| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass.
Pen. Terza Sezione – sentenza 6 marzo-28 aprile, n. 19642
Fatto e diritto
Il dottore L.R., nella qualità di «legale rappresentante» della Spa
“Autogrill”, esercente tra gli altri un ristorante in un’area di servizio
autostradale in tenimento di Cadorago, all’esito di indagini conseguite ad un
accertamento ivi eseguito il 6 settembre 1999 dai Nas dei Cc, venne tratto al
giudizio del Tribunale di Como sotto l’imputazione di cui all’articolo 5
lettera b) legge 283/62, perché «deteneva per vendere o comunque distribuire
al consumo n. 270 bottiglie di acqua minerale… in cattivo stato di
conservazione ed in particolare in luogo esposto al sole e pertanto in
violazione del disposto di cui all’articolo 47 del Dm 20 gennaio 1927».
Con la sentenza in epigrafe il giudice di merito, ritenuto che l’imputato non
avesse offerto adeguata prova in ordine all’assunta delega delle funzioni di
direzione e vigilanza relativamente all’esercizio de quo e che il fatto
accertato integrasse gli estremi del reato di pericolo ascritto, per la
violazione di norme sia regolamentari, sia comunque, di ordinaria ed elementare
cautela attinenti alla conservazione di sostanze destinate all’alimentazione
umana, dichiarava il Rossetto colpevole della rubricata contravvenzione e,
concessegli le attenuanti generiche lo condannava alla pena di quattromila euro
di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta decisione l’imputato ha proposto, tramite i difensori di
fiducia, ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Nel primo, deducente erronea applicazione dell’articolo 5 lettera b) legge
283/62, si critica l’interpretazione, ancorché conforme a quella resa dalle
Sezioni unite penali di questa Corte, della norma suddetta, secondo la quale il
resto viene ritenuto configurabile, indipendentemente dall’accertamento
dell’alterazione o comunque da modificazioni intrinseche dello stato del
prodotto, per il solo fatto dell’inosservanza delle regole e cautele di
conservazione.
In particolare si sostiene, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale
esigente il requisito di una concreta, ancorché minima, attitudine offensiva
della condotta anche nei reati di pericolo presunto, che la disposizione penale,
nell’accezione di cui sopra, si connoterebbe di illegittimità costituzionale,
in ragione di una ingiustificata parificazione di trattamento sanzionatorio ad
altre fattispecie contravvenzionali previste dall’articolo 5, segnatamente per
le ipotesi, oggettivamente più gravi, di accertata alterazione della sostanza.
Sotto altro profilo si deduce l’avvenuta abrogazione del regolamento
ministeriale richiamato nel capo d’imputazione, censurandosi comunque
l’applicazione delle relative disposizioni «in chiave pedissequamente
sanzionatoria».
Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale e
difetto di motivazione, in ordine alla ravvisata responsabilità personale
dell’imputato, il cui accertamento sarebbe viziato da inadeguata valutazione
delle effettive risultanze processuali circa la posizione del Rossetto, in
relazione alle vastissime dimensioni aziendali ed alle specifiche mansioni del
medesimo, ed all’ingiustificata pretesa di una prova scritta della delega; per
di più la motivazione sarebbe del tutto carente in punto di specificazione dei
profili di colpi circa l’assunta omissione dei controlli, risolvendosi
nell’affermazione di una responsabilità oggettiva.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
In ordine al profilo di censura, proponente la tesi della natura di reato di
“evento” della contravvenzione contestata, il collegio si limita a
richiamare, condividendole integralmente, le esaurienti e convincenti
argomentazioni al riguardo esposte nella sentenza delle Sezioni unite 40/2001,
che consolidando un indirizzo già largamente prevalente, ha ribadito il
principio a termini del quale l’elemento oggettivo della fattispecie
contravvenzionale in questione si configura indipendentemente dall’eventuale
modificazione delle caratteristiche intrinseche della sostanza alimentare, per
il solo fatto estrinseco che la modalità di conservazione della stessa siano
“cattive”, per mancata osservanza di norme, regolamentari o anche di comune
diligenza e cautela; ciò in quanto la disposizione di cui all’articolo 5
lettera d) legge 283/62 realizza una forma di tutela avanzata, in tema di
prevenzione e garanzie igieniche nel commercio delle sostanze destinate al
consumo umano, sanzionando condotte la cui pericolosità è presunta iuris
et de iure, in ragione della particolare importanza e diffusione degli
interessi collettivi tutelati.
Né coglie nel segno l’obiezione secondo la quale la tesi interpretativa
recepita dalle Sezioni unite presenti profili di illegittimità costituzionale,
per irrazionale parificazione di trattamento penale rispetto ad altre ipotesi
sostanzialmente più gravi e lesive, considerato che i larghi margini di
discrezionalità consentiti ex
articolo 133 Cp al giudice, nell’ambito dei comuni limiti edittali di pena (da
gg. 5 ad a. 1 di arresto, congiunto ad ammenda da lire 600.000 a 60.000.000,
salvo che per le ipotesi sub a) ed h), in cui il massimo dell’ammenda era di
lire 90.000.000, nel testo di legge previdente alla modifica apportata
dall’articolo 6 legge 507/99) assicuravano ampie possibilità di adeguamento
della sanzione alla gravità del caso concreto. Detta, astratta, parità di
trattamento sanzionatorio con le ipotesi relative a sostanze in stato di
alterazione e similari (contemplate dalla lettera d), peraltro, non è più
sussistente dopo l’intervento modificativo sopra citato, a seguito del quale
il regime a tali contravvenzioni, oggi punibili con l’arresto da m. 3 ad a. 1
con l’ammenda da lire 5.000.000 a lire 90.000.000, è palesemente più severo
di quello relativo alle ipotesi sub b), che sono punibili con l’arresto fino
ad un anno o con l’ammenda da lire 600.000 a lire 60.000.000; sicché la
censura risulta anche irrilevante.
Del pari lo è il profilo di censura correlato alla dedotta abrogazione della
norma regolamentare citata nel capo d’imputazione, considerato che la
contestata condotta di esposizione alla luce ed al calore solare di sostanze
destinate al consumo umano, segnatamente di acque minerali contenute in
bottiglie di plastica, particolarmente soggette a processi di degenerazione
fisico-chimica innescati dalle suddette condizioni ambientali, come
correttamente osservato nella sentenza di merito, costituisce integra comunque
violazione di un’elementare a regola di cautela igienica, dettata dalla comune
esperienza e, come tale, integrante gli estremi soggettivi della
contravvenzione, punibile anche a titolo di colpa.
Non miglior sorte merita, infine, il profilo di censura correlato al requisito
della concreta attitudine offensiva della condotta accertata, ancorché di
pericolo, considerato che nel caso di specie la sentenza di merito evidenzia una
negligenza di non lieve rilevanza (atta a porre in pericolo gli interessi dei
potenziali consumatori), come tale intrinsecamente idonea, secondo la necessaria
valutazione ex
ante (a nulla rilevando che, nella specie, l’acqua minerale sia poi
risultata ancora potabile, tanto da essere dissequestrata), a valicare quella
soglia di minima offensività che, secondo la più recente giurisprudenza di
legittimità e nel solco dei dettami di quella costituzionale, è richiesta
anche nei reati di cosiddetta «pericolo presunto».
Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.
Il giudice di merito, pur dando per scontate le rilevanti dimensioni (notorie e,
comunque, oggetto di prova dibattimentale) della società, nell’ambito della
quale l’imputato, pur non essendone (come da inesatta qualificazione
attribuita in rubrica) il legale rappresentante, occupava una posizione (di «direttore
vendite e logistica») che lo poneva al vertice di un vasto settore
organizzativo ricomprendente numerose strutture aziendali, disseminate lungo
l’intera rete autostradale italiana, lo ha tuttavia ritenuto responsabile di
una violazione, di evidente natura episodica (il collocamento, in un posto non
idoneo, di alcuni contenitori temporaneamente eccedenti le esigenze di smercio),
che non poteva che far capo alla persona incaricata delle specifiche mansioni o,
comunque, per culpa
in vigilando, a chi, in quella locale articolazione della complessa
struttura societaria, era preposto alla relativa direzione e vigilanza
dell’unità aziendale.
La riconduzione della responsabilità all’imputato, che per le sue menzionate
attribuzioni verticistiche era risultato essere la persona fisica («procuratore
pro tempore
della Spa Autogrill») organicamente rappresentante la società, titolare della
licenza d’esercizio della struttura in questione, si è basata su
argomentazioni astratte e formalistiche, che ponendo a carico dell’imputato
l’onere della prova di una formale delega al locale preposto, si sono tradotte
nell’inammissibile applicazione, in campo penale, di presunzioni di colpa, a
vero e proprio titolo di responsabilità oggettiva ed in violazione dei
fondamentali principi della personalità della responsabilità penale.
Al riguardo il collegio ritiene di dover adesivamente richiamare quelle
pronunzie di legittimità che, affrontando analoghe tematiche (v., in
particolare, sez. IV pen., sent. 548/98, in materia di prevenzione infortuni,
sez. III pen., sent. 681/98, in materia di commercio di prodotti alimentari,
costituente quest’ultima vero e proprio precedente in termini), hanno avuto
modo, con convincenti argomentazioni presupponesti una realistica valutazione
delle esigenze della moderna economia, imponenti l’articolato decentramento
delle grandi strutture produttive, ed un approccio ragionevole alla problematica
della suddivisione delle responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, di
chiarire come l’esigenza di una delega scritta o comunque formale, da parte
degli organi verticistici di una società di rilevanti dimensioni, sia
superflua, dovendosi presumere in
re ipsa, allorquando ricorra la suddivisione dell’azienda in distinti
settori, rami o servizi, ai quali siano preposti soggetti qualificati ed idonei.
Tale principio, del tutto condiviso dal collegio per la sua aderenza a quello
basilare dettato dall’articolo 27 comma 1 Costituzione ed anche in
considerazione della fondamentale regola logica secondo la quale memo
ad impossibilia tenetur (che impedisce il contemporaneo svolgimento, da
parte di un unico soggetto di innumerevoli mansioni, anche di vigilanza,
consentendone all’interno di grandi aziende, la delega ed il decentramento:
v., al riguardo, in tema di smaltimento di rifiuti, Cass. sez. VI, 9715/97)
comporta che nei casi, come nella specie, in cui l’apparato produttivo della
società sia articolato in una serie di unità territoriali autonome, ciascuna
affidata ad un soggetto all’uopo investito di mansioni direttive, il problema
della responsabilità vada affrontato, sia pure in base ai consueti dettami
della giurisprudenza di legittimità (dei quali è menzione nella sentenza di
merito), con riferimento a quella singola struttura aziendale, all’interno
della quale soltanto dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti, commissivi o
omissivi, integranti la colpa contravvenzionale in concreto contestata, senza
dover invece esigere la prova specifica di una delega ad
hoc da parte del legale rappresentante (o della persona occupante una
posizione organizzativa apicale) al preposto alla singola struttura o settore di
servizio.
Sulla base delle suesposte considerazioni si impone l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata, per non avere il ricorrente imputato commesso
il fatto.
Inutile si appalesa la trasmissione degli atti al competente Pm, risultando
ormai la contravvenzione, ad altri ascrivibile, prescritta ex
articolo 157 n. 5 Cp, in ragione della sua risalenza (6 settembre 1999).
PQM
annulla
senza rinvio la sentenza impugnata, per non aver commesso il fatto.