| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Senato della Repubblica
«Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali
e dei decreti di condanna»
Ddl 3336/S di conversione del Dl 21
febbraio 2005, n. 17
Con le modifiche, in neretto, approvate
dalla commissione Giustizia il 21 marzo 2005
Articolo 1
(Modifiche all’articolo 175 del
codice di procedura penale)
Articolo 2
(Modifiche
agli articoli 157 e 161 C.p.p.)
1. All’articolo 157 del codice
di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di
difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai difensori,
salvo che l’imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore,
avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione.
Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste
dall’articolo 148, comma 2bis».
1bis. All’articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4
è aggiunto, in fine, il seguente: «4bis. In caso di nomina di difensore
di fiducia ai sensi dell’articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta
alle indagini o all’imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono
eseguite mediante consegna ai difensori».
Articolo 2bis
1. All’articolo 571 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «tuttavia contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato rilasciato con la nomina o anche successivamente nella forma per questo prevista».
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.