| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Consiglio di Stato, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1037
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2552/2003 proposto da S.A. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti G.B. e A.G. ed elettivamente domiciliata presso il secondo, in ...
CONTRO
il comune di , in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti ed elettivamente domiciliato presso il secondo, in ...
E NEI CONFRONTI DI
R.P., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia,
21 dicembre 2002, n. 1081.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2003, il Consigliere Marco
Lipari;
Uditi, altresì gli avv.ti B. e M., per delega dell’avv.to M.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dalla S.A. s.r.l., attuale appellante contro i provvedimenti adottati dal comune di .....concernenti la demolizione di opere edilizie asseritamente eseguite senza la prescritta concessione edilizia.
L’appellante ripropone le censure disattese dal tribunale.
Il comune resiste al gravame, mentre le altre parti intimate non si sono costituite.
La Sezione rileva preliminarmente che, in conformità alla richiesta formulata dalla parte appellante, il presente giudizio deve essere sospeso, in applicazione dell’articolo 32, comma 5, del decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, recante disposizioni in materia di condono edilizio, il quale richiama le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47/1985, nonché l’articolo 39 della legge n. 724/1994.
In particolare, il
richiamato articolo 44 della legge n. 47/1985 dispone che, dalla data di entrata
in vigore della normativa sul condono edilizio e fino alla scadenza dei termini
per la presentazione della domanda di sanatoria (31 marzo 2004), sono sospesi i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione.
Non assume rilievo la circostanza, evidenziata dal comune di che la Regione
Friuli Venezia Giulia, titolare di una potestà legislativa primaria in materia
edilizia e urbanistica, abbia approvato una legge destinata a regolare in modo
completo la materia (legge n. 34, approvata dal Consiglio regionale nella seduta
del 20 novembre 2003, intitolata “Divieto di sanatoria eccezionale delle
opere abusive”).
Al riguardo, il
comune sottolinea che la stessa legge n. 346/2003 fa in ogni caso salve le
competenze delle Regioni a statuto speciale.
Infatti, la legge regionale non risulta ancora pubblicata sul Bollettino
Ufficiale Regionale al momento in cui il ricorso è trattenuto in decisione. Ne
deriva che la disciplina, non entrata ancora in vigore, non è applicabile alla
presente vicenda processuale.
Inoltre, la legge regionale in questione prevede qualche significativo spazio per la sanabilità di determinate opere: pertanto è ragionevole ritenere che gli interessati debbano essere messi in condizione di verificare l’opportunità di procedere alla richiesta di condono edilizio, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge statale, con la contestuale sospensione dei giudizi.
Infine, va rilevato che la sospensione dei giudizi e dei procedimenti amministrativi prevista dalla legge statale non è condizionata dall’entrata in vigore della normativa regionale. Tale disciplina, che prevede la sospensione automatica dei giudizi e dei procedimenti amministrativi di carattere sanzionatorio, ha una sua giustificazione razionale, costituita dall’esigenza di assicurare comunque un congruo spazio temporale per valutare la portata della nuova normativa e i suoi effetti sui procedimenti sanzionatori amministrativi in corso.
Spetterà all’interessato decidere se attivare o meno il procedimento di condono introdotto dalla normativa statale, e all’amministrazione competerà la determinazione di stabilire se l’opera sia o meno sanabile, tenendo conto delle regole portate dalla legge regionale nel frattempo entrata in vigore.
In questa sede, quindi, non è consentito al giudice di affermare, nemmeno in via incidentale, che non si deve sospendere il giudizio, perché l’opera non è sanabile.
Pertanto, il presente giudizio deve essere sospeso.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riservata ogni decisione sul
rito, sul merito e sulle spese, sospende il giudizio fino alla data del 31 marzo
2004;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2003, con
l'intervento dei signori:
Emidio Frascione -
Presidente
Giuseppe Farina - Consigliere
Marco Lipari - Consigliere Estensore
Aniello Cerreto - Consigliere
Gerardo Mastrandrea - Consigliere