| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass. Pen. – Sezione terza (cc) –
sentenza 12 dicembre 2003-3 febbraio 2004, n. 3992
Fatto e diritto
Il Pretore di Catanzaro ‑ con sentenza 6 ottobre 1992, avente autorità di cosa giudicata dal 16 ottobre 1993 ‑ condannava F E, per reati edilizi, in relazione alla sopraelevazione abusiva di un immobile sito in località Simeri Mare, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico.
Con
la stessa sentenza veniva ordinata la demolizione delle opere abusive, ai sensi
dell’articolo 7, ultimo comma, della legge 47/1985.
Nella fase esecutiva il Pm competente ha ingiunto alla condannata la
demolizione, ma ella non vi ha ottemperato e R. G A, figlio della F., ha
promosso incidente di esecuzione, prospettando di avere presentato, in data 25
febbraio 1995, richiesta di “condono edilizio”.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, all’esito del procedimento in camera di consiglio di cui all’articolo 666, commi 3 e 4, Cpp, con ordinanza del 17 aprile 2003, ha rigettato l’istanza sul rilievo che: «la sospensione di una statuizione di demolizione, contenuta nella sentenza penale passata in giudicato, può essere concessa dal giudice dell’esecuzione solo quando sia razionalmente e concretamente prevedibile che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione. Non è invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile».
Avverso tale ordinanza il R. ha proposto ricorso per violazione di legge.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati.
1. Non vi è dubbio che la presentazione di una domanda di condono edilizio, accompagnata dal versamento dell’oblazione autodeterminata, possa determinare, nella fase esecutiva, la sospensione dell’attuazione concreta dell’ordine di demolizione.
Il rilascio della concessione sanante, invero, dopo il passaggio in giudicato
della sentenza di condanna, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle
pene (rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui
all’articolo 38, comma 3, della legge 47/1985), può comportare invece
l’inapplicabilità ed anche la revoca dell’ordine di demolizione disposto ai
sensi dell’articolo 7, ultimo comma, della stessa legge (vedi Cassazione,
sezione terza, 2406/03, Gugliandolo; 2475/97, Coppola; 2474/97, Morello;
2472/97, Filieri; 28 novembre 1996, Ilardi; 1264/96, Larosa; 5 febbraio 1996,
Vanacore; 2 marzo 1995, Francavilla. Decisioni tutte conformi alla motivazione
della Su 24 luglio 1996, ric. Pm in proc. Monterisi).
Questa Corte suprema ha evidenziato, in proposito, che l’ordine di demolizione
in oggetto, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale (che,
conseguentemente, deve essere eseguita dal giudice), ha natura amministrativa e
non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua
revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della
competente autorità, che abbia conferito all’immobile altra destinazione o abbia
provveduto alla sua sanatoria.
2. Quanto all’applicabilità della normativa di “condono edilizio”, posta
dall’articolo 39 della legge 724/94 e dagli artt. 35 e segg. della legge 47/1985
deve rilevarsi che ‑ secondo la giurisprudenza costante di questa Corte suprema,
che va ribadita anche in relazione alle previsioni normative di sanatoria
introdotte dall’articolo 32 del Dl 269/03 convertito con modificazioni nella
legge 326/03 ‑ spetta al giudice penale verificare la sussistenza dei
presupposti affinché detta normativa possa essere applicata (vedi Cassazione,
sezione terza, 14625/02, Colao).
Nell’ambito di tale potere di controllo, il giudice deve accertare: ‑ il tipo di
intervento realizzato e le dimensioni volumetriche dell’immobile;
‑ la effettiva “ultimazione” dei lavori (secondo la nozione fornita
dall’articolo 31 della legge 47/1985) entro il termine previsto per accedere al
condono;
‑ la
insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell’opera;
‑ la tempestività della presentazione, da parte dell’imputato (o di eventuali
altri soggetti legittimati) di una domanda di sanatoria, riferita puntualmente
alle opere abusive contestate nel capo di imputazione, avente tutti i requisiti
di proponibilità e procedibilità;
‑
l’avvenuto “integrale versamento” della somma dovuta ai fini dell’oblazione,
ritenuta congrua dall’Amministrazione comunale;
‑ l’eventuale rilascio di una concessione in sanatoria (legittima, valida ed
efficace);
‑ l’eventuale sussistenza di una concessione in sanatoria cd “tacita” (tenendo
presente che, comunque, il silenzio‑assenso non può formarsi in carenza della
documentazione obbligatoria per legge).
Trattasi di compiti propri dell’autorità giurisdizionale ‑ conformi al dettato
degli artt. 101, 2° comma, 102, 104, 1° comma, e 112 Costituzione ‑ che non
possono essere demandati neppure con legge ordinaria all’autorità amministrativa
in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione.
Il giudice dell’esecuzione penale, nell’eventualità in cui i presupposti
anzidetti (o anche uno solo di essi) siano inesistenti, deve dichiarare non
integrata la fattispecie comportante l’inapplicabilità (ovvero la revoca)
dell’ordine di demolizione disposto ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma,
della legge 47/1985 ed adottare le conseguenti determinazioni.
3. Nella fattispecie in esame - in relazione alla domanda di condono edilizio
presentata dal R. ‑ il responsabile dell’area tecnica del Comune di Simeri
Crichi, con nota dell’8 aprile 2003, ha comunicato che l’istanza «non può essere
al momento definita in quanto l’area sii cui ricade l’immobile oggetto
dell’abuso è soggetta a piano di recupero, attualmente in corso di redazione».
Ha evidenziato, inoltre, la carenza di alcuni documenti.
Il giudice dell’esecuzione ha motivato l’ordinanza impugnata “avuto riguardo a
quanto rappresentato, in ordine allo stato della pratica”, dalla nota comunale
di cui sopra.
Lo stesso giudice però:
Non ha tenuto conto che il condono edilizio non può essere denegato con riferimento alla mera intenzione del Comune di redigere una variante di piano, finalizzata al recupero urbanistico degli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente abusivi, ai sensi dell’articolo 29, 2° comma, della legge 47/1985. E ciò anche quando detta variante fosse “in corso di redazione” ma non ancora adottata, poiché l’approvazione di uno strumento urbanistico siffatto sarebbe pur sempre incerta sia nell’an sia nel quando e l’attribuzione di rilevanza ad una tale situazione finirebbe con il valorizzare una mera intenzione di politica urbanistica.
Avrebbe dovuto altresì accertare se la domanda di condono proposta dal
ricorrente sia divenuta “improcedibile” ai sensi dell’articolo 39, 4° comma,
della legge 724/94, come modificato dall’articolo 2, comma 371, della legge
662/96 (mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine
di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune),
considerando che la legge 662/96, al successivo comma 38 dell’articolo 2, ha
stabilito che l’anzidetto termine di tre mesi si applica, per la mancata
presentazione dei documenti richiesti prima dell’emanazione della legge, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa (1° gennaio 1997), sicché
deve considerarsi scaduto il 31 marzo 1997 (v. Cassazione, sezione terza,
12097/98, Sudano; 3277/98, Volpe; 4444/97, Trombetta. Per la improrogabilità di
detto termine da parte dell’autorità amministrativa: v. Cassazione, sezione
terza, 10969/00, Knight).
L’ordinanza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata, con rinvio al
Tribunale di Catanzaro, per nuovo esame alla stregua dei principi di diritto
dianzi enunciati, tenendo altresì conto di eventuali istanze di “condono
edilizio” che potrebbero essere presentate, in relazione all’immobile in
oggetto, ai sensi del decreto legge 269/03 convertito con modificazioni nella
legge 326/03.
PQM
La Corte suprema di cassazione, visti gli articoli 607, 611 e 623 Cpp, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.