| Studio Legale |
| Avv. Antonio Zecca |
CODICE
DEONTOLOGICO
Preambolo
L’avvocato esercita la
propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i
diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e
contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della
giustizia.
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle
leggi al principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il
diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la
regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di
questi valori.
TITOLO 1
Principi generali
Articolo 1
Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nel loro reciproci rapporti e nel confronti dei terzi.
Articolo
2
Potestà disciplinare
Spetta agli organi
disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla
violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto
della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze,
soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
Articolo 3
Volontarietà dell’azione
La responsabilità
disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della
condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la
sanzione deve essere unica.
Articolo 4
Attività all’estero e attività in
Italia dello straniero
Nell’esercizio di attività
professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore,
l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in
cui viene svolta l’attività.
Del pari l’avvocato straniero. nell’esercizio dell’attività professionale in
Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al n’spetto delle norme
deontologiche italiane.
Articolo 5
Doveri di probità, dignità e decoro
L’avvocato deve ispirare la
propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
1. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva
ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
2. L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non
riguardanti l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione
professionale o compromettano l’immagine della classe forense.
3. L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può
assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
Articolo 6
Doveri di lealtà e correttezza
L’avvocato deve svolgere la
propria attività professionale con lealtà e correttezza.
1. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con
mala fede o colpa grave.
Articolo 7
Dovere di fedeltà
È dovere dell’avvocato
svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
1. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.
2. L’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che
la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo nel confronti dello Stato e di ogni altro potere.
Articolo 8
Dovere di diligenza
L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
Articolo 9
Dovere di segretezza e riservatezza
È dovere, oltre che diritto,
primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività
prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte
assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
1. L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nel
confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività
stragiudiziale.
2. La segretezza deve essere rispettata anche nel confronti di colui che si
rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
3. L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche
al propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello
svolgimento dell’attività professionale.
4. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di
alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a. per lo svolgimento delle attività di difesa;
b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un
reato di particolare gravità;
c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e
assistito;
d. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell’assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente
necessario per il fine tutelato.
Articolo 10
Dovere di indipendenza
Nell’esercizio dell’attività
professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e
difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera
personale.
Articolo 11
Dovere di difesa
L’avvocato deve prestare la
propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari
in base alle leggi vigenti.
1. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia
possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di
fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il
difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
2. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare
attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per
la prestazione di tale attività.
Articolo 12
Dovere di competenza
L’avvocato non deve
accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
1. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla
prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di
particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa
con altro collega.
2. L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la
competenza a svolgere quell’incarico.
Articolo 13
Dovere di aggiornamento
professionale
È dovere dell’avvocato
curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e
accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nel quali
svolga l’attività.
1. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio
individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e
forense.
2. È dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del
Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza
concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
Articolo 14
Dovere di verità
Le dichiarazioni in giudizio
relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto
specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta
conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in
errore.
1. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In
particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni
di persone informate sui fatti che sappia essere false.
2. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto
dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul
presupposto della medesima situazione di fatto.
Articolo 15
Dovere di adempimento previdenziale
e fiscale
L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
Articolo 16
Dovere di evitare incompatibilità
È dovere dell’avvocato
evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e,
comunque, nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’Ordine.
1. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
2. Costituisce infrazione disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione all’albo
in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano
venute meno.
Articolo 17
Informazioni sull’attività
professionale
L’avvocato può dare
informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità
della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di
trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente
Consiglio dell’Ordine.
Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza
e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto
professionale. L’avvocato non può n’velare al pubblico il nome dei propri
clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e
il decoro della professione.
In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità
ingannevole, elogiativa, comparativa.
1. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione
di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in
discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società
o di associazioni di avvocati.
2. È consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto
parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente
previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso
unanime dei suoi eredi.
Articolo 17 bis
Modalità dell'informazione.
L'avvocato che
intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei
professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia
svolto in forma associata o societaria;
il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti
lo studio;
la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti,
con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web,
se attivato.
il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in
Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della
professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
i titoli accademici;
i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi,
eventuali materie di attività prevalente;
le lingue conosciute;
il logo dello studio;
gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda
fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di
validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione
della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e
direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di
avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio
dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare
i dati previsti dal primo comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante
l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
Articolo 18
Rapporti con la stampa.
Nei rapporti
con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a
criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei
doveri di discrezione e riservatezza.
I.
Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse
dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che
non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli
altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la
propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di
sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su
altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze
stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
III.
È consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine
di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con
l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o
radiofoniche.
Articolo 19
Divieto di accaparramento di clientela
È vietata ogni condotta
diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o
procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.
1. L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un
onorario, una provvigione o qualsiasi ‑altro compenso quale corrispettivo per la
presentazione di un cliente.
2. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi
ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o
incarichi.
3I. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie
prestazioni professionali al‑ domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di
riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
4. È altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una
prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un
specifico affare.
Articolo 20
Divieto di uso di espressioni
sconvenienti od offensive
Indipendentemente dalle
disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni
sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività
professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei
magistrati, delle controparti e dei terzi.
1. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono
l’infrazione della regola deontologica.
Articolo 21
Divieto di attività professionale
senza titolo o di uso di titoli inesistenti
L’iscrizione all’albo
costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e
stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del
relativo titolo.
1. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non
conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo
di sospensione.
2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che
agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a
soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o
consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se
limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio.
3. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia
docente universitario di materie giuridiche. in ogni caso dovrà specificare la
qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.
4. L’iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e
per esteso il titolo di “praticante avvocato", con l’eventuale indicazione di
"abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.
Titolo II
Rapporti con i colleghi
Articolo 22
Rapporto di colleganza
L’avvocato deve mantenere
sempre nel confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e
lealtà.
1. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con
sollecitudine alle sue richieste di informativa.
2. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nel confronti di un collega per
fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva
comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa pregiudicare il diritto da
tutelare.
3. L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La
registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso
di tutti i presenti.
Articolo 23
Rapporto di colleganza e dovere di
difesa nel processo
Nell’attività giudiziale
l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di
difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
1. L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra
occasione di incontro con i colleghi.
2. L’avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata,
formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte
assistita.
3. il difensore che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio,
il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve
raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al
difensore d’ufficio per l’attività professionale eventualmente già svolta.
4. Nell’esercizio del mandato l’avvocato può collaborare con i difensori delle
altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse
della parte assistita e nel rispetto della legge.
5. Nel casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il
co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto
dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della
strategia processuale.
6. L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare
inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
Articolo 24
Rapporti con il
Consiglio dell'Ordine.
L'avvocato ha
il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con
altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali
osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è
tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense
o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi
collegiali.
I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta
dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di
osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur
potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella
formazione del proprio libero convincimento.
II. Qualora il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie
o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega
tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso
reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito
disciplinare.
III. L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine deve adempiere
l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.
IV. Ai fini della tenuta degli albi, l'avvocato ha il dovere di comunicare senza
ritardo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello
competente per territorio, la costituzione di associazioni o società
professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi
principali, secondari e anche recapiti professionali.
Articolo 25
Rapporti con i collaboratori dello
studio
L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.
Articolo 26
Rapporti con i praticanti
L’avvocato è tenuto verso i
praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della
pratica forense al fine di consentire un’adeguata formazione.
1. L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro,
riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato
all’apporto professionale ricevuto.
2. L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel
libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a
motivi di favore o di amicizia.
3. È responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico al praticanti di
svolgere attività difensiva non consentita.
Articolo 27
Obbligo di corrispondere con il
collega
L’avvocato non può mettersi
in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.
1. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o
intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza
può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone
copia per conoscenza al legale avversario.
2. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti
di ricevere la controparte, sapendo che, essa è assistita da un collega, senza
informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.
Articolo 28
Divieto di produrre la
corrispondenza scambiata con il collega
Non possono essere prodotte
o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la
corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
1. È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato
perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
2. È producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento
delle prestazioni richieste.
3. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra
colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al
professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi
criteri di riservatezza.
Articolo 29
Notizie riguardanti il collega
L’esibizione in giudizio di
documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e
l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che
egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali notizie sia necessario alla
tutela di un diritto.
1. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori
sull’attività professionale di un collega.
Articolo 30
Obbligo di soddisfare le
prestazioni affidate ad altro collega
L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento.
Articolo 31
Obbligo di dare istruzioni al
collega e obbligo di informativa
L’avvocato è tenuto a dare
tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è
tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività
svolta e da svolgere.
1. L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente
comunicata e consentita.
2. È fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una
controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato
l’incarico.
3. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo
più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena
possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.
Articolo 32
Divieto di impugnazione della
transazione raggiunta con il collega
L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
Articolo 33
Sostituzione del collega
nell’attività di difesa
Nel caso di sostituzione di
un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il
nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito,
adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano
soddisfatte le legittime n’chieste per le prestazioni svolte.
1. L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato
avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli
elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
Articolo 34
Responsabilità dei collaboratori,
sostituti e associati
Salvo che il fatto integri
un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono
disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici
ricevuti.
1. Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile
soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici
commessi.
Titolo III
Rapporti con la parte assistita
Articolo 35
Rapporto di fiducia
Il rapporto con la parte
assistita è fondato sulla fiducia.
1. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato
che la difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte
assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato
soltanto con il consenso della parte assistita.
2. L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire
con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in
qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto
previsto nell’articolo 45.
Articolo 36
Autonomia del rapporto
L’avvocato ha l’obbligo di
difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei
limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.
1. L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose,
né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da
nullità.
2. L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità del
cliente e dell’eventuale suo rappresentante.
3. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene
al segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano
riferibili a un cliente esattamente individuato.
4. L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli
elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla
realizzazione di una operazione illecita.
Articolo 37
Conflitto di interessi
L’avvocato ha l’obbligo di
astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un
conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo
svolgimento di altro incarico anche non professionale.
1. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un
nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da
altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa
avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di
un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di
un nuovo incarico.
2. L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi
confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società
di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.
Articolo 38
Inadempimento al mandato
Costituisce violazione dei
doveri professionali, il mancato, n’tardato o negligente compimento di atti
inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e n’levante trascuratezza
degli interessi della parte assistita.
I. il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali
deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero
incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile
dell’adempimento dell’incarico.
Articolo 39
Astensione dalle udienze
L’avvocato ha diritto di
partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in
conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle nonne
in vigore.
1. L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione
deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
2. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda
delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione
non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche
attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente,
in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
Articolo 40
Obbligo di informazione
L’avvocato è tenuto ad
informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle
caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da
espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili.
L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento
del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito
ne faccia richiesta.
1. Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle
previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
2. È obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del
compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o
altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di
trattazione.
3. Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di
quanto appreso nell’esercizio del mandato se utile all’interesse di questi.
Articolo 41
Gestione di denaro altrui
L’avvocato deve comportarsi
con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio
assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della
parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto.
1. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente
necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
2. In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni
scritte e ad attenervisi.
Articolo 42
Restituzione di documenti
L’avvocato è in ogni caso
obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione
dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia
richiesta.
1. L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della
parte assistita, solo quando ciò sia necessario al fini della liquidazione del
compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.
Articolo 43
Richiesta di pagamento
Durante lo svolgimento del
rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi
ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle
prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle
prestazioni richieste per lo svolgimento dell’incarico.
1. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti
ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata
delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e
degli onorari per le prestazioni svolte.
2. L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all’attività svolta.
3. L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in
caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
4. L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o
all’adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita
delle somme riscosse per conto di questa.
Articolo 44
Compensazione
L’avvocato ha diritto di
trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a
rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere
le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il
consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in
sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le
abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato
una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
1. In ogni altro caso, l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a
disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
Articolo 45
Accordi sulla definizione del compenso.
È consentito
all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 ce. e sempre che
i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto
dall'art. 2233 del Codice civile.
Articolo 46
Azioni contro la parte assistita
per il pagamento del compenso
L’avvocato può agire giudizialmente nel confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
Articolo 47
Rinuncia al mandato
L’avvocato ha diritto di
rinunciare al mandato.
1. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un
preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario
fare per non pregiudicare la difesa.
2. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di
un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è
responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad
informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
3. In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato
con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico e
all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento di tale formalità, fermi
restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività,
indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale
comunicazione.
Titolo IV
Rapporti con la controparte, i
magistrati e i terzi
Articolo 48
Minaccia di azioni alla controparte
L’intimazione fatta
dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti
sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è
consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili
iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente
scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative
sproporzionate o vessatorie.
1. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio
studio, prima di iniziare un giudizio, l’avvocato deve precisarle che può essere
accompagnata da un legale di fiducia.
2. L’addebito alla controparte di competenze e spese per l’attività prestata in
sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a
favore del proprio assistito.
Articolo 49
Pluralità di azioni nei confronti
della controparte
L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
Articolo 50
Richiesta di compenso professionale
alla controparte
vietato richiedere alla
controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia
oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e in ogni
altro caso previsto dalla legge.
I. In particolare è consentito all’avvocato chiedere alla controparte il
pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione
giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
Articolo 51
Assunzione di incarichi contro
ex-clienti
L’assunzione di un incarico
professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un
biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo
incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto
divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite In ragione del rapporto
professionale già esaurito.
1. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie
familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria
assistenza in controversie successive tra i medesimi.
Articolo 52
Rapporti con i testimoni
L’avvocato deve evitare di
intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con
forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nel modi e termini
previsti
dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al
rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni
difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o
l’opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e
agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull’oggetto, sul modi e sulle forme delle investigazioni nonché
sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati
autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le
informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche
nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo
del segreto e l’obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti
delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso
nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse del
proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l’obbligo di conservare scrupolosamente e
riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il
tempo ritenuto necessario o utile per l’esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e al vari soggetti interessati di corrispondere
compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate al fini
delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle
spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate al fini delle
investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome
dell’assistito.
9. il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si
avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una
audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale
davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del
difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o
imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato
che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate
a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve
richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della
propria qualità e della natura dell’atto da compiere, nonché della possibilità
che, ove non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla
persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso
al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non
risulta assistita, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un legale
sia consultato e intervenga all’atto. Nel caso di persona minore, l’invito è
comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di
intervenire all’atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato
dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla
legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la
genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte.
Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono
essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha
reso informazioni né al suo difensore.
Articolo 53
Rapporti con i magistrati
I rapporti con i magistrati
devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle
reciproche funzioni.
1. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in
corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale
avversario.
2. L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve
rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla
incompatibilità.
3. L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di
familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze.
In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti
nell’esercizio del suo ministero, nel confronti o alla presenza di terze
persone.
Articolo 54
Rapporti con arbitri e consulenti
tecnici
L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
Articolo 55
Arbitrato
L’avvocato chiamato a
svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento
a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con
imparzialità e indipendenza.
1. L’avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso
rapporti professionali con una delle parti.
2. L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del
procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui
associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l’avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e
ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al
fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
3. L’avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve
dichiarare per iscritto, nell’accettare l’incarico, l’inesistenza di ragioni
ostative all’assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo
professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle
parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il
tipo di tali relazioni e può accettare l’incarico solo se le parti non si
oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del
procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve
rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli
inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sul fatti di cui venga a conoscenza
in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata
a tutte le parti.
Articolo 56
Rapporti con i terzi
L’avvocato ha il dovere di
rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario
di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere
con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.
1. Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di
comportarsi, nel rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la
fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri
professionali e nella dignità della professione.
Articolo 57
Elezioni forensi
L’avvocato che partecipi,
quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi
rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme
di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
1. È vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di
svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
2. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola
affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di
svolgimento delle operazioni di voto.
Articolo 58
La testimonianza dell’avvocato
Per quanto possibile,
l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese
nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato
ricevuto.
1. L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola,
sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
2. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al
mandato e non potrà riassumerlo.
Articolo 59
Obbligo di provvedere
all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
L’avvocato è tenuto a
provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nel confronti
dei terzi.
1. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione
assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia
tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di
rispettare i propri doveri professionali.
Titolo V
Disposizione finale
Articolo 60
Norma di chiusura