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L.5.11.2002 n.248
La " CIRAMI " sul legittimo
sospetto, modifiche agli artt. 45, 47, 48 e 49 C.p.p.;
Articolo 45 C.p.
Casi di rimessione
In ogni stato e grado
del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da
turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,
pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al
processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano
motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta
motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del
pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato,
rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo
11.
Articolo 47
Effetti della richiesta
1. In seguito alla presentazione
della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la
sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza
che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di
cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del
processo.
2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello
svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere
pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha
avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione
è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa
dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non
dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi
nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata
inammissibile.
3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia
intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del
codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono
sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e
i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in
cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il
processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in
cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto
compatibili le disposizioni dell'articolo 304.
Articolo 48
Decisione
1. La Corte di cassazione decide in
camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se
necessario, le opportune informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa
d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a
norma dell'articolo 610, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni
unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo
610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.
4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al
giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente
trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e
dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto
comunicata al Pubblico ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190bis, il giudice designato
dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti
compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di
rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta
di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo
davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e
facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente
competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle
parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate
al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000
euro a 5.000 euro.
Articolo 49
Nuova richiesta di rimessione
1. Anche quando la richiesta è
stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un
nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la
designazione di un altro giudice. 2. L'ordinanza che rigetta o
dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di
rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché
fondata su elementi nuovi.
3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di
rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già
valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile
una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o
di un procedimento da esso separato.
4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla
manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.
Art. 5 (Norma transitoria)
La presente legge si applica anche ai
processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già
presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano
efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse
non rilevi una causa d’inammissibilità e non disponga quindi
procedersi applicando l’articolo 610, comma 1, del codice di procedura
penale, dispone per l’immediata comunicazione di cui all’articolo 48,
comma 3, del codice di procedura penale.
Art.6
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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