|
Avv. Antonio Zecca |
|
Studio Legale |
|
|
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
sentenza
1 marzo 2002
svolgimento del
processo e motivi della decisione
Orbene,
risulta dalla comunicazione di notizia di reato 7 settembre 1999 di ......
Ottavio Livio, coniuge di ...... Monica Maria, che a parere di questi, il
decesso della moglie, avvenuto il 6 settembre 1999, era stato causato da
situazioni pregiudizievoli per lo stato di salute delle stessa: «nella specie,
negli ultimi mesi, operava in luoghi insalubri, saturi di fumo di sigaretta,
mentre precedentemente la defunta operava in locali più idonei (ufficio del
personale) nello stesso stabile della società (omissis) ».
Il
...... sosteneva che i primi uffici dove lavorava la coniuge erano aerati ed
idonei allo stato di salute della stessa, mentre la condizione generale era
degenerata con il cambiamento del luogo di lavoro, fatto che era stato
evidenziato direttamente ai superiori, ma con esito negativo.
Lo
stato precario di salute della …….. era dovuto al fatto che la stessa
soffriva sin dalla nascita di asma bronchiale allergica, condizione di salute
che si era aggravata nell’ottobre 1991 a seguito di una trombosi venosa
cerebrale con connesso stato di coma per circa quattro giorni e conseguente
riconoscimento di invalidità civile al 46 per cento.
[Omissis]
L’articolo
41 del codice penale, infatti, sotto la rubrica “ concorso di cause”,
testualmente recita che il concorso di cause preesistenti o simultanee o
sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione o dall’omissione del
colpevole, non esclude il rapporto di concausalità fra l’azione od omissione
e l’evento.
Si
ribadiscono infatti sul punto due dichiarazioni rese nell’imminenza degli
eventi alla PG, in data 10.9.1999, dichiarazioni particolarmente apprezzabili in
quanto date in costanza dei fatti, da Norzi Mirta che confermava che durante
l’intero orario di lavoro si soffermavano molti colleghi a fumare e Monica si
lamentava con qualcuno di loro, soprattutto con quelli con i quali era
maggiormente in confidenza. Molto spesso, dopo che la teste era ritornata da
altri uffici, Monica le comunicava che aveva mandato via gente che fumava.
Casali
Lucia, inoltre, che soccorse Monica nel momento accessuale dal quale derivò la
morte della stessa, raccontava alla PG che la stessa Monica, il giorno 6.9.1999,
aveva avuto una crisi di asma, aveva inalato lo spray e ricordava che si era
spesso lamentata con XXX e YYYY del fatto che dove lavorava non vi erano
finestre e molta gente si fermava a fumare: la stessa, al suo rientro dalle
ferie, le aveva detto che durante le vacanze era stata bene e che subito dopo
aver ripreso a lavorare, a causa del fumo, la sua asma era peggiorata.
A
questo punto è necessario ricostruire il quadro normativo che costituisce il
presupposto della contestazione del PM nei confronti di YYYY Graziano, direttore
della sede della (omissis) di Milano, piazza San Fedele n 2, definito, ai fini
della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, come dirigente nonché nei
confronti di XXX Elios, capo ufficio della ......, qualificato a tali fini come
preposto.
Queste
premesse permettono di prendere in considerazione un aspetto molto importante,
in relazione al modello organizzativo dell’azienda in senso lato, e cioè
l’aspetto delle deleghe di potere. A partire dai DPR degli anni ‘50 ( cfr
DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 303/56 ecc. ), il legislatore ha individuato il
datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, come i soggetti forniti di
determinati poteri all’interno dell’azienda. Il datore di lavoro ( prima del
D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs 242/96 ) veniva allocato, in modo
univoco dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione, al vertice
dell’azienda, come soggetto che andava ad integrare la figura
dell’imprenditore ( vedi art.2086 C.c. ); il dirigente era ed è l’”alter
ego” del datore di lavoro, colui cioè che a nome e per conto suo sovrintende
un determinato plesso organizzato. La giurisprudenza della Suprema Corte ha
ritenuto che il dirigente ai fini della sicurezza fosse, ad esempio, il
direttore di uno stabilimento, di un supermercato, di un grande magazzino, di un
cantiere con autonomia organizzativa, di un ufficio pubblico e privato, della
sede secondaria dell’azienda. Il preposto è stato considerato, poi, il
soggetto con il potere ed il dovere di dare attuazione alle norme di legge ed a
quelle che in tema di sicurezza sono elaborate dal vertice aziendale nonché di
controllarne il rispetto. Da questo modello normativo dobbiamo trarre una
conseguenza: il soggetto responsabile all’interno di un'azienda non è solo il
datore di lavoro, ma vi sono anche altri responsabili, e cioè il dirigente ed
il preposto, per quanto a loro compete per legge ed in virtù di un atto di
delega.
L’atto
documentale deve contenere una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, nella quale siano specificati i criteri in
base ai quali è stata effettuata la valutazione ( art.4, comma secondo lett. A
).
Si
richiede poi l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione ( lett
B ).
Inoltre
è importante precisare che l’art.4, secondo comma, lettera c, del
D.Lgs.626/94 richiede il Programma delle misure ritenute opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Lo stesso art. 4, poi,
indicando il datore di lavoro, ne parla come dell’unico destinatario
dell’obbligo della valutazione del rischio, tenuto conto che tale incombenza
non può essere delegata a nessun altro soggetto, come recita espressamente
l’articolo 1, comma quattro ter ( “nell’ambito degli adempimenti previsti
dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti
dall’art.4, commi 1, 2, 4, lettera a, e 11, primo periodo” ).
Nonostante l’ampia definizione data dal legislatore italiano agli obblighi valutativi del rischio in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, si deve rammentare che recentemente, con la sentenza della Corte di Giustizia Comunitaria 15 novembre 2001, l’Italia ha subito una condanna per inesatto recepimento della direttiva 89/391/CEE e successive modifiche, recepita nel titolo primo del D.Leg 626/94, in quanto si è ritenuto dal giudice comunitario, tra l’altro, che la valutazione del rischio come trasposta nell’art.4 del D Leg n.626/94 sia riduttiva rispetto alla definizione data dalla direttiva comunitaria, con conseguente violazione del divieto di recepimento “ in peius” (art.118 A Trattato di Roma del 1957)
.
Prescindendo
dal fatto che la sentenza citata non appare immediatamente esplicativa di
effetti sulla normazione nazionale vigente, ma si limita ad impegnare il
legislatore ad una modifica normativa coerente con la direttiva comunitaria, la
stessa risulta però chiara nel pretendere un’interpretazione estensiva dei
fattori di rischio, fra i quali rientra sicuramente anche l’esposizione dei
singoli lavoratori al fumo passivo. Sul punto, in verità, già la dottrina più
avanzata e la medicina del lavoro evidenziavano la sussistenza del rischio, in
modo coerente con le problematiche medico legali sopra ricostruite, e quindi
l’esposizione a fumo passivo era già uno dei rischi oggetto di valutazione
del datore di lavoro più accorto, confortato in ciò dal medico competente (
art17 D.Leg 626/94 ).
Conferma
di ciò si ha nella consulenza tecnica del PM, laddove si legge testualmente:”
almeno nell’ultimo decennio, l’evoluzione della normativa in merito alla
sicurezza nei luoghi di lavoro, ha chiaramente indicato come non devono essere
presi in considerazione solo ed esclusivamente i fattori di rischio
“tabellati” (ad es. DPR 303/56, ecc.), ma anche tutti quei fattori di tipo
fisico, chimico e biologico, che riguardano più in generale lo “stato di
benessere psico-fisico” del lavoratore nel proprio posto di lavoro.
E’
il posto di lavoro che deve quindi risultare “idoneo” a ricevere un
lavoratore “idoneo” a quella mansione specifica.
Inoltre,
le patologie che stanno assumendo un ruolo primario negli ultimi decenni sono
patologie “correlate” al lavoro, ma in cui il lavoro non gioca un ruolo
esclusivo, essendo spesso patologie multifattoriali in cui anche la vita
extralavorativa assume un ruolo concausale importante.”
Il
giudice condivide tali considerazioni e conclusioni, ritenendo che l’attività
valutativa del luogo di lavoro deve essere svolta ad ampio raggio ed in
relazione alla specificità di ogni singolo lavoratore beneficiato della
sorveglianza sanitaria (art.16 D.Leg 626/94 ).
Del
resto, come in più occasioni si è rilevato, il contenuto della valutazione del
rischio si compendia dei fattori della prevedibilità e della prevenibilità
dell’evento lesivo - infortunio e/o malattia professionale - (art.4, comma 2,
lett.a - b, Leg 626/94 ), in relazione ai quali notevole importanza hanno le
considerazioni mediche attuali al momento della valutazione e le corrette prassi
di organizzazione aziendale.
A
ciò si deve poi aggiungere che il contenuto di prevedibilità medica e di
prevenibilità della valutazione del rischio giustifica l’ipotesi di colpa
specifica nei reati colposi di cui agli articoli 589 e 590 CP.
Se,
dunque, una sostanziale valutazione del rischio relativo all’esposizione a
fumo passivo era stata effettuata in azienda, e tale attività spettava ad un
vertice aziendale (datore di lavoro) sovraordinato agli imputati, resta comunque
il fatto che il YYYY, in quanto dirigente, ed il XXX, nella sua mansione di
preposto, dovevano dare attuazione in modo concreto e rigoroso, per quanto di
loro rispettiva competenza, agli obblighi di protezione nei confronti della
salute della Monica ......, soggetto che gli stessi sapevano essere in
condizioni di precarietà.
Appare
persino tuzioristico precisare che una organizzazione aziendale si compendia di
vari livelli operativi e decisionali, finalizzati a dare esecuzione alle
strategie elaborate dal vertice e che passano attraverso l’individuazione da
parte del datore di lavoro dei dirigenti e preposti; dispone infatti
l’articolo 1, comma 4 bis D.Leg 626/94, come modificato dal D.Leg 242/96, che
il datore di lavoro esercita le sue prerogative previste dalla legge e “
nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i
preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti
all’osservanza delle disposizioni” del Decreto Legislativo, nonchè agli
ordini che, in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, provengono dai
vertici aziendali.
Orbene,
a YYYY Graziano viene contestato il comportamento lesivo in quanto dirigente,
essendo direttore di sede della (omissis), ed a XXX Elios quello di preposto,
essendo capo ufficio nel quale operava Monica .......
Ai
due soggetti, dunque, non vengono imputati fatti di carattere progettuale,
valutativo o strategico che competevano a figure a loro sovraordinate (datore di
lavoro), bensì rispettivamente comportamenti di direzione e sovraintendimento.
Tali
elusioni degli obblighi di tutela delle condizioni di lavoro stavano
inequivocabilmente compresi nelle mansioni e nei poteri dirigenziali di YYYY
Graziano.
Orbene,
da tali affermazioni emerge la negligenza dell’imputato, in relazione alle sue
mansioni di preposto, nella gestione degli aspetti operativi connessi con i fumo
in ambiente lavorativo.
Alla
luce di quanto detto, risulta provato dunque il rapporto etiologico in quanto
cofattore, se non altro sotto il profilo della rilevante probabilità
scientifica, fra esposizione a fumo passivo e morte di Monica ......; la morte
fu cagionata da comportamenti attribuibili alla negligenza, imprudenza,
imperizia ed alla violazione di specifiche norme in tema di salute sui luoghi di
lavoro degli imputati, e ciò in relazione a compiti per legge e per
disposizione aziendale attribuiti al loro rispettivo ruolo di dirigente e di
preposto; la prevedibilità dell’evento era nella disponibilità degli stessi,
se è vero che la medicina del lavoro aveva in più occasioni evidenziato i
rischi di esposizione a fumo passivo di soggetti asmatici; la prevenibilità del
fatto stava nella disponibilità degli imputati, i quali avevano i poteri di
intervento, essendo il YYYY direttore della filiale (omissis) di Milano ed il
XXX il diretto capo ufficio di Monica .......
Per
quanto sopra evidenziato, va ritenuta la penale responsabilità degli imputati
stessi in relazione a quanto loro rispettivamente contestato. Ne consegue che,
valutati i criteri di cui all’articolo 133 CP, concesse le circostanze
attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, tenuto conto del
comportamento processuale dei predetti nonché della loro incensuratezza, pena
equa per entrambi i reati rispettivamente attributi agli imputati appare essere
quella di mesi 6 di reclusione; tenuto conto che ad entrambi vanno concesse le
attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, la pena va ridotta
a mesi 4, giorni 15 di reclusione; si deve quindi applicare la riduzione di un
terzo per il rito e quindi gli imputati vanno condannati ad una pena in concreto
di mesi tre di reclusione. Alla condanna segue il pagamento delle spese
processuali.
I
comportamenti contestati costituiscono violazione degli obblighi che regolano il
rapporto di lavoro ( art.2087 CC ) e comunque integrano un fatto illecito
colposo (art. 2043 C.c.) che ha cagionato la morte di Monica ......, con la
conseguenza che gli imputati vanno anche condannati al risarcimento di tutti i
danni patrimoniali e morali ( e non già di quelli alla salute non essendo gli
stessi oggetto della richiesta da parte della parte civile ) per i quali, non
essendo agevole la liquidazione, vanno rimessi gli atti al giudice civile sul
“quantum”.
Ai
sensi dell’articolo 539, comma secondo, CPP, vista la richiesta della parte
civile, gli imputati sono condannati in solido al pagamento di una provvisionale
che, nei limiti di una valutazione equitativa, si indica nella misura di euro
50.000, a fronte dalla somma richiesta dalla parte civile, tenuto conto della
valenza percentuale della concausa posta in essere dagli imputati.
Il
Giudice,
PQM
Visti
gli artt.438 segg. e 533 segg.
C.p.p.
dichiara
YYYY
Graziano e XXX Elios responsabili del reato a loro rispettivamente ascritto e
pertanto li condanna, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle
contestate aggravanti, concessa la riduzione di un terzo della pena ex art.442,
comma 3, C.p.p., alla pena di mesi tre di reclusione;
concede
agli stessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale;
li condanna al pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la
condanna si riferisce;
dichiara
gli stessi civilmente
responsabili in solido dei danni cagionati alla parte civile e, pertanto, li
condanna in solido al risarcimento degli stessi, rimettendo le parti davanti al
Giudice civile per la liquidazione dei danni; li condanna al pagamento di una
provvisionale che determina in euro; li condanna altresì al
pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquida in
euro .