| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass. Pen. – Sezione terza – sentenza 25 febbraio-29 aprile, n. 19766
Fatto e Diritto
In data 25 ottobre 2002 il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara convalidava il
sequestro probatorio (operato dalla Guardia costiera di Ravenna in data 24
ottobre 2002) di:
- 1.000 Kg. di mytilus galloprivincialis, già confezionati in reti di 2 Kg.
ciascuna, che per la quasi totalità erano di dimensioni inferiori al minimo
stabilito, pari a cm. 5;
- 1.565 Kg. di mytilus galloprivincialis, in attesa di confezionamento, di
dimensioni inferiori al minimo stabilito.
Detto sequestro era stato effettuato in relazione all’ipotizzato reato di cui
all’articolo 15, lettera c), della legge 963/65.
Con ordinanza 21 novembre 2002 il Tribunale di Ferrara rigettava l’istanza di
riesame proposta nell’interesse di Conventi Fernando, quale legale
rappresentante della Srl “Goro Pesca”.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Conventi, il quale ha eccepito:
- la insussistenza del fumus delicti, in quanto l’articolo 91 del Dpr 1639/68
consente una tolleranza di novellame sottodimensionato pari al 10% del
quantitativo dell’intera partita di pescato e, nella specie, sarebbe mancata la
possibilità di riscontare oggettivamente l’effettiva tolleranza del 10% sul
totale catturato.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può
investire la concreta fondatezza dell’accusa (il cui riscontro è riservato al
giudice della cognizione nel merito), ma deve essere limitato alla verifica
dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una
determinata ipotesi di reato ed al controllo dell’esatta qualificazione
dell’oggetto del provvedimento come corpus delicti (vedi Cass., Sezioni unite,
20/1994).
L’accertamento del fumus commissi delicti va effettuato, pertanto, solo sotto il
profilo della congruità degli elementi rappresentati e posti a fondamento del
provvedimento, che non possono essere censurati in punto di fatto per
apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno
valutati così come esposti per verificare appunto se consentono di ricondurre
l’ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge
(vedi Cass., sez. VI, 3 marzo 1998, Campo; sez. II, 22 maggio 1997, Acampora;
nonché Cass., Sezioni unite, 7/2000, Mariano, che supera e rilegge Cass.,
Sezioni unite, 23/1997, Bassi).
Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, sicché per la sua
adozione non è necessario che sussistono indizi di colpevolezza nei confronti di
una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far
configurare l’esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria fra la
cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di
dimostrazione allorché il sequestro cade sul «corpo di reato», vale a dire sulle
cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne
costituiscono il prodotto (vedi Cass., sez. VI, 29 gennaio 1998, Sarnataro e
sez. I, 3 ottobre 1997, Attaniese).
Ai fini del sequestro di cui trattasi, quindi, non è necessario che il fatto
noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in
base a specifici elementi (Cass., sez. VI, 30 aprile 1993, Bermen).
2. La società legalmente rappresenta dal ricorrente commercia prodotti ittici e,
nelle celle frigorifere dell’azienda, la Guardia costiera ha rinvenuto il
quantitativo dianzi specificato di mytilus galloprivincialis aventi dimensioni
inferiori a quelle consentite, da considerarsi quindi «novellame», e cioè
prodotto ittico allo stato giovanile, di cui è vietata - ai sensi dell’articolo
15, lettera c), della legge 963/65 (Disciplina della pesca marittima), come
sostituito dall’articolo 5 della legge 381/88 - la pesca, la detenzione, il
trasporto e la commercializzazione senza preventiva autorizzazione ministeriale.
L’articolo 15, lettera c), della legge 963/65, come sostituito dall’articolo 5
della legge 381/88, vieta - senza preventiva autorizzazione ministeriale - la
pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame di qualunque
specie vivente marina oppure delle specie di cui sia vietata la cattura in
qualunque stadio di crescita al fine di assicurare la tutela delle risorse
biologiche, si applica a tutti i comportamenti in contrasto con divieti che, non
potendo essere previsti in modo omnicomprensivo nella legge stessa, vengono
dettati con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 32 della legge
medesima.
Le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili sono stabiliti dal
Regolamento Ce 1624/94 e dall’articolo 89 del Regolamento sulla disciplina della
pesca marittima, approvato con Dpr 1639/68 come modificato da successivi decreti
ministeriali.
Il modificato articolo 91 del Dpr 1639/68 pone il divieto di pesca (anche) di
molluschi sotto misura, che, se eventualmente catturati, devono essere rigettati
in mare, ma prevede una tolleranza di non più del 10% sul totale catturato,
calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume.
Il Dm 21 luglio 1998 del ministero per le Politiche agricole (Disciplina della
pesca dei molluschi bivalvi - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1998,
n. 180), all’articolo 3, dopo avere specificato che «le dimensioni minime dei
molluschi bivalvi pescabili sono stabilite dall’articolo 89 del Regolamento
sulla disciplina della pesca marittima, approvato con Dpr 1639/68, come
modificato dai Dm 4 agosto 1982 e 16 luglio 1986», al secondo comma stabilisce
che «in ogni confezione del prodotto pescato è ammessa una tolleranza di
molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle previste di non più del
10% calcolato sul peso. Il consorzio (trattasi del consorzio per la gestione
della pesca dei molluschi bivalvi, costituito ai sensi del Dm 44/1995), previo
parere favorevole del comitato di coordinamento, adotta i provvedimenti
necessari per consentire l’applicazione delle previsioni del presente comma con
riferimento al singolo sacco di prodotto ovvero all’intera partita».
Lo stesso Dm 21 luglio 1998, all’articolo 13, dispone che «sono abrogati tutti i
decreti ministeriali disciplinanti la pesca dei molluschi bivalvi».
Nella fattispecie in esame, dunque, legittimamente risulta ipotizzato il reato
di cui all’articolo 15, lettera c), della legge 963/65, tenuto conto della
tolleranza che il Dm 21 luglio 1998 riferisce non alla pesca ed al totale
catturato bensì alle confezioni di molluschi detenute per il commercio o poste
in commercio.
Il contrario orientamento evidenziato dal ricorrente - espresso da Cassazione,
sezione III, 8790/98, ricorrente Morri - deve ritenersi superato dalle
disposizioni normative successivamente intervenute, poiché quella decisione
venne adottata alla pubblica udienza del 15 giugno 1998, allorquando non era
ancora in vigore il Dm 21 luglio 1998, pubblicato, come si è detto, nella
Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1998, n. 180.
In conclusione, alla luce degli elementi acquisiti, della cui sufficienza in
sede cautelare non può dubitarsi (spettando al giudice del merito la compiuta
verifica), le contrarie argomentazioni difensive non valgono ad escludere la
configurabilità del fumus della contravvenzione contestata e deve affermarsi la
legittimità del decreto di sequestro e dell’ordinanza di riesame.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.
PQM
La Corte suprema di
Cassazione,
visti gli articoli 127 e 325 Cpp, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.