| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa;
· Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
· Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
· Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;
· Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste Libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo a cui essi si appellano;
· Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale.
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le Alte Parti
Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i
diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.
Articolo 2
Il diritto alla vita
di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente
privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata
da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.
La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando
risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
Articolo 3
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.
Articolo 4
Nessuno può essere
tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
Non è considerato lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi di questo articolo:
a. ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionata;
b. ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
c. ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
d. ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civici.
Articolo 5
Ogni persona ha
diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà,
salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:
a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
d. se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
e. se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
Ogni persona arrestata deve
essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi
dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal
paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto
dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad
esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un
termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La
scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la
comparizione della persona all'udienza.
Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto
di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine
sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la
detenzione è illegittima.
Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad une delle
disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.
Articolo 6
Ogni persona ha
diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un
termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per
legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga
rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala
d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del
processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza
nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori
o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura
giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali
la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia.
Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
In particolare, ogni accusato ha diritto a : a. essere informato, nel più breve
tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato,
della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; b. disporre del
tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c. difendersi
personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i
mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un
avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; d.
esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e
l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a
carico; farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non
parla la lingua usata all'udienza.
Articolo 7
Nessuno può essere
condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata
commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale.
Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al
momento in cui il reato è stato commesso.
Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona
colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata
commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti
dalle nazioni civili.
Articolo 8
Ogni persona ha
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza.
Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale
diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una
misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa
dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o
della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo 9
Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la
libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o
collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le
pratiche e l'osservanza dei riti.
La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere
oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica
sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o
per la protezione dei diritti e della libertà altrui.
Articolo 10
Ogni persona ha
diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e
la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa
essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di
frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un
regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di
televisione.
L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può
essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono
previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società
democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la
pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati,
per la protezione della salute o della morale, per la protezione della
reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni
riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.
Articolo 11
Ogni persona ha
diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi
compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire
ad essi per la difesa dei propri interessi.
L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da
quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una
società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per
la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute
o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il
presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte
all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della
polizia o dell'amministrazione dello Stato.
Articolo 12
Uomini e donne, in
età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo
le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.
Articolo 13
Ogni persona i cui
diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati
violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale,
anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono
nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
Articolo 14
Il godimento dei
diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere
assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul
sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di
altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza
nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
Articolo 15
In caso di guerra o
in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta
Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla
presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a
condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi
derivanti dal diritto internazionale.
La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo per
il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4
(paragrafo 1) e 7.
Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato
nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure
prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure
cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione
riacquistano piena applicazione.
Articolo 16
Nessuna delle
disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come un divieto
per le Alte Parti Contraenti di porre restrizioni all'attività politica degli
stranieri.
Articolo 17
Nessuna disposizione
della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto
per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un
atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella
presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più
ampie di quelle previste in detta Convenzione.
Articolo 18
Le restrizioni che,
in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono
essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.
Articolo 19
Al fine di assicurare
il rispetto degli impegni che derivano dalla presente Convenzione per le Alte
Parti Contraenti, è istituita:
a. una Commissione europea dei Diritti dell'Uomo, qui di seguito denominata "la Commissione";
b. una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, qui di seguito denominata "la Corte".
Articolo 20
La Commissione si
compone di un numero di membri pari a quello delle Alte Parti Contraenti. La
Commissione non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.
La Commissione siede in sessione plenaria. Tuttavia, può istituire delle Camere,
composte ciascuna di almeno sette membri. Le Camere possono esaminare i ricorsi
presentati secondo l'articolo 25 d presente Convenzione che possono essere
trattati sulla base di una giurisprudenza costante o che non sollevano questioni
gravi relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Entro
questi limiti e con riserva del paragrafo 5 del presente articolo, le Camere
esercitano tutte le competenze attribuite alla Commissione dalla Convenzione. Il
membro della Commissione eletto in relazione all'Alta Parte Contraente contro la
quale è stato presentato un ricorso ha il diritto di far parte della Camera
investita di questo ricorso.
La Commissione può istituire dei Comitati composti ciascuno di almeno tre
membri, che possono, all'unanimità, dichiarare irricevibile o cancellare dal
ruolo, un ricorso presentato secondo l'articolo 25, quando una tale decisione
può essere presa senza un più ampio esame.
Una Camera o un Comitato possono, in qualsiasi momento, spogliarsi a favore
della Commissione plenaria, la quale può anche avocare a sé tutti i ricorsi
attribuiti ad una Camera o ad un Comitato.
Soltanto la Commissione plenaria può esercitare le seguenti competenze: a.
esaminare i ricorsi presentati secondo l'articolo 24; b. adire la Corte in
conformità all'articolo 48 a; c. stabilire il regolamento interno in conformità
all'articolo 36.
Articolo 21
I membri della
Commissione sono eletti dal Comitato dei Ministri a maggioranza assoluta dei
voti, su una lista di nomi presentata dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea
Consultiva; ogni gruppo di rappresentanti delle Alte Parti Contraenti
all'Assemblea Consultiva presenta tre candidati, almeno due dei quali devono
essere della sua nazionalità.
Nella misura in cui è applicabile, la stessa procedura è seguita per completare
la Commissione nel caso in cui altri Stati diventino in seguito Parti alla
presente Convenzione e per provvedere ai seggi divenuti vacanti
I candidati devono godere della più alta considerazione morale e possedere i
requisiti richiesti per l'esercizio di alte funzioni giudiziarie o essere
persone riconosciute per le loro competenze in diritto nazionale o
internazionale.
Articolo 22
I membri della
Commissione sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili.
Tuttavia, per quanto concerne i membri designati alla prima elezione, le
funzioni di sette membri scadranno al termine di tre anni.
I membri le cui funzioni scadranno al termine del periodo iniziale di tre anni,
sono designati mediante sorteggio effettuato dal Segretario Generale del
Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione.
Al fine di assicurare, nei limiti del possibile, il rinnovo di una metà della
Commissione ogni tre anni, il Comitato dei Ministri, prima di procedere ad ogni
ulteriore elezione, può decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere
abbiano una durata diversa da sei anni, senza tuttavia che questa durata possa
eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.
Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e il Comitato dei Ministri
applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante
sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa
immediatamente dopo l'elezione.
Il membro della Commissione eletto in sostituzione di un membro che non abbia
completato il periodo delle sue funzioni rimane in carica fino alla scadenza del
periodo di mandato del suo predecessore.
I membri della Commissione restano in funzione fino alla loro sostituzione.
Anche successivamente, essi continuano a trattare i casi di cui sono già
investiti fino alla loro conclusione.
Articolo 23
I membri della
Commissione partecipano alla Commissione a titolo personale. Durante tutto il
periodo del loro mandato, essi non possono assumere incarichi incompatibili con
le esigenze d'indipendenza, d'imparzialità e di disponibilità inerenti a tale
mandato.
Articolo 24
Ogni Parte Contraente
può investire la Commissione, attraverso il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, di ogni inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione che
essa ritenga possa essere imputata ad un'Alta Parte Contraente.
Articolo 25
La Commissione può essere investita di un ricorso presentato al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non
governativa o gruppo di privati, che sostenga di essere vittima di una
violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti
nella presente Convenzione, nel caso in cui l'Alta Parte Contraente chiamata in
causa abbia dichiarato di riconoscere la competenza della Commissione in tale
materia. Le Alte Parti Contraenti che hanno sottoscritto una tale dichiarazione
s'impegnano a non ostacolare in alcun modo l'effettivo esercizio di tale
diritto.
Queste dichiarazioni possono essere fatte anche per un periodo determinato.
Esse sono depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che
ne trasmette copia alle Alte Parti Contraenti e ne assicura la pubblicazione.
La Commissione eserciterà la competenza che le è attribuita dal presente
articolo solo quando almeno sei Alte Parti Contraenti si troveranno vincolate
dalla dichiarazione prevista nei paragrafi precedenti.
Articolo 26
La Commissione può
essere adita solo dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual è inteso
secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro
un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
Articolo 27
La Commissione non
accoglie nessun ricorso presentato in base all'articolo 25 quando:
a. è anonimo;
b. è sostanzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Commissione o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e se non contiene fatti nuovi.
La Commissione dichiara
irricevibile ogni ricorso presentato in base all'articolo 25, quando giudica
tale ricorso incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione,
manifestamente infondato o abusivo.
La Commissione respinge ogni ricorso che considera irricevibile in base
all'articolo 26.
Articolo 28
Nel caso in cui la
Commissione accolga il ricorso:
a. al fine di stabilire i fatti, procede ad un esame del ricorso in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se è il caso, ad un'inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati, forniranno tutte le facilitazioni necessarie, dopo uno scambio di vedute con la Commissione;
b. nello stesso tempo, essa si mette a disposizione degli interessati per giungere ad un regolamento amichevole della controversia sulla base del rispetto dei Diritti dell'Uomo, quali li riconosce la presente Convenzione.
La Commissione, se giunge ad ottenere un regolamento amichevole, redige un rapporto che è trasmesso agli Stati interessati, al Comitato dei Ministri e al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, allo scopo di essere pubblicato. Tale rapporto si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
Articolo 29
Dopo aver accolto un
ricorso presentato in base all'articolo 25, la Commissione può tuttavia decidere
alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri di respingerlo se, nel corso
dell'esame, essa constati l'esistenza di uno dei motivi di irricevibilità
previsti all'articolo 27. In tal caso, la decisione è comunicata alle parti.
Articolo 30
In qualsiasi momento
della procedura, la Commissione può decidere di cancellare dal ruolo un ricorso
allorchè le circostanze permettono di concludere che: a. il ricorrente non
intende più mantenerlo, o b. la controversia è stata risolta, o c. per ogni
altro motivo, del quale la Commissione accerti l'esistenza, non è più
giustificato proseguire l'esame del ricorso. Tuttavia, la Commissione prosegue
l'esame del ricorso se il rispetto dei Diritti dell'Uomo garantiti dalla
presente Convenzione lo esige.
La Commissione, se decide di cancellare dal ruolo un ricorso dopo averlo
dichiarato ricevibile, redige un rapporto che comprende un'esposizione dei fatti
e una decisione motivata di cancellazione dal ruolo. Il rapporto è trasmesso
alle parti e al Comitato dei Ministri per informazione. La Commissione può
pubblicarlo. 3. La Commissione può decidere una nuova iscrizione al ruolo di un
ricorso allorchè giudichi che le circostanze lo giustificano.
Articolo 31
Se l'esame di un ricorso non si è concluso in base agli articoli 28 (paragrafo
2), 29 o 30, la Commissione redige un rapporto con il quale accerta i fatti e
formula un parere sulla questione di sapere se i fatti accertati comportino, da
parte dello Stato interessato, una violazione delle obbligazioni che gli
incombono ai termini della Convenzione. Le opinioni individuali dei membri della
Commissione su tale questione possono essere espresse nel rapporto.
Il rapporto è trasmesso al Comitato dei Ministri; esso è anche comunicato agli
Stati interessati, i quali non hanno la facoltà di pubblicarlo.
Nel trasmettere il rapporto al Comitato dei Ministri, la Commissione può
formulare le proposte che essa giudica opportune.
Articolo 32
Se, entro il termine
di tre mesi a partire dalla trasmissione del rapporto della Commissione al
Comitato dei Ministri, il caso non è deferito alla Corte in base all'articolo 48
della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri prende, con un voto a
maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi il diritto di partecipare al
Comitato, una decisione sulla questione di sapere se vi sia stata o meno una
violazione della Convenzione.
In caso affermativo, il Comitato dei Ministri fissa un termine entro il quale
l'Alta Parte Contraente interessata deve prendere le misure che la decisione del
Comitato dei Ministri richiede.
Se l'Alta Parte Contraente interessata non ha adottato misure soddisfacenti nel
termine stabilito, il Comitato dei Ministri dà alla sua decisione iniziale, con
la maggioranza prevista al paragrafo 1, il seguito che essa comporta e pubblica
il rapporto.
Le Alte Parti Contraenti si impegnano a considerare come obbligatoria nei loro
confronti ogni decisione che il Comitato dei Ministri può prendere in base ai
precedenti paragrafi.
Articolo 33
La Commissione si
riunisce a porte chiuse.
Articolo 34
Fatte salve le
disposizioni degli articoli 20 (paragrafo 3) e 29, le decisioni della
Commissione sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.
Articolo 35
La Commissione si
riunisce quando le circostanze lo esigono. Essa è convocata dal Segretario
Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 36
La Commissione
stabilisce il suo regolamento interno.
Articolo 37
Il segretariato della
Commissione è assicurato dal Segretario Generale dei Consiglio d'Europa.
Articolo 38
La Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo si compone di un numero di giudici pari a quello dei membri
del Consiglio d'Europa. Essa non può comprendere più di un cittadino di uno
stesso Stato.
Articolo 39
I membri della Corte
sono eletti dall'Assemblea Consultiva a maggioranza dei voti espressi su una
lista di persone presentata dai Membri del Consiglio d'Europa; ciascuno dei
Membri deve presentare tre candidati, almeno due dei quali della sua
nazionalità.
Nella misura in cui è applicabile, la stessa procedura è seguita per completare
la Corte in caso di ammissione di nuovi Membri al Consiglio d'Europa e per
coprire i seggi rimasti vacanti.
I candidati dovranno godere della più alta considerazione morale e possedere i
requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere
dei giureconsulti di riconosciuta competenza.
Articolo 40
I membri della Corte
sono eletti per un periodo di nove anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per
quanto concerne i membri designati alla prima elezione, le funzioni di quattro
di essi scadranno al termine dei tre anni, quelle di quattro altri membri
scadranno dopo sei anni.
I membri le cui funzioni scadranno al termine dei periodi iniziali di tre e sei
anni sono designati mediante sorteggio effettuato dal Segretario Generale del
Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione.
Al fine di assicurare nei limiti del possibile il rinnovo di un terzo della
Corte ogni tre anni, l'Assemblea Consultiva, prima di procedere ad ogni
ulteriore elezione, può decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere
abbiano una durata diversa da quella di nove anni, senza tuttavia che questa
possa eccedere dodici anni o essere inferiore a sei anni.
Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e l'Assemblea Consultiva
applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante
sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa
immediatamente dopo l'elezione.
Il membro della Corte eletto in sostituzione di un membro che non abbia
completato il periodo delle sue funzioni rimane in carica fino alla scadenza del
periodo di mandato del suo predecessore.
I membri della Corte restano in funzione fino alla loro sostituzione. Anche
successivamente, essi continuano a trattare i casi di cui sono già investiti
fino alla loro conclusione.
I membri della Corte partecipano alla Corte a titolo personale. Durante tutto il
periodo del loro mandato, essi non possono assumere incarichi incompatibili con
le esigenze d'indipendenza, d'imparzialità e di disponibilità inerenti a tale
mandato.
Articolo 41
La Corte elegge il suo Presidente e uno o due Vice-Presidenti per un periodo di
tre anni. Essi sono rieleggibili.
Articolo 42
I membri della Corte
ricevono un'indennità per giorno di funzione, il cui ammontare sarà determinato
dal Comitato dei Ministri.
Articolo 43
Per l'esame di ogni
caso che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in una Camera composta da
nove giudici. Ne fanno parte d'ufficio il giudice della nazionalità di ogni
Stato interessato o, in mancanza, una persona scelta dallo Stato per
parteciparvi come giudice; i nomi degli altri giudici sono designati mediante
sorteggio dal Presidente, prima dell'inizio dell'esame del caso.
Articolo 44
Solo le Alte Parti
Contraenti e la Commissione hanno facoltà di adire la Corte.
Articolo 45
La competenza della
Corte si estende a tutti i casi concernenti l'interpretazione e l'applicazione
della presente Convenzione che le Alte Parti Contraenti o la Commissione le
sottopongono alle condizioni previste dall’articolo 48.
Articolo 46
Ogni Alta Parte
Contraente può, in qualsiasi momento, dichiarare di riconoscere come
obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale, la giurisdizione
della Corte su tutti i casi concernenti l'interpretazione e l'applicazione della
presente Convenzione.
Le dichiarazioni di cui sopra possono essere fatte incondizionatamente o sotto
condizione di reciprocità da parte di più Alte Parti Contraenti o di determinate
Alte Parti Contraenti o per un periodo determinato.
Tali dichiarazioni saranno depositate presso il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa che ne trasmetterà copia alle Alte Parti Contraenti.
Articolo 47
La Corte può essere
investita di un caso solo dopo che la Commissione abbia accertato il fallimento
del tentativo di regolamentazione amichevole ed entro il termine di tre mesi
previsto dall'articolo 32.
Articolo 48
A condizione che
l'Alta Parte Contraente interessata, se è una sola, o le Alte Parti Contraenti
interessate, se sono più d'una, siano soggette alla giurisdizione obbligatoria
della Corte o, in mancanza, con il consenso dell'Alta Parte Contraente
interessata, se è una sola, o delle Alte Parti Contraenti interessate, se sono
più d'una, la Corte può essere adita:
a. dalla Commissione;
b. da un'Alta Parte Contraente di cui la parte lesa è un cittadino;
c. da un'Alta Parte Contraente che ha investito la Commissione;
d. da un'Alta Parte Contraente chiamata in causa.
Articolo 49
In caso di
contestazione, la Corte decide in merito alla propria competenza.
Articolo 50
Se la Corte dichiara
che una decisione o una misura presa da una autorità giudiziaria o da ogni altra
autorità di una Parte Contraente contrasta in tutto o in parte con le
obbligazioni che derivano dalla presente Convenzione e se il diritto interno di
detta Parte permette solo in modo incompleto di eliminare le conseguenze di tale
decisione o di tale misura, la decisione della Corte accorda, quando è il caso,
un'equa soddisfazione alla parte lesa.
Articolo 51
La sentenza della
Corte deve essere motivata.
Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici,
ogni giudice ha il diritto di unirvi la propria opinione individuale.
Articolo 52
La sentenza della
Corte è definitiva.
Articolo 53
Le Alte Parti
Contraenti si impegnano a conformarsi alle decisioni della Corte nelle
controversie nelle quali sono parti.
Articolo 54
La sentenza della
Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.
Articolo 55
La Corte stabilisce
il suo regolamento e fissa la sua procedura.
Articolo 56
La prima elezione dei
membri della Corte avrà luogo dopo che le dichiarazioni delle Alte Parti
Contraenti previste dall'articolo 46 avranno raggiunto il numero di otto.
La Corte non potrà essere adita prima di tale elezione.
Articolo 57
Ogni Alta Parte
Contraente, alla domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà
le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura
l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione
Articolo 58
Le spese della
Commissione e della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.
Articolo 59
I membri della
Commissione e della Corte godono, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei
privilegi e delle immunità previsti all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio
d'Europa e negli accordi conclusi in base a tale articolo.
Articolo 60
Nessuna delle
disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da
limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che
possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in
base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.
Articolo 61
Nessuna disposizione
della presente Convenzione porta pregiudizi ai poteri conferiti al Comitato dei
Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.
Articolo 62
Le Alte Parti
Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi
dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni che esistono fra di loro
allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata
dall'interpretazione o dell'applicazione della presente Convenzione ad una
procedura di regolamentazione diversa da quelle previste da detta Convenzione.
Articolo 63
Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può
dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà in tutti i territori o in
determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali
La Convenzione si applicherà nel territorio o nei territori designati nella
notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
Nei suddetti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno
applicate tenendo conto delle necessità locali
Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al primo paragrafo di
questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più
territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della
Commissione a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non
governative o di gruppi di privati in conformità all'articolo 25 della presente
Convenzione.
Articolo 64
Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del
suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare
disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in
vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di
carattere generale non sono autorizzate ai termini del presente articolo.
Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto
della legge in questione.
Articolo 65
Un'Alta Parte
Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque
anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi
confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti
Contraenti.
Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente
interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione per quanto
riguarda qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste
obbligazioni fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la
denuncia produce il suo effetto.
Con la medesima riserva cessa d'esser Parte alla presente Convenzione ogni Parte
Contraente che cessi d'essere Membro del Consiglio d'Europa.
La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei
precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio nel quale sia stata
dichiarata applicabile in base all'articolo 63.
Articolo 66
La presente
Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà
ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.
La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di
ratifica.
Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà
in vigore dal momento dei deposito dello strumento di ratifica.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del
Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte
Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro
strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.
Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.
Il Segretario Generale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i firmatari.