| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Articolo 1
(Principi generali)
1. La Repubblica riconosce e
favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione
dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico
Internazionale.
2. I rapporti tra gli ordinamenti di cui al comma 1 sono regolati in base al
principio di autonomia, salvi i casi di effettiva rilevanza per l’ordinamento
giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con
l’ordinamento sportivo.
Articolo 2
(Autonomia
dell’ordinamento sportivo)
1. In applicazione dei principi di
cui all’articolo 1, è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle
questioni aventi ad oggetto:
a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed
applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
c) l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società, di associazioni
sportive e di singoli tesserati;
d) l’organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non
programmate ed a programma illimitato e l’ammissione alle stesse delle squadre
ed atleti.
2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati
ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e
regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni
sportive di cui gli articoli
15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di
giustizia dell’ordinamento sportivo.
Articolo 3
(Norme sulla
giurisdizione e disciplina transitoria)
1. Esauriti i gradi della giustizia
sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti
patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia
avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle
Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento
sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente
stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai
regolamenti del Comitato
olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo
2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della
legge 23 marzo 1981, n. 91.
2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per
l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale con
sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono
rilevabili d’ufficio.
3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza
succintamente motivata ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell’articolo 23-bis della stessa
legge.
4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e
l’efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo
diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma,
modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio,
cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l’istanza cautelare entro
il termine di cui all’articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e ridotto alla metà ai sensi del comma 3.
5. Alla luce del disposto di cui all’articolo 1, in applicazione dell’articolo
2, comma 1, tenuto conto dell’eccezionale situazione determinatasi per il
contenzioso in essere, il Comitato olimpico nazionale italiano, su proposta
della Federazione competente, adotta i provvedimenti di carattere
straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni
dell’ordinamento sportivo, per assicurare l’avvio dei campionati 2003-2004.
Articolo 4
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.