| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cassazione Sezione - Prima Civile n. 362 del 14 gennaio 2003.
La
domanda di riparazione per violazione del diritto ad una ragionevole durata del
processo può essere proposta, in base all’art.
4 della legge 24 marzo 2001 n.
89, anche durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si
assume verificata. Non è fondata la tesi del Ministero della Giustizia secondo
cui questa disposizione di legge si porrebbe in contrasto con i principi
costituzionali di precostituzione del giudice naturale (art. 25 Cost.) e di
imparzialità del giudice (art. 101 Cost.). Non è infatti giuridicamente
sostenibile che la proposizione della domanda di riparazione in pendenza del
giudizio costituisca atto di sfiducia nei confronti del giudice della causa di
cui si deduce l’eccessiva durata. Una tale concezione postula che l’azione per
il conseguimento dell’equo indennizzo sia fondata sull’accertamento della
responsabilità (e, quindi, della colpa) del singolo giudice nella causazione
dell’ingiustificato ritardo, attraverso comportamenti di rilievo civile, penale,
contabile o disciplinare. Al contrario, la disciplina in esame fa scaturire il
diritto all’equo indennizzo dal mero accertamento del mancato rispetto del
termine ragionevole di cui all’art. 6 par. 1 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo, sicché la valutazione del comportamento del
giudice (insieme con quello delle parti) ha la mera funzione di selezionare
quali attività processuali siano attribuibili all’impulso del giudice e quali
all’impulso delle parti: così da consentire la stima dei tempi che sono
complessivamente attribuibili al giudice, come Apparato Giustizia (inteso come
complesso organizzato di uomini, mezzi e procedure necessari all’espletamento
del servizio), e far scaturire il giudizio circa la ragionevolezza o meno della
loro durata. In quest’ordine di idee è assolutamente da escludersi che lo
spirito della legge sia quello di attribuire al giudice dell’equo indennizzo
l’indagine e la valutazione circa la legittimità (civile, penale, disciplinare o
contabile) del comportamento del giudice della causa presupposta (sia essa
definita o in corso); mentre è da ammettersi che l’eventuale giudizio favorevole
sull’istanza contenga in sé un apprezzamento negativo circa la complessiva
capacità dell’Apparato Giustizia a rendere il servizio attribuitogli in tempi
ragionevoli.