| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Ministero
della Giustizia
Ipotesi di modifica della legge delega di riforma dell’ordinamento
giudiziario,
all’esito delle consultazioni intercorse con i rappresentanti dell’Anm
(Roma, 17 maggio 2002)
A
seguito degli intercorsi con i rappresentanti dell’Anm, sono emerse alcune
ipotesi di modifica del disegno di legge delega per la riforma
dell’ordinamento giudiziario elaborato da questo ministero.
1.
(articolo 2, comma 1, lettera a). Si ritiene corretto aggiungere, tra i titoli
abilitanti all’accesso al concorso per uditore giudiziario, il conseguimento
del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni
legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 398/97. Deve infatti
tenersi conto del rilievo normativamente riconosciuto a tale titolo di studio.
Appare inoltre opportuno specificare che non possono partecipare al concorso
coloro che abbaino conseguito l’idoneità i un concorso bandito dalla
pubblica amministrazione per il quale sia sufficiente il possesso della
cosiddetta laurea breve in giurisprudenza (corso di studi della durata di anni
tre).
2. (articolo 2, comma 1, lettera b). La possibilità di accedere alle funzioni
di legittimità attraverso il sistema del cosiddetto «doppio binario»,
pertanto anche a mezzo concorso, resta confermata. Potrebbe comunque tenersi
conto delle osservazioni dei rappresentanti della Anm. In tal senso,
potrebbero abolirsi le cosiddette «qualifiche», anche nelle loro
sottodistinzioni (uditore giudiziario [magistrato senza funzioni], magistrato
di tribunale, magistrato di tribunale dopo tre anni, magistrato d’appello,
ecc.), prevedendosi otto momenti di verifica della professionalità, in grado
di incidere anche sulla progressione economica dei magistrati. Si ipotizza che
la prima valutazione possa intervenire entro due anni dall’ingresso in
carriera, la seconda dopo ulteriori tre anni, la terza dopo altri quattro
anni, la quarta dopo ulteriori quattro anni, la quinta dopo altre tre anni,la
sesta dopo ulteriori quattro anni, la settima dopo altri quattro anni e
l’ottava dopo ulteriori quattro anni. Rispetto al sistema attualmente in
vigore, la prima valutazione rilevante ai fini economici interverrebbe poco
dopo il termine dell’uditorato, quando si è ora valutati per il
conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale; la quarta coincide
con il periodo ora necessario per essere valutati ai fini dell’attribuzione
della qualifica di magistrato d’appello; la sesta coincide con il periodo
attualmente necessario perché si possa essere valutati ai fini dell’idoneità
alle funzioni di legittimità od equiparate; la ottava coincide con il periodo
attualmente necessario ai fini dell’idoneità alle funzioni direttive
superiori.
Inoltre, si potrebbe prevedere che il giudizio espresso dal Csm in occasione
di momenti di verifica, sia articolato in una valutazione: a) dei titoli del
candidato (anche scientifici o accademici); b) della sua produttività; c)
della professionalità dimostrata. In tale ultimo ambito, in particolare, deve
attribuirsi rilievo alla partecipazione del magistrato ai corsi organizzati
dalla Scuola della magistratura.
Le funzioni di legittimità potrebbero essere conferite, pertanto, in base
alla progressione ordinaria di carriera (valutazione comparativa di merito tra
gli aspiranti cha abbiano maturato almeno venti anni di servizio, effettuata
dal Csm), oppure a seguito del superamento dell’istituendo concorso per
titoli ed esami (cui potranno partecipare i magistrati che abbiano maturato
almeno undici anni di esercizio delle funzioni). In quest’ultimo caso, il
vincitore continuerà a percepire la retribuzione che gli compete in base
all’anzianità maturata, e non quella che oggi corrisponde alla qualifica di
magistrato di Cassazione, salva l’indennità di cui all’articolo 13 del
disegno di legge.
3. (articolo 3, lettera c). La composizione del comitato direttivo della
Scuola della magistratura potrebbe essere rivista, prevedendosi che due membri
siano nominati dal Csm tra i magistrati ordinari; un componente sia nominato
dal Csm tra i consiglieri di Cassazione, previa proposta del primo presidente
della Suprema Corte; un membro sia nominato dal Csm tra i sostituti.
Procuratori generali, previa proposta del procuratore generale presso la
Suprema Corte; un componente sia un avvocato con non meno di quindici anni
nell’esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense (Cnf);
un membro sia un professore ordinario di università in materie giuridiche
nominato dal Consiglio universitario nazionale (Cun), ed un componente sia
nominato dal Ministro della giustizia.
4. (articolo 3, lettera g). Sembra opportuno specificare che i pareri da
esprimersi dalla Scuola della magistratura, contenenti elementi di verifica
attitudinale dei partecipanti ai corsi, siano modulati in considerazione della
tipologia dei corsi medesimi.
5. Si introduce una lettera n) all’articolo 3, rispondendo all’esigenza,
condivisa dall’Anm, di una più frequente valutazione della professionalità
(complessivamente intesa) del magistrato, con un giudizio rimesso al Csm,
sulla base di vari elementi, tra i quali i pareri espressi dalla scuola
rappresentano soltanto una componente e non certo l’unica, ben potendosi,
quindi, valorizzare non solo l’attività scientifica o didattica del
magistrato, ma anche – e soprattutto – la produttività e, più in
generale, l’attività complessivamente svolta. Può quindi prevedersi che il
Consigli superiore operi le verifiche di professionalità dei magistrati
all’atto del conferimento delle funzioni, dopo quattro anni da questo e,
successivamente, al settimo, al tredicesimo, al sedicesimo, al ventesimo, al
ventiquattresimo ed al ventottesimo anno di esercizio delle funzioni, tenendo
conto della attività scientifica, della produttività e dei pareri conseguiti
nell’ambito dei corsi organizzati dalla Scuola per la magistratura.
6. (articolo 4, lettera f). Ha fondamento la proposta dell’Anm secondo cui
la composizione di consigli giudiziari deve risultare aumentata, tenuto anche
conto del previsto ampliamento delle loro attribuzioni, nei distretti di Corte
d’appello in cui presti servizio un numero di magistrati che si ritiene equo
indicare in non meno di 350. In base all’attuale pianta organica della
magistratura, si tratta di otto distretti. In questi ultimi, la composizione
dei consigli potrebbe essere elevata da nove (i due membri di diritto –
Presidente della Corte d’appello e Procuratore Generale – tre magistrati,
un avvocato, un professore universitario, due componenti nominati dai consigli
regionali) ad undici componenti (elevandosi a cinque il numero dei
magistrati), ampliandosi in questi ultimi distretti di Corte d’appello pure
il numero dei componenti supplenti del consiglio giudiziario. Sembra anche
opportuno prevedere che gli avvocati ed i professori universitari, nominati
dai rispettivi organi rappresentativi, possano partecipare alle deliberazioni
di cui alla lettera r), numeri 1, 4 e 5, relative all’organizzazione del
funzionamento del servizio giustizia (inclusa l’approvazione delle tabelle
degli uffici giudiziari), ma non alle deliberazioni attinenti allo status dei
magistrati. Appare ancora opportuno prevedere la presenza nei consiglio
giudiziari di un rappresentante dei giudici di pace (sempre con competenza a
partecipare alle deliberazioni di cui alla lettera r), numeri 1, 4 e 5), in
forma stabile, anziché relativamente alla sola conferma in servizio dei
giudici di pace per il secondo quadriennio, ed alle questioni attinenti alla
decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari relative a giudici di pace, come
è ora previsto dagli articoli 7, comma 2bis, e 9, comma 4, legge
374/91 (l’elezione del rappresentante è disciplinata all’articolo 16, dpr
198/00). Restano fermi tutti i limiti derivanti dalla natura onoraria del
giudice di pace.
7. (articolo 5, lettera d). Il limite assoluto all’esercizio di funzioni
requirenti e giudicanti nell’ambito del medesimo distretto, potrebbe essere
mitigato prevedendosi che il magistrato possa eserciate le funzioni diverse
nel medesimo distretto ed anche nel medesimo ufficio, ma sol quando siano
trascorsi almeno dieci anni dalla cessazione dell’esercizio in quel luogo
delle diverse funzioni.
8. (articolo 7). La formula utilizzata nella delega relativa alla tipizzazione
degli illeciti disciplinari ha suscitato perplessità nell’Anm perché
sembra troppo generica. Sarebbe, comunque, possibile meglio specificarla,
tenendosi conto di alcune indicazioni ricavabili dal progetto elaborato
dell’allora ministro Flick (disegno di legge 1247bis/S, XIII
legislatura), integrare con gli elementi desumibili dalla giurisprudenza delle
sezioni unite civili della Corte di cassazione in tema di illecito
disciplinare.
Considerato che sono soggette a valutazione sotto il profilo disciplinare le
condotte tenute dal magistrato sia nell’esercizio delle funzioni che al di
fuori di esse, potrebbero rientrare nella prima categoria, ad esempio, quelle
che violano i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità
(con particolare riferimento alla loro finalizzazione a procurare danno o
vantaggio alle parti ed a terzi). Nella seconda categoria potrebbero essere
inclusi comportamenti quali l’uso della qualità di magistrato per
conseguire ingiusti vantaggi, l’integrazione in associazioni che per i
vincoli imposti risulti incompatibile con l’esercizio di funzioni
giudiziarie in condizioni di indipendenza, autonomia ed imparzialità; nonché
ogni altro comportamento tenuto in pubblico che risulti idoneo a compromettere
in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.
9. (articolo 10, comma 2 e seguenti). Si ipotizza di prevedere che la
commissione speciale per le funzioni di legittimità, che rimarrebbe un organo
distinto dal Consiglio superire anche se allocato presso di esso, sia composta
da un presidente di sezione della Suprema Corte e dal direttore dell’ufficio
del ruolo e del massimario (e non da due magistrati che semplicemente
esercitano le funzioni di legittimità, come è previsto nell’attuale
disegno di legge), da un avvocato generale presso la Corte di cassazione e da
due professori ordinari di università in materie giuridiche. I componenti
sarebbero nominati dal Csm (nel progetto, invece, si prevede che il Consiglio
superiore li scelga in una lista predisposta dal Ministro della giustizia,
articolo 10, comma 3).
10. (articolo 13). La norma, di per sé, contiene una antinomia. Si prevede,
infatti, in rubrica la corresponsione di una indennità di trasferta (anche)
ai magistrati ordinari che esercitano le funzioni di legittimità, ma si
dispone poi che l’indennità sia corrisposta per il sol fatto che il
magistrato sia investito dell’esercizio di dette funzioni, anche se non deve
affrontare alcuna trasferta perché risiede a Roma. La norma interessa, però,
consolo i magistrati ordinari che esercitano funzioni di legittimità, ma
anche i magistrati del Consiglio di Stato e delle sezioni centrali della Corte
dei conti, e dovrebbe essere estesa pure all’Avvocatura generale dello
Stato. Potrebbe essere, pertanto, inopportuno provvedere a modifiche
unilaterali (o chiarendo che si intende prevedere una indennità di funzione,
oppure disponendone la corresponsione a coloro che abitano ad una certa
distanza da Roma) che coinvolgerebbero pure magistrati non ordinari, e sembra
preferibile che la questione sia prima portata all’esame del comitato
intermagistrature.