| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Sezioni Unite penali
Sentenza n. 37501 del 15 luglio 2010 - depositata il 20 ottobre 2010
Ritenuto in
fatto
l. Con
decreto in data 2 luglio 2009 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catanzaro, su richiesta del Pubblico ministero, disponeva il
sequestro preventivo, a norma degli artt. 321 c.p.p. e 12-sexies d.l. n. 152 del
1991, conv. nella legge n. 356 del 1992, di beni mobili e immobili formalmente
intestati o ritenuti nella effettiva disponibilità di RA D, sottoposto a
indagini, tra l'altro, relativamente al reato di omicidio, aggravato ai sensi
dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
2.Decidendo sulla richiesta di riesame presentata in data 25 luglio 2009 dal D a
norma dell'art. 324 c.p.p., il Tribunale di Catanzaro - al quale gli atti su cui
si fondava il provvedimento impugnato erano stati trasmessi dal Pubblico
ministero il giorno 27 luglio 2009 - con ordinanza del 17 settembre 2009,
depositata, quanto al dispositivo, in data 21 settembre, e, nella sua
integralità, in data 15 ottobre 2009, revocava il sequestro di uno solo dei beni
sequestrati, del quale ordinava la restituzione all'avente diritto, confermando
nel resto il provvedimento impugnato.
Con
riferimento all’eccezione proposta dalla difesa di perdita di efficacia del
decreto di sequestro a causa del superamento del termine di dieci giorni per
l'emissione della decisione sulla richiesta di riesame (a norma degli artt. 324
commi 5 e 7 e 309 commi 9 e 10 c.p.p.), il Tribunale osservava, rifacendosi alla
giurisprudenza di legittimità, che in materia di misure cautelari reali non
operava la previsione derogatoria alla sospensione feriale dei termini di cui
all'art. 240-bis, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen. (recte, di cui al comma
secondo dell'art. 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742, inserito dall'art. 21¬bis d.l.
n. 306 del 1992, a sua volta inserito dalla legge di conversione n. 356 del
1992), concernente i procedimenti per reati di criminalità organizzata, quale
quello in questione, riguardando tale previsione solo i procedimenti relativi
alle misure cautelari personali.
3.Ha
proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del difensore, che, con un
unico motivo, denuncia violazione della legge processuale, deducendo che il
sequestro aveva perso di efficacia, stante la tardività della decisione del
Tribunale del riesame, emessa il 17 settembre 2009, rispetto al termine
perentorio di dieci giorni decorrente dalla ricezione degli atti, avvenuta il
giorno 26 luglio [recte, 27 luglio] 2009, e al riguardo osservando che la
ricordata disposizione di legge prevede, per tutti i procedimenti in materia di
criminalità organizzata, compresi quelli incidentali, di qualsiasi natura, la
non operatività del regime di sospensione del decorso dei termini cadenti nel
periodo feriale.
4.Il
ricorso veniva assegnato alla Prima sezione penale, che, con ordinanza emessa
all'esito della udienza camerale del 6 maggio 2010, depositata il successivo 9
giugno, ne ha rimesso la trattazione alle Sezioni unite, a norma dell'art. 618
cod. proc. pen., rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa
la
questione, dedotta
dal
ricorrente, relativa all'applicabilità della deroga alla sospensione dei termini
procedurali in periodo feriale ai procedimenti incidentali in materia di misure
cautelari reali nell'ambito di procedimenti per reati di criminalità
organizzata, quale doveva essere senz'altro considerato quello in esame, essendo
stata contestata al D la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152
del 1991.
Si
osserva al riguardo che la giurisprudenza di legittimità ha espresso sul punto
due diversi orientamenti: l'uno, più risalente nel tempo, per il quale detta
deroga vale solo “con riferimento alle misure cautelari personali”,
interpretandosi il rinvio operato dal comma secondo dell'art. 2 legge n. 742 del
1969 («La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo
comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata») come
fatto all'intera disposizione del comma primo, e quindi anche al presupposto
riferentesi ai “procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia
cautelare”; l'altro, più recente, per il quale invece il rinvio contenuto nel
secondo comma riguarda la sola prima parte del comma primo, e cioè quella che
menziona tutti i “termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase
delle indagini preliminari», senza potersi fare alcuna distinzione tra procedure
in materia di misure personali e quelle in materia di misure reali.
Si
precisa poi nell’ordinanza che la risoluzione della questione interpretativa è
rilevante ai fini del decidere, posto che «la richiesta di riesame [è] stata
presentata [...] in data 25.07.2009», mentre l'ordinanza impugnata è stata
‹‹emessa il 17.09.2009» e quindi ben oltre il termine previsto dalla legge a
pena di «caducazione del provvedimento ablatorio».
5.
Il Presidente Aggiunto, con decreto dell'il giugno 2010, ha assegnato il
ricorso alle Sezioni unite penali, fissando per la sua trattazione l'odierna
udienza in camera di consiglio.
6. Il
difensore del ricorrente ha in data 5 luglio 2010 depositato memoria, nella
quale espone le ragioni, derivanti a suo avviso sia dalla lettera della legge
sia dalla sua ratio, per 1e quali deve ritenersi che nell'ambito di ogni
procedimento riguardante la materia della criminalità organizzata operi la
deroga al regime di sospensione dei termini cadenti in periodo feriale, a
prescindere dalla contestazione mossa al singolo imputato e qualunque ne sia la
specifica condizione.
Considerato in diritto
1.La questione di
diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la
seguente:
“Se la
deroga alla sospensione in periodo feriale del termini delle indagini
preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata fatta
dall'art. 2, comma secondo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, riguardi anche gli
incidenti cautelari aventi ad oggetto misure reali”.
2.Il
c.2° dell'art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, inserito dall'art. 21-bis
del d.l. n. 306 del 1992, a sua volta inserito dalla legge di conversione n. 356
del 1992, così recita:
«La
sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non
opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata».
A sua
volta, il 1° c. dell'art. 2 della medesima legge n. 742 del 1969, come
sostituito dal d. lgs. 20 luglio 1990, n. 193 (disp. coord. cod. proc. pen.)
richiamato dalla disposizione che precede, cosa recita:
«In
materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti
per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad
imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori
rinunzino alla sospensione dei termini».
3.
Come osservato dall’ordinanza di rimessione, sul tema posto all'esame delle
Sezioni unite è da registrare un contrasto nell'ambito della giurisprudenza di
legittimità.
Secondo un primo orientamento (che appare espresso nella sua compiuta aderenza
al quesito in esame da Sez. VI, 3 marzo 2008, dep. 12 marzo 2008, n. 11142,
Mannina, e da Sez. Il, 18 dicembre 2007, dep. 10 gennaio 2008, Di Fazio), la
deroga alla sospensione dei termini procedurali in periodo feriale fatta per i
procedimenti per reati di criminalità organizzata vale, quanto ai procedimenti
incidentali cautelari, solo con riferimento alle misure cautelari personali,
interpretandosi il rinvio operato dal comma secondo dell'art. 2 della legge n.
742 del 1969 come fatto all'intera disposizione del comma primo, e quindi anche
al presupposto riferentesi ai «procedimenti relativi ad imputati in stato di
custodia cautelare»; secondo l'altro (Sez. I, 3 febbraio 2010, dep. 12 febbraio
2010, n. 5793, Briguori, Rv. 246577; Sez. I, 3 febbraio 2010, dep. 26 febbraio
2010, n. 7943, Coccia, Rv. 246248; Sez. I, 2 marzo 2010, dep. 15 marzo 2010, n.
10293, Nicoletti, Rv. 246520), tale rinvio riguarda la sola prima parte del
comma primo, e cioè quella che menziona tutti i «termini procedurali, compresi
quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari», senza potersi fare
distinzione tra procedure in materia di misure personali e quelle in materia di
misure reali, essendo invece tale distinzione rilevante solo se, anche in
procedimenti estranei alla materia della criminalità organizzata, l'imputato o
il difensore, in base alla previsione contenuta nel primo comma, rinunzino alla
sospensione dei termini.
4.
Occorre preliminarmente verificare se quello di cui si discute è un procedimento
attinente alla materia della criminalità organizzata.
4.1.
L'ordinanza di rimessione afferma che tale esso deve essere ritenuto, dato che
il sequestro preventivo è stato adottato in relazione a un reato (omicidio)
aggravato a norma all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
Questa
impostazione, nella sua schematicità, non è condivisibile.
In
argomento costituisce imprescindibile riferimento 1a sentenza delle Sezioni
unite, 22 marzo 2005, dep. 11 maggio 2005, n. 17706, Petrarca, Rv. 230895, che
ha condivisibilmente osservato come il concetto di criminalità organizzata
evocato dal 2° c. dell'art. 2 della legge n. 742 del 1969, a pena di opinabili
applicazioni casistiche che facciano perno sul concetto di "gravità eccezionale"
del reato, pur se desunto da "catalogazioni" normative (ad es., artt. 407 comma
2, lett. a), 372 comma 1-bis, 51 comma 3-bis c.p.p.), debba intendersi riferito
a ogni delitto associativo, correlato alle attività criminose più diverse,
ideate «da una pluralità di soggetti» che, a tal fine, «abbiano costituito un
apparato organizzativo».
In
detta sentenza le Sezioni Unite coerentemente escludono, da un lato, che la
nozione debba intendersi ristretta ai reati di criminalità mafiosa, dall'altro
che in essa rientri il mero concorso di persone nel reato, ove manchi il
requisito rappresentato da una stabile organizzazione programmaticamente
ispirata alla commissione di più reati.
Dunque, un reato che non presenti tali elementi strutturali, pur se
caratterizzato da un "metodo" idoneo a evocare dati comportamentali propri della
criminalità mafiosa o pur se realizzato da un soggetto mosso dalla finalità di
agevolazione di organismi mafiosi, non è, di per sé un reato "di criminalità
organizzata", almeno nell'economia della disciplina contenuta nell'art. 2, comma
secondo, legge 7 ottobre 1969, n. 742.
4.2.
Deve d'altro canto essere affermato che ai fini dell'applicazione della norma di
cui si discute non conta la situazione specifica del singolo indagato ma la sua
collocazione nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata (in
questo senso Sez. I, 3 aprile 1995, dep. 7 giugno 1995, n. 1264, Grimaldi),
perché la ratio della disciplina in esame è quella di evitare che le indagini
preliminari subiscano pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli del
risultato dell'attività d'indagine, e tale esigenza può essere compromessa se si
consentissero, nell'ambito dello stesso procedimento, dilazioni nella
definizione di procedure incidentali riguardanti la posizione di questo o quello
indagato, posto che tali procedure sono intimamente connesse all'attività
d'indagine e ne influenzano la pronta definizione (in tali termini, Sez. I,
Briguori, cit. e Sez. I, Nicoletti, cit., riguardanti procedure incidentali
avviate proprio nell'ambito del procedimento riguardante fatti di criminalità
organizzata - c.d. processo "Timpone Rosso" - in cui è coinvolto anche l'odierno
ricorrente).
5.
Nel caso di specie al D sono contestati vari fatti di omicidio, di
ricettazione e di porto di armi aggravati ex art.7, ma, come precisato
nell'ordinanza impugnata, la misura reale è stata adottata "nell'ambito" di un
procedimento di "criminalità organizzata", dato che le indagini riguardano vari
soggetti cui sono state mosse contestazioni di tipo associativo.
Trattandosi dunque di un soggetto coinvolto in un procedimento di criminalità
organizzata, è integrato, stando almeno a tale nozione, il presupposto
considerato dall'art. 2, c.2°, della legge n. 742 del 1969.
6.Venendo ora alla questione devoluta alle Sezioni unite, va osservato che
l'orientamento giurisprudenziale che afferma, con riferimento alle procedure
incidentali cautelari aventi ad oggetto misure reali, l'operatività del regime
della sospensione dei termini procedurali durante il periodo feriale, appare
fare richiamo, senza particolari approfondimenti, a decisioni delle Sezioni
unite, dalle quali tuttavia non è a ben vedere desumibile una simile presa di
posizione.
Così,
Sez. un., 20 aprile 1994, dep. 24 giugno 1994, n. 5, Iorizzo, Rv. 197701,
nell'affermare, con riferimento al primo comma dell'art. 2 legge n. 742 del
1969, che anche nei procedimenti in materia di misure cautelari reali opera la
sospensione feriale dei termini, non ha specificamente preso in considerazione
la previsione del secondo comma del medesimo articolo, riguardante la non
operatività della sospensione feriale nei procedimenti per reati di criminalità
organizzata, estranei al caso oggetto del ricorso.
Il
secondo comma dell'art. 2 era invece implicato dal ricorso deciso da Sez. un., 8
maggio 1996, dep. 26 giugno 1996, n. 12, Giammaria, Rv. 205039, che ha affermato
la non operatività della sospensione dei termini cadenti in periodo feriale, in
procedimenti di criminalità organizzata, anche con riferimento alle procedure
incidentali in materia di misure cautelari personali; osservando, da un lato,
che non è sostenibile giuridicamente la tesi che vorrebbe limitare la deroga
alla moratoria feriale ai soli termini che presidiano l'attività di indagine in
senso stretto, data l'intima connessione delle procedure cautelari con la fase
in cui esse si innestano, e, dall'altro, che la «enunciazione normativa del
secondo comma [...), con il rinvio alla "sospensione" dei termini della fase
delle indagini procedimentali, necessariamente fa riferimento anche ai termini
dei procedimenti "incidentali", che ineriscono intimamente alla fase stessa».
Per
quello che più propriamente qui interessa, va però rimarcato che questa sentenza
non ha mostrato, né esplicitamente né implicitamente, di voler limitare tale
affermazione alle procedure incidentali aventi ad oggetto le misure cautelari
personali.
A tale
pronuncia si sono poi richiamate, senza ulteriori specificazioni sul punto, Sez.
un., 27 marzo 2002, dep. 13 aprile 2002, n. 14253, De Feo, Rv. 221038 e Sez.
un., 22 marzo 2005, dep. 11 maggio 2005, n. 17706, Petrarca, Rv. 230895.
7.
Appare al Collegio che non vi sono elementi, né testuali né logici, per
escludere dal regime della non operatività della sospensione feriale in
procedimenti di criminalità organizzata le procedure incidentali in materia di
misure cautelari reali; e che il contrario orientamento risulta essere stato
fuorviato da una impropria commistione tra il dettato dei due sommi iniziali
dell'art. 2 della legge n. 742 del 1969, dando rilievo, il primo, alla volontà
dell'imputato in stato di custodia cautelare (con esclusione di ogni
considerazione di misure personali non custodiali) di rinunciare alla moratoria
feriale, e, il secondo, al dato oggettivo dell'avere il procedimento ad oggetto
reati di criminalità organizzata.
Il
tema è stato diffusamente trattato nelle già citate tre sentenze, di analogo
contenuto argomentativo, due delle quali coeve, della Prima sezione penale (3
febbraio 2010, Briguori, 3 febbraio 2010, Coccia e 2 marzo 2010, Nicoletti), in
cui si è correttamente fatto leva sulla chiara lettera del comma secondo
dell'art. 2, per la quale «la sospensione dei termini delle indagini preliminari
di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità
organizzata», e si è richiamata la giurisprudenza delle Sezioni unite che, come
visto, ha più volte ribadito che con la locuzione "termini delle indagini
preliminari" di cui al coma primo del medesimo art. 2 debbono ritenersi
annoverati tutti i termini procedurali in materia penale ivi compresi, quindi,
quelli inerenti i procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di
provvedimenti in tema di misure cautelari.
Si
aggiunge, come argomento di natura logica, richiamandosi a Sez. un. Giammaria,
che, se la scelta legislativa della non operatività della moratoria dei termini
feriali nei procedimenti interessanti la delinquenza organizzata deriva dalla
esigenza di evitare che il decorso dei termini procedurali delle indagini
preliminari subisca pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli
all'attività inquirente, non si vede perché tale esigenza non dovrebbe assistere
i procedimenti di impugnazione in materia di sequestri, i quali, al pari di
quelli riguardanti misure personali, appaiono comunque connessi all'attività di
indagine e funzionali alla esigenza di una risposta il più possibile rapida alle
condotte delittuose della criminalità organizzata, a livello sia di prevenzione
sia di repressione.
Le
Sezioni unite non possono che fare proprie tali esaurienti e lineari
osservazioni, rispondenti, come detto, sia alla lettera normativa sia alla ratio
che la ispira.
8.Deve
dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: «La deroga alla
sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei
procedimenti per reati di criminalità organizzata, fatta dall'art. 2, comma
secondo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, riguarda anche le procedure incidentali
aventi ad oggetto misure cautelari.
9.Applicando detto principio al caso di specie, risulta la fondatezza del
ricorso.
Infatti, il Tribunale ha depositato il dispositivo dell'ordinanza impugnata il
21 settembre 2009, e quindi, non ricorrendo la moratoria feriale, ben oltre il
termine di dieci giorni, decorrente dalla trasmissione degli atti da parte del
p.m., avvenuta il giorno 27 luglio 2009; termine previsto, a pena di inefficacia
della misura, dall'art. 324, commi 5 e 7, cod. proc. pen. in combinato disposto
con l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen..
10.
Consegue l'annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la declaratoria
di inefficacia del decreto di sequestro preventivo emesso in data 2 luglio 2009
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nei confronti
del ricorrente.
La
Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art.
626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del decreto
in data 2 luglio 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Catanzaro nei confronti di D RA.
Manda
alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
Così
deciso il 15 luglio 2010.