| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass. Pen. – Sezione quinta Sent.
18 novembre 2003 - 12 gennaio 2004, n. 569
Motivi della decisione
B. A. e M. C. erano condannati dal Tribunale di Bergamo per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver determinato o istigato B. G., amministratore della Edil B&B srl, fallita il 13 ottobre 1990 e G. G., a distrarre i beni immobili della detta società.
La Corte di Appello di Brescia confermava, ravvisano negli imputati, entrambi commercialisti, gli ispiratori della manovra finalizzata ad eludere le ragioni dei creditori della B&B.
In particolare, i giudici di
merito accertavano che il B., commercialista della cessionaria Edil 2000,
aveva contattato il G, proponendogli l’operazione e che il M. si era attivato
per ottenere da un istituto di credito un finanziamento di 700/800 milioni di
lire a favore della Immobiliare Cristian, di cui era amministratore la figlia
del B, per portare a termine la costruzione degli immobili che questi
intendeva realizzare.
Ricorrono gli imputati.
L’uno deduce la violazione
dell’art.210 C.p.p., per essere stato il B. sentito senza le garanzie di
legge, nonché il vizio di motivazione variamente articolato:
- la scrittura privata di cui si discute è stata elaborata nello studio del
notaio V, sotto dettatura dell’avvocato R, che è stato scagionato da ogni
addebito.
Illogico, dunque, è affermare che l’intesa si sia perfezionata fuori dello studio notarile;
egli si è limitato ad invidiare un soggetto (il G) che si assumesse i debiti della B&B srl, senza defraudare tale società e senza recare alcun contributo causale all’operazione incriminata.
Ciò è evidente anche perché il B si era rivolto al suo legale, che gli aveva rappresentato la illiceità dell’operazione;
generiche e prive di riscontri sono le dichiarazioni del B.
Il M. censura anch’egli la motivazione, definendo inaccettabile il “teorema” della Corte bresciana e dicendosi estraneo ai rapporti col B., così come ad ogni intento distrattivo.
Egli si interessò solo del finanziamento, per un importo pari al valore dei beni ceduti, allo scopo di evitare il fallimento.
Finanziamento che, del resto,
concerneva non l’Immobiliare Cristian, costituita per attuare l’operazione,
bensì la società Edil 2000 del G..
Ed infatti per trasferire i beni all’Immobiliare Cristian, si attese che il M
si allontanasse dallo studio del notaio, per sfruttare a sua insaputa il suo
contributo per attuare un disegno cui era estraneo.
I ricorsi sono infondati.
Il B, che ha definito separatamente il procedimento col patteggiamento della pena, è stato esaminato dal gruppo all’udienza 2 novembre 1998 ai sensi dell’articolo 210 Cpp..
Essendo stato dato atto nel
verbale del rispetto delle forme imposte dalla norma citata, si presume che
l’esame sia avvenuto alla presenza del difensore.
D’altra parte, anche in questa sede può procedersi alla cosiddetta “prova di
resistenza”, nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti
illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di
merito, controllando in particolare la struttura della motivazione, al fine di
stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa anche
senza l’utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove
ritenute di per sé sufficienti a giustificare l’identico convincimento
(sezione prima, 1495/98, Archinà).
Orbene, nella specie la ricostruzione della vicenda e del ruolo svolto dal B emerge dalla sequenza degli atti acquisiti dalla procedura fallimentare, nonché dalle dichiarazioni degli altri protagonisti a vario titolo intervenuti.
B, commercialista della Edil 2000 amministrata dal G, era stato contattato dal B, titolare della fallita, onde valutare la “fattibilità dell’operazione di salvataggio”.
Il B stesso interessò e cooptò nel progetto anche il M, con il compito di attivarsi per il finanziamento in favore della Immobiliare Cristian srl, costituita al solo scopo di attuare il piano.
La Corte di merito ha cura di
evidenziare che la finalità dell’operazione non era quella di ripianare i
debiti della B&B srl, essendo in contrasto con i risultati concretamente
realizzati, rappresentati dal passaggio del patrimonio immobiliare della
società prossima al fallimento ad altra (l’Immobiliare Cristian srl, nella cui
compagine erano entrati gli esponenti della Edil 2000 srl) per la quale il
pagamento dei debiti della B&B avrebbe costituito adempimento estraneo agli
scopi sociali.
Dal contesto motivazione emerge poi, che il contributo offerto da ciascuno
degli imputati si è esplicato sia sul piano oggettivo, mediante la
predisposizione e la messa a punto dell’operazione distrattiva, sia sul piano
psicologico, sotto forma di determinazione o rafforzamento della volontà
criminosa.
Né giova ai ricorrenti evocare la figura dell’avvocato R, sgravato da ogni
responsabilità non certo a ragione secondo la loro prospettazione, dal momento
che la posizione del predetto soggetto è sottratta alla cognizione di questa
Corte.
I consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, essendo consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistono (come nella specie) nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o suscitino o rafforzino l’altrui proposito col proprio ausilio e con le preventive assicurazioni (sezione quinta, 1341/86, Sonson; sezione quinta, 6681/88, Ferlicca).
Non va taciuto, infine, che il dedotto vizio di motivazione veicola la critica alle opzioni probatorie compiute dai giudici di merito con argomentazioni diffuse e perspicue, sulla scorta del vaglio delle emergenze processuali, finendo per tradursi in una prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta propria dai giudici di merito.
I ricorsi vanno rigettati. I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Cassazione Penale – Sezione quinta Sent. 8 - 16 ottobre 2002, n.
34622
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di A. T. e D.M. in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta e semplice, loro contestati quali amministratori della T. Acciai srl fallita il 12 aprile 1994, e di C.B., presidente del collegio sindacale della medesima società, in ordine al delitto di concorso in una delle ipotesi di bancarotta fraudolenta addebitata agli amministratori.
In particolare
tutti gli imputati sono stati dichiarati colpevoli del delitto di cui
all’articolo 223 comma 2 numero 1 legge fallimentare, in relazione alla falsità
nelle comunicazioni sociali relative agli esercizi 1990/1993; A. T. e D.M. sono
stati dichiarati colpevoli altresì di bancarotta fraudolenta documentale, per
avere tenuto i libri e le scritture contabili in modo da rendere impossibile la
ricostruzione del patrimonio e del movimento d’affari della società, e di
bancarotta semplice, per avere concorso a cagionare il dissesto della società.
2. I tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
A. T. e D.M. deducono violazione dell’articolo 157 Cp, lamentando che i giudici
del merito non abbiano rilevato l’estinzione per prescrizione del reato di
bancarotta semplice, già intervenuta al momento della pronuncia della sentenza
d’appello in data 25 ottobre 2001.
C.B. propone quattro motivi d’impugnazione: con il primo e con il secondo deduce
violazione dell’articolo 2425 Cc e dell’articolo 2621 Cc, sostenendo
l’insussistenza della contestata falsità delle comunicazioni sociali; con il
terzo ripropone un’eccezione di inutilizzabilità di prove poste a fondamento
della decisione impugnata; con il quarto deduce vizio di motivazione della
sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione del significato di taluni
verbali del collegio sindacale.
3. Il ricorso di A. T. e D.M. è fondato, essendo evidentemente già estinto il
reato di bancarotta semplice al momento della pronuncia della sentenza
d’appello.
La decisione impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente all’imputazione di
bancarotta semplice addebitata ai due ricorrenti, con eliminazione della pena di
due mesi di reclusione loro irrogata a tale titolo.
3. Preliminare all’esame del ricorso di C.B. è la determinazione degli effetti
della modifica apportata all’articolo 223 comma 2 numero 1 legge fallimentare
dall’articolo 4 decreto legislativo 61/2002.
In seguito a questa riforma, invero, il reato di bancarotta impropria che in
precedenza si configurava in relazione alla mera consumazione del delitto di
false comunicazioni sociali, previsto nel testo originario dell’articolo 2621 Cc,
richiede oggi che la falsità abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto
della società. Sicché è necessario stabilire se vi sia stata abolitio criminis
ovvero mera successione di leggi penali.
Contrariamente a quanto si è talora sostenuto in dottrina e in giurisprudenza,
il problema della distinzione dell’abrogazione dalla modificazione della legge
anteriore non può essere risolto solo con la constatazione che, pur dopo
l’abrogazione della norma penale che lo prevedeva, un determinato fatto concreto
risulta comunque ancora punibile (Cassazione, sezione prima, 26 aprile 2000,
Saoud, m. 216096, e 11 aprile 2000, Guerrieri, m. 216039). Certo, il problema
neppure si pone se, in conseguenza dell’abrogazione, il comportamento che prima
costituiva reato diviene del tutto lecito. Ma non sempre la vicenda normativa è
così semplice, perché può residuare un’illiceità dello stesso fatto, in ragione
di altra norma preesistente o di una nuova norma introdotta dalla stessa legge
abrogatrice. E ove si facesse riferimento solo al fatto concreto, pur in
presenza di una successione tra fattispecie eterogenee, si finirebbe per violare
il principio di irretroattività della legge incriminatrice sopravvenuta, perché
si assegnerebbe rilevanza, in base a una legge posteriore, a fatti che erano
prima irrilevanti; sicché è indispensabile che il raffronto avvenga a livello di
fattispecie astratte.
Secondo una parte della dottrina il criterio per distinguere dall’abrogazione i
casi di semplice modificazione della disciplina precedente è la continuità del
tipo di illecito, nel senso dell’identità del significato lesivo del fatto anche
nella norma, preesistente o successiva, che ne determina la permanente
illiceità. Ma a questa tesi si è obiettato che il criterio proposto lascia
margini eccessivi di discrezionalità applicativa, come tutti i criteri che
richiedono valutazioni sostanzialistiche.
In una prospettiva di maggiore rigore formale si propone, perciò, di considerare
piuttosto il rapporto strutturale tra le fattispecie, in quanto è dall’esistenza
di un rapporto di specialità tra di esse che possono desumersi indicazioni utili
per distinguere tra abrogazione e modificazione delle norme preesistenti.
In sintesi una parte della dottrina ritiene che non si dia abolitio criminis, ma
solo modificazione della legge penale, sia quando l’abrogazione di una legge
speciale estenda l’ambito di applicazione di una preesistente norma generale,
non risultando l’intento del legislatore di escludere radicalmente l’illiceità
della fattispecie speciale, sia quando una norma generale venga abrogata e
sostituita da una speciale. A questa tesi si è obiettato, però, che la maggiore
affidabilità sul piano della certezza giuridica offerta dalla considerazione dei
soli rapporti strutturali tra le fattispecie può denunciare costi elevati sia
sul piano dell’equità delle soluzioni sia sul piano della coerenza sistematica
di una dottrina che nega rilievo su questo tema all’interesse tutelato dalla
norma penale, pur avendo sempre propugnato la «valorizzazione del bene giuridico
in tema di offensività e di dolo».
Sono state, perciò, proposte soluzioni intermedie, che considerino sia il bene
giuridico tutelato sia le modalità dell’offesa, in una prospettiva eclettica già
ragionevolmente adottata dalla giurisprudenza.
In dottrina, in particolare, si è proposto di considerare abrogativo qualsiasi
intervento legislativo che incida sull’oggetto della tutela o che, pur
nell’identità dell’interesse tutelato, comporti la sostituzione di una
fattispecie speciale a una generale; sicché rimarrebbero nell’ambito della mera
modificazione solo le sostituzioni di norme speciali con norme generali a
identico oggetto di tutela. Si è notato, però, che considerare abolitio criminis
ogni sostituzione di fattispecie generale con una fattispecie speciale
porterebbe a conclusioni assurde, come quella di considerare abrogata ogni
precedente ipotesi di furto se una legge introducesse un limite quantitativo di
rilevanza penale dell’illecito; mentre in realtà la sostituzione di una norma
generale con una speciale abroga solo le fattispecie estranee a quella speciale,
se non risulta un più incisivo intento del legislatore. Si è precisato, inoltre,
che la considerazione per l’interesse tutelato deve sempre avere una funzione
meramente integratrice dei criteri strutturali di comparazione tra le
fattispecie, se non si vuole rischiare «di scardinare ogni base sicura di
giudizio nel rapporto fra norme penali», e deve essere utilizzata solo in bonam
partem, per circoscrivere i risultati della comparazione strutturale. Sicché
considerazioni sistematiche e di oggetto della tutela potrebbero valere solo a
estendere l’ambito dell’effetto abrogativo ipotizzabile sulla base dell’analisi
strutturale delle fattispecie.
In realtà il riferimento all’interesse tutelato è indispensabile, sia perché
offre un ancoraggio a concetti relativi quali sono quelli di genere e dì specie,
sia perché v’è uno stretto collegamento, anche sul piano ermeneutico, tra
struttura della fattispecie e interesse tutelato.
D’altro canto, in questa prospettiva, lo stesso rapporto di specialità tra
fattispecie può offrire indicazioni più articolate di quelle abitualmente
considerate in dottrina, se si tiene conto‑ della distinzione tra specialità per
aggiunta e specialità per specificazione. La specialità, infatti, può dipendere
non solo da un rapporto di genere a specie tra uno o più elementi delle diverse
fattispecie (specialità per specificazione), ma anche dalla presenza nella
fattispecie speciale di un elemento aggiuntivo non presente nella fattispecie
generale (specialità per aggiunta) (Cassazione, sezioni unite, 30 maggio 1959,
Majer, m. 98220, sezione sesta, 12 ottobre 1998, Forni, m. 212108). Ed è
evidente che il riconoscimento di una specialità per aggiunta è possibile solo
per una valutazione di maggiore rilevanza degli elementi comuni rispetto a
quelli diversi di due fattispecie che non si sovrappongono, come nella
specialità per specificazione, ma talora intersecano, avendo in comune solo una
parte degli elementi descrittivi. Mentre nella specialità per specificazione la
fattispecie generale include sempre tutti gli elementi descrittivi della
fattispecie speciale (come, ad esempio, nel rapporto tra gli articoli 276 e 277
Cp), nella specialità per aggiunta è invece la fattispecie speciale a includere
tutti gli elementi descrittivi di quella generale, oltre all’elemento aggiuntivo
che la caratterizza (come nel rapporto tra gli articoli 605 e 630 Cp).
In proposito si possono distinguere tre ipotesi: a) il mero inserimento di una
nuova fattispecie, senza esplicita abrogazione di quelle preesistenti; b) la
mera abrogazione di norme senza introduzione di nuove incriminazioni; c)
l’abrogazione di una norma con contestuale introduzione di una norma
sostitutiva.
a) Il caso del mero inserimento di una nuova norma incriminatrice non
incompatibile con quelle preesistenti non pone problemi, se tra la nuova norma e
quelle già esistenti si dia concorso reale, nel senso che risultino tutte
applicabili contestualmente, ovvero se la nuova norma risulti generale rispetto
ad altre esistenti: in ragione del principio di irretroattività la nuova norma
non sarà comunque applicabile ai fatti commessi in precedenza. Se invece la
nuova norma risulterà speciale rispetto ad altra preesistente, ai fatti già
commessi sarà applicabile tra le due quella più favorevole. Sicché solo nel caso
dell’introduzione di una nuova fattispecie speciale troverà applicazione
l’articolo 2 coma 3, altrimenti la vicenda sarà regolata dall’articolo 2 comma
l.
b) Il caso dell’intervento meramente abrogativo non pone problemi se riguarda
una norma considerata generale rispetto ad altra preesistente: la fattispecie
generale risulterà abolita, con gli effetti di cui all’articolo 2 comma 2,
mentre la fattispecie speciale continuerà ad applicarsi ai casi cui si riferiva
già prima dell’abrogazione. È con riferimento all’eventualità dell’abrogazione
di una norma speciale che risulta rilevante la distinzione tra specialità per
specificazione e specialità per aggiunta.
Nel caso della specialità per specificazione, in realtà, l’abrogazione della
fattispecie speciale comporta certamente solo una modificazione della legge
penale, se non risulta una contraria volontà del legislatore, perché l’elemento
specializzante era e rimane incluso nella fattispecie generale. In questo caso
si può davvero affermare, infatti, che la norma generale era già riferibile a
una classe di oggetti necessariamente comprensiva anche di quella riportata alla
norma speciale.
Nel caso della specialità per aggiunta, invece, la norma generale non è
riferibile a una classe di oggetti necessariamente comprensiva di quella
definita dalla norma speciale; può esservi riferita solo se si ritenga che gli
elementi comuni alle due fattispecie abbiano una rilevanza maggiore rispetto
agli elementi che le distinguono. Tuttavia, se ai fini della individuazione di
un concorso di norme come apparente è ragionevole ritenere prevalenti gli
elementi maggiormente connotativi della fattispecie, è plausibile che
nell’accertamento dell’esistenza di una abolitio criminis un maggior
peso assumano gli elementi cui si ricolleghi una valutazione di maggiore gravità
della fattispecie. Sicché sembra ragionevole ritenere che quando si riferisca al
reato più grave l’abrogazione della norma speciale per aggiunta possa
comportarne l’abolizione, salva l’applicazione della residua fattispecie
generale anche ai fatti commessi prima dell’ abrogazione. In questo caso,
infatti, ciò che assume rilievo dal punto di vista sanzionatorio è l’abolizione
della fattispecie più grave, piuttosto che la conseguente espansione della
fattispecie meno grave.
Se la fattispecie generale preesistente è sanzionata meno gravemente, dunque,
l’intervento legislativo dovrà essere qualificato come abrogativo della
preesistente fattispecie speciale più grave, con conseguente revoca delle
condanne definitive (articolo 673 Cpp. in relazione all’articolo 2 comma 2; a
queste conclusioni infatti è giunta Cassazione, sezioni unite, 27 giugno 2001,
Avitabile, m. 219223, che ha definito come abolitio criminis l’abrogazione
dell’articolo 341). Se, al contrario, era meno gravemente sanzionata la
fattispecie speciale abrogata, l’intervento legislativo dovrà essere qualificato
come modificativo della più grave fattispecie generale preesistente, con le
conseguente applicazione della norma più favorevole, quando non sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.
c) Analogamente va risolto il caso in cui all’abrogazione si accompagni
l’introduzione di una nuova norma, ma solo se non risulti eterogenea rispetto a
quella sostituita, perché, quando la nuova fattispecie risulti eterogenea
rispetto a quella abrogata, si avrà sempre abrogazione retroattiva e nuova
incriminazione irretroattiva (Cassazione, sezioni unite, 13 dicembre 2000,
Sagone, m. 217374-5, in materia di reati tributari, che, per accertare il
rapporto di eterogeneità tra le fattispecie succedutesi, utilizza
significativamente anche il riferimento all’interesse tutelato e alle finalità
della riforma).
Se la norma abrogata viene sostituita con una che rispetto a essa risulti
speciale, non si pongono problemi: ai fatti rientranti in entrambe le
fattispecie, quella generale abrogata e quella speciale sostitutiva, risulterà
applicabile la fattispecie più favorevole tra le due; per i fatti rientranti
solo nella norma generale abrogata si avrà, invece, abolitio criminis, con la
revoca anche delle sentenze definitive (Cassazione, sezioni unite, 25 ottobre
2000, Di Mauro, m. 217031, in materia di reati tributari; Cassazione, sezioni
unite, 20 giugno 1990, Monaco, m. 185020, con riferimento all’abrogazione
dell’articolo 324 e alla contestuale modificazione dell’articolo 323 a opera
della legge 86/1990). Tuttavia un’abolizione parziale, che va riscontrata già a
livello di fattispecie astratte, può aversi solo nel caso di specialità per
specificazione. Nel caso di specialità per aggiunta o non si ha alcuna abolitio
criminis o si. ha un’abolitio totale, quando l’elemento aggiuntivo abbia un
«peso» tale da ascrivere alla nuova fattispecie un significato lesivo diverso da
quello della fattispecie abrogata.
Nel caso opposto, quando all’abrogazione si accompagni un ampliamento (nuova
norma generale) anziché una restrizione dell’area dell’illiceità penale (nuova
norma speciale), occorre distinguere.
L’articolo 2 comma 1 impedirà certamente l’applicazione della nuova norma
(generale) ai fatti già commessi che non risultassero riconducibili anche alla
norma (speciale) abrogata.
Quanto ai fatti già regolati anche dalla norma speciale abrogata, l’articolo 2
comma 3 darà in ogni caso prevalenza alla norma più favorevole tra la precedente
e la successiva, quando si tratti di specialità per specificazione, salvo che
sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna; e analogamente deve ritenersi
per il caso in cui quella abrogata fosse una fattispecie speciale per aggiunta
punita meno gravemente di quella generale sostitutiva. Dovrà invece intendersi
abolita, con le conseguenze di cui all’articolo 2 comma 2, la precedente
fattispecie speciale per aggiunta più gravemente sanzionata. E in questo caso
dovrà escludersi anche l’applicazione retroattiva della nuova fattispecie
generale, che potrebbe essere giustificata solo con un riferimento ai fatti
concreti, in violazione del principio di irretroattività.
Nel caso in esame la fattispecie inserita nell’articolo 223 legge fallimentare
dall’articolo 4 del decreto legislativo 61/2002 è certamente speciale rispetto a
quella sostituita, perché include come elemento ulteriore dell’illecito un
rapporto di causalità tra il delitto di false comunicazioni sociali e il
dissesto della società fallita. Tuttavia, trattandosi di specialità per
aggiunta, deve ritenersi che essa comporti una totale abolizione della
fattispecie abrogata (Cassazione, sezione quinta, 618/02, Kunz), perché
l’elemento aggiuntivo, il rapporto di causalità con il dissesto, è tale da
ascrivere alla nuova fattispecie un significato lesivo del tutto diverso da
quello della fattispecie abrogata. In una fattispecie infatti assumeva rilievo
la sola idoneità della condotta a rappresentare falsamente le condizioni
economiche della società, nell’altra assume rilievo soprattutto la sua idoneità
a contribuire al dissesto dell’impresa.
Rimane, comunque, da verificare se, abolito il reato previsto dal precedente
testo dell’articolo 223 legge fallimentare, sia comunque configurabile il reato
di falso in bilancio, fattispecie generale rispetto alla fattispecie di
bancarotta impropria abolita con la già considerata modifica dell’articolo 223
legge fallimentare. Infatti, come s’è detto, l’abolizione del più grave delitto
speciale per aggiunta (articolo 223 comma 2 numero 1 legge fallimentare) non
esclude l’applicabilità della residua fattispecie generale (articolo 2621 Cc).
Tuttavia anche l’articolo 2621 Cc è stato modificato dal decreto legislativo
61/2002, il cui articolo 1 ha sostituito la precedente fattispecie delittuosa
con una fattispecie contravvenzionale, diversa non solo per la sanzione e per
altri elementi strutturali soggettivi e psicologici, ma soprattutto per
l’introduzione di una soglia quantitativa di rilevanza penale della falsa
rappresentazione della realtà.
Ciò nondimeno può plausibilmente ritenersi che la nuova fattispecie sia speciale
rispetto a quella abrogata, anche se rispetto ad alcuni soggetti, come i soci
fondatori e promotori, ora non più punibili, si è certamente avuta un’abolizione
secca del reato.
In realtà le fattispecie in successione si intersecano, non si sovrappongono;
sicché tra di esse vi è innanzitutto un rapporto di specialità per aggiunta.
Permane, però,, come elemento comune a entrambe le fattispecie, quella abrogata
e quella nuova, il nucleo fondamentale della falsa rappresentazione delle
condizioni economiche della società, che, pur con significative varianti di
contorno, caratterizza entrambi i reati sia per struttura sia per interesse
tutelato (Cassazione, sezione quinta, 692/02, Fabbri). E rispetto a questa
nucleo comune, la condotta di falsità ideologica, le due fattispecie sono in
rapporto di specialità per specificazione, derivante dall’introduzione dei
limiti quantitativi di rilevanza penale in relazione all’entità dei dati
economici falsamente rappresentati. Infatti la precedente fattispecie di falsità
senza limiti di rilevanza include logicamente la fattispecie di falsità limitata
dalla soglia di rilevanza.
Sicché può ragionevolmente escludersi che si tratti di fattispecie eterogenee,
risultando al contrario omogenei sia la struttura portante delle fattispecie, la
falsità, sia il significato lesivo della condotta.
Nelle nuove norme la lesività della condotta è certamente valutata in una
prospettiva di politica criminale ben diversa da quella precedente. Ma ciò che
rileva ai fini del riconoscimento del rapporto di specialità non sono tanto le
finalità di politica criminale perseguite dal legislatore, quanto il peso che
nelle due pur diverse fattispecie hanno gli elementi strutturali e di lesività
comuni. E non v’è dubbio che è la falsa rappresentazione delle condizioni
economiche delle società commerciali ciò che definiva il significato sociale
della fattispecie abrogata, come continua a definire il significato sociale
della nuova fattispecie.
Pertanto, riconosciuto il rapporto di specialità, deve concludersi che ai fatti
rientranti in entrambe le fattispecie, quella generale abrogata e quella
speciale sostitutiva, risulterà applicabile la fattispecie più favorevole tra le
due; per i fatti rientranti solo nella norma generale abrogata si
avrà, invece, abolitio criminis, con la revoca anche delle sentenze definitive.
Nel caso in esame, stando alla contestazione, sarebbe certamente configurabile a
carico di C.B. la contravvenzione ora prevista dal nuovo testo dell’articolo
2621 Cc. Ma si tratta di reato ormai estinto per la già verificatasi
prescrizione, che, a norma dell’articolo 129 Cpp, preclude l’esame dei motivi
del ricorso.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio nei confronti di C.B.,
perché il reato previsto dall’articolo 2621 Cc, cosi modificata l’originaria
imputazione di bancarotta fraudolenta, è estinto per prescrizione.
4. La pronuncia relativa a C.B. non si estende ex articolo 587 Cpp. nei
confronti dei coimputati A. T. e D.M., che hanno proposto impugnazione solo per
il delitto di bancarotta semplice. Infatti la decisione di annullamento senza
rinvio nei confronti di C.B. non deriva dall’accoglimento di un motivo di
impugnazione proposto dal ricorrente, ma è adottata d’ufficio, a norma
dell’articolo 129 Cpp, e, quindi, non travolge il giudicato già formatosi nei
confronti dei coimputati non ricorrenti (Cassazione, sezione prima, 23 ottobre
2000, Russo, m. 217393). Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è
indiscusso ormai che l’effetto estensivo dell’impugnazione non esclude di per sé
la definitività della sentenza dei confronti degli imputati non impugnanti
(Cassazione, sezioni unite, 24 marzo 1995, Cacciapuoti); sicché, quando non
derivi dall’accoglimento di un motivo proposto dall’imputato validamente
impugnante, può operare solo in favore del coimputato che abbia proposto una sua
impugnazione, che, benché, inammissibile, abbia impedito la definitività della
sentenza impugnata (Cassazione, sezione terza, 19 ottobre 2000, De Giorgi, m.
219739).
Peraltro A. T. e D.M. potranno far valere in sede esecutiva, a norma
dell’articolo 673 Cpp, la sopravvenuta abolizione del delitto di bancarotta
fraudolenta impropria di cui sono stati dichiarati colpevoli (rimane ferma la
condanna per bancarotta fraudolenta documentale); e la revoca della condanna in
sede esecutiva sarà per essi più vantaggiosa di quanto non sarebbe una pronuncia
adottata in questa sede, perché non potrà comportare alcuna pronuncia, neppure
di proscioglimento per estinzione del reato, sulla residua contravvenzione di
falso in bilancio.
PQM
La
Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata: nei confronti di A. T. e D.M.
limitatamente al delitto di bancarotta semplice, perché il reato è estinto per
prescrizione, ed elimina la relativa pena di due mesi di reclusione; nei
confronti di C.B. in ordine alla contravvenzione di cui all’articolo 2621 Cc,
così modificata l’originaria imputazione di bancarotta fraudolenta, perché il
reato è estinto per prescrizione.