| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Consiglio di Stato – Sezione
quinta – decisione 6 maggio - 18 settembre 2003, n. 5315
Fatto
Con ricorso
giurisdizionale l’istante adiva il Tar per la Toscana per sentir dichiarare che
la concessione edilizia n. 26243, del 16 dicembre 1995, rilasciata dal Comune di
Prato per la realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco non era
assoggettata al pagamento del contributo di concessione e, di conseguenza,
condannare il Comune di Prato a restituire quanto a tale titolo percepito sia
per oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria), per complessive lire
296.510.288, che per quota del costo di costruzione, per complessive lire
418.446.000.
Con sentenza 1149/00 in data 4 aprile – 9 giugno 2000 il Tar per la Toscana ha
respinto il ricorso.
Secondo l’appellante la sentenza del Tribunale appare ingiusta e meritevole di
riforma per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo9, lettera f), della legge
10/1977, con riferimento alle opere pubbliche realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti.
L’appellante evidenzia che ai sensi della prima parte della lettera f),
dell’articolo 9, della legge 10/1977, il contributo afferente il rilascio della
concessione edilizia non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere
pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti e tale nozione ha costituito oggetto di specifica definizione da
parte del Ministero dei lavori pubblici e dello stesso Consiglio di Stato in
sede di interpretazione dell’articolo 81, terzo comma, del Dpr 616/77 nella
parte in cui disciplina il controllo urbanistico-edilizio delle opere pubbliche
di interesse statale, da realizzare appunto dagli enti istituzionalmente
competenti; secondo il Ministero ed il Consiglio di Stato, il ricorso
all’articolo 81 – per autorizzare interventi non conformi alla normativa
urbanistica vigente – sarebbe stato consentito in ragione del carattere
permanente della destinazione del bene all’uso dell’Amministrazione statale:
permanenza che inerisce, di regola, solo al regime di proprietà ma che è
prefigurabile anche nei casi di locazione dell’immobile oggetto di intervento.
Così, in sede di interpretazione di una norma ancora più incidente rispetto
all’articolo9, lettera f), legge 10/1977 – giacché consentiva la realizzazione
di interventi addirittura in contrasto con la normativa urbanistica – era stata
considerata opera di interesse generale realizzata dagli enti istituzionalmente
competenti l’opera realizzata dal privato ed utilizzata dall’amministrazione
attraverso la locazione, purché in modo duraturo ed esclusivo.
Secondo l’appellante la stessa conclusione ermeneutica deve trarsi dalla norma
di cui all’articolo 9, lettera f), della legge 10/1977 e con riguardo al caso in
esame. Invero: - il piano regolatore generale del Comune di Prato identifica
l’area interessata dall’opera di cui si tratta in Zona F con la simbologia
specifica “VF” a significare Caserma dei Vigili del Fuoco; le Zone F sono
disciplinate dall’articolo 35 delle Norme tecniche di attuazione del piano
regolatore, come aree per attrezzature di interesse comune di cui alla lettera
b), dell’articolo 3 del decreto ministeriale 1444/68, ed a norma del quale esse
possono essere espropriate dagli enti autorizzati. Su di esse è vietata
qualsiasi nuova costruzione con destinazione diversa da quella indicata dal
piano regolatore (punto 3); è ammessa l’attuazione delle previsioni di piano
regolatore da parte dei privati (singoli, Enti) subordinatamente alla stipula di
una convenzione con il Comune che stabilisca le modalità della gestione
nell’interesse comune (punto 5); - il rilascio della concessione edilizia, nella
fattispecie, è stato condizionato alla stipula di un atto d’obbligo contenente
l’impegno del concessionario e degli aventi causa al mantenimento della
destinazione del bene a pubblica utilità fino ad eventuali modifiche del piano
regolatore; - l’atto d’obbligo dà atto che il progetto per la costruzione del
fabbricato da adibire a Caserma dei Vigili del Fuoco è stato approvato dal
Ministero dell’interno – Ispettorato Sedi di Servizio ed Infrastrutture – in
data 30 marzo 1992, e commina la decadenza della concessione edilizia qualora la
destinazione o l’uso fossero modificati nel termine di validità del piano
regolatore che destina l’area a caserma dei Vigili del Fuoco; il concessionario
ha documentato al Comune l’impegno a concedere in locazione la Caserma al
Ministero dell’interno e l’accettazione da parte di quest’ultimo; in data 10
dicembre 1997 la Caserma, ancora in corso di costruzione, è stata venduta all’Inpdap,
al prezzo imposto dalla Commissione di Congruità con nota n. 692, del 27 maggio
1996.
Pertanto, secondo l’appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale:
a) l’opera risulta originariamente e direttamente riferibile al perseguimento di
finalità di interesse generale, con destinazione pubblica permanente; tale
conclusione deriva: dalla destinazione dell’opera impressa dallo strumento
urbanistico e dall’atto d’obbligo all’uopo stipulato, a pena di decadenza della
concessione ed all’evidenza incompatibile con qualsiasi utilizzazione a scopi
privati; dalle particolari condizioni e modalità con cui l’opera è stata
costruita, con il coinvolgimento sin dalla fase progettuale del Ministero
dell’interno; b) dalla circostanza che, nella specie, non si tratta di opera
realizzata da una società privata nell’esercizio della propria ed incondizionata
attività imprenditoriale. Infatti dall’imposizione sull’area del vincolo di
piano regolatore a Caserma dei Vigili del Fuoco fino alla vendita al prezzo
autoritativamente imposto dalla Commissione di Congruità, l’attività
dell’appellante si è uniformata alle esigenze pubblicistiche
dell’Amministrazione; con la conseguenza che la stessa non ha potuto ritrarre
dall’operazione un utile in posizione comune a quella di ogni altro operatore
privato: ciò che già consente di affermare il diritto alla esenzione alla
stregua dei principi enunciati dal Consiglio (cfr. Consiglio di Stato, sezione
quinta, 3860/00).
2) Violazione e falsa applicazione dell’articolo9, lettera f), legge 10/1977 con
riferimento alle opere di urbanizzazione.
Secondo l’appellante ai sensi della seconda parte della lettera f),
dell’articolo 9 della legge 10/1977, il contributo afferente il rilascio della
concessione edilizia non è dovuto per le opere di urbanizzazione, eseguite anche
da privati, in attuazione di strumenti urbanistici. Ha errato il Tribunale nel
ritenere che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono solo quelle
tassativamente elencate dalla legge 847/64, e tra le stesse non figura una
caserma, in quanto l’elenco di cui all’articolo 4 della legge 847/64 non ha
carattere tassativo, perché indica soltanto le opere di urbanizzazione ammesse a
fruire degli speciali mutui previsti dalla legge in questione, secondo
l’orientamento del Ministero dei lavori pubblici e quello della giurisprudenza
prevalente.
Sotto il secondo profilo enunciato dal Tribunale, l’articolo 4, secondo comma,
della legge 847/64 prevede soltanto alcune opere di urbanizzazione secondaria
dimensionate sul quartiere (mercati, impianti sportivi, aree verdi), e tutte le
altre su scala più vasta.
Viceversa secondo l’affermazione consolidata del Consiglio di Stato, perché
possa qualificarsi come opera di urbanizzazione eseguita in attuazione di
strumenti urbanistici è, invero, necessario che essa sia specificamente indicata
come tale nello strumento urbanistico (Consiglio di Stato, sezione quinta,
3860/00); in tale ottica si è ritenuto che anche la realizzazione, da parte di
un privato, di strutture scolastiche per le scuole dell’obbligo rientra in linea
di principio tra le opere di urbanizzazione secondaria, ma non gode comunque
dell’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e dal contributo di concessione
qualora non sia specificamente compiuta in attuazione di strumenti urbanistici,
nel senso che l’esenzione può essere riconosciuta all’opera di urbanizzazione
indicata come tale da detti strumenti (Consiglio di Stato, sezione quinta,
69/1997; id., 536/99).
Nel caso in esame la Caserma è specificamente indicata come tale nello strumento
urbanistico, atteso che: il piano regolatore del Comune di Prato destina l’area
interessata dall’opera a Zona F, per attrezzature di interesse comune – Vigili
del Fuoco e la identifica graficamente con la simbologia specifica “VF”; -
l’articolo35 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore vieta la
costruzione di qualsiasi nuova costruzione con destinazione diversa da quella
indicata dal piano regolatore (punto 3); - il rilascio della concessione
edilizia è stato condizionato alla stipula di un atto d’obbligo contenente
l’impegno del concessionario e degli aventi causa a destinare il fabbricato a
Caserma dei Vigili del Fuoco, fino ad eventuali modifiche di piano regolatore e
fermo che qualora la destinazione o l’uso fossero modificati nei termini di
validità del piano regolatore che destina l’area a caserma dei VV.FF. la
concessione edilizia s’intenderà decaduta e priva di ogni effetto (cfr. l’atto
d’obbligo registrato in data 9 novembre 1995 e la concessione edilizia).
La ricorrente società conclude per l’accoglimento dell’appello con ogni
consequenziale statuizione di legge.
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2003 il ricorso veniva trattenuto in
decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.
Diritto
Come riportato nella narrativa
che precede con l’appello in esame viene impugnata la sentenza 1149/00, del 9
giugno 2000, con cui il Tar per la Toscana ha respinto il ricorso proposto
dall’attuale appellante per l’annullamento della determinazione del resistente
Comune di Prato di non concedere la gratuità alla concessione edilizia n. 2643,
del 16 dicembre 1995.
Come pure in precedenza considerato l’appellante società reitera in questa sede
– sia pure rimodulandole avverso il contenuto motivazionale dell’impugnata
decisione – le censure già dedotte in primo grado (puntualmente disattese dal
Tribunale) censure secondo cui, sostanzialmente nella fattispecie doveva trovare
applicazione la norma di cui all’articolo 9, lettera f), della legge 10/1977,
sulla gratuità della concessione, ciò sotto due profili: il primo per cui
ricorre l’esenzione dei contributi in quanto l’opera oggetto della concessione
edilizia era configurabile tra quelle previste dalla richiamata normativa e, il
secondo, per cui si sosteneva l’esenzione in quanto l’opera stessa rientra in
quelle di urbanizzazione eseguite anche dai privati, in attuazione degli
strumenti urbanistici.
Le censure sono fondate e l’appello va accolto.
In punto di fatto va rammentato che la realizzazione in oggetto riguardava la
costruzione di un fabbricato da adibirsi a Caserma dei Vigili del Fuoco,
realizzazione per la quale il Comune di Prato con i provvedimenti
originariamente impugnati negava l’esenzione dal pagamento per gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria.
Ritiene al riguardo il Collegio che nella fattispecie coesistono i requisiti
soggettivi ed oggettivi previsti dalla più volte richiamata norma di cui
all’articolo 9, primo comma, lettera f), prima parte, della legge 10/1977,
secondo cui il contributo afferente il rilascio della concessione edilizia non è
dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse
generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti.
Circa il requisito soggettivo ritiene infatti il Collegio di dover condividere
quell’ampia e qualificata giurisprudenza per cui ai fini dell’individuazione
dell’“ente istituzionalmente competente” non è necessariamente rilevante la
natura pubblica immediata dell’ente realizzatore quanto piuttosto quella
oggettiva relativa alla realizzazione dell’opera; in tale ambito questa sezione
ha avuto modo di precisare che ai fini dell’esecuzione del contributo di
costruzione la norma può venire riferita anche ad un’opera realizzata ad un
soggetto privato perché per conto di un ente pubblico (cfr. Consiglio di Stato,
sezione quinta, 206/99); mentre sotto il profilo oggettivo è indubbio che la
realizzazione dell’opera in questione – caserma dei Vigili del Fuoco – risponde
sicuramente alle caratteristiche di un’opera pubblica e/o di un’opera di
interesse generale.
Fondate sono anche le censure contenute nel secondo motivo di appello perché
ritiene il Collegio che al contrario di quanto dedotto dal Tribunale l’elenco
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non debba intendersi
tassativo e vincolato perché, come esattamente ritenuto dalla giurisprudenza
condivisa dalla sezione, debbono ritenersi rientrare nella nozione di opere di
urbanizzazione previste dalla normativa anche quelle realizzazioni di specifica
rilevanza pubblica e sociale, qual è certamente la costruzione di un immobile da
adibirsi a caserma dei VV.FF..
Inoltre, la decisione appare errata nella parte in cui è stato escluso il
carattere di urbanizzazione della Caserma de qua perché la stessa sarebbe al
servizio di utenti appartenenti a più centri abitativi.
Invero, come esattamente dedotto dall’appellante, il requisito del
dimensionamento di quartiere risulta previsto solo per i mercati, gli impianti
sportivi e le aree vedi (cfr. articolo4, 2° comma, della legge 847/64), con la
conseguenza che le altre opere di urbanizzazione secondaria ben possono essere
dimensionate su scala diversa e superiore.
Conclusivamente pertanto il ricorso deve essere accolto e, in riforma
dell’impugnata sentenza va annullata la determinazione comunale di non concedere
la gratuità della concessione edilizia 2643/95.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 5.000
(cinquemila) per ambedue i gradi di giudizio.
PQM
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe indicato, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma
dell’impugnata sentenza ed in accoglimento dell’originario ricorso annulla la
determinazione del Comune di Prato con cui veniva stabilita la non gratuità
della concessione edilizia n. 2643, del 16 dicembre 1995.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.