| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
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Decreto 28 maggio 2003, n. 191
«Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115,
in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di
avvocato»
Sulla GU n. 171 del 25 luglio 2003
Testo in vigore dal 9 agosto 2003
Articolo
1
(Definizioni)
1. Ai fini
del presente regolamento si intende per:
a) «decreto
legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
b) «decreto
ministeriale di riconoscimento», il decreto del Ministro della giustizia
adottato ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115;
c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell’esercizio della professione forense in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l’esercizio della professione.
Articolo
2
(Contenuto della prova attitudinale)
1. La prova
attitudinale prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo ha
luogo, almeno due volte l’anno, presso il Consiglio nazionale forense. L’esame,
da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova
orale, salvo quanto previsto dal comma 5.
2. L’esame
si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto ministeriale di
riconoscimento e verte sulle materie ivi indicate, previa valutazione della
formazione del richiedente. Il decreto di riconoscimento individua le materie di
esame tra quelle elencate nell’allegato A al presente regolamento.
3. La prova
scritta consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti su non più di
tre materie tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su
cui svolgere la prova scritta, di cui una a scelta dell’interessato.
4. La prova
orale verte su non più di cinque materie scelte dal richiedente tra quelle
indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova
orale oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
5. Se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall’ordinamento italiano, l’esame consiste nell’unica prova orale.
Articolo
3
(Commissione d’esame)
1. Presso il
Consiglio nazionale forense è istituita una commissione d’esame per lo
svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da
cinque membri supplenti.
2. La nomina
di tre membri effettivi e di tre membri supplenti è effettuata tra
professionisti iscritti all’albo degli avvocati con almeno otto anni di
anzianità designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due membri effettivi e
di due membri supplenti, tra professori di prima o di seconda fascia o
ricercatori confermati presso un’università della Repubblica nelle materie su
cui è sostenuta la prova attitudinale, previa designazione del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. La
commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in
carica tre anni. La commissione presieduta dal componente, designato dal
Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all’albo
professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti
effettivi. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è
presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’albo
professionale; in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi,
subentrano i componenti supplenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal
componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di
iscrizione all’albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da
quelle disciplinate dall’articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione è a carico del Consiglio nazionale forense.
Articolo
4
(Vigilanza sugli esami)
1. Il Ministro della giustizia esercita l’alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all’articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive integrazioni.
Articolo
5
(Svolgimento dell’esame)
1. Il
richiedente presenta al Consiglio nazionale forense domanda di ammissione
all’esame redatta secondo schema allegato sub B al presente regolamento,
unitamente a copia del decreto ministeriale di riconoscimento, autenticata anche
ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove d’esame. Le prove scritte, ciascuna della durata massima di sette ore, si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento dell’ultima prova scritta e quella delle prove orali non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia.
Articolo
6
(Valutazione della prova attitudinale)
1. Per la
valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci
punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in
ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a 30. Si considera
superato l’esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche nella
prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo
svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della
commissione.
3.
Dell’avvenuto superamento dell’esame la commissione rilascia certificazione
all’interessato ai fini dell’iscrizione all’albo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.