| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Il Senato della Repubblica,
il 17 luglio 2003, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del
Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n.
112,
(in seguito riportato)
recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla
professione forense
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla
disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2003, N. 112 - (riportato in seguito)
All’articolo 1:
nella rubrica, la parola: «Istituzione» è sostituita dalla seguente: «Modifica»
e dopo le parole: «dell’articolo 9 del» sono inserite le seguenti: «regolamento
di cui al»;
al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «L’articolo 9 del» sono inserite le
seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso
cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all’articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.
101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è rilasciato dal
consiglio dell’ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla
data di entrata in vigore del presente decreto».
Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Modifica dell’articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36). – 1. L’articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito
dal seguente:
–“Art. 22. – 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso
ciascuna Corte di appello.
2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni
dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la
commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due
titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all’Albo
degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non
inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono
professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un’università della
Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il
Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un
dipendente dell’Amministrazione, appartenente all’area C del personale
amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di
appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla
commissione di cui al medesimo comma 3.
5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni
sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I
supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in
sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono
designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli
dell’ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni
sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio
dell’ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano
membri dei consigli dell’ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e
delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell’ordine
e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto. I
magistrati sono nominati nell’ambito delle indicazioni fornite dai presidenti
delle Corti di appello.
7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione
superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del
Ministro della giustizia da emanare prima dell’espletamento delle prove scritte,
sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di
componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e
da un segretario aggiunto.
8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati
superiore a trecento.
9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i
criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il
presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque
tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi
giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti
giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di
interdisciplinarietà;
e) relativamente all’atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle
tecniche di persuasione.
10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le
sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne
avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva
dell’Amministrazione in sede di contenzioso“.
2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 6
dell’articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, trovano applicazione con riferimento alla commissione e
alle sottocommissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 1-ter. - (Modifica all’articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.
37). – 1. All’articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n.
37, le parole: “alla commissione esaminatrice“ sono sostituite dalle seguenti:
“alla sottocommissione istituita ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni“».
All’articolo 2:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. All’articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il terzo comma è
abrogato.
02. All’articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la
parola: “commissioni“ è sostituita dalla seguente: “sottocommissioni“»;
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All’articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quarto
comma, sono inseriti i seguenti:
“Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante
sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell’articolo 9,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello
ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.
Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle
sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione
sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l’adeguatezza tra la
composizione delle sottocommissioni d’esame e il numero dei candidati di
ciascuna sede.
La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta“».
L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Modifiche all’articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).
– 1. All’articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono premessi i
seguenti commi:
“Esaurite le operazioni di cui all’articolo 22, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all’articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente
della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata,
dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai
candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell’articolo 15, commi
quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo
di consegna all’ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal
Capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
Il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell’articolo 15,
commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione,
riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli
elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali,
attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l’inizio delle
operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.
All’esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della
Corte di appello individuata ai sensi dell’articolo 15, commi quarto e quinto,
riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all’articolo 22, comma 4,
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni,
le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni
di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di
appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale.
Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nei commi precedenti“».
L’articolo 4 è soppresso.
L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Modifica all’articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n.
37). – 1. All’articolo 17-bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, dopo le parole: “diritto ecclesiastico“ sono aggiunte le seguenti:
“e diritto comunitario“».
Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Norma di coordinamento). – 1. Salvo che sia diversamente
previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilità,
nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e nel regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende
alla sottocommissione esaminatrice».
L’articolo 6 è soppresso.
Prima dell’articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte
di appello di Trento). – 1. Per l’esame di abilitazione alla professione forense
presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si
applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni
previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, anche per la composizione
della sottocommissione di cui all’articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, come sostituito dall’articolo 1-bis del presente decreto.
Art. 6-ter. - (Disposizioni finali). – 1. Le disposizioni previste dagli
articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5-bis e 6-bis non si applicano alla prima sessione
di esame successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Non possono essere designati a componenti della commissione e delle
sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o
rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli
avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono
candidarsi ai rispettivi consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni
immediatamente successive all’incarico ricoperto. I magistrati sono nominati
nell’ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello».
All’articolo 7:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Per il funzionamento della commissione di cui all’articolo 1-bis è
autorizzata la spesa di 9.264 euro annui a decorrere dal 2004.
1-bis. Per le operazioni concernenti l’invio degli elaborati di cui all’articolo
3 è autorizzata la spesa di 34.144 euro annui a decorrere dal 2004.
1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.408 euro annui a
decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
Consiglio dei ministri
«Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di avvocato»
(Decreto legge approvato il 16 maggio 2003)
Il presidente della repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, gli articoli 15, 17bis e 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, nonché l'articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, concernenti lo svolgimento della pratica forense e dell'esame di abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare svolgimento e contenuti della prova d'esame, e di evitare, altresì, fin dalla prossima sessione, il persistere della costante e significativa disomogeneità tra i dati riguardanti le percentuali di promossi nelle diverse sedi d'esame, disomogeneità legata alla facoltà, riconosciuta in atto ai praticanti, di determinare la sede dell'esame attraverso la scelta, iniziale o successiva, del distretto presso il quale compiere la prescritta pratica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Articolo1
(Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101)
1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101, è sostituito dal seguente:
«1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'Ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta.
2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'Ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.
3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d'appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede d'esame, secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 6 e 7, regio decreto 22 gennaio 1934, n.37.».
Articolo 2
(Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37)
1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
«Con successivo decreto, il Ministro per la giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna Corte d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la prova orale ha luogo presso la sede d'istituzione della commissione esaminatrice.
Il sorteggio di cui al comma che precede è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'Appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.».
Articolo 3
(Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)
1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono premessi i seguenti commi:
«Esaurite le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Commissione ne dà comunicazione al Presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice, individuata ai sensi dell'articolo 15, commi 6 e 7 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, a mezzo di consegna all'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del Dipartimento.
Il Presidente della Corte di Appello presso la quale è istituita la Commissione esaminatrice di cui al comma 1, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al Presidente della Commissione esaminatrice il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.».
Articolo 4
(Modifiche all'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37)
1. All'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono soppresse le seguenti parole: «anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza».
b) al secondo comma, dopo la parola: “scritti,”, sono inserite le seguenti: “codici commentati”.
Articolo 5
(Modifiche all'articolo 17bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37)
1. All'articolo 17bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, al comma 3, lettera a), la parola: “ecclesiastico”, è sostituita dalla parola: “comunitario”.
Articolo6
(Modifiche all'articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578)
1. All'articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'Ordine.».
b) al comma 6, nel primo e nel secondo periodo, le parole: “duecentocinquanta” sono sostituite dalle parole: ”trecento”.
Articolo 7
(Norma di copertura)
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di euro 17.072,00; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 8
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.