| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Camera dei deputati
«Introduzione dell'articolo 391undecies del codice di procedura
penale, in materia di investigazioni difensive»
Ddl 5458/C con le modifiche, in neretto, approvate dalla commissione
Giustizia
23 febbraio 2005
Articolo 1
1. Dopo l'articolo 391decies del codice di procedura penale è inserito il
seguente:
«Art. 391undecies. (Soggetti che espletano investigazioni difensive). - 1.
I soggetti di cui all'articolo 391bis che hanno espletato
investigazioni difensive, nello stesso procedimento ovvero in procedimenti
connessi o in indagini collegate e nell’interesse del medesimo assistito,
sono legittimati ad informarsi reciprocamente nonché a notiziare il proprio
assistito dell’attività espletata, anche in relazione allo stato delle
indagini dell'autorità giudiziaria.
2. I soggetti di cui all'articolo 391bis nell'espletamento
dell'attività di cui al presente titolo non sono considerati pubblici ufficiali
o incaricati di pubblico servizio».