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Avv. Antonio Zecca |
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Studio Legale |
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Costituzione della Repubblica Italiana:
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.
Art.2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite
dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano; verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE PRIMA
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale,
se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali.
Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art.17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso
alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza
o di incolumità pubblica.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge
stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della
capacità giuridica della cittadinanza, del nome.
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge.
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non
nei casi previsti dalla legge.
Art.26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto
ovè sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti
dalle leggi militari di guerra.
Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica
dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare
i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi
con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo
gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole
non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai
loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto
di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite
per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero.
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare
a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla
legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una
speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme
e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la
loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi
che lo regolano.
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali.
Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge,
che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali
o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
Art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e
di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni
e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la
media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende.
Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le
sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività.
A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere,
alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e
secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51
Tutti i cittadini dell’uno o
dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale
fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini (1).
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
(1) Comma così modificato, con l’aggiunta della seconda frase, dall’art. 1 della legge cost. 30 maggio 2003, n. 1.
Art. 52
La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro
del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle
due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56 (2)
56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero (3).
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo
il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Art. 57 (2)
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero.(3)
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei
dei quali eletti nella circoscrizione Estero.(3)
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei resti più alti
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno di età.
Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita
cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non
per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i
poteri delle precedenti.
Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo
dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63
63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il
Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere
e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere,
hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore .
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita
le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68 (4)
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto
per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri
del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita
dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere.
Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la
proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in
articoli.
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le
norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo
dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia
discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le
forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da
parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci
e consuntivi.
Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve
essere promulgata.
Art. 75
È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza
di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
Art. 78
78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.
Art. 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale. (5).
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il
termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai
reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.(5)
Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi.
Art. 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso
se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per
scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con
qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.
Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della
Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che
egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni
del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice
la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo
il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e
i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi
della legislatura (6).
Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima
di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei
Ministeri.
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche
se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite
con legge
costituzionale (7).
Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in
servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici
e consolari all'estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto,
nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro
i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge,
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
La Magistratura
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica
Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate
dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il
Procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo
dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni
e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli
albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo
le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la
nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a
giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti
insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a
decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e
con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità
di funzioni.
Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei
che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109
L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge (8)
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata (8)
Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le
persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e
l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un
interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo
(8)
Il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non
può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta,
si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato
o del suo difensore. (8)
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non
ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
(8)
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge, Si può derogare a
tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
Art. 122
Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione
penale.
Art. 113
Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata
a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114(8a)
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento.
Art. 115
(Omissis)(8b)
Art. 116(8c)
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie
indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere
l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace,
n) e
s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione
interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata
Art. 117(8d)
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato,
rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela
della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi, tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio, porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato
Art. 118(8e)
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo
che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari
di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato
e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) dei secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento, di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà
Art. 119(8f)
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per I territori con minore capacità fiscale per
abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per
favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati
dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento, solo per
finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti
Art. 120(8g)
La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del
territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle
Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo
grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la
tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione
Art. 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta
e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere (9).
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la
politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica(10).
Art. 122 (11)
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei
limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a
una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio
o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un
ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto
regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il
Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123 (12)
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale
con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale
legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del
Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro
tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla
maggioranza
dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle
autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali(12a)
Art. 124
(Omissis)(12b)
Art. 125
(Omissis)(12b)
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della
Regione.
Art. 126 (13)
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono
disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei
modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In
ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127(13a)
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente
valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di
competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge
o dell'atto avente valore di legge
Art. 128
(Omissis)(13b)
Art. 129
(Omissis)(13b)
Art. 130
(Omissis)(13b)
Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;(14)
Molise;(14)
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.(14a)
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei
Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi
della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue
leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte costituzionale
Art. 134 (15)
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative
alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge,
dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135 (16)
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria
ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni di esercizio.
I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove
anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono
essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello
di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte
da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che
il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di
una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle
Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme,
i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le
garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie
per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa
alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali.
Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei
suoi componenti.
Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica
e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica
non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono
nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere
senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee
legislative;hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre
elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati
decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della
Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare
prima della firma del decreto di nomina.
L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come
Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua
popolazione.
V
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto
concerne i tratti internazionali che importano oneri alle finanze o
modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti
e dei Tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al
riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'art. 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale,
la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e
nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
(17).
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi
delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in
vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica
Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni.
Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle
funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni
le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di
funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che
sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le
Regioni, devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da
quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116,
si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della parte
seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con
l'art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione
si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di
sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista.
In deroga all'art. 48, sono stabilite con legge, per non
oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del
regime fascista.
XIII
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e
non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro
discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale.
I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di
Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati
allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi
che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di
quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e
funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per
convertito in legge il D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento
provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII
L'Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea
costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle
materie attribuite alla sua competenza dagli artt. 2, primo e secondo comma, e
3, comma primo e secondo, del D.L. 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in
funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse
trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con
richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma
del presente articolo, è convocata dal
suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno
duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio
dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea
costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale
di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno
1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge
fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Note:
(1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria
(2) Articolo prima sostituito dall'articolo
1, della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 recante modificazioni agli
articoli 56, 57 e 60 della Costituzione e, poi così modificato dall'art. 1,
L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così
disposto:
"Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima
applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma
dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità
di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce,
altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti
alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del
territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al
comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore".
(3)
Comma sostituito dall'articolo 1, della
legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
(4) Articolo sostituito dall'articolo 1,
della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.
(5) Comma sostituito dall'articolo 1, della
legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.
(6) Comma sostituito dall'articolo 1, della
legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
(7) Comma sostituito dall'art. 1 della
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
(8) Comma aggiunto dall'articolo 1, della
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2
(8a)
Articolo sostituito dall'articolo 1
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(8b)
Articolo abrogato dall'articolo 9,
secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(8c)
Articolo sostituito dall'articolo 2
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(8d)
Articolo sostituito dall'articolo 3
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(8e)
Articolo sostituito dall'articolo 4
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(8f)
Articolo sostituito dall'articolo 5
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(8g)
Articolo sostituito dall'articolo 6
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(9) Comma modificato dall'articolo 1, della
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
(10) Comma sostituito dall'articolo 1, della
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
(11)
Articolo sostituito dall'articolo 2,
della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
(12) Articolo sostituito dall'articolo 3,
della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
(12a)
Comma aggiunto dall'articolo 7 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(12b)
Articolo abrogato dall'articolo 9,
secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(13) Articolo sostituito dall'articolo 4,
della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
(13a)
Articolo sostituito dall'articolo 8
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(13b)
Articolo abrogato dall'articolo 9,
secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(14) Originariamente Abruzzi e Molise
costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a se
stante è stata disposta dall'art. 1, della legge costituzionale 27 dicembre
1963, n. 3 che ha modificato in tal senso l'art. 131.
(14a)
Comma modificato dall'articolo 9, primo
comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(15) Articolo modificato dall'articolo 2
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
(16)
Articolo sostituito dall'articolo 1,
della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e da ultimo modificato
dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
(17)
Comma abrogato dell'articolo 7, della
legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.