| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
PER LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO
Tribunale di Torino
– Sezione prima penale –
Sentenza 26 novembre 2004-23 febbraio 2005
Giudice monocratico
Sentenza
nei confronti di:
1) G. A.
2) A. R.
Imputati
“per i seguenti reati,
commessi nelle rispettive qualità, competenze e attribuzioni di amministratore
delegato della Juventus FC Spa avente sede in Torino, piazza Crimea, 7 ed
esercente anche attività consistente nel procurarsi, detenere in apposito
magazzino e fornire medicinali per uso umano, il G.; di responsabile del settore
medico della Juventus FC Spa, addetto alla distribuzione ai calciatori di
tale società dei medicinali forniti dalla società medesima, specialista in
neuropsichiatria e in medicina dello sport, e, altresì, operante nella Casa di
Cura Villa Cristina di Collegno autorizzata, accreditata e convenzionata
esclusivamente per attività neuropsichiatriche, l’A.; di titolare della Farmacia
Rossano sita in Torino, C.so Monte Grappa, 55, ed esercente il commercio di
sostanze medicinali, il Rossano:
G. e A.
a) articoli 648, 110 e 81 comma 2, Cp, per avere, in concorso tra loro, al fine
di procurare a sé e ad altri un profitto, acquistato e ricevuto da Rossano
Giovanni (titolare della Farmacia Rossano, fiduciaria della Casa di Cura Villa
Cristina di Collegno) le specialità medicinali Orudis iniettabile ad uso
endovenoso e Mepral iniettabile, ad acquisto, conservazione ed uso riservati ad
ospedali e case di cura e di cui è vietata la vendita al pubblico, provenienti
dai delitti di falso di cui al capo b) e di truffa in danno delle rispettive
imprese produttrici (Rhone Poulenc Rorer Spa e Bracco Spa), in quanto Rossano
Giovanni, dopo aver contraffatto le prescrizioni mediche limitative indicate nel
capo b), induceva in errore le imprese produttrici con artifizi e raggiri
consistiti nel trasmettere a tali imprese le suddette prescrizioni e
nell’attestare che si trattava di “prodotti ospedalieri per la Casa di Cura
Villa Cristina”, e così procurava a sé un ingiusto profitto con danno delle
imprese produttrici, ottenendo le predette specialità medicinali al prezzo
scontato del 50% praticato agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e
cura.
In Torino, tra il marzo e il giugno 1998, in esecuzione del medesimo disegno
criminoso.
Rossano
b) articoli 477, 482, 81, comma 2, Cp, per aver contraffatto prescrizioni
mediche limitative di cui agli articoli 2, comma 1, lettera e), n. 2, e 9 D. Lgs
539/92, in relazione all’articoli 1, paragrafo 2, Direttiva 92/26/CEE, formando
prescrizioni mediche limitative provenienti dalla Casa di Cura Villa Cristina di
Collegno convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e relative alle
specialità medicinali Orudis iniettabile ad uso endovenoso e Mepral iniettabile,
ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di cura e di cui è
vietata la vendita al pubblico, e così per avere, mediante la contraffazione di
siffatte prescrizioni mediche limitative, fatto apparire adempiute le condizioni
richieste dall’articoli 9 D. Lgs 539/92 per la loro validità.
In Torino, tra il marzo e il giugno 1998, in esecuzione del medesimo disegno
criminoso.
G.
c) articolo 15, comma 1, D. Lgs 538/92, in relazione agli articoli 1, comma 2, 2
e 3 D. Lgs 538/92, per avere, senza essere in possesso della prescritta
autorizzazione, esercitato attività consistenti nel procurarsi, detenere,
fornire medicinali, e, in particolare i seguenti medicinali (in una o più
confezioni per ciascuno):
ADALAT cpr LARIAM cpr SUPRADYN cpr ADRENALINA 1 MG fiale LASIX fiale SINFLEX
F.TE bus ADRONAT cpr LASIX cpr SYNFLEX F.TE sup ALIMIX cpr LEDERFOLIN cpr
TACHIPIRINA 1000 sup ALLERGODIL spry LEGOFER 40 fiale TACHIPIRINA 500 cpr
AMINOMAL fiale LEVOCARVIT fiale TACHIPIRINA cpr AMINOMAL IV fiale LEVOTUS gtt
TACHIPIRINA sup ANANASE 100 cpr LEXIL cpr TAD 600 fiale ARVENUM 500 cpr
LEXOTAN gtt TARGOSIL 200 MG fiale ASPIRINA cpr LIDOCAINA CLO 200 MG fiale TAVOR
1 MG cpr ASPIRINA C cpr LIOMETACEN fiale TEGENS 160 cpr ASPIRINA C EFF cpr
LIPOSOM FORTE fiale TELDANE 60 MG cpr ASPIRINA 500 MG cpr LIQUEMIN fiale
TELDANE FORTE cpr AUGMENTIN cpr LOCALYN OTO gtt TORADOL cpr AUGMENTIN 1 GR cpr
LOPERYL cpr TORADOL fiale AURONAT cpr MACLADIN cpr TORADOL gtt BACACIL 1200
cps MACLADIN 250 cpr TORADOL 10 cpr BACTRIM FORTE cpr MARESPIN cpr TORADOL 10
fiale BARALGINA fiale MATRIX cpr TORADOL 30 fiale BENTELAN cpr MATRIX fiale
TRANS ACT cerotti BENTELAN 0,5 MG cpr MEPRAL fiale TRANSMETIL 500 fiale
BENTELAN 1,5 fiale MERREM 1000 fiale TRICORTIN 1000 fiale BENTELAN 4 MG fiale
MESULID bust TRINITRINA cpr BIMIXIN cpr MESULID FAST bus TRONAN 100 MG cpr
BISOLVON LINCTUS scir MINIAS cpr UBIMAIOR fiale BREXIN bus MINIAS 1 GR cpr
UGUROL fiale BREXIN 20 MG bus MIOCAMEN 600 cpr ULTRAVISIN cpr BRUFEN bus
MISODEX cpr UROTRACTIN cpr BUSCOPAN cpr MISODEX 200 MG cpr VALIUM fiale
BUSCOPAN fiale MISOFENAC cpr VALPINAX cpr BUSCOPAN sup MONURIL bus VELAMOX cps
CENTELLASE cpr MUSCORIL fiale VELAMOX 1 GR cpr CIPROXIN 250 cpr MUSCORIL cpr
VERECOLENE cpr CIPROXIN 500 cpr NABUSER bus VERECOLENE COMPL cpr CISTIDIL cpr
NARCAN fiale VISUMETAZONE gtt CLENIL A fiale aeros NEOTON 1 GR fleb VIT
PORPHYRIN II fiale CLENIL A flac NEURAMIDE fiale VIT PORPHYRIN fiale II grado
COMPLAMIN fiale NICETILE cpr VIVIN C cpr CROMATONFERRO fiale NIFLAM gel
VOLTAREN cpr DEFLAMAT 75 MG cpr NIZORAL flac VOLTAREN fiale DEFLAN 6 MG cpr
NIZORAL SCALP flac VOLTAREN gel DEFLAN 30 MG cpr NORMIX cpr VOLTAREN sup
DELTACORTENE 5cpr NOVALGINA gtt VOLTAREN 50 cpr DEPO-MEDROL 40 MG fiale ORUDIS
cpr VOLTAREN RETARD cpr DEPO MEDROL fiale ORUDIS fiale VOLTAREN SOL cpr DEPO
MEDROL CON LIDOCAINA fiale ORUDIS RETARD cpr XAMAMINA cpr DIIDERGOT gtt OTALGAN
gtt XATRAL cpr DOBETIN 1000 fiale OTOSPORIN gtt XYLOCAINA flac DOBETIN 5000
fiale PANADOL cpr XYLOCAINA 2% flac EN gtt PEFLACIN 400 cpr ZANTAC fiale EN
0,5 MG cpr PEVARYL crem ZEPELIN cpr EUMOVATE pom PEVARYL polv ZEPELIN bus
FARGAN crem PEVARYL schiu ZEPELINDUE bus FARGANESSE fiale PLASIL cpr ZEPELINDUE
cpr FASTUM gel PLASIL fiale ZERINOL cpr FELDENE fiale POLARAMIN cpr ZIMOX cpr
FELDENE crema POLARAMIN crem ZIMOX 1 GR cpr FELDENE FAST cpr POLARAMIN AR cpr
ZINNAT 250 cpr FELDENE SOL cpr PORFIRIN cpr ZINNAT 500 cpr FERLIXIT fiale
PORFIRIN 12 fiale ZIRTEC cpr FERROGRAD cpr RANIDIL 150 cpr ZITROMAX cpr
FLANTADIN 30 MG cpr RANIDIL 300 cpr ZOVIRAX cpr FLEBOCORTID 500 fiale REDOXON
500 MG cpr ZOVIRAX p. oft. FLECTADOL 1000 bus REPARIL cpr ZOVIRAX 3 GR crem
FLECTADOL 1000 fiale REPARIL fiale ZOVIRAX 400 cpr FLECTADOL fiale RIFOCIN
fiale FLECTADOL 500 fiale RIFOCIN 250 MG fiale FLUBASON bus RIFOCIN TOPICO
flac FLUIMUCIL fiale RILATEN fiale FLUIMUCIL fial aerosol RINAZINA gtt
FLUIMUCILbus RINAZINA spry FLUIMUCIL 100 bus RIVOTRIL fial FLUIMUCIL 200 bus
ROCEFIN fiale FLUIMUCIL ANTIBIOTICO fiale ROCEFIN 1 GR fiale FLUIMUCIL 600
cpr ROVAMICINA cpr FLUPRIM TOSSE gtt SAMYR 200 fiale FOMENTIL cpr SAMYR 200
cpr FROBEN cpr SARIDON cpr FROBEN gtt SOBREPIN fiale FROBEN collutt
SOBREPIN bus GAVISCON cpr SOBREPIN 200 bus GAVISCON scir SOBREPIN AEROSOL
fiale GENTALYN crema SOLUMEDROL 1 GR fiale GENTALYN BETA crema SPASMEX
fiale GENTUS scir SPASMEX sup GUTRON gtt SPASMEX cpr IMMUCYTAL fiale
aerosol SPASMODIL fiale IMODIUM cpr SPASMOMEM 40 MG cpr INDOXEN 25 MG cpr
STILNOX cpr INIBACE cpr SUCRALFIN bus INIBACE 5 MG cpr SUCRALFIN cpr In
Torino, dal luglio 1994 a tutt’oggi.
G.:
d) articolo 4, comma 2, D. Lgs 626/94, per avere omesso di redigere un documento
di valutazione dei rischi contenente una completa valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro e l’individuazione delle misure di
prevenzione e di protezione da adottare relativamente ai calciatori della
Juventus F.C. Spa, legati da rapporto di lavoro subordinato con tale società
a norma degli articoli 3 e 4 legge 91/1981.
In Torino, accertato tra agosto e settembre 1998 e commesso a tutt’oggi.
G. e A.:
e) articolo 6 legge 135/90 , articolo 38 legge 300/70, articoli 110 e 81, comma
2, Cp, anche in relazione al Dm 13 marzo 1995, All. C, Sezionr prima, per avere,
in concorso tra loro, fatto sottoporre all’esame per l’accertamento dello stato
di sieropositività all’AIDS i calciatori della Juventus F.C. Spa, legati
da rapporto di lavoro subordinato con tale società a norma degli articoli 3 e 4
legge 91/1981; ipotesi grave, per la sistematicità dell’attentato alla dignità e
riservatezza dei soggetti sottoposti all’esame.
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra il luglio 1994 e il
settembre 1998, e a tutt’oggi.
G. e A.:
f) articoli 5 e 38 legge 300/70, articoli 110, 81, comma 2, Cp, in relazione
agli articoli 16 D. Lgs 626/94, e 8 Dm 13 marzo 1995, per avere, in concorso tra
loro, fatto sottoporre i calciatori della Juventus F.C. Spa, legati da
rapporto di lavoro subordinato con tale società a norma degli articoli 3 e 4
legge 91/1981; ad esami tecnico- strumentali non indicati nell’All. C del Dm 13
marzo 1995, a prescindere dalla presenza di un fondato sospetto clinico (quali
gli esami per la determinazione di testosterone, cortisolo nel sangue, e
deidroepiandrosterone).
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra il luglio 1994 e il
settembre 1998, e a tutt’oggi.
G. e A.:
g) articolo 1 legge 401/89, articoli 110, 81 comma 2, Cp, per avere, in
concorso tra loro, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello
conseguente al corretto e leale svolgimento di competizioni sportive organizzate
dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, Campionato di Calcio di Serie A, Coppa
Italia, compiuto una pluralità convergente di atti fraudolenti consistiti nel:
1) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati, specialità
medicinali contenenti sostanze rientranti nell’elenco formulato dal C.I.O.
relativo alle “Classi di sostanze proibite e dei metodi probiti” in materia di
doping, deliberato dal CONI e recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio,
e nella lista di riferimento delle classi farmacologiche di agenti e metodi
doping adottata nel quadro della convenzione antidoping fatta a Strasburgo il 16
novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 152/95 o sottoporli a metodi
doping proibiti dal predetto elenco e, in particolare:
- specialità medicinali atte a stimolare l’eritropoiesi quali l’eritropoietina
umana ricombinante o pratiche di tipo trasfusionale, ricorrendone il divieto;
- la specialità medicinale Liposom Forte, contenente fosfolipidi ipotalamici e
mannitolo, autorizzata dal Ministero della Sanità per le alterazioni metaboliche
cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine, avente azione dopante, sia per la
presenza del mannitolo (appartenente alla Classe Farmacologica I-D “Diuretici”,
proibita per ogni via sino al 1996, e dal 1997 proibita per iniezione
endovenosa), sia per la presenza dei fosfolipidi (per un verso, atti a
interferire con il turnover di mediatori sia catecolaminici - dopamina e
noradrenalina - sia colinergici - acetilcolina - e, quindi, appartenenti alla
Classe Farmacologica I-A “Stimolanti”, comprensiva delle “sostanze affini per la
loro azione farmacologica e/o struttura chimica”; e, per l’altro, atti ad
innalzare i tassi plsmatici dell’ormone somatotropo, e, quindi, appartenenti
alla Classe Farmacologica I-E “Ormoni peptidici e glicoproteici ed analoghi”,
comprensiva dei “rispettivi fattori di rilascio e loro analoghi”);
-la specialità medicinale Lidocaina, contenente lidocaina, appartenente alla
Classe Farmacologica III-C (“Anestetici locali”), ricorrendo il divieto di
somministrazione per iniezione sistemica, e non risultando consentita la
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della
prescritta notifica all’autorità competente prima della competizione in presenza
di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi, della dose e della
via di somministrazione;
- la specialità medicinale Xylocaina, contenente xilocaina, appartenente alla
Classe Farmacologica III-C (“Anestetici locali”), ricorrendo il divieto di
somministrazione per iniezione sistemica, e non risultando consentita la
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della
prescritta notifica all’autorità competente prima della competizione in presenza
di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi, della dose e della
via di somministrazione;
- la specialità medicinale Depo-medrol fiale, contenente metilprednisolone,
appartenente alla Classe Farmacologica III-D (“Corticosteroidi”), ricorrendo il
divieto di somministrazione per iniezione sistemica, e non risultando consentita
la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della
prescritta notifica all’autorità competente prima della competizione;
- la specialità medicinale Depo-medrol + Lidocaina fiale, contenente sia
metilprednisolone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D (“Corticosteroidi”),
ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione sistemica, e non
risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare
per omissione della prescritta notifica all’autorità competente prima della
competizione, sia lidocaina, appartenente alla Classe Farmacologica III-C
(“Anestetici locali”), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione
sistemica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale
o intraarticolare per omissione della prescritta notifica all’autorità
competente prima della competizione in presenza di giustificazione medica e con
indicazione della diagnosi, della dose e della via di somministrazione;
- la specialità medicinale Bentelan fiale, contenente betametasone, appartenente
alla Classe Farmacologica III-D (“Corticosteroidi”), ricorrendo il divieto di
somministrazione per iniezione sistemica, e non risultando consentita la
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della
prescritta notifica all’autorità competente prima della competizione;
- la specialità medicinale Bentelan compresse, contenente betametasone,
appartenente alla Classe Farmacologica III-D (“Corticosteroidi”), ricorrendo il
divieto di somministrazione per via orale;
- la specialità medicinale Deflan compresse, contenente deflazacort,
appartenente alla Classe Farmacologica III-D (“Corticosteroidi”), ricorrendo il
divieto di somministrazione per via orale;
- la specialità medicinale Flantadin compresse, contenente deflazacort,
appartenente alla Classe Farmacologica III-D (“Corticosteroidi”), ricorrendo il
divieto di somministrazione per via orale;
- la specialità medicinale Flebocortid fiale, contenente idrocortisone,
appartenente alla Classe Farmacologica III-D (“Corticosteroidi”), ricorrendo il
divieto di somministrazione per iniezione sistemica, e non risultando consentita
la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della
prescritta notifica all’autorità competente prima della competizione;
- la specialità medicinale Solu-Medrol fiale, contenente metilprednisolone,
appartenente alla Classe Farmacologica III-D (“Corticosteroidi”), ricorrendo il
divieto di somministrazione per iniezione sistemica, e non risultando consentita
la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della
prescritta notifica all’autorità competente prima della competizione;
- la specialità medicinale Tricortin 1000, contenente fosfolipidi cerebrali e
lidocaina, autorizzata dal Ministero della Sanità per “stati
ipossidotico-dismetabolici del sistema nervoso centrale e sindromi
polialgico-neurosiche”, avente azione dopante, sia per la presenza della
lidocaina (appartenente alla Classe Farmacologica III-C “Anestetici locali”,
ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione sistemica, e non
risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare
per omissione della prescritta notifica all’autorità competente prima della
competizione in presenza di giustificazione medica e con indicazione della
diagnosi, della dose e della via di somministrazione) sia per la presenza dei
fosfolipidi (in grado di attivare il metabolismo neuronale normalizzando le
attività enzimatiche di membrana e di aumentare sia il turnover dei
neurotrasmettitori, sia il metabolismo glucidico e quello dei fosfolipidi
endogeni, e, quindi, appartenenti alla Classe Farmacologica I-A “Stimolanti”,
comprensiva delle “sostanze affini per la loro azione farmacologica e/o
struttura chimica”);
2) procurarsi, detenere e somministrare ripetutamente ai calciatori trattati,
senza la prescritta ricettazione, senza una apposita indicazione prescrittiva
nelle relative cartelle sanitarie, e senza un consenso informato del calciatore
trattato, specialità medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate dal
Ministero della Sanità, nel convergente intento di attuare nei confronti dei
calciatori trattati percorsi farmacologici di attivazione biochimica,
bioenergetica , neurotrasmettitoriale, a livello cerebrale e/o muscolare e/o
cardiaco e di incrementarne le prestazioni; e, in particolare:
- la specialità medicinale Samyr a base di ademetionina solfato ptoluensolfato,
autorizzata dal Ministero della Sanità per il trattamento delle sindromi
depressive data la sua interferenza a livello cerebrale con il metabolismo dei
neuromediatori sia catecolaminici (dopamina, noradrenalina, adrenalina) sia
indolaminici (serotonina e melatonina) sia imidazolici (istamina), e invece
somministrata a calciatori in piena attività agonistica non affetti da sindrome
depressiva, né da altra patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici
a disposizione, con la giustificazione che si trattava di un farmaco
“disintossicante” o “detossicante”, e non informando i calciatori trattati che
si trattava di un farmaco attivo sul sistema nervoso centrale in grado di
modificare il biochimismo cerebrale e pertanto indicato in soggetti affetti da
depressione, con la finalità di attuare nei calciatori trattati un’efficace
attivazione neurochimica a livello del sistema nervoso centrale e di modificarne
le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l’intento di
incrementarne le prestazioni;
- la specialità medicinale Liposom Forte, contenente fosfolipidi ipotalamici e
mannitolo, autorizzata dal Ministero della Sanità per le alterazioni metaboliche
cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine, e invece somministrata a
calciatori in piena attività agonistica non affetti da alterazioni metaboliche
cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine, né da altra patologia non curabile
con gli attuali mezzi terapeutici a disposizione, e non informando i predetti
calciatori che si trattava di un farmaco attivo sul sistema nervoso centrale in
grado di modificare il biochimismo cerebrale e avente l’azione dopante descritta
in questo capo G, al punto 1, secondo primo trattino, con la finalità di attuare
nei calciatori trattati un’efficace attivazione neurochimica a livello del
sistema nervoso centrale e di modificarne le proprietà psicofisiche e
biologiche, e, quindi, con l’intento di incrementarne le prestazioni;
- la specialità medicinale Neoton, contenente creatina fosfato, autorizzata dal
Ministero della Sanità per la cardioprotezione in chirurgia cardiaca con
addizione alle soluzioni cardioplegiche e la sofferenza metabolica del miocardio
in stati ischemici, e invece somministrata per via endovenosa mediante
fleboclisi a calciatori in piena attività agonistica non affetti da sofferenza
metabolica del miocardio in stati ischemici, né sottoposti a chirurgia cardiaca
con conseguente necessità di addizione del farmaco alle soluzioni cardioplegiche
(situazioni, del resto, incompatibili con l’attività agonistica), né affetti da
altra patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici a disposizione,
con la giustificazione che si trattava di un “ricostituente”, e non informando i
calciatori trattati che si trattava di un farmaco attivo sul metabolismo
energetico e pertanto indicato nella cardioprotezione in chirurgia cardiaca e
nella sofferenza metabolica del miocardio in chirurgia cardiaca, con la finalità
di realizzare nei calciatori trattati un’efficace attivazione bioenergetica a
livello della muscolatura cardiaca e scheletrica e di modificarne le proprietà
psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l’intento di incrementarne le
prestazioni;
- la specialità medicinale Esafosfina a base di D-fruttoso-1,6 difosfato sale
sodico, autorizzata dal Ministero della Sanità per il trattamento dell’ipofosfatemia
oggettivamente accertata sia in situazioni acute (quali terapie trasfusionali,
intervento in circolazione extracorporea, nutrizione parenterale), sia in corso
di situazioni o affezioni croniche talora associate a deplezione di fosfati
(quali etilismo cronico, malnutrizione protratta, insufficienza respiratoria
cronica) e per il trattamento delle miocardiopatie ischemiche, e invece
somministrata per via endovenosa mediante fleboclisi a calciatori in piena
attività agonistica non affetti da ipofosfatemia oggettivamente accertata né da
miocardiopatie ischemiche (patologia, del resto, incompatibili con l’attività
agonistica), né affetti da altra patologia non curabile con gli attuali mezzi
terapeutici a disposizione, con la giustificazione che si trattava di un
“ricostituente”, e non informando i calciatori trattati che si trattava di un
farmaco attivo sul metabolismo energetico muscolare (aumento delle
concentrazioni tissutali del mediatore d’energia ATP così messo a disposizione
per le attività dei sistemi interessati quali muscoli scheletrici e cuore;
diminuzione dei livelli ematici di glucosio con facilitazione dell’utilizzo a
scopi energetici; incremento della capacità di svolgere lavoro muscolare) e
pertanto indicato nelle predette patologie, con la finalità di realizzare nei
calciatori trattati un’efficace attivazione bionergetica a livello della
muscolatura cardiaca e scheletrica e di modificarne le proprietà psicofisiche e
biologiche, e, quindi, con l’intento di incrementarne le prestazioni;
3) procurarsi, detenere e somministrare ripetutamente ai calciatori trattati,
senza la prescritta ricettazione, senza una apposita indicazione prescrittiva
nelle relative cartelle sanitarie, e senza un consenso informato del calciatore
trattato, specialità medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate dal
Ministero della Sanità, nel convergente intento di attuare nei confronti dei
calciatori trattati percorsi farmacologici di attivazione psicofisica e
biologica, e, in particolare:
- la specialità medicinale Depo-medrol fiale, contenente metilprednisolone,
somministrata a calciatori per i quali non sono documentate, né documentabili,
condizioni cliniche rientranti nelle indicazioni terapeutiche autorizzate dal
Ministero della Sanità e atte a giustificarne l’impiego, nell’intento di
modificarne le prestazioni;
- la specialità medicinale Bentelan fiale, contenente betametasone,
somministrata a calciatori per i quali non sono documentate, né documentabili,
condizioni cliniche rientranti nelle indicazioni terapeutiche autorizzate dal
Ministero della Sanità e atte a giustificarne l’impiego, nell’intento di
modificarne le prestazioni;
4) procurarsi, detenere e somministrare ripetutamente ai calciatori trattati,
senza la prescritta ricettazione e senza una apposita indicazione prescrittiva
nelle relative cartelle sanitarie, la specialità medicinale Voltaren a base di
diclofenac, autorizzata dal Ministero della Sanità per il trattamento di
affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative (artrite reumatoide,
spondilite anchilosante), artrosi, reumatismo extra-articolare, stati dolorosi
da flogosi di origine extra-reumatica o post-traumatica, episodi dolorosi acuti
in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell’apparato muscolo-scheletrico,
episodi dolorosi acuti in atto nel corso di coliche renali ed epatiche,
caratterizzata da effetti collaterali tali da consigliarne un uso mirato e per
periodi di tempo molto brevi (disturbi gastroenterici; manifestazioni
allergiche, cutanee e mucose; disturbi del sistema nervoso centrale quali
astenia, capogiri, cefalea, convulsioni, disturbi sensori o della visione,
insonnia, irritabilità, tinnito; alterazioni renali; alterazioni epatiche;
alterazioni dell’emopoiesi; alterazioni dell’apparato respiratorio), e invece
somministrata, anche a immediato ridosso o nel corso della competizione, e,
quindi, non in condizioni di sospensione dell’attività agonistica, a calciatori
affetti da patologie inabilitanti rientranti nelle indicazioni autorizzate dal
Ministero della Sanità, con la finalità di mascherare la forma morbosa grazie
all’attività antidolorifica del Voltaren, ed altresì a calciatori non affetti da
alcuna patologia e trattati nei tempi immediatamente precedenti la partita con
le finalità sia di ridurre farmacologicamente gli effetti algici della
prestazione, sia di migliorarne farmacologicamente la cenestesi, nel convergente
intento di alterare le prestazioni degli atleti, per di più esponendoli sia a
effetti collaterali che potevano richiedere l’utilizzo di altri farmaci per
antagonizzare tali effetti (tipo gastro-enteroprotettori) sia al rischio di un
peggioramento della forma morbosa e di una conseguente protrazione nel tempo del
trattamento farmacologico;
5) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati specialità
medicinali ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di cura
a norma dell’articolo 9 D. Lgs 539/92, e non utilizzabili “in situazioni di
sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere”, e, in particolare:
- la specialità medicinale Orudis iniettabile ad uso endovenoso a base di
ketoprofene (autorizzata dal Ministero della Sanità per il trattamento
sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto in corso d’affezioni
infiammatorie dell’apparato muscolo-scheletrico), ad acquisto, conservazione ed
uso riservati a ospedali e case di cura sia per garantire una maggiore sicurezza
di impiego in rapporto alla possibilità di effetti collaterali anche severi, sia
per motivi legati alle modalità di preparazione che richiedono particolari
precauzioni in ispecie sotto l’aspetto inerente al maneggiamento in asepsi
completamente garantito solo in ambiente ospedaliero, sia per motivi legati alla
notevole amplificazione degli effetti collaterali (disturbi gastrointestinali,
reazioni cutanee, disturbi renali, disturbi epatici), e il cui indebito utilizzo
in soggetti non ospedalizzati appare finalizzato a mantenere in attività
agonistica calciatori affetti da inabilitanti quadri morbosi
osteo-mio-articolari ovvero ad interferire rapidamente e con notevole intensità
con la funzionalità del sistema della dopamina sia riducendone gli effetti
algici a favore di quelli antalgici, sia potenziandone l’attivazione aminergica
(con stimolazione neuropsichica, effetto “fight and fly” ed adattamento
funzionale cardio-respiratorio) sia rinforzandone l’azione biometabolica
GH-dipendente (con attivazione protido-anabolica ed iperglicemizzante), nel
convergente intento di alterare le prestazioni degli atleti;
- la specialità medicinale Mepral Iniettabile a base di omeprazolo (autorizzata
dal Ministero della Sanità per ulcera della parete gastrica, spesso in caso
d’alterazioni della mucosa dovute a gastrite; ulcera del duodeno da aumento
della secrezione acida, presenza d’agenti patogeni esterni, disturbi della
motilità gastrica, ecc.; esofagiti da reflusso, con infiammazione della parte
terminale dell’esofago dovuta al rigurgito nello stesso del succo gastrico;
sindrome dovuta al rigurgito nello stesso del succo gastrico; sindrome di
Zollinger-Ellison, dovuta a neoplasia d’alcune cellule del pancreas, con
ipersecrezione di gastrina ed ulcere gastriche, esofagee e duodenali che
insorgono rapidamente a causa dell’iperacidità gastrica), ad acquisto,
conservazione ed uso riservati a ospedali e case di cura sia per motivi medici,
sia per motivi legati alle modalità indaginose di preparazione e
somministrazione, sia per motivi legati alla necessità di accertamenti
diagnostici prima della somministrazione, sia per motivi legati alla possibile
amplificazione degli effetti collaterali dell’omeprazolo, con comparsa di
cefalea, nausea, vomito, diarrea o stipsi, ecc., e il cui indebito utilizzo in
soggetti non ospedalizzati appare finalizzato a una rapida protezione
gastroenterica a fronte dei possibili effetti collaterali indotti dai
trattamenti con FANS in corso di attività agonistica con possibilità a circolo
chiuso di amplificazione degli effetti collaterali dell’omeprazolo, ma con
l’indebito vantaggio di permettere lo svilupparsi sia della stimolazione
simpatica sia dell’attivazione metabolica GH-dipendente poste in atto con l’uso
dei citati FANS (Voltaren ed Orudis) allo scopo di alterare le prestazioni degli
atleti;
6) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati, sia durante il
ritiro precampionato, sia durante la stagione agonistica, prodotti contenenti
creatina a dosaggi giornalieri superiori ai 6 grammi (inizialmente dosi comprese
fra i dieci e i trenta grammi/die; successivamente dosi pari a una decina di
grammi/die), nonché negli intervalli delle partite a dosaggi pari a 2-3 grammi,
in contrasto con le specifiche indicazioni fornite al riguardo dal Consulente in
materia della Juventus F.C. Spa, in maniera continuativa e senza
necessità clinica, con l’intento di potenziare le prestazioni di atleti per i
quali non erano documentate condizioni cliniche che giustificassero l’impiego di
siffatte dosi di creatina e pur nella consapevolezza di eventuali sovraccarichi
epatici o renali o effetti collaterali tipo diarrea o incremento ponderale;
8) non riportare nelle cartelle cliniche relative ai calciatori le
somministrazioni, le prescrizioni, le indicazioni, i dosaggi, la natura e la
durata dei trattamenti farmacologici ad essi praticati.
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra luglio 1994 e
ottobre 1998.
G., A. e Rossano
H) articoli 445, 110, 81, comma 2, c.p., per avere, in concorso tra loro,
somministrato ai calciatori trattati specialità medicinali in specie e qualità
diverse da quelle dichiarate, e, in particolare:
- specialità medicinali di cui al capo G, punto 1, somministrate in specie e
qualità diverse da quelle dichiarate, in quanto dichiarate ai calciatori
trattati specialità medicinali non aventi azione dopante;
- specialità medicinali di cui al capo G, punti 2 e 3, somministrate in specie e
qualità diverse da quelle dichiarate, e, segnatamente, per indicazioni diverse
da quelle dichiarate nell’etichettatura e nel foglio illustrativo e da quelle
dichiarate ai calciatori trattati;
- specialità medicinali di cui al capo G, punto 5, somministrate in specie e
qualità diverse da quelle dichiarate nell’etichettatura e nel foglio
illustrativo (recanti l’indicazione “medicinali da utilizzare in ospedali e case
di cura; vietata la vendita al pubblico”).
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra luglio 1994 e
settembre 1998.
G. e A.
I) articoli 445, 110, 81, comma 2, Cp, per avere, in concorso tra loro e con i
fornitori dei prodotti contenenti creatina di cui al capo G, punto 6,
somministrato ai calciatori trattati siffatti prodotti in specie, qualità,
quantità, diverse da quelle dichiarate, e, in particolare, in quanto:
somministrate a dosaggi giornalieri superiori a quelli dichiarati ai calciatori
trattati; costituenti specialità medicinali, anziché i dichiarati integratori;
aventi possibili effetti collaterali in luogo della dichiarata innocuità.
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra luglio 1994 e
settembre 1998”.
(capo g) d’imputazione, punti 5-6, così modificato dal pubblico ministero
all’udienza del 16 dicembre 2002).
(capo g) d’imputazione, punti 4-7, così modificato dal pubblico ministero ex
articoli 516 Cpp all’udienza del 15 luglio 2004).
Con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori di fiducia degli
imputati
i quali concludevano come da relativi verbali di udienza.
Motivazione
La Procura della Repubblica
di Torino, secondo quanto è emerso in dibattimento, a seguito di notizie
giornalistiche, che nell’estate 1998 provocavano un certo clamore negli ambienti
calcistici nazionali e in quelli torinesi in particolare perché riferivano
dell’abuso di farmaci da parte delle squadre di calcio, anche con specifico
riferimento a giocatori della Juventus, avviava tutta una serie di
indagini che in giudizio sono state ben descritte dai testi Romanazzi Raimondo e
Salvagno Claudio, ufficiali di polizia giudiziaria addetti alla sezione di p.g.
della Procura di Torino, esaminati nell’udienza del 23 maggio 2002, nonché da
Lantermo Annalisa, medico del lavoro presso ASL 1, esaminata nell’udienza del 4
marzo 2002.
Dalle giacenze dei farmaci esistenti presso i locali in uso alla società
Juventus, i cui elenchi venivano acquisiti dagli ispettori dell’ASL,
emergeva infatti una rilevante quantità di elementi, riguardanti principalmente
il numero dei farmaci utilizzati, la relativa tipologia, il modo in cui essi
risultavano acquistati, nonché l’uso in dosi non consentite di creatina, che il
pubblico ministero riteneva meritevoli di particolare approfondimento in corso
d’indagine.
Venivano interessati, altresì, il Direttore del Laboratorio di analisi del
Dipartimento di Medicina – Istituto di Scienza dello sport del CONI e il
Direttore del Laboratorio Antidoping del CONI e veniva così acquisita la
documentazione relativa a tutti i controlli, accertamenti o esami eseguiti su
atleti appartenenti alle società di calcio della Serie A, dal 1993 all’agosto
1998, epoca della richiesta.
Tramite il Segretario Generale della FMSI, inoltre, veniva acquisita copia dei
verbali di prelievo antidoping effettuati nel corso dei campionati di calcio di
Serie A e della Coppa Italia, negli anni relativi al periodo 1994-1998.
Veniva acquisita, ancora, la documentazione esistente presso cliniche e
laboratori torinesi relativa ad accertamenti, ricoveri ed esami eseguiti da
parte dei giocatori della Juventus e si approfondivano i rapporti
esistenti tra la Juventus e la farmacia Rossano, che risultava essere la
farmacia che forniva i farmaci alla società sportiva e, pertanto, presso di essa
si acquisivano pure documenti relativi agli acquisti effettuati.
Nel corso delle indagini, poi, il pubblico ministero acquisiva sommarie
informazioni da una mole notevolissima di persone, a vario titolo informate dei
fatti da accertare, e si avvaleva anche della collaborazione di alcuni
consulenti tecnici.
Esaurita la lunga fase di indagini preliminari, durata circa tre anni, il
pubblico ministero rinviava a giudizio gli imputati, affinché rispondessero dei
reati loro rispettivamente contestati nel decreto di citazione in atti.
Prima di esaminare la posizione degli attuali imputati, peraltro, è necessario
ricordare che il decreto di citazione a giudizio del pubblico ministero si
riferisce a tre imputati, perché oltre ad A. R. e G. A., contro i quali il
processo si è svolto nelle forme ordinarie, esso riguarda pure Rossano Giovanni
che, all’udienza del 10 luglio 2003, avvalendosi della facoltà introdotta dalla
legge 134/03, ha fatto richiesta di applicazione della pena e, pertanto, la sua
posizione è stata stralciata e contro tale imputato si è proceduto
separatamente.
E, tuttavia, nell’intestazione della presente sentenza si è preferito mantenere
l’originaria imputazione del pubblico ministero, comprendendo – cioè – il reato
enunciato al capo b) a Rossano Giovanni per ragioni di completezza e per poter
mantenere la stessa impostazione e la stessa divisione in lettere del capo
d’accusa, più volte prese come riferimento dalle parti nelle rispettive
conclusioni.
Il processo è stato caratterizzato da un’articolata e complessa richiesta di
prove da parte di pubblico ministero e difesa e dall’acquisizione di una serie
davvero imponente di documenti, che le parti hanno prodotto non solo al momento
della richiesta di prove, ma anche successivamente – chi più, chi meno – nel
corso dell’intero svolgimento dell’istruzione dibattimentale.
Anche alla prova testimoniale, peraltro, non si è assegnato minore rilievo,
tanto che si è provveduto ad esaminare oltre sessanta testimoni richiesti dalle
parti, oltretutto dopo che pubblico ministero e difesa si sono accordati per
acquisire i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese durante le
indagini preliminari da un altrettanto numeroso stuolo di persone informate sui
fatti.
Si è reso altresì necessario procedere ad un supplemento di esame di qualche
testimone e si è pure disposto il confronto tra due testi (Arcelli e Tencone).
E’ stato necessario, ancora, provvedere ex articoli 507 Cpp all’esame di
un’altra decina di persone, su circostanze emerse in momenti processuali
diversi.
Gli imputati si sono sottoposti all’esame e, inoltre, l’imputato A. molto spesso
ha reso pure dichiarazioni spontanee, soprattutto a commento degli aspetti
tecnici di volta in volta emergenti a seguito delle dichiarazioni degli esperti
esaminati.
L’imputato G., a parte l’esame, altre due volte ha chiesto di poter effettuare
delle precisazioni.
La parte del leone, per quanto riguarda il profilo probatorio, però, è da
assegnare ai temi tecnici introdotti soprattutto dall’imputazione riportata al
capo g) della rubrica, tanto che nonostante l’approfondimento ed il contributo
offerti dai numerosi consulenti delle parti, che nel corso dell’esame e di
qualche confronto di opinioni (molto intenso quello tra il professor Benzi, c.
t. del pubblico ministero ed il professor Cazzola, c. t. della difesa) si sono
prevalentemente attestati su posizioni tra loro inconciliabili, è stato
necessario, infine, disporre ex articoli 508 Cpp perizia tecnica relativa ai
principali temi trattati, all’esito della quale il pubblico ministero ha
proceduto ad una contestazione suppletiva e la difesa ha chiesto – ovviamente –
un’integrazione probatoria, attraverso un’ulteriore produzione documentale,
l’esame di alcuni altri testimoni, nonché un’integrazione dell’esame di due
consulenti della difesa e di uno dei periti nominati.
Al termine di questa lunghissima fase di istruzione probatoria, svoltasi
attraverso una quarantina di udienze per oltre due anni e mezzo, pubblico
ministero e difesa hanno proposto e illustrato le rispettive conclusioni
riportate nei relativi verbali.
Come si è avuto modo di rilevare, il capo g) dell’imputazione, pur non
descrivendo il reato punito più gravemente tra quelli enunciati nel decreto di
citazione, certamente costituisce il nucleo centrale dell’intero processo,
perché riguarda l’accusa più pesante e preoccupante per rappresentanti di una
società di calcio professionistica di assoluta eccellenza, quale è appunto la
Juventus F. C.; perché all’espresso fine della realizzazione di tale delitto
si è praticamente messa in moto l’intera organizzazione di illeciti che hanno
poi determinato la contestazione di quasi tutti gli altri reati; perché di fatto
le indagini nell’attuale processo hanno preso le mosse avendo di mira proprio
l’accertamento della frode sportiva.
Pare opportuno, perciò, cominciare proprio dall’esame della frode sportiva che –
secondo la contestazione del pubblico ministero – è stata realizzata attraverso
l’uso di molte sostanze, alcune vietate dai Regolamenti sportivi e rientranti
pure nelle classi di sostanze elencate dalla legge 376/00, altre la
somministrazione delle quali è consentita solo in certe forme e a determinate
condizioni, altre ancora di libero uso.
Per questa ragione, si ritiene di dover subito affrontare il problema del
rapporto tra la disciplina normativa dettata dall’articoli 1 legge 401/89 e
quella dell’articoli 9 legge 376/00 che merita di essere chiarito ed
approfondito.
Nel corso del processo, invero, più volte la difesa ha cercato di porre domande
a tal riguardo a testi, consulenti e periti, evidentemente sul presupposto che
la sfera di applicazione delle rispettive normative potesse sovrapporsi ed ha
pure avanzato istanze istruttorie in tale direzione, contrariandosi non poco per
il mancato accoglimento di esse.
Il pubblico ministero, da parte sua, ha ritenuto di iniziare le proprie
conclusioni dedicando ampio spazio proprio al problema dei rapporti tra tali
normative e, in verità, alcune decisioni giurisprudenziali connesse a tale
problema contribuiscono forse a generare qualche dubbio interpretativo.
Come è noto, per poter far fronte al sempre più dilagante fenomeno del doping
nello sport, si è ritenuto da parte del legislatore di introdurre, quale
strumento normativo, la legge 376/00, con la quale – tra l’altro – si è data
pratica attuazione e ci si è adeguati alla Convenzione di Strasburgo del 16
novembre 1989, già ratificata e recepita con legge 522/95.
A tale normativa, infatti, si è proprio dato il nome di “Disciplina della tutela
sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” e con essa si
è cercato appunto di far fronte al generale fenomeno del doping nelle attività
sportive, costituito dall’impiego di farmaci o altre sostanze o pratiche mediche
capaci di alterare la prestazione dell’atleta ovvero di interferire e vanificare
i controlli diretti a verificare l’assunzione di tali farmaci e sostanze.
Con la normativa in parola, invero, si è definito il concetto di doping; si è
introdotta la classificazione per classi di farmaci, di sostanze e di pratiche
mediche; si è istituita una speciale Commissione per la migliore
individuazione e la revisione periodica delle classi delle sostanze dopanti; si
sono individuati i laboratori per il controllo sanitario sull’attività sportiva,
assegnando anche a tal riguardo specifici compiti alla costituita Commissione;
sono state responsabilizzate maggiormente le Regioni, con particolare riguardo
ai programmi di prevenzione e tutela della salute nelle attività sportive;
analogamente sono stati sollecitati il CONI, le federazioni sportive, le società
affiliate, le associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva pubblici e
privati; sono stati istituiti controlli per produttori, importatori e
distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO
e dalla legge; sono state introdotte, infine, severe disposizioni penali per
sanzionare i comportamenti vietati.
Tra tali comportamenti vietati e sanzionati – ovviamente – spiccano quelli
previsti dai primi due commi dell’articolo 9 della legge in parola, riferibili
a chiunque procura ad altri, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o
di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ovvero a chiunque adotta
o si sottopone alle pratiche mediche, ricompresi nelle classi previste
dall’articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e
siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti,
ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali
farmaci o sostanze.
Prima dell’entrata in vigore della legge 376/00, nel nostro ordinamento esisteva
solo una disciplina di analogo tenore, dettata dalla legge 1099/71 (che a sua
volta aveva sostituito l’abrogata legge 1055/50), che però ha trovato scarsa
applicazione pratica, anche grazie al sistema sanzionatorio per essa previsto,
inizialmente tenue e blando e con la legge 689/81 addirittura depenalizzato,
essendo costituito da ipotesi contravvenzionali punite con la sola pena
pecuniaria.
Per poter fronteggiare con una certa efficacia l’uso “improprio” di sostanze
farmacologicamente attive nella pratica sportiva, si sarebbe dovuto
prevalentemente far ricorso – peraltro in modo forse altrettanto improprio -
alla contestazione dell’articolo 445 Cp, ipotesi di reato oltretutto non sempre
perfettamente pertinente al fatto di volta in volta preso in considerazione.
Si avvertiva fortemente, perciò, la necessità di un intervento legislativo in
materia, intervento che finalmente si è realizzato con l’introduzione della
legge in questione, che per questo è stata subito definita legge anti-doping.
Tutt’altra storia, invece, è quella che accompagna la legge che in questa sede è
stata contestata e, cioè, la legge 401/89.
La normativa in parola è sorta sull’impulso del c.d. scandalo del
calcio-scommesse, con il prevalente intento di risolvere ed eliminare il
fenomeno delle scommesse clandestine, gestito dalla criminalità organizzata, che
accompagnava alcune manifestazioni sportive di rilevanza nazionale,
prevalentemente calcistiche, ma anche ippiche, pugilistiche e così via, capace
di influenzare pesantemente l’esito e il risultato delle competizioni sportive
stesse. Per questa ragione, essa è stata definita “Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello
svolgimento di manifestazioni sportive”.
La legge, che si compone di nove articoli e che negli anni successivi alla sua
entrata in vigore ha subito pure una serie di numerose e non trascurabili
modifiche, può essere divisa, per così dire, in tre filoni: a) quello che
disciplina, appunto, l’esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa,
regolato dagli articoli 4 e 5; b) quello che riguarda gli aspetti di ordine
pubblico, con gli annessi istituti di carattere processuale, al quale sono
destinati gli articoli da 6 a 8; e, c), quello costituito dai primi tre
articoli della legge in parola, che espressamente si riferiscono e disciplinano
il problema della frode in competizioni sportive.
I tre filoni anzidetti non sono per nulla interdipendenti e, anzi, hanno in
comune solo un presupposto di fatto, quello cioè dello svolgimento di
competizioni sportive di vario genere, organizzate da federazioni ed enti
riconosciuti dallo Stato, alle quali l’intera normativa necessariamente risulta
ancorata.
Tanto ciò è vero, che – ad esempio - solo alle norme specificamente dedicate al
contrasto del fenomeno delle scommesse clandestine, pur riconoscendosi
l’intrinseca plurioffensività delle relative disposizioni penali contenute negli
articoli 4 e 5 della legge, si è costantemente assegnata da parte della suprema
Corte natura finanziaria, così individuando, in tale ristretto ambito della
normativa, il principale interesse perseguito, sul presupposto che “..Per reato
finanziario, infatti, deve intendersi ogni illecito, penalmente sanzionato, che
contrasti con l’interesse finanziario dello Stato, sotteso alla imposizione di
tributi e di altri diritti erariali, ovvero, in forma indiretta, all’esercizio
monopolistico di attività lucrative, sottratte alla organizzazione da parte di
privati, come lotterie, scommesse, pronostici relativi a competizioni
sportive...” (v. per tutte: Sezione prima penale – sentenza 2389/98 – udienza 28
aprile 1998 – imp. Meloni – rv. 210771).
Analogamente, per indirizzo costante di Dottrina e giurisprudenza, si riconosce
prevalenza all’interesse di ordine pubblico e di sicurezza pubblica nel settore
disciplinato dagli articoli 6, 7 e 8 della legge in questione, con i quali,
appunto, ci si propone di contrastare i fenomeni di violenza commessi in
occasione di manifestazioni sportive.
Per quanto riguarda la prima parte della normativa, invece, occorre ricordare
come il fenomeno delle scommesse clandestine finisse pure per influenzare e
falsare i risultati delle competizioni sportive, con grave danno per tutto il
mondo dello sport in generale e con perdita di credibilità proprio di quello
spirito sportivo – improntato a principi di lealtà e correttezza - che, invece,
avrebbe dovuto ispirare e accompagnare lo svolgimento delle competizioni stesse.
Per porre rimedio a questo fenomeno, il legislatore ha dedicato i primi tre
articoli della legge 401/89 e, in modo particolare, ad esso si è riferito
proprio con l’articolo 1, intitolato “frode in competizioni sportive”, che è
appunto quello contestato agli imputati nel capo g) del decreto di citazione a
giudizio.
Con tale disposizione, si è prevista la sanzione per chiunque offra o prometta
denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione
sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall’UNIRE o da
altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi
aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al
corretto e leale svolgimento della competizione.
Fin qui, come si vede, si rimane nell’ambito dello scopo iniziale e dichiarato
della legge, quello della lotta alla criminalità organizzata e al mondo delle
scommesse clandestine, perché le condotte descritte nella norma che si esamina
risultano chiare e sono testualmente riconducibili a comportamenti tipici di
corruzione sportiva, finalizzati alla modificazione dell’esito agonistico della
competizione.
Senonché il legislatore, sempre nello stesso articolo 1 della legge 401/89, ha
ritenuto di aggiungere e di dover punire altresì la condotta di chiunque compia
altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e tale previsione, in verità
priva di immediata chiarezza, che il pubblico ministero ha ritenuto integrata
nel caso concreto dal comportamento degli imputati, è quella che in passato ha
dato luogo a qualche dubbio interpretativo e che, nel caso di specie, ha fatto
sorgere le questioni di cui si è detto.
Ed invero, si è autorevolmente sostenuto (Cassazione, Sezione sesta – sentenza
3011/96 – ud. 137/96 – imp. Omini – rv. 204787) che per individuare gli atti
fraudolenti volti al medesimo scopo che non sono specificamente elencati dal
legislatore, non ci si dovrebbe discostare dagli atti espressamente indicati
nella prima parte della previsione e, cioè, dagli atti consistenti in offerta o
promessa di denaro o di altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla
competizione.
La riferita tesi risulta essere pure condivisa dai difensori che, nella memoria
depositata l’11 novembre 2004 sulla scorta di un parere pro veritate che si è
detto essere stato predisposto da altro avvocato penalista, e con grande vigore
in corso di discussione, hanno sostenuto appunto l’assunto riportato nella
citata sentenza.
Sempre secondo il supremo Collegio, inoltre, tali attività sono connotate da due
precise caratteristiche che non dovrebbero mancare anche nelle attività non
elencate e, cioè, dovrebbe sempre trattarsi di “attività proiettate all’esterno
delle persone che le hanno deliberate e tali da investire direttamente altri
soggetti con quelle coinvolti nella medesima attività” e, inoltre, dovrebbe
trattarsi di attività “sinallagmatiche dato che correlano la distorsione, che il
soggetto esterno persegue, dell’esito della gara al denaro o all’altra utilità
dati ovvero promessi e perseguiti dall’altro soggetto partecipante alla gara.”
Nella decisione in esame, la Corte, dopo aver aggiunto che la norma in questione
è di difficile interpretazione, a causa soprattutto del lunghissimo periodo
descrittivo delle condotte vietate, partendo dalla premessa enunciata e con
l’ausilio interpretativo della ratio legis esclude che l’ambito di applicazione
della previsione normativa in parola possa estendersi a fenomeni di doping
autogeno, “che trovano adeguata sanzione negli ordinamenti sportivi.”
A conforto di tale assunto, il supremo Collegio prosegue: “A contrario è facile
osservare d’altra parte che, se così non fosse, qualsiasi illecito sportivo,
dallo spintone al calciatore in corsa alla spinta del gregario al campione
ciclista in difficoltà, siccome oggettivamente volti a provocare un esito della
gara diverso di quello cui avrebbe dato luogo una leale competizione, dovrebbero
rientrare nella previsione della normativa in esame: il che all’evidenza non è.”
Si tratta in verità di decisione isolata, ancorché non recentissima, adottata a
conclusione della vicenda giudiziaria che riguardava l’accusa di omissione di
denuncia a carico del Presidente della FCI in ordine ad un caso di doping
accertato nel ciclismo. Essa è stata seguita soltanto da alcune decisioni di
merito, altrettanto poco convincenti, che la difesa ha puntualmente richiamato,
ma è stata pure oggetto di forti critiche da una parte della Dottrina.
Gli argomenti utilizzati a dimostrazione della bontà dell’assunto, francamente,
risultano non convincenti e non condivisibili e prestano il fianco a rilievi di
vario genere.
La sentenza in parola, invero, risulta pure intrinsecamente contraddittoria,
perché in essa, da una parte, si afferma la certezza che tutte le condotte
debbano avere natura corruttiva e, contemporaneamente, si esprimono dubbi
derivanti dalla lettura del relativo testo ritenuto poco chiaro e, soprattutto,
perché tale decisione finisce col negare completamente il dato normativo.
Intanto, i criteri a cui ispirarsi per ricavare i requisiti delle condotte non
indicati dal legislatore, che la Corte ha ritenuto invece di dover dettare nella
citata sentenza, non sembra debbano essere ricercati nella prima parte della
stessa norma, perché anzi la soluzione interpretativa proposta in sentenza
finisce col contrastare proprio col significato letterale della disposizione,
nella seconda parte della quale si fa riferimento ad altri atti, come a
sottolineare che essi debbano necessariamente distinguersi da quelli indicati
in precedenza e oltretutto si assegna ad essi natura fraudolenta, a differenza
di quelli di banale corruzione elencati nella prima parte.
L’aggettivo altro, infatti, contrariamente a quanto un po’ apoditticamente
sostenuto nella sentenza e nella memoria difensiva in parola, ha il significato
di “diverso”, “differente”, “difforme” e non quello di “simile”, “analogo” o
“conforme” e, perciò, non si vede perché gli altri atti fraudolenti indicati
nella seconda parte della disposizione che si esamina debbano essere
necessariamente identificabili “alla stregua degli atti espressamente
individuati nell’offerta di denaro o di altra utilità o vantaggio a taluno dei
partecipanti ad una competizione sportiva, presentando caratteristiche comuni”.
L’espressione altri atti fraudolenti testualmente utilizzata, insomma, non può
essere letta ed interpretata come se corrispondesse ad atti analoghi, perché se
davvero l’effettiva volontà fosse stata questa, allora il legislatore avrebbe
dovuto esprimersi in modo diverso.
Uno dei difensori, a conforto della tesi a tal riguardo sostenuta nella sentenza
“Omini”, ha richiamato alla mente la disposizione dell’articolo 353 Cp – citato
anche dal pubblico ministero, sia pure in ottica contrapposta – in materia di
turbativa d’asta, per ricordare come in tale precetto compaia l’aggettivo
“fraudolento”, senza che, ciò nonostante, venga a crearsi una sostanziale
distinzione della condotta ad esso relativa dalle altre condotte descritte nella
stessa norma.
Il paragone, francamente, non pare eccessivamente pertinente, soprattutto se si
considera che in questo caso la fraudolenza è riferita ai mezzi utilizzati e non
agli atti, come invece è stabilito nella disposizione dell’articolo 1 legge
401/89, e se si considera che le condotte descritte nell’articolo 353 Cp, che
riguarda un’ipotesi delittuosa totalmente diversa, sono più ampie e articolate
di quelle della frode sportiva, se non altro perché in quest’ultimo reato non
vengono prese in considerazione ipotesi di violenza e di minaccia che possono
caratterizzare invece la turbativa d’asta.
Ebbene, pur con le evidenziate differenze che connotano i due reati, è
necessario comunque ribadire come nella giurisprudenza della suprema Corte
risulti pacifico che l’espressione mezzi fraudolenti vada interpretata in
maniera del tutto svincolata dalle altre condotte descritte nella stessa
disposizione.
Basti ricordare in proposito le decisioni più recenti in materia in cui la Corte
così risulta essersi espressa: “In tema di turbata libertà degli incanti, di cui
all’articolo 353 Cp, la turbativa può anche verificarsi nella procedura che
precede la gara, attraverso determinate irregolarità rispetto all’ordinario
‘iter’ procedimentale previsto dalla legge. Ed infatti, determinate anomalie
procedurali possono costituire ‘altri mezzi fraudolenti’ mediante i quali il
reato in questione può essere commesso in alternativa alle altre condotte
tipiche descritte dalla norma (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni),
a condizione, però, che sia possibile dimostrarne la specifica finalizzazione al
turbamento della gara” (Sezione sesta - sentenza 25705/03 – ud. 21 marzo 2003 –
imp. Salamone ed altri – rv. 225934) e, ancora successivamente: “Nel reato di
turbata libertà degli incanti, la condotta di turbamento si verifica quando si
altera il normale svolgimento della gara attraverso l’impiego di mezzi
tassativamente previsti dalla norma incriminatrice. Tra tali mezzi, la
‘collusione’ va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul
normale svolgimento delle offerte, mentre il ‘mezzo fraudolento’ consiste in
qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire
l’evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed
effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie
prevista dall’articolo 353 Cp si qualifica come reato di pericolo” (Sezione
sesta - sentenza 37337/03 – cc. 10 luglio 2003 – imp. D’Amico – rv. 227320).
Nella sentenza “Omini”, invece, come nel parere prodotto dalla difesa per
dimostrare che la seconda parte della disposizione deve essere necessariamente
vincolata alla prima, si definisce quest’ultima come “condotta principale
tipica” e la seconda parte della disposizione come “fattispecie alternativa
atipica”.
Occorre ricordare, però, che la tipicità è data dalla corrispondenza del fatto
al modello descritto dal legislatore, mentre concetto diverso è la tipizzazione
o descrizione della condotta che è frutto della scelta del legislatore di
determinare ed eventualmente circoscrivere, più o meno analiticamente, una certa
condotta.
Se il legislatore opera la scelta di lasciare campo libero a vari possibili
comportamenti umani, tutti utili ad integrare la fattispecie in relazione alla
capacità di produrre un determinato evento ovvero – come nel nostro caso – in
relazione alla possibilità di conseguire un determinato fine, non per questo si
potrà parlare di condotta atipica, perché vi è tipicità anche nei reati a forma
libera, purché il fatto preso in esame abbia caratteristiche tali da poter
corrispondere al modello descritto dal legislatore.
Più ampia e generica è la descrizione del modello normativo e più comportamenti
avranno capacità di integrare la condotta richiesta per la sussistenza del
reato.
Se, dunque, il legislatore ha operato la scelta di introdurre nell’ordinamento
un modello di reato a forma libera, non può l’interprete arrogarsi il diritto di
limitarne la portata.
Né si comprende, analogamente, sulla base di quali espresse indicazioni
normative si possa distinguere una condotta principale tipica, riferendosi alla
prima parte dell’articolo 1 legge 401/89, da una fattispecie alternativa
atipica, in ordine alla seconda parte di esso. Anche in questo caso, perciò, si
tratta di distinzioni che – alla luce di quanto considerato – non possono essere
condivise, né ritenute fondate e corrette.
L’atto commesso con frode o caratterizzato da frode, poi, e in questo si
dissente da quanto sembra aver sostenuto il pubblico ministero, non assomiglia
neppure all’atto di corruzione sportiva, che nulla ha in comune con la frode che
– come si è visto – la Corte ha molto bene ricondotto ad ogni possibile
artificio, inganno o menzogna e, pertanto, neanche sotto questo secondo profilo
riesce possibile ricuperare quella similarità, pretesa nella sentenza della
Corte e nelle affermazioni della difesa, degli altri atti fraudolenti non meglio
specificati dal legislatore, con le condotte tipizzate e analiticamente
descritte, contenute nella prima parte della norma.
Né dovrebbe indurre in errore l’aggettivo altro che il legislatore ha usato
subito dopo le condotte corruttive, quasi che con esso si sia voluta attestare
una comune natura con gli atti precedentemente descritti, perché come si è
osservato tale aggettivo ha il significato di diverso e, anzi, proprio il
richiamo alla norma dettata dall’articolo 353 Cp dimostra la fondatezza di
quanto si va sostenendo a tal riguardo, non essendo immaginabile che nella
menzionata disposizione del codice penale, in cui pure viene utilizzato lo
stesso aggettivo “altro” riferito alle condotte descritte in precedenza, il
legislatore abbia potuto confondere e mescolare la frode, non soltanto con gli
atti di corruzione ma, ancor più, con la violenza e la minaccia.
Altro argomento interpretativo utilizzato, tanto nella sentenza della Corte,
quanto dalla difesa, confortata dal parere pro veritate, è quello che fa leva
sui lavori preparatori; si è voluto rilevare, infatti, che da tali lavori
parlamentari, dei quali il difensore, al pari del pubblico ministero in ottica
ovviamente contrapposta, ha anche estrapolato e riletto qualche passaggio, si
ricaverebbe conferma del fatto che il legislatore si sia riferito soltanto a
condotte di tipo corruttivo e non ad altre, precisandosi, pure, che in corso di
dibattito parlamentare sarebbe stato espressamente escluso ogni riferimento al
fenomeno del doping.
Si ritiene indispensabile, dunque, approfondire l’affermazione, perché essa,
oltre che discutibile, risulta prima di tutto non rispondente al vero.
Intanto, occorre ancora una volta ribadire che un conto è il fenomeno del doping
e un conto è la frode nelle competizioni sportive e continuare a mescolare le
due tematiche e le rispettive normative è certamente operazione che non giova a
fare chiarezza sulla questione che in questa sede si esamina, perché in qualche
modo tale confusione può servire – sia pure inconsapevolmente - a convincere del
fatto che i due aspetti e le due normative in discussione si sovrappongano e
necessariamente si riferiscano allo stesso campo di applicazione.
Il fenomeno del doping e la necessità di salvaguardare la regolarità nello
svolgimento delle competizioni sportive, invece, sono e devono rimanere due
ambiti nettamente distinti e le rispettive normative presidiano interessi
giuridici completamente separati.
Ciò nonostante, nel corso dei lavori parlamentari relativi alla legge 401/89,
qualcuno (il Relatore alla Seconda Commissione, sen. Gallo, nella seduta del 14
febbraio 1989 – come da 47imo resoconto stenografico) ha espressamente fatto
riferimento al doping e, anzi, ha criticato la formula testuale adottata nella
norma approvanda, proprio per questa ragione: “Per quanto riguarda il comma 1
dell’articoli 1, ritengo che le parole ‘per raggiungere un risultato diverso da
quello corrispondente all’interesse agonistico del partecipante’ siano più che
idonee a dare incertezza interpretativa e qualche volta a cozzare contro certe
realtà di tutta evidenza. Proporrei, pertanto, di sopprimerle, come pure
propongo di sopprimere la parola ‘altri’, perché promettere denaro o altra
utilità non è atto fraudolento; comportamento fraudolento può essere quello di
chi fa uso del sistema del doping.”
E’ sintomatico, peraltro, che la prima richiesta del sen. Gallo – quella cioè di
modificare il testo della prima parte dell’articolo 1 legge 401/89 – sia stata
accolta dal legislatore, mentre non è stata assolutamente modificata la seconda
parte relativa proprio agli atti fraudolenti che secondo il Relatore alla
Commissione avrebbero finito per comprendere pure il fenomeno del doping.
Anche in altri interventi si è fatto analogo riferimento, ma in questa sede,
ovviamente, non è necessario soffermarsi a verificare se nei lavori preparatori
della legge 401 si sia parlato di doping; il riferimento che a tale fenomeno
pure è stato fatto lo si è ripreso solo per dimostrare come risulti infondato
l’assunto riportato nella memoria difensiva di cui si è detto.
Qui interessa verificare quale significato si sia inteso attribuire nel
dibattito parlamentare all’espressione atti fraudolenti e, a questo specifico
fine, pare opportuno premettere quanto osservava in generale sulla normativa in
parola, fin dalla seduta del 21 settembre 1988 della Seconda Commissione
legislativa, il Relatore on. Benedetto Vincenzo Nicotra il quale rilevava che:
“.... il disegno e le proposte di legge al nostro esame rappresentano una
puntuale e complessiva risposta all’esigenza, generalmente avvertita, di
apprestare, anche nel campo dello sport, strumenti di salvaguardia attraverso
norme di natura penale volte a tutelare la correttezza nello svolgimento delle
competizioni sportive.
I provvedimenti in discussione hanno, inoltre, lo scopo di dare un contenuto non
solo morale, ma anche di natura giuridica, alle manifestazioni sportive,
soprattutto in relazione alla grande rilevanza che queste ultime assumono nella
vita della società...”
E ancora: “...Pertanto, tutte le proposte di legge presentate in materia (la
909, Nicotra e Rivera; la 1112, Martinazzoli ed altri; la 1516, Caprili ed
altri; la 2376, Testa ed altri e la 2753, Servello ed altri) rispondono
all’esigenza di tutelare il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive.”
Come si vede, basterebbero queste riflessioni del relatore on. Nicotra per
smentire l’assunto secondo il quale la legge 401 avrebbe dovuto proporsi il fine
di contrastare unicamente il fenomeno del calcio-scommesse, dal momento che le
proposte di legge alle quali si è fatto riferimento erano fondate su svariate
esigenze, non tutte riferibili unicamente al fenomeno del calcio-scommesse,
accomunate dal condiviso intento di tutelare il corretto svolgimento delle
manifestazioni sportive, come sottolineato dal Relatore stesso.
Per quanto riguarda più in particolare la discussione circa il significato da
assegnare all’espressione atti fraudolenti, nella stessa seduta del 21 settembre
1988, l’on. Francesco Forleo osservava: “...Quali sono gli obiettivi che si
propone il provvedimento in esame? Ritengo che il principale di essi sia quello
di salvaguardare l’ambiente sportivo e la possibilità di esercitare le varie
discipline in condizione di normalità. La formulazione della norma (che
identifica nella frode una fattispecie un po’ atipica nel nostro ordinamento) è
indubbiamente originale. E’ vero, infatti, che uno degli obiettivi è quello di
reprimere tali frodi, ma vi è anche la necessità di esercitare un’azione di
prevenzione e di salvaguardia dell’attività sportiva....”
Nella seduta del 20 ottobre 1988 della Seconda Commissione, prendeva la parola –
tra gli altri – l’on. Giulio Maceratini, che così si esprimeva: “...Tuttavia, se
si riflette con maggiore attenzione, si deve rilevare che spesso il concetto di
fraudolenza, tenendo conto dei canoni normalmente seguiti, può comprendere una
serie di ‘furbizie’ che in una manifestazione sportiva possono essere
consentite. Basti pensare, per esempio, al caso di un calciatore che, nel
momento in cui l’arbitro fischia un calcio di punizione, scaglia il pallone
lontano. In alcuni casi limite, un simile comportamento potrebbe essere
considerato come fraudolento, mentre invece esso rientra tra le fattispecie
previste dai regolamenti sportivi.
L’introduzione del concetto di illiceità consente, quindi, di identificare tutti
i comportamenti che siano al di fuori dei regolamenti sportivi.”
Interveniva nella stessa seduta pure l’on. Vincenzo Trantino il quale,
riprendendo alcune critiche mosse in precedenti interventi circa il generico
richiamo all’etica sportiva che compariva nel testo dell’originaria
formulazione della norma in parola, chiariva la propria posizione:
“....Concordo, pertanto, con la collega Fumagalli sul fatto che la tassatività
della norma verrebbe meglio rispettata nel momento in cui si definisse il
concetto di illecito, piuttosto che sulla base di una norma generica che
certamente non fornisce certezze interpretative.”
L’on. Carlo Casini, sempre nella seduta del 20 ottobre 1988, affermava:
“....Vorrei brevemente dissentire dal collega Vairo il quale giudica pleonastico
il riferimento agli atti fraudolenti compiuti al medesimo scopo, ma che
prescindano dalla dazione di danaro. Ciò significherebbe che, al fine di far
vincere una squadra di calcio, i giocatori della stessa potrebbero essere
invitati ad una festa la sera precedente la partita e, in tale occasione,
potrebbe essere loro somministrata una bevanda che riduca la loro capacità
atletica. In questo caso, i giocatori in questione non sarebbero certo partecipi
dell’atto fraudolento. Ciò significa che è necessario definire innanzitutto cosa
si intenda con l’aggettivo fraudolento, ma, una volta operata tale definizione,
non sarei contrario al mantenimento di questa espressione.”
Sulla stessa lunghezza d’onda, nella medesima seduta, si registravano altri
interventi, tra i quali pure quello dell’on. Franco Carraro, in questo processo
esaminato come testimone, che a quell’epoca parlava a nome del Governo,
ricoprendo la carica di Ministro del turismo e dello spettacolo.
In modo estremamente esplicito, poi, modulava il proprio intervento l’on. Aldo
Rizzo, il quale sosteneva: “....A me pare che la sussistenza di una fattispecie
penale ben motiva l’offerta di denaro o altra utilità diretta ad incidere sul
risultato definitivo della competizione in modo illecito, contra jus, e cioè
attraverso la violazione di norme del codice deontologico sportivo, risultanti
dalle disposizioni regolamentari.
La terza ipotesi, residuale rispetto alle prime due, disciplina l’ipotesi di
altri atti fraudolenti diretti ad influenzare l’esito finale della competizione.
Ad esempio, il fornire all’atleta una bibita contenente sostanze che ne
debilitano la capacità.
A ben vedere si tratta di tre ipotesi che, oltre ad essere corrette sul piano
giuridico-formale, chiudono, con doverosa specificazione e compiutezza, tutti i
casi in cui la frode in competizioni agonistiche può ritenersi sussistente e
meritevole della sanzione penale.
Per questo motivo ritengo che la fattispecie proposta dal relatore merita di
essere approvata.”
Un capitolo a parte, infine, si dovrebbe dedicare agli interventi in Commissione
effettuati dal sen. Coco, sottosegretario alla Giustizia e relatore alla
Commissione, citato pure dal difensore che ne ha ripreso l’intervento, il quale
rilevava nella seduta del 15 febbraio 1989: “....Altre interessanti osservazioni
sono state svolte sull’approccio legislativo alla tutela della correttezza
agonistica. Il senatore Macis ha affermato che tale approccio avrebbe dovuto
essere diverso per tutelare in maniera prioritaria e generale la regolarità
delle competizioni sportive non solo per quanto concerne il ‘totonero’ o il caso
in cui, dietro promessa di denaro o di altra utilità, un atleta si comporta in
modo contrario all’etica sportiva, ma anche per i casi di doping o per altri
interventi estranei che incidono negativamente proprio sulla correttezza delle
competizioni. Se saranno approvati emendamenti tendenti ad inserire questa
previsione nel provvedimento, ci troveremo di fronte ad una riforma
profondamente diversa da quella presentata dal Governo. Il relatore pertanto
invita i senatori ad attenersi al testo governativo, pur prendendo ancora atto
che si tratta di una riforma parziale.”
A ben vedere, il sottosegretario Coco, con il riportato intervento,
sostanzialmente invitava i senatori – sul piano politico – a rimanere ancorati
al disegno di legge proposto dal Governo e a non apportare alcun emendamento che
ne avrebbe potuto stravolgere l’assetto, escludendo in modo particolare ogni
intervento in materia di doping che pure qualche senatore aveva auspicato.
Non si ritiene, pertanto, che a tale intervento possa essere assegnato un
rilevante significato in ordine all’aspetto giuridico che qui si sta esaminando.
Più pregnante è certamente l’osservazione che lo stesso relatore Coco aveva
proposto nella seduta del 2 febbraio 1989, perché essa – a differenza di quella
che si è appena menzionata – non tendeva a scongiurare eventuali e ipotetici
stravolgimenti politici del testo del disegno di legge, ma si riferiva, sotto il
profilo giuridico, proprio al testo già proposto dal Governo.
Il sen. Coco, invero, così si esprimeva: “... Il primo comma dell’articolo 1
perciò distingue due diverse ipotesi: ‘offerte e promessa di denaro o di altra
utilità’ ed ‘atti fraudolenti volti al medesimo scopo’. A mio parere, in sede
interpretativa, questa distinzione potrebbe generare delle differenziazioni
problematiche. Voglio perciò richiamare l’attenzione della Commissione sul fatto
che sarebbe più opportuno configurare in maniera univoca la fattispecie.”
Nonostante il richiamo del Relatore ai pericoli interpretativi che avrebbero
potuto discendere dall’espressione atti fraudolenti volti al medesimo scopo e
nonostante tutte le osservazioni svolte nei vari interventi durante i lavori
parlamentari, i più significativi dei quali appunto si è ritenuto opportuno
richiamare brevemente, però, la Commissione non ha apportato alcuna modifica al
testo e l’espressione tanto temuta dal Relatore è rimasta inalterata, pur
essendoci stati svariati interventi legislativi che invece hanno modificato qua
e là molte parti del testo originario proposto dal Governo.
Se tutto ciò, allora, ha un significato preciso; se nel corso del dibattito
parlamentare sono state prospettate, pur da differenti angolazioni, tutte le
possibili interpretazioni dell’espressione “atti fraudolenti” che si è chiamati
ad applicare in concreto; se – in più occasioni, come si è visto - vi è stato
addirittura chi ha ipotizzato che con tale espressione si finisse col
ricomprendere proprio la condotta di chi somministra sostanze di varia natura
agli atleti che partecipano alla gara e se, ancora, vi è stato pure uno
specifico ed autorevole ammonimento alla Commissione affinché in pratica si
eliminasse tale espressione dal testo, sostituendola con una differente e più
precisa configurazione letterale della disposizione stessa; se ciò nonostante il
legislatore non ha invece ritenuto necessario intervenire e pur apportando vari
emendamenti in altri punti dell’originario testo del disegno di legge ha
lasciato invece invariato a tal riguardo il dettato normativo nel modo in cui
fin dall’inizio era stato proposto, si può dire – come è stato detto – che il
significato da individuare in tutto questo è quello della volontà inequivoca
del legislatore di contrastare unicamente il fenomeno delle scommesse
clandestine e della corruzione nelle competizioni sportive? Si può affermare che
nei lavori preparatori si sia escluso di introdurre un reato a forma libera,
capace di trovare applicazione anche sulla base di comportamenti che
prescindessero da fatti di corruzione? Si può sostenere, conseguentemente, che
gli atti fraudolenti di cui si tratta possono essere intesi e interpretati solo
alla luce delle condotte di corruzione sportiva espressamente descritte nella
prima parte della norma in esame?
Si è anche sostenuto, tanto nella memoria difensiva, quanto nel corso della
discussione finale, che un ulteriore serio indizio che tutte le condotte
riferibili all’articolo 1 legge 401/89 debbano avere natura corruttiva è
ricavabile dal fatto che, per previsione del secondo comma dello stesso
articolo, rimarrebbe esclusa la punibilità per i soggetti che prendono parte
alla competizione sportiva in caso di autosomministrazione di qualsivoglia
sostanza. Se perciò si accettasse di far rientrare tra le ipotesi di frode
sportiva anche quelle di somministrazione di farmaci o sostanze, siffatta
esclusione risulterebbe ingiustificabile e potrebbe persino portare a
configurare un vizio di legittimità costituzionale.
Il difensore, invero, ha ribadito nel corso della discussione che il secondo
comma dell’articolo 1 legge 401/89 estende la possibilità di punire con la
stessa pena prevista nel primo comma anche il “partecipante alla competizione
che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa” e
ciò, a suo dire, starebbe a significare che tutte le condotte – anche quelle
realizzate con altri atti fraudolenti – devono avere natura corruttiva, perché
diversamente la riportata disposizione del secondo comma davvero non troverebbe
adeguata giustificazione.
Questa diversificazione delle posizioni soggettive operata sul piano normativo,
però, deve ritenersi destinata a perseguire altre esigenze e deve essere letta
ed interpretata non con il significato e le conseguenze che ad essa si è inteso
assegnare, soprattutto perché diversamente si rischierebbe sostanzialmente di
affermare che il legislatore ha introdotto con il secondo comma dell’articolo 1
legge 401/89 una disposizione poco spiegabile e poco chiara.
A ben vedere, ci si deve chiedere, invece, se davvero con la disposizione del
secondo comma si sia ritenuto necessario sancire la punibilità di colui che
partecipa alla competizione per tutte le ipotesi di frode in competizioni
sportive.
La convinzione della difesa, invero, è appunto nel senso che l’estensione di
responsabilità non potrebbe non essere stata piena, giacché diversamente in
alcune ipotesi di frode sportiva si avrebbe il coinvolgimento di colui che
partecipa alla competizione e in altre no e ciò potrebbe persino integrare un
vizio di legittimità costituzionale, con rilevanza maggiore soprattutto nel caso
di doping autogeno.
Ma se la tesi della difesa fosse fondata, non sarebbe bastato non disporre nulla
a tal riguardo? Non sarebbe stato addirittura più efficace ricuperare la
eventuale punibilità dei partecipanti alle competizioni sportive attraverso
l’applicazione della disciplina del concorso di persone nel reato? In tutte le
ipotesi di corruzione – si è autorevolmente osservato in Dottrina – vi è un
corruttore, ma vi è anche un corrotto, quando la corruzione venga realizzata.
E’ noto l’orientamento della giurisprudenza della suprema Corte e della
prevalente Dottrina a tal riguardo nel considerare la corruzione disciplinata
dal codice penale come una fattispecie necessariamente plurisoggettiva, perché
se vi è chi riceve deve obbligatoriamente esistere chi offre, sì che molto si è
discusso pure sulla natura e sull’efficacia della disposizione contenuta
nell’articolo 321 Cp.
Si potrebbe sostenere, peraltro, che nel caso della frode sportiva, allo scopo
di introdurre il fine specifico da raggiungere, il legislatore ha costruito le
ipotesi corruttive non dalla parte di chi riceve, ma con riguardo a chi offre o
promette e ciò potrebbe aver fatto perdere al reato la caratteristica di
fattispecie necessariamente plurisoggettiva, contrariamente a quanto è disposto
nei delitti contro la pubblica Amministrazione.
Ai fini di quanto in questa sede rileva, però, pure in questo caso, il
comportamento di colui che riceva il denaro, il vantaggio o altra utilità a lui
offerti ovvero accolga la promessa in tal senso a lui fatta integrerebbe
ugualmente un’ipotesi di concorso eventuale di persone nel reato in ossequio a
quanto stabilito dagli articoli 110 e seguenti Cp, per aver consentito a colui
che offre o promette di poter realizzare il reato di frode sportiva.
Diversamente, del resto, non si distinguerebbe più l’ipotesi del tentativo da
quella del delitto realizzato e si finirebbe col punire allo stesso modo
l’autore del reato, sia che il denaro o la promessa vengano accolti, sia nel
caso di non accoglimento e ciò – come è evidente – contrasta con i principi
generali del nostro ordinamento e, soprattutto, risulta incompatibile con il
principio di offensività.
Se non si applicassero le regole sul concorso eventuale di persone nel reato,
oltretutto, si finirebbe pure con l’escludere in tutte le ipotesi di corruzione
la punibilità dei dirigenti della società e degli allenatori – che per quanto si
dirà non possono rientrare nella categoria dei partecipanti alla competizione
indicata nel secondo comma dell’articolo 1 – salvo a ricuperarne il
coinvolgimento nel reato, a norma del primo comma, solo però a condizione che
nel loro comportamento sia ravvisabile la commissione o il concorso in atti
fraudolenti, il che è molto poco probabile nelle ipotesi di corruzione sportiva
nella posizione di chi si limita ad accogliere l’offerta o la proposta d’altri
e, dunque, si finirebbe col creare una riserva di impunità davvero intollerabile
ed inammissibile.
E, allora, quale ragione avrebbe potuto indurre il legislatore ad introdurre la
disposizione del secondo comma se, trattandosi di tutte ipotesi corruttive,
ugualmente si sarebbe pervenuti al coinvolgimento del corrotto, quanto meno alla
stregua della disciplina prevista dagli articoli 110 e seguenti del codice
penale? E perché, in ogni caso, non si è sancita la punibilità di tutti coloro
che eventualmente concorrano con il corruttore, ma solo di chi prende parte alla
competizione?
Proprio il fatto, invece, che il legislatore, nel secondo comma della norma in
parola, non abbia sancito la punibilità del corrotto tout court,
indifferenziatamente per ogni ipotesi di concorso, ma abbia ritenuto invece di
dover espressamente stabilire la punibilità solo per il partecipante alla
competizione e, per giunta, negli specifici casi in cui egli riceva denaro,
utilità o vantaggio che gli vengono offerti ovvero accetti analoga promessa che
a lui viene fatta, pur avendo lo stesso legislatore appena descritte nel primo
comma anche altre condotte di frode sportiva, più numerose di quelle poi
elencate nel secondo comma, nel quale non viene più fatto alcun riferimento agli
altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, non può assumere un preciso
significato, da non confondere semplicisticamente con una poco chiara
formulazione della disposizione?
La tecnica utilizzata, insomma, non può essere interpretata come un ulteriore e
chiaro sintomo di una precisa scelta legislativa che, ancorché criticabile, può
comunque assumere una specifica valenza e trovare una logica spiegazione?
Siffatta scelta del legislatore, poi, non dovrebbe meravigliare più di tanto
qualunque interpretazione si voglia dare ad essa.
Con il secondo comma dell’articoli 1 in parola, infatti, il legislatore può aver
evitato di riferirsi alle ipotesi di frode sportiva diverse da quelle
consistenti in comportamenti di corruzione per una duplice ragione.
La prima e, forse, più diffusa interpretazione di tale scelta è riferibile
proprio alle ipotesi cosiddette di doping autogeno, come è stato definito nella
sentenza della Corte ovvero di autosomministrazione di sostanze, come si legge
nella memoria difensiva in atti, fenomeno sul quale nelle repliche il difensore
tanto si è accalorato, precisando che è ad esso che i lavori preparatori non
avrebbero fatto alcuno specifico riferimento, ipotesi che si verifica quando
cioè vengono in considerazione quei comportamenti in cui è direttamente colui
che partecipa alle competizioni che assume sostanze o farmaci nell’intento di
modificare l’esito della competizione.
Secondo questa prima interpretazione, è stato autorevolmente prospettato in
Dottrina che la scelta del legislatore si spiega perché a tal riguardo non è
necessaria alcuna ulteriore disposizione normativa che stabilisca il
coinvolgimento nel reato del partecipante alla competizione, essendo un simile
comportamento già atto fraudolento in sé, che perciò rientra nella condotta
tipica e comporta la punibilità diretta, come soggetto attivo del reato, di chi
eventualmente lo ponga in essere, partecipante o non alle competizioni sportive
che sia.
Così come, quale seconda interpretazione, si è sostenuto che la volontà del
legislatore può essere intesa proprio nel senso di escludere la punibilità di
colui che prende parte alla competizione per le frodi sportive diverse da quelle
realizzate mediante corruzione, senza però che siffatta scelta desti scalpore,
tanto da ipotizzare questioni di rilevanza costituzionale, anche perché – come
meglio si vedrà dal contesto generale di quanto si va motivando – soprattutto
quando l’atto fraudolento dovesse consistere nella somministrazione di una
sostanza, non è richiesto che si tratti di sostanza strutturalmente e
intrinsecamente dopante.
Delle due esposte interpretazioni, si ritiene di poter condividere la seconda,
perché – a ben vedere – essa è l’unica che giustifica la necessità
dell’intervento legislativo attuato con il secondo comma dell’articolo 1 legge
401/89.
Si è già rilevato, infatti, che per punire anche colui che prende parte alle
competizioni nelle ipotesi di frode sportiva realizzate con atti corruttivi non
vi sarebbe stato bisogno da parte del legislatore di stabilirlo nel secondo
comma, essendo già sufficiente l’applicazione della disciplina sul concorso di
persone nel reato, così come – proprio alla luce di quanto osservato – non vi
sarebbe stato bisogno di introdurre altre disposizioni neppure per punire chi
ricorra ad esempio a fenomeni di doping o di cosiddetto doping autogeno, perché
l’assunzione di sostanze o farmaci certamente rientra tra gli atti fraudolenti
volti a modificare l’esito della competizione sportiva ed è perciò comportamento
che già integra la condotta descritta dal legislatore nel primo comma e, dunque,
se essa risulta attribuibile a colui che prende parte alla competizione, questi
non può che essere punito come soggetto attivo del reato.
Se, invece, la volontà legislativa espressa attraverso l’introduzione del
secondo comma dell’articolo 1 di cui si tratta la si interpreta nel senso che si
è voluto proprio chiarire e stabilire che colui che prende parte alle
competizioni non può essere punito, se non quando egli si lasci corrompere con
denaro, utilità, vantaggi o promesse e vada, invece, esente da responsabilità in
tutti gli altri casi di frode sportiva, realizzabili con condotte diverse da
quelle di corruzione, ecco che la disposizione introdotta nel secondo comma si
giustifica appieno ed assume un preciso significato, perché produce appunto
l’effetto dell’esclusione della punibilità per colui che prende parte alle
competizioni sportive nei casi, ad esempio, di doping autogeno, ma anche negli
altri eventuali casi in cui la frode venga realizzata attraverso atti
fraudolenti e non attraverso atti di corruzione, punibilità che – in mancanza
del secondo comma – non sarebbe certamente rimasta esclusa.
Non pare questa la sede, comunque, per approfondire il problema e stabilire
quale interpretazione sia da ritenere più corretta, perché, contrariamente a
quanto sostenuto dal difensore nelle conclusioni, in questo processo non sono in
discussione fenomeni di doping autogeno, che gli stessi difensori nella memoria
scritta redatta sulla scorta del parere pro veritate hanno definito casi di
autosomministrazione di sostanze dopanti, così utilizzando un termine che ben
descrive il fenomeno in parola ma che ovviamente non può in alcun modo essere
ricondotto all’intervento del medico sull’atleta, pur a voler applicare i
criteri di squadra e di team nella loro massima estensione.
Medico e calciatore – evidentemente – sono e rimangono persone diverse e non si
può affermare che il medico si autosomministri sostanze e farmaci o ponga in
essere comportamenti di autodoping se somministra invece sostanze ad altri
soggetti, diversi dalla propria persona, quali appunto i calciatori a lui
affidati per ragioni professionali.
Meno che mai può condividersi, poi, l’opinione pure espressa dal difensore,
secondo la quale il medico sociale partecipa alla competizione sportiva, perché
il significato letterale dell’espressione utilizzata dal legislatore nel secondo
comma dell’articolo 1 legge 401/89 non ammette tale interpretazione, in quanto –
diversamente – oltre ai diretti partecipanti e, cioè, agli atleti - in questo
caso i calciatori - non si saprebbe più quali rappresentanti della società
potrebbero rientrare in tale categoria.
Rientrerebbe, ad esempio, il preparatore atletico? e, perché no, l’allenatore o
il massaggiatore o persino l’accompagnatore ufficiale della squadra? E, nel caso
specifico di A. che, pur essendo il responsabile del settore medico non segue
mai la squadra in campo, chi sarebbe il partecipante alla competizione, lo
stesso A. o, per così dire, il medico in seconda che accompagna i giocatori, o
tutti e due?
In ogni caso, vi è un ulteriore preciso riferimento normativo che elimina ogni
possibile diversa interpretazione, che è costituito dal Dpr 157/86 – Nuove norme
di attuazione della legge 426/42, recante costituzione e ordinamento del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) – nel quale, tra le tante direttive
impartite per le Federazioni e per le società sportive, vengono pure individuati
espressamente coloro che partecipano alla gara, e sono unicamente gli atleti
(articolo 35), e coloro che partecipano allo svolgimento delle manifestazioni
sportive, e sono gli ufficiali di gara (articolo 36), di tal che – come già
osservato – nella previsione del secondo comma dell’articolo 1 legge 401/89,
nella categoria dei partecipanti alla competizione sportiva, per rimanere al
fatto che qui interessa, rientrano certamente i calciatori e, al più, possono
essere compresi pure l’arbitro, i guardalinee e il cosiddetto quarto uomo, ma
certamente non i dirigenti delle società e, tra questi il responsabile del
settore medico, né l’allenatore, il preparatore atletico, il massaggiatore e
così via.
Nella interpretazione che si ritiene di poter condividere, invece, può
risiedere proprio una delle ragioni dell’esclusione della responsabilità
dell’atleta, perché ad esempio, sulla scorta di quanto previsto nella
disciplina sugli stupefacenti, il legislatore, proprio per i casi di frode
sportiva realizzati mediante somministrazione di sostanze in generale e, quindi,
anche nei casi di doping autogeno, può aver ritenuto meno grave il comportamento
di chi assume direttamente la sostanza e, quindi, ne ha escluso l’estensione
di responsabilità per frode sportiva.
Senza contare, poi, che pure altre ragioni possono avere indotto il legislatore
ad operare tale distinzione di posizioni, con riferimento anche agli altri casi
di frode sportiva commessa con il compimento di atti fraudolenti, ad esempio sul
presupposto che comunque coloro che partecipano alle competizioni si trovano in
posizione di subordinazione rispetto agli organi preposti e ai dirigenti delle
società di appartenenza, non sempre si sentono liberi di rifiutare determinate
scelte e quindi la relativa posizione è da considerare comunque meno grave di
quella di chi magari ha assunto particolari iniziative ed ha maggiori
responsabilità e senza contare, ancora, che pure motivi di natura processuale,
quale ad esempio quello di non far perdere al partecipante alla gara la qualità
di testimone, potrebbero aver indotto il legislatore a stabilire consapevolmente
la introdotta distinzione.
Per quanto riguarda poi un ulteriore criterio interpretativo invocato e, cioè,
quello ispirato alla ratio legis, operato richiamando quanto stabilito
dall’articolo 12 delle preleggi al Cc, è vero che – come si è rilevato –
l’iniziale intenzione del legislatore era quella di contrastare il fenomeno
delle scommesse clandestine, partendo proprio dagli episodi di corruzione
sportiva che si erano verificati negli anni precedenti, ma ciò non significa che
il complesso della normativa dovesse esaurirsi soltanto in tale scopo,
unicamente con riguardo al divieto di condotte di analoga portata.
Se interpretata in modo così restrittivamente ancorato all’iniziale e dichiarata
ragione dell’intervento legislativo, come proposto dalla Corte e dalla difesa,
tutta la parte della normativa dedicata alla salvaguardia dell’ordine pubblico e
della sicurezza pubblica, che pure costituisce nucleo fondamentale di tale
intervento legislativo, soprattutto nella formulazione definitiva che ad essa è
stata data, rischierebbe anch’essa di non trovare più alcuna giustificazione.
E’ verosimile, come si è visto invece esaminando i lavori parlamentari, che il
legislatore abbia preso spunto dal calcio-scommesse per regolare tutte le
questioni più urgenti in materia di competizioni sportive, anche quelle connesse
al problema della violenza negli stadi, così come quelle riguardanti in
generale ogni possibile alterazione del risultato delle competizioni sportive,
ricomprendendo, ovviamente – proprio nell’anno della Convenzione di Strasburgo -
pure la materia eventualmente derivante dalla somministrazione o assunzione di
particolari sostanze ritenute capaci di alterare la prestazione agonistica
dell’atleta, soprattutto in un periodo in cui – come si è detto – l’unica
normativa esistente a tal riguardo risultava depenalizzata dalla legge 689/81,
che aveva modificato in semplice illecito amministrativo quasi tutte le
contravvenzioni punite con sola pena pecuniaria e tra queste anche quelle
previste dalla legge 1099/71.
In ogni caso, quand’anche nonostante tutto quanto fin qui evidenziato si volesse
ugualmente considerare certo invece che il legislatore, conformemente a quanto
sostenuto nella sentenza e nella memoria difensiva in esame, anche nella seconda
parte del precetto abbia inteso riferirsi a condotte aventi caratteristiche
analoghe a quelle di tipica corruzione sportiva, quali descritte nella prima
parte della norma, ugualmente – nell’interpretazione della disposizione
contenuta nella seconda parte dell’articolo 1 legge 401/89 – non si potrebbe e
non si dovrebbe prescindere dal dato letterale e dal significato testuale della
disposizione stessa.
E’ noto, a tal riguardo, il costante indirizzo interpretativo della Corte di
cassazione, coincidente con quello della prevalente Dottrina, in ordine alla
collocazione gerarchica del criterio interpretativo ispirato alla ratio legis,
secondo il quale si deve far ricorso alla ratio o all’intentio legis solo quando
il dato letterale non risulti sufficientemente chiaro, evitando – oltretutto -
che l’interpretazione fondata sulla ratio legis finisca col contrastare proprio
col significato letterale della disposizione stessa.
Una volta, insomma, che una norma giuridica acquista una propria oggettività
testuale, è al significato letterale della disposizione che deve darsi
prevalenza, anche se esso in qualche modo può apparire poco giustificabile alla
luce dell’iniziale intentio legis.
E’ sintomatico, del resto, che tale principio risulti riaffermato proprio in
una recente sentenza della Corte di cassazione relativa all’articolo 9 della
legge 376/00 (Sezione sesta - sentenza 17322/03 – cc. 389/03 – imp. Frisinghelli
– rv. 224956/7). In tale decisione, infatti, si sostiene che: “Non è operazione
ermeneutica corretta e conforme al principio di legalità, la individuazione
degli elementi costitutivi di una fattispecie penale mediante il ricorso alla
ratio della legge, prescindendo dal suo testo”.
Appare evidente, nel caso qui in esame, che se davvero per individuare gli altri
atti fraudolenti ai quali si fa riferimento nella seconda parte del contestato
articolo 1 si dovesse rimanere ancorati alle caratteristiche peculiari delle
condotte espressamente descritte in precedenza, si finirebbe col vanificare
completamente il dettato del legislatore, di fatto rendendone quasi inutile la
previsione, perché davvero non si vede in quanti altri comportamenti potrebbe
praticamente concretarsi la condotta di chi compia altri atti fraudolenti volti
al medesimo scopo.
Né maggior credito può essere assegnato agli esempi che la Corte ha prospettato
nella criticata sentenza, per dimostrare la fondatezza del proprio assunto,
perché anzi essi convincono esattamente del contrario.
Appare di tutta evidenza, invero, che lo spintone al calciatore in corsa ovvero
l’aiuto del gregario ciclista al capitano in difficoltà sono comportamenti
scorretti e contrari ai regolamenti sportivi che espressamente li sanzionano, ma
non sono riconducibili all’illecito sportivo nel significato che in questo caso
esso assume, come inesattamente si afferma in sentenza e, soprattutto, essi non
costituiscono affatto atti fraudolenti, tanto è vero che un po’
contraddittoriamente la stessa Corte li definisce atti oggettivamente volti a
modificare l’esito della gara.
Ciò che ha valenza oggettiva, invero, mal si concilia con il concetto stesso di
frode, destinata a non operare in modo così evidente proprio perché tendente a
sorprendere la altrui buona fede; così come la modifica del risultato della gara
non è effetto richiesto dalla norma in parola sul piano oggettivo e non è
neppure richiesto che esso si verifichi in concreto, essendo solo richiesto,
invece – sul piano soggettivo – che la condotta posta in essere risulti
accompagnata da un dolo specifico in tal senso.
Si ritiene, allora, che – contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza e
nella memoria esaminate - non si possano stabilire limiti astratti e astratti
requisiti di condotta, senza che essi trovino specifico riferimento nel dato
normativo della disposizione in esame, se non addirittura con esso contrastanti.
Occorre, invece, di volta in volta verificare – conformemente a quanto
testualmente richiesto dalla norma - se i comportamenti presi in considerazione
costituiscano atti fraudolenti volti a raggiungere un risultato diverso da
quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione e non può
esservi dubbio, sotto questo aspetto, che la somministrazione o l’assunzione di
sostanze capaci di modificare la prestazione agonistica dell’atleta,
costituiscono comportamenti perfettamente riconducibili al concetto di atti
fraudolenti finalizzati ad alterare l’esito della competizione sportiva, proprio
come è stato correttamente sottolineato nel corso di più interventi in sede di
lavori preparatori.
Fermo restando che rimane, poi, da verificare in concreto quanto realmente
accaduto, tenendo conto anche dell’elemento soggettivo degli autori della
condotta, per poter stabilire se effettivamente risulti violata la norma presa
in esame.
Tanto premesso in termini generali, è necessario chiedersi se e quali rapporti
vi siano tra le due normative prese in considerazione, alla luce – soprattutto –
delle osservazioni proposte a tal riguardo dalle parti, anticipando peraltro che
nell’ambito del presente processo il rapporto tra tali normative non ha prodotto
alcun effetto di pratico rilievo.
La legge 376/00 è di ben undici anni successiva alla legge 401/89 ed è entrata
in vigore quando l’attuale processo era già in corso da oltre due anni e, anzi,
era già praticamente conclusa la fase delle indagini preliminari (il decreto di
citazione a giudizio è del luglio 2001).
In che modo, dunque, tale legge avrebbe potuto influenzare il processo in corso
che, oltretutto, riguarda fatti commessi dal 1994 fino all’ottobre 1998?
Essa avrebbe potuto costituire elemento determinante per il processo solo se, in
virtù dei principi applicabili nel caso di successione di leggi penali nel
tempo, avesse prodotto l’effetto dell’abolitio criminis di cui al secondo comma
dell’articolo 2 del Cp ovvero quello dell’abrogatio legis di cui al successivo
terzo comma, qualora peraltro con tale legge fosse stato introdotto un regime
sanzionatorio complessivamente più favorevole all’imputato.
Il Pm si è preoccupato di esaminare i criteri che presiedono al fenomeno di
successione di leggi penali nel tempo, ispirandosi a quelli enunciati nella
recente sentenza 25887/03 della suprema Corte – S.U., per verificare se tra le
due leggi prese in considerazione vi possa essere quella continuità normativa
che costituisce indispensabile presupposto perché le leggi penali possano
considerarsi tra loro in rapporto di successione.
Non è questa la sede per osservare come tra gli studiosi di diritto tantissime
opinioni siano state proposte a tal riguardo, prevalentemente ispirate alla
dottrina tedesca. Attualmente la tesi più accreditata in Dottrina sembra essere
quella cosiddetta della “continenza”, secondo la quale – in estrema sintesi -
il più contiene il meno e, pertanto, in modo in qualche misura analoga a quanto
si sostiene a proposito del principio di specialità, che nel nostro ordinamento
penale è disciplinato dall’articolo 15 del codice, si può ravvisare la
sussistenza di successione di leggi penali nel tempo se tra le leggi che si
succedono, pur non essendovi perfetta e precisa coincidenza, sia almeno
riscontrabile un rapporto strutturale di genere a specie.
La giurisprudenza della Corte di cassazione non perviene a conclusioni tanto
dissimili da quelle sostenute in dottrina e nella citata sentenza delle SU si
passano in rassegna le varie tesi di volta in volta adottate a tal riguardo e,
conformemente a quanto accaduto in dottrina a proposito della tesi cosiddetta
della continuità del tipo di illecito, pure le SU respingono il criterio della
cosiddetta doppia punibilità in concreto, trattandosi di teorie molto simili,
che producono risultati di dubbia e poco affidabile interpretazione, fondandosi
prevalentemente su valutazioni di tipo soggettivo.
Il supremo Collegio ribadisce, perciò, che il criterio da seguire per stabilire
se sussiste continuità normativa tra le leggi è quello della coincidenza
strutturale che, come detto, non è tanto diverso – sul piano concreto - da
quello della continenza di dottrinaria estrazione.
La Corte suprema, nel richiamare (anche qui!) ad una maggiore osservanza del
testuale dettato dell’articolo 2 del Cp, in pratica, ci ricorda che il
presupposto per l’applicazione delle regole in questione si intende sussistente
quando un fatto rientri nella previsione di due o più leggi penali applicabili
anche in tempi diversi e tra queste non sia ravvisabile rapporto di specialità.
Occorre, in altri termini, la contemporanea sussistenza di un’identità in fatto
costituita da comuni caratteristiche della condotta e di un’identità in diritto,
costituita dalla coincidenza dell’interesse giuridico protetto; in altri termini
- come comunemente viene detto - dalla corrispondenza dell’obiettività
giuridica.
Mettendo a confronto le due normative in questa sede prese in considerazione,
però, non può sfuggire come nessuno di tali elementi sia sussistente.
Non si può affermare certamente trattarsi di condotte coincidenti, dal momento
che si è in presenza – come si è visto - di condotte completamente diverse tra
loro, perché è un dato incontrovertibile che il delitto previsto come frode
sportiva, pur se con il limite del compimento di atti fraudolenti, è da
ritenersi reato a forma libera, mentre la stessa definizione non risulta
adeguata alla fattispecie contenuta nell’articolo 9 legge 376/00, trattandosi in
questo caso di reato a forma vincolata, perché la relativa condotta è descritta
in modo analitico e tassativo.
Pure l’ambito di applicazione delle due norme è differente, dal momento che la
legge 376 si applica a tutte le prestazioni agonistiche degli atleti, mentre
l’articolo 1 della legge 401/89 è riferibile soltanto alle competizioni sportive
organizzate dal CONI e da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato, e la
differenza non è di poco conto.
Per non parlare, infine, dell’interesse giuridico protetto dalle due
disposizioni, tutt’affatto diverso.
Con la legge anti-doping ci si prefigge l’obiettivo della tutela della salute
delle persone interessate all’attività sportiva, in genere, e della lotta contro
il doping, in particolare, mentre attraverso la previsione del delitto di frode
sportiva si intende tutelare la correttezza e la lealtà nello svolgimento delle
competizioni sportive organizzate da enti pubblici riconosciuti dallo Stato, con
lo specifico obiettivo di evitare che se ne alteri il risultato.
Si può verificare, in verità, qualche caso di parziale coincidenza di condotte e
di apparente interferenza tra le due normative e nell’attuale processo si è
appunto verificato.
Contrariamente al pensiero più volte manifestato dalla difesa, però, tale
coincidenza non sussiste per il solo fatto che l’atto fraudolento previsto
dall’articolo 1 legge 401/89 sia costituito genericamente dall’uso di sostanze
farmaceutiche, peraltro estranee alle classi di sostanze tassativamente indicate
nella legge 376/00, perché in tal caso non è riscontrabile alcuna
corrispondenza, trattandosi di condotta che – come si è osservato – se è
astrattamente idonea ad integrare il reato di frode sportiva, rimane tuttavia
del tutto indifferente per la legge anti-doping.
Diversa considerazione deve essere fatta, invece, quando l’atto fraudolento sia
costituito dall’uso di una sostanza che rientri specificamente tra quelle
elencate dalla legge anti-doping, circostanza sussistente nell’attuale processo,
perché come si vedrà meglio alcune sostanze utilizzate nel caso in esame
rientrano nelle tabelle stabilite dalla legge 376. In questo caso, il fatto
commesso assume penale rilevanza contemporaneamente per entrambe le normative in
questione.
Ancora una volta, tuttavia, pare opportuno premettere come nel caso in esame la
circostanza risulti del tutto indifferente sul piano pratico, perché i fatti
contestati sono stati commessi ben prima dell’entrata in vigore della legge 376,
come si è già rilevato, e quest’ultima normativa – per le ragioni esposte – non
si pone nei riguardi del delitto di frode sportiva come legge ad essa successiva
nel tempo, non ne provoca l’abolizione, né introduce una conforme normativa più
favorevole all’imputato.
La legge anti-doping, oltretutto, ha introdotto comunque un sistema
sanzionatorio ben più severo e afflittivo di quello previsto dalla frode
sportiva, proprio perché evidentemente l’interesse tutelato da tale legge è
stato ritenuto ben più rilevante di quello posto a fondamento del reato di frode
nelle competizioni sportive.
Non sono fondate, perciò, le perplessità a tal riguardo manifestate dal
difensore, preoccupato soprattutto perché – a suo dire – essendo stato
contestato suppletivamente nel corso del dibattimento l’uso di una sostanza,
quale l’eritropoietina, certamente vietata pure dalla legge 376/00, ciò
potrebbe contribuire a determinare una sorta di continuità giuridica
dell’illecito.
L’effetto temuto non sarebbe mai possibile, neppure se le due normative si
rapportassero tra loro con una relazione di genere a specie, perché se l’uso di
eritropoietina – conformemente a quanto contestato - costituisce atto
fraudolento, a norma dell’articolo 1 legge 401/89, la successiva entrata in
vigore della legge anti-doping, punita oltretutto in modo più grave, comunque
non determinerebbe alcun effetto giuridico; qualora, invece, la somministrazione
di eritropoietina dovesse essere ritenuta inidonea ad integrare il reato
contestato, circostanza di cui il difensore si è mostrato convinto, a maggior
ragione la successiva entrata in vigore della legge 376 non potrebbe determinare
alcun effetto giuridico, a meno che non si voglia clamorosamente trascurare i
principi di legalità e di irretroattività della legge penale.
L’unico effetto giuridico possibile, conseguente alla riscontrata coincidenza di
condotte, avrebbe potuto prodursi soltanto se il fatto contestato fosse stato
commesso nella contemporanea vigenza di entrambe le normative in questione.
In tal caso, invero, oltre a ravvisarsi l’applicabilità della disposizione
relativa alla frode sportiva a tutte le condotte già oggetto di contestazione,
si dovrebbero irrogare pure le sanzioni previste dall’articolo 9 della legge
376/00 in ordine all’uso di sostanze rientranti nelle specifiche tabelle
introdotte da tale legge, ricorrendo – limitatamente alle predette sostanze - un
caso di concorso di reati, per la differente obiettività giuridica delle norme
in questione che impedisce l’applicazione del rapporto di specialità, rimanendo
ovviamente assegnata all’accertamento del fatto in concreto, poi, la verifica
della sussistenza del concorso materiale ovvero del concorso formale di reati,
qualora - in quest’ultimo caso – ne fosse accertata l’eventuale unicità di
condotta.
Alla luce di quanto osservato, ovviamente, non si ritiene di poter condividere
l’opinione, espressa pure dalla difesa nella memoria prodotta sulla base del
parere pro veritate, secondo la quale l’entrata in vigore della legge 376/2000 e
la conseguente tipizzazione delle classi di sostanze vietate avrebbero prodotto
l’effetto di depenalizzare, a norma dell’articolo 2, comma 2, del Cp, l’uso di
sostanze non più vietate dalla nuova normativa, perché, come si è detto, anche
l’uso di sostanze non rientranti tra quelle previste dalla legge 376 può
costituire atto fraudolento volto a modificare l’esito della competizione
sportiva e, dunque, è comportamento che rimane punibile a norma dell’articoli 1
legge 401/89, norma che non entra in rapporto di genere a specie con l’articolo
9 legge 376/00.
In ogni caso, solo per esigenze di completezza, è necessario ricordare come la
suprema Corte, proprio con una recente sentenza (Sezione terza - sentenza 2076 –
ud. 4 novembre 2004 – imp. Gillet) abbia ribadito il concetto, già
implicitamente affermato in precedenti decisioni (Sezione terza, sentenza 175/02
- ud. 1 febbraio 2002 - imp. Gariazzo e Sezione sesta- sentenza 389/03 - ud.
20 febbraio 2003 – imp. Frisinghelli), secondo il quale la disciplina contenuta
nell’articolo 9 legge 376/00 è applicabile pure ai fatti commessi prima
dell’emanazione del decreto di ripartizione in classi delle sostanze dopanti
previsto dall’articolo 2, comma 1, della stessa legge, purché riguardanti la
somministrazione o l’assunzione di farmaci inclusi nell’elenco delle classi
farmacologiche di sostanze e metodi doping posto in appendice alla legge 522/95,
che - come si è ricordato - è la legge di ratifica della Convenzione di
Strasburgo e risulta espressamente richiamata nel primo comma dell’articolo 1 e
nel primo comma dell’articolo 2 della legge 376/00, quest’ultimo dedicato
proprio all’individuazione delle classi delle sostanze dopanti.
Secondo quanto affermato in sentenza dalla suprema Corte, invero, da una parte,
al richiamato decreto di cui all’articolo 2, comma 1, legge 376/00 non era stata
affatto attribuita natura integrativa del precetto penale e, dall’altra parte,
la normativa vigente in materia, autonomamente cogente, aveva già individuato le
sostanze costituenti doping sportivo, elencandole per classi (stimolanti,
analgesici narcotici, steroidi anabolizzanti, beta bloccanti, diuretici, ormoni
peptidici e affini).
Il difensore, come si è osservato, più volte, anche con la presentazione di
istanze ovvero con la proposizione di domande rivolte a testimoni o esperti, ha
introdotto il tema, ripreso e ribadito nella discussione, secondo il quale si
dovrebbe riconoscere una sorta di incompatibilità concettuale nella volontà di
distinguere tra sostanze capaci di modificare la prestazione agonistica
dell’atleta il cui uso non sia vietato e sostanze espressamente prese in
considerazione e classificate nei vari Regolamenti sportivi e nella legge 376/00
proprio perché ritenute in grado di produrre il cosiddetto effetto doping.
Secondo il difensore, in altri termini, appare poco spiegabile che possano
esistere sostanze che abbiano caratteristiche analoghe a quelle classificate e
considerate doping, senza però che esse rientrino nel divieto normativo e
disciplinare, perché in tal caso ci si dovrebbe chiedere come mai tali sostanze
non siano state vietate ovvero sulla base di quali studi e sperimentazioni ad
esse possano essere riconosciute capacità analoghe a quelle delle sostanze
dopanti.
L’osservazione è acuta e suggestiva, soprattutto perché finisce pure col
superare il problema della successione delle disposizioni nel tempo, in quanto
se è vero, come più volte osservato, che la contestazione riguarda fatti
precedenti alla normativa introdotta con la legge 376/00, è però altrettanto
vero che – fatta eccezione per l’uso di eritropoietina e di qualche altra
sostanza di cui si dirà – l’imputazione di frode sportiva riguarda anche una
serie di altre sostanze la cui somministrazione viene considerata capace di
produrre il risultato dell’alterazione agonistica della prestazione dell’atleta
che non facevano parte delle sostanze vietate dai Regolamenti sportivi già
esistenti all’epoca, ma soprattutto che non rientrano neppure nelle classi di
sostanze elencate dalla legge 376.
Il ragionamento, però, ugualmente non può essere condiviso, perché – a ben
vedere – esso di nuovo prende le mosse dalla mancanza di autonomia delle due
normative in esame, presupponendo una perfetta coincidenza tra il concetto di
doping introdotto dall’articolo 1 legge 376/00 e richiamato nell’articolo 9
della stessa legge ed il fine richiesto dall’articolo 1 legge 401/89, quando –
ovviamente – la condotta consista nella somministrazione di una determinata
sostanza.
Ancora una volta, in altri termini, si finisce col negare la possibilità di una
condotta tendente all’alterazione del risultato di una competizione sportiva,
che non rientri nella previsione dell’articolo 9 legge 376, se attuata
attraverso la somministrazione al partecipante alla competizione di particolari
sostanze.
Tale assunto, peraltro, in parte non corrisponde al vero e, in parte, deve
essere chiarito.
Intanto, ogni riferimento ai Regolamenti CIO, CONI, FIGC e così via può anche
avere un certo significato in fatto, ma sotto l’aspetto giuridico è del tutto
irrilevante, non essendo consentito alcun raffronto, trattandosi di normative e
discipline di diversa fonte e natura.
I due termini di paragone che utilmente devono essere presi in considerazione
sono, per l’appunto, le due disposizioni legislative di cui si tratta, per cui
non si può fare a meno di richiamare le diversità già a tal riguardo messe in
rilievo.
Si deve ancora osservare, sullo specifico problema che si è sollevato, che tra
le sostanze che possono produrre l’effetto doping, ad esempio, non rientrano
soltanto quelle che siano utilizzate per alterare la prestazione agonistica
dell’atleta, ma anche quelle somministrate per eludere i controlli e le
verifiche sull’uso di sostanze vietate, ambito – quest’ultimo – assolutamente
estraneo alla disposizione dell’articolo 1 legge 401/89.
Ciò vuol dire che il campo di applicazione delle norme in parola è ben distinto
e differente, senza dimenticare, poi, che la legge antidoping trova applicazione
per tutte le competizioni sportive, mentre quella della frode sportiva si
riferisce alle sole competizioni organizzate da enti a controllo statale per le
evidenti influenze che i relativi risultati possono avere sui concorsi
pronostici e senza dimenticare, soprattutto, che l’interesse giuridico tutelato
dalla legge anti-doping è quello della salute pubblica.
Alla stregua di tali evidenti differenze, allora, non può sfuggire che anche
quando si voglia ottenere l’alterazione del risultato della competizione
sportiva attraverso l’uso di una sostanza ritenuta capace di modificare la
prestazione agonistica dell’atleta, ugualmente tale ipotesi non necessariamente
si identifica e non risulta perfettamente sovrapponibile a quella prevista
nell’articolo 9 legge 376, e anzi si può produrre sul piano pratico e giuridico
un caso di concorso formale di reati, come si è osservato, solo se la sostanza
utilizzata rientri tra le classi vietate dalla legge anti-doping.
In caso contrario, infatti, si può affermare che coincida la condotta e che vi
sia pure corrispondenza dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo specifico
di alterare la prestazione agonistica dell’atleta, qualora tale fine venga
considerato come il mezzo per ottenere un risultato diverso da quello
conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.
Ciò che invece non trova coincidenza tra le due fattispecie è proprio il tipo
di sostanza utilizzata.
E’ evidente che la legge anti-doping, che si propone il fine della tutela della
salute pubblica nelle competizioni sportive, non può che ispirarsi e rimanere
ancorata a classi di sostanze che, anche con il conforto della sperimentazione
scientifica, possano essere ritenute nocive per la salute dell’atleta e comunque
siano idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo. Non va dimenticato che, proprio per questo, essa tiene pure
conto dei Regolamenti sportivi internazionali e nazionali e, come detto, è nata
con il prevalente intento di adeguarsi ad una Convenzione internazionale tra
Stati.
Le classi di sostanze di volta in volta ricomprese negli elenchi predisposti
dalla Commissione prevista dalla legge 376 è da ritenere che siano state
certamente oggetto di specifici studi da parte di comitati scientifici nazionali
e internazionali.
Ciò non vuol dire, però, che al di fuori di tali classi – e si vedrà che alcuni
farmaci utilizzati nel caso specifico significativamente invece rientrano
proprio tra le classi vietate dalla legge anti-doping – non esistano altre
possibili sostanze che, a seconda dei dosaggi, della quantità, delle modalità
di somministrazione, della combinazione con altri farmaci ovvero del meccanismo
d’azione biofisiologico, non possano essere utilizzate al fine indicato
nell’articolo 1 legge 401/89, soprattutto se si considera che, da un punto di
vista materiale, con la norma in parola si richiede solo la sussistenza di atti
fraudolenti, mentre non è richiesto – sul piano oggettivo – che le sostanze
eventualmente somministrate debbano avere intrinsecamente e accertatamente
capacità di alterare la prestazione agonistica dell’atleta per poter modificare
il risultato della competizione.
Tale elemento, nel delitto di frode sportiva, si identifica solo con il dolo
specifico richiesto nel soggetto attivo del reato, ma - come pure si è rilevato
- non è necessario che esso si verifichi in concreto.
A tal riguardo, soprattutto nella memoria presentata dalla difesa in corso di
discussione finale, si è rilevata la necessità che con una norma penale
incriminatrice si richieda non solo il rispetto formale del divieto che si
impone, ma anche l’offensività del relativo comportamento vietato, che dovrebbe
coincidere quantomeno con l’idoneità di esso a realizzare l’offesa
dell’interesse protetto.
L’affermazione pare certamente condivisibile, perché l’offensività intesa come
capacità di produrre la lesione del bene giuridico protetto è strettamente
collegata al concetto stesso di tipicità della condotta, ma non per questo deve
ritenersi in qualche modo inficiato il ragionamento che si è esposto.
Risulta evidente che se l’atto fraudolento consiste nella somministrazione di
farmaci o altre sostanze a coloro che prendono parte alle competizioni sportive,
di fatto emerge necessariamente un problema di tutela della salute di coloro che
praticano lo sport, che finisce pure con l’assumere l’aspetto prioritario
rispetto alle altre problematiche; è altrettanto evidente tuttavia che, sul
piano giuridico, l’interesse protetto dall’articolo 1 legge 401/89 - si è
rilevato più volte - non è costituito dalla tutela della salute degli atleti,
come per la legge 376/00, bensì consiste nella salvaguardia del regolare
svolgimento delle competizioni sportive organizzate da enti riconosciuti dallo
Stato e tale interesse – attesa la struttura del reato – è da considerarsi leso
dal semplice pericolo concreto che il risultato delle competizioni sportive
possa essere fraudolentemente alterato.
Non è necessario, perciò, che le eventuali sostanze utilizzate siano idonee a
modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo dell’atleta
ovvero che siano effettivamente capaci di produrre una lesione alla salute degli
atleti, pena l’inoffensività della condotta; questo è richiesto perché sussista
l’offensività in ordine alla legge anti-doping.
Nel caso dell’articolo 1 legge 401/89, invece, l’offensività della condotta è
dettata soltanto dalla concreta capacità dell’atto fraudolento posto in essere
di alterare il risultato della competizione sportiva, attraverso la
modificazione della prestazione agonistica dell’atleta, indipendentemente dalla
classe di appartenenza della sostanza utilizzata e, dunque, quando si tratti di
sostanza che non rientri tra le classi espressamente prese in considerazione e
vietate dalla legge, la concreta capacità della sostanza di alterare la
prestazione agonistica dell’atleta è da individuare nel meccanismo di azione che
la sostanza stessa esplica in campo biofisiologico.
Anche l’accertamento che ne consegue sul piano probatorio, dunque, non deve
essere teso a dimostrare che l’imputato sia riuscito effettivamente nell’intento
di alterare la prestazione agonistica dell’atleta e, quindi, nell’intento di
modificare il risultato della competizione, giacché diversamente la
dimostrazione dell’alterazione del risultato della competizione sportiva
renderebbe impossibile la prova del reato. Il legislatore, invece, ha inteso
apprestare una protezione anticipata del bene giuridico di cui si tratta e
l’accertamento, perciò, deve essere limitato a verificare che le sostanze
somministrate, per modalità, quantità, dosaggi, combinazione con altre sostanze
nella somministrazione e per meccanismo di azione in campo biofisiologico,
abbiano concreta attitudine a modificare la prestazione agonistica dell’atleta e
dunque possano essere state utilizzate come atto fraudolento, anche al fine
richiesto sotto l’aspetto soggettivo.
Tale verifica deve essere effettuata al momento dell’accertamento di quanto
accaduto in concreto e, dunque, non si identifica astrattamente con la natura e
la classe di appartenenza della sostanza.
Il paragone prospettato, perciò, non è proponibile, perché non è richiesta
alcuna coincidenza concettuale e di fatto tra le sostanze previste dalla legge
376/00 e quelle eventualmente utilizzate come atto fraudolento indispensabile ad
integrare la previsione dell’articolo 1 legge 401/89.
Va osservato, da ultimo, che nell’attuale processo sono state contestate ai
capi h) ed i) pure alcune violazioni all’articoli 445 Cp.
Si è già rilevato come, proprio per la mancanza di una specifica normativa, in
passato – prima dell’entrata in vigore della legge 376/00 - si rendesse
necessario il ricorso alla contestazione di tale reato per fatti analoghi a
quelli per i quali si procede.
Il delitto contestato, in realtà, ha natura di reato di pericolo e riguarda la
somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
Nel rinviare l’esame della sussistenza del reato al momento della valutazione
del fatto, si vuole soltanto anticipare che la sua astratta contestazione non
risulta incompatibile con le rimanenti ipotesi di reato addebitate agli
imputati, in primo luogo perché in questa sede non avrebbe potuto essere
contestato l’articolo 9 legge 376/00 per le ragioni ormai più volte ripetute e,
in secondo luogo, perché al più tra tali norme si può porre un problema di
specialità bilaterale da esaminare, di volta in volta, in concreto, ma che non
rende intrinsecamente incompatibili le relative fattispecie di reato.
Alla luce di quanto fin qui considerato, dunque, occorre chiedersi se possa
costituire atto fraudolento l’uso delle sostanze, come somministrate ai
calciatori della Juventus, per stabilire, appunto, se risulti integrata
la condotta descritta dal legislatore nella seconda parte dell’articolo 1 legge
401/89.
Il pubblico ministero ha effettuato la relativa contestazione, enunciata nel
capo g) dell’imputazione, in modo molto articolato e complesso, individuando
tutta una serie di attività fraudolente da parte degli imputati e dividendo in
più punti la descrizione delle rispettive condotte tenute.
Come si è detto, in realtà, poiché i fatti contestati si riferiscono comunque
alla somministrazione di sostanze ai giocatori della Juventus, si ritiene
di poter distinguere i vari comportamenti, raggruppandoli con riferimento alla
natura della sostanza utilizzata e, cioè, a seconda che trattasi di sostanze
vietate del tutto o solo entro certi limiti ovvero di sostanze di libero uso.
Se certamente la questione pare meno problematica, per quanto riguarda l’uso di
sostanze vietate dalla legge e dai Regolamenti sportivi, anche alla stregua di
quanto si è già considerato, più complessa risulta invece la soluzione del
problema in ordine alla somministrazione di sostanze il cui uso sia libero e
lecito.
Occorre chiedersi, in altri termini, se anche nella somministrazione di farmaci,
il cui uso non sia vietato o limitato da alcuna legge e da alcun regolamento
sportivo, che il medico ritenga di effettuare ai giocatori, sia possibile
individuare la condotta fraudolenta richiesta dalla norma in contestazione.
Per dare una risposta a tale domanda, pare preliminarmente necessario verificare
e stabilire quali compiti e quali facoltà siano lecitamente da attribuire al
medico, e al medico sportivo in particolare, e con quali modalità ed entro quali
eventuali limiti possa essere effettuata la somministrazione di farmaci o altre
sostanze, ancorché di uso astrattamente libero e lecito.
Ciò, probabilmente, consentirà pure di chiarire un aspetto che non attiene
specificamente a questo processo, ma che talvolta è sembrato assumere
proporzioni e importanza maggiori del processo stesso.
Dai difensori e dall’imputato interessato, infatti, si è spesso rilevato che
questo processo appariva più destinato (o, peggio, predestinato) a giudicare
l’intero sistema-calcio, il modo di comportarsi assolutamente comune dei medici
sportivi delle società professionistiche, i metodi e le abitudini da tempo in
uso presso le squadre di calcio e, a questo scopo, rischiava di passare quasi in
secondo piano il fatto che si trattava, invece, del processo a R. A., e cioè ad
un imputato ben individuato, per stabilire se nel suo comportamento – valutato
in concreto alla luce delle abitudini, della prassi e delle esigenze del mondo
sportivo in cui egli quotidianamente opera – vi possano essere delle
responsabilità in relazione ai suoi doveri e compiti di medico sportivo della
società Juventus, incarico che egli ha ricoperto con diligenza, passione,
professionalità e serietà dal 1994 e che tuttora ricopre.
Il processo, più volte ha osservato il difensore, sarebbe sorto e si sarebbe
sviluppato per una preconcetta convinzione dei due iniziali consulenti tecnici
del pubblico ministero, professori Adriana Ceci e Gian Martino Benzi, che, a
torto o a ragione, dopo aver inutilmente tentato nelle competenti sedi sportive
di combattere il sistema che si era instaurato, hanno in pratica convinto il
Procuratore della Repubblica ad intervenire con lo strumento del processo penale
e, così, per abbattere il sistema, si sarebbe passati sulla pelle dell’imputato.
In questa sede – ovviamente - non si intende affrontare alcuna questione non
strettamente necessaria alla soluzione dei problemi rilevanti nel processo, ma
occorre far subito presente che proprio perché l’operato dell’imputato deve
essere valutato alla stregua della realtà in cui egli normalmente vive, si muove
ed opera, necessariamente tale comportamento dovrà essere inquadrato nel mondo
del calcio professionistico del quale il dott. A. fa parte forse più di quanto
egli stesso immagini, visto che in più occasioni l’imputato è sembrato quasi
considerarsi estraneo a tale complessiva realtà.
Il dott. A., in quanto medico sportivo della società Juventus, in altri
termini, fa parte del sistema calcio, opera all’interno di esso,
professionalmente vive ed è calato in tale realtà, accetta e condivide le regole
che disciplinano e che consentono al sistema stesso di progredire e di
consolidarsi e, dunque, sia pure solo in piccola parte, anch’egli si identifica
col sistema.
Il mondo in cui si vive e si opera, insomma, o si accetta o si rifiuta; ma se
si accetta, come l’imputato sembra aver fatto col mondo del calcio
professionistico, non ce ne si può dissociare nel momento in cui si è chiamati a
rispondere dei comportamenti tenuti, lamentandosi di essere stato usato come
capro espiatorio.
L’imputato, evidentemente per far fronte alle esigenze della società in cui
lavora e lavorava e per corrispondere alle aspettative che da lui evidentemente
ci si attendeva, ha operato in un determinato modo ed ha posto in atto alcuni
comportamenti di cui col processo è stato chiamato a dar conto, in quanto
ritenuti integranti i reati contestati, secondo l’ipotesi d’accusa.
Risulta del tutto legittimo e conforme a quanto previsto dal nostro ordinamento
giuridico, quindi, che si vada ad esaminare l’operato del dott. A., soprattutto
con riferimento alla specifica qualità da lui ricoperta, di medico sociale della
Juventus.
Una seconda doglianza, strettamente collegata e quasi la conseguenza di quella
appena menzionata, è pure rimbalzata in modo chiaro e forte di udienza in
udienza, fino alla discussione finale, ed essa è sembrata ancor più sentita
della prima, perché vissuta dall’imputato come una sorta di ingiustizia. Fino
all’ultimo, infatti, la difesa ha tenuto a ribadire che i comportamenti posti in
essere dal dott. A. sono enormemente diffusi nel mondo sportivo e, in pratica,
tutti i medici delle squadre di calcio professionistiche si comporterebbero in
modo analogo.
Non vi sono elementi sufficienti per poter condividere o meno l’affermazione del
difensore, né è affidato ai compiti di questo giudice dare una risposta a tale
quesito. Si vedrà meglio esaminando le singole questioni di fatto, se mai, se
davvero siano individuabili elementi che possano in qualche modo confortare, con
riguardo all’aspetto umano della vicenda, la tesi esposta e con quali
conseguenze pratiche.
Si vuole porre in evidenza a tal riguardo, però, che una volta che – come si è
detto – l’imputato sia correttamente chiamato a dar conto dei propri
comportamenti, nel processo conta unicamente l’accertamento che ne consegue, che
riguarda le eventuali responsabilità solo di chi è chiamato a risponderne e non
di altri, per cui sostenere che anche altri si sono comportati nello stesso
modo, è circostanza che, al di là della verifica dell’affermazione e
quand’anche rispondente al vero, comunque non può intrinsecamente produrre
effetti favorevoli per l’imputato, neppure sul piano soggettivo.
Per ritornare, dunque, all’esame dei compiti del medico, in generale, e del
medico sportivo in particolare, occorre ricordare che sul piano giuridico, fin
dall’emanazione del testo unico delle leggi sanitarie con Rd 636/1907 e,
successivamente, con Rd 1265/34 tuttora in vigore, e poi ancora fin dalle prime
leggi sul riordino e sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie (D. Lgs c.p.s.233/46; Dpr 221/50, eccetera), è sempre emerso in modo
evidente che le attività tipiche e riservate alla professione medica sono
costituite dalla diagnosi e dalla terapia.
Le stesse attività tipiche e riservate al medico emergono se si consulta la
corposa e frammentata legislazione che a vario titolo si occupa dell’esercizio
della professione sanitaria ovvero se si consulta la legislazione altrettanto
consistente che disciplina – a contrario – le professioni ausiliarie e affini.
Se si passa dal piano giuridico a quello deontologico, il risultato non cambia,
perché nei vari codici deontologici del medico che si sono succeduti nel tempo,
a partire dal 1912, per finire al 1998 in cui è stato approvato il codice
deontologico in vigore, ma anche nel codice deontologico medico per così dire in
vigore all’epoca dei fatti contestati, approvato il 24/25 giugno 1995, si è
sempre fatto riferimento ad attività diagnostiche e terapeutiche come
espressione della professione sanitaria, né deroghe o ambiti di operatività più
ampia vengono riconosciuti al settore della medicina dello sport, perché anzi,
proprio in tale specifico settore, il codice deontologico del 1998 prevede che
“il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti
farmacologici o di altra natura diretti ad alterare prestazioni di un atleta, in
particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente
modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto”.
Tale disposizione è contenuta nell’articoli 76 del codice deontologico, articolo
intitolato Doping, e in questa sede essa assume particolare importanza, perché
da una parte conferma che il medico sportivo deve prestare – se mai – ancora più
attenzione nel corretto svolgimento della propria professione, se non altro in
virtù dello stretto rapporto che si instaura tra medico e atleta e, in secondo
luogo, perché, pur se ci si riferisce nel titolo al concetto di doping (la legge
376, infatti, all’epoca non esisteva, essendo di due anni successiva), la
struttura dell’indicato articolo 76 richiama alla mente proprio la seconda parte
dell’articolo 1 legge 401/89 e ancora una volta – ove ve ne fosse stato bisogno
– emerge chiaro, quindi, come sia considerato possibile, pure dal codice
deontologico del medico, modificare il naturale equilibrio psico-fisico di un
atleta anche con trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad
alterarne le prestazioni diversi da quelli tassativamente elencati nei vari
regolamenti sportivi, che nel citato articolo non vengono in nessun modo, né
menzionati, né richiamati.
Né si può sostenere che tale previsione non esistesse all’epoca dei fatti,
perché nel codice deontologico del 1995, all’articolo 92, si rinviene
disposizione del tutto analoga e, forse, la terminologia in essa adottata
risulta in qualche modo persino più appropriata e conforme all’attuale
disciplina normativa di quanto non risulti quella riportata nel codice
deontologico del 1998.
L’articolo 92, infatti, è intitolato “uso di sostanze dopanti”, mentre al doping
vero e proprio si accenna solo nel secondo comma.
Ciò che però colpisce in modo particolare in questa sede è che al terzo comma
dell’articolo 92 del codice deontologico in vigore al tempo dei fatti oggetto
del presente procedimento veniva così stabilito: “Il medico deve segnalare
all’Ordine professionale ogni prescrizione o suggerimento di assunzione
effettuati da medici o da non medici, di farmaci, “integratori alimentari” o
sostanze di cui ai primi due commi del presente articolo.”
Se dunque è chiaro e pacifico che la funzione del medico si estrinseca
necessariamente attraverso le attività di diagnosi e terapia, è sicuramente
altrettanto chiaro e pacifico che tali attività risultano esercitabili solo ed
unicamente in presenza di uno stato patologico di malattia.
In assenza di una malattia, la diagnosi che ne conseguirebbe non potrebbe che
riferirsi ad un soggetto sano e in assenza di una malattia non vi sarebbe
ragione di porre in essere alcun trattamento terapeutico, proprio per la
mancanza di uno stato patologico da curare.
Non vi è bisogno di altre considerazioni, insomma, per giungere a quello che
anche nel comune sentire costituisce un dato assolutamente certo ed acquisito e,
cioè, che se non si teme di essere malati, non è necessario il ricorso al
medico.
Esiste, in verità, un settore di intervento mirato del medico nel quale egli può
disporre l’adozione di misure idonee a prevenire l’insorgenza di alcuni
specifici eventi morbosi ed è quello della profilassi.
Fuori da tale settore, poi, l’attività sanitaria di prevenzione si estrinseca
nei campi espressamente elencati nell’articolo 20 della legge 833/78 istitutiva
del servizio sanitario nazionale, con riferimento prevalentemente ai fattori di
nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro ovvero
con riferimento all’eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento di tali
ambienti ovvero ancora con riferimento alla tutela dell’ambiente sotto il
profilo igienico-sanitario e alla difesa della salute della popolazione e dei
lavoratori interessati in relazione a progetti di insediamenti industriali e di
attività produttive.
Sempre più sentita, poi, da alcuni anni a questa parte, è anche la cosiddetta
medicina predittiva, soprattutto con riferimento all’individuazione precoce di
alcune malattie ereditarie ovvero di gravi stati patologici per i quali si è
accertato che quanto più tempestivo è l’intervento terapeutico, tanto più alta è
la probabilità di evitare eventi nefasti.
Se ci si sposta, poi, dal campo dell’attività del medico a quello della
farmacologia, dell’uso del farmaco, della somministrazione dei farmaci e della
loro prescrizione da parte del medico, ancor più risulta evidente che tale
settore d’intervento è riservato unicamente ed esclusivamente in campo
terapeutico, limitatamente alle prescrizioni e alle indicazioni approvate dal
Ministero della salute.
Pare persino superfluo, a tal riguardo, richiamare tutta la normativa che ha
introdotto le regole che disciplinano il commercio e la distribuzione dei
farmaci, che distinguono i farmaci in categorie, che dettano regole per la
relativa prescrizione in ricetta medica, che assoggettano il medico e il
farmacista in particolare al rispetto di taluni obblighi e così via, per
ribadire che non esiste nel nostro ordinamento, ma anche nel comune
comportamento dell’intera comunità scientifica mondiale, la possibilità che dei
farmaci venga fatto un uso diverso da quello terapeutico.
La difesa, in verità, ha ricordato quanto in proposito dichiarato dal proprio
consulente, prof. Mario Eandi nell’udienza del 24 marzo 2003 (pagg. 18 e
seguenti delle relative trascrizioni), che ha sostenuto: “....questi mezzi,
farmaci e alimenti, possono essere usati per prevenire. Abbiamo già visto alcuni
esempi: la prevenzione del rischio cardiovascolare, della trombosi con
l’aspirina, è un fatto noto. Oggi ci sono molti farmaci usati a questo scopo
preventivo ufficialmente. Ovviamente il concetto di prevenzione va chiarito,
perché da un punto di vista tecnico in medicina distinguiamo tra una prevenzione
primaria, una prevenzione secondaria e addirittura una prevenzione terziaria,
dove per prevenzione terziaria si può anche considerare la riabilitazione.
Quindi i farmaci e gli alimenti possono avere queste tre funzioni: curare o
nutrire, ma entrambi possono contribuire ad un’azione di prevenzione e di
riabilitazione.”
Ma, come ha chiarito lo stesso consulente, l’importante è intendersi sul
significato da assegnare ai termini che si usano. Non ha senso, invero, per il
ragionamento che si sta facendo in questa sede, riferirsi alla riabilitazione
per dimostrare un uso preventivo dei farmaci e neppure è corretto riferirsi
all’uso dell’aspirina, dei vasodilatatori o antiaggreganti in generale per
prevenire le trombosi o i rischi cardiovascolari di altro genere, perché in
questi casi comunque si parte da un presupposto costituito da una grave
patologia pregressa accertata e curata e la terapia, se mai, può servire a
prevenire la ricaduta del paziente nella malattia ovvero a prevenire rischi
ancora più gravi, ma strettamente connessi e conseguenti alla patologia
presofferta ovvero ancora a consentire la completa ripresa del paziente, come
nel caso della riabilitazione.
Risulta di evidenza assoluta, insomma, che nei casi trattati in questa sede,
riferiti ad atleti di grandissimo livello, calciatori professionisti
sontuosamente retribuiti, gli esempi citati dal prof. Eandi non hanno proprio
alcuna attinenza e per fortuna che lo stesso consulente aveva premesso che il
significato che si associa agli alimenti è quello di nutrire, mentre ai farmaci
si associa il concetto di curare.
La difesa ha ricordato pure quanto dichiarato da un altro consulente, il prof.
Gian Pasquale Ganzit, il quale a pag. 191 delle trascrizioni dell’udienza del 20
gennaio 2003 così risulta essersi espresso: “...sono ...aspetti di variazione
dello stato di salute rispetto allo stato originario che possono intervenire con
la pratica sportiva, e quindi sono delle patologie più banali che possono essere
quella di una contusione, perché anche una contusione è una patologia,
un’abrasione, fino a quelle più importanti che possono essere le fratture che
abbiamo visto prima. Avvengono dopo che è stata rilasciata in una prima fase
l’idoneità alla pratica agonistica di quello sport.”
Come si vede, a differenza di quella precedente, il tono di questa
dichiarazione risulta già attenuato, perché il prof. Ganzit, a differenza del
prof. Eandi, non ha più invocato per così dire una farmacologia di uso
preventivo, ma ha fatto riferimento a patologie, sia pure di minima entità e,
soprattutto, molto ricorrenti per gli sportivi in genere e per coloro che
praticano sport da contatto fisico con l’avversario, quali appunto i calciatori,
in particolare, ma pur sempre ha posto in relazione l’uso dei farmaci con delle
patologie.
Ma un altro consulente della difesa, ancorché il difensore non lo abbia
espressamente citato nelle conclusioni, ha chiarito in modo preciso la questione
relativa alla somministrazione dei farmaci e, infatti, a tal proposito alle
pagine 243-244 delle trascrizioni delle registrazioni dell’udienza del 17
febbraio 2003 il prof. Cesare Bumma, senza che nessuno lo abbia poi smentito, ha
dichiarato: “....l’unico farmaco che è stato adoperato in senso preventivo è
stato il Nolvadex, nello studio che ha condotto il Professor Veronesi,
contestato forse in alcune parti; il Nolvadex, che è un antiestrogeno, è
effettivamente un farmaco, ed è un farmaco che va dato alle donne sane, quindi
praticamente è quello veramente un segno farmaceutico di una terapia data a
sani, per la prevenzione vera. Che poi quello studio così contestato dieci anni
fa, eccetera, eccetera, abbia... perché era uno studio mondiale, c’erano 5.000
casi seguiti in Italia dal Professor Veronesi e 5.000 in America, abbia dato non
delle certezze matematiche ma dei trend, come si suol dire, di efficacia, è
anche un dato importante. Però, come dicevo prima, la vera prevenzione non può
essere fatta che io questa mattina prendo una pillola e ho fatto la prevenzione;
deve essere inserito in uno studio farmaceutico...
GIUDICE: questo è il punto. Quindi l’uso del farmaco è sempre un uso
terapeutico, non è un uso preventivo.
BUMMA: salvo... sì. Salvo per quelle cose... però, torno a ripetere, non è vera
prevenzione, è diagnosi di piccolissime patologie che il medico dello sport
indica, sulle quali attua delle terapie e loro dicono: «Preventive di patologie
peggiori», però secondo me cura già quella piccola patologia.”
Pare evidente, dunque, che anche per i consulenti della difesa, al di fuori dei
casi espressamente disciplinati di cui si è detto e al di là di qualche isolata
titubanza, non esiste un campo della medicina cosiddetta preventiva – nemmeno
nell’ambito della medicina dello sport - e, soprattutto, non esiste la
possibilità di una somministrazione di farmaci in via preventiva, perché il
ricorso ai farmaci può trovare giustificazione solo con l’esistenza di una
patologia già in atto ovvero pregressa, ancorché piccola o latente.
Alla luce di queste premesse, allora, è necessario esaminare che cosa sia
avvenuto presso la società Juventus, per verificare se le contestazioni
del pubblico ministero trovino fondamento nei fatti accertati.
Un primo elemento valutabile in chiave accusatoria è costituito dalla
straordinaria quantità di specialità medicinali utilizzate presso i locali della
società Juventus. Nel decreto di citazione, al capo c), ne sono state
indicate 247 dal Pm, con la precisazione che per alcune di esse risultavano
utilizzate anche più confezioni.
Il consulente del pubblico ministero, prof. Gian Martino Benzi, ha ricordato che
dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, anche in
considerazione dei documenti consultati e delle dichiarazioni rese dai
calciatori alle Autorità sportive in sede di verbali di sorteggio antidoping
ovvero in sede di verbali di sommarie informazioni testimoniali, le specialità
medicinali utilizzate presso il magazzino farmaci della società calcistica
risultavano in numero di 281 ed ha evidenziato il modo irregolare in cui la
maggior parte di esse era stata acquisita: “....Per quanto riguarda il sistema
di ricettazione, cioè qual è il regime di acquisizione di questi 281 tipi di
medicinali, come sono entrati in un magazzino di uno stadio comunale? Beh, una
parte di questi, circa un 25%, potevano entrarci come volevano, più o meno – poi
per le norme di detenzione sono altra cosa - perché non avevano obbligo di
ricetta oppure erano di automedicazione. Ma il 75% circa aveva obbligo di
ricetta ripetibile o obbligo di ricetta non ripetibile, o obbligo di ricetta
ospedaliera, quindi... Il 76% di questi medicinali sono stati reperiti in base a
semplici ordinativi e non in presenza di ricette mediche debitamente compilate,
lo vedremo per alcuni esempi, per non fare per tutti... questo in generale, ma
lo vedremo in particolare” (pag. 53 trascrizioni registrazioni dell’udienza del
21 ottobre 2002).
Già alla stregua di tali elementi, dunque, si deve costatare come ai giocatori
della Juventus venissero somministrati molti farmaci e che tale
somministrazione non avesse alcuna giustificazione di tipo terapeutico.
Ed invero, uno dei comportamenti, che il pubblico ministero ha descritto tra gli
atti fraudolenti addebitati agli imputati, è costituito dal modo in cui venivano
effettuati gli acquisti dei farmaci, intrinsecamente indicativo che ad essi
sarebbe stata attribuita una destinazione diversa dalle necessità terapeutiche
di uno specifico soggetto: non esiste, infatti, alcuna prescrizione medica che
ne indichi la concreta necessità; nessuna ricetta; nessun documento che ponga in
relazione un farmaco con un paziente e con una accertata patologia.
I documenti acquisiti e le dichiarazioni rese da coloro che hanno svolto le
indagini, quali i testi Romanazzi, Salvagno, Lantermo, ovvero da coloro che
lavoravano presso la Juventus, come il responsabile di magazzino Martini
Luca (verbali di sit del 13 e 18 gennaio 1999 e 25 maggio 2000 acquisiti
sull’accordo delle parti) o come il responsabile amministrativo Capobianco
Maurizio, esaminato come teste nelle udienze del 12 maggio e del 10 novembre
2003, ovvero presso la farmacia Rossano, come Speranza Nicola (verbali sit del 7
gennaio e 1 febbraio 1999 acquisiti), magazziniere, dimostrano in modo chiaro e
pacifico che presso i locali in uso alla Juventus era stato predisposto
un deposito di farmaci contenuti in un armadio, come se si trattasse di un
magazzino o come una sorta di farmacia.
Il consulente del pubblico ministero ha rilevato, in verità, che 281 specialità
medicinali di vario tipo e natura, quali quelle rinvenute presso la Juventus,
costituiscono la normale dotazione di un ospedale di piccole dimensioni.
Il magazzino era stato organizzato in modo che il numero di confezioni di
ciascun farmaco presente nell’armadio non scendesse mai al di sotto di una
determinata quantità, sulla base di preventive indicazioni del dott. A., di modo
che quando si verificava che la quantità di una specialità medicinale calasse al
di sotto della giacenza minima per essa stabilita dal responsabile del settore
medico della società, il magazziniere Martini provvedeva ad effettuare
l’acquisto delle confezioni di tale specialità medicinale necessarie a
reintegrare la giacenza di magazzino.
La procedura di regola seguita per l’acquisto di farmaci presso la Juventus
risulta descritta chiaramente da Martini Luca nel verbale di sommarie
informazioni testimoniali del 13 gennaio 1999: “....Io gestisco il programma
computerizzato delle giacenze di magazzino, verifico che siano sempre presenti i
farmaci in elenco, quando risultano esaurite le scorte o quando mi viene
richiesto un farmaco non presente informo il dott. Tencone o il dott. A. e
provvedo a compilare l’apposito modulo per la richiesta. Detto modulo viene da
me consegnato al dott. A. che controlla e sottoscrive. Solo il dott. A. effettua
tale controllo e sottoscrizione. Fatto ciò contatto telefonicamente la signora
Galliano o il rag. Capobianco in piazza Crimea per farmi assegnare un numero
d’ordine, che riporto sul modulo precedentemente firmato dal medico, trasmetto
poi l’ordine a mezzo fax alla farmacia Rossano. La farmacia provvede quindi a
consegnarmi personalmente i farmaci richiesti che io inserisco nel magazzino,
assumendoli poi in carico nel computer.”
Dai documenti acquisiti, inoltre, si ricava ulteriore e chiara conferma di come
i medicinali fossero trattati al pari di qualsiasi altro materiale di vario
genere. Secondo quanto gli era stato detto di fare, invero, il Martini inseriva
gli ordinativi di specialità medicinali negli appositi moduli di fabbisogno
contrassegnati da un numero d’ordine – che era evidentemente quello che si
doveva chiedere in amministrazione (sig.ra Galliano Tiziana e rag. Capobianco
Maurizio) – come richiesta di materiali.
Tale modulo, poi, veniva di regola sottoscritto dal richiedente (in questo caso
lo stesso magazziniere, Luca Martini), dal responsabile di settore (in questo
caso il responsabile del settore medico e, cioè, il dott. A.), nonché dai
responsabili dell’amministrazione della società e, cioè, dal servizio acquisti e
dal direttore commerciale.
Come si vede, emerge chiara la situazione a tal riguardo esistente presso la
società Juventus: i farmaci non venivano acquistati di volta in volta,
sulla base di specifica prescrizione medica, per far fronte ad eventuali
esigenze terapeutiche di singoli calciatori; le specialità medicinali, al
contrario, venivano acquistate sulla base di un elenco predisposto dallo stesso
medico della società che aveva pure indicato la necessaria giacenza minima per
ciascun tipo di farmaco ed esse dovevano rimanere nell’armadio dei locali in uso
alla squadra, a disposizione del medico che le utilizzava a seconda di quanto
eventualmente ritenuto necessario.
Ecco, allora, che occorre dare una risposta ad altri interrogativi: poteva il
medico costituire un simile deposito di medicinali? poteva utilizzarli come in
ospedale o in altra casa di cura, prelevandoli a sua esclusiva iniziativa, per
somministrarli direttamente ai calciatori, per giunta in questo caso senza alcun
bisogno di documentazione scritta? e, ancora, le avvenute somministrazioni di
farmaci ai calciatori rispondevano ad esigenze terapeutiche o venivano
effettuate per migliorare le prestazioni degli atleti o per altri scopi ancora?
La risposta a tali interrogativi assume decisiva importanza nella valutazione
dei comportamenti tenuti dal dott. A., perché da essa dipende la eventuale
dimostrazione che l’imputato ha predisposto e organizzato l’intero sistema
riguardante l’acquisto e la tenuta delle specialità medicinali presso la
Juventus, non solo nella piena consapevolezza che tale complessiva attività
risultasse non consentita da norme di legge e regolamentari, ma soprattutto allo
specifico fine di poter somministrare tutti i medicinali ritenuti necessari
senza provvedere alla tenuta della rispettiva documentazione.
La difesa più volte ha sostenuto che il medico, in questo caso, non aveva alcun
obbligo di documentare l’attività svolta, non essendo ancora prescritto,
all’epoca dei fatti, il dovere per il medico sportivo delle società di calcio
della tenuta della cartella clinica, mentre a seguito dell’emanazione del
Decreto Ministero della Sanità del 13 marzo 1995, avvenuta peraltro in
attuazione di quanto era già stato previsto esattamente quattordici anni prima
dall’articolo 7 legge 91/1981, anche presso la società Juventus da tale
momento in avanti si era provveduto alla tenuta della scheda sanitaria dei
calciatori, istituita appunto da tale decreto.
Il difensore, inoltre, confortato da quanto osservato da uno dei propri
consulenti, ha pure ricordato che non vi era per l’imputato neppure l’obbligo
della ricetta medica, perché non ricade in capo al medico il dovere di
prescrivere in ricetta i medicinali al paziente, quando è proprio tale
professionista a somministrare direttamente le specialità medicinali.
Se le tesi sostenute dalla difesa si valutano, poi, alla stregua dei diritti più
volte accampati dallo stesso imputato nel corso delle dichiarazioni da lui rese,
sulla base della insostituibile conoscenza dei calciatori da lui vantata,
derivante dalla sua costante presenza accanto a loro, spesso pure di notte, si
comprende come in realtà quasi si rivendichi per il medico dello sport, e per il
dottor A. in modo particolare, un ambito di operatività che immediatamente
risulta ingiustificato ed ingiustificabile, tanto alla luce della normativa
applicabile a tutti i medici che esercitino tale professione e, quindi, anche ai
medici dello sport che non si distinguono dagli altri specialisti che lavorano
nei diversi settori della medicina, quanto soprattutto alla luce dei normali
criteri di logica e di equità, perché se si ritenessero fondate le
argomentazioni che sono state prospettate si finirebbe col legittimare solo per
il medico dello sport un ambito di operatività nel quale, a differenza di tutti
gli altri colleghi, egli si muoverebbe in pratica in mancanza di ogni forma di
possibile controllo.
Come anticipato, il difensore ha più volte sottolineato come il descritto
comportamento sia molto diffuso tra i medici sportivi ed ha sostenuto perciò che
l’attuale processo sarebbe diretto contro l’intero sistema, intendendosi
intervenire sul modo di operare dei medici sportivi, mentre la sede più
opportuna per apportare eventuali utili cambiamenti avrebbe dovuto essere il
Parlamento, in cui sarebbe stato necessario approvare nuove norme di legge.
La considerazione, però, non è condivisibile, perché il comportamento del dottor
A. è ed era già vietato dalla disciplina vigente anche all’epoca dei fatti e non
necessita di alcuna legge ulteriore, né della prospettata attività di supplenza
da parte della Procura della Repubblica che, invece, in ossequio alle usuali
regole del nostro Ordinamento, doverosamente ha avviato il procedimento, per
verificare se il modo in cui ha operato l’imputato integri esistenti ipotesi di
reato.
Occorre – se mai – chiedersi se al medico dello sport, e in particolare a quei
medici di società professionistiche di altissimo livello quale è la Juventus,
come il dottor A., siano applicabili le stesse regole valide per tutti gli
altri medici ovvero – come pare si rivendichi dalla difesa – se a tali
professionisti, in nome dei sempre più rilevanti interessi sportivi, commerciali
ed economici delle società di appartenenza, debbano essere riconosciuti compiti
e poteri del tutto estranei alla funzione del medico, quasi a consacrare il
principio secondo il quale il medico sportivo, più che votato ad occuparsi della
salute di chi pratica sport, debba invece avere la funzione di assicurare al
massimo grado ad ogni atleta della squadra, pur con le ineliminabili
caratteristiche personali e soggettive, la capacità di sostenere ritmi e
prestazioni ai limiti dell’umana sopportazione, sia con riferimento agli
allenamenti, sia con riguardo alle competizioni agonistiche.
I doveri del medico dello sport, invero, emergono dal coordinamento di molti
provvedimenti legislativi, a partire dai principi enunciati nella legge 833/78,
istitutiva del servizio sanitario nazionale; essi risultano poi analiticamente
enumerati anche nell’articolo 9 della legge regionale Regione Piemonte 22/1985
che riguarda la Tutela sanitaria delle attività sportive e appaiono compendiati
in modo chiaro e preciso nel codice deontologico che stabilisce che: “La
valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata a
esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del
soggetto.
Il medico esprime il relativo giudizio con assoluta obiettività e massima
chiarezza, nell’osservanza dei protocolli previsti dalla normativa vigente.”
(articolo 90 codice deontologico medico 1995) e, inoltre: “Il medico è tenuto a
far valere in qualsiasi momento e occasione la sua potestà di valutare se un
atleta può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione
agonistica.” (articolo 91).
Come si vede, si è citato il testo delle relative disposizioni del codice
deontologico medico vigente al momento dei fatti, ma disposizioni del tutto
analoghe risultano riportate pure negli articoli 74 e 75 del codice deontologico
del 1998, attualmente valido, con qualche piccola aggiunta rafforzativa dei
concetti espressi.
Tali statuizioni, specifiche per la medicina dello sport, già intrinsecamente
molto chiare, vanno poi collegate e integrate con i principi che il codice
deontologico dispone in generale, in ordine ai fini dell’attività professionale
del medico.
Nell’articolo 5, tanto del codice deontologico del 1995, quanto in quello del
1998, si legge testualmente: “Nell’esercizio della professione il medico deve
ispirarsi alle conoscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali, assumendo
come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della
libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi,
imposizioni e suggestioni di altra natura.
Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli
comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte
essa provenga.”
Il primo obiettivo del medico dello sport, come per ogni altro medico, dunque, è
costituito dalla tutela della salute degli atleti a lui affidati. Il medico
dello sport, ovviamente, deve seguire e preoccuparsi pure della bontà della
prestazione agonistica dell’atleta, ma tale risultato deve essere raggiunto
soltanto con un’adeguata preparazione atletica e con un accurato controllo
medico, senza mai anteporre il risultato della prestazione agonistica alla
salute dell’atleta.
Ecco, allora che il comportamento dell’imputato, già solo avuto riguardo al modo
di procurarsi i farmaci di cui si è detto, viola quanto stabilito dal codice
deontologico sotto un duplice profilo: da una parte, invero, la necessità di
accumulare e detenere un numero così rilevante di medicinali, per giunta
appartenenti pure a particolari classi farmacologiche, indipendentemente da ogni
considerazione in ordine alla sussistenza del reato contestato alla lettera c)
della rubrica di cui si dirà, non trova alcuna giustificazione e alcuna
corrispondenza nel fine prioritario della salute degli atleti; in secondo luogo,
il modo in cui tali specialità medicinali sono state procurate non risulta
certamente ispirato all’ “osservanza dei protocolli previsti dalla normativa
vigente”.
Nessuna ragione pratica, ad esempio, potrebbe giustificare l’acquisto preventivo
di alcuni farmaci tra i quali, ad esempio, il Neoton, il Liposom forte, il
Bentelan compresse, ma anche l’Orudis ed il Mepral iniettabili per via
endovenosa e altri.
Pur a voler valutare gli acquisti nell’ottica della migliore comodità di
gestione dei farmaci in vista di un’utilizzazione in via di urgenza per il
medico sportivo, ugualmente non può trovare alcuna giustificazione la detenzione
di tali medicinali acquistati e detenuti in via preventiva.
Si è precisato, come si vedrà, ad esempio, che il Liposom forte è stato ritenuto
necessario solo per alcuni casi, oltretutto eccezionali, e allora perché non lo
si è acquistato di volta in volta, a seconda delle accertate esigenze? Perché
detenerlo nell’armadio come se si sapesse già che sarebbe servito, a dispetto
della dichiarata eccezionalità dei casi in cui lo si sarebbe utilizzato?
Si è sostenuto pure che un prodotto come il Bentelan è da considerare come un
farmaco salvavita, ma tale caratteristica certamente non riguarda la specialità
del Bentelan compresse che, in quanto tali, non possono salvare la vita a
nessuno.
Si è perciò aggiunto, al momento delle conclusioni, che tali compresse, la cui
assunzione oltretutto è vietata in modo assoluto dai regolamenti sportivi,
sarebbero state utilizzate per le patologie sofferte dai giocatori nei periodi
di accertata inidoneità. Ma anche a tal proposito, come è evidente, c’è da
chiedersi allora come mai tali farmaci siano stati acquistati e detenuti in via
assolutamente preventiva, anch’essi con la prestabilita regola della giacenza
minima, quasi in previsione dell’inidoneità di alcuni giocatori per i quali tali
prodotti farmaceutici avrebbero potuto avere una qualche utilità.
In secondo luogo, soprattutto le modalità d’acquisto dei medicinali non
corrispondono in alcun modo a quanto la legge stabilisce a tal riguardo.
I farmaci non possono circolare liberamente, per essi la legge impone precise
regole, quali ad esempio quelle relative alla obbligatoria prescrizione in
ricetta del medico, ad esclusione soltanto per i farmaci cosiddetti da banco o
quelli di automedicazione e tali regole devono essere rispettate anche e prima
di tutti dal medico.
Il D.Lgs 539/92, con il quale il legislatore – in attuazione della direttiva
92/26/CEE – ha disposto, tra l’altro, la classificazione dei medicinali proprio
ai fini della loro fornitura, è molto chiaro a tal riguardo e, negli articoli 3
e 4, chiarisce ed enumera le ragioni per le quali, esclusi i medicinali da banco
o di automedicazione, essi sono soggetti a prescrizione medica.
Come si può notare, però, l’eventuale intrinseca pericolosità derivante dall’uso
del medicinale in mancanza di controllo medico, anche in condizioni normali di
utilizzazione, costituisce solo una delle indicate ragioni, che non esaurisce il
quadro complessivo dei motivi che hanno indotto il legislatore, in sintonia con
la normativa CEE, a rendere obbligatoria la prescrizione medica.
Non a caso, con lo stesso decreto legislativo, sono stati classificati pure
medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, e cioè riservata a taluni
medici e a taluni ambienti, ovvero medicinali vendibili al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti ovvero medicinali
utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso
assimilabile ovvero ancora medicinali utilizzabili esclusivamente dallo
specialista.
Ciò significa che anche tutti i medici (e i farmacisti) non sono assolutamente
liberi nell’acquisto e nella gestione dei medicinali e, soprattutto, sono tenuti
al rigoroso rispetto degli obblighi di documentazione nelle prescrizioni, negli
acquisti, nelle cessioni e nella distribuzione in genere dei medicinali, per
evitare di vanificare proprio le menzionate regole di circolazione dei farmaci
che il legislatore ha ritenuto di stabilire con il D.Lgs 539/92.
Il medico, in particolare, è tenuto allo scrupoloso rispetto dell’obbligo della
prescrizione medica che, oltretutto, deve rispondere pure a specifiche
caratteristiche formali e sostanziali e riferirsi ad accertate patologie di
individuati pazienti, dei quali deve essere riportato il nome in ricetta,
unitamente all’indicazione della posologia prescritta dal medico per l’indicato
prodotto medicinale.
Le caratteristiche formali da rispettare, poi, variano a seconda del tipo di
ricetta medica (ripetibile, non ripetibile, limitativa, speciale ministeriale,
in triplice copia autocopiante, per preparazioni magistrali, veleni uso umano),
ma quelle appena indicate sono sempre necessarie per ciascuna prescrizione del
medico, il che comporta che pure il medico, in mancanza di un paziente e di
un’accertata patologia da curare, non possa acquistare alcuna specialità
medicinale.
Tale obbligo, d’altra parte, assume particolare importanza in modo ancor più
evidente se lo si considera e lo si valuta proprio alla luce della complessiva
normativa introdotta in materia dal citato decreto legislativo, perché
l’osservanza del predetto obbligo non solo consente di evitare che il singolo
medico o il singolo paziente possa gestire farmaci al di fuori delle regole
dettate per le relative circolazione e somministrazione, ma finisce per
assicurare soprattutto un’adeguata documentazione alla circolazione e
all’assunzione dei farmaci, in senso corrispondente – del resto – al bene
giuridico tutelato dal D.Lgs 539/92, in nome del più generale interesse della
salute pubblica.
L’importanza della completa documentazione nella circolazione e nell’assunzione
dei farmaci risulta addirittura determinante, poi, in caso di danni al paziente
conseguenti appunto dall’assunzione di medicinali. L’inosservanza degli obblighi
legislativamente imposti a medici, farmacisti ed infermieri a tal riguardo,
infatti, renderebbe praticamente impossibile ricostruire quanto realmente
accaduto.
Anche il medico, in altri termini, al pari di chiunque altro, non può
liberamente acquistare e detenere medicinali per sua comodità, somministrandoli
direttamente ai pazienti che ha in cura.
La somministrazione diretta dei medicinali dal medico al paziente – al quale il
difensore e il consulente hanno fatto riferimento - può avvenire solo negli
ospedali, nelle case di cura, negli ambulatori autorizzati, nei quali l’acquisto
dei medicinali avveniva in passato tramite le farmacie a tale scopo autorizzate
e attualmente può avvenire anche direttamente con ordinazione alle case
farmaceutiche produttrici, e deve seguire, oltretutto, rigide regole di
documentazione e ciò proprio in previsione del fatto che il medico,
diversamente, non può disporre direttamente di specialità medicinali, né può
acquistarne fuori dalle ricordate norme di legge valide per tutti.
L’unica eccezione a tale regola è forse costituita dalle specialità medicinali
che le case farmaceutiche, per ragioni pubblicitarie, diffondono, anche presso
studi medici a titolo gratuito e che il medico perciò può detenere e,
all’occorrenza, fornire al paziente gratuitamente. Ma tale settore, al quale si
riferisce in particolare l’articolo 15 del codice deontologico del 1995 e
l’articolo 27 del codice deontologico medico 1998, che – non a caso – prevedono
e disciplinano la “fornitura” (e non alla libera e diretta somministrazione) a
titolo gratuito da parte del medico al paziente dei medicinali “necessari alla
cura”, è regolato dal D.Lgs 541/92, anch’esso emanato in attuazione di una
Direttiva CEE, la 92/28/CEE, e riguarda un limitato quantitativo di specialità
medicinali che non risultano rilevanti, quindi, nel quadro generale che
interessa in questa sede.
I locali in uso alla Juventus, d’altra parte, non costituiscono un
presidio ospedaliero, né sono autorizzati come casa di cura e neppure come
ambulatorio medico e, dunque, la maggior parte dei farmaci acquistati dalla
Juventus avrebbero avuto bisogno di specifica ricetta medica e, quindi, non
avrebbero potuto essere acquistati in mancanza di una accertata patologia, di un
paziente e di una prescrizione del medico.
A questo punto, pertanto, dopo aver rilevato che già nell’acquisto e nella
tenuta dei farmaci l’imputato si è comportato in modo del tutto contrario a
quanto stabilito dalla normativa e dal codice deontologico vigente, si deve
aggiungere, poi, la totale mancanza di documentazione sanitaria che il difensore
ha abilmente cercato di poter addirittura rivendicare quasi come un diritto,
facendo riferimento però prevalentemente alle regole sportive all’epoca
esistenti.
Si è visto, infatti, come in atti rispetto all’acquisto dei farmaci esista solo
la documentazione commerciale e contabile e per quanto riguarda la conseguente
somministrazione non esista evidentemente neppure quella.
La circostanza, già solo dal punto di vista logico e pratico, è parsa
immediatamente sospetta e poco convincente, non tanto per sfiducia nelle pur
vantate capacità di memoria del dottor A., quanto perché non risponde ai
principi di comune logica quello di non documentare in alcun modo, neppure
informalmente, le eventuali patologie di tanti giocatori succedutisi nei cinque
anni di cui si tratta, i periodi esatti in cui tali patologie si sono
manifestate, le rispettive cure praticate, i medicinali somministrati e così
via.
Se il dottor A. avesse avuto un qualsiasi tipo di défaillance ovvero avesse
lasciato la società per altri incarichi, per non ipotizzare impedimenti più
gravi, come si sarebbe potuta ricostruire la storia clinica dei calciatori nel
periodo di loro permanenza alla Juventus?
A ciò, poi, deve aggiungersi il fatto che il teste Verzini (pagg. 79 e seguenti
delle trascrizioni registrazioni udienza del 26 settembre 2002) ha rilasciato
dichiarazioni diverse da quanto a tal riguardo sostenuto dall’imputato e dal
dottor Tencone.
Il dottor Fabrizio Verzini è il medico che ha affiancato il dottor A.
nell’assistenza alla prima squadra, per così dire il medico in seconda che
accompagnava pure i giocatori nel corso delle competizioni, nel periodo che si
colloca tra l’agosto 1994 e l’inizio di marzo 1995, periodo in cui a lui è
subentrato in tale ruolo il dottor Fabrizio Tencone.
Il dottor A. ha mostrato di non aver apprezzato molto la collaborazione con il
dottor Verzini quando è capitato di doverne parlare, forse perché non ritenuto
troppo affidabile: “...Allora, il problema di Verzini è un problema diverso.
Verzini era un sicuro medico di grande avvenire, però... ci sono dei però,
dentro di me c’era qualche piccolissima perplessità sul tipo di gestione,
soprattutto in un ambiente estremamente nuovo che era tutto da riorganizzare. In
questa organizzazione, che spettava ovviamente a me, ma che comunque richiedeva
anche l’intensa partecipazione dei miei collaboratori, e in particolare di
Verzini, avevo visto Verzini lievemente distratto su questi argomenti.
Quindi......Io vorrei dire semplicemente che, nell’ambito di una
riorganizzazione, vedendo il collega che è un po’ distratto, non risponde
esattamente a quelle che sono le mie – giuste o sbagliate – esigenze rispetto a
un collaboratore, è chiaro che mi poneva... gli chiedevo una maggiore
trasmissione di notizie rispetto ad altri, per esempio maggiore rispetto a
Tencone. Tanto è vero, Dottoressa, che nel mese di febbraio Verzini ci lasciò e
se ci lascio vuol dire che forse...” (pagg. 146 e seguenti trascrizioni
registrazioni udienza del 17 giugno 2003).
La difesa, nel collocare cronologicamente il periodo che il dottor Verzini ha
trascorso come medico in seconda della Juventus, ha tenuto a precisare
che si è trattato di un periodo molto breve; che a quell’epoca non esisteva
neppure l’obbligo di tenuta della scheda sanitaria ed ha sottolineato come il
dottor Verzini, in realtà, abbia riferito di un’agenda che solo lui peraltro
usava come pro-memoria personale.
Anche a tal riguardo, perciò, occorre qualche chiarimento, al fine di poter
valutare meglio quanto effettivamente riferito dal Verzini.
Intanto, occorre premettere che, se è vero che il dottor Verzini ha svolto un
periodo di collaborazione con l’imputato A. alquanto breve, durato solo poco più
di sei mesi e comunque inferiore ad una stagione agonistica, è tuttavia
altrettanto vero che tale collaborazione del Verzini si colloca proprio
all’inizio della gestione A., che appunto nel 1994 ha assunto l’incarico di
medico responsabile della prima squadra, e quindi essa è avvenuta in un momento
di straordinaria importanza per il dottor A. (e per la Juventus che in
quell’anno aveva mutato gran parte del quadro dirigenziale, aveva ingaggiato un
nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore, un nuovo preparatore atletico e,
come detto, un nuovo responsabile del settore medico), il quale aveva,
evidentemente, la necessità prioritaria di impostare l’organizzazione del lavoro
complessivo, come da lui stesso ricordato.
Se, perciò, proprio in tale periodo fosse stata istituita un’agenda promemoria
in cui segnare le patologie di cui soffrivano eventualmente i giocatori, nonché
i medicinali che venivano somministrati, la decisione sarebbe stata sicuramente
di A. e non di Verzini e sarebbe risultata, dal punto di vista logico,
assolutamente condivisibile e di grande utilità pratica.
Il dottor Verzini ha pure ricordato come nelle partite organizzate in Europa
dall’UEFA vigesse l’obbligo di dichiarare preventivamente tutti i farmaci
assunti da ciascun giocatore partecipante alla gara; mentre nelle competizioni
organizzate in Italia dalla FIGC, si dichiarassero invece i farmaci assunti dai
soli giocatori estratti a sorte per il controllo antidoping.
Si comprende subito, anche in considerazione dell’importanza delle richieste
dichiarazioni, che è del tutto poco credibile e verosimile che esse potessero
essere effettuate senza alcuna annotazione, senza neppure un appunto, sulla
base unicamente della memoria del medico che – secondo il difensore – avendo
tutto il giorno e tutti i giorni un costante rapporto con i giocatori, sarebbe
stato facilitato nel ricordo.
L’assiduità del rapporto può certamente favorire la memoria, ma i giocatori
della rosa della prima squadra sono una ventina e non è assolutamente agevole
ricordare, per ciascuno di loro, i farmaci rispettivamente somministrati e,
oltretutto, tenuto conto delle eventuali sanzioni degli Organi sportivi in caso
di dichiarazioni false o incomplete, si sarebbe trattato di assumere un rischio
assolutamente inutile e gratuito, che avrebbe potuto comportare solo danni seri
e gravi per la squadra e per la società, senza alcun beneficio.
Nel periodo in cui Verzini affiancava il dottor A., poi, le dichiarazioni agli
Organi sportivi circa i farmaci assunti dai calciatori, venivano effettuate
proprio dal dottor Verzini che era il medico che accompagnava in campo i
giocatori. Lo stesso A., dunque, si sarebbe così fidato della memoria e della
precisione del dottor Verzini che, come si è visto, invece, egli riteneva essere
un po’ distratto?
Passando poi al contenuto effettivo delle dichiarazioni rese dal Verzini,
occorre rilevare come il teste sia stato in generale molto vago e, in qualche
modo reticente, non solo per quanto riguarda l’esistenza dell’agenda.
Basta rileggere le sue restie dichiarazioni sui medicinali somministrati ai
calciatori, smentite oltretutto dalle stesse dichiarazioni rese agli Organi
sportivi, per capire che il Verzini non aveva proprio alcuna intenzione di
raccontare quanto accadeva negli ambienti della Juventus.
Come si vedrà il Verzini non è stato né l’unico, né il più ostinato tra i
testimoni esaminati ad assumere tale posizione che meglio verrà valutata dal
pubblico ministero che ha fatto richiesta di copia dei verbali di udienza
proprio per poter soppesare le affermazioni dei testi che si sono succeduti nel
processo.
In questa sede, ai fini della valutazione della complessiva attendibilità del
testimone, pare necessario ricordare soltanto come in tutta la deposizione
Verzini risulti ben evidente un atteggiamento molto prudente e chiuso del teste
che ha riferito qualche circostanza di fatto, solo quando si è reso conto che
non sarebbe stato possibile aggirare l’ostacolo.
Allo stesso modo, egli si è comportato a proposito dell’agenda che interessa in
questa sede, della quale egli ha cominciato a riferire, senza neppure rendersi
conto, forse, che si trattava di una circostanza che avrebbe potuto assumere una
certa rilevanza nel processo.
Egli l’ha definita una normalissima agenda, un diario che: “.....stava in
infermeria normalmente.....ehm... che stava... che doveva fare... non so, un
ciclo di ultrasuoni e si segnava... più che altro era un promemoria, ecco,
diciamo, se stava facendo una cura di antinfiammatori o stava prendendo uno
sciroppo per la tosse, perché aveva un po’ di bronchite, insomma...” (pag.79 e
seguenti trascrizioni registrazioni udienza del 26 settembre 2002).
Poi il pubblico ministero ha fatto un’osservazione che deve aver allarmato il
testimone (“...E sì, perché mi sembra che Tencone invece ci ha detto che non
venivano segnate da nessuna parte queste terapie.”) ed il Verzini si è ancor più
chiuso in difesa, affermando e negando al tempo stesso: “...ma a volte sì, a
volte no, cioè dipendeva un pochino dal problema, insomma, nel senso che il più
delle volte era l’atleta che si ricordava, altre volte li annotavi...”.
Si è dovuto andare avanti abbastanza sull’argomento – come su altri – per
sentirsi dire, tra uno “stiramentino” ed una “bronchitella”, frasi del tutto
inutili ed è per questo che si è reso necessario anche l’intervento di questo
giudice, ricordato dal difensore, perché le risposte che il teste forniva,
oltre che prive di intrinseca credibilità, risultavano pure contraddittorie con
quanto affermato in precedenza dallo stesso Verzini.
Dopo un lungo batti e ribatti, però, il teste è stato costretto a spiegare se
l’agenda di cui aveva parlato l’avesse istituita di propria iniziativa ovvero
se fosse stato il dottor A., invece, a introdurre tale promemoria e, solo
allora, molto malvolentieri, il teste ha risposto: “.....no, mi è venuto in
mente adesso che effettivamente io e il dottor A. abbiamo...
GIUDICE: l’avete stabilito d’accordo voi e avete...
VERZINI: sì sì sì.
GIUDICE: e allora, se l’avete stabilito d’accordo e avete iniziato voi a
prendere, come dire, questa iniziativa, che cosa avete stabilito che si facesse?
Mi dica. Lei se ne ricorderà, a maggior ragione se ha collaborato lei.
VERZINI: niente, è un’agenda che ci serve...
GIUDICE: in cui si segnano tutti i farmaci somministrati?
VERZINI: sì, per darti una mano a ricordarti o...
GIUDICE: o solo alcuni? Questo è il punto. Tutti o...?
VERZINI: no, era d’uso... serviva a me come aiuto. Nel senso, io ho bisogno di
un’agenda, ogni tanto scrivo, e ogni tanto no. Ci sono dei momenti in cui si
scriveva e momenti in cui non si scriveva, ma, ripeto, è come l’agenda che ho in
tasca e che uso...”, e, ancora:” .....no, la dichiarazione dei farmaci
somministrati... il problema è se un atleta risulta positivo ad una sostanza
proibita, nessuno sta a sindacare; se io scrivo: «Voltaren stato preso»
e.....cioè, di prassi, segnavamo tutto quello che avevano preso, bon. Si cercava
di metter tutto, ma alla fine non stavamo a diventar matti, perché comunque, ai
fini del controllo medico...” (pagg. 181 e seguenti trascrizioni citate).
Come si vede, il dottor Verzini non si riferiva ad un’agenda ideata ed
utilizzata solo da lui come promemoria, come ha preferito ricordare il
difensore, ma – sia pure dopo aver tentato di modificare quanto realmente
accaduto, così contraddicendo quanto da lui stesso in precedenza riferito - su
precise e insistenti domande, ha ammesso e spiegato come mai fosse nata l’idea
dell’agenda, chi lo aveva deciso e a quale fine essa avrebbe dovuto servire e,
come osservato, alla luce del tenore complessivo della testimonianza, si può
certamente ritenere che il teste, se mai, ha riferito meno di quanto a sua
conoscenza, ma non certamente di più.
E, allora, se è vero che dalle affermazioni del Verzini si evince che esisteva
una sia pur informale documentazione dei trattamenti sanitari effettuati ai
calciatori, come del resto risulta conforme ai comuni criteri logici alla
stregua di quanto si è osservato a tal riguardo, e se è altrettanto verosimile e
ipotizzabile che il sistema non sia assolutamente cambiato pur dopo
l’allontanamento del Verzini dalla società e la sua sostituzione con il dottor
Tencone, come mai nessuno, in ordine ad un periodo così lungo quale è quello al
quale si riferisce la contestazione, ha esibito o prodotto, né nella fase delle
indagini preliminari, né nel corso del processo, siffatta documentazione?
Come mai si è preferito far credere, contro ogni logica, che tutto fosse
affidato alle infallibili doti di memoria del dottor A., e non si è ritenuto
invece di poter esibire qualsiasi tipo di documentazione sanitaria esistente,
ancorché composta di soli appunti informali, annotati su varie agende dai medici
della squadra?
Sul piano strettamente giuridico, invero, eventuali informali annotazioni dei
medici della società non sarebbero certamente risultate sufficienti a
legittimare il comportamento tenuto dal dottor A., perché comunque si sarebbe
trattato di appunti spontanei, non disciplinati da alcuna normativa e, quindi,
privi di giuridica riferibilità e responsabilità.
Essi comunque sarebbero sicuramente serviti per una migliore e più completa
valutazione dei fatti e avrebbero potuto contribuire a confortare le
affermazioni rese dall’imputato durante il dibattimento. Il fatto che non si sia
ritenuto di dover produrre o esibire alcuna documentazione a tal riguardo,
convalida il sospetto che da essa sarebbero stati tratti solo elementi a carico
dell’imputato e non a suo favore.
Si è anticipato che il difensore di A., peraltro effettuando una valutazione del
comportamento tenuto dal proprio assistito con riferimento quasi esclusivo al
profilo della regolarità sportiva, ha rivendicato la legittimità del
comportamento dell’imputato, sul presupposto che egli non fosse obbligato a
tenere alcuna documentazione relativa all’attività svolta.
E’ stato rilevato, in sostanza, che: a) non vi era obbligo di redigere la
cartella clinica, perché essa non era richiesta dai regolamenti della
Federazione; b) si era provveduto a formare la scheda sanitaria dei calciatori
dal momento in cui essa era stata istituita; c) non vi era bisogno di alcuna
ricetta perché i farmaci venivano somministrati direttamente dal medico.
Intanto, occorre ribadire come il difensore, nel riferirsi alle regole che
disciplinano la tenuta della scheda sanitaria ovvero della cartella clinica,
abbia avuto riguardo quasi esclusivamente a quanto in proposito stabilito ai
fini della tutela sanitaria degli sportivi professionisti, trascurando la
rimanente normativa applicabile ai fatti in esame, così come, nel negare la
necessità della ricetta medica per l’avvenuta somministrazione diretta del
farmaco da parte del medico, abbia totalmente dimenticato il problema relativo
alla liceità dell’acquisto, dell’accumulo e della tenuta di tanti medicinali da
parte dell’imputato, comportamenti che hanno successivamente consentito al
medico di poter somministrare direttamente tali farmaci.
Ancora una volta, insomma, si ha l’impressione che si sia voluto far passare il
principio secondo il quale coloro che operano nel mondo sportivo
professionistico e, in questo caso, nelle società professionistiche di calcio,
siano tenuti all’osservanza dei regolamenti sportivi e delle regole previste per
gli sportivi e solo di tali regolamenti e regole, come se la normativa vigente,
valida per tutti i cittadini, non dovesse trovare applicazione nei confronti di
tali soggetti.
La riferita impostazione – ovviamente – non può essere assolutamente seguita,
perché pur a voler condividere il modo con il quale gelosamente il mondo
calcistico professionistico mostra di voler difendere la propria autonomia,
soprattutto nella gestione della giustizia sportiva nei riguardi degli affiliati
alle società che fanno parte della Federazione, tale sistema può avere un
significato accettabile e una giustificazione comprensibile, però, solo se
finalizzato a raggiungere il massimo grado di indipendenza e di autonomia del
calcio, appunto, nei riguardi del mondo della politica ovvero nei riguardi degli
Organi della giustizia ordinaria, ma non può certamente servire a creare delle
aree di immunità per coloro che fanno parte di tale mondo, e consentire, in
altri termini, a determinati soggetti di ritenersi sciolti dall’obbligo di
rispettare le leggi dello Stato valide per tutti gli altri.
Il miglior modo di affermare la propria autonomia da parte degli Organi della
giustizia sportiva, anzi, dovrebbe essere costituito proprio dal grado di
massima efficienza del relativo sistema, in modo da creare una barriera avanzata
a favore di tale autonomia, evitando di offrire qualsiasi ragione alla giustizia
ordinaria di doversi occupare di quanto avviene nel mondo del calcio
professionistico. In nome della professata autonomia, invece, non si può di
certo rivendicare una sorta di totale impunità per gli appartenenti al
professionismo calcistico.
Le argomentazioni della difesa, infatti, non tengono assolutamente conto di
norme e regole valide al di fuori dell’ambito del calcio professionistico.
Intanto, occorre ricordare come l’introduzione della scheda sanitaria (Dm 13
marzo 1995) sia avvenuta con circa 14 anni di ritardo rispetto alla legge
(91/1981) che ne prevedeva l’istituzione e va pure ricordato come in tale scheda
debbano essere riportati soltanto i dati relativi all’effettuazione dei
prescritti accertamenti sanitari, una sintetica valutazione medico-sportiva
dello stato di salute dell’atleta, nonché una valutazione circa l’esistenza di
eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva agonistica
professionistica (articolo 2).
Tale scheda, insomma, non è un diario clinico, non è una cartella clinica e non
contiene annotazioni sul quotidiano stato di salute dell’atleta ovvero sulla
somministrazione di eventuali farmaci e sostanze. Con essa ci si limita a far
risultare, in pratica, lo stato di salute generale del calciatore, eventuali
infortuni e patologie di una certa gravità, con i rispettivi periodi di
inidoneità alla pratica sportiva agonistica e poiché tale scheda segue il
calciatore anche negli eventuali trasferimenti ad altra società, da qualcuno
(testimonianza Tranquilli nell’udienza del 28 marzo 2002 - pagg. 200 e seguenti:
“Io ho sempre avuto l’idea - forse sbagliando, questo non lo so - che la Legge
91 fosse più una legge a tutela del patrimonio piuttosto che della salute
dell’atleta, mentre il Dm dell’82 punta molto come tutti gli altri atleti...
cioè non è che un professionista ha una salute diversa dagli altri, quindi la
Legge 91 intervenne proprio sul fatto che l’atleta rappresenta un patrimonio
reale per la società e che quindi si tendesse soprattutto a valorizzare questo
aspetto. Quindi la scheda sanitaria serviva a trasferire notizie da una società
all’altra, il più essenziali possibili e il più corrette possibili affinché
l’atleta potesse non nasconderle, o anche i medici potessero non nasconderle o
le società. Tra una società e l’altra quando si vende un atleta può essere...
visto che ci sono in giro, in palio miliardi, può essere a volte...”) si è pure
osservato che essa è stata istituita più per comodità di informazione delle
società stesse nella fase dell’acquisto e dei trasferimenti dei giocatori, che
per ragioni di tutela della salute dei calciatori.
Nello stesso Dm 13 marzo 1995, del resto, si distingue la scheda sanitaria
proprio dalla cartella clinica e si fa carico, peraltro, al medico sociale di
provvedere pure alla stesura di una cartella clinica per ciascun atleta
(articoli 7), anche se poi si rinvia ad un modello di cartella clinica proposto
dalla federazione sportiva di appartenenza e approvato dal Ministero della
sanità e per questo, in ambito calcistico, è stato necessario un periodo di
quasi quattro anni prima che si pervenisse all’effettiva istituzione della
cartella clinica del calciatore.
L’obbligo di tenuta della cartella clinica da parte delle società e, per esse,
del medico sociale, invero, è stato introdotto con la circolare del 14 gennaio
1999 della FIGC, in un periodo cioè successivo a quello preso in considerazione
nella contestazione dei fatti rilevanti nell’attuale processo, cristallizzati a
fine ottobre 1998.
Si può sostenere, allora, come voluto dal difensore, che per le esposte ragioni
l’imputato non avesse alcun obbligo di documentazione della propria attività
sanitaria nei riguardi dei calciatori, con l’unica eccezione – a decorrere dal
marzo 1995 – della tenuta della scheda sanitaria, sul cui valore peraltro si
sono già evidenziate le necessarie osservazioni?
Se si dovesse aver riguardo in astratto ed esclusivamente alle regole
applicabili al calcio professionistico vigenti all’epoca dei fatti contestati,
si potrebbe anche concordare con la difesa, sia pure con opportune e necessarie
precisazioni in termini di fatto; se invece si ha riguardo al complesso delle
regole in vigore, in generale, per tutta la collettività sempre nello stesso
periodo, allora il giudizio cambia radicalmente e, ancora una volta, emerge come
l’imputato abbia agito in aperta violazione di tali regole.
Il difensore, in verità, ha voluto porre in evidenza, a tal riguardo, una
differenza di intitolazione di un articolo del codice deontologico medico per
segnalare – a suo giudizio – un obbligo di certificazione in cartella clinica
intervenuto dopo l’introduzione del codice deontologico del 1998, che nella
vigenza del codice deontologico del 1995 non vi sarebbe stato.
Si è rilevato, invero, come nel codice deontologico del 1995 l’articoli 23
risulti intitolato “denunce obbligatorie”, mentre il corrispondente articolo del
codice deontologico del 1998 è stato intitolato “cartella clinica”.
L’osservazione, invero, intrinsecamente non è di gran pregio e non meriterebbe
forse neppure di essere presa in considerazione, anche perché non si comprende
davvero sulla base di quale accadimento il codice deontologico medico avrebbe
dovuto introdurre solo a partire dal 1998 un richiamo alla compilazione delle
cartelle cliniche che in precedenza, invece, non si sarebbe ritenuto di dover
operare.
Si ritiene, tuttavia, di segnalare ugualmente l’osservazione per rilevare come
essa sia solo strumentale e sia stata proposta per perseguire un effetto
suggestivo.
Leggendo bene il codice deontologico del 1995, infatti, non può sfuggire che con
gli articoli 21-23 ci si sia posto il problema di richiamare l’attenzione dei
medici, di tutti i medici, sulle modalità di compilazione della documentazione
che necessariamente accompagna la relativa attività professionale, mentre con
gli articoli 9-11 ci si sia preoccupati di disciplinare l’aspetto relativo alla
riservatezza a tutela del paziente.
Il codice deontologico del 1998 ha praticamente mantenuto la stessa
impostazione, dedicando gli articoli 9-11 alla riservatezza e gli articoli 21-23
alla documentazione clinica, solo che – forse per una migliore disposizione
sistematica - pur mantenendo invariato il sostanziale contenuto delle
disposizioni, ha modificato il titolo dell’articolo 23 chiamandolo, “cartella
clinica” anziché “denunce obbligatorie” come era in precedenza, ma ha modificato
pure il titolo del precedente articolo 11, definendolo “comunicazione e
diffusione dati”, mentre l’articolo 11 del codice deontologico del 1995 era
intitolato “cartelle cliniche e documentazione”.
Il fatto, allora, che il titolo “cartella clinica” sia passato dall’articolo 11
del codice deontologico del 1995 all’articoli 23 del codice deontologico del
1998, può significare qualcosa di importante in ottica difensiva? Francamente si
ritiene proprio di no, ma in ogni caso il difensore avrebbe forse dovuto meglio
spiegare il proprio assunto alla luce di tutti gli avvenuti cambiamenti
terminologici nel passaggio da un codice deontologico all’altro e non soltanto
di quello che è stato ricordato.
Ad un attento lettore del codice deontologico, d’altra parte, non può certamente
sfuggire quanto disposto dal quarto comma dell’articolo 92 del codice
deontologico medico 1995, in vigore all’epoca dei fatti contestati, che, come si
è già ricordato, proprio prendendo specificamente in considerazione la medicina
dello sport, stabiliva che il medico sportivo segnalasse all’Ordine
professionale ogni prescrizione o suggerimento di assunzione effettuati da
medici o da non medici, di farmaci, integratori alimentari o di altre sostanze
che potessero influenzare la prestazione di un atleta ovvero ne potessero
modificare il naturale equilibrio psicofisico ovvero costituissero un vero e
proprio trattamento doping.
Alla luce di tale regola prescritta dal codice deontologico, al quale certamente
il dottor A. aveva il dovere di attenersi, come medico e come medico dello
sport, conseguono alcune utili osservazioni.
Innanzitutto, occorre osservare che l’imputato ha reiteratamente e
sistematicamente violato tale norma deontologica, perché nessuna segnalazione
all’Ordine professionale dei medici è stata mai fatta e, del resto, da parte di
chi ha sostenuto che non provvedeva neppure a tenere un diario ad uso proprio,
con informali annotazioni circa gli effettuati trattamenti terapeutici ai
calciatori, figuriamoci quali segnalazioni all’Ordine professionale ci si poteva
aspettare che facesse.
In secondo luogo, risulta importante sottolineare il dato letterale della
disposizione contenuta nel codice deontologico, perché da essa devono
necessariamente ricavarsi altri elementi di valutazione del comportamento del
dottor A..
L’obbligo della segnalazione all’Ordine professionale, infatti, nasceva pure in
relazione ai semplici integratori alimentari e si riferiva ad ogni
“prescrizione” o “suggerimento” di assunzione di farmaci, integratori
alimentari, appunto, o altre sostanze, per così dire dopanti.
Bastava, insomma, che al calciatore venisse effettuata dal medico la sola
prescrizione o, da qualunque altro componente dello staff medico e tecnico,
rivolto il semplice consiglio riguardante l’assunzione di farmaci, integratori e
sostanze che in capo al medico sociale scattasse il dovere di trasmettere la
relativa segnalazione all’Ordine professionale dei medici.
Per quanto riguarda, poi, la somministrazione diretta da parte del medico di
farmaci e sostanze, in realtà, essa non risulta vietata da alcuna specifica
norma, ma non è neppure mai espressamente prevista da disposizioni di legge o
regolamentari. Quando in tali disposizioni ci si riferisce e si disciplina il
rapporto medico-paziente avendo riguarda alla terapia da praticare si prevede
sempre che il medico prescriva la terapia farmacologica, mai che egli la
somministri. Alla somministrazione diretta, se mai, si fa riferimento solo
quando risulta necessario disciplinarla, solo quando, cioè, essa sia
praticamente possibile.
E’ vero – come è stato detto – che il medico non ha bisogno di ricetta per
somministrare farmaci, ma la ricetta – come pure si è rilevato – è necessaria
per acquistare i medicinali. Se il medico non dispone di medicinali – e, di
regola, come si è osservato, non può disporne autonomamente – non è neppure in
grado di provvedere ad alcuna somministrazione.
Per questo tutte le disposizioni in proposito si riferiscono alla prescrizione
dei farmaci da parte del medico, perché il medico, a parte qualche campione
gratuito di cui pure si è detto, non può autonomamente disporre di medicinali
che, quindi, deve prescrivere al paziente.
Non a caso, infatti, quando sia consentito al medico di avere a disposizione dei
medicinali, come avviene nelle strutture appositamente autorizzate, e di
trovarsi pertanto in grado di provvedere all’eventuale somministrazione al
paziente, ecco che intervengono specifiche disposizioni di legge che regolano e
disciplinano la materia e soprattutto introducono particolari obblighi di
documentazione, tanto per i medici, quanto per gli infermieri.
Il dottor A., in altri termini, non avrebbe potuto acquistare e detenere presso
i locali in uso alla Juventus i medicinali di cui invece disponeva e, di
conseguenza, egli non avrebbe potuto provvedere alla somministrazione diretta ai
calciatori di tali medicinali. In ogni caso, l’eventuale somministrazione
diretta effettuata non avrebbe potuto prescindere dagli obblighi di
documentazione per essa previsti.
Anche a questo proposito, diversamente, si perverrebbe alla paradossale e
inammissibile conclusione che, proprio perché presso la Juventus si era
riusciti a costituire del tutto illegittimamente un deposito di medicinali,
oltretutto in locali privi di qualsiasi autorizzazione sanitaria, si sarebbe
potuto procedere alla libera somministrazione di essi ai calciatori da parte
dell’imputato senza alcun dovere di documentazione, come rivendicato dal
difensore, mentre in capo a tutti i medici che legittimamente dispongono di
medicinali perché operano all’interno di ambienti protetti e strutture
appositamente controllate ed autorizzate, incombono specifici obblighi di
documentazione, quasi sempre accompagnata pure da altrettanti obblighi di
documentazione che ricadono in capo agli infermieri.
Solo per scrupolo, si possono ricordare le principali normative introdotte in
materia di ospedali, case di cura, disciplina del servizio di farmacia presso
strutture per assistenza ospedaliera pubblica e privata, disciplina dell’obbligo
e della tenuta della cartella clinica e così via, peraltro senza alcuna pretesa
di completezza, trattandosi appunto di norme molto numerose, più volte
aggiornate e inserite in vari provvedimenti di legge.
Ecco, allora, che si possono ricordare il Rd 1631/38 – norme generali per
l’ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali; la
legge 132/68 riguardante enti ospedalieri e assistenza ospedaliera; il Dpr
128/69 – ordinamento interno dei servizi ospedalieri; il Dpr129/69 – Ordinamento
interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari
di ricovero e cura; il Dm 5 agosto 1977- determinazione dei requisiti tecnici
sulle case di cura private; la già citata legge 833/78 – istituzione del
servizio sanitario nazionale; il Dpcm 27 giugno 1986 – Atto di indirizzo e
coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti
delle case di cura private, seguito in Piemonte dalla legge regionale 5/1987 –
disciplina delle case di cura private; il Dm 16 giugno 1990 – classificazione
delle case di cura private convenzionate nelle fasce funzionali A, B e C; il
D.Lgs 269/93 – riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 421/92,
senza neppure prendere in considerazione le norme intervenute successivamente ai
fatti in contestazione.
Una gran fetta di tali disposizioni sono state di fatto assolutamente disattese
dal dottor A., il cui comportamento, oltretutto, risulta ingiustificato e
contrastante pure col particolare regime sanzionatorio che l’ordinamento ha
ritenuto invece di riservare alle violazioni dell’obbligo di certificazione e
documentazione previsto per l’acquisto, la diffusione e la somministrazione dei
farmaci.
Evidentemente, proprio in considerazione dell’importanza assegnata dal
legislatore al bene giuridico della salute pubblica, i predetti obblighi di
documentazione sono di regola accompagnati dalla previsione di sanzioni penali,
anche di una certa gravità.
A conferma di quanto si sostiene, basta ricordare le norme previste dagli
articoli 480 e 481 Cp, riferibili alle ricette e, in generale, alle
certificazioni del medico, e basta ricordare come le cartelle cliniche, anche
quelle redatte in strutture ospedaliere private, siano considerate aventi natura
di atto pubblico, con tutto ciò che evidentemente ne consegue, in ordine alle
sanzioni penali per le eventuali annotazioni mancanti ovvero per quelle false e
incomplete.
Tali regole, del resto, sono in vigore nel nostro Ordinamento – se non da prima
- almeno dagli anni ’30, a partire dall’approvazione del codice penale e
dall’approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Esse sono state di
volta in volta ritoccate e adattate alle mutate esigenze da una produzione
normativa particolarmente intensa, ma gli obblighi ai quali si è fatto
riferimento risultano sostanzialmente invariati da oltre un settantennio.
Perché, allora, solo il dottor A. o, più in generale come si è sostenuto, solo i
medici dello sport delle società calcistiche professionistiche dovrebbero essere
legittimati a comportarsi diversamente?
Ciò che sicuramente rappresenta motivo di maggiore preoccupazione, poi, è il
fatto che il mancato rispetto delle regole deontologiche e delle norme di legge
di cui si è detto non può considerarsi fine a se stesso e, proprio per questo,
non costituisce il comportamento più grave a tal riguardo addebitabile
all’imputato, perché tutto il sistema è stato ideato e realizzato, solo in parte
per corrispondere ad esigenze di comodità e di praticità nell’uso dei medicinali
da parte del dottor A., esso invece è servito prevalentemente per consentire
all’imputato di poter utilizzare e somministrare tali medicinali libero da ogni
tipo di controllo e, soprattutto, per finalità non terapeutiche e per ragioni
diverse da quelle indicate e autorizzate dal Ministero della sanità.
Per quanto riguarda la mancanza di qualsiasi forma di controllo sull’operato
dell’imputato, si è già descritta la situazione esistente e si è pure rimarcato
come il dottor A. quasi abbia preteso di poter rappresentare l’unica fonte da
cui apprendere come i farmaci venissero gestiti, a chi essi venissero
somministrati, in quale modo, in quali circostanze, per quali finalità e così
via.
In ordine alla somministrazione dei farmaci per finalità non terapeutiche ed
all’uso diverso dalle indicazioni ministeriali che di essi venivano effettuati
dall’imputato, il difensore si è a lungo soffermato per dimostrare
l’insussistenza del primo comportamento e l’inoffensività pratica del secondo.
In realtà, si tratta di più aspetti dello stesso problema per risolvere il quale
occorre, appunto, stabilire come e perché i farmaci di cui si discute siano
stati somministrati ai calciatori dal dottor A..
Il difensore ha cercato di distinguere lo stato di salute dell’atleta tanto da
quello del soggetto sano, quanto dal soggetto malato e si è ispirato a varie
considerazioni proposte dai consulenti tecnici che si sono succeduti, anche
alcuni del pubblico ministero, ovvero ad affermazioni rese da qualche teste,
come quelle del dott. Botré.
Francesco Botré, responsabile scientifico del Laboratorio Antidoping della
Federazione Medica Sportiva Italiana, infatti, esaminato come testimone sulle
esperienze da lui avute anche come referente della Procura Antidoping del CONI,
riferendosi proprio allo stato di salute dei calciatori, ha osservato: “.....e
in effetti il calciatore di alto livello non sia diventato un soggetto, tra
virgolette, “meno sano” degli altri, per problemi di intensità di sforzo, di
infittimento del calendario, di sollecitazioni psicofisiche, e che quindi questo
supporto, che non si ha nelle persone comuni, sia comunque richiesto. Allora
questo uso abbastanza esteso di questi prodotti c’era. Ciò che noi forse non
siamo stati capaci di fare è stato dire perché....”(pag.104 trascrizioni
registrazioni udienza del 14 giugno 2002).
Poiché dichiarazioni interpretabili in senso analogo sono state rilasciate pure
da alcuni consulenti, come anticipato, il difensore ha ritenuto di poter
sostenere che lo stress da intensità di sforzo o da pressioni di vario genere
renderebbe il calciatore professionista, non già un soggetto malato, ma neppure
un soggetto tanto sano, perché appunto lo indurrebbe al rischio di patologie
alle quali una persona per così dire normale non sarebbe esposta.
Questo aspetto è stato affrontato più volte pure dall’imputato, il quale – ad
esempio – come si legge alle pagine 17 e seguenti delle trascrizioni delle
registrazioni dell’udienza del 10 luglio 2003 (dichiarazioni richiamate anche
dal difensore), ha spiegato che: “......l’aspetto dell’affaticamento patologico
che è da intendere uno degli aspetti più importanti dello sport d’alto livello e
quindi è la cosiddetta malattia, la patologia dello sport d’élite....una
patologia da sport d’élite. È sostanzialmente una diagnosi che viene effettuata
clinicamente. Accanto alla diagnosi clinica, che è dovuta al fatto... che è
legata al fatto...., per esempio, che ci sono dei sintomi molto chiari, e molto
evidenti, che sono per esempio, se vuole gliene dico alcuni, penso anche di
dimenticarne altri......Allora, per esempio uno dei sintomi principali
indicativi dell’affaticamento diciamo patologico, che non vuol dire
over-training, non vuol dire neppure over-reaching, ecco, uno di questi è per
esempio il cambiamento d’umore, un altro è la difficoltà ad addormentarsi pur
essendo molto stanchi. Un altro dei sintomi è quello di non riuscire a
recuperare da un allenamento all’altro così come fisiologicamente sarebbe
pensabile che ciò avvenisse. Un altro sintomo è la prevalenza dell’aspetto, la
prevalenza del tono parasimpatico rispetto a quello simpatico per alcune forme,
e altre del tipo simpatico rispetto al parasimpatico.
Per esplicare meglio: l’aumento in alcuni casi della frequenza cardiaca a
riposo, e in altri della diminuzione della frequenza cardiaca a riposo. Accanto
a questi sintomi, che – ripeto - non sono ancora over-reaching, non sono ancora
over-training, ci sono molti altri sintomi clinici, che ogni medico dello sport
che è in una squadra di alto livello conosce, che sono per esempio l’abulia, la
perdita di voglia di allenarsi, la incapacità a reagire agli stimoli che sono
propri e tipici dello sport, che sono tipici dell’allenamento e dello sport, e
che invece seguono un’altra via.
Tutti questi sintomi sono clinici......è chiaro che per esempio uno dei sintomi
principali dell’affaticamento patologico, che poi vedremo meglio, sarà meglio
chiamare “fisiopatologico”, comunque sia, i sintomi principali sono: la perdita
del sonno, l’incapacità a recuperare di fronte a stimoli uguali, cioè, voglio
dire, tutti quanti hanno subito determinati stimoli di allenamento uguali, ma
c’è qualcuno che dopo tre giorni non è ancora in grado di aver recuperato e ci
sono alcuni che invece, giustamente dopo aver riposato per 24 ore, sono in grado
di recuperare. Questi sono i famosi primi livelli dell’affaticamento, in cui ci
sono elementi anamnestici uguali per tutti, cioè situazioni ambientali uguali
per tutti, che sono: il fatto di sottoporsi agli allenamenti, il fatto di
competere e il fatto di essere sottoposti a qualsiasi tipo di stress.
Queste tre componenti - che non sono io che le dico ma c’è tutta la fisiologia e
la fisiopatologia dello sport che lo dice - sono presenti in tutti quanti i
giocatori d’alto livello. È chiaro che se il giocatore d’alto live... se la
squadra, i giocatori che appartengono alla squadra fanno una partita alla
settimana e un giocatore gioca una volta ogni due mesi, sicuramente non soffrirà
di sindrome di affaticamento patologico. Certamente se si gioca tre volte alla
settimana e c’è una certa persona che fa più partite degli altri, e poi ci sono
le Nazionali, anche questa persona andrà più incontro .......”
Come si vede, il dottor A., ha chiarito il quadro clinico dello stato in cui può
cadere il giocatore d’élite, da lui definito affaticamento patologico, ed ha
spiegato che, a suo giudizio, esso si può verificare prima dei più conosciuti
stati di over reaching e di over training, considerati come vere patologie
derivanti dall’accumulo dei tre fattori ai quali lo sportivo si trova sottoposto
e, cioè, allenamento, gara e pressioni di vario genere, che l’imputato appunto
ha tenuto distinti dall’affaticamento patologico. In tal modo, a ben vedere, il
dottor A. non ha fatto altro però che descrivere i sintomi dello stress.
Quella che il dottor A. ha chiamato sindrome da affaticamento patologico non è
altro, in definitiva, che una sindrome da stress, che non è uno stato tipico ed
esclusivo del calciatore professionista, perché può colpire molte altre persone
che lavorano, di basso, medio e alto livello, con la differenza che mentre nel
calciatore tale stato di stress può essere provocato principalmente
dall’affaticamento fisico e dall’esposizione mediatica, in altre categorie di
persone, che forse sono pure più sfortunate e peggio retribuite dei calciatori,
esso trova origine anche in altre cause lavorative.
Rimane il fatto che la sindrome da stress effettivamente può assumere i
caratteri di una vera patologia e, dunque, sarà compito del medico curarla nel
modo di volta in volta da lui ritenuto più appropriato. Quanto ha affermato
l’imputato, però, non si concilia e non è in sintonia con quanto sostenuto dalla
difesa.
Ed invero, la tesi prospettata dal difensore, intrinsecamente di difficile
comprensione, proprio perché finisce coll’introdurre accanto alla categoria del
soggetto malato e a quella del soggetto sano anche la categoria del soggetto a
rischio, che non è malato e che, però, avrebbe già bisogno di cure, non può
certamente essere condivisa, in quanto priva di ogni fondamento scientifico.
Sul piano scientifico non esiste una categoria di “quasi malattia” e neppure
l’imputato con la sua sindrome da affaticamento patologico ha fatto una simile
affermazione, perché – come si è visto – egli in realtà ha descritto i sintomi
di alcuni disturbi accusati dai calciatori.
Analogamente, non esiste un’inidoneità parziale, quale è parsa emergere nelle
considerazioni del difensore, perché se l’atleta è inidoneo evidentemente non è
in grado di effettuare la competizione, ma se può essere impiegato nella gara
senza alcun rischio per la sua salute, allora vuol dire che egli è da
considerare idoneo.
E, dunque, o si è sani o si è malati; si può essere stati malati ed essere in
fase di convalescenza verso la completa guarigione o in fase di riabilitazione
ovvero, a causa di precedenti patologie, si può essere a rischio di ricadute,
come si è già rilevato; ma partendo da uno stato di piena salute, quale è quello
di persone giovani, atletiche, prive di malattie invalidanti e capaci di
sopportare allenamenti anche di una certa intensità, oltre alle competizioni
ufficiali, quali sono i calciatori professionisti, non è assolutamente
ipotizzabile che, proprio a causa dello sforzo da loro sostenuto, si instauri un
rischio malattia che renda necessaria una terapia.
Riprendendo una considerazione del consulente del pubblico ministero, si è messo
in evidenza come un ragioniere che dovesse allenarsi e vincere la maratona, non
sarebbe più la stessa persona di prima. Risulta evidente, però, che ciò che si è
rilevato altro non sarebbe che la necessaria conseguenza dell’allenamento e
della pratica sportiva che, soprattutto a certi livelli e con determinata
intensità di sforzo, modificano le persone, in quanto nei soggetti interessati
si determina un adattamento fisico e mentale alle necessità che ciascuno
affronta.
Anche a questo proposito, ancora una volta, occorre mettersi d’accordo sul
significato da attribuire alle parole e alle questioni che ci si pone, perché in
realtà non si tratta affatto di verificare se i calciatori siano malati, siano
sani o siano quasi malati, scomodando addirittura categorie scientificamente non
riconosciute, essendo invece necessario stabilire quale compito si debba
assegnare al medico dello sport ed il dottor Botré ha sintetizzato bene tale
concetto, ricordando il problema affrontato quando faceva parte della Procura
Antidoping del CONI: “....cioè il problema era che in effetti apparentemente
c’era un uso abbastanza ricorrente di prodotti che per persone normali non
sarebbe stato da usare. Ora, la discriminazione, e io mi auguro che insomma sia
evidente quanto fosse difficile il compito fra: si usano perché si cerca
comunque il miglioramento e si cerca andando a scavare nei meandri di tutto
quello che non è vietato per farla franca, per cui se uno trova che l’Aspirina
migliora la performance, e l’Aspirina non è vietata, questa scoperta ha quasi la
valenza di un brevetto industriale, perché non viola la legge e vado meglio...”
(pag. 102 trascrizioni citate).
Il problema, dunque, è proprio quello che si è anticipato e, cioè, stabilire se
il compito del medico sportivo sia quello di salvaguardare la salute
dell’atleta, come fine prevalente, per non dire unico, della propria attività
professionale, ovvero quello di migliorare la performance dell’atleta, come
rilevato dallo stesso dottor Botré.
Il concetto che il teste ha evidenziato, peraltro solo problematicamente,
infatti, non è compatibile con la tutela della salute dell’atleta, perché se si
usano medicinali non per curare, ma per migliorare la performance, anche se si
tratta di medicinali non vietati dai regolamenti sportivi, certamente non si
tutela la salute del soggetto che li assume.
I medicinali, chi più chi meno, comportano danni e rischi per la salute ed è
per questo che il loro uso deve essere controllato e limitato ai casi di
assoluta necessità terapeutica, entro i limiti delle autorizzazioni e delle
indicazioni rilasciate dal competente Ministero.
Si è già rilevato come tutti i soggetti che nel processo si sono espressi sul
punto hanno finito col concordare su tale principio ed hanno finito per essere
d’accordo, alcuni subito e altri con un po’ di fatica, anche i consulenti della
difesa. Pure il dottor Botré, infine, ha ricordato che: “....L’intendimento
dell’Ufficio di Procura era che i farmaci si davano ai soggetti malati...” (pag.
108 trascrizioni citate). Il principio, del resto, è indiscutibile perché è
sancito dal legislatore: con il D.Lgs 178/91 – recepimento delle direttive della
Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, all’articoli 1,
si è inteso offrire la definizione di medicinale e si è così stabilito: “Ai fini
del presente decreto è da intendersi come medicinale ogni sostanza o
composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle
malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare
all’uomo o all’animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di
ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell’uomo o
dell’animale.”
Lo stato di giocatore professionista, allora, non può di per sé giustificare, né
consentire l’uso di farmaci, perché sotto questo aspetto, sotto l’aspetto della
tutela della salute, non è lecita la contrapposizione proposta dal dottor Botré
tra “calciatore” e “persone comuni”. Tutti devono essere tutelati in modo
adeguato e, soprattutto, per tutti devono trovare applicazione le stesse regole
e le stesse norme.
La “medicina” dell’atleta, in quanto tale, è costituita dalla corretta
preparazione atletica, dall’allenamento adeguato che, a propria volta, però, non
possono essere ritenuti fonte di quasi malattia per giustificare l’assunzione di
farmaci, perché dagli sforzi molto intensi, ripetuti e prolungati, ci si
riprende eventualmente col riposo e non con trattamenti farmacologici.
Lo stesso imputato, come si è riportato testualmente, ha riconosciuto che se i
giocatori fossero meno pressati da impegni sempre più numerosi sarebbero meno
esposti alla sindrome da stress. E, allora, si può ritenere giustificato l’uso
di farmaci unicamente in rapporto all’aumentato impegno sportivo e agonistico
dei giocatori?
Ai calciatori, come a tutte le normali persone comuni, in definitiva, i farmaci
possono essere prescritti o somministrati dal medico, ma solo a scopo
terapeutico e nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni che regolano
la materia, dopo che sia stato accertato un preciso e ben individuato stato di
malattia, che dovrà essere fatto risultare anche con le prescritte forme di
documentazione e che – ove possibile – dovrà essere prevenuto dal medico dello
sport che, quale suo dovere principale, come si è ricordato, si occupa della
salute degli atleti ed è tenuto a far valere in qualsiasi momento e occasione la
sua potestà di valutare se un atleta può intraprendere o proseguire la
preparazione atletica e la prestazione agonistica.
Perché, dunque, il dottor A., tanto attento all’insorgere nei calciatori dei
sintomi da affaticamento patologico, anziché ricorrere a farmaci dannosi e
pericolosi per la salute dell’atleta, non ha provveduto più semplicemente a
fermare i calciatori affaticati, come sarebbe stato suo dovere, dichiarandone lo
stato di temporanea inidoneità?
La risposta a questa domanda emerge evidente da quanto si è già considerato e,
soprattutto, dalle modalità e finalità che hanno accompagnato la
somministrazione dei farmaci ai calciatori da parte del dottor A., modalità e
finalità che integrano a pieno titolo il delitto di frode sportiva, sia sotto
l’aspetto oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo.
L’imputato, invero, ha somministrato medicinali non per finalità terapeutiche,
bensì al fine di modificare la prestazione agonistica dei calciatori, mettendoli
nelle condizioni di poter ottenere risultati agonistici che i calciatori non
avrebbero potuto raggiungere con il solo allenamento, con la sola pratica
sportiva, e per conseguire tale scopo ha utilizzato farmaci ed altre sostanze,
somministrandoli sulla base di indicazioni diverse da quelle autorizzate dal
Ministero della Sanità.
Per meglio comprendere il complessivo atteggiamento dell’imputato e, per così
dire, le sue curiosità e disponibilità verso tutti i possibili espedienti per
ottenere miglioramenti nelle prestazioni dei giocatori, è sufficiente ricordare
due vicende particolarmente emblematiche.
La prima riguarda la somministrazione di creatina ai giocatori in dosi massicce
ed esagerate che, come meglio si vedrà in seguito, essendo essa oggetto di
specifica contestazione, si è concretizzata da parte dell’imputato nella scelta,
avventata e inadeguata, effettuata nel febbraio 1995 di utilizzare quantità
incontrollate di creatina acquistata dalla Svezia da somministrare ai giocatori,
per giunta sulla base delle incomplete ed incerte conoscenze dell’epoca; nella
decisione, adottata l’anno successivo, di concludere un accordo commerciale con
lo sponsor Also-Enervit, sostituendo la creatina svedese con quella fornita
direttamente dalla Also e contemporaneamente di allacciare a tal riguardo un
rapporto di collaborazione con il dottor Enrico Arcelli, consulente della Also e
noto come esperto nutrizionista e studioso di creatina.
La seconda vicenda non è stata approfondita perché non si è riusciti ad ottenere
la presenza nella sede del processo dei due personaggi interessati, i quali pur
citati più volte dal pubblico ministero non si sono presentati, rifiutando di
fatto di trasferirsi rispettivamente dall’Olanda e dalla Spagna per essere
esaminati nel corso del dibattimento, dopo che nella fase delle indagini avevano
reso dichiarazioni come persone informate sui fatti.
Come anticipato, non si è ritenuto di dover approfondire tale vicenda disponendo
rogatorie all’estero che, tutto sommato, sono apparse processualmente
antieconomiche in quanto avrebbero gravemente ritardato lo svolgimento del
processo, peraltro senza la concreta prospettiva di garantire l’acquisizione di
elementi probatori direttamente rilevanti rispetto alle contestazioni mosse
all’imputato e, per giunta, in ordine ad un periodo – primavera-estate 1998 –
che si colloca ai limiti della contestazione.
L’unico aspetto effettivamente rilevante di tale vicenda è emerso ugualmente
chiaro dalle dichiarazioni in proposito rese nel corso del dibattimento dalle
persone a conoscenza dei fatti relativi e dallo stesso dottor A. e consiste
nell’inquietante disponibilità ancora una volta mostrata dall’imputato ad
acquisire informazioni, suggerimenti e a costituire sodalizi, pur di individuare
sostanze e metodi innovativi per influire sulla prestazione agonistica degli
atleti.
Si tratta, in realtà, della collaborazione allacciata con due persone nella
primavera del 1998, un preparatore atletico olandese, Henk Kraaijenhof, e un
medico di origine argentina gravitante in Spagna, Guillermo Laich, quest’ultimo
– che dal teste Locatelli Elio è stato definito mentore del Kraaijenhof (v.
trascrizioni registrazioni udienza del 26 settembre 2002 – pagg. 40 e seguenti)
– è personaggio molto chiacchierato e criticato, soprattutto dalla stampa
sportiva anche con riferimento ad altre vicende collegate al giocatore argentino
Diego Maradona, e sembra essere noto per la specializzazione che il Laich
avrebbe conseguito in ordine alla somministrazione di stimolanti di impossibile
individuazione nei controlli antidoping.
Di questi personaggi ha parlato pure l’imputato G., come si legge alle pagine
61 e seguenti delle trascrizioni delle registrazioni dell’udienza del 17 giugno
2003 e l’imputato A. così ha riassunto la vicenda: “.......me li ha
presentati... non me li ha presentati, me ne ha parlato Locatelli parlandomi di
Kraaijenhof, e non di Laich, di Kraaijenhof, e questo avveniva intorno a marzo,
quei mesi lì del ‘98. Nel frattempo sapevo che c’era stata, mi sembra, o stava
per avvenire la interruzione del rapporto con la Also-Enervit, perciò mi ero già
dato nello stesso momento e mi ero interessato della ricerca di un’altra casa
produttrice, che poi si è rivelata essere la Multipower che poi io ho proposto
all’ufficio acquisti e poi è stata presa questa.
Nel frattempo Elio Locatelli che all’epoca veniva ogni tanto a parlare con me ma
anche al Professor Ventrone per quanto concerne la parte fisica, mi indicò un
suo conoscente, io credo un suo amico o un suo... comunque una persona che
conosceva bene e che era un top-level a livello della... per quanto concerne la
preparazione fisica, non del calcio in modo specifico ma nello sport. Lui era un
allenatore-preparatore. Come spesso succede all’estero, questi personaggi, così
come un po’ Bangsbo adesso, questi personaggi hanno delle lauree o dei diplomi
che noi non abbiamo qui in Italia. Forse adesso possono essere equiparati alla
laurea in scienze motorie, quelle che hanno loro. Però all’epoca, sono dei
biologi, non sono comunque dei medici, comunque sono degli esperti di
metodologia dell’allenamento e questo è quello che viene fatto all’estero.
Per cui Locatelli mi parla di questa persona, e siccome volevamo come sempre
mettere a punto tutto il nostro programma di miglioramento sempre nel senso del
miglioramento della prevenzione, degli infortuni e l’alimentazione e
quant’altro, io ho accettato di vedere Kraaijenhof, ne ho parlato coi dirigenti,
e quindi abbiamo visto Kraaijenhof. Però Kraaijenhof, senza che Locatelli lo
conoscesse, ha indicato a sua volta un medico che si chiamava Laich. Quindi
Locatello non lo conosceva, Locatelli conosceva Kraaijenhof, Kraaijenhof ha
indicato a Locatelli: «Ma io verrei perché io sono esperto, per esempio, nella
performance, quindi nella metodologia dell’allenamento, invece se A. vuole
parlare con un medico, cioè un suo corrispettivo, ci sarebbe questo Laich» e
così abbiamo accettato e li abbiamo incontrati mi sembra tre volte, due volte,
tre volte, in periodi tra marzo e giugno, due o tre volte. Una volta mi ricordo
bene a Torino...” (pagg. 68 e seguenti trascrizioni registrazioni dell’udienza
del 21 luglio 2003).
Come si vede, dalle sole dichiarazioni di A., oltretutto non perfettamente
corrispondenti a quanto sostenuto dal Locatelli, emergono chiari ed inquietanti
elementi di perplessità e dubbio circa le effettive ragioni per le quali si era
deciso di associare tali persone nella collaborazione con la società.
Elio Locatelli, con un passato da pattinatore, è un esperto della preparazione
atletica ed è stato anche commissario tecnico della Nazionale italiana di
atletica leggera. Per questi suoi trascorsi e un po’ perché egli è amico di G.,
il Locatelli intratteneva anche con la Juventus rapporti di
collaborazione saltuaria in qualità di consulente.
E’ stato il Locatelli, dunque, che ha consigliato al dottor A. di avvalersi
della collaborazione del Kraaijenhof che da giovane il Locatelli aveva
personalmente conosciuto presso il centro di atletica di Formia, essendo stato
il Kraaijenhof un quattrocentista di buon livello.
Il Locatelli, ovviamente, non lo consigliava come quattrocentista, ma perché il
Kraaijenhof, cessata l’attività di atleta, si era specializzato in metodologia
di allenamento, facendosi apprezzare negli ambienti sportivi come un esperto
conoscitore dei metodi e delle tecniche per la preparazione fisica degli atleti.
Ecco, allora, che risulta del tutto evidente come tale vicenda sia poco
spiegabile alla luce di quanto dichiarato da A. e, in parte, anche dal
Locatelli. Se, infatti, era in scadenza il contratto Juventus-Also-Enervit
e se occorreva sostituire conseguentemente pure Arcelli, esperto di nutrizione e
di creatina, quale necessità vi era di ingaggiare un esperto di tecniche di
allenamento fisico che con Arcelli, ovviamente, non aveva proprio nulla a che
vedere?
Quale necessità, oltretutto, aveva la Juventus di servirsi di un esperto
del genere, avendo già a disposizione un preparatore atletico del calibro di
Giampiero Ventrone, noto come il professor Ventrone, a quell’epoca ampiamente
apprezzato in tutto l’ambiente juventino, A. compreso, e adeguatamente
retribuito?
E, ancora, per quale ragione sarebbe stato necessario ingaggiare pure il
“mentore” del Kraaijenhof, dottor Laich, che oltretutto nessuno, neppure il
Locatelli, conosceva direttamente ed era invece accompagnato da una pessima
fama, come si è detto, spesso ripresa pure dalla stampa sportiva e, quindi,
ovviamente nota in ambiente Juventus e nota pure direttamente al dottor
A.?
Quali rapporti, poi, vi erano tra il Laich e la Multipower, che è la società che
ha sostituito la Also-Enervit e quale rapporto vi era tra il Laich e la Natures
Energy Sport s.l., meglio nota come Nature’s Best, che è la società – guarda
caso, spagnola - che ha confezionato le pastiglie di colori e forme varie,
pagate dalla Juventus 567.500 pesetas (al cambio dell’epoca meno di 7
milioni di lire), che il dottor A. ha somministrato ai calciatori in vista
della finale di Coppa dei campioni del 1998?
Come mai tali pastiglie sono state ordinate dal dottor A. su indicazione del
Locatelli che, come riferito in testimonianza dal Capobianco (udienza del 10
novembre 2003), dovrebbe essere colui che ne aveva consigliato l’assunzione?
Perché la collaborazione con Kraaijenhof e Laich, ancora, ha avuto così breve
durata ed è cessata – si badi – in epoca non lontana dall’inizio del
procedimento penale che ha dato luogo all’attuale processo?
Le spiegazioni a tal riguardo fornite da A. sono risultate prive di ogni
intrinseca credibilità logica e, in qualche circostanza, persino un po’ puerili.
Basti solo ricordare – tra l’altro – come l’imputato abbia spiegato la necessità
di coinvolgere, e ovviamente retribuire, il dottor Laich, perché – a suo dire –
in quanto medico, avrebbe potuto parlare con lui ad un pari livello! Come se A.
non fosse solito parlare dei metodi di allenamento – e di altro - con il
preparatore atletico, con l’allenatore e persino con il massaggiatore, se
necessario, perché trattasi di persone che non appartengono alla categoria dei
medici.
Nell’udienza del 27 ottobre 2003, su specifica domanda, l’imputato ha cercato
di aggiustare un po’ il tiro, forse perché è apparso chiaro pure a lui che la
spiegazione offerta in precedenza – se non altro perché gli venivano richiesti
chiarimenti – non sarebbe stata creduta, ma ugualmente egli non è risultato
convincente, sostenendo questa volta che il Kraaijenhof, di sua iniziativa, si
sarebbe presentato all’appuntamento in compagnia del Laich, senza peraltro
nemmeno spiegare perché la Juventus avrebbe dovuto proporre un contratto
di consulenza pure a lui e, soprattutto, con quali specifici compiti e finalità
(“......Kraaijenhof rispose a Locatelli che avrebbe avuto necessità di avere,
oltre che la sua presenza, anche quella di una persona che, essendo medico
esperto in problemi legati alla fisiologia della persona sottoposta allo stress
fisico dell'allenamento della gara, conosceva questa persona e ne consigliava
l'affiancamento nell'ambito della consulenza.
Quindi quando giunse a Torino Kraaijenhof si fece accompagnare da Laich, perciò
io non conoscevo né Kraaijenhof né Laich .....” – pagina 10 trascrizioni
registrazioni dell’udienza del 27 ottobre 2003).
Pure con riferimento alle pastiglie somministrate ai giocatori nel periodo
aprile-maggio 1998 l’imputato ha offerto delle spiegazioni poco chiare,
coinvolgendo nelle sue dichiarazioni il medico della Nazionale dottor Zeppilli
ed affermando che questi avrebbe fatto una specifica richiesta in proposito, ma
quanto da lui sostenuto non si è rivelato affatto credibile e convincente. Egli
stesso, del resto, dall’udienza del 21 luglio a quella del 27 ottobre 2003, ha
in parte limato le precedenti affermazioni, evidentemente per renderle più
plausibili.
Le affermazioni dell’imputato, inoltre, non sono apparse neppure in perfetta
sintonia con quanto dichiarato dai calciatori circa le ragioni di interruzione
dell’assunzione di alcune della pastiglie prescritte. Nell’aprile-maggio 1998,
invero, prima della finale di Coppa dei campioni erano state prescritte dieci
pastiglie al giorno per ciascun giocatore, da assumere tutte insieme a giorni
alterni, ma per due di esse (l’imputato si è riferito solo ad una) sarebbe stato
necessario sospendere l’assunzione con qualche giorno di anticipo. Secondo
qualche giocatore, si sarebbe dovuto sospendere l’assunzione di tali pastiglie
alcuni giorni prima della gara, mentre l’imputato ha spiegato che la sospensione
delle pastiglie era invece indicata per evitare un sovraccarico di certe
vitamine e, dunque, non collegata alla data della competizione.
Il dottor A., inoltre, nella circostanza, ha mostrato una disponibilità e una
dedizione verso le richieste provenienti dal medico della Nazionale che sono
state poi smentite a proposito del caso Conte, di cui si dirà trattando della
somministrazione di eritropoietina.
Come osservato, le circostanze alle quali si è accennato non hanno valore di
prova con diretto riferimento ai fatti contestati, ma esse denotano in modo
chiaro ed inequivocabile che l’imputato A., nella scelta dei sistemi da
adottare, anche riguardo a medicinali e farmaci da somministrare ai calciatori,
si prefiggeva come intento principale quello del miglioramento della performance
e, dunque, non si riteneva assolutamente vincolato all’uso esclusivamente
terapeutico delle sostanze di cui si tratta.
Lo stesso imputato, del resto, più volte nel corso delle sue dichiarazioni, ha
fatto riferimento a presunte situazioni in cui un atleta avrebbe potuto veder
compromesso o fortemente ridotto l’esito della prestazione, quali la deplezione
di fosfocreatina, la riduzione di glicogeno, la manifestazione di acidosi
metabolica. Tali situazioni – secondo l’imputato - avrebbero potuto rendere
anche molto più difficoltoso il ricupero del calciatore e, dunque, pur in
mancanza di un sicuro accertamento in proposito, che secondo lo stesso dottor A.
sarebbe stato concretamente impossibile, si procedeva alla somministrazione di
integratori e medicinali.
La conferma del fatto che il dottor A. non si considerasse vincolato ad un uso
esclusivamente terapeutico dei farmaci è data dalle finalità per le quali essi
risultano somministrati ai giocatori. Alla luce di quanto si è potuto
ricostruire in proposito e alla stregua di quanto lo stesso imputato ha
riconosciuto, è emerso infatti che la maggior parte dei medicinali è stata
somministrata o prescritta ai calciatori off-label, al di fuori cioè delle
indicazioni terapeutiche e delle modalità di somministrazione prescritte dalla
scheda tecnica e inserite nel foglio illustrativo approvati dal Ministero della
Sanità e, oltretutto, pur a prendere per buone le affermazioni dello stesso A.,
per finalità che comunque non risultano curative di alcuna riscontrata
patologia.
Si è ricordato come sia stata accertata presso la Juventus la detenzione
di oltre 200 specialità medicinali di vario genere e si è pure rilevato come per
l’acquisto di oltre tre quarti di essi sarebbe stata necessaria la ricetta
medica.
Nessuna documentazione, invece, è risultata esistente a tal riguardo e, come
osservato, nessuna documentazione è stata rinvenuta pure in ordine all’uso e
alla somministrazione di tali medicinali.
Si è potuto risalire agli acquisti effettuati solo sulla base dei documenti
commerciali; mentre l’effettiva somministrazione dei farmaci si è potuta
ricostruire, comunque in modo non completo, in parte, utilizzando le
dichiarazioni rese dai calciatori sorteggiati per i controlli antidoping ed in
parte mettendo a confronto gli acquisti che risultavano effettuati e le
rimanenze riscontrate. A tal proposito, infatti, il pubblico ministero ha
disposto pure una consulenza tecnica, eseguita dalla dottoressa Alessandra
Pittatore, assistente sanitaria presso la ASL 1 di Torino, esaminata nel corso
dell’udienza del 20 gennaio 2003.
Un’altra premessa è necessaria, alla stregua di quanto è emerso nel corso del
dibattimento e di quanto in proposito osservato dal pubblico ministero e dalla
difesa, in ordine all’uso off-label dei farmaci.
Il difensore più volte ha tenuto a precisare che la medicina dello sport deve
adattarsi specificamente al tipo di attività sportiva che viene praticata,
rilevando che non esistono medicinali particolari, espressamente utilizzabili
dal medico dello sport che, perciò, si deve accontentare di quelli regolarmente
in commercio per le comuni patologie.
A dire della difesa, inoltre, le capacità terapeutiche vantate nei foglietti
illustrativi dei singoli medicinali, non sempre sono lo specchio fedele delle
reali e intrinseche qualità del prodotto e, dunque, sulla base di tali
considerazioni, risulterebbe legittimo un uso del medicinale con finalità
diverse da quelle specificamente indicate nell’autorizzazione del Ministero
della Sanità.
Da un punto di vista normativo, infine, il difensore ha fatto rilevare come solo
a seguito della cosiddetta legge Di Bella e con l’introduzione del più recente
codice deontologico medico, entrambi datati 1998, siano state introdotte delle
limitazioni per il medico in ordine ad un uso off-label delle specialità
farmaceutiche. In precedenza, il medico sarebbe stato libero di prescrivere i
medicinali anche per un’utilizzazione diversa da quella autorizzata.
Ebbene, pare necessario premettere come le riferite considerazioni del
difensore non possano ritenersi assolutamente condivisibili.
Il fatto che non esistano farmaci appositamente previsti ed utilizzabili dal
medico dello sport costituisce, se mai, un’ulteriore conferma di quanto fin qui
si è affermato e, cioè, che il medico dello sport non deve far ricorso a
medicinali per lo svolgimento della normale attività sportiva, ma al pari di
ogni altro medico può prescrivere farmaci unicamente nei casi di accertate
patologie, per finalità strettamente terapeutiche e secondo le indicazioni
autorizzate dal competente Ministero, ma non è circostanza che possa legittimare
il medico dello sport ad un uso soggettivo e atipico dei farmaci in commercio.
Ancora una volta, la conclusione alla quale è pervenuta il difensore è frutto
dell’intima convinzione che il medico dello sport debba necessariamente
distinguersi dagli altri medici e sia svincolato da regole e leggi valide per
tutti gli altri.
Come si è visto, però, tale conclusione è assolutamente infondata ed
inaccettabile e la mancanza di una produzione farmaceutica ad uso specifico
della medicina dello sport costituisce la conferma che il medico sportivo opera
secondo le comuni regole e si avvale dei prodotti comunemente e da chiunque
utilizzabili.
Per quanto riguarda, poi, le indicazioni riportate nella scheda tecnica e nel
foglietto illustrativo del medicinale, si può anche concordare con le
osservazioni del difensore, non potendosi escludere che un determinato farmaco
abbia anche intrinseche capacità terapeutiche che si aggiungono a quelle
autorizzate. Può darsi, invero, che sia la stessa casa farmaceutica a non
avvertire l’interesse di far autorizzare la vendita per tutte le capacità
terapeutiche di un determinato prodotto e, quindi, tali capacità pur
intrinsecamente esistenti potrebbero non risultare tutte ufficialmente
autorizzate.
Il problema, però, rimane quello della sperimentazione clinica e della procedura
da seguire per il conseguimento dell’autorizzazione ministeriale ovvero del
rinnovo dell’autorizzazione esistente che comunque finiscono per mancare, pur se
in conseguenza di una specifica scelta commerciale della società produttrice.
Sulla base di quali procedure, infatti, si potrebbe vantare o continuare a
vantare una capacità terapeutica al prodotto farmaceutico senza la
sperimentazione, senza la procedura e senza la documentazione richieste per il
rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio ovvero per il rinnovo
di essa in sede di revisione dell’autorizzazione? E quale potrebbe essere la via
di somministrazione più adeguata ed efficace in tal caso? E con quali dosaggi e
posologie?
Nessuno, insomma, può arrogarsi il potere di sostituirsi al Ministero della
salute che, oltretutto, segue regole e procedure sempre più “europee” per il
rilascio dell’autorizzazione al commercio e alla distribuzione dei medicinali.
E, dunque, anche il medico dello sport, al pari di tutti gli altri medici, solo
in casi specifici, limitati e documentati, può utilizzare un medicinale per
finalità diverse da quelle indicate in autorizzazione, peraltro entro i limiti
espressamente consentiti.
Ecco, allora, che occorre affrontare il problema della regolamentazione
giuridica di tale fenomeno, che non risulta corrispondere esattamente a quanto
in proposito osservato dal difensore.
Effettivamente, con la legge 94/1998 è stato convertito con modificazioni il Dl
23/1998, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in
campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.
Si tratta della cosiddetta legge Bindi, dal nome del Ministro della Sanità
dell’epoca, che l’ha proposta in conseguenza delle polemiche sorte a seguito del
caso Di Bella, che perciò è l’altro nome al quale pure si associa la richiamata
normativa.
Tra le tante disposizioni introdotte, nel secondo comma dell’articolo 3 di tale
legge, viene stabilito: “In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta
responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso
dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per
un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione
o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli
effetti dell’applicazione dell’articolo 1, comma 4, del Dl 536/96, convertito
dalla legge 648/96, qualora il medico stesso ritenga, in base a dati
documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con
medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella
via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a
lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo
internazionale.”
Conseguentemente, nel codice deontologico medico del 1998, ai commi 7 e 8
dell’articolo 12, si è sancito: “La prescrizione di farmaci, per indicazioni non
previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è
consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente
documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato,
il medico si assume la responsabilità delle cure ed è tenuto a minitorarne gli
effetti.”
Come risulta evidente, si possono contrapporre numerose considerazioni alle
osservazioni che il difensore ha proposto a tal riguardo.
La prima e più immediata è costituita dall’istintivo rifiuto di abbinare e
adeguare, sia pure solo concettualmente, una normativa sorta per patologie
gravissime e fortemente invalidanti e per casi quasi disperati, quali quelli in
cui normalmente trovava applicazione il cosiddetto protocollo Di Bella, alla
medicina dello sport che per sua fortuna è settore che riguarda tutt’altra
materia e si commisura a soggetti normalmente giovani, sani e forti.
Certo, si può osservare che la citata disposizione dell’articolo 3 della legge
Bindi, al pari delle ricordate regole fissate nell’articolo 12 del codice
deontologico medico sono di portata generale e devono trovare applicazione in
ogni campo della medicina e non soltanto in quello oncologico, ma rimane il
fatto che la strumento normativo che si è inteso introdurre dopo l’affaire Di
Bella, appunto, ha preso le mosse da patologie di estrema gravità che proprio
nessuna attinenza possono avere con la normale pratica della medicina dello
sport.
Una seconda considerazione, che è la necessaria conseguenza di quanto si è
appena rilevato, è relativa al fatto che, pur a voler effettuare richiami e
paragoni che, come si è visto appaiono intrinsecamente improponibili, il campo
di applicazione delle regole in parola è comunque quello delle patologie, spesso
anche molto gravi, e si riferisce dunque ad un uso necessariamente terapeutico
dei medicinali.
Un’ulteriore considerazione deriva, poi, dal fatto che il presupposto della
problematica nel suo complesso è fondata su un’adeguata documentazione
dell’attività del medico, non solo perché espressamente richiesta dalla legge
Bindi e dal codice deontologico medico 1998, se non altro sotto forma di
consenso scritto del paziente, ma soprattutto perché diversamente da che cosa
risulterebbe l’uso del medicinale label o off-label se il medico fosse
legittimato ad una somministrazione assolutamente priva di ogni traccia
documentale?
E, ancora, visto che in ottica difensiva si è fatto riferimento alla legge Bindi
come a voler sostenere che solo da tale momento in avanti al dottor A. si
sarebbe potuto richiedere di attenersi scrupolosamente alle indicazioni della
scheda tecnica dei medicinali e alle relative autorizzazioni ministeriali,
perché l’imputato, almeno dal 17 febbraio 1998 data di vigenza del Dl 23,
successivamente convertito nella legge Bindi, non si è attenuto alle richiamate
prescrizioni normative?
Come è evidente, i fatti in contestazione riguardano il periodo che va fino
all’ottobre 1998 e, quindi, rispetto ad essi, la richiamata normativa ha trovato
applicazione nella parte finale per più di otto mesi, ma nel comportamento del
dottor A. non risulta essere intervenuto alcun sostanziale cambiamento rispetto
al periodo precedente.
Il richiamo alla legge Di Bella che il difensore ha fatto sulla base di alcune
osservazioni dei propri consulenti tecnici, in verità, è solo strumentale e non
ha proprio nessuna attinenza con il comportamento del dottor A. che è oggetto
dell’attuale processo, in primo luogo, perché - come rilevato - il dettato
normativo si riferisce ad un uso strettamente terapeutico dei medicinali,
mentre l’imputato normalmente utilizzava i farmaci per finalità diverse da
quella terapeutica e, in secondo luogo, perché non è affatto vero che prima del
febbraio 1998 il medico fosse libero di prescrivere e somministrare farmaci
prescindendo dalle indicazioni e autorizzazioni ministeriali.
Nel primo comma dell’articolo 3 della legge 94/1998 viene ribadito, in modo
programmatico, un principio già esistente nel nostro ordinamento, secondo il
quale: “...il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro
medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche,
alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione
all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità.”
Tale disposizione, ripetesi di carattere generale e programmatico, è stata
ritenuta evidentemente necessaria solo perché, come rilevato, l’intera vicenda
prendeva le mosse da casi abbastanza clamorosi nei quali si era riscontrato che
alcuni principi farmacologici erano stati utilizzati su pazienti gravemente
ammalati per indicazioni non contemplate e non autorizzate nella rispettiva
scheda tecnica delle specialità medicinali in commercio che contenevano tali
principi attivi.
Il legislatore, perciò, deve avere avvertito la necessità di ricordare ai medici
il dovere della più rigorosa osservanza delle indicazioni ministeriali,
contemporaneamente individuando e disciplinando espressamente pure i casi in cui
si sarebbe potuto eccezionalmente derogare alla richiamata regola di carattere
generale.
Ma non è vero che prima di tale normativa il medico fosse libero di prescrivere
i medicinali indipendentemente dall’atto autorizzativo alla vendita.
Si è già ricordato, infatti, come con il D.Lgs 178/91, il Governo sulla base
della legge di delegazione 212/90 abbia dato attuazione ad alcune direttive CEE
in materia di specialità medicinali per uso umano ed abbia disciplinato, tra
l’altro, proprio a partire dalle definizioni di medicinale che si sono già
ricordate, tutto il campo riguardante l’autorizzazione alla produzione, quello
riguardante l’autorizzazione all’importazione e quello riguardante
l’autorizzazione all’immissione in commercio delle specialità medicinali.
Con il decreto in parola, insomma, sono stati disciplinati rigorosamente tutti i
settori relativi alla circolazione dei medicinali, partendo dalla produzione e
finendo con l’immissione in commercio di essi. In quest’ultimo settore, in
particolare, sono state introdotte rigide regole riguardanti l’ottenimento
dell’autorizzazione, le necessarie procedure per il relativo rilascio, la durata
e il rinnovo di essa, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione
all’immissione in commercio dei medicinali, nonché le regole riguardanti la
pubblicazione delle specialità medicinali autorizzate.
Con gli articoli 23 e 24 del decreto, poi, sono state introdotte sanzioni penali
e amministrative che, come è dato rilevare, riguardano alcune violazioni
commesse da fabbricanti e commercianti di specialità medicinali, farmacisti
compresi, mentre con l’articolo 25 è stato definito l’ambito di applicazione del
decreto.
Con tale norma, dopo aver ribadito che il decreto si sarebbe applicato
esclusivamente ai medicinali per uso umano ed aver esteso l’ambito di
applicazione della normativa anche ai farmaci prodotti precedentemente
all’entrata in vigore del decreto, nei commi 3 e 4, il legislatore ha previsto
alcune eccezioni e, tra l’altro, ha stabilito che le disposizioni
sull’autorizzazione all’immissione in commercio non si applicano ai medicinali
industriali: “...preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata,
il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della
struttura alla quale è preposto, sotto la sua diretta e personale
responsabilità.”
Tale comma è stato sostituito dall’articoli 27, comma 1, lettera d), legge
526/99 e nella versione attuale risulta parzialmente diverso, anche se per
quanto attiene al problema che si esamina in questa sede nulla è cambiato. Per
questa ragione, comunque, si è preferito riportare il testo normativo
originariamente approvato e in vigore all’epoca dei fatti.
Come si può sostenere, allora, che solo dopo la legge Di Bella sia sorto in capo
al medico l’obbligo di osservare scrupolosamente le indicazioni dei medicinali
per le quali è stata autorizzata l’immissione in commercio?
E’ vero che l’eccezione di cui si tratta, prevista dal quarto comma
dell’articolo 25 del D.Lgs 178/91, riguarda le richieste di medicinali
effettuate dal medico direttamente al produttore, tanto che una delle modifiche
apportate dalla legge 526/99 è proprio relativa al richiamo della normativa
applicabile alle preparazioni magistrali evidentemente ritenute equivalenti, ma
è altrettanto vero che nessuna logica ragione potrebbe giustificare la necessità
di una così rigida e severa disciplina al momento della richiesta di produzione
di medicinali non autorizzati, addirittura esigendo per essa una richiesta
scritta del medico con conseguente riferimento ai pazienti ai quali i farmaci
sono destinati, se ogni medico invece fosse già libero di utilizzare i
medicinali in commercio per le indicazioni terapeutiche a suo giudizio ritenute
più opportune.
Parimenti, sarebbe stato contrario ad ogni regola di logica da parte del
legislatore prevedere e stabilire severe regole per l’ottenimento
dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per espresse e
specifiche indicazioni terapeutiche, disponendo altresì che tali medicinali
possono essere venduti solo dietro presentazione di ricetta del medico e
contemporaneamente, per converso, lasciare completamente libero proprio il
medico di prescrivere tali medicinali per indicazioni terapeutiche diverse da
quelle autorizzate.
Se si controlla, poi, quanto disposto a tal riguardo dal codice deontologico
medico del 1995, si può rilevare che nell’articolo 12, intitolato prescrizione e
trattamento terapeutico, al comma 1, si stabiliva: “Al medico è riconosciuta
piena autonomia nella scelta, nell’applicazione e nella programmazione dell’iter
dei presidi diagnostici e terapeutici, anche in regime di ricovero, fermi
restando i principi della responsabilità professionale.”
Tale disposizione che, in qualche modo, è valida tuttora, anche se non risulta
più testualmente ripetuta dal codice deontologico in vigore, è da intendersi
come regola generale a tutela delle scelte del medico che devono essere operate
in scienza e coscienza, nel modo più libero e privo di ogni possibile
condizionamento, nell’unico interesse della salute del paziente.
Essa, però, non può essere intesa nel senso che il medico, in nome della propria
libera valutazione professionale fosse legittimato ad ignorare le indicazioni
previste per i medicinali nell’autorizzazione ministeriale, tanto da potersi
sentire da esse svincolato, perché – diversamente – non avrebbero alcun pratico
significato i due commi successivi dello stesso articolo 12, con i quali
testualmente si disponeva: “Ogni prescrizione e ogni trattamento devono essere
comunque ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, alla
massima correttezza e all’osservanza del rapporto rischio-beneficio.
Il medico è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei
farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle
prevedibili reazioni individuali nonché delle caratteristiche di impiego dei
mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive e utilizza.”
Tali disposizioni, evidentemente, obbligavano il medico che intendesse
discostarsi dalle indicazioni farmaceutiche riportate nell’autorizzazione al
commercio, quanto meno a giustificare e documentare la scelta operata
nell’interesse del paziente.
E, allora, risponde al vero quanto rilevato dalla difesa e, cioè, che solo con
la legge Bindi e con il codice deontologico medico del 1998 sono state
espressamente e precisamente disciplinate le modalità da seguire da parte del
medico nel caso in cui questi intenda prescrivere un medicinale per indicazioni
diverse da quelle contenute nell’autorizzazione; ma non è assolutamente vero
invece – diversamente da quanto si è voluto far intendere – che anche prima di
tali normative il medico fosse libero di non attenersi alle indicazioni
terapeutiche autorizzate per le rispettive specialità medicinali in commercio.
Anche prima del 1998, come si è osservato, infatti, il medico era tenuto a
conoscere e a seguire tali indicazioni, potendosene discostare solo sotto la sua
personale responsabilità, dando ovviamente conto del suo operato che, perciò,
doveva risultare attraverso una adeguata documentazione. Non va dimenticato,
ancora una volta, che nel campo della medicina dello sport, inoltre, il codice
deontologico del 1995, all’articolo 92, prevedeva addirittura che il medico
segnalasse all’Ordine professionale ogni prescrizione o suggerimento di
assunzione di farmaci, integratori o sostanze dopanti.
Senza contare, infine, che tutta la normativa presa in considerazione e tutti i
codici deontologici citati – come più volte si è rilevato – si riferiscono
esclusivamente all’attività lecita e tipica del medico e all’uso strettamente
terapeutico dei medicinali, senza neppure prendere in considerazione un uso o
una somministrazione di farmaci per finalità diverse da quella terapeutica.
Solo nell’ambito di tale finalità ed entro i limiti delineati, dunque, potrebbe
trovare giustificazione da parte del medico un’utilizzazione del medicinale per
finalità terapeutiche diverse da quelle indicate nell’autorizzazione
all’immissione in commercio e, pertanto, la richiamata normativa, né quella
vigente prima del 1998, né quella successiva, non risulta che possa essere
legittimamente invocata a proposito dei comportamenti tenuti dal dottor A..
Tornando, perciò, ai farmaci utilizzati dall’imputato, occorre ricordare che in
considerazione della quantità delle specialità medicinali, delle caratteristiche
farmacologiche e delle forme farmaceutiche di alcune di esse, nonché delle
modalità di somministrazione e degli effetti da essa sperati, è stata subito
battaglia tra i consulenti del pubblico ministero, che individuavano in tali
elementi l’intento dell’imputato di modificare la prestazione agonistica dei
calciatori, e quelli della difesa, secondo i quali l’operato del dottor A.
risultava perfettamente giustificato e lecito.
E’ stato necessario, pertanto, disporre una perizia a tal riguardo, soprattutto
con riferimento alle sostanze di rilievo numerico maggiore, quali
anti-infiammatori non steroidei (FANS), ormoni corticosurrenalici,
fosfolipidi, donatori di metili, intermedi della glicolisi, fosfati ad alta
energia e creatina.
Il perito ha esaminato in particolare una serie di farmaci e integratori, sui
quali ha fermato l’attenzione, conformemente del resto a quanto in precedenza
era stato fatto dai consulenti del pubblico ministero e della difesa.
Sono stati presi singolarmente in considerazione, dunque, il Neoton,
l’Esafosfina, il Liposom forte e il Tricortin 1000, i corticosteroidi in
generale e il Bentelan in particolare, i FANS ed il Voltaren, il Samyr e la
creatina.
E’ altresì necessario subito chiarire che ogni affermazione tendente a sminuire
gli effetti farmacologici di alcuni medicinali, quali in particolare il Neoton,
l’Esafosfina e, per qualche verso, anche il Samyr, proposta dalla difesa e dai
relativi consulenti tecnici, non può essere condivisa. Si tratta, in realtà, di
specialità medicinali che, per quanto si è già osservato, non possono trovare un
impiego diverso dalle finalità terapeutiche che risultano autorizzate dal
Ministero per le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo contenuto
nelle rispettive confezioni.
Se il dottor A., del resto, ha ritenuto opportuno acquistare tali prodotti
farmaceutici ed ha ritenuto necessario effettuarne la somministrazione ai
calciatori, ha evidentemente inteso perseguire degli effetti farmacologici che,
perciò, devono essere verificati senza essere né esaltati, né sottovalutati.
Il Neoton (creatina fosfato sale sodico) è una specialità medicinale venduta in
più forme farmaceutiche ed acquistata dalla Juventus nella forma di
Neoton g. 1 – flebo.
Il perito nominato, professor Eugenio Muller, ha chiarito che si tratta di
fosfocreatina che “è una sostanza di natura endogena che svolge un ruolo
basilare nel metabolismo energetico dei muscoli scheletrici e cardiaci,
intervenendo nella reazione anaerobica catalizzata dalla creatina chinasi
consistente nella conversione della fosfocreatina in creatina......Il processo
di conversione della fosfocreatina in creatina ha però una ridotta capacità, per
cui deve essere ricaricato dai processi anaerobici ed aerobici: ciò è attuato
per l’intermediazione dell’enzima creatina chinasi (CK) e per la presenza di
creatina che viene convertita nella forma bioenergicamente attiva: la
fosfocreatina.” (pag. 4 della relazione).
Il Neoton risulta essere autorizzato con le specifiche indicazioni, relative
alla “cardioprotezione in chirurgia cardiaca, per addizione alle soluzioni
cardioplegiche; sofferenza metabolica del miocardio in stati ischemici” (Dm
254/92 - Ministero della Sanità – Dm A763/94 – Gu 267/94) (L’ultima indicazione,
relativa alla sofferenza metabolica del miocardio in stati ischemici, è stata
esclusa in sede di revisione dell’autorizzazione effettuata con Dm 307/03).
Il perito ha anche precisato che : “Studi sperimentali e clinici attribuiscono
al Neoton sia un’azione cardioprotettiva in varie condizioni di sofferenza
metabolica, sia una riduzione dell’incidenza delle aritmie da ischemia e da
riperfusione post-ischemica, sia un miglioramento della situazione contrattile
in ischemia e dopo arresto ischemico.” (pag. 5).
Per l’acquisto di tale medicinale è prescritta la ricetta medica ripetibile.
Il dato caratteristico comune alla somministrazione del Neoton, come di tutti i
prodotti in esame, è costituito, come rilevato più volte, dall’assenza di
qualsivoglia documentazione e, pertanto, le somministrazioni accertate
riguardano solo i giocatori che nelle loro dichiarazioni, o quelle rese in sede
sportiva in occasione di sorteggio antidoping o quelle da loro rese nel corso
dell’attuale processo, hanno riconosciuto di aver assunto il farmaco di cui si
tratta.
In atti non risultano acquisiti oggettivi elementi per stabilire, però, se la
somministrazione avvenisse sistematicamente anche per altri ovvero tutti i
giocatori ovvero avvenisse soltanto per alcuni di loro e, ovviamente, per quali
specifiche ragioni.
A parte le dichiarazioni dell’imputato e degli interessati, l’unico riscontro
oggettivo si ricava dalla comparazione acquisti-rimanenze dei medicinali dalla
quale, peraltro, non ci si può attendere, come è evidente, una risposta
completa ed esauriente agli indicati quesiti, potendosi da essa ricavare
soltanto elementi utili a stabilire se le dichiarazioni rese siano da
considerare più o meno attendibili.
Per quanto riguarda il Neoton, il farmaco risulta essere stato dichiarato 19
volte ai controlli antidoping da un totale di 13 giocatori – tre giocatori,
infatti, lo hanno dichiarato in più di un’occasione - soltanto nella stagione
1994-95, perché come ha spiegato lo stesso imputato A. esso dalla fine di
febbraio ’95 fu sostituito con la creatina in polvere.
Dall’acquisita documentazione, risultano acquistate 20 fiale Neoton 1 gr. nel
novembre 1994 e 15 flebo Neoton 1 gr. nel febbraio 1995.
Non si tratta, dunque, di imponenti somministrazioni, almeno per quel che
riguarda il periodo preso in considerazione nell’attuale processo. Ciò che
desta, invece, maggiore preoccupazione è la forma farmaceutica adottata e, cioè,
quella delle fleboclisi che, come rilevato dal perito, “..indica la volontà di
usufruire al massimo dei vantaggi metabolici di una molecola intimamente
integrata nei metabolismi bioenergetici..” (pag. 6).
La riferita valutazione, in realtà, trova un’indiretta conferma nel fatto che
quando si è sostituito il Neoton con la creatina in polvere, si è passati da un
grammo di Neoton ad una vera e propria abbuffata di creatina e la relativa
assunzione, come si vedrà, avveniva anche nel corso della partita,
nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo.
Le somministrazioni di Neoton, al pari di quelle riguardanti altre sostanze,
invero, risultano effettuate pure a poche ore dalla gara, in genere in albergo,
poco prima di trasferirsi allo stadio.
A tal riguardo, sono state numerosissime le osservazioni in chiave accusatoria,
trattandosi effettivamente di un elemento di forte impatto anche psicologico,
giacché risulta difficile, per chi evidentemente non fa parte del mondo del
calcio, riuscire a capire e giustificare come mai degli atleti professionisti
destinati a scendere in campo per sostenere un impegno agonistico di
elevatissimo spessore possano trovarsi sottoposti a somministrazioni di
medicinali, anche nelle forme di più immediata e impegnativa assunzione, quale
appunto la somministrazione per via endovenosa mediante fleboclisi, a poche ore
dall’inizio della competizione stessa.
Secondo il perito, tale elemento indica la chiara volontà di sfruttare gli
effetti metabolici delle sostanze somministrate in modo diretto con riferimento
alla gara agonistica.
La difesa, per parte sua, non ha fornito un’adeguata giustificazione a tale
pratica e spesso, anzi, si è voluto un po’ pretestuosamente giocare
sull’equivoco del prima e del dopo, facendo riferimento ai tantissimi impegni
agonistici, alcuni fissati pure a due o tre giorni di distanza l’uno dall’altro,
nonché all’intensità di certe fasi di allenamento, ritenute persino più pesanti
e dispendiose per l’atleta della competizione stessa, sì che si è osservato come
di fatto divenisse difficile stabilire il concetto di dopo o prima, non essendo
più certo e ben individuato il momento temporale al quale ci si dovesse
riferire.
Un ulteriore tentativo che la difesa ha effettuato per indebolire l’effetto
gravemente indiziante costituito dal momento in cui si effettuava la
somministrazione e dalla via di somministrazione prescelta è consistito nello
sminuire gli effetti farmacologici della sostanza utilizzata e, non a caso, il
tentativo ha riguardato soprattutto medicinali come il Neoton, l’Esafosfina ed
il Samyr che erano quelli più frequentemente associati, spesso pure insieme
all’Epargriseovit, per formare una sorta di cocktail da somministrare ai
calciatori per via endovenosa prima della partita.
La difesa, inoltre, ha dovuto persino entrare in contraddizione con se stessa,
avendo la necessità, da una parte, di sostenere come per un certo numero di
farmaci fosse in corso da parte del Ministero della salute il processo di
revisione dell’autorizzazione e, dall’altra parte, rilevando come in passato per
alcune di tali specialità medicinali fosse stata concessa autorizzazione
all’immissione in commercio pure per finalità terapeutiche non più riportate
nelle successive autorizzazioni, di tal che non è apparso chiaro se per la
difesa l’autorizzazione ministeriale sia un provvedimento amministrativo
importante e vincolante ovvero di essa si debba tener conto soltanto in minima
parte ovvero, ancora, si possa persino scegliere a proprio piacimento di quale
autorizzazione tener conto tra quelle che eventualmente si sono succedute nel
tempo.
Sulla base di tale inaccettabile impostazione, per medicinali come il Samyr, ad
esempio, si è sottolineato da parte della difesa come fosse in corso il
procedimento di revisione della relativa autorizzazione, quasi a voler imporre
cautela nella valutazione delle indicazioni terapeutiche attualmente riportate,
non potendosi escludere che in fase di rinnovo dell’autorizzazione qualcosa
possa cambiare – in tal modo riconoscendo vincolante importanza
all’autorizzazione stessa - e, contemporaneamente, per il Neoton, si è invece
passati all’attacco di consulenti e anche del perito per far riconoscere che
tale medicinale nelle passate autorizzazioni aveva tra le indicazioni
terapeutiche anche quella relativa ad astenie e stati di affaticamento
muscolare.
Come è evidente, le due argomentazioni risultano tra loro contraddittorie,
perché occorre stabilire una volta per tutte se l’autorizzazione ministeriale
all’immissione in commercio di un medicinale abbia la rilevanza vincolante per
tutti, che ad essa attribuisce il legislatore, così come si è osservato, ovvero
non abbia alcun effetto, di modo che ogni medico possa prescrivere i medicinali
sulla base di passate indicazioni oppure di altre proprie intrinseche
convinzioni.
Si è rilevato che quest’ultima impostazione è da respingere, non solo perché la
normativa successiva al 1998 ha dettagliatamente disciplinato l’uso off-label
dei farmaci, ma soprattutto perché si è ricordato come fin dal 1991 almeno e,
cioè, dall’entrata in vigore del D.Lgs 178, l’uso dei farmaci in commercio,
anche per i medici, dovesse essere vincolato alle indicazioni ministeriali,
salvo specifiche e documentate eccezioni.
Se l’opinione della difesa è diversa – e non si vede sulla base di quale
fondamento normativo – occorre però concludere che l’autorizzazione del
Ministero per il medico non ha mai valore vincolante e, allora, risulta del
tutto inutile richiamare i procedimenti di revisione in corso.
In ogni caso, le astenie e gli stati di affaticamento muscolare ai quali si
riferivano le passate indicazioni terapeutiche del Neoton, definite tradizionali
dal difensore, erano comunque dei veri e propri stati patologici che non devono
essere confusi con la semplice stanchezza dell’atleta. Se il calciatore fosse
affetto da astenia o da affaticamento muscolare tali da richiedere la
somministrazione di Neoton (almeno secondo le passate indicazioni) sarebbe un
giocatore da giudicare probabilmente inidoneo alla competizione, non potendosi
mai trascurare il fatto che il Neoton, al pari degli altri farmaci di cui ci si
occupa, è un medicinale e non un semplice integratore.
Allo stesso modo, aver ottenuto dal perito l’ammissione che il Neoton possa
essere considerato come un ricostituente non ha certamente il valore che a tale
affermazione ha voluto attribuire il difensore.
L’opinione del perito, espressa oltretutto al di là dei quesiti che gli erano
stati legittimamente assegnati e solamente su insistenti domande poste dal
difensore nel corso dell’esame dibattimentale, da una parte, non può avere il
valore di superare quanto espressamente stabilito dal Ministero
nell’autorizzazione con le riportate indicazioni terapeutiche e, dall’altra
parte, non può prescindere neppure dalla natura di medicinale del Neoton,
attribuendo al concetto di ricostituente un significato diverso da quello di
medicinale che cura uno stato di debilitazione patologica che, ancora una volta,
non può essere confuso con la semplice stanchezza fisica che necessita soltanto
di riposo e, al più, di qualche integratore alimentare.
Tale aspetto, del resto, era già stato affrontato dallo stesso perito nella
relazione scritta (pagina 9), in cui era stata presa in considerazione la
possibilità che il Neoton venisse utilizzato come ricostituente alimentare per
operare un reintegro di fosfocreatina.
Il perito, però, aveva osservato che: “La fosfocreatina è, tuttavia, un composto
altamente energetico il cui uso come integratore alimentare per via venosa
attuerebbe nei calciatori della Juventus una sorta di alimentazione
parenterale che in clinica si istituisce in pazienti che presentano, ad es.,
gravi disturbi al tubo digerente, stati cachettici, stati comatosi, ecc. In tali
pazienti si opera l’infusione endovenosa discontinua o continua di preparati
ricchi di nutrienti, quali preparazioni di proteinidrolisati o di carboidrati:
glucosio e levulosio in soluzione fisiologica o in liquido di Ringer.
Non rilevandosi queste evenienze patologiche, si desume che nella prescrizione e
nella somministrazione del Neoton endovena il medico non risulta verosimilmente
essersi ispirato a criteri clinico-terapeutici.”
A ciò, infine, va aggiunto il fatto che la somministrazione di Neoton avveniva
per via endovenosa e nell’imminenza della partita, in modo che è da escludere
ogni altro possibile fine se non quello di consentire al giocatore la
possibilità di resistere meglio alla stanchezza della gara e di rendere di più
proprio in corso di competizione agonistica. Il momento e la via di
somministrazione prescelte, insomma, confermano che non poteva trattarsi di
cura, bensì di isolate ancorché ripetute somministrazioni mirate ad alterare la
prestazione agonistica dell’atleta, incrementando le naturali capacità di
resistenza e di sopportazione della fatica.
Non si può affermare, dunque, che la somministrazione fosse effettuata perché i
giocatori stessero meglio, perché da un punto di vista clinico – almeno per
quanto riguarda il Neoton – non soffrendo delle miocardiopatie indicate
nell’autorizzazione ministeriale, i calciatori stavano già bene e non avevano
affatto bisogno di quel medicinale che gli veniva somministrato, invece,
affinché giocassero meglio e siffatto comportamento integra perfettamente sia
sul piano oggettivo, sia sul piano soggettivo la previsione del reato contestato
di frode sportiva.
Il perito, del resto, ha concluso affermando che per le intrinseche
caratteristiche del medicinale la somministrazione off-label del Neoton,
effettuata nei tempi e con le modalità descritte, “può aver conseguito gli
effetti correlati al ruolo bioenergetico che la fosfocreatina gioca nei processi
di liberazione di energia utilizzabile ai di fini della prestazione motoria.”
(pagina 10 relazione scritta).
L’Esafosfina è il prodotto farmaceutico contenente 1,6 fruttoso-difosfato ed è
commercializzato in polvere liofilizzata e per infusione endovena, in varie
formulazioni e in varie concentrazioni.
La specialità medicinale può essere acquistata su presentazione di ricetta
medica ripetibile.
All’epoca dei fatti, l’Esafosfina era autorizzata (Ministero della sanità – Dm
800.4/MI 538/92 del 23 ottobre 1992) per: “ipofosfatemia, oggettivamente
accertata, sia in situazioni acute, quali terapie trasfusionali; intervento di
circolazione extracorporea, nutrizione parenterale; sia in corso di alcune
situazioni o di affezioni croniche, talora associate a deplezione di fosfati,
quali etilismo cronico; malnutrizione protratta; insufficienza respiratoria
cronica; trattamento delle miocardiopatie ischemiche, non sostitutivo delle
terapie cardiocinetiche.”
Attualmente l’Esafosfina è autorizzata più semplicemente per “ipofosfatemia
accertata” (Ministero della sanità – Dm 363/03), ed il perito con la nota
depositata nel corso dell’esame dibattimentale all’udienza del 15 luglio 2004 ha
rilevato che in pratica nulla è cambiato, perché l’indicata condizione di
ipofosfatemia accertata è “correlata alle stesse alterazioni metaboliche
descritte per il periodo 1994-98, anche se non sono singolarmente esplicitate.”
Il perito ha osservato (pagina 12 relazione scritta) che: “...vari studi
attribuiscono all’Esafosfina sia una interreazione con la superficie delle
membrane cellulari, sia uno sviluppo della ripolarizzazione cellulare, sia un
aumento della captazione del potassio e della liberazione di energia.”
Presso la Juventus l’Esafosfina veniva somministrata per fleboclisi e,
quindi, in soluzione endovenosa.
I giocatori che hanno dichiarato di averla assunta sono circa una quindicina, ma
dalle dichiarazioni rese dallo stesso dottor A. e, soprattutto, dalla quantità
davvero imponente di confezioni acquistate vi è da ritenere che presso la
Juventus moltissimi giocatori, se non tutti, ne facessero largamente uso.
Tra la fine del 1994 ed il giugno 1998, infatti, risultano acquistate dalla
Juventus 955 confezioni flebo Esafosfina 5 g., mentre tra le giacenze ne
sono state rinvenute 49 confezioni. In poco meno di quattro anni, in altri
termini, sono state effettivamente utilizzate e somministrate oltre 900
confezioni di Esafosfina flebo, con una media di circa 250 confezioni l’anno.
Da parte della difesa, ancora una volta, si è voluto invocare in tale farmaco la
mancanza di ogni possibile danno per l’organismo, mettendo in evidenza che
l’Esafosfina invece svolge una funzione di serbatoio, offrendo all’atleta una
giusta quantità di fruttosio in più alla quale il fisico può attingere nel corso
della competizione così risparmiando il consumo di glicogeno, sostanza
fondamentale nell’organismo come riserva di energia, appunto, per il cui
ricupero – diversamente – un atleta può impiegare anche fino a tre giorni.
Secondo quanto sostenuto dallo stesso dottor A.: “.....prima della gara perché
le nostre conoscenze, giuste, complete o incomplete che siano o fossero,
indicano che la quantità di glicogeno viene a depauperarsi durante una gara.
Allora nel nostro intendimento, ripeto, noi pensiamo di aver fatto bene nel
senso fisiologico del termine, noi abbiamo pensato che fare una flebo di 5
grammi di fruttosio quattro ore prima della gara potesse rappresentare una
possibilità di bloccare questa perdita di glicogeno che se no avremmo trovato al
100, o quasi, al 90% persa alla fine della gara. Questo è stato il nostro
intendimento, sostanzialmente. Ecco perché prima della gara............tutte le
reazioni biochimiche sono reazioni a feedback, quindi quando lei da un substrato
che per esempio è intermedio in una catena biochimica - lo dico malissimo eh,
chiedo scusa ma io dico come riesco a dirlo - quando è un intermedio, questo
intermedio se c’è già presente impedisce o diminuisce l’utilizzazione di quel
precursore, che è il glicogeno, che è messo a monte. Allora, in poche parole,
prima viene utilizzato quel fruttosio, poi viene utilizzato il glicogeno, allora
in questa maniera durante la gara, alla fine della gara c’è ancora del glicogeno
finale che io posso poi utilizzare da una base che non sia zero o 90 o 10, ma
che sia già mettiamo 30, per cui il ripristino per la gara successiva con
l’alimentazione, con altri mezzi viene favorita nella gara successiva, perché la
dimostrazione delle biopsie dimostrano che nei soggetti atletici che si
alimentano solo e non fanno nessun tipo di integrazione, alla fine del... dopo
72 ore il glicogeno depauperato nella prima gara non si è ancora ricostituito al
cento per cento. Non abbiamo dati che poi questo veramente avvenisse, ma il
razionale era questo....” (trascrizioni registrazioni udienza del 21 luglio
2003, pagine 144 e seguenti).
In altre parole, il concetto espresso dall’imputato e ripreso e ampliato dalla
difesa si fonda sulla premessa dell’innocuità del fruttosio derivante dalle
flebo di Esafosfina e si giustificherebbe per l’indicato fine di evitare al
glicogeno di ridursi quasi del tutto. Una riserva di 5 grammi di fruttosio
ottenuta quattro ore prima della gara con una flebo di Esafosfina, infatti,
servirebbe non per la risintesi del glicogeno, per la quale invece è necessario
il glucosio, ma servirebbe per risparmiare glicogeno che a fine gara
risulterebbe diminuito solo in piccola parte e sarebbe, perciò, di più agevole e
rapido ricupero, perché il calciatore durante la partita anziché al glicogeno
attingerebbe appunto alle riserve di fruttosio immesse con la flebo di
Esafosfina.
La tesi sostenuta da imputato e difesa, però, deve essere respinta per una serie
di ragioni.
Intanto, se fosse stato vero che l’intento di somministrare l’Esafosfina era
quello di evitare ai giocatori il depauperamento di glicogeno, occorre chiedersi
allora come mai una fiala da 5 grammi di fruttosio non venisse iniettata a tutti
i giocatori, anche nei giorni degli allenamenti che – a dire dello stesso A. –
quasi sempre erano ben più impegnativi e dispendiosi di energie della partita
ufficiale.
Se, dunque, per il ricupero di glicogeno necessario allo sforzo della partita
forse non bastavano 72 ore, come ha dichiarato l’imputato, quanti giorni
sarebbero stati necessari per il ripristino delle riserve di glicogeno
sperperate nel corso di allenamenti ben più faticosi della partita stessa?
Perché, allora, concentrare l’attenzione solo sulla partita ed effettuare la
flebo di Esafosfina quattro ore prima della gara, come ha spiegato proprio il
dottor A.?
Ancora una volta, in secondo luogo, è necessario ricordare che si sta trattando
di medicinali e non di integratori e come tali i medicinali devono essere
utilizzati esclusivamente a fini terapeutici e non possono essere confusi e
riciclati come integratori alimentari.
Il fruttosio è presente in una vastissima serie di alimenti, anche di facile
assimilazione, quali frutta, miele, marmellata e così via e si trova pure in
commercio sotto forma di prodotti specifici per l’integrazione alimentare, per
cui immaginare che per formare la riserva di fruttosio a cui attingere da parte
dell’atleta durante la competizione si dovesse necessariamente ricorrere alle
fleboclisi di un medicinale come l’Esafosfina è argomentazione che, pur a voler
credere alle dichiarazioni di A., riesce difficile da comprendere e da
condividere.
Il perito, in terzo luogo, nel corso dell’esame dibattimentale è stato invitato
ad approfondire quanto dichiarato dall’imputato che aveva anche fatto
riferimento ad alcuni recenti studi effettuati su atleti di Paesi del
nord-Europa ed egli all’udienza del 1 luglio 2004 (ved. trascrizioni
registrazioni – pagine 10 e seguenti) ha affermato di non aver trovato alcuno
studio riguardante atleti o comunque esseri umani e, poi, ha dichiarato: “Però
devo aggiungere che in un ultimo lavoro, passando proprio questa bibliografia in
esame, ho trovato qualcosa che si può ricollegare a quanto diceva il dottor A.,
nel senso che - ho anche qui il lavoro - sarebbe stato dimostrato, è stato
dimostrato che nell'animale da esperimento - erano dei cani in questo caso - la
somministrazione nella "vena porta", in altre parole, o chiamiamola
"intraduodenale", di piccole quantità, piccole quantità di fruttosio, è in grado
di attivare un sistema enzimatico che aumenta la captazione di glucosio.
Quindi....Scusi. Ho sbagliato......piccole quantità di fruttosio sono in grado
di aumentare la captazione di glucosio, con risultato finale che effettivamente
aumenta la sintesi di glicogeno a livello epatico...Però la nota di cautela è
che se uno, per esempio, fa delle infusioni prolungate e aumenta le dosi, questo
effetto si vanifica, scompare....”
Tenuto conto del fatto che l’osservazione del perito è stata ripresa, almeno in
parte, pure dal difensore nel corso della discussione quasi per dimostrare che
A. aveva ragione, anche a tal proposito si impone qualche chiarimento, perché
l’imputato non ha ragione.
Intanto, il perito non ha rinvenuto alcun lavoro, alcuno studio pubblicato, che
riguardi atleti o esseri umani in generale, come è stato ben chiarito. L’unico
studio a tal riguardo che il perito è stato in grado di rinvenire e consultare è
relativo ad esperimenti eseguiti sul cane, si riferisce a piccole quantità di
fruttosio e non è assolutamente riconducibile né ad attività motorie
dell’animale, riguardando le capacità di risintesi di zuccheri in generale, né
ad accertate perdite di glicogeno. Gli esperimenti, oltretutto, risultano
effettuati con l’animale sempre anestetizzato.
Nessuno studio valido scientificamente, dunque, attesta la perdita di glicogeno
da parte degli atleti nel corso di competizioni sportive, anche se si ritiene
che così avvenga, né alcuno studio attesta la quantità di glicogeno necessaria
agli sforzi fisici di una certa intensità, né ancora il tempo necessario alla
naturale risintesi del glicogeno perduto. Pure il dottor A., invero, ha
riconosciuto che non si può effettuare la biopsia ai muscoli dei giocatori per
conoscere questi dati e – come sopra riportato – lo stesso dottor A. ha finito
col dover ammettere che: “....Non abbiamo dati che poi questo veramente
avvenisse, ma il razionale era questo....”.
Il perito, poi, per parte sua molto scettico a tal riguardo, ha ritenuto perciò
di dover aggiungere: “....Però voglio dire, non so, volendo fare una piccola
divagazione di tipo dietologico-sportivo, è interessante che è riportato che la
somministrazione nello sportivo, nella seconda parte della giornata, per
esempio, di marmellate, sembra particolarmente efficace a questo
livello....Perché dico marmellata? Perché la marmellata contiene sia glucosio
che fruttosio, quindi si potrebbe pensare e ipotizzare, meglio, che è proprio la
combinazione dei due zuccheri semplici che è in grado di dare un effetto,
chiamiamolo così, migliore....”
Non è vero, infine, che l’Esafosfina è un prodotto innocuo, perché al pari di
ogni medicinale esso ha delle controindicazioni e può comportare rischi e danni.
Il perito ha ricordato che: “Nell’uso dell’Esafosfina è necessario evitare un
eccessivo carico di fosfati. In caso di infusione con velocità superiore a 10
ml/min i pazienti possono accusare rossore, palpitazione, parestesie alle
estremità. Sono state segnalate, anche se non frequentemente, reazioni
allergiche di vario grado, sino a shock anafilattico.
Per l’insorgenza di reazioni avverse va rilevata la possibilità che l’infusione
di elevate quantità di fosfati provochi delle interferenze con il metabolismo
del Ca²+, alteri la secrezione di ormoni che ne regolano l’omeostasi e
comprometta la funzionalità renale.” (pagina 12 relazione).
Ecco, allora che anche in questo caso, richiamando quanto già osservato a
proposito del Neoton, non si può che concludere rilevando che l’imputato ha
fatto ampiamente ricorso alla somministrazione di Esafosfina unicamente per
sfruttarne le capacità bioenergetiche in corso di competizione agonistica del
giocatore, all’unico fine – in altri termini – di incrementare surretiziamente
la prestazione del calciatore, indipendentemente dalla dimostrazione clinica di
tale capacità.
Dimostrazioni cliniche per effetti dopanti, come è naturale, non esistono,
perché ogni sperimentazione a tal riguardo risulta vietata dai comitati etici,
come tutti gli esperti esaminati in corso di dibattimento hanno concordemente
riconosciuto. Pure nel caso delle capacità bioenergetiche dell’Esafosfina,
dunque, occorre accontentarsi del meccanismo d’azione che la sostanza esplica
in campo biofisiologico, come ha ribadito il perito anche con le note da lui
prodotte nel corso dell’udienza del 15 luglio 2004.
Ciò che risulta particolarmente inquietante, peraltro, è la prontezza con la
quale il dottor A., ancora una volta, abbia immediatamente acquisito al proprio
protocollo un’altra discutibile pratica che in qualche modo, a torto o a
ragione, potesse favorevolmente influire sulla prestazione agonistica dei
giocatori.
L’imputato, del resto, mai come in questo caso, forse solo per evitare di dover
confessare altri intenti, comunque lo ha praticamente riconosciuto, ammettendo
che l’Esafosfina non serviva per curare alcuna malattia, ma in via del tutto
preventiva serviva a costituire nell’atleta una riserva di zuccheri che
sarebbero tornati utili nel corso della competizione agonistica e,
successivamente, per il ricupero delle energie profuse.
Non importava neppure che tale pratica non avesse un serio e valido fondamento
scientifico, come ha spiegato il perito in ciò contraddicendo apertamente
l’imputato, bastava soltanto che vi fosse anche solo una minima possibilità di
incrementare la prestazione e l’imputato acquisiva tale pratica al proprio
protocollo, somministrando ai giocatori quantità massicce di medicinali che
certamente non possono essere ritenute né innocue, né necessarie.
Il medicinale, infatti, è stato utilizzato al di fuori di ogni intento
terapeutico e al di fuori di ogni etichetta e previsione autorizzativa, quindi
in modo off-label.
L’unica ragione delle somministarzioni di Esafosfina, per giunta effettuate
prevalentemente prima della gara ed esclusivamente per via endovenosa, era
certamente quella di conseguire “gli effetti correlati al ruolo bioenegetico che
il fruttoso-1,6-difosfato gioca nel processo di liberazione di energia
utilizzabile ai fini della prestazione motoria.” (pagina 17 relazione scritta
del perito, professor Eugenio Muller).
“La S-adenosil-L-metionina è una molecola fisiologica con una distribuzione
pressoché ubiquitaria nell’organismo, dove interviene in molti processi
biochimici:... come donatore di metili a diversi accettori...; come precursore
di composti solforati (tra i quali il glutatione).....; come precursore di
poliammine....”
“Il Samyr è una specialità medicinale a base di ademetionina che è un sinonimo
della S-adenosil-L-metionina, indicata anche come SAMe” (pagina 40 relazione del
perito).
Il Samyr si trova in commercio come Samyr 200 compresse o flaconi di
liofilizzato e Samyr 400 compresse o flaconi di liofilizzato.
Il Samyr può essere acquistato previa presentazione di ricetta medica
ripetibile.
Le indicazioni terapeutiche approvate dal Ministero per tale medicinale variano
a seconda dei periodi che si prendono in considerazione.
Negli anni ’80 esse riguardavano “gli stati dismetabolici da insufficiente
trasmetilazione e transulfurazione e precisamente: steatosi epatica a varia
eziologia; artrosi primaria; reumatismi fibrocistici; lombosciatalgie e neuriti
a varia eziologia; sindromi depressive.”
A seguito di revisioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
prodotto (Ministero della sanità – min. n. 800.4.49.255/4237 del 29 settembre
1989; n. 800.4.49.255/4974 del 23 novembre 1989 e n. 800.4.49.255/238/93 del 14
maggio 1993) è rimasta come sola indicazione terapeutica quella relativa alle
“sindromi depressive” tuttora valida, salvo revisioni in corso.
La dichiarazione di assunzione di Samyr è stata effettuata da 23 giocatori della
Juventus per un totale di ben 43 dichiarazioni in sede di sorteggio
antidoping.
Tra la fine del 1994 ed il giugno 1998, risultano acquistate dalla Juventus
290 confezioni di Samyr 200 fiale e 98 confezioni di Samyr 200 compresse. Tra i
farmaci in giacenza non è stata rinvenuta alcuna confezione di Samyr fiale,
mentre sono state rinvenute 20 confezioni di Samyr compresse.
Dalle dichiarazioni rese nel processo dagli interessati, le somministrazioni di
Samyr risultano avvenute prevalentemente per fleboclisi alcune ore prima della
partita, ma anche in periodi lontani dalla gara.
Come si vede, si tratta di un prodotto usato dal dottor A. in modo massiccio e,
al pari di quanto si è osservato a proposito dell’Esafosfina, anche per il Samyr
non è dato capire in che modo, con quali precise modalità e con quale specifica
posologia esso venisse somministrato ai giocatori. L’imputato ha dichiarato che
esso veniva somministrato normalmente per una settimana ad un paio di giocatori
per volta.
Il dottor A. ha spiegato che il: “...Samyr ....è un farmaco che ha come
principio attivo l’ademetionina, so che qui in questa sede sono state fatte
molte discussioni sul sale, che poi ho visto che sono cadute chiaramente anche
perché la stessa casa farmaceutica ha creato i due tipi di sale
indifferentemente, butandisolfonato, toluensolfonato, ho capito che non c’è
nessuna differenza, comunque ciò che rimane valido è che l’ademetionina è
considerata una sostanza fisiologica, metabolica, a utilizzo metabolico
ubiquitaria in tutto il corpo, che è in grado di utilizzare, o presume di essere
in grado, o presume di essere in grado la molecola o l’industria farmaceutica, o
presume che sia in grado di provocare alcuni importanti meccanismi, che sono
quelli di transmetilazione, quelli di transulfurazione i principali. Ora tutti
questi due meccanismi, soprattutto quello di transmetilazione, è il meccanismo
più interessante a livello di tutti i vari organi ed apparati, non ultimo quello
del fegato, non ultimo quello del muscolo dove assume una funzione come
precursore del glutatione che poi non fa così fatica a formare, come ho sentito
dire, ma insomma si arrangia abbastanza bene per quanto riguarda nella
formazione del glutatione l’s-adenosilmetionina e comunque, voglio dire, quindi
ha una funzione antiossidante e soprattutto, molto interessante dal nostro punto
di vista, sempre ritenendo che sia vero quello che viene detto dall’industria
farmaceutica, l’azione disintossicante epatomuscolare. Questa
....sicuramente......ho sentito - per carità, non sono certamente qui a far
finta di non aver sentito nulla - che il Samyr come nome commerciale viene
indicato a partire da, questo non lo so, forse me lo può dire lei Dottoressa e
la ringrazio, dal 1993? Non so, ‘94? Ha cambiato le indicazioni in sindromi
depressive solo, mentre prima le sindromi depressive erano accompagnate da
epatopatie e altre cose. Devo dire che, al di là del cambiamento del foglietto
illustrativo, non è che il foglietto illustrativo ti dica: «Stai attento che
tutto quello che ti ho detto nel passato... Adesso le epatopatie, per carità,
non usarlo più perché se no quello muore», se si usava prima si usa anche
adesso, ademetionina. Nel momento in cui usavano il Samyr io ero a conoscenza
che esistesse solo il Samyr. Sul serio, non conoscevo né altri farmaci che ho
sentito, Donamet, tanto è vero che – e qui mi riallaccio al discorso
dell’Informatore Farmaceutico - a un certo punto, mi sembra nel ‘97, per la
prima volta o seconda volta in vita mia, è comparso l’Informatore Farmaceutico,
della Knoll se non erro. E questo mi dice: «Lei fa uso di Samyr?» «Eh – dico -
sì» «Ebbene, guardi che noi abbiamo il Transmetil» «Ah, bene. Ho capito», prima
volta che lo sapevo. Da quel momento controlli gli ordini, visto che questo mi
ha spiegato: «Le epatopatie...» cose del genere, ho detto: «Bene, allora perché
devo usare il Samyr? Usiamo il Transmetil». Da quel momento ho comprato il
Transmetil.....” (trascrizioni registrazioni udienza del 10 luglio 2003 – pagine
119 e seguenti).
Dalle riferite dichiarazioni dell’imputato, riprese e sviluppate dai relativi
consulenti tecnici, emerge evidente come si sostenga che l’uso del Samyr sarebbe
stato effettuato dall’imputato come disintossicante epatomuscolare, come
antiossidante, come precursore del glutatione.
I consulenti tecnici della difesa, poi, hanno sviluppato il concetto solo
accennato dall’imputato relativo alle mutate indicazioni terapeutiche del Samyr,
per sottolineare, invece, come per farmaci tuttora in commercio quali il
Transmetil e il Donamet che hanno composizione praticamente identica a quella
del Samyr, le indicazioni terapeutiche autorizzate continuino ad essere riferite
pure ad affezioni epatiche. Le indicazioni ministeriali per il Transmetil e per
il Donamet sono il “trattamento della colestasi intraepatica negli stati
precirrotici e cirrotici ed il trattamento della colestasi intraepatica
gravidica”, come risulta attestato pure in perizia (pagina 42).
Se il Samyr ha le stesse caratteristiche farmaceutiche di Transmetil e Donamet,
si è sostenuto, può essere utilizzato per le indicazioni terapeutiche
ministeriali previste per tali prodotti.
Ma qui il problema non è tanto quello di stabilire se il Samyr abbia o meno
caratteristiche analoghe al Transmetil o al Donamet, circostanza sulla quale –
come si è visto – concorda pure il perito; il problema nasce dal fatto che
nessuno dei giocatori della Juventus risulta essere stato affetto da
colestasi intraepatica negli stati precirrotici e cirrotici e, dunque, l’uso del
Samyr, al pari del Transmetil e del Donamet, risulta del tutto inadeguato e
improprio.
Si è osservato, allora, che il Samyr non sarebbe comunque indicato per gli stati
cirrotici e precirrotici per l’azione molto blanda di tale medicinale che ha più
una funzione di epatoprotettore come detossicante o disintossicante, anche se
tale funzione – è stato riferito pure dall’imputato – non ha dignità scientifica
e non è riconosciuta perché troppo generica.
Ma, se dal punto di vista scientifico non ha alcun significato parlare di
epatoprotettore, di detossicante o di disintossicante, perché bisognerebbe
invece prima correttamente stabilire e individuare da quale patologia il farmaco
dovrebbe proteggere o disintossicare il fegato, allora quale significato può
avere l’affermazione che è stata fatta nel processo secondo la quale il Samyr
sarebbe stato utilizzato sui giocatori proprio per tali funzioni? Da che cosa,
in altri termini il Samyr avrebbe dovuto proteggere o disintossicare?
Si è precisato, a questo punto, che il Samyr svolgerebbe prevalentemente
funzione antiossidante e detossicante per il fegato perché, a causa dello sforzo
fisico sostenuto dai giocatori, si intensificherebbe la produzione di radicali
liberi e, dunque, il Samyr avrebbe la funzione di antiossidante come precursore
del glutatione.
Senonché la vantata funzione di detossicante o di antiradicalico del Samyr non
risulta da alcuna scheda tecnica di tale medicinale, neppure di quelle non più
rinnovate, né funzione simile risulta dalle schede tecniche dei farmaci
Transmetil o Donamet.
Per quanto riguarda poi la funzione del Samyr come precursore del glutatione,
occorre ricordare ciò che ha osservato il perito a tal riguardo. Il glutatione,
infatti, è sostanza che viene prodotta nel fegato come combinazione di tre
aminoacidi; esso è un potente antiossidante che agisce contro i radicali liberi
“perché riduce ad acqua sia l’ossigeno molecolare, sia i radicali liberi
dell’ossigeno. Tuttavia non è logico che, per realizzare l’effetto antiossidante
del glutatione, lo si debba sintetizzare nell’organismo partendo dalla
S-adenosil-L-metionina esogena (Samyr) per mezzo di reazioni biochimiche che
sono gravate da una forte spesa energetica” (pagina 44 relazione peritale).
Un’azione antiradicalica e antiossidante, in altre parole, si può ottenere più
agevolmente e senza dispendio energetico per l’organismo semplicemente con
l’assunzione orale di vitamine C ed E, eventualmente associate pure a
somministrazioni di glutatione per via orale.
Né può assumere rilievo la tesi, suggestivamente sostenuta dal difensore pure
a proposito delle considerazioni espresse sui dichiarati metodi sulla base dei
quali sarebbe avvenuta l’integrazione del fruttosio, secondo la quale le
critiche e le osservazioni che si sono riportate sarebbero destinate a dare una
valutazione delle scelte tecniche del medico che, giuste o sbagliate che
fossero, non dovrebbero essere censurate in questa sede in quanto tale
valutazione risulterebbe totalmente estranea all’imputazione mossa al dottor A..
E’ bene ricordare, perciò, che in questo processo non si sta valutando se
l’imputato ha fatto bene o male ad operare una certa scelta nell’ambito della
sua professione sanitaria ovvero se ne esistevano altre più indicate di quelle
effettuate.
Qui si sta valutando, invece, se la giustificazione che l’imputato e i
consulenti tecnici della difesa hanno offerto in sede processuale all’uso del
Samyr (ovvero all’uso dell’Esafosfina) possa avere un qualche fondamento logico
e scientifico e possa, quindi, essere ritenuta attendibile e risulta evidente
che la proposta spiegazione è da ritenere solo strumentale, non solo per la
riconosciuta competenza tecnica del dottor A., che quindi non avrebbe mai scelto
una via così dispendiosa e contorta per ottenere l’effetto antiossidante, ma
soprattutto perché sul piano probatorio risulta acquisita in atti la
dimostrazione che l’imputato conosceva ed adoperava il glutatione per
somministrarlo ai giocatori.
Pur senza tener conto della non indifferente quantità di capsule di glutatione
che risultano acquistate dalla società come integratore alimetare, sempre nel
periodo preso in considerazione, invero, almeno 10 giocatori della Juventus
al sorteggio antidoping hanno dichiarato di aver assunto il Tad e tale
medicinale, composto da glutatione ridotto sale sodico, coma da scheda tecnica,
risulta essere stato acquistato nella forma di Tad 600 fiale per 175 confezioni,
mentre tra i farmaci in giacenza sono state rinvenute soltanto 18 confezioni di
Tad. Senza contare, poi, che per la sola stagione 1997/98 risultano acquistate
300 confezioni di Glutatione ridotto 500 mg in capsule.
Il dottor A., insomma, somministrava regolarmente il glutatione ai giocatori,
così come abitualmente somministrava vitamine di vario genere tra le quali la
vitamina C e la vitamina E, come egli stesso ha più volte dichiarato e, dunque,
l’imputato non aveva affatto bisogno di utilizzare il Samyr come precursore del
glutatione, così come pretestuosamente si è sostenuto.
E, dunque, risulta certo in atti che l’imputato - contrariamente a quanto da lui
sostenuto - non ha utilizzato il Samyr come precursore del glutatione, né può
averlo utilizzato per combattere affezioni epatiche, dal momento che i giocatori
della squadra non soffrivano di disturbi al fegato.
Si è pure fatto intendere, inoltre, che il Samyr potrebbe essere stato
utilizzato contro la fatica, ma anche questo tipo di spiegazione risulta
generico, ingiustificato e privo di fondamento anche nei fatti.
L’imputato più volte ha affrontato l’argomento e lo ha fatto ampiamente, ad
esempio, a proposito degli aminoacidi ramificati e del triptofano, sostanza
usata dal cervello per produrre serotonine che – a dire dell’imputato –
sarebbero tra le cause principali del senso della fatica.
Il dottor A. così si è espresso: “Questo, tra l’altro proprio ieri, riguardando
ovviamente tutte le cose, ho letto proprio uno studio fatto dall’Università di
Pisa su questo argomento, in cui appunto parlava della fatica e indicava che le
cause di fatica sono quelle che ho detto prima, cioè il glicogeno, la deplezione
del glicogeno, della creatina, degli ioni... degli idrogenioni e, ultimo, l’ho
dimenticato prima, della interferenza del triptofano sulla...... Comunque
parliamo di situazioni che sono ai limiti tra la fisiologia e la blanda
patologia. Come vengono usati integratori e possono anche non essere usati, così
come vengono usati farmaci, ma possono non essere usati perché sono farmaci di
basso livello e possono servire, ma comunque non succede nulla di clamoroso se
non vengono usati, anche questa evidenza scientifica, tra l’altro non
certissima, ma comunque anche questa evidenza scientifica, non significa che se
uno non blocca il triptofano e quindi c’è la fatica acuta, allora il soggetto
diventi, chissà, malato e non si tuteli la sua salute; è un elemento di
arricchimento ulteriore dal punto di vista speculativo, cioè delle nostre
conoscenze, circa i meccanismi della fatica. Questo volevo dire. Dal punto di
vista poi che uno si affatichi, e beh, vuol dire che sarà affaticato, sappiamo
che probabilmente tra le varie componenti c’è anche la serotonina, ecco,
possiamo anche pensare quello.......ma io penso che un soggetto... ma un
soggetto che non è affaticato stia meglio di uno che è affaticato! Cioè penso
che qualsiasi persona che viene da me, cioè non bisogna distinguere la
precauzione che si deve avere negli eccessi da allenamento o da gara, da quelli
che sono degli affaticamenti anche se fisiopatologici, e che comunque consentano
un’attività professionistica del calcio. Quindi si sa, si può sapere che
l’aminoacido a catena ramificata, che ribadisco, non è mai stato usato da noi in
maniera molto molto... anzi, pochissimo, però è uno strumento che noi sappiamo
esistere, quindi non dico, anche oggi possiamo usarlo qualche volta. Lo usiamo
qualche volta.....” (trascrizioni registrazioni udienza del 10 luglio 2003 –
pagine 249 e seguenti).
Riferendosi, perciò, agli aminoacidi ramificati e a questo tipo di farmaci di
cui si sta trattando, tra i quali il Samyr, definiti di basso livello
dall’imputato, nonché alla generica stanchezza, valutata come situazione che è
indicata ai limiti tra la fisiologia e la blanda patologia, il dottor A. ha
affermato che occorre distinguere la precauzione che si deve avere nei riguardi
degli eccessi da allenamento e da gara dall’affaticamento che invece è
controllabile farmacologicamente e che ugualmente consente lo svolgimento
dell’attività sportiva professionistica e, in quest’ultimo caso, insomma, è
opportuno ricorrere alla somministrazione di integratori e farmaci, dal momento
che pur non costituendo la stanchezza una vera patologia, comunque è preferibile
non sentirsi stanchi.
Inutile ripetere che non può essere condivisa la esposta filosofia nell’uso dei
farmaci e delle sostanze da somministrare ai giocatori, come è inutile ripetere
che un uso di medicinali in assenza di accertate patologie, non individuate
neppure dall’imputato, è un modo di impiego dei farmaci vietato dalla legge e
non può trovare giustificazione nell’elasticità dei termini adoperati per
sminuire il valore di medicinale, che diventa di basso livello, ovvero per
accentuare una situazione che lo stesso dottor A. riconosce essere solo
fisiologica, ma che ad arte viene indicata anche ai limiti con la blanda
patologia.
Senza contare, poi, che quanto sostenuto dall’imputato non trova alcun conforto
di tipo scientifico e, per quel che riguarda il Samyr in particolare, è
addirittura smentito dalle conclusioni alle quali è pervenuto il perito.
Anche nei fatti, del resto, non vi è alcuna conferma ad un uso del Samyr
genericamente contro la fatica, sia perché come si è visto spesso la
somministrazione avveniva qualche ora prima della gara, quando cioè il giocatore
era o avrebbe dovuto essere riposato e in condizioni di poter partecipare alla
competizione agonistica, sia perché come ha ricordato il pubblico ministero nel
corso della discussione ad un giocatore in particolare risulta somministrato
Samyr più volte a parecchia distanza di tempo da precedenti prestazioni da lui
sostenute.
Il dottor A., che oltre ad avere la specializzazione in medicina dello sport è
anche psichiatra, infine, non ha adoperato il Samyr neppure per il trattamento
di sindromi depressive. Egli, anzi, ha dichiarato a tal riguardo di non avere
mai utilizzato il Samyr come antidepressivo, sostenendo che nessuno psichiatra
lo userebbe a tale scopo.
Ecco, dunque, che risulta provato che l’imputato che pure ha somministrato in
modo ampio il Samyr ai propri giocatori per via endovenosa e per via orale,
prevalentemente nelle ore precedenti la partita, ha fatto un uso assolutamente
off-label di tale medicinale, trascurando consapevolmente e sistematicamente le
indicazioni terapeutiche riportate nella scheda tecnica e nel foglio
illustrativo e, anzi, di fatto rifiutando – come si è visto – l’unica
indicazione terapeutica per la quale risulta essere stata rilasciata
l’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale di cui
si tratta.
Il perito, d’altra parte, ha individuato la ragione della somministrazione di
questo medicinale, molto simile peraltro a quella dei medicinali di cui si è già
trattato, ed ha osservato che : “....il sistema dopaminergico risulta
profondamente attivato dall’adattamento alla prestazione, per cui nei soggetti
sani-atleti è postulabile che l’allenamento e le prestazioni incrementino il
turnover catecolaminergico che dall’aminoacido fenilalanina porta alla
formazione di dopamina, di noradrenalina e – mediante transmetilazione – di
adrenalina.
La contemporanea somministrazione del Samyr può indurre una attivazione delle
reazioni transmetilative, contribuendo così a rendere più efficiente il turnover
in questione e, quindi, le eventuali attivazioni neurofisiologiche ad esso
correlate.” (pagina 46).
Sulla base di tali osservazioni, il perito ha concluso non solo per una
somministrazione di Samyr ai giocatori del tutto off-label, ma ha anche rilevato
che essa “può aver avuto l’intento di conseguire effetti farmacologici correlati
con l’attivazione dei processi neurobiologici interessanti, ad esempio, il
sistema dopaminergico centrale.” (pagina 47).
I corticosteroidi sono farmaci che pure l’imputato non ha potuto definire di
basso livello e, anzi, la difesa riferendosi ad essi spesso ha parlato di
farmaci salvavita.
In realtà, si è già anticipato che è vero che alcuni cortisonici possono salvare
la vita, essendo soprattutto utili ad interrompere gli stati di shock o gli
attacchi d’asma, ma si è rilevato come per ottenere tale risultato occorra
un’assimilazione immediata del farmaco che non si ottiene, quindi, attraverso
la somministrazione per via orale, con la conseguente necessità che il prodotto
debba essere digerito prima di svolgere la propria funzione.
“Gli effetti dei corticosteroidi sono numerosi e disseminati. Essi includono
alterazioni nel metabolismo dei carboidrati, proteine e lipidi, mantenimento del
bilancio idrico ed elettrolitico, preservazione della normale funzione
cardiovascolare, del sistema immunitario, del rene, dei muscoli scheletrici, del
sistema endocrino e del sistema nervoso centrale (SNC).
In aggiunta, i corticosteroidi consentono all’organismo la capacità di resistere
a circostanze stressanti, come stimoli nocivi e cambiamenti ambientali, frenando
la secrezione di corticosteroidi endogeni, così che il soggetto non subisce gli
effetti limitanti indotti dall’instaurazione di una condizione di
stress............
Concetti più recenti suggeriscono che le azioni anti-infiammatorie e
immunodepressive dei corticosteroidi, che sono alla base delle azioni
farmacologiche di questa classe di farmaci, forniscono anche un meccanismo
protettivo in condizioni fisiologiche, poiché molti dei mediatori immunitari
associati con la risposta infiammatoria diminuiscono il tono vascolare e possono
condurre a un collasso cardiovascolare se non contrastati dai corticosteroidi.”
(pagina 30 relazione peritale).
Da un punto di vista terapeutico, i corticosteroidi si comportano come “armi a
doppio taglio: se, infatti, possono essere considerati per alcune patologie dei
farmaci salvavita (stato anafilattico, asma acuta), il loro uso continuato può
lasciare progredire asintomatiche sia una grave infezione, sia un’ulcera
gastrica fino alla perforazione.” (pagina 31).
Ad eccezione del Flebocortid, “i corticosteroidi sono dei composti di sintesi la
cui attività anti-infiammatoria e glucocorticoide è spiccatamente più elevata di
quella dell’ormone naturale, il cortisolo.” (pagina 32).
I medicinali corticosteroidi possono essere acquistati dietro presentazione di
ricetta del medico non ripetibile.
In campo sportivo, secondo i regolamenti CIO e CONI, essi sono considerati
farmaci a restrizione d’uso, con riferimento alla forma con cui avviene la
somministrazione.
L’uso di corticosteroidi, invero, è sempre vietato, ad eccezione dell’uso locale
(otoiatrico, oftalmologico e dermatologico), della terapia inalatoria (asma e
riniti allergiche) e delle iniezioni intra-articolari e locali. In questi casi,
però, è prevista la cosiddetta notifica preventiva e, cioè, la comunicazione che
il medico della squadra deve effettuare all’autorità sportiva di riferimento
prima della gara, specificando il tipo di somministrazione, il prodotto
utilizzato e l’atleta al quale le somministrazione è stata effettuata.
Tra i medicinali in uso presso la Juventus vi sono parecchie specialità
di diversi composti corticosurrenalici. Si tratta del Deflan (deflazacort),
nella forma del Deflan 6 mg compresse e del Deflan 30 mg compresse; del
Deltacortene (prednisone) 5 mg compresse; del Flantadin 30 mg compresse; del
Flebocortid (idrocortisone) 500 mg fiale. Il numero di confezioni di tali
medicinali acquistati dalla Juventus, peraltro, risulta limitato per cui
anche il perito si è soffermato poco su di essi.
Maggiore interesse, invece, rivestono il Bentelan (betametasone disodio fosfato)
e il Depo-Medrol (metilprednisolone). Di quest’ultimo medicinale risultano
acquistate 12 confezioni di fiale e 84 confezioni di Depo-Medrol fiale con
lidocaina; di Bentelan invece risultano acquistate oltre 120 confezioni di
Bentelan fiale, nella forma da 1,5 mg e 4 mg, e 36 confezioni di Bentelan
compresse. Tra i farmaci in giacenza, sono state rinvenute una trentina di
confezioni di Bentelan fiale e 4 confezioni di Bentelan compresse.
Dalla sola lettura dei dati riportati, emerge evidente la necessità di dover
esaminare due aspetti della questione: a) in primo luogo, occorre accertare
perché presso il deposito farmaci della Juventus si è continuato ad
acquistare confezioni in compresse di corticosteroidi il cui uso è assolutamente
vietato dai regolamenti sportivi, potendo essere somministrati tali prodotti
solo per via orale che, come si è visto, è proibita e, conseguentemente, come
siano state utilizzate ben 32 confezioni di Bentelan compresse, oltre alle
confezioni in compresse di Deflan, Deltacortene e Flantadin, che ancorché in
misura minore comunque pure risultano essere state utilizzate; b) in secondo
luogo, è necessario verificare quale uso sia stato fatto delle poche fiale di
Flebocortid, nonché delle tantissime fiale di Depo-Medrol e di Bentelan e,
conseguentemente, se tali prodotti siano stati utilizzati per gli usi
consentiti, nella totale inosservanza della disciplina riguardante la notifica
preventiva.
Cominciando proprio da quest’ultimo aspetto della questione, la prima
osservazione che viene spontanea è che, al più, i medicinali utilizzati a
livello locale o per infiltrazioni intra-articolari sono le 84 confezioni di
Depo-Medrol 40 mg + lidocaina che è un anestetico locale, sostanza anch’essa
ammessa con determinate restrizioni dai regolamenti sportivi, che viene
associata al cortisone proprio per attenuare il dolore dell’iniezione in
previsione di un uso locale o intra-articolare.
Le 84 confezioni in parola, utilizzate solo a questo fine, sembrano già
tantissime, soprattutto se si considera che non si tratta solo di un anestetico
locale, bensì di un cortisonico al quale è associato l’anestetico e che, perciò,
va somministrato con iniezioni locali o intra-articolari.
E poi rimangono le oltre 100 confezioni di Depo-Medrol e Bentelan fiale non
abbinate ad alcun anestetico di cui pure si è perduta traccia. Né si può trovare
facile giustificazione, a tal riguardo, invocando a proprio favore il sistema
che non funzionava.
E’ vero. Il sistema delle notifiche preventive non funzionava e ciò non era
addebitabile al dottor A., anche se come si è anticipato l’imputato accettava
tale sistema, era con esso integrato e a pieno titolo ne faceva parte. Il lavoro
come medico, diversamente, non gli sarebbe mancato, sia in considerazione delle
sue capacità professionali, sia in considerazione del fatto che come psichiatra
avrebbe anche potuto continuare a lavorare presso la casa di cura della famiglia
di origine.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, invero, in quanto appartenente al CONI
che, a sua volta, recepisce le disposizioni emanate dal CIO in materia di
sostanze e metodi vietati in quanto dopanti, adotta le disposizioni a tal
riguardo approvate dal CONI e, quindi, dal CIO e in tali elenchi i
corticosteroidi sono considerate sostanze soggette a determinate restrizioni,
conformemente a quanto si è già indicato.
Senonché, nella traduzione della normativa CIO recepita dalla FIGC, almeno dal
1992 e fino a metà degli anni ’90, l’obbligo delle notifiche preventive veniva
indicato in modo impraticabile per le squadre di calcio, perché in pedissequa
conformità a quanto previsto dal testo originale si prevedeva che la notifica
preventiva venisse effettuata alla competente autorità medica del CIO, il che
ovviamente rendeva inattuabile la disposizione stessa.
Dalla stagione 1995/96 in avanti, però, la traduzione nel recepimento della
normativa mutava e veniva stabilito che: “I medici di squadra che desiderino
somministrare ad un atleta corticosteroidi mediante iniezione locale o
intra-articolare, o mediante inalazione, sono tenuti a darne notifica scritta,
prima della competizione, alla competente autorità medica della Federazione
sportiva nazionale o del Comitato organizzatore della manifestazione” (delibera
FIGC – n. 659/C. F. del 30 luglio 1996).
La FIGC, peraltro, non si è mostrata mai troppo sensibile a tale problema e, pur
avendo recepito fin dal 1992 quanto stabilito dal CIO a tal riguardo, non si era
mai fatta carico di provvedere ad apprestare la necessaria organizzazione perché
al regolamento venisse garantita adeguata attuazione.
Pure dopo il 1996, del resto, quando ormai anche la traduzione del regolamento
non avrebbe più dovuto consentire giustificazioni di alcun genere, la FIGC non
ha provveduto minimamente ad adeguarsi apprestando la necessaria organizzazione
e pretendendo dalle società il rispetto di quanto in esso stabilito a proposito
delle notifiche preventive.
Il dottor Tencone, all’epoca medico in seconda della Juventus, ha
ricordato che, dopo la modifica della traduzione circa l’obbligo delle notifiche
preventive, si era cercato da parte della società di consegnare la dichiarazione
prima della gara - nell’occasione la sua squadra giocava a Cremona – ma nessuno
era stato incaricato di ricevere tale dichiarazione che, perciò, non fu
possibile presentare (v. esame testimoniale del 22 luglio 2002 – pagine 89 e
seguenti trascrizioni registrazioni della relativa udienza).
Il teste Petrosino Guglielmo, segretario generale FIGC, non ha ricordato
nemmeno che nel regolamento fossero previste delle notifiche preventive prima
del 1999 (testimonianza del 14 giugno 2002 – pagine 220 e seguenti delle
relative trascrizioni).
Colucci Anna e Varese Carla, dirigenti CONI, entrambe esaminate come testimoni
nell’udienza del 28 marzo 2002, non sono riuscite a spiegare il perché dei
ritardi e delle inadeguatezze e la prima, tra l’altro, ha riferito dei contrasti
sorti tra CONI e FIGC circa la discrezionalità della misura del pH e della
densità urinaria, il che impediva l’adozione di adeguata modulistica, mentre la
seconda ha pure raccontato in che modo aveva appreso che il laboratorio di
analisi dell’Acqua Acetosa, accreditato dal CONI, omettesse di effettuare tutte
le analisi richieste.
Ravazzolo Mariano, dirigente CONI, all’udienza del 23 maggio 2002, nel corso
dell’esame testimoniale, ha fatto dichiarazioni davvero inquietanti, riuscendo a
spiegare persino che l’aggettivo preventivo significa prima della gara, però
solo in sede di giochi olimpici, mentre per le Federazioni non si è ben compreso
quale significato si sarebbe dovuto assegnare alla locuzione “prima della
competizione”.
Il teste, poi, è sembrato pure molto preoccupato dell’effetto sulla privacy che
le notifiche preventive avrebbero potuto comportare, se esse fossero state
genericamente spedite chissà a quale destinazione, e dichiarazioni di analogo
tenore ha reso in ordine al laboratorio di analisi, sì che l’immagine
complessiva che se ne è ricavata è di totale disinteresse, se non peggio.
Lo stesso dottor A. ha parlato della vicenda e, dopo aver confermato il
tentativo effettuato da Tencone prima della partita Cremonese-Juventus,
ha aggiunto: “.......‘95, non ci siamo mica fermati, siamo andati avanti.
Allora, per esempio a Torino c’è il Vice Presidente della Federazione Medico
Sportiva Italiana, che è il dottor Pezzano, e quindi il dottor Pezzano che fa
anche gli antidoping per noi. Quindi la prima volta che siamo andati alla
partita successiva, siamo andati a chiedere al dottor Pezzano che in qualità di
Vice Presidente della Federmedici era sicuramente una delle persone più
informate sull’argomento, e lui ci ha dovuto dire due cose: primo, che non ne
sapeva niente e, secondo, che esisteva una... come si può dire, una convenzione
- che lui era a conoscenza e questo risultava e risultò poi anche a noi - una
convenzione fra Federmedici e FIGC secondo la quale il momento in cui bisognava
dichiarare tutti i farmaci, ivi compresi anche quelli da restrizione d’uso,
dovevano essere fatti dopo la gara.
Non ancora contenti di questo aspetto, abbiamo fatto una mini-riunione con altri
medici sociali. Questo è avvenuto... mah, direi nei primi del ‘96, ricordo che
c’erano i medici, alcuni medici importanti, allora c’era... è venuto Tavana,
c’era il medico della Sampdoria, Campini, insomma abbiamo... e tutti quanti han
detto: «Boh? Nessuno ne sa niente e nessuno riceve niente».
Abbiamo poi capito, ma questo l’abbiamo capito, che quelli erano regolamenti del
CIO, fatti perciò per un’attività che avveniva nell’arco di breve tempo, come le
Olimpiadi, dove c’è un ufficio apposta che può ricevere queste notifiche e così
era stato fatto. Poi ripercorso pedestremente CIO, FIGC e LEGA, senza
minimamente poi provvedere a livello istituzionale di creare, dal punto di
vista, così, l’ufficio addetto alla eventuale ricezione. Tant'è vero che alcuni
testimoni sono venuti qui a dire – del CONI – che non sapevano cosa farne......”
(trascrizioni registrazioni udienza del 21 luglio 2003 – pagine 131 e seguenti).
In realtà, come è emerso in modo chiaro anche da quanto dichiarato dai testi
Botré Francesco e Aiello Giacomo, quest’ultimo all’epoca responsabile
dell’Ufficio della Procura Antidoping del CONI, esaminato nel corso dell’udienza
del 14 giugno 2002, dal 1992 e fino alla stagione 1998/99, la FIGC aveva agito
sulla base di una convenzione con la Federazione Medica Sportiva e non era
assolutamente organizzata per poter ricevere notifiche preventive, mentre dopo
l’inizio del procedimento penale che ha dato luogo all’attuale processo, la
Federazione aveva provveduto a creare una struttura adeguata per ricevere tali
notifiche presso l’ufficio medico della Nazionale di Coverciano.
Il mancato rispetto del regolamento sportivo, in questo caso, non può essere
addebitato, dunque, al dottor A., pur rimanendo immutate le responsabilità
dell’imputato in ordine alla gestione dei farmaci e, per qualche verso,
risultando addirittura accentuate tali responsabilità relativamente alla
gestione dei corticosteroidi.
Si è detto come tutte le società omettessero di presentare le notifiche
preventive, in pratica per volontà della FIGC che pur recependo il regolamento
antidoping CIO, dal 1992 al 1995, non si era neppure preoccupata di tradurne il
testo in modo che le notifiche potessero essere eseguite ad un organo della
Federazione stessa e quando, dopo il 1995, ha modificato il testo della
disposizione, essa ugualmente non si è minimamente attivata e preoccupata di
creare tale organismo, in modo che effettivamente le società potessero
provvedere alla presentazione delle notifiche preventive.
Tale comportamento contraddittorio della Federazione (ma per quel che è emerso
nel corso del dibattimento non si può dire che il CONI se ne desse maggior
pensiero), di fatto ha consentito alle società di omettere ogni notifica
preventiva, continuando a dichiarare i medicinali assunti solo per i giocatori
sorteggiati in sede di controlli antidoping dopo la partita.
Si è anche osservato che, in fondo, le notifiche preventive non assumevano una
decisiva importanza, trattandosi di dichiarazioni che, comunque, avrebbero
riguardato solo somministrazioni di farmaci per via inalatoria, locale o
intra-articolare e, quindi, di scarsa importanza, tanto che qualche
somministrazione di questo tipo – si è rilevato – avrebbe potuto essere
effettuata pure in corso di competizione e perciò mai avrebbe potuto essere
dichiarata preventivamente.
Rimangono molte perplessità in ordine a quest’ultima affermazione e, cioè, che
infiltrazioni locali e inta-articolari di cortisone potessero essere effettuate
anche nel corso della partita. Come si è detto, il cortisone è diverso dal
semplice anestetico locale e persegue finalità terapeutiche difficili da
realizzare in corso di competizione.
Si può concordare, invece, sul fatto che le notifiche preventive non
riguardassero somministrazioni particolarmente impegnative proprio per le
restrizioni che all’uso di certi farmaci venivano imposte dai regolamenti
sportivi.
La rilevanza del problema, però, risiede proprio in questa evidente
considerazione, oltre che nella coerenza dei comportamenti che impone, una volta
attuate certe scelte, di seguirle fino in fondo per renderle effettive ed
efficaci.
Le notifiche preventive, invero, riguardano somministrazioni di scarso interesse
solo se la normativa adottata venga rispettata e si tratti davvero di uso molto
limitato di certi medicinali, per i quali le normali forme di somministrazione
sono proibite.
Se, però, quanto previsto dal regolamento antidoping non viene rispettato, il
fatto che l’uso dei corticosteroidi sia comunque ammesso – sia pure con
determinate restrizioni – costituisce la giustificazione quanto meno alla
detenzione di tale tipo di farmaci.
Ecco perché assume ancora maggior rilievo il fatto che l’imputato abbia
acquistato tali specialità medicinali senza osservarne le regole prescritte per
l’acquisto e, soprattutto, li abbia somministrati senza alcuna forma di
documentazione, neppure nelle schede tecniche di cui si dirà a proposito delle
compresse di cortisone.
Né si può più di tanto invocare il principio secondo il quale è l’accusa che
fornisce la prova della responsabilità, perché in questo caso di elementi a
carico dell’imputato ne esistono parecchi e tutti univocamente diretti nella
medesima ottica.
L’imputato non avrebbe potuto costituire una riserva di medicinali, di fatto
allestendo un magazzino gestito con il principio della giacenza minima delle
varie specialità medicinali; l’imputato non avrebbe potuto somministrare farmaci
senza adeguata documentazione e senza attenersi alle indicazioni terapeutiche
riportate nell’autorizzazione ministeriale; l’imputato non avrebbe potuto
detenere e somministrare tanti corticosteroidi quanti risultano dai documenti
che ne attestano l’avvenuto acquisto.
Poiché dunque la maggior parte di tali farmaci non è stata più rinvenuta nelle
giacenze di magazzino è evidente che essi sono stati somministrati e, allora,
nella descritta situazione, avrebbe dovuto essere il dottor A., a monte
responsabile di tale situazione, almeno a giustificare su quali giocatori e per
quali patologie siano stati somministrati tanti corticosteroidi, ma l’imputato
che pur ha vantato una solida memoria non lo ha fatto e non ha fornito alcuna
spiegazione a tal riguardo.
Il pubblico ministero, anzi, ha ricordato come emblematico il caso Torricelli.
Il giocatore era stato sentito a sommarie informazioni il 25 novembre 1998, nel
corso delle indagini preliminari ed il relativo verbale è stato acquisito agli
atti. In tale verbale, tra le tante dichiarazioni, Torricelli aveva anche
affermato: “Non ricordo di aver usato prodotti cortisonici tipo Bentelan, prendo
atto che secondo quanto risulta dal verbale di prelievo antidoping relativo alla
partita Juve-Parma del 31 marzo 1996 fu dichiarato che avevo assunto del
Bentelan. In effetti, ricordo questo farmaco; a prescrivermelo è stato
sicuramente il medico della società dottor A.. Non ricordo per quale motivo,
posso ipotizzare per terapia anti-infiammatoria un po’ più forte rispetto al
normale Voltaren.
Non ricordo se il medico mi diede delle giustificazioni per farmi assumere il
Bentelan, quindi non ricordo se il medico mi disse che l’uso del Bentelan poteva
essere doping.
Non sono in grado di dire nulla circa i dosaggi di cortisonemia a cui sarei
stato sottoposto da parte dello staff medico della Juve.
Prima di assumere il Bentelan non conoscevo questo prodotto.
Escludo che il medico della società mi abbia mai somministrato qualche prodotto
dicendomi che a certe condizioni poteva essere doping.”
Nel corso del dibattimento, Moreno Torricelli è stato sentito come testimone e
gli è stato nuovamente richiesto se nel periodo juventino avesse anche fatto uso
di Bentelan ed il giocatore così ha risposto: “Non uso frequente, mi ricordo che
l'ho usato una volta, perché avevo una forte infiammazione a una gamba e l'ho
fatto a uso locale.
GIUDICE – Con infiltrazioni sul punto?
TORRICELLI – Sì.
GIUDICE – Altre volte non l'ha mai più usato?
TORRICELLI – No, l'ho usato in quella precisa circostanza come terapia, siccome
avevo questa forte infiammazione.
GIUDICE – Che cos'era? Un'infiammazione di che cosa?
TORRICELLI – Del cavo popliteo mi sembra, adesso non sono…”
Il pubblico ministero, allora, ha chiesto spiegazioni al teste delle sostanziali
differenze tra le prime e le successive dichiarazioni e Torricelli ha fornito
delle giustificazioni nel modo che segue:
“P.M. – Lei quando ha parlato del Bentelan, senza che le venisse domandato
dal Presidente, ha detto che lo prendeva per uso locale.
TORRICELLI – Sì.
P.M. – Cosa vuole dire "per uso locale"?
TORRICELLI – Mi hanno fatto un'iniezione dove avevo questa infiammazione.
P.M. – Sa la differenza tra uso locale e iniezione intramuscolare?
TORRICELLI – Sì.
P.M. – Ce la può dire?
TORRICELLI – La differenza è che questo farmaco qua, se preso, non lo so, a
iniezione intramuscolare, adesso non so bene, può essere doping se non è…..
....quando sono stato dal professor Guariniello che mi ha detto che poteva
essere doping se era… io sono uscito da lì e sono andato a informarmi.
P.M. – Da chi si è informato?
TORRICELLI – Mi sono informato dal dottor A..
P.M. - È per questo che oggi riferisce così.
TORRICELLI – Sì, è per quello...” (udienza del 27 ottobre 2003 – pagine 89 e
seguenti).
Come è di tutta evidenza, il teste nel corso della testimonianza dibattimentale
ha fatto dichiarazioni del tutto diverse da quelle rese al pubblico ministero
nel verbale di sommarie informazioni.
Non è il caso di approfondire che cosa gli abbia detto l’imputato con il quale
il teste ammette di aver parlato, per stabilire se sia più verosimile la
ricostruzione a tal riguardo proposta in sede di discussione dal pubblico
ministero ovvero quella effettuata dalla difesa.
E’ certo, però, che il teste ha dichiarato il falso: non è vero che egli ha
parlato con il dottor A. dopo che era stato sentito dal pubblico ministero
(“....io sono uscito da lì e sono andato a informarmi..”). Non vi sarebbe stata
alcuna ragione per farlo, avendo egli ormai reso le proprie dichiarazioni.
Né risponderebbe a logica pensare che del proprio malanno Torricelli non
ricordasse quasi nulla a distanza di circa due anni e mezzo dal fatto (marzo
1996-novembre 1998) e, invece, avrebbe ricordato così bene circa cinque anni
dopo quanto a lui sarebbe stato spiegato da A. immediatamente dopo la
deposizione resa al pubblico ministero (novembre 1998- ottobre 2003).
Il teste, inoltre, nel novembre 1998, pur non ricordando esattamente il fatto,
comunque ha dimostrato di conoscere abbastanza bene gli effetti del Bentelan,
specificando che trattasi di un anti-infiammatorio ben più potente dello stesso
Voltaren che come anti-infiammatorio già non scherza. Egli, poi, non è stato in
grado di specificare modalità, tempi e dosaggi della terapia pur riferendosi
complessivamente ad una cura difficilmente interpretabile come un’unica
infiltrazione locale.
Nella seconda circostanza, nell’ottobre 2003, invece, il teste è stato
precisissimo: ha specificato il tipo di infiammazione di cui avrebbe sofferto;
la forma della somministrazione (ovviamente l’unica consentita, se accompagnata
da notifica preventiva); ha precisato che si sarebbe trattato di un’unica
infiltrazione (miracolo del Bentelan) ed ha saputo specificare, contrariamente a
quanto affermato nella prima deposizione, che una diversa somministrazione del
cortisone sarebbe stata considerata doping per i regolamenti sportivi,
circostanza che giustamente ha tanto allarmato il pubblico ministero.
Risulta evidente, insomma, che indipendentemente dal contenuto della
dichiarazione testimoniale di Torricelli, verosimilmente costruita ad arte, il
teste comunque non si è rivolto ad A. dopo aver reso dichiarazioni al pubblico
ministero, ma ha parlato con l’imputato nel corso del dibattimento, dopo aver
ricevuto la citazione per testimoniare e nei tempi immediatamente precedenti
all’udienza in cui ha reso la propria testimonianza.
Tale scorretto comportamento, oltre ad imporre la necessità di un ulteriore
accertamento giudiziario, per quanto riguarda l’aspetto che più interessa in
questa sede, mina gravemente l’attendibilità delle complessive dichiarazioni
rilasciate dal teste e getta ombre ancora più fosche sulla reale
somministrazione di Bentelan che l’imputato ha effettivamente praticato a
Torricelli nel marzo 1996.
Se si va a controllare le dichiarazioni rese dai giocatori in sede di sorteggio
antidoping, si può facilmente notare come in un periodo di circa quattro anni
solo 7 calciatori della Juventus abbiano dichiarato di aver assunto
Bentelan, Torricelli compreso, e ovviamente – è da ritenere – per
somministrazioni locali o intra-articolari, perché diversamente tali
dichiarazioni dovrebbero essere interpretate come confessioni di doping.
Ma, allora, dove sono finite tutte le fiale di Bentelan e di Depo-Medrol di cui
nessuno ha mai parlato? Quale uso è stato fatto di tante confezioni di
corticosteroidi acquistate e non più rinvenute e, quindi, certamente utilizzate?
Il dottor A. che non ha tenuto alcuna documentazione in ordine a questi, come
agli altri medicinali da lui utilizzati, non ha fornito alcuna giustificazione a
tal riguardo.
Né – passando al secondo aspetto della questione - giustificazione alcuna è
stata offerta in ordine alle 32 confezioni di Bentelan compresse, nonché delle
compresse delle altre specialità che, sia pura in misura ridotta, sono anche
state acquistate ed utilizzate.
Come si è visto, poiché la somministrazione per via orale dei corticosteroidi è
assolutamente vietata dai regolamenti sportivi e poiché per tali specialità non
può neppure essere invocata la qualità di farmaco salvavita, dei cortisonici in
compresse non si giustifica in alcun modo neppure la semplice detenzione.
Il difensore ha provato a giustificare l’uso delle tante compresse di cui si
tratta, sostenendo che la somministrazione dei prodotti in parola è vietata solo
se gli atleti che li assumono partecipano alla competizione, mentre risulta
lecita se tale somministrazione sia effettuata su atleti nei periodi di
inidoneità e, quasi rimproverando il perito che non le aveva prese in
considerazione ed il pubblico ministero che lamentava ancora una volta la totale
mancanza di documentazione, ha rinviato alle schede sanitarie dei giocatori,
invitando a consultarle attentamente, perché in esse vengono riportati per
ciascun giocatore i periodi e le cause di accertata inidoneità all’attività
sportiva agonistica.
Ebbene, in atti risultano acquisite le schede sanitarie di 31 giocatori che dal
1995 in avanti sono stati tesserati per la Juventus. Solo per 18
giocatori sono stati riscontrati periodi di temporanea inidoneità alla pratica
sportiva e i casi più gravi riguardano certamente i giocatori Conte e
Tacchinardi, dei quali si dirà a proposito degli esami ematologici.
Dei rimanenti giocatori, se si escludono alcune inidoneità assolutamente lievi,
come quelle che hanno riguardato i giocatori Dimas (2 giugno 1998) e Iuliano (3
giugno 1998) per settoplastica nasale (i due interventi sembrano programmati in
contemporanea) ovvero i giocatori Inzaghi (16 aprile 1998) per trauma contusivo
labbra e Davids (23 luglio 1997) per frattura gamba, il numero si riduce a 12
calciatori, oltre ai menzionati Conte e Tacchinardi, relativamente ai quali si
può subito premettere che, in ordine al primo, risulta praticato cortisone
solo in ambito ospedaliero durante il ricovero subito a maggio 1996 e, per
quanto riguarda il secondo, pure dei cortisonici sono stati somministrati ma con
prescrizioni mediche specifiche, almeno per quanto riguarda l’episodio di
broncopolmonite interstiziale bilaterale del febbraio 1996.
I 12 calciatori ai quali si è fatto riferimento risultano essere rimasti
inidonei: Amoruso per 3 mesi (dal 30 novembre 1997) per frattura spiroide del 3°
distale perone destro; Del Piero per 30 giorni (dal 29 settembre 1996) per
distrazione 2° grado legamento collaterale mediale ginocchio sinistro; Deschamps
per 30 giorni (dal 26 novembre 1997) per distrazione muscolare di 2° grado retto
femorale coscia destra; Di Livio per 8 giorni (dal 10 novembre 1995) per
distorsione ginocchio sinistro e per 60 giorni (dal 22 ottobre 1997) per
distorsione di 2° grado preinserzionale del gemello mediale destro; Ferrara per
60 giorni (dal 29 maggio 1996) per distrazione di 2° grado inserzione adduttore
lungo coscia sinistra e distrazione di 1° grado inserzione retto addominale
sinistro; Fonseca per 15 giorni (dal 20 gennaio 1998) per distorsione
tibio-tarsica e per 60 giorni (dal 12 marzo 1998) per lesione muscolo bicipite
femorale destro; Montero per 30 giorni (dal 19 ottobre 1997) per distorsione
ginocchio destro e meniscectomia selettiva laterale artroscopica; Padovano per
10 giorni (dal 1° agosto 1997) per tendinopatia achillea sx; Peruzzi per 20
giorni (dal 10 settembre 1995) per frattura ossa del naso, per 20 giorni (dal 23
settembre 1996) per frattura V costa emitorace dx, per 20 giorni (dal 22 ottobre
1997) per stiramento muscolo adduttore lungo coscia destra e per 50 giorni (dal
31 maggio 1998 – infortunio avvenuto in Nazionale) per lesione muscolare gemello
mediale gamba sinistra; Pessotto per 45 giorni (dal 31 ottobre 1996) per
distrazione tendine achilleo destro e per 30 giorni (dal 30 novembre 1997) per
stiramento muscolare retto femorale coscia destra; Torricelli per 20 giorni
(dal 4 febbraio 1996) per distorsione ginocchio destro con distrazione menisco
capsulare postero mediale e distrazione di 1° grado legamento collaterale
mediale, per 10 giorni (dal 1° agosto 1996) per distorsione lieve ginocchio
destro e per 180 giorni (dal 9 marzo 1997) per distorsione ginocchio destro e
lesione legamento crociato anteriore e menisco mediale e, infine, Vierchowod per
20 giorni (dal 7 settembre 1995) per pneumotorace spontaneo a destra.
Occorre ricordare, a questo punto, quali siano le indicazioni terapeutiche dei
corticosteroidi in generale e del Bentelan in particolare per le quali tali
farmaci risultano immessi in commercio.
“Il Bentelan compresse è indicato nel trattamento di: artrite reumatoide; asma
bronchiale; colite ulcerosa; collagenopatie; dermatosi infiammatorie; emopatie
discrasiche; ileite segmentaria (sindrome di Crohn); miocardite reumatica;
pemfigo; neoplasie, specialmente a carico del tessuto linfatico; sarcoidosi;
sindrome nefrosica; spondilite anchilosante; gravi allergopatie.
Il Bentelan fiale è indicato nel trattamento di: edema cerebrale; ematopatie
riacutizzate; shock chirurgico; shock da trauma o da ustioni; crisi
d’insufficienza surrenalica acuta; gravi reazioni allergiche ed asmatiche;
reazioni anafilattiche; infarto del miocardio; periartrite delle articolazioni;
sostituzione della terapia orale in caso: di vomito, diarrea persistente,
interventi di chirurgia maxillo-facciale.” (pagina 32 relazione del perito).
Come si vede, l’uso del Bentelan e, in genere dei corticosteroidi, relativamente
alle patologie sofferte dai giocatori di cui è stata dichiarata la temporanea
inidoneità alla pratica sportiva non risulta specificamente indicato; non si
può escludere peraltro che per taluna di tali patologie l’imputato possa
ugualmente averne fatto uso, come anti-infiammatorio o per altra ragione, ma
allora lo stesso dottor A. avrebbe dovuto precisare bene per quale giocatore,
per quale ragione, in quale forma farmaceutica, in quale occasione e in quali
dosi la somministrazione sarebbe avvenuta, consentendo a tal riguardo di
effettuare tutte le eventuali verifiche.
L’imputato, insomma, avrebbe fatto bene, prima, a rispettare le norme che
riguardano l’acquisto, la prescrizione e la somministrazione dei farmaci e, nel
corso del processo, quanto meno a fornire una risposta ai quesiti di cui si
tratta circa l’uso dei corticosteroidi, anziché attendere che nelle conclusioni
fossero i propri difensori a rinviare – peraltro del tutto genericamente e
tardivamente – alle schede sanitarie dei giocatori.
E, dunque, a chi sono state somministrate le compresse contenute nelle 32
confezioni di Bentelan? A chi sono state somministrate le altre compresse
contenute nelle confezioni di Deflan, Deltacortene e Flantadin? A chi sono state
somministrate tutte le fiale di Depo-Medrol e di Bentelan acquistate e
utilizzate dal dottor A.?
La difesa, inoltre, ha pure ricordato che a questo riguardo, come del resto
sugli altri punti del processo, l’imputato si è autodenunciato e il relativo
procedimento d’indagine è stato archiviato.
L’imputato, invero, ha pensato di rivolgersi alla Procura Antidoping del CONI,
con un atto davvero discutibile, che avrebbe potuto anche essere ritenuto
irrilevante in questo processo, se tale atto di autodenuncia non fosse stato
prodotto dalla difesa, con il relativo provvedimento di archiviazione e se i
difensori non avessero più volte ricollegato a tale comportamento la
dimostrazione della correttezza e della perfetta buona fede dell’imputato.
Il dottor A., in realtà, il 28 giugno 2000, scriveva al Procuratore Antidoping e
al Segretario Generale CONI, raccontando del procedimento penale che lo
riguardava da circa due anni e sostanzialmente chiedendo di poter conoscere se
il comportamento da lui tenuto fino a quel momento rispondesse ai regolamenti
del CIO e della FIGC, per sentirsi in qualche modo confortato nel continuare la
propria attività.
Pare superfluo osservare come tale iniziativa sia da ritenere inutile,
inopportuna e pretestuosa, perché dall’esito scontato.
Il dottor A. si è rivolto ai menzionati Organi del Coni dopo aver appreso che il
pubblico ministero riteneva chiusa la fase delle indagini preliminari, tanto che
– come lo stesso imputato ha riferito nel proprio scritto – aveva già notificato
l’avviso a norma dell’articolo 415-bis del codice di procedura penale.
Trattandosi di procedimento a citazione diretta, non era difficile, a quel
punto, ipotizzare che il pubblico ministero avrebbe sicuramente emesso decreto
di citazione a giudizio e l’imputato, infatti, ha fatto chiaramente trasparire
tale fondata previsione nell’atto di autodenuncia.
Ma, allora, a che cosa avrebbe potuto servire il riferito comportamento, se non
a creare indebite interferenze di organi amministrativi, ancorché autorevoli,
nel processo penale che si sarebbe instaurato di lì a poco?
Da qui, l’inutilità e l’inopportunità dell’autodenuncia. Se il dottor A. fosse
stato così sicuro di aver agito con lealtà e correttezza, come da lui vantato
nello scritto al CONI, avrebbe dovuto soltanto attendere con fiducia l’esito del
processo.
Egli, invece, ha intrapreso tale iniziativa, sicuro del risultato scontato che
la denuncia avrebbe avuto e solo per ottenere tale scopo.
Il procedimento penale iscritto a Torino a carico del dottor A., invero, era
noto a tutti, perché ampiamente pubblicizzato dai principali organi di
informazione e, quindi, anche il CONI e i suoi Organi competenti non potevano
non esserne a conoscenza e se avessero voluto agire d’iniziativa non avrebbero
avuto certo bisogno dell’autodenuncia di A..
Proprio per evitare interferenze, sempre sgradevoli e inopportune, se mai,
sarebbe stato comunque preferibile ed opportuno che gli Uffici competenti del
CONI attendessero prima l’esito del processo.
Ma, in ogni caso, una volta che l’imputato si fosse autodenunciato, come in
realtà è avvenuto, che cosa avrebbe potuto fare la Procura antidoping, se non
rimanere nell’ambito delle proprie competenze e chiedere perciò
l’archiviazione, prevalentemente sulla base del fatto che non risultavano
riscontrate positività ai controlli antidoping degli atleti della Juventus?
A questo riguardo, peraltro, si può osservare che è principio di comune e
diffusa esperienza quello secondo il quale per trovare qualcosa (in questo caso
le eventuali positività dei giocatori alle sostanze vietate) bisogna prima
cercarla, per cui il dottor A. che ben conosceva i sistemi e le procedure di
controllo di cui si è detto, all’epoca in vigore, era perfettamente consapevole
che la propria autodenuncia sarebbe stata destinata solo ad accelerare i tempi
di una sicura archiviazione. E così è stato.
Da qui, la pretestuosità del riferito comportamento, che è servito soltanto
perché si potesse sostenere nel processo che l’imputato aveva agito con lealtà
e correttezza riconosciute pure dai massimi Organi sportivi ed in perfetta buona
fede, come l’atto di autodenuncia finiva con l’attestare.
A fronte di tali preordinati apprezzamenti, però, rimane il dato oggettivo
costituito dal numero e dal tipo di specialità medicinali a base di
corticosteroidi che risultano utilizzate dal dottor A. e a tal riguardo, anzi,
va ancora ricordato come il numero delle confezioni di cui si tratta si evince
unicamente dai documenti commerciali rinvenuti presso la società e deve
necessariamente essere valutato per difetto, come ha rilevato pure il perito
(pagina 34), potendosi ipotizzare l’eventuale incompletezza nella documentazione
stessa ovvero l’utilizzazione di campioni gratuiti forniti direttamente ai
medici dalle case farmaceutiche produttrici ovvero l’acquisto di medicinali
effettuato direttamente dai calciatori o da terze persone e così via (in atti vi
è prova documentale di ricette mediche redatte per casi particolari e specifici
dallo stesso dottor A. o anche dal dottor Giorgio Diaferia o dal dottor
Guidalberto Guidi o dal dottor Francesco Coni).
Tali elementi, in aggiunta al fatto che i corsticosteroidi di cui si tratta,
comprese le confezioni in compresse, risultano acquistati negli anni con
sistematica ripetitività, proprio nel pieno rispetto del principio, in vigore
per il rinnovo dei medicinali della “farmacia” della Juventus, della
giacenza minima dei vari tipi di farmaci e in aggiunta al fatto che le
confezioni di medicinali a base di corticosteroidi acquistate erano relative ad
un uso sistemico di somministrazione, inducono a ritenere provato che la
somministrazione dei corticosteroidi in parola sia avvenuta prevalentemente in
forme e per finalità non consentite dai regolamenti sportivi e per indicazioni
diverse da quelle riportate nelle autorizzazioni al commercio dei rispettivi
farmaci.
Il perito, nel concludere sul punto, ha rilevato che presso la Juventus
“le specialità medicinali a base di corticosteroidi per via sistemica sono da
intendersi come somministrate o prescritte off-label a calciatori sani ed in
attività agonistica” (pagina 35) e la ragione della somministrazione dei farmaci
in parola sarebbe da ricercare oltre che nel potenziale e noto effetto
pscicostimolante dei corticosteroidi che fa sì che essi siano vietati dai
regolamenti sportivi, anche “nelle proprietà generali anti-stress di questi
ormoni, a fronte di eventi agonistici competitivi o sedute di allenamento
gravose.” (pagina 31).
Ad inizio pagina 18 della relazione peritale, si legge: “A livello del sistema
nervoso centrale un ruolo morfo-funzionale molto rilevante è giocato dai
fosfolipidi cerebrali........Uno dei componenti più significativi dei citati
fosfolipidi è la fosfatidilserina, che si trova nella membrana cellulare di una
ampia varietà di organismi.”
La specialità farmaceutica Liposom forte è “costituita dai liposomi di
fosfolipidi ipotalamici, quali fosfatidilserina, fosfatidilcolina,
fosfatidiletanolamina, sfingomieline e altri in bassa concentrazione più
mannitolo per migliorare la tollerabilità locale.” (pagina 19). Il mannitolo
appartiene alla classe dei diuretici, proibiti dalle liste CIO, anche se nella
specialità Liposom forte la quantità di mannitolo presente è da ritenere
“assolutamente inadeguata ad indurre un effetto diuretico”.
La specialità Tricortin 1000 “ha come principi attivi i seguenti fosfolipidi
cerebrali: fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, colina,
etanolamina, serina, acido fosfatidico......La specialità medicinale contiene
inoltre lidocaina per migliorare la tollerabilità locale.” (pagina 20). Come si
è già osservato la lidocaina è un anestetico locale che, come tale, è incluso
tra le sostanze a restrizione d’uso di cui pure si è detto.
La difesa ha osservato che l’autorizzazione ministeriale del Liposom forte è in
corso di revisione, ma intanto occorre ricordare che le indicazioni terapeutiche
attualmente autorizzate (AIC 21432024) per tale specialità medicinale sono
tuttora quelle in vigore all’epoca dei fatti e, cioè, quelle di: “coadiuvante
nella terapia delle alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe
neuroendocrine”.
Le indicazioni terapeutiche del Tricortin 1000 approvate dal Ministero (AIC
19941020) sono: “stati ipossidotico-dismetabolici del SNC: traumi cranici,
sindromi commozionali e stati post-commotivi, encefalomielopatie
aterosclerotiche, cefalee vasospastiche o tossiche, intossicazioni endogene ed
esogene; sindromi polialgico-neurosiche, polineuriti tossiche alcoliche,
poliradicoloneuriti artrosiche, paralisi periferiche del VII, stati
polialgico-neurosici senza base organica obbiettivabile.”
Come si vede, si tratta di due specialità medicinali dalle caratteristiche
affini e per questo trattate unitariamente dal perito, anche se occorre rilevare
che di Tricortin 1000, tra il 1996 ed il 1997, risultano acquistate dalla
Juventus solo 7 confezioni in fiale (2+5) e nessuno dei giocatori ha mai
dichiarato di avere assunto tale medicinale.
Per quanto riguarda, invece, il Liposom, dall’elenco degli acquisti effettuati
dalla società, risultano acquistate 5 confezioni di Liposom fiale (nel giugno
1997) e ben 51 confezioni di Liposom forte fiale distribuite negli anni, mentre
tra i farmaci in giacenza sono state rinvenute 10 confezioni di Liposom forte
fiale.
E’ bene precisare, come del resto ha fatto lo stesso imputato, che tra il
Liposom e il Liposom forte l’unica differenza era costituita dall’eccipiente,
che – per quanto riguarda il Liposom – consisteva nella lidocaina, il che
rendeva tale farmaco – al pari del Tricortin 1000 – del tutto vietato dai
regolamenti sportivi, non potendo essere utilizzata la lidocaina se non per un
uso locale.
Il Liposom, inoltre, aveva assunto una certa notorietà nell’ambito del caso
Scarpa che aveva denunciato una somministrazione di sostanze vietate. Daniele
Scarpa, canoista di notevole livello, è stato sentito a sommarie informazioni
testimoniali in data 25 agosto 1999 (il relativo verbale è acquisito agli atti)
ed ha confermato che nel 1994, in occasione del mondiali svoltisi in Messico,
gli venne somministrato il Liposom per via intramuscolare, sostanza che egli
all’epoca non conosceva e che aveva poi scoperto essere inclusa tra le sostanze
proibite.
Il Liposom non è stato mai dichiarato dai calciatori tra i farmaci assunti
(anche perché ne è vietata l’assunzione), anche se al pari del Tricortin 1000 se
ne è perduta traccia non essendo stato neppure rinvenuto tra i farmaci in
giacenza; il Liposom forte, invece, risulta nelle dichiarazioni rese da tre
giocatori al sorteggio antidoping: Deschamps e Ravanelli, entrambi il 24
settembre 1995 e Conte l’11 marzo 1998.
Si è sostenuto da parte della difesa che il Liposom forte sarebbe specialità
medicinale indicata nel trattamento delle sindromi depressive blande.
Il perito non si è dichiarato d’accordo con tale indicazione che, del resto,
contrasta nettamente con le indicazioni terapeutiche riportate
nell’autorizzazione ministeriale ed ha osservato che: “...numerosi
studi....attuati sia nell’animale da laboratorio, sia nell’uomo documentano le
ampie interrelazioni fra i fosfolipidi cerebrali, il sistema dopaminergico e le
attività motorie.” (pagina 24 relazione scritta).
L’imputato, invece, sempre nell’ottica di una limitata azione farmacologica di
tale medicinale, ribadendo che esso può essere utilmente impiegato in casi di
nevrosi ansiose depressive o in blande situazioni psiconevrotiche, così ha
spiegato i tre casi relativi ai giocatori che ne avevano dichiarato
l’assunzione: “......guardi, quelli sono stati tre casi proprio ben definiti eh,
dal punto di vista clinico. Perché ci sono anche dei ricordi precisi, cioè
Deschamps, tanto per dire, era qualche giorno che veniva a lamentarsi del fatto
che soffriva di una situazione di non pieno benessere, prevengo già subito
eventuali... che era chiaramente di altro tipo clinicamente di quelli che ho
descritto prima. Lamentava di essere blandamente - non molto - depresso, un
pochino depresso, lamentava di soffrire di cefalea, tanto è vero che io poi l’ho
sottoposto a un esame che ho anche qui. E per cui io ho fatto diagnosi, essendo
anche uno specialista seppure non più in grande attività ma comunque non sono
diagnosi difficili, ho fatto una diagnosi di blanda sindrome, così, depressiva.
Però, siccome soffriva di mal di testa, e questo mal di testa me lo riferiva da
alcuni giorni, un certo giorno gli ho effettuato una tac del cervello, perché
volevo essere sicuro di non sbagliarmi, che non ci fosse qualcosa. La tac del
cervello ha dato esito completamente negativo, e quindi ho, a lui, prescritto
immediatamente il Liposom Forte che ha continuato per 20-30 giorni, una fiala al
giorno intramuscolare. Ravanelli aveva una sintomatologia....no, Deschamps è nel
‘95 mi sembra, mi sembra. Ravanelli mi sembra uguale, anche nel ‘95, e anche
lui, combinazione nello stesso periodo, ma la prescrizione di Liposom è stata
talmente limitata che mi permette di ricordarlo benissimo, il Liposom anche
Ravanelli ha avuto un periodo di stress. Ricordo che gli era nato il bambino, o
la bambina, adesso non ricordo, in quel periodo, e non dormiva la notte. Quindi
non erano fattori legati allo sport, ma erano questioni ambientali di tipo
familiare, e quindi non dormiva la notte, arrivava al campo, era più stanco di
prima, perché non riposava bene e cose del genere, e anche lui ha fatto un
ciclo. E infine Conte, che invece è avvenuto mi sembra nel ‘98, venne un giorno
a manifestare a me un suo disagio, adesso molto personale, di tipo comunque
familiare, di tipo affettivo.....” (trascrizioni registrazioni dell’udienza del
10 luglio 2003 – pagine 186 e seguenti).
I difensori hanno ripreso gli argomenti proposti dall’imputato ed hanno cercato
di dimostrare che il dottor A. aveva dichiarato il vero, assumendo che – almeno
in due dei tre casi in questione – vi sarebbe pure un riscontro obiettivo alle
affermazioni dell’imputato, costituito – per quanto riguarda Deschamps - da una
tac effettivamente da lui eseguita presso la clinica Koelliker in data 15
settembre 1995 e, cioè, nove giorni prima della dichiarazione effettuata dal
giocatore di assunzione del Liposom forte e – per quanto riguarda Conte – dalle
dichiarazioni che quest’ultimo ha reso in testimonianza a conferma della crisi
di tipo affettivo da lui vissuta nella primavera del 1998.
Rimane il caso Ravanelli che nel corso dell’esame testimoniale non ha confermato
le dichiarazioni del dottor A., ma a tal riguardo – secondo il difensore - il
certificato di stato di famiglia prodotto dal pubblico ministero, in cui viene
attestata la nascita del primo figlio di Ravanelli, Luca, l’11 gennaio 1995,
dimostrerebbe la fondatezza delle affermazioni dell’imputato, in quanto nel
settembre successivo il bambino aveva poco più di otto mesi.
Ancora una volta, però, le argomentazioni difensive non possono essere condivise
e necessitano di un maggiore approfondimento, perché i dati obiettivamente
raccolti nel processo non confermano quanto dichiarato dal dottor A. e,
talvolta, smentiscono apertamente le affermazioni dell’imputato.
Cominciando da Deschamps, va rilevato che nessun elemento oggettivo conferma le
affermazioni di A. e, anzi, vi sono elementi certamente contrari.
Intanto, non ha alcun significato, per trovare conferme ad una eventuale blanda
depressione del giocatore, ricordare che il predetto era stato sottoposto ad una
tac alcuni giorni prima della dichiarazione di assunzione del Liposom forte,
perché la necessità di tale tomografia può essere stata determinata dal mal di
testa del giocatore, proprio come riferito dall’imputato, così come dalla
necessità di verificare eventuali conseguenze di colpi o traumi patiti nello
stesso periodo da Deschamps, ma ad essa non può riconnettersi una diretta
riferibilità alla depressione del giocatore di cui si sostiene l’esistenza.
Il pubblico ministero, dal canto suo, agli evanescenti argomenti della difesa,
ha contrapposto i valori di cortisolo e di testosterone accertati al giocatore
nel periodo in parola, tutti ampiamente nella norma, rilevando come pure dal
livello abbastanza elevato di emoglobina evidenziato all’epoca dagli esami del
sangue eseguiti su Deschamps fosse verosimile ricavare uno stato di benessere e
non di disagio del giocatore.
Ma il dato maggiormente rilevante, a tal riguardo, è costituito dal fatto che
Didier Dechamps è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali per ben tre
volte, il 18 agosto ed il 14 settembre 1998, nonché il 12 marzo 1999 (i relativi
verbali sono stati acquisiti sull’accordo delle parti), ed in nessuna di tali
circostanze ha mai riferito di aver assunto il Liposom forte.
E’ vero che non risulta essere stata posta la domanda specifica e, anzi,
trattandosi di un giocatore sul quale gravava il sospetto di un valore di
ematocrito piuttosto elevato di cui si dirà, l’attenzione magari era stata
rivolta più all’assunzione di prodotti che potessero influire sui dati
ematologici che altro, ma è altrettanto vero – e ciò si ricava dalle risposte
fornite dal calciatore soprattutto nel primo verbale in cui si parla di
vitamine, di creatina e di ogni genere di prodotti – che a Deschamps era stato
chiesto di riferire quali sostanze gli fossero state somministrate dal medico
nel periodo in cui egli era alla Juve e del Liposom forte non si è mai parlato,
così come non si è mai parlato di depressione, di disagio o di altre forme di
manifestazione di patologie del genere.
Si potrà pure ritenere che da tali elementi non emerge con certezza che quanto
sostenuto dall’imputato sia falso, ma nella descritta situazione affermare che
la tac effettuata dal giocatore possa essere elemento a conforto della tesi
proposta da A. pare veramente eccessivo.
Il secondo caso riguarda Conte e, a questo proposito, occorre ricordare che A.
Conte, esaminato come testimone nel corso dell’udienza del 21 luglio 2003,
effettivamente ha ammesso di aver fatto uso di Liposom forte.
A ben vedere, però, il teste non è stato in grado di chiarire e precisare le
proprie affermazioni e, anzi, se si rilegge con attenzione quanto da lui
affermato (v. trascrizioni registrazione dell’indicata udienza – volume 2°
-pagine 267 e seguenti), non può non rilevarsi come Conte, da una parte, non
abbia inteso precisare in alcun modo quale potesse essere stata la situazione di
fatto che aveva generato il disagio e il malessere di cui ha parlato, che – a
suo dire - ne riduceva pure il rendimento atletico ed agonistico, assumendo
trattarsi di eventi particolarmente intimi e dolorosi sui quali egli preferiva
mantenere il massimo riserbo e, dall’altra parte, non è stato in grado di
ricordare neppure in quale periodo ciò sarebbe accaduto e se altri compagni di
squadra fossero venuti a conoscenza della descritta situazione.
Se a ciò si aggiunge, poi, che il testimone, al pari della maggior parte degli
altri suoi colleghi esaminati, come meglio si vedrà, è stato certamente vago,
impreciso e poco collaborativo in ordine alle domande che gli venivano poste,
si ha il quadro completo della situazione nella quale invocare elementi di
conforto alla tesi prospettata dall’imputato è operazione che appare davvero
azzardata e destituita di fondamento.
Nel terzo caso, infine, l’imputato ha ricevuto una chiara e aperta smentita
dalla testimonianza resa da Fabrizio Ravanelli nell’udienza del 19 dicembre
2003.
Il teste, infatti, ha affermato con piena convinzione, non soltanto di non aver
mai assunto consapevolmente Liposom forte, ma ha anche ribadito con forza di non
aver mai vissuto disagi familiari di nessun tipo.
Quando gli è stato fatto osservare che l’assunzione del Liposom forte da parte
sua risultava, in fondo, da un verbale di prelievo antidoping, il giocatore ha
mantenuto ferma la sua posizione e, anzi, un po’ meravigliato, su specifica
domanda, ha precisato che tali dichiarazioni, in sede di sorteggio antidoping,
venivano fatte dal medico che accompagnava il calciatore e non dal giocatore.
Come si è detto, a tal riguardo, il pubblico ministero – forse per smentire le
affermazioni dell’imputato che aveva dichiarato che in quel periodo a Ravanelli
era appena nato un figlio – ha prodotto lo stato di famiglia del giocatore da
cui si evince che il primo figlio di Ravanelli era nato a gennaio e non a
settembre 1995.
Tale circostanza, interpretata in ottica contrapposta, ha consentito al
difensore di poter affermare che era dunque vero che Ravanelli poteva avere
difficoltà nelle ore di riposo avendo il figlio solo otto mesi e mezzo.
La questione, invero, è discutibile ed interpretabile in vari modi; resta il
fatto, però, che l’unico soggetto legittimato a confermare le prospettate
difficoltà nel riposare a causa del figlio appena nato o di pochi mesi che fosse
sarebbe stato proprio lo stesso Ravanelli che, come si è visto, nulla ha
raccontato a tal riguardo, nonostante gli siano state poste ripetute domande in
ordine a tale argomento.
Come è evidente, dunque, non solo non sussistono concrete conferme alle
affermazioni del dottor A., ma a ben vedere vi sono tanti elementi di segno
contrario a quanto si è voluto far credere da parte dell’imputato.
Senza neppure contare che egli avrebbe avuto a disposizione un farmaco adatto
per le blande depressioni, come è stato rilevato tanto dal consulente del
pubblico ministero, quanto dal perito, ed esso era il Samyr, ma il dottor A. non
ha usato né il Samyr, né il Liposom forte secondo le indicazioni terapeutiche
approvate dal Ministero, preferendo somministrare tali farmaci in modo
off-label, in aperto dispregio di quanto autorizzato dalle competenti Autorità e
di quanto previsto dalla normativa vigente.
La prova oggettiva della falsità delle affermazioni del dottor A., comunque,
risiede nella quantità delle confezioni di Liposom forte acquistate e nei
periodi in cui tali acquisti sono avvenuti.
Secondo l’imputato, invero, sia a Deschamps, sia a Ravanelli sarebbe stato
praticato un ciclo di iniezioni per via intramuscolare di Liposom forte per un
periodo di 20-30 giorni ciascuno, consistente in un’iniezione al giorno. Tali
cicli di cura, ovviamente, sarebbero avvenuti a cavallo delle dichiarazioni dei
giocatori al sorteggio antidoping, avvenuto il 24 settembre 1995, e cioè tra il
settembre e, al più, l’ottobre del 1995.
Occorre ricordare, ancora, come ogni confezione di Liposom forte contenga cinque
fiale, per cinque iniezioni. Per effettuare il ciclo di cura a Deschamps e
Ravanelli più o meno contemporaneamente, come ha ricordato lo stesso imputato,
occorrevano dunque dalle 40 alle 60 fiale che, calcolate in confezioni,
corrispondono ad un numero di scatole variabile da 8 a 12.
In realtà, nel 1995, fino al mese di settembre, sono state acquistate dalla
Juventus 11 confezioni di Liposom forte fiale, 5 nel maggio e 6 proprio nel
settembre 1995 ed il numero sembrerebbe corrispondere.
Ma perché, allora, il dottor A. ha fatto acquistare ancora 5 confezioni di
Liposom forte fiale nel novembre 1995, 5 confezioni nel gennaio 1996, 10
confezioni nel luglio 1996, 5 confezioni di Liposom (il farmaco, come
evidenziato, vietato dai regolamenti sportivi) e, ancora, 5 confezioni di
Liposom forte fiale nel settembre 1997, 5 confezioni nel marzo 1998, in epoca
cioè più o meno contemporanea alla dichiarazione di Conte, e addirittura 10
confezioni nel giugno 1998?
Se poi si considera che anche delle confezioni del Tricortin 1000 (anch’esso
proibito) non si è saputo più nulla, così come del vietato Liposom acquistato
nel giugno 1997, è lecito chiedersi a chi abbia somministrato tutti questi
medicinali il dottor A. e perché.
La risposta è fornita dal perito che ricorda come nella classificazione ATC del
Formulario Terapeutico Nazionale 1995, tanto il Liposom forte, quanto il
Tricortin 1000 sono classificati come appartenenti alla classe degli
pscicostimolanti.
E, dunque, tali specialità medicinali sono state somministrate o prescritte
off-label e la relativa somministrazione “potrebbe aver conseguito effetti
correlati alla possibile attivazione neurotrasmettitoriale dopaminergica
definita, nel Formulazrio Terapeutico Nazionale del 1995, come azione
psicostimolante.” (pagina 29 relazione peritale).
I FANS – come è stato spiegato dal perito - sono farmaci anti-infiammatori,
analgesici e anti-piretici non steroidei che in genere vengono tra loro
accomunati in quanto presentano azioni terapeutiche ed effetti collaterali
comuni. L’aspetto principale del relativo meccanismo d’azione è costituito
dall’inibizione delle ciclossigenasi (COX).
Le indicazioni terapeutiche dei FANS sono: “affezioni reumatiche infiammatorie o
degenerative, artride reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi, reumatismo
extra-articolare, stati dolorosi da flogosi d’origine extra-reumatica o
post-traumatica, trattamento sintomatico della disminorrea primaria.” Le fiale,
inoltre, sono indicate “nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti
in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell’apparato muscolo-scheletrico e
di spasmi della muscolatura liscia.” (pagina 36 relazione peritale).
Soprattutto i FANS non selettivi, poiché bloccano le forme di ciclossigenasi
denominate COX-1 e COX-2, “non devono essere somministrati in presenza di ulcera
gastrica o duodenale, di turbe gastro-enteriche, di blocco dell’azione
protettiva delle prostaglandine, di insufficienza renale e/o epatica grave, in
soggetti con emorragia in atto e diatesi emorragica, in caso di alterazioni
dell’emopoiesi, in presenza di assunzione di anticoagulanti.”
Pare inutile rilevare come presso la Juventus risultino acquistati
tantissimi FANS di varie case farmaceutiche e in varie forme. Non considerando
le confezioni farmaceutiche minori in crema o in gel e, a parte le 49 confezioni
di Brexin bustine o le 15 confezioni di bustine di Brufen e a parte le 211
confezioni di Mesulid bustine, risultano acquistate ancora 25 confezioni di
Deflamat 75 mg compresse, 115 confezioni di Feldene compresse e 168 confezioni
di Feldene fiale, 25 confezioni di Orudis compresse, 28 di Orudis retard
compresse e 37 confezioni di Orudis fiale, nonché 23 confezioni di Voltaren
compresse, 42 confezioni di Voltaren sol compresse, 86 confezioni di Voltaren 50
compresse, 202 confezioni di Voltaren retard compresse e 314 confezioni di
Voltaren fiale.
Qualche anti-infiammatorio che pure è stato utilizzato, infine, non risulta
neppure tra gli acquisti, come è il caso, ad esempio, dell’Aulin, che lo stesso
imputato ha riconosciuto essere l’anti-infiammatorio che Ferrara preferiva e la
circostanza dimostra come si usassero anche medicinali non indicati nelle
fatture d’acquisto.
L’assunzione di Orudis è stata dichiarata soltanto dal giocatore Montero, ma è
da ritenere verosimile che anche altri ne abbiano fatto uso non essendo
ipotizzabile che Montero da solo assumesse le 90 confesioni di Orudis
acquistate, tra compresse e fiale.
Occorre ricordare, anzi, che l’Orudis endovena, insieme al Mepral iniettabile, è
stato acquistato presso la Juventus anche nella forma farmaceutica in
vendita soltanto per uso ospedaliero, come meglio si vedrà a proposito dei
delitti di falso e, secondo quanto sostenuto dallo stesso imputato, tali farmaci
sarebbero stati somministrati proprio a Montero. Il giocatore, invero, ha
dichiarato di aver assunto Orudis e Mepral nello stesso momento in sede di
sorteggio antidoping del 28 marzo 1998, circostanza che sembrerebbe avvalorare
l’ipotesi secondo cui il giocatore si riferiva all’assunzione dei farmaci per
uso ospedaliero. Ma, allora, rimane da chiedersi chi abbia fatto uso delle
restanti 90 confezioni di Orudis e come mai proprio nella stagione 1997/98
risulta acquistato un numero di confezioni di Mepral inferiore a quello
rinvenuto tra i farmaci in giacenza e la circostanza dimostra, da una parte, che
le fatture d’acquisto non attestano se non per difetto il numero di farmaci in
uso presso la Juventus, come già ipotizzato pure dal perito a proposito
dei corticosteroidi e, dall’altra parte, che le dichiarazioni rese dall’imputato
non meritano alcuna attendibilità.
L’assunzione di Voltaren al sorteggio antidoping è stata dichiarata da ben 23
giocatori della Juventus, molti dei quali hanno effettuato tali
dichiarazioni in più occasioni diverse.
Tra i giocatori di cui si tratta non compare Zidane ed il perito ha spiegato che
a causa delle note alterazioni emopoietiche indotte dal Voltaren non risulta
consigliabile la somministrazione di FANS a soggetti portatori di
beta-talassemia, quale appunto è Zidane.
Il perito, in verità, ha segnalato che per analoghe ragioni la somministrazione
di Voltaren, come di altri FANS, è sconsigliata anche per soggetti con tendenza
all’anemia, come Tacchinardi, il quale come si è visto è anche a rischio di
gastropatia ulcerosa, che invece risulta aver dichiarato di avere assunto il
Voltaren in due occasioni, nel gennaio e nel giugno 1997.
Il perito ha rilevato che: “L’approvvigionamento anche anomalo e l’utilizzo in
associazione con i FANS di un farmaco gastro-protettore, qual’è il Mepral (usato
anche per via venosa), sottintende una pianificazione dell’intervento, una
continuità o cronicità della somministrazione dei FANS stessi e non certo
un’episodicità.” (pagina 37 della relazione scritta).
La continuità nella somministrazione di FANS, invero, era stata rilevata e
criticata pure dal consulente del pubblico ministero che, proprio per questo,
aveva ipotizzato che dall’uso sistematico di tali farmaci potesse discendere per
i giocatori un effetto di fight and fly, colpisci e fuggi, che il perito, però,
non ha ripreso, né ha confermato.
Il difensore ha respinto l’osservazione secondo la quale il contemporaneo uso di
gastro-protettori, al quale ha fatto riferimento il perito, potesse essere
valutato come sintomo di sistematicità della somministrazione di Voltaren o di
FANS in genere, sostenendo che ciò, al contrario, risponderebbe soltanto ad un
corretto principio di cautela del medico, in considerazione delle
controindicazioni dei FANS.
I due rilievi, peraltro, non sembrano tra loro incompatibili, perché se è vero
che lo scrupolo del medico gli impone ogni possibile precauzione, è però
altrettanto vero che quanto più frequente e massiccio è l’uso dei FANS, tanto
più risulta necessaria la precauzione del gastro-protettore. Senza contare che
proprio l’utilizzazione in generale dei FANS da parte del dottor A. non è
sembrata principalmente ispirata a regole di cautela e prudenza.
A tal proposito, il perito ha osservato che: “L’uso del Voltaren nei tempi
immediatamente antecedenti la partita esclude l’esistenza di una finalità
terapeutica....” e, ancora: “Esiste la concreta possibilità che l’azione
antalgica dei FANS sia stata utilizzata per mascherare l’effetto algico di una
lesione contusiva che non si manifestava con evidenti lesioni muscolari. Il
dolore fisico provoca nell’atleta, a seconda della sua intensità, una condizione
di inabilità, ma l’attenuazione o soppressione del dolore indotta dai FANS
espone l’atleta a comportarsi come se fosse in una condizione di normalità,
ponendolo a rischio di peggiorare la sua condizione. Ciò determina una
situazione analoga alla soppressione dei segni e dei sintomi della infiammazione
da parte degli ormoni corticosurrenalici che oscurano i segnali di allarme
indotti da una situazione algica.” (pagina 38 relazione).
L’imputato ha spiegato le ragioni per le quali i FANS e il Voltaren in
partcolare venivano usati: “.....ma non so, tutte le patologie postraumatiche,
dolorose, come antinfiammatorio e terapia antalgica di tutti gli stati
post-traumatici così come sono riportati nel foglietto illustrativo......a
seconda della necessità, se ci sono tutte le varie opzioni. C’è l’opzione del
giocatore che fa una terapia antinfiammatoria in associazione alla fisioterapia,
che può essere in un momento di inidoneità temporanea, il giocatore che ha dei
postumi di intervento, o del giocatore che ha un postumo o che ha una frattura
in corso, al giocatore che ha una malattia da sovraccarico, una tendinopatia, e
che quindi possa essere in un momento di riaccensione della malattia ma le
nostre... il fatto come noi lo vediamo clinicamente e la capacità sua, comunque,
di fare allenamento non gli dia l’inidoneità temporanea ma gli consenta di
rimanere in attività. Ci sono tutte le varie opzioni: dalla inidoneità più
totale alla idoneità totale, perché le patologie, la patologia da cui è affetto
il giocatore non è assolutamente di tipo invalidante......Devo dire la verità,
cioè noi abbiamo sempre usato il Voltaren......noi però certamente l’abbiamo
utilizzato come antinfiammatorio, come riporta il nome della sua sigla, cioè
FANS, Farmaco Antinfiammatorio Non Steroideo, quindi lo dice il nome stesso, e
poi per un’azione comunque che è sempre da gradire in ogni caso e che è quella
della funzione antalgica....” (trascrizioni registrazioni udienza del 10 luglio
2003 – pagine 234 e seguenti).
Sulla base delle affermazioni dell’imputato, il difensore ha ribadito che il
farmaco è stato sempre utilizzato per le finalità terapeutiche autorizzate,
respingendo l’ipotesi di un uso indiscriminato e sistematico dei FANS.
Si è fatto notare dal pubblico ministero, però, che il giocatore Vialli, tra la
fine del 1994 e l’inizio del 1996, in poco più di un anno, tutte le 11 volte che
è stato sorteggiato per i controlli antidoping, ha dichiarato di aver assunto
Voltaren.
Tale circostanza, invero, impone due tipi di considerazione: la prima, che è
difficile ipotizzare che Vialli assumesse il Voltaren sempre e soltanto in
occasione dei sorteggi antidoping e la seconda, che è anche difficile immaginare
che in siffatta ripetitività di assunzione si potesse trattare di
somministrazioni non mirate alla partecipazione alla partita, bensì di veri e
propri trattamenti terapeutici, perché diversamente occorrerebbe concludere che
Vialli in quell’anno ha praticamente assunto Voltaren quasi tutti i giorni.
Il dottor A. così ha spiegato quanto accaduto: “......VIALLI era un giocatore
che aveva, in quell’anno lì io penso.....‘95, era l’anno in cui lui ha sofferto
di due patologie in modo specifico. La prima è una tendinopatia rotulea, che gli
è venuta tre giorni dopo dall’inizio del ritiro del ‘94 e se l’è portata avanti
per parecchi, parecchi mesi; la prima. La seconda, una condropatia del ginocchio
sinistro, la tendinopatia era a destra e la condropatia era a sinistra. Tutto
questo è testimoniato dagli esami ecografici, di risonanza magnetica che noi
abbiamo. E quindi queste due patologie, come ho forse maldestramente detto la
volta precedente, ma provo a dirlo meglio ancora adesso, sono patologie che di
per sé intanto è il quadro clinico che definisce, è solo la clinica che
definisce... la clinica quindi mia personale o del mio consulente ortopedico,
che definiscono l’entità di che tipo, di quale tipo di tendinopatia si tratti,
quali rischi ci possono essere, se ce ne sono, se non ce ne sono. Analoghe
considerazioni si possono fare per quanto riguarda la condropatia.....Ecco,
allora, alla luce di tutto quello, è molto frequente che quando si instaura,
soprattutto inizialmente una tendinopatia, questa tendinopatia abbia delle fasi
di riaccensioni perché è una malattia capricciosa, tende a comparire, tende a
scomparire, tende a migliorare, tende a non migliorare, non sempre la clinica
percorre lo stesso... lo stesso, come si può dire? Lo stesso.....la stessa
strada degli esami strumentali. Tante volte l’esame strumentale, la risonanza
magnetica amplifica le cose, che clinicamente invece dimostrano essere minori.
La tendinopatia... l’importante è che quando noi sottoponiamo un giocatore a
degli accertamenti, a delle valutazioni cliniche, e a tutto un insieme di
situazioni, noi siamo tranquilli che malgrado ci sia una determinata patologia,
questa patologia non infici la sua capacità e la sua idoneità al gioco del
calcio, né nel momento attuale, né naturalmente con minore incertezza, perché
non siamo dei... non abbiamo la sfera di cristallo, negli anni a seguire. Devo
dire la verità, sempre in grado di essere smentito ma comunque non credo, devo
dire la verità, che nessun giocatore che è stato da noi e che poi è andato via
ha mai smesso di giocare per motivi di salute, per patologie che aveva
presentato da noi. Se devo dire la verità, noi abbiamo sempre favorito anche un
suo recupero delle patologie di cui poi si sono avvalsi anche altre squadre.
Questo lo dico così....” (trascrizioni citate dell’udienza del 10 luglio 2003).
Dalle dichiarazioni dell’imputato, dunque, si rileva come la somministrazione di
Voltaren nel caso di Vialli non avesse scopo terapeutico, non potendosi illudere
di curare tendinopatia e condropatia rotulea che – se mai – richiedono riposo
per poter guarire, con una iniezione di Voltaren prima della partita; veniva
invece sfruttata al massimo l’azione antalgica del medicinale che consentiva al
giocatore di scendere in campo e di partecipare più serenamente alla partita.
L’imputato ha fatto riferimento ai problemi che Vialli in quel periodo accusava
alla cartilagine del ginocchio sinistro e al tendine della gamba destra; mentre
il diretto interessato non ha precisato il tipo di malanni di cui soffriva, però
ha fatto capire che c’era sempre qualcosa che non andava nelle sue condizioni
fisiche.
Gianluca Vialli, infatti, nel corso dell’esame testimoniale reso all’udienza del
27 ottobre 2003, ha ricordato: “.....Il Voltaren, sì. Mi capitava prima della
partita a volte di ricevere una puntura di Voltaren e di accompagnarla con un
prodotto che poi aiuta lo stomaco ad assorbire meglio
l'antinfiammatorio........Mah, usavo il Voltaren perché preferivo, anche quando
avevo magari un piccolo dolore, un piccolo fastidio, che comunque sapevo che non
era niente di grave, però preferivo magari scendere in campo senza doverci
pensare, quindi il Voltaren magari mi aiutava un attimo a alleviare qualche
piccolo fastidio, potevo scendere in campo senza avere nessun problema.....” e,
ancora: “......Invalidanti? Che vuole dire che senza Voltaren non avrei potuto
fare la partita? No, il Voltaren non è, per la mia esperienza, così forte da
potere coprire una situazione invalidante. Se lo prendevo dieci volte, nove
volte mi è capitato di prenderlo per un motivo soprattutto psicologico e una
volta magari mi è capitato di prenderlo perché, sì, in effetti c'era un
problema, ma non era un problema così grave da avermi impedito di giocare la
partita senza il Voltaren....” (trascrizioni registrazioni dell’indicata udienza
– pagine 59 e seguenti).
Come si vede, il giocatore non si è riferito a vere e proprie patologie e
neppure alla condropatia o alla tendinopatia di cui ha parlato il dottor A..
Egli ha indicato in qualche piccolo dolore o in qualche piccolo fastidio la
ragione dell’assunzione del Voltaren che, però, come lo stesso giocatore ha
riconosciuto avveniva sistematicamente – tanto che egli assumeva pure il Maalox
come gastroprotettore - solo prima della partita, evidentemente proprio per
consentire l’effetto psicologico di cui lo stesso Vialli ha parlato. Il
calciatore, insomma, si sentiva più sicuro e senza la preoccupazione derivante
dal dolore.
Si può discutere, allora, sul fatto che tale situazione, ben descritta da
Vialli, ma sostanzialmente ammessa pure dall’imputato che ha anche fatto
riferimento ad un uso esclusivamente antalgico del Voltaren, sia da ricondurre
ad “una condizione non lontana dalla dipendenza psichica” di cui ha parlato il
perito oppure, più genericamente, la si debba ritenere solo una sorta di
conforto psicologico come indicato dal giocatore; il dato che se ne ricava,
però, è che siffatte somministrazioni di Voltaren non rispondono ad esigenze
terapeutiche e possono effettivamente provocare, nell’immediato, il danno di
impedire al dolore di esercitare la sua funzione tipica di allarme e, nel
futuro, altri eventuali danni correlati ad un uso continuo e indiscriminato di
tali farmaci, così come ha evidenziato il perito.
L’uso del Voltaren proprio in funzione della partita, poi, è emerso con evidenza
ancora maggiore nella testimonianza resa da Fabrizio Ravanelli nell’udienza del
19 dicembre 2003, perché nelle sue dichiarazioni non è emerso il supporto di
tipo psicologico del Voltaren, bensì è stata descritta un’efficacia di natura
fisica di tale medicinale.
Il testimone così si è espresso: “......il Voltaren un'ora..., quarantacinque
minuti prima di entrare in campo.
P.M. - Quindi faceva l'iniezione, quindi, sempre prima della partita comunque.
RAVANELLI E sì, perché...
P.M. - in vista della partita, il giorno stesso della partita.
RAVANELLI Il giorno stesso della partita.
P.M. - Quindi alcune volte - quando? - alcune ore prima e altre volte proprio
un'ora prima, un'ora...?
RAVANELLI No, un'ora prima solo il Voltaren.
P.M. - Solo il Voltaren un'ora prima.
RAVANELLI Solo il Voltaren. Sì, sì, solo il Voltaren.
P.M. Eh! Ma in che occasioni faceva queste iniezioni?
RAVANELLI Quando avevo... quando avevo un problema al mio tendine
d'Achille.
P.M. Ma problemi in che senso?
RAVANELLI Sono stato operato poi.
P.M Eh, ma che problemi aveva poi?
RAVANELLI Eh, non riuscivo poco..., avevo un sperone che mi dava fastidio
sul piede e non mi permetteva di... di correre bene. E, niente, e infatti saltai
gli ultimi due mesi di... dell'ultimo campionato per prepararmi alla Champions
League, e non riuscivo più a... andare avanti, allora decisi di fermarmi e di
curarmi bene bene e poi, però, posticipai solo il problema, perché poi, a
seguire, mi... mi dovetti operare.....” e, ancora:
“.....P.M. per giocare doveva fare queste iniezioni?
RAVANELLI La domenica... Sì, la domenica dovevo fare le iniezioni.
P.M. La domenica doveva farle.
RAVANELLI Sì, le iniezioni di Voltaren.
P.M. Ma altrimenti?
RAVANELLI Come altrimenti?
P.M.Cioè, se non faceva l'iniezione?
RAVANELLI Eh, non potevo giocare al 100%.
P.M. Non poteva giocare.
RAVANELLI perché il Voltaren mi dava... mi dava la possibilità di
affrontare la partita senza dolore.
P.M. Cioè le toglieva il dolore.
RAVANELLI Mi toglieva il dolore, certo......” (trascrizioni registrazioni
udienza indicata – pagine 94 e seguenti).
Nel caso di Ravanelli, dunque, sembra essersi trattato di somministrazioni
effettuate per rimuovere una sostanziale inidoneità del calciatore.
In ogni caso, si può verosimilmente ipotizzare che indipendentemente
dall’idoneità o inidoneità dei giocatori ai quali venivano somministrati i FANS
e indipendentemente dalla forma di somministrazione di volta in volta
utilizzata, presso la Juventus si utilizzassero Voltaren e FANS
effettivamente per uso terapeutico, come è normale che possa avvenire presso una
squadra di calcio, con tanti atleti, tanti infortuni e tanti traumi.
Ma è altrettanto evidente che, sulla base degli elementi acquisiti, risulta
accertato che il dottor A. faceva ricorso ai FANS e al Voltaren soprattutto in
modo programmato, sistematico, per finalità strumentali e non terapeutiche, con
grave rischio per la salute dei giocatori, come meglio si dirà in modo ancora
più immediato trattando del caso Tacchinardi che risulta essere stato ricoverato
in data 15 ottobre 1997 per ulcera sanguinante provocata da assunzione di FANS e
trova piena giustificazione, perciò, l’affermazione del perito che, anche a
proposito dei FANS, ha rilevato “che nella prescrizione e nella somministrazione
il medico non risulta verosimilmente essersi ispirato a criteri
clinico-terapeutici e che la somministrazione dei FANS può aver conseguito
effetti diversi dagli effetti terapeutici sperimentati ed attesi per il tipo di
specialità medicinale utilizzata, siano tali effetti label od off-label.”
(pagina 39 relazione scritta).
La creatina è sostanza endogena, naturalmente presente nei muscoli scheletrici
in quantità variabile tra i 3 grammi e i 4,5 grammi per chilogrammo muscolare.
Il perito ha ricordato che, poiché la massa muscolare è di regola pari al 38-40%
della massa corporea, in un soggetto di 70 kg la quantità di creatina può
variare dagli 80 ai 120 grammi, a seconda che si tratti di un vegetariano
ovvero di un soggetto che segue una dieta completa.
Il ricambio fisiologico giornaliero di creatina è pari all’1,6% della quantità
totale e, quindi, sempre in un soggetto di 70 kg, il turnover giornaliero di
creatina è pari a 2 grammi, dei quali, normalmente, uno viene ricostituito per
sintesi endogena e uno viene reintegrato attraverso la dieta.
Come si è già osservato a proposito del Neoton, un aumento di creatina dovrebbe
incrementare la riserva di creatinfosfato nei muscoli, per cui garantirebbe una
maggiore potenza e una più elevata resistenza.
L’imputato ha ricordato che non tutti i giocatori gradivano le flebo di Neoton,
per cui su consiglio di Locatelli si decise di passare all’assunzione di
creatina in polvere che lo stesso Locatelli procurava dalla Svezia. La decisione
venne comunicata ai giocatori e a tutto lo staff nel corso di una trasferta di
Coppa UEFA a Francoforte, nel febbraio 1995.
L’imputato stesso ha spiegato le ragioni della decisione: “....dal punto di
vista del metabolismo biochimico, per cui per poter risintetizzare
dell’adenosintrifosfato, che nel frattempo è andato scemando, ma teniamo conto
che è una catena che avviene praticamente con un continuum, per poter
risintetizzare l’adenosintrifosfato, che nel frattempo si è trasformato in
adenosindifosfato, è necessario che ci sia la possibilità, attraverso il
creatinfosfato di creare la possibilità di acquisire un fosforo, un fosforo che
può, attraverso un sistema enzimatico particolare che è molto importante, che è
quello della creatinfosfochinasi, in questa maniera determina la ricostituzione
dell’adenosintrifosfato; che rientra, l’adenosintrifosfato a cosa serve? Serve
sostanzialmente alla contrazione muscolare e di particolari tipi di contrazione
quando queste debbono avvenire. È chiaro che, siccome tutti noi ci muoviamo,
tutti noi facciamo una vita di movimento, anche nell’individuo sedentario questa
perdita di creatina è fisiologicamente prevista; tuttavia viene abbastanza
facilmente sostituita, integrata dall’alimentazione, tenendo anche conto che una
componente di questa creatina persa viene poi sintetizzata direttamente e
naturalmente dall’organismo. Se noi passiamo....l’atleta è presumibile,
soprattutto in funzione dell’attività che appunto dicevo prima che è nettamente
diversa da quella del sedentario, sicuramente è possibile che ne perda di più.
Le ricerche a questo proposito, la letteratura vastissima che esiste, direi...
veramente universale, afferma che nello sportivo la perdita di creatina possa
essere per una certa quota, certamente non molto elevatissima rispetto a quello
che ho detto precedentemente, ma comunque superiore soprattutto in relazione a
quello. Rimaniamo però sempre.....rimaniamo sempre nell’ambito dei 3-4 grammi,
ecco. Questo sicuramente. Quindi allora una quota viene sintetizzata....”
(trascrizioni registrazioni udienza del 21 luglio 2003 – pagine 4 e seguenti).
L’imputato, poi, ha spiegato pure i dosaggi adottati, ricordando che – secondo
le conoscenze dell’epoca – vi era una dose, per così dire, d’attacco e una dose
di mantenimento. La prima consisteva nell’assunzione di circa 20 o più grammi al
giorno (e lo stesso A. ha ricordato che nell’ambiente dello sci alpino, ad
esempio, si raggiungevano pure dosi di 30-40 grammi al giorno), mentre quella di
mantenimento si aggirava intorno ai 5-6 grammi al giorno.
D’accordo con Locatelli, però, si sarebbe deciso di evitare la dose d’attacco e
di passare direttamente a quella di mantenimento, perché era un momento in cui
la stagione agonistica era in pieno corso e, soprattutto, come ha spiegato lo
stesso A.: “......perché ho sempre saputo che per esempio la cosa più
sfavorevole della creatina, l’unica io direi, a quanto so io naturalmente,
l’unica cosa è l’incremento di peso, che l’incremento di peso è
dose-dipendente,...e siccome l’incremento di peso è puramente legato a una
ritenzione idrica, perché la creatina monoidrata non fa altro che richiamare
acqua dal punto di vista del bilancio idrico, ora lei capisce che questo è
sicuramente una situazione che è sfavorevole per l’atleta. Altro che
incrementare la prestazione! Cioè, voglio vedere: avere uno che pesa 3-4 chili
in più, 2 chili in più ma non di muscolo, perché non è pensabile che entro tre
giorni la creatina abbia fatto muscolare quel signore di “x” muscoli; no, solo
di acqua. E allora ......noi l’altro ieri abbiamo fatto tutta la valutazione
della massa magra e della massa grassa sui nostri giocatori, e appena ci siamo
accorti che questi hanno due chili di più li abbiamo messi immediatamente a
regime. Quindi si immagini se noi andiamo a dare 20 grammi di creatina, il che
voleva dire chiaramente, chiaramente, che avrebbe comunque nel giro di qualche
giorno provocato un aumento di peso. Questo aumento di peso può servirci per lo
sport? Ma manco per idea. Abbiamo... quindi abbiamo accettato di integrare, ma
con dosaggi che sicuramente o non provocavano aumento di peso o comunque lo
limitavano moltissimo, a differenza di quello che veniva fatto da molte altre
squadre, dove invece hanno utilizzato i dosaggi alti, questi sì, e hanno avuto
aumenti di peso veramente importanti, tanto è vero che poi hanno dovuto
ricredersi, cosa che noi non abbiamo mai fatto........” (trascrizioni citate).
Il difensore ha osservato che A. a tal riguardo avrebbe commesso un errore,
consistente appunto nel ritenere infondatamente che l’uso di creatina potesse
provocare, determinando ritenzione idrica, un aumento di peso in misura
proporzionale alla dose assunta, perché ciò non corrisponderebbe al vero e
sarebbe stato escluso pure dal perito.
L’affermazione non risponde esattamente a quanto accertato, perché il perito ha
osservato che l’effetto dell’aumento del peso corporeo in conseguenza di
assunzione di creatina è largamente evidenziato in vari studi con riferimento
alla durata dell’assunzione, alla quantità della dose assunta ed al meccanismo
d’azione (pagina 49 relazione).
Proseguendo nelle proprie considerazioni e dopo aver premesso peraltro che le
aziende farmaceutiche non hanno mai sottoposto la creatina a studi controllati
secondo i protocolli di farmacologia clinica, il perito ha rilevato che: “..la
creatina con notevole frequenza dà origine ad un aumento di peso, senza che si
possano stabilire delle relazioni con la durata dell’assunzione e con la
quantità totale della dose assunta...” e poi: “....Malgrado in una ricerca non
siano state riscontrate tali capacità proteino-sintetiche, i dati di molte
ricerche attribuiscono, invece, alla creatina la capacità di incrementare le
sintesi proteiche muscolari.
In tal caso, la creatina svilupperebbe un effetto simile a quello degli steroidi
anabolizzanti, i quali aumentano le sintesi proteiche muscolari e determinano
ritenzione idrica, con conseguente aumento di peso....” (pagine 50-52 relazione
scritta). E non è forse ciò di cui ha parlato il dottor A.?
Tale effetto, che secondo il difensore sarebbe stato ritenuto sussistente per
errore dall’imputato, del resto, risulta riportato pure dal consulente
farmacologo della difesa, professor Mario Eandi, a pagina 88 delle osservazioni
scritte da lui depositate: “La somministrazione a dosi superiori a quelle del
fabbisogno giornaliero (circa 1,5 grammi) comporta un progressivo aumento del
contenuto intracellulare di creatina-fosfocreatina fino al raggiungimento di un
livello massimale compatibile con la buona funzionalità della cellula. A questo
accumulo si correla l’aumento di acqua intracellulare, responsabile del lieve
aumento ponderale che si può osservare nei soggetti che fanno uso di dosi
elevate di creatina.”
Secondo il consulente della difesa, insomma, ad un uso a dosi elevate di
creatina corrisponde un aumento ponderale che il consulente stesso ha definito
lieve, ma che egli dà per certo che si verifichi.
E dunque, pur nella mancanza di studi sulla creatina controllati secondo i
protocolli della farmacologia clinica e perciò privi di piena validità
scientifica, in che cosa, tuttavia, il processo avrebbe dimostrato l’errore del
dottor A. di cui ha parlato il difensore?
Il dottor A., in realtà, se mai ha sbagliato nel 1995, ha sbagliato per la
ragione esattamente opposta a quella indicata dal difensore: egli, infatti, alla
luce degli studi dell’epoca e sulla base dei consigli che evidentemente gli
provenivano da Locatelli, come da altri appartenenti al mondo sportivo che aveva
“scoperto” la creatina, non ha tenuto conto del fatto che la creatina,
soprattutto se assunta in dosi elevate, provocasse l’immediato aumento del peso
corporeo e questo, invece, avrebbe dovuto essere un effetto certamente da
evitare, come lo stesso imputato ha spiegato.
Il dottor A., però, evidentemente suggestionato dagli studi dell’epoca che
presentavano la creatina come una sostanza capace di creare un accumulo di
energia, di aumentare la potenza e di accrescere la resistenza muscolare degli
atleti e vittima della propria inclinazione a sperimentare qualsiasi sistema che
potesse essere utile ad incrementare la prestazione agonistica dei giocatori,
inclinazione che come si è visto nel 1998 ha portato l’imputato ad allacciare
contatti pure con Laich e Kraaijenhof che avrebbe fatto meglio a lasciar
perdere, tale effetto non lo ha considerato nel 1995 oppure non ne ha tenuto il
debito conto e, quando si è accorto di aver commesso un errore, ha cercato di
porvi rimedio e, soprattutto, se ne è avvalso nell’attuale processo, sfruttando
tale elemento logico, per dimostrare che già solo per evitare l’indesiderato
aumento di peso egli mai avrebbe potuto decidere di somministrare massicce dosi
ai propri calciatori.
La verità, come rilevato dal perito, è che non vi è una stretta correlazione tra
la quantità di creatina assunta e l’incremento del peso corporeo, non potendosi
escludere che anche dosi minime di creatina, soprattutto se protratte nel tempo,
possano ugualmente portare ad un aumento del peso corporeo di chi le assume. E
tale considerazione mina gravemente il ragionamento logico che l’imputato ha
utilizzato per spiegare e rendere convincente la sua dichiarata scelta che lo
avrebbe indotto al rifiuto delle dosi d’attacco di creatina.
L’imputato non ha rifiutato un bel niente ed ha somministrato dosi elevate di
creatina ai propri giocatori, come molti elementi univocamente e concordemente
dimostrano.
La difesa, da parte sua, ha avuto necessità di negare che la creatina produca
l’indicato effetto soprattutto in stretto riferimento alla dose assunta, perché
risulta agli atti che quasi tutti i giocatori della Juventus, se non
proprio tutti, dopo aver iniziato ad assumere creatina, avevano accusato, chi
più chi meno, un sensibile aumento di peso e poiché tale effetto si era
verificato già nei primi tempi dell’assunzione di creatina, esso sta pure a
dimostrare che le dosi somministrate erano particolarmente massicce.
Basterebbe, a tal riguardo, richiamare le dichiarazioni rese da Ravanelli nel
corso della sua testimonianza.
Anche Ravanelli, sia chiaro, al pari di quasi tutti gli altri giocatori
esaminati come testimoni, è risultato un teste difficile, non collaborativo,
sfuggente e, in qualche caso, con buona probabilità falso o reticente.
Come si è rilevato già a proposito della testimonianza Verzini ovvero di quella
di Torricelli saranno necessari ulteriori accertamenti in ordine alle
dichiarazioni rese da alcuni testimoni ed il pubblico ministero, che ha
richiamato al proprio Ufficio la copia dei verbali di udienza, avrà modo di
rivalutare tali dichiarazioni per individuare la sussistenza di eventuali
elementi di reato.
Anche Ravanelli ha assunto analoga posizione nel processo, facendo trasparire in
modo evidente e chiaro la sua difficoltà, la sua ritrosia nel riferire
correttamente e completamente fatti riguardanti il mondo al quale ancora
appartiene e relativi a personaggi che sono stati e in gran parte sono tuttora
colleghi, amici, dirigenti e via di questo passo.
Già solo per quanto riguarda la creatina, basta notare da quale posizione di
chiusura totale sia partito il testimone, che inizialmente ha negato pure di
sapere se altri suoi compagni di squadra assumessero tale sostanza, per avere
conferma del suo atteggiamento, per così dire, di istintiva chiusura.
Il teste, però, sia pure rispondendo quasi per monosillabi a specifiche e
ripetute domande, ha dovuto riconoscere alcune circostanze di fatto, delle quali
peraltro aveva già parlato nel verbale di sommarie informazioni rese nel corso
delle indagini preliminari ed ha dovuto perciò confermare che la dose
giornaliera di creatina da lui all’epoca assunta era di 6-8 grammi e che tutti i
giocatori della squadra erano aumentati di peso.
Sul punto, la testimonianza ha avuto il seguente andamento:
“.....P.M. Senta, lei prima ha detto che ha interrotto l'uso della creatina -
no? -
RAVANELLI Sì.
P.M. perché era aumentato di peso e perché non aveva avuto grossi benefici.
Giusto?
RAVANELLI Sì.
P.M. Quali benefici si aspettava dalla creatina?
RAVANELLI Eh, non lo so. Magari di... di avere più resistenza in campo o di...
di magari... La creatina è stata sempre detto magari che aiutava - come si dice?
- non a giocare meglio, ma la... a..., la prestazione a farla durare. Ma io,
quello che ho costruito, ho costruito la mia...
P.M. Quindi, ecco, ci spiega un po' bene che cosa le era stato detto sulla
efficacia e la funzione della creatina?
RAVANELLI Io le dico subito... le dico subito una cosa: che la creatina, da
quello che posso sapere io, non è che aumenta la prestazione, ché uno, magari
come me che fa l'attaccante, fa dieci goal a partita. Questo senz'altro.
P.M. Mah, questo...
RAVANELLI Escludiamolo! [ride]
GIUDICE Se ci fosse, la prenderebbero tutti.
RAVANELLI [parla ridendo] La prenderebbero alcuni, se fosse così.No, in pratica
poteva..., mi è stato detto che magari poteva aiutare la... la durata della
resistenza fisica.
P.M. Cioè, in funzione della partita?
RAVANELLI Della partita, dei 90 minuti, certo.
P.M. Ecco, ma questo chi glielo ha detto?
RAVANELLI Il dottore.
P.M. Il dottor A.. Ecco, quando gliel'ha detto?
RAVANELLI Quando si..., quando abbiamo iniziato a prendere la creatina.
P.M. Ecco, si ricorda il periodo in cui avete iniziato?
RAVANELLI No, no.
P.M. Non se lo ricorda.Si ricorda se avete fatto una riunione?
RAVANELLI No, non me lo ricordo.
P.M. No. Ci ha parlato lei a quattr'occhi col...?
RAVANELLI Non me lo ricordo. Adesso non mi ricordo se ho parlato a quattrocchi o
il dottore è venuto a parlare alla squadra. Io so che la creatina era stata
somministrata. Per quanto... per quanto mi riguarda me personalmente, ho preso
la creatina per 15 giorni, come ho detto, nel '98. E' stata presa per 15 giorni
dai 4 ai 6 grammi - adesso non mi ricordo precisamente - per 15 giorni. Poi io,
Fabrizio Ravanelli ha interrotto la... di prendere la creatina e non mi sono più
neanche informato e non ho voluto neanche sapere più niente della creatina.
P.M. Oh! E come mai?
RAVANELLI E' la verità!
P.M. E come mai?
RAVANELLI Perché non m'importava.
P.M. Mah, si è arrabbiato?
RAVANELLI No no. No no.
P.M. No. Senta, e gli altri suoi compagni la prendevano?
RAVANELLI Non so se la prendevano.
P.M. Beh, non lo vedeva nello spogliatoio, scusi?!
RAVANELLI [ride] Non lo so. Gliel'ho detto che i giocatori che rientravamo negli
spogliatoi qualcuno avrà fatto anche uso, però non lo so, non me lo ricordo. Uno
quando rientra dalla partita non è che...
P.M. E beh, ma scusi - eh? - scusi, eh? - però lei l'ha preso 15 giorni, è
aumentato di peso.
RAVANELLI Sì, sì.
P.M. non ha avuto grossi benefici e ha detto: "Io basta!"
RAVANELLI Sì.
P.M. beh, scusi, l'avrà notato se altri invece lo prendevano.
RAVANELLI Altri l'avranno preso, non lo so!
P.M. Eh! Ma solo..., ma li ha visti?
RAVANELLI Eh?
P.M. Li ha visti?
RAVANELLI Io? A prenderla?
P.M. Eh! Eh!
RAVANELLI No, non lo so.
P.M. Non c'era? Lei non c'era negli spogliatoi? Dov'era?
GIUDICE Ma anche di questa spiegazione, cioè di questa sua decisione, ha avuto
modo di parlarne con qualcuno?
RAVANELLI No, infatti. Ho preso proprio una mia decisione.
GIUDICE E non ne ha parlato con nessuno?
RAVANELLI No. No. Io ho parlato, ho detto al dottore che non prendevo più la
creatina e che non mi andava più.
GIUDICE Ecco, ma gli ha spiegato le ragioni?
RAVANELLI No, no, no, no, no. Io ho detto che non... non mi sentivo così di
continuare a fare questa cura, e basta.
GIUDICE Il medico sapeva che lei era aumentato di due chili?
RAVANELLI Come no?!
GIUDICE Eh, certo che lo sapeva, perché la segue, quindi è prevedibile che se ne
fosse accorto.
RAVANELLI Certo.
GIUDICE E non ha spiegato che era per quello? Non ne ha parlato col medico?
RAVANELLI [non si rileva risposta verbale]
GIUDICE Non ne ha parlato nemmeno con il preparatore atletico? Che ne so? Non ne
ha parlato con nessuno? Con qualche suo compagno, con nessuno?
RAVANELLI Di cosa, della mia...?
GIUDICE Di questi problemi. Dice: "Guarda, la creatina mi sta creando il
problema del sovrappeso"...
RAVANELLI No, noi abbiamo... noi abbiamo... Ma non era una cosa sola a me
personalmente. Quando abbiamo iniziato il ciclo, penso che tutti avevano...
eh... la creatina.
GIUDICE Problemi di...
RAVANELLI problemi di aumentare di... di aumentare di peso.
GIUDICE di aumentare di peso.
RAVANELLI Io l'ho... l'ho interrotta e basta, e niente.
GIUDICE Quindi era un problema comune questo qui del sovrappeso.
RAVANELLI Certo, certo.
GIUDICE Ma a lei risulta che qualche altro suo compagno di squadra fosse
aumentato di peso?
RAVANELLI Come no?!
GIUDICE Per esempio, ho sentito Vialli l'altra volta, Vialli ci ha detto che era
aumentato di peso.
RAVANELLI Certo che era aumentato di peso.
GIUDICE E a lei risulta questo?
RAVANELLI Sì!
GIUDICE Cioè, se non gliel'avessi detto io, lo sapeva che Vialli era aumentato
di peso per la creatina?
RAVANELLI Certo. No, non Vialli... Vialli... So che c'era un aumento. Adesso non
so proprio l'individuo, Vialli, il giocatore.
GIUDICE E come lo sa, scusi, che c'era un aumento?
RAVANELLI Perché il sabato mattina c'era abitudine che tutti i giocatori
dovevano andare sopra la bilancia e vedere..., ma non perché era stata presa la
creatina.
GIUDICE Ho capito.
RAVANELLI perché tutti i sabati
GIUDICE Perché si pesano.
RAVANELLI si pesano prima della..., ci si pesa.
GIUDICE Oh! Ho capito E lei aveva riscontrato che tutti gli altri pesavano di
più o, almeno, quelli che vedeva lei?
RAVANELLI Sì, quelli che vedevo io... vedevo io erano aumentati di peso anche
loro.
GIUDICE Ma quindi ricordava il peso dei suoi colleghi?
RAVANELLI No, il peso no.
GIUDICE Come faceva a sapere se erano aumentati?
RAVANELLI Perché mi..., parlavano con me, dice: "Tu sei aumentato di peso"?
GIUDICE Oh! Ha visto? E' la prima domanda che le ho fatto, dico: "Non ne
parlava?". Evidentemente si parlava.
RAVANELLI Certo.
GIUDICE E con chi ne ha parlato? Questo le sto chiedendo.
RAVANELLI Tra i compagni di squadra. Quando si era dentro lo spogliatoio ci
si...
GIUDICE Ricorda con chi? Perché "compagni" ancora è una indicazione generica.
RAVANELLI No, no, non me lo... non me lo ricordo qual è il com...
GIUDICE Io se le chiedessi qualche nome e cognome - dico - lei me lo saprebbe
fare?
RAVANELLI No.
GIUDICE Non se lo ricorda?
RAVANELLI Non me lo ricordo. Dentro lo spogliatoio penso che il 90%... saremo
aumentati di peso quasi tutti.
GIUDICE Io perciò le ho parlato di Vialli che aveva avuto questo problema e che
ci ha detto lui.Lei ricorda - per esempio - se ha parlato con Vialli?
RAVANELLI Non me lo ricordo.
GIUDICE Lei ricorda con chi altri ha parlato?
RAVANELLI No, io avrò parlato...
GIUDICE Con chi eventuali altri. Eh?
RAVANELLI Era... in pratica su..., la squadra era..., quasi il 90% di chi la
prendeva eran quasi aumentati tutti di peso.
GIUDICE Ecco, ma lei come dice questo?
RAVANELLI Perché io mi ricordo che..., però non posso dire magari il Tal
Tizio...
GIUDICE Ravanelli, lei ci fa anche una statistica, dice: "Il 90%", o quasi,
diciamo così...
RAVANELLI O quasi tutti i giocatori, o quasi tutti.
GIUDICE - Oh! - che prendevano la creatina era aumentata di peso.
RAVANELLI Sì.
GIUDICE Allora, mi dice sulla base di che cosa lei può fare un'affermazione del
genere? Perché l'ha sentito, perché l'ha riscontrato, perché ne ha parlato con i
compagni? Cioè, sulla base di che cosa lei mi dice addirittura anche una
statistica, il 90% o giù di lì?
RAVANELLI Mah, no, io ade... adesso non lo so. Io penso che quando scendevamo
lì alla pesa, a pesarci, quasi tutti i giocatori pesavano qualche... qualche
grammo in più, chilogrammo in più. C'era..., in pratica c'eravamo trovati...
Quando ti vai a pesare, di solito alle 10 (per le 10 e mezza ho allenamento),
alle 10 arrivava, passava il responsabile per il peso - adesso non mi ricordo se
era...
GIUDICE Sì, ma non importa. Io capisco che... Eh! E allora?
RAVANELLI E allora avevamo riscontrato che tutti eravamo aumentati di peso, però
adesso non gli posso dire Marocchi o Khöler era aumentato di peso, perché direi
una bugia.
GIUDICE Questo lo capisco, ma mi dice allora sulla base di che cosa? Perché se
ne lamentavano? Cioè, come fa a dire allora: "Tutti avevano riscontrato un
aumento di peso"?
RAVANELLI No, perché, prendendo questa creatina, tutti avevano riscontrato che
si aumentava di peso.
GIUDICE Eh! E questa sua affermazione: "Tutti avevano riscontrato"
RAVANELLI Sì.
GIUDICE a lei da che risulta? Questo le sto chiedendo.
RAVANELLI Da quando prend... prendevamo il peso.
GIUDICE Ho capito. Ma a lei da che risulta? Perché lei può parlare del suo
peso, no?
RAVANELLI Certo.
GIUDICE Se io le chiedessi adesso: "Oggi quanto pesa?", lei più o meno lo sa.
RAVANELLI Certo.
GIUDICE perché, se non si è pesato oggi, si è pesato ieri o dieci giorni fa.
Come devo dire?
RAVANELLI Certo, certo, certo.
GIUDICE Ma se io le chiedessi quanto peso io non lo sa.
RAVANELLI Certo.
GIUDICE Oh! Come faceva a sapere che anche gli altri erano aumentati? Questa è
la domanda.
RAVANELLI Perché lo sentivo... perché lo sentivo dentro gli spogliatoi.
GIUDICE Oh! Questo le sto dicendo.Allora, lei sentiva dagli altri suoi compagni
che...
RAVANELLI Certo, certo, certo.
GIUDICE che si lamentavano del fatto che prendevano chili insomma.
RAVANELLI Certo, certo.
GIUDICE Oh! E lo riferivano all'assunzione di creatina quest'aumento di peso?
RAVANELLI Certo, certo.
GIUDICE Davano la colpa alla creatina insomma.
RAVANELLI Certo, certo.
GIUDICE Ho capito. Non sa dire da chi lo ha sentito?
RAVANELLI No.
GIUDICE Lo sentiva, ma non ricorda da chi. Ecco!
RAVANELLI Lo sentivo, ma non... non so...
GIUDICE Però lo sentiva da quasi tutti, visto che parla del 90...
RAVANELLI Certo, certo.
GIUDICE Ho capito. Va bene. Andiamo avanti.” (trascrizioni registrazioni udienza
del 19 dicembre 2003 – pagine 74 e seguenti).
Risulta del tutto evidente che si è trattato di un teste ostile e per nulla
contento di essere stato chiamato a testimoniare. Ciò nonostante, Ravanelli,
come si è visto, da una parte, ha contraddetto quanto sostenuto da A. a
proposito del Liposom forte e, per quanto riguarda la creatina, ha finito col
riconoscere che quasi tutti i giocatori la prendevano e tutti accusavano un
incremento di peso corporeo.
Il teste, inoltre, ha affermato pure che la quantità di creatina che egli
assumeva era di 6-8 grammi, che – ancora una volta - non è una grande e veridica
ammissione, perché il dottor A. somministrava ai giocatori dosi ben più elevate
e consistenti di creatina, ma essa serve a rompere il limite che l’imputato ha
ritenuto di indicare come quantità massima somministrata dal febbraio 1995 fino
a fine stagione ‘94/95, individuata in 4-5 grammi.
Quasi tutti gli altri giocatori esaminati durante il dibattimento, come si
vedrà, si sono comportati persin peggio e soprattutto nell’intento di non
contraddire quanto sostenuto dal dottor A. hanno finito per rendere
dichiarazioni intrinsecamente prive di ogni credibilità logica, smentite dagli
elementi probatori assunti e tra loro contraddittorie. Se non fossero state rese
in un contesto estremamente serio quale è la testimonianza e persino drammatico,
come soprattutto per gli imputati è il processo, si potrebbe pure cogliere
l’aspetto quasi buffo di alcune affermazioni rese dai giocatori.
A fine stagione ‘94/95, la situazione mutava perché come sponsor interveniva
l’Also-Enervit che produce, tra l’altro, pure creatina, la creatina complex in
bustine.
Presso la Juve, perciò, si passava dalla creatina acquistata in Svezia a quella
della Also e A. così ha spiegato il passaggio: “.....All’inizio della stagione
‘95/96 c’era... non abbiamo più usato la creatina svedese, di cui adesso chiedo
scusa ma non ricordo il nome vero, mi sembra But... Strength, qualcosa del
genere, e invece è entrata la sponsorizzazione con la Also Enervit. E la Also
Enervit produceva delle comodissime bustine monodose che erano di 3 grammi
l’una, quindi la casa produttrice consigliava, era scritto dappertutto a livello
di Also Enervit, 9 grammi di dose iniziale e poi 6 grammi nella fase di
mantenimento. Noi, sempre con la nostra filosofia che era quella di non
determinare... che non avevamo bisogno di fare nessuna dose di carico perché a
noi serviva unicamente, quindi non di riserva, non di energia, ma semplicemente
di reintegro, ed essendo difficile fare i 5 grammi che ci era sembrato un
dosaggio buono essendo delle bustine, abbiamo dato 6 grammi. Ecco, quindi questo
è stato il cambiamento, per esempio, dal febbraio-maggio del ‘95 al luglio del
‘95....” e ancora: “.....nei momenti in cui era previsto il doppio allenamento,
quindi c’era un allenamento durante la settimana, o il giorno prima o il giorno
dopo in cui c’erano lavori di forza; là quando c’erano dei lavori di forza,
quindi quando il dispendio probabilmente e la perdita era presumibilmente
superiore per l’utilizzo muscolare che se ne faceva, quindi intorno al martedì,
mercoledì e giovedì delle settimane in cui non c’erano le partite
infrasettimanali, attenzione, allora in quelle settimane, da febbraio a giugno
veniva data la disponibilità ai giocatori di assumere questo tipo di
integratore, questo fino fine maggio, diciamo; la stagione agonistica è finita
l’11 di giugno quell’anno lì. Quindi è stata una stagione molto lunga, molto
faticosa, abbiamo avuto due finali, una di Coppa UEFA, abbiamo vinto lo
scudetto, abbiamo vinto la Coppa Italia giocando col Parma l’11 di giugno.
Questo è quanto. Finita questa stagione, arriva la Also Enervit. La Also
Enervit....No, quell’epoca lì il fatto di somministrarla nell’intervallo del
primo tempo, posso anche sbagliarmi adesso, i ricordi non sono così, posso anche
averla data nell’intervallo del primo tempo, ma mi sembra che invece
l’introduzione - e le spiego poi anche perché - l’introduzione nell’intervallo
tra il primo e il secondo tempo sia avvenuto prevalentemente – non escludo con
questo che sia avvenuto anche prima – ma prevalentemente nell’anno successivo.
Questo è quanto mi ricordo....ho ricordo perché – anche questo è un dato di
letteratura – cioè mi aveva interessato un lavoro di Carmelo Bosco e di
Tranquilli, Carmelo Bosco, che avevano utilizzato – ed era di quegli anni, ‘95
mi sembra che fosse proprio – avevano utilizzato la creatina nell’ambito delle
squadre di calcio, anzi loro erano stati i primi a utilizzare la creatina mi
sembra in una squadra di serie C, che non vorrei dire, non voglio fare nomi
magari che... ma forse il Crevalcuore, qualcosa del genere, ammesso che ci sia
una squadra di Serie C che..., mi sembra. E comunque mi aveva interessato questo
aspetto metabolico. Cioè, sostanzialmente noi sappiamo da sempre che l’acidità
muscolare è colei che determina la inibizione della sintesi dei substrati
metabolici. Cioè più aumenta l’acidità muscolare e più viene inibita la capacità
di sintetizzare a) il glicogeno e la fosfocreatina stessa. Quindi la presenza di
idrogenioni che sono legati all’attività fisica e che si formano sicuramente a
livello muscolare, sono coloro che sono limitanti in senso sfavorevole, di
recupero intendo dire, di rapido recupero di questi substrati metabolici. A
parte quella... allora avevo letto questa situazione, la spiegazione scientifica
la so io, invece Bosco e Tranquilli l’hanno appena accennata in questo lavoro e
hanno chiaramente indicato come una delle cose più interessanti della
somministrazione di creatina fosse quella di utilizzare il meccanismo tampone
proprio della creatina. Cioè la creatina sarebbe utile anche e soprattutto per
la questione tampone sull’acidità muscolare. Questo mi aveva interessato in modo
precipuo, e per questo motivo, per tutte le considerazioni che avevo fatto
l’altra volta, quindi del sicuro depauperamento del glicogeno, del sicuro
depauperamento della fosfocreatina durante l’attività di una partita, avevo
deciso allo scopo di favorire dopo il secondo tempo, abbattendo l’acidità,
quindi non durante il secondo tempo dove peraltro è assolutamente inutile
somministrare creatina agli scopi prestazionali e incrementativi, ma dato solo
nel mio intendimento per favorire successivamente l’abbassamento del pH e la
diminuzione degli idrogenioni muscolari....” (trascrizioni registrazioni citate
del 21 luglio 2003).
Dalle riferite affermazioni emerge evidente l’uso di creatina non come semplice
integratore, bensì come sostanza capace di influenzare il metabolismo del
giocatore e, in quanto tale, da somministrare più in funzione dello sforzo
fisico sopportato o da affrontare, che dell’ordinaria quantità quotidianamente
consumata dal fisico dell’uomo e dell’atleta.
Risulta chiaro, in altri termini, che il dottor A., anche per quanto riguarda la
determinazione della quantità di creatina da assumere e del momento in cui
assumerla, si ispirava agli studi che egli stesso ha citato e alle proprie
convinzioni e non certamente alla funzione di integratore da assegnare a tale
sostanza.
A conferma di tale considerazione, si deve ricordare che nel corso dell’udienza
del 6 maggio 2002 è stato esaminato Colli Roberto, che è un preparatore
atletico, un esperto di metodologia dell’allenamento, che ha avuto modo di
prestare la propria attività per atleti di vari sport e di varie federazioni
sportive. Egli è stato pure stretto collaboratore del Carmelo Bosco, da lui
chiamato professor Bosco, di cui ha parlato e ai cui studi ha dichiarato di
essersi ispirato il dottor A..
Il teste ha riferito come il professor Bosco, che peraltro tendenzialmente
condivideva la tesi della somministrazione delle dosi massicce d’attacco di
creatina, almeno nel 1995, differenziasse il ricorso a tale sostanza a seconda
del tipo di sport praticato, del tipo di allenamento svolto e così via. Il
testimone ha ricordato pure gli esperimenti effettuati con l’équipe di cui
faceva parte pure il professor Bosco su alcune cicliste ovvero su pesisti ed ha
anche riferito l’esito di tali esperimenti, con le relative percentuali di
incremento della prestazione.
Per quanto riguarda il calcio, in particolare, il Colli ha dichiarato:
“....allora, sicuramente il Professor Bosco non so se li ha fatti riferiti
all’allenamento, quanto sicuramente riferi... come una ricerca di tipo
trasversale per identificare i valori ormonali, e risultavano che i valori dei
calciatori, in generale, erano abbastanza alti e comunque legati ai livelli di
esplosività. Lui ha tirato fuori una relazione, una correlazione, tra i livelli
di esplosività del giocatore e i suoi livelli di testosterone, tant’è che ha
costruito sopra una teoria in cui il testosterone per lui è più legato alla
componente esplosiva rispetto ai criteri di forza massima, come mediatore
chimico della pompa del calcio nella contrazione muscolare. Questa è la teoria
che è stata formulata dal Professor Bosco.....” (trascrizioni registrazioni
udienza citata – pagine 194 e seguenti).
Il dottor A., che come si vedrà ha sostenuto che uno degli scopi della
somministrazione di creatina è quello di favorire l’anabolismo, spiegando che
cosa egli intenda per anabolismo, ha precisato: “.....l’anabolismo significa,
allora, la situazione è in questi termini: nella fase di allenamento, per motivi
ormonali, ma questo lo dico indipendentemente dal libro, questa è una concezione
fisiologica. Durante, per i motivi ormonali che ho detto precedentemente, quando
i carichi di allenamento sono particolarmente elevati, l’ormone che incrementa
l’anabolismo, che è il testosterone, incomincia a calare, come mi sembra di aver
detto diffusamente la scorsa volta e quindi non so se devo ritornarci. Ora,
quindi questa fase viene chiamata catabolica. Favorire la fase anabolica
significa semplicemente fermare l’abbassamento dell’ormone che determina il
catabolismo, e quindi favorire l’anabolismo...” (trascrizioni citate).
Si può notare la sintonia delle opinioni espresse dall’imputato e quelle
riferite dal teste Colli come risultati degli studi su calciatori eseguiti da
Carmelo Bosco e non è difficile concludere, dunque, che la creatina nell’uso che
di essa faceva l’imputato solo in piccola parte svolgeva la funzione di
integratore, mentre veniva prevalentemente utilizzata per influire sulla
prestazione dell’atleta.
Anche a tal riguardo, in verità, il dottor A. ha espresso il proprio pensiero,
rilevando che: “....migliorare la performance non significa incrementare in modo
surrettizio la prestazione agonistica, è un’altra cosa. Perché anche
l’allenamento migliora la performance, perché non ho mai visto che uno si alleni
per peggiorare la performance.....” ma il rilievo, ancorché suggestivo, non può
essere condiviso.
Si creerebbe, diversamente, un circolo vizioso in conseguenza del quale, per
migliorare la performance, si deve necessariamente ricorrere all’allenamento e,
per incrementare e sostenere ritmi mano a mano più impegnativi di allenamento,
che servono sempre più a migliorare la performance, si devono somministrare
farmaci e sostanze di vario genere.
Come si è già rilevato, non si condivide tale impostazione, perché contraria
all’interesse della salute dell’atleta e anche ai principi di correttezza e
lealtà sportiva, in quanto potrebbe produrre l’effetto di premiare chi si avvale
dei migliori medici e farmacologi e non chi ha in squadra atleti più forti e più
bravi.
L’adattamento all’allenamento deve avvenire attraverso un processo biologico
naturale e non deve essere indotto o realizzato attraverso pratiche esogene di
trasformazione bio-chimica.
Proprio per sfruttare al meglio le possibilità che si riteneva offrisse l’uso di
creatina, la Juventus dalla stagione ‘95/96 offrì un contratto di
consulenza pure al dottor Enrico Arcelli che, come rilevato, all’epoca era il
responsabile scientifico della Also-Enervit, l’ispiratore della politica di
mercato di quell’azienda, ritenuto a torto o a ragione uno dei massimi studiosi
dei problemi di nutrizione e della creatina in particolare.
Si è osservato da parte del difensore, sostenendo che il dottor Arcelli sarebbe
stato l’unico in questo processo a rendere false dichiarazioni testimoniali, che
egli per molto tempo, anche negli anni successivi all’inizio del procedimento
penale, pure attraverso scritti e interventi, è stato assertore di una dose
iniziale di 10 grammi di creatina e per questo la Also avrebbe strutturato la
dose di creatina in ciascuna bustina in 3 grammi, proprio per dare la
possibilità, consumando tre bustine, di avvicinarsi a tale dose iniziale,
assumendo in pratica 9 grammi, per poi proseguire il programma con una o due
bustine al giorno.
Arcelli, dunque, non avrebbe dichiarato il vero, avendo invece sostenuto nel
processo di avere invitato più volte A. e Tencone ad abbassare le dosi di
creatina somministrate ai giocatori.
Mettendo per un attimo da parte ciò che hanno dichiarato nel processo Arcelli e
Tencone che, come anticipato, sono pure stati messi a confronto tra loro
nell’udienza del 27 ottobre 2003, ciò che però deve essere subito messo in
chiaro è che la Juventus conosceva bene e fin dall’inizio le tesi
sostenute da Arcelli e proprio per questo – è da ritenere – si era rivolta a lui
e alla Also-Enervit.
E, allora, dov’è la novità nella scoperta delle convinzioni del dottor Arcelli?
Questi, se invitava i responsabili dello staff medico della Juve a mantenere più
basse le dosi di creatina da somministrare ai giocatori, cercava evidentemente
di contrastare quanto avveniva nell’ambiente della Juve in cui le dosi
superavano abbondantemente pure i 10 grammi coincidenti con le sue convinzioni.
Se dunque Arcelli ha dichiarato il falso nel processo è solo perché non ha
ritenuto di precisare e riferire le circostanze di cui era a conoscenza ed ha
atteso di essere convocato più volte prima di riferire qualche elemento in più.
Nel corso del confronto Arcelli-Tencone, così come del resto nel corso dei
rispettivi esami testimoniali, nessuno dei due testimoni è risultato sincero e
convincente. Valuterà il pubblico ministero se tale posizione assunta nel
processo possa essere stata dettata da interessi personali, quali quello
dell’eventuale concorso nei reati contestati ad A., da parte di Tencone, ovvero
quelli di cui era portatrice la Also-Enervit, condivisi da Arcelli oppure
possa essere stata ispirata soltanto ad evitare di contraddire le tesi e le
affermazioni sostenute dal dottor A..
Rimane il fatto che Arcelli ha preferito presentarsi come un autentico
smemorato, costretto a fare voli pindarici, come ha osservato il difensore, per
poter individuare una quantità di creatina che si collocasse tra i 10 e i 20
grammi, oltretutto senza riuscire più a collocare nel tempo gli eventi nei vari
momenti in cui essi sono davvero accaduti e, per quanto riguarda i suoi rapporti
con lo staff medico juventino, almeno per ciò che attiene agli inizi del
rapporto, egli ha fatto intuire di sapere molte più cose di quelle dichiarate,
senza però mai precisare bene direttamente i fatti, limitandosi a richiamare –
in qualche occasione - il libro scritto da Massimo Lodi, in collaborazione con
Giampiero Ventrone, preparatore atletico della Juventus, all’inizio del
1998, intitolato “Sul campo con la Juve”, con introduzione dello stesso Arcelli,
nel quale – a suo dire – risulterebbero ben riportate le circostanze oggetto
della sua testimonianza.
Tencone, dal canto suo, ha continuato a ripetere ciò che ha sempre sostenuto A.,
pur rimarcando che egli nell’ambito Juve era solo un esecutore, perché era A.
che assumeva le decisioni e impartiva le direttive.
Per quanto riguarda la creatina, in particolare, è risultato d’accordo con
Arcelli solo sul fatto che dalla fine del 1996 in poi la Also-Enervit proponeva
una dose di attacco di creatina di 9 grammi per 7-10 giorni e, successivamente,
una dose giornaliera di 3 grammi da assumere a cicli di alcuni mesi.
Egli, però, ha dichiarato che la Juve non avrebbe mai aderito alla dose iniziale
di 9 grammi proposta dalla Enervit e da Arcelli, somministrando dosi iniziali
massime di 5-6 grammi per proseguire con i 3 grammi giornalieri.
Tencone, poi, ha fatto autonome dichiarazioni sulla durata dei cicli,
contraddicendo in parte anche quanto sostenuto da A. e, soprattutto, non ha
spiegato e precisato bene i motivi della strategia di somministrazione di
creatina che a suo dire sarebbe stata adottata, in modo difforme oltretutto
proprio dalla linea di intervento proposta dalla casa produttrice e dal
responsabile scientifico di tale azienda che invece la stessa Juventus
aveva liberamente scelto.
Il testimone, inoltre, ha anche affermato con sicurezza che nella stagione
‘94/95 e, cioè, al momento in cui si utilizzava la creatina svedese, la cui casa
produttrice tra l’altro consigliava dosi iniziali da 20 grammi di creatina,
veniva somministrata a ciascun giocatore una dose di 5 grammi che proprio il
dottor Tencone preparava, prelevando dal grande barattolo a disposizione negli
spogliatoi cinque misurini per volta, essendo il misurino da 1 grammo e
sciogliendo la sostanza in bibite che porgeva ai vari giocatori al loro rientro
negli spogliatoi dopo l’allenamento.
Su specifica domanda, il dottor Tencone ha ribadito che la dose era di 5
misurini da 1 grammo, uguale per tutti e che i giocatori, anzi, non erano
neppure in condizioni di stabilire quanti grammi di creatina assumessero, perché
ovviamente nessuno controllava ciò che il dottor Tencone preparava, fidandosi di
ciò che faceva il medico.
I giocatori, poi, hanno fatto dichiarazioni tutte diverse tra loro. Di
Torricelli e Ravanelli già si è detto.
Tacchinardi, che era già alla Juve nella stagione ‘94/95, non ha ricordato quasi
nulla della creatina, ha fatto confusione tra bustine e misurino, assumendo che
all’epoca, giocando poco, prendeva meno creatina di altri, non ha ricordato
nulla delle pastiglie assunte nell’aprile-maggio 1998 ed ha affermato che il suo
ricovero del 1997 era stato provocato da una bibita ghiacciata.
Pessotto, anch’egli già alla Juve nel febbraio 1995, ha dichiarato di aver
assunto 3 grammi di creatina e così si è espresso:
“GIUDICE: lei ha fatto uso anche di creatina?
PESSOTTO sì.
GIUDICE: continua a farne uso?
PESSOTTO: no.
GIUDICE: non ne fa più uso?
PESSOTTO no.
GIUDICE: e come mai?
PESSOTTO: non ne faccio più uso perché non ne faccio più uso.
GIUDICE: eh, ma non è una risposta.
PESSOTTO: perché...
GIUDICE: c’era una ragione per cui ne facesse uso prima?
PESSOTTO: ...mi reintegro in altro modo.
GIUDICE: cioè?
PESSOTTO: con acqua.
GIUDICE: con acqua?! Al posto della creatina?
PESSOTTO: o gli integratori che la società, il medico ci consiglia di prendere.
GIUDICE: e che integratori vi consiglia al posto della creatina? Perché
adesso...
PESSOTTO: ma non lo so al posto della creatina, gli integratori che ci consiglia
sono: l’Enervit, Gatorade, questi qui, l’R2.
GIUDICE: ma che tipo di integratori? Per i sali?
PESSOTTO: sì, sali minerali.
GIUDICE: e la creatina è a parte?
PESSOTTO: no.
GIUDICE: e come no?
PESSOTTO: non lo so questo.
GIUDICE: la creatina è creatina.
PESSOTTO non lo deve chiedere a me.
GIUDICE: ma proprio stamattina mi diceva il vostro medico che si continua a fare
uso di creatina. Però è il secondo a cui lo chiedo, due su due, a Tacchinardi
non l’ho chiesto, ma due su due che mi dice che non ne fa più uso, né lei né
Birindelli.
PESSOTTO: io rispondo per quanto riguarda me.
GIUDICE: e lo so, e io le sto dando questa notizia, anche BIRINDELLI dice che
non ne fa più uso.
PESSOTTO: non lo sapevo.
GIUDICE: e appunto glielo dico.
PESSOTTO: beh, non ci trovo niente di male.
GIUDICE: no, io non è una questione di male o di bene, io posso trovare nulla di
male se uno l’assume, come nulla di male se uno non l’assume, vorrei però come
in tutte le cose che mi si spiegasse perché uno l’assume se la prende e perché
uno smette se smette di prenderla. È tutto lì. Ha capito? Qua non è il problema
di “male”, il problema è di dare una spiegazione.
PESSOTTO: ci sono dei medici che decidono cosa dobbiamo assumere e noi ci
atteniamo a quello.
GIUDICE: e quindi è il dottor A. che vi ha detto di non prendere più creatina?
PESSOTTO: io prendo quello che mi danno.
GIUDICE: allora ripeto la domanda in un altro modo: è il dottor A. che non le dà
più creatina?
PESSOTTO: no. Se non ritiene opportuno non me la dà.
GIUDICE: e quindi non gliela sta dando?
PESSOTTO: no.
GIUDICE: e che cosa le dà?
PESSOTTO: e ho detto prima...
GIUDICE: degli integratori?
PESSOTTO: sì, abbiamo il Gatorade, l’R2 e l’acqua....” (trascrizioni
registrazioni udienza del 21 luglio 2003 – pagine 231 e seguenti).
Di Conte pure si è parlato ed è necessario aggiungere che egli ha dichiarato di
non sapere neppure che cosa fosse la creatina, in quanto assumeva solo vitamine,
aminoacidi e pappa reale, né si è dichiarato in grado di dire se altri suoi
compagni assumessero creatina.
Anche l’affermazione di non essere a conoscenza di ciò che avviene negli
spogliatoi, per non riferire nulla dei comportamenti di compagni di squadra,
medici, massaggiatori e così via è stato un atteggiamento comune ai calciatori
che lo hanno assunto talvolta anche in modo sfacciato, come è il caso di
Birindelli che, oltre alle risposte generiche fornite sui prodotti medicinali da
lui assunti, una volta poi che si è passati alla creatina, ha mostrato
praticamente di vivere da solo: “.....ma sapevo cosa mettev... Non vedevo la
scatola ma io sapevo quello che c’era nelle fiale.
GIUDICE: ma non ha dichiarato questo, però.
BIRINDELLI: mi sarà sfuggito in quella...
GIUDICE: non lo ha dichiarato. Lei ha detto...
BIRINDELLI: mi sarà sfuggito in quell’occasione.
GIUDICE: «...il prodotto, la flebo vedevo quale prodotto usavo se capitava che
fosse lì vicina, in vista, la scatola. A volte capitava che non ci fosse la
scatola in vista, in tal caso io non so...», non “non ricordo”, «...io non so
quale prodotto mi fosse somministrato». Oggi lei dice una cosa diversa perché
dice che lo sapeva comunque, indipendentemente dalla scatola, solo che magari
non è in grado di ricordare di quale prodotto si trattasse, ma quella
dichiarazione - ed è per quello che mi ha colpito - quella dichiarazione vuol
dire un’altra cosa. Vuol dire che se lei non leggeva il prodotto sull’etichetta
della scatola, sulla scatola o, insomma, da qualche parte, faceva la flebo senza
sapere neppure di che cosa...
BIRINDELLI: no, assolutamente!
GIUDICE: che cosa stesse facendo.
BIRINDELLI: assolutamente.
GIUDICE: chi è che glielo diceva che era necessario, se glielo diceva, e se era
necessario fare le flebo?
BIRINDELLI: il dottor Tencone.
GIUDICE: lei con il dottor A. parlava?
BIRINDELLI: certo.
GIUDICE: capitava, o parlava solo con Tencone?
BIRINDELLI: no no no no, capitava. Erano loro due i medici e quindi capitava di
parlare sia con l’uno che con l’altro.
GIUDICE: senta, lei quindi non è in grado di stabilire se oltre
all’Epargriseovit vi fossero altri prodotti che le venissero somministrati così,
con flebo?
BIRINDELLI: no, che ricordi no.
GIUDICE: solo vitamine?
BIRINDELLI: sì.
GIUDICE: la creatina continua a prenderla?
BIRINDELLI: no.
GIUDICE: non la prende più?
BIRINDELLI: no.
GIUDICE: e perché?
BIRINDELLI: no... a parte che mi ha... cioè non ne ho fatto più uso perché i
carichi di lavoro sono diminuiti, quindi non ho sentito più la necessità di
prenderla.
GIUDICE: ma lei prima perché la prendeva allora?
BIRINDELLI: perché in fase di preparazione... i carichi di lavoro nel ‘97 era
diverso da quello che facciamo adesso. Adesso è molto più personalizzato, è
molto più specifico, quindi sono altri carichi di lavoro.
GIUDICE: cioè adesso sono diminuiti i carichi di lavoro o lei si è abituato ai
carichi di lavoro?
BIRINDELLI: no no no, sono...
GIUDICE: no?
BIRINDELLI: non è che sono diminuiti, sono più particolareggiati e quindi
distribuiti meglio.
GIUDICE: e quindi questo fa sì che lei non abbia più bisogno di creatina?
BIRINDELLI: no, io adesso non prendo creatina.
GIUDICE: ma i suoi compagni di squadra la prendono?
BIRINDELLI: no. Almeno, a mia vista no, assolutamente.
GIUDICE: guardi che questa mattina, proprio questa mattina, A., il dottor A. ha
detto che continua a fare uso di creatina.
BIRINDELLI: ma io Le dico, a mia vista...
GIUDICE: non credo personale.
BIRINDELLI: no. Le dico, a vista mia no, perché io non ho visto nessuno. Poi se
qualcuno la prende sono cose loro, non è che io vado a vedere...
GIUDICE: se lo fanno loro... lo spogliatoio è quello, no?
BIRINDELLI: no, io non vado a vedere cosa fa un compagno.
GIUDICE: lo so che non va a vedere, però vive negli spogliatoi con gli altri,
no?
BIRINDELLI: si si, ma siccome l’allenamento è personalizzato, quindi io posso
finire prima di un altro rispetto a...
GIUDICE: ma dopo l’allenamento il medico le prepara qualcosa?
BIRINDELLI: no, assolutamente.
GIUDICE: neppure un bicchiere d’acqua se ha sete?
BIRINDELLI: no, noi abbiamo le bevande. Abbiamo il frigo: c’è il Gatorade, c’è
acqua, c’è tutto...
GIUDICE: quindi dal frigo le prendete dopo? No, non credo dal frigo.
BIRINDELLI: c’è Gatorade, acqua, questa roba...
GIUDICE: ma dal frigo le prendete, dopo l’allenamento?
BIRINDELLI: sì.
GIUDICE: non credo che facciano bene, no?
BIRINDELLI: beh, non è che le beviamo tutte di un sorso.....” (trascrizioni
registrazioni udienza citata – pagine 196 e seguenti).
Per quanto riguarda Del Piero, le osservazioni che si possono fare sono di tipo
diverso. Non che il giocatore si sia discostato dal complessivo tenore delle
deposizioni dei colleghi che lo hanno accompagnato, perché anch’egli si è detto
sicuro di aver assunto soltanto 2 o 3 grammi di creatina, pur non ricordando
che capacità avesse il misurino adottato nel 1995, è stato molto abbottonato
sulle sostanze assunte ed ha fatto dichiarazioni poco verosimili in ordine
all’aumento di peso, che il giocatore ha attribuito al naturale invecchiamento,
accompagnato dai carichi di lavoro.
Nel caso di Del Piero, il problema non riguarda il contenuto delle dichiarazioni
da lui rese, inattendibili al pari di quelle rilasciate dagli altri giocatori
esaminati il 21 luglio 2003, ma è relativo al fatto che il giocatore era stato
iscritto nel registro degli indagati il 17 luglio 1999 e per lui, come per
altri, il pubblico ministero aveva presentato richiesta di archiviazione accolta
dal giudice per le indagini preliminari in data 30 agosto 2000.
La testimonianza di Del Piero, perciò, deve essere considerata l’equivalente di
dichiarazioni rese dall’imputato, per cui nessun effetto giuridico può
discendere da eventuali false o incomplete affermazioni.
Solo per amore di correttezza, peraltro, va rimarcato come le parti fossero
perfettamente a conoscenza della riferita circostanza relativa all’iniziale
iscrizione di Del Piero nel registro degli indagati, ma la notizia nel processo
è stata riportata da una nota del Cancelliere competente presso la Procura della
Repubblica di Torino, dottoressa Zammuto, prodotta dal pubblico ministero nella
stessa udienza in cui si procedeva all’audizione dei testimoni.
Il diretto interessato ha dichiarato di non aver mai saputo nulla di tale
incriminazione, ricordando di essere stato solo esaminato come persona informata
sui fatti del procedimento, mentre gli stessi difensori – come si legge nelle
trascrizioni delle registrazioni dell’udienza, da pagina 262 a pagina 265 – alla
domanda se la circostanza fosse stata mai comunicata al giocatore, hanno
risposto: “no, mai comunicato” e: “è una notizia inedita” e, subito dopo, su
richiesta del giocatore che ha anche indicato in uno dei difensori del dottor A.
presenti l’Avvocato da cui intendeva essere assistito, il testimone ed il
difensore così individuato si sono appartati per poter conferire e decidere la
strategia processuale eventualmente da adottare, mentre uno dei difensori
dell’imputato G. dichiarava: “però l’avessimo saputo prima”.
In realtà, in data 27 giugno 2000, il difensore che all’epoca assisteva entrambi
gli indagati A. e G., così almeno egli risulta essersi qualificato, già sapeva
perfettamente che Alessandro Del Piero era stato iscritto nel registro degli
indagati e sapeva pure che in data 8 gennaio 2000 dall’iniziale processo (n.
28415/98 r.g.n.r.) era stato disposto stralcio delle posizioni di Gay Romolo
Maria, A. R., Moggi Luciano, G. A., Bettega Roberto, Di Livio Angelo, Deschamps
Didier e Del Piero Alessandro, perché ne faceva oggetto di un’istanza rivolta al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino e, del resto, non
avrebbe potuto non saperlo proprio la difesa che ha criticato la scelta
effettuata dal pubblico ministero di stralciare alcune posizioni dal processo
iniziale, perché in tal modo – a suo dire – il pubblico ministero avrebbe potuto
scegliere gli atti da depositare nel proprio fascicolo così creato.
Il procedimento stralciato, infatti, nel quale compariva pure Del Piero come
indagato era proprio quello (n. 63/2000, iscritto in data 10 gennaio 2000) che
ha dato origine all’attuale processo, perché il pubblico ministero, nell’estate
del 2000, da una parte, chiedeva ed otteneva l’archiviazione della posizione
relativa a Gay, Moggi, Bettega, Di Livio, Deschamps e Del Piero e, dall’altra
parte, rinviava a giudizio i rimanenti imputati.
Come è possibile, dunque, che il giorno dell’udienza gli interessati
dichiarassero di non saperne nulla, tanto che, come detto, veniva pure richiesto
un periodo di pausa per consentire al teste e al difensore di valutare la
situazione che, invece, almeno per loro non avrebbe dovuto avere il carattere
della novità?
Se il giudice però l’avesse saputo prima, si sarebbe proceduto quanto meno con
maggiore celerità.
Che dire, poi, dei giocatori esaminati come testimoni nelle altre udienze? Solo
Zidane è apparso meno in difficoltà, anche se ha cercato di far passare il
proprio messaggio, sostenendo che non si possono giocare a certi livelli 70
partite l’anno senza l’apporto di alcune sostanze, peraltro non precisate o
meglio da lui genericamente definite vitamine.
Pure Lombardo è stato evanescente in ordine ai medicinali assunti alla Juve, pur
se ha ricordato che in Inghilterra non gli veniva somministrato nulla.
Analoga affermazione l’ha fatta anche Vialli, che nel campionato inglese ha
giocato ed ha allenato. Della sua testimonianza fumosa, in parte si è già detto;
basti ricordare che è stato necessario far ritornare il teste una seconda volta,
perché successivamente all’esame testimoniale reso la prima volta, Vialli ha poi
rilasciato un’intervista radiofonica, riportata dai quotidiani, in cui di fatto
modificava alcune affermazioni che lui stesso aveva reso in udienza. Egli,
ancora, è risultato del tutto poco convincente sulla quantità di creatina
assunta – a suo dire limitata a soli 5 grammi in un breve periodo - sul
conseguente aumento del peso corporeo e via dicendo.
Considerazioni analoghe, infine, vanno fatte per le dichiarazioni rese da
Amoruso, da Baggio, da Ferrara, da Inzaghi, da Montero e da Peruzzi, anche se
quest’ultimo è stato ricordato dal difensore perché il teste ha riferito di
aver assunto 5 grammi di creatina, al pari di Torricelli e Vialli, e questa
affermazione è stata evidentemente ritenuta come un riscontro alle dichiarazioni
di A. probante, attendibile e convincente.
E’ compito del pubblico ministero valutare gli ulteriori effetti di tali
testimonianze che, nell’ambito di questo processo, per le ragioni di cui si è
detto, sono risultate tutte inadeguate e inattendibili.
E’ stato persino impossibile comprendere se ed entro quali limiti il dottor A.
avesse effettivamente informato i giocatori in ordine alle specialità medicinali
somministrate. La maggior parte dei testimoni ha dichiarato che aveva piena
fiducia nel dottor A. ed ha fatto riferimento soltanto all’assunzione di
integratori e vitamine, in aggiunta alle striminzite spiegazioni che si sono
rese necessarie per giustificare l’assunzione dei farmaci risultanti dalle
dichiarazioni precedentemente effettuate in sede di sorteggio antidoping.
Il difensore ha sostenuto che all’epoca dei fatti l’informazione del paziente da
parte del medico era regolamentata soltanto dall’articolo 29 del codice
deontologico medico del 1995. L’affermazione, in realtà, pur esatta, non è però
completa, in quanto la normativa penalistica non è cambiata rispetto a quegli
anni e il concetto di consenso informato elaborato nella giurisprudenza della
suprema Corte risale all’inizio degli anni ’90. In ogni caso, ancora una volta
va ribadito che l’informazione del “paziente” presuppone comunque un uso
terapeutico dei medicinali, non essendovi al di fuori di tale ambito nessun
consenso che ne avrebbe potuto legittimare la somministrazione.
Nel caso in esame, l’impressione che se ne è ricavata dalle testimonianze dei
calciatori è che non venissero loro fornite complete e adeguate informazioni,
anche se – ovviamente – coloro che si sono presentati a testimoniare hanno
cercato di ridimensionare pure le informazioni di cui erano a conoscenza.
La verità, insomma, è che tutti i giocatori sono venuti a riferire fatti e
circostanze in modo assolutamente contrastante con gli elementi logici e
probatori emergenti in atti e nell’unico intento di confortare le affermazioni
sostenute dall’imputato.
Basti considerare che già solo a proposito della creatina, sentendo le loro
testimonianze, secondo le quali pochi giocatori assumevano creatina, in dosi
straordinariamente contenute, per periodi estremamente limitati e, sentendo
inoltre che molti di coloro che avevano cominciato ad assumerla avrebbero
addirittura smesso dopo un breve periodo iniziale, non si comprende più perché
tanta creatina sia stata acquistata dalla Svezia (in pochi mesi risultano pagate
alla Streng Sport Nutrition 6.634.800 lire di creatina solo per la prima
squadra, come da documentazione prodotta dall’imputato G. nell’udienza del 10
luglio 2003), chi ne avrebbe fatto così largo uso, perché tutti i giocatori
sarebbero aumentati di peso, perché sarebbe stato stipulato successivamente il
contratto con la Also-Enervit per la fornitura di altra creatina, la creatina
complex appunto (creatina fornita a costo zero, nella stagione ‘95/96
nell’ambito della complessiva sponsorizzazione e pagata dalla Juventus,
invece, circa 10 milioni e mezzo di lire per la stagione ‘96/97 e una somma non
documentata che verosimilmente costituisce una buona fetta degli oltre 36
milioni e mezzo di lire pagati alla Also-Enervit per la sola prima squadra per
la stagione ‘97/98), perché sarebbe stato concluso pure un contratto di
consulenza con Arcelli e, ancora, perché successivamente si sarebbe continuato
ad acquistare creatina, la creatina istant della Multipower e così via.
A fronte di tali elementi oggettivi, le dichiarazioni dei giocatori perdono ogni
possibile credito di attendibilità, mentre acquista credibilità quanto, sia pure
molto faticosamente e nascostamente, è stato fatto trasparire da Arcelli, il
quale – come tutti gli altri del resto – non aveva alcuna intenzione di
sconfessare le tesi difensive sostenute da A., ma alla fine ha un po’ ceduto e
timidamente ha dichiarato che solo dopo la sponsorizzazione della Also e dopo la
collaborazione di Arcelli presso la Juventus le dosi di creatina
somministrate ai calciatori si sono sensibilmente ridotte.
Né si può sostenere – come pure si è ventilato – che, in fondo, la questione
creatina, rispetto agli altri temi del processo, assume una posizione marginale
e, dunque, le eventuali dichiarazioni dei testimoni a tal riguardo dovrebbero
essere valutate con molta elasticità e bonomia, intanto perché non è vero che il
problema relativo alla creatina possa essere considerato secondario e, in
secondo luogo, perché nelle testimonianze non esistono affermazioni di seria A e
di serie B, tanto per utilizzare il linguaggio calcistico, ma esistono aspetti
rilevanti del processo ed aspetti irrilevanti sui quali le domande ai testimoni
non devono addirittura essere poste.
Sui temi rilevanti – e i fatti relativi all’assunzione di creatina presso la
Juventus sono assolutamente rilevanti nell’attuale processo e riguardano più
aspetti della contestazione – il testimone ha sempre il dovere giuridico di
rispondere e di riferire tutto ciò che sa in modo conforme al vero e,
oltretutto, si sa che chi è capace di dire falsità in qualche frangente non è
più controllabile e non mette più chi l’ascolta in condizioni di capire quando
dice il vero e quando invece mente.
Ogni altra considerazione di tipo diverso, non solo sarebbe sbagliata e non
avrebbe alcun fondamento giuridico, ma risulterebbe pure estremamente
diseducativa.
La prova principale della falsità delle dichiarazioni rese da A., da Tencone e
dai calciatori relativamente alla creatina, infine, è costituita dal già
menzionato libro “Sul campo con la Juve”.
Si tratta, invero, di una pubblicazione frutto della collaborazione di Giampiero
Ventrone, preparatore atletico della Juventus, che ne ha verosimilmente
curato l’aspetto tecnico, e di Massimo Lodi che con un taglio a lui congeniale,
essendo un giornalista, ha cercato di raccontare il modo in cui una squadra come
la Juventus si allenasse e si preparasse da un punto di vista atletico,
nell’arco del quadriennio in cui appunto Ventrone aveva lavorato presso tale
società.
Oltre alla descrizione delle varie tecniche d’allenamento a seconda delle gare
da affrontare, dei momenti della stagione e delle diverse caratteristiche
personali riferite alla tipologia dei giocatori, e oltre alla introduzione di
Enrico Arcelli di cui si è detto e alla prefazione di Gianluca Vialli, la
pubblicazione è stata arricchita, da giornalista, pure da una serie di
interviste realizzate da Lodi, tra le quali quella all’allenatore dell’epoca,
Marcello Lippi e quella al responsabile del settore medico della squadra, dottor
R. A..
L’intervista all’imputato – che a quell’epoca non poteva sapere che sarebbe
stato processato, perché il procedimento penale non era iniziato – è lunga e
articolata e riguarda molti temi. Ma che cosa ha risposto il dottor A. alla
domanda posta proprio sulla creatina?
L’intervista a tal riguardo così si sviluppa (pagine 113 e seguenti del libro):
LODI: “Si parlò molto, a suo tempo, dell’importanza che avrebbe avuto la
creatina come integratore principe della dieta dei calciatori juventini. Fu
davvero così importante? E ne fate ancora uso?”
A.: “Procurò certamente benefici, ma non in misura decisiva per le sorti della
squadra. Oggi la creatina viene somministrata ai giocatori in dosi diverse nelle
differenti fasi della stagione. Durante il ritiro precampionato, allo scopo di
favorire l’anabolismo di cui s’è detto, essi ne assumono una decina di grammi al
giorno. Nel resto della stagione il massimo della dose è di tre grammi e viene
distribuito solo negli intervalli delle partite. Alcuni studi consigliano questa
metodologia perché la creatina aiuta a compensare le perdite di creatinfosfato
stimate nella misura media di due grammi che si verificano durante la gara.
Devo aggiungere, a proposito di creatina, che le dosi di cui ci serviamo oggi
sono decisamente inferiori a quelle di quattro anni fa, quando ne facemmo uso la
prima volta: anche se non si arrivò mai a toccare punte di trenta o quaranta
grammi giornalieri, esse erano infatti senz’altro superiori. Abbiamo ritenuto
opportuno modificarle per evitare eventuali sovraccarichi epatici o renali.”
Non è forse questa la conferma a quanto alla fine dichiarato da Arcelli e, cioè,
che prima della sua consulenza alla Juve venivano somministrate dosi di creatina
ben superiori ai 10 grammi che il teste, sempre per una forma di cautela nei
riguardi di A., ha quantificato nella misura tra i 10 e i 20 grammi?
Lo ha dichiarato A. a Lodi che lo intervistava: pur senza arrivare ai 30 o 40
grammi di creatina si somministravano dosi senz’altro superiori ai 10 grammi. E
ciò che cosa vuol dire: 15? 20? 25 grammi? In che cosa, perciò, avrebbe
dichiarato il falso Arcelli?
E, ancora, perché si deve indicare quasi come scandalosa la posizione di
Arcelli quale sostenitore dell’adozione di una dose iniziale di creatina di 9-10
grammi, accusandolo di aver pure ribadito tale sua convinzione con scritti
diretti all’imputato o apparsi su Internet anche nel 1999 o nel 2000, quando lo
stesso imputato ha fatto analoga e pubblica dichiarazione nell’intervista
rilasciata a Lodi nel febbraio 1998?
Come si è già evidenziato, se Arcelli nel processo ha dichiarato il falso è
perché egli non ha riconosciuto che alla Juventus le dosi di creatina
somministrate ai giocatori consistevano in 10 grammi, ma ha cercato di
assecondare la tesi difensiva secondo la quale non si sarebbero superati i 6
grammi e, cioè, le due bustine di creatina complex ed è perché egli non ha
precisato subito che prima della sponsorizzazione della Also-Enervit le dosi di
creatina somministrate dal dottor A. ai giocatori erano in pratica il doppio. In
questo, sono da ritenersi false le dichiarazioni rese dal dottor Arcelli e non
sulla base delle argomentazioni del tutto prive di ogni sostegno logico e
probatorio indicate dal difensore che, a conferma dell’assunto difensivo, ha
avuto bisogno di invocare il riscontro delle testimonianze di Tencone e dei tre
giocatori ai quali si è già fatto riferimento.
Come spiegano, poi, il difensore e lo stesso A. le riferite dichiarazioni
rilasciate nell’intervista in parola?
Massimo Lodi, giornalista professionista, è stato sentito a sommarie
informazioni testimoniali il 18 aprile 2000 ed il relativo verbale è stato
acquisito agli atti sull’accordo delle parti.
Né l’imputato, né la difesa, in verità, hanno mai posto in dubbio la genuinità
dell’intervista ovvero la fondatezza di quanto dichiarato dal dottor Lodi nel
verbale di sommarie informazioni testimoniali. Diversamente, del resto, la
difesa non avrebbe evidentemente prestato il consenso all’acquisizione del
relativo verbale e, comunque, se fossero sorte questioni sul contenuto di quanto
da lui affermato, si sarebbe provveduto a citare il giornalista in dibattimento
affinché riferisse i fatti in testimonianza, nel contraddittorio delle parti.
L’imputato ed il suo difensore, invece, sostengono essersi trattato di un
errore, di un’incomprensione, di un “fraintendimento” come lo ha definito
testualmente il dottor A., mentre il difensore ha posto pure l’accento sulla
natura della fonte probatoria, definita extra-processuale, perché le
dichiarazioni di A. sono state rilasciate, appunto, fuori dal processo.
A dimostrazione della tesi secondo la quale le dichiarazioni riportate
nell’intervista sarebbero stato frutto di errore o fraintendimento, il difensore
ha rilevato che A., parlando della creatina, ha detto che quattro anni prima si
sarebbe comportato diversamente e ciò non può essere frutto di un’affermazione
dell’imputato che sapeva bene che quattro anni prima si somministrava il Neoton
e non la creatina e l’imputato ha citato una frase a lui riferita a pagina 114
del libro, in ordine ad uno studio che sarebbe stato fatto presso la Juventus
sugli aminoacidi a catena ramificata, che corrisponderebbe ad un errore tecnico
che – a suo giudizio - egli non avrebbe mai potuto commettere.
Partendo dalla fonte, si può osservare come risulti di tutta evidenza che
l’affermazione della difesa è infondata.
Le dichiarazioni riferite nell’intervista in parola all’imputato A., infatti,
sono state confermate in un verbale di sommarie informazioni testimoniali dal
giornalista che aveva realizzato l’intervista ed il verbale in questione è stato
acquisito agli atti del processo anche con il consenso della difesa, come si è
già osservato.
Lo stesso, imputato, del resto, ha ammesso di aver rilasciato quell’intervista e
quelle dichiarazioni, anche se ha sostenuto che esse in qualche punto sarebbero
state riportate nel libro in modo non perfettamente conforme a quanto da lui
effettivamente affermato.
Il verbale di sommarie informazioni rese da Lodi e acquisito legittimamente agli
atti del processo e le dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dell’esame
dibattimentale o nel corso di dichiarazioni spontanee sono elementi probatori
acquisiti nel processo e, dunque, non è corretto parlare di tali dichiarazioni
come provenienti da fonte extra-processuale.
Nel processo, anzi, emerge se mai un contrasto tra quanto sostenuto da A. e
quanto ribadito da Lodi, che nel verbale di sommarie informazioni ha escluso
ogni errore o fraintendimento ed ha confermato che le dichiarazioni da lui
attribuite ad A. nel libro “Sul campo con la Juve” sono esattamente quelle che
l’imputato ha rilasciato.
Il problema, perciò, non riguarda la natura della fonte probatoria, trattandosi
di dichiarazioni che emergono da più fonti processuali legittimamente e
ritualmente acquisite; il problema, invece, è di attendibilità e, cioè, consiste
nello stabilire se sia vero – come preteso dall’imputato - che colui che ha
realizzato l’intervista abbia travisato e modificato per errore alcune
dichiarazioni rese da A. e come mai, in ogni caso, in testimonianza il predetto
intervistatore abbia ribadito e confermato invece di aver riportato fedelmente
tali dichiarazioni.
Cominciando dagli elementi che sono stati indicati da imputato e difesa come
riportati erroneamente, al fine di poter sostenere la complessiva
inattendibilità del contenuto dell’intervista, va rilevato come il riferimento
ad essi risulti solo strumentale e insussistente.
Il dottor A., invero, effettivamente si è riferito alla creatina parlando delle
differenti dosi somministrate “quattro anni fa” e l’espressione non è frutto di
alcun errore, né di A., né di Lodi, perché se si guarda alle stagioni
calcistiche e non all’anno solare, si può facilmente notare come A. si riferisse
al quarto anno e, cioè, alla quarta stagione in cui veniva utilizzata la
creatina presso la Juventus, tanto è vero che, con straordinaria
precisione, subito dopo aver detto “quattro anni fa”, il dottor A.
nell’intervista ha pure aggiunto “quando ne facemmo uso per la prima volta”.
Basta, allora, fare il conto, cominciando dal 1994/95 stagione in cui ha avuto
inizio l’uso di creatina, per concludere che nella stagione 1997/98, quando cioè
è stata rilasciata l’intervista, si era al quarto anno di uso di creatina presso
la Juventus, la prima stagione con la creatina svedese e le tre stagioni
successive con la creatina complex della Also-Enervit.
Per quanto riguarda la frase riportata a pagina 114 del libro che sarebbe stata
pronunciata da A. nel corso dell’intervista, l’imputato ha osservato: “.....io
avrei fatto delle esperienze sugli aminoacidi ramificati alla Juventus
volte, in sintesi, a valutare il triptofano che si lega agli acidi grassi e che
supera la barriera ematoencefalica. Questo nel libro viene riferito a me, cioè
come detto da me. Ora io le chiedo: forse per lei, che non è chiaramente un
medico, lei sa cosa vuol dire fare una valutazione del triptofano? Fare una
valutazione legata agli acidi grassi che superano o meno la barriera
ematoencefalica? Questo è un dato che è assolutamente impossibile che io gli
abbia potuto dire, per quanto mi riguarda....” (trascrizioni registrazioni
udienza del 21 luglio 2003 – pagina 17).
Nell’intervista, a tal proposito, si legge: “.....Per quanto riguarda gli
integratori, ci serviamo di prodotti, tutti assolutamente naturali, usati oggi
da chiunque faccia sport. Mi riferisco ad una gamma che va dal comunissimo
fruttosio alle maltodestrine, agli aminoacidi a catena ramificata. Questi ultimi
meritano forse un cenno a parte. La loro utilità è triplice, poiché servono per
migliorare l’aspetto plastico dell’atleta, per fornirgli energia, infine per
ridurre i danni dell’affaticamento. Da uno studio che proprio qui alla Juve
abbiamo fatto, è infatti emerso che essi, legandosi al triptofano ne riducono il
passaggio attraverso la barriera ematoencefalica. Ciò è importante poiché il
transito del triptofano è la causa della produzione di serotonina che origina
l’affaticamento acuto, e impedire quest’operazione fisiologica significa dunque
risentire meno della fatica...”
E, dunque, va subito fatta una prima e istintiva considerazione: ma chi può aver
riferito siffatti ragionamenti di tipo medico-biologico se non il dottor A.?
Lodi è un professionista di informazione, non di medicina e probabilmente,
quando ha intervistato l’imputato, non sapeva neppure se il triptofano
appartenesse alla categoria delle proteine, degli aminoacidi oppure fosse un
pesce o un altro tipo di animale.
Seconda considerazione: può darsi che un’imprecisione vi sia stata, nel senso
che lo studio al quale si riferiva A. probabilmente lasciava solo supporre che
uno degli effetti riferibili agli aminoacidi potesse essere quello descritto con
riguardo al triptofano, senza peraltro che esso fosse stato verificato con
sicurezza. Sarebbe forse stato meglio precisare che gli aminoacidi legandosi al
triptofano potrebbero avere l’effetto di ridurne il passaggio attraverso la
barriera ematoencefalica oppure altre espressioni del genere che facessero
trasparire solo la probabilità dell’indicato effetto e non la certezza che
effettivamente sembra emergere dalla frase riferita ad A..
Ma chi dice che tale imprecisione l’ha commessa Lodi? L’imputato anche
nell’attuale processo ha riferito analoghi effetti agli aminoacidi e si è
espresso nel modo seguente: “.....Poi a questo successivamente si è dato meno
credito e invece la letteratura ha riportato degli interessanti studi, che
avrebbero gli aminoacidi ramificati rappresentato una buona misura di blocco di
quella che è la fatica acuta, per una interferenza, dunque, prima per un legame
dell’aminoacido ramificato con gli acidi grassi contenuti nel sangue, e in
conseguenza di questo, adesso con un meccanismo che è un po’ complesso per me da
ricordare, comunque con blocco sostanzialmente a livello della barriera
ematoencefalica del triptofano. Il quale triptofano - che questi sono miei
ricordi precedenti - è un precursore della serotonina, e quindi il triptofano
avrebbe... sarebbe stata causa dei sintomi, prevalentemente di tipo psicofisico,
della fatica. Bloccando il triptofano a livello di barriera ematoencefalica
attraverso questo meccanismo di blocco da parte degli aminoacidi a catena
ramificata, si sarebbe diminuito e ripristinato più facilmente una situazione di
benessere. È stato un aspetto che mi aveva interessato dalla letteratura. Noi li
abbiamo usati gli aminoacidi ramificati, anche se devo dire in quantità
veramente bassa, veramente... cioè non abbiamo mai avuto questa grande
propensione agli aminoacidi a catena ramificata....” e, ancora: “....nel senso
che siccome c’è la liberazione di triptofano nella parte fisica,
nell’allenamento fisico e siccome il triptofano bypassa, cioè meglio, passa
facilmente la barriera ematoencefalica, ho inteso questi lavori come possibilità
di impedire, di diminuire il passaggio del triptofano e quindi di ridurre il
senso di fatica....” (trascrizioni registrazioni udienza del 10 luglio 2003 –
pagine 248 e seguenti).
Ebbene, tali dichiarazioni rese in dibattimento dal dottor A. non corrispondono
forse a quanto a tal riguardo risulta da lui dichiarato nell’intervista?
L’imputato nella indicata udienza, ancora una volta con sostanziale certezza, ha
affermato che gli studi, i lavori scientifici ai quali egli si riferisce
dimostrano che gli aminoacidi hanno la capacità di impedire, di diminuire il
passaggio del triptofano attraverso la barriera ematoencefalica.
Quasi cinque anni e mezzo dopo, insomma, l’imputato ha ribadito la stessa
convinzione espressa nel corso dell’intervista rilasciata a Lodi e, allora, in
che cosa consisterebbero l’errore, l’incomprensione, il fraintendimento che
l’imputato accampa a propria scusa per smentire quanto da lui effettivamente
dichiarato?
Il secondo rilievo di imprecisione, forse, riguarda il fatto che gli studi
scientifici in parola, nella frase dell’intervista, sono riferiti come
effettuati presso la Juventus e non invece presso l’Università di Pisa o
altrove, ma l’imputato non sembra essersi lamentato in particolare di
quest’aspetto e, in ogni caso, da esperienze vissute presso la Juventus,
si sarebbe potuta avere evidentemente conferma degli effetti di cui si tratta,
né è immaginabile pure a tal riguardo che il giornalista potesse equivocare e
riferire come effettuati presso la Juve studi o ricerche se A. gli avesse
parlato di lavori scientifici realizzati da altri, per cui neppure su tale
aspetto vi è ragione di ritenere che tra l’intervistato e l’intervistatore si
siano create incomprensioni di sorta.
Massimo Lodi, del resto, ha chiarito come si era sviluppata l’intervista con A.
e nel verbale di sommarie informazioni egli ha riferito: “Ricordo l’intervista
rilasciata dal dottor A., mi pare che sia stata fatta nel gennaio/febbraio del
’98, non erano presenti altre persone e l’intervista si è svolta nella sede
della Juventus in piazza Crimea.
Quanto ai dosaggi di creatina utilizzati dalla Juventus non mi è stata
fornita altra indicazione se non quella riportata nel libro. Sono certo che
quanto scritto corrisponde alle dichiarazioni rese dal dottor A. in quanto dopo
aver elaborato l’intervista ho sottoposto il testo al dottor A., ottenendo
l’approvazione.”
Nel corso del dibattimento, d’altra parte, pure l’imputato ha confermato che il
testo dell’intervista pronto per la pubblicazione gli era stato inviato da Lodi,
ma ha sostenuto di non aver dato molta importanza al contenuto dell’intervista,
non ritenendo particolarmente impegnative le proprie dichiarazioni circa i
dosaggi di creatina.
La proposta spiegazione, però, non giustifica assolutamente il fatto di
accettare di vedersi attribuite delle affermazioni che egli non aveva fatto e,
comunque, l’imputato avrebbe sottovalutato pure altri aspetti dell’intervista,
quale è appunto quello relativo agli aminoacidi e al triptofano di cui si è
detto, così rischiando di apparire impreciso su questioni di carattere tecnico,
oppure quello relativo alla dichiarazione che a lui viene riferita in ordine ai
criteri alimentari seguiti presso la Juventus che, secondo l’intervista e
contrariamente a quanto si è sostenuto nel processo, corrispondevano esattamente
allo schema predisposto dal dottor Arcelli con il quale evidentemente si andava
d’amore e d’accordo, ovvero, ancora, quello relativo alla quantità di creatina
che un calciatore verosimilmente perde nel corso di una partita di calcio,
indicata nell’intervista in 2 grammi, ma sulla quale come è emerso in
dibattimento il dottor A., ancorché non abbia smentito tale affermazione, sembra
aver cambiato idea e così via.
L’imputato, in pratica, non avrebbe riletto proprio nulla di quanto risultava da
lui dichiarato a Lodi e, allora, vi è da chiedersi perché si sarebbe invece
preoccupato, tanto da farsi inviare il testo, con l’accordo con
l’intervistatore, appunto, che esso avrebbe avuto bisogno della sua approvazione
prima di essere pubblicato.
L’imputato, insomma, non è credibile e, d’altra parte, mentre nel febbraio 1998,
quando ha rilasciato l’intervista, egli poteva esprimersi con una certa
sincerità e poteva ritenersi evidentemente libero di riferire fatti e
circostanze relative alla somministrazione di creatina ai giocatori senza che da
ciò per lui conseguissero effetti negativi, attualmente – quale imputato
nell’attuale processo in cui la somministrazione di creatina, come di altre
sostanze, rappresenta uno dei capi d’accusa - egli ha tutto l’interesse a
smentire quelle dichiarazioni.
Proprio questo aspetto, forse, aveva in mente il difensore, quando ha parlato di
fonte extra-processuale.
Il dottor A., invero, quando ha rilasciato l’intervista, ha reso verosimilmente
dichiarazioni sincere, non permeate e filtrate dalla preoccupazione e dalla
cautela imposte dalla sua posizione processuale di imputato. Ciò non vuol dire,
però, che tali dichiarazioni non possano entrare a pieno titolo nel processo,
essendo state richiamate da fonti processuali, né che ad esse si debba assegnare
minor credito di quanto non spetti alle affermazioni che l’imputato ha poi
effettuato nel processo.
Per le ragioni indicate, anzi, le dichiarazioni di A. riportate nell’intervista
pubblicata nel libro “Sul campo con la Juve” risultano perfettamente attendibili
e confermate dagli elementi probatori acquisiti nel processo, mentre le
successive smentite e correzioni dell’imputato, intrinsecamente prive di
conforto logico e probatorio, trovano qualche sbiadito riscontro solo nelle
deposizioni di Tencone e di alcuni giocatori, deposizioni a loro volta
fortemente gravate dal sospetto di falsità.
E, pertanto, rinviando al momento della trattazione della sussistenza del reato
previsto dall’articoli 445 del codice penale la questione relativa alla natura
della creatina, tendente a stabilire, cioè, se tale sostanza debba essere
considerata un farmaco o ritenuta un integratore ed entro quali eventuali limiti
e rinviando altresì a quella sede pure la necessità di affrontare il problema
della eventuale tossicità del prodotto, elementi questi ultimi necessari ad
integrare il delitto contestato al capo i) della rubrica, ma non indispensabili
per la sussistenza degli atti fraudolenti richiesti per l’integrazione del reato
previsto dall’articolo 1 legge 401/89, occorre ancora una volta rilevare, a
proposito della frode sportiva, come la creatina, indipendentemente dalla
natura di farmaco o integratore da attribuire ad essa e indipendentemente da
un’eventuale intrinseca pericolosità, sia stata utilizzata e somministrata da A.
non per finalità di integrazione alimentare, al limitato fine cioè di
ricostituire le riserve di creatina perdute dai giocatori, bensì per finalità
del tutto diverse e tali da poter influire sulla prestazione agonistica degli
atleti.
Richiamando quanto già considerato in ordine agli elementi costitutivi del
reato di frode sportiva, dunque, è opportuno ricordare che il dottor A. ha
somministrato i medicinali e le sostanze specificamente presi in considerazione
per finalità diverse dalla rispettiva naturale destinazione: non certamente per
finalità terapeutiche; non secondo le indicazioni autorizzate dal Ministero e
neppure ai fini di una naturale e limitata integrazione e supplementazione.
Al contrario, egli ha agito sempre con lo specifico e chiaro intento di influire
sul rendimento e sulla performance dei giocatori, in modo da poterne
surrettiziamente modificare la prestazione agonistica, con il conseguente
effetto di influire e modificare il risultato della competizione stessa. Tutto
ciò – come è evidente - integra perfettamente il reato contestato, sia da un
punto di vista materiale, sia sotto l’aspetto soggettivo.
L’idoneità in concreto a modificare la prestazione agonistica degli atleti dei
medicinali utilizzati, d’altra parte, è attestata dalle conclusioni del perito
che si sono ampiamente richiamate, mentre per quanto riguarda la creatina, come
si è visto, è l’imputato stesso che ben ne ha messo in evidenza tale qualità,
riferendosi alla concreta capacità di tale sostanza di influire sui processi di
metabolismo dei giocatori, in sintonia – del resto – con quanto osservato in
ordine al meccanismo d’azione di tale sostanza dal medesimo perito, sia pure con
le cautele imposte dalla mancanza di una sperimentazione scientificamente valida
e riconosciuta.
Come si è già rilevato, l’imputazione di frode sportiva, oltre alla
somministrazione delle sostanze fin qui specificamente considerate e oltre alle
specialità farmaceutiche vendibili solo per uso ospedaliero, alle quali si è
fatto cenno a proposito degli anti-infiammatori e di cui si dirà più
approfonditamente esaminando il delitto contestato al capo b) della rubrica,
riguarda pure le specialità medicinali atte a stimolare l’eritropoiesi ovvero le
pratiche trasfusionali.
Queste ultime, in verità, solo in qualche caso sono state seriamente prese in
considerazione nel processo, peraltro in alternativa all’uso di sostanze che
stimolano l’eritropoiesi, in quanto previste dai regolamenti sportivi e dalla
legge come pratiche mediche capaci di produrre l’effetto doping e, quindi,
vietate, ma elementi che inducano a ritenere concretamente che tali pratiche
siano state effettivamente poste in essere dagli imputati non emergono, fatta
eccezione per quanto si dirà a proposito del caso Conte, in cui la risalita
dell’emoglobina risulta così repentina, almeno in una certa ricostruzione della
vicenda, da poter ipotizzare che neppure l’eventuale uso di eritropoietina
avrebbe potuto produrre tale effetto in così poco tempo.
Il ricorso all’eritropoietina umana ricombinante è una pratica illecita,
peraltro molto in uso nel mondo dello sport mondiale da alcuni anni a questa
parte.
La capacità di stimolare l’eritropoiesi e di consentire, quindi, la produzione
di nuovi globuli rossi che aumentano la capacità di ossigenazione dei muscoli e
attenuano la sensazione della fatica, così migliorando la performance, ha reso
appetibile, in una certa ottica, l’uso dell’eritropoietina in molte specialità
sportive, soprattutto in quelle in cui è richiesto uno sforzo prolungato
dell’atleta, definite appunto attività aerobiche.
Il dottor Pasquale Bellotti, medico sportivo, Direttore della Scuola dello Sport
del CONI, esaminato come testimone nell’udienza del 6 maggio 2002, nel riferire
che il CONI, come del resto le Federazioni e gli altri Organismi sportivi,
fossero perfettamente consapevoli di tale pratica illecita che, anzi, si cercava
di combattere e di far cessare, perché ritenuta pericolosa per la salute
dell’atleta, ha però commentato: “...L’eritropoietina è una di quelle sostanze
che trasforma i brocchi in campioni, chi ha a che fare con l’allenamento
sportivo sa che cosa vuol dire questo, eh!...” (pagina 79 trascrizione
dell’indicata udienza).
Ebbene, il ricorso all’eritropoietina è stato preso in considerazione
nell’imputazione del pubblico ministero fin dalla stesura iniziale, anche se
l’accusa mossa agli imputati a tal riguardo è sostanzialmente cambiata nel corso
del processo e anche l’iniziale imputazione è stata modificata attraverso la
contestazione di condotte originariamente non descritte.
I consulenti tecnici del pubblico ministero, invero, avevano concentrato
prevalentemente la propria attenzione su alcuni valori di ematocrito, che
comparivano negli esami del sangue di qualche calciatore, considerati anomali e
ciò aveva fatto nascere un certo tipo di sospetto che, appunto, era stato
riprodotto nell’iniziale formulazione dell’imputazione.
Per completezza, in verità, va detto che i consulenti si erano occupati – perché
erano rimasti colpiti – pure della quantità di farmaci a base di ferro
somministrati presso la Juventus (Ferro-Grad, Legofer e Losferron) e
della ripetitività delle dichiarazioni rese in proposito dai giocatori della
Juve al sorteggio antidoping o rese in sede di sommarie informazioni
testimoniali in corso di procedimento (almeno 16 giocatori della Juventus
dichiaravano di aver assunto prodotti farmaceutici a base di ferro) e, per
questa ragione, i consulenti pure nella valutazione degli esami ematologici dei
calciatori che avevano a disposizione si erano sempre più orientati nel
considerare e mettere a confronto i valori di ematocrito, di ferritina, di
volume globulare medio (MCV) e di concentrazione globulare media di emoglobina
(MCHC), giungendo alla conclusione che la terapia marziale praticata ad alcuni
giocatori, quali Del Piero, Deschamps, Di Livio, Torricelli e Zidane, non
trovava adeguata giustificazione.
I consulenti del pubblico ministero, poi, appuntavano altresì dei sospetti su
alcuni esami di laboratorio, a loro giudizio eseguiti senza un’apparente
giustificazione, puntando il dito soprattutto su alcuni controlli ormonali,
riguardanti l’ormone follicolostimolante (FSH), l’ormone luteinizzante (LH), la
prolattina (PRL) e poi ancora l’ormone della crescita (GH), oltre al
testosterone e al cortisolo.
Si trattava, insomma, di considerazioni di carattere molto generale che
inducevano ad un certo sospetto circa la possibile effettuazione del cosiddetto
doping ematico, considerazioni che venivano nettamente contrastate e respinte
dai consulenti della difesa e, in particolare dall’allora consulente ematologo,
tanto che nell’udienza del 10 novembre 2003, si svolgeva un duro confronto
dibattimentale tra il professor Gianmartino Benzi, consulente del pubblico
ministero ed il professor Mario Cazzola, consulente ematologo della difesa.
Nel corso di tale confronto, durante il quale i due protagonisti non hanno
concordato praticamente quasi su niente, emergeva in modo particolare un
contrasto di vedute in ordine ai valori di ematocrito emersi relativamente al
giocatore Deschamps nel maggio 1995 e al giocatore Di Livio nell’agosto 1997 e,
ancor più, in ordine ad un elemento che il consulente del pubblico ministero
individuava come probabilmente indicativo dell’uso di eritropoietina,
consistente nel disomogeneo andamento dei valori di MCHC, da una parte, ed
ematocrito, dall’altra, fondato sul presupposto che ematocrito ed emoglobina
potessero far emergere andamenti anche tra loro non consensuali.
Il consulente della difesa, inoltre, sempre nel corso del confronto, a conferma
delle tesi sostenute, si avvaleva dei dati emersi nel lavoro effettuato in
Australia da uno studioso, Robin Parisotto e da alcuni suoi collaboratori,
pubblicato sulla rivista Haematologica 2000, diretta dallo stesso professor
Cazzola. Nel riferire tali dati, però, il professor Cazzola ne riportava pure
due che non risultavano dalla pubblicazione e che il consulente della difesa
dichiarava di aver ricevuto personalmente e privatamente dal Parisotto.
Il descritto comportamento provocava le reazioni del consulente del pubblico
ministero, infastidito e insospettito dal fatto che si potessero riferire e
utilizzare dati non pubblicati e non verificabili, tanto che il professor
Cazzola si riservava di ottenere l’autorizzazione dall’Autore alla pubblicazione
anche dei dati fino a quel momento da lui conosciuti in via riservata.
Risultava indispensabile, insomma, pure con riferimento ai dati ematologici,
ricorrere ad un accertamento peritale per superare i contrasti che erano emersi.
Veniva nominato il professor Giuseppe d’Onofrio che, però, è stato molto
criticato dalla difesa che, per certi versi, ha assunto toni e atteggiamenti nei
confronti del perito apparsi eccessivi e ingiustificati, indipendentemente dalle
conclusioni tecniche alle quali il perito è pervenuto che, evidentemente,
costituivano lo specifico oggetto della prova da assumere nel corso dell’esame
dibattimentale del perito e andavano dibattuti in contraddittorio tra le parti.
E’ comprensibile, in altre parole, che le conclusioni riferite dal perito, in
conformità alle quali il pubblico ministero ha modificato l’imputazione
originaria, potessero non essere condivise dalla difesa che, quindi, si
adoperava per contrastarle con tutti gli strumenti processuali appositamente
previsti.
L’effetto che si è verificato, invece, è che, al di là della normale dialettica
processuale, la difesa si è rivolta al perito in modo aggressivo ovvero ne ha
parlato come di persona prevenuta nei confronti del dottor A. o della
Juventus ovvero come di uno studioso che non aveva ben compreso il quesito a
lui posto e che, insomma, aveva iniziato a svolgere l’incarico peritale già
condizionato più dalla necessità di pervenire a certe conclusioni – non è stato
peraltro mai precisato da chi o da che cosa sarebbe stata dettata tale necessità
– che dalle proprie effettive convinzioni scientifiche.
Come si è detto, insomma, l’approccio della difesa nei riguardi del perito non è
risultato né corretto, né soprattutto in alcun modo fondato e giustificato e
tale posizione è sembrata coincidere perfettamente con quella dell’imputato A.
che si è sempre comportato come se la sua condanna fosse già stata decisa prima
del processo e, per quanto riguarda il perito, non ha mai mostrato nei suoi
riguardi alcuna fiducia, né mai un segnale di possibile apertura dialettica.
La descritta situazione si è protratta fino alla fine e, per farla ben emergere
da un esempio, si può citare un caso tra i tanti che meglio rende evidente
quanto si è fin qui considerato.
All’udienza del 20 settembre 2004, il difensore di A., nel commentare il
comportamento del perito, attraverso l’esame delle osservazioni da lui
presentate, così si esprimeva a proposito di un dato che evidentemente non lo
aveva convinto, nonostante già da qualche udienza se ne discutesse e, quindi, vi
fosse stato tutto il tempo per consultarsi approfonditamente con i propri
consulenti: “......Qui devo fare un inciso e una parentesi, perché il professor
D'Onofrio continua ostinatamente a sbagliare un dato, che ha riportato nella sua
perizia e che è sicuramente un errore materiale, ma che, siccome continua a
riportarlo, dobbiamo dirlo una volta per tutte in modo che risulti chiaro e che
nessuno possa poi utilizzare questo dato contro di noi, che è un marchiano
errore.
Il marchiano errore è il valore di 97,5 di coefficiente di variazione della
ferritina che ancora nell'ultima integrazione che il professor D'Onofrio le
invia, e invia in qualche modo anche a noi, viene indicata e addirittura
confrontata con i lavori di Malcovati.
E' un errore gravissimo perché, essendo che il più alto coefficiente di
variazione è 80, non può essere il totale 97,5, perché quello è una media.
E allora scrivere all'interno di pagina 5 di queste osservazioni che è 97,5, e
questo sarebbe in teoria il dato da confrontare, 59% interindividuo con i dati
di Malcovati, è sicuramente un errore, perché non è 97,5, è sbagliato e, se
invece andiamo a fare il coefficiente corretto, vediamo che il coefficiente
corretto è simile a quello di Malcovati....” (trascrizioni registrazioni udienza
citata – pagine 31 e 32).
Il perito, invero, aveva già risposto su tale questione che gli era stata posta
in corso d’esame all’udienza del 28 giugno 2004 ed aveva rilevato: “..... quella
media del coefficiente di variazione della ferritina non è la media delle medie,
è la variabilità totale su tutta la popolazione. Cioè, tutti i risultati messi
insieme, ma è un dato che non ha nessuna rilevanza comunque nelle
statistiche.....non è la media di queste medie, ma .......è il C. V. totale di
tutti quanti i valori, quindi è chiaramente maggiore dei singoli....”
(trascrizioni registrazioni udienza citata – pagine 130 e 131).
In realtà, il coefficiente di variazione è una misura statistica che esprime in
percentuale la variabilità dei valori di una popolazione intorno alla media.
Esso si calcola come rapporto tra la deviazione standard (che è la radice
quadrata della media dei quadrati degli scostamenti dei singoli valori dalla
media) e la media dei valori stessi. Nella Tabella 3 riportata a pagina 24 della
relazione peritale scritta, quindi, il valore di 97,5% non è la media dei
coefficienti di variazione dei singoli atleti (intra-individuo) riportati nelle
righe soprastanti, bensì il coefficiente di variazione medio di tutta la
popolazione (inter-individui). Tale valore, pertanto, risulta calcolato
correttamente.
La difesa, però, non è rimasta convinta dalla risposta ricevuta e, anzi, sempre
più si è radicata sulle proprie posizioni, riferendosi nelle udienze successive
ad un errore marchiano commesso dal perito e ad un perito che continua
ostinatamente a sbagliare, come si è visto.
E non è finita, perché il difensore, sempre nell’udienza del 20 settembre 2004,
ha insistito nel ripetere: “.... è sicuramente un errore, perché non è 97,5, è
sbagliato e, se invece andiamo a fare il coefficiente corretto, vediamo che il
coefficiente corretto è simile a quello di Malcovati....”, per poi proseguire
nella successiva udienza del 7 ottobre, in cui la difesa in modo ancor più
battagliero ha riproposto la questione: “....Non è la valutazione, è il dato;
noi gli abbiamo detto che ha sbagliato un numero apposta e risponde perché non
l'ha sbagliato.
GIUDICE – Ecco, questo già è molto grave che voi dite che lo abbia sbagliato
apposta.
AVV. CHIAPPERO – Per forza, perché per tre volte lo ha scritto dopo che
gliel'abbiamo detto, è una media, scrive 97 e 5, questo ci deve spiegare....”e,
ancora:
“GIUDICE – Quindi non dobbiamo chiedergli neppure conto di questo errore?
AVV. CHIAPPERO – Può solo chiedere scusa.
GIUDICE - No, ecco, ho capito e lasciamoglielo dire.
D'ONOFRIO – Guardi che io le scuse le pretendo, perché questo dato non è
sbagliato, questo dato è correttissimo....” e, addirittura:
“AVV. CHIAPPERO – Ma su! Ma dottor Guariniello dica qualcosa anche lei!....”.
Se si rileggono integralmente le trascrizioni della registrazione di
quell’udienza, da pagina 57 in poi, si rileva con chiarezza, insomma, che il
tono usato dalla difesa è stato molto duro, aspro e provocatorio nei riguardi
del perito e la questione è stata portata avanti per parecchio tempo, con grave
difficoltà per il professor d’Onofrio che evidentemente non sapeva come
districarsi e uscire da quella situazione, nella quale egli, da una parte, era
evidentemente convinto di aver riportato un dato corretto e quindi non aveva
alcuna intenzione di riconoscere un errore non commesso e, dall’altra parte,
però non sapeva neppure come sottrarsi ad una situazione che offriva al
difensore la possibilità di accusarlo di errori ripetuti, ostinati, se non
addirittura voluti.
Quel che è peggio (si fa per dire) è che il perito aveva completamente ragione,
tanto che lo stesso difensore, nel corso della discussione (trascrizioni
registrazioni udienza del 4 novembre 2004 – pagina 11), con disinvoltura davvero
disarmante, pur dando atto di questo e, anzi, quasi rivendicando merito per la
propria capacità di cambiare opinione, ha però tralasciato e dimenticato tutte
le accuse che a tal riguardo erano state ingiustamente e infondatamente rivolte
contro il professor d’Onofrio.
Accuse di analogo tenore, poi, sono state mosse al perito a proposito della
Tabella di Goodman e Gilman e del caso Tacchinardi, di cui ci si occuperà più
avanti, mentre il complessivo atteggiamento della difesa nei riguardi del
professor d’Onofrio è prevalentemente consistito nell’attaccarne il modo di
lavorare, il modo di impostare la ricerca, nell’evidenziare al massimo i
presunti errori da lui commessi, nel delegittimarne globalmente la figura,
insomma, più che controbattere con argomenti scientifici alle specifiche
risposte offerte dal perito ai quesiti a lui posti.
E la vicenda che si è richiamata, relativa al dato del coefficiente di
variazione della ferritina, fa emergere bene tale situazione, dal momento che
in quel caso si trattava oltretutto di un dato che lo stesso perito aveva
dichiarato non assumere alcun pratico rilievo nel processo e che, se la difesa
non fosse stata mossa dall’atteggiamento che si è descritto, avrebbe ben potuto
verificare, direttamente o consultando i propri consulenti, molto tempo prima
della discussione finale, senza attendere quasi cinque mesi per accorgersi che
il perito aveva ragione.
Analogamente, non sembrano assolutamente sussistere le altre critiche di ordine,
per così dire generale, che pure sono state mosse al professor d’Onofrio, che si
possono sintetizzare in tre punti principali: la non perfetta comprensione dei
quesiti che il giudice aveva posto; il rapporto con i consulenti della difesa
nel corso dello svolgimento dell’incarico e il metodo utilizzato nell’affrontare
la questione relativa all’eritropoietina.
Cominciando dal primo punto, si deve subito rilevare che il perito ha compreso
perfettamente tutti i quesiti che gli sono stati affidati, terzo quesito
incluso che – come è evidente – è quello sul quale maggiormente si discute. E la
relativa dimostrazione del fatto che il perito bene ha compreso l’oggetto
dell’incarico è data dalle risposte che egli ha fornito al giudice, precise e
pertinenti ai quesiti e dal metodo, di cui si sta per dire, da lui utilizzato
per pervenire alle risposte stesse liberamente da lui presentate, argomentate e
dibattute in sede di esame dibattimentale in modo sereno, lucido e coerente.
Come si può accertare facilmente dalla lettura delle integrali trascrizioni
delle udienze in cui più volte si è fatto intervenire il perito, risulta
evidente come il predetto abbia sempre tenuto un atteggiamento di assoluta
pacatezza e disponibilità, anche nel rilevare eventuali errori che egli avrebbe
potuto commettere soprattutto nell’esecuzione di numerosi calcoli ovvero nella
riproduzione dei dati contenuti in tavole e tabelle e, come si è avuto modo di
riportare a proposito di quanto accaduto nell’udienza del 7 ottobre 2004, egli è
rimasto sereno e pacato pure quando si è sentito attaccare senza giustificazione
alcuna.
Il professor d’Onofrio, infine, ha sempre risposto a tutte le domande in modo
articolato e preciso e non risulta, contrariamente a quanto apoditticamente
sostenuto dal difensore nelle conclusioni, che egli abbia cambiato opinione a
seconda delle circostanze.
Il perito è sempre rimasto fermamente ancorato alle proprie convinzioni fondate
su accertati dati scientifici e non si è spostato neppure quando, come pure si è
rilevato, forse avrebbe potuto essere tentato di assumere un atteggiamento più
possibilista, da una parte, in considerazione dell’irrilevanza del dato del
quale in quel momento si discuteva (coefficiente di variazione della ferritina)
e, dall’altra parte, sulla spinta della convenienza di sottrarsi ad una
situazione per lui certamente non piacevole e non gradita. Il perito, invece, è
rimasto pacatamente fermo e convinto di quanto da lui affermato, nella certezza
di aver agito con precisione e correttezza.
Il professor d’Onofrio, insomma, ha compreso perfettamente i quesiti che gli
sono stati posti ed ha fornito risposte puntuali e adeguate.
La seconda lamentela della difesa riguarda il mancato rispetto degli accordi che
sarebbero intercorsi tra perito e consulenti tecnici.
In atti, allegato alla relazione scritta, vi è il verbale della riunione
svoltasi in Roma presso l’Università Cattolica, Policlinico Gemelli, in data 30
aprile 2004, tra il professor d’Onofrio e i consulenti delle parti, professor
Giovanni Melioli, consulente del pubblico ministero e i professori Pier
Mannuccio Mannucci e Alberto Grossi, consulenti tecnici della difesa.
Nel verbale, tra l’altro, si legge che si è svolta tra i presenti una
discussione circa l’impostazione dell’esecuzione dell’incarico peritale da un
punto di vista metodologico e scientifico.
All’esito di tale discussione, nella quale, oltre alla verifica del materiale a
disposizione, veniva esclusa la necessità di ulteriori indagini sperimentali e
si affrontava appunto il problema del metodo scientifico da utilizzare nella
risposta ai quesiti, si verificava non esserci “accordo sull’utilizzo dei dati
di riferimento pubblicati nel protocollo ‘Io non rischio la salute’, proposta
dai consulenti della difesa. Si concorda invece sulla massima rilevanza del
parametro emoglobina rispetto all’ematocrito e sull’importanza dei parametri del
bilancio marziale.”
Dopo circa tre ore e mezza, la riunione veniva sciolta ed il perito ha riferito
verbalmente di non avere avuto più rapporti diretti con i consulenti tecnici, se
non attraverso lo scambio di qualche comunicazione via e-mail.
Ebbene, a parte il fatto che non è assolutamente richiesto che vi sia accordo
tra i periti e i consulenti circa il materiale da utilizzare e i criteri
scientifici da seguire nella risposta ai quesiti e a parte il fatto che, se mai,
devono essere i consulenti tecnici a dover prendere contatti con il perito e non
il contrario, in ossequio a quanto disposto dagli articoli 220-230 del codice di
procedura penale, nel caso in esame è stato addirittura raggiunto un accordo sui
parametri da valorizzare da parte del perito, dovendosi preferire il parametro
dell’emoglobina rispetto a quello dell’ematocrito e dovendosi dare importanza ai
parametri del bilancio marziale e non solo. Perito e consulenti, infatti, sono
risultati pure d’accordo nel non utilizzare i risultati del lavoro di Parisotto,
pur dandosi concordemente atto della certificazione di provenienza dei dati
riferiti dal professor Cazzola, ancorché non pubblicati, e sono stati d’accordo
nel ritenere di non dover tener conto del referto ematologico riguardante Di
Livio datato 28 agosto 1997.
Non è stato raggiunto un accordo sull’utilizzo dei dati di riferimento
pubblicati nel protocollo “Io non rischio la salute”, che veniva proposto dai
soli consulenti tecnici della difesa. Su tale protocollo, invocato talvolta pure
dal difensore, si tornerà tra un momento parlando del metodo utilizzato dal
perito, ma a proposito dei rapporti tra perito e consulenti della difesa, va
rilevato come, ad eccezione di questo unico aspetto e – si ripete - pur non
essendo richiesto che vi fosse alcun accordo, vi è stato invece accordo su tutto
ed il perito, come si metterà in rilievo esaminando il lavoro da lui svolto, si
è scrupolosamente attenuto agli accordi intercorsi con i consulenti tecnici
nella riunione di cui è verbale.
Non si vede, insomma, nessuna seria ragione di lamentele da parte della difesa.
Se, poi, ci si è voluti lamentare del fatto che dopo la prima ed unica
riunione non ne erano seguite altre, in un primo momento evidentemente non
ritenute necessarie in quanto nel verbale non si dà atto di ulteriori
appuntamenti, tale lamentela non è riferibile ad atti o ad omissioni del perito,
perché avrebbero dovuto essere, se mai, i consulenti a mettersi in contatto con
il perito, cosa che non è avvenuta e, in ogni caso, anche nel corso del
dibattimento e, cioè, nella fase di esposizione dei risultati peritali assunti
con l’esame del perito, i consulenti hanno comunque potuto svolgere tutte le
facoltà previste dal codice di procedura penale, per cui, anche se riferita a
tale fase, ogni lamentela non risulta avere alcun giuridico fondamento.
E veniamo al problema del metodo utilizzato dal perito che è il punto che ha
ricevuto da parte della difesa le critiche maggiori, perché a questo proposito
si è voluta presentare la perizia d’Onofrio come frutto di un metodo bizzarro,
quasi come se il perito avesse voluto seguire un percorso del tutto personale,
secondo un metodo anomalo e creato ad hoc e, in ogni caso, privo di fondamento
scientifico.
Il messaggio che è stato lanciato, anche a tal riguardo, non è basato sulla
verifica approfondita e concreta di quanto rilevato dal perito, quanto piuttosto
– in sintonia con il descritto atteggiamento complessivamente assunto dalla
difesa – è consistito nella delegittimazione completa e globale delle risposte
del perito, assumendo che ad esse si sarebbe pervenuti attraverso un metodo
inusuale e inaffidabile. Tale messaggio non corrisponde al vero e merita,
dunque, di essere chiarito e rettificato.
Un primo criterio di scelta è stato operato dal perito a proposito dei dati
ematologici da prendere in considerazione. Molti calciatori risultano sottoposti
ad esami del sangue in più occasioni, talvolta eseguiti anche in tempi
ravvicinati (qualcuno addirittura lo stesso giorno), presso laboratori diversi
tra loro, quali quello della Banca del Sangue, della clinica Fornaca,
dell’Istituto di Medicina dello Sport e altri ancora. Poiché le differenti
modalità di analisi seguite presso più laboratori quasi sempre danno luogo pure
a differenti risultati, in certi casi anche di consistente significato, il
perito, pur non rilevando in concreto significative differenze, ha comunque
preferito utilizzare soltanto i dati ematologici riportati negli esami eseguiti
dai calciatori presso la clinica Fornaca di Torino, ritenuti più affidabili, in
quanto più completi, essendo tali esami presenti in atti in numero di gran lunga
maggiore rispetto a tutti gli altri.
Tale scelta risulta condivisa – o comunque non criticata – pure dalla difesa e,
pertanto, almeno a tal riguardo, non sussistono problemi da risolvere, sempre
che non si voglia ritenere critico, anche a questo proposito, il rilievo del
difensore che in via generale ha lamentato la mancata utilizzazione da parte del
perito dei tabulati utilizzati dal dottor A., acquisiti dalla dottoressa
Lantermo.
La difesa ha rilevato che in tali tabulati c’era tutto, “tutta la storia del
sangue degli atleti bianconeri” e, dunque, non sarebbe chiaro perché il perito
che – come si vedrà ha preferito scegliere solo dei giocatori – non si sia
basato invece su tali tabulati, accantonandoli “con una semplice e lapidaria
frase.”
Per la verità, la frase del perito, riportata a pagina 18 della relazione
scritta, è certamente semplice, neppure tanto lapidaria, ma sicuramente molto
chiara. Il perito, invero, ha osservato: “Le valutazioni statistiche e le
considerazioni ematologiche sono state effettuate sui referti originali
rinvenuti negli atti del procedimento. I tabulati sequestrati (rectius:
acquisiti) presso la sede della Juventus, infatti, costituiscono solo un
sottoinsieme selezionato e parziale degli esami effettuati. Da essi sono escluse
infatti situazioni critiche o francamente anomale, legate ad eventi patologici o
meno. Contengono inoltre errori ed omissioni anche per i dati trascritti.”
Con l’affermazione del perito, dunque, si può concordare o meno, ma se
l’aggettivo lapidario si è voluto utilizzare come sinonimo di sbrigativo, come
sembra potersi ricavare dal contesto generale dell’affermazione difensiva,
allora si è commessa un’imprecisione di carattere concettuale, oltre che di
carattere semantico.
Nell’affermazione del perito, invero, sono espresse chiaramente le ragioni per
le quali egli non ha ritenuto di dover utilizzare i tabulati del dottor A.:
perché essi, contrariamente al rilievo del difensore, non rappresentano la
storia del sangue degli atleti bianconeri, essi sono incompleti, (“sottoinsieme
selezionato e parziale degli esami effettuati”), lacunosi (“da essi sono escluse
infatti situazioni critiche o francamente anomale”) e neppure affidabili per le
indicazioni in essi riportate (“contengono inoltre errori ed omissioni anche per
i dati trascritti”).
Dall’uso dell’aggettivo “selezionato” utilizzato dal perito e dal contemporaneo
rilievo di incompletezza che il perito pone in evidenza anche relativamente ai
dati trascritti, emerge chiaro pure il sospetto che i dati riportati nei
tabulati del dottor A. siano stati scelti seguendo un preciso criterio, anche se
il perito non si è soffermato ad esaminare a quale criterio ci si fosse
ispirati, anche perché non gli era stato affidato questo specifico compito.
Se si controlla il verbale della riunione svoltasi tra perito e consulenti
tecnici, poi, si può rilevare che pure il consulente del pubblico ministero
aveva avanzato dubbi e perplessità a proposito dei tabulati del dottor A., né
risulta che a tal riguardo i consulenti della difesa abbiano avuto osservazioni
da fare.
Il difensore, del resto, non ha ribattuto nel merito alle affermazioni del
perito, genericamente etichettate come frase lapidaria, né ha spiegato ad
esempio perché nei tabulati dell’imputato in alcuni giorni i referti di qualche
giocatore siano stati lasciati in bianco ovvero perché non risultino riportate
alcune situazioni critiche o anomale, di cui pure ci si occuperà ovvero, ancora,
perché alcuni calciatori, come Lombardo, Carrera, Fusi, Marocchi, Porrini,
Baggio, Jugovic, Ravanelli, Sousa, pur inseriti nelle tabelle informalmente
denominate “sintesi risultati esami effettuati”, non compaiano, poi, a
differenza di tutti gli altri giocatori, nei tabulati riguardanti i “riepiloghi
per giocatore”. Si può immaginare che ciò sia dipeso dalla decisione di
modificare gli schemi precedentemente usati e di passare, ad un certo punto, a
schemi riguardanti i singoli calciatori, per cui non sarebbero stati redatti i
tabulati dei giocatori che non facevano più parte della Juventus.
Riesce comunque difficile una verifica esatta di quanto accaduto, perché non si
conosce se e soprattutto quando l’ipotizzata decisione di cambiare modulo di
classificazione dei dati sarebbe stata presa, anche se viene persino di pensare
che i nuovi tabulati siano stati redatti dopo l’inizio del procedimento penale
che ha dato luogo all’attuale processo, in quanto i dati delle cartelle
riepilogative per giocatore sono stati riportati retrospettivamente, ove
possibile a partire dal novembre 1994.
Alla luce di tali elementi, dunque, quanto rilevato dal perito a proposito dei
tabulati in parola risulta comprensibile e spiegabile e non può essere inficiato
da critiche di apodittica genericità.
In ogni caso, perché il perito avrebbe dovuto utilizzare dei dati raccolti e
messi insieme dall’imputato, quando egli aveva a disposizione la fonte originale
dalla quale quei dati erano stati tratti e “selezionati”? Perché, insomma, il
professor d’Onofrio avrebbe dovuto accontentarsi di riproduzioni, per giunta di
parte in quanto provenienti dall’imputato, quando egli poteva liberamente
consultare i documenti originali che, oltretutto, offrivano certamente massima
garanzia di completezza e genuinità, senza alcun pericolo di lacune o
manipolazioni?
Si è pure osservato che il perito ha scelto 20 giocatori e, invece, avrebbe
dovuto individuare un numero più ampio di calciatori, soprattutto se si
considera l’arco temporale al quale si riferisce l’indagine, in cui molti più
giocatori risultano essere stati tesserati per la società e si è anche rilevato
come nella stesura delle medie altri avrebbero dovuto essere i criteri da
seguire, richiamandosi a tal riguardo il lavoro di Malcovati che, in verità,
viene talvolta ricordato pure dal perito.
Se si rilegge, però, il terzo quesito che è stato posto al perito, si può notare
come tutte le osservazioni difensive non stiano in piedi e, anzi, il perito
indicando categorie di giocatori e andamenti stagionali si è già forse spinto
verso i limiti estremi dell’ambito entro il quale era legittimo che egli potesse
muoversi.
Il quesito, infatti, era così formulato:
“Dica il perito, soprattutto alla luce della documentazione acquisita
relativamente agli esami del sangue effettuati periodicamente dai calciatori
della Juventus,
c) se le riscontrate variazioni nei valori di alcuni degli indicati parametri
siano da considerarsi fisiologiche e siano compatibili con la normale e intensa
attività fisica svolta dai calciatori negli allenamenti e nelle partite ovvero
siano invece indicative del fatto che tutti o soltanto alcuni dei calciatori
presi in esame possano aver assunto eritropoietina, preparati a base di ferro o
altre sostanze ovvero possano aver posto in essere altre pratiche per ottenere
l’incremento dei valori in parola.”
Risulta subito evidente, insomma, che nessuna media è stata richiesta al perito,
nessun andamento per categoria di calciatori o per stagione calcistica. E’ stato
richiesto, anzi, di partire dalle “riscontrate variazioni nei valori di alcuni
degli indicati parametri”, per giungere al risultato di stabilire se “tutti o
soltanto alcuni dei calciatori presi in esame possano aver assunto...” e così di
seguito.
La scelta dei 20 giocatori effettuata dal perito, dunque, conformemente al
quesito a lui posto, è stata operata sulla base di due principali criteri: il
periodo di più lunga appartenenza temporale dei calciatori alla Juventus,
con conseguente numero più cospicuo di esami del sangue da poter valutare; b)
l’osservazione di variazioni nei parametri di tali giocatori ritenute
maggiormente degne di approfondimento.
Sono stati scelti, così, 15 atleti (Amoruso, Birindelli, Conte, Del Piero,
Deschamps, Di Livio, Ferrara, Iuliano, Montero, Peruzzi, Pessotto, Rampulla,
Tacchinardi, Torricelli e Zidane) sulla base del primo criterio, mentre alla
stregua del secondo criterio Falcioni – la cui scelta tanto ha colpito la difesa
– è stato individuato a causa di un elevato valore di emoglobina (17,7),
Padovano e Pecchia perché risultavano avere valori insolitamente bassi e Dimas
e Vialli sono stati verosimilmente scelti per i loro parametri dall’andamento
particolare.
Si può dire, allora, che il perito abbia operato in modo anomalo e non si sia
invece attenuto scrupolosamente al quesito con il quale, facendosi
esclusivamente riferimento agli esami del sangue ai quali risultavano sottoposti
i giocatori e alle riscontrate variazioni nei parametri riportati in tali esami,
si chiedeva al perito di dare determinate risposte?
Che cosa c’entrano le medie? Che cosa c’entrano gli andamenti? E i
centrocampisti? E che cosa c’entra lo stesso lavoro di Malcovati con il quesito
che era stato posto al professor d’Onofrio?
Si può osservare che è stato proprio il perito che ha talvolta richiamato il
lavoro di Malcovati ovvero che ha fatto riferimento ad alcune medie, ad alcuni
andamenti stagionali ovvero ad alcune categorie di giocatori, quali i
centrocampisti. Tali riferimenti, però, dei quali meglio si dirà nel dettaglio,
sono stati riportati dal perito solo per confermare e convalidare certi
ragionamenti e certe conclusioni alle quali egli era già pervenuto e, come si è
detto, sono da considerare elementi di contorno, collocabili ai margini di
quanto fosse consentito dal quesito posto. Essi, dunque, non possono essere
sfruttati ed utilizzati per stornare l’attenzione da ciò che era e rimane
l’oggetto principale ed unico della perizia, che è costituito dall’esame dei
dettagli non delle medie generali e spersonalizzate.
Il processo non è uno studio scientifico che deve produrre risultati di ordine
generale ed astratto; nel processo, al contrario, si parte da situazioni ben
individuate e definite e si studiano e si approfondiscono esclusivamente quelle
che per le peculiari caratteristiche che presentano si identificano con lo
specifico oggetto dell’indagine processuale.
Le statistiche, le medie, gli andamenti sono tutti elementi che possono
contribuire al raggiungimento del risultato che si persegue, ma devono essere
utilizzati – se mai – come strumenti e non possono essere confusi con il fine
stesso da raggiungere e, pertanto, non possono e non devono costituire elemento
di disturbo e di sviamento dall’accertamento in parola. Come si è ricordato
richiamando testualmente il quesito posto al perito, il risultato
dell’accertamento processuale consisteva nello stabilire se tutti o soltanto
alcuni giocatori della Juventus avessero assunto sostanze stimolanti
l’eritropoiesi.
Per effettuare tale verifica, il perito avrebbe ben potuto servirsi di tutti gli
elementi utili e quindi anche di quelli derivanti da studi, statistiche o altri
lavori, tenendo sempre ben presente tuttavia che il fine da raggiungere non
consisteva nell’individuazione di statistiche o nella formazione di medie o
nello stabilire in astratto andamenti più o meno oscillanti nei parametri dei
giocatori, bensì si sarebbe dovuto verificare, alla luce di ogni elemento utile
e indicativo, se e quale giocatore della squadra avesse eventualmente fatto uso
delle sostanze proibite di cui si tratta.
Il tanto invocato lavoro di Malcovati, che oltretutto dovrebbe essere familiare
alla difesa, perché ad esso oltre a Luca Malcovati e a Cristiana Pascutto, ha
partecipato anche Mario Cazzola che, come si è visto è stato nel processo
consulente tecnico della difesa, è un pregevole studio che però è nato con uno
scopo assolutamente inconciliabile con l’oggetto dell’accertamento che si
intende effettuare con l’attuale processo e, oltretutto, esso è partito e si è
basato su presupposti altrettanto diversi e non paragonabili con quelli
esaminati dal perito.
La casistica presa in esame da Malcovati e collaboratori ha riguardato 2506
determinazioni, la maggior parte delle quali provenienti dal protocollo “Io non
rischio la salute” 1999/2000. Il totale degli atleti esaminati è stato di 923 da
complessive 39 squadre della FIGC, ma solo per 25 di loro erano a disposizione
parecchi esami (anche 16 in un triennio, settembre 1999/luglio 2002, con una
media di circa tre esami per ogni anno), mentre per tutti gli altri i dati
erano molto più scarsi.
Lo scopo dello studio era costituito dalla verifica delle variazioni
ematologiche negli atleti in conformità, del resto, alla strategia fondata sul
cosiddetto concetto di passaporto ematologico, caro proprio al professor Cazzola
che anche nel corso del processo lo ha più volte citato come progetto finanziato
dalla Wada (World Antidoping Agency), basato sul controllo periodico dei
parametri ematici degli atleti.
Come si vede, il lavoro di Malcovati è diverso in tutto dall’accertamento
eseguito nell’attuale processo: è diverso nella quantità e nella qualità dei
dati esaminati; è diverso nella tipologia, nel numero e nella provenienza degli
atleti studiati; è diverso nel tipo e nelle modalità di esecuzione degli esami
ematici presi in considerazione; è diverso per i laboratori che tali esami hanno
eseguito; è diverso per gli scopi che ci si prefiggeva e così di seguito. In
comune, come emerge evidente, vi sono però i parametri sui quali sono state
fondate entrambe le indagini, almeno per quanto è stato consentito dai dati che
si avevano a disposizione e che è stato possibile utilizzare; negli esami
ematologici dei giocatori della Juventus, ovviamente, quasi mai compaiono
i dati relativi ai reticolociti e al recettore solubile della transferrina,
parametri che invece risultano essere stati valutati nell’indagine di Malcovati.
Si tratta, insomma, certamente di uno studio serio e interessante, per cui è
giusto tener conto di alcuni dati in esso acquisiti, come indicati dallo stesso
perito che ha richiamato più volte il lavoro di Malcovati e collaboratori, ma si
può sostenere fondatamente che nell’attuale processo si sarebbero dovuti seguire
lo stesso metodo e gli stessi criteri valutativi, nonostante tutte le rilevate
diversità?
Basterebbe, una volta per tutte per ribadire la assoluta improponibilità del
paragone, ricordare che lo studio di Malcovati, al pari di altri studi
scientifici, è uno studio inter-individuale e, cioè, teso a rilevare e
confrontare dati tra i vari soggetti presi in considerazione, mentre come si è
messo in rilievo più volte l’accertamento che si è inteso effettuare
nell’attuale processo riguarda l’esame intra-individuale, tendente a verificare
se le variazioni registrate nei singoli soggetti, nei singoli calciatori presi
in considerazione potessero essere significative di anomale stimolazioni
eritropoietiche.
Il richiamato rilievo, da solo, fa emergere differenze e diversità tali da
rendere inconciliabile e improponibile ogni paragone tra i metodi e i criteri
per la valutazione di dati e per il raggiungimento di finalità così divergenti
tra loro.
Un cenno, come si è anticipato, lo merita anche la campagna “Io non rischio la
salute” promossa dal CONI pure più volte invocata dalla difesa e i cui dati di
riferimento chiedevano di utilizzare i consulenti tecnici della difesa
nell’ormai famosa riunione tra perito e consulenti svoltasi il 30 aprile 2004.
Tale campagna ideata dalla Commissione scientifica antidoping e approvata per la
prima volta dal Consiglio Nazionale del CONI il 27 novembre 1997, si prefigg