| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Camera
dei Deputati
Commissione Giustizia
Modifiche al Codice di procedura penale e norme collegate, in attuazione del
giusto processo
Testo proposto
dal relatore Giancarlo Pittelli (Fi)
15 maggio 2002
1.
I commi 1, 2, 2bis, dell’articolo 34 del C.p.p. (Incompatibilità determinata
da atti incompiuti nel procedimento) sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il giudice che abbia comunque assunto delle decisioni in una fase del
procedimento non può esercitare funzioni di giudice o di Pubblico ministero in
ogni stato e grado del procedimento medesimo o di un procedimento connesso a
norma dell’articolo 12 ovvero collegato a norma dell’articolo 371, né
partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento od al giudizio di
revisione"
2. Nel comma 2ter dell’articolo 24 del C.p.p., che assume il numero 2, le
parole "le disposizioni di cui al comma 2bis" sono sostituite dalle
parole "le disposizioni del comma 1".
3. Il comma 2quater dell’articolo 34 del C.p.p. è abrogato.
1. Nell’articolo 35 del C.p.p., le parole "nel medesimo procedimento" sono sostituite dalle parole "nel procedimento o in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 ovvero collegato a norma dell’articolo 371".
1. Il comma 2 dell’articolo 602 del C.p.p. (dibattimento in appello) è così sostituito: "2. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell’articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione penale della stessa corte o, in caso di unica sezione penale, ad altro collegio, per la prosecuzione del giudizio".
1.
Il comma 1 dell’articolo 36 del C.p.p. (astensione) è sostituito dal
seguente: "Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
a) se ha un interesse, anche indiretto, nel procedimento o se alcuna delle parti
private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge anche se
divorziato, del convivente o dei figli;
b) se è tutore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private
ovvero se il difensore, procuratore, consulente tecnico, perito o curatore di
una di dette parti è prossimo congiunto di lui, del coniuge anche divorziato o
del convivente;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del
procedimento;
d) se vi è inimicizia tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti
private o un prossimo congiunto ovvero il difensore di questi ultimi;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui, del coniuge anche se divorziato o
del convivente è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui, del coniuge anche se divorziato o del
convivente svolge o ha svolto funzioni di Pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli
articoli 34 e 35 e dalle leggi dell’ordinamento giudiziario;
h) se esistono gravi ragioni di convenienza;
i) se ha manifestato opinioni discriminanti in materia di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di orientamento politico, di condizioni personali o
sociali, che possano essere riferite ad una delle parti;
j) se esistono altre ragioni di convenienza".
2. Il comma 1 dell’articolo 37 del C.p.p. (ricusazione) è sostituito dal
seguente: "Il giudice può essere ricusato dalla parti:
a) in tutti i casi previsti dall’articolo 36 comma 1.
b) se abbia manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del
procedimento al di fuori dei casi previsti dalla legge".
1.
Il comma 2 dell’articolo 38 del C.p.p. (termini e forme per la ricusazione) è
sostituito dal seguente: "Qualora la causa di ricusazione sia sorta o
divenuta nota dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1, la dichiarazione
può essere proposta entro quindici giorni".
2. È altresì aggiunto il seguente comma 5: "Il termine per proporre la
dichiarazione di ricusazione decorre in ogni caso dalla piena conoscenza della
causa di incompatibilità".
1. Il comma 1 dell’articolo 40 del C.p.p. (competenza a decidere sulla ricusazione) è modificato dal seguente: "Sulla ricusazione di un giudice non appartenente alla Corte di cassazione decide la Corte d’appello individuata ai sensi dell’articolo 11".
Il comma 1 dell’articolo 108 è sostituito dal seguente: "In ogni caso al nuovo difensore dell’imputato o a quello designato d’ufficio che ne fa richiesta deve essere riconosciuto un termine congruo non inferiore a sette giorni per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento".
1.
L’articolo 108 bis del C.p.p. (termini a difesa) è così sostituito:
"1. Tutti i termini a difesa previsti nel codice, concernenti il diritto di
intervento e di assistenza dell’imputato, delle altre parti private e dei
difensori, sono prolungati con decreto del giudice per il tempo necessario a
rendere effettiva la conoscenza degli atti del processo e lo svolgimento della
conseguente attività difensiva.
2. Contro il decreto che bega i termini a difesa è ammesso ricorso per
Cassazione.
3. Nei casi di particolare complessità, la proroga può essere rinnovata per un
tempo non inferiore a trenta giorni".
All’articolo 190 sopprimere le parole "e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti".
1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 416 del C.p.p. (presentazione della richiesta del Pubblico ministero) è sostituito dal seguente: "Con la richiesta è trasmesso, a pena di nullità assoluta, il fascicolo contenente la notizia di reato, tutta la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari".
1.
Dopo il comma 3 dell’articolo 421 del C.p.p. sono aggiunti i seguenti comma:
"3bis. Il giudice, su richiesta di parte, verifica che il fascicolo
trasmesso a norma dell’articolo 416, comma 2, contenga effettivamente tutti
gli atti d’indagine compiuti"
"3ter. Se è accolta la richiesta presentata dalle parti a norma dell’articolo
393, le conclusioni previste dal precedente comma 3 non possono essere formulate
prima che l’incidente probatorio sia terminato".
1. L’articolo 130 delle disposizioni attuative del C.p.p. (contenuto del fascicolo del Pubblico ministero trasmesso con la richiesta di rinvio a giudizio) è abrogato
1.
All’articolo 190bis del C.p.p. è aggiunto il seguente comma:
"2. In ogni caso, le dichiarazioni da chiunque rese sono utilizzabili come
prova soltanto nei confronti dell’imputato il cui difensore ha partecipato
alla loro assunzione".
1. All’articolo 238 del C.p.p. è aggiunto il seguente: "5bis. In ogni caso, è fatto salvo il disposto del comma 2 dell’articolo 190bis".
1. L’articolo 238 bis del C.p.p. è abrogato.
1. Al comma 2 dell’articolo 273 del C.p.p. (condizioni generali di applicazione delle misure) le parole "che si ritiene possa essere irrogata" sono sostituite dalle parole "che il giudice, con adeguata motivazione, ritiene possa essere irrogata".
1.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 274 del C.p.p. (esigenze cautelari) è
sostituita come segue:
"b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto ed attuale
pericolo che egli si dia alla fuga, fondato su circostanze di fatto
espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile d’ufficio,
sempre che il giudice ritenga, con motivazione adeguata, che possa essere
irrogata una pena superiore a tre anni di reclusione".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 274 del C.p.p. (esigenze
cautelari) le parole "non inferiore nel massimo a quattro anni" sono
sostituite dalle parole "non inferiore nel massimo a sei anni nel caso di
custodia cautelare in carcere e superiore nel massimo a quattro anni, nel caso
di arresti domiciliari".
1.
L’articolo 279 del C.p.p. (giudice competente) è così sostituito: "1.
In ogni grado e fase del procedimento, sull’applicazione e sulla revoca delle
misure cautelari personali, nonché sulla modifica delle loro modalità
esecutive, provvede un collegio di tre magistrati costituito presso il Tribunale
del luogo in cui ha sede la Corte d’appello, ovvero una sezione di essa
territorialmente competente
2. Sull’applicazione, revoca e modifica delle misure cautelari reali provvede
il giudice che procede.
3. In entrambi i casi, la decisione assunta è impugnabile dinanzi ad un
collegio di tre magistrati costituito presso la Corte d’appello
territorialmente competente, la cui decisione è ricorribile per
Cassazione".
1.
Il comma 7 dell’articolo 309 del C.p.p. (riesame delle ordinanze che
dispongono una misura coercitiva) è abrogato.
2. Ogni riferimento al Tribunale all’interno degli articolo 309, 310, 324, va
sostituito con el parole "Corte d’appello".
1. All’articolo 91 delle disposizioni attuative del C.p.p. (giudice competente in ordine alle misure cautelari) dopo la dicitura "misure cautelari" e prima della dicitura "sono adottati", va aggiunta la parola "reali".
1.
Dopo l’articolo 349 del C.p.p. sono inseriti i seguenti articoli
- "349bis (individuazione di persone e di cose). – 1. Quando, per la
immediata prosecuzione delle indagini, è necessario procedere alla
individuazione di persone o di cose o di quant’altro può essere oggetto di
percezione sensoriale, la polizia giudiziaria procede nel rispetto delle norme
di cui agli articoli 213, 214, 215, 216, 217, e 361".
- "349ter. (Individuazione di persone per mezzo di fotografia). – 1.
Quando, per la immediata prosecuzione delle indagini, è necessario procedere
alla individuazione di una persona per mezzo di fotografia, questa viene
mostrata unitamente ad altre fotografie di persone diverse, il più possibile
rassomiglianti. Chi deve eseguire l’individuazione è invitato preventivamente
a descrivere la persona da riconoscere indicando tutti i particolari che
ricorda".
1. All’articolo 361 del C.p.p. (individuazione di persone e di cose) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3bis. In ogni caso il Pm procede nel rispetto delle forme previste dagli articoli 213, 214, 215, 216, 217".
1.
L’articolo 423 del C.p.p. ( modifiche dell’imputazione) è sostituito dal
seguente:
"423 ( Circostanza aggravante. Fatto diverso) – 1. Se nel corso dell’udienza
emerge che il fatto risulta diverso da come è descritto nell’imputazione,
ovvero emerge una circostanza aggravante, il PM modifica l’imputazione e la
contesta all’imputato presente. In tal caso, il giudice informa l’imputato
che può chiedere un termine a difesa che, se richiesto, non può essere
inferiore a quello stabilito dall’articolo 429.
2. Nel caso previsto dal comma 1, se l’imputato è contumace o assente, il Pm
chiede al giudice che la contestazione sia inserita nel verbale dell’udienza e
che esso sia notificato per estratto all’imputato. In tal caso il giudice
rinvia ad una nuova udienza per la prosecuzione, osservando il termine previsto
dall’articolo 419".
1.Dopo
l’articolo 423 del C.p.p. è aggiunto il seguente articolo:
"423bis. – "1. Se nel corso dell’udienza risulta a carico dell’imputato
un fatto nuovo anche se connesso per il quale si debba decidere d’ufficio, il
giudice ne consente la contestazione se il Pm ne fa richiesta e vi è il
consenso dell’imputato, altrimenti dispone la trasmissione degli atti al Pm.
2. Il Pm, ricevuti gli atti, procede ai sensi del comma 2bis dell’articolo
335.
3. nel caso si proceda alla contestazione, si procede ai sensi dei commi 1 e 2
dell’articolo 423.
4. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’articolo 423 si
osservano a pena di nullità assoluta."".
1.L’articolo
441bis del C.p.p. (provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni
del giudizio abbreviato) è sostituito dal seguente:
"1. In caso di nuove contestazioni da parte del Pm nel corso del giudizio
abbreviato si applicano le norme di cui agli articoli 423 e 423bis. In ogni caso
è consentito all’imputato optare per la celebrazione del procedimento nelle
forme ordinarie.".
1. Il comma 1 dell’articolo 517 del C.p.p. (reato concorrente e circostanze aggravanti risultati dal dibattimento) è sostituito dal seguente: "1. Se nel corso dell’istruzione dibattimentale risulta che il reato è diverso da come descritto in imputazione ovvero emergono una circostanza aggravante, un fatto nuovo od un reato connesso, si applicano le norme di cui agli articoli 423 e 423bis".
1.
Al comma 1 dell’articolo 491 del C.p.p. (questioni preliminari), sono aggiunte
le seguenti parole: "salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto
nel corso del dibattimento".
2. Sono inoltre aggiunti i seguenti comma:
"6. Le ordinanze che decidono sulle questioni preliminari sull’utilizzabilità
degli atti e sulle nullità concernenti il decreto di rinvio a giudizio, sono
immediatamente impugnabili con il ricorso per Cassazione.
7. Il ricorso sospende il dibattimento per un tempo non superiore a sei mesi,
scaduto il quale il giudice può disporre la prosecuzione del giudizio".
All’articolo
493 è aggiunto :
"le ordinanze che decidono sulle richieste di prove sono immediatamente
ricorribili per Cassazione che decide entro trenta giorni. Il ricorso deve
essere presentato a pena di inammissibilità entro tre giorni dalla pronuncia e
sospende il dibattimento.
La decisione della Cassazione preclude in via definitiva la riproposizione della
questione. Dalla proposizione del ricorso fino alla decisione sono sospesi il
corso della prescrizione ed i termini di custodia cautelare".
All’articolo
495 è aggiunto infine:
"Al termine dell’istruzione dibattimentale le parti possono formulare
nuove richiesta di prova o riproporre quelle precedentemente escluse. Si
applicano le norme di cui all’articolo 493".
La lettera e) del comma 1 dell’articolo 606 del C.p.p. (Casi di ricorso) è così sostituita: "e) mancanza od illogicità della motivazione".
Dopo
l’articolo 187 del C.p.p. è inserito il seguente:
"187bis (onere della prova) - 1. AL Pm spetta l’onere di provare la
colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio".
Il comma 1 dell’articolo 192 del C.p.p. è sostituito dal seguente: "1. Il giudice, nel valutare la prova, accerta se la responsabilità dell’imputato risulta provata al di là di ogni ragionevole dubbio, e ne dà conto nella motivazione".
Il comma 1 dell’articolo 507 del C.p.p. è sostituito dal seguente: "1. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre, a richiesta delle parti l’assunzione di nuovi mezzi di prova".
I
commi 1 e 2 dell’articolo 530 del C.p.p. sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione quando non è provato al
di là di ogni ragionevole dubbio, che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha
commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da
persona imputabile, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice pronuncia altresì sentenza di assoluzione quando il fatto non è
previsto dalla legge come reato o è stato commesso da persona non
imputabile".
Il comma 1 dell’articolo 533 del C.p.p. è sostituito dal seguente: "1. Se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli, al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l’eventuale misura di sicurezza".
La lettera e) del comma 1 dell’articolo 546 del C.p.p. è sostituita dalla seguente: "e) l’esposizione dei dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa. La sentenza di condanna contiene l’indicazione delle ragioni per le quali la colpevolezza dell’imputato va ritenuta provata al di là di ogni ragionevole dubbio. La sentenza di assoluzione contiene l’indicazione delle ragioni per cui il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero l’imputato non è imputabile o altrimenti non è punibile".
Dopo
335 del C.p.p. è inserito il seguente: "355bis (informazione di garanzia)
– 1. Nel momento in cui il nome della persona alla quale il reato è
attribuito viene iscritto nel registro di cui all’articolo precedente, il Pm
procede a comunicare immediatamente alla persona sottoposta alle indagini, per
posta, in plico chiuso ed a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la
notizia che si procede contro di lui. Qualora ne ravvisi la necessità, ovvero l’ufficio
postale restituisca il plico per irreperibilità del destinatario, il Pm può
disporre che l’informazione sia notificata a norma dell’articolo 151.
2. La comunicazione contiene la sommaria comunicazione del fatto per il quale si
procede, l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate e della
data di iscrizione nel registro delle notizie di reato, con invito ad esercitare
la facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia, avvertendo che in
mancanza sarà assistito da un difensore d’ufficio.
3. Analogo avviso viene comunicato alla persona offesa dal reato nel momento in
cui viene annotato il nome nel registro di cui all’articolo precedente.
4. Qualora si proceda per taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2,
lettera a), numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7bis, o negli altri casi in cui ritenga
che sussistano specifiche ed inderogabili esigenze oggettivamente individuate
riguardanti la necessità di segretezza delle indagini, il Pm può chiedere al
giudice che la comunicazione degli avvisi di cui ai comma 1, 2, e 3 venga
ritardata.
5. Il giudice provvede con decreto motivato, disponendo, se del caso, la
sospensione della comunicazione degli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3 per un
periodo non superiore a sei mesi. Tale termine può essere prorogato per giusta
causa soltanto per una volta per uguale periodo. Tuttavia il Pm, quando deve
compiere un atto al quale il difensore della persona sottoposta ad indagine ha
diritto di assistere, deve priva provvedere alla comunicazione di cui ai commi 1
e 2.
Articolo 38
Dopo il terzo comma dell’articolo 2 del C.p., è inserito il seguente: "In caso di più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso si applica la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, del tempo in cui fu posta in essere una delle azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".
All’articolo 132 del Cp (potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti) è aggiunto il seguente comma: "Se il reato non è punito con l’ergastolo, la pena è diminuita di un terzo se l’imputato è incensurato; è aumentata fino ad un terzo se l’imputato è delinquente abituale, professionale o per tendenza".