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Avv. Antonio Zecca |
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Studio Legale |
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LEGGE 19
dicembre 2002, n.277
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione
anticipata.
(G.U. n. 299 del 21-12-2002)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in
materia di liberazione anticipata).
1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata
e sulla remissione del debito, nonche' sui ricoveri previsti dall'articolo 148
del codice penale".
2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione anticipata).
- 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di
sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la
presenza delle parti, che e' comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti
indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla
richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il
pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o
notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per
territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di
procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma
dell'articolo 30-bis.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti
dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della
liberazione anticipata, puo' trasmetterla al magistrato di sorveglianza".
3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di
competenza del magistrato di sorveglianza.
Art. 2.
(Competenza in materia di revoca).
1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, le parole: "la riduzione di pena per la liberazione anticipata,"
sono soppresse e dopo le parole: "la revoca o cessazione dei suddetti benefici"
sono inserite le seguenti:
"nonche' della riduzione di pena per la liberazione anticipata".
Art. 3.
(Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in
prova al servizio sociale).
1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
"12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel
periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da
comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può
essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli
articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3".
Art. 4.
(Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3).
1. Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio
1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche
agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a
tale data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli