Avv. Antonio  Zecca
Studio Legale

 

Disegno di legge:

 

Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime
Ddl 1769 in commissione Giustizia
(26 febbraio 2003)

 

Articolo 1

All’articolo 333 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «Delle denunce anonime» sono inserite le seguenti: «o prive dei requisiti, che consentano l’effettiva identificazione dell’autore, anche se riprese da organi d’informazione,»;

 

b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3 - bis. Gli atti d’indagine compiuti in violazione del divieto di cui al comma 3 non possono essere in alcun modo utilizzati, non possono essere in ogni caso acquisiti gli elementi di prova raccolti attraverso tale attività d’indagine ed i procedimenti penali relativi, eventualmente posti in essere, sono nulli ad ogni effetto».

 INDIETRO