Avv. Antonio  Zecca
Studio Legale
 

 PER LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO

Tribunale di Torino

– Sezione prima penale –

Sentenza 26 novembre 2004-23 febbraio 2005
Giudice monocratico

Sentenza


 

nei confronti di:
1) G. A.
2) A. R.


 

Imputati


 

“per i seguenti reati, commessi nelle rispettive qualità, competenze e attribuzioni di amministratore delegato della Juventus FC Spa avente sede in Torino, piazza Crimea, 7 ed esercente anche attività consistente nel procurarsi, detenere in apposito magazzino e fornire medicinali per uso umano, il G.; di responsabile del settore medico della Juventus FC Spa, addetto alla distribuzione ai calciatori di tale società dei medicinali forniti dalla società medesima, specialista in neuropsichiatria e in medicina dello sport, e, altresì, operante nella Casa di Cura Villa Cristina di Collegno autorizzata, accreditata e convenzionata esclusivamente per attività neuropsichiatriche, l’A.; di titolare della Farmacia Rossano sita in Torino, C.so Monte Grappa, 55, ed esercente il commercio di sostanze medicinali, il Rossano:
G. e A.
a) articoli 648, 110 e 81 comma 2, Cp, per avere, in concorso tra loro, al fine di procurare a sé e ad altri un profitto, acquistato e ricevuto da Rossano Giovanni (titolare della Farmacia Rossano, fiduciaria della Casa di Cura Villa Cristina di Collegno) le specialità medicinali Orudis iniettabile ad uso endovenoso e Mepral iniettabile, ad acquisto, conservazione ed uso riservati ad ospedali e case di cura e di cui è vietata la vendita al pubblico, provenienti dai delitti di falso di cui al capo b) e di truffa in danno delle rispettive imprese produttrici (Rhone Poulenc Rorer Spa e Bracco Spa), in quanto Rossano Giovanni, dopo aver contraffatto le prescrizioni mediche limitative indicate nel capo b), induceva in errore le imprese produttrici con artifizi e raggiri consistiti nel trasmettere a tali imprese le suddette prescrizioni e nell’attestare che si trattava di “prodotti ospedalieri per la Casa di Cura Villa Cristina”, e così procurava a sé un ingiusto profitto con danno delle imprese produttrici, ottenendo le predette specialità medicinali al prezzo scontato del 50% praticato agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura.
In Torino, tra il marzo e il giugno 1998, in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Rossano
b) articoli 477, 482, 81, comma 2, Cp, per aver contraffatto prescrizioni mediche limitative di cui agli articoli 2, comma 1, lettera e), n. 2, e 9 D. Lgs 539/92, in relazione all’articoli 1, paragrafo 2, Direttiva 92/26/CEE, formando prescrizioni mediche limitative provenienti dalla Casa di Cura Villa Cristina di Collegno convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e relative alle specialità medicinali Orudis iniettabile ad uso endovenoso e Mepral iniettabile, ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di cura e di cui è vietata la vendita al pubblico, e così per avere, mediante la contraffazione di siffatte prescrizioni mediche limitative, fatto apparire adempiute le condizioni richieste dall’articoli 9 D. Lgs 539/92 per la loro validità.
In Torino, tra il marzo e il giugno 1998, in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
G.
c) articolo 15, comma 1, D. Lgs 538/92, in relazione agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 D. Lgs 538/92, per avere, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, esercitato attività consistenti nel procurarsi, detenere, fornire medicinali, e, in particolare i seguenti medicinali (in una o più confezioni per ciascuno):
ADALAT cpr LARIAM cpr SUPRADYN cpr  ADRENALINA 1 MG fiale LASIX fiale SINFLEX F.TE bus  ADRONAT cpr LASIX cpr SYNFLEX F.TE sup  ALIMIX cpr LEDERFOLIN cpr TACHIPIRINA 1000 sup  ALLERGODIL spry LEGOFER 40 fiale TACHIPIRINA 500 cpr  AMINOMAL fiale LEVOCARVIT fiale TACHIPIRINA cpr  AMINOMAL IV fiale LEVOTUS gtt TACHIPIRINA sup  ANANASE 100 cpr LEXIL cpr TAD 600 fiale  ARVENUM 500 cpr LEXOTAN gtt TARGOSIL 200 MG fiale  ASPIRINA cpr LIDOCAINA CLO 200 MG fiale TAVOR 1 MG cpr  ASPIRINA C cpr LIOMETACEN fiale TEGENS 160 cpr  ASPIRINA C EFF cpr LIPOSOM FORTE fiale TELDANE 60 MG cpr  ASPIRINA 500 MG cpr LIQUEMIN fiale TELDANE FORTE cpr  AUGMENTIN cpr LOCALYN OTO gtt TORADOL cpr  AUGMENTIN 1 GR cpr LOPERYL cpr TORADOL fiale   AURONAT cpr MACLADIN cpr TORADOL gtt  BACACIL 1200 cps MACLADIN 250 cpr TORADOL 10 cpr  BACTRIM FORTE cpr MARESPIN cpr TORADOL 10 fiale  BARALGINA fiale MATRIX cpr TORADOL 30 fiale   BENTELAN cpr MATRIX fiale TRANS ACT cerotti  BENTELAN 0,5 MG cpr MEPRAL fiale TRANSMETIL 500 fiale  BENTELAN 1,5 fiale MERREM 1000 fiale TRICORTIN 1000 fiale   BENTELAN 4 MG fiale MESULID bust TRINITRINA cpr  BIMIXIN cpr MESULID FAST bus TRONAN 100 MG cpr  BISOLVON LINCTUS scir MINIAS cpr UBIMAIOR fiale  BREXIN bus MINIAS 1 GR cpr UGUROL fiale  BREXIN 20 MG bus MIOCAMEN 600 cpr ULTRAVISIN cpr  BRUFEN bus MISODEX cpr UROTRACTIN cpr  BUSCOPAN cpr MISODEX 200 MG cpr VALIUM fiale  BUSCOPAN fiale MISOFENAC cpr VALPINAX cpr  BUSCOPAN sup MONURIL bus VELAMOX cps  CENTELLASE cpr MUSCORIL fiale VELAMOX 1 GR cpr  CIPROXIN 250 cpr MUSCORIL cpr VERECOLENE cpr  CIPROXIN 500 cpr NABUSER bus VERECOLENE COMPL cpr  CISTIDIL cpr NARCAN fiale VISUMETAZONE gtt  CLENIL A fiale aeros NEOTON 1 GR fleb VIT PORPHYRIN II fiale  CLENIL A flac NEURAMIDE fiale VIT PORPHYRIN fiale II grado  COMPLAMIN fiale NICETILE cpr VIVIN C cpr  CROMATONFERRO fiale NIFLAM gel VOLTAREN cpr  DEFLAMAT 75 MG cpr NIZORAL flac VOLTAREN fiale  DEFLAN 6 MG cpr NIZORAL SCALP flac VOLTAREN gel  DEFLAN 30 MG cpr NORMIX cpr VOLTAREN sup  DELTACORTENE 5cpr NOVALGINA gtt VOLTAREN 50 cpr  DEPO-MEDROL 40 MG fiale ORUDIS cpr VOLTAREN RETARD cpr  DEPO MEDROL fiale ORUDIS fiale VOLTAREN SOL cpr  DEPO MEDROL CON LIDOCAINA fiale ORUDIS RETARD cpr XAMAMINA cpr  DIIDERGOT gtt OTALGAN gtt XATRAL cpr  DOBETIN 1000 fiale OTOSPORIN gtt XYLOCAINA flac  DOBETIN 5000 fiale PANADOL cpr XYLOCAINA 2% flac  EN gtt PEFLACIN 400 cpr ZANTAC fiale  EN 0,5 MG cpr PEVARYL crem ZEPELIN cpr  EUMOVATE pom PEVARYL polv ZEPELIN bus  FARGAN crem PEVARYL schiu ZEPELINDUE bus  FARGANESSE fiale PLASIL cpr ZEPELINDUE cpr  FASTUM gel PLASIL fiale ZERINOL cpr  FELDENE fiale POLARAMIN cpr ZIMOX cpr  FELDENE crema POLARAMIN crem ZIMOX 1 GR cpr  FELDENE FAST cpr POLARAMIN AR cpr ZINNAT 250 cpr  FELDENE SOL cpr PORFIRIN cpr ZINNAT 500 cpr  FERLIXIT fiale PORFIRIN 12 fiale ZIRTEC cpr  FERROGRAD cpr RANIDIL 150 cpr ZITROMAX cpr  FLANTADIN 30 MG cpr RANIDIL 300 cpr ZOVIRAX cpr  FLEBOCORTID 500 fiale REDOXON 500 MG cpr ZOVIRAX p. oft.   FLECTADOL 1000 bus REPARIL cpr ZOVIRAX 3 GR crem  FLECTADOL 1000 fiale REPARIL fiale ZOVIRAX 400 cpr  FLECTADOL fiale RIFOCIN fiale   FLECTADOL 500 fiale RIFOCIN 250 MG fiale   FLUBASON bus RIFOCIN TOPICO flac    FLUIMUCIL fiale RILATEN fiale   FLUIMUCIL fial aerosol RINAZINA gtt   FLUIMUCILbus RINAZINA spry   FLUIMUCIL 100 bus RIVOTRIL fial   FLUIMUCIL 200 bus ROCEFIN fiale   FLUIMUCIL ANTIBIOTICO fiale ROCEFIN 1 GR fiale   FLUIMUCIL 600 cpr ROVAMICINA cpr   FLUPRIM TOSSE gtt SAMYR 200 fiale    FOMENTIL cpr SAMYR 200 cpr    FROBEN cpr SARIDON cpr   FROBEN gtt SOBREPIN fiale   FROBEN collutt SOBREPIN bus   GAVISCON cpr SOBREPIN 200 bus   GAVISCON scir SOBREPIN AEROSOL fiale   GENTALYN crema SOLUMEDROL 1 GR fiale   GENTALYN BETA crema SPASMEX fiale   GENTUS scir SPASMEX sup   GUTRON gtt SPASMEX cpr   IMMUCYTAL fiale aerosol SPASMODIL fiale   IMODIUM cpr SPASMOMEM 40 MG cpr   INDOXEN 25 MG cpr STILNOX cpr   INIBACE cpr SUCRALFIN bus   INIBACE 5 MG cpr SUCRALFIN cpr   In Torino, dal luglio 1994 a tutt’oggi.
G.:
d) articolo 4, comma 2, D. Lgs 626/94, per avere omesso di redigere un documento di valutazione dei rischi contenente una completa valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare relativamente ai calciatori della Juventus F.C. Spa, legati da rapporto di lavoro subordinato con tale società a norma degli articoli 3 e 4 legge 91/1981.
In Torino, accertato tra agosto e settembre 1998 e commesso a tutt’oggi.
G. e A.:
e) articolo 6 legge 135/90 , articolo 38 legge 300/70, articoli 110 e 81, comma 2, Cp, anche in relazione al Dm 13 marzo 1995, All. C, Sezionr prima, per avere, in concorso tra loro, fatto sottoporre all’esame per l’accertamento dello stato di sieropositività all’AIDS i calciatori della Juventus F.C. Spa, legati da rapporto di lavoro subordinato con tale società a norma degli articoli 3 e 4 legge 91/1981; ipotesi grave, per la sistematicità dell’attentato alla dignità e riservatezza dei soggetti sottoposti all’esame.
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra il luglio 1994 e il settembre 1998, e a tutt’oggi.
G. e A.:
f) articoli 5 e 38 legge 300/70, articoli 110, 81, comma 2, Cp, in relazione agli articoli 16 D. Lgs 626/94, e 8 Dm 13 marzo 1995, per avere, in concorso tra loro, fatto sottoporre i calciatori della Juventus F.C. Spa, legati da rapporto di lavoro subordinato con tale società a norma degli articoli 3 e 4 legge 91/1981; ad esami tecnico- strumentali non indicati nell’All. C del Dm 13 marzo 1995, a prescindere dalla presenza di un fondato sospetto clinico (quali gli esami per la determinazione di testosterone, cortisolo nel sangue, e deidroepiandrosterone).
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra il luglio 1994 e il settembre 1998, e a tutt’oggi.
G. e A.:
g) articolo 1 legge 401/89, articoli  110, 81 comma 2, Cp, per avere, in concorso tra loro, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di competizioni sportive organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, Campionato di Calcio di Serie A, Coppa Italia, compiuto una pluralità convergente di atti fraudolenti consistiti nel:
1) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati, specialità medicinali contenenti sostanze rientranti nell’elenco formulato dal C.I.O. relativo alle “Classi di sostanze proibite e dei metodi probiti” in materia di doping, deliberato dal CONI e recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, e nella lista di riferimento delle classi farmacologiche di agenti e metodi doping adottata nel quadro della convenzione antidoping fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 152/95 o sottoporli a metodi doping proibiti dal predetto elenco e, in particolare:
- specialità medicinali atte a stimolare l’eritropoiesi quali l’eritropoietina umana ricombinante o pratiche di tipo trasfusionale, ricorrendone il divieto;
- la specialità medicinale Liposom Forte, contenente fosfolipidi ipotalamici e mannitolo, autorizzata dal Ministero della Sanità per le alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine, avente azione dopante, sia per la presenza del mannitolo (appartenente alla Classe Farmacologica I-D “Diuretici”, proibita per ogni via sino al 1996, e dal 1997 proibita per iniezione endovenosa), sia per la presenza dei fosfolipidi (per un verso, atti a interferire con il turnover di mediatori sia catecolaminici - dopamina e noradrenalina - sia colinergici - acetilcolina - e, quindi, appartenenti alla Classe Farmacologica I-A “Stimolanti”, comprensiva delle “sostanze affini per la loro azione farmacologica e/o struttura chimica”; e, per l’altro, atti ad innalzare i tassi plsmatici dell’ormone somatotropo, e, quindi, appartenenti alla Classe Farmacologica I-E “Ormoni peptidici e glicoproteici ed analoghi”, comprensiva dei “rispettivi fattori di rilascio e loro analoghi”);
-la specialità medicinale Lidocaina, contenente lidocaina, appartenente alla Classe Farmacologica III-C (“Anestetici locali”), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione sistemica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica all’autorità competente prima della competizione in presenza di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi, della dose e della via di somministrazione;
- la specialità medicinale Xylocaina, contenente xilocaina, appartenente alla Classe Farmacologica III-C (“Anestetici locali”), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione sistemica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica all’autorità competente prima della competizione in presenza di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi, della dose e della via di somministrazione;
- la specialità medicinale Depo-medrol fiale, contenente metilprednisolone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D (“Corticosteroidi”), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione sistemica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica all’autorità competente prima della competizione;
- la specialità medicinale Depo-medrol + Lidocaina fiale, contenente sia metilprednisolone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D (“Corticosteroidi”), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione sistemica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica all’autorità competente prima della competizione, sia lidocaina, appartenente alla Classe Farmacologica III-C (“Anestetici locali”), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione sistemica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica all’autorità competente prima della competizione in presenza di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi, della dose e della via di somministrazione;
- la specialità medicinale Bentelan fiale, contenente betametasone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D (“Corticosteroidi”), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione sistemica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica all’autorità competente prima della competizione;
- la specialità medicinale Bentelan compresse, contenente betametasone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D (“Corticosteroidi”), ricorrendo il divieto di somministrazione per via orale;
- la specialità medicinale Deflan compresse, contenente deflazacort, appartenente alla Classe Farmacologica III-D (“Corticosteroidi”), ricorrendo il divieto di somministrazione per via orale;
- la specialità medicinale Flantadin compresse, contenente deflazacort, appartenente alla Classe Farmacologica III-D (“Corticosteroidi”), ricorrendo il divieto di somministrazione per via orale;
- la specialità medicinale Flebocortid fiale, contenente idrocortisone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D (“Corticosteroidi”), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione sistemica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica all’autorità competente prima della competizione;
- la specialità medicinale Solu-Medrol fiale, contenente metilprednisolone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D (“Corticosteroidi”), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione sistemica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica all’autorità competente prima della competizione;
- la specialità medicinale Tricortin 1000, contenente fosfolipidi cerebrali e lidocaina, autorizzata dal Ministero della Sanità per “stati ipossidotico-dismetabolici del sistema nervoso centrale e sindromi polialgico-neurosiche”, avente azione dopante, sia per la presenza della lidocaina (appartenente alla Classe Farmacologica III-C “Anestetici locali”, ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione sistemica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica all’autorità competente prima della competizione in presenza di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi, della dose e della via di somministrazione) sia per la presenza dei fosfolipidi (in grado di attivare il metabolismo neuronale normalizzando le attività enzimatiche di membrana e di aumentare sia il turnover dei neurotrasmettitori, sia il metabolismo glucidico e quello dei fosfolipidi endogeni, e, quindi, appartenenti alla Classe Farmacologica I-A “Stimolanti”, comprensiva delle “sostanze affini per la loro azione farmacologica e/o struttura chimica”);
2) procurarsi, detenere e somministrare ripetutamente ai calciatori trattati, senza la prescritta ricettazione, senza una apposita indicazione prescrittiva nelle relative cartelle sanitarie, e senza un consenso informato del calciatore trattato, specialità medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanità, nel convergente intento di attuare nei confronti dei calciatori trattati percorsi farmacologici di attivazione biochimica, bioenergetica , neurotrasmettitoriale, a livello cerebrale e/o muscolare e/o cardiaco e di incrementarne le prestazioni; e, in particolare:
- la specialità medicinale Samyr a base di ademetionina solfato ptoluensolfato, autorizzata dal Ministero della Sanità per il trattamento delle sindromi depressive data la sua interferenza a livello cerebrale con il metabolismo dei neuromediatori sia catecolaminici (dopamina, noradrenalina, adrenalina) sia indolaminici (serotonina e melatonina) sia imidazolici (istamina), e invece somministrata a calciatori in piena attività agonistica non affetti da sindrome depressiva, né da altra patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici a disposizione, con la giustificazione che si trattava di un farmaco “disintossicante” o “detossicante”, e non informando i calciatori trattati che si trattava di un farmaco attivo sul sistema nervoso centrale in grado di modificare il biochimismo cerebrale e pertanto indicato in soggetti affetti da depressione, con la finalità di attuare nei calciatori trattati un’efficace attivazione neurochimica a livello del sistema nervoso centrale e di modificarne le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l’intento di incrementarne le prestazioni;
- la specialità medicinale Liposom Forte, contenente fosfolipidi ipotalamici e mannitolo, autorizzata dal Ministero della Sanità per le alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine, e invece somministrata a calciatori in piena attività agonistica non affetti da alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine, né da altra patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici a disposizione, e non informando i predetti calciatori che si trattava di un farmaco attivo sul sistema nervoso centrale in grado di modificare il biochimismo cerebrale e avente l’azione dopante descritta in questo capo G, al punto 1, secondo primo trattino, con la finalità di attuare nei calciatori trattati un’efficace attivazione neurochimica a livello del sistema nervoso centrale e di modificarne le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l’intento di incrementarne le prestazioni;
- la specialità medicinale Neoton, contenente creatina fosfato, autorizzata dal Ministero della Sanità per la cardioprotezione in chirurgia cardiaca con addizione alle soluzioni cardioplegiche e la sofferenza metabolica del miocardio in stati ischemici, e invece somministrata per via endovenosa mediante fleboclisi a calciatori in piena attività agonistica non affetti da sofferenza metabolica del miocardio in stati ischemici, né sottoposti a chirurgia cardiaca con conseguente necessità di addizione del farmaco alle soluzioni cardioplegiche (situazioni, del resto, incompatibili con l’attività agonistica), né affetti da altra patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici a disposizione, con la giustificazione che si trattava di un “ricostituente”, e non informando i calciatori trattati che si trattava di un farmaco attivo sul metabolismo energetico e pertanto indicato nella cardioprotezione in chirurgia cardiaca e nella sofferenza metabolica del miocardio in chirurgia cardiaca, con la finalità di realizzare nei calciatori trattati un’efficace attivazione bioenergetica a livello della muscolatura cardiaca e scheletrica e di modificarne le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l’intento di incrementarne le prestazioni;
- la specialità medicinale Esafosfina a base di D-fruttoso-1,6 difosfato sale sodico, autorizzata dal Ministero della Sanità per il trattamento dell’ipofosfatemia oggettivamente accertata sia in situazioni acute (quali terapie trasfusionali, intervento in circolazione extracorporea, nutrizione parenterale), sia in corso di situazioni o affezioni croniche talora associate a deplezione di fosfati (quali etilismo cronico, malnutrizione protratta, insufficienza respiratoria cronica) e per il trattamento delle miocardiopatie ischemiche, e invece somministrata per via endovenosa mediante fleboclisi a calciatori in piena attività agonistica non affetti da ipofosfatemia oggettivamente accertata né da miocardiopatie ischemiche (patologia, del resto, incompatibili con l’attività agonistica), né affetti da altra patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici a disposizione, con la giustificazione che si trattava di un “ricostituente”, e non informando i calciatori trattati che si trattava di un farmaco attivo sul metabolismo energetico muscolare (aumento delle concentrazioni tissutali del mediatore d’energia ATP così messo a disposizione per le attività dei sistemi interessati quali muscoli scheletrici e cuore; diminuzione dei livelli ematici di glucosio con facilitazione dell’utilizzo a scopi energetici; incremento della capacità di svolgere lavoro muscolare) e pertanto indicato nelle predette patologie, con la finalità di realizzare nei calciatori trattati un’efficace attivazione bionergetica a livello della muscolatura cardiaca e scheletrica e di modificarne le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l’intento di incrementarne le prestazioni;
3) procurarsi, detenere e somministrare ripetutamente ai calciatori trattati, senza la prescritta ricettazione, senza una apposita indicazione prescrittiva nelle relative cartelle sanitarie, e senza un consenso informato del calciatore trattato, specialità medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanità, nel convergente intento di attuare nei confronti dei calciatori trattati percorsi farmacologici di attivazione psicofisica e biologica, e, in particolare:
- la specialità medicinale Depo-medrol fiale, contenente metilprednisolone, somministrata a calciatori per i quali non sono documentate, né documentabili, condizioni cliniche rientranti nelle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della Sanità e atte a giustificarne l’impiego, nell’intento di modificarne le prestazioni;
- la specialità medicinale Bentelan fiale, contenente betametasone, somministrata a calciatori per i quali non sono documentate, né documentabili, condizioni cliniche rientranti nelle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della Sanità e atte a giustificarne l’impiego, nell’intento di modificarne le prestazioni;
4) procurarsi, detenere e somministrare ripetutamente ai calciatori trattati, senza la prescritta ricettazione e senza una apposita indicazione prescrittiva nelle relative cartelle sanitarie, la specialità medicinale Voltaren a base di diclofenac, autorizzata dal Ministero della Sanità per il trattamento di affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative (artrite reumatoide, spondilite anchilosante), artrosi, reumatismo extra-articolare, stati dolorosi da flogosi di origine extra-reumatica o post-traumatica, episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell’apparato muscolo-scheletrico, episodi dolorosi acuti in atto nel corso di coliche renali ed epatiche, caratterizzata da effetti collaterali tali da consigliarne un uso mirato e per periodi di tempo molto brevi (disturbi gastroenterici; manifestazioni allergiche, cutanee e mucose; disturbi del sistema nervoso centrale quali astenia, capogiri, cefalea, convulsioni, disturbi sensori o della visione, insonnia, irritabilità, tinnito; alterazioni renali; alterazioni epatiche; alterazioni dell’emopoiesi; alterazioni dell’apparato respiratorio), e invece somministrata, anche a immediato ridosso o nel corso della competizione, e, quindi, non in condizioni di sospensione dell’attività agonistica, a calciatori affetti da patologie inabilitanti rientranti nelle indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanità, con la finalità di mascherare la forma morbosa grazie all’attività antidolorifica del Voltaren, ed altresì a calciatori non affetti da alcuna patologia e trattati nei tempi immediatamente precedenti la partita con le finalità sia di ridurre farmacologicamente gli effetti algici della prestazione, sia di migliorarne farmacologicamente la cenestesi, nel convergente intento di alterare le prestazioni degli atleti, per di più esponendoli sia a effetti collaterali che potevano richiedere l’utilizzo di altri farmaci per antagonizzare tali effetti (tipo gastro-enteroprotettori) sia al rischio di un peggioramento della forma morbosa e di una conseguente protrazione nel tempo del trattamento farmacologico;
5) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati specialità medicinali ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di cura a norma dell’articolo 9 D. Lgs 539/92, e non utilizzabili “in situazioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere”, e, in particolare:
- la specialità medicinale Orudis iniettabile ad uso endovenoso a base di ketoprofene (autorizzata dal Ministero della Sanità per il trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto in corso d’affezioni infiammatorie dell’apparato muscolo-scheletrico), ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di cura sia per garantire una maggiore sicurezza di impiego in rapporto alla possibilità di effetti collaterali anche severi, sia per motivi legati alle modalità di preparazione che richiedono particolari precauzioni in ispecie sotto l’aspetto inerente al maneggiamento in asepsi completamente garantito solo in ambiente ospedaliero, sia per motivi legati alla notevole amplificazione degli effetti collaterali (disturbi gastrointestinali, reazioni cutanee, disturbi renali, disturbi epatici), e il cui indebito utilizzo in soggetti non ospedalizzati appare finalizzato a mantenere in attività agonistica calciatori affetti da inabilitanti quadri morbosi osteo-mio-articolari ovvero ad interferire rapidamente e con notevole intensità con la funzionalità del sistema della dopamina sia riducendone gli effetti algici a favore di quelli antalgici, sia potenziandone l’attivazione aminergica (con stimolazione neuropsichica, effetto “fight and fly” ed adattamento funzionale cardio-respiratorio) sia rinforzandone l’azione biometabolica GH-dipendente (con attivazione protido-anabolica ed iperglicemizzante), nel convergente intento di alterare le prestazioni degli atleti;
- la specialità medicinale Mepral Iniettabile a base di omeprazolo (autorizzata dal Ministero della Sanità per ulcera della parete gastrica, spesso in caso d’alterazioni della mucosa dovute a gastrite; ulcera del duodeno da aumento della secrezione acida, presenza d’agenti patogeni esterni, disturbi della motilità gastrica, ecc.; esofagiti da reflusso, con infiammazione della parte terminale dell’esofago dovuta al rigurgito nello stesso del succo gastrico; sindrome dovuta al rigurgito nello stesso del succo gastrico; sindrome di Zollinger-Ellison, dovuta a neoplasia d’alcune cellule del pancreas, con ipersecrezione di gastrina ed ulcere gastriche, esofagee e duodenali che insorgono rapidamente a causa dell’iperacidità gastrica), ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di cura sia per motivi medici, sia per motivi legati alle modalità indaginose di preparazione e somministrazione, sia per motivi legati alla necessità di accertamenti diagnostici prima della somministrazione, sia per motivi legati alla possibile amplificazione degli effetti collaterali dell’omeprazolo, con comparsa di cefalea, nausea, vomito, diarrea o stipsi, ecc., e il cui indebito utilizzo in soggetti non ospedalizzati appare finalizzato a una rapida protezione gastroenterica a fronte dei possibili effetti collaterali indotti dai trattamenti con FANS in corso di attività agonistica con possibilità a circolo chiuso di amplificazione degli effetti collaterali dell’omeprazolo, ma con l’indebito vantaggio di permettere lo svilupparsi sia della stimolazione simpatica sia dell’attivazione metabolica GH-dipendente poste in atto con l’uso dei citati FANS (Voltaren ed Orudis) allo scopo di alterare le prestazioni degli atleti;
6) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati, sia durante il ritiro precampionato, sia durante la stagione agonistica, prodotti contenenti creatina a dosaggi giornalieri superiori ai 6 grammi (inizialmente dosi comprese fra i dieci e i trenta grammi/die; successivamente dosi pari a una decina di grammi/die), nonché negli intervalli delle partite a dosaggi pari a 2-3 grammi, in contrasto con le specifiche indicazioni fornite al riguardo dal Consulente in materia della Juventus F.C. Spa, in maniera continuativa e senza necessità clinica, con l’intento di potenziare le prestazioni di atleti per i quali non erano documentate condizioni cliniche che giustificassero l’impiego di siffatte dosi di creatina e pur nella consapevolezza di eventuali sovraccarichi epatici o renali o effetti collaterali tipo diarrea o incremento ponderale;
8) non riportare nelle cartelle cliniche relative ai calciatori le somministrazioni, le prescrizioni, le indicazioni, i dosaggi, la natura e la durata dei trattamenti farmacologici ad essi praticati.
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra luglio 1994 e ottobre 1998.
G., A. e Rossano
H) articoli 445, 110, 81, comma 2, c.p., per avere, in concorso tra loro, somministrato ai calciatori trattati specialità medicinali in specie e qualità diverse da quelle dichiarate, e, in particolare:
- specialità medicinali di cui al capo G, punto 1, somministrate in specie e qualità diverse da quelle dichiarate, in quanto dichiarate ai calciatori trattati specialità medicinali non aventi azione dopante;
- specialità medicinali di cui al capo G, punti 2 e 3, somministrate in specie e qualità diverse da quelle dichiarate, e, segnatamente, per indicazioni diverse da quelle dichiarate nell’etichettatura e nel foglio illustrativo e da quelle dichiarate ai calciatori trattati;
- specialità medicinali di cui al capo G, punto 5, somministrate in specie e qualità diverse da quelle dichiarate nell’etichettatura e nel foglio illustrativo (recanti l’indicazione “medicinali da utilizzare in ospedali e case di cura; vietata la vendita al pubblico”).
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra luglio 1994 e settembre 1998.
G. e A.
I) articoli 445, 110, 81, comma 2, Cp, per avere, in concorso tra loro e con i fornitori dei prodotti contenenti creatina di cui al capo G, punto 6, somministrato ai calciatori trattati siffatti prodotti in specie, qualità, quantità, diverse da quelle dichiarate, e, in particolare, in quanto:
somministrate a dosaggi giornalieri superiori a quelli dichiarati ai calciatori trattati; costituenti specialità medicinali, anziché i dichiarati integratori; aventi possibili effetti collaterali in luogo della dichiarata innocuità.
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra luglio 1994 e settembre 1998”.
 (capo g) d’imputazione, punti 5-6, così modificato dal pubblico ministero all’udienza del 16 dicembre 2002).
(capo g) d’imputazione, punti 4-7, così modificato dal pubblico ministero ex articoli 516 Cpp all’udienza del 15 luglio 2004).
Con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori di fiducia degli imputati
 i quali concludevano come da relativi verbali di udienza.


 

Motivazione


 

La Procura della Repubblica di Torino, secondo quanto è emerso in dibattimento, a seguito di notizie giornalistiche, che nell’estate 1998 provocavano un certo clamore negli ambienti calcistici nazionali e in quelli torinesi in particolare perché riferivano dell’abuso di farmaci da parte delle squadre di calcio, anche con specifico riferimento a giocatori della Juventus,  avviava tutta una serie di indagini che in giudizio sono state ben descritte dai testi Romanazzi Raimondo e Salvagno Claudio, ufficiali di polizia giudiziaria addetti alla sezione di p.g. della Procura di Torino, esaminati nell’udienza del 23 maggio 2002, nonché da Lantermo Annalisa, medico del lavoro presso ASL 1, esaminata nell’udienza del 4 marzo 2002.
 Dalle giacenze dei farmaci esistenti presso i locali in uso alla società Juventus, i cui elenchi venivano acquisiti dagli ispettori dell’ASL, emergeva infatti una rilevante quantità di elementi, riguardanti principalmente il numero dei farmaci utilizzati, la relativa tipologia, il modo in cui essi risultavano acquistati, nonché l’uso in dosi non consentite di creatina, che il pubblico ministero riteneva meritevoli di particolare approfondimento in corso d’indagine.
Venivano interessati, altresì, il Direttore del Laboratorio di analisi del Dipartimento di Medicina – Istituto di Scienza dello sport del CONI e il Direttore del Laboratorio Antidoping del CONI e veniva così acquisita la documentazione relativa a tutti i controlli, accertamenti o esami eseguiti su atleti appartenenti alle società di calcio della Serie A, dal 1993 all’agosto 1998, epoca della richiesta.
Tramite il Segretario Generale della FMSI, inoltre, veniva acquisita copia dei verbali di prelievo antidoping effettuati nel corso dei campionati di calcio di Serie A e della Coppa Italia, negli anni relativi al periodo  1994-1998.
Veniva acquisita, ancora, la documentazione esistente presso  cliniche e  laboratori torinesi relativa ad accertamenti, ricoveri ed esami eseguiti da parte dei giocatori della Juventus e si approfondivano i rapporti esistenti tra la Juventus e la farmacia Rossano, che risultava essere la farmacia che forniva i farmaci alla società sportiva e, pertanto, presso di essa si acquisivano pure documenti relativi agli acquisti effettuati.
Nel corso delle indagini, poi, il pubblico ministero acquisiva sommarie informazioni da una mole notevolissima di persone, a vario titolo informate dei fatti da accertare, e si avvaleva anche della collaborazione di alcuni consulenti tecnici.
Esaurita la lunga fase di indagini preliminari, durata circa tre anni, il pubblico ministero rinviava a giudizio gli imputati, affinché rispondessero dei reati loro rispettivamente contestati nel decreto di citazione in atti.
Prima di esaminare la posizione degli attuali imputati, peraltro, è necessario ricordare che il decreto di citazione a giudizio del pubblico ministero si riferisce  a tre imputati, perché oltre ad A. R. e G. A., contro i quali il processo si è svolto nelle forme ordinarie, esso riguarda pure  Rossano Giovanni che, all’udienza del 10 luglio 2003, avvalendosi della facoltà introdotta dalla legge 134/03,  ha fatto richiesta di applicazione della pena e, pertanto, la sua posizione è stata stralciata e contro tale imputato si è proceduto separatamente.
E, tuttavia, nell’intestazione della presente sentenza si è preferito mantenere l’originaria imputazione del pubblico ministero, comprendendo – cioè – il reato enunciato al capo b) a Rossano Giovanni per ragioni di completezza e per poter  mantenere la  stessa impostazione e la stessa divisione in lettere del capo d’accusa, più volte prese come riferimento dalle parti nelle rispettive conclusioni.
Il processo è stato caratterizzato da un’articolata e complessa richiesta di prove da parte di pubblico ministero e difesa e dall’acquisizione di una serie davvero imponente di documenti, che le parti hanno prodotto non solo al momento della richiesta di prove, ma anche successivamente – chi più, chi meno – nel corso dell’intero svolgimento dell’istruzione dibattimentale.
Anche alla prova testimoniale, peraltro, non si è assegnato minore rilievo, tanto che si è provveduto ad esaminare oltre sessanta testimoni richiesti dalle parti, oltretutto dopo che pubblico ministero e difesa si sono accordati per acquisire i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese durante le indagini preliminari da un altrettanto numeroso stuolo di persone informate sui fatti.
Si è reso altresì necessario procedere ad un supplemento di esame di qualche testimone e si è pure disposto il confronto tra due testi (Arcelli e Tencone).
E’ stato necessario, ancora, provvedere ex articoli 507 Cpp all’esame di un’altra decina di persone, su circostanze emerse in momenti processuali diversi.
Gli imputati si sono sottoposti all’esame e, inoltre, l’imputato A. molto spesso ha reso pure dichiarazioni spontanee, soprattutto a commento degli aspetti tecnici di volta in volta emergenti a seguito delle dichiarazioni degli esperti esaminati.
L’imputato G., a parte l’esame, altre due volte ha chiesto di poter effettuare delle precisazioni.
La parte del leone, per quanto riguarda il profilo probatorio, però, è da assegnare ai temi tecnici introdotti soprattutto dall’imputazione riportata al capo g) della rubrica, tanto che nonostante l’approfondimento ed il contributo offerti dai numerosi consulenti delle parti, che nel corso dell’esame e di qualche confronto di opinioni (molto intenso quello tra il professor Benzi, c. t. del pubblico ministero ed il professor Cazzola, c. t. della difesa) si sono prevalentemente attestati su posizioni tra loro inconciliabili,  è stato necessario, infine,  disporre ex articoli 508 Cpp perizia tecnica relativa ai principali temi trattati, all’esito della quale il pubblico ministero ha proceduto ad una  contestazione suppletiva e la difesa ha chiesto – ovviamente – un’integrazione probatoria, attraverso un’ulteriore produzione documentale, l’esame di alcuni altri testimoni, nonché un’integrazione dell’esame di due consulenti della difesa e di uno dei periti nominati.
Al termine di questa lunghissima fase di istruzione probatoria, svoltasi attraverso una quarantina di udienze per oltre due anni e mezzo, pubblico ministero e difesa hanno proposto e illustrato le rispettive conclusioni riportate nei relativi verbali.
Come si è avuto modo di rilevare, il capo g) dell’imputazione, pur non descrivendo il reato punito più gravemente tra quelli enunciati nel decreto di citazione, certamente costituisce il nucleo centrale dell’intero processo, perché riguarda l’accusa più pesante e preoccupante per rappresentanti di una società di calcio professionistica di assoluta eccellenza, quale è appunto la Juventus F. C.; perché all’espresso fine della realizzazione di tale delitto si è praticamente messa in moto l’intera organizzazione di illeciti che hanno poi determinato la contestazione di quasi tutti gli altri reati; perché di fatto le indagini nell’attuale processo hanno preso le mosse avendo di mira proprio l’accertamento della frode sportiva.
Pare opportuno, perciò, cominciare proprio dall’esame della frode sportiva che – secondo la contestazione del pubblico ministero – è stata realizzata attraverso l’uso di molte sostanze, alcune vietate dai Regolamenti sportivi e rientranti pure nelle classi di sostanze elencate dalla legge 376/00, altre la somministrazione delle quali è consentita solo in certe forme e a determinate condizioni, altre ancora di libero uso.
Per questa ragione, si ritiene di dover subito affrontare il  problema del rapporto tra la disciplina normativa dettata dall’articoli 1 legge 401/89 e quella dell’articoli 9 legge 376/00 che merita di essere chiarito ed approfondito.
Nel corso del processo, invero, più volte la difesa ha cercato di porre domande a tal riguardo a testi, consulenti e periti, evidentemente sul presupposto che la sfera di applicazione delle rispettive normative potesse sovrapporsi ed ha pure avanzato istanze istruttorie in tale direzione, contrariandosi non poco per il mancato accoglimento di esse.
Il pubblico ministero, da parte sua, ha ritenuto di iniziare le proprie conclusioni dedicando ampio spazio proprio al problema dei rapporti tra tali normative e, in verità, alcune decisioni giurisprudenziali connesse a tale problema contribuiscono forse a generare qualche dubbio interpretativo.
Come è noto, per poter far fronte al sempre più dilagante fenomeno del doping nello sport, si è ritenuto da parte del legislatore di introdurre, quale strumento normativo, la legge 376/00, con la quale – tra l’altro – si è data pratica attuazione e ci si è adeguati alla Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, già ratificata e recepita con legge 522/95.
A tale normativa, infatti, si è proprio dato il nome di “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” e con essa si è cercato appunto di far fronte al generale fenomeno del doping nelle attività sportive, costituito dall’impiego di farmaci o altre sostanze o pratiche mediche capaci di alterare la prestazione dell’atleta ovvero di interferire e vanificare i controlli diretti a verificare l’assunzione di tali farmaci e sostanze.
Con la normativa in parola, invero, si è definito il concetto di doping; si è introdotta la classificazione per classi di farmaci, di sostanze e di pratiche mediche; si è istituita una speciale Commissione per la migliore  individuazione  e la revisione periodica delle classi delle sostanze dopanti; si sono individuati i laboratori per il controllo sanitario sull’attività sportiva, assegnando anche a tal riguardo specifici compiti alla costituita Commissione; sono state responsabilizzate maggiormente le Regioni, con particolare riguardo ai programmi di prevenzione e tutela della salute nelle attività sportive; analogamente sono stati sollecitati il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva pubblici e privati; sono stati istituiti controlli per  produttori, importatori e distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e dalla legge; sono state introdotte, infine, severe disposizioni penali per sanzionare i comportamenti vietati.
 Tra tali comportamenti  vietati e sanzionati – ovviamente – spiccano quelli previsti dai primi due  commi dell’articolo 9 della legge in parola, riferibili a chiunque procura ad altri, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ovvero a chiunque adotta o si sottopone alle pratiche mediche, ricompresi nelle classi previste dall’articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.
Prima dell’entrata in vigore della legge 376/00, nel nostro ordinamento esisteva solo una disciplina di analogo tenore, dettata dalla legge 1099/71 (che a sua volta aveva sostituito l’abrogata legge 1055/50), che però ha trovato scarsa applicazione pratica, anche grazie al sistema sanzionatorio per essa previsto, inizialmente tenue e blando e con la legge 689/81 addirittura depenalizzato, essendo costituito da ipotesi contravvenzionali punite con la sola pena pecuniaria.
Per poter fronteggiare con una certa efficacia l’uso “improprio” di sostanze farmacologicamente attive nella pratica sportiva, si sarebbe dovuto prevalentemente far ricorso – peraltro in modo forse altrettanto improprio - alla contestazione dell’articolo 445 Cp, ipotesi di reato oltretutto non sempre perfettamente pertinente al fatto di volta in volta preso in considerazione.
Si avvertiva fortemente, perciò, la necessità di un intervento legislativo in materia, intervento che finalmente si è realizzato con l’introduzione della legge in questione, che per questo è stata subito definita legge anti-doping.
Tutt’altra storia, invece, è quella che accompagna la legge che in questa sede è stata contestata  e, cioè, la legge 401/89.
La normativa in parola è sorta sull’impulso del c.d. scandalo del calcio-scommesse, con il prevalente intento di risolvere ed eliminare il fenomeno delle scommesse clandestine, gestito dalla criminalità organizzata, che accompagnava alcune manifestazioni sportive di rilevanza nazionale, prevalentemente calcistiche, ma anche ippiche, pugilistiche e così via, capace di influenzare pesantemente l’esito e il risultato delle competizioni sportive stesse. Per questa ragione,  essa è stata definita “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”.
La legge, che si compone di nove articoli e che negli anni successivi alla sua entrata in vigore ha subito pure una serie di numerose e non trascurabili modifiche,  può essere divisa, per così dire, in tre filoni: a) quello che disciplina, appunto, l’esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, regolato dagli articoli 4  e 5; b) quello che riguarda gli aspetti di ordine pubblico, con gli annessi istituti  di carattere processuale, al quale sono destinati gli articoli da 6 a 8; e, c),  quello costituito dai primi tre articoli della legge in parola, che espressamente si riferiscono e disciplinano il problema della frode in competizioni sportive.
I tre filoni anzidetti  non sono per nulla interdipendenti e, anzi, hanno in comune solo un presupposto di fatto, quello cioè dello svolgimento di competizioni sportive di vario genere, organizzate da federazioni ed enti riconosciuti dallo Stato, alle quali l’intera normativa  necessariamente risulta ancorata.
Tanto ciò è vero, che – ad esempio - solo alle norme specificamente dedicate al contrasto del fenomeno delle scommesse clandestine, pur riconoscendosi l’intrinseca plurioffensività delle relative disposizioni penali contenute negli articoli 4 e 5 della legge, si è costantemente assegnata da parte della suprema Corte natura finanziaria, così individuando, in tale ristretto ambito della normativa, il principale interesse perseguito, sul presupposto che “..Per reato finanziario, infatti, deve intendersi ogni illecito, penalmente sanzionato, che contrasti con l’interesse finanziario dello Stato, sotteso alla imposizione di tributi e di altri diritti erariali, ovvero, in forma indiretta, all’esercizio monopolistico di attività lucrative, sottratte alla organizzazione da parte di privati, come lotterie, scommesse, pronostici relativi a competizioni sportive...” (v. per tutte: Sezione prima penale – sentenza 2389/98 – udienza 28 aprile 1998 – imp. Meloni – rv. 210771).
Analogamente, per indirizzo costante di Dottrina e giurisprudenza, si riconosce prevalenza all’interesse di ordine pubblico e di sicurezza pubblica nel settore  disciplinato dagli articoli 6, 7 e 8 della legge in questione, con i quali, appunto, ci si propone di contrastare i fenomeni di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive.
Per quanto riguarda la prima parte della normativa, invece, occorre ricordare come il fenomeno delle scommesse clandestine finisse pure per influenzare e falsare i risultati delle competizioni sportive, con grave danno per tutto il mondo dello sport in generale e con perdita di credibilità proprio di quello spirito sportivo – improntato a principi di lealtà e correttezza - che, invece, avrebbe dovuto ispirare e accompagnare lo svolgimento delle competizioni stesse.
Per porre rimedio a questo fenomeno, il legislatore ha dedicato i primi tre articoli della legge 401/89 e, in modo particolare, ad esso si è riferito proprio con l’articolo 1, intitolato “frode in competizioni sportive”, che è appunto quello contestato agli imputati nel capo g) del decreto di citazione a giudizio.
Con tale disposizione, si è prevista la sanzione per chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall’UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.
Fin qui, come si vede, si rimane nell’ambito dello scopo iniziale e dichiarato della legge, quello della lotta alla criminalità organizzata e al mondo delle scommesse clandestine, perché le condotte descritte nella norma che si esamina risultano chiare e sono testualmente riconducibili a comportamenti tipici di corruzione sportiva, finalizzati alla modificazione dell’esito agonistico della competizione.
Senonché il legislatore, sempre nello stesso articolo 1 della legge 401/89, ha ritenuto di aggiungere e di dover punire  altresì la condotta di chiunque compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e tale previsione, in verità priva di immediata chiarezza, che il pubblico ministero ha ritenuto integrata nel caso concreto dal comportamento degli imputati, è quella che in passato ha dato luogo a qualche dubbio interpretativo e che, nel caso di specie, ha fatto sorgere le questioni di cui si è detto.
Ed invero, si è autorevolmente sostenuto (Cassazione, Sezione sesta – sentenza 3011/96 – ud. 137/96 – imp. Omini – rv. 204787) che per individuare gli atti fraudolenti volti al medesimo scopo che non sono specificamente elencati dal legislatore, non ci si dovrebbe discostare dagli atti espressamente indicati nella prima parte della previsione e, cioè, dagli atti consistenti in offerta o promessa di denaro o di altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla competizione.
La riferita tesi risulta essere pure condivisa dai difensori che, nella memoria depositata l’11 novembre 2004 sulla scorta di un parere pro veritate che si è detto essere stato predisposto da altro avvocato penalista, e con grande vigore in corso di discussione, hanno sostenuto appunto l’assunto riportato nella citata sentenza.
Sempre secondo il supremo Collegio, inoltre, tali attività sono connotate da due precise caratteristiche che non dovrebbero mancare anche nelle attività non elencate e, cioè, dovrebbe sempre trattarsi di “attività proiettate all’esterno delle persone che le hanno deliberate e tali da investire direttamente altri soggetti con quelle coinvolti nella medesima attività” e, inoltre, dovrebbe trattarsi di attività “sinallagmatiche dato che correlano la distorsione, che il soggetto esterno persegue, dell’esito della gara al denaro o all’altra utilità dati ovvero promessi e perseguiti dall’altro soggetto partecipante alla gara.”
Nella decisione in esame, la Corte, dopo aver aggiunto che la norma in questione è di difficile interpretazione, a causa soprattutto del lunghissimo periodo descrittivo delle condotte vietate, partendo dalla premessa enunciata e con l’ausilio interpretativo della ratio legis esclude che l’ambito di applicazione della previsione normativa in parola possa estendersi a fenomeni di doping autogeno, “che trovano adeguata sanzione negli ordinamenti sportivi.”
A conforto di tale assunto, il supremo Collegio prosegue: “A contrario è facile osservare d’altra parte che, se così non fosse, qualsiasi illecito sportivo, dallo spintone al calciatore in corsa alla spinta del gregario al campione ciclista in difficoltà, siccome oggettivamente volti a provocare un esito della gara diverso di quello cui avrebbe dato luogo una leale competizione, dovrebbero rientrare nella previsione della normativa in esame: il che all’evidenza non è.”
Si tratta in verità di decisione isolata, ancorché non recentissima, adottata a conclusione della vicenda giudiziaria che riguardava l’accusa di omissione di denuncia a carico  del Presidente della FCI in ordine ad un caso di doping accertato nel ciclismo. Essa è stata seguita soltanto da alcune  decisioni di merito, altrettanto poco convincenti, che la difesa ha puntualmente richiamato, ma è stata pure oggetto di forti critiche da una parte della Dottrina.
Gli argomenti utilizzati a dimostrazione della bontà dell’assunto, francamente, risultano non convincenti e non condivisibili e prestano il fianco a rilievi di vario genere.
La sentenza in parola, invero, risulta pure intrinsecamente contraddittoria, perché in essa, da una parte,  si afferma la certezza che tutte le condotte debbano avere natura corruttiva e, contemporaneamente, si esprimono  dubbi derivanti dalla lettura del relativo testo ritenuto poco chiaro e, soprattutto, perché tale decisione finisce col negare completamente il dato normativo.
Intanto, i criteri a cui ispirarsi per ricavare i requisiti delle condotte non  indicati dal legislatore, che la Corte ha ritenuto invece di dover dettare nella citata sentenza, non sembra debbano essere ricercati nella prima parte della   stessa norma, perché anzi la soluzione interpretativa proposta in sentenza finisce col contrastare proprio col significato letterale della disposizione, nella seconda parte della quale si fa riferimento ad altri atti, come a sottolineare che essi debbano necessariamente distinguersi da  quelli indicati in precedenza e oltretutto si assegna ad essi natura fraudolenta, a differenza di quelli di banale corruzione elencati nella prima parte.
L’aggettivo altro, infatti, contrariamente a quanto un po’ apoditticamente sostenuto nella sentenza e nella memoria difensiva in parola, ha il significato di “diverso”, “differente”, “difforme” e non  quello di “simile”, “analogo” o “conforme” e, perciò, non si vede perché gli altri atti fraudolenti indicati nella seconda parte della disposizione che si esamina debbano essere necessariamente identificabili “alla stregua degli atti espressamente individuati nell’offerta di denaro o di altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, presentando caratteristiche comuni”.
L’espressione altri atti fraudolenti testualmente utilizzata, insomma, non può essere letta ed interpretata come se corrispondesse ad atti analoghi, perché se davvero l’effettiva volontà fosse stata questa, allora il legislatore avrebbe dovuto esprimersi in modo diverso.
Uno dei difensori, a conforto della tesi a tal riguardo sostenuta nella sentenza “Omini”, ha richiamato alla mente la disposizione dell’articolo 353 Cp – citato anche dal  pubblico ministero, sia pure in ottica contrapposta – in materia di turbativa d’asta, per ricordare come  in tale precetto compaia l’aggettivo “fraudolento”, senza che, ciò nonostante, venga a crearsi  una sostanziale distinzione della condotta ad esso relativa dalle altre condotte descritte nella stessa norma.
Il paragone, francamente, non pare eccessivamente pertinente, soprattutto se si considera che in questo caso la fraudolenza è riferita ai mezzi utilizzati e non agli atti, come invece è stabilito nella disposizione dell’articolo 1 legge 401/89, e se si considera che le condotte descritte nell’articolo 353 Cp, che riguarda un’ipotesi delittuosa totalmente diversa, sono più ampie e articolate di quelle della frode sportiva, se non altro perché in quest’ultimo reato non vengono prese in considerazione ipotesi di violenza e di minaccia che possono caratterizzare invece la turbativa d’asta.
Ebbene, pur con le evidenziate differenze che connotano i due reati,  è necessario comunque ribadire come nella giurisprudenza della suprema Corte risulti pacifico che l’espressione mezzi fraudolenti vada interpretata in maniera del tutto svincolata dalle altre condotte descritte nella stessa disposizione.
Basti ricordare in proposito le decisioni più recenti in materia in cui la Corte così risulta essersi espressa: “In tema di turbata libertà degli incanti, di cui all’articolo 353 Cp, la turbativa può anche verificarsi nella procedura che precede la gara, attraverso determinate irregolarità rispetto all’ordinario ‘iter’ procedimentale previsto dalla legge. Ed infatti, determinate anomalie procedurali possono costituire ‘altri mezzi fraudolenti’ mediante i quali il reato in questione può essere commesso in alternativa alle altre condotte tipiche descritte dalla norma (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni), a condizione, però, che sia possibile dimostrarne la specifica finalizzazione al turbamento della gara” (Sezione sesta - sentenza 25705/03 – ud. 21 marzo 2003 – imp. Salamone ed altri – rv. 225934) e, ancora successivamente: “Nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta di turbamento si verifica quando si altera il normale svolgimento della gara attraverso l’impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice. Tra tali mezzi, la ‘collusione’ va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il ‘mezzo fraudolento’ consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l’evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie prevista dall’articolo 353 Cp si qualifica come reato di pericolo” (Sezione sesta - sentenza 37337/03 – cc. 10 luglio 2003 – imp. D’Amico – rv. 227320).
Nella sentenza “Omini”, invece, come nel parere prodotto dalla difesa per dimostrare che la seconda parte della disposizione deve essere necessariamente vincolata alla prima, si definisce quest’ultima come “condotta principale tipica” e la seconda parte della disposizione come “fattispecie alternativa atipica”.
Occorre ricordare, però, che la tipicità è data dalla corrispondenza del fatto al modello descritto dal legislatore, mentre concetto diverso è la tipizzazione o descrizione della condotta che è frutto della scelta del legislatore di determinare ed eventualmente circoscrivere, più o meno analiticamente, una certa condotta.
Se il legislatore opera la scelta di lasciare campo libero a vari possibili comportamenti umani, tutti utili ad integrare  la fattispecie in relazione alla capacità di produrre un determinato evento ovvero – come nel nostro caso – in relazione alla possibilità di conseguire un determinato fine, non per questo si potrà parlare di condotta atipica, perché vi  è tipicità anche nei reati a forma libera, purché il fatto preso in esame abbia caratteristiche tali da poter corrispondere al modello descritto dal legislatore.
Più ampia e generica è la descrizione del  modello normativo e più comportamenti avranno capacità di integrare la condotta richiesta per la sussistenza del reato.
Se, dunque, il legislatore ha operato la scelta di introdurre nell’ordinamento un modello di reato a forma libera, non può l’interprete arrogarsi il diritto di limitarne la portata.
Né si comprende, analogamente, sulla base di quali espresse indicazioni normative si possa distinguere una condotta principale tipica, riferendosi alla prima parte dell’articolo 1 legge 401/89,  da una fattispecie alternativa atipica, in ordine alla seconda parte di esso. Anche in questo caso, perciò, si tratta di distinzioni che – alla luce di quanto considerato – non possono essere condivise, né ritenute fondate e corrette.
L’atto commesso con frode o caratterizzato da frode, poi, e in questo si dissente da quanto sembra aver sostenuto il pubblico ministero, non assomiglia neppure all’atto di corruzione sportiva, che nulla ha in comune con la frode che – come si è visto – la Corte ha molto bene ricondotto ad ogni possibile artificio, inganno o menzogna e, pertanto, neanche sotto questo secondo profilo riesce possibile ricuperare quella similarità, pretesa nella sentenza della Corte e nelle affermazioni della difesa, degli altri atti fraudolenti non meglio specificati dal legislatore, con le condotte tipizzate e analiticamente descritte, contenute nella prima parte della norma.
Né dovrebbe indurre in errore l’aggettivo altro che il legislatore ha usato subito dopo le condotte corruttive, quasi che con esso si sia voluta attestare una comune natura con gli atti precedentemente descritti, perché come si è osservato tale aggettivo ha il significato di diverso e, anzi, proprio il richiamo alla norma dettata dall’articolo 353 Cp dimostra la fondatezza di quanto si va sostenendo a tal riguardo, non essendo immaginabile che nella menzionata disposizione del codice penale, in cui pure viene utilizzato lo stesso aggettivo “altro” riferito alle condotte descritte in precedenza, il legislatore abbia potuto  confondere e mescolare la frode, non soltanto con gli atti di corruzione ma, ancor più, con la violenza e la minaccia.
Altro argomento interpretativo utilizzato, tanto nella sentenza della Corte, quanto dalla difesa, confortata dal  parere pro veritate, è quello che fa leva sui lavori preparatori; si è voluto rilevare, infatti, che da tali lavori parlamentari, dei quali il difensore, al pari del pubblico ministero in ottica ovviamente contrapposta,  ha anche estrapolato e riletto qualche passaggio, si ricaverebbe conferma del fatto che il legislatore si sia riferito soltanto a condotte di tipo corruttivo e non ad altre, precisandosi, pure, che in corso di dibattito parlamentare sarebbe stato espressamente escluso ogni riferimento al fenomeno del doping.
Si ritiene indispensabile, dunque, approfondire l’affermazione, perché essa, oltre che discutibile, risulta prima di tutto non rispondente al vero.
Intanto, occorre ancora una volta ribadire che un conto è il fenomeno del doping e un conto è la frode nelle competizioni sportive e continuare a mescolare le due tematiche e le rispettive normative è certamente operazione che non giova a fare chiarezza sulla questione che in questa sede si esamina, perché in qualche modo tale confusione può servire – sia pure inconsapevolmente - a convincere del fatto che i due aspetti e le due normative in discussione si sovrappongano e necessariamente si riferiscano allo stesso campo di applicazione.
Il fenomeno del doping e la necessità di salvaguardare la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive, invece, sono e devono rimanere due ambiti nettamente  distinti e le rispettive normative presidiano interessi giuridici completamente separati.
Ciò nonostante, nel corso dei lavori parlamentari relativi alla legge 401/89, qualcuno (il Relatore alla Seconda Commissione, sen. Gallo, nella seduta del 14 febbraio 1989 – come da 47imo resoconto stenografico) ha espressamente fatto riferimento al doping e, anzi, ha criticato la formula testuale adottata nella norma approvanda, proprio per questa ragione: “Per quanto riguarda il comma 1 dell’articoli 1, ritengo che le parole ‘per raggiungere un risultato diverso da quello corrispondente all’interesse agonistico del partecipante’ siano più che idonee a dare incertezza interpretativa e qualche volta a cozzare contro certe realtà di tutta evidenza. Proporrei, pertanto, di sopprimerle, come pure propongo di sopprimere la parola ‘altri’, perché promettere denaro o altra utilità non è atto fraudolento; comportamento fraudolento può essere quello di chi fa uso del sistema del doping.”
E’ sintomatico, peraltro, che la prima richiesta del sen. Gallo – quella cioè di modificare il testo della prima parte dell’articolo 1 legge 401/89 – sia stata accolta dal legislatore, mentre non è stata assolutamente modificata la seconda parte relativa proprio agli atti fraudolenti che secondo il Relatore alla Commissione avrebbero finito per comprendere pure il fenomeno del doping.
Anche in altri interventi si è fatto analogo riferimento, ma in questa sede, ovviamente, non è necessario soffermarsi a verificare se nei lavori preparatori della legge 401 si sia parlato di doping; il riferimento che a tale fenomeno pure è stato fatto lo si è ripreso solo per dimostrare come risulti infondato l’assunto riportato nella memoria difensiva di cui si è detto.
Qui interessa verificare quale significato si sia inteso attribuire nel dibattito parlamentare all’espressione atti fraudolenti e, a questo specifico fine, pare opportuno premettere quanto osservava in generale sulla normativa in parola, fin dalla seduta del 21 settembre 1988 della Seconda Commissione legislativa, il Relatore on. Benedetto Vincenzo Nicotra il quale rilevava che: “.... il disegno e le proposte di legge al nostro esame rappresentano una puntuale e complessiva risposta all’esigenza, generalmente avvertita, di apprestare, anche nel campo dello sport, strumenti di salvaguardia attraverso norme di natura penale volte a tutelare la correttezza nello svolgimento delle competizioni sportive.
I provvedimenti in discussione hanno, inoltre, lo scopo di dare un contenuto non solo morale, ma anche di natura giuridica, alle manifestazioni sportive, soprattutto in relazione alla grande rilevanza che queste ultime assumono nella vita della società...”
E ancora: “...Pertanto, tutte le proposte di legge presentate in materia (la 909, Nicotra e Rivera; la 1112, Martinazzoli ed altri; la  1516, Caprili ed altri; la 2376, Testa ed altri e la  2753, Servello ed altri) rispondono all’esigenza di tutelare il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive.”
Come si vede, basterebbero queste riflessioni del relatore on. Nicotra per smentire l’assunto secondo il quale la legge 401 avrebbe dovuto proporsi il fine di contrastare unicamente il fenomeno del calcio-scommesse, dal momento che le proposte di legge alle quali si è fatto riferimento  erano fondate su svariate esigenze, non tutte riferibili unicamente al fenomeno del calcio-scommesse, accomunate dal condiviso intento di tutelare il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, come sottolineato dal Relatore stesso.
Per quanto riguarda più in particolare la discussione circa il significato da assegnare all’espressione atti fraudolenti, nella stessa seduta del 21 settembre 1988, l’on. Francesco Forleo osservava: “...Quali sono gli obiettivi che si propone il provvedimento in esame? Ritengo che il principale di essi sia quello di salvaguardare l’ambiente sportivo e la possibilità di esercitare le varie discipline in condizione di normalità. La formulazione della norma (che identifica nella frode una fattispecie un po’ atipica nel nostro ordinamento) è indubbiamente originale. E’ vero, infatti, che uno degli obiettivi è quello di reprimere tali frodi, ma vi è anche la necessità di esercitare un’azione di prevenzione e di salvaguardia dell’attività sportiva....”
Nella seduta del 20 ottobre 1988 della Seconda Commissione, prendeva la parola – tra gli altri – l’on. Giulio Maceratini, che così si esprimeva: “...Tuttavia, se si riflette con maggiore attenzione, si deve rilevare che spesso il concetto di fraudolenza, tenendo conto dei canoni normalmente seguiti, può comprendere una serie di ‘furbizie’ che in una manifestazione sportiva possono essere consentite. Basti pensare, per esempio, al caso di un calciatore che, nel momento in cui l’arbitro fischia un calcio di punizione, scaglia il pallone lontano. In alcuni casi limite, un simile comportamento potrebbe essere considerato come fraudolento, mentre invece esso rientra tra le fattispecie previste dai regolamenti sportivi.
L’introduzione del concetto di illiceità consente, quindi, di identificare tutti i comportamenti che siano al di fuori dei regolamenti sportivi.”
Interveniva nella stessa seduta pure l’on. Vincenzo Trantino il quale, riprendendo alcune critiche mosse in precedenti interventi circa il generico  richiamo all’etica sportiva che compariva nel testo dell’originaria  formulazione della norma in parola, chiariva la propria posizione: “....Concordo, pertanto, con la collega Fumagalli sul fatto che la tassatività della norma verrebbe meglio rispettata nel momento in cui si definisse il concetto di illecito, piuttosto che sulla base di una norma generica che certamente non fornisce certezze interpretative.”
L’on. Carlo Casini, sempre nella seduta del 20 ottobre 1988, affermava: “....Vorrei brevemente dissentire dal collega Vairo il quale giudica pleonastico il riferimento agli atti fraudolenti compiuti al medesimo scopo, ma che prescindano dalla dazione di danaro. Ciò significherebbe che, al fine di far vincere una squadra di calcio, i giocatori della stessa potrebbero essere invitati ad una festa la sera precedente la partita e, in tale occasione, potrebbe essere loro somministrata una bevanda che riduca la loro capacità atletica. In questo caso, i giocatori in questione non sarebbero certo partecipi dell’atto fraudolento. Ciò significa che è necessario definire innanzitutto cosa si intenda con l’aggettivo fraudolento, ma, una volta operata tale definizione, non sarei contrario al mantenimento di questa espressione.”
Sulla stessa lunghezza d’onda, nella medesima seduta, si registravano altri interventi, tra i quali pure quello dell’on. Franco Carraro, in questo processo esaminato come testimone, che a quell’epoca parlava a nome del Governo, ricoprendo la carica di Ministro del turismo e dello spettacolo.
In modo estremamente esplicito, poi, modulava il proprio intervento l’on. Aldo Rizzo, il quale sosteneva: “....A me pare che la sussistenza di una fattispecie penale ben motiva l’offerta di denaro o altra utilità diretta ad incidere sul risultato definitivo della competizione in modo illecito, contra jus, e cioè attraverso la violazione di norme del codice deontologico sportivo, risultanti dalle disposizioni regolamentari.
La terza ipotesi, residuale rispetto alle prime due, disciplina l’ipotesi di altri atti fraudolenti diretti ad influenzare l’esito finale della competizione. Ad esempio, il fornire all’atleta una bibita contenente sostanze che ne debilitano la capacità.
A ben vedere si tratta di tre ipotesi che, oltre ad essere corrette sul piano giuridico-formale, chiudono, con doverosa specificazione e compiutezza, tutti i casi in cui la frode in competizioni agonistiche può ritenersi sussistente e meritevole della sanzione penale.
Per questo motivo ritengo che la fattispecie proposta dal relatore merita di essere approvata.”
Un capitolo a parte, infine, si dovrebbe dedicare agli interventi in Commissione effettuati dal sen. Coco, sottosegretario alla Giustizia e relatore alla Commissione, citato pure dal difensore che ne ha ripreso l’intervento, il quale rilevava nella seduta del 15 febbraio 1989: “....Altre interessanti osservazioni sono state svolte sull’approccio legislativo alla tutela della correttezza agonistica. Il senatore Macis ha affermato che tale approccio avrebbe dovuto essere diverso per tutelare in maniera prioritaria e generale la regolarità delle competizioni sportive non solo per quanto concerne il ‘totonero’ o il caso in cui, dietro promessa di denaro o di altra utilità, un atleta si comporta in modo contrario all’etica sportiva, ma anche per i casi di doping o per altri interventi estranei che incidono negativamente proprio sulla correttezza delle competizioni. Se saranno approvati emendamenti tendenti ad inserire questa previsione nel provvedimento, ci troveremo di fronte ad una riforma profondamente diversa da quella presentata dal Governo. Il relatore pertanto invita i senatori ad attenersi al testo governativo, pur prendendo ancora atto che si tratta di una riforma parziale.”
A ben vedere, il sottosegretario Coco, con il riportato intervento, sostanzialmente invitava i senatori – sul piano politico – a rimanere ancorati al disegno di legge proposto dal Governo e a non apportare alcun emendamento che ne avrebbe potuto stravolgere l’assetto, escludendo in modo particolare ogni intervento in materia di doping che pure qualche senatore aveva auspicato.
Non si ritiene, pertanto, che a tale intervento possa essere assegnato un rilevante significato in ordine all’aspetto giuridico che qui si sta esaminando.
Più pregnante è certamente l’osservazione che lo stesso relatore Coco aveva proposto nella seduta del 2 febbraio 1989, perché essa – a differenza di quella che si è appena menzionata – non tendeva a scongiurare eventuali e ipotetici stravolgimenti politici del testo del disegno di legge, ma si riferiva, sotto il profilo giuridico, proprio al testo già proposto dal Governo.
Il sen. Coco, invero, così si esprimeva: “... Il primo comma dell’articolo 1 perciò distingue due diverse ipotesi: ‘offerte e promessa di denaro o di altra utilità’ ed ‘atti fraudolenti volti al medesimo scopo’. A mio parere, in sede interpretativa, questa distinzione potrebbe generare delle differenziazioni problematiche. Voglio perciò richiamare l’attenzione della Commissione sul fatto che sarebbe più opportuno configurare in maniera univoca la fattispecie.”
Nonostante il richiamo del Relatore ai pericoli interpretativi che avrebbero potuto discendere dall’espressione atti fraudolenti volti al medesimo scopo e nonostante tutte le osservazioni svolte nei vari interventi durante i lavori parlamentari, i più significativi dei quali appunto si è ritenuto opportuno richiamare brevemente, però, la Commissione non ha apportato alcuna modifica al testo e l’espressione tanto temuta dal Relatore è rimasta inalterata, pur essendoci stati svariati interventi legislativi che invece hanno modificato qua e là molte parti del testo originario proposto dal Governo.
Se tutto ciò, allora, ha un significato preciso; se nel corso del dibattito parlamentare sono state prospettate, pur da differenti angolazioni, tutte le possibili interpretazioni dell’espressione “atti fraudolenti” che si è chiamati ad applicare in concreto; se – in più occasioni, come si è visto - vi è stato addirittura chi ha ipotizzato che con tale espressione si finisse col ricomprendere proprio la condotta di chi somministra sostanze di varia natura agli atleti che partecipano alla gara e se, ancora, vi è stato pure  uno specifico ed autorevole ammonimento alla Commissione affinché in pratica si eliminasse tale espressione dal testo, sostituendola con una differente e più precisa configurazione letterale della disposizione stessa; se ciò nonostante il legislatore non ha invece ritenuto necessario intervenire e pur apportando vari emendamenti in altri punti dell’originario testo del disegno di legge ha lasciato invece invariato a tal riguardo il dettato normativo nel modo in cui fin dall’inizio era stato proposto, si può dire – come è stato detto – che il significato da individuare in tutto questo è quello della volontà  inequivoca del legislatore di contrastare unicamente il fenomeno delle scommesse clandestine e della corruzione nelle competizioni sportive? Si può affermare che nei lavori preparatori si sia escluso di introdurre un reato a forma libera, capace di trovare applicazione anche sulla base di comportamenti che prescindessero da fatti di corruzione? Si può sostenere, conseguentemente, che gli atti fraudolenti di cui si tratta possono essere intesi e interpretati solo alla luce delle condotte di corruzione sportiva espressamente descritte nella prima parte della norma in esame?
Si è anche sostenuto, tanto nella memoria difensiva, quanto nel corso della discussione finale, che un ulteriore serio indizio che tutte le condotte riferibili all’articolo 1 legge 401/89 debbano avere natura corruttiva è ricavabile dal fatto che, per previsione del secondo comma dello stesso articolo, rimarrebbe esclusa la punibilità per i soggetti che prendono parte alla competizione sportiva in caso di autosomministrazione di qualsivoglia sostanza. Se perciò si accettasse di far rientrare tra le ipotesi di frode sportiva anche quelle di somministrazione di farmaci o sostanze, siffatta esclusione risulterebbe ingiustificabile e potrebbe persino portare a configurare  un vizio di legittimità costituzionale.
Il difensore, invero, ha ribadito nel corso della discussione che il secondo comma dell’articolo 1 legge 401/89 estende la possibilità di punire con la stessa pena prevista nel primo comma anche il “partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa” e ciò, a suo dire, starebbe a significare che tutte le condotte – anche quelle realizzate con altri atti fraudolenti – devono avere natura corruttiva, perché diversamente la riportata disposizione del secondo comma davvero non troverebbe adeguata giustificazione.
Questa diversificazione delle posizioni soggettive operata sul piano normativo, però, deve ritenersi destinata a perseguire  altre esigenze e deve essere letta ed interpretata non con il significato e le conseguenze che ad essa si è inteso assegnare, soprattutto perché diversamente si rischierebbe  sostanzialmente di affermare che il legislatore ha introdotto con il secondo comma dell’articolo 1 legge 401/89 una disposizione poco spiegabile e poco chiara.
A ben vedere, ci si deve chiedere, invece, se davvero con la disposizione del secondo comma si sia ritenuto necessario sancire la punibilità di colui che partecipa alla competizione per tutte le ipotesi di frode in competizioni sportive.
La convinzione della  difesa, invero, è appunto nel senso che l’estensione di responsabilità non potrebbe non essere stata piena, giacché diversamente in alcune ipotesi di frode sportiva si avrebbe il coinvolgimento di  colui che partecipa alla competizione e in altre no e ciò potrebbe persino integrare  un vizio di legittimità costituzionale, con rilevanza maggiore soprattutto nel caso di doping autogeno.
Ma se la tesi della difesa fosse fondata, non sarebbe bastato non disporre nulla a tal riguardo? Non sarebbe stato addirittura più efficace ricuperare la eventuale punibilità dei partecipanti alle competizioni sportive attraverso l’applicazione della disciplina del concorso di persone nel reato? In tutte le ipotesi di corruzione – si è autorevolmente osservato in Dottrina – vi è un corruttore, ma vi è anche un corrotto, quando la corruzione venga realizzata.
E’ noto l’orientamento della giurisprudenza della suprema Corte e della prevalente Dottrina a tal riguardo nel considerare la corruzione disciplinata dal codice penale come una fattispecie necessariamente plurisoggettiva, perché se vi è chi riceve deve obbligatoriamente esistere chi offre, sì che molto si è discusso pure sulla natura e sull’efficacia della disposizione contenuta nell’articolo 321 Cp.
Si potrebbe sostenere, peraltro, che nel caso della frode sportiva, allo scopo di introdurre il fine specifico da raggiungere, il legislatore ha costruito le ipotesi corruttive non dalla parte di chi riceve, ma con riguardo a chi offre o promette e ciò potrebbe aver fatto perdere al reato la caratteristica di fattispecie necessariamente plurisoggettiva, contrariamente a quanto è disposto nei delitti contro la pubblica Amministrazione.
Ai fini di quanto in questa sede rileva, però, pure in questo caso, il comportamento di colui che riceva il denaro, il vantaggio o altra utilità a lui offerti ovvero accolga la promessa in tal senso a lui fatta integrerebbe ugualmente un’ipotesi di concorso eventuale di persone nel reato in ossequio a quanto stabilito dagli articoli 110 e seguenti Cp, per aver consentito a colui che offre o promette di poter realizzare il reato di frode sportiva.
Diversamente, del resto, non si distinguerebbe più l’ipotesi del tentativo da quella del delitto realizzato e si  finirebbe col punire allo stesso modo l’autore del reato, sia che il denaro o la promessa vengano  accolti, sia nel caso di non accoglimento e ciò – come è evidente – contrasta con i principi generali del nostro ordinamento e, soprattutto, risulta incompatibile con il principio di offensività.
Se non si applicassero le regole sul concorso eventuale di persone nel reato, oltretutto, si finirebbe pure con l’escludere in tutte le ipotesi di corruzione la punibilità dei dirigenti della società e degli allenatori – che per quanto si dirà non possono rientrare nella categoria dei partecipanti alla competizione indicata nel secondo comma dell’articolo 1 – salvo a ricuperarne il coinvolgimento nel reato, a norma del primo comma, solo però a condizione che nel loro comportamento sia ravvisabile la commissione o il concorso in atti fraudolenti, il che è molto poco probabile nelle ipotesi di corruzione sportiva nella posizione di chi si limita ad accogliere l’offerta o la proposta d’altri e, dunque, si finirebbe col creare una riserva di impunità davvero intollerabile ed inammissibile.
E, allora, quale ragione avrebbe potuto indurre il legislatore ad introdurre la disposizione del secondo comma se, trattandosi di tutte ipotesi corruttive, ugualmente si sarebbe pervenuti al coinvolgimento del corrotto, quanto meno alla stregua della disciplina prevista dagli articoli 110 e seguenti del codice penale? E perché, in ogni caso, non si è sancita la punibilità di tutti coloro che eventualmente concorrano con il corruttore, ma solo di chi prende parte alla competizione?
Proprio il fatto, invece, che il legislatore, nel secondo comma della norma in parola, non abbia sancito la punibilità del corrotto tout court, indifferenziatamente per ogni ipotesi di concorso, ma abbia ritenuto invece di dover espressamente stabilire la punibilità solo per il partecipante alla competizione e, per giunta,  negli specifici casi in cui egli riceva  denaro, utilità o  vantaggio che gli vengono offerti ovvero accetti analoga promessa che a lui viene fatta, pur avendo lo stesso legislatore appena descritte nel primo comma anche altre condotte di frode sportiva, più numerose di quelle poi elencate nel secondo comma, nel quale non viene più fatto alcun riferimento agli altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, non può assumere un preciso  significato, da non confondere semplicisticamente con una  poco chiara formulazione della disposizione?
La tecnica utilizzata, insomma, non può essere interpretata come un ulteriore e chiaro sintomo di una precisa scelta legislativa che, ancorché criticabile, può comunque assumere una specifica valenza e trovare una logica spiegazione?
Siffatta scelta del legislatore, poi, non dovrebbe meravigliare più di tanto qualunque interpretazione si voglia dare ad essa.
Con il secondo comma dell’articoli 1 in parola, infatti, il legislatore può aver evitato di riferirsi alle ipotesi di frode sportiva diverse da quelle consistenti in comportamenti di corruzione per una duplice ragione.
La prima e, forse, più diffusa interpretazione di tale scelta è riferibile proprio alle ipotesi cosiddette di doping autogeno, come è stato definito  nella sentenza della Corte ovvero di autosomministrazione di sostanze, come si legge nella memoria difensiva in atti, fenomeno sul quale nelle repliche il difensore tanto si è accalorato, precisando che è ad esso che i lavori preparatori non avrebbero fatto alcuno specifico riferimento, ipotesi che si verifica quando cioè vengono in considerazione  quei comportamenti in cui è direttamente colui che partecipa alle competizioni che assume sostanze o farmaci nell’intento di modificare l’esito della competizione.
Secondo questa prima interpretazione, è stato autorevolmente prospettato in Dottrina che la scelta del legislatore si spiega perché a tal riguardo non è necessaria alcuna ulteriore disposizione normativa che stabilisca il coinvolgimento nel reato del partecipante alla competizione, essendo un simile comportamento già atto fraudolento in sé, che perciò rientra nella condotta tipica e comporta la punibilità diretta, come  soggetto attivo del reato, di chi eventualmente lo ponga in essere, partecipante o non alle competizioni sportive che sia.
Così come, quale seconda interpretazione, si è sostenuto che la volontà del legislatore può essere intesa proprio nel senso di escludere la punibilità di colui che prende parte alla competizione per le frodi sportive diverse da quelle realizzate mediante corruzione, senza però che siffatta scelta desti scalpore, tanto da ipotizzare questioni di rilevanza costituzionale, anche perché – come meglio si vedrà dal contesto generale di quanto si va motivando – soprattutto quando l’atto fraudolento dovesse consistere nella somministrazione di una sostanza, non è  richiesto che si tratti di sostanza strutturalmente e intrinsecamente dopante.
Delle due esposte interpretazioni, si ritiene di poter condividere la seconda, perché – a ben vedere – essa è l’unica che giustifica la necessità dell’intervento legislativo attuato con il secondo comma dell’articolo 1 legge 401/89.
Si è già rilevato, infatti, che per punire anche colui che prende parte alle competizioni nelle ipotesi di frode sportiva realizzate con atti corruttivi non vi sarebbe stato bisogno da parte del legislatore di stabilirlo nel secondo comma, essendo già sufficiente l’applicazione della disciplina sul concorso di persone nel reato, così come – proprio alla luce di quanto osservato – non vi sarebbe stato bisogno di introdurre altre disposizioni neppure per punire chi ricorra ad esempio a fenomeni di doping o di cosiddetto doping autogeno, perché l’assunzione di sostanze o farmaci certamente rientra tra gli atti fraudolenti volti a modificare l’esito della competizione sportiva ed è perciò comportamento che già integra la condotta descritta dal legislatore nel primo comma e, dunque, se essa risulta attribuibile a colui che prende parte alla competizione, questi non può che essere punito come soggetto attivo del reato.
Se, invece, la volontà legislativa espressa attraverso l’introduzione del secondo comma dell’articolo 1 di cui si tratta la si interpreta nel senso che si è voluto proprio chiarire e stabilire che colui che prende parte alle competizioni non può essere punito, se non quando egli si lasci corrompere con denaro, utilità, vantaggi o promesse e vada, invece, esente da responsabilità in tutti gli altri casi di frode sportiva, realizzabili con condotte diverse da quelle di corruzione, ecco che la disposizione introdotta nel secondo comma si giustifica appieno ed assume un preciso significato, perché produce appunto l’effetto dell’esclusione della punibilità per colui che prende parte alle competizioni sportive nei casi, ad esempio, di doping autogeno, ma anche negli altri eventuali casi in cui la frode venga realizzata attraverso atti fraudolenti e non attraverso atti di corruzione, punibilità che – in mancanza del secondo comma – non sarebbe certamente rimasta esclusa.
Non pare questa la sede, comunque, per approfondire il problema e stabilire quale interpretazione sia da ritenere più corretta, perché, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore nelle conclusioni, in questo processo non sono in discussione fenomeni di doping autogeno, che gli stessi difensori nella memoria scritta redatta sulla scorta del parere pro veritate  hanno definito  casi di autosomministrazione di sostanze dopanti, così utilizzando un termine che ben descrive il fenomeno in parola ma che  ovviamente non può in alcun modo essere ricondotto all’intervento del medico sull’atleta, pur a voler applicare i criteri  di squadra e di team nella loro massima estensione.
Medico e calciatore – evidentemente – sono e rimangono persone diverse e non si può affermare che il medico si autosomministri sostanze e farmaci o ponga in essere comportamenti di autodoping se somministra invece sostanze ad altri soggetti, diversi dalla propria persona, quali appunto i calciatori a lui affidati per ragioni professionali.
Meno che mai può condividersi, poi, l’opinione pure espressa dal difensore, secondo la quale il medico sociale partecipa alla competizione sportiva, perché il significato letterale dell’espressione utilizzata dal legislatore nel secondo comma dell’articolo 1 legge 401/89 non ammette tale interpretazione, in quanto – diversamente – oltre ai diretti partecipanti e, cioè, agli atleti - in questo caso i calciatori - non si saprebbe più quali rappresentanti della società potrebbero rientrare in tale categoria.
Rientrerebbe, ad esempio, il preparatore atletico? e, perché no, l’allenatore o il massaggiatore o persino l’accompagnatore ufficiale della squadra? E, nel caso specifico di A. che, pur essendo il responsabile del settore medico non segue mai la squadra in campo, chi sarebbe il partecipante alla competizione, lo stesso A. o, per così dire, il medico in seconda che accompagna i giocatori, o tutti e due?
In ogni caso, vi è un ulteriore preciso riferimento normativo che elimina ogni possibile diversa interpretazione, che è costituito dal Dpr 157/86 – Nuove norme di attuazione della legge 426/42, recante costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) – nel quale, tra le tante direttive impartite per le Federazioni e per le società sportive, vengono pure individuati espressamente coloro che partecipano alla gara, e sono unicamente gli atleti (articolo 35), e coloro che partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive, e sono gli ufficiali di gara (articolo 36), di tal che – come già osservato – nella previsione del secondo comma dell’articolo 1 legge 401/89, nella categoria dei partecipanti alla competizione sportiva, per rimanere al fatto che qui interessa, rientrano certamente i calciatori e, al più, possono essere compresi pure l’arbitro, i guardalinee e il cosiddetto quarto uomo, ma certamente non i dirigenti delle società e, tra questi il responsabile del settore medico, né l’allenatore, il preparatore atletico, il massaggiatore e così via.
Nella interpretazione che si ritiene di poter condividere, invece,  può risiedere proprio una delle ragioni dell’esclusione della responsabilità dell’atleta, perché ad esempio,  sulla scorta di quanto previsto nella disciplina sugli stupefacenti, il legislatore, proprio per i casi di frode sportiva realizzati mediante somministrazione di sostanze in generale e, quindi, anche nei casi di doping autogeno, può aver ritenuto meno grave il comportamento di chi assume direttamente la sostanza e, quindi, ne ha  escluso  l’estensione di responsabilità per frode sportiva.
Senza contare, poi, che pure altre ragioni possono avere indotto il legislatore ad operare tale distinzione di posizioni, con riferimento  anche agli altri casi di frode sportiva commessa con il compimento di atti fraudolenti, ad esempio sul presupposto che comunque  coloro che partecipano alle competizioni si trovano in posizione di subordinazione rispetto agli organi preposti e ai dirigenti delle società di appartenenza, non sempre si sentono liberi di rifiutare determinate scelte e quindi la relativa posizione è da considerare comunque meno grave di quella di chi magari ha assunto particolari iniziative ed ha maggiori responsabilità e senza contare, ancora, che pure motivi di natura processuale, quale ad esempio quello di non far perdere al partecipante alla gara la qualità di testimone, potrebbero aver indotto il legislatore a stabilire consapevolmente la introdotta distinzione.
Per quanto riguarda poi un ulteriore  criterio interpretativo invocato e, cioè, quello ispirato alla  ratio legis,  operato richiamando  quanto stabilito dall’articolo 12 delle preleggi al Cc, è vero che – come si è rilevato – l’iniziale intenzione del legislatore era quella di contrastare il fenomeno delle scommesse clandestine, partendo proprio dagli episodi di corruzione sportiva che si erano verificati negli anni precedenti, ma ciò non significa che il complesso della normativa dovesse esaurirsi soltanto in tale scopo, unicamente con riguardo al  divieto di  condotte di analoga portata.
Se interpretata in modo così restrittivamente ancorato all’iniziale e dichiarata ragione dell’intervento legislativo, come proposto dalla Corte e dalla difesa, tutta la parte della normativa dedicata alla salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, che pure costituisce nucleo fondamentale di tale intervento legislativo, soprattutto nella formulazione definitiva che ad essa è stata data, rischierebbe anch’essa di non trovare più alcuna giustificazione.
E’ verosimile, come si è visto invece esaminando i lavori parlamentari, che il legislatore abbia  preso spunto dal calcio-scommesse per regolare tutte le questioni più urgenti in materia di competizioni sportive, anche quelle connesse al problema della violenza negli stadi, così come  quelle riguardanti in generale ogni possibile alterazione del risultato delle competizioni sportive, ricomprendendo, ovviamente – proprio nell’anno della Convenzione di Strasburgo - pure la materia eventualmente derivante dalla somministrazione o assunzione di particolari sostanze ritenute capaci di alterare la prestazione agonistica dell’atleta, soprattutto in un periodo in cui – come si è detto – l’unica normativa esistente a tal riguardo risultava depenalizzata dalla legge 689/81, che aveva modificato in semplice illecito amministrativo quasi tutte le contravvenzioni punite con sola pena pecuniaria e tra queste anche quelle previste dalla legge 1099/71.
In ogni caso, quand’anche nonostante tutto quanto fin qui evidenziato si volesse ugualmente considerare certo invece che il legislatore, conformemente a quanto sostenuto nella sentenza e nella memoria difensiva in esame, anche nella seconda parte del precetto abbia inteso riferirsi a condotte aventi caratteristiche analoghe a quelle di tipica corruzione sportiva, quali descritte nella prima parte della norma, ugualmente – nell’interpretazione della disposizione contenuta nella seconda parte dell’articolo 1 legge 401/89 – non si potrebbe e non si dovrebbe prescindere dal dato letterale e dal significato testuale della disposizione stessa.
E’ noto, a tal riguardo, il costante indirizzo interpretativo della Corte di cassazione, coincidente con quello della prevalente Dottrina, in ordine alla collocazione gerarchica del criterio interpretativo ispirato alla ratio legis, secondo il quale si deve far ricorso alla ratio o all’intentio legis solo quando il dato letterale non risulti sufficientemente chiaro, evitando – oltretutto - che l’interpretazione fondata sulla ratio legis  finisca col contrastare proprio col significato letterale della disposizione stessa.
Una volta, insomma,  che una norma giuridica acquista una propria oggettività testuale, è al significato letterale della disposizione che deve darsi prevalenza, anche se esso in qualche modo può apparire poco giustificabile alla luce dell’iniziale intentio legis.
E’  sintomatico, del resto, che tale principio risulti riaffermato proprio in una recente sentenza della Corte di cassazione relativa all’articolo 9 della legge 376/00 (Sezione sesta - sentenza 17322/03 – cc. 389/03 – imp. Frisinghelli – rv. 224956/7). In tale decisione, infatti, si sostiene che: “Non è operazione ermeneutica corretta e conforme al principio di legalità, la individuazione degli elementi costitutivi di una fattispecie penale mediante il ricorso alla ratio della legge, prescindendo dal suo testo”.
Appare evidente, nel caso qui in esame, che se davvero per individuare gli altri atti fraudolenti ai quali si fa riferimento nella seconda parte del contestato articolo 1 si  dovesse rimanere ancorati alle caratteristiche peculiari delle condotte espressamente descritte in precedenza, si finirebbe col vanificare completamente il dettato del legislatore, di fatto rendendone quasi inutile la previsione, perché davvero non si vede in quanti altri comportamenti potrebbe  praticamente concretarsi la condotta  di chi compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.
Né maggior credito può essere assegnato agli esempi che la Corte ha prospettato nella criticata sentenza, per dimostrare la fondatezza del proprio assunto, perché anzi essi convincono esattamente del contrario.
Appare di tutta evidenza, invero, che lo spintone al calciatore in corsa ovvero l’aiuto del gregario ciclista al capitano in difficoltà sono comportamenti scorretti e contrari ai regolamenti sportivi che espressamente li sanzionano, ma non sono riconducibili all’illecito sportivo nel significato che in questo caso esso assume, come inesattamente si afferma in sentenza e, soprattutto, essi non costituiscono affatto atti fraudolenti, tanto è vero che un po’ contraddittoriamente la stessa Corte li definisce atti oggettivamente volti a modificare l’esito della gara.
Ciò che ha valenza oggettiva, invero, mal si concilia con il concetto stesso di frode, destinata a non operare in modo così evidente proprio perché tendente a sorprendere la altrui buona fede; così come la modifica del risultato della gara non  è effetto richiesto dalla norma in parola sul piano oggettivo e non è neppure richiesto che esso si verifichi in concreto, essendo solo richiesto, invece – sul piano soggettivo – che la condotta posta in essere risulti accompagnata da un dolo specifico in tal senso.
Si ritiene, allora, che – contrariamente a quanto sostenuto nella  sentenza e nella memoria esaminate - non si possano stabilire limiti astratti e astratti requisiti di condotta, senza che essi trovino specifico riferimento nel dato normativo della disposizione in esame, se non addirittura con esso contrastanti.
Occorre, invece,  di volta in volta verificare – conformemente a quanto testualmente richiesto dalla norma - se i comportamenti presi in considerazione costituiscano atti fraudolenti volti a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione e non può esservi dubbio, sotto questo aspetto, che la somministrazione o l’assunzione di sostanze capaci di modificare la prestazione agonistica dell’atleta, costituiscono comportamenti perfettamente riconducibili al concetto di atti fraudolenti finalizzati ad alterare l’esito della competizione sportiva, proprio come è stato correttamente sottolineato nel corso di più interventi in sede di lavori preparatori.
Fermo restando che rimane, poi, da verificare in concreto quanto realmente accaduto, tenendo conto anche dell’elemento soggettivo degli autori della condotta, per poter stabilire se effettivamente risulti violata la norma presa in esame.
Tanto premesso in termini generali, è necessario chiedersi se e quali rapporti vi siano tra le due normative prese in considerazione, alla luce – soprattutto – delle osservazioni proposte a tal riguardo dalle parti, anticipando peraltro che nell’ambito del presente processo il rapporto tra tali normative non ha prodotto alcun effetto di pratico rilievo.
La legge 376/00 è di ben undici anni successiva alla legge 401/89 ed è entrata in vigore quando l’attuale processo era già in corso da oltre due anni e, anzi, era già praticamente conclusa la fase delle indagini preliminari (il decreto di citazione a giudizio è del luglio 2001).
In che modo, dunque, tale legge avrebbe potuto influenzare il processo in corso che, oltretutto, riguarda fatti commessi dal 1994 fino all’ottobre 1998?
Essa avrebbe potuto costituire elemento determinante per il processo solo se, in virtù dei principi applicabili nel caso di successione di leggi penali nel tempo, avesse prodotto l’effetto dell’abolitio criminis di cui al secondo comma dell’articolo 2 del Cp ovvero quello dell’abrogatio legis di cui al successivo terzo comma, qualora peraltro con tale legge fosse stato introdotto un regime sanzionatorio complessivamente più favorevole all’imputato.
Il Pm si è preoccupato di esaminare i criteri che presiedono al fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, ispirandosi a quelli enunciati nella recente sentenza 25887/03 della suprema Corte – S.U., per verificare se tra le due leggi prese in considerazione vi possa essere quella continuità normativa che costituisce indispensabile presupposto perché le leggi penali possano considerarsi tra loro in rapporto di successione.
Non è questa la sede per osservare come tra gli studiosi di diritto tantissime opinioni siano state proposte a tal riguardo, prevalentemente ispirate alla dottrina tedesca. Attualmente la tesi più accreditata in Dottrina sembra essere quella cosiddetta della “continenza”, secondo la quale – in estrema sintesi -  il più contiene il meno e, pertanto, in modo in qualche misura analoga a quanto si sostiene a proposito del principio di specialità, che nel nostro ordinamento penale è disciplinato dall’articolo 15 del codice, si può ravvisare la sussistenza di successione di leggi penali nel tempo se tra le leggi che si succedono, pur non essendovi  perfetta e precisa coincidenza, sia almeno riscontrabile un rapporto strutturale di genere a specie.
La giurisprudenza della Corte di cassazione non perviene a conclusioni tanto dissimili da quelle sostenute in dottrina e nella citata sentenza delle SU si passano in rassegna le varie tesi di volta in volta adottate a tal riguardo e, conformemente a quanto accaduto in dottrina a proposito della tesi cosiddetta della continuità del tipo di illecito, pure le SU respingono il criterio della cosiddetta doppia punibilità in concreto, trattandosi di teorie molto simili, che producono risultati di dubbia e poco affidabile interpretazione, fondandosi prevalentemente su  valutazioni di tipo soggettivo.
Il supremo Collegio ribadisce, perciò, che il criterio da seguire per stabilire se sussiste continuità normativa tra le leggi è quello della coincidenza strutturale che, come detto, non è tanto diverso – sul piano concreto - da quello della continenza di dottrinaria estrazione.
La Corte suprema, nel richiamare (anche qui!) ad una maggiore osservanza del testuale dettato dell’articolo 2 del Cp,  in pratica, ci ricorda che il presupposto per l’applicazione delle regole in questione si intende sussistente quando un fatto rientri nella previsione di due o più leggi penali applicabili anche in tempi diversi e tra queste non sia ravvisabile rapporto di specialità.
Occorre, in altri termini, la contemporanea sussistenza di un’identità in fatto costituita da comuni caratteristiche della condotta e di un’identità in diritto, costituita dalla coincidenza dell’interesse giuridico protetto; in altri termini - come comunemente viene detto - dalla corrispondenza dell’obiettività giuridica.
Mettendo a confronto le due normative in questa sede prese in considerazione, però, non può sfuggire come nessuno di tali elementi sia sussistente.
Non si può affermare certamente trattarsi di  condotte coincidenti, dal momento che si è in presenza  – come si è visto - di condotte completamente diverse tra loro, perché è un dato incontrovertibile che il delitto previsto come frode sportiva, pur se con il limite del compimento di atti fraudolenti, è da ritenersi  reato a forma libera, mentre la stessa definizione non risulta adeguata alla fattispecie contenuta nell’articolo 9 legge 376/00, trattandosi in questo caso di reato a forma vincolata, perché la relativa condotta è descritta in modo analitico e tassativo.
Pure l’ambito di applicazione delle due norme è differente, dal momento che la legge 376 si applica a tutte le prestazioni agonistiche degli atleti, mentre l’articolo 1 della legge 401/89 è riferibile soltanto alle competizioni sportive organizzate dal CONI e da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato, e la differenza non è di poco conto.
Per non parlare, infine, dell’interesse giuridico protetto dalle due disposizioni, tutt’affatto diverso.
Con la legge anti-doping ci si prefigge l’obiettivo della tutela della salute delle persone interessate all’attività sportiva, in genere, e della lotta contro il doping, in particolare, mentre attraverso la previsione del delitto di frode sportiva si intende tutelare la correttezza e la lealtà nello svolgimento delle competizioni sportive organizzate da enti pubblici riconosciuti dallo Stato, con lo specifico obiettivo di evitare che se ne alteri il risultato.
Si può verificare, in verità, qualche caso di parziale coincidenza di condotte e di apparente interferenza tra le due normative e nell’attuale  processo si è appunto verificato.
Contrariamente al pensiero più volte manifestato dalla difesa, però, tale coincidenza non sussiste per il solo fatto che l’atto fraudolento previsto dall’articolo 1 legge 401/89 sia costituito genericamente dall’uso di sostanze farmaceutiche, peraltro estranee alle classi di sostanze tassativamente indicate nella legge 376/00, perché in tal caso non è riscontrabile alcuna corrispondenza, trattandosi di condotta che – come si è osservato – se è astrattamente idonea ad integrare il reato di frode sportiva, rimane tuttavia del tutto indifferente per la legge anti-doping.
Diversa considerazione deve essere fatta, invece, quando l’atto fraudolento sia costituito dall’uso di una sostanza che rientri specificamente tra quelle elencate dalla legge anti-doping, circostanza sussistente nell’attuale processo, perché come si vedrà meglio alcune sostanze utilizzate nel caso in esame rientrano nelle tabelle stabilite dalla legge 376. In questo caso, il fatto commesso assume penale rilevanza contemporaneamente per entrambe le normative in questione.
Ancora una volta, tuttavia, pare opportuno premettere come nel caso in esame la circostanza risulti del tutto indifferente sul piano pratico, perché i fatti contestati sono stati commessi ben prima dell’entrata in vigore della legge 376, come si è già rilevato, e quest’ultima normativa – per le ragioni esposte – non si pone nei riguardi del delitto di frode sportiva come legge ad essa successiva nel tempo, non ne provoca l’abolizione, né introduce una conforme normativa più favorevole all’imputato.
La legge anti-doping, oltretutto, ha introdotto comunque un sistema sanzionatorio ben più severo e afflittivo di quello previsto dalla frode sportiva, proprio perché evidentemente l’interesse tutelato da tale legge è stato ritenuto ben più rilevante di quello posto a fondamento del reato di frode nelle competizioni sportive.
Non sono fondate, perciò, le perplessità a tal riguardo manifestate dal difensore, preoccupato soprattutto perché – a suo dire – essendo stato contestato suppletivamente  nel corso del dibattimento l’uso di una sostanza, quale l’eritropoietina,  certamente vietata pure dalla legge  376/00, ciò potrebbe contribuire a determinare una sorta di continuità giuridica dell’illecito.
L’effetto temuto non sarebbe mai possibile, neppure se le due normative si rapportassero tra loro con una relazione di genere a specie, perché se l’uso di eritropoietina – conformemente a quanto contestato - costituisce atto fraudolento, a norma dell’articolo 1 legge 401/89, la successiva entrata in vigore della legge anti-doping, punita oltretutto in modo più grave, comunque non determinerebbe alcun effetto giuridico; qualora, invece, la somministrazione di eritropoietina dovesse essere ritenuta inidonea ad integrare il reato contestato, circostanza di cui il difensore si è mostrato convinto, a maggior ragione la successiva entrata in vigore della legge 376 non potrebbe determinare alcun effetto giuridico, a meno che non si voglia clamorosamente trascurare i principi di legalità e di irretroattività della legge penale.
L’unico effetto giuridico possibile, conseguente alla riscontrata coincidenza di condotte, avrebbe potuto prodursi soltanto se il fatto contestato fosse stato  commesso nella contemporanea vigenza di entrambe le normative in questione.
In tal caso, invero, oltre a ravvisarsi l’applicabilità della disposizione relativa alla frode sportiva a tutte le condotte già oggetto di contestazione, si  dovrebbero irrogare pure le sanzioni previste dall’articolo 9 della legge 376/00 in ordine all’uso di sostanze rientranti nelle specifiche tabelle introdotte da tale legge, ricorrendo – limitatamente alle predette sostanze - un caso di concorso di reati,  per la differente obiettività giuridica delle norme in questione che impedisce l’applicazione del rapporto di specialità, rimanendo ovviamente assegnata all’accertamento del fatto in concreto, poi,  la verifica della sussistenza del concorso materiale ovvero del concorso formale di reati, qualora - in quest’ultimo caso – ne fosse accertata l’eventuale unicità di condotta.
Alla luce di quanto osservato, ovviamente, non si ritiene di poter condividere l’opinione, espressa pure dalla difesa nella memoria prodotta sulla base del parere pro veritate, secondo la quale l’entrata in vigore della legge 376/2000 e la conseguente tipizzazione delle classi di sostanze vietate avrebbero prodotto l’effetto di depenalizzare, a norma dell’articolo 2, comma 2, del Cp, l’uso di sostanze non più vietate dalla nuova normativa, perché, come si è detto, anche l’uso di sostanze non rientranti tra quelle previste dalla legge 376 può costituire atto fraudolento volto a modificare l’esito della competizione sportiva e, dunque, è comportamento che rimane punibile a norma dell’articoli 1 legge 401/89, norma che non entra in rapporto di genere a specie con l’articolo 9 legge 376/00.
In ogni caso, solo per esigenze di completezza, è necessario ricordare come la suprema Corte, proprio con una recente sentenza (Sezione terza - sentenza 2076 – ud. 4 novembre 2004 – imp. Gillet) abbia ribadito il concetto, già implicitamente affermato in precedenti decisioni (Sezione terza, sentenza 175/02 - ud.   1 febbraio 2002 - imp. Gariazzo e Sezione sesta- sentenza 389/03 - ud. 20 febbraio 2003 – imp. Frisinghelli), secondo il quale la disciplina contenuta nell’articolo 9 legge 376/00 è applicabile pure ai fatti commessi prima dell’emanazione del decreto di ripartizione in classi delle sostanze dopanti previsto dall’articolo 2, comma 1, della stessa legge, purché riguardanti la somministrazione o l’assunzione di farmaci inclusi nell’elenco delle classi farmacologiche di sostanze e metodi doping posto in appendice alla legge 522/95, che - come si è ricordato - è la legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo e risulta espressamente richiamata nel primo comma dell’articolo 1 e nel primo comma dell’articolo 2 della legge 376/00, quest’ultimo dedicato proprio all’individuazione delle classi delle sostanze dopanti.
Secondo quanto affermato in sentenza dalla suprema Corte, invero, da una parte, al richiamato decreto di cui all’articolo 2, comma 1, legge 376/00 non era stata affatto attribuita natura integrativa del precetto penale e, dall’altra parte, la normativa vigente in materia, autonomamente cogente, aveva già individuato le sostanze costituenti doping sportivo, elencandole per classi (stimolanti, analgesici narcotici, steroidi anabolizzanti, beta bloccanti, diuretici, ormoni peptidici e affini).
Il difensore, come si è osservato, più volte, anche con la presentazione di istanze ovvero con la proposizione di domande rivolte a testimoni o esperti, ha introdotto il tema, ripreso e ribadito nella discussione,  secondo il quale si dovrebbe riconoscere una sorta di incompatibilità concettuale nella volontà di distinguere tra sostanze capaci di modificare la prestazione agonistica dell’atleta il cui uso non sia vietato e   sostanze espressamente prese in considerazione e classificate nei vari Regolamenti sportivi e nella legge 376/00 proprio perché ritenute  in grado di produrre il cosiddetto effetto doping.
Secondo il difensore, in altri termini, appare poco spiegabile che possano esistere sostanze che abbiano caratteristiche analoghe a quelle classificate e considerate doping, senza però che esse rientrino nel divieto normativo e disciplinare, perché in tal caso ci si dovrebbe chiedere come mai tali sostanze non siano state vietate ovvero sulla base di quali studi e sperimentazioni ad esse possano essere riconosciute capacità analoghe a quelle delle sostanze dopanti.
L’osservazione è acuta e suggestiva, soprattutto perché  finisce pure col superare il problema della successione delle disposizioni nel tempo, in quanto se è vero, come più volte osservato, che la contestazione riguarda fatti precedenti alla normativa introdotta con la legge 376/00, è però altrettanto vero che – fatta eccezione per l’uso di eritropoietina e di qualche altra sostanza di cui si dirà – l’imputazione di frode sportiva riguarda anche una serie di altre sostanze la cui somministrazione viene considerata capace di produrre il risultato dell’alterazione agonistica della prestazione dell’atleta che non facevano parte delle sostanze vietate dai Regolamenti sportivi già esistenti all’epoca, ma soprattutto che non rientrano neppure nelle classi di sostanze elencate dalla legge 376.
Il ragionamento, però, ugualmente non può essere condiviso, perché – a ben vedere – esso di nuovo prende le mosse dalla mancanza di autonomia delle due normative in esame, presupponendo una perfetta coincidenza tra il concetto di doping introdotto dall’articolo 1 legge 376/00 e richiamato nell’articolo 9 della stessa legge ed il fine richiesto dall’articolo 1 legge 401/89, quando – ovviamente – la condotta consista nella somministrazione di una determinata sostanza.
Ancora una volta, in altri termini, si finisce col negare la possibilità di una condotta tendente all’alterazione del risultato di una competizione sportiva, che  non rientri nella previsione dell’articolo 9 legge 376, se attuata attraverso la somministrazione al partecipante alla competizione di particolari sostanze.
Tale assunto, peraltro, in parte non corrisponde al vero e, in parte, deve essere chiarito.
Intanto, ogni riferimento ai Regolamenti CIO, CONI, FIGC e così via può anche avere un certo significato in fatto, ma sotto l’aspetto giuridico è del tutto irrilevante, non essendo consentito alcun raffronto, trattandosi di normative e discipline di diversa fonte e natura.
I due termini di paragone che utilmente devono essere presi in considerazione sono, per l’appunto, le due disposizioni legislative di cui si tratta, per cui non si può fare a meno di richiamare le diversità già a tal riguardo messe in rilievo.
Si deve ancora osservare, sullo specifico problema che si è sollevato, che tra le sostanze che possono produrre l’effetto doping, ad esempio, non rientrano soltanto quelle che siano utilizzate per alterare la prestazione agonistica dell’atleta, ma anche quelle  somministrate per eludere i controlli e le verifiche sull’uso di sostanze vietate, ambito – quest’ultimo – assolutamente estraneo alla disposizione dell’articolo 1 legge 401/89.
Ciò vuol dire che il campo di applicazione delle norme in parola è ben distinto e differente, senza dimenticare, poi, che la legge antidoping trova applicazione per tutte le competizioni sportive, mentre quella della frode sportiva si riferisce alle sole competizioni organizzate da enti a controllo statale per le evidenti influenze che i relativi risultati possono avere sui concorsi pronostici e senza dimenticare, soprattutto, che l’interesse giuridico tutelato dalla legge anti-doping è quello della salute pubblica.
Alla stregua di tali evidenti differenze, allora, non può sfuggire che anche quando si voglia ottenere l’alterazione del risultato della competizione sportiva attraverso l’uso di una sostanza ritenuta capace di  modificare la prestazione agonistica dell’atleta, ugualmente tale ipotesi non necessariamente si identifica e non risulta perfettamente sovrapponibile a quella prevista nell’articolo 9 legge 376, e anzi si può produrre sul piano pratico e giuridico un caso di concorso formale di reati, come si è osservato, solo se la sostanza utilizzata rientri tra le classi vietate dalla legge anti-doping.
In caso contrario, infatti, si può affermare che coincida la condotta e che vi sia pure corrispondenza dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo specifico di alterare la prestazione agonistica dell’atleta, qualora tale fine venga  considerato come il mezzo per ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.
Ciò che invece non trova coincidenza  tra le due fattispecie  è proprio il tipo di sostanza utilizzata.
E’ evidente che la legge anti-doping, che si propone il fine della tutela della salute pubblica nelle competizioni sportive, non può che ispirarsi e rimanere ancorata a classi di sostanze che, anche con il conforto della sperimentazione scientifica, possano essere ritenute nocive per la salute dell’atleta e comunque siano idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo. Non va dimenticato che, proprio per questo, essa tiene pure conto dei Regolamenti sportivi internazionali e nazionali e, come detto, è nata con il prevalente intento di adeguarsi ad una Convenzione internazionale tra Stati.
Le classi di sostanze di volta in volta ricomprese negli elenchi predisposti dalla Commissione prevista dalla legge 376 è da ritenere che siano state certamente oggetto di specifici studi da parte di comitati scientifici nazionali e internazionali.
Ciò non vuol dire, però, che al di fuori di tali classi – e si vedrà che alcuni farmaci utilizzati nel caso specifico significativamente invece rientrano proprio tra le classi vietate dalla legge anti-doping – non esistano altre possibili sostanze che, a seconda dei dosaggi, della quantità,  delle modalità di somministrazione, della combinazione con altri farmaci ovvero del meccanismo d’azione biofisiologico, non possano essere utilizzate al fine indicato nell’articolo 1 legge 401/89, soprattutto se si considera che, da un punto di vista materiale, con la norma in parola si richiede solo la sussistenza di atti fraudolenti, mentre non è richiesto – sul piano oggettivo – che le sostanze eventualmente somministrate debbano avere intrinsecamente e accertatamente  capacità di alterare la prestazione agonistica dell’atleta per poter modificare il risultato della competizione.
Tale elemento, nel delitto di frode sportiva,  si identifica solo con il dolo specifico richiesto nel soggetto attivo del reato, ma - come pure si è rilevato - non è necessario che esso si verifichi in concreto.
A tal riguardo, soprattutto nella memoria presentata dalla difesa in corso di discussione finale, si è rilevata la necessità che con una norma penale incriminatrice si richieda non solo il rispetto formale del divieto che si impone, ma anche l’offensività del relativo comportamento vietato, che dovrebbe coincidere quantomeno con l’idoneità di esso a realizzare l’offesa dell’interesse protetto.
L’affermazione pare certamente condivisibile, perché l’offensività intesa come capacità di produrre la lesione del bene giuridico protetto è strettamente collegata al concetto stesso di tipicità della condotta, ma non per questo deve ritenersi in qualche modo inficiato il ragionamento che si è esposto.
Risulta evidente che se l’atto fraudolento consiste nella somministrazione di farmaci o altre sostanze a coloro che prendono parte alle competizioni sportive, di fatto emerge necessariamente un problema di tutela della salute di coloro che praticano lo sport, che finisce pure con l’assumere l’aspetto prioritario rispetto alle altre problematiche; è altrettanto evidente tuttavia che, sul piano giuridico, l’interesse protetto dall’articolo 1 legge 401/89 - si è rilevato più volte - non è costituito dalla tutela della salute degli atleti, come per la legge 376/00, bensì consiste nella salvaguardia del regolare svolgimento delle competizioni sportive organizzate da enti riconosciuti dallo Stato e tale interesse – attesa la struttura del reato – è da considerarsi leso dal semplice pericolo concreto che il risultato delle competizioni sportive possa essere fraudolentemente alterato.
Non è necessario, perciò, che le eventuali sostanze utilizzate siano idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo dell’atleta ovvero che siano effettivamente capaci di produrre una lesione alla salute degli atleti, pena l’inoffensività della condotta; questo è richiesto perché sussista l’offensività in ordine alla legge anti-doping.
Nel caso dell’articolo 1 legge 401/89, invece, l’offensività della condotta è dettata soltanto dalla concreta capacità dell’atto fraudolento posto in essere di alterare il risultato della competizione sportiva, attraverso la modificazione della prestazione agonistica dell’atleta, indipendentemente dalla classe di appartenenza della sostanza utilizzata e, dunque, quando si tratti di sostanza che non rientri tra le classi espressamente prese in considerazione e vietate dalla legge, la concreta capacità della sostanza di alterare la prestazione agonistica dell’atleta è da individuare nel meccanismo di azione che la sostanza stessa esplica in campo biofisiologico.
Anche l’accertamento che ne consegue sul piano probatorio, dunque, non deve essere teso a dimostrare che l’imputato sia riuscito effettivamente nell’intento di alterare la prestazione agonistica dell’atleta e, quindi, nell’intento di modificare il risultato della competizione, giacché diversamente la dimostrazione dell’alterazione del risultato della competizione sportiva renderebbe impossibile la prova del reato. Il legislatore, invece, ha inteso apprestare una protezione anticipata del bene giuridico di cui si tratta e l’accertamento, perciò, deve essere limitato a verificare che le sostanze somministrate, per modalità, quantità, dosaggi, combinazione con altre sostanze nella somministrazione e per meccanismo di azione in campo biofisiologico, abbiano concreta attitudine a modificare la prestazione agonistica dell’atleta e dunque possano essere state utilizzate come atto fraudolento, anche al fine richiesto sotto l’aspetto soggettivo.
Tale verifica deve essere effettuata al momento dell’accertamento di quanto accaduto in concreto e, dunque, non si identifica astrattamente con la natura e la classe di appartenenza della sostanza.
Il paragone prospettato, perciò, non è proponibile, perché non è richiesta alcuna coincidenza concettuale e di fatto tra le sostanze previste dalla legge 376/00 e quelle eventualmente utilizzate come atto fraudolento indispensabile ad integrare la previsione dell’articolo 1 legge 401/89.
Va osservato, da ultimo, che nell’attuale processo sono state contestate ai capi  h) ed i) pure alcune violazioni all’articoli 445 Cp.
Si è già rilevato come, proprio per la mancanza di una specifica normativa, in passato – prima dell’entrata in vigore della legge 376/00 - si rendesse necessario il ricorso alla contestazione di tale reato per fatti analoghi a quelli per i quali si procede.
Il delitto contestato, in realtà, ha natura di reato di pericolo e riguarda la somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
Nel rinviare l’esame della sussistenza del reato al momento della valutazione del fatto, si vuole soltanto anticipare che la sua astratta contestazione non risulta incompatibile con le rimanenti ipotesi di reato addebitate agli imputati, in primo luogo perché in questa sede non avrebbe potuto essere contestato l’articolo 9 legge 376/00 per le ragioni ormai più volte ripetute e, in secondo luogo, perché al più tra tali norme si può porre un problema di specialità bilaterale da esaminare, di volta in volta, in concreto, ma che non rende intrinsecamente incompatibili le relative fattispecie di reato.
Alla luce di quanto fin qui considerato, dunque, occorre chiedersi se possa costituire atto fraudolento l’uso delle sostanze, come somministrate ai calciatori della Juventus, per stabilire, appunto, se risulti integrata la condotta descritta dal legislatore nella seconda parte dell’articolo 1 legge 401/89.
Il pubblico ministero ha effettuato la relativa contestazione, enunciata  nel capo g) dell’imputazione, in modo molto articolato e complesso, individuando tutta una serie di attività fraudolente da parte degli imputati e dividendo in più punti la descrizione delle rispettive condotte tenute.
Come si è detto, in realtà, poiché i fatti contestati si riferiscono comunque alla somministrazione di sostanze ai giocatori della Juventus, si ritiene di poter distinguere i vari comportamenti, raggruppandoli con riferimento alla natura della sostanza utilizzata e, cioè, a seconda che trattasi di sostanze vietate del tutto o solo entro certi limiti ovvero di sostanze di libero uso.
Se certamente la questione pare meno problematica, per quanto riguarda l’uso di sostanze vietate dalla legge e dai Regolamenti sportivi, anche alla stregua di quanto si è già considerato, più complessa risulta invece la soluzione del problema in ordine alla somministrazione di sostanze il cui uso sia libero e lecito.
Occorre chiedersi, in altri termini, se anche nella somministrazione di farmaci, il cui uso non sia vietato o limitato da alcuna legge e da alcun regolamento sportivo, che il medico ritenga di effettuare ai giocatori, sia possibile individuare la condotta fraudolenta richiesta dalla norma in contestazione.
Per dare una risposta a tale domanda, pare preliminarmente necessario verificare e stabilire quali compiti e quali facoltà siano lecitamente da attribuire al medico, e al medico sportivo in particolare, e con quali modalità ed entro quali eventuali limiti possa essere effettuata la somministrazione di farmaci o altre sostanze, ancorché di uso astrattamente libero e lecito.
Ciò, probabilmente, consentirà pure di chiarire un aspetto che non attiene specificamente a questo processo, ma che talvolta è sembrato assumere proporzioni e importanza maggiori del processo stesso.
Dai difensori e dall’imputato interessato, infatti, si è spesso rilevato che questo processo appariva più destinato (o, peggio, predestinato) a giudicare l’intero  sistema-calcio, il modo di comportarsi assolutamente comune dei medici sportivi delle società professionistiche, i metodi e le abitudini da tempo in uso presso le squadre di calcio e, a questo scopo, rischiava di passare quasi in secondo piano il fatto che si trattava, invece, del processo a R. A., e cioè ad un imputato ben individuato, per stabilire se nel suo comportamento – valutato  in concreto alla luce delle abitudini, della prassi e delle esigenze del mondo sportivo in cui egli quotidianamente opera – vi possano essere delle responsabilità in relazione ai suoi doveri e compiti di medico sportivo della società Juventus, incarico che egli ha ricoperto con diligenza, passione, professionalità e serietà dal 1994 e che tuttora  ricopre.
Il processo, più volte ha osservato il difensore, sarebbe sorto e si sarebbe sviluppato per una preconcetta convinzione dei due iniziali consulenti tecnici del pubblico ministero, professori Adriana Ceci e Gian Martino Benzi, che, a torto o a ragione, dopo aver inutilmente tentato nelle competenti sedi sportive di combattere il sistema che si era instaurato, hanno in pratica convinto il Procuratore della Repubblica ad intervenire con lo strumento del processo penale e, così, per abbattere il sistema, si sarebbe passati sulla pelle dell’imputato.
In questa sede – ovviamente -  non si intende affrontare alcuna questione non strettamente necessaria alla soluzione dei problemi rilevanti nel processo, ma occorre far subito presente che proprio perché l’operato dell’imputato deve essere valutato alla stregua della realtà in cui egli normalmente vive, si muove ed opera, necessariamente tale comportamento dovrà essere inquadrato nel mondo del calcio professionistico del quale il dott. A. fa parte forse più di quanto egli stesso immagini, visto che in più occasioni l’imputato è sembrato quasi considerarsi estraneo a tale complessiva realtà.
Il dott. A., in quanto medico sportivo della società Juventus, in altri termini, fa parte del sistema calcio, opera all’interno di esso, professionalmente vive ed è calato in tale realtà, accetta e condivide le regole che  disciplinano e che consentono al sistema stesso di progredire  e di consolidarsi  e, dunque, sia pure solo in piccola parte, anch’egli si identifica col sistema.
Il mondo in cui si vive e si opera, insomma, o si accetta o si  rifiuta; ma se si accetta, come l’imputato sembra aver fatto col mondo del calcio professionistico, non ce ne si può dissociare nel momento in cui si è chiamati a rispondere dei comportamenti tenuti, lamentandosi di essere stato usato come capro espiatorio.
L’imputato, evidentemente per far fronte alle esigenze della società in cui lavora e lavorava e per corrispondere alle aspettative che da lui evidentemente ci si attendeva, ha operato in un determinato modo ed ha posto in atto alcuni comportamenti di cui col processo è stato chiamato a dar conto, in quanto ritenuti integranti i reati contestati, secondo l’ipotesi d’accusa.
Risulta del tutto legittimo e conforme a quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico, quindi, che si vada ad esaminare l’operato del dott. A., soprattutto con riferimento alla specifica qualità da lui ricoperta, di medico sociale della Juventus.
Una seconda doglianza, strettamente collegata e quasi la conseguenza di quella appena menzionata, è pure rimbalzata in modo chiaro e forte di udienza in udienza, fino alla discussione finale, ed essa è sembrata ancor più sentita della prima, perché vissuta dall’imputato come una sorta di ingiustizia. Fino all’ultimo, infatti, la difesa ha tenuto a ribadire che i comportamenti posti in essere dal dott. A. sono enormemente diffusi nel mondo sportivo e, in pratica, tutti i medici delle squadre di calcio professionistiche si comporterebbero in modo analogo.
Non vi sono elementi sufficienti per poter condividere o meno l’affermazione del difensore, né è affidato ai compiti di questo giudice dare una risposta a tale quesito. Si vedrà meglio esaminando le singole questioni di fatto, se mai, se davvero siano individuabili elementi che possano in qualche modo confortare, con riguardo all’aspetto umano della vicenda, la tesi esposta e con quali conseguenze pratiche.
Si vuole porre in evidenza a tal riguardo, però, che una volta che – come si è detto – l’imputato sia correttamente chiamato a dar conto dei propri comportamenti, nel processo conta unicamente l’accertamento che ne consegue, che riguarda le eventuali responsabilità solo di chi è chiamato a risponderne e non di altri, per cui sostenere che anche altri si sono comportati nello stesso modo, è circostanza che, al di là della verifica dell’affermazione e  quand’anche rispondente al vero, comunque non può intrinsecamente produrre effetti favorevoli per l’imputato, neppure sul piano soggettivo.
Per ritornare, dunque, all’esame dei compiti del medico, in generale, e del medico sportivo in particolare, occorre ricordare che sul piano giuridico, fin dall’emanazione del testo unico delle leggi sanitarie con Rd 636/1907 e, successivamente, con Rd 1265/34 tuttora in vigore, e poi ancora fin dalle prime leggi sul riordino e sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie (D. Lgs c.p.s.233/46;  Dpr 221/50, eccetera), è sempre emerso in modo evidente che le attività tipiche e riservate alla professione medica sono costituite dalla diagnosi e dalla terapia.
Le stesse attività tipiche e riservate al medico emergono se si consulta la corposa e frammentata legislazione che a vario titolo si occupa dell’esercizio della professione sanitaria ovvero  se si consulta la legislazione altrettanto consistente che disciplina – a contrario – le professioni ausiliarie e affini.
Se si passa dal piano giuridico a quello deontologico, il risultato non cambia, perché nei vari codici deontologici del medico che si sono succeduti nel tempo, a partire dal 1912, per finire al 1998 in cui è stato approvato il codice deontologico in vigore, ma anche nel codice deontologico medico per così dire in vigore all’epoca dei fatti contestati, approvato il 24/25 giugno 1995, si è sempre fatto riferimento ad attività diagnostiche e terapeutiche come espressione della professione sanitaria, né deroghe o ambiti di operatività più ampia vengono riconosciuti al settore della medicina dello sport, perché anzi, proprio in tale specifico settore, il codice deontologico del 1998 prevede che “il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad alterare prestazioni di un atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto”.
Tale disposizione è contenuta nell’articoli 76 del codice deontologico, articolo intitolato Doping, e in questa sede essa assume particolare importanza, perché da una parte conferma che il medico sportivo deve prestare – se mai – ancora più attenzione nel corretto svolgimento della propria professione, se non altro in virtù dello stretto rapporto che si instaura tra medico e atleta e, in secondo luogo, perché, pur se ci si riferisce nel titolo al concetto di doping (la legge 376, infatti, all’epoca non esisteva, essendo di due anni successiva), la struttura dell’indicato articolo 76 richiama alla mente proprio la seconda parte dell’articolo 1 legge 401/89 e ancora una volta – ove ve ne fosse stato bisogno – emerge chiaro, quindi,  come sia considerato possibile, pure dal codice deontologico del medico,  modificare il naturale equilibrio psico-fisico di un atleta anche con trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad alterarne le prestazioni diversi da quelli tassativamente elencati nei vari regolamenti sportivi, che nel citato articolo non vengono in nessun modo, né menzionati, né richiamati.
Né si può sostenere che tale previsione non esistesse all’epoca dei fatti, perché nel codice deontologico del 1995, all’articolo 92, si rinviene disposizione del tutto analoga e, forse, la terminologia in essa adottata risulta in qualche modo persino più appropriata e conforme all’attuale disciplina normativa di quanto non risulti quella riportata nel codice deontologico del 1998.
L’articolo 92, infatti, è intitolato “uso di sostanze dopanti”, mentre al doping vero e proprio si accenna solo nel secondo comma.
Ciò che però colpisce in modo particolare  in questa sede è che al terzo comma dell’articolo 92 del codice deontologico in vigore al tempo dei fatti oggetto del presente procedimento veniva così stabilito: “Il medico deve segnalare all’Ordine professionale ogni prescrizione o suggerimento di assunzione effettuati da medici o da non medici, di farmaci, “integratori alimentari” o sostanze di cui ai primi due commi del presente articolo.”
Se dunque è chiaro e pacifico che la funzione del medico si estrinseca necessariamente attraverso le attività di diagnosi e terapia, è sicuramente altrettanto chiaro e pacifico che tali attività risultano esercitabili solo ed unicamente in presenza di uno stato patologico di malattia.
In assenza di una malattia, la diagnosi che ne conseguirebbe non potrebbe che riferirsi ad un soggetto sano e in assenza di una malattia non vi sarebbe ragione di porre in essere alcun trattamento terapeutico, proprio per la mancanza di uno stato patologico da curare.
Non vi è bisogno di altre considerazioni, insomma, per giungere a quello che anche nel comune sentire costituisce un dato assolutamente certo ed acquisito e, cioè, che se non si teme di essere malati, non è necessario il ricorso al medico.
Esiste, in verità, un settore di intervento mirato del medico nel quale egli può disporre l’adozione di misure idonee a prevenire l’insorgenza di alcuni specifici eventi morbosi ed è quello della profilassi.
Fuori da tale settore, poi, l’attività sanitaria di prevenzione si estrinseca nei campi espressamente elencati nell’articolo 20 della legge 833/78 istitutiva del servizio sanitario nazionale, con riferimento prevalentemente ai fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro ovvero con riferimento all’eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento di tali ambienti ovvero ancora con riferimento alla tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e alla difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati in relazione a progetti di insediamenti industriali e di attività produttive.
Sempre più sentita, poi, da alcuni anni a questa parte, è anche la cosiddetta medicina predittiva, soprattutto con riferimento all’individuazione precoce di alcune malattie ereditarie ovvero di gravi stati patologici per i quali si è accertato che quanto più tempestivo è l’intervento terapeutico, tanto più alta è la probabilità di evitare eventi nefasti.
Se ci si sposta, poi, dal campo dell’attività del medico a quello della farmacologia, dell’uso del farmaco, della somministrazione dei farmaci e della loro prescrizione da parte del medico, ancor più risulta evidente che tale settore d’intervento è riservato unicamente ed esclusivamente in campo terapeutico, limitatamente alle prescrizioni e alle indicazioni approvate dal Ministero della salute.
Pare persino superfluo, a tal riguardo, richiamare tutta la normativa che ha introdotto le regole che disciplinano il commercio e la distribuzione dei farmaci, che distinguono i farmaci in categorie, che dettano regole per la relativa prescrizione in ricetta medica, che assoggettano il medico e il farmacista in particolare al rispetto di taluni obblighi e così via, per ribadire che non esiste nel nostro ordinamento, ma anche nel comune comportamento dell’intera comunità scientifica mondiale, la possibilità che dei farmaci venga fatto un uso diverso da quello terapeutico.
La difesa, in verità, ha ricordato quanto in proposito dichiarato dal proprio consulente, prof. Mario Eandi nell’udienza del 24 marzo 2003 (pagg. 18 e seguenti delle relative trascrizioni), che ha sostenuto: “....questi mezzi, farmaci e alimenti, possono essere usati per prevenire. Abbiamo già visto alcuni esempi: la prevenzione del rischio cardiovascolare, della trombosi con l’aspirina, è un fatto noto. Oggi ci sono molti farmaci usati a questo scopo preventivo ufficialmente. Ovviamente il concetto di prevenzione va chiarito, perché da un punto di vista tecnico in medicina distinguiamo tra una prevenzione primaria, una prevenzione secondaria e addirittura una prevenzione terziaria, dove per prevenzione terziaria si può anche considerare la riabilitazione. Quindi i farmaci e gli alimenti possono avere queste tre funzioni: curare o nutrire, ma entrambi possono contribuire ad un’azione di prevenzione e di riabilitazione.”
Ma, come ha chiarito lo stesso consulente, l’importante è intendersi sul significato da assegnare ai termini che si usano. Non ha senso, invero, per il ragionamento che si sta facendo in questa sede, riferirsi alla riabilitazione per dimostrare un uso preventivo dei farmaci e neppure è corretto riferirsi all’uso dell’aspirina, dei vasodilatatori o antiaggreganti in generale per prevenire le trombosi o i rischi cardiovascolari di altro genere, perché in questi casi comunque si parte da un presupposto costituito da una grave patologia pregressa accertata e curata e la terapia, se mai, può servire a prevenire la ricaduta del paziente nella malattia ovvero a prevenire rischi ancora più gravi, ma strettamente connessi e conseguenti alla patologia presofferta ovvero ancora a consentire la completa ripresa del paziente, come nel caso della riabilitazione.
Risulta di evidenza assoluta, insomma, che nei casi trattati in questa sede, riferiti ad atleti di grandissimo livello, calciatori professionisti sontuosamente retribuiti, gli esempi citati dal prof. Eandi non hanno proprio alcuna attinenza e  per fortuna che lo stesso consulente aveva  premesso che il significato che si associa agli alimenti è quello di nutrire, mentre ai farmaci si associa il concetto di curare.
La difesa ha ricordato pure quanto dichiarato da un altro consulente, il prof. Gian Pasquale Ganzit, il quale a pag. 191 delle trascrizioni dell’udienza del 20 gennaio 2003 così risulta essersi espresso: “...sono ...aspetti di variazione dello stato di salute rispetto allo stato originario che possono intervenire con la pratica sportiva, e quindi sono delle patologie più banali che possono essere quella di una contusione, perché anche una contusione è una patologia, un’abrasione, fino a quelle più importanti che possono essere le fratture che abbiamo visto prima. Avvengono dopo che è stata rilasciata in una prima fase l’idoneità alla pratica agonistica di quello sport.”
Come si vede, a differenza di quella precedente, il tono di questa  dichiarazione risulta già attenuato, perché il prof. Ganzit, a differenza del prof. Eandi, non ha più invocato per così dire una farmacologia di uso preventivo, ma ha fatto riferimento a patologie, sia pure di minima entità e, soprattutto, molto ricorrenti per gli sportivi in genere e per coloro che praticano sport da contatto fisico con l’avversario, quali appunto i calciatori, in particolare, ma pur sempre ha posto in relazione l’uso dei farmaci con delle patologie.
Ma un altro consulente della difesa, ancorché il difensore non lo abbia  espressamente citato nelle conclusioni, ha chiarito in modo preciso la questione relativa alla somministrazione dei farmaci e, infatti,  a tal proposito alle pagine 243-244 delle trascrizioni delle registrazioni dell’udienza del 17 febbraio 2003 il prof. Cesare Bumma, senza che nessuno lo abbia poi smentito, ha dichiarato: “....l’unico farmaco che è stato adoperato in senso preventivo è stato il Nolvadex, nello studio che ha condotto il Professor Veronesi, contestato forse in alcune parti; il Nolvadex, che è un antiestrogeno, è effettivamente un farmaco, ed è un farmaco che va dato alle donne sane, quindi praticamente è quello veramente un segno farmaceutico di una terapia data a sani, per la prevenzione vera. Che poi quello studio così contestato dieci anni fa, eccetera, eccetera, abbia... perché era uno studio mondiale, c’erano 5.000 casi seguiti in Italia dal Professor Veronesi e 5.000 in America, abbia dato non delle certezze matematiche ma dei trend, come si suol dire, di efficacia, è anche un dato importante. Però, come dicevo prima, la vera prevenzione non può essere fatta che io questa mattina prendo una pillola e ho fatto la prevenzione; deve essere inserito in uno studio farmaceutico...
GIUDICE: questo è il punto. Quindi l’uso del farmaco è sempre un uso terapeutico, non è un uso preventivo.
BUMMA: salvo... sì. Salvo per quelle cose... però, torno a ripetere, non è vera prevenzione, è diagnosi di piccolissime patologie che il medico dello sport indica, sulle quali attua delle terapie e loro dicono: «Preventive di patologie peggiori», però secondo me cura già quella piccola patologia.”
Pare evidente, dunque, che anche per i consulenti della difesa, al di fuori dei casi espressamente disciplinati di cui si è detto e al di là di qualche isolata titubanza, non esiste un campo della medicina cosiddetta preventiva – nemmeno nell’ambito della medicina dello sport - e, soprattutto, non esiste la possibilità di una somministrazione di farmaci in via preventiva, perché il ricorso ai farmaci può trovare giustificazione solo con l’esistenza di una patologia già in atto ovvero pregressa, ancorché piccola o latente.
Alla luce di queste premesse, allora, è necessario esaminare che cosa sia avvenuto presso la società Juventus, per verificare se le contestazioni del pubblico ministero trovino fondamento nei fatti accertati.
Un primo elemento valutabile in chiave accusatoria è costituito dalla straordinaria quantità di specialità medicinali utilizzate presso i locali della società Juventus. Nel decreto di citazione, al capo c), ne sono state indicate 247 dal Pm, con la precisazione che per alcune di esse risultavano utilizzate anche più confezioni.
Il consulente del pubblico ministero, prof. Gian Martino Benzi, ha ricordato che dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, anche in considerazione dei documenti consultati e delle dichiarazioni rese dai calciatori alle Autorità sportive in sede di verbali di sorteggio antidoping ovvero in sede di verbali di sommarie informazioni testimoniali, le specialità medicinali utilizzate presso il magazzino farmaci della società calcistica risultavano in numero di 281 ed ha evidenziato il modo irregolare in cui la maggior parte di esse era stata acquisita: “....Per quanto riguarda il sistema di ricettazione, cioè qual è il regime di acquisizione di questi 281 tipi di medicinali, come sono entrati in un magazzino di uno stadio comunale? Beh, una parte di questi, circa un 25%, potevano entrarci come volevano, più o meno – poi per le norme di detenzione sono altra cosa - perché non avevano obbligo di ricetta oppure erano di automedicazione. Ma il 75% circa aveva obbligo di ricetta ripetibile o obbligo di ricetta non ripetibile, o obbligo di ricetta ospedaliera, quindi... Il 76% di questi medicinali sono stati reperiti in base a semplici ordinativi e non in presenza di ricette mediche debitamente compilate, lo vedremo per alcuni esempi, per non fare per tutti... questo in generale, ma lo vedremo in particolare” (pag. 53 trascrizioni registrazioni dell’udienza del 21 ottobre 2002).
Già alla stregua di tali elementi, dunque, si deve costatare come ai giocatori della Juventus venissero somministrati molti farmaci e che tale somministrazione non avesse alcuna giustificazione di tipo terapeutico.
Ed invero, uno dei comportamenti, che il pubblico ministero ha descritto tra gli atti fraudolenti addebitati agli imputati, è costituito dal modo in cui venivano effettuati gli acquisti dei farmaci, intrinsecamente  indicativo che ad essi sarebbe stata attribuita una destinazione diversa dalle necessità terapeutiche di uno specifico soggetto: non esiste, infatti, alcuna prescrizione medica che ne indichi la concreta necessità; nessuna ricetta; nessun documento che ponga in relazione un farmaco con un paziente e con una accertata patologia.
I documenti acquisiti e le dichiarazioni rese da coloro che hanno svolto le indagini, quali i testi Romanazzi, Salvagno, Lantermo, ovvero da coloro che lavoravano presso la Juventus, come il responsabile di magazzino Martini Luca (verbali di sit del 13 e 18 gennaio 1999 e 25 maggio 2000 acquisiti sull’accordo delle parti) o come il responsabile amministrativo Capobianco Maurizio, esaminato come teste nelle udienze del 12 maggio e del 10 novembre 2003, ovvero presso la farmacia Rossano, come Speranza Nicola (verbali sit del 7 gennaio e 1 febbraio 1999 acquisiti), magazziniere, dimostrano in modo chiaro e pacifico che presso i locali in uso alla Juventus era stato predisposto un deposito di farmaci contenuti in un armadio, come se si trattasse di un magazzino o come una sorta di farmacia.
Il consulente del pubblico ministero ha rilevato, in verità, che 281 specialità medicinali di vario tipo e natura, quali quelle rinvenute presso la Juventus, costituiscono la normale dotazione di un ospedale di piccole dimensioni.
Il magazzino era stato organizzato in modo che il numero di confezioni di ciascun farmaco presente nell’armadio non scendesse mai al di sotto di una determinata quantità, sulla base di preventive indicazioni del dott. A., di modo che quando si verificava che la quantità di una specialità medicinale calasse al di sotto della giacenza minima per essa stabilita dal responsabile del settore medico della società, il magazziniere Martini provvedeva ad effettuare l’acquisto delle confezioni di tale specialità medicinale necessarie a reintegrare la giacenza di magazzino.
La procedura di regola seguita per l’acquisto di farmaci presso la Juventus risulta descritta chiaramente da Martini Luca nel verbale di sommarie informazioni testimoniali del 13 gennaio 1999: “....Io gestisco il programma computerizzato delle giacenze di magazzino, verifico che siano sempre presenti i farmaci in elenco, quando risultano esaurite le scorte o quando mi viene richiesto un farmaco non presente informo il dott. Tencone o il dott. A. e provvedo a compilare l’apposito modulo per la richiesta. Detto modulo viene da me consegnato al dott. A. che controlla e sottoscrive. Solo il dott. A. effettua tale controllo e sottoscrizione. Fatto ciò contatto telefonicamente la signora Galliano o il rag. Capobianco in piazza Crimea per farmi assegnare un numero d’ordine, che riporto sul modulo precedentemente firmato dal medico, trasmetto poi l’ordine a mezzo fax alla farmacia Rossano. La farmacia provvede quindi a consegnarmi personalmente i farmaci richiesti che io inserisco nel magazzino, assumendoli poi in carico nel computer.”
Dai documenti acquisiti, inoltre, si ricava ulteriore e chiara conferma di  come i medicinali fossero trattati al pari di qualsiasi altro materiale di vario genere. Secondo quanto gli era stato detto di fare, invero, il Martini inseriva gli ordinativi di specialità medicinali negli appositi moduli di fabbisogno contrassegnati da un numero d’ordine – che era evidentemente quello che si doveva chiedere in amministrazione (sig.ra Galliano Tiziana e rag. Capobianco Maurizio) – come richiesta di materiali.
Tale modulo, poi, veniva di regola sottoscritto dal richiedente (in questo caso lo stesso magazziniere, Luca Martini), dal responsabile di settore (in questo caso il responsabile del settore medico e, cioè, il dott. A.), nonché dai responsabili dell’amministrazione della società e, cioè, dal servizio acquisti e dal direttore commerciale.
Come si vede, emerge chiara la situazione a tal riguardo esistente presso la società Juventus: i farmaci non venivano acquistati di volta in volta, sulla base di specifica prescrizione medica,  per far fronte ad eventuali esigenze terapeutiche di singoli calciatori; le specialità medicinali, al contrario, venivano acquistate sulla base di un elenco predisposto dallo stesso medico della società che aveva pure indicato la necessaria giacenza minima per ciascun tipo di farmaco ed esse dovevano rimanere nell’armadio dei locali in uso alla squadra, a disposizione del medico che le utilizzava a seconda di quanto eventualmente ritenuto necessario.
Ecco, allora, che occorre dare una risposta ad altri interrogativi: poteva il medico costituire un simile deposito di medicinali? poteva utilizzarli come in ospedale o in altra casa di cura, prelevandoli a sua esclusiva iniziativa, per somministrarli direttamente ai calciatori, per giunta in questo caso senza alcun bisogno di documentazione scritta? e, ancora, le avvenute somministrazioni di farmaci ai calciatori rispondevano ad esigenze terapeutiche o venivano effettuate per migliorare le prestazioni degli atleti o per altri scopi ancora?
La risposta a tali interrogativi assume decisiva importanza nella valutazione dei comportamenti tenuti dal dott. A., perché da essa dipende la eventuale dimostrazione che l’imputato ha predisposto e organizzato l’intero sistema riguardante l’acquisto e la tenuta delle specialità medicinali presso la Juventus, non solo nella piena consapevolezza che tale complessiva attività risultasse non consentita da norme di legge e regolamentari, ma soprattutto allo specifico fine di poter somministrare tutti i medicinali ritenuti necessari senza provvedere alla tenuta della rispettiva documentazione.
La difesa più volte ha sostenuto che il medico, in questo caso, non aveva alcun obbligo di documentare l’attività svolta, non essendo ancora prescritto, all’epoca dei fatti, il dovere per il medico sportivo delle società di calcio della tenuta della cartella clinica, mentre a seguito dell’emanazione del Decreto Ministero della Sanità del 13 marzo 1995, avvenuta peraltro in attuazione di quanto era già stato previsto esattamente quattordici anni prima dall’articolo 7 legge 91/1981, anche presso la società Juventus da tale momento in avanti si era provveduto alla tenuta della scheda sanitaria dei calciatori, istituita appunto da tale decreto.
Il difensore, inoltre, confortato da quanto osservato da uno dei propri consulenti, ha pure ricordato che non vi era per l’imputato neppure l’obbligo della ricetta medica, perché non ricade in capo al medico il dovere di prescrivere in ricetta i medicinali al paziente, quando è proprio tale professionista a somministrare direttamente le specialità medicinali.
Se le tesi sostenute dalla difesa si valutano, poi, alla stregua dei diritti più volte accampati dallo stesso imputato nel corso delle dichiarazioni da lui rese, sulla base della insostituibile  conoscenza dei calciatori da lui vantata, derivante dalla sua costante presenza accanto a loro, spesso pure di notte, si comprende come in realtà quasi si rivendichi per il medico dello sport, e per il dottor A. in modo particolare, un ambito di operatività che immediatamente risulta ingiustificato ed ingiustificabile, tanto alla luce della  normativa applicabile a tutti i medici che esercitino tale professione e, quindi, anche ai medici dello sport che non si distinguono dagli altri specialisti che lavorano nei diversi settori della medicina, quanto soprattutto alla luce dei normali criteri di logica e di equità, perché se si ritenessero fondate le argomentazioni che sono state prospettate si finirebbe col legittimare solo per il medico dello sport un ambito di operatività nel quale, a differenza di tutti gli altri colleghi, egli si muoverebbe in pratica in mancanza di ogni forma di possibile controllo.
Come anticipato, il difensore ha più volte sottolineato come il descritto comportamento sia molto diffuso tra i medici sportivi ed ha sostenuto perciò che l’attuale processo sarebbe  diretto contro l’intero sistema, intendendosi  intervenire sul modo di operare dei medici sportivi, mentre la sede più opportuna per apportare eventuali utili cambiamenti avrebbe dovuto  essere il Parlamento, in cui sarebbe stato necessario approvare  nuove norme di legge.
La considerazione, però, non è condivisibile, perché il comportamento del dottor A. è ed era già vietato dalla disciplina vigente anche all’epoca dei fatti e non necessita di alcuna legge ulteriore, né della prospettata attività di supplenza da parte della Procura della Repubblica che, invece, in ossequio alle usuali regole del nostro Ordinamento, doverosamente ha avviato il procedimento, per verificare se il modo in cui ha operato l’imputato integri esistenti ipotesi di reato.
Occorre – se mai – chiedersi se al medico dello sport, e in particolare a quei medici di società professionistiche di altissimo livello quale è la Juventus, come il dottor A.,  siano applicabili le stesse regole valide per tutti gli altri medici ovvero – come pare si rivendichi dalla difesa – se a tali professionisti, in nome dei sempre più rilevanti interessi sportivi, commerciali ed economici delle società di appartenenza, debbano essere riconosciuti compiti e poteri del tutto estranei alla funzione del medico, quasi a consacrare il principio secondo il quale il medico sportivo, più che votato ad occuparsi della salute di chi pratica sport, debba invece avere la funzione di assicurare al massimo grado ad ogni atleta della squadra, pur con le ineliminabili caratteristiche personali e soggettive, la capacità di sostenere ritmi e prestazioni ai limiti dell’umana sopportazione, sia con riferimento agli allenamenti, sia con riguardo alle competizioni agonistiche.
I doveri del medico dello sport, invero, emergono dal coordinamento di molti provvedimenti legislativi, a partire dai principi enunciati nella legge 833/78, istitutiva del servizio sanitario nazionale; essi risultano poi analiticamente enumerati anche nell’articolo 9 della legge regionale Regione Piemonte 22/1985 che riguarda la Tutela sanitaria delle attività sportive e appaiono  compendiati in modo chiaro e preciso nel codice deontologico che stabilisce che: “La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto.
Il medico esprime il relativo giudizio con assoluta obiettività e massima chiarezza, nell’osservanza dei protocolli previsti dalla normativa vigente.” (articolo 90 codice deontologico medico 1995) e, inoltre: “Il medico è tenuto a far valere in qualsiasi momento e occasione la sua potestà di valutare se un atleta può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica.” (articolo 91).
Come si vede, si è citato il testo delle relative disposizioni del codice deontologico medico vigente al momento dei fatti, ma disposizioni del tutto analoghe risultano riportate pure negli articoli 74 e 75 del codice deontologico del 1998, attualmente valido, con qualche piccola aggiunta rafforzativa dei concetti espressi.
Tali statuizioni, specifiche per la medicina dello sport, già intrinsecamente molto chiare, vanno poi collegate e integrate con i principi che il codice deontologico dispone in generale, in ordine ai fini dell’attività professionale del medico.
Nell’articolo 5, tanto del codice deontologico del 1995, quanto in quello del 1998, si legge testualmente: “Nell’esercizio della professione il medico deve ispirarsi alle conoscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di altra natura.
Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.”
Il primo obiettivo del medico dello sport, come per ogni altro medico, dunque, è costituito dalla tutela della salute degli atleti a lui affidati. Il medico dello sport, ovviamente, deve seguire e preoccuparsi pure della bontà della prestazione agonistica dell’atleta, ma tale risultato deve essere raggiunto soltanto con un’adeguata preparazione atletica e con un accurato controllo medico, senza mai anteporre il risultato della prestazione agonistica alla salute dell’atleta.
Ecco, allora che il comportamento dell’imputato, già solo avuto riguardo al modo di  procurarsi i farmaci di cui si è detto, viola quanto stabilito dal codice deontologico sotto un duplice profilo: da una parte, invero, la necessità di accumulare e detenere un numero così rilevante di medicinali, per giunta appartenenti pure a particolari classi farmacologiche, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla sussistenza del reato contestato alla lettera c) della rubrica di cui si dirà, non trova alcuna giustificazione e alcuna corrispondenza nel fine prioritario della salute degli atleti; in secondo luogo, il modo in cui tali specialità medicinali sono state procurate non risulta certamente ispirato all’ “osservanza dei protocolli previsti dalla normativa vigente”.
Nessuna ragione pratica, ad esempio, potrebbe giustificare l’acquisto preventivo di alcuni farmaci tra i quali, ad esempio, il Neoton, il Liposom forte, il Bentelan compresse, ma anche l’Orudis ed il Mepral iniettabili per via endovenosa e altri.
Pur a voler valutare gli acquisti nell’ottica della migliore comodità di gestione dei farmaci in vista di un’utilizzazione in via di urgenza per il medico sportivo, ugualmente non può trovare alcuna giustificazione la detenzione di tali medicinali acquistati e detenuti in via preventiva.
Si è precisato, come si vedrà, ad esempio, che il Liposom forte è stato ritenuto necessario solo per alcuni casi, oltretutto eccezionali, e allora perché non lo si è acquistato di volta in volta, a seconda delle accertate esigenze? Perché detenerlo nell’armadio come se si sapesse già che sarebbe servito, a dispetto della dichiarata eccezionalità dei casi in cui lo si sarebbe utilizzato?
Si è sostenuto pure che un prodotto come il Bentelan è da considerare come un farmaco salvavita, ma tale caratteristica certamente non riguarda la specialità del Bentelan compresse che, in quanto tali, non possono salvare la vita a nessuno.
Si è perciò aggiunto, al momento delle conclusioni, che tali compresse, la cui assunzione oltretutto è vietata in modo assoluto dai regolamenti sportivi, sarebbero state utilizzate per le patologie sofferte dai giocatori nei periodi di accertata inidoneità. Ma anche a tal proposito, come è evidente, c’è da chiedersi allora come mai tali farmaci siano stati acquistati e detenuti in via assolutamente preventiva, anch’essi con la prestabilita regola della giacenza minima, quasi in previsione dell’inidoneità di alcuni giocatori per i quali tali prodotti farmaceutici avrebbero potuto avere una qualche utilità.
In secondo luogo, soprattutto le modalità d’acquisto dei medicinali  non corrispondono in alcun modo a quanto la legge stabilisce a tal riguardo.
I farmaci non possono circolare liberamente, per essi la legge impone precise regole, quali ad esempio quelle relative alla obbligatoria prescrizione in ricetta del medico, ad esclusione soltanto per i farmaci cosiddetti da banco o quelli di automedicazione e tali regole devono essere rispettate anche e prima di tutti dal medico.
Il D.Lgs 539/92, con il quale il legislatore – in attuazione della direttiva 92/26/CEE – ha disposto, tra l’altro, la classificazione dei medicinali proprio ai fini della loro fornitura, è molto chiaro a tal riguardo e, negli articoli 3 e 4, chiarisce ed enumera le ragioni per le quali, esclusi i medicinali da banco o di automedicazione, essi sono soggetti a prescrizione medica.
Come si può notare, però, l’eventuale intrinseca pericolosità derivante dall’uso del medicinale in mancanza di controllo medico, anche in condizioni normali di utilizzazione, costituisce solo una delle indicate ragioni, che non esaurisce il quadro complessivo dei motivi che hanno indotto il legislatore, in sintonia con la normativa CEE, a rendere obbligatoria la prescrizione medica.
Non a caso, con lo stesso decreto legislativo, sono stati classificati pure medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, e cioè riservata a taluni medici e a taluni ambienti, ovvero medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti ovvero medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile ovvero ancora medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista.
Ciò significa che anche tutti i medici (e i farmacisti) non sono assolutamente liberi nell’acquisto e nella gestione dei medicinali e, soprattutto, sono tenuti al rigoroso rispetto degli obblighi di documentazione nelle prescrizioni, negli acquisti, nelle cessioni e nella distribuzione in genere dei medicinali, per evitare di vanificare proprio le menzionate regole di circolazione dei farmaci che il legislatore ha ritenuto di stabilire con il D.Lgs 539/92.
Il medico, in particolare, è tenuto allo scrupoloso rispetto dell’obbligo della prescrizione medica che, oltretutto, deve rispondere pure a specifiche caratteristiche formali e sostanziali e riferirsi ad accertate patologie di individuati pazienti, dei quali deve essere riportato il nome in ricetta, unitamente all’indicazione della posologia prescritta dal medico per l’indicato prodotto medicinale.
Le caratteristiche formali da rispettare, poi, variano a seconda del tipo di ricetta medica (ripetibile, non ripetibile, limitativa, speciale ministeriale, in triplice copia autocopiante, per preparazioni magistrali, veleni uso umano), ma quelle appena indicate sono sempre necessarie per ciascuna prescrizione del medico, il che comporta che pure il medico, in mancanza di un paziente e di un’accertata patologia da curare, non possa acquistare alcuna specialità medicinale.
Tale obbligo, d’altra parte, assume particolare importanza in modo ancor più evidente se lo si considera e lo si valuta proprio alla luce della complessiva normativa introdotta in materia dal citato decreto legislativo, perché l’osservanza del predetto obbligo non solo consente di evitare che il singolo medico o il singolo paziente possa gestire farmaci al di fuori delle regole dettate per le relative circolazione e somministrazione, ma finisce per assicurare soprattutto un’adeguata documentazione alla circolazione e all’assunzione dei farmaci, in senso corrispondente – del resto – al bene  giuridico tutelato dal D.Lgs 539/92, in nome del più generale interesse della salute pubblica.
L’importanza della completa documentazione nella circolazione e nell’assunzione dei farmaci risulta addirittura determinante, poi, in caso di danni al paziente conseguenti appunto dall’assunzione di medicinali. L’inosservanza degli obblighi legislativamente imposti a medici, farmacisti ed infermieri a tal riguardo, infatti, renderebbe praticamente impossibile ricostruire quanto realmente accaduto. 
Anche il medico, in altri termini, al pari di chiunque altro, non può liberamente acquistare e detenere medicinali per sua comodità, somministrandoli direttamente ai pazienti che ha in cura.
La somministrazione diretta dei medicinali dal medico al paziente – al quale il difensore e il consulente hanno fatto riferimento - può avvenire solo negli ospedali, nelle case di cura, negli ambulatori autorizzati, nei quali l’acquisto dei medicinali avveniva in passato tramite le farmacie a tale scopo autorizzate e attualmente può avvenire anche direttamente con ordinazione alle case farmaceutiche produttrici, e deve seguire, oltretutto, rigide regole di documentazione e ciò proprio in previsione del fatto che il medico, diversamente, non può disporre direttamente di specialità medicinali, né può acquistarne fuori dalle ricordate norme di legge valide per tutti.
L’unica eccezione a tale regola è forse costituita dalle specialità medicinali che le case farmaceutiche, per ragioni pubblicitarie, diffondono, anche presso studi medici a titolo gratuito e che il medico perciò può detenere e, all’occorrenza, fornire al paziente gratuitamente. Ma tale settore, al quale si riferisce in particolare l’articolo 15 del codice deontologico del 1995 e l’articolo 27 del codice deontologico medico 1998, che – non a caso – prevedono e disciplinano la “fornitura” (e non alla libera e diretta somministrazione) a titolo gratuito da parte del medico al paziente dei medicinali “necessari alla cura”, è regolato dal D.Lgs 541/92, anch’esso emanato in attuazione di una Direttiva CEE, la 92/28/CEE, e riguarda un limitato quantitativo di specialità medicinali che non risultano rilevanti, quindi, nel quadro generale che interessa in questa sede.
I locali in uso alla Juventus, d’altra parte, non costituiscono un presidio ospedaliero, né sono autorizzati come casa di cura e neppure come  ambulatorio medico e, dunque, la maggior parte dei farmaci acquistati dalla  Juventus avrebbero avuto bisogno di specifica ricetta medica e, quindi, non avrebbero potuto essere acquistati in mancanza di una accertata patologia, di un paziente e di una prescrizione del medico.
A questo punto, pertanto, dopo aver rilevato che già nell’acquisto e nella tenuta dei farmaci l’imputato si è comportato in modo del tutto contrario a quanto stabilito dalla normativa e dal codice deontologico vigente, si deve aggiungere, poi, la totale mancanza di documentazione sanitaria che il difensore ha abilmente cercato di poter addirittura rivendicare quasi come un diritto, facendo riferimento però prevalentemente alle regole sportive all’epoca esistenti.
Si è visto, infatti, come in atti rispetto all’acquisto dei farmaci esista solo la documentazione commerciale e contabile e per quanto riguarda la conseguente  somministrazione non esista evidentemente neppure quella.
La circostanza, già solo dal punto di vista logico e pratico, è parsa immediatamente sospetta e poco convincente, non tanto per sfiducia nelle pur vantate capacità di memoria del dottor A., quanto perché non risponde ai principi di comune logica quello di non documentare in alcun modo, neppure informalmente, le eventuali patologie di tanti giocatori succedutisi nei cinque anni di cui si tratta, i periodi esatti in cui tali patologie si sono manifestate, le rispettive cure praticate, i medicinali somministrati e così via.
Se il dottor A. avesse avuto un qualsiasi tipo di défaillance ovvero avesse lasciato la società per altri incarichi, per non ipotizzare impedimenti più gravi, come si sarebbe potuta ricostruire la storia clinica dei calciatori nel periodo di loro permanenza alla Juventus?
A ciò, poi, deve aggiungersi il fatto che il teste Verzini (pagg. 79 e seguenti delle trascrizioni registrazioni udienza del 26 settembre 2002) ha rilasciato dichiarazioni diverse da quanto a tal riguardo sostenuto dall’imputato e dal dottor Tencone.
Il dottor Fabrizio Verzini è il medico che ha affiancato il dottor A. nell’assistenza alla prima squadra, per così dire il medico in seconda che accompagnava pure i giocatori nel corso delle competizioni, nel periodo che si colloca tra l’agosto 1994 e l’inizio di marzo 1995, periodo in cui a lui è subentrato in tale ruolo il dottor Fabrizio Tencone.
Il dottor A. ha mostrato di non aver apprezzato molto la collaborazione con il dottor Verzini quando è capitato di doverne parlare, forse perché non ritenuto troppo affidabile: “...Allora, il problema di Verzini è un problema diverso. Verzini era un sicuro medico di grande avvenire, però... ci sono dei però, dentro di me c’era qualche piccolissima perplessità sul tipo di gestione, soprattutto in un ambiente estremamente nuovo che era tutto da riorganizzare. In questa organizzazione, che spettava ovviamente a me, ma che comunque richiedeva anche l’intensa partecipazione dei miei collaboratori, e in particolare di Verzini, avevo visto Verzini lievemente distratto su questi argomenti. Quindi......Io vorrei dire semplicemente che, nell’ambito di una riorganizzazione, vedendo il collega che è un po’ distratto, non risponde esattamente a quelle che sono le mie – giuste o sbagliate – esigenze rispetto a un collaboratore, è chiaro che mi poneva... gli chiedevo una maggiore trasmissione di notizie rispetto ad altri, per esempio maggiore rispetto a Tencone. Tanto è vero, Dottoressa, che nel mese di febbraio Verzini ci lasciò e se ci lascio vuol dire che forse...”  (pagg. 146 e seguenti trascrizioni registrazioni udienza del 17 giugno 2003).
La difesa, nel collocare cronologicamente il periodo che il dottor Verzini ha trascorso come medico in seconda della Juventus, ha tenuto a precisare che si è trattato di un periodo molto breve; che a quell’epoca non esisteva neppure l’obbligo di tenuta della scheda sanitaria ed ha sottolineato come il dottor Verzini, in realtà, abbia riferito di un’agenda che solo lui peraltro usava come  pro-memoria personale.
Anche a tal riguardo, perciò, occorre qualche chiarimento, al fine di poter valutare meglio quanto effettivamente riferito dal Verzini.
Intanto, occorre premettere che, se è vero che il dottor Verzini ha svolto un periodo di collaborazione con l’imputato A. alquanto breve, durato solo poco più di sei mesi e comunque inferiore ad una stagione agonistica, è tuttavia altrettanto vero che tale collaborazione del Verzini si colloca proprio all’inizio della gestione A., che appunto nel 1994 ha assunto l’incarico di medico responsabile della prima squadra, e quindi essa è avvenuta in un momento di straordinaria importanza per il dottor A. (e per la Juventus che in quell’anno aveva mutato gran parte del quadro dirigenziale, aveva ingaggiato un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore, un nuovo preparatore atletico e, come detto, un nuovo responsabile del settore medico), il quale aveva, evidentemente, la necessità prioritaria di impostare l’organizzazione del lavoro complessivo, come da lui stesso ricordato.
Se, perciò, proprio in tale periodo fosse stata istituita un’agenda promemoria in cui segnare le patologie di cui soffrivano eventualmente i giocatori, nonché i medicinali che venivano somministrati, la decisione sarebbe stata sicuramente di A. e non di Verzini e sarebbe risultata, dal punto di vista logico, assolutamente condivisibile e di grande utilità pratica.
Il dottor Verzini ha pure ricordato come nelle partite organizzate in Europa dall’UEFA vigesse l’obbligo di dichiarare preventivamente tutti i farmaci assunti da ciascun giocatore partecipante alla gara; mentre nelle competizioni organizzate in Italia dalla FIGC, si dichiarassero invece i farmaci assunti dai soli giocatori estratti a sorte per il controllo antidoping.
Si comprende subito, anche in considerazione dell’importanza delle richieste dichiarazioni, che è del tutto poco credibile e verosimile che esse potessero essere effettuate senza alcuna annotazione, senza neppure un appunto, sulla base  unicamente della memoria del medico che – secondo il difensore – avendo tutto il giorno e tutti i giorni un costante rapporto con i giocatori, sarebbe stato facilitato nel ricordo.
L’assiduità del rapporto può certamente favorire la memoria, ma i giocatori della rosa della prima squadra sono una ventina e non è assolutamente agevole ricordare, per ciascuno di loro, i farmaci rispettivamente somministrati e, oltretutto, tenuto conto delle eventuali sanzioni degli Organi sportivi in caso di dichiarazioni false o incomplete, si sarebbe trattato di assumere un rischio assolutamente inutile e gratuito, che avrebbe potuto comportare solo danni seri e gravi per la squadra e per la società, senza alcun beneficio.
Nel periodo in cui Verzini affiancava il dottor A., poi, le dichiarazioni agli Organi sportivi circa i farmaci assunti dai calciatori, venivano effettuate proprio dal dottor Verzini che era il medico che accompagnava in campo i giocatori. Lo stesso A., dunque, si sarebbe così fidato della memoria e della precisione del dottor Verzini che, come si è visto, invece, egli riteneva essere un po’ distratto?
Passando poi al contenuto effettivo delle dichiarazioni rese dal Verzini, occorre rilevare come il teste sia stato in generale molto vago e, in qualche modo reticente, non solo per quanto riguarda l’esistenza dell’agenda.
Basta rileggere le sue restie dichiarazioni sui medicinali somministrati ai calciatori, smentite oltretutto dalle stesse dichiarazioni rese agli Organi sportivi, per capire che il Verzini non aveva proprio alcuna intenzione di raccontare quanto accadeva negli ambienti della Juventus.
Come si vedrà il Verzini non è stato né l’unico, né il più ostinato tra i testimoni esaminati ad assumere tale posizione che meglio verrà valutata dal pubblico ministero che ha fatto richiesta di copia dei verbali di udienza proprio per poter soppesare le affermazioni dei testi che si sono succeduti nel processo.
In questa sede, ai fini della valutazione della complessiva attendibilità del testimone, pare necessario ricordare soltanto come in tutta la deposizione Verzini risulti ben evidente un atteggiamento molto prudente e chiuso del teste che ha riferito qualche circostanza di fatto, solo quando si è reso conto che non sarebbe stato possibile aggirare l’ostacolo.
Allo stesso modo, egli si è comportato a proposito dell’agenda che interessa in questa sede, della quale egli ha cominciato a riferire, senza neppure rendersi conto, forse, che si trattava di una circostanza che avrebbe potuto assumere una certa rilevanza nel processo.
Egli l’ha definita una normalissima agenda, un diario che: “.....stava in infermeria normalmente.....ehm... che stava... che doveva fare... non so, un ciclo di ultrasuoni e si segnava... più che altro era un promemoria, ecco, diciamo, se stava facendo una cura di antinfiammatori o stava prendendo uno sciroppo per la tosse, perché aveva un po’ di bronchite, insomma...” (pag.79 e seguenti trascrizioni registrazioni udienza del 26 settembre 2002).
Poi il pubblico ministero ha fatto un’osservazione che deve aver allarmato il testimone (“...E sì, perché mi sembra che Tencone invece ci ha detto che non venivano segnate da nessuna parte queste terapie.”) ed il Verzini si è ancor più chiuso in difesa, affermando e negando al tempo stesso: “...ma a volte sì, a volte no, cioè dipendeva un pochino dal problema, insomma, nel senso che il più delle volte era l’atleta che si ricordava, altre volte li annotavi...”.
Si è dovuto andare avanti abbastanza sull’argomento – come su altri – per sentirsi dire, tra uno “stiramentino” ed una “bronchitella”, frasi del tutto inutili ed è per questo che si è reso necessario anche l’intervento di questo giudice,  ricordato dal difensore, perché le risposte che il teste forniva, oltre che prive di intrinseca credibilità, risultavano pure contraddittorie con quanto affermato in precedenza dallo stesso Verzini.
Dopo un lungo batti e ribatti, però, il teste è stato costretto a spiegare se l’agenda di cui aveva parlato l’avesse istituita di propria iniziativa  ovvero se fosse stato il dottor A., invece, a introdurre tale promemoria e, solo allora, molto malvolentieri, il teste ha risposto: “.....no, mi è venuto in mente adesso che effettivamente io e il dottor A. abbiamo...
GIUDICE: l’avete stabilito d’accordo voi e avete...
VERZINI: sì sì sì.
GIUDICE: e allora, se l’avete stabilito d’accordo e avete iniziato voi a prendere, come dire, questa iniziativa, che cosa avete stabilito che si facesse? Mi dica. Lei se ne ricorderà, a maggior ragione se ha collaborato lei.
VERZINI: niente, è un’agenda che ci serve...
GIUDICE: in cui si segnano tutti i farmaci somministrati?
VERZINI: sì, per darti una mano a ricordarti o...
GIUDICE: o solo alcuni? Questo è il punto. Tutti o...?
VERZINI: no, era d’uso... serviva a me come aiuto. Nel senso, io ho bisogno di un’agenda, ogni tanto scrivo, e ogni tanto no. Ci sono dei momenti in cui si scriveva e momenti in cui non si scriveva, ma, ripeto, è come l’agenda che ho in tasca e che uso...”, e, ancora:” .....no, la dichiarazione dei farmaci somministrati... il problema è se un atleta risulta positivo ad una sostanza proibita, nessuno sta a sindacare; se io scrivo: «Voltaren stato preso» e.....cioè, di prassi, segnavamo tutto quello che avevano preso, bon. Si cercava di metter tutto, ma alla fine non stavamo a diventar matti, perché comunque, ai fini del controllo medico...” (pagg. 181 e seguenti trascrizioni citate).
Come si vede, il dottor Verzini non si riferiva ad un’agenda ideata ed utilizzata solo da lui come promemoria, come ha preferito ricordare il difensore, ma – sia pure dopo aver tentato di modificare quanto realmente accaduto, così contraddicendo quanto da lui stesso in precedenza riferito - su precise e insistenti domande, ha ammesso e spiegato come mai fosse nata l’idea dell’agenda, chi lo aveva deciso e a quale fine essa avrebbe dovuto servire e, come osservato, alla luce del tenore complessivo della  testimonianza, si può certamente ritenere che il teste,  se mai,  ha riferito meno di quanto a sua conoscenza, ma non certamente di più.
E, allora, se è vero che dalle affermazioni del Verzini si evince che esisteva una sia pur informale documentazione dei trattamenti sanitari effettuati ai calciatori, come del resto risulta conforme ai comuni criteri logici alla stregua di quanto si è osservato a tal riguardo, e se è altrettanto verosimile e ipotizzabile che il sistema non sia assolutamente cambiato pur dopo l’allontanamento del Verzini dalla società e la sua sostituzione con il dottor Tencone, come mai nessuno, in ordine ad un periodo così lungo quale è quello al quale si riferisce la contestazione, ha esibito o prodotto, né nella fase delle indagini preliminari, né nel corso del processo, siffatta documentazione?
Come mai si è preferito far credere, contro ogni logica, che tutto fosse affidato alle infallibili doti di memoria del dottor A., e non si è ritenuto invece di poter esibire qualsiasi tipo di documentazione sanitaria esistente, ancorché composta di soli appunti informali, annotati su varie agende dai medici della squadra?
Sul piano strettamente giuridico, invero, eventuali informali annotazioni dei medici della società non  sarebbero certamente risultate sufficienti a legittimare il comportamento tenuto dal dottor A., perché comunque si sarebbe trattato di appunti spontanei, non disciplinati da alcuna normativa e, quindi, privi di giuridica riferibilità e responsabilità.
Essi comunque sarebbero sicuramente serviti per una migliore e più completa valutazione dei fatti e avrebbero potuto contribuire a confortare le affermazioni rese dall’imputato durante il dibattimento. Il fatto che non si sia ritenuto di dover produrre o esibire alcuna documentazione a tal riguardo, convalida il sospetto che da essa sarebbero stati tratti solo elementi a carico dell’imputato e non a suo favore.
Si è anticipato che il difensore di A., peraltro effettuando una valutazione del comportamento tenuto dal proprio assistito con riferimento quasi esclusivo al profilo della regolarità sportiva, ha rivendicato la legittimità del comportamento dell’imputato, sul presupposto che egli non fosse obbligato a tenere alcuna documentazione relativa all’attività svolta.
E’ stato rilevato, in sostanza, che: a) non vi era obbligo di redigere la cartella clinica, perché essa non era richiesta dai regolamenti della Federazione; b) si era provveduto a formare la scheda sanitaria dei calciatori dal momento in cui essa era stata istituita; c) non vi era bisogno di alcuna ricetta perché i farmaci venivano somministrati direttamente dal medico.
Intanto, occorre ribadire come il difensore, nel riferirsi alle regole che disciplinano la tenuta della scheda sanitaria ovvero della cartella clinica, abbia avuto riguardo quasi esclusivamente a quanto in proposito stabilito ai fini della tutela sanitaria degli sportivi professionisti, trascurando la rimanente normativa applicabile ai fatti in esame, così come, nel negare la necessità della ricetta medica per l’avvenuta somministrazione diretta del farmaco da parte del medico,  abbia totalmente dimenticato il problema relativo alla liceità dell’acquisto, dell’accumulo e della tenuta di tanti medicinali da parte dell’imputato, comportamenti che hanno successivamente consentito al medico di poter somministrare direttamente tali farmaci.
Ancora una volta, insomma, si ha l’impressione che si sia voluto far passare il principio secondo il quale coloro che operano nel mondo sportivo professionistico e, in questo caso, nelle società professionistiche di calcio, siano tenuti all’osservanza dei regolamenti sportivi e delle regole previste per gli sportivi e solo di tali regolamenti e regole, come se la normativa vigente, valida per tutti i cittadini, non dovesse trovare applicazione nei confronti di  tali soggetti.
La riferita impostazione – ovviamente – non può essere assolutamente seguita, perché pur a voler condividere il modo con il quale gelosamente il mondo calcistico professionistico mostra di voler difendere la propria autonomia, soprattutto nella gestione della giustizia sportiva nei riguardi degli affiliati alle società che fanno parte della Federazione, tale sistema può avere un significato accettabile e una giustificazione comprensibile, però, solo se finalizzato a raggiungere il massimo grado di indipendenza e di autonomia  del calcio, appunto, nei riguardi del mondo della politica ovvero nei riguardi degli Organi della giustizia ordinaria, ma non può certamente servire a creare delle aree di immunità per coloro che fanno parte di tale mondo, e consentire, in altri termini, a determinati soggetti di ritenersi sciolti dall’obbligo di rispettare le leggi dello Stato valide per tutti gli altri.
Il miglior modo di affermare la propria autonomia da parte degli Organi della giustizia sportiva, anzi, dovrebbe essere costituito proprio dal grado di massima efficienza del relativo sistema, in modo da creare una barriera avanzata a favore di tale autonomia, evitando di offrire qualsiasi ragione alla giustizia ordinaria di doversi occupare di quanto avviene nel mondo del calcio professionistico. In nome della professata autonomia, invece, non si può di certo rivendicare una sorta di totale impunità per  gli appartenenti al professionismo calcistico.
Le argomentazioni della difesa, infatti, non tengono assolutamente  conto di norme e regole valide al di fuori dell’ambito del calcio professionistico.
Intanto, occorre ricordare come l’introduzione della scheda sanitaria (Dm 13 marzo 1995) sia avvenuta con circa 14 anni di ritardo rispetto alla legge (91/1981) che ne prevedeva l’istituzione e va pure ricordato come in tale scheda debbano essere riportati soltanto i dati relativi all’effettuazione dei prescritti accertamenti sanitari, una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute dell’atleta, nonché una valutazione circa l’esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva agonistica professionistica (articolo 2).
Tale scheda, insomma, non è un diario clinico, non è una cartella clinica e non contiene annotazioni sul quotidiano stato di salute dell’atleta ovvero sulla somministrazione di eventuali farmaci e sostanze. Con essa ci si limita a far risultare, in pratica, lo stato di salute generale del calciatore, eventuali infortuni e patologie di una certa gravità, con i rispettivi periodi di inidoneità alla pratica sportiva agonistica e poiché tale scheda segue il calciatore anche negli eventuali trasferimenti ad altra società, da qualcuno (testimonianza Tranquilli nell’udienza del 28 marzo 2002 - pagg. 200 e seguenti: “Io ho sempre avuto l’idea - forse sbagliando, questo non lo so - che la Legge 91 fosse più una legge a tutela del patrimonio piuttosto che della salute dell’atleta, mentre il Dm dell’82 punta molto come tutti gli altri atleti... cioè non è che un professionista ha una salute diversa dagli altri, quindi la Legge 91 intervenne proprio sul fatto che l’atleta rappresenta un patrimonio reale per la società e che quindi si tendesse soprattutto a valorizzare questo aspetto. Quindi la scheda sanitaria serviva a trasferire notizie da una società all’altra, il più essenziali possibili e il più corrette possibili affinché l’atleta potesse non nasconderle, o anche i medici potessero non nasconderle o le società. Tra una società e l’altra quando si vende un atleta può essere... visto che ci sono in giro, in palio miliardi, può essere a volte...”) si è pure osservato che essa è stata istituita più per comodità di informazione delle società stesse nella fase dell’acquisto e dei trasferimenti dei giocatori, che per ragioni di tutela della salute dei calciatori.
Nello stesso Dm 13 marzo 1995, del resto, si distingue la scheda sanitaria proprio dalla cartella clinica e si fa carico, peraltro, al medico sociale di provvedere pure alla stesura di una cartella clinica per ciascun atleta (articoli 7), anche se poi si rinvia ad un modello di cartella clinica proposto dalla federazione sportiva di appartenenza e approvato dal Ministero della sanità e per questo, in ambito calcistico, è stato necessario un periodo di quasi quattro anni prima che si pervenisse all’effettiva istituzione della cartella clinica del calciatore.
L’obbligo di tenuta della cartella clinica da parte delle società e, per esse, del medico sociale, invero, è stato introdotto con la circolare del 14 gennaio 1999 della FIGC, in un periodo cioè successivo a quello preso in considerazione nella contestazione dei fatti rilevanti  nell’attuale processo, cristallizzati a fine ottobre 1998.
Si può sostenere, allora, come voluto dal difensore, che per le esposte ragioni l’imputato non avesse alcun obbligo di documentazione della propria attività sanitaria nei riguardi dei calciatori, con l’unica eccezione – a decorrere dal marzo 1995 – della tenuta della scheda sanitaria, sul cui valore peraltro si sono già evidenziate le necessarie osservazioni?
Se si dovesse aver riguardo in astratto ed esclusivamente alle regole applicabili al calcio professionistico vigenti all’epoca dei fatti contestati, si potrebbe anche concordare con la difesa, sia pure con  opportune e necessarie precisazioni in termini di fatto; se invece si ha riguardo al complesso delle regole in vigore, in generale, per tutta la collettività sempre nello stesso periodo, allora il giudizio cambia radicalmente e, ancora una volta, emerge come l’imputato abbia agito in aperta violazione di tali regole.
Il difensore, in verità, ha voluto porre in evidenza, a tal riguardo, una differenza di intitolazione di un articolo del codice deontologico medico per segnalare – a suo giudizio – un obbligo di certificazione in cartella clinica intervenuto dopo l’introduzione del codice deontologico del 1998, che nella vigenza del codice deontologico del 1995 non vi sarebbe stato.
Si è rilevato, invero, come nel codice deontologico del 1995 l’articoli 23 risulti intitolato “denunce obbligatorie”, mentre il corrispondente articolo del codice deontologico del 1998 è stato intitolato “cartella clinica”.
L’osservazione, invero, intrinsecamente non è di gran pregio e non meriterebbe forse neppure di essere presa in considerazione, anche perché non si comprende davvero sulla base di quale accadimento il codice deontologico medico avrebbe dovuto introdurre solo a partire dal 1998 un richiamo alla compilazione delle cartelle cliniche che in precedenza, invece, non si sarebbe ritenuto di dover operare.
Si ritiene, tuttavia, di segnalare ugualmente l’osservazione per rilevare come essa sia solo strumentale e sia stata proposta per perseguire un effetto suggestivo.
Leggendo bene il codice deontologico del 1995, infatti, non può sfuggire che con gli articoli 21-23 ci si sia posto il problema di richiamare l’attenzione dei medici, di tutti i medici, sulle modalità di compilazione della documentazione che necessariamente accompagna la relativa attività professionale, mentre con gli articoli 9-11 ci si sia preoccupati di disciplinare l’aspetto relativo alla riservatezza a tutela del paziente.
Il codice deontologico del 1998 ha praticamente mantenuto la stessa impostazione, dedicando gli articoli 9-11 alla riservatezza e gli articoli 21-23 alla documentazione clinica, solo che – forse per una migliore disposizione sistematica - pur mantenendo invariato il sostanziale contenuto delle disposizioni, ha modificato il titolo dell’articolo 23 chiamandolo, “cartella clinica” anziché “denunce obbligatorie” come era in precedenza, ma ha modificato pure il titolo del precedente articolo 11, definendolo “comunicazione e diffusione dati”, mentre l’articolo 11 del codice deontologico del 1995 era intitolato “cartelle cliniche e documentazione”.
Il fatto, allora, che il titolo “cartella clinica” sia passato dall’articolo 11 del codice deontologico del 1995 all’articoli 23 del codice deontologico del 1998, può significare qualcosa di importante in ottica difensiva? Francamente si ritiene proprio di no, ma in ogni caso il difensore avrebbe forse dovuto meglio spiegare il proprio assunto alla luce di tutti gli avvenuti cambiamenti terminologici nel passaggio da un codice deontologico all’altro e non soltanto di quello che è stato ricordato.
Ad un attento lettore del codice deontologico, d’altra parte, non può certamente sfuggire quanto disposto dal quarto comma dell’articolo 92 del codice deontologico medico 1995, in vigore all’epoca dei fatti contestati, che, come si è già ricordato, proprio prendendo specificamente in considerazione la medicina dello sport, stabiliva che il medico sportivo segnalasse all’Ordine professionale ogni prescrizione o suggerimento di assunzione effettuati da medici o da non medici, di farmaci, integratori alimentari o di altre sostanze che potessero influenzare la prestazione di un atleta ovvero ne potessero modificare il naturale equilibrio psicofisico ovvero costituissero un vero e proprio trattamento doping.
Alla luce di tale regola prescritta dal codice deontologico, al quale certamente il dottor A. aveva il dovere di attenersi, come medico e  come medico dello sport, conseguono alcune utili osservazioni.
Innanzitutto, occorre osservare che l’imputato ha reiteratamente e sistematicamente violato tale norma deontologica, perché nessuna segnalazione all’Ordine professionale dei medici è stata mai fatta e, del resto, da parte di chi ha sostenuto che non provvedeva neppure a tenere un diario ad uso proprio, con informali annotazioni circa gli effettuati trattamenti terapeutici ai calciatori, figuriamoci quali segnalazioni all’Ordine professionale ci si poteva aspettare che facesse.
In secondo luogo, risulta importante sottolineare il dato letterale della disposizione contenuta nel codice deontologico, perché da essa devono necessariamente ricavarsi altri elementi di valutazione del comportamento del dottor A..
L’obbligo della segnalazione all’Ordine professionale, infatti, nasceva pure in relazione ai semplici integratori alimentari e si riferiva ad ogni “prescrizione” o “suggerimento” di assunzione di farmaci, integratori alimentari, appunto, o altre sostanze, per così dire dopanti.
Bastava, insomma, che al calciatore venisse effettuata dal medico la sola prescrizione  o, da qualunque altro componente dello staff medico e tecnico, rivolto il semplice consiglio riguardante l’assunzione di farmaci, integratori e sostanze che in capo al medico sociale scattasse il dovere di trasmettere la relativa segnalazione all’Ordine professionale dei medici.
Per quanto riguarda, poi, la somministrazione diretta da parte del medico di farmaci e sostanze, in realtà, essa non risulta vietata da alcuna specifica norma, ma non è neppure mai espressamente prevista da disposizioni di legge o regolamentari. Quando in tali disposizioni ci si riferisce  e si disciplina il rapporto medico-paziente avendo riguarda alla terapia da praticare si prevede sempre che il medico prescriva la terapia farmacologica, mai che egli la somministri. Alla somministrazione diretta, se mai, si fa riferimento solo quando risulta necessario disciplinarla, solo quando, cioè, essa sia praticamente possibile.
E’ vero – come è stato detto – che il medico non ha bisogno di ricetta per somministrare farmaci, ma la ricetta – come pure si è rilevato – è necessaria per acquistare i medicinali. Se il medico non dispone di medicinali – e, di regola, come si è osservato, non può disporne autonomamente – non è neppure in grado di provvedere ad alcuna somministrazione.
Per questo tutte le disposizioni in proposito si riferiscono alla prescrizione dei farmaci da parte del medico, perché il medico, a parte qualche campione gratuito di cui pure si è detto, non può autonomamente disporre di medicinali che, quindi, deve prescrivere al paziente.
Non a caso, infatti, quando sia consentito al medico di avere a disposizione dei medicinali, come avviene nelle strutture appositamente autorizzate, e di trovarsi pertanto in grado di provvedere all’eventuale somministrazione al paziente, ecco che intervengono specifiche disposizioni di legge che regolano e disciplinano la materia e soprattutto introducono particolari obblighi di documentazione, tanto per i medici, quanto per gli infermieri.
Il dottor A., in altri termini, non avrebbe potuto acquistare e detenere presso i locali in uso alla Juventus i medicinali di cui invece disponeva e, di conseguenza, egli non avrebbe potuto provvedere alla somministrazione diretta ai calciatori di tali medicinali. In ogni caso, l’eventuale somministrazione diretta effettuata non avrebbe potuto prescindere dagli obblighi di documentazione per essa previsti.
Anche a questo proposito, diversamente, si perverrebbe alla paradossale e inammissibile conclusione che, proprio perché presso la Juventus si era riusciti a costituire del tutto illegittimamente un deposito di medicinali, oltretutto in locali privi di qualsiasi autorizzazione sanitaria, si sarebbe potuto procedere alla libera somministrazione di essi ai calciatori da parte dell’imputato senza alcun dovere di documentazione, come rivendicato dal difensore, mentre in capo a  tutti i medici che legittimamente dispongono di medicinali perché operano all’interno di ambienti protetti e strutture appositamente controllate ed autorizzate, incombono specifici obblighi di documentazione, quasi sempre accompagnata  pure da altrettanti obblighi di documentazione che ricadono in capo agli infermieri.
Solo per scrupolo, si possono ricordare le principali normative introdotte in materia di ospedali, case di cura, disciplina del servizio di farmacia presso strutture per assistenza ospedaliera pubblica e privata, disciplina dell’obbligo e della tenuta della cartella clinica e così via, peraltro senza alcuna pretesa di completezza, trattandosi appunto di norme molto numerose, più volte aggiornate e inserite in vari provvedimenti di legge.
Ecco, allora, che si possono ricordare il Rd 1631/38 – norme generali per l’ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali; la legge 132/68 riguardante enti ospedalieri e assistenza ospedaliera; il Dpr 128/69 – ordinamento interno dei servizi ospedalieri; il Dpr129/69 – Ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura; il Dm 5 agosto 1977- determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private; la già citata legge 833/78 – istituzione del servizio sanitario nazionale; il Dpcm 27 giugno 1986 – Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private, seguito in Piemonte dalla legge regionale 5/1987 – disciplina delle case di cura private; il Dm 16 giugno 1990 – classificazione delle case di cura private convenzionate nelle fasce funzionali A, B e C; il D.Lgs 269/93 – riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 421/92, senza neppure prendere in considerazione le norme intervenute successivamente ai fatti in contestazione.
Una gran fetta di tali disposizioni sono state di fatto assolutamente disattese dal dottor A., il cui comportamento, oltretutto, risulta  ingiustificato e contrastante pure col particolare regime sanzionatorio che l’ordinamento ha ritenuto invece di riservare alle violazioni dell’obbligo di certificazione e documentazione previsto per l’acquisto, la diffusione e la somministrazione dei farmaci.
Evidentemente, proprio in considerazione dell’importanza assegnata dal legislatore al bene giuridico della salute pubblica, i predetti obblighi di documentazione sono di regola accompagnati dalla previsione di sanzioni penali, anche di una certa gravità.
A conferma di quanto si sostiene, basta ricordare le norme previste dagli articoli 480 e 481 Cp, riferibili alle ricette e, in generale, alle certificazioni del medico, e basta ricordare come le cartelle cliniche, anche quelle redatte in strutture ospedaliere private, siano considerate aventi natura di atto pubblico, con tutto ciò che evidentemente ne consegue, in ordine alle sanzioni penali  per le eventuali annotazioni mancanti ovvero per quelle false e incomplete.
Tali regole, del resto, sono in vigore nel nostro Ordinamento – se non da prima - almeno dagli anni ’30, a partire dall’approvazione del codice penale e dall’approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Esse sono state di volta in volta ritoccate e adattate alle mutate esigenze da una produzione normativa particolarmente intensa, ma gli obblighi ai quali si è fatto riferimento risultano sostanzialmente invariati da oltre un settantennio.
Perché, allora, solo il dottor A. o, più in generale come si è sostenuto, solo i medici dello sport delle società calcistiche professionistiche dovrebbero essere legittimati a comportarsi diversamente?
Ciò che sicuramente rappresenta motivo di maggiore preoccupazione, poi, è il fatto che il mancato rispetto delle regole deontologiche e delle norme di legge di cui si è detto non può considerarsi fine a se stesso e, proprio per questo, non costituisce  il comportamento più grave a tal riguardo addebitabile all’imputato, perché tutto il sistema è stato ideato e realizzato, solo in parte per corrispondere ad esigenze di comodità e di praticità nell’uso dei medicinali da parte del dottor A., esso invece è servito prevalentemente per consentire all’imputato di poter utilizzare e somministrare tali medicinali libero da ogni  tipo di controllo e, soprattutto, per finalità non terapeutiche e per ragioni diverse da quelle indicate e autorizzate dal Ministero della sanità.
Per quanto riguarda la mancanza di qualsiasi forma di controllo sull’operato dell’imputato, si è già descritta la situazione esistente e si è pure rimarcato come il dottor A. quasi abbia preteso di poter rappresentare l’unica fonte da cui apprendere come i farmaci venissero gestiti, a chi essi venissero somministrati, in quale modo, in quali circostanze, per quali finalità e così via.
In ordine alla somministrazione dei farmaci per finalità non terapeutiche ed all’uso diverso dalle indicazioni ministeriali che di essi venivano effettuati dall’imputato, il difensore si è a lungo soffermato per dimostrare l’insussistenza del primo comportamento e l’inoffensività pratica del secondo.
In realtà, si tratta di più aspetti dello stesso problema per risolvere il quale occorre, appunto, stabilire come e perché i farmaci di cui si discute siano stati somministrati ai calciatori dal dottor A..
Il difensore ha cercato di distinguere lo stato di salute dell’atleta tanto da quello del soggetto sano, quanto dal soggetto malato e si è ispirato a varie considerazioni proposte dai consulenti tecnici che si sono succeduti, anche alcuni del pubblico ministero, ovvero ad affermazioni rese da qualche teste, come quelle del dott. Botré.
Francesco Botré, responsabile scientifico del Laboratorio Antidoping della Federazione Medica Sportiva Italiana, infatti, esaminato come testimone sulle esperienze da lui avute anche come referente della Procura Antidoping del CONI, riferendosi proprio allo stato di salute dei calciatori, ha osservato: “.....e in effetti il calciatore di alto livello non sia diventato un soggetto, tra virgolette, “meno sano” degli altri, per problemi di intensità di sforzo, di infittimento del calendario, di sollecitazioni psicofisiche, e che quindi questo supporto, che non si ha nelle persone comuni, sia comunque richiesto. Allora questo uso abbastanza esteso di questi prodotti c’era. Ciò che noi forse non siamo stati capaci di fare è stato dire perché....”(pag.104 trascrizioni registrazioni udienza del 14 giugno 2002).
Poiché dichiarazioni interpretabili in senso analogo sono state rilasciate pure da alcuni consulenti, come anticipato, il difensore ha ritenuto di poter sostenere che lo stress da intensità di sforzo o da pressioni di vario genere renderebbe il calciatore professionista, non già un soggetto malato, ma neppure un soggetto tanto sano, perché appunto lo indurrebbe al rischio di  patologie alle quali una persona per così dire normale non sarebbe esposta.
Questo aspetto è stato affrontato più volte pure dall’imputato, il quale – ad esempio – come si legge alle pagine 17 e seguenti delle trascrizioni delle registrazioni dell’udienza del 10 luglio 2003 (dichiarazioni richiamate anche dal difensore), ha spiegato che: “......l’aspetto dell’affaticamento patologico che è da intendere uno degli aspetti più importanti dello sport d’alto livello e quindi è la cosiddetta malattia, la patologia dello sport d’élite....una patologia da sport d’élite. È sostanzialmente una diagnosi che viene effettuata clinicamente. Accanto alla diagnosi clinica, che è dovuta al fatto... che è legata al fatto...., per esempio, che ci sono dei sintomi molto chiari, e molto evidenti, che sono per esempio, se vuole gliene dico alcuni, penso anche di dimenticarne altri......Allora, per esempio uno dei sintomi principali indicativi dell’affaticamento diciamo patologico, che non vuol dire over-training, non vuol dire neppure over-reaching, ecco, uno di questi è per esempio il cambiamento d’umore, un altro è la difficoltà ad addormentarsi pur essendo molto stanchi. Un altro dei sintomi è quello di non riuscire a recuperare da un allenamento all’altro così come fisiologicamente sarebbe pensabile che ciò avvenisse. Un altro sintomo è la prevalenza dell’aspetto, la prevalenza del tono parasimpatico rispetto a quello simpatico per alcune forme, e altre del tipo simpatico rispetto al parasimpatico.
Per esplicare meglio: l’aumento in alcuni casi della frequenza cardiaca a riposo, e in altri della diminuzione della frequenza cardiaca a riposo. Accanto a questi sintomi, che – ripeto - non sono ancora over-reaching, non sono ancora over-training, ci sono molti altri sintomi clinici, che ogni medico dello sport che è in una squadra di alto livello conosce, che sono per esempio l’abulia, la perdita di voglia di allenarsi, la incapacità a reagire agli stimoli che sono propri e tipici dello sport, che sono tipici dell’allenamento e dello sport, e che invece seguono un’altra via.
Tutti questi sintomi sono clinici......è chiaro che per esempio uno dei sintomi principali dell’affaticamento patologico, che poi vedremo meglio, sarà meglio chiamare “fisiopatologico”, comunque sia, i sintomi principali sono: la perdita del sonno, l’incapacità a recuperare di fronte a stimoli uguali, cioè, voglio dire, tutti quanti hanno subito determinati stimoli di allenamento uguali, ma c’è qualcuno che dopo tre giorni non è ancora in grado di aver recuperato e ci sono alcuni che invece, giustamente dopo aver riposato per 24 ore, sono in grado di recuperare. Questi sono i famosi primi livelli dell’affaticamento, in cui ci sono elementi anamnestici uguali per tutti, cioè situazioni ambientali uguali per tutti, che sono: il fatto di sottoporsi agli allenamenti, il fatto di competere e il fatto di essere sottoposti a qualsiasi tipo di stress.
Queste tre componenti - che non sono io che le dico ma c’è tutta la fisiologia e la fisiopatologia dello sport che lo dice - sono presenti in tutti quanti i giocatori d’alto livello. È chiaro che se il giocatore d’alto live... se la squadra, i giocatori che appartengono alla squadra fanno una partita alla settimana e un giocatore gioca una volta ogni due mesi, sicuramente non soffrirà di sindrome di affaticamento patologico. Certamente se si gioca tre volte alla settimana e c’è una certa persona che fa più partite degli altri, e poi ci sono le Nazionali, anche questa persona andrà più incontro .......”
Come si vede, il dottor A., ha chiarito il quadro clinico dello stato in cui può cadere il giocatore d’élite, da lui definito affaticamento patologico, ed ha spiegato che, a suo giudizio, esso si può verificare prima dei più conosciuti stati di over reaching e di over training, considerati come vere patologie derivanti dall’accumulo dei tre fattori ai quali lo sportivo si trova sottoposto e, cioè, allenamento, gara e pressioni di vario genere, che l’imputato appunto ha tenuto distinti dall’affaticamento patologico. In tal modo, a ben vedere, il dottor A. non ha fatto altro però che descrivere  i sintomi dello stress.
Quella che il dottor A. ha chiamato sindrome da affaticamento patologico non è altro, in definitiva, che una sindrome da stress, che non è uno stato tipico ed esclusivo del calciatore professionista, perché può colpire molte altre persone che lavorano, di basso, medio e alto livello, con la differenza che mentre nel calciatore tale stato di stress può essere provocato principalmente dall’affaticamento fisico e dall’esposizione mediatica, in altre categorie di persone, che forse sono pure più sfortunate  e peggio retribuite dei calciatori, esso trova origine anche in altre cause lavorative.
Rimane il fatto che la sindrome da stress effettivamente può assumere i caratteri di una vera patologia e, dunque, sarà compito del medico curarla nel modo di volta in volta da lui ritenuto più appropriato. Quanto ha affermato l’imputato, però, non si concilia e non è in sintonia con quanto sostenuto dalla difesa.
Ed invero, la tesi prospettata dal difensore, intrinsecamente di difficile comprensione, proprio perché finisce coll’introdurre accanto alla categoria del soggetto malato e a quella del soggetto sano anche la categoria del soggetto a rischio, che non è malato e che, però, avrebbe già bisogno di cure, non può certamente essere condivisa, in quanto priva di ogni fondamento scientifico.
Sul piano scientifico non esiste una categoria di “quasi malattia” e neppure l’imputato con la sua sindrome da affaticamento patologico ha fatto una simile affermazione, perché – come si è visto – egli in realtà ha descritto i sintomi di alcuni disturbi accusati dai calciatori.
Analogamente, non esiste un’inidoneità parziale, quale è parsa emergere nelle considerazioni del difensore, perché se l’atleta è inidoneo evidentemente  non è in grado di effettuare la competizione, ma se può essere impiegato nella gara senza alcun rischio per la sua salute, allora vuol dire che egli è da considerare idoneo.
E, dunque, o si è sani o si è malati; si può essere stati malati ed essere in fase di convalescenza verso la completa guarigione o in fase di riabilitazione ovvero, a causa di precedenti patologie, si può essere a rischio di ricadute, come si è già rilevato; ma partendo da uno stato di piena salute, quale è quello di persone giovani, atletiche, prive di malattie invalidanti e capaci di sopportare allenamenti anche di una certa intensità, oltre alle competizioni ufficiali, quali sono i calciatori professionisti, non è assolutamente ipotizzabile che, proprio a causa dello sforzo da loro sostenuto, si instauri un rischio malattia che renda necessaria una terapia.
Riprendendo una considerazione del consulente del pubblico ministero, si è messo in evidenza come un ragioniere che dovesse allenarsi e vincere la maratona, non sarebbe più la stessa persona di prima. Risulta evidente, però, che ciò che si è rilevato altro non sarebbe che la necessaria conseguenza dell’allenamento e della pratica sportiva che, soprattutto a certi livelli e con determinata intensità di sforzo, modificano le persone, in quanto nei soggetti interessati si determina un adattamento fisico e mentale alle necessità che ciascuno affronta.
Anche a questo proposito, ancora una volta, occorre mettersi d’accordo sul significato da attribuire alle parole e alle questioni che ci si pone, perché in realtà non si tratta affatto di verificare se i calciatori siano malati, siano sani o siano quasi malati, scomodando addirittura categorie scientificamente non riconosciute, essendo invece necessario stabilire quale compito si debba assegnare al medico dello sport ed il dottor Botré ha sintetizzato bene tale concetto, ricordando il problema affrontato quando faceva parte della Procura Antidoping del CONI: “....cioè il problema era che in effetti apparentemente c’era un uso abbastanza ricorrente di prodotti che per persone normali non sarebbe stato da usare. Ora, la discriminazione, e io mi auguro che insomma sia evidente quanto fosse difficile il compito fra: si usano perché si cerca comunque il miglioramento e si cerca andando a scavare nei meandri di tutto quello che non è vietato per farla franca, per cui se uno trova che l’Aspirina migliora la performance, e l’Aspirina non è vietata, questa scoperta ha quasi la valenza di un brevetto industriale, perché non viola la legge e vado meglio...” (pag. 102 trascrizioni citate).
Il problema, dunque, è proprio quello che si è anticipato e, cioè, stabilire se il compito del medico sportivo sia quello di salvaguardare la salute dell’atleta, come fine prevalente, per non dire unico, della propria attività professionale, ovvero quello di migliorare la performance dell’atleta, come rilevato dallo stesso dottor Botré.
Il concetto che il teste ha evidenziato, peraltro solo problematicamente, infatti, non è compatibile con la tutela della salute dell’atleta, perché se si usano medicinali non per curare, ma per migliorare la performance, anche se si tratta di medicinali non vietati dai regolamenti sportivi, certamente non si tutela la salute del soggetto che li assume.
I medicinali, chi più chi meno,  comportano danni e rischi per la salute ed è per questo che il loro uso deve essere controllato e limitato ai casi di assoluta necessità terapeutica, entro i limiti delle autorizzazioni e delle indicazioni rilasciate dal competente Ministero.
Si è già rilevato come tutti i soggetti che nel processo si sono espressi sul punto hanno finito col concordare su tale principio ed hanno finito per essere d’accordo, alcuni subito e altri con un po’ di fatica, anche i consulenti della difesa. Pure il dottor Botré, infine, ha ricordato che: “....L’intendimento dell’Ufficio di Procura era che i farmaci si davano ai soggetti malati...” (pag. 108 trascrizioni citate). Il principio, del resto, è indiscutibile perché è sancito dal legislatore: con il D.Lgs 178/91 – recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, all’articoli 1, si è inteso offrire la definizione di medicinale e si è così stabilito: “Ai fini del presente decreto è da intendersi come medicinale ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all’uomo o all’animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell’uomo o dell’animale.”
Lo stato di giocatore professionista, allora, non può di per sé giustificare, né consentire l’uso di farmaci, perché sotto questo aspetto, sotto l’aspetto della tutela della salute, non è lecita la contrapposizione proposta dal dottor Botré tra “calciatore” e “persone comuni”. Tutti devono essere tutelati in modo adeguato e, soprattutto, per  tutti devono trovare applicazione le stesse regole e le stesse norme.
La “medicina” dell’atleta, in quanto tale, è costituita dalla corretta preparazione atletica, dall’allenamento adeguato che, a propria volta, però, non possono essere ritenuti fonte di quasi malattia per giustificare l’assunzione di farmaci, perché dagli sforzi molto intensi, ripetuti e prolungati, ci si riprende eventualmente col riposo e non con trattamenti farmacologici.
Lo stesso imputato, come si è riportato testualmente, ha riconosciuto che se i giocatori fossero meno pressati da impegni sempre più numerosi sarebbero meno esposti alla sindrome da stress. E, allora, si può ritenere giustificato l’uso di farmaci unicamente in rapporto all’aumentato impegno sportivo e agonistico dei giocatori?
Ai calciatori, come a tutte le normali persone comuni, in definitiva, i farmaci possono essere prescritti o somministrati dal medico, ma solo a scopo terapeutico e nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni che regolano la materia, dopo che sia stato accertato un preciso e ben individuato stato di malattia, che dovrà essere fatto risultare anche con le prescritte forme di documentazione e che – ove possibile – dovrà essere prevenuto dal medico dello sport che, quale suo dovere principale, come si è ricordato, si occupa della salute degli atleti ed è tenuto a far valere in qualsiasi momento e occasione la sua potestà di valutare se un atleta può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica.
Perché, dunque, il dottor A., tanto attento all’insorgere nei calciatori dei sintomi da affaticamento patologico, anziché ricorrere a farmaci dannosi e pericolosi per la salute dell’atleta, non ha provveduto più semplicemente a fermare i calciatori affaticati, come sarebbe stato suo dovere, dichiarandone lo stato di temporanea inidoneità?
La risposta a questa domanda emerge evidente da quanto si è già considerato e, soprattutto, dalle modalità e finalità che hanno accompagnato la somministrazione dei farmaci ai calciatori da parte del dottor A., modalità e finalità che integrano a pieno titolo il delitto di frode sportiva, sia sotto l’aspetto oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo.
L’imputato, invero, ha somministrato medicinali non per finalità terapeutiche, bensì al fine di modificare la prestazione agonistica dei calciatori, mettendoli nelle condizioni di poter ottenere risultati agonistici che i calciatori non avrebbero potuto raggiungere con il solo allenamento, con la sola pratica sportiva, e per conseguire tale scopo ha utilizzato  farmaci ed altre sostanze, somministrandoli sulla base di indicazioni diverse da quelle autorizzate dal Ministero della Sanità.
Per meglio comprendere il complessivo atteggiamento dell’imputato e, per così dire, le sue curiosità e disponibilità verso tutti i possibili espedienti per ottenere miglioramenti nelle prestazioni dei giocatori, è sufficiente ricordare due vicende particolarmente emblematiche.
La prima riguarda la somministrazione di  creatina ai giocatori in dosi massicce ed esagerate che, come meglio si vedrà in seguito, essendo essa oggetto di specifica contestazione, si è concretizzata da parte dell’imputato nella scelta, avventata e inadeguata, effettuata nel febbraio 1995 di utilizzare quantità incontrollate di creatina acquistata dalla Svezia da somministrare ai giocatori, per giunta sulla base delle incomplete ed incerte conoscenze dell’epoca; nella decisione, adottata l’anno successivo, di concludere un accordo commerciale con lo sponsor Also-Enervit, sostituendo la creatina svedese con quella fornita direttamente dalla Also e contemporaneamente di allacciare a tal riguardo un rapporto di collaborazione con il dottor Enrico Arcelli, consulente della Also e noto come esperto nutrizionista e studioso di creatina.
La seconda vicenda non è stata approfondita perché non si è riusciti ad ottenere la presenza nella sede del processo dei due personaggi interessati, i quali pur citati più volte dal pubblico ministero non si sono presentati, rifiutando di fatto di trasferirsi rispettivamente dall’Olanda e dalla Spagna per essere esaminati nel corso del dibattimento, dopo che nella fase delle indagini avevano reso dichiarazioni come persone informate sui fatti.
Come anticipato, non si è ritenuto di dover approfondire tale vicenda disponendo rogatorie all’estero che, tutto sommato, sono apparse processualmente antieconomiche in quanto avrebbero gravemente ritardato lo svolgimento del processo, peraltro senza la concreta prospettiva di garantire l’acquisizione di elementi probatori direttamente rilevanti rispetto alle contestazioni  mosse all’imputato e, per giunta, in ordine ad un periodo – primavera-estate 1998 – che si colloca ai limiti della contestazione.
L’unico aspetto effettivamente rilevante di tale vicenda è emerso ugualmente chiaro dalle dichiarazioni in proposito rese nel corso del dibattimento dalle persone a conoscenza dei fatti relativi e dallo stesso dottor A. e consiste nell’inquietante disponibilità ancora una volta mostrata dall’imputato ad acquisire informazioni, suggerimenti e a costituire sodalizi, pur di individuare sostanze e metodi innovativi per influire sulla prestazione agonistica degli atleti.
Si tratta, in realtà, della collaborazione allacciata con due persone nella primavera del 1998, un preparatore atletico olandese, Henk Kraaijenhof, e un medico di origine argentina gravitante in Spagna, Guillermo Laich, quest’ultimo – che dal teste Locatelli Elio è stato definito mentore del Kraaijenhof (v. trascrizioni registrazioni udienza del 26 settembre 2002 – pagg. 40 e seguenti) – è personaggio molto chiacchierato e criticato, soprattutto dalla stampa sportiva anche con riferimento ad altre vicende collegate al giocatore argentino Diego Maradona, e sembra essere noto per la specializzazione che il Laich avrebbe conseguito in ordine alla somministrazione di stimolanti di impossibile individuazione nei controlli antidoping.
Di questi personaggi ha parlato pure l’imputato G., come si legge  alle pagine 61 e seguenti delle trascrizioni delle registrazioni dell’udienza del 17 giugno 2003 e l’imputato A. così ha riassunto la vicenda: “.......me li ha presentati... non me li ha presentati, me ne ha parlato Locatelli parlandomi di Kraaijenhof, e non di Laich, di Kraaijenhof, e questo avveniva intorno a marzo, quei mesi lì del ‘98. Nel frattempo sapevo che c’era stata, mi sembra, o stava per avvenire la interruzione del rapporto con la Also-Enervit, perciò mi ero già dato nello stesso momento e mi ero interessato della ricerca di un’altra casa produttrice, che poi si è rivelata essere la Multipower che poi io ho proposto all’ufficio acquisti e poi è stata presa questa.
Nel frattempo Elio Locatelli che all’epoca veniva ogni tanto a parlare con me ma anche al Professor Ventrone per quanto concerne la parte fisica, mi indicò un suo conoscente, io credo un suo amico o un suo... comunque una persona che conosceva bene e che era un top-level a livello della... per quanto concerne la preparazione fisica, non del calcio in modo specifico ma nello sport. Lui era un allenatore-preparatore. Come spesso succede all’estero, questi personaggi, così come un po’ Bangsbo adesso, questi personaggi hanno delle lauree o dei diplomi che noi non abbiamo qui in Italia. Forse adesso possono essere equiparati alla laurea in scienze motorie, quelle che hanno loro. Però all’epoca, sono dei biologi, non sono comunque dei medici, comunque sono degli esperti di metodologia dell’allenamento e questo è quello che viene fatto all’estero.
Per cui Locatelli mi parla di questa persona, e siccome volevamo come sempre mettere a punto tutto il nostro programma di miglioramento sempre nel senso del miglioramento della prevenzione, degli infortuni e l’alimentazione e quant’altro, io ho accettato di vedere Kraaijenhof, ne ho parlato coi dirigenti, e quindi abbiamo visto Kraaijenhof. Però Kraaijenhof, senza che Locatelli lo conoscesse, ha indicato a sua volta un medico che si chiamava Laich. Quindi Locatello non lo conosceva, Locatelli conosceva Kraaijenhof, Kraaijenhof ha indicato a Locatelli: «Ma io verrei perché io sono esperto, per esempio, nella performance, quindi nella metodologia dell’allenamento, invece se A. vuole parlare con un medico, cioè un suo corrispettivo, ci sarebbe questo Laich» e così abbiamo accettato e li abbiamo incontrati mi sembra tre volte, due volte, tre volte, in periodi tra marzo e giugno, due o tre volte. Una volta mi ricordo bene a Torino...” (pagg. 68 e seguenti trascrizioni registrazioni dell’udienza del 21 luglio 2003).
Come si vede, dalle sole dichiarazioni di A., oltretutto non perfettamente corrispondenti a quanto sostenuto dal Locatelli, emergono chiari ed inquietanti elementi di perplessità e dubbio circa le effettive ragioni per le quali si era deciso di associare tali persone nella collaborazione con la società.
Elio Locatelli, con un passato da pattinatore, è un esperto della preparazione atletica ed è stato anche commissario tecnico della Nazionale italiana di atletica leggera. Per questi suoi trascorsi e un po’ perché egli è amico di G., il Locatelli intratteneva anche con la Juventus rapporti di collaborazione saltuaria in qualità di consulente.
E’ stato il Locatelli, dunque, che ha consigliato al dottor A. di avvalersi della collaborazione del Kraaijenhof che da giovane il Locatelli aveva personalmente conosciuto presso il centro di atletica di Formia, essendo stato il Kraaijenhof un quattrocentista di buon livello.
Il Locatelli, ovviamente, non lo consigliava come quattrocentista, ma perché il Kraaijenhof, cessata l’attività di atleta, si era specializzato in metodologia di allenamento, facendosi apprezzare negli ambienti sportivi come un esperto conoscitore dei metodi e delle tecniche per la preparazione fisica degli atleti.
Ecco, allora, che risulta del tutto evidente come tale vicenda sia poco spiegabile alla luce di quanto dichiarato da A. e, in parte, anche dal Locatelli. Se, infatti, era in scadenza il contratto Juventus-Also-Enervit e se occorreva sostituire conseguentemente pure Arcelli, esperto di nutrizione e di creatina, quale necessità vi era di ingaggiare un esperto di tecniche di allenamento fisico che con Arcelli, ovviamente, non aveva proprio nulla a che vedere?
Quale necessità, oltretutto, aveva la Juventus di servirsi di un esperto del genere, avendo già a disposizione un preparatore atletico del calibro di Giampiero Ventrone, noto come il professor Ventrone, a quell’epoca ampiamente apprezzato in tutto l’ambiente juventino, A. compreso, e adeguatamente retribuito?
E, ancora, per quale ragione sarebbe stato necessario ingaggiare pure il “mentore” del Kraaijenhof, dottor Laich, che oltretutto nessuno, neppure il Locatelli, conosceva direttamente ed era invece accompagnato da una pessima fama, come si è detto, spesso ripresa pure dalla stampa sportiva e, quindi, ovviamente nota in ambiente Juventus e nota pure direttamente al dottor A.?
Quali rapporti, poi, vi erano tra il Laich e la Multipower, che è la società che ha sostituito la Also-Enervit e quale rapporto vi era tra il Laich e la Natures Energy Sport s.l., meglio nota come Nature’s Best, che è la società – guarda caso, spagnola - che ha confezionato le pastiglie di colori e forme varie, pagate dalla Juventus 567.500 pesetas (al cambio dell’epoca meno  di 7 milioni di lire),  che il dottor A. ha somministrato ai calciatori in vista della finale di Coppa dei campioni del 1998?
Come mai tali pastiglie sono state ordinate dal dottor A. su indicazione del Locatelli che, come riferito in testimonianza dal Capobianco (udienza del 10 novembre 2003), dovrebbe essere colui che ne aveva consigliato l’assunzione?
Perché la collaborazione con Kraaijenhof e Laich, ancora, ha avuto così breve durata ed è cessata – si badi – in epoca non lontana dall’inizio del procedimento penale che ha dato luogo all’attuale processo?
Le spiegazioni a tal riguardo fornite da A. sono risultate prive di ogni intrinseca credibilità logica e, in qualche circostanza, persino un po’ puerili. Basti solo ricordare – tra l’altro – come l’imputato abbia spiegato la necessità di coinvolgere, e ovviamente retribuire, il dottor Laich, perché  – a suo dire – in quanto medico, avrebbe potuto parlare con lui ad un pari livello! Come se A. non fosse solito parlare dei metodi di allenamento – e di altro - con il preparatore atletico, con l’allenatore e persino con il massaggiatore, se necessario, perché trattasi di persone che non appartengono alla categoria dei medici.
Nell’udienza del 27 ottobre  2003, su specifica domanda, l’imputato ha cercato di aggiustare un po’ il tiro, forse perché è apparso chiaro pure a lui che la spiegazione offerta in precedenza – se non altro perché gli venivano richiesti chiarimenti – non sarebbe stata creduta, ma ugualmente egli non è risultato convincente, sostenendo questa volta che il Kraaijenhof, di sua iniziativa, si sarebbe presentato all’appuntamento in compagnia del Laich, senza peraltro  nemmeno spiegare perché la Juventus avrebbe dovuto proporre un contratto di consulenza pure a lui e, soprattutto, con quali specifici compiti e finalità (“......Kraaijenhof rispose a Locatelli che avrebbe avuto necessità di avere, oltre che la sua presenza, anche quella di una persona che, essendo medico esperto in problemi legati alla fisiologia della persona sottoposta allo stress fisico dell'allenamento della gara, conosceva questa persona e ne consigliava l'affiancamento nell'ambito della consulenza.
Quindi quando giunse a Torino Kraaijenhof si fece accompagnare da Laich, perciò io non conoscevo né Kraaijenhof né Laich .....” – pagina 10 trascrizioni registrazioni dell’udienza del 27 ottobre 2003).
Pure con riferimento alle pastiglie somministrate ai giocatori nel periodo aprile-maggio 1998 l’imputato ha offerto delle spiegazioni poco chiare, coinvolgendo nelle sue dichiarazioni il medico della Nazionale dottor Zeppilli ed affermando che questi avrebbe fatto una specifica richiesta in proposito, ma quanto da lui sostenuto non si è rivelato affatto credibile e convincente. Egli stesso, del resto, dall’udienza del 21 luglio a quella del 27 ottobre 2003, ha in parte limato le precedenti affermazioni, evidentemente per renderle più  plausibili.
Le affermazioni dell’imputato, inoltre, non sono apparse neppure in perfetta sintonia con quanto dichiarato dai calciatori circa le ragioni di interruzione dell’assunzione di alcune della pastiglie prescritte. Nell’aprile-maggio 1998, invero, prima della finale di Coppa dei campioni erano state prescritte  dieci pastiglie al giorno per ciascun giocatore, da assumere tutte insieme a giorni alterni, ma per due di esse (l’imputato si è riferito solo ad una) sarebbe stato necessario sospendere l’assunzione con qualche giorno di anticipo. Secondo qualche giocatore, si sarebbe dovuto sospendere l’assunzione di tali pastiglie alcuni giorni prima della gara, mentre l’imputato ha spiegato che la sospensione delle pastiglie era invece indicata per evitare un sovraccarico di certe vitamine e, dunque, non  collegata alla data della competizione.
Il dottor A., inoltre, nella circostanza, ha mostrato una disponibilità e una dedizione verso le richieste provenienti dal medico della Nazionale che sono state poi smentite a proposito del caso Conte, di cui si dirà trattando della somministrazione di eritropoietina.
Come osservato, le circostanze alle quali si è accennato non hanno valore di prova con diretto riferimento ai fatti contestati, ma esse denotano in modo chiaro ed inequivocabile che l’imputato A., nella scelta dei sistemi da adottare, anche riguardo a medicinali e farmaci da somministrare ai calciatori, si prefiggeva come intento principale quello del miglioramento della performance e, dunque, non si riteneva assolutamente vincolato all’uso esclusivamente terapeutico delle sostanze di cui si tratta.
Lo stesso imputato, del resto, più volte nel corso delle sue dichiarazioni, ha fatto riferimento a presunte situazioni in cui un atleta avrebbe potuto veder compromesso o fortemente ridotto l’esito della prestazione, quali la deplezione di fosfocreatina, la riduzione di glicogeno, la manifestazione di acidosi metabolica. Tali situazioni – secondo l’imputato - avrebbero potuto rendere anche molto più difficoltoso il ricupero del calciatore e, dunque, pur in mancanza di un sicuro accertamento in proposito, che secondo lo stesso dottor A. sarebbe stato concretamente impossibile, si procedeva alla somministrazione di integratori e medicinali.
La conferma del fatto che il dottor A. non si considerasse vincolato ad un uso esclusivamente terapeutico dei farmaci è data dalle finalità per le  quali essi risultano  somministrati ai giocatori. Alla luce di quanto si è potuto ricostruire in proposito e alla stregua di quanto lo stesso imputato ha riconosciuto, è emerso infatti che la maggior parte dei medicinali è stata somministrata o prescritta ai calciatori off-label, al di fuori cioè delle indicazioni terapeutiche e delle modalità di somministrazione prescritte dalla scheda tecnica e inserite nel foglio illustrativo approvati dal Ministero della Sanità e, oltretutto, pur a prendere per buone le affermazioni dello stesso A., per finalità che comunque non risultano curative di alcuna riscontrata patologia.
Si è ricordato come sia stata accertata presso la Juventus la detenzione di oltre 200 specialità medicinali di vario genere e si è pure rilevato come per l’acquisto di oltre tre quarti di essi sarebbe stata necessaria la ricetta medica.
Nessuna documentazione, invece, è risultata esistente a tal riguardo e, come osservato,  nessuna documentazione è stata rinvenuta pure in ordine all’uso e alla somministrazione di tali medicinali.
Si è potuto risalire agli acquisti effettuati solo sulla base dei documenti commerciali; mentre l’effettiva somministrazione dei farmaci si è potuta ricostruire, comunque in modo non completo, in parte, utilizzando le dichiarazioni rese dai calciatori sorteggiati per i controlli  antidoping ed in parte mettendo a confronto gli acquisti che risultavano effettuati  e le  rimanenze riscontrate. A tal proposito, infatti, il pubblico ministero ha disposto pure una consulenza tecnica, eseguita dalla dottoressa Alessandra Pittatore, assistente sanitaria presso la ASL 1 di Torino, esaminata nel corso dell’udienza del 20 gennaio 2003.
Un’altra premessa è necessaria, alla stregua di quanto è emerso nel corso del dibattimento e di quanto in proposito osservato dal pubblico ministero e dalla difesa, in ordine all’uso off-label dei farmaci.
Il difensore più volte ha tenuto a precisare che la medicina dello sport deve adattarsi specificamente al tipo di attività sportiva che viene praticata, rilevando che non esistono medicinali particolari, espressamente utilizzabili dal medico dello sport che, perciò, si deve accontentare di quelli regolarmente in commercio per le comuni patologie.
A dire della difesa, inoltre, le capacità terapeutiche vantate nei foglietti illustrativi dei singoli medicinali, non sempre sono lo specchio fedele delle reali e intrinseche qualità del prodotto e, dunque, sulla base di tali considerazioni, risulterebbe legittimo un uso del medicinale con finalità diverse da quelle specificamente indicate nell’autorizzazione del Ministero della Sanità.
Da un punto di vista normativo, infine, il difensore ha fatto rilevare come solo a seguito della cosiddetta legge Di Bella e con l’introduzione del più recente codice deontologico medico, entrambi datati 1998, siano state introdotte delle limitazioni per il medico in ordine ad un uso off-label delle specialità farmaceutiche. In precedenza, il medico sarebbe stato libero di prescrivere i medicinali anche per un’utilizzazione diversa da quella autorizzata.
Ebbene, pare necessario premettere come le riferite considerazioni del difensore  non possano ritenersi  assolutamente condivisibili.
Il fatto che non esistano farmaci appositamente previsti ed utilizzabili dal medico dello sport costituisce, se mai, un’ulteriore conferma di quanto fin qui si è affermato e, cioè, che il medico dello sport non deve far ricorso a medicinali per lo svolgimento della normale attività sportiva, ma al pari di ogni altro medico può prescrivere farmaci unicamente nei casi di accertate patologie, per finalità strettamente terapeutiche e secondo le indicazioni autorizzate dal competente Ministero, ma non è circostanza che possa legittimare il medico dello sport ad un uso soggettivo e atipico dei farmaci in commercio.
Ancora una volta, la conclusione alla quale è pervenuta il difensore è frutto dell’intima convinzione che il medico dello sport debba necessariamente distinguersi dagli altri medici e sia svincolato da  regole e leggi valide per tutti gli altri.
Come si è visto, però, tale conclusione è assolutamente infondata ed inaccettabile e la mancanza di una produzione farmaceutica ad uso specifico della medicina dello sport costituisce la conferma che il medico sportivo opera secondo le comuni regole e si avvale dei prodotti comunemente e da chiunque utilizzabili.
Per quanto riguarda, poi, le indicazioni riportate nella scheda tecnica e nel foglietto illustrativo del medicinale, si può anche concordare con le osservazioni del difensore, non potendosi escludere che un determinato farmaco abbia anche intrinseche capacità terapeutiche che si aggiungono a quelle autorizzate. Può darsi, invero, che sia la stessa casa farmaceutica a non avvertire l’interesse di far autorizzare la vendita per tutte le capacità terapeutiche di un determinato prodotto e, quindi, tali capacità pur intrinsecamente esistenti potrebbero non risultare tutte ufficialmente autorizzate.
Il problema, però, rimane quello della sperimentazione clinica e della procedura da seguire per il conseguimento dell’autorizzazione ministeriale ovvero del rinnovo dell’autorizzazione esistente che comunque finiscono per mancare, pur se in conseguenza di una specifica scelta commerciale della società produttrice.
Sulla base di quali procedure, infatti, si potrebbe vantare o continuare a vantare una capacità terapeutica al prodotto farmaceutico senza la sperimentazione, senza la procedura e senza la documentazione richieste per il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio ovvero per il rinnovo di essa in sede di revisione dell’autorizzazione? E quale potrebbe essere la via di somministrazione più adeguata ed efficace in tal caso? E con quali dosaggi e posologie?
Nessuno, insomma, può arrogarsi il potere di sostituirsi al Ministero della salute che, oltretutto, segue regole e procedure sempre più “europee” per il rilascio dell’autorizzazione al commercio e alla distribuzione dei medicinali.
E, dunque, anche il medico dello sport, al pari di tutti gli altri medici, solo in casi specifici, limitati e documentati, può utilizzare un medicinale per finalità diverse da quelle indicate in autorizzazione, peraltro entro i limiti espressamente consentiti.
Ecco, allora, che occorre affrontare il problema della regolamentazione giuridica di tale fenomeno, che non risulta corrispondere esattamente a quanto in proposito osservato dal difensore.
Effettivamente, con la legge 94/1998 è stato convertito con modificazioni il Dl 23/1998, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.
Si tratta della cosiddetta legge Bindi, dal nome del Ministro della Sanità dell’epoca, che l’ha proposta in conseguenza delle polemiche sorte a seguito del caso Di Bella, che perciò è l’altro nome al quale pure si associa la richiamata  normativa.
Tra le tante disposizioni introdotte, nel secondo comma dell’articolo 3 di tale legge, viene stabilito: “In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell’applicazione dell’articolo 1, comma 4, del Dl 536/96, convertito dalla legge 648/96, qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.”
Conseguentemente, nel codice deontologico medico del 1998, ai commi 7 e 8 dell’articolo 12, si è sancito: “La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità delle cure ed è tenuto a minitorarne gli effetti.”
Come risulta evidente, si possono contrapporre numerose considerazioni alle osservazioni che il difensore ha proposto a tal riguardo.
La prima e più immediata è costituita dall’istintivo rifiuto di abbinare e adeguare, sia pure solo concettualmente, una normativa sorta per patologie gravissime e fortemente invalidanti e per casi quasi disperati, quali quelli in cui normalmente trovava applicazione il cosiddetto protocollo Di Bella, alla medicina dello sport che per sua fortuna è settore che riguarda tutt’altra materia e si commisura a soggetti normalmente giovani, sani e forti.
Certo, si può osservare che la citata disposizione dell’articolo 3 della legge Bindi, al pari delle ricordate regole fissate nell’articolo 12 del codice deontologico medico sono di portata generale e devono trovare applicazione in ogni campo della medicina e non soltanto in quello oncologico, ma rimane il fatto che la strumento normativo che si è inteso introdurre dopo l’affaire Di Bella, appunto, ha preso le mosse da patologie di estrema gravità che proprio nessuna attinenza possono avere con la normale pratica della medicina dello sport.
Una seconda considerazione, che è la necessaria conseguenza di quanto si è appena rilevato,  è relativa al fatto che, pur a voler effettuare richiami e paragoni che, come si è visto appaiono intrinsecamente improponibili, il campo di applicazione delle regole in parola è comunque quello delle patologie, spesso anche molto gravi, e si riferisce dunque ad un uso necessariamente terapeutico dei medicinali.
Un’ulteriore considerazione deriva, poi, dal fatto che il presupposto della problematica nel suo complesso è fondata su un’adeguata documentazione dell’attività del medico, non solo perché espressamente richiesta dalla legge Bindi e dal codice deontologico medico 1998, se non altro sotto forma di consenso scritto del paziente, ma soprattutto perché diversamente da che cosa risulterebbe l’uso del medicinale label o off-label se il medico fosse legittimato ad una somministrazione assolutamente priva di ogni traccia documentale?
E, ancora, visto che in ottica difensiva si è fatto riferimento alla legge Bindi come a voler sostenere che solo da tale momento in avanti al dottor A. si sarebbe potuto richiedere di attenersi scrupolosamente alle indicazioni della scheda tecnica dei medicinali e alle relative autorizzazioni ministeriali, perché l’imputato, almeno dal 17 febbraio 1998 data di vigenza del Dl 23, successivamente convertito nella legge Bindi, non si è attenuto alle richiamate prescrizioni normative?
Come è evidente, i fatti in contestazione riguardano il periodo che va fino all’ottobre 1998 e, quindi, rispetto ad essi, la richiamata normativa ha trovato applicazione nella parte finale per più di otto mesi, ma nel comportamento del dottor A. non risulta essere intervenuto alcun sostanziale cambiamento rispetto al periodo precedente.
Il richiamo alla legge Di Bella che il difensore ha fatto sulla base di alcune osservazioni dei propri consulenti tecnici, in verità, è solo strumentale e non ha proprio nessuna attinenza con il comportamento del dottor A. che è oggetto dell’attuale processo, in primo luogo, perché - come rilevato - il dettato normativo si riferisce ad un uso strettamente terapeutico dei medicinali,  mentre l’imputato normalmente utilizzava i farmaci per finalità diverse da quella terapeutica e, in secondo luogo, perché non è affatto vero che prima del febbraio 1998 il medico fosse libero di prescrivere e somministrare farmaci prescindendo dalle indicazioni e autorizzazioni ministeriali.
Nel primo comma dell’articolo 3 della legge 94/1998 viene ribadito, in modo programmatico, un principio già esistente nel nostro ordinamento, secondo il quale: “...il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità.”
Tale disposizione, ripetesi di carattere generale e programmatico, è stata ritenuta evidentemente necessaria solo perché, come rilevato, l’intera vicenda prendeva le mosse da casi abbastanza clamorosi nei quali si era riscontrato che  alcuni principi farmacologici erano stati utilizzati su pazienti gravemente ammalati per indicazioni non contemplate e non autorizzate nella rispettiva scheda tecnica delle specialità medicinali in commercio che contenevano tali principi attivi.
Il legislatore, perciò, deve avere avvertito la necessità di ricordare ai medici il dovere della più rigorosa osservanza delle indicazioni ministeriali, contemporaneamente individuando e disciplinando espressamente pure i casi in cui si sarebbe potuto eccezionalmente derogare alla richiamata regola di carattere generale.
Ma non è vero che prima di tale normativa il medico fosse libero di prescrivere i medicinali indipendentemente dall’atto autorizzativo alla vendita.
Si è già ricordato, infatti, come con il D.Lgs 178/91, il Governo sulla base della legge di delegazione 212/90 abbia dato attuazione ad alcune direttive CEE in materia di specialità medicinali per uso umano ed abbia disciplinato, tra l’altro, proprio a partire dalle definizioni di medicinale che si sono già ricordate, tutto il campo riguardante l’autorizzazione alla produzione, quello riguardante l’autorizzazione all’importazione e quello riguardante l’autorizzazione all’immissione in commercio delle specialità medicinali.
Con il decreto in parola, insomma, sono stati disciplinati rigorosamente tutti i settori relativi alla circolazione dei medicinali, partendo dalla produzione e finendo con l’immissione in commercio di essi. In quest’ultimo settore, in particolare, sono state introdotte rigide regole riguardanti l’ottenimento dell’autorizzazione, le necessarie procedure per il relativo rilascio, la durata e il rinnovo di essa, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, nonché le regole riguardanti la pubblicazione delle specialità medicinali autorizzate.
Con gli articoli 23 e 24 del decreto, poi, sono state introdotte sanzioni penali e amministrative che, come è dato rilevare, riguardano alcune violazioni commesse da fabbricanti e commercianti di specialità medicinali, farmacisti compresi, mentre con l’articolo 25 è stato definito l’ambito di applicazione del decreto.
Con tale norma, dopo aver ribadito che il decreto si sarebbe applicato esclusivamente ai medicinali per uso umano ed aver esteso l’ambito di applicazione della normativa anche ai farmaci prodotti precedentemente all’entrata in vigore del decreto, nei commi 3 e 4, il legislatore ha previsto alcune eccezioni e, tra l’altro, ha stabilito che le disposizioni sull’autorizzazione all’immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali: “...preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale è preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilità.”
Tale comma è stato sostituito dall’articoli 27, comma 1, lettera d), legge 526/99 e nella versione attuale risulta parzialmente diverso, anche se per quanto attiene al problema che si esamina in questa sede nulla è cambiato. Per questa ragione, comunque, si è preferito riportare il testo normativo originariamente approvato e in vigore all’epoca dei fatti.
Come si può sostenere, allora, che solo dopo la legge Di Bella sia sorto in capo al medico l’obbligo di osservare scrupolosamente le indicazioni dei medicinali per le quali è stata autorizzata l’immissione in commercio?
E’ vero che l’eccezione di cui si tratta, prevista dal quarto comma dell’articolo 25 del D.Lgs 178/91, riguarda le richieste di medicinali effettuate dal medico direttamente al produttore, tanto che una delle modifiche apportate dalla legge 526/99 è proprio relativa al richiamo della normativa applicabile alle preparazioni magistrali evidentemente ritenute equivalenti, ma è altrettanto vero che nessuna logica ragione potrebbe giustificare la necessità di una così rigida e severa disciplina al momento della richiesta di produzione di medicinali non autorizzati, addirittura esigendo  per essa una richiesta scritta del medico con conseguente riferimento ai pazienti ai quali i farmaci sono destinati, se ogni medico invece fosse già libero di utilizzare i medicinali in commercio per le indicazioni terapeutiche a suo giudizio ritenute più opportune.
Parimenti, sarebbe stato contrario ad ogni regola di logica da parte del legislatore prevedere e stabilire severe regole per l’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per espresse e specifiche indicazioni terapeutiche, disponendo altresì che tali medicinali possono essere venduti solo dietro presentazione di ricetta del medico e contemporaneamente, per converso,  lasciare completamente libero proprio il medico di prescrivere tali medicinali per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate.
Se si controlla, poi, quanto disposto a tal riguardo dal codice deontologico medico del 1995, si può rilevare che nell’articolo 12, intitolato prescrizione e trattamento terapeutico, al comma 1, si stabiliva: “Al medico è riconosciuta piena autonomia nella scelta, nell’applicazione e nella programmazione dell’iter dei presidi diagnostici e terapeutici, anche in regime di ricovero, fermi restando i principi della responsabilità professionale.”
Tale disposizione che, in qualche modo, è valida tuttora, anche se non risulta più testualmente ripetuta dal codice deontologico in vigore, è da intendersi come regola generale a tutela delle scelte del medico che devono essere operate in scienza e coscienza, nel modo più libero e privo di ogni possibile condizionamento, nell’unico interesse della salute del paziente.
Essa, però, non può essere intesa nel senso che il medico, in nome della propria libera valutazione professionale fosse legittimato ad ignorare le indicazioni previste per i medicinali nell’autorizzazione ministeriale, tanto da potersi sentire da esse svincolato, perché – diversamente – non avrebbero alcun pratico significato i due commi successivi dello stesso articolo 12, con i quali testualmente si disponeva: “Ogni prescrizione e ogni trattamento devono essere comunque ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, alla massima correttezza e all’osservanza del rapporto rischio-beneficio.
Il medico è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive e utilizza.”
Tali disposizioni, evidentemente, obbligavano il medico che intendesse discostarsi dalle indicazioni farmaceutiche riportate nell’autorizzazione al commercio, quanto meno a giustificare e documentare la scelta operata nell’interesse del paziente.
E, allora, risponde al vero quanto rilevato dalla difesa e, cioè, che solo con la legge Bindi e con il codice deontologico medico del 1998 sono state espressamente e precisamente disciplinate le modalità da seguire da parte del medico nel caso in cui questi intenda prescrivere un medicinale per indicazioni diverse da quelle contenute nell’autorizzazione; ma non è assolutamente vero invece – diversamente da quanto si  è voluto far intendere – che anche prima di tali normative il medico fosse libero di non attenersi alle indicazioni terapeutiche autorizzate per le rispettive specialità medicinali in commercio.
Anche prima del 1998, come si è osservato, infatti, il medico era tenuto a conoscere e a seguire tali indicazioni, potendosene discostare solo sotto la sua personale responsabilità, dando ovviamente conto del suo operato che, perciò, doveva risultare attraverso una adeguata documentazione. Non va dimenticato, ancora una volta, che nel campo della medicina dello sport, inoltre, il codice deontologico del 1995, all’articolo 92, prevedeva addirittura che il medico segnalasse all’Ordine professionale ogni prescrizione o suggerimento di assunzione di farmaci, integratori o sostanze dopanti.
Senza contare, infine, che tutta la normativa presa in considerazione e tutti i codici deontologici citati – come più volte si è rilevato – si riferiscono esclusivamente all’attività lecita e tipica del medico e all’uso strettamente terapeutico dei medicinali, senza neppure prendere in considerazione un uso o una somministrazione di farmaci per finalità diverse da quella terapeutica.
Solo nell’ambito di tale finalità ed entro i limiti delineati, dunque, potrebbe trovare giustificazione da parte del medico un’utilizzazione del medicinale per finalità terapeutiche diverse da quelle indicate nell’autorizzazione all’immissione in commercio e, pertanto, la richiamata normativa, né quella vigente prima del 1998, né quella successiva, non risulta che possa essere legittimamente invocata a proposito dei comportamenti tenuti dal dottor A..
Tornando, perciò, ai farmaci utilizzati dall’imputato, occorre ricordare che in considerazione della quantità delle specialità medicinali, delle caratteristiche farmacologiche e delle forme farmaceutiche di alcune di esse, nonché delle modalità di somministrazione e degli effetti da essa sperati, è stata subito battaglia tra i consulenti del pubblico ministero, che individuavano in tali elementi l’intento dell’imputato di modificare la prestazione agonistica dei calciatori,  e quelli della difesa, secondo i quali l’operato del dottor A. risultava perfettamente giustificato e lecito.
E’ stato necessario, pertanto, disporre una perizia a tal riguardo, soprattutto con riferimento alle sostanze di rilievo numerico maggiore, quali  anti-infiammatori non steroidei (FANS),  ormoni corticosurrenalici,  fosfolipidi, donatori di metili, intermedi della glicolisi, fosfati ad alta energia e creatina.
Il perito  ha esaminato in particolare una serie di farmaci e integratori, sui quali ha fermato l’attenzione, conformemente del resto a quanto in precedenza era stato fatto dai consulenti del pubblico ministero e della difesa.
Sono stati presi singolarmente in considerazione, dunque, il Neoton, l’Esafosfina, il Liposom forte e il Tricortin 1000, i corticosteroidi in generale e il Bentelan in particolare, i FANS ed il Voltaren, il Samyr e la creatina.
E’ altresì necessario  subito chiarire che ogni affermazione tendente a sminuire gli effetti farmacologici di alcuni medicinali, quali in particolare il Neoton, l’Esafosfina e, per qualche verso, anche il Samyr, proposta dalla difesa e dai relativi consulenti tecnici, non può essere condivisa. Si tratta, in realtà, di specialità medicinali che, per quanto si è già osservato, non possono trovare un impiego diverso dalle finalità terapeutiche che risultano autorizzate dal Ministero per le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo contenuto nelle rispettive confezioni.
Se il dottor A., del resto, ha ritenuto opportuno acquistare tali prodotti farmaceutici ed ha ritenuto necessario effettuarne la somministrazione ai calciatori, ha evidentemente inteso perseguire degli effetti farmacologici  che, perciò, devono essere verificati senza essere né esaltati, né sottovalutati.
Il Neoton (creatina fosfato sale sodico) è una specialità medicinale venduta in più forme farmaceutiche ed acquistata dalla Juventus nella forma di Neoton g. 1 – flebo.
Il perito nominato, professor Eugenio Muller, ha chiarito che si tratta di fosfocreatina che “è una sostanza di natura endogena che svolge un ruolo basilare nel metabolismo energetico dei muscoli scheletrici e cardiaci, intervenendo nella reazione anaerobica catalizzata dalla creatina chinasi consistente nella conversione della fosfocreatina in creatina......Il processo di conversione della fosfocreatina in creatina ha però una ridotta capacità, per cui deve essere ricaricato dai processi anaerobici ed aerobici: ciò è attuato per l’intermediazione dell’enzima creatina chinasi (CK) e per la presenza di creatina che viene convertita nella forma bioenergicamente attiva: la fosfocreatina.” (pag. 4 della relazione).
Il Neoton risulta essere autorizzato con le specifiche indicazioni, relative alla “cardioprotezione in chirurgia cardiaca, per addizione alle soluzioni cardioplegiche; sofferenza metabolica del miocardio in stati ischemici” (Dm 254/92 - Ministero della Sanità – Dm A763/94 – Gu 267/94) (L’ultima indicazione, relativa alla sofferenza metabolica del miocardio in stati ischemici, è stata esclusa in sede di revisione dell’autorizzazione effettuata con Dm 307/03).
Il perito ha anche precisato che : “Studi sperimentali e clinici attribuiscono al Neoton sia un’azione cardioprotettiva in varie condizioni di sofferenza metabolica, sia una riduzione dell’incidenza delle aritmie da ischemia e da riperfusione post-ischemica, sia un miglioramento della situazione contrattile in ischemia e dopo arresto ischemico.” (pag. 5).
Per l’acquisto di tale medicinale è prescritta la ricetta medica ripetibile.
Il dato caratteristico comune alla somministrazione del Neoton, come di tutti i prodotti in esame, è costituito, come rilevato più volte, dall’assenza di qualsivoglia documentazione e, pertanto, le somministrazioni accertate riguardano solo i giocatori che nelle loro dichiarazioni, o quelle rese in sede sportiva in occasione di sorteggio antidoping o quelle da loro rese nel corso dell’attuale processo, hanno riconosciuto di aver assunto il farmaco di cui si tratta.
In atti non risultano acquisiti oggettivi elementi per stabilire, però, se la somministrazione avvenisse sistematicamente anche per altri ovvero tutti i giocatori ovvero avvenisse soltanto per alcuni di loro e, ovviamente, per quali specifiche ragioni.
A parte le dichiarazioni dell’imputato e degli interessati, l’unico riscontro oggettivo si ricava dalla comparazione acquisti-rimanenze dei medicinali dalla quale, peraltro, non ci si può attendere, come è evidente, una risposta  completa ed esauriente agli indicati quesiti, potendosi da essa ricavare soltanto elementi utili a stabilire se le dichiarazioni rese siano da considerare più o meno attendibili.
Per quanto riguarda il Neoton, il farmaco risulta essere stato dichiarato 19 volte ai controlli antidoping da un totale di 13 giocatori – tre giocatori, infatti, lo hanno dichiarato in più di un’occasione - soltanto nella stagione 1994-95, perché come ha spiegato lo stesso imputato A. esso dalla fine di febbraio ’95 fu sostituito con la creatina in polvere.
Dall’acquisita documentazione, risultano acquistate 20 fiale Neoton 1 gr. nel novembre 1994 e 15 flebo Neoton 1 gr. nel febbraio 1995.
Non si tratta, dunque, di imponenti somministrazioni, almeno per quel che riguarda il periodo preso in considerazione nell’attuale processo. Ciò che desta, invece, maggiore preoccupazione è la forma farmaceutica adottata e, cioè, quella delle fleboclisi che, come rilevato dal perito, “..indica la volontà di usufruire al massimo dei vantaggi metabolici di una molecola intimamente integrata nei metabolismi bioenergetici..” (pag. 6).
La riferita valutazione, in realtà, trova un’indiretta conferma nel fatto che quando si è sostituito il Neoton con la creatina in polvere, si è passati da un grammo di Neoton ad una vera e propria abbuffata di creatina e la relativa assunzione, come si vedrà, avveniva anche nel corso della partita, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo.
Le somministrazioni di Neoton, al pari di quelle riguardanti altre sostanze, invero, risultano effettuate pure a poche ore dalla gara, in genere in albergo, poco prima di trasferirsi allo stadio.
A tal riguardo, sono state numerosissime le osservazioni in chiave accusatoria, trattandosi effettivamente di un elemento di forte impatto anche psicologico, giacché risulta difficile, per chi evidentemente non fa parte del  mondo del calcio, riuscire a capire e giustificare come mai degli atleti professionisti destinati a scendere in campo per sostenere un impegno agonistico di elevatissimo spessore possano trovarsi sottoposti a somministrazioni di medicinali, anche nelle forme di più immediata e impegnativa assunzione, quale appunto la somministrazione per via endovenosa mediante fleboclisi, a poche ore dall’inizio della competizione stessa.
Secondo il perito, tale elemento indica la chiara volontà di sfruttare gli effetti metabolici delle sostanze somministrate in modo diretto con riferimento alla gara agonistica.
La difesa, per parte sua, non ha fornito un’adeguata giustificazione a tale pratica e spesso, anzi, si è voluto un po’ pretestuosamente giocare sull’equivoco del prima e del dopo, facendo riferimento ai tantissimi impegni agonistici, alcuni fissati pure a due o tre giorni di distanza l’uno dall’altro, nonché all’intensità di certe fasi di allenamento, ritenute persino più pesanti e dispendiose per l’atleta della competizione stessa, sì che si è osservato come di fatto divenisse difficile stabilire il concetto di dopo o  prima, non essendo più certo e ben individuato il momento temporale al quale ci si dovesse riferire.
Un ulteriore tentativo che la difesa ha effettuato per indebolire l’effetto gravemente indiziante costituito dal momento in cui si effettuava la somministrazione e dalla via di somministrazione prescelta è consistito nello sminuire gli effetti farmacologici della sostanza utilizzata e, non a caso, il tentativo ha riguardato soprattutto medicinali come il Neoton, l’Esafosfina ed il Samyr che erano quelli più frequentemente associati, spesso pure insieme all’Epargriseovit, per formare una sorta di cocktail da somministrare ai calciatori per via endovenosa prima della partita.
La difesa, inoltre, ha dovuto persino entrare in contraddizione con se stessa, avendo la necessità, da una parte, di sostenere come per un certo numero di farmaci fosse in corso da parte del Ministero della salute il processo di revisione dell’autorizzazione e, dall’altra parte, rilevando come in passato per alcune di tali specialità medicinali fosse stata concessa autorizzazione all’immissione in commercio pure per finalità terapeutiche non più riportate nelle successive autorizzazioni, di tal che non è apparso chiaro se per la difesa l’autorizzazione ministeriale sia un provvedimento amministrativo importante e vincolante ovvero di essa si debba tener conto soltanto in minima parte ovvero, ancora, si possa persino scegliere a proprio piacimento di quale autorizzazione tener conto tra quelle che eventualmente si sono succedute nel tempo.
Sulla base di tale inaccettabile impostazione, per medicinali come il Samyr, ad esempio, si è sottolineato da parte della difesa come fosse in corso il procedimento di revisione della relativa autorizzazione, quasi a voler imporre cautela nella valutazione delle indicazioni terapeutiche attualmente riportate, non potendosi escludere che in fase di rinnovo dell’autorizzazione qualcosa possa cambiare – in tal modo riconoscendo vincolante importanza all’autorizzazione stessa - e, contemporaneamente, per il Neoton, si è invece passati all’attacco di consulenti e anche del perito per far riconoscere che tale medicinale nelle passate autorizzazioni aveva tra le indicazioni terapeutiche anche quella relativa ad astenie e stati di affaticamento muscolare.
Come è evidente, le due argomentazioni risultano tra loro  contraddittorie, perché occorre stabilire una volta per tutte se l’autorizzazione ministeriale all’immissione in commercio di un medicinale abbia la rilevanza vincolante per tutti, che ad essa attribuisce il legislatore, così come si è osservato, ovvero non abbia alcun effetto, di modo che ogni medico possa prescrivere i medicinali sulla base di passate indicazioni oppure di altre proprie intrinseche  convinzioni.
Si è rilevato che quest’ultima impostazione è da respingere, non solo perché la normativa successiva al 1998 ha dettagliatamente disciplinato l’uso off-label dei farmaci, ma soprattutto perché si è ricordato come fin dal 1991 almeno e, cioè, dall’entrata in vigore del D.Lgs 178, l’uso dei farmaci in commercio, anche per i medici, dovesse essere vincolato alle indicazioni ministeriali, salvo specifiche e documentate eccezioni.
Se l’opinione della difesa è diversa – e non si vede sulla base di quale fondamento normativo – occorre però concludere che l’autorizzazione del Ministero per il medico non ha mai valore vincolante e, allora, risulta del tutto  inutile richiamare i procedimenti di revisione in corso.
In ogni caso, le astenie e gli stati di affaticamento muscolare ai quali si riferivano le passate indicazioni terapeutiche del Neoton, definite tradizionali dal difensore, erano comunque dei veri e propri stati patologici che non devono essere confusi con la semplice stanchezza dell’atleta. Se il calciatore fosse affetto da astenia o da affaticamento muscolare tali da richiedere la somministrazione di Neoton (almeno secondo le passate indicazioni) sarebbe un giocatore da giudicare probabilmente inidoneo alla competizione, non potendosi mai trascurare il fatto che il Neoton, al pari degli altri farmaci di cui ci si occupa, è un medicinale e non un semplice integratore.
Allo stesso modo, aver ottenuto dal perito l’ammissione che il Neoton possa essere considerato come un ricostituente non ha certamente il valore che a tale affermazione ha voluto attribuire il difensore.
L’opinione del perito, espressa oltretutto al di là dei quesiti che gli erano stati legittimamente assegnati e solamente su insistenti domande poste dal difensore nel corso dell’esame dibattimentale, da una parte, non può avere il valore di superare quanto espressamente stabilito dal Ministero nell’autorizzazione con le riportate indicazioni terapeutiche e, dall’altra parte, non può prescindere neppure dalla natura di medicinale del Neoton, attribuendo al concetto di  ricostituente un significato diverso da quello di medicinale che cura uno stato di debilitazione patologica che, ancora una volta, non può essere confuso con la semplice stanchezza fisica che necessita soltanto di riposo e, al più, di qualche integratore alimentare.
Tale aspetto, del resto, era già stato affrontato dallo stesso perito nella relazione scritta (pagina 9), in cui era stata presa in considerazione la possibilità che il Neoton venisse utilizzato come ricostituente alimentare per operare un reintegro di fosfocreatina.
Il perito, però, aveva osservato che: “La fosfocreatina è, tuttavia, un composto altamente energetico il cui uso come integratore alimentare per via venosa attuerebbe nei calciatori della Juventus una sorta di alimentazione parenterale che in clinica si istituisce in pazienti che presentano, ad es., gravi disturbi al tubo digerente, stati cachettici, stati comatosi, ecc. In tali pazienti si opera l’infusione endovenosa discontinua o continua di preparati ricchi di nutrienti, quali preparazioni di proteinidrolisati o di carboidrati: glucosio e levulosio in soluzione fisiologica o in liquido di Ringer.
Non rilevandosi queste evenienze patologiche, si desume che nella prescrizione e nella somministrazione del Neoton endovena il medico non risulta verosimilmente essersi ispirato a criteri clinico-terapeutici.”
A ciò, infine, va aggiunto il fatto che la somministrazione di Neoton avveniva per via endovenosa e nell’imminenza  della partita, in modo che è da escludere ogni altro possibile fine  se non quello di consentire al giocatore la possibilità di resistere meglio alla stanchezza della gara e di rendere di più proprio in corso di competizione agonistica. Il momento e la via di somministrazione prescelte, insomma, confermano che non poteva trattarsi  di  cura, bensì di isolate ancorché ripetute somministrazioni mirate ad alterare la prestazione agonistica dell’atleta, incrementando le naturali capacità di resistenza e di sopportazione della fatica.
Non si può affermare, dunque, che la somministrazione fosse effettuata perché i giocatori stessero meglio, perché da un punto di vista clinico – almeno per quanto riguarda il Neoton – non soffrendo delle miocardiopatie indicate nell’autorizzazione ministeriale, i calciatori stavano già bene e non avevano affatto bisogno di quel medicinale che gli veniva somministrato, invece, affinché giocassero meglio e siffatto comportamento integra perfettamente sia sul piano oggettivo, sia sul piano soggettivo la previsione del reato contestato di frode sportiva.
Il perito, del resto, ha concluso affermando che per le intrinseche caratteristiche del medicinale la somministrazione off-label del Neoton, effettuata nei tempi e con le modalità descritte, “può aver conseguito gli effetti correlati al ruolo bioenergetico che la fosfocreatina gioca nei processi di liberazione di energia utilizzabile ai di fini della prestazione motoria.” (pagina 10 relazione scritta).
L’Esafosfina è il prodotto farmaceutico contenente 1,6 fruttoso-difosfato ed è commercializzato in polvere liofilizzata e per infusione endovena, in varie formulazioni e in varie concentrazioni.
La specialità medicinale può essere acquistata su presentazione di ricetta medica ripetibile.
All’epoca dei fatti, l’Esafosfina era autorizzata (Ministero della sanità – Dm 800.4/MI 538/92 del 23 ottobre 1992) per: “ipofosfatemia, oggettivamente accertata, sia in situazioni acute, quali terapie trasfusionali; intervento di circolazione extracorporea, nutrizione parenterale; sia in corso di alcune situazioni o di affezioni croniche, talora associate a deplezione di fosfati, quali etilismo cronico; malnutrizione protratta; insufficienza respiratoria cronica; trattamento delle miocardiopatie ischemiche, non sostitutivo delle terapie cardiocinetiche.”
Attualmente l’Esafosfina è autorizzata più semplicemente per “ipofosfatemia accertata” (Ministero della sanità – Dm 363/03), ed il perito con la nota depositata nel corso dell’esame dibattimentale all’udienza del 15 luglio 2004 ha rilevato che in pratica nulla è cambiato, perché l’indicata condizione di ipofosfatemia accertata è “correlata alle stesse alterazioni metaboliche descritte per il periodo 1994-98, anche se non sono singolarmente esplicitate.”
Il perito ha osservato (pagina 12 relazione scritta) che: “...vari studi attribuiscono all’Esafosfina sia una interreazione con la superficie delle membrane cellulari, sia uno sviluppo della ripolarizzazione cellulare, sia un aumento della captazione del potassio e della liberazione di energia.”
Presso la Juventus l’Esafosfina veniva somministrata per fleboclisi e, quindi, in soluzione endovenosa.
I giocatori che hanno dichiarato di averla assunta sono circa una quindicina, ma dalle dichiarazioni rese dallo stesso dottor A. e, soprattutto, dalla quantità davvero imponente di confezioni acquistate vi è da ritenere che presso la Juventus moltissimi giocatori, se non tutti, ne facessero largamente uso.
Tra la fine del 1994 ed il giugno 1998, infatti, risultano acquistate dalla Juventus 955 confezioni flebo Esafosfina 5 g., mentre tra le giacenze ne sono state rinvenute 49 confezioni. In poco meno di quattro anni, in altri termini, sono state effettivamente utilizzate e somministrate oltre 900 confezioni di Esafosfina flebo, con una media di circa 250 confezioni l’anno.
Da parte della difesa, ancora una volta, si è voluto invocare in tale farmaco la mancanza di ogni possibile danno per l’organismo, mettendo in evidenza che l’Esafosfina invece svolge una funzione di serbatoio, offrendo all’atleta una giusta quantità di fruttosio in più alla quale il fisico può attingere nel corso della competizione così risparmiando il consumo di glicogeno, sostanza fondamentale nell’organismo come riserva di energia, appunto, per il cui ricupero – diversamente – un atleta può impiegare anche fino a tre giorni.
Secondo quanto sostenuto dallo stesso  dottor A.: “.....prima della gara perché le nostre conoscenze, giuste, complete o incomplete che siano o fossero, indicano che la quantità di glicogeno viene a depauperarsi durante una gara. Allora nel nostro intendimento, ripeto, noi pensiamo di aver fatto bene nel senso fisiologico del termine, noi abbiamo pensato che fare una flebo di 5 grammi di fruttosio quattro ore prima della gara potesse rappresentare una possibilità di bloccare questa perdita di glicogeno che se no avremmo trovato al 100, o quasi, al 90% persa alla fine della gara. Questo è stato il nostro intendimento, sostanzialmente. Ecco perché prima della gara............tutte le reazioni biochimiche sono reazioni a feedback, quindi quando lei da un substrato che per esempio è intermedio in una catena biochimica - lo dico malissimo eh, chiedo scusa ma io dico come riesco a dirlo - quando è un intermedio, questo intermedio se c’è già presente impedisce o diminuisce l’utilizzazione di quel precursore, che è il glicogeno, che è messo a monte. Allora, in poche parole, prima viene utilizzato quel fruttosio, poi viene utilizzato il glicogeno, allora in questa maniera durante la gara, alla fine della gara c’è ancora del glicogeno finale che io posso poi utilizzare da una base che non sia zero o 90 o 10, ma che sia già mettiamo 30, per cui il ripristino per la gara successiva con l’alimentazione, con altri mezzi viene favorita nella gara successiva, perché la dimostrazione delle biopsie dimostrano che nei soggetti atletici che si alimentano solo e non fanno nessun tipo di integrazione, alla fine del... dopo 72 ore il glicogeno depauperato nella prima gara non si è ancora ricostituito al cento per cento. Non abbiamo dati che poi questo veramente avvenisse, ma il razionale era questo....” (trascrizioni registrazioni udienza del 21 luglio 2003, pagine 144 e seguenti).
In altre parole, il concetto espresso dall’imputato e ripreso e ampliato dalla difesa si fonda sulla premessa dell’innocuità del fruttosio derivante dalle flebo di Esafosfina e si giustificherebbe per l’indicato fine di evitare al glicogeno di ridursi quasi del tutto. Una riserva di 5 grammi di fruttosio ottenuta quattro ore prima della gara con una flebo di Esafosfina, infatti, servirebbe non per la risintesi del glicogeno, per la quale invece è necessario il glucosio, ma servirebbe per risparmiare glicogeno che a fine gara risulterebbe diminuito solo in piccola parte e sarebbe, perciò, di più agevole e rapido ricupero, perché il calciatore durante la partita anziché al glicogeno attingerebbe appunto alle riserve di fruttosio immesse con la flebo di Esafosfina.
La tesi sostenuta da imputato e difesa, però, deve essere respinta per una serie di ragioni.
Intanto, se fosse stato  vero che l’intento di somministrare l’Esafosfina era quello di evitare ai giocatori il depauperamento di glicogeno, occorre chiedersi allora come mai una fiala da 5 grammi di fruttosio non venisse iniettata a tutti i giocatori, anche nei giorni degli allenamenti che – a dire dello stesso A. – quasi sempre erano ben più impegnativi e dispendiosi di energie della partita ufficiale.
Se, dunque, per il ricupero di glicogeno necessario allo sforzo della partita forse non bastavano 72 ore, come ha dichiarato l’imputato, quanti giorni sarebbero stati necessari per il ripristino delle riserve di glicogeno sperperate nel corso di allenamenti ben più faticosi della partita stessa? Perché, allora, concentrare l’attenzione solo sulla partita ed effettuare la flebo di Esafosfina quattro ore prima della gara, come ha spiegato proprio il dottor A.?
Ancora una volta, in secondo luogo, è necessario ricordare che si sta trattando di medicinali e non di integratori e come tali i medicinali devono essere utilizzati esclusivamente a fini terapeutici e non possono essere confusi e riciclati come integratori alimentari.
Il fruttosio è presente in una vastissima serie di alimenti, anche di facile assimilazione, quali frutta, miele, marmellata e così via e si trova pure in commercio sotto forma di prodotti specifici per l’integrazione alimentare, per cui immaginare che per formare la riserva di fruttosio a cui attingere da parte dell’atleta durante la competizione si dovesse necessariamente ricorrere alle fleboclisi di un medicinale come l’Esafosfina è argomentazione che, pur a voler credere alle dichiarazioni di A., riesce difficile da comprendere e da condividere.
Il perito, in terzo luogo, nel corso dell’esame dibattimentale è stato invitato ad approfondire quanto dichiarato dall’imputato che aveva anche fatto riferimento ad alcuni recenti studi effettuati su atleti di Paesi del nord-Europa ed egli all’udienza del 1 luglio 2004 (ved. trascrizioni registrazioni – pagine 10 e seguenti) ha affermato di non aver trovato alcuno studio riguardante atleti o comunque esseri umani e, poi, ha dichiarato: “Però devo aggiungere che in un ultimo lavoro, passando proprio questa bibliografia in esame, ho trovato qualcosa che si può ricollegare a quanto diceva il dottor A., nel senso che - ho anche qui il lavoro - sarebbe stato dimostrato, è stato dimostrato che nell'animale da esperimento - erano dei cani in questo caso - la somministrazione nella "vena porta", in altre parole, o chiamiamola "intraduodenale", di piccole quantità, piccole quantità di fruttosio, è in grado di attivare un sistema enzimatico che aumenta la captazione di glucosio. Quindi....Scusi. Ho sbagliato......piccole quantità di fruttosio sono in grado di aumentare la captazione di glucosio, con risultato finale che effettivamente aumenta la sintesi di glicogeno a livello epatico...Però la nota di cautela è che se uno, per esempio, fa delle infusioni prolungate e aumenta le dosi, questo effetto si vanifica, scompare....”
Tenuto conto del fatto che l’osservazione del perito è stata ripresa, almeno in parte, pure dal difensore nel corso della discussione quasi per dimostrare che A. aveva ragione, anche a tal proposito si impone qualche chiarimento, perché l’imputato non ha ragione.
Intanto, il perito non ha rinvenuto alcun lavoro, alcuno studio pubblicato, che riguardi atleti o esseri umani in generale, come è stato ben chiarito. L’unico studio a tal riguardo che il perito è stato in grado di rinvenire e consultare è relativo ad esperimenti eseguiti sul cane, si riferisce a piccole quantità di fruttosio e non è assolutamente riconducibile né ad attività motorie dell’animale, riguardando le capacità di risintesi di zuccheri in generale, né ad accertate perdite di glicogeno. Gli esperimenti, oltretutto, risultano effettuati con l’animale sempre anestetizzato.
Nessuno studio valido scientificamente, dunque, attesta la perdita di glicogeno da parte degli atleti nel corso di competizioni sportive, anche se si ritiene che così avvenga, né alcuno studio attesta la quantità di glicogeno necessaria agli sforzi fisici di una certa intensità, né ancora il tempo necessario alla naturale risintesi del glicogeno perduto. Pure il dottor A., invero, ha riconosciuto che non si può effettuare la biopsia ai muscoli dei giocatori per conoscere questi dati e – come sopra riportato – lo stesso dottor A. ha finito col dover ammettere che: “....Non abbiamo dati che poi questo veramente avvenisse, ma il razionale era questo....”.
Il perito, poi, per parte sua molto scettico a tal riguardo, ha ritenuto perciò di dover aggiungere: “....Però voglio dire, non so, volendo fare una piccola divagazione di tipo dietologico-sportivo, è interessante che è riportato che la somministrazione nello sportivo, nella seconda parte della giornata, per esempio, di marmellate, sembra particolarmente efficace a questo livello....Perché dico marmellata? Perché la marmellata contiene sia glucosio che fruttosio, quindi si potrebbe pensare e ipotizzare, meglio, che è proprio la combinazione dei due zuccheri semplici che è in grado di dare un effetto, chiamiamolo così, migliore....”
Non è vero, infine, che l’Esafosfina è un prodotto innocuo, perché al pari di ogni medicinale esso ha delle controindicazioni e può comportare rischi e danni.
Il perito ha ricordato che: “Nell’uso dell’Esafosfina è necessario evitare un eccessivo carico di fosfati. In caso di infusione con velocità superiore a 10 ml/min i pazienti possono accusare rossore, palpitazione, parestesie alle estremità. Sono state segnalate, anche se non frequentemente, reazioni allergiche di vario grado, sino a shock anafilattico.
Per l’insorgenza di reazioni avverse va rilevata la possibilità che l’infusione di elevate quantità di fosfati provochi delle interferenze con il metabolismo del Ca²+, alteri la secrezione di ormoni che ne regolano l’omeostasi e comprometta la funzionalità renale.” (pagina 12 relazione).
Ecco, allora che anche in questo caso, richiamando quanto già osservato a proposito del Neoton, non si può che concludere rilevando che l’imputato ha fatto ampiamente ricorso alla somministrazione di Esafosfina unicamente per sfruttarne le capacità bioenergetiche in corso di competizione agonistica del giocatore, all’unico fine – in altri termini – di incrementare surretiziamente la prestazione del calciatore, indipendentemente dalla dimostrazione clinica di tale capacità.
Dimostrazioni cliniche per effetti dopanti, come è naturale, non esistono, perché ogni sperimentazione a tal riguardo risulta vietata dai comitati etici, come tutti gli esperti esaminati in corso di dibattimento hanno concordemente riconosciuto. Pure nel caso delle capacità bioenergetiche dell’Esafosfina, dunque, occorre accontentarsi del  meccanismo d’azione che la sostanza esplica in campo biofisiologico, come ha ribadito il perito anche con le note da lui prodotte nel corso dell’udienza del 15 luglio 2004.
Ciò che risulta particolarmente inquietante, peraltro, è la prontezza con la quale il dottor A., ancora una volta, abbia immediatamente acquisito al proprio protocollo un’altra discutibile  pratica che in qualche modo, a torto o a ragione, potesse favorevolmente influire sulla prestazione agonistica dei giocatori.
L’imputato, del resto, mai come in questo caso, forse solo per evitare di dover confessare altri intenti, comunque lo ha praticamente riconosciuto, ammettendo che l’Esafosfina non serviva per curare alcuna malattia, ma in via del tutto preventiva serviva a costituire nell’atleta una riserva di zuccheri che sarebbero tornati utili nel corso della competizione agonistica e, successivamente, per il ricupero delle energie profuse.
Non importava neppure che tale pratica non avesse un serio e valido fondamento scientifico, come ha spiegato il perito in ciò contraddicendo apertamente l’imputato, bastava soltanto che vi fosse anche solo una minima possibilità di incrementare la prestazione e l’imputato acquisiva tale pratica al proprio protocollo, somministrando ai giocatori quantità massicce di medicinali che certamente non possono essere ritenute né innocue, né necessarie.
Il medicinale, infatti, è stato utilizzato al di fuori di ogni intento terapeutico e al di fuori di ogni etichetta e previsione autorizzativa, quindi in modo off-label.
L’unica ragione delle somministarzioni di Esafosfina, per giunta effettuate prevalentemente prima della gara ed esclusivamente per via endovenosa, era certamente quella di conseguire “gli effetti correlati al ruolo bioenegetico che il fruttoso-1,6-difosfato gioca nel processo di liberazione di energia utilizzabile ai fini della prestazione motoria.” (pagina 17 relazione scritta del perito, professor Eugenio Muller).
 “La S-adenosil-L-metionina è una molecola fisiologica con una distribuzione pressoché ubiquitaria nell’organismo, dove interviene in molti processi biochimici:... come donatore di metili a diversi accettori...; come precursore di composti solforati (tra i quali il glutatione).....; come precursore di poliammine....”
“Il Samyr è una specialità medicinale a base di ademetionina che è un sinonimo della S-adenosil-L-metionina, indicata anche come SAMe” (pagina 40 relazione del perito).
Il Samyr si trova in commercio come Samyr 200 compresse o flaconi di liofilizzato e Samyr 400 compresse o flaconi di liofilizzato.
Il Samyr può essere acquistato previa presentazione di ricetta medica ripetibile.
Le indicazioni terapeutiche approvate dal Ministero per tale medicinale variano a seconda dei periodi che si prendono in considerazione.
Negli anni ’80 esse riguardavano “gli stati dismetabolici da insufficiente trasmetilazione e transulfurazione e precisamente: steatosi epatica a varia eziologia; artrosi primaria; reumatismi fibrocistici; lombosciatalgie e neuriti a varia eziologia; sindromi depressive.”
A seguito di revisioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto (Ministero della sanità – min. n. 800.4.49.255/4237 del 29 settembre 1989; n. 800.4.49.255/4974 del 23 novembre 1989 e n. 800.4.49.255/238/93 del 14 maggio 1993) è rimasta come sola indicazione terapeutica quella relativa alle “sindromi depressive” tuttora valida, salvo revisioni in corso.
La dichiarazione di assunzione di Samyr è stata effettuata da 23 giocatori della Juventus per un totale di ben 43 dichiarazioni in sede di sorteggio antidoping.
Tra la fine del 1994 ed il giugno 1998, risultano acquistate dalla Juventus 290 confezioni di Samyr 200 fiale e 98 confezioni di Samyr 200 compresse. Tra i farmaci in giacenza non è stata rinvenuta alcuna confezione di Samyr fiale, mentre sono state rinvenute 20 confezioni di Samyr compresse.
Dalle dichiarazioni rese nel processo dagli interessati, le somministrazioni di Samyr risultano avvenute prevalentemente per fleboclisi alcune ore prima della partita, ma anche in periodi lontani dalla gara.
Come si vede, si tratta di un prodotto usato dal dottor A. in modo massiccio e, al pari di quanto si è osservato a proposito dell’Esafosfina, anche per il Samyr non è dato capire in che modo, con quali precise modalità e con quale specifica posologia esso venisse somministrato  ai giocatori. L’imputato ha dichiarato che esso veniva somministrato normalmente per una settimana ad un paio di giocatori  per volta.
Il dottor A. ha spiegato che il: “...Samyr ....è un farmaco che ha come principio attivo l’ademetionina, so che qui in questa sede sono state fatte molte discussioni sul sale, che poi ho visto che sono cadute chiaramente anche perché la stessa casa farmaceutica ha creato i due tipi di sale indifferentemente, butandisolfonato, toluensolfonato, ho capito che non c’è nessuna differenza, comunque ciò che rimane valido è che l’ademetionina è considerata una sostanza fisiologica, metabolica, a utilizzo metabolico ubiquitaria in tutto il corpo, che è in grado di utilizzare, o presume di essere in grado, o presume di essere in grado la molecola o l’industria farmaceutica, o presume che sia in grado di provocare alcuni importanti meccanismi, che sono quelli di transmetilazione, quelli di transulfurazione i principali. Ora tutti questi due meccanismi, soprattutto quello di transmetilazione, è il meccanismo più interessante a livello di tutti i vari organi ed apparati, non ultimo quello del fegato, non ultimo quello del muscolo dove assume una funzione come precursore del glutatione che poi non fa così fatica a formare, come ho sentito dire, ma insomma si arrangia abbastanza bene per quanto riguarda nella formazione del glutatione l’s-adenosilmetionina e comunque, voglio dire, quindi ha una funzione antiossidante e soprattutto, molto interessante dal nostro punto di vista, sempre ritenendo che sia vero quello che viene detto dall’industria farmaceutica, l’azione disintossicante epatomuscolare. Questa ....sicuramente......ho sentito - per carità, non sono certamente qui a far finta di non aver sentito nulla - che il Samyr come nome commerciale viene indicato a partire da, questo non lo so, forse me lo può dire lei Dottoressa e la ringrazio, dal 1993? Non so, ‘94? Ha cambiato le indicazioni in sindromi depressive solo, mentre prima le sindromi depressive erano accompagnate da epatopatie e altre cose. Devo dire che, al di là del cambiamento del foglietto illustrativo, non è che il foglietto illustrativo ti dica: «Stai attento che tutto quello che ti ho detto nel passato... Adesso le epatopatie, per carità, non usarlo più perché se no quello muore», se si usava prima si usa anche adesso, ademetionina. Nel momento in cui usavano il Samyr io ero a conoscenza che esistesse solo il Samyr. Sul serio, non conoscevo né altri farmaci che ho sentito, Donamet, tanto è vero che – e qui mi riallaccio al discorso dell’Informatore Farmaceutico - a un certo punto, mi sembra nel ‘97, per la prima volta o seconda volta in vita mia, è comparso l’Informatore Farmaceutico, della Knoll se non erro. E questo mi dice: «Lei fa uso di Samyr?» «Eh – dico - sì» «Ebbene, guardi che noi abbiamo il Transmetil» «Ah, bene. Ho capito», prima volta che lo sapevo. Da quel momento controlli gli ordini, visto che questo mi ha spiegato: «Le epatopatie...» cose del genere, ho detto: «Bene, allora perché devo usare il Samyr? Usiamo il Transmetil». Da quel momento ho comprato il Transmetil.....” (trascrizioni registrazioni udienza del 10 luglio 2003 – pagine 119 e seguenti).
Dalle riferite dichiarazioni dell’imputato, riprese e sviluppate dai relativi consulenti tecnici, emerge evidente come si sostenga che l’uso del Samyr sarebbe stato effettuato dall’imputato come disintossicante epatomuscolare, come antiossidante, come precursore del glutatione.
I consulenti tecnici della difesa, poi, hanno sviluppato il concetto solo accennato dall’imputato relativo alle mutate indicazioni terapeutiche del Samyr, per sottolineare, invece, come per farmaci tuttora in commercio quali il Transmetil e il Donamet che hanno composizione praticamente identica a quella del Samyr, le indicazioni terapeutiche autorizzate continuino ad essere riferite pure ad affezioni epatiche. Le indicazioni ministeriali per il Transmetil e per il Donamet sono il “trattamento della colestasi intraepatica negli stati precirrotici e cirrotici ed il trattamento della colestasi intraepatica gravidica”, come risulta attestato pure in perizia (pagina 42).
Se il Samyr ha le stesse caratteristiche farmaceutiche di Transmetil e Donamet, si è sostenuto, può essere utilizzato per le indicazioni terapeutiche ministeriali previste per tali prodotti.
Ma qui il problema non è tanto quello di stabilire se il Samyr abbia o meno caratteristiche analoghe al Transmetil o al Donamet, circostanza sulla quale – come si è visto – concorda pure il perito; il problema nasce dal fatto che nessuno dei giocatori della Juventus risulta essere stato affetto da colestasi intraepatica negli stati precirrotici e cirrotici e, dunque, l’uso del Samyr, al pari del Transmetil e del Donamet, risulta del tutto inadeguato e improprio.
Si è osservato, allora, che il Samyr non sarebbe comunque indicato per gli stati cirrotici e precirrotici per l’azione molto blanda di tale medicinale che ha più una funzione di epatoprotettore come detossicante o disintossicante, anche se tale funzione – è stato riferito pure dall’imputato – non ha dignità scientifica e non è riconosciuta perché troppo generica.
Ma, se dal punto di vista scientifico non ha alcun significato parlare di epatoprotettore, di detossicante o di disintossicante, perché bisognerebbe invece prima correttamente stabilire e individuare da quale patologia il farmaco dovrebbe proteggere o disintossicare il fegato, allora quale  significato può avere l’affermazione che è stata fatta nel processo secondo la quale il Samyr sarebbe  stato utilizzato sui giocatori proprio per tali funzioni? Da che cosa, in altri termini il Samyr avrebbe dovuto proteggere o disintossicare?
Si è precisato, a questo punto,  che il Samyr svolgerebbe prevalentemente funzione antiossidante e detossicante per il fegato perché, a causa dello sforzo fisico sostenuto dai giocatori, si intensificherebbe la produzione di radicali liberi e, dunque, il Samyr avrebbe la funzione di antiossidante come precursore del glutatione.
Senonché la vantata funzione di detossicante o di antiradicalico del Samyr non risulta da alcuna scheda tecnica di tale medicinale, neppure di quelle non più rinnovate, né funzione simile risulta dalle schede tecniche dei farmaci Transmetil o Donamet.
Per quanto riguarda poi la funzione del Samyr come  precursore del glutatione, occorre ricordare ciò che ha osservato il perito a tal riguardo. Il glutatione, infatti, è sostanza che viene prodotta nel fegato come combinazione di tre aminoacidi; esso è un potente antiossidante che agisce contro i radicali liberi “perché riduce ad acqua sia l’ossigeno molecolare, sia i radicali liberi dell’ossigeno. Tuttavia non è logico che, per realizzare l’effetto antiossidante del glutatione, lo si debba sintetizzare nell’organismo partendo dalla S-adenosil-L-metionina esogena (Samyr) per mezzo di reazioni biochimiche che sono gravate da una forte spesa energetica” (pagina 44 relazione peritale).
Un’azione antiradicalica e antiossidante, in altre parole, si può ottenere più agevolmente e senza dispendio energetico per l’organismo semplicemente con l’assunzione orale di vitamine C ed E, eventualmente associate pure a somministrazioni di glutatione per via orale.
Né  può assumere rilievo la tesi, suggestivamente sostenuta dal  difensore pure a proposito delle considerazioni espresse sui dichiarati metodi sulla base dei quali sarebbe avvenuta l’integrazione del fruttosio, secondo la quale le critiche e le osservazioni che si sono riportate sarebbero destinate a dare una valutazione delle scelte tecniche del medico che, giuste o sbagliate che fossero, non dovrebbero essere censurate in questa sede in quanto tale valutazione risulterebbe totalmente estranea all’imputazione mossa al dottor A..
E’ bene ricordare, perciò, che in questo processo non si sta valutando se l’imputato ha fatto bene o male ad operare una certa scelta nell’ambito della sua professione sanitaria ovvero se ne esistevano altre più indicate di quelle effettuate.
Qui si sta valutando, invece, se la giustificazione che l’imputato e i consulenti tecnici della difesa hanno offerto in sede processuale all’uso del Samyr (ovvero all’uso dell’Esafosfina) possa avere un qualche fondamento logico e scientifico e possa, quindi, essere ritenuta attendibile e risulta evidente che la proposta spiegazione è da ritenere solo strumentale, non solo per la riconosciuta competenza tecnica del dottor A., che quindi non avrebbe mai scelto una via così dispendiosa e contorta per ottenere l’effetto antiossidante, ma soprattutto perché sul piano probatorio risulta acquisita in atti la dimostrazione che l’imputato conosceva ed adoperava il glutatione per somministrarlo ai giocatori.
Pur senza tener conto della non indifferente quantità di capsule di glutatione che risultano acquistate dalla società come integratore alimetare, sempre nel periodo preso in considerazione, invero, almeno 10 giocatori della Juventus al sorteggio antidoping hanno dichiarato di aver assunto il Tad e tale medicinale, composto da glutatione ridotto sale sodico, coma da scheda tecnica, risulta essere stato acquistato nella forma di Tad 600 fiale per 175 confezioni, mentre tra i farmaci in giacenza sono state rinvenute soltanto 18 confezioni di Tad. Senza contare, poi, che per la sola stagione 1997/98 risultano acquistate 300 confezioni di Glutatione ridotto 500 mg in capsule.
Il dottor A., insomma, somministrava regolarmente il glutatione  ai giocatori, così come abitualmente somministrava vitamine di vario genere tra le quali la vitamina C e la vitamina E, come egli stesso ha più volte dichiarato e, dunque, l’imputato non aveva affatto bisogno di utilizzare il Samyr come precursore del glutatione, così come pretestuosamente si è sostenuto.
E, dunque, risulta certo in atti che l’imputato - contrariamente a quanto da lui sostenuto - non ha utilizzato il Samyr come precursore del glutatione, né può averlo utilizzato per combattere affezioni epatiche, dal momento che i giocatori della squadra non soffrivano di disturbi al fegato.
Si è pure fatto intendere, inoltre, che il Samyr potrebbe essere stato utilizzato contro la fatica, ma anche questo tipo di spiegazione risulta  generico, ingiustificato e privo di fondamento anche nei fatti.
L’imputato più volte ha affrontato l’argomento e lo ha fatto ampiamente, ad esempio, a proposito degli aminoacidi ramificati e del triptofano, sostanza usata dal cervello per produrre serotonine che – a dire dell’imputato – sarebbero tra le cause principali del senso della fatica.
Il dottor A. così si è espresso: “Questo, tra l’altro proprio ieri, riguardando ovviamente tutte le cose, ho letto proprio uno studio fatto dall’Università di Pisa su questo argomento, in cui appunto parlava della fatica e indicava che le cause di fatica sono quelle che ho detto prima, cioè il glicogeno, la deplezione del glicogeno, della creatina, degli ioni... degli idrogenioni e, ultimo, l’ho dimenticato prima, della interferenza del triptofano sulla...... Comunque parliamo di situazioni che sono ai limiti tra la fisiologia e la blanda patologia. Come vengono usati integratori e possono anche non essere usati, così come vengono usati farmaci, ma possono non essere usati perché sono farmaci di basso livello e possono servire, ma comunque non succede nulla di clamoroso se non vengono usati, anche questa evidenza scientifica, tra l’altro non certissima, ma comunque anche questa evidenza scientifica, non significa che se uno non blocca il triptofano e quindi c’è la fatica acuta, allora il soggetto diventi, chissà, malato e non si tuteli la sua salute; è un elemento di arricchimento ulteriore dal punto di vista speculativo, cioè delle nostre conoscenze, circa i meccanismi della fatica. Questo volevo dire. Dal punto di vista poi che uno si affatichi, e beh, vuol dire che sarà affaticato, sappiamo che probabilmente tra le varie componenti c’è anche la serotonina, ecco, possiamo anche pensare quello.......ma io penso che un soggetto... ma un soggetto che non è affaticato stia meglio di uno che è affaticato! Cioè penso che qualsiasi persona che viene da me, cioè non bisogna distinguere la precauzione che si deve avere negli eccessi da allenamento o da gara, da quelli che sono degli affaticamenti anche se fisiopatologici, e che comunque consentano un’attività professionistica del calcio. Quindi si sa, si può sapere che l’aminoacido a catena ramificata, che ribadisco, non è mai stato usato da noi in maniera molto molto... anzi, pochissimo, però è uno strumento che noi sappiamo esistere, quindi non dico, anche oggi possiamo usarlo qualche volta. Lo usiamo qualche volta.....” (trascrizioni registrazioni udienza del 10 luglio 2003 – pagine 249 e seguenti).
Riferendosi, perciò, agli aminoacidi ramificati e a questo tipo di farmaci di cui si sta trattando, tra i quali il Samyr, definiti di basso livello dall’imputato, nonché alla generica stanchezza, valutata come situazione che è indicata ai limiti tra la fisiologia e la blanda patologia, il dottor A. ha affermato che occorre distinguere la precauzione che si deve avere nei riguardi degli eccessi da allenamento e da gara dall’affaticamento che invece è controllabile farmacologicamente e che ugualmente consente lo svolgimento dell’attività sportiva professionistica e, in quest’ultimo caso, insomma, è opportuno ricorrere alla somministrazione di integratori e farmaci, dal momento che pur non costituendo la stanchezza una vera patologia, comunque è preferibile non sentirsi stanchi.
Inutile ripetere che non può essere condivisa la esposta filosofia nell’uso dei farmaci e delle sostanze da somministrare ai giocatori, come è inutile ripetere che un uso di medicinali in assenza di accertate patologie, non individuate neppure dall’imputato, è un modo di impiego dei farmaci vietato dalla legge e non può trovare giustificazione nell’elasticità dei termini adoperati per sminuire il valore di medicinale, che diventa di basso livello, ovvero per accentuare una situazione che lo stesso dottor A. riconosce essere solo fisiologica, ma che ad arte viene indicata anche ai limiti con la blanda patologia.
Senza contare, poi, che quanto sostenuto dall’imputato non trova alcun conforto di tipo scientifico e, per quel che riguarda il Samyr in particolare, è addirittura smentito dalle conclusioni alle quali è pervenuto il perito.
Anche nei fatti, del resto, non vi è alcuna conferma ad un uso del Samyr genericamente contro la fatica, sia perché come si è visto spesso la somministrazione avveniva qualche ora prima della gara, quando cioè il giocatore era o avrebbe dovuto essere riposato e in condizioni di poter partecipare alla competizione agonistica, sia perché come ha ricordato il pubblico ministero nel corso della discussione ad un giocatore in particolare risulta somministrato Samyr più volte a parecchia distanza di tempo da precedenti prestazioni da lui sostenute.
Il dottor A., che oltre ad avere la specializzazione in medicina dello sport è anche psichiatra, infine, non ha adoperato il Samyr neppure per il trattamento di sindromi depressive. Egli, anzi, ha dichiarato a tal riguardo di non avere mai utilizzato il Samyr come antidepressivo, sostenendo che nessuno psichiatra lo userebbe a tale scopo.
Ecco, dunque, che risulta provato che l’imputato che pure ha somministrato in modo ampio il Samyr ai propri giocatori  per via endovenosa e per via orale, prevalentemente nelle ore precedenti la partita, ha fatto un uso assolutamente off-label di tale medicinale, trascurando consapevolmente e sistematicamente le indicazioni terapeutiche riportate nella scheda tecnica e nel foglio illustrativo e, anzi, di fatto rifiutando – come si è visto – l’unica indicazione terapeutica per la quale risulta essere stata rilasciata l’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale di cui si tratta.
Il perito, d’altra parte, ha individuato la ragione della somministrazione di questo medicinale, molto simile peraltro a quella dei medicinali di cui si è già trattato, ed ha osservato che : “....il sistema dopaminergico risulta profondamente attivato dall’adattamento alla prestazione, per cui nei soggetti sani-atleti è postulabile che l’allenamento e le prestazioni incrementino il turnover catecolaminergico che dall’aminoacido fenilalanina porta alla formazione di dopamina, di noradrenalina e – mediante transmetilazione – di adrenalina.
La contemporanea somministrazione del Samyr può indurre una attivazione delle reazioni transmetilative, contribuendo così a rendere più efficiente il turnover in questione e, quindi, le eventuali attivazioni neurofisiologiche ad esso correlate.” (pagina 46).
Sulla base di tali osservazioni, il perito ha concluso non solo per una somministrazione di Samyr ai giocatori del tutto off-label, ma ha anche rilevato che essa “può aver avuto l’intento di conseguire effetti farmacologici correlati con l’attivazione dei processi neurobiologici interessanti, ad esempio, il sistema dopaminergico centrale.” (pagina 47).
I corticosteroidi sono farmaci che pure l’imputato non ha potuto definire di basso livello e, anzi, la difesa riferendosi ad essi spesso ha parlato di farmaci salvavita.
In realtà, si è già anticipato che è vero che alcuni cortisonici possono salvare la vita, essendo soprattutto utili ad interrompere gli stati di shock o gli attacchi d’asma, ma si è rilevato come per ottenere tale risultato occorra un’assimilazione immediata del farmaco che non si ottiene, quindi,  attraverso la somministrazione per via orale, con la conseguente necessità che il prodotto debba essere  digerito prima di svolgere la propria funzione.
“Gli effetti dei corticosteroidi sono numerosi e disseminati. Essi includono alterazioni nel metabolismo dei carboidrati, proteine e lipidi, mantenimento del bilancio idrico ed elettrolitico, preservazione della normale funzione cardiovascolare, del sistema immunitario, del rene, dei muscoli scheletrici, del sistema endocrino e del sistema nervoso centrale (SNC).
In aggiunta, i corticosteroidi consentono all’organismo la capacità di resistere a circostanze stressanti, come stimoli nocivi e cambiamenti ambientali, frenando la secrezione di corticosteroidi endogeni, così che il soggetto non subisce gli effetti limitanti indotti dall’instaurazione di una condizione di stress............
Concetti più recenti suggeriscono che le azioni anti-infiammatorie e immunodepressive dei corticosteroidi, che sono alla base delle azioni farmacologiche di questa classe di farmaci, forniscono anche un meccanismo protettivo in condizioni fisiologiche, poiché molti dei mediatori immunitari associati con la risposta infiammatoria diminuiscono il tono vascolare e possono condurre a un collasso cardiovascolare se non contrastati dai corticosteroidi.” (pagina 30 relazione peritale).
Da un punto di vista terapeutico, i corticosteroidi si comportano come “armi a doppio taglio: se, infatti, possono essere considerati per alcune patologie dei farmaci salvavita (stato anafilattico, asma acuta), il loro uso continuato può lasciare progredire asintomatiche sia una grave infezione, sia un’ulcera gastrica fino alla perforazione.” (pagina 31).
Ad eccezione del Flebocortid, “i corticosteroidi sono dei composti di sintesi la cui attività anti-infiammatoria e glucocorticoide è spiccatamente più elevata di quella dell’ormone naturale, il cortisolo.” (pagina 32).
I medicinali corticosteroidi possono essere acquistati dietro presentazione di ricetta del medico non ripetibile.
In campo sportivo, secondo i regolamenti CIO e CONI, essi sono considerati farmaci a restrizione d’uso, con riferimento alla forma con cui avviene la somministrazione.
L’uso di corticosteroidi, invero, è sempre vietato, ad eccezione dell’uso locale (otoiatrico, oftalmologico e dermatologico), della terapia inalatoria (asma e riniti allergiche) e delle iniezioni intra-articolari e locali. In questi casi, però, è prevista la cosiddetta notifica preventiva e, cioè, la comunicazione che il medico della squadra deve effettuare all’autorità sportiva di riferimento prima della gara, specificando il tipo di somministrazione, il prodotto utilizzato e l’atleta al quale le somministrazione è stata effettuata.
Tra i medicinali in uso presso la Juventus vi sono parecchie specialità di diversi composti corticosurrenalici. Si tratta del Deflan (deflazacort), nella forma del Deflan 6 mg compresse e del Deflan 30 mg compresse; del Deltacortene (prednisone) 5 mg compresse; del Flantadin 30 mg compresse; del Flebocortid (idrocortisone) 500 mg fiale. Il numero di confezioni di tali medicinali acquistati dalla Juventus, peraltro, risulta limitato per cui anche il perito si è soffermato poco su di essi.
Maggiore interesse, invece, rivestono il Bentelan (betametasone disodio fosfato) e il Depo-Medrol (metilprednisolone). Di quest’ultimo medicinale risultano acquistate 12 confezioni di fiale e 84 confezioni di Depo-Medrol fiale con lidocaina; di Bentelan invece risultano acquistate oltre 120 confezioni di Bentelan fiale, nella forma da 1,5 mg e 4 mg, e 36 confezioni di Bentelan compresse. Tra i farmaci in giacenza, sono state rinvenute una trentina di confezioni di Bentelan fiale e 4 confezioni di Bentelan compresse.
Dalla sola lettura dei dati riportati, emerge evidente la necessità di dover esaminare due aspetti della questione: a) in primo luogo, occorre  accertare perché presso il deposito farmaci della Juventus si è continuato ad  acquistare confezioni in compresse di corticosteroidi il cui uso è assolutamente vietato dai regolamenti sportivi, potendo essere somministrati tali prodotti solo per via orale che, come si è visto, è proibita e, conseguentemente, come siano state utilizzate ben 32 confezioni di Bentelan compresse, oltre alle confezioni in compresse di Deflan, Deltacortene e Flantadin, che ancorché in misura minore comunque pure risultano essere state utilizzate; b) in secondo luogo, è necessario verificare quale uso sia stato fatto delle poche fiale di Flebocortid, nonché delle tantissime fiale di Depo-Medrol e di Bentelan e, conseguentemente, se tali prodotti siano stati utilizzati per gli usi consentiti, nella totale inosservanza della disciplina riguardante la notifica preventiva.
Cominciando proprio da quest’ultimo aspetto della questione, la prima osservazione che viene spontanea è che, al più, i medicinali utilizzati a livello locale o per infiltrazioni intra-articolari sono le 84 confezioni di Depo-Medrol 40 mg + lidocaina che è un anestetico locale, sostanza anch’essa ammessa con determinate restrizioni dai regolamenti sportivi, che viene associata al cortisone  proprio per attenuare il dolore dell’iniezione in previsione di un uso locale o intra-articolare.
Le 84 confezioni in parola, utilizzate solo a questo fine, sembrano già tantissime, soprattutto se si considera che non si tratta solo di un anestetico locale, bensì di un cortisonico al quale è associato l’anestetico e che, perciò, va somministrato con iniezioni locali o intra-articolari.
E poi rimangono le oltre 100 confezioni di Depo-Medrol e Bentelan fiale non abbinate ad alcun anestetico di cui pure si è perduta traccia. Né si può trovare facile giustificazione, a tal riguardo, invocando a proprio favore il sistema che non funzionava.
E’ vero. Il sistema delle notifiche preventive non funzionava e ciò non era addebitabile al dottor A., anche se come si è anticipato l’imputato accettava tale sistema, era con esso integrato e a pieno titolo ne faceva parte. Il lavoro come medico, diversamente, non gli sarebbe mancato, sia in considerazione delle sue capacità professionali, sia in considerazione del fatto che come psichiatra avrebbe anche potuto continuare a lavorare presso la casa di cura della famiglia di origine.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, invero, in quanto appartenente al CONI che, a sua volta, recepisce le disposizioni emanate dal CIO in materia di sostanze e metodi vietati in quanto dopanti, adotta le disposizioni a tal riguardo approvate dal CONI e, quindi, dal CIO e in tali elenchi i corticosteroidi sono considerate sostanze soggette a determinate restrizioni, conformemente a quanto si è già indicato.
Senonché, nella traduzione della normativa CIO recepita dalla FIGC, almeno dal 1992 e fino a metà degli anni ’90, l’obbligo delle notifiche preventive veniva indicato in modo impraticabile per le squadre di calcio, perché in pedissequa conformità a quanto previsto dal testo originale si prevedeva che la notifica preventiva venisse effettuata alla competente autorità medica del CIO, il che ovviamente rendeva inattuabile la disposizione stessa.
Dalla stagione 1995/96 in avanti, però, la traduzione nel recepimento della normativa mutava e veniva stabilito che: “I medici di squadra che desiderino somministrare ad un atleta corticosteroidi mediante iniezione locale o intra-articolare, o mediante inalazione, sono tenuti a darne notifica scritta, prima della competizione, alla competente autorità medica della Federazione sportiva nazionale o del Comitato organizzatore della manifestazione” (delibera FIGC – n. 659/C. F. del 30 luglio 1996).
La FIGC, peraltro, non si è mostrata mai troppo sensibile a tale problema e, pur avendo recepito fin dal 1992 quanto stabilito dal CIO a tal riguardo, non si era mai fatta carico di provvedere ad apprestare la necessaria organizzazione perché al regolamento venisse garantita adeguata attuazione.
Pure dopo il 1996, del resto, quando ormai anche la traduzione del regolamento non avrebbe più dovuto consentire giustificazioni di alcun genere, la FIGC non ha provveduto minimamente ad adeguarsi apprestando la necessaria organizzazione e pretendendo dalle società il rispetto di quanto in esso stabilito a proposito delle notifiche preventive.
Il dottor Tencone, all’epoca medico in seconda della Juventus, ha ricordato che, dopo la modifica della traduzione circa l’obbligo delle notifiche preventive, si era cercato da parte della società di consegnare la dichiarazione prima della gara - nell’occasione la sua squadra giocava a Cremona – ma nessuno era stato incaricato di ricevere tale dichiarazione che, perciò, non fu possibile presentare (v. esame testimoniale del 22 luglio 2002 – pagine 89 e seguenti trascrizioni registrazioni della relativa udienza).
Il teste Petrosino Guglielmo, segretario generale FIGC, non ha ricordato  nemmeno che nel regolamento fossero previste delle notifiche preventive prima del 1999 (testimonianza del 14 giugno 2002 – pagine 220 e seguenti delle relative trascrizioni).
Colucci Anna e Varese Carla, dirigenti CONI, entrambe esaminate come testimoni nell’udienza del 28 marzo 2002, non sono riuscite a spiegare il perché dei ritardi e delle inadeguatezze e la prima, tra l’altro, ha riferito dei contrasti sorti tra CONI e FIGC circa la discrezionalità della  misura del pH e della densità urinaria, il che impediva l’adozione di adeguata modulistica, mentre la seconda ha pure raccontato in che modo aveva appreso che il laboratorio di analisi dell’Acqua Acetosa, accreditato dal CONI, omettesse di effettuare tutte le analisi richieste.
Ravazzolo Mariano, dirigente CONI, all’udienza del 23 maggio 2002, nel corso dell’esame testimoniale, ha fatto dichiarazioni davvero inquietanti, riuscendo a spiegare persino che l’aggettivo preventivo significa prima della gara, però solo in sede di giochi olimpici, mentre per le Federazioni non si è ben compreso quale significato si sarebbe dovuto assegnare alla locuzione “prima della competizione”.
Il teste, poi, è sembrato pure molto preoccupato dell’effetto sulla privacy che le notifiche preventive avrebbero potuto comportare, se esse fossero state genericamente spedite chissà a quale destinazione, e dichiarazioni di analogo tenore ha reso in ordine al laboratorio di analisi, sì che l’immagine complessiva che se ne è ricavata è di totale disinteresse, se non peggio.
Lo stesso dottor A. ha parlato della vicenda e, dopo aver confermato il tentativo effettuato da Tencone prima della partita Cremonese-Juventus, ha aggiunto: “.......‘95, non ci siamo mica fermati, siamo andati avanti. Allora, per esempio a Torino c’è il Vice Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, che è il dottor Pezzano, e quindi il dottor Pezzano che fa anche gli antidoping per noi. Quindi la prima volta che siamo andati alla partita successiva, siamo andati a chiedere al dottor Pezzano che in qualità di Vice Presidente della Federmedici era sicuramente una delle persone più informate sull’argomento, e lui ci ha dovuto dire due cose: primo, che non ne sapeva niente e, secondo, che esisteva una... come si può dire, una convenzione - che lui era a conoscenza e questo risultava e risultò poi anche a noi - una convenzione fra Federmedici e FIGC secondo la quale il momento in cui bisognava dichiarare tutti i farmaci, ivi compresi anche quelli da restrizione d’uso, dovevano essere fatti dopo la gara.
Non ancora contenti di questo aspetto, abbiamo fatto una mini-riunione con altri medici sociali. Questo è avvenuto... mah, direi nei primi del ‘96, ricordo che c’erano i medici, alcuni medici importanti, allora c’era... è venuto Tavana, c’era il medico della Sampdoria, Campini, insomma abbiamo... e tutti quanti han detto: «Boh? Nessuno ne sa niente e nessuno riceve niente».
Abbiamo poi capito, ma questo l’abbiamo capito, che quelli erano regolamenti del CIO, fatti perciò per un’attività che avveniva nell’arco di breve tempo, come le Olimpiadi, dove c’è un ufficio apposta che può ricevere queste notifiche e così era stato fatto. Poi ripercorso pedestremente CIO, FIGC e LEGA, senza minimamente poi provvedere a livello istituzionale di creare, dal punto di vista, così, l’ufficio addetto alla eventuale ricezione. Tant'è vero che alcuni testimoni sono venuti qui a dire – del CONI – che non sapevano cosa farne......” (trascrizioni registrazioni udienza del 21 luglio 2003 – pagine 131 e seguenti).
In realtà, come è emerso in modo chiaro anche da quanto dichiarato dai testi Botré Francesco e Aiello Giacomo, quest’ultimo all’epoca responsabile dell’Ufficio della Procura Antidoping del CONI, esaminato nel corso dell’udienza del 14 giugno 2002, dal 1992 e fino alla stagione 1998/99, la FIGC aveva agito sulla base di una convenzione con la Federazione Medica Sportiva e non era assolutamente organizzata per poter ricevere notifiche preventive, mentre dopo l’inizio del procedimento penale che ha dato luogo all’attuale processo, la Federazione aveva provveduto a creare una struttura adeguata per ricevere tali notifiche presso l’ufficio medico della Nazionale di Coverciano.
Il mancato rispetto del regolamento sportivo, in questo caso, non può essere addebitato, dunque, al dottor A., pur rimanendo immutate le responsabilità dell’imputato in ordine alla gestione dei farmaci e, per qualche verso, risultando addirittura accentuate tali responsabilità relativamente alla gestione dei corticosteroidi.
Si è detto come tutte le società omettessero di presentare le notifiche preventive, in pratica per volontà della FIGC che pur recependo il regolamento antidoping CIO, dal 1992 al 1995, non si era neppure preoccupata di tradurne il testo in modo che le notifiche potessero essere eseguite ad un organo della Federazione stessa e quando, dopo il 1995, ha modificato il testo della disposizione, essa ugualmente non si è minimamente attivata e preoccupata di creare tale organismo, in modo che effettivamente le società potessero provvedere alla presentazione delle notifiche preventive.
Tale comportamento contraddittorio della Federazione (ma per quel che è emerso nel corso del dibattimento non si può dire che il CONI se ne desse maggior pensiero), di fatto ha consentito alle società di omettere ogni notifica preventiva, continuando a dichiarare i medicinali assunti solo per i giocatori sorteggiati in sede di controlli antidoping dopo la partita.
Si è anche osservato che, in fondo, le notifiche preventive non assumevano una decisiva importanza, trattandosi di dichiarazioni che, comunque, avrebbero  riguardato solo somministrazioni di farmaci per via inalatoria, locale o intra-articolare  e, quindi, di scarsa importanza, tanto che qualche somministrazione di questo tipo – si è rilevato – avrebbe potuto essere effettuata pure in corso di competizione e perciò mai avrebbe potuto essere dichiarata preventivamente.
Rimangono molte perplessità in ordine a quest’ultima affermazione e, cioè, che infiltrazioni locali e inta-articolari di cortisone potessero essere effettuate anche nel corso della partita. Come si è detto, il cortisone è diverso dal semplice anestetico locale e persegue finalità terapeutiche difficili da realizzare in corso di competizione.
Si può concordare, invece, sul fatto che le notifiche preventive non riguardassero somministrazioni particolarmente impegnative proprio per le restrizioni che all’uso di certi farmaci venivano imposte dai regolamenti sportivi.
La rilevanza del problema, però, risiede proprio in questa evidente considerazione, oltre che nella coerenza dei comportamenti che impone, una volta attuate certe scelte, di seguirle fino in fondo per renderle effettive ed efficaci.
Le notifiche preventive, invero, riguardano somministrazioni di scarso interesse solo se la normativa adottata venga rispettata e si tratti davvero di uso molto limitato di certi medicinali, per i quali le normali forme di somministrazione sono proibite.
Se, però, quanto previsto dal regolamento antidoping non viene rispettato, il fatto che l’uso dei corticosteroidi sia comunque ammesso – sia pure con determinate restrizioni – costituisce la giustificazione quanto meno alla detenzione di tale tipo di farmaci.
Ecco perché assume ancora maggior rilievo il fatto che l’imputato abbia acquistato tali specialità medicinali senza osservarne le regole  prescritte per l’acquisto e, soprattutto, li abbia somministrati senza alcuna forma di documentazione, neppure nelle schede tecniche di cui si dirà a proposito delle compresse di cortisone.
Né si può più di tanto invocare il principio secondo il quale è l’accusa che fornisce la prova della responsabilità, perché in questo caso di elementi a carico dell’imputato ne esistono parecchi e tutti univocamente diretti nella medesima ottica.
L’imputato non avrebbe potuto costituire una riserva di medicinali, di fatto allestendo un magazzino gestito con il principio della giacenza minima delle varie specialità medicinali; l’imputato non avrebbe potuto somministrare farmaci senza adeguata documentazione e senza attenersi alle indicazioni terapeutiche riportate nell’autorizzazione ministeriale; l’imputato non avrebbe potuto detenere e somministrare tanti corticosteroidi quanti risultano dai documenti che ne attestano l’avvenuto acquisto.
Poiché dunque la maggior parte di tali farmaci non è stata più rinvenuta nelle giacenze di magazzino è evidente che essi sono stati somministrati e, allora, nella descritta situazione, avrebbe dovuto essere il dottor A., a monte responsabile di tale situazione, almeno a giustificare su quali giocatori e per quali patologie siano stati somministrati tanti corticosteroidi, ma l’imputato che pur ha vantato una solida memoria non lo ha fatto e non ha fornito alcuna spiegazione a tal riguardo.
Il pubblico ministero, anzi, ha ricordato come emblematico il caso Torricelli. Il giocatore era stato sentito a sommarie informazioni il 25 novembre 1998, nel corso delle indagini preliminari ed il relativo verbale è stato acquisito agli atti. In tale verbale, tra le tante dichiarazioni, Torricelli aveva anche affermato: “Non ricordo di aver usato prodotti cortisonici tipo Bentelan, prendo atto che secondo quanto risulta dal verbale di prelievo antidoping relativo alla partita Juve-Parma del 31 marzo 1996 fu dichiarato che avevo assunto del Bentelan. In effetti, ricordo questo farmaco; a prescrivermelo è stato sicuramente il medico della società dottor A.. Non ricordo per quale motivo, posso ipotizzare per terapia anti-infiammatoria un po’ più forte rispetto al normale Voltaren.
Non ricordo se il medico mi diede delle giustificazioni per farmi assumere il Bentelan, quindi non ricordo se il medico mi disse che l’uso del Bentelan poteva essere doping.
Non sono in grado di dire nulla circa i dosaggi di cortisonemia a cui sarei stato sottoposto da parte dello staff medico della Juve.
Prima di assumere il Bentelan non conoscevo questo prodotto.
Escludo che il medico della società mi abbia mai somministrato qualche prodotto dicendomi che a certe condizioni poteva essere doping.”  
Nel corso del dibattimento, Moreno Torricelli è stato sentito come testimone e gli è stato nuovamente richiesto se nel periodo juventino avesse anche fatto uso di Bentelan ed il giocatore così ha risposto: “Non uso frequente, mi ricordo che l'ho usato una volta, perché avevo una forte infiammazione a una gamba e l'ho fatto a uso locale.
GIUDICE – Con infiltrazioni sul punto?
TORRICELLI – Sì.
GIUDICE – Altre volte non l'ha mai più usato?
TORRICELLI – No, l'ho usato in quella precisa circostanza come terapia, siccome avevo questa forte infiammazione.
GIUDICE – Che cos'era? Un'infiammazione di che cosa?
TORRICELLI – Del cavo popliteo mi sembra, adesso non sono…”
Il pubblico ministero, allora, ha chiesto spiegazioni al teste delle sostanziali differenze tra le prime e le successive dichiarazioni e Torricelli ha fornito delle giustificazioni nel modo che segue:
“P.M. –       Lei quando ha parlato del Bentelan, senza che le venisse domandato dal Presidente, ha detto che lo prendeva per uso locale.
TORRICELLI – Sì.
P.M. –        Cosa vuole dire "per uso locale"?
TORRICELLI – Mi hanno fatto un'iniezione dove avevo questa infiammazione.
P.M. –        Sa la differenza tra uso locale e iniezione intramuscolare?
TORRICELLI – Sì.
P.M. –        Ce la può dire?
TORRICELLI – La differenza è che questo farmaco qua, se preso, non lo so, a iniezione intramuscolare, adesso non so bene, può essere doping se non è…..
 ....quando sono stato dal professor Guariniello che mi ha detto che poteva essere doping se era… io sono uscito da lì e sono andato a informarmi.
P.M. –        Da chi si è informato?
TORRICELLI – Mi sono informato dal dottor A..
P.M. -         È per questo che oggi riferisce così.
TORRICELLI – Sì, è per quello...” (udienza del 27 ottobre 2003 – pagine 89 e seguenti).
Come è di tutta evidenza, il teste nel corso della testimonianza dibattimentale ha fatto dichiarazioni del tutto diverse da quelle rese al pubblico ministero nel verbale di sommarie informazioni.
Non è il caso di approfondire che cosa gli abbia detto l’imputato con il quale il teste ammette di aver parlato, per stabilire se sia più verosimile la ricostruzione a tal riguardo proposta in sede di discussione dal pubblico ministero ovvero quella effettuata dalla difesa.
E’ certo, però, che il teste ha dichiarato il falso: non è vero che egli ha parlato con il dottor A. dopo che era stato sentito dal pubblico ministero (“....io sono uscito da lì e sono andato a informarmi..”). Non vi sarebbe stata alcuna ragione per farlo, avendo egli ormai reso le proprie dichiarazioni.
Né risponderebbe a logica pensare che del proprio malanno Torricelli non ricordasse quasi nulla a distanza di circa due anni e mezzo dal fatto (marzo 1996-novembre 1998) e, invece, avrebbe ricordato così bene circa cinque anni dopo quanto a lui sarebbe stato spiegato da A. immediatamente dopo la deposizione resa al pubblico ministero (novembre 1998- ottobre 2003).
Il teste, inoltre, nel novembre 1998, pur non ricordando esattamente il fatto, comunque ha dimostrato di conoscere abbastanza bene gli effetti del Bentelan, specificando che trattasi di un anti-infiammatorio ben più potente dello stesso Voltaren che come anti-infiammatorio già non scherza. Egli, poi, non è stato in grado di specificare modalità, tempi e dosaggi della terapia pur riferendosi complessivamente ad una cura difficilmente interpretabile come un’unica infiltrazione locale.
Nella seconda circostanza, nell’ottobre 2003, invece, il teste è stato precisissimo: ha specificato il tipo di infiammazione di cui avrebbe sofferto; la forma della somministrazione (ovviamente l’unica consentita, se accompagnata da notifica preventiva); ha precisato che si sarebbe trattato di un’unica infiltrazione (miracolo del Bentelan) ed ha saputo specificare, contrariamente a quanto affermato nella prima deposizione, che una diversa somministrazione del cortisone sarebbe stata considerata doping per i regolamenti sportivi, circostanza che giustamente ha tanto allarmato il pubblico ministero.
Risulta evidente, insomma, che indipendentemente dal contenuto della dichiarazione testimoniale di Torricelli, verosimilmente costruita ad arte, il teste comunque non si è rivolto ad A. dopo aver reso dichiarazioni al pubblico ministero, ma ha parlato con l’imputato nel corso del dibattimento, dopo aver ricevuto la citazione per testimoniare e nei tempi immediatamente precedenti all’udienza in cui ha reso la propria testimonianza.
Tale scorretto comportamento, oltre ad imporre la necessità di  un ulteriore accertamento giudiziario, per quanto riguarda l’aspetto che più interessa in questa sede,  mina gravemente l’attendibilità delle complessive dichiarazioni rilasciate dal teste e getta ombre ancora più fosche sulla reale somministrazione di Bentelan che l’imputato ha effettivamente praticato a Torricelli nel marzo 1996.
Se si va a controllare le dichiarazioni rese dai giocatori in sede di sorteggio antidoping, si può facilmente notare come in un periodo di circa quattro anni solo 7 calciatori della Juventus abbiano dichiarato di aver assunto Bentelan, Torricelli compreso, e ovviamente – è da ritenere – per somministrazioni locali o intra-articolari, perché diversamente tali dichiarazioni dovrebbero essere interpretate come confessioni di doping.
Ma, allora, dove sono finite tutte le fiale di Bentelan e di Depo-Medrol di cui nessuno ha mai parlato? Quale uso è stato fatto di tante confezioni di corticosteroidi acquistate e non più rinvenute e, quindi, certamente utilizzate?
Il dottor A. che non ha tenuto alcuna documentazione in ordine a questi, come agli altri medicinali da lui utilizzati, non ha fornito alcuna giustificazione a tal riguardo.
Né – passando al secondo aspetto della questione - giustificazione alcuna è stata offerta in ordine alle 32 confezioni di Bentelan compresse, nonché delle compresse delle  altre specialità che, sia pura in misura ridotta, sono anche state acquistate ed utilizzate.
Come si è visto, poiché la somministrazione per via orale dei corticosteroidi è assolutamente vietata dai regolamenti sportivi e poiché per tali specialità non può neppure essere invocata la qualità di farmaco salvavita, dei cortisonici in compresse non si giustifica in alcun modo neppure la semplice detenzione.
Il difensore ha provato a giustificare l’uso delle tante compresse di cui si tratta, sostenendo che la somministrazione dei prodotti in parola è vietata solo se gli atleti che li assumono partecipano alla competizione, mentre risulta lecita se tale somministrazione sia effettuata su atleti nei periodi di inidoneità e, quasi rimproverando il perito che non le aveva prese in considerazione ed il pubblico ministero che lamentava ancora una volta la totale mancanza di documentazione, ha rinviato alle schede sanitarie dei giocatori, invitando a consultarle attentamente, perché in esse vengono riportati per ciascun giocatore i periodi e le cause di accertata inidoneità all’attività sportiva agonistica.
Ebbene, in atti risultano acquisite le schede sanitarie di 31 giocatori che dal 1995 in avanti sono stati tesserati per la Juventus. Solo per 18 giocatori sono stati riscontrati periodi di temporanea inidoneità alla pratica sportiva e i casi più gravi riguardano certamente i giocatori Conte e Tacchinardi, dei quali si dirà a proposito degli esami ematologici.
Dei rimanenti giocatori, se si escludono alcune inidoneità assolutamente lievi, come quelle che hanno riguardato i giocatori Dimas (2 giugno 1998) e Iuliano (3 giugno 1998) per settoplastica nasale (i due interventi sembrano programmati in contemporanea) ovvero i giocatori Inzaghi (16 aprile 1998) per trauma contusivo labbra e Davids (23 luglio 1997) per frattura gamba, il numero si riduce a 12 calciatori, oltre ai menzionati Conte e Tacchinardi, relativamente ai quali si può subito premettere che, in ordine al primo,  risulta praticato cortisone solo  in ambito ospedaliero durante il ricovero subito a maggio 1996 e, per quanto riguarda il secondo, pure dei cortisonici sono stati somministrati ma con prescrizioni mediche specifiche, almeno per quanto riguarda l’episodio di broncopolmonite interstiziale bilaterale del febbraio 1996.
I 12 calciatori ai quali si è fatto riferimento risultano essere rimasti inidonei: Amoruso per 3 mesi (dal 30 novembre 1997) per frattura spiroide del 3° distale perone destro; Del Piero per 30 giorni (dal 29 settembre 1996) per distrazione 2° grado legamento collaterale mediale ginocchio sinistro; Deschamps per 30 giorni (dal 26 novembre 1997) per distrazione muscolare di 2° grado retto femorale coscia destra; Di Livio per 8 giorni (dal 10 novembre 1995) per distorsione ginocchio sinistro e per 60 giorni (dal 22 ottobre 1997) per distorsione di 2° grado preinserzionale del gemello mediale destro; Ferrara per 60 giorni (dal 29 maggio 1996) per distrazione di 2° grado inserzione adduttore lungo coscia sinistra e distrazione di 1° grado inserzione retto addominale sinistro; Fonseca per 15 giorni (dal 20 gennaio 1998) per distorsione tibio-tarsica e per 60 giorni (dal 12 marzo 1998) per lesione muscolo bicipite femorale destro; Montero per 30 giorni (dal 19 ottobre 1997) per distorsione ginocchio destro e meniscectomia selettiva laterale artroscopica; Padovano per 10 giorni (dal 1° agosto 1997) per tendinopatia achillea sx; Peruzzi per 20 giorni (dal 10 settembre 1995) per frattura ossa del naso, per 20 giorni (dal 23 settembre 1996) per frattura V costa emitorace dx, per 20 giorni (dal 22 ottobre 1997) per stiramento muscolo adduttore lungo coscia destra e per 50 giorni (dal 31 maggio 1998 – infortunio avvenuto in Nazionale) per lesione muscolare gemello mediale gamba sinistra; Pessotto per 45 giorni (dal 31 ottobre 1996) per distrazione tendine achilleo destro e per 30 giorni (dal 30 novembre 1997) per stiramento muscolare retto femorale coscia destra; Torricelli  per 20 giorni (dal 4 febbraio 1996) per distorsione ginocchio destro con distrazione menisco capsulare postero mediale e distrazione di 1° grado legamento collaterale mediale, per 10 giorni (dal 1° agosto 1996) per distorsione lieve ginocchio destro e per 180 giorni (dal 9 marzo 1997) per distorsione ginocchio destro e lesione legamento crociato anteriore e menisco mediale e, infine, Vierchowod per 20 giorni (dal 7 settembre 1995)  per pneumotorace spontaneo a destra.
 Occorre ricordare, a questo punto, quali siano le indicazioni terapeutiche dei corticosteroidi in generale e del Bentelan in particolare per le quali tali farmaci risultano immessi in commercio.
“Il Bentelan compresse è indicato nel trattamento di: artrite reumatoide; asma bronchiale; colite ulcerosa; collagenopatie; dermatosi infiammatorie; emopatie discrasiche; ileite segmentaria (sindrome di Crohn); miocardite reumatica; pemfigo; neoplasie, specialmente a carico del tessuto linfatico; sarcoidosi; sindrome nefrosica; spondilite anchilosante; gravi allergopatie.
Il Bentelan fiale è indicato nel trattamento di: edema cerebrale; ematopatie riacutizzate; shock chirurgico; shock da trauma o da ustioni; crisi d’insufficienza surrenalica acuta; gravi reazioni allergiche ed asmatiche; reazioni anafilattiche; infarto del miocardio; periartrite delle articolazioni; sostituzione della terapia orale in caso: di vomito, diarrea persistente, interventi di chirurgia maxillo-facciale.” (pagina 32 relazione del perito).
Come si vede, l’uso del Bentelan e, in genere dei corticosteroidi, relativamente alle patologie sofferte dai giocatori di cui è stata dichiarata la temporanea inidoneità alla pratica sportiva non risulta specificamente indicato;  non si può escludere peraltro che per taluna di tali patologie l’imputato possa ugualmente averne fatto uso, come anti-infiammatorio o per altra ragione, ma allora lo stesso dottor A. avrebbe dovuto precisare bene per quale giocatore, per quale ragione, in quale forma farmaceutica, in quale occasione e in quali dosi la somministrazione sarebbe avvenuta, consentendo a tal riguardo di effettuare tutte le eventuali verifiche.
L’imputato, insomma, avrebbe fatto bene, prima, a rispettare le norme che riguardano l’acquisto, la prescrizione e la somministrazione dei farmaci e, nel corso del processo, quanto meno a fornire una risposta ai quesiti di cui si tratta circa l’uso dei corticosteroidi, anziché attendere che nelle conclusioni fossero i propri difensori a rinviare – peraltro del tutto genericamente e tardivamente – alle schede sanitarie dei giocatori.
E, dunque, a chi sono state somministrate le compresse contenute nelle 32 confezioni di Bentelan? A chi sono state somministrate le altre compresse contenute nelle confezioni di Deflan, Deltacortene e Flantadin? A chi sono state somministrate tutte le fiale di Depo-Medrol e di Bentelan acquistate e utilizzate dal dottor A.?
La difesa, inoltre, ha pure ricordato che a questo riguardo, come del resto sugli altri punti del processo, l’imputato si è autodenunciato e il relativo procedimento d’indagine è stato archiviato.
L’imputato, invero, ha pensato di rivolgersi alla Procura Antidoping del CONI, con un atto davvero discutibile, che avrebbe potuto anche essere ritenuto irrilevante in questo processo, se tale atto di autodenuncia non fosse stato prodotto dalla difesa, con il relativo provvedimento di archiviazione e se i difensori non avessero più volte ricollegato a tale comportamento la dimostrazione  della correttezza e della perfetta buona fede dell’imputato.
Il dottor A., in realtà, il 28 giugno 2000, scriveva al Procuratore Antidoping e al Segretario Generale CONI, raccontando del procedimento penale che lo riguardava da circa due anni e sostanzialmente chiedendo di poter conoscere se il  comportamento da lui tenuto fino a quel momento rispondesse ai regolamenti del CIO e della FIGC, per sentirsi in qualche modo confortato nel continuare la propria attività.
Pare superfluo osservare come tale iniziativa sia da ritenere inutile, inopportuna e pretestuosa, perché dall’esito scontato.
Il dottor A. si è rivolto ai menzionati Organi del Coni dopo aver appreso che il pubblico ministero riteneva chiusa la fase delle indagini preliminari, tanto che – come lo stesso imputato ha riferito nel proprio scritto – aveva già notificato l’avviso a norma dell’articolo 415-bis del codice di procedura penale.
Trattandosi di procedimento a citazione diretta, non era difficile, a quel punto, ipotizzare che il pubblico ministero avrebbe sicuramente emesso decreto di citazione a giudizio e l’imputato, infatti, ha fatto chiaramente trasparire tale fondata previsione nell’atto di autodenuncia.
Ma, allora, a che cosa avrebbe potuto servire il riferito comportamento, se non a creare indebite interferenze di organi amministrativi, ancorché autorevoli, nel processo penale che si sarebbe instaurato di lì a poco?
Da qui, l’inutilità e l’inopportunità dell’autodenuncia. Se il dottor A. fosse stato così sicuro di aver agito con lealtà e correttezza, come da lui vantato nello scritto al CONI, avrebbe dovuto soltanto attendere con fiducia l’esito del processo.
Egli, invece, ha intrapreso tale iniziativa, sicuro del risultato scontato che la denuncia avrebbe avuto e solo per ottenere tale scopo.
Il procedimento penale iscritto a Torino a carico del dottor A., invero, era noto a tutti, perché ampiamente pubblicizzato dai principali organi di informazione e, quindi, anche il CONI e i suoi Organi competenti non potevano non esserne a conoscenza e se avessero voluto agire d’iniziativa non avrebbero avuto certo bisogno dell’autodenuncia di A..
Proprio per evitare interferenze, sempre sgradevoli e inopportune, se mai, sarebbe stato comunque preferibile ed opportuno che gli Uffici competenti del CONI attendessero prima l’esito del processo.
Ma, in ogni caso, una volta che l’imputato si fosse autodenunciato, come in realtà è avvenuto, che cosa avrebbe potuto fare la Procura antidoping, se non rimanere nell’ambito delle proprie competenze e chiedere perciò  l’archiviazione, prevalentemente sulla base del fatto che non risultavano riscontrate positività ai controlli antidoping degli atleti della Juventus?
A questo riguardo, peraltro, si può osservare che è principio di comune e diffusa esperienza quello secondo il quale  per trovare qualcosa (in questo caso le eventuali positività dei giocatori alle sostanze vietate) bisogna prima cercarla, per cui il dottor A. che ben conosceva i sistemi e le procedure di controllo di cui si è detto, all’epoca in vigore, era perfettamente consapevole che la propria autodenuncia sarebbe stata destinata solo  ad accelerare i tempi di una sicura archiviazione. E così è stato.
Da qui, la pretestuosità del riferito comportamento, che è servito soltanto perché si  potesse sostenere nel processo che l’imputato aveva agito con lealtà e correttezza riconosciute pure dai massimi Organi sportivi ed in perfetta buona fede, come l’atto di autodenuncia finiva con l’attestare.
A fronte di tali preordinati apprezzamenti, però, rimane il dato oggettivo costituito dal numero e dal tipo di specialità medicinali a base di corticosteroidi che risultano utilizzate dal dottor A. e a tal riguardo, anzi, va ancora ricordato come il numero delle confezioni di cui si tratta si evince unicamente dai documenti commerciali rinvenuti presso la società e deve necessariamente essere valutato per difetto, come ha rilevato pure il perito (pagina 34), potendosi ipotizzare l’eventuale incompletezza nella documentazione stessa ovvero l’utilizzazione di campioni gratuiti forniti direttamente ai medici dalle case farmaceutiche produttrici ovvero l’acquisto di medicinali effettuato direttamente dai calciatori o da terze persone e così via (in atti vi è prova documentale di ricette mediche redatte per casi particolari e specifici dallo stesso dottor A. o anche dal dottor Giorgio Diaferia o dal dottor Guidalberto Guidi o dal dottor Francesco Coni).
Tali elementi, in aggiunta al fatto che i corsticosteroidi di cui si tratta, comprese le confezioni in compresse, risultano acquistati negli anni con sistematica ripetitività, proprio nel pieno rispetto del principio, in vigore per  il rinnovo dei medicinali della “farmacia” della Juventus, della giacenza minima dei vari tipi di farmaci e in aggiunta al fatto che le confezioni di medicinali a base di corticosteroidi acquistate erano relative ad un uso sistemico di somministrazione, inducono a ritenere provato che la somministrazione dei corticosteroidi in parola sia avvenuta prevalentemente in forme e per finalità non consentite dai regolamenti sportivi e per indicazioni diverse da quelle riportate nelle autorizzazioni al commercio dei rispettivi farmaci.
Il perito, nel concludere sul punto, ha rilevato che presso la Juventus “le specialità medicinali a base di corticosteroidi per via sistemica sono da intendersi come somministrate o prescritte off-label a calciatori sani ed in attività agonistica” (pagina 35) e la ragione della somministrazione dei farmaci in parola sarebbe da ricercare oltre che nel potenziale e noto effetto pscicostimolante dei corticosteroidi che fa sì che essi siano vietati dai regolamenti sportivi, anche “nelle proprietà generali anti-stress di questi ormoni, a fronte di eventi agonistici competitivi o sedute di allenamento gravose.” (pagina 31).

Ad inizio pagina 18 della relazione peritale, si legge: “A livello del sistema nervoso centrale un ruolo morfo-funzionale molto rilevante è giocato dai fosfolipidi cerebrali........Uno dei componenti più significativi dei citati fosfolipidi è la fosfatidilserina, che si trova nella membrana cellulare di una ampia varietà di organismi.”
La specialità farmaceutica Liposom forte è “costituita dai liposomi di fosfolipidi ipotalamici, quali fosfatidilserina, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, sfingomieline e altri in bassa concentrazione più mannitolo per migliorare la tollerabilità locale.” (pagina 19). Il mannitolo appartiene alla classe dei diuretici, proibiti dalle liste CIO, anche se nella specialità Liposom forte la quantità di mannitolo presente è da ritenere “assolutamente inadeguata ad indurre un effetto diuretico”.
La specialità Tricortin 1000 “ha come principi attivi i seguenti fosfolipidi cerebrali: fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, colina, etanolamina, serina, acido fosfatidico......La specialità medicinale contiene inoltre lidocaina per migliorare la tollerabilità locale.” (pagina 20). Come si è già osservato la lidocaina è un anestetico locale che, come tale, è incluso tra le sostanze a restrizione d’uso di cui pure si è detto.
La difesa ha osservato che l’autorizzazione ministeriale del Liposom forte è in corso di revisione, ma intanto occorre ricordare che le indicazioni terapeutiche attualmente autorizzate (AIC 21432024) per tale specialità medicinale sono tuttora quelle in vigore all’epoca dei fatti e, cioè, quelle di: “coadiuvante nella terapia delle alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine”.
Le indicazioni terapeutiche del Tricortin 1000 approvate dal Ministero (AIC 19941020) sono: “stati ipossidotico-dismetabolici del SNC: traumi cranici, sindromi commozionali e stati post-commotivi, encefalomielopatie aterosclerotiche, cefalee vasospastiche o tossiche, intossicazioni endogene ed esogene; sindromi polialgico-neurosiche, polineuriti tossiche alcoliche, poliradicoloneuriti artrosiche, paralisi periferiche del VII, stati polialgico-neurosici senza base organica obbiettivabile.”
Come si vede, si tratta di due specialità medicinali dalle caratteristiche affini e per questo trattate unitariamente dal perito, anche se occorre rilevare che di Tricortin 1000, tra il 1996 ed il 1997, risultano acquistate dalla Juventus solo 7 confezioni in fiale (2+5) e nessuno dei giocatori ha mai dichiarato di avere assunto tale medicinale.
Per quanto riguarda, invece, il Liposom, dall’elenco degli acquisti effettuati dalla società, risultano acquistate 5 confezioni di Liposom fiale (nel giugno 1997) e ben 51 confezioni di Liposom forte fiale distribuite negli anni, mentre tra i farmaci in giacenza sono state rinvenute 10 confezioni di Liposom forte fiale.
E’ bene precisare, come del resto ha fatto lo stesso imputato, che tra il Liposom e il Liposom forte l’unica differenza era costituita dall’eccipiente, che – per quanto riguarda il Liposom – consisteva nella lidocaina, il che rendeva tale farmaco – al pari del Tricortin 1000 – del tutto vietato dai regolamenti sportivi, non potendo essere utilizzata la lidocaina se non per un uso locale.
Il Liposom, inoltre, aveva assunto una certa notorietà nell’ambito del caso Scarpa che aveva denunciato una somministrazione di sostanze vietate. Daniele Scarpa, canoista di notevole livello, è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali in data 25 agosto 1999 (il relativo verbale è acquisito agli atti) ed ha confermato che nel 1994, in occasione del mondiali svoltisi in Messico, gli venne somministrato il Liposom per via intramuscolare, sostanza che egli all’epoca non conosceva e che aveva poi scoperto essere inclusa tra le sostanze proibite. 
Il Liposom non è stato mai dichiarato dai calciatori tra i farmaci assunti (anche perché ne è vietata l’assunzione), anche se al pari del Tricortin 1000 se ne è perduta traccia non essendo stato neppure rinvenuto tra i farmaci in giacenza; il Liposom forte, invece, risulta nelle dichiarazioni rese da tre giocatori al sorteggio antidoping: Deschamps e Ravanelli, entrambi il 24 settembre 1995 e Conte l’11 marzo 1998.
Si è sostenuto da parte della difesa che il Liposom forte sarebbe specialità medicinale indicata nel trattamento delle sindromi depressive blande.
Il perito non si è dichiarato d’accordo con tale indicazione che, del resto, contrasta nettamente con le indicazioni terapeutiche riportate nell’autorizzazione ministeriale ed ha osservato che: “...numerosi studi....attuati sia nell’animale da laboratorio, sia nell’uomo documentano le ampie interrelazioni fra i fosfolipidi cerebrali, il sistema dopaminergico e le attività motorie.” (pagina 24 relazione scritta).
L’imputato, invece, sempre nell’ottica di una limitata azione farmacologica di tale medicinale, ribadendo che esso può essere utilmente impiegato in casi di nevrosi ansiose depressive o in blande situazioni psiconevrotiche, così ha spiegato i tre casi relativi ai giocatori che ne avevano dichiarato l’assunzione: “......guardi, quelli sono stati tre casi proprio ben definiti eh, dal punto di vista clinico. Perché ci sono anche dei ricordi precisi, cioè Deschamps, tanto per dire, era qualche giorno che veniva a lamentarsi del fatto che soffriva di una situazione di non pieno benessere, prevengo già subito eventuali... che era chiaramente di altro tipo clinicamente di quelli che ho descritto prima. Lamentava di essere blandamente - non molto - depresso, un pochino depresso, lamentava di soffrire di cefalea, tanto è vero che io poi l’ho sottoposto a un esame che ho anche qui. E per cui io ho fatto diagnosi, essendo anche uno specialista seppure non più in grande attività ma comunque non sono diagnosi difficili, ho fatto una diagnosi di blanda sindrome, così, depressiva. Però, siccome soffriva di mal di testa, e questo mal di testa me lo riferiva da alcuni giorni, un certo giorno gli ho effettuato una tac del cervello, perché volevo essere sicuro di non sbagliarmi, che non ci fosse qualcosa. La tac del cervello ha dato esito completamente negativo, e quindi ho, a lui, prescritto immediatamente il Liposom Forte che ha continuato per 20-30 giorni, una fiala al giorno intramuscolare. Ravanelli aveva una sintomatologia....no, Deschamps è nel ‘95 mi sembra, mi sembra. Ravanelli mi sembra uguale, anche nel ‘95, e anche lui, combinazione nello stesso periodo, ma la prescrizione di Liposom è stata talmente limitata che mi permette di ricordarlo benissimo, il Liposom anche Ravanelli ha avuto un periodo di stress. Ricordo che gli era nato il bambino, o la bambina, adesso non ricordo, in quel periodo, e non dormiva la notte. Quindi non erano fattori legati allo sport, ma erano questioni ambientali di tipo familiare, e quindi non dormiva la notte, arrivava al campo, era più stanco di prima, perché non riposava bene e cose del genere, e anche lui ha fatto un ciclo. E infine Conte, che invece è avvenuto mi sembra nel ‘98, venne un giorno a manifestare a me un suo disagio, adesso molto personale, di tipo comunque familiare, di tipo affettivo.....” (trascrizioni registrazioni dell’udienza del 10 luglio 2003 – pagine 186 e seguenti).
I difensori hanno ripreso gli argomenti proposti dall’imputato ed hanno cercato di dimostrare che il dottor A. aveva dichiarato il vero, assumendo che – almeno in due dei tre casi in questione – vi sarebbe pure un riscontro obiettivo alle affermazioni dell’imputato, costituito – per quanto riguarda Deschamps - da una tac effettivamente da lui eseguita presso la clinica Koelliker in data 15 settembre 1995 e, cioè, nove giorni prima della dichiarazione effettuata dal giocatore di assunzione del Liposom forte e – per quanto riguarda Conte – dalle dichiarazioni che quest’ultimo ha reso in testimonianza a conferma della crisi di tipo affettivo da lui vissuta nella primavera del 1998.
Rimane il caso Ravanelli che nel corso dell’esame testimoniale non ha confermato le dichiarazioni del dottor A., ma a tal riguardo – secondo il difensore - il certificato di stato di famiglia prodotto dal pubblico ministero, in cui viene attestata la nascita del primo figlio di Ravanelli, Luca, l’11 gennaio 1995, dimostrerebbe la fondatezza delle affermazioni dell’imputato, in quanto nel settembre successivo il bambino aveva poco più di otto mesi.
Ancora una volta, però, le argomentazioni difensive non possono essere condivise e necessitano di un maggiore approfondimento, perché i dati obiettivamente raccolti nel processo non confermano quanto dichiarato dal dottor A. e, talvolta, smentiscono apertamente le affermazioni dell’imputato.
Cominciando da Deschamps, va rilevato che nessun elemento oggettivo conferma le affermazioni di A. e, anzi, vi sono elementi certamente contrari.
Intanto, non ha alcun significato, per trovare conferme ad una eventuale blanda depressione del giocatore, ricordare che il predetto era stato sottoposto ad una tac alcuni giorni prima della dichiarazione di assunzione del Liposom forte, perché la necessità di tale tomografia può essere stata determinata dal mal di testa del giocatore, proprio come riferito dall’imputato, così come dalla necessità di verificare eventuali conseguenze di colpi o traumi patiti nello stesso periodo da Deschamps, ma ad essa non può riconnettersi una diretta riferibilità alla depressione del giocatore di cui si sostiene l’esistenza.
Il pubblico ministero, dal canto suo, agli evanescenti argomenti della difesa, ha contrapposto i valori di cortisolo e di testosterone accertati al giocatore nel periodo in parola, tutti ampiamente nella norma, rilevando come pure dal livello abbastanza elevato di emoglobina evidenziato all’epoca dagli esami del sangue eseguiti su  Deschamps fosse verosimile ricavare uno stato di benessere e non di disagio del giocatore.
Ma il dato maggiormente rilevante, a tal riguardo, è costituito dal fatto che Didier Dechamps è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali per ben tre volte, il 18 agosto ed il 14 settembre 1998, nonché il 12 marzo 1999 (i relativi verbali sono stati acquisiti sull’accordo delle parti), ed in nessuna di tali circostanze ha mai riferito di aver assunto il Liposom forte.
E’ vero che non risulta essere stata posta la domanda specifica e, anzi, trattandosi di un giocatore sul quale gravava il sospetto di un valore di ematocrito piuttosto elevato di cui si dirà, l’attenzione magari era stata rivolta più all’assunzione di prodotti che potessero influire sui dati ematologici che altro, ma è altrettanto vero – e ciò si ricava dalle risposte fornite dal calciatore soprattutto nel primo verbale in cui si parla di vitamine, di creatina e di ogni genere di prodotti – che a Deschamps era stato chiesto di riferire quali sostanze gli fossero state somministrate dal medico nel periodo in cui egli era alla Juve e del Liposom forte non si è mai parlato, così come non si è mai parlato di depressione, di disagio o di altre forme di manifestazione di patologie del genere.
Si potrà pure ritenere che da tali elementi non emerge con certezza che quanto sostenuto dall’imputato sia falso, ma nella descritta situazione affermare che la tac effettuata dal giocatore possa essere elemento a conforto della tesi proposta da A. pare veramente eccessivo.
Il secondo caso riguarda Conte e, a questo proposito, occorre ricordare che A. Conte, esaminato come testimone nel corso dell’udienza del 21 luglio 2003, effettivamente ha ammesso di aver fatto uso di Liposom forte.
A ben vedere, però, il teste non è stato in grado di chiarire e precisare le proprie affermazioni e, anzi, se si rilegge con attenzione quanto da lui affermato (v. trascrizioni registrazione dell’indicata udienza – volume 2° -pagine 267 e seguenti),  non può non rilevarsi come Conte, da una parte, non abbia inteso precisare in alcun modo quale potesse essere stata la situazione di fatto che aveva generato il  disagio e il malessere di cui ha parlato, che – a suo dire - ne riduceva pure il rendimento atletico ed agonistico, assumendo trattarsi di eventi particolarmente intimi e dolorosi sui quali egli preferiva mantenere il massimo riserbo e, dall’altra parte, non è stato in grado di ricordare neppure in quale periodo ciò sarebbe accaduto e se altri compagni di squadra fossero venuti a conoscenza della descritta situazione.
Se a ciò si aggiunge, poi, che il testimone, al pari della maggior parte degli altri suoi colleghi esaminati, come meglio si vedrà, è stato certamente  vago, impreciso e poco collaborativo in ordine alle  domande che gli venivano poste, si ha il quadro completo della situazione nella quale invocare elementi di conforto alla tesi prospettata dall’imputato è operazione che appare davvero azzardata e destituita di fondamento.
Nel terzo caso, infine, l’imputato ha ricevuto una chiara e aperta smentita dalla testimonianza resa da Fabrizio Ravanelli nell’udienza del 19 dicembre 2003.
Il teste, infatti, ha affermato con piena convinzione, non soltanto di non aver mai assunto consapevolmente Liposom forte, ma ha anche ribadito con forza di non aver mai vissuto disagi familiari di nessun tipo.
Quando gli è stato fatto osservare che l’assunzione del Liposom forte da parte sua risultava, in fondo, da un verbale di prelievo antidoping, il giocatore ha mantenuto ferma la sua posizione e, anzi, un po’ meravigliato, su specifica domanda, ha precisato che tali dichiarazioni, in sede di sorteggio antidoping, venivano fatte dal medico che accompagnava il calciatore e non dal giocatore.
Come si è detto, a tal riguardo, il pubblico ministero – forse per smentire le affermazioni dell’imputato che aveva dichiarato che in quel periodo a Ravanelli era appena nato un figlio – ha prodotto lo stato di famiglia del giocatore da cui si evince che il primo figlio di Ravanelli era nato a gennaio e non a settembre 1995.
Tale circostanza, interpretata in ottica contrapposta, ha consentito al difensore di poter affermare che era dunque vero che Ravanelli poteva avere difficoltà nelle ore di riposo avendo il figlio solo otto mesi e mezzo.
La questione, invero, è discutibile ed interpretabile in vari modi; resta il fatto, però, che l’unico soggetto legittimato a confermare le prospettate difficoltà nel riposare a causa del figlio appena nato o di pochi mesi che fosse sarebbe stato  proprio lo stesso Ravanelli che, come si è visto, nulla ha raccontato a tal riguardo, nonostante gli siano state poste ripetute domande in ordine a tale argomento.
Come è evidente, dunque, non solo non sussistono concrete conferme alle affermazioni del dottor A., ma a ben vedere vi sono tanti elementi di segno contrario a quanto si è voluto far credere da parte dell’imputato.
Senza neppure contare che egli avrebbe avuto a disposizione un farmaco adatto per le blande depressioni, come è stato rilevato tanto dal consulente del pubblico ministero, quanto dal perito, ed esso era il Samyr, ma il dottor A. non ha usato né il Samyr, né il Liposom forte secondo le indicazioni terapeutiche approvate dal Ministero, preferendo somministrare tali farmaci in modo off-label, in aperto dispregio di quanto autorizzato dalle competenti Autorità e di quanto previsto dalla normativa vigente.
La prova oggettiva della falsità delle affermazioni del dottor A., comunque, risiede nella quantità delle confezioni di Liposom forte acquistate e nei periodi in cui tali acquisti sono avvenuti.
Secondo l’imputato, invero, sia a Deschamps, sia a Ravanelli sarebbe stato praticato un ciclo di iniezioni per via intramuscolare di Liposom forte per un periodo di 20-30 giorni ciascuno, consistente in un’iniezione al giorno. Tali cicli di cura, ovviamente, sarebbero avvenuti a cavallo delle dichiarazioni dei giocatori al sorteggio antidoping, avvenuto il 24 settembre 1995, e cioè tra il settembre e, al più, l’ottobre del 1995.
Occorre ricordare, ancora, come ogni confezione di Liposom forte contenga cinque fiale, per cinque iniezioni. Per effettuare il ciclo di cura a Deschamps e Ravanelli più o meno contemporaneamente, come ha ricordato lo stesso imputato, occorrevano dunque dalle 40 alle 60 fiale che, calcolate in confezioni, corrispondono ad un numero di scatole variabile da 8 a 12.
In realtà, nel 1995, fino al mese di settembre, sono state acquistate dalla Juventus 11 confezioni di Liposom forte fiale, 5 nel maggio e 6 proprio nel settembre 1995 ed il numero sembrerebbe corrispondere.
Ma perché, allora, il dottor A. ha fatto acquistare ancora 5 confezioni di Liposom forte fiale nel novembre 1995, 5 confezioni nel gennaio 1996, 10 confezioni nel luglio 1996, 5 confezioni di Liposom (il farmaco, come evidenziato, vietato dai regolamenti sportivi) e, ancora, 5 confezioni di Liposom forte fiale nel settembre 1997, 5 confezioni nel marzo 1998, in epoca cioè più o meno contemporanea alla dichiarazione di Conte, e addirittura 10 confezioni nel giugno 1998?
Se poi si considera che anche delle confezioni del Tricortin 1000 (anch’esso proibito) non si è saputo più nulla, così come del vietato Liposom acquistato nel giugno 1997, è lecito chiedersi a chi abbia somministrato tutti questi medicinali il dottor A. e perché.
La risposta è fornita dal perito che ricorda come nella classificazione ATC del Formulario Terapeutico Nazionale 1995, tanto il Liposom forte, quanto il Tricortin 1000 sono classificati come appartenenti alla classe degli pscicostimolanti.
E, dunque, tali specialità medicinali  sono state somministrate o prescritte off-label e la relativa somministrazione “potrebbe aver conseguito effetti correlati alla possibile attivazione neurotrasmettitoriale dopaminergica definita, nel Formulazrio Terapeutico Nazionale del 1995, come azione psicostimolante.” (pagina 29 relazione peritale).

I FANS – come è stato spiegato dal perito - sono farmaci anti-infiammatori, analgesici e anti-piretici non steroidei che in genere vengono tra loro accomunati in quanto presentano azioni terapeutiche ed effetti collaterali comuni. L’aspetto principale del relativo meccanismo d’azione è costituito dall’inibizione delle ciclossigenasi (COX).
Le indicazioni terapeutiche dei FANS sono: “affezioni reumatiche infiammatorie o degenerative, artride reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi, reumatismo extra-articolare, stati dolorosi da flogosi d’origine extra-reumatica o post-traumatica, trattamento sintomatico della disminorrea primaria.” Le fiale, inoltre, sono indicate “nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell’apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolatura liscia.” (pagina 36 relazione peritale).
Soprattutto i FANS non selettivi, poiché bloccano le forme di ciclossigenasi denominate COX-1 e COX-2, “non devono essere somministrati in presenza di ulcera gastrica o duodenale, di turbe gastro-enteriche, di blocco dell’azione protettiva delle prostaglandine, di insufficienza renale e/o epatica grave, in soggetti con emorragia in atto e diatesi emorragica, in caso di alterazioni dell’emopoiesi, in presenza di assunzione di anticoagulanti.”
Pare inutile rilevare come presso la Juventus risultino acquistati tantissimi FANS di varie case farmaceutiche e in varie forme. Non considerando le confezioni farmaceutiche minori in crema o in gel e, a parte le 49 confezioni di Brexin bustine o le 15 confezioni di bustine di Brufen e a parte le 211 confezioni di Mesulid bustine, risultano acquistate ancora 25 confezioni di Deflamat 75 mg compresse, 115 confezioni di Feldene compresse e 168 confezioni di Feldene fiale, 25 confezioni di Orudis compresse, 28 di Orudis retard compresse e 37 confezioni di Orudis fiale, nonché 23 confezioni di Voltaren compresse, 42 confezioni di Voltaren sol compresse, 86 confezioni di Voltaren 50 compresse, 202 confezioni di Voltaren retard compresse e 314 confezioni di Voltaren fiale.
Qualche anti-infiammatorio che pure è stato utilizzato, infine, non risulta neppure tra gli acquisti, come è il caso, ad esempio, dell’Aulin, che lo stesso imputato ha riconosciuto essere l’anti-infiammatorio che Ferrara preferiva e la circostanza dimostra come si usassero anche medicinali non indicati nelle fatture d’acquisto.
L’assunzione di Orudis è stata dichiarata soltanto dal giocatore Montero, ma è da ritenere verosimile che anche altri ne abbiano fatto uso non essendo ipotizzabile che Montero da solo assumesse le 90 confesioni di Orudis acquistate, tra compresse e fiale.
Occorre ricordare, anzi, che l’Orudis endovena, insieme al Mepral iniettabile, è stato acquistato presso la Juventus anche nella forma farmaceutica in vendita soltanto per uso ospedaliero, come meglio si vedrà a proposito dei delitti di falso e, secondo quanto sostenuto dallo stesso imputato, tali farmaci sarebbero stati somministrati proprio a Montero. Il  giocatore, invero, ha dichiarato di aver assunto Orudis e Mepral nello stesso momento in sede di sorteggio antidoping del 28 marzo 1998, circostanza che sembrerebbe avvalorare l’ipotesi secondo cui il giocatore si riferiva all’assunzione dei farmaci per uso ospedaliero. Ma, allora, rimane da chiedersi chi abbia fatto uso delle restanti 90 confezioni di Orudis e come mai proprio nella stagione 1997/98 risulta acquistato un numero di confezioni di Mepral inferiore a quello rinvenuto tra i farmaci in giacenza e la circostanza dimostra, da una parte, che le fatture d’acquisto non attestano se non per difetto il numero di farmaci in uso presso la Juventus, come già ipotizzato pure dal perito a proposito dei corticosteroidi e, dall’altra parte, che le dichiarazioni rese dall’imputato non meritano alcuna attendibilità.
L’assunzione di Voltaren al sorteggio antidoping è stata dichiarata da ben 23 giocatori della Juventus, molti dei quali hanno effettuato tali dichiarazioni in più occasioni diverse.
Tra i giocatori di cui si tratta non compare Zidane ed il perito ha spiegato che a causa delle note alterazioni emopoietiche indotte dal Voltaren non risulta consigliabile la somministrazione di FANS a soggetti portatori di beta-talassemia, quale appunto è Zidane.
Il perito, in verità, ha segnalato che per analoghe ragioni la somministrazione di Voltaren, come di altri FANS, è sconsigliata anche per soggetti con tendenza all’anemia, come Tacchinardi, il quale come si è visto è anche a rischio di gastropatia ulcerosa, che invece risulta aver dichiarato di avere assunto il Voltaren in due occasioni, nel gennaio e nel giugno 1997.
Il perito ha rilevato che: “L’approvvigionamento anche anomalo e l’utilizzo in associazione con i FANS di un farmaco gastro-protettore, qual’è il Mepral (usato anche per via venosa), sottintende una pianificazione dell’intervento, una continuità o cronicità della somministrazione dei FANS stessi e non certo un’episodicità.” (pagina 37 della relazione scritta).
La continuità nella somministrazione di FANS, invero, era stata rilevata e criticata pure dal consulente del pubblico ministero che, proprio per questo, aveva ipotizzato che dall’uso sistematico di tali farmaci potesse discendere per i giocatori un effetto di fight and fly, colpisci e fuggi, che il perito, però, non ha ripreso,  né ha confermato.
Il difensore ha respinto l’osservazione secondo la quale il contemporaneo uso di gastro-protettori, al quale ha fatto riferimento il perito, potesse essere valutato come sintomo di sistematicità della somministrazione di Voltaren o di FANS in genere, sostenendo che ciò, al contrario, risponderebbe soltanto ad un corretto principio di cautela del medico, in considerazione delle controindicazioni dei FANS.
I due rilievi, peraltro, non sembrano tra loro incompatibili, perché se è vero che lo scrupolo del medico gli impone ogni possibile precauzione, è però altrettanto vero che quanto più frequente e massiccio è l’uso dei FANS, tanto più risulta necessaria la precauzione del gastro-protettore. Senza contare che proprio l’utilizzazione in generale dei FANS da parte del dottor A. non è sembrata principalmente ispirata a regole di cautela e prudenza.
A tal proposito, il perito ha osservato che: “L’uso del Voltaren nei tempi immediatamente antecedenti la partita esclude l’esistenza di una finalità terapeutica....” e, ancora: “Esiste la concreta possibilità che l’azione antalgica dei FANS sia stata utilizzata per mascherare l’effetto algico di una lesione contusiva che non si manifestava con evidenti lesioni muscolari. Il dolore fisico provoca nell’atleta, a seconda della sua intensità, una condizione di inabilità, ma l’attenuazione o soppressione del dolore indotta dai FANS espone l’atleta a comportarsi come se fosse in una condizione di normalità, ponendolo a rischio di peggiorare la sua condizione. Ciò determina una situazione analoga alla soppressione dei segni e dei sintomi della infiammazione da parte degli ormoni corticosurrenalici che oscurano i segnali di allarme indotti da una situazione algica.” (pagina 38 relazione).
L’imputato ha spiegato le ragioni per le quali i FANS e il Voltaren in partcolare venivano usati: “.....ma non so, tutte le patologie postraumatiche, dolorose, come antinfiammatorio e terapia antalgica di tutti gli stati post-traumatici così come sono riportati nel foglietto illustrativo......a seconda della necessità, se ci sono tutte le varie opzioni. C’è l’opzione del giocatore che fa una terapia antinfiammatoria in associazione alla fisioterapia, che può essere in un momento di inidoneità temporanea, il giocatore che ha dei postumi di intervento, o del giocatore che ha un postumo o che ha una frattura in corso, al giocatore che ha una malattia da sovraccarico, una tendinopatia, e che quindi possa essere in un momento di riaccensione della malattia ma le nostre... il fatto come noi lo vediamo clinicamente e la capacità sua, comunque, di fare allenamento non gli dia l’inidoneità temporanea ma gli consenta di rimanere in attività. Ci sono tutte le varie opzioni: dalla inidoneità più totale alla idoneità totale, perché le patologie, la patologia da cui è affetto il giocatore non è assolutamente di tipo invalidante......Devo dire la verità, cioè noi abbiamo sempre usato il Voltaren......noi però certamente l’abbiamo utilizzato come antinfiammatorio, come riporta il nome della sua sigla, cioè FANS, Farmaco Antinfiammatorio Non Steroideo, quindi lo dice il nome stesso, e poi per un’azione comunque che è sempre da gradire in ogni caso e che è quella della funzione antalgica....” (trascrizioni registrazioni udienza del 10 luglio 2003 – pagine 234 e seguenti).
Sulla base delle affermazioni dell’imputato, il difensore ha ribadito che il farmaco è stato sempre utilizzato per le finalità terapeutiche autorizzate, respingendo l’ipotesi di un uso indiscriminato e sistematico dei FANS.
Si è fatto notare dal pubblico ministero, però, che il giocatore Vialli, tra la fine del 1994 e l’inizio del 1996, in poco più di un anno, tutte le 11 volte che è stato sorteggiato per i controlli antidoping, ha dichiarato di aver assunto Voltaren.
Tale circostanza, invero, impone due tipi di considerazione: la prima, che è difficile ipotizzare che Vialli assumesse il Voltaren sempre e soltanto in occasione dei sorteggi antidoping e la seconda, che è anche difficile immaginare che in siffatta ripetitività di assunzione  si potesse trattare di  somministrazioni non mirate alla partecipazione alla partita, bensì di veri e propri trattamenti terapeutici, perché diversamente occorrerebbe concludere che Vialli in quell’anno ha praticamente assunto Voltaren quasi tutti i giorni.
Il dottor A. così ha spiegato quanto accaduto: “......VIALLI era un giocatore che aveva, in quell’anno lì io penso.....‘95, era l’anno in cui lui ha sofferto di due patologie in modo specifico. La prima è una tendinopatia rotulea, che gli è venuta tre giorni dopo dall’inizio del ritiro del ‘94 e se l’è portata avanti per parecchi, parecchi mesi; la prima. La seconda, una condropatia del ginocchio sinistro, la tendinopatia era a destra e la condropatia era a sinistra. Tutto questo è testimoniato dagli esami ecografici, di risonanza magnetica che noi abbiamo. E quindi queste due patologie, come ho forse maldestramente detto la volta precedente, ma provo a dirlo meglio ancora adesso, sono patologie che di per sé intanto è il quadro clinico che definisce, è solo la clinica che definisce... la clinica quindi mia personale o del mio consulente ortopedico, che definiscono l’entità di che tipo, di quale tipo di tendinopatia si tratti, quali rischi ci possono essere, se ce ne sono, se non ce ne sono. Analoghe considerazioni si possono fare per quanto riguarda la condropatia.....Ecco, allora, alla luce di tutto quello, è molto frequente che quando si instaura, soprattutto inizialmente una tendinopatia, questa tendinopatia abbia delle fasi di riaccensioni perché è una malattia capricciosa, tende a comparire, tende a scomparire, tende a migliorare, tende a non migliorare, non sempre la clinica percorre lo stesso... lo stesso, come si può dire? Lo stesso.....la stessa strada degli esami strumentali. Tante volte l’esame strumentale, la risonanza magnetica amplifica le cose, che clinicamente invece dimostrano essere minori. La tendinopatia... l’importante è che quando noi sottoponiamo un giocatore a degli accertamenti, a delle valutazioni cliniche, e a tutto un insieme di situazioni, noi siamo tranquilli che malgrado ci sia una determinata patologia, questa patologia non infici la sua capacità e la sua idoneità al gioco del calcio, né nel momento attuale, né naturalmente con minore incertezza, perché non siamo dei... non abbiamo la sfera di cristallo, negli anni a seguire. Devo dire la verità, sempre in grado di essere smentito ma comunque non credo, devo dire la verità, che nessun giocatore che è stato da noi e che poi è andato via ha mai smesso di giocare per motivi di salute, per patologie che aveva presentato da noi. Se devo dire la verità, noi abbiamo sempre favorito anche un suo recupero delle patologie di cui poi si sono avvalsi anche altre squadre. Questo lo dico così....” (trascrizioni citate dell’udienza del  10 luglio 2003).
Dalle dichiarazioni dell’imputato, dunque, si rileva come la somministrazione di Voltaren nel caso di Vialli non avesse scopo terapeutico, non potendosi illudere di curare tendinopatia e condropatia rotulea che – se mai – richiedono riposo per poter guarire, con una iniezione di Voltaren prima della partita; veniva invece sfruttata al massimo l’azione antalgica del medicinale che consentiva al giocatore di scendere in campo e di partecipare più serenamente alla partita.
L’imputato ha fatto riferimento ai problemi che Vialli in quel periodo accusava alla cartilagine del ginocchio sinistro e al tendine della gamba destra; mentre il diretto interessato non ha precisato il tipo di malanni di cui soffriva, però ha fatto capire che c’era sempre qualcosa che non andava nelle sue condizioni fisiche.
Gianluca Vialli, infatti, nel corso dell’esame testimoniale reso all’udienza del 27 ottobre 2003, ha ricordato: “.....Il Voltaren, sì. Mi capitava prima della partita a volte di ricevere una puntura di Voltaren e di accompagnarla con un prodotto che poi aiuta lo stomaco ad assorbire meglio l'antinfiammatorio........Mah, usavo il Voltaren perché preferivo, anche quando avevo magari un piccolo dolore, un piccolo fastidio, che comunque sapevo che non era niente di grave, però preferivo magari scendere in campo senza doverci pensare, quindi il Voltaren magari mi aiutava un attimo a alleviare qualche piccolo fastidio, potevo scendere in campo senza avere nessun problema.....” e, ancora: “......Invalidanti? Che vuole dire che senza Voltaren non avrei potuto fare la partita? No, il Voltaren non è, per la mia esperienza, così forte da potere coprire una situazione invalidante. Se lo prendevo dieci volte, nove volte mi è capitato di prenderlo per un motivo soprattutto psicologico e una volta magari mi è capitato di prenderlo perché, sì, in effetti c'era un problema, ma non era un problema così grave da avermi impedito di giocare la partita senza il Voltaren....” (trascrizioni registrazioni dell’indicata udienza – pagine 59 e seguenti).
Come si vede, il giocatore non si è riferito a vere e proprie patologie e neppure alla condropatia o alla tendinopatia di cui ha parlato il dottor A.. Egli ha indicato in qualche piccolo dolore o in qualche piccolo fastidio la ragione dell’assunzione del Voltaren che, però, come lo stesso giocatore ha riconosciuto avveniva sistematicamente – tanto che egli assumeva pure il Maalox come gastroprotettore - solo prima della partita, evidentemente proprio per consentire l’effetto psicologico di cui lo stesso Vialli ha parlato. Il calciatore, insomma, si sentiva più sicuro e senza la preoccupazione derivante dal dolore.
Si può discutere, allora, sul fatto che  tale situazione, ben descritta da Vialli, ma sostanzialmente ammessa pure dall’imputato che ha anche fatto riferimento ad un uso esclusivamente antalgico del Voltaren, sia da ricondurre ad “una condizione non lontana dalla dipendenza psichica” di cui ha parlato il perito oppure, più genericamente, la si debba ritenere solo una sorta di conforto psicologico come indicato dal giocatore; il dato che se ne ricava, però, è  che siffatte somministrazioni di Voltaren non rispondono ad esigenze terapeutiche e possono effettivamente provocare, nell’immediato, il danno di impedire al dolore di esercitare la sua funzione tipica di allarme e, nel futuro, altri eventuali danni correlati ad un uso continuo e indiscriminato di tali farmaci, così come ha evidenziato il perito.
L’uso del Voltaren proprio in funzione della partita, poi, è emerso con evidenza ancora maggiore nella testimonianza resa da Fabrizio Ravanelli nell’udienza del 19 dicembre 2003, perché nelle sue dichiarazioni non è emerso il supporto di tipo psicologico del Voltaren, bensì è stata descritta  un’efficacia di natura fisica di tale medicinale.
Il testimone così si è espresso: “......il Voltaren un'ora..., quarantacinque minuti prima di entrare in campo.
P.M. - Quindi faceva l'iniezione, quindi, sempre prima della partita comunque.
RAVANELLI       E sì, perché...
P.M. - in vista della partita, il giorno stesso della partita.
RAVANELLI       Il giorno stesso della partita.
P.M. - Quindi alcune volte - quando? - alcune ore prima e altre volte proprio un'ora prima, un'ora...?
RAVANELLI       No, un'ora prima solo il Voltaren.
P.M. - Solo il Voltaren un'ora prima.
RAVANELLI       Solo il Voltaren. Sì, sì, solo il Voltaren.
P.M.  Eh! Ma in che occasioni faceva queste iniezioni?
RAVANELLI       Quando avevo... quando avevo un problema al mio tendine d'Achille.
P.M. Ma problemi in che senso?
RAVANELLI       Sono stato operato poi.
P.M Eh, ma che problemi aveva poi?
RAVANELLI       Eh, non riuscivo poco..., avevo un sperone che mi dava fastidio sul piede e non mi permetteva di... di correre bene. E, niente, e infatti saltai gli ultimi due mesi di... dell'ultimo campionato per prepararmi alla Champions League, e non riuscivo più a... andare avanti, allora decisi di fermarmi e di curarmi bene bene e poi, però, posticipai solo il problema, perché poi, a seguire, mi... mi dovetti operare.....”   e, ancora:
“.....P.M. per giocare doveva fare queste iniezioni?
RAVANELLI       La domenica... Sì, la domenica dovevo fare le iniezioni.
P.M. La domenica doveva farle.
RAVANELLI       Sì, le iniezioni di Voltaren.
P.M. Ma altrimenti?
RAVANELLI       Come altrimenti?
P.M.Cioè, se non faceva l'iniezione?
RAVANELLI       Eh, non potevo giocare al 100%.
P.M. Non poteva giocare.
RAVANELLI       perché il Voltaren mi dava... mi dava la possibilità di affrontare la partita senza dolore.
P.M. Cioè le toglieva il dolore.
RAVANELLI       Mi toglieva il dolore, certo......” (trascrizioni registrazioni udienza indicata – pagine 94 e seguenti).
Nel caso di Ravanelli, dunque, sembra essersi trattato di somministrazioni effettuate per rimuovere una sostanziale inidoneità del calciatore.
In ogni caso, si può verosimilmente ipotizzare che indipendentemente dall’idoneità o inidoneità dei giocatori ai quali venivano somministrati i FANS e indipendentemente dalla forma di somministrazione di volta in volta utilizzata, presso la Juventus si utilizzassero Voltaren e  FANS effettivamente per uso terapeutico, come è normale che possa avvenire presso una squadra di calcio, con tanti atleti, tanti infortuni e tanti traumi.
Ma è altrettanto evidente che, sulla base degli elementi acquisiti,  risulta accertato che il dottor A. faceva ricorso ai FANS e al Voltaren soprattutto in modo programmato, sistematico, per finalità strumentali e non terapeutiche, con grave rischio per la salute dei giocatori, come meglio si dirà in modo ancora più immediato trattando del caso Tacchinardi che risulta essere stato ricoverato in data 15 ottobre 1997 per ulcera sanguinante provocata da assunzione di FANS e trova piena giustificazione, perciò, l’affermazione del perito che, anche a proposito dei FANS, ha rilevato “che nella prescrizione e nella somministrazione il medico non risulta verosimilmente essersi ispirato a criteri clinico-terapeutici e che la somministrazione dei FANS può aver conseguito effetti diversi dagli effetti terapeutici sperimentati ed attesi per il tipo di specialità medicinale utilizzata, siano tali effetti label od off-label.” (pagina 39 relazione scritta).
La creatina è sostanza endogena, naturalmente presente nei muscoli scheletrici in quantità variabile tra i 3 grammi  e i 4,5 grammi per chilogrammo muscolare. Il perito ha ricordato che, poiché la massa muscolare è di regola pari al 38-40% della massa corporea, in un soggetto di 70 kg la quantità di creatina può variare dagli 80  ai 120 grammi, a seconda che si tratti di un vegetariano ovvero di un soggetto che segue una dieta completa.
Il ricambio fisiologico giornaliero di creatina è pari all’1,6% della quantità totale e, quindi, sempre in un soggetto di 70 kg, il turnover giornaliero di creatina è pari a 2 grammi, dei quali, normalmente, uno viene ricostituito per sintesi endogena e uno viene reintegrato attraverso la dieta.
Come si è già osservato a proposito del Neoton, un aumento di creatina dovrebbe incrementare la riserva di creatinfosfato nei muscoli, per cui  garantirebbe una maggiore potenza e una più elevata resistenza.
L’imputato ha ricordato che non tutti i giocatori gradivano le flebo di Neoton, per cui su consiglio di Locatelli si decise di passare all’assunzione di creatina in polvere che lo stesso Locatelli procurava dalla Svezia. La decisione venne comunicata ai giocatori e a tutto lo staff nel corso di una trasferta di Coppa UEFA a Francoforte, nel febbraio 1995.
L’imputato stesso ha spiegato le ragioni della decisione: “....dal punto di vista del metabolismo biochimico, per cui per poter risintetizzare dell’adenosintrifosfato, che nel frattempo è andato scemando, ma teniamo conto che è una catena che avviene praticamente con un continuum, per poter risintetizzare l’adenosintrifosfato, che nel frattempo si è trasformato in adenosindifosfato, è necessario che ci sia la possibilità, attraverso il creatinfosfato di creare la possibilità di acquisire un fosforo, un fosforo che può, attraverso un sistema enzimatico particolare che è molto importante, che è quello della creatinfosfochinasi, in questa maniera determina la ricostituzione dell’adenosintrifosfato; che rientra, l’adenosintrifosfato a cosa serve? Serve sostanzialmente alla contrazione muscolare e di particolari tipi di contrazione quando queste debbono avvenire. È chiaro che, siccome tutti noi ci muoviamo, tutti noi facciamo una vita di movimento, anche nell’individuo sedentario questa perdita di creatina è fisiologicamente prevista; tuttavia viene abbastanza facilmente sostituita, integrata dall’alimentazione, tenendo anche conto che una componente di questa creatina persa viene poi sintetizzata direttamente e naturalmente dall’organismo. Se noi passiamo....l’atleta è presumibile, soprattutto in funzione dell’attività che appunto dicevo prima che è nettamente diversa da quella del sedentario, sicuramente è possibile che ne perda di più. Le ricerche a questo proposito, la letteratura vastissima che esiste, direi... veramente universale, afferma che nello sportivo la perdita di creatina possa essere per una certa quota, certamente non molto elevatissima rispetto a quello che ho detto precedentemente, ma comunque superiore soprattutto in relazione a quello. Rimaniamo però sempre.....rimaniamo sempre nell’ambito dei 3-4 grammi, ecco. Questo sicuramente. Quindi allora una quota viene sintetizzata....” (trascrizioni registrazioni udienza del 21 luglio 2003 – pagine 4 e seguenti).
L’imputato, poi, ha spiegato pure i dosaggi adottati, ricordando che – secondo le conoscenze dell’epoca – vi era una dose, per così dire, d’attacco e una dose di mantenimento. La prima consisteva nell’assunzione di circa 20 o più grammi al giorno (e lo stesso A. ha ricordato che nell’ambiente dello sci alpino, ad esempio, si raggiungevano pure dosi di 30-40 grammi al giorno), mentre quella di mantenimento si aggirava intorno ai 5-6 grammi al giorno.
D’accordo con Locatelli, però, si sarebbe deciso di evitare la dose d’attacco e di passare direttamente a quella di mantenimento, perché era un momento in cui la stagione agonistica era in pieno corso e, soprattutto, come ha spiegato lo stesso A.: “......perché ho sempre saputo che per esempio la cosa più sfavorevole della creatina, l’unica io direi, a quanto so io naturalmente, l’unica cosa è l’incremento di peso, che l’incremento di peso è dose-dipendente,...e siccome l’incremento di peso è puramente legato a una ritenzione idrica, perché la creatina monoidrata non fa altro che richiamare acqua dal punto di vista del bilancio idrico, ora lei capisce che questo è sicuramente una situazione che è sfavorevole per l’atleta. Altro che incrementare la prestazione! Cioè, voglio vedere: avere uno che pesa 3-4 chili in più, 2 chili in più ma non di muscolo, perché non è pensabile che entro tre giorni la creatina abbia fatto muscolare quel signore di “x” muscoli; no, solo di acqua. E allora ......noi l’altro ieri abbiamo fatto tutta la valutazione della massa magra e della massa grassa sui nostri giocatori, e appena ci siamo accorti che questi hanno due chili di più li abbiamo messi immediatamente a regime. Quindi si immagini se noi andiamo a dare 20 grammi di creatina, il che voleva dire chiaramente, chiaramente, che avrebbe comunque nel giro di qualche giorno provocato un aumento di peso. Questo aumento di peso può servirci per lo sport? Ma manco per idea. Abbiamo... quindi abbiamo accettato di integrare, ma con dosaggi che sicuramente o non provocavano aumento di peso o comunque lo limitavano moltissimo, a differenza di quello che veniva fatto da molte altre squadre, dove invece hanno utilizzato i dosaggi alti, questi sì, e hanno avuto aumenti di peso veramente importanti, tanto è vero che poi hanno dovuto ricredersi, cosa che noi non abbiamo mai fatto........” (trascrizioni citate).
Il difensore ha osservato che A. a tal riguardo avrebbe commesso un errore, consistente appunto nel ritenere infondatamente che l’uso di creatina potesse provocare, determinando ritenzione idrica, un aumento di peso in misura proporzionale alla dose assunta, perché ciò non corrisponderebbe al vero e sarebbe stato escluso pure dal perito.
L’affermazione non risponde esattamente a quanto accertato, perché il perito ha osservato che l’effetto dell’aumento del peso corporeo in conseguenza di assunzione di creatina è largamente evidenziato in vari studi con riferimento alla durata dell’assunzione, alla quantità della dose assunta ed al meccanismo d’azione (pagina 49 relazione).
Proseguendo nelle proprie considerazioni e dopo aver premesso peraltro  che le aziende farmaceutiche non hanno mai sottoposto la creatina a studi controllati secondo i protocolli di farmacologia clinica, il perito ha rilevato che: “..la creatina con notevole frequenza dà origine ad un aumento di peso, senza che si possano stabilire delle relazioni con la durata dell’assunzione e con la quantità totale della dose assunta...” e poi: “....Malgrado in una ricerca non siano state riscontrate tali capacità proteino-sintetiche, i dati di molte ricerche attribuiscono, invece, alla creatina la capacità di incrementare le sintesi proteiche muscolari.
In tal caso, la creatina svilupperebbe un effetto simile a quello degli steroidi anabolizzanti, i quali aumentano le sintesi proteiche muscolari e determinano ritenzione idrica, con conseguente aumento di peso....” (pagine 50-52 relazione scritta). E non è forse ciò di cui ha parlato il dottor A.?
Tale effetto, che secondo il difensore sarebbe stato ritenuto sussistente per errore dall’imputato, del resto, risulta riportato pure dal consulente farmacologo della difesa, professor Mario Eandi, a pagina 88 delle osservazioni scritte da lui depositate: “La somministrazione a dosi superiori a quelle del fabbisogno giornaliero (circa 1,5 grammi) comporta un progressivo aumento del contenuto intracellulare di creatina-fosfocreatina fino al raggiungimento di un livello massimale compatibile con la buona funzionalità della cellula. A questo accumulo si correla l’aumento di acqua intracellulare, responsabile del lieve aumento ponderale che si può osservare nei soggetti che fanno uso di dosi elevate di creatina.”
Secondo il consulente della difesa, insomma, ad un uso a dosi elevate di creatina corrisponde un aumento ponderale che il consulente stesso ha definito lieve, ma che egli dà per certo che si verifichi.
E dunque, pur nella mancanza di studi sulla creatina controllati secondo i protocolli della farmacologia clinica e perciò privi di piena validità scientifica, in che cosa, tuttavia, il processo avrebbe dimostrato l’errore del dottor A. di cui ha parlato il difensore?
Il dottor A., in realtà, se mai ha sbagliato nel 1995, ha sbagliato per la ragione esattamente opposta a quella indicata dal difensore: egli, infatti, alla luce degli studi dell’epoca e sulla base dei consigli che evidentemente gli provenivano da Locatelli, come da altri appartenenti al mondo sportivo che aveva “scoperto” la creatina, non ha tenuto conto del fatto che la creatina, soprattutto se assunta in dosi elevate, provocasse l’immediato aumento del peso corporeo e questo, invece, avrebbe dovuto essere un effetto certamente  da evitare, come lo stesso imputato ha spiegato.
Il dottor A., però, evidentemente suggestionato dagli studi dell’epoca che presentavano la creatina come una sostanza capace di creare un accumulo di energia, di aumentare la potenza e di accrescere la resistenza muscolare degli atleti e vittima della propria inclinazione a sperimentare qualsiasi sistema che potesse essere utile ad incrementare la prestazione agonistica dei giocatori, inclinazione che come si è visto nel 1998 ha portato l’imputato ad allacciare contatti pure con Laich e Kraaijenhof che avrebbe fatto meglio a lasciar perdere, tale effetto non lo ha considerato nel 1995 oppure non ne ha tenuto il debito conto e, quando si è accorto di aver commesso un errore, ha cercato di porvi rimedio e, soprattutto, se ne è avvalso nell’attuale processo, sfruttando tale elemento logico, per dimostrare che già solo per evitare l’indesiderato aumento di peso egli mai avrebbe potuto decidere di somministrare massicce dosi ai propri calciatori.
La verità, come rilevato dal perito, è che non vi è una stretta correlazione tra la quantità di creatina assunta e l’incremento del peso corporeo, non potendosi escludere che anche dosi minime di creatina, soprattutto se protratte nel tempo, possano ugualmente portare ad un aumento del peso corporeo di chi le assume. E tale considerazione mina gravemente il ragionamento logico che  l’imputato ha utilizzato per spiegare e rendere  convincente la sua dichiarata scelta che lo avrebbe indotto al rifiuto delle dosi d’attacco di creatina.
L’imputato non ha rifiutato un bel niente ed ha somministrato dosi elevate di creatina ai propri giocatori, come molti elementi univocamente e concordemente dimostrano.
La difesa, da parte sua, ha avuto necessità di negare che la creatina produca l’indicato effetto soprattutto in stretto riferimento alla dose assunta, perché risulta agli atti che quasi tutti i giocatori della Juventus, se non proprio tutti, dopo aver iniziato ad assumere creatina, avevano accusato, chi più chi meno, un sensibile aumento di peso e poiché tale effetto si era verificato già nei primi tempi dell’assunzione di creatina, esso sta pure a dimostrare che le dosi somministrate erano particolarmente massicce.
Basterebbe, a tal riguardo, richiamare le dichiarazioni rese da Ravanelli nel corso della sua testimonianza.
Anche Ravanelli, sia chiaro, al pari di quasi tutti gli altri giocatori esaminati come testimoni, è risultato un teste difficile, non collaborativo, sfuggente e, in qualche caso, con buona probabilità falso o reticente.
Come si è rilevato già a proposito della testimonianza Verzini ovvero di quella di Torricelli saranno necessari ulteriori accertamenti in ordine alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni ed il pubblico ministero, che ha richiamato al proprio Ufficio la copia dei verbali di udienza, avrà modo di rivalutare tali dichiarazioni per individuare la sussistenza di eventuali elementi di reato.
Anche Ravanelli ha assunto analoga posizione nel processo, facendo trasparire in modo evidente e chiaro la sua difficoltà, la sua ritrosia nel riferire correttamente e completamente fatti riguardanti il mondo al quale ancora appartiene e relativi a personaggi che sono stati e in gran parte sono tuttora colleghi, amici, dirigenti e via di questo passo.
Già solo per quanto riguarda la creatina, basta notare da quale posizione di chiusura totale sia partito il testimone, che inizialmente ha negato pure di sapere se altri suoi compagni di squadra assumessero tale sostanza, per avere conferma del suo atteggiamento, per così dire, di istintiva chiusura.
Il teste, però, sia pure rispondendo quasi per monosillabi a specifiche e ripetute domande, ha dovuto riconoscere alcune circostanze di fatto, delle quali peraltro aveva già parlato nel verbale di sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari ed ha dovuto perciò confermare che la dose giornaliera di creatina da lui all’epoca assunta era di 6-8 grammi e che tutti i giocatori della squadra erano aumentati di peso.
Sul punto, la testimonianza ha avuto il seguente andamento:
“.....P.M.  Senta, lei prima ha detto che ha interrotto l'uso della creatina - no? -
RAVANELLI  Sì.
P.M. perché era aumentato di peso e perché non aveva avuto grossi benefici. Giusto?
RAVANELLI   Sì.
P.M. Quali benefici si aspettava dalla creatina?
RAVANELLI  Eh, non lo so. Magari di... di avere più resistenza in campo o di... di magari... La creatina è stata sempre detto magari che aiutava - come si dice? - non a giocare meglio, ma la... a..., la prestazione a farla durare. Ma io, quello che ho costruito, ho costruito la mia...
P.M. Quindi, ecco, ci spiega un po' bene che cosa le era stato detto sulla efficacia e la funzione della creatina?
RAVANELLI   Io le dico subito... le dico subito una cosa: che la creatina, da quello che posso sapere io, non è che aumenta la prestazione, ché uno, magari come me che fa l'attaccante, fa dieci goal a partita. Questo senz'altro.
P.M. Mah, questo...
RAVANELLI Escludiamolo! [ride]
GIUDICE Se ci fosse, la prenderebbero tutti.
RAVANELLI  [parla ridendo] La prenderebbero alcuni, se fosse così.No, in pratica poteva..., mi è stato detto che magari poteva aiutare la... la durata della resistenza fisica.
P.M. Cioè, in funzione della partita?
RAVANELLI  Della partita, dei 90 minuti, certo.
P.M. Ecco, ma questo chi glielo ha detto?
RAVANELLI  Il dottore.
P.M. Il dottor A.. Ecco, quando gliel'ha detto?
RAVANELLI       Quando si..., quando abbiamo iniziato a prendere la creatina.
P.M. Ecco, si ricorda il periodo in cui avete iniziato?
RAVANELLI No, no.
P.M. Non se lo ricorda.Si ricorda se avete fatto una riunione?
RAVANELLI  No, non me lo ricordo.
P.M. No. Ci ha parlato lei a quattr'occhi col...?
RAVANELLI Non me lo ricordo. Adesso non mi ricordo se ho parlato a quattrocchi o il dottore è venuto a parlare alla squadra.    Io so che la creatina era stata somministrata. Per quanto... per quanto mi riguarda me personalmente, ho preso la creatina per 15 giorni, come ho detto, nel '98. E' stata presa per 15 giorni dai 4 ai 6 grammi - adesso non mi ricordo  precisamente - per 15 giorni. Poi io, Fabrizio Ravanelli ha interrotto la... di prendere la creatina e non mi sono più neanche informato e non ho voluto neanche sapere più niente della creatina.
P.M. Oh! E come mai?
RAVANELLI E' la verità!
P.M. E come mai?
RAVANELLI Perché non m'importava.
P.M. Mah, si è arrabbiato?
RAVANELLI   No no. No no.
P.M. No. Senta, e gli altri suoi compagni la prendevano?
RAVANELLI Non so se la prendevano.
P.M. Beh, non lo vedeva nello spogliatoio, scusi?!
RAVANELLI [ride] Non lo so. Gliel'ho detto che i giocatori che rientravamo negli spogliatoi qualcuno avrà fatto anche uso, però non lo so, non me lo ricordo. Uno quando rientra dalla partita non è che...
P.M. E beh, ma scusi - eh? -  scusi, eh? -  però lei l'ha preso 15 giorni, è aumentato di peso.
RAVANELLI    Sì, sì.
P.M. non ha avuto grossi benefici e ha detto: "Io basta!"
RAVANELLI  Sì.
P.M. beh, scusi, l'avrà notato se altri invece lo prendevano.
RAVANELLI Altri l'avranno preso, non lo so!
P.M. Eh! Ma solo..., ma li ha visti?
RAVANELLI Eh?
P.M. Li ha visti?
RAVANELLI  Io? A prenderla?
P.M. Eh! Eh!
RAVANELLI  No, non lo so.
P.M. Non c'era? Lei non c'era negli spogliatoi? Dov'era?
GIUDICE Ma anche di questa spiegazione, cioè di questa sua decisione, ha avuto modo di parlarne con qualcuno?
RAVANELLI  No, infatti. Ho preso proprio una mia decisione.
GIUDICE E non ne ha parlato con nessuno?
RAVANELLI  No. No. Io ho parlato, ho detto al dottore che non prendevo più la creatina e che non mi andava più.
GIUDICE Ecco, ma gli ha spiegato le ragioni?
RAVANELLI No, no, no, no, no. Io ho detto che non... non mi sentivo così di continuare a fare questa cura, e basta.
GIUDICE Il medico sapeva che lei era aumentato di due chili?
RAVANELLI  Come no?!
GIUDICE Eh, certo che lo sapeva, perché la segue, quindi è prevedibile che se ne fosse accorto.
RAVANELLI Certo.
GIUDICE E non ha spiegato che era per quello? Non ne ha parlato col medico?
RAVANELLI [non si rileva risposta verbale]
GIUDICE Non ne ha parlato nemmeno con il preparatore atletico? Che ne so? Non ne ha parlato con nessuno? Con qualche suo compagno, con nessuno?
RAVANELLI   Di cosa, della mia...?
GIUDICE Di questi problemi. Dice: "Guarda, la creatina mi sta creando il problema del sovrappeso"...
RAVANELLI No, noi abbiamo... noi abbiamo... Ma non era una cosa sola a me personalmente. Quando abbiamo iniziato il ciclo, penso che tutti avevano... eh... la creatina.
GIUDICE Problemi di...
RAVANELLI problemi di aumentare di... di aumentare di peso.
GIUDICE di aumentare di peso.
RAVANELLI Io l'ho... l'ho interrotta e basta, e niente.
GIUDICE Quindi era un problema comune questo qui del sovrappeso.
RAVANELLI Certo, certo.
GIUDICE Ma a lei risulta che qualche altro suo compagno di squadra fosse aumentato di peso?
RAVANELLI  Come no?!
GIUDICE Per esempio, ho sentito Vialli l'altra volta, Vialli ci ha detto che era aumentato di peso.
RAVANELLI Certo che era aumentato di peso.
GIUDICE E a lei risulta questo?
RAVANELLI Sì!
GIUDICE Cioè, se non gliel'avessi detto io, lo sapeva che Vialli era aumentato di peso per la creatina?
RAVANELLI Certo. No, non Vialli... Vialli... So che c'era un aumento. Adesso non so proprio l'individuo, Vialli, il giocatore.
GIUDICE E come lo sa, scusi, che c'era un aumento?
RAVANELLI Perché il sabato mattina c'era abitudine che tutti i giocatori dovevano andare sopra la bilancia e vedere..., ma non perché era stata presa la creatina.
GIUDICE Ho capito.
RAVANELLI perché tutti i sabati
GIUDICE Perché si pesano.
RAVANELLI si pesano prima della..., ci si pesa.
GIUDICE Oh! Ho capito E lei aveva riscontrato che tutti gli altri pesavano di più o, almeno, quelli che vedeva lei?
RAVANELLI Sì, quelli che vedevo io... vedevo io erano aumentati di peso anche loro.
GIUDICE Ma quindi ricordava il peso dei suoi colleghi?
RAVANELLI No, il peso no.
GIUDICE Come faceva a sapere se erano aumentati?
RAVANELLI Perché mi..., parlavano con me, dice: "Tu sei aumentato di peso"?
GIUDICE Oh! Ha visto? E' la prima domanda che le ho fatto, dico: "Non ne parlava?". Evidentemente si parlava.
RAVANELLI Certo.
GIUDICE E con chi ne ha parlato? Questo le sto chiedendo.
RAVANELLI Tra i compagni di squadra. Quando si era dentro lo spogliatoio ci si...
GIUDICE Ricorda con chi? Perché "compagni" ancora è una indicazione generica.
RAVANELLI No, no, non me lo... non me lo ricordo qual è il com...
GIUDICE Io se le chiedessi qualche nome e cognome - dico - lei me lo saprebbe fare?
RAVANELLI No.
GIUDICE Non se lo ricorda?
RAVANELLI Non me lo ricordo. Dentro lo spogliatoio penso che il 90%... saremo aumentati di peso quasi tutti.
GIUDICE Io perciò le ho parlato di Vialli che aveva avuto questo problema e che ci ha detto lui.Lei ricorda - per esempio - se ha parlato con Vialli?
RAVANELLI Non me lo ricordo.
GIUDICE Lei ricorda con chi altri ha parlato?
RAVANELLI No, io avrò parlato...
GIUDICE Con chi eventuali altri. Eh?
RAVANELLI Era... in pratica su..., la squadra era..., quasi il 90% di chi la prendeva eran quasi aumentati tutti di peso.
GIUDICE Ecco, ma lei come dice questo?
RAVANELLI Perché io mi ricordo che..., però non posso dire magari il Tal Tizio...
GIUDICE Ravanelli, lei ci fa anche una statistica, dice: "Il 90%", o quasi, diciamo così...
RAVANELLI       O quasi tutti i giocatori, o quasi tutti.
GIUDICE - Oh! - che prendevano la creatina era aumentata di peso.
RAVANELLI Sì.
GIUDICE Allora, mi dice sulla base di che cosa lei può fare un'affermazione del genere? Perché l'ha sentito, perché l'ha riscontrato, perché ne ha parlato con i compagni? Cioè, sulla base di che cosa lei mi dice addirittura anche una statistica, il 90% o giù di lì?
RAVANELLI  Mah, no, io ade... adesso non lo so. Io penso che quando scendevamo lì alla pesa, a pesarci, quasi tutti i giocatori pesavano qualche... qualche grammo in più, chilogrammo in più. C'era..., in pratica c'eravamo trovati... Quando ti vai a pesare, di solito alle 10 (per le 10 e mezza ho allenamento), alle 10 arrivava, passava il responsabile per il peso - adesso non mi ricordo se era...
GIUDICE  Sì, ma non importa. Io capisco che... Eh! E allora?
RAVANELLI E allora avevamo riscontrato che tutti eravamo aumentati di peso, però adesso non gli posso dire Marocchi o Khöler era aumentato di peso, perché direi una bugia.
GIUDICE Questo lo capisco, ma mi dice allora sulla base di che cosa? Perché se ne lamentavano? Cioè, come fa a dire allora: "Tutti avevano riscontrato un aumento di peso"?
RAVANELLI  No, perché, prendendo questa creatina, tutti avevano riscontrato che si aumentava di peso.
GIUDICE Eh! E questa sua affermazione: "Tutti avevano riscontrato"
RAVANELLI Sì.
GIUDICE a lei da che risulta? Questo le sto chiedendo.
RAVANELLI Da quando prend... prendevamo il peso.
GIUDICE  Ho capito. Ma a lei da che risulta? Perché lei può parlare del suo peso, no?
RAVANELLI Certo.
GIUDICE Se io le chiedessi adesso: "Oggi quanto pesa?", lei più o meno lo sa.
RAVANELLI       Certo.
GIUDICE perché, se non si è pesato oggi, si è pesato ieri o dieci giorni fa. Come devo dire?
RAVANELLI Certo, certo, certo.
GIUDICE Ma se io le chiedessi quanto peso io non lo sa.
RAVANELLI Certo.
GIUDICE Oh! Come faceva a sapere che anche gli altri erano aumentati? Questa è la domanda.
RAVANELLI Perché lo sentivo... perché lo sentivo dentro gli spogliatoi.
GIUDICE  Oh! Questo le sto dicendo.Allora, lei sentiva dagli altri suoi compagni che...
RAVANELLI Certo, certo, certo.
GIUDICE che si lamentavano del fatto che prendevano chili insomma.
RAVANELLI Certo, certo.
GIUDICE  Oh! E lo riferivano all'assunzione di creatina quest'aumento di peso?
RAVANELLI Certo, certo.
GIUDICE Davano la colpa alla creatina insomma.
RAVANELLI Certo, certo.
GIUDICE Ho capito. Non sa dire da chi lo ha sentito?
RAVANELLI No.
GIUDICE Lo sentiva, ma non ricorda da chi. Ecco!
RAVANELLI Lo sentivo, ma non... non so...
GIUDICE Però lo sentiva da quasi tutti, visto che parla del 90...
RAVANELLI Certo, certo.
GIUDICE Ho capito. Va bene. Andiamo avanti.” (trascrizioni registrazioni udienza del 19 dicembre 2003 – pagine 74 e seguenti).
Risulta del tutto evidente che si è trattato di un teste ostile e per nulla contento di essere stato chiamato a testimoniare. Ciò nonostante, Ravanelli, come si è visto, da una parte, ha contraddetto quanto sostenuto da A. a proposito del Liposom forte e, per quanto riguarda la creatina, ha finito col riconoscere che quasi tutti i giocatori la prendevano e tutti accusavano un incremento di peso corporeo.
Il teste, inoltre, ha affermato pure che la quantità di creatina che egli assumeva era di 6-8 grammi, che – ancora una volta - non è una grande e veridica ammissione, perché il dottor A. somministrava ai giocatori dosi ben più elevate e consistenti di creatina, ma essa serve a rompere il limite che l’imputato ha ritenuto di indicare come quantità massima somministrata dal febbraio 1995 fino a fine stagione ‘94/95, individuata in 4-5 grammi.
Quasi tutti gli altri giocatori esaminati durante il dibattimento, come si vedrà, si sono comportati persin peggio e soprattutto nell’intento di non contraddire quanto sostenuto dal dottor A. hanno finito per rendere dichiarazioni intrinsecamente prive di ogni credibilità logica, smentite dagli elementi probatori assunti e tra loro contraddittorie. Se non fossero state rese in un contesto estremamente serio quale è la testimonianza e persino drammatico, come soprattutto per gli imputati è il processo, si potrebbe pure cogliere l’aspetto  quasi buffo di alcune affermazioni rese dai giocatori.
A fine stagione ‘94/95, la situazione mutava perché come sponsor interveniva l’Also-Enervit che produce, tra l’altro, pure creatina, la creatina complex in bustine.
Presso la Juve, perciò, si passava dalla creatina acquistata in Svezia a quella della Also e A. così ha spiegato il passaggio: “.....All’inizio della stagione ‘95/96 c’era... non abbiamo più usato la creatina svedese, di cui adesso chiedo scusa ma non ricordo il nome vero, mi sembra But... Strength, qualcosa del genere, e invece è entrata la sponsorizzazione con la Also Enervit. E la Also Enervit produceva delle comodissime bustine monodose che erano di 3 grammi l’una, quindi la casa produttrice consigliava, era scritto dappertutto a livello di Also Enervit, 9 grammi di dose iniziale e poi 6 grammi nella fase di mantenimento. Noi, sempre con la nostra filosofia che era quella di non determinare... che non avevamo bisogno di fare nessuna dose di carico perché a noi serviva unicamente, quindi non di riserva, non di energia, ma semplicemente di reintegro, ed essendo difficile fare i 5 grammi che ci era sembrato un dosaggio buono essendo delle bustine, abbiamo dato 6 grammi. Ecco, quindi questo è stato il cambiamento, per esempio, dal febbraio-maggio del ‘95 al luglio del ‘95....” e ancora: “.....nei momenti in cui era previsto il doppio allenamento, quindi c’era un allenamento durante la settimana, o il giorno prima o il giorno dopo in cui c’erano lavori di forza; là quando c’erano dei lavori di forza, quindi quando il dispendio probabilmente e la perdita era presumibilmente superiore per l’utilizzo muscolare che se ne faceva, quindi intorno al martedì, mercoledì e giovedì delle settimane in cui non c’erano le partite infrasettimanali, attenzione, allora in quelle settimane, da febbraio a giugno veniva data la disponibilità ai giocatori di assumere questo tipo di integratore, questo fino fine maggio, diciamo; la stagione agonistica è finita l’11 di giugno quell’anno lì. Quindi è stata una stagione molto lunga, molto faticosa, abbiamo avuto due finali, una di Coppa UEFA, abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo vinto la Coppa Italia giocando col Parma l’11 di giugno. Questo è quanto. Finita questa stagione, arriva la Also Enervit. La Also Enervit....No, quell’epoca lì il fatto di somministrarla nell’intervallo del primo tempo, posso anche sbagliarmi adesso, i ricordi non sono così, posso anche averla data nell’intervallo del primo tempo, ma mi sembra che invece l’introduzione - e le spiego poi anche perché - l’introduzione nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo sia avvenuto prevalentemente – non escludo con questo che sia avvenuto anche prima – ma prevalentemente nell’anno successivo. Questo è quanto mi ricordo....ho ricordo perché – anche questo è un dato di letteratura – cioè mi aveva interessato un lavoro di Carmelo Bosco e di Tranquilli, Carmelo Bosco, che avevano utilizzato – ed era di quegli anni, ‘95 mi sembra che fosse proprio – avevano utilizzato la creatina nell’ambito delle squadre di calcio, anzi loro erano stati i primi a utilizzare la creatina mi sembra in una squadra di serie C, che non vorrei dire, non voglio fare nomi magari che... ma forse il Crevalcuore, qualcosa del genere, ammesso che ci sia una squadra di Serie C che..., mi sembra. E comunque mi aveva interessato questo aspetto metabolico. Cioè, sostanzialmente noi sappiamo da sempre che l’acidità muscolare è colei che determina la inibizione della sintesi dei substrati metabolici. Cioè più aumenta l’acidità muscolare e più viene inibita la capacità di sintetizzare a) il glicogeno e la fosfocreatina stessa. Quindi la presenza di idrogenioni che sono legati all’attività fisica e che si formano sicuramente a livello muscolare, sono coloro che sono limitanti in senso sfavorevole, di recupero intendo dire, di rapido recupero di questi substrati metabolici. A parte quella... allora avevo letto questa situazione, la spiegazione scientifica la so io, invece Bosco e Tranquilli l’hanno appena accennata in questo lavoro e hanno chiaramente indicato come una delle cose più interessanti della somministrazione di creatina fosse quella di utilizzare il meccanismo tampone proprio della creatina. Cioè la creatina sarebbe utile anche e soprattutto per la questione tampone sull’acidità muscolare. Questo mi aveva interessato in modo precipuo, e per questo motivo, per tutte le considerazioni che avevo fatto l’altra volta, quindi del sicuro depauperamento del glicogeno, del sicuro depauperamento della fosfocreatina durante l’attività di una partita, avevo deciso allo scopo di favorire dopo il secondo tempo, abbattendo l’acidità, quindi non durante il secondo tempo dove peraltro è assolutamente inutile somministrare creatina agli scopi prestazionali e incrementativi, ma dato solo nel mio intendimento per favorire successivamente l’abbassamento del pH e la diminuzione degli idrogenioni muscolari....” (trascrizioni registrazioni citate del 21 luglio 2003).
Dalle riferite affermazioni emerge evidente l’uso di creatina non come semplice integratore, bensì come sostanza capace di influenzare il metabolismo del giocatore e, in quanto tale, da somministrare più in funzione dello sforzo fisico sopportato o da affrontare, che dell’ordinaria quantità quotidianamente consumata dal fisico dell’uomo e dell’atleta.
Risulta chiaro, in altri termini, che il dottor A., anche per quanto riguarda la determinazione della quantità di creatina da assumere e del momento in cui assumerla, si ispirava agli studi che egli stesso ha citato e alle proprie convinzioni e non certamente alla funzione di integratore da assegnare a tale sostanza.
A conferma di tale considerazione, si deve ricordare che nel corso dell’udienza del 6 maggio 2002 è stato esaminato Colli Roberto, che è un preparatore atletico, un esperto di metodologia dell’allenamento,  che ha avuto modo di prestare la propria attività per atleti di vari sport e di varie federazioni sportive. Egli è stato pure stretto collaboratore del Carmelo Bosco, da lui chiamato professor Bosco, di cui ha parlato e ai cui studi ha dichiarato di essersi ispirato il dottor A..
Il teste ha riferito come il professor Bosco, che peraltro tendenzialmente condivideva la tesi della somministrazione delle dosi massicce d’attacco di creatina, almeno nel 1995, differenziasse il ricorso a tale sostanza a seconda del tipo di sport praticato, del tipo di allenamento svolto e così via. Il testimone ha ricordato pure gli esperimenti effettuati con l’équipe di cui faceva parte pure il professor Bosco su alcune cicliste ovvero su pesisti ed ha anche riferito l’esito di tali esperimenti, con le relative percentuali di incremento della prestazione.
Per quanto riguarda il calcio, in particolare, il Colli ha dichiarato: “....allora, sicuramente il Professor Bosco non so se li ha fatti riferiti all’allenamento, quanto sicuramente riferi... come una ricerca di tipo trasversale per identificare i valori ormonali, e risultavano che i valori dei calciatori, in generale, erano abbastanza alti e comunque legati ai livelli di esplosività. Lui ha tirato fuori una relazione, una correlazione, tra i livelli di esplosività del giocatore e i suoi livelli di testosterone, tant’è che ha costruito sopra una teoria in cui il testosterone per lui è più legato alla componente esplosiva rispetto ai criteri di forza massima, come mediatore chimico della pompa del calcio nella contrazione muscolare. Questa è la teoria che è stata formulata dal Professor Bosco.....” (trascrizioni registrazioni udienza citata – pagine 194 e seguenti).
Il dottor A., che come si vedrà ha sostenuto che uno degli scopi della somministrazione di creatina è quello di favorire l’anabolismo,  spiegando che cosa egli intenda per anabolismo, ha precisato: “.....l’anabolismo significa, allora, la situazione è in questi termini: nella fase di allenamento, per motivi ormonali, ma questo lo dico indipendentemente dal libro, questa è una concezione fisiologica. Durante, per i motivi ormonali che ho detto precedentemente, quando i carichi di allenamento sono particolarmente elevati, l’ormone che incrementa l’anabolismo, che è il testosterone, incomincia a calare, come mi sembra di aver detto diffusamente la scorsa volta e quindi non so se devo ritornarci. Ora, quindi questa fase viene chiamata catabolica. Favorire la fase anabolica significa semplicemente fermare l’abbassamento dell’ormone che determina il catabolismo, e quindi favorire l’anabolismo...” (trascrizioni citate).
Si può notare la sintonia delle opinioni espresse dall’imputato e quelle riferite dal teste Colli come risultati degli studi su calciatori eseguiti da Carmelo Bosco e non è difficile concludere, dunque, che la creatina nell’uso che di essa faceva l’imputato solo in piccola parte svolgeva la funzione di integratore, mentre veniva prevalentemente utilizzata per influire sulla prestazione dell’atleta.
Anche a tal riguardo, in verità, il dottor A.  ha espresso il proprio pensiero, rilevando che: “....migliorare la performance non significa incrementare in modo surrettizio la prestazione agonistica, è un’altra cosa. Perché anche l’allenamento migliora la performance, perché non ho mai visto che uno si alleni per peggiorare la performance.....” ma il rilievo, ancorché suggestivo, non può essere condiviso.
Si creerebbe, diversamente, un circolo vizioso in conseguenza del quale, per migliorare la performance, si deve necessariamente ricorrere all’allenamento e, per incrementare e sostenere  ritmi mano a mano più impegnativi di allenamento, che servono sempre più a migliorare la performance, si devono somministrare farmaci e sostanze di vario genere.
Come si è già rilevato, non si condivide tale impostazione, perché contraria all’interesse della salute dell’atleta e anche ai principi di correttezza e lealtà sportiva, in quanto potrebbe produrre l’effetto di premiare chi si avvale dei migliori medici e farmacologi e non chi ha in squadra atleti più forti e più bravi.
L’adattamento all’allenamento deve avvenire attraverso un processo biologico naturale e non deve essere indotto o realizzato attraverso pratiche esogene di trasformazione bio-chimica.
Proprio per sfruttare al meglio le possibilità che si riteneva offrisse l’uso di creatina, la Juventus dalla stagione ‘95/96 offrì un contratto di consulenza pure al dottor Enrico Arcelli che, come rilevato, all’epoca era il responsabile scientifico della Also-Enervit, l’ispiratore della politica di mercato di quell’azienda, ritenuto a torto o a ragione uno dei massimi studiosi dei problemi di nutrizione e della creatina in particolare.
Si è osservato da parte del difensore, sostenendo che il dottor Arcelli sarebbe stato l’unico in questo processo a rendere false dichiarazioni testimoniali, che egli per molto tempo, anche negli anni successivi all’inizio del procedimento penale, pure attraverso scritti e interventi, è stato assertore di una dose iniziale di 10 grammi di creatina e per questo la Also avrebbe strutturato la dose di creatina in ciascuna bustina in 3 grammi, proprio per dare la possibilità, consumando tre bustine, di avvicinarsi a tale dose iniziale, assumendo in pratica 9 grammi, per poi proseguire il programma con una o due bustine al giorno.
Arcelli, dunque, non avrebbe dichiarato il vero, avendo invece sostenuto nel processo di avere invitato più volte A. e Tencone ad abbassare le dosi di creatina somministrate ai giocatori.
Mettendo per un attimo da parte ciò che hanno dichiarato nel processo  Arcelli e Tencone che, come anticipato, sono pure stati messi a confronto tra loro nell’udienza del 27 ottobre 2003, ciò che però deve essere subito messo in chiaro è che la Juventus conosceva bene e fin dall’inizio le tesi sostenute da Arcelli e proprio per questo – è da ritenere – si era rivolta a lui e alla Also-Enervit.
E, allora, dov’è la novità nella scoperta delle convinzioni del dottor Arcelli? Questi, se invitava i responsabili dello staff medico della Juve a mantenere più basse le dosi di creatina da somministrare ai giocatori, cercava evidentemente di contrastare quanto avveniva nell’ambiente della Juve in cui le dosi superavano abbondantemente pure i 10 grammi coincidenti con le sue convinzioni.
Se dunque Arcelli ha dichiarato il falso nel processo è solo perché non ha ritenuto di precisare e riferire le circostanze di cui era a conoscenza ed ha atteso di essere convocato più volte prima di riferire qualche elemento in più.
Nel corso del confronto Arcelli-Tencone, così come del resto nel corso dei rispettivi esami  testimoniali, nessuno dei due testimoni è risultato sincero e convincente. Valuterà il pubblico ministero se tale posizione assunta nel processo possa essere stata dettata da interessi personali, quali quello dell’eventuale concorso nei reati contestati ad A., da parte di Tencone, ovvero quelli di cui era portatrice la Also-Enervit, condivisi  da  Arcelli oppure possa essere stata ispirata soltanto ad evitare di contraddire le tesi e le affermazioni sostenute dal dottor A..
Rimane il fatto che Arcelli ha preferito presentarsi come un autentico smemorato, costretto a fare voli pindarici, come ha osservato il difensore, per poter individuare una quantità di creatina che si collocasse tra i 10 e i 20 grammi, oltretutto senza riuscire più a collocare nel tempo gli eventi nei vari momenti in cui essi sono davvero accaduti e, per quanto riguarda i suoi rapporti con lo staff medico juventino, almeno per ciò che attiene agli inizi del rapporto, egli ha fatto intuire di sapere molte più cose di quelle dichiarate, senza però mai precisare bene direttamente i fatti, limitandosi a richiamare – in qualche occasione - il libro scritto da Massimo Lodi, in collaborazione con Giampiero Ventrone, preparatore atletico della Juventus, all’inizio del 1998, intitolato “Sul campo con la Juve”, con introduzione dello stesso Arcelli, nel quale – a suo dire – risulterebbero ben riportate le circostanze oggetto della sua testimonianza.
Tencone, dal canto suo, ha continuato a ripetere ciò che ha sempre sostenuto A., pur rimarcando che egli nell’ambito Juve era solo un esecutore, perché era A. che assumeva le decisioni e impartiva le direttive.
Per quanto riguarda la creatina, in particolare, è risultato d’accordo con Arcelli solo sul fatto che dalla fine del 1996 in poi la Also-Enervit proponeva una dose di attacco di creatina di 9 grammi per 7-10 giorni e, successivamente, una dose giornaliera di 3 grammi da assumere a cicli di alcuni mesi.
Egli, però, ha dichiarato che la Juve non avrebbe mai aderito alla dose iniziale di 9 grammi proposta dalla Enervit e da Arcelli, somministrando dosi iniziali massime di 5-6 grammi per proseguire con i 3 grammi giornalieri.
Tencone, poi, ha fatto autonome dichiarazioni sulla durata dei cicli, contraddicendo in parte anche quanto sostenuto da A. e, soprattutto, non ha spiegato e precisato bene i motivi della strategia di somministrazione di creatina che a suo dire sarebbe stata adottata,  in modo difforme  oltretutto proprio dalla linea di intervento proposta dalla casa produttrice e dal responsabile scientifico di tale azienda che invece la stessa Juventus aveva liberamente scelto.
Il testimone, inoltre, ha anche affermato con sicurezza che nella stagione ‘94/95 e, cioè, al momento in cui si utilizzava la creatina svedese, la cui casa produttrice tra l’altro consigliava dosi iniziali da 20 grammi di creatina, veniva somministrata a ciascun giocatore una dose di 5 grammi che proprio il dottor Tencone preparava, prelevando dal grande barattolo a disposizione negli spogliatoi cinque misurini per volta, essendo il misurino da 1 grammo e sciogliendo la sostanza in bibite che porgeva ai vari giocatori al loro rientro negli spogliatoi dopo l’allenamento.
Su specifica domanda, il dottor Tencone ha ribadito che la dose era di 5 misurini da 1 grammo, uguale per tutti e che i giocatori, anzi, non erano neppure in condizioni di stabilire quanti grammi di creatina assumessero, perché ovviamente nessuno controllava ciò che il dottor Tencone preparava, fidandosi di ciò che faceva il medico.
I giocatori, poi, hanno fatto dichiarazioni tutte diverse tra loro. Di Torricelli e Ravanelli già si è detto.
Tacchinardi, che era già alla Juve nella stagione ‘94/95, non ha ricordato quasi nulla della creatina, ha fatto confusione tra bustine e misurino, assumendo che all’epoca,  giocando poco, prendeva meno creatina di altri, non ha ricordato nulla delle pastiglie assunte nell’aprile-maggio 1998 ed ha affermato che il suo ricovero del 1997 era stato provocato da una bibita ghiacciata.
Pessotto, anch’egli già alla Juve nel febbraio 1995, ha dichiarato di aver assunto 3 grammi di creatina e così si è espresso:
“GIUDICE: lei ha fatto uso anche di creatina?
PESSOTTO sì.
GIUDICE: continua a farne uso?
PESSOTTO: no.
GIUDICE: non ne fa più uso?
PESSOTTO  no.
GIUDICE: e come mai?
PESSOTTO:  non ne faccio più uso perché non ne faccio più uso.
GIUDICE:  eh, ma non è una risposta.
PESSOTTO:  perché...
GIUDICE: c’era una ragione per cui ne facesse uso prima?
PESSOTTO: ...mi reintegro in altro modo.
GIUDICE: cioè?
PESSOTTO: con acqua.
GIUDICE: con acqua?! Al posto della creatina?
PESSOTTO: o gli integratori che la società, il medico ci consiglia di prendere.
GIUDICE: e che integratori vi consiglia al posto della creatina? Perché adesso...
PESSOTTO: ma non lo so al posto della creatina, gli integratori che ci consiglia sono: l’Enervit, Gatorade, questi qui, l’R2.
GIUDICE: ma che tipo di integratori? Per i sali?
PESSOTTO: sì, sali minerali.
GIUDICE: e la creatina è a parte?
PESSOTTO: no.
GIUDICE: e come no?
PESSOTTO: non lo so questo.
GIUDICE: la creatina è creatina.
PESSOTTO   non lo deve chiedere a me.
GIUDICE: ma proprio stamattina mi diceva il vostro medico che si continua a fare uso di creatina. Però è il secondo a cui lo chiedo, due su due, a Tacchinardi non l’ho chiesto, ma due su due che mi dice che non ne fa più uso, né lei né Birindelli.
PESSOTTO: io rispondo per quanto riguarda me.
GIUDICE: e lo so, e io le sto dando questa notizia, anche BIRINDELLI dice che non ne fa più uso.
PESSOTTO: non lo sapevo.
GIUDICE: e appunto glielo dico.
PESSOTTO: beh, non ci trovo niente di male.
GIUDICE: no, io non è una questione di male o di bene, io posso trovare nulla di male se uno l’assume, come nulla di male se uno non l’assume, vorrei però come in tutte le cose che mi si spiegasse perché uno l’assume se la prende e perché uno smette se smette di prenderla. È tutto lì. Ha capito? Qua non è il problema di “male”, il problema è di dare una spiegazione.
PESSOTTO: ci sono dei medici che decidono cosa dobbiamo assumere e noi ci atteniamo a quello.
GIUDICE: e quindi è il dottor A. che vi ha detto di non prendere più creatina?
PESSOTTO: io prendo quello che mi danno.
GIUDICE: allora ripeto la domanda in un altro modo: è il dottor A. che non le dà più creatina?
PESSOTTO: no. Se non ritiene opportuno non me la dà.
GIUDICE: e quindi non gliela sta dando?
PESSOTTO: no.
GIUDICE: e che cosa le dà?
PESSOTTO: e ho detto prima...
GIUDICE: degli integratori?
PESSOTTO: sì, abbiamo il Gatorade, l’R2 e l’acqua....” (trascrizioni registrazioni udienza del 21 luglio 2003 – pagine 231 e seguenti).
Di Conte pure si è parlato ed è necessario aggiungere che egli ha dichiarato di non sapere neppure che cosa fosse la creatina, in quanto assumeva solo vitamine, aminoacidi e pappa reale, né si è dichiarato in grado di dire se altri suoi compagni assumessero creatina.
Anche l’affermazione di non essere a conoscenza di ciò che avviene negli spogliatoi, per non riferire nulla dei comportamenti di compagni di squadra, medici, massaggiatori e così via è stato un atteggiamento comune ai calciatori che lo hanno assunto talvolta anche in modo sfacciato, come è il caso di Birindelli che, oltre alle risposte generiche fornite sui prodotti medicinali da lui assunti, una volta poi che si è passati alla creatina, ha mostrato praticamente di vivere da solo: “.....ma sapevo cosa mettev... Non vedevo la scatola ma io sapevo quello che c’era nelle fiale.
GIUDICE: ma non ha dichiarato questo, però.
BIRINDELLI: mi sarà sfuggito in quella...
GIUDICE: non lo ha dichiarato. Lei ha detto...
BIRINDELLI: mi sarà sfuggito in quell’occasione.
GIUDICE: «...il prodotto, la flebo vedevo quale prodotto usavo se capitava che fosse lì vicina, in vista, la scatola. A volte capitava che non ci fosse la scatola in vista, in tal caso io non so...», non “non ricordo”, «...io non so quale prodotto mi fosse somministrato». Oggi lei dice una cosa diversa perché dice che lo sapeva comunque, indipendentemente dalla scatola, solo che magari non è in grado di ricordare di quale prodotto si trattasse, ma quella dichiarazione - ed è per quello che mi ha colpito - quella dichiarazione vuol dire un’altra cosa. Vuol dire che se lei non leggeva il prodotto sull’etichetta della scatola, sulla scatola o, insomma, da qualche parte, faceva la flebo senza sapere neppure di che cosa...
BIRINDELLI: no, assolutamente!
GIUDICE: che cosa stesse facendo.
BIRINDELLI: assolutamente.
GIUDICE: chi è che glielo diceva che era necessario, se glielo diceva, e se era necessario fare le flebo?
BIRINDELLI: il dottor Tencone.
GIUDICE: lei con il dottor A. parlava?
BIRINDELLI: certo.
GIUDICE: capitava, o parlava solo con Tencone?
BIRINDELLI: no no no no, capitava. Erano loro due i medici e quindi capitava di parlare sia con l’uno che con l’altro.
GIUDICE: senta, lei quindi non è in grado di stabilire se oltre all’Epargriseovit vi fossero altri prodotti che le venissero somministrati così, con flebo?
BIRINDELLI: no, che ricordi no.
GIUDICE: solo vitamine?
BIRINDELLI: sì.
GIUDICE: la creatina continua a prenderla?
BIRINDELLI: no.
GIUDICE: non la prende più?
BIRINDELLI: no.
GIUDICE: e perché?
BIRINDELLI: no... a parte che mi ha... cioè non ne ho fatto più uso perché i carichi di lavoro sono diminuiti, quindi non ho sentito più la necessità di prenderla.
GIUDICE: ma lei prima perché la prendeva allora?
BIRINDELLI: perché in fase di preparazione... i carichi di lavoro nel ‘97 era diverso da quello che facciamo adesso. Adesso è molto più personalizzato, è molto più specifico, quindi sono altri carichi di lavoro.
GIUDICE: cioè adesso sono diminuiti i carichi di lavoro o lei si è abituato ai carichi di lavoro?
BIRINDELLI: no no no, sono...
GIUDICE: no?
BIRINDELLI: non è che sono diminuiti, sono più particolareggiati e quindi distribuiti meglio.
GIUDICE: e quindi questo fa sì che lei non abbia più bisogno di creatina?
BIRINDELLI: no, io adesso non prendo creatina.
GIUDICE: ma i suoi compagni di squadra la prendono?
BIRINDELLI: no. Almeno, a mia vista no, assolutamente.
GIUDICE: guardi che questa mattina, proprio questa mattina, A., il dottor A. ha detto che continua a fare uso di creatina.
BIRINDELLI: ma io Le dico, a mia vista...
GIUDICE: non credo personale.
BIRINDELLI: no. Le dico, a vista mia no, perché io non ho visto nessuno. Poi se qualcuno la prende sono cose loro, non è che io vado a vedere...
GIUDICE: se lo fanno loro... lo spogliatoio è quello, no?
BIRINDELLI: no, io non vado a vedere cosa fa un compagno.
GIUDICE: lo so che non va a vedere, però vive negli spogliatoi con gli altri, no?
BIRINDELLI: si si, ma siccome l’allenamento è personalizzato, quindi io posso finire prima di un altro rispetto a...
GIUDICE: ma dopo l’allenamento il medico le prepara qualcosa?
BIRINDELLI: no, assolutamente.
GIUDICE: neppure un bicchiere d’acqua se ha sete?
BIRINDELLI: no, noi abbiamo le bevande. Abbiamo il frigo: c’è il Gatorade, c’è acqua, c’è tutto...
GIUDICE: quindi dal frigo le prendete dopo? No, non credo dal frigo.
BIRINDELLI: c’è Gatorade, acqua, questa roba...
GIUDICE: ma dal frigo le prendete, dopo l’allenamento?
BIRINDELLI: sì.
GIUDICE: non credo che facciano bene, no?
BIRINDELLI: beh, non è che le beviamo tutte di un sorso.....” (trascrizioni registrazioni udienza citata – pagine 196 e seguenti).
Per quanto riguarda Del Piero, le osservazioni che si possono fare sono di tipo diverso. Non che il giocatore si sia discostato dal complessivo tenore delle deposizioni dei colleghi che lo hanno accompagnato, perché anch’egli si è detto sicuro di aver  assunto soltanto 2 o 3 grammi di creatina, pur non ricordando che capacità avesse il misurino adottato nel 1995, è stato molto abbottonato sulle sostanze assunte ed ha fatto dichiarazioni poco verosimili in ordine all’aumento di peso, che il giocatore ha attribuito al naturale invecchiamento, accompagnato dai carichi di lavoro.
Nel caso di Del Piero, il problema non riguarda il contenuto delle dichiarazioni da lui rese, inattendibili al pari di quelle rilasciate dagli altri giocatori esaminati il 21 luglio 2003, ma è relativo al fatto che il giocatore era stato iscritto nel registro degli indagati il 17 luglio 1999 e per lui, come per altri, il pubblico ministero aveva presentato richiesta di archiviazione accolta dal giudice per le indagini preliminari in data 30 agosto 2000.
La testimonianza di Del Piero, perciò, deve essere considerata l’equivalente di dichiarazioni rese dall’imputato, per cui nessun effetto giuridico può discendere da eventuali false o incomplete affermazioni.
Solo per amore di correttezza, peraltro, va rimarcato come le parti fossero perfettamente a conoscenza della riferita circostanza relativa all’iniziale iscrizione di Del Piero nel registro degli indagati, ma la notizia nel processo è stata riportata da una nota del Cancelliere competente presso la Procura della Repubblica di Torino, dottoressa Zammuto, prodotta dal pubblico ministero nella stessa udienza in cui si procedeva all’audizione dei testimoni.
Il diretto interessato ha dichiarato di non aver mai saputo nulla di tale incriminazione, ricordando di essere stato solo esaminato come persona informata sui fatti del procedimento, mentre gli stessi difensori – come si legge nelle trascrizioni delle registrazioni dell’udienza, da pagina 262 a pagina 265 – alla domanda  se la circostanza fosse stata mai comunicata al giocatore, hanno risposto: “no, mai comunicato” e: “è una notizia inedita” e, subito dopo, su richiesta del giocatore che ha anche indicato in uno dei difensori del dottor A. presenti l’Avvocato da cui intendeva essere assistito, il testimone ed il difensore così individuato si sono appartati per poter conferire e decidere la strategia processuale eventualmente da adottare, mentre uno dei difensori dell’imputato G. dichiarava: “però l’avessimo saputo prima”.
In realtà, in data 27 giugno 2000, il difensore che all’epoca assisteva entrambi gli indagati A. e G., così almeno egli risulta essersi qualificato, già sapeva perfettamente che Alessandro Del Piero era stato iscritto nel registro degli indagati e sapeva pure che in data 8 gennaio 2000 dall’iniziale processo (n. 28415/98 r.g.n.r.) era stato disposto stralcio delle posizioni di Gay Romolo Maria, A. R., Moggi Luciano, G. A., Bettega Roberto, Di Livio Angelo, Deschamps Didier e Del Piero Alessandro, perché ne faceva oggetto di un’istanza rivolta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino e, del resto, non avrebbe potuto non saperlo proprio la difesa che ha criticato la scelta effettuata dal pubblico ministero di stralciare alcune posizioni dal processo iniziale, perché in tal modo – a suo dire – il pubblico ministero avrebbe potuto scegliere gli atti da depositare nel proprio fascicolo così creato.
Il procedimento stralciato, infatti, nel quale compariva pure Del Piero come indagato era proprio quello (n. 63/2000, iscritto in data 10 gennaio 2000) che ha dato origine all’attuale processo, perché il pubblico ministero, nell’estate del 2000, da una parte, chiedeva ed otteneva l’archiviazione della posizione relativa a Gay, Moggi, Bettega, Di Livio, Deschamps e Del Piero e, dall’altra parte, rinviava a giudizio i rimanenti imputati.
Come è possibile, dunque, che il giorno dell’udienza gli interessati dichiarassero di non saperne nulla, tanto che, come detto, veniva pure richiesto un periodo di pausa per consentire al teste e al difensore di valutare la situazione che, invece, almeno per loro non avrebbe dovuto avere il carattere della novità?
Se il giudice però l’avesse saputo prima, si sarebbe proceduto quanto meno con maggiore celerità.
Che dire, poi, dei giocatori esaminati come testimoni nelle altre udienze? Solo Zidane è apparso meno in difficoltà, anche se ha cercato di far passare il proprio messaggio, sostenendo che non si possono giocare a certi livelli 70 partite l’anno senza l’apporto di alcune sostanze, peraltro non precisate o meglio da lui genericamente definite vitamine.
Pure Lombardo è stato evanescente in ordine ai medicinali assunti alla Juve, pur se ha ricordato che in Inghilterra non gli veniva somministrato  nulla.
Analoga affermazione l’ha fatta anche Vialli, che nel campionato inglese ha giocato ed ha allenato. Della sua testimonianza fumosa, in parte si è già detto; basti ricordare che è stato necessario far ritornare il teste una seconda volta, perché successivamente all’esame testimoniale reso la prima volta, Vialli ha poi rilasciato un’intervista radiofonica, riportata dai quotidiani, in cui di fatto modificava alcune affermazioni che lui stesso aveva reso in udienza. Egli, ancora, è risultato del tutto poco convincente sulla quantità di creatina assunta – a suo dire limitata a soli  5 grammi in un breve periodo - sul conseguente aumento del peso corporeo e via dicendo.
Considerazioni analoghe, infine, vanno fatte per le dichiarazioni rese da Amoruso, da Baggio, da Ferrara, da Inzaghi, da Montero e da Peruzzi, anche se quest’ultimo è stato ricordato dal difensore  perché il teste ha riferito di aver assunto 5 grammi di creatina, al pari di Torricelli e Vialli, e questa affermazione è stata evidentemente ritenuta come un riscontro alle dichiarazioni di A. probante, attendibile e convincente.
E’ compito del pubblico ministero valutare gli ulteriori effetti di tali testimonianze che, nell’ambito di questo processo, per le ragioni di cui si è detto, sono risultate tutte inadeguate e inattendibili.
E’ stato persino impossibile comprendere se ed entro quali limiti il dottor A. avesse effettivamente informato i giocatori in ordine alle specialità medicinali somministrate. La maggior parte dei testimoni ha dichiarato che aveva piena fiducia nel dottor A. ed ha fatto riferimento soltanto all’assunzione di integratori e vitamine, in aggiunta alle striminzite spiegazioni che si sono rese necessarie per giustificare l’assunzione dei farmaci risultanti dalle dichiarazioni precedentemente effettuate in sede di sorteggio antidoping.
Il difensore ha sostenuto che all’epoca dei fatti l’informazione del paziente da parte del medico era regolamentata soltanto dall’articolo 29 del codice deontologico medico del 1995. L’affermazione, in realtà, pur esatta, non è però completa, in quanto la normativa penalistica non è cambiata rispetto a quegli anni e il concetto di consenso informato elaborato nella giurisprudenza della suprema Corte risale all’inizio degli anni ’90. In ogni caso,  ancora una volta va ribadito che l’informazione del “paziente” presuppone comunque un uso terapeutico dei medicinali, non essendovi al di fuori di tale ambito nessun consenso che ne avrebbe potuto legittimare la somministrazione.
Nel caso in esame, l’impressione che se ne è ricavata dalle testimonianze dei calciatori è che non venissero loro fornite complete e adeguate informazioni, anche se – ovviamente – coloro che si sono presentati a testimoniare hanno cercato di ridimensionare pure le informazioni di cui erano a conoscenza.
La verità, insomma, è che tutti i giocatori sono venuti a riferire fatti e circostanze in modo assolutamente contrastante con gli elementi logici e probatori emergenti in atti e nell’unico intento di confortare le affermazioni sostenute dall’imputato.
Basti  considerare che già solo a proposito della creatina, sentendo le loro testimonianze, secondo le quali pochi giocatori assumevano creatina,   in dosi straordinariamente contenute, per periodi estremamente limitati e, sentendo inoltre che molti di coloro che avevano cominciato ad assumerla avrebbero addirittura smesso dopo un breve periodo iniziale, non si comprende più perché tanta creatina sia stata acquistata dalla Svezia (in pochi mesi risultano pagate alla Streng Sport Nutrition 6.634.800 lire di creatina solo per la prima squadra, come da documentazione prodotta dall’imputato G. nell’udienza del 10 luglio 2003), chi ne avrebbe fatto così largo uso, perché tutti i giocatori sarebbero aumentati di peso, perché sarebbe stato stipulato successivamente il contratto con la Also-Enervit per la fornitura di altra creatina, la creatina complex appunto (creatina fornita a costo zero, nella stagione ‘95/96 nell’ambito della complessiva sponsorizzazione e pagata dalla Juventus, invece, circa 10 milioni e mezzo di lire per la stagione ‘96/97 e una somma non documentata che verosimilmente costituisce una buona fetta degli oltre 36 milioni e mezzo di lire pagati alla Also-Enervit per la sola prima squadra per la stagione ‘97/98), perché sarebbe stato concluso pure un contratto di consulenza con Arcelli e, ancora, perché successivamente si sarebbe continuato ad acquistare creatina, la creatina istant della Multipower e  così via.
A fronte di tali elementi oggettivi, le dichiarazioni dei giocatori perdono ogni possibile credito di attendibilità, mentre acquista credibilità quanto, sia pure molto faticosamente e nascostamente, è stato fatto trasparire da Arcelli, il quale – come tutti gli altri del resto – non aveva alcuna intenzione di sconfessare le tesi difensive sostenute da A., ma alla fine ha un po’ ceduto e timidamente ha dichiarato che solo dopo la sponsorizzazione della Also e dopo la collaborazione di Arcelli presso la Juventus le dosi di creatina somministrate ai calciatori si sono sensibilmente ridotte.
Né si può sostenere – come pure si è ventilato – che, in fondo, la questione creatina, rispetto agli altri temi del processo, assume una posizione marginale e, dunque, le eventuali dichiarazioni dei testimoni a tal riguardo dovrebbero essere valutate con molta elasticità e bonomia, intanto perché non è vero che il problema relativo alla creatina possa essere considerato secondario e, in secondo luogo, perché nelle testimonianze non esistono affermazioni di seria A e di serie B, tanto per utilizzare il linguaggio calcistico, ma esistono aspetti rilevanti del processo ed aspetti irrilevanti sui quali le domande ai testimoni non devono addirittura essere poste.
Sui temi rilevanti – e i fatti relativi all’assunzione di creatina presso la Juventus sono assolutamente rilevanti nell’attuale processo e riguardano più aspetti della contestazione – il testimone ha sempre il dovere giuridico di rispondere e di riferire tutto ciò che sa in modo conforme al vero e, oltretutto, si sa che chi è capace di dire falsità in qualche frangente non è più controllabile e non mette più chi l’ascolta in condizioni di capire quando dice il vero e quando invece mente.
Ogni altra considerazione di tipo diverso, non solo sarebbe sbagliata e non avrebbe alcun fondamento giuridico, ma risulterebbe pure estremamente diseducativa. 
La prova principale della falsità delle dichiarazioni rese da A., da Tencone e dai calciatori relativamente alla creatina, infine, è costituita dal già menzionato libro “Sul campo con la Juve”.
Si tratta, invero, di una pubblicazione frutto della collaborazione di Giampiero Ventrone, preparatore atletico della Juventus, che ne ha verosimilmente curato l’aspetto tecnico, e di Massimo Lodi che con un taglio a lui congeniale, essendo un giornalista, ha cercato di raccontare il modo in cui una squadra come la Juventus si allenasse e si preparasse da un punto di vista atletico, nell’arco del quadriennio in cui appunto  Ventrone aveva lavorato presso tale società.
Oltre alla descrizione delle varie tecniche d’allenamento a seconda delle gare da affrontare, dei momenti della stagione e delle diverse caratteristiche personali riferite alla tipologia dei giocatori, e oltre alla introduzione di Enrico Arcelli di cui  si è detto e alla prefazione di Gianluca Vialli, la pubblicazione è stata arricchita, da giornalista, pure da una serie di interviste realizzate da Lodi, tra le quali quella all’allenatore dell’epoca, Marcello Lippi e quella al responsabile del settore medico della squadra, dottor R. A..
L’intervista all’imputato – che a quell’epoca non poteva sapere che sarebbe stato processato, perché il procedimento penale non era iniziato – è lunga e articolata e riguarda molti temi. Ma che cosa ha risposto il dottor A. alla domanda posta proprio sulla creatina?
L’intervista a tal riguardo così si sviluppa (pagine 113 e seguenti del libro):
LODI: “Si parlò molto, a suo tempo, dell’importanza che avrebbe avuto la creatina come integratore principe della dieta dei calciatori juventini. Fu davvero così importante? E ne fate ancora uso?”
A.: “Procurò certamente benefici, ma non in misura decisiva per le sorti della squadra. Oggi la creatina viene somministrata ai giocatori in dosi diverse nelle differenti fasi della stagione. Durante il ritiro precampionato, allo scopo di favorire l’anabolismo di cui s’è detto, essi ne assumono una decina di grammi al giorno. Nel resto della stagione il massimo della dose è di tre grammi e viene distribuito solo negli intervalli delle partite. Alcuni studi consigliano questa metodologia perché la creatina aiuta a compensare le perdite di creatinfosfato stimate nella misura media di due grammi che si verificano durante la gara.
Devo aggiungere, a proposito di creatina, che le dosi di cui ci serviamo oggi sono decisamente inferiori a quelle di quattro anni fa, quando ne facemmo uso la prima volta: anche se non si arrivò mai a toccare punte di trenta o quaranta grammi giornalieri, esse erano infatti senz’altro superiori. Abbiamo ritenuto opportuno modificarle per evitare eventuali sovraccarichi epatici o renali.”
Non è forse questa la conferma a quanto alla fine dichiarato da Arcelli e, cioè, che prima della sua consulenza alla Juve venivano somministrate dosi di creatina ben superiori ai 10 grammi  che il teste, sempre per una forma di cautela nei riguardi di A., ha  quantificato nella misura tra i 10 e i 20 grammi?
Lo ha dichiarato A. a Lodi che lo intervistava: pur senza arrivare ai 30 o 40 grammi di creatina si somministravano dosi senz’altro superiori ai 10 grammi. E ciò che cosa vuol dire: 15? 20? 25 grammi? In che cosa, perciò, avrebbe dichiarato il falso Arcelli?
E, ancora, perché si deve indicare quasi come scandalosa la posizione  di Arcelli quale sostenitore dell’adozione di una dose iniziale di creatina di 9-10 grammi, accusandolo di aver  pure ribadito tale sua convinzione con scritti diretti all’imputato o apparsi su Internet anche nel 1999 o nel 2000, quando lo stesso imputato ha fatto analoga e pubblica dichiarazione nell’intervista rilasciata a Lodi nel febbraio 1998?
Come si è già evidenziato, se Arcelli nel processo ha dichiarato il falso è perché egli non ha riconosciuto che alla Juventus le dosi di creatina somministrate ai giocatori consistevano in 10 grammi, ma ha cercato di assecondare la tesi difensiva secondo la quale non si sarebbero superati i 6 grammi e, cioè, le due bustine di creatina complex ed è perché egli non ha precisato subito che prima della sponsorizzazione della Also-Enervit le dosi di creatina somministrate dal dottor A. ai giocatori erano in pratica il doppio. In questo, sono da ritenersi false le dichiarazioni rese dal dottor Arcelli e non sulla base delle argomentazioni del tutto prive di ogni sostegno logico e probatorio indicate dal difensore che, a conferma dell’assunto difensivo, ha avuto bisogno di invocare il riscontro delle testimonianze di Tencone e dei tre giocatori ai quali si è già fatto riferimento.
Come spiegano, poi, il difensore e lo stesso A. le riferite dichiarazioni rilasciate nell’intervista in parola?
Massimo Lodi, giornalista professionista, è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali il 18 aprile 2000 ed il relativo verbale è stato acquisito agli atti sull’accordo delle parti.
Né l’imputato, né la difesa, in verità, hanno mai posto in dubbio la genuinità dell’intervista ovvero la fondatezza di quanto dichiarato dal dottor Lodi nel verbale di sommarie informazioni testimoniali. Diversamente, del resto, la difesa non avrebbe evidentemente prestato il consenso all’acquisizione del relativo verbale e, comunque, se fossero sorte questioni sul contenuto di quanto da lui affermato, si sarebbe provveduto a citare il giornalista in dibattimento affinché riferisse i fatti in testimonianza, nel contraddittorio delle parti.
L’imputato ed il suo difensore, invece, sostengono essersi trattato di un errore, di un’incomprensione, di un “fraintendimento” come lo ha definito testualmente il dottor A., mentre il difensore ha posto pure l’accento sulla natura della fonte probatoria, definita extra-processuale, perché le dichiarazioni di A. sono state rilasciate, appunto, fuori dal processo.
A dimostrazione della tesi secondo la quale le dichiarazioni riportate nell’intervista sarebbero stato frutto di errore o fraintendimento, il difensore ha rilevato che A., parlando della creatina, ha detto che quattro anni prima si sarebbe comportato diversamente e ciò non può essere frutto di un’affermazione dell’imputato che sapeva bene che quattro anni prima si somministrava il Neoton e non la creatina e l’imputato ha citato una frase a lui riferita a pagina 114 del libro, in ordine ad uno studio che sarebbe stato fatto presso la Juventus sugli aminoacidi a catena ramificata, che corrisponderebbe ad un errore tecnico che – a suo giudizio - egli non avrebbe mai potuto commettere.
Partendo dalla fonte, si può osservare come risulti di tutta evidenza che l’affermazione della difesa è infondata.
Le dichiarazioni riferite nell’intervista in parola all’imputato A., infatti, sono state confermate in un verbale di sommarie informazioni testimoniali dal giornalista che aveva realizzato l’intervista ed il verbale in questione è stato acquisito agli atti del processo anche con il consenso della difesa, come si è già osservato.
Lo stesso, imputato, del resto, ha ammesso di aver rilasciato quell’intervista e quelle dichiarazioni, anche se ha sostenuto che esse in qualche punto sarebbero state riportate nel libro in modo non perfettamente conforme a quanto da lui effettivamente affermato.
Il verbale di sommarie informazioni rese da Lodi e acquisito legittimamente agli atti del processo e le dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dell’esame dibattimentale o nel corso di dichiarazioni spontanee sono elementi probatori acquisiti nel processo e, dunque, non è corretto parlare di tali dichiarazioni come provenienti da fonte extra-processuale.
Nel processo, anzi, emerge se mai un contrasto tra quanto sostenuto da A. e quanto ribadito da Lodi, che nel verbale di sommarie informazioni ha escluso ogni errore o fraintendimento ed ha confermato che le dichiarazioni da lui attribuite ad A. nel libro “Sul campo con la Juve” sono esattamente quelle che l’imputato ha rilasciato.
Il problema, perciò, non riguarda la natura della fonte probatoria, trattandosi di dichiarazioni che emergono da più fonti processuali legittimamente e ritualmente acquisite; il problema, invece, è di attendibilità e, cioè, consiste nello stabilire se sia vero – come preteso dall’imputato - che colui che ha realizzato l’intervista abbia travisato e modificato  per errore alcune dichiarazioni rese da A. e come mai, in ogni caso, in testimonianza il predetto intervistatore abbia ribadito e confermato invece di aver riportato fedelmente tali dichiarazioni.
Cominciando dagli elementi che sono stati indicati da imputato e difesa come riportati erroneamente, al fine di poter sostenere la complessiva inattendibilità del contenuto dell’intervista, va rilevato come il riferimento ad essi risulti solo strumentale e insussistente.
Il dottor A., invero, effettivamente si è riferito alla creatina parlando delle differenti dosi somministrate “quattro anni fa” e l’espressione non è frutto di alcun errore, né di A., né di Lodi, perché se si guarda alle stagioni calcistiche e non all’anno solare, si può facilmente notare come A. si riferisse al quarto anno e, cioè, alla quarta stagione in cui veniva utilizzata la creatina presso la Juventus, tanto è vero che, con straordinaria precisione, subito dopo aver detto  “quattro anni fa”, il dottor A. nell’intervista ha pure aggiunto “quando ne facemmo uso per la prima volta”. Basta, allora, fare il conto, cominciando dal 1994/95 stagione in cui ha avuto inizio l’uso di creatina, per concludere che nella stagione 1997/98, quando cioè è stata rilasciata l’intervista, si era al quarto anno di uso di creatina presso la Juventus, la prima stagione con la creatina svedese e le tre stagioni successive con la creatina complex della Also-Enervit.
Per quanto riguarda la frase riportata a pagina 114 del libro che sarebbe stata pronunciata da A. nel corso dell’intervista, l’imputato ha osservato: “.....io avrei fatto delle esperienze sugli aminoacidi ramificati alla Juventus volte, in sintesi, a valutare il triptofano che si lega agli acidi grassi e che supera la barriera ematoencefalica. Questo nel libro viene riferito a me, cioè come detto da me. Ora io le chiedo: forse per lei, che non è chiaramente un medico, lei sa cosa vuol dire fare una valutazione del triptofano? Fare una valutazione legata agli acidi grassi che superano o meno la barriera ematoencefalica? Questo è un dato che è assolutamente impossibile che io gli abbia potuto dire, per quanto mi riguarda....” (trascrizioni registrazioni udienza del 21 luglio 2003 – pagina 17).
Nell’intervista, a tal proposito, si legge: “.....Per quanto riguarda gli integratori, ci serviamo di prodotti, tutti assolutamente naturali, usati oggi da chiunque faccia sport. Mi riferisco ad una gamma che va dal comunissimo fruttosio alle maltodestrine, agli aminoacidi a catena ramificata. Questi ultimi meritano forse un cenno a parte. La loro utilità è triplice, poiché servono per migliorare l’aspetto plastico dell’atleta, per fornirgli energia, infine per ridurre i danni dell’affaticamento. Da uno studio che proprio qui alla Juve abbiamo fatto, è infatti emerso che essi, legandosi al triptofano ne riducono il passaggio attraverso la barriera ematoencefalica. Ciò è importante poiché il transito del triptofano è la causa della produzione di serotonina che origina l’affaticamento acuto, e impedire quest’operazione fisiologica significa dunque risentire meno della fatica...”
E, dunque, va subito fatta una prima e istintiva considerazione: ma chi può aver riferito siffatti ragionamenti di tipo medico-biologico se non il dottor A.? Lodi è un professionista di informazione, non di medicina e probabilmente, quando ha intervistato l’imputato, non sapeva neppure se il triptofano appartenesse alla categoria delle proteine, degli aminoacidi oppure fosse un pesce o un altro tipo di animale.
Seconda considerazione: può darsi che un’imprecisione vi sia stata, nel senso che lo studio al quale si riferiva A. probabilmente lasciava solo supporre che uno degli effetti riferibili agli aminoacidi potesse essere quello descritto con riguardo al triptofano, senza peraltro che esso fosse stato verificato con  sicurezza. Sarebbe forse stato meglio precisare che gli aminoacidi legandosi al triptofano potrebbero avere l’effetto di ridurne il passaggio attraverso la barriera ematoencefalica oppure altre espressioni del genere che facessero trasparire solo la probabilità dell’indicato effetto e non la certezza che effettivamente sembra emergere dalla frase riferita ad A..
Ma chi dice che tale imprecisione l’ha commessa Lodi? L’imputato anche nell’attuale processo ha riferito analoghi effetti agli aminoacidi e si è espresso nel modo seguente: “.....Poi a questo successivamente si è dato meno credito e invece la letteratura ha riportato degli interessanti studi, che avrebbero gli aminoacidi ramificati rappresentato una buona misura di blocco di quella che è la fatica acuta, per una interferenza, dunque, prima per un legame dell’aminoacido ramificato con gli acidi grassi contenuti nel sangue, e in conseguenza di questo, adesso con un meccanismo che è un po’ complesso per me da ricordare, comunque con blocco sostanzialmente a livello della barriera ematoencefalica del triptofano. Il quale triptofano - che questi sono miei ricordi precedenti - è un precursore della serotonina, e quindi il triptofano avrebbe... sarebbe stata causa dei sintomi, prevalentemente di tipo psicofisico, della fatica. Bloccando il triptofano a livello di barriera ematoencefalica attraverso questo meccanismo di blocco da parte degli aminoacidi a catena ramificata, si sarebbe diminuito e ripristinato più facilmente una situazione di benessere. È stato un aspetto che mi aveva interessato dalla letteratura. Noi li abbiamo usati gli aminoacidi ramificati, anche se devo dire in quantità veramente bassa, veramente... cioè non abbiamo mai avuto questa grande propensione agli aminoacidi a catena ramificata....” e, ancora: “....nel senso che siccome c’è la liberazione di triptofano nella parte fisica, nell’allenamento fisico e siccome il triptofano bypassa, cioè meglio, passa facilmente la barriera ematoencefalica, ho inteso questi lavori come possibilità di impedire, di diminuire il passaggio del triptofano e quindi di ridurre il senso di fatica....” (trascrizioni registrazioni udienza del 10 luglio 2003 – pagine 248 e seguenti).
Ebbene, tali dichiarazioni rese in dibattimento dal dottor A. non corrispondono forse a quanto a tal riguardo risulta da lui dichiarato  nell’intervista?
L’imputato nella indicata udienza, ancora una volta con sostanziale certezza, ha affermato che gli studi, i lavori scientifici ai quali egli si riferisce dimostrano che gli aminoacidi hanno la capacità di impedire, di diminuire il passaggio del triptofano attraverso la barriera ematoencefalica.
Quasi cinque anni e mezzo dopo, insomma, l’imputato ha ribadito la stessa convinzione espressa nel corso dell’intervista rilasciata a Lodi e, allora, in che cosa consisterebbero l’errore, l’incomprensione, il fraintendimento che l’imputato accampa a propria scusa per smentire quanto da lui effettivamente dichiarato?
Il secondo rilievo di imprecisione, forse, riguarda il fatto che gli studi scientifici in parola, nella frase dell’intervista, sono riferiti come  effettuati presso la Juventus e non invece presso l’Università di Pisa o altrove, ma l’imputato non sembra essersi lamentato in particolare di quest’aspetto e, in ogni caso, da esperienze vissute presso la Juventus, si sarebbe potuta avere evidentemente conferma degli effetti di cui si tratta, né è immaginabile pure a tal riguardo che il giornalista potesse equivocare e riferire come effettuati presso la Juve studi o ricerche se A. gli avesse parlato di lavori scientifici realizzati da altri, per cui neppure su tale aspetto vi è ragione di ritenere che tra l’intervistato e l’intervistatore si siano create incomprensioni di sorta.
Massimo Lodi, del resto, ha chiarito come si era sviluppata l’intervista con A. e nel verbale di sommarie informazioni egli ha riferito: “Ricordo l’intervista rilasciata dal dottor A., mi pare che sia stata fatta nel gennaio/febbraio del ’98, non erano presenti altre persone e l’intervista si è svolta nella sede della Juventus in piazza Crimea.
Quanto ai dosaggi di creatina utilizzati dalla Juventus non mi è stata fornita altra indicazione se non quella riportata nel libro. Sono certo che quanto scritto corrisponde alle dichiarazioni rese dal dottor A. in quanto dopo aver elaborato l’intervista ho sottoposto il testo al dottor A., ottenendo l’approvazione.”
Nel corso del dibattimento, d’altra parte, pure l’imputato ha confermato che il testo dell’intervista pronto per la pubblicazione gli era stato inviato da Lodi, ma ha sostenuto di non aver dato molta importanza al contenuto dell’intervista, non ritenendo particolarmente impegnative le proprie dichiarazioni circa i dosaggi di creatina.
La proposta spiegazione, però, non giustifica assolutamente il fatto di accettare di vedersi attribuite delle affermazioni che egli non aveva fatto e, comunque, l’imputato avrebbe sottovalutato pure altri aspetti dell’intervista, quale è appunto quello relativo agli aminoacidi e al triptofano di cui si è detto, così rischiando di apparire impreciso su questioni di carattere  tecnico, oppure quello relativo alla dichiarazione che a lui  viene riferita in ordine ai criteri alimentari seguiti presso la Juventus che, secondo l’intervista e contrariamente a quanto si è sostenuto nel processo, corrispondevano esattamente allo schema predisposto dal dottor Arcelli con il quale evidentemente si andava d’amore e d’accordo, ovvero, ancora, quello relativo alla quantità di creatina che un calciatore verosimilmente perde nel corso di una partita di calcio, indicata nell’intervista in 2 grammi, ma sulla quale come è emerso in dibattimento il dottor A., ancorché non abbia smentito tale affermazione, sembra aver cambiato idea e così via.
L’imputato, in pratica, non avrebbe riletto proprio nulla di quanto risultava da lui dichiarato a Lodi e, allora, vi è da chiedersi perché si sarebbe invece preoccupato, tanto da farsi inviare il testo, con l’accordo  con l’intervistatore, appunto, che esso avrebbe avuto bisogno della sua approvazione prima di essere pubblicato.
L’imputato, insomma, non è credibile e, d’altra parte, mentre nel febbraio 1998, quando ha rilasciato l’intervista, egli poteva esprimersi con una certa sincerità e poteva ritenersi evidentemente libero di riferire fatti e circostanze relative alla somministrazione di creatina ai giocatori senza che da ciò per lui conseguissero effetti negativi, attualmente – quale imputato nell’attuale processo in cui la somministrazione di creatina, come di altre sostanze, rappresenta uno dei capi d’accusa - egli ha tutto l’interesse a smentire quelle dichiarazioni.
Proprio questo aspetto, forse, aveva in mente il difensore, quando ha parlato di fonte extra-processuale.
Il dottor A., invero, quando ha rilasciato l’intervista, ha reso verosimilmente dichiarazioni sincere, non permeate e filtrate dalla preoccupazione e dalla cautela imposte dalla sua posizione processuale di imputato. Ciò non vuol dire, però, che tali dichiarazioni non possano entrare a pieno titolo nel processo, essendo state richiamate da fonti processuali, né che ad esse si debba assegnare minor credito di quanto non spetti alle affermazioni che l’imputato ha poi effettuato nel processo.
Per le ragioni indicate, anzi, le dichiarazioni di A. riportate nell’intervista pubblicata nel libro “Sul campo con la Juve” risultano perfettamente attendibili e confermate dagli elementi probatori acquisiti nel processo, mentre le successive smentite e correzioni dell’imputato, intrinsecamente prive di conforto logico e probatorio, trovano qualche sbiadito riscontro solo nelle deposizioni di Tencone e di alcuni giocatori, deposizioni a loro volta fortemente gravate dal sospetto di falsità.
E, pertanto, rinviando al momento della trattazione della sussistenza del reato previsto dall’articoli 445 del codice penale la questione relativa alla natura della creatina, tendente a stabilire, cioè, se tale sostanza debba essere considerata un farmaco o ritenuta un integratore ed entro quali eventuali limiti e rinviando altresì a quella sede pure la necessità di affrontare il problema della eventuale tossicità del prodotto, elementi questi ultimi necessari ad integrare il delitto contestato al capo i) della rubrica, ma non indispensabili per la sussistenza degli atti fraudolenti richiesti per l’integrazione del reato previsto dall’articolo 1 legge 401/89, occorre ancora una volta rilevare, a proposito della frode sportiva, come la creatina,  indipendentemente dalla natura di farmaco o integratore da attribuire ad essa e indipendentemente da un’eventuale intrinseca pericolosità, sia stata utilizzata e somministrata da A. non per finalità di integrazione alimentare, al limitato fine cioè di ricostituire le riserve di creatina perdute dai giocatori, bensì per finalità del tutto diverse e tali da poter influire sulla prestazione agonistica degli atleti.
Richiamando quanto  già considerato in ordine agli elementi costitutivi del reato di frode sportiva, dunque, è opportuno ricordare che il dottor A. ha somministrato i medicinali e le sostanze specificamente presi in considerazione per finalità diverse dalla rispettiva naturale destinazione: non certamente per finalità terapeutiche; non secondo le indicazioni autorizzate dal Ministero e neppure ai fini di una naturale e limitata integrazione e supplementazione.
Al contrario, egli ha agito sempre con lo specifico e chiaro intento di influire sul rendimento e sulla performance dei giocatori, in modo da poterne surrettiziamente modificare la prestazione agonistica, con il conseguente effetto  di influire e modificare il risultato della competizione stessa. Tutto ciò – come è evidente - integra perfettamente il reato contestato, sia da un punto di vista materiale, sia sotto l’aspetto soggettivo.
L’idoneità in concreto a modificare la prestazione agonistica degli atleti dei medicinali utilizzati, d’altra parte, è attestata dalle conclusioni del perito che si sono ampiamente richiamate, mentre per quanto riguarda la creatina, come si è visto, è l’imputato stesso  che ben ne ha messo in evidenza tale qualità, riferendosi alla concreta capacità di tale sostanza di influire sui processi di metabolismo dei giocatori, in sintonia – del resto – con quanto osservato in ordine al meccanismo d’azione di tale sostanza dal medesimo perito, sia pure con le cautele imposte dalla mancanza di una sperimentazione scientificamente valida e riconosciuta.
Come si è già rilevato, l’imputazione di frode sportiva, oltre alla somministrazione delle sostanze fin qui specificamente considerate e oltre alle specialità farmaceutiche vendibili solo per uso ospedaliero, alle quali si è fatto cenno a proposito degli anti-infiammatori e di cui si dirà più approfonditamente esaminando il delitto contestato al capo b) della rubrica, riguarda pure le specialità medicinali atte a stimolare l’eritropoiesi ovvero le pratiche trasfusionali.
Queste ultime, in verità, solo in qualche caso sono state seriamente prese in considerazione nel processo, peraltro in alternativa all’uso di sostanze che stimolano l’eritropoiesi, in quanto previste dai regolamenti sportivi e dalla legge come  pratiche mediche capaci di produrre l’effetto doping e, quindi, vietate, ma elementi che inducano a ritenere concretamente che tali pratiche siano state effettivamente poste in essere dagli imputati non emergono, fatta eccezione per quanto si dirà a proposito del caso Conte, in cui la risalita dell’emoglobina risulta così repentina, almeno in una certa ricostruzione della vicenda, da poter ipotizzare che neppure l’eventuale uso di eritropoietina avrebbe potuto produrre tale effetto in così poco tempo.
Il ricorso all’eritropoietina umana ricombinante è una pratica illecita, peraltro molto in uso nel mondo dello sport mondiale da alcuni anni a questa parte.
La capacità di stimolare l’eritropoiesi e di consentire, quindi, la produzione di nuovi globuli rossi che aumentano la capacità di ossigenazione dei muscoli e attenuano la sensazione della fatica, così migliorando la performance, ha reso appetibile, in una certa ottica, l’uso dell’eritropoietina in molte specialità sportive, soprattutto in quelle in cui è  richiesto uno sforzo prolungato dell’atleta, definite appunto attività aerobiche.
Il dottor Pasquale Bellotti, medico sportivo, Direttore della Scuola dello Sport del CONI, esaminato come testimone nell’udienza del 6 maggio 2002, nel riferire che il CONI, come del resto le Federazioni e gli altri Organismi sportivi, fossero perfettamente consapevoli di tale pratica illecita che, anzi, si cercava di combattere e di far cessare, perché ritenuta pericolosa per la salute dell’atleta, ha però commentato: “...L’eritropoietina è una di quelle sostanze che trasforma i brocchi in campioni, chi ha a che fare con l’allenamento sportivo sa che cosa vuol dire questo, eh!...” (pagina 79 trascrizione dell’indicata udienza).
Ebbene, il ricorso all’eritropoietina è stato preso in considerazione nell’imputazione del pubblico ministero fin dalla stesura iniziale, anche se l’accusa mossa agli imputati a tal riguardo è sostanzialmente cambiata nel corso del processo e anche l’iniziale imputazione è stata modificata attraverso la contestazione di condotte originariamente non descritte.
I consulenti tecnici del pubblico ministero, invero, avevano concentrato prevalentemente la propria attenzione su alcuni valori di ematocrito, che comparivano negli esami del sangue di qualche calciatore, considerati anomali e ciò aveva fatto nascere un certo tipo di sospetto che, appunto, era stato riprodotto nell’iniziale formulazione dell’imputazione.
Per completezza, in verità, va detto che i consulenti si erano occupati – perché erano rimasti colpiti – pure della quantità di farmaci a base di ferro somministrati presso la Juventus (Ferro-Grad, Legofer e Losferron) e della ripetitività delle dichiarazioni rese in proposito dai giocatori della Juve al sorteggio antidoping o rese in sede di sommarie informazioni testimoniali in corso di procedimento (almeno 16 giocatori della Juventus dichiaravano di  aver assunto prodotti farmaceutici a base di ferro) e, per questa ragione, i consulenti pure nella valutazione degli esami ematologici dei calciatori che avevano a disposizione si erano sempre più orientati nel considerare e mettere a confronto i valori di ematocrito, di ferritina, di volume globulare medio (MCV) e di concentrazione globulare media di emoglobina (MCHC), giungendo alla conclusione che la terapia marziale praticata ad alcuni giocatori, quali Del Piero, Deschamps, Di Livio, Torricelli e Zidane, non trovava adeguata giustificazione.
I consulenti del pubblico ministero, poi, appuntavano altresì dei sospetti su alcuni esami di laboratorio, a loro giudizio eseguiti senza un’apparente giustificazione, puntando il dito soprattutto su alcuni controlli ormonali, riguardanti l’ormone follicolostimolante (FSH), l’ormone luteinizzante (LH), la prolattina (PRL) e poi ancora l’ormone della crescita (GH), oltre al testosterone e al cortisolo.
Si trattava, insomma, di considerazioni di carattere molto generale che inducevano ad un certo sospetto circa la possibile effettuazione del cosiddetto doping ematico, considerazioni che venivano nettamente contrastate e respinte dai consulenti della difesa e, in particolare dall’allora consulente ematologo, tanto che nell’udienza del 10 novembre 2003, si svolgeva un duro confronto dibattimentale tra il professor Gianmartino Benzi, consulente del pubblico ministero ed il professor Mario Cazzola, consulente ematologo della difesa.
Nel corso di tale confronto, durante il quale i due protagonisti non hanno concordato praticamente quasi su niente, emergeva in modo particolare un contrasto di vedute in ordine ai valori di ematocrito emersi relativamente al giocatore Deschamps nel maggio 1995 e al giocatore Di Livio nell’agosto 1997 e, ancor più, in ordine ad un elemento che il consulente del pubblico ministero individuava come probabilmente indicativo dell’uso di eritropoietina, consistente nel disomogeneo andamento dei valori di MCHC, da una parte, ed ematocrito, dall’altra, fondato sul presupposto che ematocrito ed emoglobina potessero far emergere andamenti anche tra loro non consensuali.
Il consulente della difesa, inoltre, sempre nel corso del confronto, a conferma delle tesi sostenute, si avvaleva dei dati emersi nel lavoro effettuato in Australia da uno studioso, Robin Parisotto e da alcuni suoi collaboratori, pubblicato sulla rivista Haematologica 2000, diretta dallo stesso professor Cazzola. Nel riferire tali dati, però, il professor Cazzola ne riportava pure due che non risultavano dalla pubblicazione e che il consulente della difesa dichiarava di aver ricevuto personalmente e privatamente dal Parisotto.
Il descritto comportamento provocava le reazioni del consulente del pubblico ministero, infastidito e insospettito dal fatto che si potessero riferire e utilizzare dati non pubblicati e non verificabili, tanto che il professor Cazzola si riservava di ottenere l’autorizzazione dall’Autore alla pubblicazione anche dei dati fino a quel momento da lui conosciuti in via riservata.
Risultava indispensabile, insomma, pure con riferimento ai dati ematologici, ricorrere ad un accertamento peritale per superare i contrasti che erano emersi.
Veniva nominato il professor Giuseppe d’Onofrio che, però, è stato molto criticato dalla difesa che, per certi versi, ha assunto toni e atteggiamenti nei confronti del perito apparsi eccessivi e ingiustificati, indipendentemente dalle conclusioni tecniche alle quali il perito è pervenuto che, evidentemente, costituivano lo specifico oggetto della prova da assumere nel corso dell’esame dibattimentale del perito e andavano dibattuti in contraddittorio tra le parti.
E’ comprensibile, in altre parole, che le conclusioni riferite dal perito, in conformità alle quali il pubblico ministero ha modificato l’imputazione originaria, potessero non essere condivise dalla difesa che, quindi, si adoperava per contrastarle con tutti gli strumenti processuali appositamente previsti.
L’effetto che si è verificato, invece, è che, al di là della normale dialettica processuale, la difesa si è rivolta al perito in modo aggressivo ovvero ne ha parlato come di persona prevenuta nei confronti del dottor A. o della Juventus ovvero come di uno studioso che non aveva ben compreso il quesito a lui posto e che, insomma, aveva iniziato a svolgere l’incarico peritale già condizionato più dalla necessità di pervenire a certe conclusioni – non è stato peraltro mai precisato da chi o da che cosa sarebbe stata dettata tale necessità – che dalle proprie effettive convinzioni scientifiche.
Come si è detto, insomma, l’approccio della difesa nei riguardi del perito non è risultato né corretto, né soprattutto in alcun modo fondato e giustificato e tale posizione è sembrata coincidere perfettamente con quella dell’imputato A. che si è sempre comportato come se la sua condanna fosse già stata decisa prima del processo e, per quanto riguarda il perito, non ha mai mostrato nei suoi riguardi alcuna fiducia, né mai un segnale di possibile apertura dialettica.
La descritta situazione si è protratta fino alla fine e, per farla ben emergere da un esempio,  si può citare un caso tra i tanti che meglio rende evidente quanto si è fin qui considerato.
All’udienza del 20 settembre 2004, il difensore di A., nel commentare il comportamento del perito, attraverso l’esame delle osservazioni da lui presentate, così si esprimeva a proposito di un dato che evidentemente non lo aveva convinto, nonostante già da qualche udienza se ne discutesse e, quindi, vi fosse stato tutto il tempo per consultarsi approfonditamente con i propri consulenti: “......Qui devo fare un inciso e una parentesi, perché il professor D'Onofrio continua ostinatamente a sbagliare un dato, che ha riportato nella sua perizia e che è sicuramente un errore materiale, ma che, siccome continua a riportarlo, dobbiamo dirlo una volta per tutte in modo che risulti chiaro e che nessuno possa poi utilizzare questo dato contro di noi, che è un marchiano errore.
Il marchiano errore è il valore di 97,5 di coefficiente di variazione della ferritina che ancora nell'ultima integrazione che il professor D'Onofrio le invia, e invia in qualche modo anche a noi, viene indicata e addirittura confrontata con i lavori di Malcovati.
E' un errore gravissimo perché, essendo che il più alto coefficiente di variazione è 80, non può essere il totale 97,5, perché quello è una media.
E allora scrivere all'interno di pagina 5 di queste osservazioni che è 97,5, e questo sarebbe in teoria il dato da confrontare, 59% interindividuo con i dati di Malcovati, è sicuramente un errore, perché non è 97,5, è sbagliato e, se invece andiamo a fare il coefficiente corretto, vediamo che il coefficiente corretto è simile a quello di Malcovati....” (trascrizioni registrazioni udienza citata – pagine 31 e 32).
Il perito, invero, aveva già risposto su tale questione che gli era stata posta in corso d’esame all’udienza del 28 giugno 2004 ed aveva rilevato: “..... quella media del coefficiente di variazione della ferritina non è la media delle medie, è la variabilità totale su tutta la popolazione. Cioè, tutti i risultati messi insieme, ma è un dato che non ha nessuna rilevanza comunque nelle statistiche.....non è la media di queste medie, ma .......è il C. V. totale di tutti quanti i valori, quindi è chiaramente maggiore dei singoli....” (trascrizioni registrazioni udienza citata – pagine 130 e 131).
In realtà, il coefficiente di variazione è una misura statistica che esprime in percentuale la variabilità dei valori di una popolazione intorno alla media. Esso si calcola come rapporto tra la deviazione standard (che è la radice quadrata della media dei quadrati degli scostamenti dei singoli valori dalla media) e la media dei valori stessi. Nella Tabella 3 riportata a pagina 24 della relazione peritale scritta, quindi, il valore di 97,5% non è la media dei coefficienti di variazione dei singoli atleti (intra-individuo) riportati nelle righe soprastanti, bensì il coefficiente di variazione  medio di tutta la popolazione (inter-individui). Tale valore, pertanto, risulta calcolato correttamente.
La difesa, però, non  è rimasta convinta dalla risposta ricevuta e, anzi, sempre più si è radicata sulle proprie posizioni, riferendosi nelle udienze successive ad un errore marchiano commesso dal perito e ad un perito che continua ostinatamente a sbagliare, come si è visto.
E non è finita, perché il difensore, sempre nell’udienza del 20 settembre 2004, ha insistito nel ripetere: “.... è sicuramente un errore, perché non è 97,5, è sbagliato e, se invece andiamo a fare il coefficiente corretto, vediamo che il coefficiente corretto è simile a quello di Malcovati....”, per poi proseguire nella successiva udienza del 7 ottobre, in cui la difesa in modo ancor più  battagliero ha riproposto la questione: “....Non è la valutazione, è il dato; noi gli abbiamo detto che ha sbagliato un numero apposta e risponde perché non l'ha sbagliato.
GIUDICE – Ecco, questo già è molto grave che voi dite che lo abbia sbagliato apposta.
AVV. CHIAPPERO – Per forza, perché per tre volte lo ha scritto dopo che gliel'abbiamo detto, è una media, scrive 97 e 5, questo ci deve spiegare....”e, ancora:
“GIUDICE – Quindi non dobbiamo chiedergli neppure conto di questo errore?
AVV. CHIAPPERO – Può solo chiedere scusa.
GIUDICE - No, ecco, ho capito e lasciamoglielo dire.
D'ONOFRIO – Guardi che io le scuse le pretendo, perché questo dato non è sbagliato, questo dato è correttissimo....” e,  addirittura:
“AVV. CHIAPPERO – Ma su! Ma dottor Guariniello dica qualcosa anche lei!....”.
Se si rileggono integralmente le trascrizioni della registrazione di quell’udienza, da pagina 57 in poi, si rileva con chiarezza, insomma, che il tono usato dalla difesa è stato molto duro, aspro e provocatorio nei riguardi del perito e la questione è stata portata avanti per parecchio tempo, con grave difficoltà per il professor d’Onofrio che evidentemente non sapeva come districarsi e uscire da quella situazione, nella quale egli, da una parte, era evidentemente convinto di aver riportato un dato corretto e quindi non aveva alcuna intenzione di riconoscere un errore non commesso e, dall’altra parte, però non sapeva neppure come sottrarsi ad una situazione che offriva al difensore la possibilità di accusarlo di errori ripetuti,  ostinati, se non addirittura voluti.
Quel che è peggio (si fa per dire) è che il perito aveva completamente ragione, tanto che lo stesso difensore, nel corso della discussione (trascrizioni registrazioni udienza del 4 novembre 2004 – pagina 11), con disinvoltura davvero disarmante, pur dando atto di questo e, anzi, quasi rivendicando  merito per la propria capacità di cambiare opinione, ha però tralasciato  e dimenticato tutte le accuse che a tal riguardo erano state ingiustamente e infondatamente rivolte contro il professor d’Onofrio.
Accuse di analogo tenore, poi, sono state mosse al perito a proposito della Tabella di Goodman e Gilman e del caso Tacchinardi, di cui ci si occuperà più avanti, mentre il complessivo atteggiamento della difesa nei riguardi del professor d’Onofrio è prevalentemente consistito nell’attaccarne il modo di lavorare, il modo di impostare la ricerca,  nell’evidenziare al massimo i presunti  errori da lui commessi, nel delegittimarne globalmente la figura, insomma, più che controbattere con argomenti scientifici alle specifiche risposte offerte dal perito ai  quesiti a lui posti.
E la vicenda che si è richiamata, relativa al dato del coefficiente di variazione della ferritina, fa emergere  bene tale situazione, dal momento che in quel caso si trattava oltretutto di un dato che lo stesso perito aveva dichiarato non assumere alcun pratico rilievo nel processo e che, se la difesa non fosse stata mossa dall’atteggiamento che si è descritto, avrebbe ben potuto verificare, direttamente o consultando i propri consulenti, molto tempo prima della discussione finale, senza attendere quasi cinque mesi per accorgersi che il perito aveva ragione.
Analogamente, non sembrano assolutamente sussistere le altre critiche di ordine, per così dire generale, che pure sono state mosse al professor d’Onofrio, che si possono sintetizzare in tre punti principali: la non perfetta comprensione dei quesiti che il giudice aveva posto; il rapporto con i consulenti della difesa nel corso dello svolgimento dell’incarico e il metodo utilizzato nell’affrontare la questione relativa all’eritropoietina.
Cominciando dal primo punto, si deve subito rilevare che il perito ha compreso perfettamente tutti i quesiti che gli sono stati affidati,  terzo quesito incluso che – come è evidente – è quello sul quale maggiormente si discute. E la relativa dimostrazione del fatto che il perito bene ha compreso l’oggetto dell’incarico è data dalle risposte che egli ha fornito al giudice, precise e pertinenti ai quesiti  e dal metodo, di cui si sta per dire, da lui utilizzato per pervenire alle risposte stesse liberamente da lui presentate, argomentate e dibattute in sede di esame dibattimentale in modo sereno, lucido e coerente.
Come si può accertare facilmente dalla lettura delle integrali trascrizioni delle udienze in cui più volte si è fatto intervenire il perito, risulta evidente  come il predetto abbia sempre tenuto un atteggiamento di assoluta pacatezza e disponibilità, anche nel rilevare eventuali errori che egli avrebbe potuto commettere soprattutto nell’esecuzione di numerosi calcoli ovvero nella riproduzione dei dati contenuti in tavole e tabelle e, come si è avuto modo di riportare a proposito di quanto accaduto nell’udienza del 7 ottobre 2004, egli è rimasto sereno e pacato pure quando si è sentito attaccare senza giustificazione alcuna.
Il professor d’Onofrio, infine, ha sempre risposto a tutte le domande in modo articolato e preciso e non risulta, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto dal difensore nelle conclusioni, che egli abbia cambiato opinione a seconda delle circostanze.
Il perito è sempre rimasto fermamente ancorato alle proprie convinzioni fondate su accertati dati scientifici e non si è spostato neppure quando, come pure si è rilevato, forse avrebbe potuto essere tentato di assumere un atteggiamento più possibilista, da una parte,  in considerazione dell’irrilevanza del dato del quale in quel momento si discuteva (coefficiente di variazione della ferritina) e, dall’altra parte, sulla spinta della convenienza di sottrarsi ad una situazione per lui certamente non piacevole e non gradita. Il perito, invece, è rimasto pacatamente fermo e convinto di quanto da lui affermato, nella certezza di aver agito con precisione e correttezza.
Il professor d’Onofrio, insomma, ha compreso perfettamente i quesiti che gli sono stati posti ed ha fornito risposte puntuali e adeguate.
La seconda lamentela della difesa riguarda il mancato rispetto degli accordi che sarebbero intercorsi tra perito e consulenti tecnici.
In atti, allegato alla relazione scritta, vi è il verbale della riunione svoltasi  in Roma presso l’Università Cattolica, Policlinico Gemelli, in data 30 aprile 2004, tra il professor d’Onofrio e i consulenti delle parti, professor Giovanni Melioli, consulente del pubblico ministero e i professori Pier Mannuccio Mannucci e Alberto Grossi, consulenti tecnici della difesa.
Nel verbale, tra l’altro, si legge che si è svolta tra i presenti una discussione circa l’impostazione dell’esecuzione dell’incarico peritale da un punto di vista metodologico e scientifico.
All’esito di tale discussione, nella quale, oltre alla verifica del materiale  a disposizione, veniva esclusa la necessità di ulteriori indagini sperimentali e si affrontava appunto il problema del metodo scientifico da utilizzare nella risposta ai quesiti, si verificava non esserci “accordo sull’utilizzo dei dati di riferimento pubblicati nel protocollo ‘Io non rischio la salute’, proposta dai consulenti della difesa. Si concorda invece sulla massima rilevanza del parametro emoglobina rispetto all’ematocrito e sull’importanza dei parametri del bilancio marziale.”
Dopo circa tre ore e mezza, la riunione veniva sciolta ed il perito ha riferito verbalmente di non avere avuto più rapporti diretti con i consulenti tecnici, se non attraverso lo scambio di qualche comunicazione via e-mail.
Ebbene, a parte il fatto che non è assolutamente richiesto che vi sia accordo tra i periti e i consulenti circa il materiale da utilizzare e i criteri scientifici da seguire nella risposta ai quesiti e a parte il fatto che, se mai, devono essere i consulenti tecnici a dover prendere contatti con il perito e non il contrario, in ossequio a quanto disposto dagli articoli 220-230 del codice di procedura penale, nel caso in esame è stato addirittura raggiunto un accordo sui parametri da valorizzare da parte del perito, dovendosi preferire il parametro dell’emoglobina rispetto a quello dell’ematocrito e dovendosi dare importanza ai parametri del bilancio marziale e non solo. Perito e consulenti, infatti, sono risultati pure d’accordo nel non utilizzare i risultati del lavoro di Parisotto, pur dandosi concordemente atto della certificazione di provenienza dei dati riferiti dal professor Cazzola, ancorché non pubblicati, e sono stati d’accordo nel ritenere di non dover tener conto del referto ematologico riguardante Di Livio datato 28 agosto 1997.
Non è stato raggiunto un accordo sull’utilizzo dei dati di riferimento pubblicati nel protocollo “Io non rischio la salute”, che veniva proposto dai soli consulenti tecnici della difesa. Su tale protocollo, invocato talvolta pure dal difensore, si tornerà tra un momento parlando del metodo utilizzato dal perito, ma a proposito dei rapporti tra perito e consulenti della difesa, va rilevato come, ad eccezione di questo unico aspetto e – si ripete - pur non essendo richiesto che vi fosse alcun accordo, vi è stato invece accordo su tutto ed il perito, come si metterà in rilievo esaminando il lavoro da lui svolto, si è scrupolosamente attenuto agli accordi intercorsi con i consulenti tecnici nella riunione di cui è verbale.
Non si vede, insomma, nessuna seria ragione di lamentele da parte della difesa. Se, poi, ci  si è voluti lamentare del fatto che dopo la prima ed unica  riunione non ne erano seguite altre, in un primo momento evidentemente non ritenute necessarie in quanto nel verbale non si dà atto di ulteriori appuntamenti, tale lamentela non è riferibile ad atti o ad omissioni del perito, perché avrebbero dovuto essere, se mai, i consulenti a mettersi in contatto con il perito, cosa che non è avvenuta e, in ogni caso, anche nel corso del dibattimento  e, cioè, nella fase di esposizione dei risultati peritali assunti con l’esame del perito, i consulenti hanno comunque potuto svolgere tutte le facoltà previste dal codice di procedura penale, per cui, anche se riferita a tale fase, ogni lamentela non risulta avere alcun giuridico fondamento.
E veniamo al problema del metodo utilizzato dal perito che è il punto che ha ricevuto da parte della difesa le critiche maggiori, perché a questo proposito si è voluta presentare la perizia d’Onofrio come frutto di un metodo bizzarro, quasi come se il perito avesse voluto seguire un percorso del tutto personale, secondo un metodo anomalo e creato ad hoc e, in ogni caso, privo di fondamento scientifico.
Il messaggio che è stato lanciato, anche a tal riguardo, non è basato sulla verifica approfondita e concreta di quanto rilevato dal perito, quanto piuttosto – in sintonia con il descritto atteggiamento complessivamente assunto dalla difesa – è consistito nella delegittimazione completa e globale delle risposte del perito, assumendo che ad esse si sarebbe pervenuti attraverso un metodo inusuale e inaffidabile. Tale messaggio non corrisponde al vero e merita, dunque, di essere chiarito e rettificato.
Un primo criterio di scelta è stato operato dal perito a proposito dei dati ematologici da prendere in considerazione. Molti calciatori risultano sottoposti ad esami del sangue in più occasioni, talvolta eseguiti anche in tempi ravvicinati (qualcuno addirittura lo stesso giorno), presso laboratori diversi tra loro, quali quello della Banca del Sangue, della clinica Fornaca, dell’Istituto di Medicina dello Sport e altri ancora. Poiché le differenti modalità di analisi seguite presso più laboratori quasi sempre danno luogo pure a differenti risultati, in certi casi anche di consistente significato, il perito, pur non rilevando in concreto significative differenze, ha comunque preferito utilizzare soltanto i dati ematologici riportati negli esami eseguiti dai calciatori presso la clinica Fornaca di Torino, ritenuti più affidabili, in quanto più completi, essendo tali esami presenti in atti in numero di gran lunga maggiore rispetto a tutti gli altri.
Tale scelta risulta condivisa – o comunque non criticata – pure dalla difesa e, pertanto, almeno a tal riguardo, non sussistono problemi da risolvere, sempre che non si voglia ritenere critico, anche a questo proposito, il rilievo del difensore che in via generale ha lamentato la mancata utilizzazione da parte del perito dei tabulati utilizzati dal dottor A., acquisiti dalla dottoressa Lantermo.
La difesa ha rilevato che in tali tabulati c’era tutto, “tutta la storia del sangue degli atleti bianconeri” e, dunque, non sarebbe chiaro perché il perito che – come si vedrà ha preferito scegliere solo dei giocatori – non si sia basato invece su tali tabulati, accantonandoli “con una semplice e lapidaria frase.”
Per la verità, la frase del perito, riportata a pagina 18 della relazione scritta, è certamente semplice, neppure tanto lapidaria, ma sicuramente molto  chiara. Il perito, invero, ha osservato: “Le valutazioni statistiche e le considerazioni ematologiche sono state effettuate sui referti originali rinvenuti negli atti del procedimento. I tabulati sequestrati (rectius: acquisiti) presso la sede della Juventus, infatti, costituiscono solo un sottoinsieme selezionato e parziale degli esami effettuati. Da essi sono escluse infatti situazioni critiche o francamente anomale, legate ad eventi patologici o meno. Contengono inoltre errori ed omissioni anche per i dati trascritti.”
Con l’affermazione del perito, dunque, si può concordare o meno, ma se l’aggettivo lapidario si è voluto utilizzare come sinonimo di sbrigativo, come sembra potersi ricavare dal contesto generale dell’affermazione difensiva, allora si è commessa un’imprecisione di carattere concettuale, oltre che di carattere semantico.
Nell’affermazione del perito, invero, sono espresse chiaramente le ragioni per le quali egli non ha ritenuto di dover utilizzare i tabulati del dottor A.: perché essi, contrariamente al rilievo del difensore, non rappresentano la storia del sangue degli atleti bianconeri,  essi sono incompleti, (“sottoinsieme selezionato e parziale degli esami effettuati”), lacunosi (“da essi sono escluse infatti situazioni critiche o francamente anomale”) e neppure affidabili per le indicazioni in essi riportate (“contengono inoltre errori ed omissioni anche per i dati trascritti”).
Dall’uso dell’aggettivo “selezionato” utilizzato dal perito e dal contemporaneo rilievo di incompletezza che il perito pone in evidenza anche relativamente ai dati trascritti, emerge  chiaro pure il sospetto che i dati riportati nei tabulati del dottor A. siano stati scelti seguendo un preciso criterio, anche se il perito non si è soffermato ad esaminare a quale criterio ci si fosse ispirati, anche perché non gli era stato affidato questo specifico compito.
Se si controlla il verbale della riunione svoltasi tra perito e consulenti tecnici, poi, si può rilevare che pure il consulente del pubblico ministero aveva avanzato dubbi e perplessità a proposito dei tabulati del dottor A., né risulta che a tal riguardo i consulenti della difesa abbiano avuto osservazioni da fare.
Il difensore, del resto, non ha ribattuto nel merito alle affermazioni del perito, genericamente etichettate come frase lapidaria, né ha spiegato ad esempio perché nei tabulati dell’imputato in alcuni giorni i referti di qualche giocatore siano stati lasciati in bianco ovvero perché non risultino riportate alcune situazioni critiche o anomale, di cui pure ci si occuperà ovvero, ancora, perché alcuni calciatori, come Lombardo, Carrera, Fusi, Marocchi, Porrini, Baggio, Jugovic, Ravanelli, Sousa, pur inseriti nelle tabelle informalmente denominate “sintesi risultati esami effettuati”,  non compaiano, poi, a differenza di tutti gli altri giocatori,  nei tabulati riguardanti i “riepiloghi per giocatore”. Si può immaginare che ciò sia dipeso dalla decisione di modificare gli schemi precedentemente usati e di passare, ad un certo punto, a schemi riguardanti i singoli calciatori, per cui non sarebbero stati redatti i tabulati dei giocatori che non facevano più parte della Juventus.
Riesce comunque difficile una verifica esatta di quanto accaduto,  perché non si conosce se e soprattutto quando l’ipotizzata decisione di cambiare modulo di classificazione dei dati sarebbe stata presa, anche se viene persino di pensare che i nuovi tabulati siano stati redatti dopo l’inizio del procedimento penale che ha dato luogo all’attuale processo, in quanto i dati delle cartelle riepilogative per giocatore sono stati riportati retrospettivamente, ove possibile a partire dal novembre 1994.
Alla luce di tali elementi, dunque, quanto rilevato dal perito a proposito dei tabulati in parola risulta comprensibile e spiegabile e non può essere inficiato da critiche di apodittica genericità.
In ogni caso, perché il perito avrebbe dovuto utilizzare dei dati raccolti e messi insieme dall’imputato, quando egli aveva a disposizione la fonte originale dalla quale quei dati erano stati tratti e “selezionati”? Perché, insomma, il professor d’Onofrio avrebbe dovuto accontentarsi di riproduzioni, per giunta di parte in quanto provenienti dall’imputato, quando egli poteva liberamente consultare i documenti originali che, oltretutto, offrivano certamente massima garanzia di completezza e genuinità, senza alcun pericolo di lacune o manipolazioni?
Si è pure osservato che il perito ha scelto 20 giocatori e, invece, avrebbe dovuto individuare un numero più ampio di calciatori, soprattutto se si considera l’arco temporale al quale si riferisce l’indagine, in cui molti più giocatori risultano essere stati tesserati per la società e si è anche rilevato come nella stesura delle medie altri avrebbero dovuto essere i criteri da seguire, richiamandosi a tal riguardo il lavoro di Malcovati che, in verità, viene talvolta ricordato pure dal perito.
Se si rilegge, però, il terzo quesito che è stato posto al perito, si può notare come tutte le osservazioni difensive non stiano in piedi e, anzi, il perito indicando categorie di giocatori e andamenti stagionali si è già forse spinto verso i limiti estremi dell’ambito entro il quale era legittimo che egli potesse muoversi.
Il quesito, infatti, era così formulato:
“Dica il perito, soprattutto alla luce della documentazione acquisita relativamente agli esami del sangue effettuati periodicamente dai calciatori della Juventus,
c) se le riscontrate variazioni nei valori di alcuni degli indicati parametri siano da considerarsi fisiologiche e siano compatibili con la normale e intensa attività fisica svolta dai calciatori negli allenamenti e nelle partite ovvero siano invece indicative del fatto che tutti o soltanto alcuni dei calciatori presi in esame possano aver assunto eritropoietina, preparati a base di ferro o altre sostanze ovvero possano aver posto in essere altre pratiche per ottenere l’incremento dei valori in parola.”
Risulta subito evidente, insomma, che nessuna media è stata richiesta al perito, nessun andamento per categoria di calciatori o per stagione calcistica. E’ stato richiesto, anzi, di partire dalle “riscontrate variazioni nei valori di alcuni degli indicati parametri”, per giungere al risultato di stabilire se “tutti o soltanto alcuni dei calciatori presi in esame possano aver assunto...” e così di seguito.
La scelta dei 20 giocatori effettuata dal perito, dunque, conformemente al quesito a lui posto, è stata operata sulla base di due principali criteri: il periodo di più lunga appartenenza temporale dei calciatori alla Juventus, con conseguente numero più cospicuo di esami del sangue da poter valutare; b) l’osservazione di variazioni nei parametri di tali giocatori ritenute maggiormente degne di approfondimento.
Sono stati scelti, così, 15 atleti (Amoruso, Birindelli, Conte, Del Piero, Deschamps, Di Livio, Ferrara, Iuliano, Montero, Peruzzi, Pessotto, Rampulla, Tacchinardi, Torricelli e Zidane) sulla base del primo criterio, mentre alla stregua del secondo criterio Falcioni – la cui scelta tanto ha colpito la difesa – è stato individuato a causa di un elevato valore di emoglobina (17,7), Padovano e Pecchia perché risultavano avere valori insolitamente bassi e  Dimas e Vialli sono stati verosimilmente scelti per i loro parametri dall’andamento particolare.
Si può dire, allora, che il perito abbia operato in modo anomalo e non si sia invece attenuto scrupolosamente al quesito con il quale, facendosi esclusivamente riferimento agli esami del sangue ai quali risultavano sottoposti i giocatori e alle riscontrate variazioni nei parametri riportati in tali esami, si chiedeva al perito di dare determinate risposte?
Che cosa c’entrano le medie? Che cosa c’entrano gli andamenti? E i centrocampisti? E che cosa c’entra lo stesso lavoro di Malcovati con il quesito che era stato posto al professor d’Onofrio?
Si può osservare che è stato proprio il perito che ha talvolta richiamato il lavoro di Malcovati ovvero che ha fatto riferimento ad alcune medie, ad alcuni andamenti stagionali ovvero ad alcune categorie di giocatori, quali i centrocampisti. Tali riferimenti, però, dei quali meglio si dirà nel dettaglio, sono stati riportati dal perito solo per confermare e convalidare certi ragionamenti e certe conclusioni alle quali egli era già pervenuto e, come si è detto, sono da considerare elementi di contorno, collocabili ai margini di quanto fosse consentito dal quesito posto. Essi, dunque, non possono essere sfruttati ed utilizzati per stornare l’attenzione da ciò che era e rimane l’oggetto principale ed unico della perizia, che è costituito dall’esame dei dettagli non delle medie generali e spersonalizzate.
Il processo non è uno studio scientifico che deve produrre risultati di ordine generale ed astratto; nel processo, al contrario, si parte da situazioni ben individuate e definite e si studiano e si approfondiscono esclusivamente quelle che per le peculiari caratteristiche che presentano si identificano con lo specifico oggetto dell’indagine processuale.
Le statistiche, le medie, gli andamenti sono tutti elementi che possono contribuire al raggiungimento del risultato che si persegue, ma devono essere utilizzati  – se mai – come strumenti e non possono essere confusi con il fine stesso da raggiungere e, pertanto, non possono e non devono costituire elemento di disturbo e di sviamento dall’accertamento in parola. Come si è ricordato richiamando testualmente il quesito posto al perito, il risultato dell’accertamento processuale consisteva nello stabilire se tutti o soltanto alcuni giocatori della Juventus avessero assunto sostanze stimolanti l’eritropoiesi.
Per effettuare tale verifica, il perito avrebbe ben potuto servirsi di tutti gli elementi utili e quindi anche di quelli derivanti da studi, statistiche o altri lavori, tenendo sempre ben presente tuttavia che il fine da raggiungere non consisteva nell’individuazione di statistiche o nella formazione di medie o nello stabilire in astratto andamenti più o meno oscillanti nei parametri dei  giocatori, bensì si sarebbe dovuto verificare, alla luce di ogni elemento utile e indicativo, se e quale giocatore della squadra avesse eventualmente fatto uso delle sostanze proibite di cui si tratta.
Il tanto invocato lavoro di Malcovati, che oltretutto dovrebbe essere familiare alla  difesa, perché ad esso oltre a Luca Malcovati e a Cristiana Pascutto, ha partecipato anche Mario Cazzola che, come si è visto è stato nel processo consulente tecnico della difesa, è un pregevole studio che però è nato con uno scopo assolutamente inconciliabile con l’oggetto dell’accertamento che si intende effettuare con l’attuale processo e, oltretutto, esso è partito e si è basato su presupposti altrettanto diversi e non paragonabili con quelli esaminati dal perito.
La casistica presa in esame da Malcovati e collaboratori ha riguardato 2506 determinazioni, la maggior parte delle quali provenienti dal protocollo “Io non rischio la salute” 1999/2000. Il totale degli atleti esaminati è stato di 923 da complessive 39 squadre della FIGC, ma solo per 25 di loro  erano a disposizione parecchi esami (anche 16 in un triennio, settembre 1999/luglio 2002, con una media di circa tre  esami per ogni anno), mentre per tutti gli altri i dati erano molto più scarsi.
Lo scopo dello studio era costituito dalla verifica delle variazioni ematologiche negli atleti in conformità, del resto, alla strategia fondata sul cosiddetto concetto di passaporto ematologico, caro proprio al professor Cazzola che anche nel corso del processo lo ha più volte citato come progetto finanziato dalla Wada (World Antidoping Agency), basato sul controllo periodico dei parametri ematici degli atleti.
Come si vede, il lavoro di Malcovati è diverso in tutto dall’accertamento eseguito nell’attuale processo: è diverso nella quantità e nella qualità dei dati esaminati; è diverso nella tipologia, nel numero e nella provenienza degli atleti studiati; è diverso nel tipo e nelle modalità di esecuzione degli esami ematici presi in considerazione; è diverso per i laboratori che tali esami hanno eseguito; è diverso per gli scopi che ci si prefiggeva e così di seguito. In comune, come emerge evidente, vi sono però i parametri sui quali sono state fondate entrambe le indagini, almeno per quanto è stato consentito dai dati che si avevano a disposizione e che è stato possibile utilizzare; negli esami ematologici dei giocatori della Juventus, ovviamente, quasi mai compaiono i dati relativi ai reticolociti e al recettore solubile della transferrina, parametri che invece risultano essere stati valutati nell’indagine di Malcovati.
Si tratta, insomma, certamente di uno studio serio e interessante, per cui è giusto tener conto di alcuni dati in esso acquisiti, come indicati dallo stesso perito che ha richiamato più volte il lavoro di Malcovati e collaboratori, ma si può sostenere fondatamente che nell’attuale processo si sarebbero dovuti seguire lo stesso metodo e  gli stessi criteri valutativi, nonostante tutte le rilevate diversità?
Basterebbe, una volta per tutte per ribadire la assoluta improponibilità del paragone, ricordare che lo studio di Malcovati, al pari di altri studi scientifici, è uno studio inter-individuale e, cioè, teso a rilevare e confrontare dati tra i vari soggetti presi in considerazione, mentre come si è messo in rilievo più volte l’accertamento che si è inteso effettuare nell’attuale processo riguarda l’esame intra-individuale, tendente a verificare se le variazioni registrate nei singoli soggetti, nei singoli calciatori presi in considerazione potessero essere significative di anomale stimolazioni eritropoietiche.
Il richiamato rilievo, da solo, fa emergere differenze  e diversità tali da rendere inconciliabile e improponibile ogni paragone tra i metodi e i criteri per la valutazione di dati e per il raggiungimento di finalità così divergenti tra loro.
Un cenno, come si è anticipato, lo merita anche la campagna “Io non rischio la salute” promossa dal CONI pure più volte invocata dalla difesa e i cui dati di riferimento  chiedevano di utilizzare i consulenti tecnici della difesa nell’ormai famosa riunione tra perito e consulenti svoltasi il 30 aprile 2004.
Tale campagna ideata dalla Commissione scientifica antidoping e approvata per la prima volta dal Consiglio Nazionale del CONI il 27 novembre 1997, si prefigg