrogata anch’essa dal Testo unico Dpr 115/02.
Detto articolo, nel regolare la materia dei compensi spettanti a periti,
consulenti tecnici, interpreti e traduttori, nominati dal giudice o dal Pm,
riconosce ai menzionati soggetti il potere di “ricorrere” avverso i decreti di
liquidazione dei compensi emessi dal giudice o dal Pm “davanti al Tribunale o
alla Corte di Appello” alla quale appartiene il giudice o ‑ si presti attenzione
‑ presso cui esercita le sue funzioni il Pm”, con adozione del relativo
procedimento di cui all’articolo 29 legge 794/42.
La formulazione della richiamata disposizione è assolutamente chiara e non
consente perplessità interpretative: nella circostanza il legislatore, al fine
di dovere individuare nel Tribunale o nella Corte l’organo giudiziario preposto
ad esaminare e a decidere il ricorso, necessariamente per quanto riguarda i
decreti di liquidazione emessi dal Pm, ha dovuto fare riferimento non al
criterio di appartenenza all’ufficio, bensì a quello territoriale (circondario o
distretto) “presso cui esercita le funzioni”.
L’argomento prospettato costituisce valido elemento per interpretare più
coerentemente con la volontà del legislatore ragione e portata del menzionato
articolo 99 del Testo unico, oggi vigente.
Se è vero infatti che i provvedimenti del Pm in materia di liquidazione dei
compensi, oggi come ieri, sono suscettibili sempre di verifica giurisdizionale
da parte di organo giudicante (presidente del Tribunale o della Corte) non si
vede perché altrettanto non possa e non debba farsi quando detti provvedimenti
siano, per ipotesi, di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato.
Soccorrono le stesse esigenze di controllo giurisdizionale che valgono per tutti
i provvedimenti emessi dal magistrato, sia esso giudice o Pm, e che inducono a
fare ritenere l’applicabilità del procedimento di verifica, oggi previsto
dall’articolo 99 del Testo unico, anche ai provvedimenti del Pm di eventuale
rigetto della istanza in questione, potendosi dare, come ha già fatto il
legislatore, una più ragionevole interpretazione al concetto di “appartenenza
del magistrato che ha emesso il provvedimento oggetto del ricorso”, nel senso
dianzi precisato, di appartenenza territoriale del Pm che come magistrato opera
nel circondario o nel distretto dell’organo preposto alla decisione.
Il richiamo fatto all’articolo11 della menzionata legge 319/90 vale, infine, a
rimuovere le perplessità di qualche Pg requirente circa il verificarsi di “una
inspiegabile e disomogenea sovrapposizione tra uffici requirenti e giudicanti”,
il che non è.
Come non è risolutivo, al contrario, il richiamo all’articolo 105 Testo unico.
Detto articolo non attiene, innanzitutto, alla competenza del Gip a decidere
sulla istanza e riguarda semmai il suo potere-dovere di liquidare il compenso al
difensore già nominato e che l’attività professionale ha prestato.
E poi detta norma mira ‑ ulteriore argomentazione ‑ ad individuare un organo
giudiziario per la liquidazione del compenso al quale ha diritto in ogni caso il
professionista che ha prestato la sua attività “anche nel caso in cui l’azione
penale a seguito delle indagini non viene esercitata”.
Né, infine, si ritiene pertinente il rilievo ex articolo 82, 3° comma Testo
unico.
Anche questo riguarda il decreto di pagamento del compenso e se magistrato in
quello stato e grado del giudizio è stato il giudice, è evidente e del tutto
conseguenziale che il provvedimento da questi emesso vada comunicato anche al Pm
che nel procedimento è parte (pubblica).
Il ricorso del Pm va, quindi, dichiarato inammissibile per manifesta
infondatezza; non già per la ragione addotta dal Pg requirente e cioè perché
trova applicazione l’articolo 568, comma 2, Cpp non essendo possibile
ipotizzare, a seguito della decisione del Gip che ha disposto la trasmissione
dell’istanza al Pm, alcun conflitto di competenza ex articolo 28 Cpp tra giudice
e Pm.
PQM
La Corte di
cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Cass. Pen. – Sezione quarta Sent.
4 giugno - 22 agosto 2003, n. 34897
Osserva
1. Su una istanza, proposta al Gip del Tribunale di Lamezia Terme da Rosario Franceschi, indagato per imputazione di cui all’articolo 73.1 Dpr 309/90, intesa ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quel giudice, con provvedimento del 2 ottobre 2002, disponeva “trasmettersi l’istanza al Pm, per quanto di competenza”, rilevando che, a seguito delle modifiche della disciplina in questione apportate dal decreto legislativo 113/02 ‑ che avrebbe eliminato la specifica attribuzione della competenza a decidere in subiecta materia al Gip nella fase delle indagini preliminari ‑ in tale fase «per magistrato davanti al quale pende il processo (rectius: il procedimento) deve intendersi il Pm».
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Pm presso il Tribunale di Lamezia, deducendo che il provvedimento impugnato «si basa su un’interpretazione sbagliata della normativa applicabile in materia di gratuito patrocinio, con conseguente violazione delle norme giuridiche del decreto legislativo 113/02», e «costituisce altresì un provvedimento abnorme», attribuendo al Pm, “autorità con funzione requirente”, un “potere decisionale in materia di gratuito patrocinio non riconosciutogli da alcuna norma del vigente ordinamento giuridico”; soggiunge che, “non potendosi ipotizzare un conflitto negativo di competenza tra l’ufficio del Gip e quello del Pm, l’unico mezzo che può essere attivato per opporsi ad un atto del genere è il ricorso per cassazione”.
3. È innanzitutto necessario saggiare la ammissibilità del proposto gravarne, alla stregua di quanto al riguardo esplicitato dal ricorrente (testé richiamato) e di quanto deduce il Pg in questa sede requirente, il quale ultimo ha, fra l’atro, rilevato che, attesa l’esplicita previsione dell’articolo 568.2 Cpp, “che concerne tutti i provvedimenti sulla competenza”, quello in questione non è suscettibile di ricorso per cassazione; e che “non può ritenersi la ricorribilità del provvedimento sotto la specie dell’abnormità del medesimo”. Va chiarito che la seconda pagina della requisitoria del Pg deve ritenersi frutto di un refuso, giacché evoca una ipotesi di revoca del provvedimento ammissivo al patrocinio in questione del tutto estranea alla fattispecie che occupa, e conclude, nonostante le premesse, per l’annullamento del provvedimento impugnato, mentre, in coerenza con le ragioni premesse, la conclusiva richiesta avrebbe dovuto essere graficamente quella della dichiarazione di inammissibilità del gravame.
Orbene, sotto il primo dei
suindicati profili di inammissibilità deve rilevarsi che l’articolo 568.2 Cpp
esclude la impugnabilità dei provvedimenti “sulla competenza che possono dare
luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo
28”. Scaturendo la inoppugnabilità del provvedimento dalla circostanza che esso
possa dar luogo a conflitto, la giurisprudenza di questa Suprema corte è da
tempo univocamente orientata nel ritenere che non è configurabile, neppure sotto
la specie di caso analogo, un conflitto di competenza fra Pm e giudice (cfr. ex
plurimis, da ultimo, Cassazione, sezione prima, 451/00): invero, l’articolo 28
Cpp fa inequivoco riferimento solo a “uno o più giudici” (ordinari o speciali)
che prendano e ricusino di prendere cognizione del medesimo fatto, mentre il Pm
non è organo giudicante, ma parte nel processo penale. D’altronde, la scelta
legislativa esplicitata nel richiamato articolo 568.2 Cpp trova ragione nel
fatto che quelle statuizioni sulla competenza che possono dar luogo a conflitto
non patiscono un deficit di garanzia giurisdizionale, essendo soggette a
verifica ed a eventuali contestazioni che possono farsi valere con lo strumento
del conflitto, secondo criteri normativi prescelti di razionalità, speditezza ed
opportunità processuale (cfr. Cassazione, sezione sesta, 2556/95).
Non potendo il Pm sollevare conflitto in ordine al provvedimento del giudice
declinatorio di propria competenza, in linea generale l’organo della pubblica
accusa deve solo adeguarsi alla decisione del giudice, slavo, tuttavia, che il
provvedimento del giudice non sia abnorme, ovvero non previsto dall’ordinamento
giuridico, nel qual caso il provvedimento medesimo è impugnabile per cassazione
(cfr. Cassazione, sezione prima, 3256/92; ed, sezione prima, 4964/92); e, ancora
sotto un profilo di ordine generale, nel caso di decisione sulla competenza che
non sia luogo a conflitto la relativa questione sulla competenza può essere
liberamente fatta valere davanti al giudice che procede e dedotta anche come
motivo di gravame in appello e successivamente in Cassazione (cfr. Cassazione,
sezione prima, 4895/96).
Avendo nella specie il giudice ritenuto che la decisione sulla richiesta di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia dalla legge attribuita al Pm
nella fase delle indagini preliminari, diviene assorbente la valutazione di tale
assunto, giacché se così non fosse il giudice avrebbe attribuito al Pm una
attività ed una funzione che la legge non riconosce affatto a quest’ultimo, con
la conseguenza, inoltre, che non potendo il Pm esercitare una attività, come
quella demandatagli dal giudice, la parte pubblica non potrebbe mai, per
preclusione di legge, attivarsi nel senso indicato dal giudice, donde la
determinazione anche di una stasi irreversibile nel relativo procedimento, che
connoterebbe anche sotto tale profilo di abnormità il reso provvedimento.
3.1 Ordunque, sotto tale dirimente profilo, che assorbe anche il secondo degli
argomenti prospettati dal Pg requirente, mette conto di rilevare, innanzitutto,
che il Giudice delle leggi ha avuto modo di occuparsi dell’istituto in esame,
rilevando, sotto il vigore della precedente legge 217/90 (ordinanza 144/99),
che, “nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice
(sulla relativa attribuzione a questo, secondo la normativa pregressa, del
relativo potere tra poco si dirà) esercita appieno una funzione giurisdizionale
avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro
dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime
tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, revocabili
dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimuovibili,
negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione, che nella
specie sono quelli previsti dalla legge che istituisce il patrocinio a spese
dello Stato”.
Le Sezioni unite di questa Suprema corte hanno, avuto di già modo di rilevare (sentenza 25/1999) che l’istituto in questione venne introdotto dal legislatore, pochi mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, “con la dichiarata finalità di contribuire al riequilibrio della parità delle parti nel nuovo processo penale caratterizzato dal modello accusatorio”, ed hanno evocato «l’imperativo dettato dagli articoli 24.3 Costituzione, 6.3, lettera c), Conv. Eur. Dir. uomo, e 14.3, lettera d), Patto intem. dir. civ. e poi., recepito, quanto al procedimento penale, dalle norme di cui agli articoli 2 n. 21 legge delega 81/1997, 98 e 225.2 Cpp e 32 disp. att. Cpp», richiamando anche il “regime proprio degli atti di giurisdizione”, già affermato dalla Corte costituzionale”.
Ora, già alla luce di tali affermati principi di ordine generale (che non sono rimasti affatto scalfiti, nella loro inequivoca valenza sistematica, dal nuovo intervento normativo) sarebbe affatto singolare che, in un processo di parti, “l’accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale”, nella “dichiarata finalità di contribuire al riequilibrio della parità delle partì nel nuovo processo penale caratterizzato dal modello accusatorio”, sia demandato proprio ad una delle parti, ancorché solo in una delle fasi del procedimento, vieppiù considerando che tale accertamento sì realizza attraverso una serie procedimentale di atti che si esplicano in vera e propria attività giurisdizionale completamente definitoria, come tale dotata di poteri anche conclusivamente decisori dell’intero iter procedimentale, che conducono alla affermazione o alla negazione di un diritto, per di più costituzionalmente garantito, e che sono estranei al ruolo istituzionale di una delle parti, ancorché pubblica.
3.2. Ma, passando comunque a verificare de iure condito la tesi fatta propria dal provvedimento impugnato, l’articolo 7 della previgente legge 217/90 espressamente individuava, per la fase delle indagini preliminari, la competenza del giudice per le indagini preliminari “competente per il fatto per cui si procede” allo stesso espressamente attribuendo anche la competenza per i provvedimenti di cui all’articolo 10 (modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio) e 12 (liquidazione dei compensi al difensore). L’articolo 93 del decreto legislativo 113/02 ha soppresso tale specifica indicazione ed ha individuato, in genere, l’organo competente nel “magistrato innanzi al quale pende il processo”.
Essendosi da tanto inferito nel provvedimento impugnato che nella fase delle indagini preliminari per magistrato deve intendersi il Pm, deve, per contro, rilevarsi, innanzitutto, che la dizione di “magistrato” anziché di “giudice” è i per sé inconferente, giacché l’articolo 3 del Dpr 115/02 chiarisce che per “magistrato” deve intendersi “il giudice o il Pm, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile” (come, del resto, non ha valore dirimente neppure il termine “processo”, che, ai sensi dello stesso articolo di legge, è “qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale”).
Gli è, invece e comunque, che a
tale mutato dictum normativo non può attribuirsi alcuna valenza innovativa
rispetto alla previgente disposizione normativa, giacché tanto non è affatto
esplicitato nel nuovo testo di legge.
Occorre al riguardo innanzitutto considerare che, com’è noto, la materia del
patrocinio a spese dello Stato era pregressamente oggetto di separate discipline
nel settore civile e nel settore penale e da ultimo la legge 217/90 aveva
disciplinato la intera materia con riferimento sia al settore penale (capo 1),
che a quello civile ed amministrativo (capo 11); la materia è stata, poi,
oggetto della attuale risistemazione normativa approntata dal decreto
legislativo 113/02, dal Dpr 114/02 e dal Dpr 115/02, nella più ampia materia
delle spese di giustizia, che - come si legge nella relazione illustrativa al
relativo Testo unico ‑ “riunisce e coordina l’intera materia”, costituendo
quella sul patrocinio a spese dello Stato “una particolare disciplina delle
spese del procedimento”. Tale intervento di riordino normativo è stato
effettuato in virtù della delega contenuta nell’articolo 7 della legge 50/1999,
come modificato dall’articolo 1 legge 340/00, ed ha dato luogo ad un triplice
ordine di fonti: il decreto legislativo 113/02 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di spese di giustizia), il Dpr 114/02 (Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia) ed il Dpr 115/02
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari). E mette conto di
rilevare al riguardo che la delega investe, sostanzialmente, il decreto
legislativo 113/02, mentre il Dpr 115/02 ha essenzialmente natura di Testo unico
c.d. “compilativo”, riassumente, cioè, le varie disposizioni che regolamentano
la materia delle spese di giustizia, ed il Dpr 114/02, adottato ai sensi
dell’articolo 17.2 legge 400/88, contiene le norme regolamentari relative alla
stessa materia.
Ciò posto, una attribuzione di competenza in subiecta materia al Pm come ritenuta dal provvedimento impugnato, così radicalmente innovativa rispetto alla previsione normativa previgente, avrebbe comunque dovuto costituire oggetto di specifica delega al riguardo, che invece non è dato rinvenire, neanche per connessione, nel precitato articolo 7 della legge 50/1999, il quale, dopo aver individuato altri campi di intervento, richiama, alla lettera d) del secondo comma, il “coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo”. E chiarisce anche la predetta Relazione illustrativa, specificamente a proposito del patrocinio a spese dello Stato (parte III) che, nel rispetto dei limiti imposti dalla delega legislativa, il Testo unico ha proceduto ad un riordino e coordinamento formale, trattandosi di norme di rango primario non attinenti ad aspetti procedimentali e organizzativi”; e, a proposito dell’articolo 93 (Presentazione dell’istanza al magistrato competente), rileva che “dal combinato disposto del presente articolo, relativo alla individuazione del giudice competente a ricevere l’istanza, e dell’articolo 78, comma 1, discende che non occorre una norma specifica, che preveda la possibilità di presentare l’istanza di ammissione anche durante le indagini preliminari al magistrato competente”, soggiungendo che, “per questo motivo, il contenuto dell’articolo 7, comma 1, della legge 217/90, come modificata dalla legge 134/01, è interamente assorbito”, ulteriormente chiarendo che “nel penale non è possibile immaginare una richiesta di ammissione al patrocinio prima del coinvolgimento di un giudice (anche nella fase delle indagini preliminari). Pertanto, non serve mantenere l’espressione ‘il giudice competente a conoscere del merito”.
Tutto ciò è da ritenere che dia
evidente contezza che non si è affatto inteso operare alcun mutamento normativo,
rispetto al previgente assetto, circa la competenza del giudice, non della parte
pubblica, nella materia che qui rileva, anche relativamente alla fase delle
indagini preliminari. Ma v’è da aggiungere ancora che il nuovo testo normativo,
nel dettare (parte III) le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello
Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, reca,
quanto al contenuto dell’istanza, all’articolo 79.3, che “gli interessati, se il
giudice procedente... o il consiglio dell’ordine degli avvocati (nel settore
civile) lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a
produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in
essa indicato”. L’articolo 82.3 (Onorario e spese del difensore) prevede che “il
decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il Pm”;
l’articolo 93 prevede che l’istanza possa essere presentata anche in udienza ed
il successivo articolo 96 prescrive che in tal caso si debba decidere
immediatamente, a pena di inammissibilità assoluta ai sensi dell’articolo 179.2
Cpp, e udienze possono essere svolte anche nella fase delle indagini preliminari
(come nei casi di convalida dell’arresto o del fermo, di incidente probatorio,
di procedimento incidentale cautelare); l’articolo 99.1 prevede che avverso il
provvedimento che rigetta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato può essere proposto ricorso, nei termini ivi indicati, “al presidente del
tribunale o al presidente della corte di appello ai quali appartiene il
magistrato che ha emesso il provvedimento”: per quanto si voglia ampliare il
concetto di “appartenenza”, nella sua pur chiara espressione logico-lessicale, è
comunque da escludere che il requirente “appartenga” all’ufficio del giudicante,
giacché il Pm non “appartiene” a tale ufficio, ma opera ‑ ed in virtù di tale
collegamento viene soggettivamente individuato quanto alla titolarità
dell’esercizio delle funzioni ‑ “presso” il corrispondente ufficio giudiziario
(articolo 5 1 Cpp); l’articolo 105 riserva al “giudice per le indagini
preliminare la liquidazione del compenso al difensore, “anche (quindi non solo)
se l’azione penale non è esercitata”.
3.3. Alla stregua delle svolte argomentazioni deve, quindi, affermasi il
principio di diritto che nella fase delle indagini preliminari la competenza a
decidere sulla istanza dell’interessato di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato compete al giudice per l’udienza preliminare, non al Pm.
Discende da tanto la abnormità del provvedimento impugnato che per un verso
assegna al Pm attività non consentitagli dalla legge e, per altro verso, non
potendo questi perciò attivarsi per la definizione della procedura relativa alla
istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, determina una stasi
irreversibile in tale medesimo procedimento.
4. L’impugnato provvedimento va conseguentemente annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lamezia Terme per l’ulteriore corso.
PQM
La Corte annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Lamezia Terme per l’ulteriore corso.
Cass. Pen. – Sezioni unite (cc) – sentenza 28 maggio - 10 giugno 2003, n. 25080
Osserva
Con atto presentato a
norma dell’art. 12 co. 4 L. 30/07/90, n. 217, l’Avv. S. P., difensore di fiducia
di F D P, imputato del delitto di evasione ed ammesso al patrocinio a spese
dello Stato nell’ambito del processo penale iscritto al n. 2340/98 del registro
notizie di reato, proponeva impugnazione avverso il provvedimento in data
19/I/00 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Marsala gli aveva liquidato la somma complessiva di L. 269.500 a titolo di
compensi spettatigli per l’attività professionale espletata nel corso del detto
processo, deducendone il difetto di motivazione e la violazione del c.d.
“parametro” rappresentato dai valori medi della tariffa professionale.
Il Tribunale di Marsala rigettava tale impugnazione con ordinanza del 18/3/02,
affermando e ritenendo:
che l’art. 12 L. 217/90 rinvia ai “valori medi” non quale presunto criterio di
riferimento per la determinazione della somma di denaro da liquidare, ma quale
limite massimo di essa;
che il provvedimento di liquidazione, opposto, conteneva chiara indicazione dei
criteri adottati, con particolare riferimento alla natura delle questioni
trattate dal difensore, al numero limitato di esse ed alla loro scarsa
importanza; evidenziava come l’unica significativa attività defensionale
espletata fosse stata quella della partecipazione allo interrogatorio
dell’imputato il quale, peraltro, si era avvalso della facoltà di non rispondere
e specificava le singole voci oggetto della liquidazione ed il relativo importo
determinato nel rispetto dei minimi non derogabili fissati dalla tariffa
professionale, tenuto conto del moltiplicatore dello 0,75% applicato,
trattandosi di procedimento per reato già di competenza pretoriale;
che le censure al provvedimento impugnato erano generiche e non puntuali.
Avverso detta ordinanza l’Avv. Pellegrino, dopo averne sostenuto l’impugnabilità
in sede di legittimità, ha proposto ricorso per Cassazione al fine di chiederne
l’annullamento per violazione di legge, non essendo stata rispettata la norma
secondo cui la liquidazione dei compensi spettanti per l’attività professionale
espletata deve essere effettuata nel rispetto della tariffa professionale.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
che la somma di L. 15.000, liquidatagli per quattro sessioni in studio con il
cliente e suo incaricato e quattro informative telefoniche, violerebbe il punto
5 della detta tariffa la quale prevede onorari da L. 11.500 a L. 18.750 per
ciascuna informativa anche telefonica e da L. 37.500 a L. 75.000 per ogni
sessione con il cliente o incaricato dallo stesso;
che la somma di L. 20.000, liquidatagli per tre indennità di accesso in
Cancelleria, violerebbe il punto tre della tariffa la quale prevede onorari da
L. 18.750 a L. 30.000 per ogni ora o frazione di essa;
che la somma di L. 150.000, liquidatagli per la fase del giudizio, violerebbe il
punto cinque della tariffa che prevede un onorario da L. 270.000 a L. 900.000.
la quarta sezione penale di questa Corte, cui il fascicolo era stato assegnato
“ratione materiae”, rilevata l’esistenza di un radicato contrasto, in sede di
legittimità, sull’impugnabilità o meno, in Cassazione, del provvedimento emesso
dal Giudice di merito a norma dell’art. 12 co. 4 L. 217/90, ha – con ordinanza
dl 12/02/03 – rimesso gli atti, a norma dell’art. 618 c.p.p., alle Sezioni Unite
penali il cui Presidente ha fissato l’odierna udienza camerale per la
trattazione del ricorso.
Motivi della decisione
La questione giuridica controversa, sottoposta all’esame di queste Sezioni
Unite, riguarda la ammissibilità ed, in caso affermativo, i limiti del ricorso
per Cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale o dalla Corte d’Appello,
a norma dell’art. 12 co. 4 L. 30/VII/90, n. 217, in sede di opposizione avverso
il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di persona
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, reso “de plano” dal Giudice
procedente.
Al riguardo va, anzitutto, evidenziato il quadro normativo alla luce del qual la
questione deve essere esaminata e risolta.
Esso è costituito:
· dall’art. 111 della Costituzione, secondo il quale contro le sentenze
ed i provvedimenti sulla liberà personale pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione
per violazione di legge;
· dall’art 12 L. 217/90, secondo cui la liquidazione dei compensi in
questione è effettuata, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o
comunque all’atto della cessazione dell’incarico, con decreto motivato
dell’Autorità giudiziaria che ha proceduto, avverso il quale gli interessati
possono proporre “ricorso”, entro venti giorni dalla comunicazione, davanti al
Tribunale o alla Corte d’Appello cui appartiene il Giudice che ha emesso il
provvedimento da impugnare ed il relativo procedimento è regolato dall’art. 29
L. 13/VI/42, n. 794;
· dall’art. 29 L. 794/42, secondo cui il Collegio provvede alla
liquidazione con ordinanza “non impugnabile”, la quale costituisce titolo
esecutivo anche per le spese del procedimento;
· dal D.P.R. 30/V/02, n. 115 [Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia] che all’art. 82 prevede come
l’onorario e le spese spettanti al difensore debbano essere liquidati
dall’Autorità giudiziaria, nell’osservanza della tariffa professionale vigente,
in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi di essa, con
decreto di pagamento avverso il quale è ammessa la opposizione ai sensi
dell’art. 170 dello stesso D.P.R., il quale prevede che l’Ufficio giudiziario
competente proceda in composizione monocratica.
Dalla data (1/VII/02) di entrata in vigore del T.U. da ultimo riportato la L.
30/VII/90, n. 217, come modificata dalla L. 28/III/01, n. 134, è stata
espressamente abrogata [v. art. 299] ed il procedimento di opposizione di che
trattasi si svolge, secondo quanto previsto dal “processo speciale per gli
onorari di Avvocato”, a norma dell’art. 29 L. 794/42, con l’unica variante
costituita dalla composizione monocratica, non più collegiale, dell’organo
giudiziario competente.
La questione specifica sottoposta all’odierno vaglio delle Sezioni Unite è stata
affrontata dalla Corte Costituzionale che, già con sentenza n. 22 del 14/02/73,
ha non solo riconosciuto al natura propriamente contenziosa del procedimento
speciale per la liquidazione delle spese ed onorari degli Avvocati, ma ha anche
statuito che la qualifica di “ordinanza non impugnabile”, di cui parla il citato
art. 29 L. 794/42, non è sufficiente per negare la natura decisoria del
provvedimento di liquidazione, definitivo in sede di merito, natura derivante
dal fatto che esso è “diretto a dirimere una lite in conformità della legge e a
dare certezza ad un concreto regolamento degli interessi delle parti, con
idoneità ad acquistare definitivamente autorità di cosa giudicata”, sicché la
detta non impugnabilità deve esser intesa nel senso di non appellabilità, ferma
restandone la ricorribilità in Cassazione ai sensi dell’art. 111 della
Costituzione.
In sede di legittimità la giurisprudenza di gran lunga prevalente – sia civile,
che penale – ha affermato la ricorribilità in Cassazione dell’ordinanza di
liquidazione dei compensi spettanti al difensore, ponendone in evidenza i
caratteri di decisorietà e definitività.
In particolare, le Sezioni Unite penali di questa Corte Suprema, con le sentenze
26/IV/89, Medea (rv 181794) e 24/XI/99, Di Doa (rv 214693), hanno qualificato
come reclamo, ovvero opposizione, il “ricorso” previsto dalla legge avverso il
decreto originario di liquidazione, del quale si parla, dal momento che la
“cognitio causae” risulta attribuita non ad un Giudice di grado superiore, ma al
medesimo organo collegiale di appartenenza del Giudice che lo ha emesso ed hanno
poi statuito che l’ordinanza con la quale il “reclamo” viene deciso, sebbene
qualificata dalla legge come “non impugnabile”, deve essere considerata
ricorribile in Cassazione solo per violazione di legge, non anche per difetto di
motivazione, a norma dell’art. 111 della Costituzione, essendo destinata a
risolvere una vera e propria controversia relativa a posizioni soggettive
giuridicamente tutelate e ad acquisire forza ed efficacia di giudicato.
A tale orientamento si sono uniformate molteplici decisioni delle sezioni
singole della Corte Suprema (v. sez. III, 6/VII/99, Seminara, rv 214796, sez. IV,
26/V/0, Di Piede, rv 217692, sez. VI, 18/X/00, Bracciani, rv 217804; sez. III,
29/XI/01, Barbagallo, rv 220989; sez. IV, 9/X/02, Clemente, rv 223093; sez. IV,
13/XI/02, Di Pietra, rv 223102; sez. IV, 8/I/03, Pavone, rv 223670; sez. VI,
12/I/96, Somi, rv 204157; sez. IV, 11/XII/02, Dacqui, rv 223450; sez. IV,
23/V/01, Arvati, rv 220096).
La tesi della non impugnabilità, in sede di legittimità, dell’ordinanza in
questione è stata affermata da una parte, sicuramente minoritaria, della
giurisprudenza di questa Corte Suprema sul duplice rilievo che la legge afferma
espressamene trattasi di provvedimento “non impugnabile”, il che – stante il
principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, vigente nel nostro
ordinamento - escluderebbe l’esperibilità, nei confronti di esso, del ricorso
per Cassazione ed inoltre, che la espressa previsione della ricorribilità in
sede di legittimità dei provvedimenti in tema di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, confermerebbe la chiara volontà del legislatore di devolvere
alla Corte Suprema soltanto le decisioni relative all’ammissione, o meno al
patrocinio di che trattasi, onde assicurare ai cittadini non abbienti
l’esercizio indifferibile del diritto sostanzialmente garantito, di difendersi,
non anche quelle, di carattere sostanzialmente amministrativo, attinenti alla
mera liquidazione dei compensi ai difensori (v. Cass. Sez. I, 5/IV/97, Congiu,
rv 207237-207238; Sez. III, 22/V/01, Vaiata, rv 219867; sez. I, 17/X/00, P.M. in
proc. Aleci, rv 218039; Sez. I, 21/III/00, Pantaleo, rv215939; Sez. III, 18/IV/02,
Rea, rv 221625).
Risolvendo il contrasto sottopostole, questa Corte Suprema ritiene di dovere
ribadire il principio della ricorribilità in Cassazione delle ordinanze emesse
in sede di reclamo avverso il decreto originario di liquidazione dei compensi ai
difensori.
Invero, l’art. 111 della Costituzione afferma essere ammissibile il ricorso in
sede di legittimità contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà
personale e per “sentenza” non deve intendersi solo il provvedimento
giurisdizionale avente detta forma, ma anche ogni altro provvedimento che, pur
diversamente nominato, abbia – da un canto – carattere decisorio e capacità di
incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo
producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e
processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti e
– dall’altro – non sia oggetto ad alcun altro mezzo di impugnazione (v. Cass.
Sez. Un. Civ., 30/VII/53, n. 2593, rv 881234 e 6/XI/84, n. 5603, rv 437279).
L’ordinanza emessa in sede di opposizione o reclamo avverso il decreto di
liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, anche di persone ammesse al
patrocinio a spese dello Stato, pur non avendo la forma della sentenza, di
questa ha i caratteri costitutivi in quanto decide, in maniera definitiva, su
questioni di diritto soggettivo e non è impugnabile se non, a mente del
richiamato art. 111 della Costituzione, con il ricorso in sede di legittimità,
esperibile – secondo il dettato costituzionale – solo per violazione di legge,
non anche per vizio di motivazione, a meno che questa sia mancante o meramente
apparente, perché in tal casi si ha la violazione della norma che impone
l’obbligo della motivazione di simili provvedimenti di che trattasi.
Ciò premesso e passando all’esame dell’impugnazione con la quale l’Avv. S.P. ha
dedotto l’apparenza e, dunque, la sostanziale inesistenza della motivazione
dell’ordinanza impugnata essendosi, il Tribunale di Marsala, a fronte di
un’analitica opposizione avverso l’originario decreto di liquidazione, limitato
ad affermare che esso conteneva chiara indicazione dei criteri adottati, con
particolare riferimento alla natura delle questioni trattate dal difensore, al
numero limitato di esse ed alla loro scarsa importanza, nonché ad evidenziare
come l’unica significativa attività defensionale espletata fosse stata quella
della partecipazione all’interrogatorio dell’imputato il quale, peraltro, si era
avvalso del facoltà di non rispondere, rileva la Corte che la violazione di
legge denunciata è sussistente.
L’odierno ricorrente, infatti, in sede di reclamo contro il decreto di
liquidazione del Giudice per le indagini preliminari, aveva lamentato che gli
onorari e le competenze spettatigli per l’attività defensionale espletata in
favore di FDP., ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed imputato del
delitto di evasione, sarebbero stati liquidati in violazione della tariffa
professionale ed senza tenere conto del numero delle prestazioni indicate nella
parcella.
A tali censure il Tribunale non ha dato risposta, essendosi limitato ad
affermare genericamente che il liquidazione era stata effettuata nel rispetto
dei minimi tabellari ed in considerazione dello scarso impegno professionale
profuso, nonché del numero limitato e della scarsa importanza delle questioni
giuridiche trattate, senza alcun riferimento al numero delle prestazioni
professionali indicate d richiedente, alle eventuali ragioni della loro
decurtazione ed ai minimi tabellari previsti, per ogni singola voce, dalla
tariffa professionale in vigore.
Alla luce delle esposte considerazioni l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, con rinvio allo stesso Tribunale, per nuova valutazione del reclamo
proposto dal ricorrente, che tenga conto dei rilievi specifici in esso
contenuti.
PQM
La Corte suprema di Cassazione Sezioni unite penali
Annulla l’ordinanza emessa dal Tribunale di Marsala, in data 18/3/92, nei
confronti dello Avv. S.P. e rinvia allo stesso Tribunale per nuovo esame.