| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
LEGGE 20 febbraio 2006, n.46 (G.U. n. 44 del 22-2-2006)
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443,
comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono
appellare contro le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di
proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova
prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la
rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita'
dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le
parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo
grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la
sola pena dell'ammenda».
Art. 2.
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «,
quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula»
sono soppresse.
Art. 3.
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e'
inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di
archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e
non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della
persona sottoposta alle indagini».
Art. 4.
1. L'articolo 428 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). -
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per
cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non
sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa puo' proporre ricorso per cassazione nei soli casi di
nullita' previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte
civile puo' proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le
forme previste dall'articolo 127».
Art. 5.
1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole
del reato contestatogli al di la' di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il
giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico
ministero,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può»
sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresì».
Art. 7.
1. L'articolo 580 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 580 (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la stessa
sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista
la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte
nell'appello».
Art. 8.
1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto
richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi
previsti dall'articolo 495, comma 2»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando
il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del
processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
Art. 9.
1. L'articolo 577 del codice di procedura penale e' abrogato.
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le
parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena
alternativa» sono soppresse.
Art. 10.
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della medesima.
2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal
pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge
viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.
3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di
inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione
contro le sentenze di primo grado.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia
annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza
di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che
abbia riformato una sentenza di assoluzione.
5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge
possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice
di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli