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Studio Legale |
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Avv. Antonio Zecca |
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D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in
materia edilizia
(G.U. n. 245 del
20 ottobre 2001- s.o. n. 239)
PARTE I – Attività edilizia
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1
(L) - Ambito di applicazione
Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali
Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia
TITOLO II - Titoli abilitativi
Capo I – Disposizioni generali
Art. 6
(L) - Attività edilizia libera
Art. 7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
Art. 8 (L) - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
Capo
II – Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire
Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire
Art. 12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Art. 13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire
Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici
Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Sezione II - Contributo di costruzione
Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Art. 18 (L) - Convenzione-tipo
Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla
residenza
Sezione III - Procedimento
Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale
Capo III - Denuncia di inizio attività
Art.
22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Art. 23 (R) - Disciplina della denuncia di inizio attività in materia edilizia
TITOLO III - Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato di agibilità
Art.
24 (L) - Certificato di agibilità
Art. 25 (R) - Procedura per il rilascio del certificato di agibilità
Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità
TITOLO IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e
sanzioni
Capo I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Art.
27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
Art. 28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare della concessione, del committente,
del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le
opere subordinate a denuncia di inizio attività
Art.
30 (L) - Lottizzazione abusiva
Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale
difformità o con variazioni essenziali
Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali
Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità
Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire
Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o
di enti pubblici
Art. 36 (L) - Accertamento di conformità
Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla
denuncia di inizio attività e accertamento di conformità
Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato
Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione
Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della
Regione
Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive
Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo afferente
al permesso di costruire
Art. 43 (L) - Riscossione
Art. 44 (L) - Sanzioni penali
Art. 45 (L) - Norme relative all’azione penale
Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui
costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai
Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici
Capo III – Disposizioni fiscali
Art.
49 (L) - Disposizioni fiscali
Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria
PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art.
52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche
Art. 53 (L) - Definizioni
Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi
Art. 55 (L) - Edifici in muratura
Art. 56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti
Art. 57 (L) - Edifici con strutture intelaiate
Art. 58 (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato
normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
Art. 59 (L) - Laboratori
Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche
Art. 61 (L) - Abitati da consolidare
Art. 62 (L) - Utilizzazione di edifici
Art. 63 (L) - Opere pubbliche
Capo
II – Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso e a struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura
ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a
struttura metallica
Art. 66 (L) - Documenti in cantiere
Art. 67 (L-R) - Collaudo statico
Sezione II - Vigilanza
Art. 68 (L) - Controlli
Art. 69 (L) - Accertamenti delle violazioni
Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori
Sezione III – Norme penali
Art. 71 (L) - Lavori abusivi
Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori
Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori
Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore
Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo
Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza
Capo
III - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Art. 77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di
interi edifici
Art. 78 (L) - Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 79 (L) - Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche
realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
Art. 80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione
degli infortuni
Art. 81 (L) - Certificazioni
Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Art. 82 (L) - Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Capo
IV – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche
Sezione I – Norme per le costruzioni in zone sismiche
Art. 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità
Art. 84 (L) - Contenuto delle norme tecniche
Art. 85 (L) - Azioni sismiche
Art. 86 (L) - Verifica delle strutture
Art. 87 (L) - Verifica delle fondazioni
Art. 88 (L) - Deroghe
Art. 89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici
Art. 90 (L) - Sopraelevazioni
Art. 91 (L) - Riparazioni
Art. 92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica
Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di
costruzioni in zone sismiche
Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
Sezione III - Repressione delle violazioni
Art. 95 (L) - Sanzioni penali
Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni
Art. 97 (L) - Sospensione dei lavori
Art. 98 (L) - Procedimento penale
Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio
Art. 100 (L) - Competenza del presidente della giunta regionale
Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico
della regione
Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio
Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Sezione IV - Disposizioni finali
Art. 104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova
classificazione
Art. 105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
Art. 106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
Art.
107 - 121 - (abrogati)
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art.
122 (L) - Ambito di applicazione
Art. 123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di
impianti
Art. 124 (L) - Limiti ai consumi di energia
Art. 125 (L-R) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli
impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio
e all’uso razionale dell’energia
Art. 126 (R) - Certificazione di impianti
Art. 127 (R) - Certificazione delle opere e collaudo
Art. 128 (L) - Certificazione energetica degli edifici
Art. 129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti
Art. 130 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori
Art. 131 (L) - Controlli e verifiche
Art. 132 (L) - Sanzioni
Art. 133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori
Art. 134 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
Art. 135 (L) - Applicazione
PARTE III – Disposizioni finali
Art.
136 (L-R) - Abrogazioni
Art. 137 (L) - Norme che rimangono in vigore
Art. 138 (L) - Entrata in vigore del testo unico
PARTE I – Attività edilizia
TITOLO I - Disposizioni generali
Capo I - Attività edilizia
Art. 1 (L) -Ambito di
applicazione
1. Il
presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le
disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
2.
Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e
ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.),
e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia.
3.
Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli
articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed
alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento,
ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.
Art. 2 (L) - Competenze
delle regioni e degli enti locali
1. Le
regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel
rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle
disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti
degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le
disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei
principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle
regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi
medesimi.
4. I
comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo
3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano
l’attività edilizia.
Art. 3 (L) - Definizioni
degli interventi edilizi
(Legge 5
agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai
fini del presente testo unico si intendono per:
a)
"interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi
edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica;
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e
urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1)
la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo
restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e
di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli
articoli 87 e seguenti del decreto legislativo n. 259 del 2003)
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture
di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli
"interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le
definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di
restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490
(ora
articolo 29, comma 3, decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).
Art. 4 (L) - Contenuto
necessario dei regolamenti edilizi comunali
(Legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il
regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve
contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al
rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-bis.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del
rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di
nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente
con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di
estensione superficiale non inferiore a
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 289, legge n. 244 del
2007, poi modificato dall'articolo 8, comma 4-bis, legge n. 25 del 2010)
2. Nel
caso in cui il Comune intenda istituire
Art. 5 (R) - Sportello
unico per l’edilizia
(d.l. 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493; art. 220, R. D. 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Le
amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa,
provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi
del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a
costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti
i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre
amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto
della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
2.
Tale ufficio provvede in particolare :
a)
alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio
di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in
materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché
dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli
articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
(ora
articoli 23, 33 e 39, decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in
via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento
delle procedure previste dal presente regolamento, all’elenco delle domande
presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le
possibili informazioni utili disponibili;
c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai
documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme
comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché
delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio
oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti
connessi all’applicazione della parte II del testo unico.
3. Ai
fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità,
l’ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati
già allegati dal richiedente:
a) il
parere dell’ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una
autocertificazione ai sensi dell’articolo
20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio.
4.
L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche
mediante conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,
degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano,
in particolare:
a) le
autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione,
per le costruzioni in zone sismiche di cui agli
articoli 61,
94 e 62;
b) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di
salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari,
di cui all’articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di
costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in
prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55
del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi
su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora
articoli 20, 21, 22, 29, e
146
del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.),
fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione
preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell’articolo 25
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora
articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.);
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al
piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa legge, per l’attività
edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di
Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo;
g) il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli
idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed
aeroportuali;
i) il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge
6 dicembre 1991, n.
TITOLO II - Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
Art. 6 (L) - Attività
edilizia libera
(Legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7,
commi 1 e 2; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in
legge 25 marzo 1982, n. 94)
(articolo così sostituito dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010)
1.
Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel
rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza
energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a)
gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti
che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e
che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività
agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali
allo svolgimento dell’attività agricola.
(ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006
«L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità
complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi,
attività edilizia libera, come disciplinata dall'articolo 6 del d.P.R. n. 380
del 2001»)
2.
Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione,
anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato
all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo
abilitativo i seguenti interventi:
a)
gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo
3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo
spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non
implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e
ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro
un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di
sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo
esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di
cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici.
3.
L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di
inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle
normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del
medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare
la realizzazione dei lavori.
4.
Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato,
unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette
all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e
corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico
abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza
con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria
responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati
e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale
non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5.
Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede,
nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6.
Le regioni a statuto ordinario:
a)
possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi
ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel
comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione
tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al
comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7.
La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione
della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano
la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se
la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di
esecuzione.
8.
Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per
le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è
rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il
termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo
2 del regolamento di cui al d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto
a trenta giorni.
Art. 7 (L) - Attività
edilizia delle pubbliche amministrazioni
1. Non
si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a)
opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione
integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché
l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del comune
interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo
34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale,
da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari
di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e
successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla
giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art.
47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 8 (L) - Attività
edilizia dei privati su aree demaniali
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La
realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è
disciplinata dalle norme del presente testo unico.
Art. 9 (L) - Attività
edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
(legge n.
10 del 1977, art. 4, u.c.; legge n. 457 del 1978, art. 27, u.c.)
1.
Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto
delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490(ora
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.),
nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli
interventi previsti dalle
lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino
singole unità immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione
nel limite della densità massima fondiaria di
2.
Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici
attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per
l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono
consentiti gli interventi di cui alla
lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico
che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi
sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino
fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del
permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese
dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso
residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune
ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II
del presente titolo.
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L) - Interventi
subordinati a permesso di costruire
(Legge n.
10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1.
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli
interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di
unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Le
regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a
permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
3. Le
regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in
relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti
al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle
disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo
44.
Art. 11 (L) -
Caratteristiche del permesso di costruire
(Legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724,
art. 39, comma 2)
1. Il
permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia
titolo per richiederlo.
2. Il
permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o
aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri
diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’
irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo
16.
3. Il
rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei
terzi.
Art. 12 (L) - Presupposti
per il rilascio del permesso di costruire
(art. 4,
comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942; art.
unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il
permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
2. Il
permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione
delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di
procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del permesso.
Art. 13 (L) - Competenza al
rilascio del permesso di costruire
(Legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e
109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)
1. Il
permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti
urbanistici.
2. La
regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo
21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di
costruire entro i termini stabiliti.
Art. 14 (L) - Permesso di
costruire in deroga agli strumenti urbanistici
(Legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater; d.lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2,
lett. b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa
deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.)
e delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
2.
Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi
dell’articolo
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La
deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza
tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici
generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle
disposizioni di cui agli
articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 15 (R) - Efficacia
temporale e decadenza del permesso di costruire
(Legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942 n. 1150, art.
31, comma 11)
1. Nel
permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori.
2. Il
termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio
del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata
non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono
essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei
alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade
di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza
venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento
motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o
delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si
tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi
finanziari.
3. La
realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è
subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo
che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio
attività ai sensi dell’articolo
22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo
di costruzione.
4. Il
permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche,
salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di
tre anni dalla data di inizio.
Sezione II - Contributo di costruzione
Art. 16 (L) - Contributo
per il rilascio del permesso di costruire
1.
Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di
costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le
modalità indicate nel presente articolo.
2. La
quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al
comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della
quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente
le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo
2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
(ora
art. 32, comma 1, lett. g) e
art. 122, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 - n.d.r.) con le
modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle
opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
3. La
quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del
rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie
stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della
costruzione.
(per la rateizzazione si veda l'articolo
47 della legge n. 457 del 1978)
a)
all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo
41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
5. Nel
caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e
fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6.
Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in
relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale.
7. Gli
oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade
residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di
verde attrezzato.
(tra le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le infrastrutture di
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative, in
forza dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003)
7-bis.
Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i
cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle
regioni.
(comma introdotto dall'articolo 40, comma 8, della legge n. 166 del 2002)
8. Gli
oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili
nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per
l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali,
chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di
quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti
destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il
costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle
regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art.
4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le
quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura
non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni
regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di
costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di
costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20
per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10.
Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è
determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati
dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire.
Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli
interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad
essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai
sensi del comma 6 (leggasi «comma 9» - n.d.r.).
Art. 17 (L) - Riduzione o
esonero dal contributo di costruzione.
(Legge 28
gennaio 1977 n. 10, artt. 7, comma 1; 9; d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, artt. 7 e
9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art.
11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge 662 del 1996, art. 2,
comma 60)
1. Nei
casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti,
il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli
oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di
una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di
locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18.
2. Il
contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito
per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i
requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il
contributo di costruzione non è dovuto:
a) per
gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in
funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo
a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n.
153;(l'articolo
12 della legge n. 153 del 1975 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 5,
decreto legislativo n. 99 del 2004; si vedano ora l'articolo 1, comma 1 del
decreto legislativo n. 99 del 2004 e l'articolo
2135 del codice civile)
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non
superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti
emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale.
4. Per
gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo
di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Art. 18 (L) -
Convenzione-tipo
(Legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)
1. Ai
fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia
abitativa di cui all’articolo 17, comma 1, la regione approva una
convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri,
definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono
uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine
essenzialmente a:
a)
l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo
delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle
opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto
dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a
20 anni.
2. La
regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle
aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo
di costruzione come definito ai sensi dell’articolo
16.
3. Il
titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della
convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di
trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della
convenzione.
4. I
prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai
sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza
non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di
costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5.
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazione è nulla per la parte eccedente.
Art. 19 (L) - Contributo di
costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
(Legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il
permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla
prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla
incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e
allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie
alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La
incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in
base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al
comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonché in relazione ai
tipi di attività produttiva.
2. Il
permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di
urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 16, nonché una quota non
superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in
relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
3.
Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché
di quelle nelle zone agricole previste dall’articolo 17, venga comunque
modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo
di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta
variazione.
Sezione III - Procedimento
Art. 20 (R) - Procedimento
per il rilascio del permesso di costruire
(d.l. 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493)
1. La
domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei
soggetti legittimati ai sensi dell’articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti
dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri
documenti previsti dalla parte II, nonché da un’autocertificazione circa la
conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il
progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in
ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo
sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di
presentazione.
3.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico,
i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’articolo
5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla
domanda del richiedente e, valutata la conformità del progetto alle normativa
vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata
relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.
4. Il
responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del
permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità
rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3,
richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia
sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La
richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso
del termine di cui al comma 3.
5. Il
termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile
del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino
la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal
caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
6.
Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario
acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni,
diverse da quelle di cui all’articolo
5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su
beni culturali, si applica l’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490
(ora
articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).
7. Il
provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro
quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della
conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuto rilascio del permesso di
costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli
estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
8. I
termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000
abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata
risoluzione del responsabile del procedimento.
9.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, la
domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il
procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per
il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a
seguito dell’approvazione della deliberazione consiliare di cui all’articolo
14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi
di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 21 (R) - Intervento
sostitutivo regionale
(d.l. 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493)
2.
Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l’interessato può
inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il
quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che
provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche
quest’ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato
il silenzio-rifiuto.
Capo III - Denuncia di inizio attività
Art. 22 (L) - Interventi
subordinati a denuncia di inizio attività
(d.l. 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493; d.l. 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito dalla legge 23
maggio 1997, n. 135; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, I parte artt. 34 ss, e 149)
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
1.
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non
riconducibili all'elenco di cui all'articolo
10 e all'articolo
6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici,
dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2.
Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a
permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia,
non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza
urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di
agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del
procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e
possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
a) gli
interventi di ristrutturazione di cui all'articolo
10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora
siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale
in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in
vigore della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve
avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si
prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga
accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata
l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le
regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque,
ferme le sanzioni penali previste all'articolo
44.
5. Gli
interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi
dell'articolo
16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi
soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3,
assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la
relativa determinazione.
6. La
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative
previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490
(ora
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).
7. È
comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso
di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16,
salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma
Art. 23 (L comma 3 e 4 - R
comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina della denuncia di inizio attività
(Art. 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi
8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15)
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
1. Il
proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di
inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,
presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti
edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
2. La
denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si
intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a
tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è
subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di
effetti.
4.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della
conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La
sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività
da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato,
nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il
termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle
condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la
denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento,
il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la
conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse
non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo
37, comma 5.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 558, legge n. 311 del 2004)
TITOLO III - Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato di agibilità
Art. 24 (L) - Certificato
di agibilità
(R.D. 27
luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il
certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli
stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il
certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a)
nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di
cui al comma 1.
3. Con
riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso
di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i
loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del
certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
4.
Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata
copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in
conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 25 (R) - Procedimento
di rilascio del certificato di agibilità
(D.P.R.
22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
1.
Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento,
il soggetto di cui all’articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo
sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata
della seguente documentazione:
a)
richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente
il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al
catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in
ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli
impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui
agli
articoli 113 e
127, nonché all’articolo
1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo
degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli
impianti prevista dagli
articoli 111 e
126 del presente testo unico.
2. Lo
sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione
della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale
ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la
seguente documentazione:
a)
certificato di collaudo statico di cui all’articolo
67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo
62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche
alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui
all’articolo
77, nonché all’articolo
82.
4.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende
attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo
5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per
la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
5. Il
termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile
del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la
richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal
caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
Art. 26 (L) - Dichiarazione
di inagibilità
(R.D. 27
luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1. Il
rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di
dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo
222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
TITOLO IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e
sanzioni
Capo I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Art. 27 (L) - Vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 4; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei
titoli abilitativi.
2. Il
dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere
eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da
altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o
destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla
tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni
disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).
il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria
iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di
interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora
articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.)o
su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate
su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione
delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora
Parte Terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.),
il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità
preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento
dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità
operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
(comma così modificato dall'articolo 32, commi 44, 45 e 46, legge n. 326 del
2003)
3.
Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia
constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei
cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma
1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata sospensione
dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui
ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla
notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco,
può procedere al sequestro del cantiere.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 348, legge n. 244 del 2007)
4. Gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono
realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia
apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta
violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente
ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle
opere e dispone gli atti conseguenti.
Art. 28 (L) - Vigilanza su
opere di amministrazioni statali
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 5; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Per
le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di
cui all’articolo 27, il responsabile del competente ufficio comunale informa
immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione
dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.
Art. 29 (L) -
Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le
opere subordinate a denuncia di inizio attività
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 6; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis,
convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
comma 12, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, art.107 e 109)
1. Il
titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo,
della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di
piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle
modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione
in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che
dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il
direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri
soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con
esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della
violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale
rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre
rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In
caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di
appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è
passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per
le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il
progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli
articoli 359 e
481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella
relazione di cui all'articolo
23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente
ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Capo II - Sanzioni
Art. 30 (L) - Lottizzazione
abusiva
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 18; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, artt. 1, comma
3-bis, e 7-bis; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Si
ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate
opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi
in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la
prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in
lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il
numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in
rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la
destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli
atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali
relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei
pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il
certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo
catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di
pertinenza medesima sia inferiore a
3. Il
certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità
per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno
dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici.
4-bis.
Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di
destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma
3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai
suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato
un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree
interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare o contenente
la dichiarazione omessa.
(comma aggiunto dall’articolo
12, comma 4, legge n. 246 del 2005; V. anche il comma 5 per il quale
“possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 4,
anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente
legge, purché la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta
definitiva prima di tale data”, e il comma 6 ai sensi del quale “per gli atti
formati all’estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico
di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche, si applicano
all’atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere
inserite nel relativo verbale”)
5. I
frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia
del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per
attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato
presso il comune.
6.
(abrogato dall'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 304 del 2005)
7. Nel
caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza
la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle
aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in
corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra
vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8.
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui
al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio
disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio
deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le
disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli
atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il
provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati,
né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo
stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta
inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale.
10. Le
disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti
presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si
applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra
parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi,
modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.
Art. 31 (L) - Interventi
eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 7; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito in
legge 21 giugno 1985, n. 298; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1.
Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli
che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso
per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte
di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata
l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal
medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo
32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la
demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto,
ai sensi del comma 3.
3. Se
il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita.
6. Per
gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi
statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel
caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a
favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed
al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella
ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del
patrimonio del comune.
(per la repressione nelle zone protette si veda l'art.
2 legge 9 dicembre 1998, n. 426)
7. Il
segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo
comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente,
oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle
relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità
giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite
l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
9. Per
le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di
condanna per il reato di cui all'articolo
44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata
altrimenti eseguita.
9-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo
22, comma 3.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 32 (L) -
Determinazione delle variazioni essenziali
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1.
Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni
stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto
conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più
delle seguenti condizioni:
a)
mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards
previsti dal
decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare
in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato
ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali.
2. Non
possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla
entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione
interna delle singole unità abitative.
3. Gli
interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo
storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale,
nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e
regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi
immobili sono considerati variazioni essenziali.
Art. 33 (L) - Interventi di
ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale
difformità
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 9; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Gli
interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma
1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi
ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli
strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o
del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso
il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei
responsabili dell'abuso.
2.
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il
ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il
responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio
dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle
opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base
ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento
all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato
alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di
costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della
legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla
categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima
legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la
sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile,
determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.),
l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando
criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed
irroga una sanzione pecuniaria da
4.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi
nelle zone omogenee A, di cui al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il
responsabile dell’ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela
dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla
richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
6. È
comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli
articoli 16 e
19.
6-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in
totale difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 34 (L) - Interventi
eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 12; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Gli
interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di
costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso
entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del
responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura
del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione
pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio
1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale,
determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi
diversi da quello residenziale.
2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo
22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio
attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 35 (L) - Interventi
abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 14; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis,
convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.
107 e 109)
1.
Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all’articolo
28, di interventi in assenza di permesso di costruire , ovvero in
totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio
dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio,
previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione
ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente
proprietario del suolo.
2. La
demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3.
Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici
territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa
vigente.
3-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività,
ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 36 (L) - Accertamento
di conformità
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 13)
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Il
rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di
gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo
16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità,
l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal
permesso.
3.
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro
sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Art. 37 (L) - Interventi
eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e
accertamento di conformità
(articolo
4, comma 13 del d.l. n. 398 del 1993; articolo 10 della l. n. 47 del 1985)
1. La
realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo
22, commi 1 e
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2.
Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono
in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c)
dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali
e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre
misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in
pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da
3.
Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non
vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo
2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il
responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività
culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la
irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene
reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la
sanzione pecuniaria da
4. Ove
l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della
presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario
dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma,
non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal
responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile
valutato dall’agenzia del territorio.
5.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo
23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente
effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento,
a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La
mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo
44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione
all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui
all’articolo 36.
Art. 38 (L) - Interventi
eseguiti in base a permesso annullato
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 11; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo
22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti
per la formazione del titolo.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 39 (L) - Annullamento
del permesso di costruire da parte della regione
(Legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 27; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1.
Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti
comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere
annullati dalla regione.
2. Il
provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento
delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle
violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione,
al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un
termine all'uopo prefissato.
4.
Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, va
adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite in base al titolo
annullato.
5. I
provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al
pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi
agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo
22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici
o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni
dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 40 (L) - Sospensione o
demolizione di interventi abusivi da parte della regione
(Legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 26; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
2. Il
provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del
permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore
dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3. La
sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della
notifica entro i quali sono adottati le misure necessarie per eliminare le
ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in
pristino.
4. Con
il provvedimento che dispone la modifica dell’intervento, la rimessa in pristino
o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il
responsabile dell’abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza
pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso.
Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l’esecuzione in danno dei
lavori.
4-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo
22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o
in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o
della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del
termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 41 (L) - Demolizione
di opere abusive
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; Legge 23 dicembre 1996, n. 662,
art. 2, comma 56; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
(sostituito dall'articolo 32, comma 49-ter, legge n. 326 del 2003 poi
ripristinato in seguito ad annullamento della modifica ad opera di Corte Cost.
sentenza n. 196 del 2004)
2. I
relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i
presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
3. Nel
caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale del
Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della
pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente
idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
4.
Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile
avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle
strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita
convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro della difesa.
5. E'
in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per
l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi
all'occorrenza.
Art. 42 (L) - Ritardato od
omesso versamento del contributo di costruzione
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le
regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del
contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente
articolo e non superiore al doppio.
2. Il
mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui
all’articolo
16 comporta:
a)
l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento
del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni.
(misure così modificate dall'articolo 27, comma 17, legge n. 448 del 2001)
3. Le
misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel
caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai
ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune
provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti
dall'articolo 43.
Art. 43 (L) - Riscossione
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I
contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del
presente testo unico sono accertati e riscossi secondo le norme vigenti in
materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.
Art. 44 (L) - Sanzioni
penali
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, artt. 19 e 20; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 3,
convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298)
(Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono aumentate del cento per
cento ai sensi dell'articolo
32, comma 47, legge n. 326 del 2003)
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a)
l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché
dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di
costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da
2. La
sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione
abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di
diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta
la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione
nei registri immobiliari.
2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 45 (L) - Norme
relative all'azione penale
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 22)
2. Nel caso di ricorso
giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo
(comma così modificato dall'articolo 32, comma 48, legge n. 326 del 2002)
3. Il
rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Art. 46 (L) - Nullità degli
atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo
il 17 marzo 1985
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 17; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1.
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica,
sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro
parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non
possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in
sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
(comma così modificato dall'articolo 32, comma 49, legge n. 326 del 2002)
2. Nel
caso in cui sia prevista, ai sensi dell’articolo
38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il
rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere
allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La
sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i
diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o
trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare
la nullità degli atti.
4. Se
la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza
del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati
stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante
atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la
menzione omessa.
5. Le
nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da
procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario,
qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del
permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in
sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla
autorità giudiziaria.
5-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo
22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della
stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 47 (L) - Sanzioni a
carico dei notai
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il
ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli
articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2.
Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30,
sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei
terreni.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 2, del d.P.R. n. 304 del 2005)
Art. 48 (L) - Aziende
erogatrici di servizi pubblici
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art.45)
1. È
vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro
forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad
opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non
siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo
1985.
2. Il
richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere
abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di
permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a
titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente
alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il
funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del
contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da
3. Per
le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio
3-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
3-ter. Al fine di
consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo
alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile
la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al
sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici
servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia
ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della
istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del
pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di
tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro
10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi
pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei
confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la
stipulazione dei contratti.
(comma aggiunto
dall'articolo 32 della legge n. 326 del 2003)
Capo III - Disposizioni fiscali
Art. 49 (L) - Disposizioni
fiscali
(Legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1.
Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi
realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base
di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni
fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello
Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità
immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto
delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione,
nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. È
fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre
mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta del certificato di agibilità,
ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la
decadenza di cui al comma precedente.
3. Il
diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in
misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si
prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del
comune.
3-ter.
Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull’attività edilizia, è
fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui
sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di
comunicare al Sindaco del Comune ove è ubicato l’immobile le richieste di
allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli
abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata,
corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di
oblazione. L’inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la
sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende
erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad
euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia
imputabile la stipulazione dei contratti.
(comma introdotto dall'articolo 32, comma 49-quater, decreto-legge n. 269 del
2003)
Art. 50 (L) - Agevolazioni
tributarie in caso di sanatoria
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art.46)
3. La
omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il
pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute
nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli
tributi.
4. Il
rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere
abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli
effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49.
6. Non
si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e delle
altre imposte eventualmente già pagate.
Art. 51 (L) - Finanziamenti
pubblici e sanatoria
(Legge 23
dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1. La
concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali,
è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti
abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì
esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri
di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 52 (L) - Tipo di
strutture e norme tecniche
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, artt. 1 e 32, comma 1)
a) i
criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo
degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e
delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe,
serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti,
fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2.
Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con
ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi
combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e
fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le
norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in
vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 53 (L) - Definizioni
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)
1. Ai
fini del presente testo unico si considerano:
a)
opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso
di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una
funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di
strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime
artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali
da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in
tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli;
Art. 54 (L) - Sistemi
costruttivi
(Legge 2
febbraio 1974, n. 64, art. 5, art.6, primo comma, art.7, primo comma, art.8,
primo comma)
1. Gli
edifici possono essere costruiti con:
a)
struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi
combinati dei predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai
fini di questo testo unico si considerano:
a)
costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli
verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza
superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai)
prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee,
comunque vincolate fra loro ed esternamente.
Art. 55 (L) - Edifici in
muratura
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
1. Le
costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di
solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza
complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all’articolo
83.
Art. 56 (L) - Edifici con
struttura a pannelli portanti
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)
1. Le
strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od
alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni
eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da
controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali
sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti
devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il
complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico
capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo
85.
3. La
trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da
armature metalliche.
Art. 57 (L) - Edifici con
strutture intelaiate
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e
quarto comma)
1.
Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti
costituiti da:
a)
strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli
elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature
della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni
sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il
complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni
sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo
83.
4. Le
murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente
collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle
norme tecniche di cui all’articolo
83.
Art. 58 (L) - Produzione in
serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di
manufatti complessi in metallo
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 9)
1. Le
ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale
o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni
indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di darne
preventiva comunicazione al Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:
a)
descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e
fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a
tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove
eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti
seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
all'articolo 59.
2.
Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente
contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.
3. Per
le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i
quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1,
la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun
tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli
relativi.
4. Le
ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a
fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di
montaggio dei loro manufatti.
5. La
responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta
produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del
manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
6. Il
progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e della
previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle
strutture dell'opera.
Art. 59 (L) - Laboratori
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1.
Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i
laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di
ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze
dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana
spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano
(Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere
metalliche.
(lettere aggiunte dall'articolo 5, comma 5, legge n. 166 del 2002)
2. Il
Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai
sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da
costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
Art. 60 (L) - Emanazione di
norme tecniche
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art.21)
1. Il
Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale
delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si
uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
Art. 61 (L) - Abitati da
consolidare
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 2)
2. Le
opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del
competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere
intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà
essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Art. 62 (L) - Utilizzazione
di edifici
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1. Il
rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei
certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un
certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la
perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
1.
Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all’art.
2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte
si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata
legge n. 109 del 1994, dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 544, dal d.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19 aprile 2000 n. 145.
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
Art. 64 (L) -
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
(Legge n.
1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3,
primo e secondo comma)
1. La
realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare
la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi
pericolo per la pubblica incolumità.
2. La
costruzione delle opere di cui all’articolo
53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto
da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie
competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Il
progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le
strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il
direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza,
hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto,
dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei
materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati,
della posa in opera.
Art. 65 (R) - Denuncia dei
lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
(Legge n.
1086 del 1971, artt. 4 e 6)
1. Le
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo
sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio
tecnico regionale.
(testo rettificato con comunicato G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002)
2.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del
progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3.
Alla denuncia devono essere allegati
a) il
progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale
risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione,
il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire
l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le
dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo
sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione,
una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto
deposito.
(testo rettificato con comunicato G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002)
5.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di
cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate,
prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e
con gli allegati previsti nel presente articolo.
a) i
certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo
59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente
alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi
verbali firmate per copia conforme.
7. Lo
sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della
presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l’attestazione
dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al
competente ufficio tecnico regionale.
8. Il
direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla
restante documentazione di cui al comma 6.
Art. 66 (L) - Documenti in
cantiere
(Legge n.
1086 del 1971, art. 5)
1. Nei
cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all’articolo 53, comma
2.
Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il
direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare
periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il
giornale dei lavori.
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e
8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
1.
Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa
comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo
statico.
2. Il
collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto
all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.
3.
Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori
è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del
collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di
accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni
di cui al comma 2.
4.
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto
obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della
denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello
degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie
il collaudatore.
5.
Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori
ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di
tempo per effettuare il collaudo.
7. Il
collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo
in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente,
dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per
il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare
all’amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.
Sezione II - Vigilanza
Art. 68 (L) - Controlli
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 10)
1. Il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio
vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma
2. Le
disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per
conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi
un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
Art. 69 (L) - Accertamenti
delle violazioni
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I
funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti
previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato
all’Autorità giudiziaria competente ed all’ufficio tecnico della regione per i
provvedimenti di cui all’articolo 70.
Art. 70 (L) - Sospensione
dei lavori
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il
dirigente dell’ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a
norma dell’articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con
decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei
lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I
lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell’ufficio tecnico
regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti
dal presente capo.
3.
Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente
ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.
Sezione III - Norme penali
Art. 71 (L) - Lavori
abusivi
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1.
Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste
dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo
64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da
2. È
soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da
Art. 72 (L) - Omessa
denuncia dei lavori
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1. Il
costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da da
Art. 73 (L) -
Responsabilità del direttore dei lavori
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il
direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo
66 è punito con l'ammenda da
2.
Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la
presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata
nell'articolo 65, comma 6.
Art. 74 (L) -
Responsabilità del collaudatore
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1. Il
collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è
punito con l'ammenda da
Art. 75 (L) - Mancanza del
certificato di collaudo
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1.
Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del
certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da
Art. 76 (L) - Comunicazione
della sentenza
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 18)
1. La
sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere
comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta
irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale
dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al
pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Art. 77 (L) - Progettazione
di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
(Legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 1)
1. I
progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle
prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai
sensi dell’articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La
progettazione deve comunque prevedere:
a)
accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai
piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di
un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di
gradini.
4. È
fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista
abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del
presente capo.
5. I
progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.),
devono essere approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli
articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.
Art. 78 (L) - Deliberazioni
sull’eliminazione delle barriere architettoniche
(Legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1. Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici
privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27,
primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma,
del
d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, nonché la realizzazione di percorsi
attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la
mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le
maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
2. Nel
caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla
richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di
handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del
libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala
nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare
l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli
edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.
3.
Resta fermo quanto disposto dagli
articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 79 (L) - Opere
finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga
ai regolamenti edilizi
(Legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le
opere di cui all’articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme
sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le
chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
2. È
fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli
articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere
da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna
area di proprietà o di uso comune.
Art. 80 (L) - Rispetto
delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
(Legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 6)
1.
Fermo restando l’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto alle competenti
autorità a norma dell'articolo
94, l’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 78, da
realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione
degli incendi e degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di cui
all’articolo 94. L’esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1
preclude il collaudo delle opere realizzate.
Art. 81 (L) -
Certificazioni
(Legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 8; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1.
Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al
presente capo è allegato certificato medico in carta libera attestante
l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.
47 del d.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione,
nonché le difficoltà di accesso.
Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Art. 82 (L
) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico
(Legge 5 febbraio 1992, n.
104, art. 24; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; d.lgs. n. 267 del
2000, artt. 107 e 109)
1.
Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al
pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di
cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato
con
d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche, e al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per
gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.),
nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità,
qualora le autorizzazioni previste dall’articolo 20, commi 6 e 7, non possano
venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia
di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del d.P.R. 7
gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle
predette autorità.
3.
Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai
sensi dell'articolo
22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di
conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il
rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato
alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui
al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di
perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. La
richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o
aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il
rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della
conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6.
Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in
difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di
eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano
tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti
per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono
direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l’entrata in
vigore della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da
rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone
handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da
8. I
piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono
modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con
particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.
9. I
comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato
regolamento approvato con d.P.R. n. 384 del 1978 (ora
d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - n.d.r.), alle disposizioni di cui
alla sezione prima del presente capo, e al citato
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le
norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia.
Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche
Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche
Art. 83 (L) - Opere
disciplinate e gradi di sismicità
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 3; artt. 54, comma 1, lett. c, 93, comma 1, lett. g e
comma 4 del d.lgs. n. 112 del 1998)
1.
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3
del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui
all’articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro
aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di
concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e
2. Con
decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il
Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il
Consiglio nazionale delle ricerche e
3. Le
regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla
individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo,
alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei
valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di
cui al comma 2.
Art. 84 (L) - Contenuto
delle norme tecniche
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le
norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 83, da
adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in
funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
a)
l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di
sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici
contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del
dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le
caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di
fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità
alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai
fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere
esaurientemente accertate.
3. Per
le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi
al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per
valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le
norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti
in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di
sismicità.
Art. 85 (L) - Azioni
sismiche
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 9)
a)
Azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali;
per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di
dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o
sperimentale.
b) Azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano
attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non
contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.
c) Momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente
dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non
minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme
tecniche di cui all’articolo 83;
d) Momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli
sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche
orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche
di cui all’articolo 83.
Art. 86 (L) - Verifica
delle strutture
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 10)
2. Si
devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli
effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei
sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
Art. 87 (L) - Verifica
delle fondazioni
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I
calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i
metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti,
delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come
specificato dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.
Art. 88 (L) - Deroghe
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1.
Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al
precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa
apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere
favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano
ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute
all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La
possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale
e le singole deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.
Art. 89 (L) - Parere sugli
strumenti urbanistici
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1.
Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione
e quelli di cui all’articolo
61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico
regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della
delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della
delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della
compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del
territorio.
2. Il
competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
Art. 90 (L) -
Sopraelevazioni
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. È
consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la
sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la
costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in
acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme
alle norme del presente testo unico.
2.
L’autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio
tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile
realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a
sopportare il nuovo carico.
Art. 91 (L) - Riparazioni
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1. Le
riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di
sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I
criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all’articolo 83.
Art. 92 (L) - Edifici di
speciale importanza artistica
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1. Per
l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di
carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o
artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le
disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).
Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Art. 93 (R) - Denuncia dei
lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
(Legge n.
64 del 1974, art. 17 e 19)
1.
Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto
allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio
tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza
del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2.
Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente
firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo,
nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il
contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della
regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria,
piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal
fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in
elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al
progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella
quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso
terreno-opera di fondazione.
5. La
relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni,
in quanto necessari.
7. Il
registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai
funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103.
Art. 94 (L) -
Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle
località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate
nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
3.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei
confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso
ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento
definitivo.
4. I
lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Sezione III - Repressione delle violazioni
Art. 95 (L) - Sanzioni
penali
(Legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1.
Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da lire
Art. 96 (L) - Accertamento
delle violazioni
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I
funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, appena accertato
un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale
trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.
2. Il
dirigente dell’ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori
accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all’Autorità
giudiziaria competente con le sue deduzioni.
Art. 97 (L) - Sospensione
dei lavori
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 22)
1. Il
dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli
adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a
mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od
esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2.
Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3.
L’ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di
cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia
necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
Art. 98 (L) - Procedimento
penale
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se
nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di
ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i
componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati
appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di
altre amministrazioni statali.
2.
Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente
ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente
che sia al corrente dei fatti.
3. Con
il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle
opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo
o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce
le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse,
fissando il relativo termine.
Art. 99 (L) - Esecuzione
d'ufficio
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1.
Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui
all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il
competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza
della forza pubblica, a spese del condannato.
Art. 100 (L) - Competenza
della Regione
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1.
Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa,
Art. 101 (L) -
Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1.
Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle
precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al
competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui
la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
Art. 102 (L) - Modalità per
l'esecuzione d'ufficio
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1. Per
gli adempimenti di cui all’articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in
bilancio una somma non inferiore a 25.822 euro.
2. Al
recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di
demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente
capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in base alla
liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della
regione.
3. La
riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con
l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, è fatta mediante ruoli
esecutivi.
4. Il
versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del
bilancio dell'entrata.
Art. 103 (L) - Vigilanza
per l'osservanza delle norme tecniche
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1.
Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo
83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici
tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali,
provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e
sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli
agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti
ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia
in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della
regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I
funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le
riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.
3.
Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati
quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati,
compatibilmente coi detti incarichi.
Sezione IV - Disposizioni finali
Art. 104 (L) - Costruzioni
in corso in zone sismiche di nuova classificazione
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 30; artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267 del 2000)
1.
Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato
una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata
in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico
della regione.
3. Nel
caso in cui l’accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l’ufficio
tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso,
essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione;
nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica
vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l’autorizzazione può anche
essere rilasciata condizionatamente all’impegno del costruttore di apportare le
modifiche necessarie. In tal caso l’ufficio tecnico regionale rilascia apposito
certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4.
5.
Qualora l’accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile
intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già
realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell’ufficio tecnico
annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.
Art. 105 (L) - Costruzioni
eseguite col sussidio dello Stato
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 33)
Art. 106 (L) - Esenzione
per le opere eseguite dal genio militare
(Legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 33).
1. Per
le opere che si eseguono a cura del genio militare l’osservanza delle
disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata
dall’organo all’uopo individuato dal Ministero della difesa.
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
Articoli da
(abrogati dall'articolo
3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, con l'entrata in vigore del
d.m. n. 37 del 2008)
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art. 122 (L) - Ambito di
applicazione
(Legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1.
Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici
pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il
disposto dell'articolo
2. Nei
casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente
capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia
individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.
Art. 123 (L) -
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
(Legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai
nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4,
nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della
legge 9 gennaio 1991, n.
2. Per
gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo
energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di
cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a
maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli
edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli
impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in
opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai
fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono
regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e
dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti
non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli
impianti.
5. Per
le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice
civile.
6. Gli
impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui
permesso di costruire, sia rilasciata dopo il 25 luglio 1991, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare.
7.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di
soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od
economica.
8. La
progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni
impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia.
Art. 124 (L) - Limiti ai
consumi di energia
(Legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I
consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati
secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo
4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla
destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla
zona climatica di appartenenza.
Art. 125 (L - R, commi 1 e
3) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e
delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso
razionale dell’energia
(Legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo
sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi
alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse
corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai
progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel
caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state
presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al
compimento del suddetto adempimento.
3. La
documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio
decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia della documentazione è
conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui
all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello
unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura
del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori
ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione
vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori
sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.
Art. 126 (R) -
Certificazione di impianti
1. Il
committente è esonerato dall’obbligo di presentazione del progetto di cui
all’articolo 125 se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere
della facoltà di cui all’articolo 111, comma 2.
Art. 127 (R) -
Certificazione delle opere e collaudo
(Legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 29)
1. Per
la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si
applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte
seconda.
Art. 128 (L) -
Certificazione energetica degli edifici
(Legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive,
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore
dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione
energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti
abilitati alla certificazione.
2. Nei
casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la
certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o
del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il
proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato
l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola
unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del
soggetto che ne fa richiesta.
Art. 129 (L) - Esercizio e
manutenzione degli impianti
(Legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1.
Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se
ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i
consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa
vigente in materia.
2. Il
proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto
a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e
CEI.
3. I
comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del
territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno
biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere
a carico degli utenti.
4. I
contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di
cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai
contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice
civile.
Art. 130 (L) -
Certificazioni e informazioni ai consumatori
(Legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1. Ai
fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche
dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo
le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le
imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono
obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Art. 131 (L) - Controlli e
verifiche
(Legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 33; d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il
comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in
relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni
dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La
verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese
del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero
dell'esercente gli impianti.
5. Nei
casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.
Art. 132 (L) - Sanzioni
(Legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 34)
2. Il
proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le
disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione amministrativa in
misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore
delle opere.
3. Il
costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui
all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché
il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non
veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore
all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti
salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il
collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è punito con
la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo
la vigente tariffa professionale.
5. Il
proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è
assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo
129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516
euro e non superiore a 2.582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un
contratto nullo ai sensi del comma 4 dell’articolo 129, le parti sono punite
ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
7.
Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità
che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Art. 133 (L) -
Provvedimenti di sospensione dei lavori
(Legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 35; d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il
provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le
modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine
per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore
irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con
spese a carico del proprietario.
Art. 134 (L) - Irregolarità
rilevate dall'acquirente o dal conduttore
(Legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 36)
1.
Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle
norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti
verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a
pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente
o del proprietario.
Art. 135 (L) - Applicazione
(Legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 37)
1. I
decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta
giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai
comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. Il
d.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il
presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché con il titolo I
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi
1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
PARTE III – Disposizioni finali
Capo I - Disposizioni finali
Art. 136 (L,
commi 1 e 2, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l - R comma 2, lettera m)
Abrogazioni
1. Ai
sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di
entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a)
legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all’articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all’articolo 3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e
5; 9, lettera c) ;
d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all’art. 48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8,
convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lett. g), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito
dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all’articolo 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo
sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
modificato dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
2. Ai
sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a)
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221,
comma 2;
b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27; 33;
41-ter; 41-quater; 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 16 ;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all’art. 1, commi 4 e 5, come
sostituiti dall'art. 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
e) decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all’articolo 7;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45,
46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all’articolo 23, comma 6;
h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669;
decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135;
i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all’articolo 2, commi 50 e 56;
l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell’articolo 61;
m) d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.
Art. 137 (L) Norme che
rimangono in vigore
1.
Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a)
legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli
articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all’articolo
136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge
12 luglio 1991, n. 203;
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2.
Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti
dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo
unico, le seguenti leggi:
a)
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3.
All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è
soggetta a denuncia di inizio attività.»
Art. 138 (L) - Entrata in vigore del testo unico
1. Le
disposizione del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30
giugno 2003.