| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
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Disegno di legge:
Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle
denunce anonime
Ddl 1769 in commissione Giustizia
(26
febbraio 2003)
Articolo 1
All’articolo 333 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «Delle denunce anonime» sono inserite le
seguenti: «o prive dei requisiti, che consentano l’effettiva identificazione
dell’autore, anche se riprese da organi d’informazione,»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:
«3 - bis. Gli atti d’indagine compiuti in violazione del divieto di cui al comma 3 non possono essere in alcun modo utilizzati, non possono essere in ogni caso acquisiti gli elementi di prova raccolti attraverso tale attività d’indagine ed i procedimenti penali relativi, eventualmente posti in essere, sono nulli ad ogni effetto».