| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
LEGGE 20 luglio 2004, n.189
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
(Gazzetta Ufficiale N. 178 del 31 Luglio 2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 (Modifiche al codice penale).
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale é inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO
PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). -
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale é
punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). -
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche é punito con la reclusione
da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena é aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o
manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie
o strazio per gli animali é punito con la reclusione da quattro mesi a due anni
e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena é aumentata da un terzo alla metà se i
fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di
scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne
deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti
tra animali). -
Chiunque promuove, organizza o dirige
combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in
pericolo l'integrità fisica é punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena é aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in
concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette
attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi
tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la
registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori
dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto
qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai
combattimenti di cui al primo comma é punito con la reclusione da tre mesi a due
anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai
proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle
competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del
reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse
sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma é punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene
accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i
delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, é sempre
ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al
reato.
é altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta é pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva é disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
"é punito" sono inserite le seguenti:
", salvo che il fatto costituisca più grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale é sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività é
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato é stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il titolo IX del libro II del codice penale
reca:
«Dei delitti contro la moralità pubblica e il
buon costume».
- Si riporta il testo dell'art. 638 del codice
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri é punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.
La pena é della
reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto é
commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero
su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non é punibile chi commette il fatto sopra
volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano
danno».
Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. é vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la
produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e
articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli
o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse
nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 é punita con l'arresto da
tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del
materiale di cui al comma 1.
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di
animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non
si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di
pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di
sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini
zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano
altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione
competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali
sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o
di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta
individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il
Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale é adottato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8,
le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle
seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, é abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 é abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale"
sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice
penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'articolo 727".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE
in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri
fini scientifici), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all'art.
3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato,
non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido,
ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di
animali.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1
evitare un esperimento, si deve documentare all'autorità sanitaria competente la
necessità del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra
più esperimenti debbono preferirsì:
1) quelli che richiedono il minor numero di
animali;
2) quelli che implicano l'impiego di animali con
il più basso sviluppo neurologico;
3) quelli che causano meno dolore, sofferenza,
angoscia o danni durevoli;
4) quelli che offrono maggiori probabilità di
risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati
sotto anestesia generale o locale.
4. Un animale non puo' essere utilizzato più di
una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze
equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti,
direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e
chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite
di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle
persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali
utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la
supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica attinente alle
attività sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e
curare gli animali di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorità
competente di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite
con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro,
oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni;
in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa é
aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il
responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione
ad effettuare esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la
sanzione amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite,
salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa
da lire 5 milioni a lire 40 milioni».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 14
agosto 1991, n. 281, (Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani,
gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, é punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a
lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane
all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, é punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe
di cui al comma 1 dell'art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, é punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine
di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, é punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci
milioni.
5. (Comma abrogato).
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni
amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per
l'attuazione della presente legge previsto dall'art. 8.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della
legge 12 giugno 1913, n. 611 (Provvedimenti per la protezione degli animali),
come modificati dalla legge qui pubblicata:
«Art. 2. - Possono conseguire la personalità
giuridica le Società protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno
degli scopi seguenti o scopi affini:
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la
più efficace applicazione del titolo IX-bis del libro II del codice penale e
dell'art. 727 del medesimo codice e delle disposizioni stabilite nella presente
o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettenti la
protezione degli animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive
fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti
ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle
forze degli animali e a trame il miglior risultato utile, senza che ne siano
debilitati o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso
gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo
opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola
speciali istruzioni sulla necessità di proteggere gli animali.».
«Art. 8. - Metà delle ammende a cui siano
condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e dell'art.
727 del codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle Società
protettrici degli animali, sono devolute alle Società stesse.».
Art. 5.
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle
scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva
educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e
del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con
decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole
e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi
di polizia municipale e provinciale..
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative
alla protezione degli animali é affidata anche, con riguardo agli animali di
affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi
di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale,
alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per lo Stato e gli enti locali.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57
del codice di procedura penale:
«Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria).
- 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia
dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli
autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o
delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono
svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».
«Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria).
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali,
sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i
sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali
l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale
qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i
sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di
custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle
predette forze di Polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive
amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un
ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o
della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale
l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale
qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli
agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente
di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive
attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le
funzioni previste dall'art. 55.».
Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e
gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi
dai reati previsti dalla presente legge.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice
di procedura penale:
«Art. 91 (Diritti e facoltà degli enti e delle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di
lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede,
sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi
lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i
diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato».
- Per il testo dell'art. 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi art. 3 della
presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate
alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di
ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del
numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il
programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la
ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi note art. 3
della presente legge.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Castelli