| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass. Pen. 3^ Sez. Penale n.42215 ud. del 22.10.2002
Motivi della decisione:
con sentenza del 13.2.2001 il Tribunale di Varese sd Gavirate, ha ritenuto S A
responsabile – condannandolo alla pena di giustizia – dei reati previsti dagli
artt. 20 lett. c) comma 1 della L. 47/85 art. 1 sexties L. 431/1985 ( ora art.
163 Dlvo 490/99) per avere, nella sua qualità di direttore dei lavori.
Realizzato in zona vincolata e privo d’autorizzazione ambientale, una recinzione
in difformità dall’autorizzazione nonché due tettoie senza concessione. La
decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano, con la sentenza in
epigrafe precisata, per l’annullamento della quale l’imputato ricorre in
Cassazione deducendo:
che non è ravvisabile nella sua condotta alcune negligenza o omessa vigilanza
dal momento che il committente – appaltatore delle opere ha eseguito i lavori
personalmente in breve lasso di tempo privandolo della possibilità di adempiere
il suo mandato;
che la confusione dei ruoli tra committente ed appaltatore ha reso inutile un
controllo più assiduo, da parte sua, di quello effettuato;
che trattandosi di interventi soggetti ad autorizzazione , egli non era gravato
dell’obbligo di cui all’art. 6 della L. 47/85 in virtù del quale il direttore è
responsabile unicamente della conformità dell’opera alla concessione;
che non è configurabile la violazione dell’art. 1 sexies della L. 431/85 perché
l’autorizzazione edilizia era preceduta da quella ambientale e non vi è stato
alcun impatto negativo sul territorio.
Il collegio ritiene che le deduzioni del ricorrente siano meritevoli di
accoglimento per i seguenti motivi.
È innanzitutto opportuno chiarire quali siano i compiti, e connesse
responsabilità penali, del direttore dei lavori; egli è un professionista
abilitato, incaricato dall’appaltatore o dal committente, che sovrintende alle
opere, assumendo la responsabilità tecnica della loro esecuzione.
A norma dell’art. 6 comma 1 della L. 47/85 il direttore dei lavori è tra i
soggetti tenuti all’osservanza della conformità della edificazione alla
concessione ed alle modalità esecutive stabilite nella medesima; pertanto il
compito di controllo di tale soggetto ( la cui violazione è sanzionata dall’art.
20 L.cit) è circoscritto all’accertamento di un valido provvedimento concessorio
ed al suo rispetto.
Nel caso concreto, l’imputato aveva consapevolmente assunto l’incarico
professionale, che aveva conseguito rilevanza pubblicistica attraverso la
comunicazione al comune; sul punto è stata disattesa e confutata dai Giudici di
merito ( con motivato accertamento fattuale insindacabile in sede di
legittimità) la contraria tesi difensiva, peraltro, non riproposta nei motivi di
ricorso.
Dal testo della sentenza impugnata emerge che le originarie opere da edificare,
per le quali l’imputato aveva assunto l’incarico direzionale, erano soggette a
regime autorizzatorio; risulta,inoltre, non confutata la tesi difensiva secondo
la quale le opere abusive sono state materialmente poste in essere
dall’appaltatore – committente all’insaputa dall’imputato.
A costui, però, i giudici di merito contestano il mancato controllo, che gli
gravava per la sua posizione di garanzia, sull’andamento della edificazione
della quale sostanzialmente si era disinteressato dalla data di inizio lavori
(06.03.98) , la cui dichiarazione è sottoscritta dallo S, a quella della
constatazione dei reati ( 19.05.98).
Ora è condivisibile la tesi dei Giudici che hanno rilevato come l’imputato sia
venuto meno all’obbligo, che aveva assunto con l’incarico di direttore dei
lavori, di verificare l’esatta esecuzione degli stessi; tale incuria ha permesso
che l’edificazione fosse non conforme al contenuto del provvedimento
autorizzatorio ( difformità questa che non è penalmente rilevante sanzionata
dall’art. 20 L, 47/85)
Tuttavia, per giungere alla conclusione che l’imputato sia responsabile del
reato di edificazione senza concessione occorre dimostrare un suo effettivo
contributo causale, di natura morale, alla commissione dell’illecito
materialmente posto in essere da altra persona.
La mera inattività nel controllo non è sufficiente dal momento che all’imputato
incombeva solo l’obbligo di verificare la conformità dell’opera
all’autorizzazione ed il manufatto abusivo è autonomo e non connesso con quello
per il quale l’imputato aveva assunto la direzione dei lavori.
Dal testo della gravata sentenza, non emerge alcun elemento dal quale possa
ragionevolmente ritenersi , in capo al ricorrente, una condotta di
partecipazione al reato edilizio altrui al quale l’imputato deve ritenersi
estraneo; tale conclusione si riverbera sul reato ambientale poiché la
necessaria autorizzazione era carente solo per le opere soggette a regime
concessorio.
Per le esposte considerazioni, il Collegio ritiene di annullare la impugnata
sentenza senza rinvio perché l’imputato non ha commesso i fatti.
PQM
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché l’imputato non ha
commesso i fatti.
Roma 22.ottobre 2002