| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Tribunale di L'Aquila, ordinanza del 23 ottobre 2003
Con ricorso
ex articolo 700 Cpc, Adel Smith, in proprio e quale esercente la potestà sui
figli minori Adam Smith e Khaled Smith, premesso che:
- lo stesso, cittadino italiano, risiede in Ofena insieme alla propria famiglia,
i cui componenti professano tutti la religione islamica;
- in occasione dell’inizio dell’anno scolastico ha potuto constatare che nei
locali della scuola materna ed elementare statale “Antonio Silveri” di Ofena, in
cui si volge l’attività didattica cui partecipano anche i figli dello stesso, vi
è esposto il crocefisso, simbolo con valenza religiosa riferibile soltanto a
coloro che professano la religione cristiana;
- autorizzato dalle maestre, il ricorrente ha affisso anche un quadretto
riportante un versetto della Sura 112 del Corano, che è stato però rimosso il
giorno successivo su disposizione del dirigente scolastico;
- il permanere dell’affissione del solo crocifisso costituirebbe lesione delle
libertà di religione e di uguaglianza, costituzionalmente tutelati, tanto del
ricorrente quanto dei figli minori, ponendosi peraltro in contrasto con il
principio di laicità della Repubblica italiana affermato dalla Corte
costituzionale con la sentenza 203/89, che peraltro qualifica lo stesso come
“principio supremo dell’ordinamento costituzionale”;
ha domandato in via cautelare d’urgenza la rimozione del crocefisso dalle aule
della scuola statale materna ed elementare frequentata dai suddetti figli
minori.
Fissata l’udienza di comparizione personale delle parti, si sono costituito
tanto l’Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, circolo
didattico cui appartiene la Scuola materna ed elementare “Antonio Silveri” di
Ofena, quanto il ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca,
rappresentati e difesi dall’Avvocature distrettuale dello Stato, i quali:
- preliminarmente, in rito, hanno eccepito, la nullità del ricorso per aver
agito il solo Smith per entrambi i figli minori, laddove l’articolo 320 Cc
prescrive che la rappresentanza legale spetta congiuntamente ad entrambi i
genitori;
- in via subordinata al mancato accoglimento di detta eccezione di nullità,
hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria
per essere la questione oggetto del ricorso in esame devoluta dall’articolo 7
della legge 205/00 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- in via ulteriormente subordinata, hanno eccepito la nullità del ricorso per la
mancata indicazione della domanda che il ricorrente intenderebbe proporre con
l’instaurando giudizio di merito e, comunque, il difetto di irreparabilità del
danno non solo per quanto attiene al ricorrente in proprio, ma anche in
relazione ai figli minori (di sei e quattro anni) che non sarebbero suscettibili
in ragione della loro tenera età di patire il danno lamentato;
- nel merito, hanno affermato che «nell’evoluzione di principi costituzionali,
giuridici, di costume e della sensibilità sociale, non può negarsi che sia
tuttora permanente nella coscienza dei singoli e dei popoli la considerazione
comune e universale di un principio di trascendenza superiore in cui tutte le
religioni e tutti i credo anche laici, pur nelle diverse forme, confluiscono»,
principio che giustificherebbe, unitamente a quanto più volte affermato dalla
Corte costituzionale in relazione alla tutela penale della religione cattolica,
la permanenza del crocifisso nelle aule scolastiche;
ha concluso per il rigetto del ricorso.
All’udienza di comparizione personale delle parti del 15 ottobre 2003, sentito
personalmente il ricorrente e discusso il ricorso dai procuratori delle parti,
questo giudice si è riservato di provvedere.
Diritto
1.
Preliminarmente, devono esaminarsi le eccezioni di nullità del ricorso formulate
dai resistenti.
1.1. Quanto all’eccezione di nullità del ricorso per non essere stata indicata
la domanda che il ricorrente intenderebbe proporre nell’introdurre il giudizio
di merito ai sensi dell’articolo 669octies Cpc in caso di accoglimento del
ricorso, ad avviso di questo giudice, la stessa non è fondata.
A ben vedere, infatti, le conclusioni rassegnate con il ricorso costituiscono
chiaramente la domanda che il ricorrente intende proporre con l’instaurando
giudizio di merito, ossia la condanna dell’istituto scolastico alla rimozione
del crocifisso dalle aule frequentate dai figli del ricorrente.
Con le stesse si richiede, infatti, anche la condanna alle spese della
controparte: orbene (cfr. pag. 30 del ricorso), sicché è di tutta evidenza come
non posa trattarsi della domanda cautelare: come noto, in caso di procedimento
cautelare ante causam, il giudice deve provvedere sulle spese dello stesso solo
laddove rigetti il ricorso (articolo 669septies, comma 2 Cpc).
È la cautela richiesta, piuttosto, ad essere contenuta nella narrativa del
ricorso stesso, e in particolare nell’ultima parte dello stesso (cfr. in
particolare pag. 29) da cui si evince – peraltro, con tutta chiarezza – come il
ricorrente invochi in via anticipatoria la rimozione del crocefisso dalle aule
in parola.
In verità, anche laddove non si voglia condividere quanto ritenuto da questo
giudice al riguardo, parimenti l’eccezione non potrebbe essere accolta.
Vero è che, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, si è ritenuto che è
affetto da nullità il ricorso cautelare ante causam che non indichi la domanda
che verrà fatta valere con l’instaurando giudizio di merito (Tribunale di
Napoli, ordinanza 30 aprile 1997, in Foro it., 1998, 270; Pret. Vigevano –
sezione distaccata di Mortasa, ordinanza 1 agosto 1995, ivi, 1996, I, 1864;
Tribunale di Potenza, 29 marzo 1995, in Giur. Merito, I, 405; per alcuno, il
ricorso dovrebbe addirittura indicare petitam causa pretendi e conclusioni: cfr.
Pret. Alessandria, ordinanza 16 marzo 1993, in Giur. It. 1993, I, 775, che
ritiene altresì trattarsi di nullità insanabile, perché siffatto ricorso non
sarebbe in grado di raggiungere lo scopo che gli è proprio, ossia il
collegamento teleologico tra domanda cautelare e domanda di merito), ma si è
prontamente escluso che l’onere di indicazione della domanda dell’instaurando
giudizio di merito richieda un’analitica e necessariamente ben distinta
formulazione delle conclusioni di merito. E ciò soprattutto laddove si consideri
– come rilevato in dottrina – che la disciplina del rito ordinario di cognizione
consente all’attore di integrare o precisare la domanda nel corso
dell’istruttoria (articolo 183 comma 5 Cpc).
Deve affermarsi, pertanto, l’ammissibilità del ricorso che contenga anche in
modo implicito, ma inequivocabilmente l’indicazione della domanda di merito (Tribunale di Trani, ordinanza 16 gennaio 1997, in Foro it., 1998, I, 2017;
Tribunale di Nocera Inferiore 1 agosto 1995, in Giur. It., 1996, I, 238). Sicché
nel caso in esame, in cui è inequivocabile che la domanda di merito sia la
condanna della scuola pubblica a rimuovere il crocefisso dalle aule frequentate
dai figli minori del ricorrente, non sussisterebbe comunque nullità alcuna del
ricorso.
1.2. Parte resistente ha eccepito, inoltre, quanto alla cautela invocata da Adel
Smith quale esercente la potestà sui figli minori, la nullità del ricorso in
quanto proposto da uno solo dei genitori, laddove l’articolo 320 Cc prevede la
regola della rappresentanza congiunta dei genitori che esercitano la potestà sui
figli minori.
Non ignora questo giudice che si è ritenuto da parte di alcuno in dottrina che,
quando sia promossa un’azione nei confronti di un minore, l’atto di citazione
debba essere rivolto – a pena di invalidità (sanata dalla costituzione di
entrambi) – ad entrambi i genitori, in quanto la rappresentanza del minore
spetta agli stessi congiuntamente. Nel caso in esame, però, viene in rilievo non
il profilo passivo di un rapporto processuale, ma l’esercizio dell’azione
giudiziale in nome e per conto dei figli minori, fattispecie in relazione alla
quale la giurisprudenza ritiene che, laddove non siano destinate ad incidere sul
patrimonio del minore, non sia necessario l’esercizio congiunto da parte di
entrambi i genitori (oltre alla preventiva autorizzazione del giudice tutelare)
(in tal senso, alcune pronunce in materia di impugnazione davanti al giudice
amministrativo proprio di provvedimenti dell’amministrazione scolastica: cfr.
Tar Lombardia, 284/86; in Tar, 1986, I, 2827; Tar Abruzzo, sezione di Pescara,
157/85, in Tar, 1985, I, 2492; Tar Calabria, sezione di Reggio Calabria, 287/84,
in Tar, 1985, I, 742).
La proposizione di una domanda giudiziale, anche cautelare, non deve essere
necessariamente proposta da entrambi i genitori, benché la potestà genitoriale
sia normalmente congiunta, per di più laddove – come nel caso all’esame di
questo giudice – si tratta di richiesta di provvedimento d’urgenza e, comunque,
privo di incidenza sulla sfera patrimoniale dei minori e volto piuttosto ad
ampliare la sfera giuridica soggettiva degli stessi, che si assume compresa nel
suo pieno esplicarsi.
2. Esclusa la nullità del ricorso introduttivo, questo giudice deve esaminare
l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria,
poiché – secondo l’assunto difensivo dei resistenti – la presente controversia
rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva sancita dall’articolo 33 del decreto
legislativo 80/1998, così come modificato dall’articolo 7 della legge 205/00,
per “tutte le controversie in materia di pubblici servizi” tra cui, in
particolare, ai sensi della lettera e) del comma 2 di detta disposizione, quelle
«riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, […] rese
nell’espletamento di servizi pubblici, ivi comprese quelle rese nell’ambito […]
della pubblica istruzione».
Benché, ad avviso di questo giudice, sia necessario tenere distinta la domanda
cautelare e di merito proposta dal ricorrente in proprio e quella proposta dallo
stesso quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori, ciò non di meno
comunque l’eccezione non è fondata e deve affermarsi la giurisdizione
dell’autorità giudiziaria ordinaria adita.
La lettera e) del comma 2 dell’articolo 33 suddetto, infatti, prosegue
escludendo espressamente dalla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo i “rapporti individuali di utenza con soggetti privati” e le
“controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona”.
Orbene, proprio considerando tali espresse esclusioni dall’ambito di estensione
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei
servizi pubblici, procedendo alla qualificazione della domanda – rilevando a tal
fine non il contenuto dei provvedimenti d’urgenza richiesti, bensì l’azione di
merito che si intenda intraprendere, rispetto alla quale la cautela invocata si
pone come strumentale – deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice
ordinario.
2.1. In primo luogo, infatti, deve rilevarsi come la pretesa di tutela del
diritto inviolabile e costituzionalmente garantito di libertà religiosa dei
figli minori del ricorrente, che si assume leso in conseguenza all’esposizione
del crocifisso nelle aule della scuola pubblica “Antonio Silveri” di Ofena
(facente capo all’istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di
Navelli) che gli stessi frequentano, attiene al rapporto individuale di utenza
del pubblico e servizio di istruzione tra detti alunni e l’istituto scolastico
alla cui attività i medesimi attendono.
Orbene, il legislatore del 1998-2000, nel prevedere un riparto di giurisdizione
per settori omogenei di materie – con criterio, in verità, non esente da censure
di incostituzionalità (Tribunale di Roma, sezione seconda, 16 novembre 2000,
Corr. Giur. 2001, 72) – ha pero, con assoluta chiarezza, lasciato al giudice
naturale dei diritti le controversie che attengano alla tutela del cittadino
quale fruitore di un servizio pubblico in relazione agli attentati che ai propri
diritti possano derivare nello svolgersi del rapporto che viene in essere con la
fruizione del servizio stesso.
Né sembra possibile svilire la questione all’esame di questo giudice
riconducendola – come ritengono i resistenti ( pag. 5 della memoria
difensiva depositata in data 14 ottobre 2003) – ad un profilo organizzativo del
pubblico servizio di istruzione. A ben vedere, affermare ciò vorrebbe dire che
con il ricorso in esame, il ricorrente abbia inteso censurare un profilo
relativo all’organizzazione dei mezzi nell’ambito di un ufficio pubblico,
essendo appunto mezzi materiali anche quelli facenti parte dell’arredo
scolastico, nel cui ambito verrebbero dettate le disposizioni che prevedono
l’esposizione del crocifisso nella aule delle scuole pubbliche (come si dirà
diffusamente di seguito). Tale prospettazione, benché in passato sostenuta in
giurisprudenza (cfr. Pret. Roma 17 maggio 1986, in Riv. Giur. Scuola, 1986,
619), sembra non voler cogliere la vera essenza della questione, elidendo il
profilo della lesione – seppure prospettata – di un diritto assoluto
costituzionalmente tutelato. Evidente forzatura che, di fronte al rilievo in tal
senso del resistente in sede di discussione del ricorso, ha spinto il
rappresentante dell’Avvocatura dello Stato a contestare che l’assunto difensivo
possa essere riassunto nella riconducibilità della questione a meri profili
attinenti all’arredo scolastico (verbale dell’udienza del 15 ottobre 2003).
Non appare pertinente, pertanto, il richiamo a quella giurisprudenza
amministrativa per cui «rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo la controversia promossa da genitori e alunni maggiorenni e
relativa a provvedimento di carattere organizzativo del servizio scolastico, in
quanto l’esclusione della giurisdizione e del giudice amministrativo delle
controversie con gli utenti non si estende anche alle ipotesi in cui sono in
discussione gli aspetti organizzativi e generali per la prestazione del servizio
e quindi anche spaziale entro cui il potere è gestito, tanto più che è
sommamente interessante per la collettività, e specialmente per il settore, il
modo con cui l’istruzione pubblica è erogata alla generalità dei cittadini»
(così Consiglio di Stato, sezione quarta, 896/01). La questione all’esame della
giustizia amministrativa riguardava, infatti, un provvedimento amministrativo
avente ad oggetto l’assegnazione di edifici agli istituti scolastici, sicché,
anche laddove si voglia ritenere che tale controversia rientrasse nell’ambito
dell’espletamento del servizio pubblico di istruzione (in verità, con evidente
dilatazione del concetto di “pubblica istruzione”), comunque non si trattava di
questione riconducibile ad un rapporto privato di utenza, ma appunto – come si
legge – afferente profili organizzativi generali, funzionali alla prestazione
del servizio.
2.2. In verità, a ben vedere, anche laddove nel caso in esame si fosse in
presenza – secondo la prospettazione di parte resistente – di questione
attinente profili organizzatori dell’amministrazione pubblica, ciò non di meno
dovrebbe affermarsi la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Come è possibile evincere dal ricorso – e come, comunque, precisato dal
ricorrente, per il tramite del proprio difensore, all’udienza del 15 ottobre
2003 (cfr. verbale)-, la cautela richiesta è funzionale al fruttuoso esercizio
dell’azione di responsabilità aquiliana per l’asserita lesione del diritto di
libertà religiosa di cui si invoca la tutela con la reintegrazione in forma
specifica ex articolo 2058 Cc. Conseguentemente, tanto l’azione proposta da Adel
Smith in proprio, quanto quella proposta da questi quale genitore esercente la
potestà sui figli minori, rientrerebbero nell’ulteriore esclusione sancita dalla
lettera e) dell’articolo 33 del decreto legislativo 80/1998 (e successive
modificazioni) rispetto alla previsione della giurisdizione del giudice
amministrativo per le controversie relative a servizi pubblici, ossia le azioni
risarcitorie.
La circostanza stessa che il rimedio invocato dal ricorrente si concreti in una
richiesta di ordinarie ai resistenti un facere, prima in via provvisoria ed
urgente e, quindi, in via definitiva, discende dal fatto stesso che venga
proposta un’azione risarcitoria in forma specifica e non può determinare – come
invece ritiene parte resistente – una diversa qualificazione della domanda quale
attinente ad un aspetto organizzativo del servizio pubblico, atteso che la
reintegrazione in forma specifica implica sempre la condanna ad un facere, a un
non facere e a un dare da parte del soggetto danneggiante (Tribunale di
Venezia, ord. 214/03, in AmbienteDiritto.it).
Conseguentemente, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice
ordinario adito anche in relazione alla domanda cautelare proposta da Adel Smith
in proprio, benché in relazione a questi non possa configurarsi certo un
rapporto individuale di utenza del servizio pubblico di istruzione con
l’istituto resistente, non essendo questi fruitore di siffatto servizio pubblico
presso la scuola materna ed elementare statale “Antonio Silveri” di Ofena.
3. Esclusa in relazione alla presente controversia la giurisdizione esclusiva
dell’autorità giudiziaria amministrativa, è appena il caso di rilevare che può
ritenersi pacifica la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario,
vertendosi in materia di diritti soggettivi e, per di più, venendo in rilievo un
diritto di libertà inviolabile e costituzionalmente garantito ( Tribunale di
Roma, sezione seconda, ord. 18 dicembre 2002, in www.edscuola.it, Pre. Milano,
ord. 15 febbraio 1990, in Foro it, I, 1746; Trib. Milano, 18 dicembre 1986, ivi,
1987, I, 2496). Né appare dubitabile che la situazione giuridica soggettiva
dedotta dal ricorrente, in proprio e in relazione ai figli minori, sia di
diritto soggettivo, poiché si riconnette in via diretta alla norma
costituzionale dell’articolo 19, che tutela non solo la libertà di culto, ma
anche – e come si dirà più ampiamente di seguito – la libertà cosiddetta
negativa di religione e la libertà di coscienza in relazione al fenomeno
religioso (come sostenuto dalla dottrina e come affermato dalla Corte
costituzionale in più decisioni). E comunque, anche scendendo al rango della
legislazione ordinaria, posizione di diritto sarebbe quella in capo ai
ricorrenti alla luce della disciplina del nuovo concordato. In tal senso, del
resto si è espressa la stessa Corte costituzionale nella sentenza 203/89,
orientamento ribadito nella sentenza 13/1991 in relazione al diritto di
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Ad affermare ciò, del resto, sarebbe sufficiente l’articolo 2 della legge
2448/1865, all. E, che devolve alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria
ordinaria le materie riguardanti un diritto civile o politico (Pret.
Milano, ord. 15 febbraio 1990 citata).
4. È stata in passato controversa, piuttosto, la possibilità di emanare
provvedimenti che prevedano un facere (come richiesto, appunto, nel caso in
esame) ovvero un non facere da parte della pubblica amministrazione.
A norma dell’articolo 4 della legge 2248/1865 all. E, nonostante la posizione di
diritto soggettivo del privato che si assuma violata da un atto o da un
comportamento della pubblica amministrazione, è infatti vietato al giudice di
sostituirsi all’autorità amministrativa, sicché – salvo deroghe espresse – non è
ammessa, tanto in sede di giudizio ordinario di cognizione quanto in sede
cautelare ed urgente, non solo l’adozione di provvedimenti di annullamento,
modifica o sospensione di un atto amministrativo, ma anche di un comportamento
(come appunto la condanna ad un facere o ad un non facere) direttamente
incidente nella sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione, ossia
in quegli atti o comportamenti attuativi dei fini istituzionali della pubblica
amministrazione.
A fronte di tale divieto, che è logica e necessaria conseguenza della
separazione della funzione giurisdizionale dalla funzione amministrativa, oggi
sancita dagli articoli 97, 102, 104 e 113 ultimo comma della Costituzione, la
giurisprudenza di merito ha individuato il presupposto giurisdizionale della
carenza assoluta di potere della pubblica amministrazione come idoneo a rendere
inoperante il divieto di cui all’articolo 4 suddetto (Pret. Monza, 23 marzo
1990, in Foro it. 1990, I, 1745). Tale giurisprudenza evolutiva dei giudici di
merito è stata successivamente fatta propria dalla Suprema corte di Cassazione,
che ha affermato come, allorché il privato chieda la tutela di un proprio
diritto soggettivo non condizionato dal potere in concreto esercitato dalla
Pubblica amministrazione, la giurisdizione appartenga al giudice ordinario.
Versandosi inoltre in ipotesi di attività materiale lesiva posta in essere dalla
Pubblica amministrazione in carenza di potere, non opera il divieto di condanna
della stessa ad un facere (Cassazione civile, Sezioni unite, 9557/97) che è
ammessa nella misura in cui la stessa non interferisca su atti discrezionali
dell’amministrazione (Cassazione civile, Sezioni unite 39/2001) e non
contrasti con il divieto riguardante la diversa ipotesi di attività rientranti
nella sfera dei poteri e delle finalità istituzionali di essa (Cassazione,
civile, Sezioni unite 12906/98).
Orbene, premesso che nel caso all’esame di questo giudice la condanna alla
rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche non determina un’ingerenza
nell’attività discrezionale della Pubblica amministrazione volta alla
realizzazione delle finalità istituzionali della stessa, occorre verificare se
nella fattispecie in esame sussista un potere – che non può che essere
attribuito da norme di legge, stante il principio costituzionale di legalità
dell’azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione) – che consenta
all’amministrazione scolastica l’esposizione del crocifisso nelle aule delle
scuole pubbliche frequentata dai minori figli del ricorrente. Escluso ciò, potrà
ritenersi che nel giudizio ordinario e, quindi, anche cautelare d’urgenza, che
verta sulla presunta violazione o compressione di un diritto costituzionalmente
garantito, quale è il diritto alla libertà religiosa, non sussiste il limite
interno alla giurisdizione ordinaria che vieta all’autorità giudiziaria
ordinaria di emettere un ordine di fare (o di non fare) a carico della Pubblica
amministrazione, quanto quest’ultima non sia dotata di alcun potere ablatorio o
comprensivo del diritto medesimo (Pret. Torino, ord. 11 febbraio 1991, in
Foro it., 1991, I, 2586; Pret. Torino, ord. 19 luglio 1988, in Foro it., 1988,
I, 3343; Cassazione civile, Sezioni unite, 1463/79).
5. Secondo il ministero dell’Istruzione (cfr. Nota 3 ottobre 2002 – prot. N.
2667), l’esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche sarebbe
prescritta dall’articolo 118 del regio decreto 965/24, recante disposizioni
sull’ordinamento interno degli istituti di istruzione media, e dall’articolo 119
del regio decreto 1297/28, precisamente nella Tabella C allo stesso allegata
(Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare) quanto agli
istituti di istruzione elementare.
Si può subito rilevare che nessuna disposizione prescrive l’affissione del
crocifisso nelle aule delle scuole materne, mentre è pacifico che anche
nell’aula in cui svolge attività didattica il piccolo Khaled, di anni quattro, è
esposto il simbolo della croce.
Con riferimento all’altro figlio del ricorrente, Adam, verrebbero invece in
rilievo le disposizioni da ultimo citate, che appunto prescrivono che il simbolo
della croce debba far parte dell’ordinario arredamento delle aule scolastiche e
che spetta al capo d’istituto (articolo 10, comma 3, e articolo 119 del regio
decreto 1297/28) – oggi, a seguito della riforma operata dal decreto legislativo
59/1998, al dirigente scolastico – assicurare la completezza (nonché la buona
conservazione) di tutti gli arredi occorrenti. Si tratterebbe di disciplina di
rango regolamentare, dunque, in relazione alla quale, peraltro, la stessa
Pubblica amministrazione si è più volte interrogata circa la permanente vigenza
nel nostro ordinamento (si veda anche, in relazione all’esposizione del
crocefisso nelle aule giudiziarie, il quesito del 29 maggio 1984 prot. 612/14.4
posto al Ministero dell’Interno dal Ministero di Grazia e giustizia).
In particolare, con riferimento alle scuole pubbliche a seguito dell’entrata in
vigore della legge 121/85 di modifica del concordato (Ratifica ed esecuzione
dell’accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che
apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede), l’allora ministero della Pubblica
istruzione si è interrogato circa il possibile contrasto con il nuovo quadro
normativo in base al quale viene impartito l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole.
Al riguardo il Consiglio di Stato, sezione terza, con il parere 63/1988, ha
preliminarmente distinto la normativa riguardante l’affissione del crocifisso
nelle scuole da quella relativa all’insegnamento della religione cattolica; ha
quindi rilevato che «le due norme citate, di natura regolamentare, sono
preesistenti ai Patti lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con
questi ultimi» e che «nulla, infatti, viene stabilito nei Patti lateranensi
relativamente all’esposizione del crocifisso nelle scuole», sicché «le
modificazioni apportate al Concordato lateranense, con l’accordo, ratificato e
reso esecutivo con la legge 121/85, non originario, non possono influenzare, né
condizionare la vigenza delle norme regolamentare di cui trattasi»; ha così
concluso che le suddette disposizioni devono intendersi “tuttora legittimamente
operanti”. Le stesse motivazioni, peraltro, sono state fornite dall’Avvocatura
dello Stato di Bologna nel pare reso in data 16 luglio 2002 (menzionato nella
suddetta Nota 3 ottobre 2002 del Ministero dell’istruzione), che ha affermato la
permanenza in vigore di tale disciplina e la non lesività della libertà di
religione della stessa nel prevedere l’affissione del crocifisso nelle aule
scolastiche.
Siffatto argomentare è, in verità, eccessivamente semplicistico. Non è
necessario un particolare approfondimento, infatti, per rilevare come le norme
che prevedono l’esposizione del crocifisso nella scuole pubbliche non siano
entrate in contrasto con le disposizioni concordatarie poiché entrambe partono
dalla logica della confessione cattolica come istituzione religiosa
privilegiata.
Un minimo approfondimento della natura stessa della normativa in questione
consente, invece, di giungere ad una soluzione del tutto opposta.
Il regio decreto 965/24 estendeva quanto già previsto con ininterrotta
continuità da una norma del regolamento per l’istruzione elementare (regio
decreto 4336/1860 di attuazione della legge 3725/1859 cosiddetta legge Casati)
poi ripresa dal regolamento generale dell’istruzione elementare del 1908 (regio
decreto 150/08). In tale solco si pone, quindi, l’articolo 10 del regio decreto
1297/28 nel prevedere l’affissione nelle aule delle scuole elementari del
crocifisso. Si tratta, quindi, di una normativa regolamentare di esecuzione di
una legge che, per quanto laica si voglia ritenere, appartiene comunque ad un
sistema costituzionale, quale quello disegnato dallo Statuto albertino, che
all’articolo 1 sanciva che la religione cattolica era la sola religione dello
Stato.
E benché l’origine della disposizione in parola risalga all’epoca dello Stato
liberale, ciononostante la previsione dell’affissione del crocifisso nelle aule
scolastiche risponde ad intenti confessionali, come è stato da più parti e
autorevolmente osservato dalla dottrina storica. «Dall’unità d’Italia la scuola
costituisce […] terreno tradizionale di confronto fra gli interessi ideologici
dello Stato e della Chiesa, forse l’oggetto privilegiato delle pretese
confessionali e probabilmente, quindi, anche il luogo ove si avverte più forte
l’esigenza di laicità». In altri termini, anche all’epoca dello stato liberale,
la previsione dell’affissione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica
esprimeva il regime di privilegio accordato alla religione cattolica.
La dottrina giuridica (oltre che storica) indica, poi, nella previsione
dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche contenuta nei regi
decreti 965/24 e 1297/28, nonché negli altri uffici pubblici (a proposito della
presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie, si veda la circolare 1867 della
divisione terza 2134 del reg. circ. emessa in data 29 maggio 1926), uno dei
sintomi più evidenti del neo-confessionismo statale del regime fascista, che ha
nel Concordato del 1929 il suo ideale punto di arrivo. Conclusioni cui detta
dottrina perviene anche sulla scorta del chiaro tenore delle circolari
dell’epoca (basi riportare un passo della circolare del ministero dell’Interno
del 16 dicembre 1922 indirizzata ai prefetti, in cui si rileva come «in questi
ultimi anni in molte scuole sono state tolte le immagini del crocifisso e il
ritratto del Re: tutto ciò costituisce aperta e non più oltre tollerabile
violazione d’una precisa disposizione regolamentare, offende altresì, e
soprattutto, la religione dominante dello Stato e il principio unitario della
Nazione […]», diffidandosi «perché siano immediatamente restituiti […] i due
simboli sacri alla fede e al sentimento nazionale»).
Premesse le ragioni storiche e l’interesse pubblico perseguito dalla disciplina
in parola, la funzione regolamentare esplicata dai suddetti regi decreti non può
non ritenersi superata, a meno di affermare che ci sia un altro interesse
pubblico che, sostituendosi al precedente, continui a giustificarne il vigore.
Nel caso in esame, però, ciò non può sostenersi, proprio alla luce del nuovo
quadro normativo di riferimento disegnato dalle disposizioni dell’Accordo di
modifica del Concordato, come peraltro correttamente “intuito” sul finire degli
anni ottanta del secolo scorso dall’Amministrazione di grazia e giustizia prima
(si veda il citato quesito del 29 maggio 1984) e della pubblica istruzione poi,
quest’ultima nel richiedere il citato parere reso dal Consiglio di Stato.
L’esplicita abrogazione del principio della religione cattolica come religione
di Stato, contenuta nel punto 1, in relazione all’articolo 1 del Protocollo
addizionale agli Accordi di modifica del Concordato del 1929, ha sicuramente
introdotto un nuovo assetto normativo che si pone in contrasto insanabile con la
disciplina (scolastica e non) che impone l’esposizione del crocifisso. Per
quanto l’accordo di revisione del 1984 non contenga alcun riferimento esplicito
all’affissione del crocifisso, assorbente è il rilievo che i provvedimenti che
ciò prescrivono, peraltro di rango secondario, in quanto intimamente legati al
principio della religione di Stato, debbano ritenersi abrogati.
Come noto, l’abrogazione esplicita di un principio giuridico comporta
necessariamente e naturalmente l’abrogazione tacita delle disposizioni che vi
fanno riferimento, in particolare se si tratta di normativa di rango secondario,
che offre una minore resistenza nell’eventuale contrasto determinatosi con
l’introduzione di una nuova disciplina della materia, dovendo le disposizioni
regolamentari, per loro stessa natura, eseguire il dettato di determinate
disposizioni di legge.
Nel caso del nuovo concordato, poi, l’eliminazione del primo, lasciando intatte
le seconde, vorrebbe dire eludere una delle poche novità sostanziali contenute
nella riforma sancita dall’Accordo di Villa Madama.
Non può negarsi che tanto la dottrina – soprattutto certi studiosi di diritto
ecclesiastico – quanto anche la giurisprudenza, ordinaria e amministrativa,
hanno avuto la tendenza a ridimensionare la portata dell’innovazione conseguente
all’articolo 1 del Protocollo addizionale suddetto.
La stessa Corte costituzionale per ribadire la legittimità costituzionale delle
disposizioni del Cp in tema di reati contro il sentimento religioso, ha
precisato, che le stesse «troverebber[ro] tuttora un qualche fondamento nella
constatazione, sociologicamente rilevante, che il tipo di comportamento vietato
dalla norma impugnata concerne un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo
cattiva abitudine per molti» (Corte costituzionale sentenza 925/88). In
altri termini, sebbene non possa ritenersi, nell’ordinamento costituzionale, la
Repubblica Italiana come uno stato confessionale in senso cattolico, tale
religione è però professata, nella comunità statale, dalla maggioranza dei suoi
cittadini. Così ragionando, però, si continua sostanzialmente a considerare la
religione cattolica come “religione di Stato”.
Come è stato rilevato in dottrina, evocare il criterio della maggioranza, del
gruppo (numericamente e culturalmente) prevalente, cui debba guardare il
legislatore, in tema di libertà è l’argomento più denso di pericoli per le
libertà dei consociati. «Una delle più significative rivoluzioni del ventesimo
secolo è rappresentata dall’esplosione dell’idea democratica: un’idea che trova
un’essenziale riferimento nei principi di sovranità della persona umana e di
eguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge».
Il principio di uguaglianza assume, inoltre, un significato particolare nelle
società plurietniche, culturalmente variegate, dove vi sono delle minoranze per
cui l’eguaglianza «rimane solo saldissimo principio contro ingiustizie,
discriminazioni, razzismi. Diviene l’asse portante per l’affermazione del
“diritto alla differenza”».
In molte norme della Costituzione italiana (articoli 3 e 8, comma 1), ed in
verità anche nella comune valutazione dei rapporti sociali, il principio di
libertà si pone in diretta connessione con quello di uguaglianza. Ed anche a
proposito della libertà di religione è necessario considerare la relazione che
sussiste tra i principi di libertà e di uguaglianza. È quanto ha ritenuto di
recente la quarta sezione penale della Suprema corte di Cassazione con la
sentenza 439/00. Richiamandosi anche ad esperienze di altri paesi, il Supremo
collegio ha ritenuto che la rimozione del simbolo del crocifisso da ogni seggio
elettorale si muovesse nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale
in termini di laicità e pluralismo, reciprocamente implicantisi.
Vero è che tale decisione fa perno sul concetto di neutralità del pubblico
ufficiale, ma essa è solo apparentemente lontana della questione all’attenzione
di questo giudice – come, invece, ha ritenuto l’Avvocatura nel discutere il
presente ricorso – poiché, a ben vedere, proprio in considerazione del fatto che
la scuola pubblica rientra (espressamente, nella previsione della lettera e)
dell’articolo 33 del decreto legislativo 80/1998 e successive modificazioni) nel
novero dei servizi pubblici, anche l’oggetto del ricorso in esame riguarda la
questione della laicità delle istituzioni.
Alcuni commentatori hanno rilevato criticamente come la conclusione cui è
pervenuta la Suprema corte nella decisione sopra riportata tragga origine da una
lettura parziale, e per ciò solo non corretta, del concetto di laicità, poiché,
come tratteggiato dalla nota sentenza 203/89 della Corte costituzionale, laicità
non significa indifferenza nei confronti delle religioni, ma implica la
«garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime
di pluralismo confessionale e culturale», non comportando tuttavia il
rinnegamento o l’abbandono delle proprie radici storico-religiose. Esisterebbe –
secondo detta opinione – un’identità italiana, forgiata dai principi del
cattolicesimo, che non può essere cancellata, «così come non si possono
cancellare la Divina Commedia o gli affreschi di Giotto», che pur nel rispetto
delle diverse sensibilità, del multiculturalismo e del concetto di laicità dello
Stato, non potrebbe essere intesa quasi come una sorta di onta da cancellare,
giacché, anche da un punto di vista pedagogico, il nascondimento di quella identità
costituisce un disvalore che priverebbe la popolazione di fondamentali elementi
di identificazione personale o comunitaria.
Tale ragionamento, cui fa riferimento – e su cui sembrerebbe, in realtà,
fondarsi il parere 63/1988 del Consiglio di Stato, è quello diffusamente
utilizzato dalla giurisprudenza e dalla dottrina per giustificare nell’attuale
regime costituzionale la legittimità delle norme penali a tutela del sentimento
religioso. Senonché anche tali disposizioni, come quelle relative
all’esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche, hanno la medesima origine
ideologica, trovavano fondamento nella previsione della religione cattolica come
religione di Stato di cui all’articolo 1 del Trattato lateranense, venuto meno
il quale, il permanente vigore è stato motivato con il passaggio della religione
cattolica da religione di Stato a fatto culturale e sociale di rilievo
nazionale, procedendo attraverso il concetto di religione della maggioranza dei
cittadini.
È questa, in buona sostanza, l’opinione di coloro che ritengono che i perdurante
vigore dei provvedimenti che dispongono l’esposizione del crocifisso nelle aule
possa desumersi dall’articolo 9 dell’Accordo di revisione concordataria del
1984, che prevede l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole e
riconosce «i principi del cattolicesimo fanno parte de patrimonio storico del
popolo italiano».
Orbene, non si può negare che tale norma del nuovo concordato abbia in un certo
senso riassunto le due formule precedenti della religione di Stato e della
religione della maggioranza dei cittadini nel quadro di un rinnovato rapporto
fra istituzioni e società civile. Ciò costituisce lo sviluppo di una costruzione
giuridica che si fonda su un fatto incontrovertibile, il ruolo storico e quello
attuale della Chiesa, e continua a tradursi in un diffuso atteggiamento
privilegiato per la religione cattolica. Senonché, come ha già osservato il
Supremo collegio nella sentenza 439/00, «il riconoscimento contenuto
nell’articolo 9 legge citata, è privo di valenza generale perché non è un
principio fondamentale dei nuovi accordi di revisione ma è funzionale solo
all’assicurazione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche: peraltro, non obbligatorio ma pienamente facoltativo, limitato cioè
agli alunni che dichiarino espressamente di volersene avvalere, senza che agli
altri possa farsi carico di un onere alternativo (infatti, gli alunni possono
anche non presentarsi o allontanarsi dalla scuola: Corte Costituzionale
13/1991)». Ritenere la rilevanza sociale e culturale della religione cattolica
in quanto religione della maggioranza dei cittadini equivale a stabilire una
perfetta identità tra cultura cattolica e cultura civile nel nostro paese, che –
in verità non corrisponde neanche al significato della nuova norma concordataria
in materia scolastica, la quale, pur tra tante (in parte certamente volute ed in
parte in ogni caso inevitabili) ambiguità, fa riferimento ad un patrimonio
storico in cui si collocano anche – e non solo – i principi del cattolicesimo.
Le giustificazioni addotte per ritenere non in contrasto con libertà di
religione l’esposizione del crocifisso nelle scuole (e negli uffici pubblici)
così come di ogni altra forma di confessionalismo statale, sono divenute ormai
giuridicamente inconsistenti, storicamente e socialmente anacronistiche,
addirittura contrapposte alla trasformazione culturale dell’Italia e,
soprattutto, ai principi costituzionali che impongono il rispetto per le
convinzioni degli altri e la neutralità delle strutture pubbliche di fronte ai
contenuti ideologici.
Per tale ragione, non può concordarsi con quell’opinione che ritiene che il
crocifisso potrebbe rimanere nelle aule scolastiche «quando l’insieme degli
studenti (se maggiorenni, o dei loro genitori se minorenni) di una scuola
pubblica vi colgano tutti pacificamente, implicitamente, un comune significato
culturale (oltre a quello di fede dei soli cristiani); se viceversa anche un
solo alunno ritenga di essere leso n ella propria libertà religiosa negativa,
essi andrebbero rimossi». Proprio perché è in questione non solo la libertà di
religione degli alunni, ma anche la neutralità di un’istituzione pubblica, non è
possibile prospettare una realizzazione del principio di laicità dello Stato e,
quindi, della libertà di religione dei consociati “a richiesta”, ma piuttosto
deve essere connaturato all’operare stesso dell’amministrazione pubblica.
A ciò si aggiunga che ritenere il crocifisso sia solo un “simbolo passivo”,
oltre a svilire la forte valenza religiosa per la fede cristiana di tale
simbolo, costituisce una forzatura. Il crocifisso assume, infatti, nella sua
sinteticità evocativa una particolarmente complessa polivalenza significante: se
ogni simbolo è costituito da una realtà conoscitiva, intuitiva, emozionale,
molto più ampia di quella contenuta nella sua immediata evidenza, per il
crocifisso ciò si esalta, comprende una realtà complessa, che intrinsecamente
non si può esprimere per tutti nello stesso modo univoco. Appare persino
riduttivo affermare l’ambivalenza di cui si è detto sopra, che, peraltro, veniva
storicamente ricomposta fino a quando la contrapposizione tra cristiani e non
cristiani è rimasta comunque circoscritta a coloro che nel crocifisso vi leggano
pacificamente un simbolo culturale e cristiani che sottolineano il significato
religioso e assolutamente non culturale, ma confessionale, del simbolo della
croce (che a rigore, come è stato osservato in dottrina, «esprimerebbe un
conflitto radicale con la cultura, la politica e l’istituzione giudiziaria del
tempo e che di conseguenza non potrebbe essere utilizzata per un “concordiamo”
con qualsiasi Stato sulla terra, anche col migliore di essi). Ciò ha consentito
– più da parte degli studiosi del diritto ecclesiastico che del pensiero
costituzionalistico – di ricondurre i profili individuali della libertà ai
rapporti tra Stato e culti religiosi, che nell’esperienza storica italiana altro
non sono stati che sfumature di un’omogenea tradizione giudaico-cristiana.
La società multietnica odierna introduce, però, delle incrinature che
sicuramente sono provocate dalla necessità di contemperare concezioni
etico-religiose fortemente divergenti dalla tradizione culturale italiana,
mettendo così in luce i limiti di un’impostazione che dei due profili della
libertà di religione, la fede e il culto – peraltro mantenuti con chiarezza
distinti dalla Corte costituzionale sin dalle sue prime sentenze, ha visto
prevalere il secondo.
In particolare, nell’ambito scolastico, la presenza del simbolo della croce
induce nell’alunno ad una comprensione profondamente scorretta della dimensione
culturale della espressione di fede, perché manifesta l’inequivoca volontà dello
Stato, trattandosi di scuola pubblica – di porre il culto cattolico «al centro
dell’universo, come verità assoluta, senza il minimo rispetto per il ruolo
svolto dalle altre esperienze religiose e sociali nel processo storico dello
sviluppo umano, trascurando completamente e loro inevitabili relazioni e i loro
reciproci condizionamenti». Come è stato acutamente osservato in dottrina, «è
anche il segno visibile che la scuola di fronte al fatto religioso arretra la
sua sfera d’azione, rinuncia alla sua funzione educativa, compie la precisa
scelta di abbandonare il criterio dell’approccio culturale e critico,
accogliendo simboli e concetti la cui interpretazione, quando non è delegata per
legge all’autorità ecclesiastica, risulta in ogni caso inevitabilmente
riconducibile alla tradizione cattolica per i forti condizionamenti che essa
ancora esercita sul corpo sociale ed ai quali è molto difficile sfuggire specie
in giovane età».
Alle luce di quanto si è detto, si comprende anche come non possa condividersi
la netta distinzione operata dal Consiglio di Stato tra la normativa riguardante
l’affissione del crocifisso nelle scuole e quella relativa all’insegnamento
della religione cattolica. Come era stato correttamente avvertito dallo stesso
ministero della Pubblica istruzione, che detto parere aveva richiesto,
l’affissione del crocifisso nelle aule è questione non neutra rispetto al
problema dell’istruzione o, più in generale, non può essere dissociato da quello
dell’educazione. La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, infatti,
comunica un’implicita adesione a valori che non sono realmente patrimonio comune
di tutti i cittadini, presume un’omogeneità che, in verità, non c’è mai stata e,
soprattutto, non può sicuramente affermarsi sussistere oggi, e che, però,
chiaramente tende a determinare, imponendo un’istruzione religiosa che diviene
obbligatoria per tutti, poiché non è consentito non avvalersene, connotando così
in maniera confessionale la struttura pubblica “scuola” e ridimensionandone
fortemente l’immagine pluralista. E ciò facendo si pone in contrasto con quanto
ha stabilito la Corte costituzionale al riguardo, rilevando come il principio di
pluralità debba intendersi quale salvaguardia del pluralismo religioso e
culturale (Corte costituzionale 203/89 e 13/1991), che può realizzarsi solo
se l’istituzione scolastica rimane imparziale di fronte al fenomeno religioso.
È appena il caso di rilevare, seppure in estrema sintesi, che, alla luce di
quanto si è detto, parimenti lesiva della libertà di religione sarebbe
l’esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre religioni.
L’imparzialità dell’istituzione scolastica pubblica di fronte al fenomeno
religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli
religiosi piuttosto che attraverso l’affissione di una pluralità, che peraltro
non potrebbe in concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe
per ledere la libertà religiosa negativa di color che non hanno alcun credo.
Sebbene non possa negarsi che la contemporanea presenza di più simboli religiosi
eliderebbe la valenza confessionale che si è detto avere l’esposizione del solo
crocifisso.
In conclusione, ritenuta la mancanza di una norma – sia essa di legge che di
rango secondario – che prescriva l’esposizione del crocifisso nelle aule
scolastiche, considerato conseguentemente che non v’è preclusione alla condanna
dell’Amministrazione ad un facere, premessa la ricostruzione del diritto di
libertà nell’attuale assetto costituzionale, ad avviso di questo giudice, deve
ritenersi che sussista il fumus boni iuris per la concessione della cautela
invocata dal ricorrente.
5.1. Quanto alla sussistenza dell’imminenza e dell’irreparabilità del
pregiudizio lamentato dai ricorrenti, richiesto all’articolo 700 Cpc, è invece
necessario distinguere la posizione del ricorrente in proprio da quella dei
figli minori. Solo in relazione a questi ultimi, infatti, può ritenersi sussista
il requisito dell’imminenza del danno, che consente di accordare l’invocata
cautela atipica, e che esso sia di tutta evidenza in considerazione della natura
del bene giuridico leso (Pret. Monza, ord. 23 marzo 1990 citata).
La valutazione della sussistenza del pericolo discende dall’accertata
sussistenza dello “scuotimento” o della crisi del diritto di libertà di
religione come si è cercata di delineare sopra.
Se il concetto di pericolo si risolve in un rapporto tra eventi, di cui il primo
– ossia l’evento lesivo denunciato – si è già verificato, e l’altro, invece,
futuro, nel caso all’esame di questo giudice il giudizio probabilistico volto a
porre in correlazione i due eventi è quanto mai agevole: vi è un grado di
probabilità assai elevato circa il permanere del suddetto simbolo confessionale
nelle aule della scuola pubblica, e quindi anche in quella di Ofena di cui si
tratta, proprio in considerazione dell’orientamento espresso
dall’amministrazione centrale con la nota 3 ottobre 2002 prot. 2667 e del
vincolo che la stessa determina per i dirigenti scolastici; ne consegue che
continuerà a perpetrarsi la lesione al diritto inviolabile di religione dei
piccoli alunni di fede islamica.
In altri termini, nel caso all’esame di questo giudice, è la circostanza di
fatto – pacifica – dell’esposizione del crocifisso nelle aule frequentate da
Adam e Khaled Smith ad essere di per sé sufficiente per ritenere la sussistenza
dell’imminenza del pregiudizio.
A ciò si aggiunga che se un adulto può – in teoria – essere meno esposto a
condizionamenti culturali, i più giovani, e in particolare gli alunni delle
scuole elementari e medie, in assenza di convinzioni radicate, tendono a dare al
simbolo religioso la valenza che gli è immediatamente propria.
Come è stato lucidamente rilevato, affermare il contrario vorrebbe dire dare per
scontata la formazione culturale delle coscienze dei giovani, e quindi ritenere
già realizzato lo scopo stesso dell’istruzione pubblica.
Il danno lamentato, poi, è per definizione irreparabile. Come più volte si è
ripetuto, si è in presenza di un diritto di libertà assoluto e
costituzionalmente garantito, non suscettibile di essere risarcito in relazione
alla lesione medio tempore patita. Non a caso, infatti, la domanda di merito
proposta dal ricorrente è di risarcimento in forma specifica attraverso la
condanna dell’istituto convenuto alla rimozione del simbolo della croce,
trattandosi di lesione per definizione non risarcibile in termini economici.
A tal proposito non appare superfluo osservare che la rimozione del crocifisso,
che il ricorrente invoca come indispensabile per prevenire la (ulteriore)
lesione, è l’unica misura possibile per inibire la lesione del diritto di
libertà dei figli minori, poiché l’alternativa sarebbe non far partecipare
all’attività didattica i piccoli Adam e Khaled. In relazione al primo, in
particolare, non è neanche rimesso alla discrezione dell’utente (o dei genitori
di questo) la scelta se fruire o meno del servizio di istruzione pubblica:
infatti, la legge 1859/62 prevede l’obbligo e prevede all’articolo 8 la
responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci – anche penale per
l’istruzione elementare (articolo 731 Cp) – per l’adempimento dell’obbligo da
parte dei figli minori per complessivi dieci anni (cfr. legge 9/1999).
5.2. Per quanto riguarda, invece, il ricorso presentato da Adel Smith in
proprio, la circostanza che lo stesso non attenda ad attività didattica presso
la scuola materna ed elementare “Antonio Silveri” di Ofena, che non abbia alcun
obbligo di frequentarla e che possa, quindi, anche sottrarsi alla lesione
lamentata non recandosi all’interno delle aule, deve far ritenere che non
sussista in relazione alla posizione giuridica soggettiva dello stesso
l’imminenza del pregiudizio.
Per tale ragione questo giudice deve rigettare il ricorso quanto alla domanda
cautelare proposta dal ricorrente in proprio.
6. Questo giudice reputa opportuno chiarire, infine, chi sia il soggetto
destinatario del facere imposto dalla presente ordinanza.
Come noto, l’articolo 21 della legge 59/1998 ha attribuito la personalità
giuridica, già prevista per gli istituti tecnici professionali e gli istituti
statali, anche – tra gli altri – ai circoli didattici. In particolare, il comma
7 di detto articolo 21 prevede l’autonomia “organizzativa e didattica” degli
istituti.
Non possono esservi dubbi, quindi, che soggetto destinatario dell’ordine di
rimozione in via cautelare dei crocifissi esposti delle aule della scuola
materna ed elementare “Antonio Silveri” di Ofena è l’istituto comprensivo di
scuola materna ed elementare di Navelli, al quale detta scuola appartiene, e non
il ministero dell’Istruzione.
7. Quanto alle spese di lite del presente procedimento, è necessario
distinguere.
In relazione alla domanda cautelare proposta da Adel Smith in proprio, in
considerazione del rigetto della stessa per mancanza del requisito del pericolo,
si deve provvedere con la presente ordinanza alla liquidazione delle spese del
procedimento, ai sensi dell’articolo 669septies Cpc. E questo giudice reputa
sussistere giusti motivi, da individuarsi nella particolare natura della
controversia per compensarle interamente tra le parti, ai sensi dell’articolo 92
comma 2 Cpc.
Con riferimento, invece, alla cautela invocata dal ricorrente in nome e per
conto dei figli minori, l’adozione di un provvedimento positivo da parte di
questo giudice determina che la statuizione in ordine alle spese è rimessa alla
decisione dell’instaurando giudizio di merito.
PQM
Rigetta il
ricorso proposto da Adel Smith in proprio:
in accoglimento del ricorso proposto da Adel Smith quale esercente la potestà
genitoriale sui figli minori Adam Smith e Khaled Smith, condanna l’istituto
comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, in persona del dirigente
scolastico pro tempore, a rimuovere il crocifisso esposto nelle aule della
scuola statale materna ed elementare “Antonio Silveri” di Ofena frequentate dai
suddetti minori;
assegna termine di giorni trenta per l’inizio del giudizio di merito;
compensa interamente tra Adel Smith, quale ricorrente in proprio, e i resistenti
le spese del presente procedimento;
riserva di provvedere all’esito del giudizio di merito in ordine alle spese del
procedimento proposto dal Adam Smith quale esercente la potestà genitoriale sui
figli minori Adam Smith e Khaled Smith.
Consiglio di Stato
Seconda Sezione
Parere del 27 aprile 1988, n. 67
Il Crocefisso nelle aule scolastiche
Premesso che
Con il quesito di cui trattasi,
l’amministrazione, posto in evidenza il nuovo quadro normativo in base al quale
viene impartito l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche,
chiede di conoscere se le disposizioni di cui all’articolo 118 del regio decreto
965/24 e nelle di cui all’allegato C del regio decreto 1297/28, concernenti la
esposizione dell’immagine del crocefisso nelle scuole, possano considerarsi
tuttora vigenti oppure debbano ritenersi implicitamente abrogate, perché in
contrasto con il nuovo assetto normativo della materia.
Considerato in fatto e in diritto
La sezione ritiene, anzitutto, di dover
evidenziare che il crocefisso o, più comunemente, la Croce, a parte il
significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura
cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da
specifica confessione religiosa.
In disparte da ciò, sembra alla sezione che ai fini dei un più razionale esame
del quesito, sia opportuno tenere distinta la normativa riguardante l’affissione
dell’immagine del crocefisso nelle scuole da quella relativa all’insegnamento
della religione cattolica.
L’indagine deve mirare a stabilire, in buona sostanza, se, a parte l’indubbio
significato storico-culturale cui si è prima accennato, le disposizioni citate
in premessa, le quali consentono l’esposizione dell’immagine del crocifisso
nelle scuole, siano tuttora vigenti oppure siano da ritenere implicitamente
abrogate, perché in contrasto con il nuovo assetto normativo in materia,
derivante dall’Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate
modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929.
A tale riguardo, devesi rilevare che le due norme citate, di natura
regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in
contrasto con questi ultimi.
Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente
all’esposizione del crocefisso nelle scuole o, più in generale negli uffici
pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il crocefisso
o la Croce si trovano ad essere esposti.
Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato Lateranense, con
l’accordo, ratificato e reso esecutivo con la legge 121/85, non contemplando
esse stesse in alcun modo le materia de qua, così come nel concordato
originario, non possono influenzare, né condizionare la vigenza delle norme
regolamentari di cui trattasi.
Non si è quindi, tuttora, verificata nei confronti delle medesime, alcuna delle
condizioni previste dall’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.
In particolare, non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme
sopravvenute né può configurarsi una nuova disciplina dell’intera materia, già
regolata dalle norme anteriori.
Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione Repubblicana, pur
assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun
divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del
crocefisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del
patrimonio storico.
Né pare, d’altra parte, che la presenza dell’immagine del crocefisso nelle aule
scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a
manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.
Conclusivamente, quindi, poiché le disposizioni di cui all’articolo 118 del
regio decreto 965/24 e quelle di cui all’allegato C del regio decreto 1297/28
concernenti l’esposizione del crocefisso nelle scuole, non attengono
all’insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli
impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano
tuttora legittimamente operanti.
PQM
Nelle suesposte considerazioni è il parere della sezione.