| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
DECRETO 17 ottobre 2002 in (G.U. n.290 del 11-12-2002)
Elevazione della soglia di
esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli ed in
materia di commercio di oro.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
di concerto con
I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA
GIUSTIZIA
E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni, il quale prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di
provvedere con proprio decreto, di cui deve essere data comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari, a modificare il limite di importo di lire
20.000.000 indicato nella stessa legge;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, che prevede una analoga procedura per modificare il limite di lire 20.000.000 indicato nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal medesimo decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;
Visto l'art. 5, comma 4, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, il quale stabilisce che il limite di lire 20.000.000 indicato nell'art. 1, comma 2, della stessa legge può essere modificato con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Ravvisata l'opportunità di rideterminare il suddetto limite in euro 12.500;
Vista la comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, effettuata con nota n. 13003 del 5 agosto 2002.
Decreta:
Art. 1.
1. Il limite di importo di lire 20.000.000, indicato nel decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
e successive modificazioni, nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come
modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, e nell'art. 1, comma
2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e' determinato in euro 12.500.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 ottobre 2002
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro dell'interno Pisanu
Il Ministro della giustizia Castelli
Il Ministro delle attività produttive Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2002