|
Avv. Antonio Zecca |
|
Studio Legale |
|
|
Ministero della
Giustizia
Disegno di legge «Riforma del Codice penale»
predisposto dalla Commissione ministeriale di studio per la riforma del Codice
penale
(I parte)
Titolo I
Modifiche al codice penale
L’art. 241 del
C.p. è sostituito dal seguente: «(Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e
l’unità dello Stato) salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o
una parte di esso alla sovranità di uno stato straniero, ovvero a menomare
l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore
ad anni dieci.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti
l’esercizio di funzioni pubbliche».
L’art. 272 del C.p. è sostituito dal seguente: «(Propaganda sovversiva o antinazionale). Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la in saturazione violente della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
L’art. 283 C.p. è sostituito dal seguente: «(Attentato contro la costituzione dello Stato). Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque».
L’art. 290 del C.p. è sostituito dal seguente: «(Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li rappresentano).
Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell’Ordine giudiziario, delle forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Agli effetti
della legge penale per “bandiera nazionale” s’intende la bandiera ufficiale
dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
La disposizione del comma 1 si applica anche qualora gli atti di vilipendio
siano commessi nel territorio nazionale sulla bandiera o su simboli o su emblemi
dell’Unione europea o delle sue istituzioni».
L’art. 293 del C.p. è sostituito dal seguente: «(Circostanza aggravante). Nei casi indicati dall’art. 292, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero».
L’art. 299 del C.p. è sostituito dal seguente: «(Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno stato estero). Chiunque nel territorio dello Stato, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, commette atti di vilipendio sulla bandiera ufficiale o su un altro emblema di uno stato estero, usati in conformità del diritto interno dello stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi ai tre anni».
Sono abrogati gli
articoli 279, 291, 292, 292bis, 654, 655, 656 e 661 del C.p..
Nell’art. 658 del C.p., le parole: «con l’arresto fino a sei mesi o con
l’ammenda da lire ventimila a un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione e
ottocentomila».
Modifica dell’art. 650 del C.p. in tema di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Nell’art. 650 del C.p. le parole da “è punito” sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 450».
Modifica dell’art. 651 del C.p. in tema di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Nell’art. 651 del C.p. le parole da «è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila (€206)» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300».
Modifica dell’art. 656 del C.p. in tema di pubblicazioni o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico.
Nell’art. 656 del C.p. le parole «è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 600.000 (€ 309)» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 450».
Modifica dell’art. 659 del C.p. in tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Nell’art. 659 comma 1 del C.p. le parole «è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila (€ 309)» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 450»; nel comma 2 le parole «si applica l’ammenda da lire duecentomila a un milione (da € 103 a € 516)» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300».
Modifica dell’art. 661 del C.p. in tema di abuso della credulità popolare. Nell’art. 661 del C.p. le parole «con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire due milioni (€ 1032)» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 1200».
Modifica dell’art. 668 del C.p. in tema di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Nell’art. 668 comma 1 del C.p. le parole «è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila (€ 309)» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300»; nel comma 2 le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»; nel comma 3 le parole «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 450».
Modifica dell’art. 682 del C.p. in tema di ingresso abusivo in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato. Nell’art. 682 del C.p. le parole «è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l’ammenda da lire centomila a seicentomila (da € 51 a € 309)» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 450».
Modifica dell’art. 723 del C.p. in tema di esercizio abusivo di un gioco non d’azzardo. Nell’art. 723 comma 1 del C.p. le parole «è punito con l’ammenda da lire diecimila a duecentomila (da € 5 a € 103)» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300»; nel comma 2 le parole «si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da lire centomila a un milione (da € 51 a € 516)» sono sostituite d dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 650 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi».
Modifica dell’art. 726 del C.p. in tema di atti contrari alla pubblica decenza. Nell’art. 726 del C.p. le parole «è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da lire ventimila a quattrocentomila (da € 10 a € 206)» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300».
Abrogazione degli articoli 652, 653 e 655 del C.p.. Gli articoli 652, 653 e 655 del c.p. sono abrogati.
Capo II
Depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali
Art. 18
Modifiche al Dpr
380/01 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. Il Dpr 380/01 è così modificato: nel comma 1 dell’art. 73 le
parole “è punito con l’ammenda da 41 a 206 euro” sono sostituite dalle seguenti:
“è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300”;
nel comma 2 dell’art. 73 le parole “Alla stessa pena” sono sostituite dalle
seguenti: “Alla stessa sanzione”; nell’art. 74 le parole “è punito con l’ammenda
da 51 a 516 euro” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 300 a € 600”;
nel comma 7 dell’art. 82 le parole “sono puniti con l’ammenda da 5.164 a 25.822 euro e con la sospensione” sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 25.000 e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione”;
nell’art. 95 le parole “è punito con l’ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a ‑ € 10.000”.
Modifica
dell’art. 5 del decreto legislativo 275/01 in tema di riordino del sistema
sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette.
L’art. 5 del decreto legislativo 275/01 è così modificato: nel comma 1 le parole
“è punito con l’ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o con l’arresto
fino a un anno” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 18.000 a € 90.000”; il comma 2 è sostituito dal
seguente: “2. In caso di reiterazione, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 24.000 a € 120.000. Qualora la violazione suddetta venga
commessa nell’esercizio di attività di impresa al provvedimento di irrogazione
della sanzione pecuniaria consegue la sospensione della licenza da un minimo di
4 mesi ad un massimo di 12 mesi”.
- Modifica dell’art. 17 della legge 152/01 recante la nuova disciplina per gli
istituti di patronato e di assistenza sociale. Nel comma 2 dell’art. 17 della
legge 152/01 le parole da “I contravventori sono puniti” fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: “In caso di violazione si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000 e, nei casi più gravi,
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 7.500. Quando, per le
condizioni economiche del reo, la sanzione amministrativa pecuniaria può
presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo l’Autorità competente ha
facoltà di aumentarla fino al quintuplo”.
- Modifica dell’art. 13 del decreto legislativo 285/98 recante l’attuazione di
direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed
etichettatura dei preparati pericolosi. L’art. 13 del decreto legislativo 285/98
è così modificato: nel comma 1 le parole “è punito con l’ammenda da lire 200.000
a lire 10 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 300 a 5.000” il comma 2 è sostituito dal
seguente: “2. Nei casi di maggiore gravità si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 6.000 a € 18.000”.
- Modifica dell’art. 196/97 in tema di promozione dell’occupazione. ‑ Il comma 4
dell’art. 10 della legge 24 giugno 1997 è sostituito dal seguente: “4. Chi esiga
o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a
prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 3.750 a € 9.000. Si applica altresì la sanzione amministrativa
accessoria della cancellazione dall’albo di cui all’art. 2, comma 1».
- Modifica dell’art. 7 del decreto legislativo 89/1997 recante l’attuazione del regolamento CE 3381/94 e della decisione 94/942/PESC, sull’esportazione di beni a duplice uso. L’art. 7 del decreto legislativo 89/1997 è così modificato: nel comma 4 le parole “è punito con la pena dell’arresto fino a due anni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 24.000 a € 120.000”;. nel comma 5 le parole “del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni” sono sostituite dalle seguenti: “pecuniaria da € 18.000 a € 90.000.
- Modifica dell’art. 36 del decreto legislativo 52/1997 recante l’attuazione
della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose. L’art. 36 del decreto legislativo
52/1997 è così modificato: nel comma 1 le parole “è punito con l’ammenda da lire
200.000 a lire 10 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 5.000» il comma 2 è sostituito
dal seguente: “2. Nei casi di maggiore gravità si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 6.000 a € 18.000».
- Modifica dell’art. 11 del decreto legislativo 44/1997 recante l’attuazione
della direttiva 93/39/CEE in tema di medicinali. Nel comma 2 dell’art. 11 del
decreto legislativo 44/1997 le parole «sono puniti con l’ammenda da lire 1
milione a lire 10 milioni e con l’arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 9.000 a €
45.000».
- Modifica dell’art. 13 del decreto legislativo 7/1997 recante il recepimento
della direttiva 93/15/CEE in tenia di armonizzazione delle disposizioni in
materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.
Nel comma 2 dell’art. 13 del decreto legislativo 7/1997 le parole “è punito con
l’arresto da venti giorni a tre mesi e con l’ammenda fino a lire 200.000” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 1.800 a € 9.000”.
- Modifica dell’art. 9 della legge 108/96 in tema di usura. Nel comma 9
dell’art. 16 della legge 108/96 le parole “Salvo che il fatto costituisca reato
più grave” e le parole “è punito con l’arresto fino a due anni ovvero con
l’ammenda da 4 a 20 milioni di lire” sono, rispettivamente, sostituite dalle
seguenti: “Salvo che il fatto costituisca reato” e “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 4.000 a € 20.000”.
- Modifica dell’art. 36 della legge 675/96 in tema di tutela del trattamento dei
dati personali. L’art. 36 della legge 31 dicembre 1996 è così modificato: nel
comma 1 le parole “è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da
lire 10 milioni a lire 80 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 12.000 a € 60.000”;
nel comma 2 le
parole “autore del reato”, “ammenda”e “contravvenzione” sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: “autore della violazione”, sanzione
amministrativa pecuniaria” e “‘violazione”; le parole “l’adempimento e il
pagamento estinguono il reato” sono sostituite dalle seguenti: “L’adempimento e
il pagamento rendono inapplicabile la sanzione prevista dal comma 1”; le parole
da “l’organo che impartisce la prescrizione” sino alla fine del comma sono
soppresse.
- Modifiche al decreto legislativo 230/95 recante l’attuazione delle direttive
Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni
ionizzanti. Il decreto legislativo 230/95 è così modificato: nel comma 1
dell’art. 136 le parole “è punito con l’arresto sino a 15 giorni o con l’ammenda
da 1 milione a 5 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 650 a € 3.250”; nel comma 2 dell’art.
136 le parole “è punito con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda da 5 a 20
milioni” sono sostituite dalle seguenti: sono punite con.la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 3.000 a 15.000”;
nel comma 6 dell’art. 137 le parole “è punito con l’arresto fino a 15 giorni o
con l’ammenda da 1 a 5 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 650 a € 3.250”; nel comma 1, prima
parte, dell’art. 140 le parole “è punito con l’arresto da due a sei mesi o con
l’ammenda da venti a ottanta milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 12.000 a € 60.000” nel comma 1,
seconda parte, dell’art. 140 le parole “il contravventore è punito con l’arresto
da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire venti a cento milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “l’autore della violazione è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 18.000 a € 90.000”; nel comma 2 dell’art. 140 le
parole “con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda da lire cinque a venti
milioni” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 3.000 a € 15.000”; nel comma 3 dell’art. 140 le parole “con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire venti a ottanta milioni”
sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
12.000 a € 60.000”; nel comma 4 dell’art. 140 le parole “con l’arresto fino a
quindici giorni o con l’ammenda da lire uno a cinque milioni” sono sostituite
dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 650 a € 3.250;
nel comma 1 dell’art. 142 le parole “è punito con l’arresto fino a 15 giorni o
con l’ammenda da 1 a 5 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 650 a € 3.250”.
- Modifica dell’art. 10 del decreto legislativo 115/95 recante l’attuazione
della direttiva 92/59/Cee relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Nel comma 1 dell’art. 10 del decreto legislativo 115/95 le parole “salvo che il
fatto costituisca più grave reato” sono sostituite dalle seguenti: “salvo che il
fatto costituisca reato”; le parole “è punito con la pena dell’arresto fino a un
anno o con l’ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 3.750 a € 22.500 e con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
temporanea dello stabilimento da uno a sei mesi”.
- Modifica dell’art. 3 della legge 549/93 in tema di tutela dell’ozono
stratosferico e dell’ambiente. Il comma 6 dell’art. 3 legge 549/93 è sostituito
dal seguente: “6. chiunque viola le disposizioni di cui al presente Art. è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 9.000 a € 45.000. Al
provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’autorizzazione o
della licenza in base alla quale viene svolta l’attività costituente illecito
per un periodo da uno a sei mesi o, nei casi più gravi, la revoca della stessa”.
Modifica dell’art.18 bis del decreto legislativo 124/93 in tema di forme pensionistiche complementari. Nel comma 2 dell’art. 18 bis decreto legislativo 124/93 le parole “salvo che il fatto costituisca più grave reato” sono sostituite dalle seguenti: “salvo che il fatto costituisca reato”; le parole “sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 12.000 a € 60.000”.
- Modifica dell’art. 15 del decreto legislativo
538/92 recante l’attuazione della direttiva 92/25/Cee riguardante la
distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano. Nel comma 1 dell’art.
15 del decreto legislativo 538/92 le parole “è punito con l’arresto da sei mesi
ad un anno e con l’ammenda da lire 10 milioni a 100 milioni. Tali pene si
applicano” sono sostituite dalle seguenti: “ è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 18.000 a € 90.000. Tale sanzione si applica”.
- Modifica dell’art. 9 della legge 175/92 in tema di pubblicità sanitaria e di
repressione dell’esercizio abusivo. Nel comma 3 dell’art. 9 della legge 175/92
le parole da “ove il fatto” sino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: “ove il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di
reiterazione”.
- Modifica dell’art. 24 della legge 104/92 in tema di assistenza, integrazione
sociale e diritti delle persone handicappate. Nell’art. 24 della legge 104/92 le
parole “sono puniti con l’ammenda da € 5.164 a € 25.822 e con la sospensione”
sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 5.000 a € 25.000 e con la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione”.
- Modifica dell’art. 3 del decreto legislativo 97/1992 recante l’attuazione
della direttiva 87/219/Cee, relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili
liquidi. Nel comma 1 dell’art. 3 del decreto legislativo 97/1992 le parole “è
punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da lire 1 milione a lire 5
milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000”.
- Modifica dell’art. 7 del decreto legislativo 74/1992 recante l’attuazione
della direttiva 84/450/Cee in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
Nel comma 9 dell’art. 7 del decreto legislativo 74/1992 le parole “è punito con
l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire 5 milioni” sono sostituite
dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000 a
€ 30.000”.
- Modifica dell’art. 10 del decreto legislativo 507/92 recante l’attuazione
della direttiva 90/385/Cee concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi. L’art. 10
del decreto legislativo 507/92 è così modificato: nel comma 1 le parole “è
punito con l’ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 6.000 a € 18.000”; nel comma 2 le parole “è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da lire
dieci milioni a lire sessanta milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è
punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 18.000 a € 60.000”.
- Modifiche alla legge 157/92 in tema di protezione della fauna selvatica omeoterma. La legge 157/92 è così modificata: nel comma 2 dell’art. 28 le parole “in caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo Art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria con provvedimento esecutivo per le ipotesi di cui al medesimo Art., comma 1 lettere a), b), c), d) ed e)”; nel comma 1 lettera a) dell’art. 30 le parole “l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000 a € 18.000”;
nel comma 1
lettera b) dell’art. 30 le parole “l’arresto da due a otto mesi o l’ammenda da
lire 1.500.000 a lire 4.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 15.000”;
nel comma 1 lettera c) dell’art. 30 le parole “l’arresto da tre mesi ad un anno
e l’ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000” sono sostituite dalle seguenti:
“la sanzione amministrativa pecuniaria da € 12.000 a € 36.000”;
nel comma 1 lettera d) dell’art. 30 le parole “l’arresto fino a sei mesi e
l’ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 9.000 a € 27.000”;
- nel comma 1 lettera e) dell’art. 30 le parole “l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000 a € 18.000”;
- nel comma 1 lettera f) dell’art. 30 le parole “l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 12.000”;
- nel comma 1 lettera g) dell’art. 30 le parole “l’ammenda fino a lire 6.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000”;
- nel comma 1 lettera h) dell’art. 30 le parole
“l’ammenda fino a lire 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000”; le parole “la stessa pena” sono
sostituite dalle seguenti: “la stessa sanzione”; le parole “la misura della
confisca dei richiami” sono sostituite dalle seguenti “la sanzione
amministrativa accessoria della confisca dei richiami”;
nel comma 1 lettera i9 dell’art. 30 le parole “l’arresto fino a tre mesi o
l’ammenda fino a lire 4.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 6.000 a € 18.000”;
- nel comma 1 lettera l) dell’art. 30 le parole
“l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000”
sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione amministrativa pecuniaria da €
5.000 a € 15.000”; le parole “le pene sono raddoppiate” sono sostituite dalle
seguenti: “la sanzione è raddoppiata”.
- Modifica dell’art. 23 del decreto legislativo 178/91 recante il recepimento
delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità
medicinali. L’art. 23 del decreto legislativo 178/91 è così modificato:
nel comma 1 le parole “è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con
l’ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. Tali pene si applicano”
sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 24.000 a € 120.000. Tale sanzione si applica”;
nel comma 2 le parole “le pene di cui al comma 1 si applicano” sono sostituite
dalle seguenti: “la sanzione di cui al comma 1 si applica”;
nel comma 3 le parole “è punito con l’arresto sino a un anno e con l’ammenda da
lire due milioni a lire dieci milioni. Le pene sono ridotte” sono sostituite
dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 12.000
a € 60.000. La sanzione è ridotta”;
- nel comma 4 le parole “è punito con l’ammenda da lire 800.000 a 2.400.000e con la sospensione dall’esercizio professionale fino ad un mese. In caso di recidiva specifica, la pena è dell’arresto da due a otto mesi, dell’ammenda da lire 1.600.000 a lire 4.000.000 e della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo da due a sei mesi. Le pene sono ridotte della metà” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio professionale fino ad un mese. In caso di reiterazione, si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo da due a sei mesi. Le sanzioni sono ridotte della metà”;
- nel comma 5 le parole “le pene” sono sostituite
dalle seguenti: “le sanzioni”.
- Modifica dell’art. 5 del decreto legge 143/91 recante provvedimenti urgenti
per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e
prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
L’art. 5 del decreto legge 143/91 è così modificato: nel comma 4 le parole “è
punita con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 12.000 a € 60.000”;
nel comma 6 le parole “è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno o con
l’ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni” sono sostituite dalle
seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 9.000 a €
45.000”.
- Modifica dell’art. 3 della legge 362/91 recante norme di riordino del settore
farmaceutico. L’art. 3 della legge 362/91 è così modificato: nel comma 1 le
parole “è punito con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinque
milioni a lire dieci milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 15.000”;
- nel comma 2 le parole “ordina l’immediata chiusura della farmacia” sono sostituite dalle seguenti: “ordina come sanzione amministrativa accessoria l’immediata chiusura della farmacia”.
- Modifica dell’art. 11 del decreto legislativo
313/91 recante l’attuazione della direttiva 88/378/Cee concernente la sicurezza
dei giocattoli.
L’art. 11 del decreto legislativo 313/91 è così modificato: nel comma 1 le
parole “è punito con l’ammenda da lire un milione a lire quaranta milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 1.000 a € 20.000; nel comma 2 le parole “è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da lire
cinque milioni a lire trenta milioni”, sono sostituite dalle seguenti: “è
punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 6.000 a € 30.000”.
- Modifica dell’art. 15 del decreto legislativo 311/91 recante l’attuazione
delle direttive 87/404/Cee e 90/488/Cee in materia di recipienti semplici a
pressione. L’art. 15 del decreto legislativo 311/91 è così modificato: nel comma
1 le parole “salvo che il fatto costituisca più grave reato” sono sostituite
dalle seguenti: “salvo che il fatto costituisca reato”; le parole “è punito con
l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire trenta
milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 6.000 a € 30.000”; nel comma 3 le parole “è
punito con l’ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 2.500 a € 10.000.
- - Modifica dell’art. 16 della legge 20/1991 in tema di controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi. Nel comma 2 dell’art. 16 della legge 20/1991 le parole “si applica la pena dell’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da lire 10.000.000 a lire 50.000.000. Alla condanna consegue la pubblicazione della sentenza” sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 9.000 a € 45.000. All’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria con provvedimento esecutivo consegue la pubblicazione del provvedimento”.
- Modifica dell’art. 11 della legge 188/90 in tema di
tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di
qualità. Nel comma 3 dell’art. 11 della legge 9 luglio 1999 le parole “è punita
con l’ammenda da un minimo di due a un massimo di cinquanta milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 5.000 a € 25.000”.
- Modifica dell’art. 17 della legge 107/90 in tema di attività trasfusionali
relative al sangue umano. L’art. 17 della legge 107/90 è così modificato: nel
comma 3 le parole “è punito con l’ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 600 a € 1.800; il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. in caso di
recidiva per il reato di cui al comma 1 si applica la reclusione fino a quattro
anni; in caso di reiterazione dell’illecito amministrativo di cui al comma 3 si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 15.000”.
- Modifica dell’art. 4 della legge 401/89 recante interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini. L’art. 4 della legge 401/89 è così
modificato:
nel comma 2 le parole “è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da
lire centomila e lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.800 a € 9.000”; nel comma 3 le
parole “è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila
a lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 300 a € 900”.
- - Modifica dell’art. 2bis del decreto legge 317/87
in tema di tutela dei lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari e
di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’Inps.
Nel comma 2 dell’art. 2bis del decreto 317/87, le parole “sono puniti con una
ammenda da lire 500.000 a 2 milioni e, nei casi più gravi, con l’arresto da tre
mesi ad un anno” sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.000 e, nei casi più gravi, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 15.000”.
- Modifica dell’art. 17 della legge 979/82 in tema di difesa del mare. Nel comma
2 dell’art. 17 della legge 979/82 le parole “è punito con l’arresto fino a sei
mesi ovvero con l’ammenda fino a 10 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 9.000”.
- Modifica dell’art. 5 della legge 576/82 recante la riforma della vigilanza
sulle assicurazioni. Nel comma 3 dell’art. 5 della legge 576/82 le parole: “sono
puniti con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire due milioni a lire
quaranta milioni” sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 6.000 a € 30.000”.
- Modifica dell’art. 18 della legge 528/82 in tema di gioco del lotto. L’art. 18
della legge 528/82 è così modificato: nel comma 1 le parole “è punito con
l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.500”;
nel comma 2 le parole “la pena è raddoppiata” sono sostituite dalle seguenti:
“la sanzione è raddoppiata”;
il comma 3 è sostituito dal seguente: “le sanzioni previste nel presente Art.
sono aumentate di un terzo se la violazione è commessa a mezzo stampa o
radiotelevisione”.
- Modifica dell’art. 3 della legge 375/82 recane la ratifica dell’accordo
europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusioni effettuate da
stazioni fuori dai territori nazionali. L’art. 3 della legge 375/82 è così
modificato: nel comma 1 numero 1 le parole “è punito con l’arresto da tre a sei
mesi e con l’ammenda da lire ventimila a lire duecentomila. Con la stessa pena è
punito il cittadino” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.800 a € 9.000. La stessa sanzione si applica al
cittadino”;
nel comma 1 numero 2 le parole “concorso nel precedente reato” sono sostituite
dalle seguenti: “concorso nell’illecito amministrativo”; le parole “è punito con
l’arresto da quindici giorni a sei mesi e con l’ammenda da lire ventila a lire
duecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.800 a € 9.000”;
nel comma 2 lettera e) e nel comma 3 le parole “con le stesse pene” sono
sostituite dalle seguenti: “con le stesse sanzioni”.
- Modifica dell’art. 6 del Dpr 485/82 recante l’attuazione della direttiva Cee
78/611 relativa al contenuto di piombo nella benzina per i motori ad accensione
comandata destinati alla propulsione degli autoveicoli. Nell’art. 6 del Dpr
485/82 le parole “è punito con l’ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni e
con l’arresto fino ad un anno” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.600 a € 18.000”.
- Modifica dell’art. 2 della legge 488/80 recante il divieto ai cittadini
italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti
l’attività marittima. Nell’art. 2 della legge 488/80 le parole “con l’arresto
fino a due mesi e con l’ammenda fino a lire 5 milioni” sono sostituite dalle
seguenti: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 9.000”.
- Modifiche al Dpr 753/80 in tema di polizia, sicurezza e regolarità
dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. Il Dpr 753/80 è
così modificato: nel comma 3 dell’art. 3 le parole da “è punito” fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 600 a € 3.000”;
nel comma 4 dell’art. 4 le parole “è punito con l’ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000 oppure con l’arresto fino a due mesi” sono sostituite dalle seguenti:
“è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 3.000”;
nel comma 3 dell’art. 19 le parole da “sono puniti” fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 300 a € 1.500;
il comma 2 dell’art. 26 è sostituito dal seguente: “i trasgressori sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.500”;
nel comma 3 dell’art. 27 le parole da “sono puniti” fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 600 a €3.000”;
nel comma 4 dell’art. 30 le parole da “sono puniti” fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 300 a € 1.500”;
il comma 3 dell’art. 33 è sostituito dal seguente: “i trasgressori sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 3.000”;
nel comma 2 dell’art. 35 le parole “è punita con l’ammenda da lire 100.000 a
lire 1.000.000 o con l’arresto fino a due mesi” sono sostituite dalle seguenti:
“è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 3.000”; le
parole “sempre che il fatto non costituisca reato più grave” sono sostituite
dalle seguenti: “sempre che il fatto non costituisca reato”;
nel comma 2 dell’art. 38 le parole “si applica a carico dei trasgressori
l’ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 o l’arresto fino a due mesi” sono
sostituite dalle seguenti: “si applica a carico dei trasgressori la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.200 a € 6.000, ferme le eventuali sanzioni
penali”;
il comma 2 dell’art. 40 è sostituito dal seguente: “i trasgressori sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 600”;
nel comma 2 dell’art. 41 le parole “sono soggetti alla sanzione amministrativa
dal lire 20.000 a lire 60.000” sono sostituite dalle seguenti. “sono soggetti
alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300”;
nel comma 3 dell’art. 41 le parole: “sono puniti con la sanzione amministrativa
da lire 150.000 a lire 450.000” sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 900”;
nel comma 5 dell’art. 42 le parole: “sono puniti con la sanzione amministrativa
da lire 300.000 a lire 900.000” sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.500”;
il comma 2 dell’art. 46 è sostituito dal seguente: “i trasgressori sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 900”;
il comma 4 dell’art. 46 è sostituito dal seguente: “i trasgressori sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 3.000”;
il comma 3 dell’art. 47 è sostituito dal seguente: “i trasgressori sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.500”;
nel comma 4 dell’art. 47 le parole “indipendentemente dall’ammenda” sono
sostituite dalle seguenti: “indipendentemente dalla sanzione amministrativa
pecuniaria”;
il comma 1 dell’art. 63 è sostituito dal seguente: “i trasgressori alle norme
sulle distanze di cui agli articoli 49 a 51 sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.500”;
nel comma 2
dell’art. 63 le parole “da lire 30.000 a lire 90.000” sono sostituite dalle
seguenti: “pecuniaria di € 300”;
nel comma 3 dell’art. 631 le parole da “da lire 30.000 a lire 90.000” sono
sostituite dalle seguenti: “pecuniaria di € 300”;
il secondo periodo del comma 3 dell’art. 65 è sostituito dal seguente: “i
trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a €
3.000”;
nel comma 5 dell’art. 66 le parole “da lire 150.000 a lire 450.000” sono
sostituite dalle seguenti: “pecuniaria da € 300 a € 900”.
- Modifica dell’art. 5 della legge 135/77 in tema di raccomandatario marittimo.
L’art. 5 della legge 135/77 è così modificato: nel comma 1 le parole “è punito
con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da 1 a 50 milioni di lire” sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 12.000 a € 60.000”;
nel comma 2 le parole “la condanna comporta la cancellazione” sono sostituite
dalle seguenti: “il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa
pecuniaria comporta come sanzione amministrativa accessoria la cancellazione”.
- Modifica dell’art. 10 della legge 110/75 in tema di controllo delle armi,
delle munizioni e degli esplosivi. Nel comma 4 dell’art. 10 della legge 110/75
le parole “è punito con l’ammenda fino a lire 200.000” sono sostituite dalle
seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300”.
- Modifica dell’art. 7 della legge 130/75 in tema di elezioni politiche,
regionali, provinciali e comunali. Il comma 3 dell’art. 7 della legge 130/75 è
sostituito dal seguente: “l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma
precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a €
1.000”.
- Modifiche al Dpr 156/73 recante il Testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, bancoposta e di telecomunicazioni. Il Dpr 29 marzo 1973 è
così modificato:
nel comma 2 dell’art. 195 le parole “si applica la pena dell’arresto da 3 a 6
mesi sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.500 a € 7.500”;
nel comma 3 dell’art. 195 le parole “si applica la pena della reclusione da 1 a
3 anni” sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 9.000 a € 45.000”;
nel comma 4 dell’art. 195 le parole “è punito con la reclusione da 6 mesi a 2
anni sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 6.000 a € 30.000”;
nel comma 6 dell’art. 195 le parole “indipendentemente dall’azione penale” sono
soppresse;
nell’art. 225 le parole “è punito con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da
lire 80.000 a lire 800.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.800 a € 9.000”;
nel comma 8 dell’art. 361 le parole “sono puniti con l’ammenda da lire 20.000 a
lire 80.000 e con l’arresto fino a 1 anno separatamente o cumulativamente” sono
sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.000 a € 5.000”;
nell’art. 406 le parole “è punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda
fino a lire 400.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più
grave” sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il fatto costituisca
reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a v 900”.
- Modifica dell’art. 20 del decreto 7/1970 in tema di collocamento e
accertamento dei lavoratori agricoli. L’art. 20 del decreto legge 7/1970 è così
modificato:
nel comma 1 le parole “è punito con l’ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.500”; le parole “la pena è dell’arresto
fino a sei mesi e l’ammenda è aumentata fino al triplo” sono sostituite dalle
seguenti: “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a €
15.000”;
i commi 4 e 5 sono abrogati;
nel comma 6 la parola “contravvenzionali” è soppressa;
nel comma 8 le parole “nei casi di recidiva” sono sostituite dalle seguenti:
“nei casi di reiterazione”.
- Modifica dell’art. 16 del decreto legge 745/70 recante provvedimenti
straordinari per la ripresa economica. Nel comma 4 dell’art. 16 del decreto
legge 745/70 le parole “sono puniti con l’arresto da due mesi a due anni o con
l’ammenda da lire 300.000 a 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 3.000”.
- Modifiche alla legge 21 novembre 1967 in tema di passaporti. La legge 1185/67
è così modificata:
nel comma 1 dell’art. 24 le parole “è punito, se il fatto non costituisce più
grave reato, con l’ammenda da lire 30.000 a lire 300.000” sono sostituite dalle
seguenti: “è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 300”;
nel comma 2 dell’art. 24 le parole “la pena è dell’arresto fino a sei mesi o
della ammenda da lire 75.000 a lire 900.000” sono sostituite dalle seguenti: “si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 600”;
nel comma 3 dell’art. 24 le parole “la pena è dell’arresto da un mese a un anno
e dell’ammenda da lire 150.000 a lire 1.500.000 se il colpevole” sono sostituite
dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a €
15.000 se l’autore della violazione”;
l’art. 25 è sostituito dal seguente: “salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni
non veritiere, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300”.
- Modifiche alla legge 615/66 in tema di inquinamento atmosferico.
La legge 615/66 è così modificata:
nel comma 4 dell’art. 9 le parole “è punito con l’ammenda da lire 300.000 a lire
3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.500”;
nel comma 4 dell’art. 10 le parole “è punito con l’ammenda da lire 30.000 a lire
150.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 300”;
nel comma 5 dell’art. 10 le parole “è punito con l’ammenda da lire 150.000 a
lire 450.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 450”;
nel comma 1 dell’art. 14 le parole “è punito con l’ammenda da lire 90.000 a lire
900.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 300 a € 600”;
nel comma 3 dell’art. 15 le parole “è punito con l’ammenda da lire 15.000 a lire
150.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 150”;
nel comma 4 dell’art. 15 le parole “in caso di recidiva nel reato” sono
sostituite dalle seguenti: “in caso di reiterazione nella violazione”;
nell’art. 18 le parole “è punito con l’ammenda da lire 30.000 a lire 90.000”
sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di € 100”;
nel comma 4 dell’art. 20 le parole “sono puniti con l’ammenda da lire 300.000 a
lire 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da v 300 a € 1.500”;
nel comma 5 dell’art. 20 le parole “indipendentemente dal provvedimento penale”
sono sostituite dalle seguenti: “indipendentemente dall’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria”;
nel comma 8
dell’art. 20 le parole “e indipendentemente dal provvedimento penale” sono
sostituite dalle seguenti: “e indipendentemente dall’applicazione della sanzione
amministrazione pecuniaria”.
- Modifica dell’art. 15 della legge 1329/65 in tema di acquisto di nuove
macchine utensili. Nel comma 2 dell’art. 15 della legge 1329/65 le parole “è
punito con la pena dell’ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o con l’arresto
fino a tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 300 a € 600”.
- Modifica dell’art. 4 della legge 628/61 recante modifiche all’ordinamento del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nel comma 7 dell’art. 4 della
legge 628/61 le parole “sono puniti con l’arresto fino a due mesi e con
l’ammenda fino a lire 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 650”.
- Modifica dell’art. 5 della legge 623/60 in tema di produzione e commercio
della margarina destinata all’industria alimentare. Nel comma 2 dell’art. 5
della legge 623/60 le parole “sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con
l’ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000 sono sostituite dalle seguenti: “sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.329 a € 61.975”.
- Modifica dell’art. 92 del Dpr 570/60 recante il Testo unico delle leggi per la
composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali. L’art. 92
del Dpr è così modificato:
nel comma 1 le parole “è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda
fino a lire 400.000” sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 750 a € 2.500”;
nel comma 2 le parole “con la stessa pena è punito chi” sono sostituite dalle
seguenti: “la stessa sanzione si applica a chi”.
- Modifica dell’art. 3 del Dpr 918/57 recante l’approvazione del testo organico
delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini. Nell’art. 3 del Dpr 918/57 le
parole “è punito con l’ammenda fino a lire 10.000 e con l’arresto fino a tre
mesi” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 750 a € 5.000”.
- Modifica dell’art. 102 del Dpr 361/57 recante l’approvazione del Testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati. L’art. 102
del Dpr 361/57 è così modificato:
nel comma 1 le parole “è punito con l’arresto sino a tre mesi e con la ammenda
sino a lire 400.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 750 a € 2.500”;
nel comma 2 le parole “è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda
fino a lire 400.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 750 a € 2.500”.
- Modifica dell’art. 11 del Dpr 520/55 in tema di riorganizzazione centrale e
periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nel comma 2
dell’art. 11 del Dpr 520/55 le parole “si applica la pena dell’arresto fino a un
mese o dell’ammenda fino a lire ottocentomila” sono sostituite dalle seguenti:
“si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 500”.
- Modifica dell’art. 8 della legge 27/1951 in tema di monopolio dei sali e dei
tabacchi. L’art. 8 della legge 27/1951 è così modificato:
nel comma 1 le parole “il colpevole del reato” sono sostituite dalle seguenti:
“l’autore dell’illecito”; le parole “è punito con l’ammenda da lire 50.000 a
lire 125.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 450”;
nel comma 2 le parole “è punito con l’ammenda da lire 10.000 a lire 25.000 il
colpevole del reato” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 300 l’autore dell’illecito”;
nel comma 3 le parole “l’ammenda è ridotta” sono sostituite dalle seguenti: “la
sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta”;
nel comma 4 le parole “il colpevole è punito con l’arresto fino a un anno e con
l’ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del presente Art.”
sono sostituite dalle seguenti: “l’autore dell’illecito è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000”;
nel comma 4 le parole da “il colpevole” fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: “l’autore della violazione è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 3.600 a € 18.000 e da € 1.800 a € 9.000 per i
fatti rispettivamente.
- Modifica dell’art. 27 della legge 264/49 in tema di avviamento al lavoro e di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. Nel comma 1 dell’art.
27 della legge 264/49 le parole “è punito con l’ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.500”; le parole “la pena è dell’arresto
fino a sei mesi e l’ammenda è aumentata fino al triplo” sono sostituite dalle
seguenti: “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a €
15.000”.
- Modifica dell’art. 11 del decreto legislativo 538/48 in tema di avviamento al
lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di
affezione tubercolare. Nell’art. 11 del decreto legislativo 538/48 le parole “si
applica l’ammenda da lire 25.000 a lire 50.000 per ogni lavoratore cui si
riferisce la contravvenzione” sono sostituite dalle seguenti: “si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di € 300 per ogni lavoratore cui si riferisce
la violazione”.
- Modifica della legge 475/25 in tema di repressione della falsa attribuzione di
lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici,
titoli e dignità pubbliche. La legge 475/25 è così modificata:
nel comma 1 dell’art. 1 le parole “è punito con la reclusione da tre mesi ad un
anno” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 3.000 a € 10.000”; nel comma 2 dell’art. 1 le parole “la pena
della reclusione non può essere inferiore a sei mesi” sono sostituite dalle
seguenti: “la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a €
5.000”; il comma 2 dell’art. 2 è sostituito dal seguente “in ogni caso la
sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al triplo se concorre il
fine di lucro”.
Modifica dell’art. 3 del decreto legislativo C.p.s 215/47 recante l’abrogazione
del regio decreto 529/40 concernente il suggellamento da parte delle autorità
italiane delle stazioni radio elettriche delle navi mercantili e da diporto
nelle acque territoriali. Nel comma 6 dell’art. 3 del decreto legislativo C.p.s
215/47 le parole “sono puniti con l’ammenda da lire 100.000 a lire 400.000 e con
l’arresto fino a un anno, separatamente o cumulativamente” sono sostituite dalle
seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a €
5.000”.
- Modifica dell’art. 23 del decreto legislativo luogotenenziale 82/1945 recante
il riordinamento del Cnr. Nel comma 2 dell’art. 23 del decreto legislativo
luogotenenziale 82/1945 le parole da “è punito” fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al triplo del prezzo di copertina della pubblicazione ed in ogni caso non
inferiore ad € 50”.
- Modifica dell’art. 96 della legge 907/42 in tema di monopolio dei sali e
tabacchi. L’art. 96 della legge 907/42 è così modificato:
nel comma 1 le parole da “è punito” fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: “è punito, se trattasi di tabacchi, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 300”;
nel comma 2 le parole da “è punito” fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: “è punito, se trattasi di tabacchi, la sanzione amministrativa
pecuniaria di € 150”;
nel comma 1 dell’art. 88 le parole da “è punito” fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
di € 300”;
nel comma 2 dell’art. 88 le parole “è punito con la stessa pena chiunque” sono
sostituite dalle seguenti: “la stessa sanzione si applica a chiunque”;
nell’art. 89 le parole da “è punito” fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,
senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi”.
- Modifica dell’art. 6 della legge 625/42 recante provvedimenti per la
conservazione del patrimonio gelsicolo. Nell’art. 6 della legge 625/42 le parole
“sono punite con l’ammenda fino a lire 2.000.000 o con l’arresto fino a tre
anni” sono sostituite dalle seguenti: “sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 300 a € 3.000”.
- Modifica dell’art. 171quater della legge 633/41 in tema di diritto d’autore.
Nel comma 1 dell’art. 171quater della legge 633/41 le parole “1. salvo che il
fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto sino a un anno o con
l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni” sono sostituite dalle
seguenti: “1. salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 750 a €7.500”.
Modifiche al regio decreto 1741/40 in tema di requisizioni. Il regio decreto 1741/40 è così modificato:
nel comma 1
dell’art. 89 le parole “è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda
da lire 40.000 a lire 200.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di € 300”;
il comma 2 dell’art. 89 è sostituito dal seguente: “nei casi più gravi, può
applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria da € 450 a € 1.350”;
nel comma 1 dell’art. 90 le parole “è punito con l’arresto fino a sei mesi o con
l’ammenda da lire 20.000 a lire 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 350”;
il comma 2 dell’art. 90 è sostituito dal seguente: “nei casi più gravi può
applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria da € 450 a € 1.500”;
nel comma 2 dell’art. 91 le parole “si applica la multa fino a lire 400.000”
sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di € 400”;
nel comma 1 dell’art. 92 le parole “è punito con l’arresto fino a un anno o con
l’ammenda fino a lire 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 750”;
il comma 2 dell’art. 92 è sostituito dal seguente: “nei casi più gravi può
applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria da € 900 a € 1.800”;
nel comma 3 dell’art. 93 le parole “si applica la multa sino al ire 600.000”
sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di € 300 a €600”;
l’art. 95 è sostituito dal seguente: “nei casi preveduti dagli articoli
precedenti, se il colpevole o l’autore della violazione, rispettivamente, prima
dell’apertura del dibattimento ovvero prima della notificazione
dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria, consegna la cosa, la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria è
diminuita da un sesto a un terzo”;
nel comma 1 dell’art. 97 le parole “è punito con l’arresto fino a un anno e con
l’ammenda fino a lire 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 900 a € 1.800”;
nel comma 2 dell’art. 97 le parole “si applica l’ammenda fino a lire 1.000.000”
sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di € 300 a € 500”;
nel comma 1 dell’art. 98 le parole “è punito con l’arresto fino a tre mesi e con
l’ammenda fino a lire 600.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.200”;
nel comma 2 dell’art. 98 le parole “è punito con l’arresto fino a sei mesi e con
l’ammenda fino a lire 1.200.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.500”;
nel comma 3 dell’art. 98 le parole “la pena è aumentata” sono sostituite dalle
seguenti: “la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata”;
nel comma 4 dell’art. 98 le parole “si applica l’ammenda fino a lire 100.000”
sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di € 300”;
nell’art. 99 le parole “un più grave reato” sono sostituite dalle seguenti:
“reato ovvero un più grave reato”.