| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Corte d’Appello di Torino
– Sezione Terza Penale –
Sentenza 14 dicembre 2005 - 10
marzo 2006
Motivazione
La Corte è chiamata a valutare gli atti di
impugnazione presentati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torino e da A. R. contro la sentenza pronunciata a seguito di giudizio ordinario
dal Tribunale di Torino in data 26 novembre 2004 nel procedimento penale nei
confronti del predetto imputato e di G. A..
Le indicazioni esaurienti contenute nell’epigrafe della presente sentenza
consentono di non ripetere le numerose statuizioni della richiamata pronuncia di
primo grado e di approntare subito una breve descrizione preliminare in ordine
all’oggetto degli atti di impugnazione presentati.
Nell'atto di impugnazione,
ritualmente proposto nell’interesse dell’A., veniva chiesta la riforma della
predetta sentenza per i seguenti motivi:
1. eccezioni di nullità del giudizio e della pronuncia di primo grado, determinata:
1.1. dalla nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado a causa della genericità del capo di imputazione;
1.2. dalla nullità del medesimo decreto ex articolo 178, lettera C), in relazione alla violazione della disciplina normativa di cui agli articoli 416, secondo comma, Cpp, e 130, disp. att. Cpp, in tema di contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero;
1.3. dalla nullità della perizia eseguita dal prof. MULLER per violazione della disciplina prevista negli articoli 229 e 230 Cpp, in relazione all’articolo 178, ultimo comma, Cpp;
1.4. dalla nullità dell’ordinanza 20.9.2004 del Tribunale di Torino e di tutti gli atti conseguenti per violazione dell’articolo 518 Cpp in tema di contestazione dibattimentale all’imputato di un fatto nuovo;
1.5. dalla nullità dell’ ordinanza 20.9.2004 (e di tutti gli atti conseguenti), con la quale il Tribunale di Torino respingeva le istanze istruttorie avanzate dalla difesa a seguito dell’avvenuta modificazione del capo di imputazione da parte della pubblica accusa.
2. mancata
assoluzione dell’imputato da tutti i reati, perché il fatto non sussiste ovvero
perché non costituisce reato;
con richiesta di rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale, al fine
di acquisire nuove prove tramite:
2.1. la citazione e l’esame, in qualità di testimone, del presidente della Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul doping e per la Tutela della Salute nelle Attività Sportive;
2.2. l’acquisizione di tutti i prelievi ematologici effettuati dai calciatori della JUVENTUS durante il campionato 2003/2004;
2.3. l’espletamento di nuova perizia – da affidare ad un collegio di esperti - per una valutazione più approfondita della documentazione medica agli atti;
3. eccessività
della pena inflitta all’imputato.
Il Procuratore della Repubblica di Torino chiedeva, invece, la riforma della
pronuncia di primo grado per i seguenti motivi:
1. mancata declaratoria di responsabilità di A. R. in ordine al delitto di falsità materiale sub B); con conseguente richiesta di condanna dell’imputato alle pene di legge;
2. mancata declaratoria di responsabilità di G. A. in ordine ai reati di frode sportiva sub G) e di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica sub H) ed I); con conseguente richiesta di condanna dell’imputato alle pene di legge;
3. mancata declaratoria di responsabilità di G. A. in ordine alla contravvenzione sub D); con conseguente richiesta di condanna dell’imputato alle pene di legge;
4. determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto ad A. R. in modo non adeguato alla gravità dei fatti commessi.
Brevi cenni
introduttivi
La delicatezza e la complessità della presente vicenda processuale impone di
svolgere alcune considerazioni di carattere introduttivo.
In primo luogo è opportuno delimitare con attenzione l’ambito di quanto devoluto
al giudizio della Corte, al fine di individuare correttamente le questioni da
affrontare e non appesantire inutilmente la motivazione.
Appare, dunque, utile ripercorrere in modo sintetico il complesso delle
imputazioni, che sono state addebitate a G. A., nella sua qualità di
amministratore delegato della s.p.a. JUVENTUS F.C. con sede in Torino, ed a A.
R., nella sua qualità di responsabile del settore medico della medesima società
calcistica:
A) concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici (ORUDIS e MEPRAL iniettabili) ad esclusivo uso ospedaliero, commessa fino al giugno del 1998, reato addebitato G. ed A.. Il fatto è stato riqualificato dal Tribunale di Torino come concorso nel delitto di falsità materiale sub B). Gli imputati sono stati entrambi assolti, per non avere commesso il fatto, e vi è appello del pubblico ministero unicamente nei confronti di A.. Non è, pertanto, devoluta la posizione di G. in ordine a tale imputazione, dovendosi, inoltre, precisare che non è in discussione neppure la riqualificazione giuridica del fatto operata dal primo giudice.
B) Reato di falsità materiale in certificati commesso fino al giugno del 1998 ed originariamente addebitato a ROSSANO GIOVANNI, la cui posizione non appartiene al devoluto, in quanto tale imputato ha chiesto l’applicazione della pena ex articolo 444 Cpp Come sappiamo, il primo giudice ha fatto confluire nel predetto reato il fatto di ricettazione ascritto sub A) a G. ed A., assolvendo entrambi gli imputati nei termini già detti. L’impugnazione del rappresentante della pubblica accusa concerne solo la posizione di A..
C) Violazione dell’articolo 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali), commessa dal luglio del 1994 ed addebitata a G.. A seguito del giudizio di primo grado il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione e la sua valutazione non appartiene al devoluto per carenza di impugnazione delle parti interessate.
D) Violazione dell’articolo 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS), accertato tra l’agosto ed il settembre del 1998 ed addebitato a G.. L’imputato è stato assolto, per non avere commesso il fatto, e vi è impugnazione del pubblico ministero.
E) Violazione degli articoli 6 legge 135/1990 e 38 legge 300/1970, commessa tra il luglio del 1994 ed il settembre del 1998 ed addebitato a G. e ad A.. Gli imputati sono stati entrambi assolti, perché il fatto non sussiste, e la valutazione di tale proscioglimento non appartiene al devoluto per carenza di impugnazione della pubblica accusa.
F) Violazione degli articoli 5 e 38 legge 300/1970, commessa tra il luglio del 1994 ed il settembre del 1998 ed addebitato a G. e ad A.. Gli imputati sono stati entrambi assolti, perché il fatto non sussiste; anche in questo caso la valutazione di tale proscioglimento non appartiene al devoluto per carenza di impugnazione del pubblico ministero.
G) Concorso nella violazione dell’articolo 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva), commesso tra il luglio del 1994 e l’ottobre del 1998 ed addebitato a G. ed A.. Il primo dei predetti imputati è stato assolto, per non avere commesso il fatto, mentre il secondo è stato dichiarato responsabile e condannato. Vi è impugnazione del pubblico ministero relativamente all’assoluzione di G. e della difesa in relazione alla condanna di A..
H) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (in relazione ai prodotti farmaceutici indicati sub G, ad eccezione di quelli contenenti creatina), commesso tra il luglio del 1994 e l’ottobre del 1998 ed addebitato a G., ROSSANO ed A.. Il primo di tali imputati è stato assolto, per non avere commesso il fatto; il secondo ha chiesto l’applicazione della pena ex articolo 444 Cpp; il terzo è stato dichiarato responsabile e condannato. Vi è impugnazione del pubblico ministero per l’assoluzione di G. e della difesa per la condanna di A.. Non viene qui in esame la posizione di ROSSANO (separatamente giudicato), della quale si parlerà solo in via incidentale.
I) Concorso nel
reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute
pubblica (con particolare riferimento ai prodotti contenenti creatina), commesso
tra il luglio del 1994 e l’ottobre del 1998 ed addebitato a G. ed A.. Il primo
di tali imputati è stato assolto, per non avere commesso il fatto; il secondo è
stato dichiarato responsabile e condannato. Vi è impugnazione del pubblico
ministero per l’assoluzione di G. e della difesa per la condanna di A..
In secondo luogo si deve osservare che la sentenza di primo grado contiene una
descrizione estremamente approfondita dei fatti materiali e delle risultanze
processuali rilevanti ai fini della decisione. Tale completezza di illustrazione
delle emergenze del processo consente alla Corte di operare alcuni ampi richiami
alla motivazione della pronuncia appellata e di concentrare la propria
attenzione sugli approfondimenti richiesti e sulle problematiche suscitate dagli
atti di impugnazione. Del resto, il volume stesso delle risultanze processuali
giustifica l’uso della tecnica del rinvio, sempre che la stessa venga utilizzata
con moderazione, non acriticamente ed in modo tale da non trascurare aspetti del
processo rilevanti in rapporto al contenuto degli appelli presentati dalle
parti.
Le eccezioni di
nullità proposte dalla difesa
Fatte queste brevi premesse, occorre prendere in considerazione le eccezioni di
nullità proposte dalla difesa di A. nella parte iniziale dell’atto di
impugnazione, dovendosi precisare che si tratta di eccezioni già presentate nel
corso del giudizio di primo grado e respinte con ordinanze anch’ esse sottoposte
ad impugnazione.
1) Il difensore ha, innanzitutto, eccepito la nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado per violazione dell’articolo 552, primo comma, Cpp, a causa della asserita genericità del capo di imputazione. In particolare, tale doglianza investe il contenuto del capo G) della rubrica, concernente il reato di frode sportiva. La contestazione, avente ad oggetto la somministrazione di farmaci ai calciatori della JUVENTUS, al fine di incrementarne, modificarne ed alterarne le prestazioni, non contiene alcun riferimento specifico al raggiungimento di un diverso risultato della gara, elemento centrale della fattispecie in questione. Secondo le difese, il richiamo preciso alle competizioni sportive, sul cui risultato si sarebbe influito, è rilevante anche nell’ipotesi – che ricorre nel caso di specie – di un reato di pericolo, per il quale non si richiede la prova della effettiva alterazione dell’esito agonistico.
Occorre ricordare brevemente che tale eccezione di nullità è stata già respinta dal primo giudice sul presupposto che l’imputazione sub G), per quanto riferita ad un lasso di tempo molto ampio e ad una serie innumerevole di gare sportive (in buona sostanza, tutte quelle organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio dal 1994 al 1998) <<… risulta formulata in forma chiara e precisa …(cfr. l’ordinanza 31.1.2002 alla pagina 5).
La Corte ritiene che la predetta eccezione difensiva debba essere respinta. Il richiamo al complesso delle competizioni verificatesi in un periodo di tempo determinato, seppure ampio, a cura di un organismo sportivo individuato soddisfa in modo sufficiente le esigenze della contestazione specie con riferimento ad un reato di pericolo, che è stato formulato per delineare – in ipotesi di accusa – una gestione societaria ed una strategia d’azione di carattere generale, indipendentemente dall’influenza di tale condotta complessiva rispetto al risultato della singola competizione. Del resto, le indagini non si appuntarono sull’esito di partite individuate singolarmente e l’ipotesi accusatoria è nel senso di una somministrazione di sostanze costante nel tempo. Infine, è utile ricordare che nella fattispecie del reato di frode sportiva il profilo del conseguimento di un risultato diverso della competizione attiene in modo specifico al tema dell’elemento soggettivo e non deve, pertanto, essere inserito nella contestazione.
2) La difesa ha eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio anche sotto un altro profilo, riproponendo l’eccezione presentata al Tribunale di Torino all’udienza del 31.1.2002. Il punto di partenza è costituito dalla circostanza che a suo tempo il pubblico ministero svolse indagini preliminari nell’ambito del medesimo procedimento anche nei confronti dei dirigenti della società TORINO CALCIO, provvedendo quindi, in sede di richiesta di rinvio a giudizio, ad operare la separazione degli atti concernenti la predetta compagine sportiva da quelli attinenti alle posizioni degli attuali imputati G. ed A.. La difesa si duole del fatto che il pubblico ministero, nel richiedere il rinvio a giudizio dei predetti imputati, non depositò alcuni atti ritenuti utili ai fini di un migliore esercizio del diritto di difesa. Il difensore ha richiamato, a fondamento della validità dell’eccezione, la pronuncia n. 145/1991 della Corte Costituzionale, secondo cui il pubblico ministero, ex articolo 416, secondo comma, Cpp, non ha il potere di scegliere gli atti da trasmettere al GIP con la richiesta di rinvio a giudizio, ma deve inviare tutta la documentazione raccolta nel corso delle indagini. La doglianza della difesa concerne, in particolare, i verbali relativi alle dichiarazioni antidoping delle altre società calcistiche di serie A, depositati presso gli uffici della Federazione Medico Sportiva, nonché il verbale delle dichiarazioni rese da AIELLO Giacomo, responsabile dell’Ufficio della Procura Antidoping del CONI.
Il giudice di primo grado ha respinto l’analoga eccezione proposta nel corso del giudizio di primo grado, osservando che il comportamento omissivo del pubblico ministero (tra l’altro nell’ambito di un procedimento che non prevede l’udienza preliminare e che, dunque, lascia al rappresentante della pubblica accusa ogni responsabilità in merito alla fase del rinvio a giudizio) non dà luogo ad alcuna sanzione di nullità, ma eventualmente all’inutilizzabilità degli atti non depositati. Occorre tuttavia aggiungere che, secondo l’appellante, tale argomentazione del Tribunale di Torino non tiene conto del pregiudizio derivante ai diritti della difesa ed imposta la questione esclusivamente in un ottica accusatoria.
La Corte ritiene che anche tale eccezione di nullità debba essere respinta e ciò sulla base di alcune considerazioni espresse nel corso della discussione dal Procuratore Generale. In primo luogo, è utile ricordare che gli atti richiamati dalla difesa non hanno un riferimento diretto alla posizione degli odierni imputati. In secondo luogo, deve essere condivisa l’affermazione concernente la carenza nel sistema processuale vigente della sanzione di nullità, che la difesa vorrebbe fosse dichiarata. Infine, nel caso di specie non si realizzò alcuna lesione concreta al diritto di difesa, tenuto conto che il teste AIELLO venne esaminato nell’istruzione dibattimentale e che le richiamate dichiarazioni antidoping furono prodotte in giudizio in modo sostanzialmente integrale (furono semplicemente adottate le cautele utili a salvaguardare la riservatezza degli atleti indicati nella documentazione in parola).
3) La difesa ha, inoltre, eccepito la nullità della perizia farmacologica espletata dal Prof. MULLER, a causa della totale assenza di contraddittorio tra il predetto perito, nominato dal giudice, ed i consulenti di parte, che ebbero la possibilità di incontrare il perito stesso solo il giorno indicato per l’inizio delle operazioni peritali. In tale occasione la complessità degli accertamenti da svolgere e soprattutto la mole della documentazione pervenuta consentirono unicamente al perito di <<… invitare i consulenti ad assicurare la loro disponibilità per il prosieguo dei lavori …>> (cfr. l’atto di impugnazione alla pagina 12). Su sollecitazione dei medesimi consulenti fu, poi, indetta una riunione per il giorno 12.6.2004, che risultò del tutto inutile, poiché la relazione scritta della perizia pervenne al Tribunale di Torino il giorno 11 giugno, ossia prima della data fissata per il predetto incontro. Secondo la difesa, inoltre, non convince l’argomentazione del primo giudice, che, nell’esaminare e respingere l’eccezione in argomento, ha osservato come fosse stato regolarmente effettuato l’avviso di cui all’articolo 229 Cpp, attinente all’inizio delle operazioni peritali, non avendo rilievo la circostanza di avere fissato un ulteriore incontro in data successiva alla redazione dell’elaborato scritto. In definitiva, la difesa ha posto l’accento sulla rilevanza del contraddittorio nell’espletamento degli accertamenti peritali, anche sulla scorta dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
La Corte ritiene di dover respingere l’eccezione proposta dalla difesa, facendo, in buona sostanza, leva sulle considerazioni già esposte ampiamente dal Tribunale di Torino. Nessun obbligo ulteriore gravava sul perito dopo avere regolarmente indetto la riunione concernente l’inizio delle operazioni peritali. In ogni caso la straordinaria ampiezza dell’istruzione dibattimentale relativa all’esposizione ed alla discussione dell’opera del perito consente di affermare con assoluta tranquillità che il diritto di difesa non subì alcuna lesione concreta. In altri termini, l’operato del prof. MULLER venne sottoposto in dibattimento ad una analisi critica talmente serrata che nulla di più si sarebbe ottenuto con poche riunioni ulteriori nella fase antecedente al deposito della relazione scritta.
4) La difesa ha,
poi, eccepito la nullità dell’ordinanza 20.9.2004, con la quale il Tribunale di
Torino ebbe a respingere l’eccezione difensiva proposta a seguito della
contestazione suppletiva effettuata dal pubblico ministero nell’udienza
precedente. Occorre ricordare brevemente che all’udienza del 15.7.2004 il
rappresentante della pubblica accusa modificò il capo G) della rubrica –
concernente il reato di frode sportiva -, sostituendo una parte
dell’imputazione, ossia quella indicata al punto 7) che delineava una condotta
di carattere omissivo (“omettere l’adozione delle necessarie misure
precauzionali – in particolare, controindicazioni anche temporanee alla pratica
dell’attività professionale, sospensione o restrizione dell’attività agonistica,
svolgimento di specifiche indagini diagnostiche clinico laboristiche – in
presenza di situazioni cliniche anomale, evidenziatesi in alcuni determinati
calciatori e consistite in intensi incrementi dei valori di ematocrito (…)
associato ad aumento del volume medio dei globuli rossi, riduzione della
concentrazione emoglobinica media e assunzione di ferro non giustificata
dall’evidenza clinica di una anemia da carenza da ferro, essendo tale condizione
compatibile con una stimolazione farmacologia del midollo eritroide e la
conseguente necessità di assunzione di preparati a base di ferro ai fini della
sintesi dell’emoglobina per i globuli rossi in eccesso”), con quella commissiva
di avere somministrato agli atleti “specialità medicinali atte a stimolare
l’eritropoiesi quali l’eritropoietina umana ricombinante o pratiche di tipo
trasfusionale, ricorrendone il divieto”. Occorre aggiungere che tale
modificazione della contestazione fu determinata dall’ingresso nel processo
delle conclusioni formulate dal prof. D’ONOFRIO, perito nominato dal giudice per
la valutazione dei numerosi esami ematologici in atti. Secondo la difesa, ciò
determinò la contestazione di un fatto nuovo ex articolo 518 Cpp in assenza del
consenso dello stesso difensore, non essendo convincente (in quanto riduttivo)
l’argomento del primo giudice, per il quale la modifica dell’accusa originaria
non avrebbe determinato alcuna menomazione del diritto di difesa, anche in
considerazione della notevole ampiezza del controesame del suddetto perito.
Anche la predetta eccezione deve essere rigettata sulla base delle
considerazioni già esposte dal Tribunale di Torino, tenuto conto che non ci
troviamo in presenza di un fatto nuovo – ossia del tutto difforme da quello
contestato -, bensì di un fatto diverso, attraverso il quale è stata apportata
una precisazione in merito alla ricostruzione dei tratti essenziali della
fattispecie contestata. Non pare, inoltre, essersi realizzata alcuna violazione
concreta del diritto di difesa in considerazione dell’amplissimo dibattito, che
caratterizzò l’esame e la discussione delle conclusioni peritali, dalle quali il
pubblico ministero trasse spunto per la modifica della contestazione.
5) La difesa ha, infine, eccepito la nullità dell’ordinanza in data 20.9.2004, con la quale il Tribunale di Torino respinse l’istanza difensiva di procedere alla nuova citazione di alcuni testimoni (i calciatori A. CONTE ed Alessio TACCHINARDI, nonché il dottor Fabrizio TENCONE, collaboratore del dottor A.) in relazione alle risultanze emerse nel processo a seguito dell’espletamento delle perizie svolte rispettivamente dal prof. MULLER e dal prof. D’ONOFRIO. Il primo giudice rigettò tale istanza, ritenendo superflua l’audizione dei predetti testi ed analogo giudizio espresse anche in relazione alla domanda difensiva di procedere alla citazione ed all’esame, in qualità di testimone, del presidente della Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul doping e per la Tutela della Salute nelle Attività Sportive. Si deve aggiungere che l’eccezione di nullità della ricordata ordinanza è strettamente collegata all’istanza di procedere alla rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale, al fine di interrogare i testi di cui si è appena fatto cenno.
Anche in questo caso l’eccezione di nullità deve essere respinta, in quanto infondata. Il Tribunale di Torino si limitò, infatti, a deliberare in merito ad istanze istruttorie della difesa ed il fatto che ritenne di non darvi corso non determinò alcuna nullità. In altri termini, è corretto impugnare l’ordinanza del giudice, che non ammette una prova, ed è corretto chiedere l’espletamento dell’approfondimento istruttorio negato attraverso l’istituto della rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale. Non è, invece, ammissibile intravedere nel comportamento dello stesso giudice il formarsi di una nullità, i cui contorni ed effetti sono, del resto, non ben comprensibili.
Lo svolgimento
del processo e lo sviluppo della sentenza impugnata
Esaurito il tema delle
eccezioni di nullità, appare opportuno entrare nel vivo del processo, ricordando
brevemente che la presente vicenda processuale, nata inizialmente sulla scorta
del clamore suscitato da notizie giornalistiche sull’abuso di farmaci in
ambiente calcistico con specifico riguardo anche alla squadra della JUVENTUS, fu
caratterizzata da ampie indagini, che, in via di estrema sintesi, si
sostanziarono:
a) nel controllo delle giacenze dei farmaci esistenti presso i locali della s.p.a. JUVENTUS F.C. (nonché, come abbiamo visto in precedenza, in quelli della società TORINO CALCIO);
b) nella valutazione dei controlli, degli accertamenti e degli esami clinici effettuati sui giocatori delle squadre partecipanti alla serie A) nei campionati dal 1993 al 1998;
c) nella analisi dei verbali di prelievo antidoping stilati dal 1994 al 1998 e concernenti sempre i calciatori delle squadre della serie A);
d) nell’esame della documentazione di case di cura e di laboratori di analisi in merito ai ricoveri, agli esami ed agli accertamenti relativi ai giocatori juventini nel periodo intercorrente tra il 1994 ed il 1998;
e) nell’approfondimento dei rapporti intercorsi tra la JUVENTUS e la farmacia ROSSANO di Torino, fornitrice dei prodotti medicinali alla predetta società sportiva;
f) nell’esame di
numerose persone informate e, soprattutto, nell’opera fondamentale dei
consulenti tecnici, nominati dalla pubblica accusa, affinchè valutassero il
complesso dei prodotti farmaceutici rinvenuti presso la JUVENTUS al momento
degli accertamenti, nonché di quelli dalla stessa società acquistati negli anni
precedenti.
La fase dibattimentale del processo – protrattasi per molte udienze nell’arco di
oltre due anni - è stata, poi, caratterizzata, per un verso, dall’esame di un
numero consistente di testimoni (nonostante l’accordo intervenuto tra le parti
di acquisire i relativi verbali redatti nella fase delle indagini preliminari)
e, per altro verso, dall’esigenza di disporre due perizie tecniche per una
migliore valutazione delle risultanze farmacologiche e cliniche presenti agli
atti del processo. Di tali accertamenti peritali si parlerà in modo più esteso
ed approfondito nel prosieguo, ma fin d’ora è possibile osservare come il
dibattimento di primo grado sia vissuto per una parte molto consistente del suo
svolgimento sui contrasti tra gli esperti nominati dalle parti, nonché sulle
polemiche concernenti le metodologie utilizzate dai periti nominati dal giudice
(tracce evidenti di tali polemiche emergono sia dalla lettura delle trascrizioni
delle udienze dibattimentali, sia dal contenuto dell’atto di impugnazione
presentato nell’interesse del dottor A., sia, infine, dal tenore stesso della
motivazione della sentenza impugnata).
Per una migliore comprensione della materia del contendere, è opportuno svolgere
qualche breve considerazione sulla contestazione operata dal pubblico ministero,
la quale, come in precedenza si è accennato, ha subito una importante
modificazione durante la fase dibattimentale, tanto da suscitare le doglianze
della difesa. Accanto ad imputazioni in qualche modo "secondarie" (o comunque
meno rilevanti nell’economia complessiva del processo), le ipotesi criminose
centrali – quelle su cui si è discusso maggiormente – sono rappresentate dal
reato di frode sportiva (articolo 1 legge 13.12.1989, n. 401) di cui al capo G)
della rubrica (come modificato in sede dibattimentale), nonché dai reati di
somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
(articolo 445 Cp) di cui ai capi H) ed I).
La sintesi dell’ipotesi accusatoria propugnata dal pubblico ministero consiste
nel sostenere che gli attuali imputati, nell’ambito delle rispettive qualifiche
dirigenziali esercitate nella s.p.a. JUVENTUS F.C., si procurarono, detennero e
somministrarono ai calciatori della predetta squadra di calcio dal 1994 al 1998
tutta una lunga serie di medicinali (meglio indicati nel capo di imputazione)
secondo la seguente classificazione:
1) sostanze proibite, in quanto ricomprese nei protocolli e negli elenchi predisposti dal C.I.O. in vista della lotta al doping in ambiente sportivo (tra queste sostanze spicca per rilevanza la eritropoietina umana ricombinante, da qualche anno salita alla ribalta delle pratiche dopanti non solo in ambito calcistico, ma soprattutto tra i corridori ciclisti);
2) specialità medicinali non vietate, ma utilizzate in condizioni "off-label", ossia al di là ed al di fuori delle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della Sanità;
3) specialità medicinali riservate agli ospedali ed alle case di cura e, quindi, non utilizzabili al di fuori delle strutture ospedaliere;
4) prodotti
contenenti creatina somministrati in dosaggi superiori ai sei grammi
giornalieri, così da impiegare il predetto integratore sostanzialmente come
medicinale.
Tali condotte diedero vita – secondo l’accusa – ad una attività di carattere
fraudolento, realizzata con il fine specifico di <<… raggiungere un risultato
diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di competizioni
sportive organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Campionato di
calcio di serie A, Coppa Italia …>> (cfr. il capo G della rubrica nella sua
parte iniziale). In tal modo gli attuali imputati diedero vita al reato di frode
sportiva e, nel contempo, realizzarono l’ipotesi prevista dall’articolo 445 Cp,
che è stata contestata in due distinti capi di imputazione, l’uno concernente i
farmaci in senso tradizionale e l’altro i prodotti contenenti creatina. Come si
è detto in precedenza, il capo G) della rubrica ha subito una rilevante
modificazione nel corso del dibattimento di primo grado, poiché il pubblico
ministero, alla luce dei risultati delle perizie disposte dal Tribunale di
Torino nel corso del dibattimento ha ritenuto di delineare e contestare in modo
esplicito la condotta di somministrazione esogena dell’eritropoietina, che
nell’originaria incriminazione costituiva solo il riferimento indiretto di una
condotta a carattere omissivo.
Venendo, ora, alla sintetica illustrazione della pronuncia impugnata, deve
essere ricordato che il primo giudice ha affrontato subito e con grande ampiezza
di motivazione la questione centrale del processo, che si sostanzia nel valutare
se al caso di specie sia applicabile, o meno, la disciplina normativa del reato
di frode sportiva di cui all’articolo 1 della legge 13.12.1989, n. 401. A tale
questione si affianca, essendo alla stessa intimamente collegata, quella
concernente i rapporti tra la disciplina normativa di cui all’articolo 1 della
citata legge 401/1989 e quella di cui all’articolo 9 della legge 14.12.2000, n.
376 (“disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta
contro il doping”), tenuto conto che alcune delle sostanze indicate nella
contestazione compaiono negli elenchi della legge del 2000, che tuttavia non è
applicabile al caso di specie in quanto successiva e meno favorevole.
Il Tribunale di Torino ha ricordato, in sintesi, che la legge 376/2000 fu
approvata allo specifico fine di fare fronte al fenomeno del doping nelle
attività sportive, essendo risultate del tutto inadeguate le disposizioni
utilizzate in precedenza, rappresentate dalle norme della legge 1099/1971
(recante fattispecie depenalizzate) e dall’articolo 445 Cp. La legge 401/1989
fu, invece, approvata principalmente per combattere il fenomeno delle scommesse
clandestine a seguito delle note vicende del c.d. “scandalo del
calcio-scommesse”. Essa, ha ricordato il primo giudice, si compone di tre filoni
distinti: l’intervento contro l’esercizio abusivo delle attività di gioco o di
scommesse (articoli 4 e 5); gli aspetti di ordine pubblico e gli istituti di
natura processuale (articoli 6, 7 e 8); infine, l’intervento contro i fenomeni
di frode sportiva, contenuto nei primi tre articoli della normativa in parola.
La questione concerne, in particolare, l’interpretazione dell’articolo 1, primo
comma, della legge 401/1989, nella parte in cui – dopo avere delineato la
fattispecie di natura corruttiva rappresentata dalla promessa o offerta di
denaro o di altra utilità o vantaggio a partecipanti ad una competizione per
"falsarne" il risultato – la disposizione punisce, inoltre, la condotta di chi
compie “altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”.
Secondo la Corte Suprema, che si è interessata della questione in una sola
pronuncia (sezione VI, n. 3011 del 25.1.1996, imp. OMINI, CED), gli "altri atti
fraudolenti" di cui trattasi devono essere analoghi a quelli di natura
corruttiva, individuati nella prima parte della disposizione, e costituire
attività proiettate all’esterno rispetto alle persone che le hanno decise,
nonché tali da investire in modo diretto altri soggetti coinvolti nelle medesime
attività. Ciò, pertanto, con esclusione dei fenomeni di doping autogeno, che
trovano altrove una sanzione adeguata.
Il primo giudice non ha condiviso tale interpretazione della giurisprudenza di
legittimità ed ha sviluppato una nutrita serie di argomentazioni di segno
contrario che, per brevità, possono essere sintetizzate nei termini seguenti:
a) si tratta di una sentenza isolata e contraddittoria, che non interpreta correttamente il dato normativo, posto che nell’ambito della ricordata disposizione l’aggettivo “altro” non assume il significato di “simile”, come ritenuto dalla Corte Suprema, bensì di “diverso”;
b) il legislatore del 1989 ha inteso introdurre un reato a forma libera e non spetta all’interprete delimitare la portata della fattispecie;
c) l’atto fraudolento non può essere assimilato in modo automatico all’atto corruttivo, cosicché neppure sotto questo profilo si può parlare di ambiti normativamente simili;
d) non è calzante il riferimento operato dalla difesa alla disciplina contenuta nell’articolo 353 Cp (delitto di turbativa d’asta), poiché ci troviamo in presenza di una fattispecie del tutto differente, nella quale, inoltre, si parla di mezzi e non di atti fraudolenti; in ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che nella fattispecie di cui all’articolo 353 Cp i mezzi fraudolenti devono essere definiti in modo svincolato rispetto alle altre condotte descritte nella norma;
e) l’analisi dei lavori preparatori, che precedettero l’approvazione della legge 401/1989, non offrono alcuno spunto significativo in favore della tesi difensiva della inapplicabilità della predetta legge ad ipotesi assimilabili a quella per cui è processo;
f) deve, inoltre, essere respinta l’osservazione della difesa, secondo cui nel predetto dibattito parlamentare sarebbe stato espressamente escluso ogni riferimento al doping come uno dei fenomeni da contrastare, poichè deve essere ben chiaro che <<… il fenomeno del doping e la necessità di salvaguardare la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive (…) sono e devono rimanere due ambiti nettamente distinti e (che) le rispettive normative presidiano interessi giuridici completamente separati…>> (cfr. la sentenza appellata alla pagina 23);
g) non è, poi,
significativo il richiamo alla ratio legis, rappresentata nella normativa del
1989 dall’intento del legislatore di combattere il fenomeno del calcio
scommesse, poiché tale criterio interpretativo può entrare in gioco solo
allorché il dato letterale non risulti chiaro; nè vi è motivo per introdurre una
interpretazione restrittiva della norma.
Alle suddette argomentazioni se ne è aggiunta un’altra, che ha inteso rispondere
ad una ulteriore osservazione dei difensori. Che l’articolo 1 della legge
401/1989 si riferisca unicamente a condotte di natura corruttiva si ricava,
secondo la difesa, dalla circostanza che dal secondo comma della suddetta norma
non emerge la possibilità di punire il partecipante ad una competizione sportiva
nell’ipotesi dell’autosomministrazione di sostanze di qualsiasi genere, ma solo
in quella di natura corruttiva (tale secondo comma recita: “Le stesse pene si
applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra
utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa”). In altri termini, se nella
disposizione contenuta nella seconda parte del primo comma della norma si vuole
far rientrare il caso della somministrazione di sostanze, è incomprensibile che
dall’ambito della punibilità sia stata esclusa l’ipotesi della
autosomministrazione.
Secondo il primo giudice il legislatore avrebbe, invece, scelto in modo
consapevole di punire il partecipante alla competizione solo nelle ipotesi di
natura corruttiva e non nei casi residui di frode sportiva; ciò sulla scorta di
una delle due seguenti interpretazioni: a) in quanto l’autosomministrazione
rappresenta un atto fraudolento in re ipsa, tale da condurre alla punibilità in
modo diretto; b) in quanto, poiché la frode sportiva può essere determinata
anche dalla somministrazione di sostanze non dopanti, si sarebbe preferito non
procedere alla punizione penale del partecipante sulla base di una legittima
scelta di politica criminale. In ogni caso, il primo giudice ha osservato che
nella specie non ricorre l’ipotesi dell’autosomministrazione, poiché il medico
ed il calciatore sono due soggetti distinti e poiché il primo non rientra nella
categoria dei partecipanti.
La conclusione del Tribunale di Torino è nei seguenti termini, che pare
opportuno riportare testualmente: <<… si ritiene, allora, che (…) non si possano
stabilire limiti astratti e astratti requisiti di condotta, senza che essi
trovino specifico riferimento nel dato normativo della disposizione in esame, se
non addirittura con esso contrastanti. Occorre, invece, di volta in volta
verificare – conformemente a quanto testualmente richiesto dalla norma - se i
comportamenti presi in considerazione costituiscano atti fraudolenti volti a
raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento della competizione e non può esservi dubbio, sotto questo aspetto,
che la somministrazione o l’assunzione di sostanze capaci di modificare la
prestazione agonistica dell’atleta, costituiscono comportamenti perfettamente
riconducibili al concetto di atti fraudolenti finalizzati ad alterare l’esito
della competizione sportiva, proprio come è stato correttamente sottolineato nel
corso di più interventi in sede di lavori preparatori. Fermo restando che
rimane, poi, da verificare in concreto quanto realmente accaduto, tenendo conto
anche dell’elemento soggettivo degli autori della condotta, per poter stabilire
se effettivamente risulti violata la norma presa in esame…(cfr. la sentenza
appellata alla pagina 35)>>.
Affrontando, a questo punto, in modo più diretto il tema dei rapporti
intercorrenti tra le due richiamate normative sotto il profilo del concorso di
reati o di norme, il Tribunale di Torino ha effettuato, in sintesi, le seguenti
osservazioni: 1) la legge 376/2000 non può trovare applicazione nel caso di
specie, perché successiva e meno favorevole; 2) tale legge, individuando delle
classi di sostanze vietate, non ha affatto depenalizzato l’ipotesi dell’utilizzo
delle altre sostanze, poiché anche la somministrazione di quelle non
espressamente vietate può costituire atto fraudolento. Il primo giudice ha,
inoltre, ribadito i caratteri di diversità tra le due normative, precisando: a)
che relativamente al reato di frode sportiva il conseguimento dell’alterazione
del risultato della competizione non deve verificarsi in concreto, posto che
appartiene all’ambito dell’elemento soggettivo, rappresentato dal dolo
specifico; b) che, pertanto, non è necessario dimostrare che vi sia stata in
concreto l’alterazione dell’esito agonistico, ma solo che si sia trattato della
somministrazione di sostanze aventi l’attitudine (per le caratteristiche
intrinseche, per le modalità di somministrazione, per il dosaggio, per la
combinazione con altre sostanze e per il meccanismo d’azione in campo
biofisiologico) di modificare la prestazione dell’atleta; c) che, in definitiva,
nella legge del 1989 il legislatore ha approntato una protezione anticipata del
bene giuridico tutelato, cosicchè l’offensività della condotta dell’agente si
sostanzia nella capacità concreta dell’atto fraudolento di falsare il risultato
della competizione, non essendo necessario che la somministrazione della
sostanza sia tale da alterare le condizioni dell’atleta o da nuocere alla salute
del medesimo.
Il complesso delle su esposte considerazioni (che la Corte ha sinteticamente
riepilogato, rinviando al prosieguo una valutazione maggiormente approfondita
delle questioni da affrontare) ha condotto il Tribunale di Torino a formulare il
quesito fondamentale del processo, osservando che: <<… occorre chiedersi se
possa costituire atto fraudolento l’uso delle sostanze, come somministrate ai
calciatori della Juventus, per stabilire, appunto, se risulti integrata la
condotta descritta dal legislatore nella seconda parte dell’articolo 1 legge
401/89. Il pubblico ministero ha effettuato la relativa contestazione,
enunciata nel capo g) dell’imputazione, in modo molto articolato e complesso,
individuando tutta una serie di attività fraudolente da parte degli imputati e
dividendo in più punti la descrizione delle rispettive condotte tenute. Come si
è detto, in realtà, poiché i fatti contestati si riferiscono comunque alla
somministrazione di sostanze ai giocatori della Juventus, si ritiene di poter
distinguere i vari comportamenti, raggruppandoli con riferimento alla natura
della sostanza utilizzata e, cioè, a seconda che trattasi di sostanze vietate
del tutto o solo entro certi limiti ovvero di sostanze di libero uso. Se
certamente la questione pare meno problematica, per quanto riguarda l’uso di
sostanze vietate dalla legge e dai Regolamenti sportivi, anche alla stregua di
quanto si è già considerato, più complessa risulta invece la soluzione del
problema in ordine alla somministrazione di sostanze il cui uso sia libero e
lecito. Occorre chiedersi, in altri termini, se anche nella somministrazione di
farmaci, il cui uso non sia vietato o limitato da alcuna legge e da alcun
regolamento sportivo, che il medico ritenga di effettuare ai giocatori, sia
possibile individuare la condotta fraudolenta richiesta dalla norma in
contestazione …(cfr. la sentenza appellata alla pagina 44)>>.
Il quesito in argomento, indubbiamente molto delicato, è stato valutato dal
primo giudice con grande attenzione e con una motivazione estremamente ampia.
In buona sostanza, premesso che la soluzione del predetto quesito appare meno
problematica per le sostanze proibite e più complessa per quelle non proibite,
secondo il Tribunale di Torino, devono essere fatte le seguenti considerazioni:
1) sia sotto il profilo giuridico che sotto quello deontologico il compito specifico del medico – operante o meno in ambito sportivo –, e, dunque, anche la somministrazione di prodotti medicinali al paziente, deve necessariamente fare riferimento alle attività di diagnosi e di terapia in presenza di uno stato patologico. Si tratta di un concetto basilare, che non può essere ignorato, anche senza dimenticare l’importanza delle attività mediche di profilassi, di quelle di prevenzione sanitaria, nonché della medicina predittiva (ossia quella volta alla individuazione precoce di malattie ereditarie).
2) Anche sotto il
profilo farmacologico si deve concludere con tutta evidenza che il settore di
intervento è quello terapeutico e che non è accettabile ipotizzare una
somministrazione di farmaci in via preventiva, come sostenuto dalla difesa sulla
scorta delle osservazioni dei consulenti che il primo giudice ha sottoposto ad
una critica serrata.
Fatte queste premesse, il Tribunale ha preso in considerazione una serie di
elementi di valutazione rilevanti, che sono emersi dalle indagini preliminari e
che hanno trovato conferma nell’ambito dell’istruzione dibattimentale:
a) innanzitutto, la circostanza oggettiva dell’utilizzazione da parte della JUVENTUS di grandi quantitativi di medicinali, che, di regola, non venivano acquistati in relazione a specifiche esigenze terapeutiche;
b) l’accertata carenza di prescrizioni mediche sia sotto il profilo della mancanza di ricette per l’acquisizione dei farmaci, sia sotto il profilo della successiva somministrazione degli stessi ai giocatori, dovendosi, pertanto, ritenere che il dottor A. non rispettasse le regole stabilite per i sanitari in generale e per i medici sportivi in particolare;
c) la
considerazione, in altri termini, che erano documentati gli acquisti dei
farmaci, ma del tutto carente la documentazione relativa alle patologie di
riferimento ed alle modalità di somministrazione, essendo utile ricordare che il
teste Fabrizio VERZINI (collaboratore del dottor A. per alcuni mesi all’inizio
della nuova gestione e predecessore del dottor TENCONE), pur essendo considerato
come un teste “prudente”, se non addirittura reticente, ha riferito
sull’esistenza di un’agenda informale, in cui venivano annotate – sebbene senza
metodo e costanza – le patologie degli atleti ed i medicinali somministrati,
agenda non ritrovata nell’ambito delle indagini e la cui esistenza è stata
peraltro smentita dall’attuale imputato e dallo stesso dottor TENCONE.
È stata, inoltre, sottoposta a discussione e confutata la tesi della difesa,
secondo cui il dottor A. non aveva l’obbligo di redigere la cartella clinica del
singolo giocatore e di stilare alcuna ricetta per la somministrazione dei
medicinali ai singoli giocatori nel contesto del rapporto fiduciario diretto tra
medico e paziente, essendo stato, del resto, precisato dai difensori che egli
iniziò a compilare le schede sanitarie degli atleti a partire dal 1995, allorché
ne sorse il relativo obbligo a seguito dell’approvazione del d.m. 13.3.1995. A
questo proposito il primo giudice ha osservato che, al di fuori della normativa
sportiva e principalmente nel codice deontologico medico del 1995, esistevano
regole ben diverse, che non vennero rispettate (ciò soprattutto in tema di
documentazione medica e di segnalazione all’Ordine professionale di ogni
prescrizione tale da influenzare la prestazione di un atleta). L’obbligo della
ricetta, d’altra parte, rileva anche ai fini dell’acquisto dei medicinali, che
nel caso di specie vennero detenuti senza la prescritta autorizzazione
sanitaria.
Deve pure essere respinta la tesi difensiva, secondo cui lo stato di salute
dell’atleta professionista deve essere tenuto distinto sia da quello del
soggetto sano che da quello del soggetto malato, dovendosi precisare e ribadire
che il compito del medico sportivo è quello di salvaguardare la salute
dell’atleta e non quello di migliorarne la prestazione. Sotto questo profilo è
lecito affermare che esiste nel professionista dello sport una sindrome da
stress (in altre parole, un affaticamento psicologico dovuto agli impegni
pressanti dell’attività agonistica), ma che ciò non giustifica la
somministrazione di medicinali, in quanto, in buona sostanza, i giocatori, se
sono ammalati, devono essere curati e, se sono stanchi, devono essere fermati.
In definitiva, il Tribunale di Torino ha sostenuto che sussiste il delitto di
frode sportiva sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo in relazione alla
consapevole somministrazione di medicinali non per finalità terapeutiche, ma al
fine specifico di modificare la prestazione agonistica dei giocatori e comunque
al di fuori delle prescrizioni autorizzate dal competente Ministero
(utilizzazione off-label del prodotto). Occorre aggiungere che è stata, infine,
sottoposta a critica la tesi difensiva, secondo cui prima dell’entrata in vigore
della legge 8.4.1988, n. 94 (la cd. legge “BINDI” o “DI BELLA”, che convertì con
modificazioni il decreto legge 17.2.1998, n. 23) il medico sarebbe stato libero
di prescrivere medicinali anche in vista di una utilizzazione diversa da quella
autorizzata, posto che il provvedimento legislativo in questione, introdotto con
riferimento a patologie di estrema gravità, si riferisce comunque ad un uso
necessariamente terapeutico dei medicinali.
A questo punto, il primo giudice ha affrontato nel dettaglio il tema dei farmaci
più utilizzati dai giocatori della JUVENTUS, ricordando che nel corso del
dibattimento è sorta l’esigenza di disporre perizia tecnica a fronte degli
accesi contrasti intervenuti tra i consulenti della pubblica accusa e quelli
della difesa sulle conclusioni rispettivamente conseguite in base ai dati di
valutazione disponibili (ossia, in breve, gli acquisti di medicinali effettuati
dalla società e le modalità di somministrazione dei prodotti desumibili dalle
dichiarazioni dei calciatori sia in occasione dei sorteggi antidoping, sia
nell’ambito più strettamente processuale).
In buona sostanza, si è reso necessario effettuare l’accertamento peritale <<…
soprattutto con riferimento alle sostanze di rilievo numerico maggiore, quali
anti-infiammatori non steroidei (FANS), ormoni corticosurrenalici,
fosfolipidi, donatori di metili, intermedi della glicolisi, fosfati ad alta
energia e creatina. Il perito ha esaminato in particolare una serie di farmaci
e integratori, sui quali ha fermato l’attenzione, conformemente del resto a
quanto in precedenza era stato fatto dai consulenti del pubblico ministero e
della difesa. Sono stati presi singolarmente in considerazione, dunque, il
Neoton, l’Esafosfina, il Liposom forte e il Tricortin 1000, i corticosteroidi in
generale e il Bentelan in particolare, i FANS ed il Voltaren, il Samyr e la
creatina. E’ altresì necessario subito chiarire che ogni affermazione tendente
a sminuire gli effetti farmacologici di alcuni medicinali, quali in particolare
il Neoton, l’Esafosfina e, per qualche verso, anche il Samyr, proposta dalla
difesa e dai relativi consulenti tecnici, non può essere condivisa. Si tratta,
in realtà, di specialità medicinali che, per quanto si è già osservato, non
possono trovare un impiego diverso dalle finalità terapeutiche che risultano
autorizzate dal Ministero per le indicazioni riportate sul foglietto
illustrativo contenuto nelle rispettive confezioni. Se il dottor A., del resto,
ha ritenuto opportuno acquistare tali prodotti farmaceutici ed ha ritenuto
necessario effettuarne la somministrazione ai calciatori, ha evidentemente
inteso perseguire degli effetti farmacologici che, perciò, devono essere
verificati senza essere né esaltati, né sottovalutati…(cfr. la sentenza
appellata alla pagina 87)>>.
È opportuno ricordare brevemente che il perito – ossia il prof. Eugenio MULLER
del Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia medica
dell’Università degli Studi di Milano - ha concluso nel senso che nella
somministrazione dei farmaci presi in considerazione (ossia quelli prima citati,
in quanto maggiormente utilizzati dai giocatori della JUVENTUS) il dottor A.
“non risulta verosimilmente essersi ispirato a criteri clinico-terapeutici”;
che, inoltre, la somministrazione del singolo prodotto “può aver conseguito
effetti diversi dagli effetti terapeutici sperimentati ed attesi per il tipo di
specialità medicinale utilizzata”, nonché effetti correlati al ruolo
bioenergetico della sostanza in esame.
In altri termini, i farmaci in questione vennero somministrati in condizioni
off-label, ovvero nell’inosservanza delle prescrizioni terapeutiche autorizzate
a livello ministeriale.
Quanto al conseguimento di effetti diversi da quelli sperimentati, che sono
stati prospettati come possibili e che nell’ipotesi accusatoria presentano una
correlazione diretta con l’alterazione del risultato agonistico, è opportuno
ricordare che il perito ha concluso nel senso che per tutte le sostanze in
questione non è mai stata data la dimostrazione clinica della capacità concreta
di modificare le prestazioni dell’atleta a causa di una serie di fattori: <<… un
primo ostacolo è rappresentato dalla difficoltà di fornire la dimostrazione
della validità della metodologia messa in atto per valutare la variazione di
performance indotta dal farmaco. Un secondo ostacolo è rappresentato dalla
difficoltà di attuare un’affidabile valutazione biometria dell’entità delle
prestazioni in confronto con quelle rilevate in assenza del farmaco. Un terzo
ostacolo è costituito dal Comitati Etici, i quali sono assolutamente contrari a
dare un parere positivo su una ricerca clinica che abbia come oggetto specifico
lo studio degli incrementi surrettizi delle performance indotte dai farmaci.
Pertanto, attualmente una sostanza è considerata capace di incrementare
surrettiziamente le prestazioni solo sulla base del suo meccanismo d’azione
biochimico e/o bioenergetico, anche senza una dimostrazione clinica …(cfr. la
relazione scritta del perito alle pagine 8 e 9)>>.
Si deve anche aggiungere che il perito ha formulato conclusioni di tenore
diverso per la creatina, di cui si è interessato essenzialmente in relazione
all’attitudine di tale sostanza a provocare l’aumento del peso corporeo del
fruitore, in sintonia, del resto, con il contenuto dello specifico quesito posto
dal giudice.
Il Tribunale di Torino ha pienamente condiviso le conclusioni del prof. MULLER
tramite una motivazione estremamente approfondita, volta a realizzare un’ampia
discussione delle argomentazioni contenute nella perizia, nonché a confutare le
numerose obiezioni avanzate dai difensori, le osservazioni dei consulenti di
parte e le spiegazioni fornite dal dottor A. in merito alla somministrazione ai
giocatori dei farmaci in questione. Al termine di tale analisi il primo giudice
ha concluso: <<… richiamando quanto già considerato in ordine agli elementi
costitutivi del reato di frode sportiva, dunque, è opportuno ricordare che il
dottor A. ha somministrato i medicinali e le sostanze specificamente presi in
considerazione per finalità diverse dalla rispettiva naturale destinazione: non
certamente per finalità terapeutiche; non secondo le indicazioni autorizzate dal
Ministero e neppure ai fini di una naturale e limitata integrazione e
supplementazione. Al contrario, egli ha agito sempre con lo specifico e chiaro
intento di influire sul rendimento e sulla performance dei giocatori, in modo da
poterne surrettiziamente modificare la prestazione agonistica, con il
conseguente effetto di influire e modificare il risultato della competizione
stessa. Tutto ciò – come è evidente - integra perfettamente il reato contestato,
sia da un punto di vista materiale, sia sotto l’aspetto soggettivo. L’idoneità
in concreto a modificare la prestazione agonistica degli atleti dei medicinali
utilizzati, d’altra parte, è attestata dalle conclusioni del perito che si sono
ampiamente richiamate, mentre per quanto riguarda la creatina, come si è visto,
è l’imputato stesso che ben ne ha messo in evidenza tale qualità, riferendosi
alla concreta capacità di tale sostanza di influire sui processi di metabolismo
dei giocatori, in sintonia – del resto – con quanto osservato in ordine al
meccanismo d’azione di tale sostanza dal medesimo perito, sia pure con le
cautele imposte dalla mancanza di una sperimentazione scientificamente valida e
riconosciuta …(cfr. la sentenza appellata alla pagina 159)>>.
Il secondo aspetto dell’imputazione di frode sportiva concerne, come sappiamo,
l’acquisizione, la detenzione e la somministrazione ai giocatori della JUVENTUS
dal 1994 al 1998 della eritropoietina umana ricombinante, tenuto conto che il
richiamo alle pratiche trasfusionali, di cui si fa cenno nell’incriminazione,
non ha trovato alcun seguito apprezzabile nelle risultanze processuali. In buona
sostanza, la contestazione riguarda la somministrazione di una sostanza proibita
– comunemente denominata “epo” – che rappresenta una pratica illecita, diretta a
stimolare la eritropoiesi ad a realizzare una innaturale produzione di nuovi
globuli rossi, in modo tale da espandere la capacità di ossigenazione dei
muscoli e di attenuare la sensazione della fatica con una ovvia ed evidente
ricaduta in termini di miglioramento della performance.
Anche in relazione a tale secondo aspetto dell’imputazione si è assistito nel
processo ad un forte disaccordo tra i consulenti delle parti, cosicchè si è
nuovamente presentata la necessità per il giudice di nominare un perito, nella
persona del prof. Giuseppe D’ONOFRIO, direttore della Struttura complessa di
Emotrasfusione del Policlinico universitario “Agostino Gemelli” di Roma. Il
perito, per rispondere ai quesiti postigli dal Tribunale di Torino, ha
utilizzato i referti delle analisi di laboratorio (in pratica, esami del sangue)
effettuate - negli anni in contestazione e in varie strutture specializzate - da
venti giocatori della JUVENTUS, selezionati <<… in modo da comprendere quelli
seguiti per periodi tempo più lunghi o che mostrassero a una prima osservazione
variazioni degne di approfondimento …(cfr. la relazione peritale del pro.
D’ONOFRIO alla pagina 18)>>.
La valutazione del contenuto e delle conclusioni della perizia in argomento
verrà effettuata in modo approfondito nel prosieguo, ma sin d’ora è opportuno
ricordare brevemente le risposte date dal prof. D’ONOFRIO ai tre quesiti
affidatigli dal Tribunale di Torino.
In primo luogo, il perito ha concluso nel senso che la somministrazione isolata
di preparati a base di ferro non è in grado di modificare i parametri
ematologici in soggetti che non siano affetti da anemia da carenza di ferro, né
di fare aumentare gli stessi parametri al di sopra del livello normale. Al
contrario, l’eritropoietina esogena (ossia quella chimicamente sintetizzata e
non prodotta dall’organismo) determina un aumento del parametro dell’emoglobina
in modo costante e dose-dipendente. Tale effetto è potenziato dalla contestuale
somministrazione di ferro.
In secondo luogo, il prof. D’ONOFRIO ha affermato che esiste una stretta e
costante correlazione tra emoglobina ed ematocrito (ovvero una consensualità di
incremento dei relativi valori di laboratorio), con l’eccezione di poche
condizioni di carattere patologico che non ricorrono nel caso di specie.
Inoltre, secondo il perito, la stimolazione da eritropoietina può determinare
dissociazioni solo minime in favore del parametro dell’ematocrito, cosicchè le
dissociazioni riscontrate in due casi tra quelli osservati, nei quali il valore
del predetto paramtro ematologico è risultato superiore al 50%, appaiono il
frutto di errori nelle analisi.
In risposta al terzo quesito (quello senza dubbio più rilevante ai fini
processuali), il perito ha osservato che non tutte le variazioni riscontrate
nei referti di laboratorio sono “fisiologiche e compatibili con l’attività dei
calciatori”; ciò sulla base di alcuni dati di valutazione (indicati come
“indizi”), che sono rappresentati:
1) da rapide variazioni in aumento del valore dell’emoglobina riscontrate negli esami dei calciatori A. CONTE ed Alessio TACCHINARDI nel decorso successivo ad eventi morbosi; tali variazioni in aumento <<… implicano l’adozione quasi certa di pratiche farmacologiche, come l’eritropoietina, o trasfusionali volte a superare una condizione di anemia lieve o transitoria. Di queste misure terapeutiche non si ritrova nessuna traccia nella documentazione esaminata. La loro attuazione non è clinicamente giustificata e può aver avuto lo scopo di affrettare il recupero agonistico …(cfr. la relazione di perizia alla pagina 71)>>;
2) dal riscontro di valori più alti di emoglobina in periodi ristretti di tempo per taluni atleti, ovvero in associazione con anomalie dei dati del bilancio marziale; o ancora nei centrocampisti (contrariamente ai dati contenuti in altri studi pubblicati sull’argomento);
3) da un andamento stagionale irregolare <<… sia per i valori di emoglobina che per i parametri del bilancio marziale, con valori più bassi nella stagione 1996-97 e più alti nella successiva e nella precedente: questo suggerisce l’influenza intermittente di un fattore esogeno …(cfr. la relazione di perizia alla pagina 72)>>;
4) dal riscontro
in singoli atleti di esami del sangue molto ravvicinati nel tempo, elemento che
appare particolarmente significativo, ove osservato in concomitanza temporale
con la presenza nel singolo atleta di valori di emoglobina alti ovvero in rapida
diminuzione.
Il complesso dei predetti dati di giudizio ha condotto il perito a formulare le
seguenti conclusioni: <<… ritengo di affermare che i dati ematologici degli
atleti della Juventus, oggetto di questa Perizia, suggeriscono due impieghi
differenti di un farmaco atto a stimolare l’eritropoiesi, come l’eritropoietina:
1) la somministrazione “acuta” per brevi periodi in almeno due atleti, per
superare momenti critici caratterizzati da diminuzioni dell’emoglobina, spesso a
seguito di eventi morbosi intercorrenti; la rapidità degli aumenti di emoglobina
in questi casi fa ritenere l’uso dell’eritropoietina praticamente certo e non
giustificato sul piano clinico; in alternativa, un effetto simile potrebbe
essere stato prodotto solo da trasfusioni o autotrasfusioni non giustificate e
non riportate nella documentazione clinica; 2) la somministrazione “cronica” a
dosi basse, per sostenere livelli di emoglobina poco più elevati di quelli
naturali, sopratutto in alcune stagioni e in alcuni periodi, da ritenere molto
probabile per la coincidenza degli indizi sopra esposti …(cfr. la relazione di
perizia alla pagina 72)>>.
Occorre ricordare che tali conclusioni ed il metodo seguito dal prof. D’ONOFRIO
nell’espletamento dell’incarico sono stati oggetto di molteplici ed energiche
obiezioni da parte dei consulenti della difesa (il dibattito tra entrambi i
periti ed i consulenti di parte occupa numerosi volumi con migliaia di pagine di
trascrizione), nonché da critiche spesso molto polemiche da parte dei difensori.
Cosicché possiamo constatare che una parte consistente della motivazione è stata
dedicata dal primo giudice alla difesa dell’operato del prof. D’ONOFRIO ed alla
puntigliosa confutazione delle osservazioni difensive.
Di tutto ciò ci occuperemo in seguito, ma in questo momento è necessario
precisare che il Tribunale di Torino, talora arricchendo le argomentazioni del
perito con ulteriori osservazioni anche di carattere tecnico, ha ritenuto essere
stata raggiunta la prova certa dell’avvenuta somministrazione ai calciatori
della JUVENTUS dell’eritropoietina umana ricombinante, utilizzata, parimenti
agli altri farmaci, <<… in modo fraudolento, al fine di modificare la
prestazione agonistica dei giocatori con conseguente alterazione del risultato
della competizione sportiva …(cfr. la sentenza appellata alla pagina 268)>>.
Sul piano soggettivo la responsabilità del dottor A. è stata affermata non solo
in relazione alla posizione formale, rivestita nella società, di dirigente del
settore medico, ma anche in rapporto al concreto e costante svolgimento dei
relativi compiti, che non risultano essere stati mai delegati, se non con
riferimento all’esecuzione di mere operazioni di carattere materiale.
Del tutto difforme la decisione del Tribunale di Torino nei confronti dell’altro
imputato, ossia del dott. G., amministratore delegato della società in
questione, che è stato assolto dal reato di frode sportiva, per non avere
commesso il fatto.
A fronte di un articolato contesto di prove logiche dedotte dalla pubblica
accusa, il primo giudice ha riscontrato la carenza di una prova piena e diretta
in ordine al coinvolgimento nel reato di frode sportiva del predetto imputato.
Questi, in altri termini, si è sempre dimostrato un amministratore attento alle
vicende della società con particolare riferimento all’aspetto della gestione
patrimoniale e sotto questo profilo venne a conoscenza negli anni in
contestazione dell’aumento del fabbisogno necessario a sostenere le spese per
l’acquisto dei medicinali non vietati, dato che controllò, approvando
personalmente i relativi movimenti finanziari. Non vi è poi dubbio sul fatto che
la logica porta a ritenere che il dottor A. non avrebbe assunto in via esclusiva
e senza un superiore avallo l’iniziativa di effettuare le somministrazioni
incriminate, specie per quanto attiene alle sostanze proibite.
Per contro, le argomentazioni di carattere logico – certamente suggestive e non
prive di significato – appaiono, per così dire, bilanciate da osservazioni di
segno opposto non meno rilevanti, che possono essere sintetizzate nei termini
seguenti:
a) sotto il profilo finanziario, una volta approvata la previsione di spesa proposta dal responsabile del settore medico, il controllo esercitato successivamente dall’amministratore delegato concerne il rispetto del budget preventivato per il singolo esercizio e non si spinge al merito ed al dettaglio di quanto acquistato;
b) il dottor A. è un dirigente ed è un medico, cosicchè la sua autonomia interna alla società deriva non solo dalla qualifica, ma anche dalla natura dei compiti svolti;
c) quanto alle sostanze proibite, l’assoluta carenza di prova in ordine alle modalità dei relativi acquisti ed alla provenienza dei fondi utilizzati rende quanto mai difficoltoso coinvolgere l’amministratore delegato, il quale, predisponendo consapevolmente fondi neri a tale scopo, avrebbe realizzato reati anche più gravi di quelli per cui si procede;
d) emerge dalle
risultanze processuali che il dottor A. rispondeva direttamente a Luciano MOGGI,
direttore generale della società, anch’egli dotato per il suo incarico di
un’autonomia gestionale non irrilevante, il che rende ancora più problematico
risalire alla persona del dottor G., tenuto anche conto che la posizione di
MOGGI è stata oggetto di un provvedimento di archiviazione richiesto dal
pubblico ministero.
L’imputazione di frode sportiva è strettamente collegata a quelle sub H) ed I),
concernenti le violazioni dell’articolo 445 Cp, nel primo caso per la
somministrazione dei medicinali in senso tradizionale e nel secondo caso per la
somministrazione di sovradosaggi di prodotti a base di creatina.
Il Tribunale di Torino ha osservato che la questione riguarda, in particolare,
la possibilità di applicare al caso di specie il delitto in argomento, anche
alla luce del contrario avviso rappresentato dall’orientamento consolidato della
giurisprudenza di legittimità, che ha delineato il reato di cui all’articolo 445
Cp come una frode in commercio qualificata (somministrazione di medicinali
caratterizzata da aliud pro alio).
Il primo giudice ha ritenuto, invece, applicabile il delitto in argomento,
sviluppando, in sintesi, le seguenti considerazioni:
1) la fattispecie in questione non concerne solo il farmacista o il commerciante di medicinali, ma, secondo il dato letterale, anche chi eserciti seppure in modo abusivo il commercio di sostanze medicinali; il verbo “somministrare” deve, inoltre, essere interpretato con un significato molto ampio, che rappresenta un momento successivo a quello della detenzione o della messa in commercio e che si identifica nella consegna del medicinale al consumatore finale; nel caso di specie il dottor A., nello stesso tempo, prescrisse i medicinali e li fornì direttamente ai giocatori fruitori;
2) il comportamento dell’imputato fu ingannevole nei riguardi degli atleti, perché dalle risultanze processuali emerge che i giocatori non furono adeguatamente informati in merito alla natura dei prodotti, che erano chiamati a consumare (tanto che quasi sempre pensarono trattarsi di semplici vitamine), sicchè non si sarebbe trattato semplicemente di un’informazione generica, bensì di un vero e proprio inganno;
3) è irrilevante la circostanza che la somministrazione fosse gratuita, posto che la giurisprudenza ha affermato che per l’integrazione del reato non si richiede il prodursi di un danno patrimoniale in capo al soggetto fruitore;
4) non vi è dubbio alcuno in merito alla pericolosità e nocività dei prodotti in questione, specie in relazione all’utilizzo off-label;
5) quanto alla creatina, si tratta di prodotto medicinale secondo la definizione contenuta nell’articolo 1 d.lg. 178/1991, che parla di “sostanza da somministrare all’uomo, allo scopo di correggere o modificare funzioni organiche”; sotto questo profilo non bisogna confondere il medicinale dalla specialità medicinale ed occorre anche ricordare che l’autorizzazione ministeriale non funge da riconoscimento della natura di medicinale di un prodotto, ma serve per l’immissione in commercio dello stesso;
6) in buona sostanza, la creatina è un integratore e come tale viene posta in commercio; tuttavia in relazione ad un utilizzo a dosi consistenti, che finiscono per influire sulle funzioni organiche dell’uomo, si deve parlare di medicinale;
7) la nocività
della creatina, ove somministrata in dosi massicce come avvenne nel caso di
specie, è stata indicata dal perito e riconosciuta anche dal consulente della
difesa; del resto, trattandosi di reato di pericolo, non occorre che vi sia
stata una sperimentazione scientifica in merito.
Anche relativamente alle imputazioni in argomento l’aspetto soggettivo ricalca
nella sentenza impugnata quanto argomentato e concluso in ordine al reato di
frode sportiva: per il dottor A. pieno coinvolgimento e dichiarazione di
responsabilità; per il dottor G. prova insufficiente ed assoluzione, per non
aver commesso il fatto.
Nella parte finale della pronuncia il Tribunale di Torino ha preso in
considerazione le imputazioni residue, anch’esse ovviamente rilevanti, ma in
qualche modo “minori” rispetto ai reati di frode sportiva e di somministrazione
di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. In questa sede ci
interessiamo unicamente delle imputazioni, che rilevano ai fini del giudizio di
secondo grado.
I delitti di falso e di ricettazione di cui ai capi B) ed A) della rubrica
riguardano l’approvvigionamento da parte della s.p.a. JUVENTUS F.C. dei prodotti
medicinali denominati ORUDIS e MEPRAL, realizzato tramite la contraffazione di
ordinativi provenienti dalla clinica VILLA CRISTINA di Torino. Inizialmente
l’imputazione di falsità materiale sub B) venne contestata unicamente al dottor
ROSSANO, titolare della farmacia che provvedeva alla fornitura dei farmaci alla
JUVENTUS, mentre nei confronti del dottor A. e del dottor G. venne contestato il
delitto di ricettazione sub A), in rapporto all’acquisto dei richiamati prodotti
medicinali provenienti dalla condotta illecita di falso addebitata al ROSSANO.
Successivamente, nel reato di falso (per il quale ROSSANO ha chiesto
l’applicazione della pena ex articolo 444 Cp) è stato fatto confluire il fatto
ascritto sub A) a G. ed A., sul presupposto di un loro concorso morale nella
contraffazione degli ordinativi provenienti da VILLA CRISTINA.
Ritenuta ampiamente provata la contraffazione e sussistente il reato nonostante
la mancanza del documento originale e la carenza di sottoscrizione da parte del
sanitario, il dottor A. è stato assolto per la inadeguatezza della prova sul
concorso nella condotta posta in essere da ROSSANO. In buona sostanza il
Tribunale di Torino ha ritenuto esservi unicamente sospetti sul fatto che il
predetto imputato fosse stato a conoscenza ed avesse condiviso la scelta di
ROSSANO di approvvigionarsi dei medicinali in questione con le modalità illecite
già viste in precedenza. Non pare necessario illustrare i motivi
dell’assoluzione di G., posto che in ordine alla posizione di tale imputato non
vi è impugnazione da parte del pubblico ministero.
Il reato sub D) concerne la mancata redazione (o, più precisamente, l’incompleta
elaborazione) del documento relativo alla valutazione dei rischi in tema di
sicurezza e di salute sul lavoro relativamente ai giocatori nella loro qualità
di dipendenti della Juventus. G. (unico imputato) è stato assolto, per non avere
commesso il fatto, poiché esisteva una delega, che investiva di tale compito e
della relativa responsabilità il dirigente Romolo Maria GAI, la cui posizione è
stata, peraltro, separata ed archiviata nella fase delle indagini preliminari.
Secondo il Tribunale di Torino l’esistenza della delega non elimina ogni
problema di responsabilità, ma in ogni caso incide sull’elemento soggettivo per
quanto concerne la posizione G., tenuto anche conto che l’accusa non è stata
rivolta inizialmente a tutto il consiglio di amministrazione, salvo poi
enucleare e precisare il ruolo dell’amministratore delegato, come indicato da
alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale ha, inoltre,
osservato che si tratta comunque di reato estinto per intervenuta prescrizione.
Esaurita la descrizione degli aspetti salienti della pronuncia impugnata, si
prendono in esame le singole imputazioni demandate al giudizio della Corte in
relazione al contenuto degli atti di impugnazione.
L’imputazione di
falso di cui ai capi A) e B) della rubrica
È stato detto in
precedenza che le imputazioni in questione attengono all’approvvigionamento da
parte della s.p.a. JUVENTUS F.C. dei prodotti medicinali denominati ORUDIS e
MEPRAL, realizzato con la contraffazione di ordinativi provenienti dalla clinica
VILLA CRISTINA di Torino. Si deve precisare che la conservazione e l’uso dei
medicinali in parola, nella forma iniettabile di cui alla fornitura che ci
interessa, era riservata alle strutture ospedaliere ed alle case di cura e che
la vendita al pubblico degli stessi prodotti era vietata.
Come già detto, inizialmente l’imputazione di falsità materiale sub B) venne
contestata unicamente al dottor ROSSANO, titolare della farmacia che provvedeva
alla fornitura dei farmaci alla JUVENTUS, mentre nei confronti del dottor A. e
del dottor G. venne contestato il delitto di ricettazione sub A) per l’acquisto
dei richiamati prodotti medicinali provenienti dalla condotta illecita
addebitata al ROSSANO. In un secondo tempo il fatto di ricettazione è stato
configurato invece, come concorso nel delitto di falsità materiale in
certificato.
Nel presente grado l’unica posizione da esaminare è quella del dottor A.
(assolto, ex articolo530, secondo comma, Cpp, per non avere commesso il fatto),
posto che l’assoluzione del dottor G. non è stata impugnata dalla pubblica
accusa.
I fatti materiali sono del tutto pacifici e sono stati descritti con adeguata
cura alle pagine 287 e 288 della sentenza impugnata. In buona sostanza, a
seguito della richiesta di fornitura dei predetti medicinali da parte della
JUVENTUS, la farmacia ROSSANO diede corso alle due ordinazioni in questione,
utilizzando:
a) un vecchio ordine proveniente dalla clinica VILLA CRISTINA di Torino, che venne alterato tramite la correzione della data e l’aggiunta all’elenco originario dei farmaci l’indicazione di 10 confezioni di MEPRAL fiale e la dicitura “urgentissimo”;
b) due ordini del
giorno precedente, provenienti entrambi dalla predetta clinica, che vennero
alterati con l’inserimento tramite computer dell’indicazione di 15 confezioni di
MEPRAL fiale – in un caso – e di 30 confezioni di ORUDIS fiale – nel secondo
caso.
Attraverso le suddette alterazioni venne fatto risultare falsamente che si
trattava di medicinali per la clinica VILLA CRISTINA, mentre, in realtà, tali
prodotti confluirono alla JUVENTUS con fattura datata 11.6.1998.
Nel giudizio di secondo grado – in modo particolare, nel corso della discussione
– è stata posta la questione della qualificazione giuridica da attribuire alla
falsità contestata, poiché la difesa ha sostenuto trattarsi del delitto di cui
all’articolo 485 Cp, sul presupposto che gli ordinativi in questione non
costituissero ricette ma unicamente ordini commerciali, dovendo, pertanto,
essere definiti alla stregua di scritture private.
La Corte osserva che la predetta considerazione difensiva non può essere
condivisa, tenuto conto che gli ordinativi in questione vennero confezionati
attraverso l’alterazione di documenti con i quali una casa di cura chiedeva al
produttore la fornitura di prodotti medicinali da utilizzare per le esigenze
sanitarie delle persone ricoverate nei suoi reparti. Sebbene nel caso di specie
alla casa farmaceutica fossero state inviate tramite fax unicamente delle
fotocopie degli ordinativi originali non sottoscritti da un sanitario,
l’avvenuta alterazione degli stessi documenti ottenuta con l’aggiunta di alcuni
prodotti a quelli già presenti determina, ad avviso della Corte, l’esigenza di
mantenere inalterata la qualificazione del fatto operata dalla pubblica accusa,
in quanto appare prevalente il dato della provenienza del documento e della
piena compatibilità tra i prodotti richiesti e l’attività istituzionale
dell’ente che effettuò l’ordine.
Resta, dunque, unicamente il problema della attribuibilità del fatto contestato
al dottor A., che il Tribunale di Torino ha risolto in modo negativo,
osservando, in via di estrema sintesi, che emergono unicamente sospetti sul
fatto che il predetto imputato fosse stato a conoscenza ed avesse condiviso la
scelta di ROSSANO di approvvigionarsi dei medicinali in questione con le
modalità illecite già viste in precedenza.
Nell’atto di impugnazione il pubblico ministero ha posto in discussione
l’assoluzione del dottor A. sulla base di una considerazione di carattere
introduttivo e di una serie di indizi concordanti. Il dato iniziale è
rappresentato, a detta del rappresentante della pubblica accusa, dalla
circostanza che <<… proprio l’ORUDIS e il MEPRAL costituiscono un ulteriore,
macroscopico, allarmante, elemento di differenza tra la società JUVENTUS e le
altre società. Perché le modalità di acquisizione dell’ORUDIS e del MEPRAL da
parte della società JUVENTUS sono contrassegnate dall’evidente marchio del
delitto … perché le modalità di acquisizione dell’ORUDIS e del MEPRAL valgono a
porre in risalto,a confermare, un metodo, una strategia, che non si ferma di
fronte al delitto, pur di conseguire l’obiettivo preso di mira …(cfr. l’atto
d’appello del pubblico ministero alla pagina due non numerata)>>.
Quanto agi indizi si è fatto riferimento:
1) agli stretti rapporti che univano il dottor A., il dottor ROSSANO e la casa di cura VILLA CRISTINA. Il primo ebbe ad operare all’interno della predetta clinica, non diversamente da alcuni suoi familiari. Il secondo, oltre ad essere comproprietario di VILLA CRISTINA, ne era ovviamente il fornitore di medicinali, così come lo era della JUVENTUS. Senza contare che il fratello del dottor ROSSANO all’epoca del fatto lavorava nella clinica, interessandosi degli approvvigionamenti farmaceutici, tanto da sottoscrivere gli originali degli ordinativi, che vennero alterati per acquisire i medicinali di cui trattasi.
2) Senza una specifica richiesta del dottor A., il dottor ROSSANO non si sarebbe mai determinato a commettere le falsità contestate.
3) Poiché l’ordine scritto di fabbisogno della prima fornitura di MEPRAL da parte della JUVENTUS è di pochi giorni successivo alla data che appare sull’ordinativo alterato, si deve ritenere che esso sia stato preceduto da un contatto informale tra la JUVENTUS e la farmacia, un contatto che verosimilmente avvenne tra persone in ottimi rapporti di reciproca confidenza, ossia tra il dottor A. e il dottor ROSSANO.
4) Anche l’urgente necessità di acquisire la prima fornitura rappresenta un elemento significativo, poiché tale urgenza avrebbe potuto essere apprezzata solo dal dottor A., alla cui persona deve, quindi, essere attribuita l’iniziativa di ottenere il farmaco in questione e di concordare con il farmacista anche le modalità illecite di acquisizione.
5) Un ulteriore elemento significativo è rappresentato dalla reiterazione della condotta criminosa di approvvigionamento: <<… il metodo diventa unico disegno criminoso. A. sa ormai che ROSSANO ha trovato il modo di procurargli farmaci a uso ospedaliero. Certo, è un modo illecito. È, però, un metodo efficace, e l’illiceità non è stata scoperta. Una ragione in più per tornare a bussare alla porta di ROSSANO …(ibidem alla pagina sette)>>.
6) In forza degli stretti rapporti, di cui si è detto in precedenza, il dottor A. era a conoscenza che la farmacia ROSSANO era in possesso degli ordini provenienti da VILLA CRISTINA.
7) Poiché i prodotti farmaceutici in questione – con particolare riguardo al MEPRAL – vennero somministrati ai giocatori per evitare i danni derivanti dall’utilizzo dei FANS, si può comprendere il ricorso da parte del dottor A. ad un approvvigionamento illecito.
8) Le spiegazioni
offerte dal dottor A. nel corso del processo sono apparse ben poco convincenti e
in qualche modo persino controproducenti, dal momento che dalle medesime si
dovrebbe trarre la convinzione che l’imputato non fosse neppure a conoscenza del
regime di prescrizione dei farmaci ad uso ospedaliero.
Orbene, a parte la suggestione un poco retorica promanante dalla prima
affermazione (quella sulla disposizione a commettere ogni crimine, pur di
raggiungere gli scopi illeciti prefissati), le considerazioni sviluppate dal
pubblico ministero rappresentano ipotesi o argomenti logici privi di univocità.
In particolare, si tratta di argomentazioni che non contribuiscono a sciogliere
i dubbi che permangono in merito al ruolo rivestito dal dottor A. in questo
aspetto della vicenda. In altri termini, esse non permettono di avere
ragionevoli certezze sul fatto che il predetto imputato fosse consapevole delle
precise modalità illecite, attraverso le quali la farmacia ROSSANO ottenne la
fornitura dei medicinali ad uso ospedaliero, e avesse condiviso l’iniziativa
criminosa rappresentata dalla alterazione degli ordini provenienti dalla clinica
VILLA CRISTINA.
Non vi è dubbio che per la farmacia ROSSANO la JUVENTUS costituisse un cliente
ottimo e privilegiato e che proprio l’esistenza di rapporti con la clinica e con
la famiglia A. rappresentasse per il dottor ROSSANO uno stimolo in più per
accontentare le richieste provenienti dalla predetta società calcistica. E
possiamo dare per scontato che il dottor A. non fosse all’oscuro sia della
disciplina di approvvigionamento dei farmaci ad esclusivo uso ospedaliero, sia
della circostanza che nei cassetti della farmacia ROSSANO vi fossero ordinativi
di medicinali provenienti da VILLA CRISTINA. Nello stesso modo, appare evidente
che il dottor A. aveva interesse ad ottenere una rapida ed efficiente fornitura
dei farmaci in questione, da utilizzare per la somministrazione agli atleti
sottoposti alle sue cure.
Ma tutti questi elementi di valutazione non sono affatto sufficienti a chiarire
i dubbi, di cui si è detto in precedenza, dal momento che non si può escludere
che l’approvvigionamento dei farmaci in questione sia avvenuto con le modalità
contestate sulla base di una scelta unilaterale del dottor ROSSANO, ansioso,
come si è detto, di accontentare ad ogni costo il cliente importante. Del resto,
l’acquisizione dell’ORUDIS e del MEPRAL, che non rappresentò affatto una sorta
di strategia abituale visto che venne effettuata solo due volte nel corso dei
cinque anni presi in considerazione dalle indagini, fu realizzata nelle due
occasioni in argomento con modalità non perfettamente coincidenti tra di loro ed
avrebbe potuto essere eseguita anche attraverso uno schema operativo diverso (ad
esempio, confezionando un ordine ex novo proveniente dalla clinica, visto che
esistevano tali e tanti legami collusivi tra i protagonisti della presente
vicenda, o, molto più semplicemente, tramite una acquisizione "in nero", che
pare arduo ritenere inattuabile). Se, poi, si considera che i farmaci in
questione vennero acquistati dalla JUVENTUS con regolare fattura, si aggiunge un
ulteriore tassello di perplessità alla tesi del coinvolgimento nel reato del
dottor A. (o addirittura di una intera società). Regolarizzare sotto il profilo
fiscale l’acquisto di prodotti medicinali ad uso esclusivamente ospedaliero è
inconcepibile nell’ipotesi della consapevolezza di una acquisizione non
semplicemente non conforme alla normativa sui farmaci, ma addirittura realizzata
con modalità illecite. A meno che non si voglia sostenere che il dottor A.
intendesse nascondere alla società che i farmaci erano stati acquistati
illecitamente, cosicchè l’acquisto dei medesimi venne regolarizzato sotto il
profilo fiscale, come ogni altra fornitura, dai dirigenti amministrativi,
inconsapevoli dei retroscena (tra l’altro, solo in questo modo si spiega la
mancata impugnazione dell’assoluzione del dottor G. da parte del pubblico
ministero). Ma in questo caso, oltre a cadere l’ipotesi della società dedita
all’illecito, non si capisce perché il dottor A. ed il dottor ROSSANO non
scelsero, da buoni amici, la strada più diretta, ossia quella di far entrare in
JUVENTUS i farmaci in modo occulto, approfittando, se proprio si voleva disporre
di una fattura, dell’ombrello amico rappresentato da VILLA CRISTINA.
In buona sostanza, ci troviamo in presenza di una situazione complessiva di
incertezza che anche il Tribunale di Torino ha ravvisato, benché nell’ambito di
una analisi complessiva delle risultanze processuali, al termine della quale ha
ritenuto raggiunta la prova della sussistenza di una strategia sistematicamente
diretta alla frode sportiva tramite la somministrazione di farmaci. Sotto questo
profilo, è molto interessante riportare testualmente il brano della sentenza
impugnata, in cui sono state delineate, per così dire, le condizioni che
avrebbero potuto giustificare la dichiarazione di responsabilità del dottor A.
per il reato di falso: <<… E’ difficile, però, individuare in tali elementi e in
tali rapporti la prova piena del concorso del dottor A. nello specifico delitto
di falso materiale in certificati commesso da Rossano. Si sarebbe potuto
disegnare, in realtà, in un’ottica più allargata, una forma di accordo tacito e
complessivo, basato sui descritti rapporti tra i due interessati e, perché no,
pure sugli interessi e sui vantaggi che ciascuno di loro traeva da tale
sostanziale legame, in conseguenza del quale, perciò, ciascuno dei due
protagonisti avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere di tutti i reati
realizzati, anche se materialmente eseguiti solo dall’altro. Si sarebbe potuto
ipotizzare, insomma, che ciascuno dei due fosse perfettamente consapevole che la
propria collaborazione quanto meno servisse ad agevolare la realizzazione delle
condotte criminose altrui e, in quest’ottica allargata, approfondire le indagini
anche al fine di verificare se pure altri avessero stabilmente e strutturalmente
collaborato a realizzare i reati commessi e con quale forma di organizzazione,
con quali altri eventuali coperture, utilizzando quali fondi e così via. In tale
contesto, probabilmente, sarebbero state pure individuate le modalità di
pagamento dell’eritropoietina, il conto dal quale le somme erano state prelevate
e via di seguito. La scelta del pubblico ministero, alla luce degli elementi di
indagine acquisiti, invece, è stata quella di individuare eventuali ipotesi di
concorso di persone nel reato con riferimento alle singole e specifiche ipotesi
criminose contestate…(cfr. la sentenza appellata alle pagine 294 e 295)>>.
In definitiva, gli argomenti individuati dal pubblico ministero non sono
sufficienti ad individuare la prova piena e convincente del concorso del dottor
A. nel delitto di falsità materiale in certificati posta in essere dal dottor
ROSSANO. Rimangono dei sospetti e dei dati logici di valutazione, che impongono
di confermare la sentenza di primo grado, quanto all’assoluzione del predetto
imputato dal reato di falsità materiale di cui trattasi ex articolo 530, secondo
comma, Cpp
La
contravvenzione di cui al capo D) della rubrica
Come si è accennato in
precedenza, il reato sub D) concerne la mancata redazione (o, più precisamente,
l’incompleta elaborazione) del documento relativo alla valutazione dei rischi in
tema di sicurezza e di salute sul lavoro relativamente ai giocatori nella loro
qualità di dipendenti della JUVENTUS.
Il fatto ascritto è del tutto pacifico nella sua materialità, essendo provato in
modo incontestabile che il predetto documento non conteneva una adeguata
valutazione dei rischi attinenti all’attività agonistica degli a-tleti in
questione. Come risulta chiaramente dalla deposizione della teste Annalisa
LANTERMO, medico del lavoro presso la ASL n. 1 di Torino, il documento di
valutazione, inizialmente redatto nel corso del 1996 e aggiornato nell’agosto
del 1997, non riguardava per nulla la situazione dei giocatori e si interessava
unicamente dei rischi connessi con l’attività di altri dipendenti della società.
Di conseguenza, la ASL di Torino impartì alla s.p.a. JUVENTUS in data 1.10.1999
una prescrizione in relazione a tale carenza, che venne notificata il 29.11.1999
al dottor G., nella sua qualità di amministratore delegato della società. In
seguito – la circostanza emerge in modo chiaro sia dalla deposizione della
predetta teste che dalle dichiarazioni dello stesso imputato – la s.p.a.
JUVENTUS, anche su consiglio dei propri consulenti, si adeguò alla prescrizione
in modo solo parziale, integrando il documento con la valutazione dei rischi
generici dei giocatori e non di quelli correlati in modo specifico all’attività
agonistica. Da quel momento in poi (l’integrazione parziale pervenne alla ASL
nel marzo del 2000) la situazione non ebbe alcuna modificazione e le posizioni
rimasero immutate: da un lato, la società calcistica non completò il documento
di valutazione dei rischi e, dall’altro lato, la ASL continuò giustamente a
ritenere carente la situazione esistente. Tanto è vero che ancora nel corso del
giudizio di secondo grado non è pervenuta alla Corte alcuna notizia su di un
adeguamento del documento di valutazione in argomento.
Le precedenti considerazioni portano, dunque, a concludere non solo che il fatto
sussiste - dal momento che il documento di valutazione era effettivamente
incompleto ed avrebbe potuto agevolmente essere completato anche in relazione
agli aspetti agonistici dell’attività degli atleti, come del resto venne
correttamente operato dalla società TORINO CALCIO anch’essa sottoposta ai
medesimi accertamenti da parte della ASL di Torino -, ma che il reato non è
affatto estinto per intervenuta prescrizione, come ipotizzato incidentalmente
dal Tribunale di Torino ed eccepito dalla difesa.
Si tratta, allora, di verificare l’attribuibilità del fatto al dottor G.,
ricordando che il primo giudice su questo punto non ha condiviso l’impostazione
accusatoria sul presupposto che l‘esistenza di una delega al dirigente Romolo
Maria GAI, affinchè si occupasse di tutti gli adempimenti previsti nel decreto
legislativo n. 626/1994 nonché nelle altre disposizioni di legge in materia, pur
non risolvendo alla radice i problemi legati alla identificazione del
responsabile, ha un’influenza rilevante nel processo. In altri termini, secondo
il Tribunale di Torino, <<… sarebbe stato necessario verificare se la delega di
gestione fosse ammissibile anche se rilasciata a favore di un dirigente e non di
un amministratore; verificare se la formula utilizzata nel verbale del
consiglio di amministrazione fosse da ritenersi sufficiente a trasferire in capo
al delegato anche i necessari poteri di spesa e, infine, verificare perché il
delegato non avesse ottemperato all’indicato obbligo della valutazione dei
rischi e se fossero comunque riscontrabili residue responsabilità per i singoli
componenti del consiglio di amministrazione. E’ certo, però, che in siffatta
situazione, in cui anche sotto l’aspetto soggettivo G. – a torto o a ragione -
avrebbe potuto ritenersi esonerato dall’obbligo in parola, l’accusa non avrebbe
potuto essere immediatamente mossa solo contro l’amministratore delegato, la
cui posizione, al più, avrebbe potuto essere interessata solo in un momento
successivo ed eventuale, in qualità di componente del consiglio di
amministrazione, come stabilito dalla suprema Corte …(cfr. la sentenza appellata
alla pagina 2989)>>.
Le predette argomentazioni non possono essere condivise sulla base delle
considerazioni esposte dalla pubblica accusa nei motivi di gravame e nel corso
della discussione.
Per costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli
obblighi inerenti alla valutazione dei rischi riguardano in via esclusiva il
datore di lavoro e non possono formar oggetto di valida delega. Ciò vale
ovviamente anche e soprattutto per la redazione del documento, che costituisce,
per così dire, la base programmatica delle strategie aziendali in tema di
sicurezza sul lavoro. Sotto questo profilo, la circostanza che l’azione penale
non sia stata esercitata nei confronti di tutto il consiglio di amministrazione,
salvo poi indirizzare il “tiro accusatorio” in modo più mirato a seconda delle
effettive responsabilità specifiche del singolo amministratore, appare del tutto
irrilevante ai fini della individuazione della responsabilità
dell’amministratore delegato della società, potendo tale fatto integrare, al
più, una incompletezza delle indagini e dell’esito delle stesse.
Occorre aggiungere che sin dall’epoca della prima prescrizione – ossia quella
del 1999 – la ASL di Torino ebbe come interlocutore proprio il dottor G., al
quale venne appunto notificata la predetta prescrizione. Tale circostanza, tra
l’altro, permette di risolvere in modo inequivocabile ogni questione relativa
all’esistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla legge per la
contravvenzione ascritta, dal momento che risulta dalle dichiarazioni dello
stesso imputato che egli, oltre ad essere a conoscenza della prescrizione, si
mantenne informato sugli sviluppi della situazione, condividendo in prima
battuta l’impostazione suggerita dai consulenti, ossia quella di integrare il
documento di valutazione dei rischi senza il riferimento all’attività agonistica
dei giocatori, e non provvedendo in seguito ad ottemperare alla richiesta di
ulteriore integrazione del documento proveniente dall’ASL territorialmente
competente.
In definitiva, il dottor G. nella sua qualità di datore di lavoro, omise
consapevolmente di ottemperare alla prescrizione concernente il documento di
valutazione dei rischi e, di conseguenza, deve essere dichiarato responsabile in
ordine alla contravvenzione sub D).
Valutati tutti i parametri previsti nell’articolo 133 Cp, la Corte ritiene
congruo determinare la pena da infliggere al predetto imputato in EURO 2000 DI
AMMENDA, calcolata nel modo seguente: pena base di euro 3000 di ammenda,
diminuita ad euro 2000 di ammenda per le attenuanti generiche concedibili per lo
stato di incensuratezza e per il buon comportamento processuale. Il dottor G.
deve, inoltre, essere condannato al pagamento delle spese processuali di
entrambi i gradi di giudizio, relative all’imputazione in questione
(articolo535, primo comma, Cpp). Sussistono le condizioni di legge per concedere
all’imputato il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del
casellario giudiziale. Tenuto conto della specie della pena irrogata, appare più
rispondente all’interesse dell’imputato non concedere il beneficio della
sospensione condizionale della pena.
L’imputazione di
frode sportiva
Appare opportuno operare
una breve sintesi dell’ipotesi accusatoria condivisa dal Tribunale, ripetendo
alcune considerazioni già sviluppate in precedenza.
Il pubblico ministero ha sostenuto che gli attuali imputati, nell’ambito delle
rispettive qualifiche dirigenziali esercitate nella s.p.a. JUVENTUS F.C., si
procurarono, detennero e somministrarono ai calciatori della predetta squadra di
calcio dal 1994 al 1998 i medicinali meglio indicati nel capo di imputazione
secondo la seguente classificazione:
a) sostanze proibite, in quanto ricomprese nei protocolli e negli elenchi del C.I.O. in vista della lotta al doping in ambiente sportivo, tra le quali spicca per rilevanza ovviamente la eritropoietina umana ricombinante;
b) specialità medicinali non vietate, ma utilizzate in condizioni off-label, ossia al di là ed al di fuori delle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della Sanità;
c) specialità medicinali riservate agli ospedali ed alle case di cura e, quindi, non utilizzabili al di fuori delle strutture ospedaliere;
d) prodotti
contenenti creatina somministrati in dosaggi superiori ai sei grammi
giornalieri, così da impiegare il predetto integratore sostanzialmente come
medicinale.
Tali condotte, realizzate tramite modalità a carattere fraudolento e con il fine
specifico di <<… raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al
corretto e leale svolgimento di competizioni sportive organizzate dalla
Federazione Italiana Gioco Calcio, Campionato di calcio di serie A, Coppa Italia
…(cfr. il capo G della rubrica nella sua parte iniziale)>>, integrarono, secondo
la contestazione, il delitto di frode sportiva di cui all’articolo 1 della legge
n. 401/1989.
La questione che è stata posta nel giudizio di primo grado e che ritorna anche
in appello è, innanzitutto, quella dell’applicabilità al caso che ci occupa –
caratterizzato appunto dalla somministrazione di sostanze medicinali – della
predetta fattispecie con particolare riferimento alla seconda parte
dell’articolo1, in cui il legislatore, dopo avere contemplato (nella prima
parte) una condotta di natura corruttiva (“chiunque offre o promette denaro o
altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva
organizzate dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine
(UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni
ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello
conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione … è punito …), ha
sanzionato penalmente – e con la medesima pena - il compimento di “altri atti
fraudolenti volti al medesimo scopo”.
Ad avviso della Corte, la predetta questione, che è stata affrontata da accusa e
difesa con grande abbondanza di argomentazioni, deve essere risolta in senso
contrario a quello delineato nella sentenza impugnata, dal momento che il
Collegio ritiene che la predetta disposizione non possa trovare applicazione nei
confronti della condotta che è stata ascritta ai dirigenti della JUVENTUS.
Iniziamo con il dire, conformemente a quanto affermato anche dal Tribunale di
Torino (cfr. la sentenza appellata alla pagina 19), che la previsione normativa
di cui ci stiamo occupando non è caratterizzata da “immediata chiarezza”, tanto
da aver dato luogo in passato a notevoli dubbi interpretativi in campo
giurisprudenziale. Del resto, la norma in questione sembra essere figlia di una
tecnica legislativa non troppo accurata, ma purtroppo frequente, che consiste
nell’accompagnare la descrizione di una fattispecie tutto sommato esauriente e
precisa (quella della prima parte) con una figura poco chiara, costituita
essenzialmente da una formula quasi di stile. In buona sostanza,
l’interpretazione letterale della norma non consente, dunque, di giungere ad una
soluzione adeguata del problema di cui trattasi.
Quanto alla giurisprudenza, sappiamo che la Corte di Cassazione ha affrontato la
questione in un’unica pronuncia, enunciando il principio, secondo cui <<… non
rientra nella ipotesi di reato di cui all’articolo 1 della legge 13.12.1989, n.
401, l’assunzione di sostanze dopanti da parte di un corridore. I comportamenti
fraudolenti previsti dalla suddetta norma invero consistono in attività
proiettate all’esterno delle persone che le hanno deliberate ed in qualche modo
sinallagmatiche, posto che collegano alla distorsione della gara, che il
soggetto esterno persegue, denaro od altra utilità perseguita dall’altro
soggetto partecipante alla gara: dette caratteristiche mancano nei fenomeni
autogeni di doping che trovano adeguata sanzione negli ordinamenti sportivi.>>
(Cass. pen. sez. VI, 25.1.1996 n. 3011, imp. OMINI, CED). In altre parole -
come massimato in Cass. pen. 1997, 529 - << Scopo della l. n. 401/89 è quello di
evitare l'irruzione nel mondo dello sport delle attività di gioco e di scommesse
clandestine. Gli "atti fraudolenti volti al medesimo scopo", di cui all'ultima
parte dell'articolo 1 l. n. 401/89 devono essere identificati alla stregua degli
atti espressamente individuati nell'offerta o promessa di denaro o di altra
utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva
organizzata da alcuna delle federazioni riconosciute dal Coni. Pertanto l'ambito
di applicazione della legge non può essere esteso ai fenomeni autogeni di
doping…>>.
Principio che questo Collegio condivide.
Per contro, i contributi della giurisprudenza di merito sono più numerosi, ma
non univoci, poiché si alternano pronunce favorevoli all’applicazione della
citata norma a pronunce che non ritengono possibile tale interpretazione del
dettato normativo.
Fatte queste brevi premesse, è necessario osservare che la normativa in
questione fu introdotta dal legislatore con lo specifico scopo di reprimere, in
particolare, il fenomeno delle scommesse clandestine e, in generale, il
complesso delle condotte corruttive e fraudolente, destinate a ledere la
correttezza delle competizioni sportive anche in relazione alle influenze
esercitate dalla criminalità organizzata. Già una prima analisi della ratio
legis impedisce, dunque, di ritenere che tale normativa fosse destinata, nelle
intenzioni del legislatore, a sanzionare penalmente il fenomeno del doping o
comunque condotte di somministrazione di sostanze di vario genere, volte ad
incidere sul regolare svolgimento delle competizioni sportive. E, di
conseguenza, la valutazione del primo giudice è stata rivolta anche ad
analizzare il contenuto dei lavori preparatori relativi alla legge 401/1989, al
fine di sondare in modo più approfondito la volontà del legislatore.
Tale esame è stato effettuato anche dalla Corte con un risultato che non può
essere favorevole alla tesi dell’accusa, che il Tribunale di Torino ha, invece,
condiviso.
Scorrendo con attenzione i lavori parlamentari, ci si rende conto, ad esempio,
che il dibattito svoltosi alla Camera dei Deputati in merito al disegno di legge
in questione fu caratterizzato esclusivamente da interventi concernenti i temi
delle scommesse clandestine, della corruzione e del ruolo della criminalità
organizzata. Al Senato il dibattito fu in qualche modo più interessante rispetto
alla questione che ci interessa, anche se il leit motiv predominante fu quello
già visto per l’altro ramo del Parlamento. In particolare, nel corso
dell’adunanza in data 14.2.1989 della Seconda Commissione il senatore MACIS, nel
sottolineare alcune perplessità sul testo del disegno di legge, fece un
riferimento specifico al doping, segnalando la necessità di prevedere sanzioni
anche in relazione a tale fenomeno. Si ritiene opportuno riportare testualmente
parte di tale intervento per la sua indubbia rilevanza ai fini della presente
decisione: <<…l’oggetto della tutela deve essere il cittadino scommettitore che
giuoca in modo legalmente riconosciuto; inoltre, dobbiamo tutelare il cittadino
fruitore di uno spettacolo agonistico, garantendogli il diritto che tale
spettacolo si svolga sotto i profili della lealtà e della regolarità nell’ambito
di quella che nel disegno di legge è definita “etica sportiva”. Se questo è
l’orizzonte cui dobbiamo guardare, a mio parere assumono rilevanza alcuni degli
aspetti da me precedentemente esemplificati: bisogna quindi far riferimento non
solo alle scommesse clandestine, ma anche ad alcune attività sportive legali, ad
esempio alla combine sportiva che non viene sanzionata penalmente… Un altro
fenomeno che costituisce oggetto di attenzione quotidiana e assume dimensioni di
notevole rilievo, suscitando grande emozione nell’opinione pubblica, è quello
che dà luogo ad un altro tipo di alterazione elle regolarità delle competizioni
sportive … mi riferisco al fenomeno del doping, che è ormai entrato come un
ciclone nel mondo dello sport. Esso altera alle fondamenta la regolarità del
risultato sportivo. Dobbiamo e possiamo prevedere delle sanzioni; dobbiamo e
possiamo prevedere un intervento penale …>>.
Occorre aggiungere che, in risposta a tale intervento, il senatore GALLO ebbe a
precisare che l’articolo 1 del disegno di legge faceva uno specifico riferimento
alla formula “altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”. Ma a questo punto
il senatore MACIS aggiunse: <<non credo che tale previsione sia sufficiente.
Personalmente non ritengo opportuno prevedere sanzioni penali a carico degli
atleti, ma ritengo utile prevederle per coloro che svolgono attività medica e
sono interessati a questioni concernenti il doping>>.
Nel corso della medesima adunanza il senatore GALLO propose di sopprimere
l’aggettivo “altri” dalla seconda parte del citato articolo 1, osservando che
<<…promettere denaro o altra utilità non è atto fraudolento; comportamento
fraudolento può essere quello di chi fa uso del sistema del doping…>>. E al
termine della riunione il presidente della Seconda Commissione puntualizzò:
<<…da ultimo debbo precisare che mi ha preoccupato il contenuto dell’intervento
del senatore MACIS, che ha proposto l’estensione della normativa ad altra
fattispecie, in particolare alla problematica del doping. Il problema è di
grandissimo rilievo, ma voglio porre all’attenzione della Commissione che ciò
implica problemi di ampliamento del dibattito e quindi di organizzazione dei
nostri lavori. Bisogna infatti chiedersi se sia opportuno proseguire i nostri
lavori in Commissione in sede deliberante o se viceversa sia più opportuno
costituire un comitato ristretto per l’esame preliminare del testo. Invito anzi
il relatore a studiare il problema…>>. Infine, nella seduta del giorno
successivo il senatore COCO, nella sua qualità di relatore, osservò: <<… altre
interessanti osservazioni sono state svolte sull’approccio legislativo alla
tutela della correttezza agonistica. Il senatore MACIS ha affermato che tale
approccio avrebbe dovuto essere diverso per tutelare in materia prioritaria e
generale la regolarità delle competizioni sportive non solo per quanto concerne
il “totonero” o il caso in cui, dietro promessa di denaro o di altra utilità, un
a-tleta si comporta in modo contrario all’etica sportiva, ma anche per i casi di
doping o per altri interventi estranei che incidono negativamente proprio sulla
correttezza delle competizioni. Se saranno approvati emendamenti tendenti ad
inserire questa previsione nel provvedimento, ci troveremo di fronte ad una
riforma profondamente diversa da quella presentata dal Governo…>>.
Orbene, l’esame del contenuto dei suddetti interventi conduce a ritenere con
ragionevole certezza che i senatori, pur avendo ben presente l’esistenza e
l’importanza del fenomeno del doping, decisero di non introdurre tale tema
nell’ambito di un provvedimento legislativo, che era destinato ad interessarsi
di avvenimenti del tutto diversi e ad approntare una valida tutela del cittadino
giocatore a fronte del verificarsi e del ripetersi di attacchi alla correttezza
delle competizioni sportive determinati dall’intervento della criminalità
organizzata e da vicende quali quella del “totonero”, delle scommesse
clandestine e dello scandalo del “calcio scommesse” di qualche anno precedente.
Tanto è vero che di fronte alle interessanti osservazioni del senatore MACIS,
l’orientamento conclusivo della Commissione fu quello di non coltivare tali
indicazioni, in quanto ciò avrebbe comportato non solo un diverso approccio al
problema sotto il profilo operativo, ma un vero e proprio stravolgimento del
provvedimento governativo. Giudicare se questa scelta sia stata positiva o
negativa è un compito che non spetta alla Corte, ma resta il fatto indiscutibile
che la legge 401/1989 si formò ed entrò in vigore, per rispondere ad esigenze di
tutela completamente difformi da quelle individuate dalla pubblica accusa nel
presente processo.
Tanto è vero che il Procuratore Generale nella sua requisitoria ha introdotto il
tema del criterio teleologico di interpretazione delle leggi, al fine di
superare l’enpasse determinato dalla valutazione della reale volontà del
legislatore. Il rappresentante della pubblica accusa ha ricordato, sulla scorta
di autorevoli contributi della dottrina, che <<… la norma, una volta emanata,
vive di una propria autonoma vita e che l’interprete si deve sforzare di
attualizzarla individuando il più congruo oggetto di tutela che può esserle
assegnato nel momento in cui procede all’atto interpretativo …>>. Deve
trattarsi, in altri termini, di una valutazione dinamica, nell’ambito della
quale l’interprete può e deve sviluppare e portare alle estreme conseguenze gli
obiettivi che il legislatore aveva al momento dell’emanazione della norma,
cosicché, dal momento che la legge 401/1989 nacque con lo scopo di tutelare la
correttezza nello svolgimento delle competizioni sportive, non può essere
escluso da tale ambito di tutela il comportamento di chi somministra sostanze
idonee ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
La Corte ritiene che tale argomento, per quanto interessante e suggestivo, non
possa essere condiviso. Il ricorso al criterio teleologico di interpretazione
della legge penale, introdotto dalla pubblica accusa, presta, infatti, il fianco
a due obiezioni fondamentali.
Per un verso, non vi è dubbio che tramite tale interpretazione si finisca per
andare ben al di là degli scopi, per i quali il legislatore si determinò ad
intervenire, e questa operazione non appare corretta, se non di fronte
all’esigenza improrogabile di espandere l’ambito di tutela, al fine di
ricomprendervi fenomeni di illiceità o di illegalità, che altrimenti ne
sarebbero del tutto privi. In altri termini, se la sensibilità del legislatore
non è ancora intervenuta in un determinato contesto abbisognevole di una tutela
che manca del tutto, può essere consentito all’interprete di “forzare la mano”
al legislatore medesimo, ampliando quanto più possibile, l’operatività concreta
di un provvedimento legislativo creato principalmente per altri scopi. Ma,
all’epoca, il fenomeno del doping o comunque quello della somministrazione di
sostanze capaci di modificare la prestazione degli atleti trovava già una
disciplina normativa nella legge 26.10.1971, n. 1099, che all’articolo 3
sanzionava l’impiego e la somministrazione di sostanze, al fine di modificare
artificialmente le energie naturali del partecipante ad una competizione
sportiva.
Tuttavia la pubblica accusa ha osservato che la predetta fattispecie,
originariamente dotata di rilevanza penale, venne depenalizzata dall’articolo 32
della legge 24.11.1981, n. 689, e che, di conseguenza, si sarebbe determinato un
calo o persino un’assenza di tutela, tale da giustificare l’intervento
interpretativo estremo, di cui si è detto in precedenza. Questa conclusione è
inaccettabile, poiché non si deve cadere nell’equivoco che solo la tutela penale
abbia dignità nel nostro ordinamento normativo. La tendenza alla
"panpenalizzazione" (orribile neologismo) trova indubbiamente non poche
giustificazioni a fronte dell’inerzia, vuoi del legislatore, vuoi di chi
dovrebbe amministrare le “giustizie” diverse da quella ordinaria (penale o
civile), ma rappresenta un errore di impostazione nell’opera del magistrato, che
rischia di scivolare talvolta in comportamenti di vera e propria supplenza
(beninteso, non nel caso che ci occupa).
Per altro verso, è la struttura stessa della legge 401/1989 e, in particolare,
dell’articolo 1 della medesima, a contraddire la possibilità di una
interpretazione, quale quella suggerita dalla pubblica accusa.
In primo luogo, il predetto provvedimento legislativo è privo dell’elenco delle
sostanze vietate, nonché dei metodi di cui viene fatta proibizione nello
svolgimento delle competizioni sportive. La presenza di uno o più elenchi
allegati è, infatti, una costante nella normativa antidoping, come si riscontra
non solo nella citata legge del 1971, ma anche nei provvedimenti successivi,
dalla Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge 522/1995, alla legge
376/2000, che ha fornito concreta attuazione alla predetta convenzione. Tanto è
vero che nel presente processo le parti hanno molto discusso sugli elenchi in
questione, al fine di stabilire se i farmaci somministrati ai giocatori della
JUVENTUS - pacificamente non ricompresi negli elenchi in argomento, ad eccezione
della eritropoietina – non potessero rientrarvi per affinità, sul presupposto
che gli elenchi medesimi fossero aperti ed avessero unicamente una funzione
esemplificativa.
In secondo luogo, l’interpretazione teleologica indicata dal Procuratore
Generale trova un ostacolo insormontabile nella disposizione del secondo comma
dell’articolo 1 della legge 401/1989. Tale norma stabilisce che le medesime pene
previste nel primo comma debbano essere applicate <<… al partecipante alla
competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la
promessa>>. È del tutto evidente che il partecipante alla competizione viene
punito esclusivamente in relazione al verificarsi dell’ipotesi corruttiva di cui
al primo comma, mentre nessuna sanzione è prevista con riferimento alla seconda
figura, relativa al compimento degli “altri atti fraudolenti volti al medesimo
scopo”.
Ora, il primo giudice ha interpretato tale disciplina in relazione ad una
precisa scelta di politica criminale del legislatore; infatti avendo stabilito
che <<… colui che prende parte alle competizioni non può essere punito, se non
quando egli si lasci corrompere con denaro, utilità, vantaggi o promesse e vada,
invece, esente da responsabilità in tutti gli altri casi di frode sportiva,
realizzabili con condotte diverse da quelle di corruzione, ecco che la
disposizione introdotta nel secondo comma si giustifica appieno ed assume un
preciso significato, perché produce appunto l’effetto dell’esclusione della
punibilità per colui che prende parte alle competizioni sportive nei casi, ad
esempio, di doping autogeno, ma anche negli altri eventuali casi in cui la frode
venga realizzata attraverso atti fraudolenti e non attraverso atti di
corruzione, punibilità che – in mancanza del secondo comma – non sarebbe
certamente rimasta esclusa …(cfr. la sentenza appellata alla pagina 31)>>.
Ma tale volontà del legislatore non traspare in alcun modo dal complesso dei
lavori preparatori della legge 401/1989, essendo anzi possibile ritenere il
contrario. Ad esempio, durante la seduta del 20.10.1988 della Seconda
Commissione del Senato il senatore RIZZO, facendo espresso riferimento alla
figura degli “altri atti fraudolenti”, indicò la condotta concreta del fornire
ad un atleta una bibita contenente sostanze che ne debilitino le capacità. E il
senatore GALLO nella seduta del 9.11.1989 ebbe ad osservare: <<… abbiamo invece
ritenuto di dover mantenere la seconda ipotesi di realizzazione della
fattispecie criminosa contemplata nel disegno di legge governativo; mi riferisco
all’espressione “ovvero compie altri atti fraudolenti volti allo stesso scopo”.
Ci è sembrata opportuna questa previsione che tende a disciplinare una serie di
condotte che, senza concretarsi in offerta o promessa di utilità, di vantaggio o
di denaro nei confronti di taluno dei partecipanti, rappresenta sempre un
momento illecito al quale bisogna opporsi …>>. Appare evidente che i due
predetti interventi sono accomunati dalla considerazione che le condotte
criminose previste nell’articolo 1 della legge 401/1989 sono rappresentate
invariabilmente da atti posti in essere nei confronti del partecipante alla
gara, vuoi sotto l’aspetto della proposta corruttiva, vuoi sotto il profilo di
una fraudolenza che tocca e colpisce l’atleta inconsapevole, cosicchè si
comprende molto bene come sia corretto sanzionare la condotta del partecipante
che risponde positivamente alla proposta corruttiva, mentre non lo sia prevedere
la punizione di chi viene fatto oggetto di un atto fraudolento (l’esempio della
bevanda debilitante è molto perspicuo sia in relazione al carattere di
fraudolenza dell’atto che in ordine alla inconsapevolezza dell’atleta, non
essendo logico ipotizzare che questi acconsenta ad assumere volontariamente la
pozione, se non nell’ipotesi che intenda in tal modo dare esecuzione ad un
precedente accordo corruttivo volto a far soccombere la sua squadra).
In buona sostanza, dunque, i lavori parlamentari indicano che la volontà del
legislatore non fu in alcun modo quella indicata dal primo giudice e che in
questo caso certamente non può soccorrere il ricorso al criterio teleologico di
interpretazione.
La conclusione non può essere, dunque, che quella di affermare che la
somministrazione al partecipante ad una competizione sportiva di sostanze idonee
a modificarne la prestazione – siano esse proibite o meno - non rientra
nell’ipotesi criminosa di cui alla seconda parte del primo comma dell’articolo 1
l. 401/1989, allorché il medesimo atleta sia consapevole di tale condotta, che
non può, pertanto, essere definita fraudolenta.
Si tratta, allora, di stabilire le implicazioni concrete di tale impostazione
rispetto all’imputazione di concorso in frode sportiva sub G) contestata agli
imputati.
La suddetta imputazione si compone sostanzialmente di due parti, l’una relativa
alle specialità medicinali non espressamente vietate, ma somministrate fuori
delle indicazioni contenute nelle autorizzazioni ministeriali ovvero riservate
all’uso esclusivo di ospedali e case di cura; l’altra concernente alcune
sostanze proibite, tra le quali spicca la eritropoietina umana ricombinante, di
cui parleremo più diffusamente in seguito.
Durante la discussione il Procuratore Generale ha effettuato due osservazioni
importanti:
1) gli elenchi delle sostanze vietate, che, ripartite in classi, sono allegati ai diversi provvedimenti legislativi emanati per la lotta contro il doping, non sono "chiusi" ed hanno, dunque, un contenuto prettamente esemplificativo, cosicchè devono essere ricomprese nelle varie classi anche tutte le sostanze dotate di una struttura chimica simile a quelle indicate negli elenchi o comunque capaci di esplicare una attività farmacologica vietata per doping;
2) di conseguenza,
tranne poche eccezioni, gran parte delle specialità medicinali somministrate ai
giocatori della JUVENTUS e non espressamente proibite, devono essere ricomprese
negli elenchi delle sostanze vietate "per affinità", ossia in relazione al
meccanismo farmacologico d’azione (biochimico o bioenergetico) rispettivamente
posseduto.
Si tratta di osservazioni di grande rilievo, che appaiono tali da introdurre nel
processo nuovi ed importanti temi di valutazione, pur essendo necessario
osservare che l’imputazione di frode sportiva contestata agli attuali imputati
era modulata sulla base di una netta diversificazione tra sostanze proibite (n.
1 del capo G) e sostanze non vietate, ma somministrate off label.
L’impossibilità di far rientrare nella fattispecie dell’articolo 1 della legge
401/1989 la somministrazione di sostanze capaci di modificare la prestazione
agonistica del partecipante ad una competizione consente oggi alla Corte di non
affrontare le questioni sollevate dalla pubblica accusa in ordine alla
classificazione delle specialità medicinali detenute nel tempo dalla JUVENTUS.
Fatta questa precisazione, non vi è dubbio che la condotta contestata con
riferimento alle specialità medicinali non espressamente vietate venne posta in
essere nei confronti dei giocatori della JUVENTUS. Invero, risulta ampiamente
provato agli atti del processo (e si tratta di un fatto riconosciuto in gran
parte anche dal dottor A. e dalla difesa del medesimo) che dal 1994 al 1998 la
somministrazione dei farmaci in questione avvenne realmente e fu realizzata
spesso con modalità off label, ossia al di fuori del contesto autorizzativo
individuato dal Ministero della Salute, ovvero in forme non consentite (ciò con
particolare riferimento alle specialità ORUDIS e MEPRAL, destinate
esclusivamente ad essere utilizzate in ambiente ospedaliero o presso case di
cura).
Di conseguenza, in relazione a tale aspetto dell’imputazione sub G) non può
esservi spazio per una formula di proscioglimento diversa da quella derivante
dalla impossibilità di applicare al caso di specie la normativa di cui alla
legge n. 401/1989.
Ciò detto, l’attenzione del Collegio deve trasferirsi sui profili soggettivi
della medesima imputazione. Sappiamo, infatti, che il primo giudice in ordine al
delitto sub G) ha assolto il dottor G., per non avere commesso il fatto, ed ha
dichiarato la responsabilità del dottor A.. Sulla base del complesso delle
precedenti considerazioni quest’ultimo imputato deve oggi essere assolto dalla
predetta imputazione, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ma,
nel contempo, è necessario valutare, in presenza dell’impugnazione presentata
dal pubblico ministero, se al dottor G. deve essere applicata la medesima
formula di proscioglimento o se si deve semplicemente procedere alla conferma
della sentenza appellata.
Già si è detto che il Tribunale di Torino ha assolto il dottor G. per la carenza
di una prova piena e diretta del coinvolgimento nella condotta di
somministrazione dei farmaci attuata dal dottor A.. Ma a favore della tesi del
concorso di entrambi gli imputati esiste una consistente serie di prove logiche,
che possono essere sintetizzate nei termini seguenti:
a) tenuto conto che la condotta posta in essere dal dottor A. non venne realizzata per un interesse esclusivamente personale, bensì al fine di assicurare il migliore apporto dei giocatori alla squadra, <<… è difficile ipotizzare che proprio il dottor G. non fosse a conoscenza dei comportamenti del dottor A., anche perché una strategia sbagliata, per così dire, intrapresa in via autonoma dal medico della società, senza che i vertici sociali fossero informati e condividessero le scelte attuate, certamente avrebbe potuto costare molto cara ad A. …(cfr. la sentenza appellata alla pagina 274)>>;
b) i rapporti tra il dottor G. ed il dottor A. sono stati costantemente improntati a piena fiducia, essendo, inoltre, stato il primo ad affidare al secondo la responsabilità del settore medico della squadra;
c) il dottor G., che ha sempre svolto il suo ruolo di amministratore delegato della società con grande impegno professionale e con riconosciute capacità manageriali, era perfettamente a conoscenza degli acquisti regolarmente effettuati dei prodotti medicinali somministrati nell’ambito della JUVENTUS, acquisti che provvedeva a vistare per i fini autorizzativi della relativa spesa;
d) il fabbisogno
economico per l’acquisizione delle specialità medicinali e della creatina
aumentò nel corso degli anni presi in considerazione dalle indagini e tale
circostanza non potè sfuggire ad un attento amministratore, quale era (ed è) il
dottor G., che dunque la condivise consapevolmente.
A fronte di tale insieme di prove logiche, il Tribunale di Torino ha
individuato, come già detto, la carenza della prova diretta, tenuto conto, in
particolare, che il dottor G., non essendo medico, non avrebbe potuto
interferire nello specifico campo del dottor A., di cui aveva, del resto, piena
fiducia. Inoltre, non si può escludere del tutto che il predetto medico <<…
avesse agito nel modo che si è descritto senza informare e spiegare bene al
coimputato le specifiche modalità di tale modo di gestire farmaci e sostanze,
omettendo di rappresentargli anche sul piano pratico quali conseguenze ne
sarebbero effettivamente derivate …(cfr. la sentenza appellata alla pagina
277)>>. Infine, il dottor A., che ha costantemente dichiarato di non avere mai
parlato con il dottor G. di questioni mediche, dipendeva gerarchicamente in modo
diretto dal direttore generale della società, Luciano MOGGI, che godeva, a sua
volta, di una non indifferente autonomia di gestione finanziaria.
Nell’atto di appello e nel corso della discussione il Procuratore Generale ha
specificato ed arricchito il quadro degli elementi probatori a carico
dell’imputato con alcune osservazioni interessanti. In primo luogo, ha
puntualizzato che <<… la sentenza impugnata incorre in una sottovalutazione
della prova indiretta o logica, che (…) non costituisce uno strumento meno
qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con
la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del
cosiddetto libero convincimento del giudice …(cfr. l’atto di impugnazione della
pubblica accusa)>>. In secondo luogo, il rappresentante della pubblica accusa ha
proceduto ad una attenta analisi critica delle argomentazioni contenute nella
pronuncia appellata, al fine di dimostrare che nessuna di esse appare in grado
di scalfire la consistente prova logica individuata nei termini precedentemente
illustrati. Nella requisitoria, infine, il Procuratore Generale, oltre a
circostanziare in modo rigoroso la effettiva valenza dei predetti elementi di
prova logica, ha puntualizzato le seguenti osservazioni:
1) il dottor G. è un profondo conoscitore degli ambienti sportivi e del fenomeno del doping, contro il quale – per sua stessa dichiarazione – si è sempre battuto con forza; ciò nondimeno egli si è prestato ad avere rapporti (confluiti in contratti di consulenza) con alcuni personaggi molto “chiacchierati” proprio in relazione al possibile coinvolgimento nel campo delle pratiche sportive proibite (si tratta di tali LOCATELLI, LAICH e KRAAIJENHOF, di cui ha parlato anche il Tribunale di Torino, in particolare, a proposito dei consumi di creatina tra i giocatori della JUVENTUS);
2) il dottor G., pur essendo consapevole dell’incremento della spesa per i farmaci e dei “recuperi affrettati di atleti infortunati derivanti dall’uso massiccio di FANS nei tempi immediatamente precedenti la partita”, evitò di prendere provvedimenti e persino di chiedere spiegazioni al responsabile del settore medico;
3) il dottor G.,
allorchè divenne amministratore delegato della JUVENTUS, ricevette l’oneroso
mandato di mantenere l’eccellenza sportiva della squadra senza richiedere aiuti
economici agli azionisti e risanando la situazione finanziaria della società.
Tale risultato venne brillantemente raggiunto in una serie di stagioni nelle
quali la JUVENTUS conseguì, inoltre, risultati sportivi di grande prestigio.
Secondo il rappresentante della pubblica accusa, <<… è ragionevole, a questo
punto, in forza di una collaudata massima di esperienza fondata sulla paternità
dell’interesse a delinquere, una conclusione: la farmacia della società non è
un’invenzione isolatamente architettata da A. nel segreto del suo studio, ma
risponde a un preciso interesse di G., risponde alla logica dello specifico
mandato rilasciato dagli azionisti a G.: spendere meno, ma egualmente vincere e
così aumentare i ricavi …>>.
Il Collegio concorda pienamente con il Procuratore Generale sull’importanza
della prova logica – peraltro, riconosciuta anche dal Tribunale di Torino -,
nonché sull’esigenza di un estremo rigore nella valutazione della stessa.
Quest’ultima considerazione deve, anzi, essere subito utilizzata, al fine di
ritenere ben poco significativi alcuni degli argomenti introdotti dalla pubblica
accusa.
Ciò vale, in particolare, per quello illustrato da ultimo, che appare
inaccettabile. Sono note le gestioni “allegre”, sotto il profilo finanziario, di
squadre di calcio italiane appartenenti alle massime divisioni, tanto che si è
assistito anche recentemente al fallimento o comunque al tracollo economico di
alcune di esse. Altre società, poi, sopravvivono solo perché possono contare sul
consistente aiuto finanziario di munifici “proprietari”. Orbene, la gestione
della JUVENTUS negli ultimi anni è stata del tutto diversa: la società è stata
risanata sotto il profilo economico e tale risultato è stato conseguito senza
pregiudicare i successi agonistici della squadra. Ma certamente non può essere
condivisa l’opinione del rappresentante della pubblica accusa, secondo cui tali
successi costituirebbero la cartina di tornasole del doping, essendo arbitrario
ed apodittico l'assunto che l’unico sistema per coniugare il risanamento
economico ai risultati agonistici sarebbe stato quello di utilizzare la farmacia
della squadra per incrementare illecitamente le prestazioni degli atleti e
sfruttarne maggiormente le potenzialità.
Altrettanto privi di consistenza probatoria appaiono i rapporti tra la JUVENTUS
(ed il suo amministratore delegato) con i suindicati consulenti LOCATELLI, LAICH
e KRAAIJENHOF, poiché in questo caso ci troviamo di fronte a semplici
congetture.
Occorre, inoltre, riconoscere che l’esistenza di un rapporto gerarchico diretto
tra il dottor A. ed il direttore generale MOGGI determina qualche problema di
collegamento probatorio (anche sotto il profilo logico) tra le posizioni degli
attuali imputati, specie ove si consideri che le indagini nei confronti di
Luciano MOGGI si sono concluse con un provvedimento di archiviazione, che ha
sancito l’estraneità del predetto dirigente ai fatti per cui si procede.
Ma, fatte queste premesse, non vi è dubbio che contro il dottor G. militano
molteplici dati di valutazione che, pur essendo indiretti, assumono una
rilevanza non comune. Primo fra tutti il ruolo svolto dal predetto imputato
all’interno della società e, soprattutto, le modalità concrete della conseguente
attività di gestione. E’ del tutto pacifico che il dottor G. non si è
interessato esclusivamente della gestione finanziaria della compagine, ma ha
costantemente seguito le sorti della JUVENTUS anche sotto il profilo dei
risultati agonistici, dei rapporti con gli organismi federali del calcio, del
conseguimento di un rapporto equilibrato tra il successo agonistico e la
riuscita economica della squadra. Sotto questo profilo è possibile recuperare,
almeno in parte, il ragionamento del Procuratore Generale: l’adeguamento al
difficile mandato ottenuto dagli azionisti non determinò necessariamente
l’amministratore delegato a delinquere, come semplicisticamente si è affermato
in precedenza, ma certamente impose al medesimo di seguire con attenzione tutti
i settori operativi della società, seppure nel rispetto dell’autonomia degli
altri dirigenti.
Il secondo importante tema è rappresentato dal ruolo svolto dal dottor A..
Anch’egli è stato un dirigente abile ed attento, che ha svolto il proprio
compito con professionalità. Ma proprio per tali caratteri e per il fatto che la
somministrazione off label dei medicinali rappresentò un fenomeno non sporadico,
ma una pratica che, del resto, si inserì in un fenomeno di ben più ampia
portata, che coinvolse molte squadre italiane di calcio (solo a fini
esemplificativi, ricordiamo che il presente procedimento iniziò con il
rinvenimento di una consistente farmacia non solo presso la JUVENTUS, ma anche
presso il TORINO CALCIO), è logico concludere che determinate strategie, a causa
della loro importanza, non fossero adottate tramite unilaterali iniziative del
dirigente di un singolo settore. Del resto, gli atti del processo non delineano
il dottor A. come un soggetto avvezzo all’individualismo e dedito al
conseguimento di ambizioni personali, bensì come un medico ben inserito in una
gestione societaria derivante dall’attività concorde e combinata di più
soggetti.
Resta da prendere in considerazione un terzo elemento di una certa rilevanza.
Come vedremo meglio in seguito, la Corte ritiene che agli atti del processo non
vi sia la prova della sussistenza del fatto, relativamente alla condotta di
somministrazione delle sostanze proibite con particolare riferimento alla
eritropoietina umana ricombinante. Di conseguenza, vengono a cadere (o comunque
perdono gran parte della loro importanza) alcune tessere dell’iter logico
percorso dal Tribunale di Torino, per giungere all’assoluzione del dottor G..
In particolare, se ai dirigenti della JUVENTUS può essere addebitata unicamente
la condotta di somministrazione di specialità medicinali pacificamente non
ricomprese negli elenchi delle sostanze proibite, ci troviamo in presenza di un
fenomeno certamente deprecabile sotto il profilo sportivo, che tuttavia
all’epoca dei fatti rappresentava una pratica purtroppo molto diffusa negli
ambienti del gioco del calcio in Italia. Questa considerazione non deve assumere
il valore di una scusante, ma permette di osservare che in tal modo perde
efficacia l’argomento del Tribunale di Torino, secondo cui l’acquisto della
eritropoietina umana ricombinante avrebbe determinato l’esigenza di utilizzare
risorse finanziarie occulte con il conseguente rischio per l’amministratore
delegato della società di incappare nella commissione di gravi illeciti (come
sappiamo i farmaci non proibiti vennero, invece, acquistati alla luce del sole e
con regolare fattura). In buona sostanza, l’insussistenza del fatto concernente
la somministrazione della eritropoietina umana ricombinante, riconducendo la
vicenda entro un contesto di minore gravità, finisce per rendere maggiormente
plausibile l’esistenza di una strategia allargata, che coinvolse non solo il
medico sociale, ma anche l’amministratore delegato della società.
In definitiva, la Corte ritiene che gli elementi relativi al coinvolgimento del
dottor G. nella condotta di somministrazione dei farmaci non proibiti debbano
essere maggiormente apprezzati e debbano, di conseguenza, condurre alla
equiparazione di entrambi gli imputati sotto il profilo della formula di
assoluzione adottata in merito al delitto di cui all’articolo 1 della legge
401/1989.
Il secondo aspetto della imputazione di frode sportiva sub G) concerne, come già
si è avuto modo di dire in precedenza, l’ipotesi accusatoria della acquisizione,
detenzione e somministrazione ai calciatori della JUVENTUS, da parte degli
attuali imputati, di sostanze espressamente ricomprese negli elenchi di legge,
con particolare riguardo alla eritropoietina umana ricombinante.
In prima battuta, è opportuno svolgere una breve considerazione di carattere
introduttivo. Nel capo G) della rubrica la pubblica accusa ha indicato - oltre
alla eritropoietina umana ricombinante, frutto della contestazione effettuata il
15.7.2004 – altre sostanze vietate, quali il LIPOSOM, la LIDOCAINA, la
XYLOCAINA, il DEPO-MEDROL fiale (anche nella preparazione ottenuta con aggiunta
di lidocaina), il BENTELAN (in fiale ed in compresse), il DEFLAN compresse, il
FLANTADIN compresse, il FLEBOCORTID fiale, il SOLU-MEDROL fiale ed il TRICORTIN
1000.
In realtà, la
presente vicenda processuale si è interessata, in modo particolare, della
eritropoietina umana ricombinante, mentre le altre sostanze proibite di cui
sopra sono state praticamente ignorate. Più precisamente, la ricordata perizia
farmacologica del prof. MULLER ha preso in esame unicamente il TRICORTIN 1000 ed
il LIPOSOM, valutato tuttavia nella versione FORTE che, priva di lidocaina, non
rientrava tra le specialità vietate, nonché il BENTELAN, per il quale esiste il
divieto di somministrazione assoluta per via orale, essendo invece consentito,
previa notifica all’autorità competente prima della competizione, la
somministrazione per iniezione locale. Le restanti sostanze non sono state,
invece, valutate dal predetto perito. Occorre aggiungere che anche nell’ambito
dell’approfondita requisitoria del Procuratore Generale l’attenzione della
pubblica accusa si è soffermata unicamente sulle specialità medicinali prese in
considerazione dal prof. MULLER.
Il motivo di tale impostazione deriva dalle caratteristiche del materiale
probatorio a disposizione degli inquirenti, confluito in seguito nel
dibattimento. Occorre, infatti ricordare che le indagini ebbero come punti di
riferimento: a) gli acquisti di farmaci effettuati dalla JUVENTUS con regolare
fattura; b) i verbali relativi alle dichiarazioni dei giocatori in sede di
sorteggio antidoping; c) le dichiarazioni rese dai giocatori della JUVENTUS
nell’ambito delle varie fasi processuali.
Ora, per quanto attiene alle sostanze vietate – ad eccezione del capitolo
concernente la eritropoietina umana ricombinante, che rappresenta un caso a
parte nel processo -, l’unico indizio riferibile all’avvenuta somministrazione è
rappresentato dall’acquisto dei relativi medicinali, dal momento che non
risultano dichiarazioni dei giocatori in merito al consumo di tali prodotti e
che non si può escludere che i suddetti farmaci fossero stati utilizzati per la
somministrazione a giocatori non idonei (ossia fuori attività agonistica per
infortunio o malattia), oppure ad altri soggetti operanti a contatto con la
squadra (in particolare, dipendenti della società o accompagnatori dell’equipe).
I limiti dell’indagine emergono in modo molto evidente dalla consulenza
BENZI/CECI, laddove i consulenti, dopo avere correttamente osservato che in
linea di principio <<… i farmaci in questione non dovrebbero mai essere presenti
in un locale “sanitario” annesso a strutture che sono strettamente connesse con
l‘espletamento di attività motorie, siano esse allenative od agonistiche …>>,
ossia – in parole più semplici – nella farmacia di una squadra di calcio,
hanno, poi, tratto da tale affermazione alcune conclusioni inaccettabili sia
sotto il profilo logico che probatorio, affermando: <<… considerato che la loro
presenza non è richiesta da alcuna norma sanitaria, si deve necessariamente
evincere che la loro presenza presuppone la disponibilità ad essere
somministrate ai calciatori con l’intento di incrementarne surrettiziamente le
prestazioni per raggiungere un risultato sportivo diverso da quello conseguente
al corretto e fisiologico svolgimento dell’impegno agonistico, con ciò
rientrando nella “disponibilità” a porre in essere gli “atti fraudolenti”
indicati dall’articolo 1 della legge 401/89 …(entrambe le citazioni sono state
tratte dalla pagine 169 della relazione del 20 maggio 2000, depositata
all’udienza dibattimentale del 20 gennaio 2003)>>.
Considerazioni sostanzialmente analoghe devono essere svolte per il BENTELAN
compresse, per il LIPOSOM e per il TRICORTIN 1000, per i quali agli atti del
processo non emergono indicazioni concrete di una somministrazione in favore di
atleti idonei. Per quanto attiene, invece, al BENTELAN fiale, che venne
somministrato ai giocatori senza aver effettuato preventivamente la prescritta
notifica all’autorità competente, lo stesso Tribunale di Torino ha riconosciuto
che tale inosservanza derivò dal fallimento generalizzato del sistema delle
notifiche.
In definitiva, ciò che interessa ribadire è che in merito alle sostanze vietate,
in quanto espressamente ricomprese negli elenchi di cui si è già detto,
l’interesse del processo (e, quindi, anche quello attuale della Corte) deve
essere focalizzato esclusivamente sull’acquisizione, detenzione e
somministrazione della eritropoietina umana ricombinante, ossia su quelle
condotte che rappresentano il vero punto focale della presente vicenda
processuale e che la Corte ritiene di dover valutare tramite un esame concreto
del merito.
Appare opportuno, in primo luogo, ricostruire brevemente le tappe, che hanno
portato alla formulazione della predetta ipotesi accusatoria, in ordine alla
quale il dottor A. è stato condannato dal Tribunale di Torino.
Inizialmente il pubblico ministero aveva addebitato ad entrambi gli imputati,
tra l’altro, la seguente imputazione sub G/7): “omettere l’adozione delle
necessarie misure precauzionali – in particolare, controindicazioni anche
temporanee alla pratica dell’attività professionale, sospensione o restrizione
dell’attività agonistica, svolgimento di specifiche indagini diagnostiche
clinico laboristiche – in presenza di situazioni cliniche anomale, evidenziatesi
in alcuni determinati calciatori e consistite in intensi incrementi dei valori
di ematocrito (sino a 8/9 punti percentuali e con punte oltre il 50%) associato
ad aumento del volume medio dei globuli rossi, riduzione della concentrazione
emoglobinica media e assunzione di ferro non giustificata dall’evidenza clinica
di una anemia da carenza da ferro, essendo tale condizione compatibile con una
stimolazione farmacologia del midollo eritroide e la conseguente necessità di
assunzione di preparati a base di ferro ai fini della sintesi dell’emoglobina
per i globuli rossi in eccesso”.
La contestazione della suddetta condotta omissiva rappresentava una conseguenza
diretta delle conclusioni, alle quali erano pervenuti i consulenti della
pubblica accusa, ossia il prof. Gianmartino BENZI e la prof.ssa Adriana CECI. Ed
è, dunque, utile riproporre, seppure in modo sintetico, gli aspetti fondamentali
degli accertamenti svolti dai predetti consulenti e gli esiti, ai quali sono
approdati.
In primo luogo, occorre precisare che la consulenza disposta dal pubblico
ministero concerneva essenzialmente l’utilizzo dei farmaci acquistati nel tempo
e/o rinvenuti presso la JUVENTUS ed aveva lo scopo di verificare l’eventuale
insorgenza di alterazioni o disturbi associati ai farmaci medesimi o
genericamente ai prodotti somministrati ai giocatori della predetta società
calcistica.
Nell’ambito di tale indagine i consulenti hanno valutato, tra l’altro, l’aspetto
riguardante la somministrazione di preparazioni a base di ferro, desumibile
senza possibilità di dubbio dalle dichiarazioni effettuate da alcuni atleti
della predetta squadra sia in occasioni dei sorteggi antidoping, sia in sede
processuale. A questo punto gli esperti nominati dal pubblico ministero hanno
svolto un’analisi approfondita sulla distribuzione del ferro nell’organismo
umano, sul bilancio marziale (con particolare riguardo alle vicende che portano
all’assorbimento o alla perdita del ferro in soggetti dediti allo sport con
modalità professionistiche), nonché alle basi diagnostiche per il trattamento
della carenza di ferro. Sotto quest’ultimo profilo i consulenti hanno richiamato
l’attenzione sull’importanza delle variazioni dei parametri ematologici,
riscontrabili nello stesso soggetto sia in tempi medio-lunghi che in tempi
brevi; ciò con particolare riguardo alle variazioni dell’emoglobina,
dell’ematocrito e della concentrazione emoglobinica media (usualmente definita
con l’acronimo MCHC). Occorre aggiungere che, secondo i consulenti, le
variazioni nel tempo dei parametri ematologici e di quelli del bilancio marziale
devono essere valutate con grande attenzione prima di formulare una diagnosi di
carenza di ferro o di anemia sideropenica, tenuto conto che in alcuni casi la
presenza di valori bassi di ferritina (che indica il ferro depositato nelle
cellule), associata a valori normali o persino in aumento dei parametri
ematologici, non è ricollegabile ad uno stato di anemia, bensì ad altre cause
determinate dall’aumentata produzione di eritropoietina a livello endogeno (come
segnale di gravi patologie anche a carattere tumorale) ovvero a livello esogeno,
a motivo dell’avvenuta somministrazione di farmaci atti a stimolare
l’eritropoiesi (ossia la produzione di globuli rossi), quali l’eritropoietina
umana ricombinante, la somatotropina e gli anabolizzanti.
In buona sostanza, l’attenzione nella diagnosi deve essere accompagnata
dall’attenzione nell’utilizzo della terapia marziale, poichè l’impiego
appropriato dei preparati a base di ferro è quello che serve a combattere la
forma patologica della carenza di ferro rappresentata dall’anemia sideropenica.
I consulenti hanno, inoltre, ricordato che è improprio e dannoso il trattamento
“alla cieca” a base di ferro in soggetti, ai quali sono stati somministrati
farmaci corticosteroidi o farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), posto
che in tal modo il rischio concreto è quello di sovrapporre nuove lesioni
gastroenteriche a quelle già insorte a seguito della somministrazione dei
predetti farmaci. Infine, è stato ricordato che <<… l’uso dei preparati di ferro
è attuato in caso di dosaggio con eritropoietina rappresentando il proseguimento
della pratica dopante dell’emotrasfusione, poiché si basa sull’ipotesi che,
incrementando il numero di globuli rossi e la quantità di emoglobina, si
aumenterebbe il trasporto dell’ossigeno ai muscoli e, quindi, la capacità di
fornire una migliore prestazione. (…) In condizioni di forte stimolazione da
somministrazione di eritropoietina diventa necessario fare sintetizzare
l’emoglobina negli atleti ad un ritmo più elevato che di norma e ciò necessita
di un adeguato rifornimento di ferro per mantenere l’efficienza eritropoietica
…(cfr. la relazione scritta 20.5.2000, depositata all’udienza del 20.1.2003,
alla pagina 136)>>.
Fatte queste premesse, i consulenti della pubblica accusa si sono soffermati
sulla situazione di alcuni giocatori della JUVENTUS, che avevano dichiarato di
essere stati trattati con preparati a base di ferro in relazione a problemi di
anemia, effettuando specifiche valutazioni comparative tra le dichiarazioni del
singolo atleta e quanto rinvenibile nelle relative cartelle sanitarie.
In modo particolare, tali valutazioni hanno interessato i giocatori Alessandro
DEL PIERO, Moreno TORRICELLI, Zinedine ZIDANE, Didier DESCHAMPS e Angelo DI
LIVIO, facendo conseguire alcune conclusioni comuni a tutti i predetti atleti,
che possono essere sintetizzate nei seguenti termini:
a) assenza di una diagnosi, che potesse giustificare un appropriato trattamento a base di ferro (in buona sostanza, non si trattava di soggetti affetti da anemia);
b) assenza di qualsivoglia dato relativo al dosaggio ed alle modalità di trattamento con i preparati a base di ferro;
c) di conseguenza,
una somministrazione di ferro ingiustificata ed impropria, in quanto non legata
ad esigenze terapeutiche derivanti dalla diagnosi di una patologia anemica,
ovvero effettuata nei confronti di soggetto talassemico (ZIDANE).
Per i giocatori DESCHAMPS e TORRICELLI il trattamento a base di ferro è stato
definito anche dannoso, in quanto associato alla somministrazione di farmaci
corticosteroidi (BENTELAN fiale) o antinfiammatori non steroidei (FANS).
Ma l’attenzione dei consulenti del pubblico ministero è stata attirata in modo
particolare dalla valutazione dei dati clinici dei giocatori DESCHAMPS e DI
LIVIO per i seguenti motivi:
1) il primo presentava la situazione anomala costituita da valori di ferritina inferiori alla norma, accompagnati da valori dei parametri ematologici normali (quanto all’emoglobina), o inferiori alla norma (quanto al MCHC), ovvero superiori alla norma (ciò con particolare riferimento all’ematocrito, in due occasioni tendente a bruschi e consistenti aumenti);
2) il secondo
presentava una ferritina normale, associata alla diminuzione del MCHC
(concentrazione globulare media di emoglobina) e ad un aumento consistente e
repentino dell’ematocrito.
Secondo i consulenti, la presenza di tali anomalie nei suddetti giocatori
avrebbe dovuto, in primo luogo, indurre l’equipe medica della JUVENTUS ad
effettuare serie indagini cliniche, al fine di stabilire le cause di quanto
desumibile dalle analisi del sangue (iniziativa che non risultava essere stata
posta in essere). Inoltre, in assenza di elementi di valutazione tali da
comprovare l’esistenza in entrambi gli atleti in questione di un’anemia
sideropenica o di altre patologie comportanti una maggiore produzione endogena
di globuli rossi, la concomitanza delle modificazioni appena illustrate <<… è
compatibile con una stimolazione farmacologica del midollo eritroide che, se
porta ad incrementare la produzione dei globuli rossi, lascia tuttavia al ferro
un ruolo molto importante quale substrato per la sintesi dell’emoglobina dei
globuli rossi stessi. La somministrazione di ferro è compatibile, quindi, con le
caratteristiche di un co-trattamento dopante …(ibidem, pagina 154)>>.
Queste le conclusioni dei consulenti della pubblica accusa sulla
somministrazione dei preparati a base di ferro ad alcuni giocatori, conclusioni
che hanno determinato il pubblico ministero a contestare agli imputati il reato
di frode sportiva anche in relazione alla condotta omissiva già ricordata in
precedenza. In buona sostanza, l’ipotesi accusatoria scaturita dalle indagini
preliminari, confluita nel rinvio a giudizio e mantenuta sino ad una fase
inoltrata del dibattimento, non prevedeva un addebito commissivo direttamente
legato alla somministrazione della eritropoietina umana ricombinante, ma
unicamente una condotta omissiva, volta ad attribuire ai dirigenti della
JUVENTUS la mancata adozione di misure precauzionali – sia di carattere
sanitario che di natura sportiva – a fronte di un contesto di anomalie nei
risultati delle analisi di alcuni atleti, compatibile con una pratica di doping.
Come sappiamo, le insanabili divergenze sorte nel dibattimento tra i consulenti
della pubblica accusa e quelli della difesa, hanno correttamente indotto il
Tribunale di Torino a nominare un perito nella persona del prof. D’ONOFRIO.
Si è già fatto cenno alle conclusioni cui è giunto il perito sulla scorta di una
metodologia e di argomentazioni, che hanno dato origine ad interminabili
discussioni tecniche tra gli esperti ed a polemiche molto accese tra il perito
stesso e le difese, nonché, talvolta, persino tra i difensori ed il giudice.
Appare, pertanto, utile ripercorrere brevemente l’iter argomentativo seguito dal
prof. D’ONOFRIO, precisando che la presente trattazione cercherà di essere il
più possibile semplice e schematica, al fine di rendere maggiormente
comprensibile una materia estremamente specialistica e complessa.
Il perito ha ricordato, in via di premessa, che l’eritropoietina è una molecola
proteica, che, in caso di diminuzione dell’emoglobina, stimola le cellule del
midollo osseo in modo da accelerare la produzione dei globuli rossi e riportarli
ad un quantitativo adeguato. Occorre aggiungere che una funzione analoga è
svolta anche dalla somministrazione esogena di sostanze destinate ad aumentare
la eritropoiesi, quale appunto la eritropoietina umana ricombinante.
Altro elemento indispensabile per la formazione delle molecole di emoglobina è
costituito dal ferro, che nell’organismo è presente sotto forma di ferro
funzionale (quello posto nei globuli rossi, che interagisce con l’ossigeno), di
ferro di deposito (posto in organi come il fegato ed immagazzinato in molecole
di grandi dimensioni, tra cui la ferritina) e di ferro circolante nel plasma e
trasportato da una proteina chiamata transferrina.
Alla base degli accertamenti destinati a dare risposta ai quesiti si pongono, in
modo particolare, gli esami di laboratorio rappresentati, quanto al sangue:
1) dall’emoglobina, principale misuratore del livello di produzione dei globuli rossi;
2) dall’ematocrito, che esprime in percentuale la proporzione del sangue composto da globuli rossi rispetto alla parte liquida;
3) dal numero dei globuli rossi;
4) dagli indici eritrocitari, costituiti = a) dal volume corpuscolare medio dei globuli rossi (MCV); b) dalla concentrazione globulare media dell’emoglobina (MCHC);
e, quanto al ferro:
5) dalla ferritina, che esprime la quantità di ferro presente nei depositi dell’organismo;
6) dalla sideremia, che individua la quantità delle molecole di ferro che circolano nel plasma legate alla transferrina;
7) dalla transferrina, che indica la quantità delle proteine di trasporto del ferro nel sangue;
8) dalla
percentuale di saturazione della transferrina, che esprime la proporzione di
molecole di transferrina saturate dal ferro, dovendosi precisare che tale valore
scende in presenza di carenza di ferro, ma solo dopo che la ferritina si è
ridotta sotto il livello minimo.
Il perito ha, poi, osservato che l’esaurimento dei depositi di ferro
nell’organismo – ossia la carenza marziale –, determinata da molteplici cause
(perdite mestruali per le donne, frequenti donazioni di sangue, perdite dovute a
lesioni gastrointestinali,.…), può sfociare in una malattia, che attraverso
quattro fasi conduce progressivamente all’anemia sideropenica, caratterizzata
dal fatto che la formazione dei globuli rossi è ormai compromessa e che ciò
determina una consistente riduzione del parametro dell’emoglobina. Secondo il
perito, <<… la somministrazione terapeutica di ferro è necessaria nella quarta
fase, ma è opportuna anche nelle altre fasi, per prevenire lo sviluppo di
anemia. Assolutamente fondamentale, tuttavia, è accertare la causa della
sideropenia prima dell’inizio del trattamento (…). Anche malattie molto gravi,
infatti, possono causare sideropenia e la somministrazione di ferro può
ritardare la diagnosi clinica …(cfr. la relazione scritta di perizia alla pagina
6)>>.
Si è precisato, inoltre, che in due casi specifici la percentuale di saturazione
della transferrina diminuisce, anche se la ferritina non è calata al minimo e,
dunque, i depositi di ferro non sono esauriti. I casi in questione sono
rappresentati dalla presenza di stati patologici infiammatori di grande
importanza (di regola, non rilevabili negli atleti in attività) e dalla carenza
funzionale di ferro. Appare opportuno riportare testualmente alcune proposizioni
dell’elaborato scritto, in virtù della loro rilevanza e chiarezza: <<… questa
condizione si verifica quando il ferro non arriva a sufficienza al midollo osseo
per la produzione dei globuli rossi anche se presente in buona quantità nei
depositi: la carenza non è quindi reale, ma solo “funzionale”. Il laboratorio
dimostra in questi casi che la saturazione della transferrina è diminuita,
mentre la ferritina plasmatica è nella norma o addirittura elevata (Cazzola e
coll. 1997). Ciò avviene quando la formazione dei globuli rossi è talmente
accelerata che le “barche”, cioè le molecole di transferrina, non riescono a
trasferire efficacemente il ferro dai depositi al midollo, perché vengono
svuotate (per il rapidissimo utilizzo del ferro da parte del midollo osseo) a
una velocità maggiore di quella con cui riescono a riempirsi i depositi. Questa
condizione è stata descritta per la prima volta nei pazienti con anemie da
malattie renali croniche trattati con eritropoietina. Per evitarla, la terapia
con eritropoietina viene molto spesso associata a somministrazione di ferro per
bocca o per via endovenosa, allo scopo di fornire per altra via il ferro che la
transferrina non fa in tempo a trasportare. Il test migliore e più precoce per
diagnosticare la carenza funzionale di ferro è considerata ormai da tempo la
percentuale di saturazione della transferrina, che in questi casi scende al di
sotto di 16-20% (…). Più recentemente è stato descritto anche il valore
diagnostico di altri parametri eritrocitari e reticolocitari, che non sono
tuttavia stati analizzati negli atleti in oggetto e non verranno quindi
considerati in questa sede …(ibidem, pagina 7)>>.
Fatte queste premesse, il perito ha proceduto a dare risposta ai tre quesiti
postigli dal Tribunale. In ordine ai primi due, va precisato che qui si
riferisce in modo molto sintetico, tenuto conto del sostanziale accordo sulle
conclusioni esistente tra gli esperti delle parti.
Con il primo quesito il giudice ha chiesto al perito di accertare se la
somministrazione di ferro, eritropoietina o altre sostanze, determini la
variazione dei principali parametri ematologici. Il perito ha, in primo luogo,
risposto che la somministrazione isolata di prodotti a base di ferro non produce
alcun effetto ematologico su soggetti non anemici, mentre influisce sui contesti
di carenza di ferro ed, in particolare, sui pazienti da anemia. La
somministrazione di ferro determina, invece, una modificazione significativa di
tutti i parametri del bilancio marziale. Si deve aggiungere che somministrare
ferro a soggetti con depositi marziali normali o addirittura aumentati è
dannoso, mentre la medesima pratica è utile nei soggetti con depositi di ferro
ridotti, anche se non ancora in stato di anemia, posto che in tal modo si
realizza una terapia preventiva diretta a scongiurare l’insorgere dell’anemia
medesima. Il perito ha precisato che la somministrazione preventiva di ferro è
molto praticata nello sport agonistico sulla scorta della erronea convinzione di
combattere la cosiddetta “anemia dell’atleta”, che costituisce, in realtà, una
<<… falsa anemia da emodiluizione legata all’aumento del volume plasmatico che
si verifica nella prime settimane dell’allenamento …(ibidem, pagina 9)>>. Il
prof. D’ONOFRIO ha aggiunto che la somministrazione di ferro produce, secondo le
risultanze di un’ampia letteratura, l’effetto di favorire l’eritropoiesi durante
il trattamento con eritropoietina. Altri fattori producono modificazioni dei
parametri ematologici e tra questi devono essere annoverati:
1) la somministrazione di eritropoietina, che, stimolando la produzione dei globuli rossi, determina un aumento dei reticolociti, dell’emoglobina, dell’ematocrito e dei globuli rossi, mentre molto modeste sono le modificazioni degli altri parametri, tra le quali deve essere segnalata una lieve riduzione di MCHC;
2) la somministrazione della vitamina B12, dell’acido folico - limitatamente ai soggetti affetti da anemia - e degli ormoni androgeni, che a dosi elevate stimolano l’eritropoiesi con aumenti dei parametri dell’emoglobina e dell’ematocrito;
3) il soggiorno in altitudine (alle condizioni meglio precisate alla pagine 11 della relazione e comunque irrilevante ai fini della presente decisione);
4)
l’emotrasfusione e l’autotrasfusione (cfr. sempre la pagina 11 della relazione).
Con il secondo quesito il giudice ha chiesto al perito di accertare: a) se
l’incremento dei parametri ematologici in seguito alla somministrazione dei
preparati di cui al primo quesito è parallelo o consensuale; b) quali sono i
parametri che variano, indicandone i limiti e le percentuali. Il perito ha
precisato che nel caso di trattamento con eritropoietina – anche in associazione
con preparati a base di ferro - l’aumento dell’emoglobina e dell’ematocrito è
contemporaneo e parallelo (potendosi, dunque, parlare di consensualità), mentre
la reticolocitosi è modesta. Nella somministrazione di eritropoietina è,
peraltro, ravvisabile un minimo profilo di non consensualità dei valori di
emoglobina e di ematocrito, con riduzione molto modesta di MCHC, verosimilmente
dovuto all’aumento dei reticolociti (ossia dei globuli rossi di più recente
produzione) ed alla formazione di globuli rossi aventi una concentrazione di
emoglobina lievemente inferiore (occorre comunque precisare che anche in questo
caso permane la sostanziale consensualità tra emoglobina ed ematocrito, ma che
gli aumenti dei predetti parametri possono talvolta non essere perfettamente
paralleli con un leggero “vantaggio” per l’ematocrito). È stato, tuttavia,
precisato dal prof. D’ONOFRIO che tale non consensualità parziale (o, più
precisamente, tale consensualità non perfetta) non è sufficiente a spiegare, da
sola, talune risultanze di non parallelismo riscontrate nei parametri ematici di
giocatori della JUVENTUS, nelle quali, peraltro, non può essere escluso
l’intervento della variabilità analitica.
Per completezza, il perito ha, infatti, puntualizzato che, in accordo con i
consulenti di parte e per i motivi meglio indicati nella relazione, sono stati
esclusi dalla valutazione peritale alcuni risultati delle analisi, che sono
apparsi il frutto di errori di laboratorio. Ciò concerne, in particolare, il
referto di un emocromo del giocatore Angelo DI LIVIO eseguito in data 28.8.1997,
mentre per il referto dell’esame emocromocitometrico del giocatore Didier
DESCHAMPS effettuato il 22.3.1995 (ovvero, 23.3.1995 secondo i professori BENZI
e CECI) si è parlato espressamente della presenza di “indici significativi di
errore analitico”. La precisazione è importante e deve essere citata, poiché i
due referti in questione riportano l’indicazione di valori molto elevati di
ematocrito (anche superiori alla soglia del 50%), che aveva costituito la base
principale per le conclusioni assunte dai consulenti del pubblico ministero,
secondo le quali gli aumenti abnormi e repentini dell’ematocrito in atleti, ai
quali erano stati somministrati preparati a base di ferro, dovevano considerarsi
compatibili con una stimolazione farmacologica del midollo eritroide.
Con il terzo quesito il Tribunale di Torino ha chiesto al perito di accertare,
<<… se le riscontrate variazioni nei valori di alcuni degli indicati parametri
siano da considerarsi fisiologiche e siano compatibili con la normale e intensa
attività fisica svolta dai calciatori negli allenamenti e nelle partite ovvero
siano invece indicative del fatto che tutti o soltanto alcuni dei calciatori
presi in esame possano aver assunto eritropoietina, preparati a base di ferro o
altre sostanze ovvero possano aver posto in essere altre pratiche per ottenere
l’incremento dei valori in parola>>. Si tratta con tutta evidenza
dell’interrogativo più importante, poiché concerne in modo diretto l’addebito
rivolto ai dirigenti della JUVENTUS di avere posto in essere delle pratiche
vietate tali da individuare un contesto di doping sportivo rivolto a modificare
l’esito delle competizioni agonistiche affrontate negli anni dal 1994 al 1998.
E, come sappiamo, la risposta del prof. D’ONOFRIO a tale quesito ha determinato
la modificazione dell’imputazione da parte del pubblico ministero nei termini
già indicati in precedenza, laddove una condotta omissiva non più adeguatamente
sostenuta dalle conclusioni (errate, nel senso sopra esposto) dei consulenti
della pubblica accusa ha lasciato il posto ad una condotta – commissiva e più
esplicita - di somministrazione della sostanza vietata.
In via di premessa, il perito ha descritto il metodo seguito nella sua
valutazione. Sono stati utilizzati i referti originali presenti agli atti del
processo e non i tabulati sequestrati presso la sede della JUVENTUS, in quanto
costituenti (questi ultimi) un sottoinsieme solo parziale degli esami
effettuati. Sono stati, poi, esaminati in dettaglio i referti di venti
calciatori della predetta squadra, selezionati in modo da comprendere <<… quelli
seguiti per periodi di tempo più lunghi o che mostrassero a una prima
osservazione variazioni degne di approfondimento …(cfr. la relazione peritale
alla pagina 18)>>. Sono stati, infine, presi in considerazione i principali
parametri ematologici e, tra questi, in primo luogo quello dell’emoglobina, <<…
parametro principale su cui è stato basato lo studio della variabilità, essendo
meno suscettibile ad oscillazioni della qualità analitica…(ibidem)>>, nonché i
parametri del bilancio marziale rappresentati dalla ferritina e dalla
percentuale di saturazione della transferrina. Provenendo i referti da strutture
sanitarie diverse, in caso di discrepanze si è fatto riferimento a quelli
eseguiti presso la clinica torinese FORNACA. Sempre in via introduttiva, il
perito ha riscontrato, <<… a fronte dell’esuberante susseguirsi di indagini di
laboratorio, la sommarietà delle documentazioni cliniche e la mancanza quasi
assoluta di prescrizioni terapeutiche…(ibidem, pagina 20)>> (si deve ricordare
che una osservazione analoga è stata fatta dai consulenti della pubblica accusa
e dal prof. MULLER nella perizia farmacologica).
Attraverso l’analisi di 480 referti, riguardanti i venti atleti di cui si è
detto, il perito ha delineato alcune elaborazioni statistiche generali sia sui
dati ematologici che sul bilancio marziale.
In sintesi, è stato accertato quanto segue:
per i parametri del sangue =
1) i valori medi dell’emoglobina e dell’ematocrito degli atleti in questione sono sostanzialmente conformi alla media della popolazione generale;
2) i coefficienti di variazione – che esprimono in percentuale l’ampiezza delle variazioni dei parametri ematologici rispetto al valore centrale della distribuzione – nei giocatori della JUVENTUS appaiono lievemente superiori sia per quanto attiene all’emoglobina che per quanto concerne l’ematocrito; si tratta, tuttavia, di un eccesso di variabilità <<… prevedibile e accettabile, in rapporto con il ricorso a diversi laboratori, con l’ampiezza dell’arco temporale analizzato e con l’intervento di altri elementi di variabilità, stagionali e non, caratteristici di atleti professionisti …(cfr la relazione di perizia alla pagina 23)>>;
3) sono state riscontrate due determinazioni di emoglobina di livello superiore a 17,0 g/dl e due di ematocrito di livello superiore al 50%, tra cui deve essere annoverato anche il dato contenuto nel referto DI LIVIO del 28.8.1997 eliminato dalla valutazione (n.d.e.: occorre precisare che la seconda determinazione in eccesso di ematocrito è quella del 22.3.1995 di DESCHAMPS, in ordine alla quale il perito ha parlato di “indici significativi di errore analitico”); si tratta, secondo il perito, di un numero di valori in eccesso inferiore alle attese;
4) il conteggio dei reticolociti compare solamente nei referti più recenti e in numero inadeguato a realizzare una valida elaborazione statistica; il superamento del valore di riferimento è comunque riscontrabile in un solo referto concernente il calciatore PESSOTTO;
per il bilancio marziale =
5) i valori medi della ferritina e della saturazione della transferrina sono sostanzialmente nella norma con poche eccezioni non significative;
6) la variabilità media della ferritina e della saturazione della transferrina è, per i giocatori presi in esame, considerevole, sia da un soggetto all’altro, sia nello stesso soggetto, dovendosi segnalare che alcuni atleti presentano una variabilità molto spiccata;
7) sono state
rilevate numerose determinazioni singole di saturazione di transferrina al di
sotto del limite del 16% o al di sopra del limite del 45%, dovendosi precisare
che in tali casi non sono state, invece, evidenziate differenze nei parametri
ematologici dell’emoglobina e dell’ematocrito;
8) il prof. D’ONOFRIO, preso atto che dalle dichiarazioni di alcuni calciatori
emerge l’avvenuta somministrazione di preparati a base di ferro, ha osservato
che tale trattamento, molto diffuso nello sport agonistico, <<…può aver
contribuito in maniera sostanziale all’eterogeneità dei risultati delle
determinazioni, rendendone più difficile l’interpretazione sotto un profilo
generale …(ibidem, pagina 28)>>;
9) infine, è stato
osservato che la carenza funzionale di ferro, quale indizio di stimolazione
esogena dell’eritropoietina, <<… deve essere presa in seria considerazione in
quei calciatori della JUVENTUS in cui è frequente il riscontro di percentuale di
saturazione della transferrina inferiore al 16% a fronte di valori di ferritina
superiori a 30, indice di depositi marziali ben rappresentati …(ibidem)>>.
Il perito ha, poi, preso in considerazione il tema della variabilità stagionale
dei parametri ematologici e marziali, precisando che tale aspetto viene
influenzato, seppure in modo non rilevante, dall’avvicendarsi stesso delle
stagioni, dalle diverse fasi di allenamento dell’atleta, dall’entità degli
sforzi fisici posti in essere nel corso dell’attività sportiva e dall’eventuale
verificarsi di infortuni o di altre cause di inidoneità. Per quanto concerne la
situazione dei calciatori presi in considerazione, deve essere registrato, in
primo luogo, un andamento altalenante ed irregolare, nonché una vera e propria
anomalia, rappresentata dalla circostanza che nella stagione agonistica 1996/97
i valori medi di emoglobina risultano inferiori a quelli delle stagioni
immediatamente precedente ed immediatamente successiva, mentre per i valori
della ferritina si assiste al fenomeno contrario. Ha osservato il perito: <<…
non è possibile individuare una spiegazione semplice per queste evidenti
irregolarità del ritmo stagionale. Il calo della ferritina in corrispondenza
degli aumenti di emoglobina, e viceversa, può riflettere una deplezione dei
depositi nelle fasi di aumentata eritropoiesi, che poteva in teoria verificarsi
senza necessariamente implicare l’intervento di una stimolazione esogena. Più
strano e meno spiegabile sotto il profilo fisiopatologico è il diverso
comportamento dei parametri nelle diverse stagioni: se per la ferritina si può
supporre un variare della supplementazione con preparati di ferro, meno agevole
e immediata è l’identificazione del motivo per cui i livelli medi di emoglobina
nel 1997-98 erano costantemente più elevati rispetto ai valori medi del 1996-97
…(ibidem, pagina 31)>>.
Altro tema affrontato dal prof. D’ONOFRIO è stato quello della variabilità per
ruolo, in ordine alla quale gli studi effettuati sulla base di una casistica
molto elevata hanno consentito di stabilire che i centrocampisti hanno valori
medi di emoglobina più bassi dei soggetti dediti ad altri ruoli calcistici,
verosimilmente per il fatto di svolgere un lavoro di resistenza che favorisce
l’emodiluizione. Nei giocatori della JUVENTUS, al contrario, i valori medi di
emoglobina dei centrocampisti sono risultati lievemente maggiori rispetto a
quelli dei giocatori di diverso ruolo, ma con livelli di ferritina più bassi.
Il perito ha, ancora, rilevato un dato ritenuto significativo. Per la maggior
parte degli atleti esaminati i valori più elevati di emoglobina e di ematocrito
sono coincidenti e concentrati in periodi ristretti di tempo, individuabili –
quanto all’emoglobina - da aprile a giugno del 1996, nonché da dicembre 1997 a
marzo 1998. Questa concentrazione, non legata a modificazioni di carattere
stagionale, <<…può essere nel primo caso attribuita almeno in parte a una
possibile sovrastima analitica dell’emoglobina stessa (n.d.e.: rilevabile dai
valori di MCHC, come precisato dal perito medesimo). Nel secondo caso (dicembre
’97 – marzo ’98), non essendo rilevabile alcuna variabile strumentale, potrebbe
essere chiamato in causa con maggiore verosimiglianza un effetto di stimolazione
eritropoietica esogena…(Ibidem, pagina 34)>>.
Una sezione rilevante della perizia del prof. D’ONOFRIO è stata riservata alle
considerazioni sui singoli atleti ed essa inizia con una premessa metodologica
molto importante sulla rilevanza della “somma della variabilità biologica
intraindividuale e della variabilità analitica legata alla riproducibilità del
laboratorio”. Di qui l’elaborazione di un criterio di valutazione, significativo
sotto il profilo statistico, rappresentato dalla “differenza critica”, che nel
breve e medio termine (ossia da un giorno all’altro e da un mese all’altro) è
rappresentata per l’emoglobina dalla percentuale del 13% e per l’ematocrito da
quella del 12%, mentre nel lungo termine (ossia oltre i due mesi e nell’ambito
dell’anno, tenuto conto della variabilità stagionale), si attesta sul 16% per
l’emoglobina e del 15% per l’ematocrito. Cosicchè ogni differenza fra due
successivi valori osservati nello stesso paziente, in tempi diversi, che superi
il valore previsto dal concetto di differenza critica <<… può essere attribuita,
quindi, con buona probabilità, a una modificazione non fisiologica intervenuta
nel paziente: ad esempio l’insorgenza o l’evoluzione di una malattia, oppure
l’assunzione di farmaci (…). Per quanto riguarda i parametri ematologici, se non
intervengono fattori esterni, come errori di laboratorio (come nei due casi
prima descritti) l’emoglobina si modifica significativamente solo per effetto di
malattie o della loro cura (emorragie di varia natura, carenze gravi di ferro o
di alcune vitamine), oppure per l’assunzione di eritropoietina (e in misura meno
definita di ormoni androgeni) o per l’esecuzione di trasfusioni. Diversamente
dall’emoglobina, il calcolo delle differenze critiche per i parametri del
bilancio marziale in questo contesto appare inadeguato a fornire risultati
interessanti, a causa soprattutto dell’accertata assunzione di ferro da parte di
diversi atleti, peraltro con modalità, tempi e dosi imprecisati. Per il ferro si
deve soprattutto fare riferimento alle determinazioni in cui viene superato il
valore minimo o massimo dell’intervallo di normalità …(cfr. la relazione di
perizia alle pagine 35 e 36)>>.
All’esplicitazione del criterio di metodo segue nella perizia l’esame delle
situazioni analitiche dei singoli giocatori presi in considerazione con la
puntuale segnalazione dei casi di manifestazione della differenza critica,
nonché delle risultanze ritenute comunque significative. Al termine di tale
puntigliosa ed ampia valutazione il prof. D’ONOFRIO è giunto, come già si è
accennato, alla conclusione che ai giocatori della JUVENTUS la eritropoietina
umana ricombinante sarebbe stata somministrata:
- in forma acuta e per brevi periodi ad A. CONTE ed Alessio TACCHINARDI <<…per superare momenti critici caratterizzati da diminuzioni dell’emoglobina, spesso a seguito di eventi morbosi intercorrenti; la rapidità degli aumenti di emoglobina in questi casi fa ritenere l’uso dell’eritropoietina praticamente certo e non giustificato sul piano clinico; in alternativa, un effetto simile potrebbe essere stato prodotto solo da trasfusioni o autotrasfusioni non giustificate e non riportate nella documentazione clinica…>>;
- in forma cronica
e a dosi basse anche ad altri atleti, <<…per sostenere livelli di emoglobina
poco più elevati di quelli naturali, sopratutto in alcune stagioni e in alcuni
periodi, da ritenere molto probabile per la coincidenza degli indizi sopra
esposti…(cfr. la relazione di perizia alla pagina 72)>>.
Si tratta, a questo punto, di prendere in esame i risultati dell’accertamento
peritale del prof. D’ONOFRIO e di valutarli in modo rigoroso, evitando, quanto
più possibile un errore di fondo che ha caratterizzato il giudizio di primo
grado. Nel processo svoltosi avanti il Tribunale di Torino l’opera del predetto
perito è stata sottoposta ad un fuoco di fila di critiche ed obiezioni da parte
della difesa e del consulenti della stessa, che talora è apparso francamente
eccessivo. Tale sovrabbondanza di censure tecniche – sul metodo seguito, sui
dati raccolti, sul numero di giocatori presi in esame, sul mancato rispetto
delle premesse metodologiche concordate con i consulenti e così via – ha in
qualche modo fatto perdere di vista l’obiettivo principale della vicenda
processuale, ossia quello della corretta valutazione delle risultanze sotto il
profilo del regime probatorio vigente. In altri termini, è del tutto evidente
che in una materia estremamente specialistica, come quella che ci occupa,
l’opera degli esperti è fondamentale ed insostituibile, ma deve essere
altrettanto chiaro che, una volta messe insieme tutte le tessere del mosaico
tecnico, la valutazione del fatto va operata unicamente sotto il profilo
giuridico e sulla base delle regole del sistema legale in tema di prova. Ciò
costituisce forse un’ovvietà, ma a questo Collegio pare che tutte le parti si
siano, per così dire, fatte prendere la mano dai profili tecnici, scaturiti
dalle conclusioni del perito e dei consulenti e dalle interminabili discussioni
svoltesi tra gli stessi esperti, assegnando un ruolo meno incisivo al
trasferimento di tali dati sul piano della valutazione giuridica del materiale
probatorio disponibile ed utilizzabile.
Si tratta, allora, di fare alcune premesse.
In primo luogo, è necessario puntualizzare che nelle stagioni agonistiche prese
in considerazione dalle indagini – ossia negli anni dal 1994 al 1998 – ed anche
successivamente non venne riscontrato alcun caso di positività a sostanze
dopanti in nessuno dei giocatori in forza presso la JUVENTUS.
In secondo luogo, non esiste agli atti del processo alcun elemento probatorio
concernente l’avvenuto acquisto, la detenzione e la somministrazione della
eritropoietina umana ricombinante ai predetti atleti. L’osservazione può
apparire scontata, ma non lo è alla luce di quanto rinvenibile in altre vicende
processuali. Nell’affrontare la questione dell’applicabilità al caso di specie
della norma dell’articolo 1 della legge 401/1989, la Corte ha preso visione di
una serie di note pronunce della giurisprudenza di merito, che in passato si
sono interessate alla medesima questione (solo per esemplificare, ricordiamo le
sentenze: a) del Tribunale di Trento in data 2.10.2003 sul caso PANTANI; b) del
Tribunale di Ferrara in data 19.11.2003 sulla vicenda del prof. CONCONI; c) del
GIP presso il Tribunale di Roma in data 21.2.1992 sul caso dei giocatori
CARNEVALE e PERUZZI; d) del Tribunale di Bologna in data 1.10.2004 sulla vicenda
del medico sportivo FERRARI; f) della Corte d’Appello di Bologna in data
23.10.2001 in merito ad altra vicenda coinvolgente il ciclista PANTANI). Orbene,
in tutti questi casi, ed anche in altri venuti alla luce negli ultimi anni
specie negli ambienti del ciclismo professionistico, il materiale probatorio
messo a disposizione del giudice, oltre ad essere rappresentato dall’esito degli
accertamenti posti in essere da periti e consulenti, fu invariabilmente
costituito anche da elementi probatori di carattere diretto (dichiarazioni di
atleti coinvolti; rinvenimento delle sostanze dopanti ovvero di tracce in merito
all’acquisizione delle medesime; veri e propri archivi informatici costituenti
il diario delle avvenute somministrazioni; valori ematologici di gran lunga
superiori ai limiti fissati nei diversi protocolli emanati dalle autorità
sportive per la lotta al doping). In altri termini, il contesto probatorio è
stato formato da un sostrato di dati diretti, che gli esperti sono stati
chiamati a chiarire, ad arricchire, ad integrare, a porre in correlazione: in
una parola, ad interpretare. Nel caso di specie nulla di ciò è avvenuto e, se
per gli aspetti puramente farmacologici si è detto in precedenza che le indagini
hanno trovato un limite nella circostanza che tutti i dati di valutazione
provenivano dalla squadra sottoposta al controllo, per i profili di natura
ematologica il limite è rappresentato dalla circostanza che il perito si è
trovato a confrontarsi con esami di laboratorio effettuati anche molti anni
prima e non sempre contenenti tutti i valori che avrebbero potuto risultare
utili per un accertamento più completo. Il giudice, poi, non ha potuto fare
affidamento per la sua decisione su nessun altro elemento probatorio, se non
quelli derivanti dalle conclusioni del perito.
Di conseguenza, la prima questione che si pone è quella della valenza di un
quadro probatorio che, al di là di quanto verrà detto in seguito sulla sua
effettiva consistenza, si fonda esclusivamente su elementi probatori indiretti.
Ed è del tutto evidente che tale situazione, oltre a richiedere un estremo
rigore nella valutazione del materiale disponibile, non avrebbe comunque potuto
condurre il Tribunale di Torino ad affermare l’esistenza di una prova certa in
merito all’acquisizione, detenzione e somministrazione della eritropoietina
umana ricombinante ai giocatori della JUVENTUS da parte di dirigenti della
società.
Del resto, non è possibile ignorare che il prof. D’ONOFRIO ha individuato la
somministrazione della predetta sostanza dopante in termini certamente difformi
dalla sicura evidenza, che è stata ritenuta dal primo giudice. Come già è stato
detto in precedenza, il perito ha, infatti, concluso nel senso che la
somministrazione cronica di eritropoietina umana ricombinante ad un certo numero
di giocatori appare “molto probabile”, mentre quella asseritamente effettuata
nei confronti di CONTE e TACCHINARDI sarebbe stata “praticamente certa”. Sotto
questo profilo, è nel giusto il Tribunale di Torino nell’osservare che <<… il
perito fornisce al giudice le risposte ai quesiti, mentre la valutazione di tali
risposte e la conseguente decisione di assegnare ad esse la qualità di semplici
elementi indiziari ovvero di prova piena della responsabilità dell’imputato sono
operazioni che spettano al giudice e non certo al perito, senza dimenticare
ovviamente che è la perizia stessa che ha valore di prova e i risultati in essa
emergenti sono rimessi alla libera valutazione del giudice come qualsiasi altra
prova. Il linguaggio utilizzato dal perito, che in questo caso ancora una volta
ha messo solo in mostra la prudenza e la pacatezza con cui egli si è comportato
ed ha operato, non può vincolare il conseguente giudizio del giudice che,
invece, si attiene ai risultati tecnici ottenuti e non ai commenti o al
linguaggio con cui gli stessi vengono presentati …(cfr. la sentenza appellata
alla pagina 273)>>. Ma proprio per questo non è possibile non nutrire
perplessità sulla circostanza che una valutazione espressa dal perito in termini
di probabilità e non di certezza, e non corroborata da elementi probatori
diretti, possa condurre ad una conclusione di evidenza della prova in merito
alla sussistenza del fatto contestato. Anche perché non pare possibile
ipotizzare che il perito non sia consapevole della consistente differenza
concettuale che intercorre tra la probabilità e la quasi certezza, da un lato, e
la sicura evidenza, dall’altro lato. Se, poi, il perito avesse ritenuto di poter
ragionare e concludere in termini di certezza, lo avrebbe sicuramente affermato
con la chiarezza, che ha costantemente caratterizzato la sua opera nel presente
processo.
Ma, al di là di questa considerazione, è necessario procedere ad una rigorosa
valutazione della perizia del prof. D’ONOFRIO, per verificare se le conclusioni
della medesima siano pienamente condivisibili o se, invece, possano assumere una
valenza almeno parziale le numerose obiezioni avanzate dai consulenti di parte e
dalle difese.
In precedenza, è stato sottolineato che nel nostro caso non sono stati
riscontrati valori analitici di laboratorio superiori ai limiti fissati nei vari
protocolli che le autorità sportive hanno applicato in tempi diversi, al fine di
arginare e reprimere il fenomeno del doping. Ma è possibile andare oltre tale
dato, poiché, in realtà, gli accertamenti del perito hanno posto in luce che,
sia con riferimento ai valori ematologici medi, sia in relazione a quelli del
bilancio marziale, la situazione dei giocatori della JUVENTUS non si discostava
dalle medie della popolazione. Analoga conclusione è stata formulata anche per i
dati relativi alla variabilità individuale degli atleti presi in considerazione.
Questa realtà incontestabile è stata valutata dal perito e posta correttamente
in risalto nella relazione scritta, nella quale, tuttavia, si è andati alla
ricerca di altri dati di giudizio, sia di carattere generale (ossia concernenti
la situazione complessiva degli atleti valutati), sia di carattere particolare
(ossia attinenti alla situazione del singolo giocatore), che, esaminati
congiuntamente, hanno condotto il perito a formulare le conclusioni di cui si è
già parlato in precedenza.
Ora, tale metodo di verifica è stato severamente posto in discussione dalle
difese, che lo hanno efficacemente definito una ricerca dell’anormalità nella
normalità, poiché, tramite l’esame comparato di una serie di valori
assolutamente nella norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi, il
perito ha individuato taluni caratteri di anormalità, che lo hanno portato a
concludere per l’avvenuta somministrazione della eritropoietina umana
ricombinante in forma acuta o in forma cronica.
Le critiche della difesa sulla sostanza di tale metodo di verifica sono state
recisamente respinte dal Tribunale di Torino sul presupposto che gli
accertamenti e le conclusioni del perito fossero in sintonia con i quesiti posti
dal giudice ed, in particolare, con il terzo di essi, che non imponeva al perito
<<… di individuare se fossero stati superati negli esami dei giocatori i valori
comunemente ritenuti normali, essendo stato richiesto al perito, invece, di dare
una valutazione delle variazioni eventualmente riscontrate nei valori
ematologici di tutti o di alcuni giocatori …(cfr. la sentenza appellata alla
pagina 252)>>.
L’osservazione del Tribunale di Torino è sicuramente corretta, nel senso che il
perito si è mosso all’interno del quesito postogli, che, del resto, era
sufficientemente ampio da consentirgli ampio margine di manovra. Ma, a giudizio
della Corte, l’aspetto da valutare con grande attenzione non è quello della
correttezza o della capacità professionale del perito, che appaiono fuori
discussione, quanto piuttosto quello di stabilire l’effettiva valenza probatoria
di un risultato peritale, che è giunto ad individuare taluni caratteri di
anormalità partendo dall’esistenza di valori ematologici assolutamente nella
norma della popolazione e collocando i dati “anormali” comunque all’interno del
range di normalità.
Occorre, dunque, ripercorrere l’iter seguito dal perito, per verificarne il
reale impatto probatorio, dovendosi ricordare che tale valutazione dovrà tenere
conto non solo del contenuto della relazione, ma anche dei dati entrati nel
processo a seguito dell’approfondita discussione dell’elaborato peritale,
svoltasi durante l’istruzione dibattimentale del giudizio di primo grado.
Il prof. D’ONOFRIO ha, in primo luogo, indicato una serie di elementi di
valutazione di carattere generale, che sarebbero tali da individuare “indizi”
della presenza di un contesto non fisiologico di variabilità. Si tratta, più
precisamente, delle considerazioni svolte nella relazione di perizia a proposito
della variabilità per stagione, della variabilità per ruolo, della
concentrazione di valori più elevati di emoglobina in due periodi particolari,
ossia da aprile a giugno del 1996, nonché da dicembre 1997 a marzo 1998, nonché
della frequente reiterazione degli esami nei confronti di buona parte dei
giocatori in questione. Poiché le osservazioni del perito in merito a tali
aspetti dei suoi accertamenti sono già state riepilogate in precedenza, non si
ritiene opportuno ripetere cose già dette.
E’ interessante, piuttosto, ricordare che lo stesso perito con grande
correttezza ha precisato, nel corso delle udienze dibattimentali dedicate alla
discussione del suo operato, che il dato della variabilità per ruolo possiede
una valenza molto limitata (cfr., in particolare, le integrazioni alla perizia
in data 2.9.2004 alla pagina 9). Ricordiamo brevemente che il perito aveva
notato come nella JUVENTUS i centrocampisti presentassero valori di emoglobina
più alti rispetto ai giocatori di altri ruoli, a differenza di quanto osservato
di regola. La puntualizzazione del perito è stata opportuna, specie ove si
consideri che nel calcio moderno le differenze tra alcuni ruoli sono
evanescenti, cosicchè appare arduo trarne validi elementi di giudizio. Del
resto, le difese sono state in grado di dimostrare che le anomalie segnalate dal
perito in tema di variabilità per ruolo trovavano una conferma non completa nei
risultati di laboratorio. Del resto, anche il Tribunale ha giustamente osservato
a questo proposito che <<…non si ritiene di poter considerare decisive le
differenze rimarcate a tal riguardo, sulla base dell’individuazione astratta e
schematica per ruolo …(cfr. la sentenza appellata alla pagina 258)>>.
Per quanto concerne, inoltre, il problema della concentrazione di valori elevati
di emoglobina in due periodi specifici, è stato nuovamente il perito a
riconoscere che le spiegazioni fornite dal dottor A. (e legate alle diversità
delle caratteristiche degli allenamenti in vista di impegni agonistici
particolarmente onerosi) meritano di essere ritenute attendibili, almeno per
quanto attiene al primo dei due periodi incriminati (cfr., in particolare, le
note 7.10.2004 alla pagina 4, occorrendo aggiungere che il prof. D’ONOFRIO ha
continuato, invece, ad attribuire un valore indiziario inalterato ai dati
concernenti il secondo periodo, quello intercorrente tra il dicembre del 1997 ed
il marzo del 1998).
Per quanto attiene, infine, al numero rilevante di controlli e di esami, ai
quali vennero sottoposti i giocatori della JUVENTUS spesso con cadenze temporali
brevi, il perito nelle note 7.10.2004 (pag. 3) ha precisato che le osservazioni
svolte dalle difese e dai consulenti di parte hanno recato utili chiarimenti
“per un buon numero di prelievi ravvicinati”, anche se il giudizio critico – ed
il conseguente valore indiziario – permane per altri casi molto indicativi.
Ciò premesso, la Corte osserva che, al di là dell’uso inappropriato del termine
“indizio” per definire i dati di valutazione esaminati in precedenza (al perito
non è richiesto di conoscere il significato giuridico di determinati termini
tecnici), il valore probatorio di quanto accertato dal prof. D’ONOFRIO è
francamente molto modesto. Intanto, occorre ricordare che le anomalie segnalate
dal perito appaiono tutte circoscritte in quell’ambito di normalità di valori,
di cui si è parlato in precedenza. Inoltre, lo stesso prof. D’ONOFRIO ha
ridimensionato la valenza dei dati osservati, adeguandosi almeno in parte alle
spiegazioni ed alle opinioni giunte dal versante delle difese. Non si può, poi,
ignorare che il dato della concentrazione temporale di valori alti di emoglobina
concerne un numero molto limitato di giocatori, ove lo si intenda riferito ad
entrambi i periodi di tempo presi in considerazione. Senza contare che il perito
per l’elaborazione di tale dato ha utilizzato i valori di emoglobina più elevati
di ciascun giocatore nei periodi in osservazione, e non quelli medi come
suggerito dai consulenti della difesa. La scelta non pare condivisibile anche
alla luce delle ragioni che l’hanno determinata, avendo il perito precisato
testualmente che <<…il sospetto di stimolazione eritropoietica deriva proprio
dall’accumularsi in tali periodi dei valori più elevati: è logico che i valori
riportati in tabella 5 siano i più alti, dal momento che questo non è uno studio
epidemiologico né una valutazione statistica di medie, ma la raccolta di dati
specifici rilevati in un periodo specifico. Proprio per questa coincidenza può
essere loro attribuito uno specifico valore indiziario. E’ anche logico che
siano stati esclusi da questa valutazione gli atleti in cui questi indizi
apparivano assenti: il fenomeno riguarda “una maggioranza di atleti”, non
tutti…(cfr. le integrazioni alla perizia 2.9.2004 alla pagina 9, precisando che
la tabella 5 compare nella successiva pagina 10)>>. Non è possibile dimenticare
che il dato della concentrazione temporale della maggiore emoglobina è stato
utilizzato come “indizio” della somministrazione cronica e generalizzata della
eritropoietina umana ricombinante al complesso dei giocatori della JUVENTUS
presi in considerazione, cosicchè non sembra corretto costruire il dato
probatorio utilizzando solo gli elementi maggiormente in sintonia con l’ipotesi
accusatoria senza tenere conto di quelli favorevoli. Infine, in ordine
all’andamento stagionale altalenante dei valori dell’emoglobina e della
ferritina, non si può fare a meno di osservare:
a) che lo stesso perito ha ritenuto che non è possibile <<… individuare una spiegazione semplice per queste evidenti irregolarità del ritmo stagionale …(cfr la relazione scritta alla pagina 31)>>;
b) che la questione risente delle critiche e delle perplessità già espresse in merito al problema della concentrazione di valori più elevati di emoglobina in periodi specifici;
c) che si tratta
comunque di andamenti che rientrano nella norma dei dati generali della
popolazione.
Per quanto concerne, invece, l’ambito individuale dei singoli atleti tenuti in
osservazione, il perito ha utilizzato il criterio della “differenza critica”,
già sinteticamente descritto in precedenza, tramite il quale ha ritenuto di
individuare una serie di anomalie nei valori ematologici dei giocatori della
JUVENTUS (spesso anche in rapporto alle risultanze del bilancio marziale), che
rappresentano una sorta di dato probatorio “cerniera” tra gli “indizi” di
carattere generale appena illustrati e la situazione particolare di due atleti -
CONTE e TACCHINARDI -, per i quali la sussistenza di casi di variabilità
spiccata dei valori ematologici hanno condotto lo stesso perito a parlare di una
somministrazione di eritropoietina umana ricombinante “praticamente certa”. In
altri termini, il criterio della differenza critica è stato applicato a tutti i
giocatori presi in considerazione, conducendo il perito a delineare anomalie,
che, per un verso, lo hanno determinato a ritenere confermata l’ipotesi della
somministrazione cronica e generalizzata della eritropoietina umana ricombinante
e, per altro verso, hanno consentito di ipotizzare per i due predetti atleti un
uso “acuto” della medesima sostanza in periodi tempo ben determinati e
caratterizzati dall’esigenza di ottenere un pronto recupero degli stessi
giocatori a seguito di gravi infortuni subiti.
Come si è detto, anche l’utilizzo del criterio della differenza critica è stato
oggetto di forti censure da parte delle difese, soprattutto per il fatto che ci
si troverebbe in presenza di una metodologia di accertamento nuova e mai
utilizzata nell’ambito dei protocolli, che le Autorità sportive hanno elaborato
nel tempo in vista della lotta contro il doping. Critiche altrettanto
consistenti sono state rivolte al perito in merito alle scelte operate
nell’individuare il numero di giocatori da valutare e l’identità dei medesimi in
relazione al periodo di permanenza nella JUVENTUS; nel prendere in
considerazione anche valori analitici relativi ad esami effettuati al di fuori
del periodo in contestazione; nell’utilizzare in modo altalenante e non coerente
il rapporto esistente tra i valori dell’emoglobina (considerati molto
significativi anche a causa della stabilità di tale dato analitico) ed alcuni di
quelli del bilancio marziale (con particolare riguardo alla ferritina ed alla
percentuale di saturazione della transferrina). Occorre aggiungere che le
censure delle difese si sono concentrate anche sulla sentenza del Tribunale di
Torino, che, oltre a sviluppare una difesa dell’opera del perito, avrebbe in
qualche modo sovradimensionato le conclusioni del medesimo, nonostante che
quest’ultimo nel corso dell’istruzione dibattimentale avesse, a fronte della
numerose obiezioni sollevate dai consulenti della difesa, talvolta operato
correzioni e ridimensionamenti delle affermazioni contenute nella relazione
scritta.
Il capitolo relativo alle polemiche sorte nei confronti dell’opera del prof.
D’ONOFRIO rappresenta un aspetto deprecabile della presente vicenda processuale,
dal momento che spesso l’ansia di svolgere con efficacia obiezioni di carattere
difensivo ha generato atteggiamenti vicini all’acrimonia e comunque a critiche
non giustificate nei confronti del perito. Quest’ultimo, peraltro, nel pieno
rispetto dell’ampio quesito ricevuto dal giudice, ha ritenuto opportuno
utilizzare un criterio – quello appunto della differenza critica -, che non
rappresenta una novità priva di validità scientifica. Sta, poi, al giudicante
interpretare le conclusioni del perito e valutare se il criterio è stato
applicato correttamente e quale ne sia, in definitiva, l’effettiva valenza
probatoria. Occorre ancora aggiungere che in questa sede non si ritiene
opportuno descrivere nuovamente le caratteristiche salienti del criterio
utilizzato dal perito, dovendosi operare un richiamo integrale a quanto
illustrato, seppure in modo sintetico, in altra parte della motivazione. Del
resto, il criterio della differenza critica è stato ampiamente esposto e
spiegato sia nella sentenza di primo grado che nella relazione scritta del prof.
D’ONOFRIO.
Ciò che piuttosto interessa alla Corte è effettuare, innanzitutto, una verifica
generale dei risultati applicativi del criterio medesimo e sotto questo profilo
si rendono necessarie alcune considerazioni.
In primo luogo, occorre ancora ribadire che i valori analitici utilizzati dal
perito nell’ambito del criterio della differenza critica rientravano nei limiti
della media generale della popolazione, cosicchè tutte le modificazioni
individuate nella perizia (ossia principalmente le variazioni in aumento o in
diminuzione dei dati concernenti l’emoglobina e l’ematocrito) rappresentano
sostanzialmente dei casi di asserita anormalità circoscritti in un contesto di
normalità.
Questa prima osservazione è rilevante di per se stessa, ma appare tanto più
significativa, ove si consideri che il prof. D’ONOFRIO ha individuato situazioni
di spiccata anomalia nell’applicazione del criterio della differenza critica
solo in relazione ad un numero molto limitato di giocatori. Se, infatti, si
prescinde dalla valutazione dei casi CONTE e TACCHINARDI, di cui si tratterà in
modo più approfondito nel prosieguo, ci si trova in presenza di un panorama ben
poco indicativo sotto il profilo probatorio a causa delle seguenti circostanze:
1) per la maggior parte degli atleti in questione i dati analitici, in generale, e quelli dei parametri ematologici, in particolare, non hanno registrato anomalie di sorta o comunque alcuna anormalità concretamente indicativa in senso accusatorio (si confrontino, sia nella relazione di perizia che nell’istruzione dibattimentale, i casi dei giocatori DI LIVIO, FERRARA, IULIANO, PADOVANO, PECCHIA, PERUZZI, RAMPULLA, VIALLI e ZIDANE, dovendosi osservare che talvolta nella sentenza di primo grado si assiste, relativamente a tali atleti, ad una sorta di enfatizzazione in senso accusatorio delle osservazioni del perito).
2) Almeno in un caso deve essere evidenziata la presenza di una valutazione errata da parte del perito, il quale nel corso dell’ampia discussione svoltasi nell’istruzione dibattimentale ha correttamente riconosciuto l’errore. Il riferimento è, in particolare, alla situazione del giocatore AMORUSO: nella relazione di perizia è stato indicato un solo caso di superamento della differenza critica in forza dell’aumento dell’emoglobina del 14% in due mesi, individuato in relazione al valore di 15,4 di tale parametro nell’esame del 5.6.1997, mentre è stato chiarito che il predetto valore era, in realtà, di 14,5 e che, di conseguenza, non vennero superate le percentuali indicate dal perito. Solo per completezza, si deve rilevare che al Tribunale di Torino è sfuggita l’esistenza di tale errore (cfr., infatti, quanto scritto a pagina 259 della sentenza impugnata).
3)
In altre situazioni la discussione tra il perito ed i consulenti di parte ha
permesso di giungere ad un ridimensionamento dei risultati della perizia, come
nel caso del giocatore BIRINDELLI. In ordine a questo atleta nella relazione il
prof. D’ONOFRIO ha segnalato genericamente che <<… la differenza critica è
superata in almeno cinque occasioni … (cfr. l’elaborato scritto alla pagina
38)>>, precisando tuttavia che il dato più significativo <<… risiede nella
coincidenza del punto di massima escursione dell’emoglobina (da 12,9 a 15,1 pari
al 17,1% in due mesi) con il più basso valore di saturazione percentuale della
transferrina, al giorno 29.12.1997. In questa data la ferritina era 112. Un dato
isolato, ma peculiare, nel contesto di una discreta variabilità ematologica
…(ibidem)>>. Durante l’istruzione dibattimentale la difesa ha evidenziato che il
campione di sangue rilasciato da BIRINDELLI il 10 ottobre del 1997, oltre ad
essere stato analizzato dalla clinica FORNACA di Torino, venne esaminato anche
dal laboratorio della Banca del Sangue presso l’ospedale MOLINETTE del capoluogo
piemontese, risultando un valore di emoglobina superiore a quello preso in esame
dal perito (più precisamente: 13,4 anziché 12,9). Utilizzando, dunque, il dato
della Banca del Sangue, la percentuale di differenza rispetto al successivo
valore di riferimento di 15,1 del 29.12.1997 sarebbe risultata del 13% circa e
non si sarebbe verificato il superamento della differenza critica. Occorre
precisare che nella sentenza impugnata relativamente al giocatore BIRINDELLI si
è semplicemente osservato da parte del Tribunale di Torino che <<… la differenza
critica risulta superata in almeno cinque occasioni …(cfr. la sentenza appellata
alla pagina 259)>>. Non è chiaro se il primo giudice non ha colto il significato
della precisazione introdotta dalla difesa, oppure se, più verosimilmente, non
ha dato rilievo alla medesima a causa del fatto che i due valori presi in
considerazione dal perito (12,9 e 15,1 di emoglobina) derivavano entrambi da
analisi svolte presso il medesimo laboratorio (quello della clinica FORNACA),
mentre la ricostruzione della difesa presuppone il riferimento a risultati di
laboratori diversi (Banca del Sangue per il valore di 13,4 e clinica FORNACA per
quello di 15,1). Un’osservazione in tal senso del primo giudice compare, del
resto, nella trascrizione dell’udienza del 28.6.2004 (la citazione si ritrova
anche alla pagina 174 dell’appello presentato nell’interesse del dottor A.).
Resta comunque il fatto incontestabile che, utilizzando i dati analitici secondo
il criterio del favor rei (al di là della considerazione sulla diversità dei
laboratori di provenienza, che sembra più che altro formalistica), l’unico
episodio significativo concernente il giocatore BIRINDELLI avrebbe dovuto essere
letto in modo difforme da quanto risulta nella perizia.
4) Nelle integrazioni alla perizia del 2 settembre 2004 il prof. D’ONOFRIO,
rispondendo ad alcune censure avanzate dalle difese e dai consulenti di parte in
merito alla validità del metodo della differenza critica, ha svolto alcune
interessanti osservazioni, che meritano di essere citate testualmente per la
loro chiarezza: <<… il ricorso alla differenza critica è stato introdotto nella
Perizia come elemento di guida, di riferimento, per mettere a disposizione del
Giudice un criterio generale, il più possibile obiettivo e clinico, per
l’interpretazione delle variazioni. Il mutare del valore di emoglobina, al di
fuori dei due casi particolari analizzati successivamente, non è mai stato
segnalato nella Perizia come elemento isolato di sospetto sia che fosse
inferiore o superiore alla differenza critica: in altri termini, al di fuori dei
due casi di CONTE e TACCHINARDI, non è il singolo aumento che viene quantificato
e giudicato, ma l’andamento degli aumenti e delle diminuzioni, il loro peculiare
raggrupparsi nel tempo, il loro associarsi con modificazione dei parametri del
ferro o con l’effettuazione i controlli ravvicinati. (…) Non è sostenibile, né
mai da me affermato, che l’uso di eritropoietina determini di norma
modificazioni dell’emoglobina superiori alla differenza critica. Né, di
conseguenza, che se è superata la differenza critica si possa escludere
l’intervento dell’eritropoietina. (…) L’obiezione riguardante la non
consecutività degli esami tra i quali la differenza critica è superata non è
fondata, in quanto la differenza critica si definisce come differenza tra valori
successivi non necessariamente consecutivi. La consecutività è ovviamente
funzione del numero e della frequenza degli esami effettuati. Nel caso teorico
di un soggetto che passa da 13 a 16 g/dl di emoglobina in due settimane,
effettuando controlli ogni pochi giorni la differenza critica potrebbe non esser
mai superata in esami consecutivi. Quello che conta invece è che in un mese, tra
il primo e l’ultimo controllo della sequenza, si sarebbe verificato un aumento
molto consistente. Naturalmente sono importanti non solo gli aumenti, ma anche
le diminuzioni di emoglobina (…). Uno stimolo crea una situazione in un senso,
la sua cessazione determina una variazione nel senso opposto: e sono entrambe
degne di considerazione …(cfr. le suindicate integrazioni alle pagine 6, 7,
8)>>.
Come si può vedere, si tratta di affermazioni molto chiare e dotate di un
contenuto logico ineccepibile. Nel contempo, però, si tratta di osservazioni che
delineano i limiti del metodo utilizzato dal perito.
Infatti, le considerazioni appena riportate portano ad osservare: a) che i
singoli aumenti dell’emoglobina non possono essere giudicati veramente
significativi, se non in casi del tutto peculiari; b) che è rilevante
l’andamento degli aumenti come quello delle diminuzioni dei valori ematologici,
ma solo se abbinati ad altri elementi (i valori del bilancio marziale –
peraltro, soggetti a grande variabilità -, la reiterazione delle analisi, il
raggrupparsi nel tempo,…), che non sono predeterminati, ma che, di volta in
volta, possono venire impiegati come elementi di ulteriore sospetto a fronte
delle variazioni dell’emoglobina; c) che non è possibile fare riferimento al
rapporto esistente tra valori consecutivi, a causa delle motivazioni chiaramente
spiegate dal perito, ma che non vi è una regola precisa neppure in relazione ai
valori successivi, poiché è del tutto evidente che, disponendo di un numero
elevato di esiti di laboratorio effettuati nei confronti del medesimo soggetto
in un arco di tempo considerevole, la possibilità di andare a “pescare” senza
una regola definita due valori successivi superiori alla differenza critica
influisce enormemente sull’esito della valutazione.
In buona sostanza, non vi è nessun dubbio che il metodo della differenza critica
non rappresenti un invenzione del perito e che questi lo abbia correttamente
utilizzato nel contesto dell’ampio quesito posto dal Tribunale di Torino. Ma la
validità in concreto di tale metodo – specie se riferito alle esigenze
probatorie del processo penale – esce ridimensionata sulla base delle
affermazioni dello stesso prof. D’ONOFRIO, che, del resto, ha valutato il metodo
stesso solo come un criterio di carattere generale per il giudicante, una guida
per l’interpretazione dei dati eventualmente a disposizione. E fino a questo
momento, come abbiamo visto, il criterio fornito dal perito non ha contribuito
ad individuare nessun elemento di prova dotato di una qualche consistenza.
Rimanendo ancora nell’ambito dell’ipotesi di somministrazione cronica della
eritropoietina umana ricombinante formulata dal perito, appare opportuno
esaminare il caso del giocatore PESSOTTO, al quale il Tribunale di Torino e
soprattutto il Procuratore Generale hanno attribuito una rilevanza particolare.
Nella relazione di perizia il prof. D’ONOFRIO ha osservato che la situazione
ematologica del predetto atleta, anche se connotata da una variabilità generale
apparentemente modesta e da una media ampiamente nella norma per emoglobina ed
ematocrito, presenta diversi elementi sospetti legati a picchi di emoglobina,
alla conta dei reticolociti ed alla ridotta percentuale di saturazione della
transferrina, precisando: <<… in tre occasioni l’emoglobina arriva a un livello
più elevato della media: il 13.6.1995 (16,2), il 27.4.1996 (15,9) e il
14.10.1998 (16,2 con una salita di 1 g. in meno di tre settimane in piena
stagione agonistica). Quest’ultimo picco di emoglobina potrebbe essere
collegato con una conta di reticolociti particolarmente elevata (2,7%)
registrata 40 giorni prima, il 7.8.1998. (…) Dopo il picco del 14.10.1998 l’emocromo
viene ripetuto a distanza di soli tredici giorni e l’emoglobina risulta
diminuita di 2 g/dl (14,1%), un calo veramente importante, superiore alla
differenza critica e non legato apparentemente a variazioni dell’attività
agonistica. Può essere qui lecito il dubbio della possibile sospensione di uno
stimolo esogeno, prescritta in seguito al riscontro di un valore eccessivamente
alto. (…) La percentuale di saturazione della transferrina è ridotta a meno di
16% in 4 occasioni, in cui la ferritina è sempre normale. Questo quadro può
essere indicativo di insufficienza funzionale di ferro, come si verifica nelle
condizioni di eritropoiesi stimolata …(cfr la relazione di perizia alle pagine
59 e 60)>>.
Il Tribunale, commentando le risultanze della perizia, ha posto l’accento
soprattutto sull’elemento della reiterazione in tempi brevi degli esami del
sangue di PESSOTTO, osservando: <<… il contestuale e consistente aumento di
emoglobina e di ematocrito, la inspiegabile ripetizione ravvicinata degli esami
del sangue, la caduta di notevole livello registrata in pochi giorni dei valori
di emoglobina e di ematocrito e la progressiva riduzione della percentuale di
reticolociti sono tutti elementi che concordemente possono trovare adeguata
spiegazione solo con la somministrazione di eritropoietina al giocatore nella
fase della preparazione estiva, somministrazione interrotta successivamente,
magari proprio in presenza del dato elevato di reticolociti. Soltanto così,
oltretutto, si spiega la richiesta di tale parametro nelle analisi del 7 agosto
e solo così si spiega l’andamento di tutti i parametri interessati, prima
consensualmente e sensibilmente rivolti verso l’alto, secondo i tempi richiesti
perché l’eritropoietina potesse esplicare i propri effetti e, dopo la
sospensione della stimolazione, tutti velocemente tendenti verso il basso. Il
tutto seguito dalla assidua monitorizzazione del giocatore, attraverso i tanti
esami del sangue ravvicinati …(cfr. la sentenza appellata alla pagina 263)>>.
Occorre aggiungere che il primo giudice ha, inoltre, attribuito grande rilievo
alle dichiarazioni del dottor A., secondo le quali, essendo stato riscontrato
nell’emocromo del 14.10.1998 un valore di ematocrito piuttosto elevato (49,9%,
ossia molto prossimo al 50% previsto come limite massimo nel protocollo CONI “Io
non rischio la salute”), si provvide – su consiglio del consulente ematologico
prof. CAZZOLA – ad effettuare una nuova verifica di laboratorio il 27.10.1998,
acquisendo anche il parametro della creatininuria. Contestualmente il dottor A.
consigliò all’amministratore delegato della JUVENTUS di non aderire al predetto
protocollo del CONI, in quanto fondato sui valori di due parametri (ematocrito e
creatininuria) ritenuti del tutto inefficaci. Di conseguenza: <<… se è vero
quanto l’imputato ha dichiarato e se è soprattutto vero che egli, a distanza di
circa sei anni, ancora ricordi esattamente come si erano svolti i fatti a
proposito delle analisi di Pessotto dell’ottobre 1998 e comunque le associ nel
ricordo alla asserita inutilità ed inefficacia dei parametri sui quali si basava
la campagna del CONI sulla quale veniva chiesta l’adesione delle società
calcistiche, vuol dire che non vi è una spiegazione diversa da quella indicata
dal rappresentante della pubblica Accusa: Pessotto aveva fatto uso di sostanze
vietate e, ciò nonostante, dai risultati relativi ai parametri della campagna
“Io non rischio la salute” egli risultava in regola…(cfr. la sentenza appellata
alla pagina 267)>>.
Il Procuratore Generale nella sua requisitoria ha ripreso e ribadito le predette
considerazioni, affermando che il caso di PESSOTTO individua un’ipotesi di
somministrazione acuta di eritropoietina umana ricombinante. In particolare,
rilevano sia la notevole reiterazione degli esami di laboratorio, sia la già
accennata richiesta di ricercare il parametro della creatininuria. In
particolare, tale ultimo aspetto può essere spiegato unicamente con riferimento
a due scenari: <<… 1) A. sospetta che il calciatore sia dopato e vuole vedere se
si è emodiluito; 2) A. sa di aver dopato il giocatore e vuole verificare come si
comporta questo parametro menzionato nella campagna …(cfr. la terza parte della
requisitoria alla pagina 57)>>. Inoltre, la consapevolezza dell’avvenuta
somministrazione della eritropoietina umana ricombinante a PESSOTTO indusse il
dottor A. a denunciare come inefficace il suindicato protocollo del CONI.
La Corte osserva che nel caso PESSOTTO si registra una evidente
sopravvalutazione dei risultati della perizia. Come abbiamo visto in precedenza,
il prof. D’ONOFRIO ha posto l’accento sui seguenti aspetti della vicenda:
l’atleta presenta costantemente valori ematologici nella norma con una
variabilità media modesta;
il picco del valore dell’emoglobina del 14.10.1998 potrebbe essere collegato con
il valore alto di reticolociti del 7.8.1998;
l’emocromo viene ripetuto a distanza di soli 13 giorni, facendo emergere un calo
dell’emoglobina superiore alla differenza critica, in modo tale fa rendere
lecito il dubbio della possibile sospensione di una pregressa stimolazione
esogena;
in quattro occasioni viene evidenziata una riduzione della percentuale di
saturazione della transferrina, situazione che può essere indicativa di
insufficienza funzionale di ferro.
Come si può vedere agevolmente, il perito ha individuato una serie di dati, che
giustificano, al più, un sospetto di somministrazione cronica di eritropoietina
umana ricombinante. Questo quadro di sospetto diviene nella sentenza un contesto
di utilizzo certo della predetta sostanza vietata, mentre nell’impostazione
della pubblica accusa si giunge a parlare di somministrazione acuta, cosicchè è
evidente che nel primo caso le conclusioni del perito sono state sopravvalutate
in modo consistente, mentre nel secondo caso sono state persino stravolte. Ciò è
stato operato – nel primo e nel secondo caso – non sulla base di elementi
oggettivi e concreti di valutazione, bensì sulla opinabile interpretazione
logica dell’iniziativa del dottor A. di ripetere in tempi brevi l’emocromo
dell’atleta, effettuando la monitorizzazione del parametro della creatininuria,
che usualmente non veniva mai controllato. In definitiva, il caso PESSOTTO deve
essere necessariamente ridimensionato, in quanto appare caratterizzato
unicamente dagli elementi di sospetto che sono stati rilevati, in via generale,
per tutte le ipotesi per le quali il perito ha parlato di possibile
somministrazione cronica della eritropoietina umana ricombinante.
Veniamo, infine, ad esaminare i due casi più rilevanti, ossia quelli dei
giocatori CONTE e TACCHINARDI, per verificare se in relazione a tali atleti le
conclusioni del perito, che ha parlato di uso praticamente certo di
eritropoietina umana ricombinante, possano essere condivise e in quale misura.
Nella relazione di perizia il prof. D’ONOFRIO ha ricordato, in primo luogo, che
relativamente alla situazione del centrocampista CONTE è stata osservata, in
generale, <<… una variabilità ematologica globalmente modesta, con valori medi
di emoglobina ed ematocrito compatibili con la norma, anche se stabilmente al di
sopra della media generale. Il bilancio marziale, con le eccezioni di cui si
tratterà subito oltre, mostra valori medi di ferritina e saturazione percentuale
della transferrina generalmente nei limiti, in presenza però di una variabilità
significativamente superiore a quella intraindividuale di un adulto maschio
normale …(cfr. l’elaborato scritto alla pagina 39)>>.
Fatta questa premessa, il perito ha preso in considerazione due episodi
specifici, caratterizzati entrambi da una rilevante diminuzione iniziale
dell’emoglobina e dell’ematocrito e da un recupero rapido e consistente dei
predetti valori ematologici, ritenuto non fisiologico anche perché accompagnato
da anomalie nei dati del bilancio marziale.
In particolare, il 23.5.1996 il giocatore in questione venne ricoverato
all’ospedale San Giovanni Battista di Torino a seguito di un grave incidente di
gioco, che aveva determinato l’insorgere di un vasto ematoma al muscolo
quadricipite della coscia sinistra. Nel corso della degenza ospedaliera si
assistette ad una condizione di anemizzazione del soggetto, segnalata dalla
discesa dell’emoglobina dal valore di 14,3 g/dl (relativo alla prima analisi
effettuata il giorno del ricovero) a quello di 12,8, g/dl del 24.5.1996 ed a
quello di 11,1 g/dl del 28 maggio, data in cui il giocatore venne trasferito
alla clinica privata FORNACA, presso la quale venne emessa una diagnosi di
“anemia da perdita ematica per versamento emorragico (circa un litro e mezzo)
intramuscolare”. Il perito ha precisato che <<… nella fase immediatamente
successiva a questo episodio si osserva un brusco incremento della ferritinemia
a 144, nettamente al di sopra dei valori medi di questo soggetto. Sorprendente è
in questa circostanza soprattutto il recupero del livello di emoglobina, che
passa da 11,1 (emocromo eseguito al S. Giovanni Battista il 28/5, prima del
trasferimento) a 13,0 il giorno successivo alla Clinica FORNACA. (…) Nei giorni
successivi l’emoglobina resta costante sino al 4/6, poi passa a 16,2 il 20/6,
con un aumento di 3 g/dl (22,7%) in due settimane circa …(cfr. la relazione
scritta alla pagina 40)>>. Si è trattato, secondo il perito, di un aumento
dell’emoglobina non riscontrabile come spontaneo e fisiologico della pratica
clinica, cosicchè, <<…non essendo questo soggetto anemico, né carente di ferro o
di vitamine, questo ulteriore aumento rapido e consistente fino a valori
superiori alla sua media precedente può essere spiegato soltanto da uso di
eritropoietina (associata a ferro) o trasfusioni di globuli rossi …(ibidem)>>.
Il secondo episodio concernente il giocatore CONTE si verificò il 6.12.1996,
allorchè i valori ematologici registrarono una diminuzione con particolare
riguardo all’emoglobina che si ridusse a 13,1 g/dl rispetto ad un valore di 14,6
g/dl ottenuto nell’esame effettuato il 16.11.1996. A detta del perito, tale
diminuzione non trova alcuna causa nella documentazione clinica, anche se esiste
una corrispondenza temporale con un intervento chirurgico al menisco, che
avrebbe potuto favorire una perdita ematica (in effetti, il 9.10.1996 CONTE nel
corso di una partita della Nazionale riportò una distorsione al ginocchio, alla
quale fece seguito l’intervento di cui sopra eseguito il 15.11.1996). Il prof.
D’ONOFRIO ha aggiunto che nel caso di specie venne registrato anche un aumento
molto consistente del valore della ferritina, dato veramente anomalo che indica
la possibilità di una somministrazione di ferro per via endovenosa. In questa
seconda occasione, inoltre, <<…l’aumento della ferritina si associa a un vistoso
calo di sideremia e, soprattutto, della percentuale di saturazione della
transferrina, che scende a un valore di 3,8%: fenomeno apparentemente
inspiegabile, che potrebbe chiamare in causa un rapidissimo consumo di ferro per
stimolazione acuta dell’eritropoiesi, quale si verifica nei pazienti con carenza
funzionale di ferro durante trattamento con eritropoietina…(ibidem alle pagine
41 e 42)>>.
A proposito dell’ultima osservazione riportata, è opportuno ricordare che il
perito nella parte generale del suo elaborato ha trattato ampiamente il tema
della carenza marziale, distinguendo due ipotesi ben diverse:
la carenza reale di ferro, che si verifica con l’esaurimento effettivo dei
depositi del ferro e con il calo al minimo della ferritina plasmatica; in tale
ipotesi si determina anche una diminuzione della percentuale di saturazione
della transferrina, che rappresenta un indicatore molto valido della
disponibilità di ferro per la eritropoiesi, esprimendo la proporzione di
molecole di transferrina saturate dal ferro;
la carenza funzionale di ferro, che si verifica se il ferro, pur essendo
presente nei depositi dell’organismo, non arriva a sufficienza al midollo osseo
per la produzione dei globuli rossi (pertanto, la carenza non è reale); in
questa ipotesi, di regola, la percentuale di saturazione della transferrina
diminuisce, mentre la ferritina assume valori normali o persino elevati,
dissociazione di valori che indica come il ferro, pur essendo presente, non
riesce ad essere tempestivamente trasportato dai depositi al midollo.
Il perito ha aggiunto che la condizione rappresentata dalla carenza funzionale
di ferro è stata descritta per la prima volta in campo scientifico nei pazienti
con anemia da malattie renali croniche trattati con eritropoietina, e che il
test migliore per la diagnosi della carenza funzionale di ferro è costituito
dalla percentuale di saturazione della transferrina.
Questa è, in sintesi, la ricostruzione operata dal perito relativamente ai due
episodi concernenti il giocatore CONTE. Si tratta, ora, di esaminare le
obiezioni difensive e le argomentazioni contenute nella sentenza appellata,
avendo cura di ignorare quanto più possibile tutte le annotazioni polemiche e
riportare la questione ai suoi caratteri essenziali.
Ma prima ancora è necessario ricordare che il perito nel corso dell’istruzione
dibattimentale ha introdotto un ulteriore dato di valutazione, che in precedenza
non era stato rilevato. Il prof. D’ONOFRIO ha accertato che in un esame del
sangue di CONTE in data 29.5.1996 risulta un valore del parametro dei
reticolociti pari al 6%. Tale parametro è destinato a calcolare la percentuale
dei globuli rossi più giovani e più recentemente prodotti dal midollo osseo
(detti, appunto, reticolociti), che aumentano per primi in caso di
sollecitazione della funzione eritropoietica sia a livello endogeno che esogeno.
Ora, il perito all’udienza del 7.10.2004 ha osservato che una conta di
reticolociti nella predetta percentuale in un soggetto con un valore di
emoglobina pari a 13 g/dl non è pensabile e rappresenta un altro elemento di
conferma delle conclusioni indicate nella perizia.
Le difese ed i consulenti di parte hanno sviluppato una lunga serie di obiezioni
ai risultati dell’opera peritale, che possono essere riepilogati nei seguenti
termini.
E’ necessario premettere che tutti i valori individuati dal perito relativamente
a CONTE rientrano nelle medie dei dati della popolazione in generale.
Nella sua analisi il perito non ha tenuto conto in modo adeguato della
circostanza che il giocatore in questione aveva subito un infortunio molto grave
ed un lungo periodo di inattività, fattori che influirono certamente
sull’andamento dei valori ematologici.
Nello stesso modo non si è valutato che CONTE venne curato con cortisonici,
terapia che ebbe anch’essa influenza sulle variazioni dei dati concernenti, in
particolare, l’emoglobina e l’ematocrito.
Nel corso dell’istruzione dibattimentale sono state portate all’attenzione del
Tribunale le risultanze di tre casi clinici di soggetti affetti da anemia, nei
quali è stato possibile riscontrare aumenti dell’emoglobina analoghi a quelli di
CONTE e determinati in modo certo ed esclusivo da una eritropoiesi endogena.
In uno dei tre casi in questione, inoltre, i risultati delle analisi effettuate
in due diverse occasioni evidenziano un valore del parametro dei reticolociti
superiore alla percentuale riscontrata il 29.5.1996 per il giocatore CONTE,
cosicchè perderebbe rilievo il dato di valutazione legato a tale parametro, che,
del resto, non avrebbe potuto essere utilizzato, poiché il relativo referto
d’analisi non risultava sottoscritto e poiché concerneva un parametro
ematologico diverso da quello dell’emoglobina, che il perito aveva assunto come
il più rilevante ai fini della risposta ai quesiti del giudice.
Il perito, contrariamente a quanto aveva fatto per altri giocatori, non ha
ritenuto di eliminare gli emocromi di CONTE effettuati tra l’aprile ed il maggio
del 1996, nonostante che recassero un valore del parametro MCHC (concentrazione
eritrocitaria media di emoglobina) fuori range (in particolare, superiori al
valore di 35) e, quindi, verosimilmente frutto di errori analitici dovuti a
problemi di calibrazione delle apparecchiature.
L’incremento del valore della ferritina riscontrabile nel primo episodio che
concerne CONTE appare riferibile al riassorbimento dell’ematoma, come
riconosciuto anche dal Perito nel corso dell’istruzione dibattimentale (udienza
in data 1.7.2004).
Sempre relativamente al primo episodio occorre osservare che lo staff medico
della JUVENTUS non aveva comunque alcun interesse a somministrare la
eritropoietina umana ricombinante al predetto giocatore, poiché la stagione
sportiva volgeva al termine e l’infortunio di CONTE avvenne proprio durante la
partita finale della Coppa dei Campioni, che era destinata a chiudere gli
impegni agonistici della squadra.
Per quanto concerne, invece, il secondo episodio relativo a CONTE, le anomalie
riscontrate nei dati delle analisi trovano una valida spiegazione nel fatto che
il predetto giocatore poco dopo l’infortunio venne colpito da una grave forma di
artrite settica, che determinò un processo infiammatorio cospicuo, come è stato
riconosciuto anche dallo stesso perito.
Esiste una insanabile contraddizione tra le conclusioni del perito e la sentenza
impugnata per quanto concerne la collocazione nel tempo della ipotizzata
somministrazione al giocatore CONTE della eritropoietina umana ricombinante. Il
prof. D’ONOFRIO ha costantemente fatto riferimento ad una somministrazione
successiva agli infortuni con finalità di accelerazione del recupero in vista di
impegni agonistici futuri. Il Tribunale di Torino ha, invece, ritenuto
preferibile collocare la somministrazione della sostanza proibita in epoca
anteriore agli infortuni e per esigenze connesse anche allo svolgimento delle
gare in cui si verificarono gli infortuni in questione.
Occorre aggiungere, prima di procedere alla valutazione degli argomenti in
discussione, che il perito, ad eccezione del profilo concernente l’artrite
settica di CONTE nel secondo episodio, ha respinto le osservazioni dei
consulenti delle difese ed ha confermato, nella sostanza, la validità delle
conclusioni contenute nella perizia, osservando, in particolare, che <<… il
sospetto di utilizzo di eritropoietina (o, in seconda ipotesi, di trasfusioni)
come supporto “acuto” in singoli episodi è stato rafforzato sia dai contributi
della Difesa, che hanno definitivamente dimostrato la differenza tra gli
andamenti osservati in questi specifici casi e quelli noti dall’esperienza
clinica e dalla scienza medica, sia dall’approfondimento di analisi che essi
hanno consentito …(cfr. le “Note sui documenti prodotti dalla Difesa durante
l’Udienza del 20 settembre 2004” alla pagina 18)>>.
Come si è visto, la difesa ha proposto numerose obiezioni alle conclusioni del
perito in merito alla situazione del giocatore CONTE e tali censure hanno avuto
riguardo sopratutto al primo dei due episodi presi in considerazione, che appare
indubbiamente il più significativo in relazione alla rilevanza delle anomalie
riscontrate nell’ambito della perizia. Si deve aggiungere che gli argomenti
introdotti dalle difese sono stati oggetto di lunghe discussioni tra gli
esperti, nonché di un’ampia analisi da parte del Tribunale, che le ha totalmente
respinte riconfermando piena fiducia nell’opera del prof. D’ONOFRIO. È, dunque,
opportuno riesaminare gli argomenti principali, al fine di verificarne
l’eventuale rilevanza.
In primo luogo, è necessario osservare che non può essere attribuita particolare
rilevanza ai tre casi clinici presentati dalla difesa nel corso dell’istruzione
dibattimentale, al fine di dimostrare che il recupero di emoglobina evidenziato
in CONTE rappresentò la reazione dell’organismo alla condizione di anemia, in
cui il predetto giocatore era caduto dopo l’infortunio, e che la stessa venne
determinata da un meccanismo di eritropoiesi endogena, riscontrabile anche nei
tre soggetti di riferimento certamente non curati tramite somministrazione
esogena di eritropoietina. Come è stato osservato correttamente dal perito, dal
Tribunale e dal Procuratore Generale, è impossibile (o comunque molto difficile)
stabilire una valida comparazione tra le situazioni dei pazienti in questione e
quella di CONTE. In buona sostanza, l’argomento della difesa, pur non essendo
del tutto privo di significato, assume sostanzialmente un valore neutro, poiché
l’impossibilità di comparazione non consente né di considerarlo favorevole alla
tesi difensiva, né di utilizzarlo in senso accusatorio.
Molto più interessante è l’argomento che concerne i valori fuori range del
parametro MCHC, che, essendo presenti in tutti gli esami di CONTE nel periodo
incriminato, avrebbero dovuto - secondo le difese – indurre il perito a non
prendere in considerazione gli emocromi in questione, come del resto venne fatto
per altri giocatori. Questi tesi difensiva è stata respinta dal Tribunale di
Torino sulla base di due considerazioni: a) in primo luogo, CONTE presentava
costantemente valori di MCHC superiori alla norma, il che fa pensare non ad un
errore di laboratorio, bensì ad una caratteristica peculiare dell’organismo del
predetto atleta; b) anche ipotizzando un errore di calibrazione delle
apparecchiature e riducendo i valori del 4,4% indicato dal perito come
percentuale massima di sovrastima, ci si dovrebbe comunque confrontare con
incrementi di emoglobina non spiegabili in modo fisiologico. Tali osservazioni
sono state riproposte dal Procuratore Generale nella requisitoria, laddove ha
osservato che <<… il perito non ha affatto detto che il valore alto di MCHC
rende inutilizzabile l’esame: ha precisato che essendo l’MCHC un parametro di
stabilità analitica valori alti possono ripercuotersi sull’emoglobina che ne
risulta più o meno sovrastimata …(cfr. la requisitoria alla pagina 32 della
terza parte)>>.
Ora, la Corte osserva che le argomentazioni della difesa sui valori fuori range
del parametro MCHC non possono essere liquidate frettolosamente. Scorrendo i
valori del predetto parametro nella “tabella dei dati ematologici e del bilancio
marziale” di CONTE, che fa parte dell’allegato 2 della perizia D’ONOFRIO, si può
vedere come vi siano anche non pochi valori nella media, cosicchè non pare
corretto sostenere che l’atleta in questione avesse costantemente un MCHC fuori
norma. In secondo luogo, risponde al vero la circostanza che il perito, allorchè
si è interessato della questione legata alla concentrazione di valori alti di
emoglobina in determinati periodi tempo, ha esplicitamente escluso dalla sua
valutazione i dati relativi ai mesi da aprile a giugno del 1996, in quanto
verosimilmente caratterizzati da errori analitici (cfr. la relazione di perizia,
nonché le note del 7.10.2004 alla pagina 4). Non è, pertanto, chiaro il motivo
per il quale non sia stata adottata una soluzione analoga nel caso di specie.
Se, dunque, i valori del parametro MCHC del periodo che ci interessa non sono
attendibili, tanto che i relativi emocromi non sono stati presi in
considerazione dal perito per la individuazione di uno degli “indizi” di
somministrazione cronica della eritropoietina umana ricombinante, non ha alcun
senso e, soprattutto, alcun valore probatorio utilizzarli per la prova di un
caso di somministrazione acuta, giungendo persino a rifare i calcoli
dell’emoglobina, come è stato fatto nella sentenza impugnata.
Il secondo argomento di grande rilevanza è quello che concerne l’interesse della
JUVENTUS alla somministrazione della eritropoietina umana ricombinante ad un
atleta a stagione agonistica terminata.
Ricordiamo brevemente che il perito nelle integrazioni del 2.9.2004 ha risposto
all’obiezione difensiva, osservando che <<… il calciatore CONTE al momento
dell’infortunio del mese di maggio 1996 era in procinto di partecipare ai
Campionati Europei con la Nazionale ed era considerato una pedina molto
importante per l’allenatore SACCHI, che auspicava, come risulta dalla stampa
sportiva, un suo recupero rapido …(cfr. le suddette osservazioni alla pagina
15)>>. E sulla scorta di tale puntualizzazione il prof. D’ONOFRIO ha concluso
che in questo, come negli altri casi di somministrazione acuta, la
eritropoietina umana ricombinante venne utilizzata dopo l’infortunio al fine di
conseguire un rapido recupero dell’atleta in vista di impegni agonistici futuri.
Come sappiamo, su questo aspetto della vicenda il primo giudice si è discostato
in parte dalle conclusioni del perito. Facendo, infatti, leva sulla
considerazione del prof. D’ONOFRIO che la eritropoietina umana ricombinante <<…
non provoca reazioni organiche immediate e comincia a produrre i suoi effetti
dopo alcuni giorni e inizialmente soltanto con l’aumento dei reticolociti …>>,
il Tribunale di Torino ha sostenuto <<…come non sia affatto detto che Conte,
che cinque o sei giorni dopo l’infortunio, e cioè tra il 27 e il 29 maggio,
aveva già registrato un fortissimo incremento di emoglobina di grammi 3.4,
dovesse necessariamente aver cominciato ad assumere eritropoietina solo dopo
l’infortunio. Gli studi citati dal perito, anzi, dimostrerebbero il contrario,
salvo ad ipotizzare un trattamento a dosi massicce di eritropoietina alquanto
improbabile, e perciò il giocatore potrebbe aver iniziato la “terapia” ben
prima e in previsione della finale della Coppa dei campioni ed aver continuato a
risentire degli effetti delle somministrazioni di eritropoietina anche dopo
l’infortunio, magari proseguendo in tale pratica vietata per accelerare i tempi
della ripresa, essendosi intanto verificato l’evento emorragico. …(cfr. la
sentenza appellata alle pagine 220 e 221)>>.
Sul punto devono essere registrati anche i contributi ulteriori della difesa e
della pubblica accusa.
In particolare, i difensori del dottor A. hanno fatto presente che CONTE nel
primo esame del sangue effettuato dopo il ricovero all’ospedale MOLINETTE il
23.5.1996 presentava un valore di emoglobina di 14,3 g/dl, del tutto rientrante
nella norma. Tale esito analitico si pone, dunque, in netto contrasto con la
tesi del tribunale, secondo cui la somministrazione della eritropoietina umana
ricombinante sarebbe iniziata molto tempo prima dell’infortunio e in vista degli
impegni della Coppa dei Campioni, perchè, se così fosse, il 23 maggio del 1996 –
giorno dell’infortunio avvenuto proprio durante la finale di Coppa –
l’emoglobina di CONTE avrebbe dovuto presentare un valore molto più alto a causa
del prolungato utilizzo della sostanza vietata.
Dal canto suo, il Procuratore Generale ha ritenuto di introdurre un ulteriore
motivo di riflessione, osservando testualmente: <<… secondo la difesa la prova
della non somministrazione di eritropoietina si ricaverebbe dal fatto che quando
CONTE fa ingresso all’ospedale – dopo l’incidente e dopo il versamento di sangue
– ha valori di emoglobina normali. La difesa tecnica dell’imputato sostiene,
d’altra parte, che l’entità dell’ematoma si aggira intorno a un litro e mezzo di
sangue (…). Ma ci si chiede: è normale che CONTE abbia valori “normali” dopo un
siffatto versamento di sangue quando arriva in ospedale? Le ipotesi sono due: o
questo litro e mezzo di sangue era molto meno (…) e poi ha continuato a
sanguinare fino ad anemizzarsi in ospedale, oppure era vero il litro e mezzo e
allora quando arriva in ospedale i valori “normali” dimostrano che senza
l’ematoma l’emoglobina doveva partire da almeno 19 gr./dl. L’argomento della
difesa è una fantastica prova della somministrazione di EPO perché il valore
14,3 non scaturisce da un normale esame di controllo della idoneità, ma è il
risultato di una anemizzazione in corso. E se l’emoglobina era così alta da
attestarsi su valori nella norma a seguito dell’emorragia e il valore dei
reticolociti era basso siamo in una situazione off ovvero di stimolazione
avvenuta almeno tre settimane prima …(cfr. la requisitoria alla pagina 31 della
terza parte)>>.
Se questo è il quadro, assai variegato, delle posizioni e degli argomenti delle
parti, non si può fare a meno di osservare che la povertà probatoria del metodo
indiretto di accertamento dei fatti conduce alla formulazione delle ipotesi più
varie, proprio perché mancano delle delimitazioni concrete ed oggettive a cui
fare riferimento.
Il Procuratore Generale, ad esempio, forzando i risultati della stessa perizia,
ha sostenuto non solo che la somministrazione della eritropoietina umana
ricombinante avvenne in epoca antecedente all’infortunio, ma che prima di tale
evento lesivo il valore dell’emoglobina di CONTE doveva essere fortemente fuori
norma, tanto da attestarsi verosimilmente sui 19 g/dl. Si tratta di un’ipotesi
del tutto sfornita di conforto scientifico, indimostrata ed infondata. Il
processo di anemizzazione di CONTE è stato, infatti, compiutamente ricostruito
dal prof. D’ONOFRIO, valutando che il versamento di sangue e la formazione
dell’ematoma determinarono il calo dell’emoglobina dal valore di 14,3 del giorno
dell’infortunio, a quello di 12,8 del giorno successivo, a quello di 12,3 del 25
maggio e, infine, a quello di 11,1 del 28 maggio. Si deve aggiungere che il
27.4.1996, ossia meno di un mese prima dell’infortunio, l’emoglobina di CONTE
presentava un valore di 15,3, cosicchè appare arduo ipotizzare in modo serio che
tale valore possa essere effettivamente lievitato a 19 e crollato a 14,3 nel
giro di poche settimane.
Anche le ricostruzioni del perito e del Tribunale di Torino prestano il fianco
ad alcune critiche soprattutto di carattere logico. In particolare, la prima non
tiene conto che le grandi squadre di calcio vedono quasi con fastidio gli
impegni dei propri giocatori in favore della Nazionale e che ben difficilmente
sarebbero disponibili ad intraprendere pratiche illecite nell’esclusivo
interesse di competizioni a loro estranee. Senza contare che in uno scenario
come quello ipotizzato dal prof. D’ONOFRIO sarebbe inevitabile intravedere un
coinvolgimento dei vertici della Nazionale italiana di calcio nella
somministrazione della eritropoietina umana ricombinante, coinvolgimento che non
fa assolutamente parte dell’impostazione accusatoria. Proprio per questo motivo
il Tribunale di Torino ha ritenuto di collocare l’utilizzazione della sostanza
proibita in un epoca antecedente rispetto all’infortunio. Ora, questa soluzione
è indubbiamente tale da rispondere in modo logico all’obiezione appena formulata
nei confronti della ricostruzione del perito, ma, nel contempo, non tiene conto
del fatto che il giorno dell’infortunio l’emoglobina di CONTE aveva un valore
del tutto normale, il che non è compatibile con la tesi della somministrazione
antecedente e prolungata della eritropoietina umana ricombinante. Tanto è vero
che il Procuratore Generale nella sua requisitoria, come abbiamo visto, ha
ipotizzato (senza fondamento) un precedente valore di emoglobina estremamente
alto, per giustificare gli esiti ematologici del primo esame in data 23.5.1996.
A ben vedere, il tema rappresentato dal primo episodio del giocatore CONTE è
caratterizzato da un coacervo di incongruenze, che lo rendono particolarmente
difficile da interpretare.
La tesi della somministrazione della eritropoietina umana ricombinante in epoca
precedente all’infortunio si scontra con la constatazione che il valore
dell’emoglobina del 23 maggio è normale e che tale parametro registra
addirittura una diminuzione rispetto all’emocromo precedente, ossia quello del
27 aprile. Tale ultima circostanza sembra, inoltre, in contraddizione con
l’affermazione, secondo la quale l’azione lenta della eritropoietina umana
ricombinante presuppone una strategia di utilizzazione programmata in tempi
lunghi.
La tesi della somministrazione in epoca successiva all’infortunio (e a scopi di
pronto recupero) sconta, invece, la mancanza di un interesse ad agire, sia per
quanto già detto in precedenza in merito ai rapporti tra le squadre di club e la
Nazionale, sia perché la previsione di una inidoneità piuttosto prolungata
dell’atleta in questione non concedeva molto spazio alla possibilità di una
ripresa accelerata dell’attività agonistica.
Rimane, in definitiva, un unico dato da valutare con attenzione ed è quello
concernente il valore del parametro dei reticolociti, che nell’emocromo
effettuato da CONTE in data 29.5.1996, secondo il perito, appare <<… troppo
elevato per essere spontaneo, sia pure in fase di recupero ematologico, per un
soggetto che nello stesso referto ha 13,0 g/dl di emoglobina …(cfr. le note del
7.10.2004 alla pagina 12)>>. Occorre ricordare che il dato in questione è stato
ritenuto estremamente importante dal Tribunale di Torino, che, dopo aver
ricordato in proposito che nel protocollo CONI “Io non rischio la salute 2000”
veniva considerato patologica una percentuale dei reticolociti superiore al 2%,
ha affermato testualmente: <<… il parametro dei reticolociti riportato nelle
analisi del giocatore Conte del 29 maggio 1996, dunque, indica con innegabile
evidenza che il calciatore era stato sottoposto a stimolazione eritropoietica
esogena e solo in questo modo si spiega l’enorme quantità di reticolociti
prodotta dall’organismo. Tale dato dei reticolociti, oltretutto, a dimostrazione
ulteriore che non vi è stato alcun possibile errore, è indirettamente confermato
dalla altrettanto straordinaria risalita di emoglobina fatta registrare da Conte
nel periodo immediatamente successivo, perché dal valore di 13 g/dl del giorno
29 maggio, il giocatore ha fatto solo un piccolo passo avanti dopo cinque giorni
(13.2 g/dl il 4 giugno), ma nei 16 giorni successivi ha realizzato un balzo
davvero prodigioso, come si è ampiamente chiarito…(cfr. la sentenza appellata
alla pagina 224)>>.
In realtà, il dato in questione assume un’importanza molto minore di quella
individuata nella sentenza, tenuto conto che si tratta di un elemento di
valutazione che non è stato sottoposto ad adeguata verifica, al fine di
stabilirne l’attendibilità. Tanto è vero che lo stesso prof. D’ONOFRIO sul punto
fornisce un giudizio molto più prudente di quello del primo giudice, parlando
genericamente di ulteriore indizio di stimolazione eritropoietica non
fisiologica. Si tratta, in altri termini, di un dato isolato, al quale
verosimilmente è stato attribuito un rilievo eccessivo in considerazione del
fatto che la conta dei reticolociti non rappresentava all’epoca un esame di
routine, cosicchè la sua presenza nell’emocromo di CONTE ha determinato il
sospetto che fosse il frutto di una iniziativa anomala di controllo a fronte
dell’esercizio occulto di una pratica vietata.
Per quanto attiene al secondo episodio in ordine di tempo, l’interpretazione dei
dati processuali appare molto meno problematica.
Come si è accennato in precedenza, CONTE riportò in data 9.10.1996 un infortunio
in una partita della Nazionale di calcio; dopo un periodo di tempo, in cui venne
tentata una riabilitazione, in data 15.11.1996 il predetto giocatore venne
sottoposto ad un intervento al menisco in artroscopia. Il giorno successivo
l’esame del sangue evidenziò un valore di emoglobina pari a 14,6 g/dl, che
diminuì fino a raggiungere il valore di 13,1 g/dl nel successivo esame del
6.12.1996. Già si è detto che il perito ha individuato indici di
somministrazione acuta di eritropoietina umana ricombinante in talune anomalie
del bilancio marziale (più precisamente: in un aumento notevole della ferritina
associato ad un calo della sideremia).
Ora, la Corte ritiene che l’argomentare del perito non sia, innanzitutto, in
linea con la metodologia posta alla base dell’accertamento peritale. Nel caso di
specie, infatti, il punto di riferimento è stato individuato esclusivamente nei
valori di alcuni parametri del bilancio marziale (tra l’altro, soggetti a
spiccata variabilità) e non in quelli dell’emoglobina, posto che il calo dei
valori di tale parametro dal 16 novembre al 6 dicembre non fu neppure tale da
superare la differenza critica, ossia quella percentuale del 13% indicata dallo
stesso prof. D’ONOFRIO (peraltro, non venne neppure superata la percentuale del
12% relativa all’ematocrito). In secondo luogo, nelle conclusioni della perizia
si afferma molto chiaramente che nelle ipotesi concernenti CONTE e TACCHINARDI
l’asserita somministrazione acuta di eritropoietina umana ricombinante sarebbe
desumibile in modo praticamente certo dalla rapidità degli aumenti di
emoglobina. Ma nel secondo episodio riguardante CONTE si assiste, al contrario,
ad un calo dell’emoglobina, il che non sembra compatibile con la
somministrazione esogena della predetta sostanza proibita in modalità acute.
Occorre aggiungere che lo stesso perito ha pienamente concordato con i
consulenti della difesa nel senso che le anomalie dei dati del bilancio marziale
potrebbero essere spiegate con l’insorgere di una grave forma di artrite
settica, che, secondo le dichiarazioni del dottor A., colpì il giocatore
successivamente all’intervento al ginocchio. Nella sentenza impugnata il
Tribunale di Torino ha espresso alcune perplessità in merito alla effettiva
sussistenza di tale patologia, di cui non esiste una documentazione medica,
nonché sulla credibilità del dottor GIOANNINI, che ebbe in cura CONTE per tale
forma infiammatoria e che ha deposto nell’istruzione dibattimentale di primo
grado confermando la versione dell’imputato. Ora, la Corte osserva che le
risultanze processuali confermano con ragionevole certezza l’insorgenza della
complicazione rappresentata dall’artrite settica, di cui, del resto, il dottor
A. parlò anche nell’udienza del 17 giugno 2003, ossia in un momento decisamente
antecedente all’effettuazione della perizia, allorchè l’attenzione della
pubblica accusa e dei suoi consulenti non era per nulla appuntata sugli esiti
degli esami di CONTE, ma semmai su quelli di DESCHAMPS e di DI LIVIO. Inoltre,
il Tribunale di Torino non ha ritenuto di tacciare di falsa testimonianza il
prof. GIOANNINI, che all’epoca del fatto era Direttore della Clinica per le
malattie infettive dell’Università di Torino e che, fino a prova contraria, non
sembra essere un soggetto disposto a mettere in gioco la propria reputazione
dichiarando il falso in un processo penale. Infine, poiché CONTE riprese
l’attività agonistica solo il 13.4.1997, appare problematico ipotizzare una
somministrazione acuta di eritropoietina umana ricombinante a fini di pronto
recupero dell’atleta.
Si tratta, a questo punto, di affrontare l’esame della posizione concernente il
giocatore TACCHINARDI, la cui situazione ha attratto l’attenzione del perito e
del giudicante in relazione a due episodi specifici.
Nel primo caso si è fatto riferimento ad un calo dell’emoglobina, che dal 10
gennaio al 2 febbraio del 1996 passò da 14,5 g/dl a 13,4 g/dl con un successivo
recupero molto consistente, posto che in dieci giorni il valore dell’emoglobina
aumentò a 15,9 g/dl con superamento della soglia della differenza critica.
Secondo il perito, <<… una siffatta ripresa di 2,5 g/dl in dieci giorni non è
fisiologica né naturale, neanche come eventuale risposta ad una terapia
marziale: anche nei pazienti con gravissima anemia sideropenica trattati con
dosi massimali di ferro la risalita è di 2 grammi in 3-4 settimane. Per
spiegarla si può ipotizzare il ricorso a una terapia con eritropoietina a dosi
piene o a trasfusioni di globuli rossi: la prima ipotesi sembra più coerente con
la stabilità dei risultati ottenuti nei mesi successivi …(cfr. la relazione di
perizia alla pagina 64)>>. Sempre nell’ambito dell’elaborato scritto il prof.
D’ONOFRIO ha ricordato che l’atleta in questione venne colpito da una
broncopolmonite virale, diagnosticata il 7.2.1996, che ne determinò l’inidoneità
agonistica, concludendo che la predetta patologia e la sospensione degli
allenamenti non rappresentò una causa di anemizzazione, mentre la terapia a base
di cortisone (che fu effettuata nei confronti del giocatore) potè determinare
emorragie gastriche in un soggetto gastroepatico.
Il secondo episodio individuato dal perito come degno di nota si verificò il
15.10.1997, allorchè TACCHINARDI venne ricoverato in ospedale con una diagnosi
di “melena ed ematemesi dopo assunzione di FANS”. In data 17.10.1997
l’emoglobina del predetto atleta aveva un valore di 13,7 g/dl, che aumentò sino
a raggiungere il livello di 15,3 g/dl il 4.12.1997.
Ora, la Corte osserva che il secondo episodio non assume alcun significato
sostanziale, tenuto conto che non si assiste neppure al superamento della
differenza critica, che il perito ha posto alla base dei suoi accertamenti. Del
resto, lo stesso prof. D’ONOFRIO non ha annesso soverchia rilevanza al fatto
sotto il profilo dell’entità del recupero, tanto è vero che nelle note del
7.10.2004 ha precisato che l’aumento dell’emoglobina avvenuto successivamente
<<… al sanguinamento gastroenterico è effettivamente contenuto, ma, osservando
l’intero quadro clinico e laboratoristico, è interessante la simultanea rapidità
del recupero agonistico …(cfr. le note citate alla pagina 16)>>. Ed anche il
Tribunale di Torino ha posto l’accento sul recupero dell’atleta, che, pur
essendo stato dichiarato non idoneo per il periodo di dieci giorni, prese parte
attiva ad una partita di Coppa dei Campioni disputata alla JUVENTUS il
22.10.1997.
In realtà, il recupero agonistico di TACCHINARDI non fu, poi, così fulmineo ed
anomalo, ma l’episodio è stato sopravvalutato verosimilmente anche per altri
aspetti. In primo luogo, perché il ricovero ospedaliero del 15 ottobre fu
determinato da un abuso di farmaci, il che ricollega il fatto al primo profilo
dell’imputazione di frode sportiva. In secondo luogo, nella sentenza di primo
grado è spiegato in modo molto esauriente che l’atleta, esaminato nel corso
delle indagini preliminari, ebbe a dichiarare che il malore era stato la
conseguenza dell’ingestione di una bibita ghiacciata. Ma, se è vero che con tale
risposta TACCHINARDI voleva nascondere qualche cosa, è altrettanto evidente che
l’obiettivo della falsità riguardò, semmai, l’assunzione di FANS.
Anche in ordine al primo episodio ritorna il tema del rapido recupero
agonistico, poiché TACCHINARDI, dichiarato non idoneo fino al 5.4.1996, riprese
l’attività il 20 marzo occupando la panchina in una partita di Coppa dei
Campioni. Ma in questo caso il fatto merita un approfondimento maggiore per la
presenza, come è già stato ricordato, di un aumento del valore dell’emoglobina
tale da superare la differenza critica.
Il Tribunale di Torino ha attribuito grande rilevanza alla circostanza che le
spiegazioni fornite dai consulenti della difesa in merito alla situazione
riscontrata nel primo episodio di TACCHINARDI non hanno trovato adeguate
conferme nelle risultanze processuali. Occorre ricordare brevemente che i
predetti esperti avevano spiegato le anomalie del caso, facendo riferimento, per
un verso, alla somministrazione di preparati a base di ferro in un soggetto
affetto da anemia sideropenica e, per altro verso, all’assunzione di un prodotto
cortisonico quale il BENTELAN nel corso della terapia contro la broncopolmonite.
Il primo giudice ha osservato, in via di estrema sintesi (ma a tale proposito la
sentenza è ampiamente motivata):
che l’utilizzo del BENTELAN non appare nella documentazione clinica dell’atleta
e non giustificherebbe comunque la risalita del valore dell’emoglobina
riscontrata nei referti di laboratorio;
che TACCHINARDI non era affetto da anemia sideropenica, posto che negli emocromi
dell’epoca risulta normale il parametro MCV (valore globulare medio), come è
stato precisato anche dal perito nelle integrazioni del 2.9.2004;
che, di conseguenza, la somministrazione di ferro avrebbe inciso sul valore
della ferritina e non su quello dell’emoglobina e che in ogni caso anche
l’assunzione di ferro in un soggetto anemico non avrebbe potuto determinare una
risalita così consistente del valore dell’emoglobina.
In buona sostanza, è possibile dire che il primo episodio concernente
TACCHINARDI è stato caratterizzato da intense discussioni tra il perito ed i
consulenti della difesa, tanto è vero che l’eco di tali dispute riappare anche
nell’atto d’appello presentato nell’interesse del dottor A. e nella requisitoria
del Procuratore Generale (ovviamente con considerazioni del tutto discordanti
tra loro). In realtà, non vi è dubbio che ci troviamo in presenza di una
situazione di non facile definizione, che ha portato il perito ad esprimersi nei
seguenti termini: <<… è uno dei casi più difficili da ricostruire e interpretare
per la presenza di condizioni morbose sovrapposte che possono aver modificato il
quadro ematologico. E’ però anche uno dei più ricchi di anomalie interessanti in
rapporto al terzo quesito del Giudice. I valori ematologici di questo atleta,
pur non superando in media quelli della popolazione normale di riferimento,
mostrano diverse peculiarità, per l’alternanza di brusche diminuzioni ripetute e
transitorie di emoglobina e risalite subitanee e mantenute, come anche per la
frequenza delle alterazioni del bilancio marziale e per un andamento
diversificato nelle diverse stagioni agonistiche. L’atleta può essere
considerato periodicamente affetto da sideropenia in fase pre-anemica, latente o
pre-latente, da attribuire con verosimiglianza almeno in parte a perdite
ematiche da lesioni gastriche (…) i rilievi più importanti riguardano i cali di
emoglobina, che non arrivano mai a livelli di anemia conclamata, e le successive
rapide risalite, di cui la documentazione clinica fornisce spiegazioni limitate
e parziali. Dal punto di vista del bilancio marziale la valutazione è difficile,
perché sicuramente episodi di sanguinamento gastrico si sono succeduti a
somministrazioni di ferro, le quali comunque, per il loro potenziale effetto
gastrolesivo, presentano problematiche particolari in pazienti con patologie
dello stomaco, Una considerazione analoga vale per la somministrazione
terapeutica di cortisonici e anti-infiammatori non steroidei … (cfr. la
relazione scritta alla pagina 62)>>. E persino il Tribunale di Torino, riferendo
in merito alle osservazioni dei consulenti della difesa, ha dovuto riconoscere
di trovarsi in presenza di una situazione “fortemente confusa” (cfr. la sentenza
appellata alla pagina 240).
Una forte confusione complessiva che, come abbiamo visto, ha determinato gli
esperti a formulare ipotesi diverse, in ordine alle quali si è sviluppata
un’intensa discussione. Un esempio tra i molti appare significativo. Nell’atto
di impugnazione presentato nell’interesse del dottor A. si è osservato che nell’emocromo
del 16.2.1996 il valore dell’emoglobina di TACCHINARDI, che in precedenza era
salito in modo consistente, risulta diminuito, seppure di poco (da 15,9 a 15,6),
circostanza ritenuta incompatibile con la fase di carico derivante dalla
somministrazione della eritropoietina umana ricombinante. Nella requisitoria il
Procuratore Generale, a questo proposito, ha scritto che la circostanza
segnalata alla difesa non è significativa, <<… posto che dovrebbe completarsi
con la specificazione di questa “fase di carico” in termini di – quantità di epo
somministrata, - modalità di somministrazione, - tempi e frequenza della
somministrazione, - in presenza di somministrazione di ferro, di emodiluizione
ecc… (cfr. la requisitoria, parte terza, pagina 47)>>. Ora, se la circostanza
non appare significativa, in quanto non si conoscono alcuni dati di valutazione
che appartengono con ogni evidenza al versante accusatorio, è consequenziale
rilevare che in questo processo si hanno ipotesi indimostrate. In altre parole,
il primo episodio che concerne TACCHINARDI è caratterizzato da un’anomalia di
difficile interpretazione, che le parti e gli esperti hanno tentato di spiegare
tramite l’utilizzo di ipotesi contrapposte, che non sono suffragate da elementi
probatori adeguati.
In definitiva, anche i casi dei giocatori CONTE e TACCHINARDI sono
caratterizzati unicamente da sospetti più o meno consistenti, che non assurgono
a valore di prova neppure sotto il profilo indiziario. Un contesto efficacemente
rappresentato sia dalle parole del prof. D’ONOFRIO quando ha parlato
espressamente di “sospetto di utilizzo di eritropoietina” (cfr. le note del
7.10.2004 alla pagina 18), sia dal tenore stesso della sentenza impugnata,
allorchè il Tribunale di Torino ha utilizzato l'avverbio “magari” per esprimere
l’ipotesi di una somministrazione della sostanza anche in epoca successiva
all’infortunio di CONTE (cfr. la sentenza appellata alla pagina 221).
Nella sua requisitoria il Procuratore Generale ha affermato che il concetto di
anormalità nella normalità rappresenta “l’obiettivo di tutti i dopatori”.
L’affermazione è corretta nella sua franca durezza, ma, se lo scopo di chi
pratica il doping è quello di farlo senza dare nell’occhio, lo scopo di chi
combatte le pratiche illecite nello sport in campo penale è quello di costruire
una prova convincente, che consenta di disvelare l’illecito e provarlo in modo
efficace.
In definitiva, la Corte ritiene che A. R. e, per effetto estensivo, G. A.
debbano essere assolti dal reato di cui al capo G) della rubrica - nella parte
relativa alla contestazione avente ad oggetto “eritropoietina umana ricombinante
o pratiche di tipo trasfusionale” -, perché il fatto non sussiste.
I reati di somministrazione d medicinali in modo pericoloso per la salute
pubblica
Le imputazioni di cui ai capi H) ed I) della rubrica concernono due ipotesi di
violazione dell’articolo 445 Cp: nel primo caso per la somministrazione dei
medicinali in senso stretto (reato sub H) e nel secondo caso per la
somministrazione di sovradosaggi di prodotti a base di creatina (reato sub I).
Nella parte della presente motivazione dedicata alla descrizione delle
argomentazioni contenute nella sentenza impugnata si è già dato brevemente atto
dello sviluppo logico che ha condotto il Tribunale di Torino ad affermare la
responsabilità del dottor A. in ordine ad entrambi i suddetti reati, nonché a
pronunciare l’assoluzione del dottor G. in ordine alle medesime imputazioni, per
non avere commesso il fatto. In questa sede non resta, pertanto, che operare un
rinvio a quanto scritto in precedenza, avendo cura di precisare che la questione
di maggiore rilievo consiste nel verificare se nel caso di specie sia
configurabile il delitto contestato. In altri termini, si deve stabilire se la
condotta posta in essere dal dottor A. - rappresentata dalla somministrazione
off label dei medicinali indicati nel capo di imputazione (con la ovvia
esclusione della eritropoietina umana ricombinante, che non risulta essere stata
distribuita ai giocatori della JUVENTUS) – sia stata tale da integrare il
delitto di cui all’articolo 445 Cp
Il primo giudice ha risposto in modo positivo a tale quesito, superando
l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità con una
motivazione molto ampia, che appare opportuno riportare testualmente almeno in
parte. Ha sostenuto il Tribunale di Torino che: <<… le modalità e i tempi di
somministrazione e la quantità e il tipo dei medicinali somministrati ai
giocatori dal dottor A. si sono già ampiamente descritti e non è il caso di
ritornare sull’argomento, se non per ribadire come si sia sempre trattato di
somministrazioni off-label, effettuate per scopi non terapeutici e per
conseguire effetti farmacologici diversi da quelli indicati nell’autorizzazione
al commercio delle rispettive specialità medicinali e si è abbondantemente
rilevata la gravità e la pericolosità dei descritti comportamenti. Occorre, ciò
nonostante, qualche precisazione sia in diritto che in fatto, perché la difesa
ha sostenuto l’inapplicabilità del reato previsto dall’articolo 445 del codice
penale a casi come quelli che si esaminano, conformemente del resto anche ad una
decisione della suprema Corte intervenuta proprio con riferimento a casi
analoghi (Sez. 5 – sent. 2681 del 24 gennaio 2002 – ud. 22 novembre 2001 - imp.
Vasario più altre). La Corte di cassazione, invero, è sempre stata orientata nel
ritenere che la norma in parola descriva un’ipotesi di aliud pro alio
nell’ambito della somministrazione di medicinali. Si tratta, in altri termini,
di un’ipotesi, in parte, più ristretta della frode in commercio, perché
applicabile esclusivamente ai medicinali, ma per altro verso, nello specifico
settore dei medicinali, più ampia della frode in commercio stessa, perché si
riferisce alla condotta di chi somministra. L’interpretazione secondo la quale
la fattispecie in parola non sia limitata ai soli farmacisti o commercianti di
medicinali, del resto, appare pacificamente condivisa. Quando il legislatore ha
voluto far riferimento al commerciante o al farmacista lo ha espressamente
stabilito, come si evince da numerose disposizioni alcune delle quali contenute
proprio nell’articolo 23 decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che si è
già richiamato. Anche il dato testuale, inoltre, contribuisce a rafforzare tale
interpretazione, perché il reato può essere commesso da chiunque eserciti,
“anche abusivamente”, il commercio di sostanze medicinali. Se a ciò, poi, si
aggiunge il testuale dettato con il quale viene descritta la condotta, che
consiste nel somministrare sostanze medicinali in specie, qualità o quantità non
corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o
pattuita, si ha l’ulteriore conferma che non si tratta di ipotesi di reato
applicabile solo al farmacista ovvero solo a colui che professionalmente
eserciti il commercio di specialità medicinali, perché il complessivo tenore
della disposizione induce ad una correlazione diretta tra soggetto attivo del
reato e condotta tipica. Anche la giurisprudenza della suprema Corte, d’altra
parte, è orientata in tale direzione; basti considerare che da tempo viene
equiparato alla sostanza medicinale anche il sangue umano per uso trasfusionale.
Se è vero, dunque, che non solo il commerciante autorizzato può commettere il
reato, perché esso trova applicazione pure nei casi di commercio abusivo, allora
il problema interpretativo deve essere individuato e risolto con riferimento al
significato da assegnare al verbo “somministrare”. Occorre stabilire, in altri
termini, che cosa si intenda per somministrazione di medicinali nell’ambito di
tale fattispecie e una prima indicazione deriva proprio dal fatto che, pur
avendo il legislatore con l’articolo 445 previsto un’ipotesi speciale di aliud
pro alio, non abbia limitato peraltro il campo di applicazione della
disposizione in parola alla sola ipotesi della consegna del medicinale, come è
invece previsto per la frode nell’esercizio del commercio, disciplinata
dall’articolo 515 del codice penale. In questa ottica, il verbo somministrare
deve essere interpretato nel significato più ampio possibile e cioè nel senso di
fornire, distribuire ovvero, come è stato autorevolmente affermato in Dottrina
fin dall’entrata in vigore del codice, nel senso di “dare altrui ciò che gli fa
bisogno”. La somministrazione, in altri termini, deve essere intesa come “un
momento successivo e più progredito di quello della semplice detenzione o della
messa in commercio”; l’attività del somministrare, insomma, è da ritenersi
perfezionata quando il medicinale viene consegnato al consumatore finale. Nel
caso in esame, peraltro, non è neppure necessario aderire ad un’interpretazione
così ampia – ancorché corretta a giudizio di chi scrive – del significato di
“somministrare” e ci si può persino limitare ad un’interpretazione per così dire
“medica” del termine, perché il dottor A., da una parte, ha agito come medico,
sì che la stessa difesa, proprio in tale qualità, ne ha pretesa la capacità di
somministrazione di farmaci, addirittura senza alcuna forma di documentazione,
come si è visto e, dall’altra parte, egli ha provveduto a propinare se non
direttamente, comunque in via definitiva i farmaci ai calciatori, che sono da
considerare i consumatori finali della somministrazione, con la collaborazione
di altri medici della società da lui diretti. L’imputato, in altri termini, ha
sommato in sé la doppia funzione di prescrivere i medicinali quale medico
sociale addetto alla cura dei calciatori e di fornirli ai fruitori finali,
somministrandoli direttamente ai giocatori (peraltro in modo ingannevole). Come
si vede, risulta integrata in questo caso l’ipotesi della somministrazione di
sostanze medicinali in specie, quantità o qualità diverse da quelle dichiarate o
pattuite, proprio per la diretta relazione tra l’imputato e i giocatori ai quali
è stata effettuata la somministrazione. Né a tal riguardo si possono condividere
le osservazioni proposte dalla difesa con l’autorevole conforto della
giurisprudenza citata, secondo le quali riferire la diversità in specie,
qualità o quantità delle sostanze medicinali da quelle dichiarate o pattuite non
necessariamente ad un’attività strettamente o professionalmente commerciale,
bensì all’atto del somministrare tali sostanze, risulterebbe operazione vietata
dal principio di stretta legalità in quanto attuerebbe un’indebita estensione
analogica, perché invece essa sembra rispondere ad un corretto criterio
interpretativo del dettato letterale della disposizione stessa nella quale, come
si è visto, non è stato utilizzato il verbo consegnare per descrivere la
condotta, bensì il verbo somministrare. Tale scelta del legislatore non
troverebbe praticamente spiegazione alcuna se interpretata in modo comunque
necessariamente ancorato ad una strutturale attività commerciale. Nel caso che
qui interessa, oltretutto, occorre ricordare che il dottor A. ha scavalcato
persino la farmacia, procurandosi anticipatamente i medicinali e si è
comportato, oltre che come medico, anche da farmacista, prelevando e fornendo
direttamente i farmaci nell’ambito della somministrazione di cui si tratta …(cfr.
la sentenza appellata dalla pagina 279 alla pagina 281)>>.
Si deve aggiungere che il Tribunale di Torino ha precisato che il comportamento
del dottor A. fu ingannevole nei confronti dei giocatori della JUVENTUS, poiché
gli stessi atleti hanno dichiarato nel processo di non essere stati a conoscenza
della effettiva natura delle sostanze loro somministrate, dovendosi aggiungere
che le dichiarazioni effettuate nei casi di sorteggio in vista dei controlli
antidoping non appaiono significative, poiché si trattò di indicazioni fornite
in realtà dai componenti dello staff medico, che accompagnavano i giocatori in
tali occasioni.
Nell’atto di impugnazione presentato nell’interesse del dottor A. la difesa ha
sviluppato una serie di argomentazioni, che possono essere sintetizzate nei
seguenti termini per la parte che maggiormente interessa in questo momento:
nella fattispecie di cui all’articolo 445 Cp non rientra la somministrazione di
farmaci da parte del medico in favore del paziente ed il riferimento a chi si
comporta abusivamente da farmacista non può estendersi all’ipotesi del sanitario
nel suo rapporto fiduciario con il soggetto sottoposto alla cura;
non risponde al vero che i calciatori della JUVENTUS non fossero informati in
merito ai medicinali somministrati, come risulta dalle dichiarazioni antidoping,
ancorché tale documento fosse redatto materialmente dal medico, che accompagnava
l’atleta al controllo;
il discorso, del resto, non cambierebbe neppure di fronte ad una inadeguatezza
della informazione fornita dal medico al fruitore, carenza che non integra la
pericolosità insita nella fattispecie.
Il tema dell’applicabilità al caso in argomento dell’articolo 445 Cp ha, poi,
trovato ulteriore sviluppo nel corso della discussione, specie in relazione agli
argomenti svolti dal Procuratore Generale nella sua requisitoria. Il
rappresentante della pubblica accusa ha osservato che il reato in questione non
è stato contestato in via esclusiva al dottor A., bensì a quest’ultimo in
concorso con il dottor G. e, soprattutto, con il dottor ROSSANO (quanto al capo
H) e con fornitori della creatina (quanto al capo I), ossia con soggetti
pacificamente esercenti attività di commercio nel settore dei prodotti
farmaceutici. Se si ritiene, pertanto, di essere in presenza di un reato
proprio, si deve anche riconoscere che si tratta di una ipotesi di concorso
dell’extraneus nel reato posto in essere dal soggetto qualificato. Sotto questo
profilo è, poi, rilevante aggiungere e precisare che il dottor ROSSANO <<… è
stato giudicato separatamente per l’ipotesi di cui all’articolo 445 Cp indicata
nel capo H) con sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Torino
in data 26 novembre 2004 e passata in giudicato l’11 gennaio 2005>>.
Inoltre, il Procuratore Generale, facendo riferimento alla sentenza della Corte
di Cassazione citata anche nell’ambito della pronuncia impugnata (si tratta
della nota sentenza della Corte Suprema 28.11.2001 n. 2681, ricorrente VASARIO),
ha osservato che nel caso che ci occupa, contrariamente a quanto rilevabile
nella fattispecie oggetto del giudizio della Corte medesima, è stato addebitato
al dottor A. e ai suoi concorrenti qualificati la somministrazione di specialità
medicinali <<… in specie e qualità diverse da quelle dichiarate ovvero di
prodotti contenenti creatina, in specie, qualità, quantità, diverse da quelle
dichiarate …>>, cosicchè si è in presenza di quell’elemento costitutivo di
natura fraudolenta che caratterizza il delitto di cui all’articolo 445 Cp e che
si sostanzia nella somministrazione dell’aliud pro alio. Inoltre, in presenza di
un reato di pericolo quale quello in esame, la pericolosità della sostanza
medicinale, intesa come possibilità di cagionare danno alla persona, deve essere
presunta in via assoluta. Infine, il Procuratore Generale ha giudicato
inconsistenti le considerazioni contenute nell’appello della difesa in merito
alle dichiarazioni rese dai calciatori della JUVENTUS sulle informazioni
ricevute relativamente alle sostanze somministrate, nonché in merito alle
modalità di formazione delle dichiarazioni rese dagli atleti in occasione dei
controlli antidoping.
In buona sostanza, l’intervento della pubblica accusa in sede di requisitoria ha
posto l’accento su due aspetti rilevanti della questione. Per un verso, il
tenore della contestazione consente di recuperare la fattispecie concreta nel
contesto del reato proprio, permettendo, nel contempo, di vincere le evidenti
difficoltà incontrate dal Tribunale nel tentativo di superare l’orientamento
consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del
reato di cui all’articolo 445 Cp Per altro verso, il passaggio in giudicato
della sentenza di patteggiamento nei confronti del dottor ROSSANO determinerebbe
la conferma e, per così dire, la cristallizzazione del dato rappresentato dal
concorso del dottor A. con il soggetto qualificato.
Sotto quest’ultimo profilo, occorre precisare che le difese degli imputati hanno
replicato osservando come la sentenza di patteggiamento non costituisca
pronuncia di condanna sulla base degli orientamenti consolidati della
giurisprudenza di legittimità. Osservazione alla quale la pubblica accusa ha
opposto il riferimento alla recente riforma dell’articolo 445 Cpp, che,
attraverso l’inserimento del comma 1bis, ha determinato l’equiparazione della
sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna.
Esposti sinteticamente i termini della questione, la Corte ritiene che le
argomentazioni del Procuratore Generale, sebbene interessanti e suggestive, non
possano essere condivise.
Innanzitutto, occorre osservare che l’impostazione della pubblica accusa, per
quanto ricollegabile al tenore della contestazione sub H) ed I), non corrisponde
alla realtà concreta dei fatti accertati nel corso del giudizio. Nella presente
vicenda il percorso dei farmaci e dei prodotti a base di creatina dal soggetto
qualificato (farmacista o fornitore) al medico sociale e da quest’ultimo agli
atleti si sviluppò in due fasi nettamente distinte. La prima fase fu
rappresentata dal rapporto commerciale venutosi ad instaurare tra il soggetto
qualificato e l’acquirente (ossia la JUVENTUS rappresentata dagli odierni
imputati): i farmaci e la creatina vennero ordinati dalla società calcistica al
farmacista o al fornitore e da questi ultimi consegnati e fatturati. Non vi è
motivo alcuno per sostenere che in tali occasioni i soggetti qualificati abbiano
consegnato i farmaci ed i prodotti a base di creatina in modo difforme rispetto
agli ordinativi commerciali ricevuti dall’acquirente sulla base delle
indicazioni del medico sociale. La seconda fase della presente vicenda fu
caratterizzata dalla somministrazione dei farmaci e della creatina da parte del
dottor A. ai giocatori e ciò avvenne spesso in condizioni off label nei termini
già indicati in precedenza. Ora, è pacifico che il dottor ROSSANO ed i fornitori
della creatina non presero parte a tale condotta né sotto il profilo materiale,
né sotto quello psicologico o morale, in quanto si trattò di un rapporto che si
svolse in via esclusiva tra i dirigenti della società ed i giocatori. Tanto è
vero che i predetti soggetti qualificati non sono stati incriminati per il
delitto di frode sportiva, come avrebbe dovuto avvenire nel caso di un loro
coinvolgimento nell’attività di somministrazione delle sostanze agli atleti o
comunque nell’ipotesi di una partecipazione al progetto nel suo complesso. Sotto
questo profilo, non è consentito ipotizzare una dimenticanza da parte della
pubblica accusa (del resto, molto scrupolosa), ma si deve parlare di una
impostazione corretta e precisa, nell’ambito della quale la responsabilità per
la frode sportiva non prevedeva il coinvolgimento dei soggetti, che si erano
limitati ad effettuare forniture del tutto regolari di prodotti specifici senza,
poi, partecipare in alcun modo alla successiva gestione delle sostanze vendute.
In buona sostanza, appare del tutto evidente che nel reato proprio in questione
il soggetto qualificato, oltre a non avere posto in essere materialmente la
condotta incriminata (ossia quella di somministrazione off label delle sostanze
medicinali), non vi prese parte neppure sotto il profilo del concorso morale
nella stessa, cosicchè ci si deve domandare se il contenuto formale della
contestazione sub H) ed I) possa influire sulla posizione degli attuali imputati
o se, invece, non sia doveroso superare l’ostacolo rappresentato da una
contestazione non perfettamente aderente alla realtà dei fatti tramite
l’interpretazione concreta delle risultanze processuali. La risposta a tale
quesito deve essere positiva, tanto è vero che il Procuratore Generale ha
dovuto, alla fine, arroccarsi dietro l’argomento rappresentato dalla valenza del
giudicato scaturito dalla sentenza di patteggiamento nei confronti del dottor
ROSSANO, valenza determinata dalla recente riforma della procedura in tema di
patteggiamento allargato.
Tale argomento appare rilevante e, ancora una volta, suggestivo. Ma la sua
rilevanza risulta inficiata dalla considerazione che la predetta riforma è
successiva al patteggiamento fatto dal dottor ROSSANO; e, comunque, si deve
osservare che, anche riconoscendo alla sentenza di patteggiamento il valore e la
sostanza di una pronuncia di condanna, non pare potersi condividere
l’affermazione secondo cui il giudicante sarebbe totalmente vincolato, nella
valutazione della posizione di un imputato, dall’esistenza di un precedente
giudicato nei confronti di altro soggetto ritenuto concorrente con il primo
nella realizzazione del medesimo reato. Sembra al Collegio che tale conclusione
non sia conforme con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte
Suprema nei termini seguenti: <<… il giudicato penale formatosi nei confronti di
taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel
fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti
nel medesimo reato; il che comporta, tra l'altro, che qualora il giudicato sia
stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento instaurato a carico
del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il
comportamento dell'assolto all'unico fine - fermo il divieto del "ne bis in
idem" a tutela della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il
grado di responsabilità dell'imputato da giudicare. (Nella specie, in
applicazione di tali principi, è stato ritenuto che l'assoluzione definitiva di
taluni ufficiali tedeschi dall'accusa di concorso nell'eccidio delle Fosse
Ardeatine, avvenuto in Roma nel marzo del 1944, per aver essi ritenuto di dover
obbedire ad un ordine non manifestamente criminoso loro impartito dal superiore
gerarchico, non impedisse che, affermandosi invece la riconoscibilità del
carattere manifestamente criminoso di quell'ordine, venisse affermata la
responsabilità, a titolo di concorso nel suddetto eccidio, di altri ufficiali
che avevano operato nella stessa condizione di tempo e di luogo dei primi)…
(Cass. pen., sez. I, 16.11.1998 n. 12595, GP, 1999, III, 408)>>. Nel nostro
caso, i termini della questione sono invertiti, ma ciò non toglie applicabilità
al principio sopra affermato.
Nel caso di specie, poi, la condotta posta in essere dai dirigenti della
JUVENTUS ed, in particolare, dal dottor A. non fu tale da costituire il delitto
di cui all’articolo 445 Cp, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale di Torino e dal Procuratore Generale, venne a mancare l’elemento
dell’inganno nei confronti dei fruitori delle sostanze somministrate. Infatti,
le risultanze processuali non consentono di ritenere provato che i medicinali ed
i prodotti a base di creatina vennero somministrati in specie, qualità o
quantità non corrispondenti rispetto alle dichiarazioni ed informazioni fornite
dal medico sociale ai giocatori.
Ci troviamo in presenza di un argomento che è stato molto dibattuto in tutte le
fasi del processo, tanto è vero che il Tribunale di Torino ritenne opportuno
procedere all’esame dibattimentale di numerosi giocatori della JUVENTUS,
nonostante l’accordo raggiunto tra le parti per l’acquisizione al fascicolo per
il dibattimento dei verbali relativi alle dichiarazioni rese dagli stessi
soggetti nella fase delle indagini preliminari. Nella sentenza impugnata è stata
effettuata l’analisi critica di tali deposizioni, per concludere che quasi tutti
gli atleti furono ingannati in merito alle sostanze utilizzate e che le
dichiarazioni effettuate in occasione dei sorteggi antidoping non sono
significative, in quanto confezionate dallo staff medico della squadra.
Ora, la Corte ritiene che tale analisi non sia condivisibile.
In primo luogo, non mancano nelle dichiarazioni rese dai giocatori della
JUVENTUS indicazioni, che fanno ritenere come gli stessi atleti fruissero di una
informazione tutto sommato sufficiente in merito alle sostanze somministrate.
Una informazione verosimilmente non capillare, ma comunque non troppo dissimile
da quella che viene usualmente impartita, ad esempio, dal medico di famiglia ai
propri assistiti e che certamente non è mai così completa ed esauriente rispetto
a quella contenuta nel c.d. “bugiardino”. Se, poi, non devono essere ignorati
taluni atteggiamenti di incertezza e di non ricordo da parte dei predetti
testimoni, che denotano talvolta una scarsa volontà di collaborazione, non si
devono neppure sottovalutare gli effetti del lungo lasso di tempo trascorso e
del rapporto di fiducia esistente tra il fruitore ed il medico. In altri
termini, la circostanza che i dati forniti dal medico al singolo atleta sulle
sostanze somministrate non fossero minuziosi non deve essere confusa né con la
carenza di informazione, né tanto meno con l’inganno.
D’altro canto, non vi è motivo di ritenere che i giocatori di calcio in
questione (professionisti ed operanti in una squadra di serie A) fossero
sostanzialmente degli ignari burattini nelle mani dei dirigenti della società di
appartenenza. Si tratta, invero, di soggetti per i quali la forma fisica e la
durata negli anni di un elevato standard di prestazioni rappresentavano un vero
e proprio capitale da non disperdere, il che presuppone l’esigenza di non
affidarsi in modo completo ed acritico alle scelte dei “datori di lavoro”. Del
resto, proprio l’aspetto concernente le dichiarazioni rese in occasione dei
sorteggi antidoping rappresentano la migliore conferma di quanto appena
sostenuto. Tali dichiarazioni, sebbene fossero stilate materialmente dal dottor
TENCONE (collaboratore del dottor A.), venivano rese alla presenza dei
giocatori, cosicchè o si continua a pensare che questi ultimi fossero degli
inconsapevoli fantocci oppure non si può fare a meno di ritenere che le
dichiarazioni in questione costituissero un aspetto rilevante di un più generale
contesto di informazione. Senza contare che, essendo ben noto come l’uso e
l’abuso dei farmaci rappresentasse negli anni che ci interessano un fenomeno
purtroppo frequente (se non addirittura generalizzato) nelle squadre di calcio
della massima divisione, risulta, per un verso, illogico ritenere che tutto ciò
avvenisse ingannando costantemente i diretti interessati e, per altro verso,
inverosimile che l’inganno fosse perpetrato esclusivamente dai dirigenti
juventini. Si deve quindi ritenere che, in realtà, gli atleti erano informati,
magari in modo non perfetto, ed accettavano consapevolmente di prendere parte ad
una pratica censurabile ma comune.
In definitiva, il dottor G. ed il dottor A. devono essere assolti dai reati sub
H) ed I), perché il fatto non costituisce reato.
La sentenza appellata deve essere confermata nel resto.
A causa della delicatezza e della complessità delle questioni insite nel
processo, il termine per il deposito della motivazione viene indicato in novanta
giorni.
PQM
Visti gli articoli
592 - 593 e seg.ti; 599 e 605 Cpp;
in parziale riforma dell’appellata sentenza,
dichiara G. A. colpevole della contravvenzione di cui al capo D e, riconosciute
le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 2000 di ammenda, oltre
alle spese di entrambi i gradi relative al reato suddetto; e gli concede il
beneficio di cui all’articolo 175 Cp;
assolve A. R. e, per effetto estensivo, G. A. dal reato di cui al capo G, nella
parte relativa alla contestazione avente ad oggetto “eritropoietina umana
ricombinante o pratiche di tipo trasfusionale”, perché il fatto non sussiste;
assolve entrambi i predetti imputati dai residui fatti addebitati nel capo G,
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
assolve A. R. dai reati di cui ai capi H ed I perché il fatto non costituisce
reato.
Conferma nel resto.