| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma Sezione
distaccata di Ostia
Il Giudice ha pronunciato all'udienza del 10.3.2003
la seguente
S E N T E N Z A
CONTRO Mxxxxxxxxx Cxxxxxa lib. presente IMPUTATA
a) del reato di cui all'art. 20 lett. "C" legge 28.2.1985 n. 47 per avere
abusivamente realizzato in assenza della prescritta concessione edilizia
installazione di un chiosco di mq. 20 alto da mt. 2,70 a mt. 3,00 coperto con
tetto in legno il tutto in zona sottoposta a vincolo paesistico/ambientale ai
sensi degli artt. 138 e 163 D.Lvo n. 490 del 29.10.1999;
b) del reato di cui agli artt. 138 e 163 n. 490 del 29.10.1999 per aver
realizzato le opere di cui al capo a) in zona sottoposta a vincolo
paesistico/ambientale di cui al medesimo decreto, senza la prescritta
autorizzazione;
Carla Mxxxxxxxxx veniva tratta a giudizio davanti al Giudice Unico di Ostia per
rispondere del reato in epigrafe rubricato come da imputazione elevata dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
All'esito dell'istruttoria dibattimentale, completa ed esauriente, udite le
conclusioni delle parti il Giudice pronunciava sentenza di non doversi procedere
per intervenuta estinzione del reato a seguito di rilascio di concessione in
sanatoria ex art.13 e 22 l.47/85.
Si tratta di un piccolo chiosco che la Mxxxxxxxxx ha inteso spostare dal
precedente luogo in cui si trovava, facendolo però senza attingere previamente
la concessione edilizia di cui all'art. 1 della l. 10/1977 e l'autorizzazione di
cui all'art.7 l.1497/1939 (ora art.151 T.U. 490/1999).
La prevenuta produceva la concessione in sanatoria 11.2.2002 n.26 rilasciata dal
Comune di Roma previa autorizzazione paesaggistica del 16.1.2002 del dirigente
dell'area autorizzazione paesaggistiche del X Dipartimento del Comune di Roma
(ciò in virtù di delega legislativa da parte della Regione Lazio).
Sulla possibilità che possa essere rilasciata una autorizzazione ambientale in
sanatoria o come talvolta si dice postuma la giurisprudenza non ha mai dubitato
sicché l'atto di resipiscenza della Regione Lazio che, smentendo quanto nel 1996
erroneamente assunto, dichiarava di aderire alla opinione positiva (cfr. nota
dell'Assessorato Regione Lazio 2.11.1999 prot.8365) è del tutto condivisibile.
Se va de plano che la concessione in sanatoria di cui all'art.13 della l.47/1985
estingue il reato edilizio, non può dirsi altrettanto per quanto riguarda il
reato previsto dall'art.1 sexies della l.431/1985 (cd. Legge Galasso) oggi
trasfuso nell'art.163 del succitato testo unico.
In tale ambito infatti la giurisprudenza è concorde nel negare l'estensibilità
della norma (art.13) anche ai reati previsti dalla l.431/1985 (oggi art.163
T.U.cit.).
Le argomentazioni presentate a sostegno dell'esclusione dell'applicazione
dell'effetto estintivo dell'art.13 anche ai reati ambientali prendono in
considerazione l'asserita diversità dell'oggetto tutelato dalle norme (quelle
dettate in materia edilizio-urbanistica e quelle previste in materia di tutela
ambientale) ed il fatto che solo nella legge urbanistica (l.47/1985) è previsto
tale meccanismo di estinzione del reato (artt.13 e 22).
In particolare Cassazione penale sez. III, 18 novembre 1998, n. 13608 Marcheschi
afferma che la concessione in sanatoria ex art. 13 e 22 l. 28 febbraio 1985 n.
47, estingue i reati edilizi ed urbanistici, ma non quello ambientale - di cui
all'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985 - avente oggettivita' giuridica diversa
dalla mera tutela urbanistica del territorio e condonabile solo "ex lege" n. 724
del 1994. Difatti la c.d. legge Galasso, a differenza della l. n. 47 del 1985,
non prevede espressamente tale effetto estintivo, che e' stato introdotto solo
dall'art. 39 della citata l. n. 724 del 1994, alle condizioni dalla stessa
poste.
E Cass. sez. III, 27 marzo 2000 Scotti lo ribadisce precisando che il rilascio
successivo dell'autorizzazione paesaggistica non determina l'estinzione del
reato di cui all'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985, poiche' in tale legge e nel
d.lg. n. 490 del 1999 non sussiste una previsione analoga a quella di cui agli
art. 13 e 22 l. n. 47 del 1985.
E secondo Cassazione penale sez. III, 30 aprile 1996, n. 5404 l'inapplicabilita'
della speciale causa estintiva stabilita dall'art. 22 l. n. 47 del 1985 al reato
previsto dall'art. 1 sexies l. n. 431/85 si fonda sui connotati peculiari di due
discipline difformi e differenziate, legittimamente e costituzionalmente
distinte, e sulla tutela prodromica del paesaggio cui e' deputata la
contravvenzione in esame, sicche' non si vuole consentire alcuna modificazione
senza il preventivo controllo dell'autorita' amministrativa, escludendo di porre
la pubblica amministrazione competente dinnanzi al fatto compiuto, e sulla
natura di reato formale o di disobbedienza riconosciuto in maniera uniforme da
dottrina e giurisprudenza.
Infine Cassazione penale sez. III, 20 ottobre 1998, n. 12697 Boscarato afferma
che in materia ambientale l'autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata
prima e non dopo l'esecuzione dei lavori. In tale ultimo caso l'effetto del
provvedimento postumo non e' l'estinzione del reato, ma soltanto l'esclusione
della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiche' l'amministrazione
ha valutato l'opera e la ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico
dell'area impegnata dall'opera realizzata.
Tale interpretazione della norma è stata ritenuta non in contrasto con la
Costituzione da ultimo da Corte costituzionale 21 luglio 2000, ord. n. 327
Ottavi.
Pur nel più convinto ossequio all'autorevolezza degli illuminati consessi che
hanno in vario modo espresso il concetto testé ricordato, si ritiene che se ne
debba tuttavia dissentire attraverso un meditato riesame delle norme e dei
principi che sono alla base della questione.
Va premesso che le conseguenze che derivano da tale giurisprudenza sono molto
penalizzanti per l'imputato per il quale è assolutamente incomprensibile perché
mai, per lo stesso fatto, possa essere mandato assolto dal reato edilizio e
debba invece essere condannato per il reato ambientale pure avendo ricevuto, in
relazione alla sua istanza di sanatoria, provvedimenti positivi sia da parte del
Comune (per il versante edilizio) e sia dell'organo preposto alla tutela del
vincolo (per il versante ambientale).
Va considerato che il rilascio della concessione in sanatoria per reato edilizio
commesso in zona vincolata postula necessariamente che sia stata previamente
attinta da parte del Comune l'autorizzazione dell'organo preposto alla tutela
del vincolo (o degli organi preposti alla tutela dei vincoli, se molteplici e di
diversa natura ed origine). Rilasciabilità postuma sulla quale non vi sono dubbi
essendo la questione che si dibatte solo relativa all'estensione ed all'ambito
degli effetti dei tale autorizzazione.
In particolare in tema di reati edilizi, qualora la zona sia sottoposta a
vincolo paesaggistico, la relativa autorizzazione si inserisce nel procedimento
di rilascio della concessione e ne condiziona l'emanazione, assumendo il ruolo
di presupposto. Ne consegue che la concessione e' priva di efficacia qualora il
sindaco l'abbia rilasciata in assenza del c.d. nulla osta (Cassazione penale
sez. III, 4 maggio 1998, n. 6671 Losito; Cassazione penale sez. VI, 11 novembre
1999).
Questa autorizzazione - necessaria per l'ottenimento della concessione in via
ordinaria e preventiva - a ben vedere non è nulla di diverso da quella
necessaria per l'ottenimento della concessione in sanatoria ex art.13.
Ed infatti non si vede come si possa immaginare, in assenza di qualsiasi
disposizione che lo preveda, che l'autorità preposta alla tutela del vincolo
possa regolarsi diversamente a seconda che la richiesta di concedere
l'autorizzazione riguardi opere da compiersi o viceversa già compiute. Il
parametro da prendere in considerazione infatti non è certo il momento di
compimento delle opere e in particolare la circostanza che possano o meno essere
state già realizzate, quanto piuttosto il rispetto e la conformità delle opere,
fatte o da farsi, ai referenti, generici o specifici, ai quali l'autorizzazione
deve commisurarsi come delineati e previsti dall'atto istitutivo del vincolo (e
pertanto caso per caso si dovranno prendere in esame il contenuto dei piani
paesistici ovvero dei piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesistici ed ambientali, cfr. art.1 bis. L.431/1985,
o quali che siano i riferimenti del caso).
E così l'autorità preposta alla tutela del vincolo rilascerà l'autorizzazione,
indefettibile presupposto della concessione, ordinaria o in sanatoria, solo e
nella misura i cui riterrà che le opere, da realizzarsi o realizzate, siano
compatibili ed adeguate con la caratteristica e la natura del bene protetto dal
vincolo, mentre in caso contrario non solo non rilascerà l'autorizzazione ma
procederà agli intereventi di sua competenza di natura ablativa e risarcitoria (cfr.
espressamente art.164 T.U.).
A contrariis, occorre dire, la rilasciata autorizzazione anche se successiva al
compimento delle opere (che, al di la dell'eventuale diverso nomen utilizzato,
nulla osta, parere, sempre di ciò si tratta), starà a dimostrare la totale
assenza di nocumento per il bene protetto e la assoluta compatibilità delle
stesse con i parametri di tutela presi in esame.
Si afferma talvolta che la speciale procedura di sanatoria di cui all'art.13 non
esplica efficacia per i reati ambientali in quanto che tali reati hanno diversa
oggettività giuridica tutelando il bene ambiente diversamente dai reati edilizi
le cui sanzioni presidiano la regolarità dello sviluppo urbanistico. Ed invero
possono essere oggetto di sanzione per reati ambientali anche attività poste in
essere in zona vincolata non consistenti in attività edilizia.
A ben vedere si tratta di argomento non condivisibile.
Ed invero è indubbio che l'oggetto specifico della tutela sia, nei due ambiti in
esame, diverso (tanto che nessuno dubita che il reato di cui all'art.20 l.C l.47/85
possa concorrere con il reato di cui all'art.163 del TU in materia di beni
culturali ed ambientali) ma è altresì vero che non è esatto concepire l'edilizia
e l'ambiente come due settori autonomi e separati.
Non è concettualmente possibile infatti immaginare un reato edilizio commesso in
zona ambientale che non integri anche il reato di cui all'art. 163 del TU (che è
considerato un reato formale, di pericolo, cfr. fra le tante Cassazione penale
sez. III, 17 dicembre 1999, n. 4086), a differenza di quanto invece accade per
la contravvenzione di cui all'art.734 cp nella quale la sussistenza di un danno
ambientale va accertata caso per caso. E mentre non è vero il contrario (nel
senso che può esistere un reato ambientale senza opere edilizie), si può dunque
e senz'altro affermare che il reato edilizio è in rapporto di necessaria
continenza con il reato ambientale.
E rappresenta una evidente testimonianza di questa stretta connessione lo stesso
sistema sanzionatorio del reato ambientale che è mutuato direttamente da quello
previsto per i reati edilizi, essendo pacificamente ritenuto che la sanzione di
cui alla previsione normativa per i reati ambientali (che richiama l'art.20 l.47/1985)
vada riferita tout court all'art.20 lett.C della l.47/1985.
Ed ancora è la stessa giurisprudenza della Suprema Corte che in modo costante
afferma che il nostro sistema positivo ha adottato una concezione ampia della
materia urbanistica, coincidente con l'assetto complessivo del territorio,
sicché la tutela dell'ambiente rientra a pieno titolo nella materia urbanistica
(così fra le moltissime Cassazione penale sez. III, 28 maggio 1998, n. 8578
Colombini; ed in analoghi termini Cassazione penale sez. III, 10 novembre 1998,
n. 2950 Sanna).
Che poi una tale affermazione sia spesso utilizzata per sostenere che la
sostituzione delle pene detentive brevi, di cui all'art. 53 l. 24 novembre 1981,
n. 689, non e' applicabile ai reati ambientali previsti e puniti dalla l. 8
agosto 1985, n. 431, in virtu' della esclusione stabilita dall'ultimo comma
dell'art. 60 l. n. 689 del 1981 ha poca importanza. Sarebbe infatti davvero
bizzarro che la omogenità del sistema ambiente con quello urbanistico, affermata
per giustificare ed avallare concettualmente una interpretazione normativa
obiettivamente a disfavore dell'imputato (il diniego della sostituzione della
pena detentiva con quelle alternative nei reati ambientali, non espressamente
previsto dalla legge, che lo detta esplicitamente solo per i reati edilizi),
fosse invece rinnegata ed esclusa laddove da tale omogeneità possano derivare
effetti positivi a favore dell'imputato.
Anche l'affermazione che nel TU del 1999 (come prima nella l.431/85) non sia
previsto espressamente un meccanismo del genere di quello di cui all'art.13 l.47/85
a ben vedere prova poco.
L'art.22 ultimo comma della l.47/1985 prevede espressamente che il rilascio in
sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle
norme urbanistiche vigenti.
Ne consegue che poiché come si è visto è la stessa Cassazione ad affermare con
limpida chiarezza che il nostro sistema positivo ha adottato una concezione
ampia della materia urbanistica, coincidente con l'assetto complessivo del
territorio, sicché la tutela dell'ambiente rientra a pieno titolo nella materia
urbanistica si può affermare de plano e senza forzature che la norma in
questione, occorrendo previa interpretazione estensiva (e neppure analogica, pur
consentita perché da una parte si tratterebbe di analogia in bonam partem e
dall'altra nel sistema edilizio-ambientale come sopra delineato la sanatoria in
questione non costituisce affatto norma di carattere eccezionale, ma del tutto
ordinaria ed appropriata a regolare la sorte di reati formali), è applicabile
anche al reato di cui all'art.163 del TU cit.
Ed invero si tratta, quanto a tale ultima precisazione, di questione nodale che
va ben compresa.
L'art.13 postula che si sia in presenza di una violazione edilizia del tutto
formale, il che vuol dire che quell'opera è del tutto conforme alle previsioni
degli strumenti urbanistici sicché se l'interessato avesse richiesto la
concessione l'avrebbe dovuta ottenere.
L'art.13 presuppone che non vi sia MAI stato alcun vulnus sostanziale della
normativa edilizio urbanistica, come necessita la previsione della norma che
richiede espressamente la conformità delle opere agli strumenti urbanistici
vigenti ed adottati sia al momento della realizzazione dell'opera e sia della
presentazione della domanda. L'art. 13 non può operare se l'opera, per com'è,
viola i strumenti urbanistici a prescindere se l'interessato sia disposto a
modificarla e correggerla.
Se così è ed è così, lo stesso, per ineludibile conseguenza logica, vale per
l'aspetto ambientale.
L'autorizzazione in sanatoria non può che dispiegarsi in un ambito in cui
l'opera non abbia violato alcuna norma sostanziale. Se, in ipotesi,
l'autorizzazione ambientale fosse condizionata ad opere ed interventi
sull'immobile da effettuarsi, l'art.13 sarebbe fuori gioco perché ciò
implicherebbe che così com'è l'opera non è conforme agli strumenti urbanistici
fra i quali rientrano anche tutti gli strumenti di tutela ambientale (quali
piani paesistici, piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione
dei valori paesistici ed ambientali, decreti istitutivi dell'area
vincolata,leggi statali e regionali, regolamenti, piani dei parchi, norme di
salvaguardia, e quant'altro disciplina l'uso di un bene vincolato); sicché il
meccanismo di cui all'art.13 non potrebbe comunque operare.
Con il che può conclusivamente affermarsi che se vi è una lecita concessione
edilizia in sanatoria in zona vincolata necessariamente l'opera è del tutto
conforme e compatibile, tal qual'è, con i parametri sostanziali di valutazione
di legalità di un intervento edilizio in zona vincolata, potendosi senza errore
affermare che quell'opera fin dall'inizio e per come si presentava era del tutto
conforme sia alle norme edilizie e sia a quelle che presiedono alla tutela del o
dei vincoli esistenti sull'area.
Significativo esempio e dimostrazione di quanto sopra emerge dalla lettura della
summenzionata nota 2.11.1999 della Regione Lazio. Si legge ivi che la Regione
nonché le Amministrazioni comunali hanno potestà di rilasciare (nell'ambito
delle competenze della L.R. 19.12.1995 n.59 con la quale sono state conferite le
deleghe ai Comuni per il rilascio di siffatte autorizzazioni, n.d.r.) le
surichiamate autorizzazioni in conformità alle norme di tutela contenute nella
legge regionale 6.7.1998 n.24 e ss.
Tale ultima legge, intitolata Pianificazione paesistica e tutela dei beni e
delle aree sottoposti a vincolo paesistico contiene una serie di prescrizioni
che sono cogenti per l'organo che deve rilasciare l'autorizzazione e che
regolano in dettaglio anche i modi e i limiti in cui l'attività edilizia (nonché
gli strumenti urbanistici che disciplinano l'attività edilizia nelle zone
vincolate, cfr. art.28 e 29) si può realizzare nelle stesse.
Da tutto ciò si trae la conferma che anche l'autorizzazione ambientale, allorché
concerne opere edilizie e a differenza di altri ambiti (nei quali valutazioni di
opportunità possono trovare spazio), così come accade sempre per la concessione
edilizia, si muove in un ambito di scarsa se non del tutto assente
discrezionalità amministrativa nel senso che il richiedente ha un vero e proprio
diritto ad ottenere sia l'una che l'altra (formalmente si tratta, per quanto
oggi la distinzione non sia più rilevante come in passato viste le recenti leggi
in materia di giurisdizione del giudice amministrativo in materia urbanistica,
di un interesse legittimo, ma connotato come detto da scarsa o assente
discrezionalità dell'amministrazione, tutt'al più - ove prevista- di natura
tecnica).
Ulteriore corollario di quanto sopra è la non condivisibilità dell'argomento
secondo cui l'inapplicabilita' della speciale causa estintiva stabilita
dall'art. 22 l. n. 47 del 1985 al reato previsto dall'art. 1 sexies l. n. 431/85
deriva dal fatto che non si vuole consentire alcuna modificazione senza il
preventivo controllo dell'autorita' amministrativa, escludendo di porre la
pubblica amministrazione competente dinnanzi al fatto compiuto (Cassazione
penale sez. III, 30 aprile 1996, n. 5404).
In realtà o quell'opera edilizia poteva essere legittimamente realizzata (alla
stregua degli strumenti urbanistici ed ambientali vigenti) in zona vincolata o
non lo poteva: nel primo caso non si vede perché l'art.13 non potrebbe
estinguere il reato formale ambientale insieme a quello edilizio, nel secondo
non vi sono spazi né per l'art.13 né per il rilascio della autorizzazione
ambientale.
Come dire che è difficilmente pensabile che la pubblica amministrazione possa
assumere un comportamento diverso di fronte ad una richiesta di autorizzazione
ambientale a seconda che pervenga prima o invece dopo la realizzazione
dell'opera edilizia, essendo predeterminati dalla legge e dai provvedimenti
amministrativi le possibilità edificatorie dell'area e quindi la possibilità o
meno del rilascio dei provvedimenti di competenza richiesti.
Si potrebbe, sotto altro profilo, eccepire che alla stregua del ragionamento
esposto il soggetto imputato di reato ambientale senza che siano state
realizzate opere edilizie subisca un trattamento deteriore rispetto a quello che
le abbia commesse, potendo il meccanismo di cui all'art.13 operare solo in
presenza di attività edilizia.
L'eccezione proverebbe poco ed anzi rafforzerebbe l'assunto qui propugnato.
E' noto principio costituzionale quello della perfetta legittimità di una legge
che tratti diversamente fattispecie diverse. Ed invero queste lo sono.
Ad avviso del Giudicante in materia ambientale l'art.13 deve potere operare SOLO
in presenza di opere edilizie. Ed invero solo in questo caso preesistono al
fatto reato parametri obiettivi in ordine ai quali potersi dire che quel tale
soggetto aveva diritto a realizzare quell'opera perché conforme agli strumenti
urbanistici sicché il fatto che l'abbia realizzata senza chiedere i preventivi
assensi (concessione edilizia, autorizzazione ambientale) non appare (al
legislatore) fatto così grave da non potere essere perdonato, ché in ciò
precisamente consiste la ratio di tale norma.
Ed infine: se sono possibile due interpretazioni fra le quali l'una è quella qui
propugnata, occorre chiedersi se sia ragionevole preferirne altra, di estremo
rigore e assai penalizzante per un imputato di reati formali, che non hanno
arrecato alcun danno né al tessuto urbanistico né all'ambiente (e che escluso
l'ordine di remissione in pristino andrebbe condannato per il solo reato di cui
all'art.163 alla stessa pena di cui al reato, dichiarato estinto, dell'art.20
lett.C l.47/1985), in un contesto, che è sotto gli occhi di tutti, in cui mezzo
secolo di abusi edilizi e danni ambientali - veri, cioé anche di sostanza- sono
stati, salvo eccezioni, cancellati mediante condoni edilizi (con valenza anche
su reati edilizio-ambientali), salvo altri prevedibili.
P.Q.M.
Visto l'art. 531 C.P.P.;
DICHIARA NON DOVERSI PROCEDERE a carico dell'imputata in ordine ai reati
ascrittile per intervenuta concessione in sanatoria.
Giorni 30 per il deposito.
Roma - Ostia li 10.03.2003 depositata il 26.3.2003