| Studio Legale |
|
Avv. Antonio Zecca |
|
|
Corte
costituzionale – sentenza 8 - 12 luglio 2002, n. 335
Ritenuto in fatto
1.
– Il Giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Torre Annunziata ha
sollevato, con ordinanza del 31 ottobre 2001, questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 34 del Cpp, in riferimento all’articolo 111,
secondo comma, della Costituzione.
Il giudice a quo riferisce di avere disposto il rinvio a giudizio di taluni
imputati con un decreto che è stato annullato dal giudice del dibattimento, a
norma dell’articolo 429, comma 2, Cpp, in relazione al comma 1, lettera c),
dello stesso articolo 429, per genericità della formulazione del capo di
imputazione. A seguito dell’annullamento, il procedimento è ritornato allo
stesso giudice, che si trova ora a dovere trattare nuovamente l’udienza
preliminare nei confronti degli stessi imputati.
Il rimettente rileva quindi di essersi già pronunciato, disponendo la prima
citazione a giudizio, sia sulla esistenza di fonti di prova della responsabilità
degli imputati, idonee a sorreggere l’accusa in giudizio, sia sulla mancanza
dei presupposti per una pronuncia di non luogo a procedere (articolo 425 Cpp);
reputa, pertanto, che la ripetizione della stessa udienza preliminare da parte
del medesimo giudice-persona fisica a seguito di un annullamento del decreto che
dispone il giudizio, per una causa di nullità «formale» – nella specie per
la genericità del capo di imputazione – «concernente il diritto di difesa,
non già per difetti relativi al decreto» medesimo, possa fare apparire il
giudice non imparziale, appunto per la convinzione già manifestata in
precedenza circa l’esistenza di elementi di responsabilità degli imputati e
altresì che, dal punto di vista di questi ultimi, l’ulteriore udienza
preliminare possa apparire «del tutto inutile», perché iterativa della
precedente.
Sotto questo profilo, la mancata previsione di una causa di incompatibilità
alla funzione di trattazione dell’udienza preliminare in una ipotesi come
quella anzidetta appare al rimettente in contrasto con il principio di
imparzialità del giudice, posto dall’articolo 111, secondo comma, della
Costituzione (nonché, secondo un riferimento contenuto nella sola motivazione
dell’ordinanza, tutelato dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e
dall’articolo 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e
politici); da ciò la sollevata questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 34 Cpp, in relazione al parametro costituzionale anzidetto, «nella
parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice dell’udienza
preliminare che abbia pronunciato il decreto che dispone il giudizio a celebrare
l’udienza preliminare dello stesso procedimento a seguito di regressione in
conseguenza della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio
ad opera del giudice del dibattimento», questione la cui rilevanza – conclude
il rimettente – è di tutta evidenza, non esistendo, allo stato della
legislazione, né un obbligo di astensione né una possibilità di ricusazione
del giudice.
2. – Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
che, sul rilievo dell’analogia tra la questione sollevata e altra già rimessa
all’esame della Corte (ro 345/00), ha fatto rinvio per relationem,
allegandolo, all’atto di intervento depositato nel relativo giudizio: in detto
atto, l’Avvocatura, alla stregua della consolidata giurisprudenza
costituzionale circa la non configurabilità come «giudizio» – inteso quale
pieno apprezzamento del merito dell’accusa – della funzione di trattazione
dell’udienza preliminare, aveva concluso per una declaratoria di infondatezza
della questione sollevata.
Considerato
in diritto
1.
– Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Torre Annunziata
dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 34 del Cpp, nella parte
in cui non prevede, come caso di incompatibilità all’esercizio di funzioni
giudiziarie, quello del magistrato che nell’udienza preliminare ha pronunciato
il decreto che dispone il giudizio e che, a seguito di dichiarazione di nullità
del decreto stesso a norma dell’articolo 429, commi 2 e 1, lettera c), Cpp, si
trova nuovamente a celebrare nello stesso procedimento l’udienza preliminare,
con poteri di cognizione e decisione identici a quelli già esercitati nella
precedente circostanza. Ad avviso del giudice rimettente, in questo caso si
determinerebbe una violazione del principio di imparzialità del giudice, di cui
all’articolo 111, secondo comma, della Costituzione (nonché agli articoli 6,
paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, e 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui
diritti civili e politici, evocati nella motivazione dell’ordinanza), in
quanto la mancata previsione dell’anzidetta causa di incompatibilità consente
la seconda celebrazione dell’udienza preliminare da parte di un giudice che,
avendo celebrato la prima ed essendo pervenuto alla decisione di disporre il
giudizio, non può considerarsi imparziale.
2. – La questione non è fondata, alla stregua dell’interpretazione che
segue.
2.1. – L’incompatibilità all’esercizio di funzioni giudicanti vale a
proteggere l’imparzialità del giudice, impedendo che quest’ultimo possa
pronunciarsi due volte sulla medesima res iudicanda. Dal primo giudizio,
infatti, potrebbero derivare convinzioni precostituite sulla materia
controversa, determinandosi così, propriamente, un «pregiudizio» contrastante
con l’esigenza costituzionale che la funzione del giudicare sia svolta da un
soggetto «terzo», non solo scevro da interessi propri che possano fare velo
alla rigorosa applicazione del diritto, ma anche sgombro da convinzioni
formatesi in occasione dell’esercizio di funzioni giudicanti in altre fasi del
giudizio (sentenza 155/96).
L’udienza preliminare disciplinata dal titolo IX del libro V del Cpp, secondo
la sua originaria configurazione, era caratterizzata principalmente dalla
funzione di verifica della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero,
relativamente all’inesistenza di alcuna delle ragioni del «non luogo a
procedere» previste dall’articolo 425 dello stesso codice. Conseguentemente,
la giurisprudenza di questa Corte ha per lungo tempo, e costantemente, affermato
che tanto il decreto che dispone il giudizio quanto la sentenza di non luogo a
procedere, conclusivi dell’udienza preliminare, non comportano una decisione
sostanziale sul contenuto dell’accusa, trattandosi di decisioni di natura
essenzialmente processuale, finalizzate a dare ingresso al dibattimento o a
impedirlo. Su questa base si è inizialmente negato che le statuizioni
conclusive dell’udienza preliminare presentassero un contenuto decisorio del
merito del giudizio penale tale da imporre, per necessità costituzionale, il
riferimento ad esse della ratio dell’incompatibilità. L’udienza
preliminare, pertanto, è stata esclusa dall’ambito di operatività della
giurisprudenza di questa Corte che, in numerose circostanze, ha portato
all’estensione dell’articolo 34 Cpp a situazioni non espressamente
contemplate e le uniche incompatibilità esistenti in materia sono (a) quella
prevista originariamente dal legislatore nel comma 2 del medesimo articolo, il
quale vieta la partecipazione al giudizio al giudice che ha emesso il
provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare, e (b) quella del comma 2bis
dell’articolo 34, introdotto con l’articolo 171 del decreto legislativo
51/1998 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), che
esclude, con talune eccezioni (indicate nei successivi commi 2ter e 2quater),
che il giudice che ha svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari
possa, nel medesimo procedimento, tenere l’udienza preliminare.
L’esclusione dell’udienza preliminare dall’ambito concettuale del
giudizio, ai fini dell’operatività del principio costituzionale di
imparzialità, è stata tenuta ferma anche dopo gli interventi del legislatore
(rispettivamente, l’articolo 1 della legge 105/93, e l’articolo 2, comma 2,
della legge 267/97) che hanno modificato, nel senso di renderli più
ampi e incisivi, i poteri del giudice dell’udienza preliminare (ordinanze
207/98 e 112/01 e, da ultimo, ordinanza 185/01).
2.2. – Successivamente, però, l’udienza preliminare - in conseguenza
soprattutto della legge 479/99, e, poi, anche della legge 397/00 - ha subìto
profonde trasformazioni le cui conseguenze, in riferimento ai problemi della
garanzia dell’imparzialità del giudice, sono state tratte da questa Corte con
la sentenza 224/01. L’udienza preliminare nella vigente disciplina ha perduto
la sua iniziale connotazione quale momento processuale fondamentalmente
orientato al controllo dell’azione penale promossa dal pubblico ministero, in
vista dell’apertura della fase del giudizio. Infatti, «l’alternativa
decisoria che si offre al giudice quale epilogo dell’udienza preliminare
riposa [...] su una valutazione del merito della accusa [...] non più
distinguibile [...] da quella propria di altri momenti» del processo, momenti
«già ritenuti non solo ‘pregiudicanti’, ma anche ‘pregiudicabili’, ai
fini della sussistenza della incompatibilità».
L’udienza preliminare e le decisioni che la concludono sono venute oggi a
caratterizzarsi per la completezza del quadro probatorio di cui il giudice deve
disporre e per il potenziamento dei poteri riconosciuti alle parti in materia di
prova, su cui incide anche la facoltà, riconosciuta alla difesa delle parti
private dall’articolo 391octies del codice, di presentare direttamente al
giudice elementi di prova. Sul pubblico ministero grava l’obbligo di riversare
nel procedimento tutti gli elementi provenienti dalle indagini preliminari
(articolo 416, comma 2, Cpp) o comunque acquisiti dopo la richiesta di rinvio a
giudizio (articolo 419, comma 3, Cpp), nell’ambito dell’esigenza di
completezza delle indagini preliminari (sentenze 115/01 e 88/1991); oltre
all’ampliamento delle garanzie difensive per l’imputato, attraverso la
possibilità di rendere dichiarazioni spontanee o di essere sottoposto
all’interrogatorio (articolo 421, comma 2, Cpp), il giudice dell’udienza
preliminare può disporre l’integrazione delle indagini (articolo 421bis Cpp)
e assumere anche d’ufficio le prove che appaiano con evidenza decisive ai fini
della sentenza di non luogo a procedere (articolo 422 Cpp). Come osservato nella
richiamata sentenza 224/01 di questa Corte, in questo quadro normativo le
valutazioni di merito affidate al giudice dell’udienza preliminare sono state
private di quei caratteri di sommarietà che, fino alle indicate innovazioni
legislative, erano tipici di una decisione orientata soltanto, secondo la sua
natura, allo svolgimento (o alla preclusione dello svolgimento) del processo.
Infine, i contenuti delle decisioni che concludono l’udienza preliminare hanno
assunto, in parallelo alle novità appena segnalate, una diversa e maggiore
pregnanza. Il giudice infatti non è solo chiamato a valutare, ai fini della
pronuncia di non luogo a procedere, se sussiste una causa che estingue il reato
o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere
proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero se
risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso o non
costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa,
tenendo conto, se del caso, delle circostanze attenuanti e applicando
l’articolo 69 del Cp (articolo 425, commi 1 e 2, Cpp). Il giudice deve
considerare inoltre se gli elementi acquisiti risultino sufficienti, non
contraddittori o comunque idonei a sostenere l’accusa nel giudizio (articolo
425, comma 3, Cpp), dovendosi determinare, se no, a disporre il non luogo a
procedere; se sì, a disporre il giudizio. Il nuovo articolo 425 del codice, in
questo modo, chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza
dell’accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo
nella fase dibattimentale.
2.3. – Alla stregua dunque della fisionomia che l’udienza preliminare è
venuta assumendo, le decisioni che ne costituiscono l’esito devono così
essere annoverate tra quei «giudizi» idonei a pregiudicarne altri ulteriori e
a essere a loro volta pregiudicati da altri anteriori, con la conseguenza che,
per assicurare la protezione dell’imparzialità del giudice, l’udienza
preliminare deve essere compresa nel raggio d’azione dell’istituto
dell’incompatibilità, disciplinato dall’articolo 34 Cpp, anche al di là
della limitata previsione del comma 2bis dell’articolo 34 medesimo. A questa
stregua, anche la problematica situazione in cui si trova il Giudice
dell’udienza preliminare rimettente, e che ha dato luogo alla presente
questione di legittimità costituzionale, può trovare la sua soluzione.
A tal fine, non è però necessario addivenire a una pronuncia di
incostituzionalità dell’articolo 34 Cpp, quale è quella indicata
nell’ordinanza di rimessione: una pronuncia che aggiunga una nuova ipotesi,
specifica o generale, di incompatibilità a quelle già previste. Basta assumere
che l’udienza preliminare, in conseguenza dell’evoluzione legislativa sopra
accennata, è (divenuta) anch’essa un momento di «giudizio» perché essa
rientri pianamente nelle previsioni dell’articolo 34 del codice che dispongono
per l’appunto l’incompatibilità a giudicare del giudice che già abbia
giudicato sulla medesima res iudicanda.
Pqm
La Corte costituzionale
Dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34 del
Cpp
sollevata, in riferimento all’articolo 111, secondo comma, della Costituzione,
dal Giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Torre Annunziata, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Tutti
i diritti sono riservati alla StarnetWork S.r.l. © 2001 ![]()