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Avv. Antonio Zecca |
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Studio Legale |
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Corte
costituzionale – ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 273
Presidente Ruperto – relatore Mezzanotte
Ritenuto
Che, nel corso di un procedimento di esecuzione avente ad oggetto la richiesta
di revoca parziale di una sentenza penale di condanna per vari reati, tra i
quali quello di oltraggio a pubblico ufficiale, e la conseguente
rideterminazione della pena sulla base dell’intervenuta abrogazione
dell’articolo 341 del Cp disposta dall’articolo 18 della legge 205/99
(Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al
sistema penale e tributario), il Tribunale di Rovereto, in composizione
monocratica, con ordinanza in data 29 maggio 2001 (r.o. n. 668 del 2001), ha
sollevato due questioni di legittimità costituzionale: l’una, avente ad
oggetto il combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, del Cp e 673 del
Cpp, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27,
terzo comma, della Costituzione; l’altra, relativa all’articolo 341 del Cp,
in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13,
25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della
Costituzione;
che il remittente – preso atto della ordinanza n. 107 del 2001, con la quale
questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di analoghe questioni
di legittimità costituzionale allora prospettate in un legame irrisolto di
alternatività
-
ripropone le medesime questioni, attribuendo valore principale a quella relativa
al combinato disposto di cui all’articolo 2, terzo comma, Cp e all’articolo
673 Cpp, in quanto tale questione verrebbe in considerazione «in via più
immediata e diretta nel procedimento di esecuzione» e coinvolgerebbe «tutti i
casi di successione di leggi penali nel tempo in cui la legge successiva più
favorevole modifica il regime di procedibilità del reato o la stessa specie di
pena, sicché il suo accoglimento avrebbe effetti di più ampia e generale
portata»;
che, in particolare, secondo il giudice a quo, una volta
riconosciuto che nel caso di specie ricorre un’ipotesi di successione di leggi
penali nel tempo e non una abolitio
criminis, non sarebbero applicabili gli
articoli 2, secondo comma, Cp e 673 Cpp, ma l’articolo 2, terzo comma, Cp,
nella parte in cui fa salvi in tali casi gli effetti del giudicato anche se la
disciplina successiva sia più favorevole, e, conseguentemente, nel procedimento
di esecuzione sarebbero queste le disposizioni che verrebbero immediatamente in
considerazione, essendo in prima battuta ed in linea di principio irrilevante la
norma incriminatrice che aveva trovato applicazione nel processo di cognizione;
che, pertanto, la questione riguardante l’articolo 341 Cp assumerebbe rilievo
solo a condizione che la prima questione sia dichiarata infondata o
inammissibile e sarebbe, perciò, logicamente subordinata ad essa;
che, con la prima questione, il remittente
-
muovendo dalla premessa che l’articolo 18 della legge n. 205 del 1999 non
avrebbe comportato una vera e propria abolitio
criminis, ma una semplice successione nel
tempo di leggi penali incriminatrici, poiché tutti i comportamenti previsti
dall’articolo 341 Cp dovrebbero ormai essere ricondotti alla più generale
fattispecie dell’ingiuria di cui all’articolo 594 dello stesso codice,
eventualmente aggravata ai sensi dell’articolo 61, numero 10
-
dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli
2, terzo comma, Cp e 673 Cpp, nella parte in cui non consente la modifica del
giudicato, in sede di procedimento di esecuzione, nel caso di successione di
leggi penali nel tempo con effetto meramente modificativo e conseguente
abrogazione di una norma incriminatrice, per lo meno nei casi in cui
l’intervento legislativo viene a porre in discussione l’an
della sanzione, mediante la modifica del
regime di procedibilità del reato, ovvero il quantum
o la species della
pena, prevedendo la nuova disciplina la pena pecuniaria (sia pure in
alternativa) in luogo di quella detentiva;
che ad avviso del tribunale di Rovereto, la ratio sottesa al limite del
giudicato posto dall’articolo 2, terzo comma, Cp sarebbe «eminentemente
pratica», cioè connessa all’esigenza di evitare un nuovo giudizio ad ogni
sopravvenire di modifiche normative; si tratterebbe, quindi, di un fondamento
certamente meno «alto» ed importante rispetto a quello a base della regola
della retroattività della norma favorevole, consistente nel principio di
eguaglianza sotto il profilo della parità di trattamento;
che, rileva il giudice a quo,
il limite del giudicato posto dal terzo comma dell’articolo 2 Cp sarebbe intrinsecamente irragionevole sia in
rapporto alla diversa regola di cui al secondo comma del medesimo articolo 2,
sia «all’interno dei casi di mero intervento modificativo, in senso
favorevole, da parte del legislatore»;
che, prosegue il remittente, la mancanza di ragionevolezza della disciplina
censurata sarebbe evidente almeno nel caso in cui la modifica legislativa non
incidesse solo su aspetti secondari o solo sui limiti edittali di pena, ma
comportasse, come nel caso di specie, una modifica del regime di procedibilità
e della stessa specie di pena irrogabile, determinando il passaggio da una pena
obbligatoriamente detentiva ad una pena pecuniaria, sia pure in via alternativa:
in simili casi, infatti, verrebbero in considerazione anche altri parametri
costituzionali, quali l’articolo 13 Cost., in riferimento al bene supremo
della libertà personale, l’articolo 25, secondo comma, Cost., in riferimento
al principio di offensività, e l’articolo 27, terzo comma, Cost., dal quale
sarebbe desumibile il principio di proporzione tra fatto e pena;
che, rileva ancora il Tribunale di Rovereto, l’accoglimento della prospettata
questione di costituzionalità consentirebbe di applicare l’articolo 673 Cpp
tutte le volte in cui la successiva legge più favorevole escludesse la
punibilità del fatto per qualsiasi ragione (anche attinente al regime di
procedibilità) ovvero l’applicazione di una pena detentiva;
che, con la seconda questione, il giudice a quo osserva che se «in
tutti i giudizi di cognizione in corso per effetto dell’intervenuta
abrogazione dell’articolo 341 Cp dovrà trovare applicazione la più mite
disciplina di cui all’articolo 594 Cp, ai sensi dell’articolo 2, terzo
comma, Cp», al contrario, nei procedimenti di esecuzione, relativi a sentenze
di condanna passate in giudicato, un’eventuale dichiarazione di
incostituzionalità dell’articolo 341 Cp comporterebbe l’applicazione, in
luogo della disciplina di cui all’articolo 2 Cp, dell’articolo 30 della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
che, prosegue il remittente precisando la sua tesi, mentre gli effetti del
sopravvenire di un atto legislativo andrebbero distinti a seconda che si tratti
di abolitio criminis o
di mera successione nel tempo di leggi penali, riconducibili rispettivamente al
secondo e al terzo comma dell’articolo 2 Cp, nel caso di dichiarazione di
illegittimità costituzionale di una disposizione di legge l’articolo 30 della
legge n. 87 del 1953 non consentirebbe distinzione alcuna, poiché si imporrebbe
sempre e comunque l’efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità
senza alcun limite di carattere processuale;
che sarebbe appunto questa la ragione per la quale l’articolo 341 Cp, anche se
abrogato, potrebbe formare oggetto di una questione dotata del requisito della
rilevanza: l’eventuale accoglimento di tale questione comporterebbe
l’applicabilità, non più dell’articolo 2 Cp, ma dell’articolo 30 della
legge n. 87 del 1953 e, quindi, sul piano processuale, dell’articolo 673 Cpp,
con la conseguente revoca, nel giudizio principale, della sentenza di condanna;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il remittente
dubita, in riferimento ai suindicati parametri, della legittimità
costituzionale: a) della configurazione dell’oltraggio a un pubblico ufficiale
come autonomo reato, anziché quale aggravante del reato di ingiuria; b) in
subordine, del tipo e della entità delle pene stabilite per tale reato, a causa
della mancata previsione della pena pecuniaria in alternativa a quella
detentiva, e del regime di procedibilità d’ufficio anziché a querela di
parte;
che, nel corso di altro procedimento di esecuzione avente ad oggetto la
richiesta di revoca di una sentenza pronunciata ex articolo 444 Cpp per il
reato di oltraggio a pubblico ufficiale a seguito dell’intervenuta abrogazione
dell’articolo 341 Cp, il tribunale di Rovereto, in composizione monocratica,
con ordinanza in data 29 maggio 2001 (r.o. n. 669 del 2001), ha sollevato, sulla
base delle medesime argomentazioni, identiche questioni di legittimità
costituzionale sia dell’articolo 341 Cp, sia del combinato disposto di cui
agli articoli 2, terzo comma, Cp e 673 Cpp;
che, nel corso di un terzo procedimento di esecuzione concernente la revoca di
una sentenza penale di condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale
a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’articolo 341 Cp, il tribunale di
Rovereto, in composizione collegiale, con ordinanza in data 13 luglio 2001 (r.o.
n. 897 del 2001), ha sollevato identiche questioni di legittimità
costituzionale delle medesime disposizioni sopra indicate.
Considerato
che,
poiché le ordinanze di rimessione sollevano analoghe questioni di legittimità
costituzionale, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica
pronuncia;
che il giudice a quo,
muovendo dal presupposto che l’abrogazione dell’articolo 341 del Cp, che
puniva il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, disposta dall’articolo 18
della legge 205/99 non avrebbe comportato una vera e propria
abolitio
criminis, ma avrebbe dato luogo ad una
semplice successione nel tempo di leggi penali incriminatrici, dovendosi, a suo
avviso, applicare ai fatti di oltraggio le disposizioni penalistiche che
prevedono il reato di ingiuria aggravata per la qualità della persona offesa,
solleva due questioni di legittimità costituzionale subordinate l’una
all’altra, così da consentire di prendere in esame la seconda questione solo
in caso di rigetto o di inammissibilità di quella posta in via principale;
che, in particolare, in via principale il remittente denuncia il combinato
disposto degli articoli 2, terzo comma, Cp e 673 Cpp, nella parte in cui non
consentirebbe la modifica del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione,
nel caso di successione di leggi penali nel tempo, perlomeno nelle ipotesi in
cui l’intervento legislativo si limita a incidere sul regime di procedibilità
del reato (a querela anziché di ufficio), ovvero sul
quantum
o sulla species della
pena (pecuniaria, sia pure in via alternativa, anziché esclusivamente
detentiva);
che in via subordinata il medesimo remittente, pur nella consapevolezza della
sua intervenuta abrogazione, sottopone al giudizio di questa Corte l’articolo
341 Cp, ritenendo che una eventuale declaratoria di illegittimità
costituzionale di tale disposizione comporterebbe l’applicazione, in luogo
dell’articolo 2, terzo comma, Cp, dell’articolo 30 della legge 11 marzo
1953, n. 87, che non distinguerebbe l’ipotesi della
abolitio criminis da quella
della successione nel tempo di leggi penali, con la conseguenza che la sentenza
di condanna per il reato di oltraggio potrebbe essere revocata ai sensi
dell’articolo 673 Cpp;
che, ponendo le due questioni in rapporto di subordinazione, il giudice
a
quo supera
indubbiamente quel profilo preliminare di inammissibilità, consistente nel
carattere alternativo delle prospettazioni, che aveva inficiato le sue
precedenti ordinanze di rimessione sulle quali questa Corte si è pronunciata
con l’ordinanza n. 107 del 2001;
che nello scrutinio di merito al quale si deve oggi attendere emerge tuttavia un
profilo di manifesta infondatezza che consegue proprio alla premessa
interpretativa dalla quale il remittente procede e che accomuna le due distinte
questioni: che cioè l’abrogazione dell’articolo 341 Cp ad opera
dell’articolo 18 della legge n. 205 del 1999 configuri una successione nel
tempo di leggi penali anziché una vera e propria
abolitio criminis;
che tale presupposto interpretativo sia erroneo è stato affermato dalle sezioni
unite della Corte di cassazione nella recente pronunzia del 17 luglio
2001;
che la soluzione adottata dal giudice di legittimità, che ha risolto un
contrasto interpretativo che era insorto sul punto, ruota attorno a due
argomenti centrali: l’assenza di una disciplina transitoria che abbia ad
oggetto i reati di oltraggio commessi prima dell’abrogazione della norma
incriminatrice, da un lato, e la limitatezza dei poteri del giudice
dell’esecuzione in sede di revoca ex
articolo 673 Cpp della sentenza di condanna, dall’altro;
che il primo argomento poggia sulla ineccepibile constatazione che l’articolo
19 della legge di delegazione 205/99, che prevede nuovi termini per la
proposizione della querela, non riguarda il reato di oltraggio a pubblico
ufficiale di cui all’abrogato articolo 341 del Cp, ma alcuni altri reati, che
in precedenza erano perseguibili d’ufficio e che solo in forza di tale legge e
dei successivi decreti legislativi sono divenuti perseguibili a querela;
che l’ulteriore rilievo che questa disposizione non è suscettibile di
estensione analogica non può non essere condiviso, tanto più se si considera
che, nella specie, si tratterebbe di una estensione
in
malam partem, intesa cioè a far sopravvivere
la punibilità di un fatto al di fuori di una esplicita e specifica previsione
legislativa: questa Corte del resto, già nell’ordinanza 175/01, nel
respingere l’ipotesi di estendere con una propria pronuncia l’operatività
dell’articolo 19 della legge 205/99 alle fattispecie di oltraggio, non ha
mancato di rilevare che, nel caso di pura e semplice abrogazione di una norma
che prevede un reato perseguibile di ufficio, l’introduzione di condizioni di
procedibilità e di punibilità non esplicitamente previste dal legislatore si
risolverebbe in un aggravamento della posizione sostanziale dell’imputato,
precluso al giudice delle leggi non meno che al giudice comune;
che l’assenza di una disciplina transitoria e il divieto di estendere in via
analogica quella dettata dall’articolo 19 della legge 205/99 per reati diversi
dall’oltraggio impongono di ritenere che si versi in un’ipotesi di
abolitio
criminis, regolata dall’articolo 2, secondo
comma, del Cp, e non di successione nel tempo di norme penali incriminatrici: se
il legislatore del 1999 avesse soltanto inteso rendere sanzionabili a titolo di
ingiuria anche per il passato fatti di oltraggio, non si sarebbe potuto esimere
dal regolare i modi e i tempi per la proposizione della querela, pena,
altrimenti, la violazione del canone di ragionevolezza delle classificazioni
legislative;
che infatti l’interpretazione propugnata dal remittente finisce con
l’imputare al legislatore scelte tra loro inconciliabili: la persistente
punibilità a titolo di ingiuria dei pregressi reati di oltraggio e
l’ineluttabile improcedibilità per mancanza di querela dei giudizi pendenti;
che anche l’ulteriore argomento che, insieme alla constatata assenza di una
disciplina transitoria, ha indotto il giudice di legittimità a interpretare la
vicenda abrogativa dell’articolo 341 del Cp come abolitio criminis,
argomento che fa leva sui limitati poteri dei quali è investito il giudice
dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 673 del Cpp, non risponde soltanto
alla dogmatica processualpenalistica in tema di rapporti tra giudizio di
cognizione e giudizio di esecuzione, ma assume il valore dell’interpretazione
costituzionalmente conforme, che non potrebbe essere disattesa se non violando
principî costituzionali;
che al giudice dell’esecuzione penale non è in effetti consentito modificare
l’originaria imputazione né accertare il fatto in modo difforme da quello
ritenuto dalla sentenza passata in giudicato, e non gli è quindi neppure
permesso estendere il suo giudizio a istituti, che, secondo l’orientamento
delle sezioni unite, opererebbero come esimenti solo nell’ingiuria, quali la
ritorsione o la provocazione;
che la soluzione che postulasse la titolarità in capo al giudice
dell’esecuzione di poteri pieni in ordine alla rivalutazione del fatto
contrasterebbe con i criteri direttivi di cui ai numeri 96 e 97 dell’articolo
2 della legge di delega per il nuovo Cpp (legge 81/1987), che simili poteri
riconoscono, in sede di esecuzione penale, solo ai fini dell’applicazione
della disciplina del concorso formale e della continuazione di reati, e
comporterebbe quindi a carico dell’articolo 673 Cpp un vizio di eccesso di
delega;
che il vincolo all’interpretazione costituzionalmente conforme, come questa
Corte ha già affermato (cfr. da ultimo sentenza n. 292 del 2000), si impone
tutte le volte in cui una disposizione di un decreto legislativo, diversamente
interpretata, eccederebbe i limiti fissati nella legge di delegazione, con
violazione dell’articolo 76 della Costituzione;
che l’ulteriore canone interpretativo, che depone nel senso dell’abolitio
criminis, si trae dall’articolo 24 della
Costituzione, che proclama inviolabile il diritto di difesa in ogni stato e
grado del procedimento e che verrebbe leso dall’applicazione dell’articolo
2, comma terzo, del Cp, nei casi in cui al condannato per oltraggio non sia
stata offerta, nel corso del giudizio di cognizione, l’opportunità di provare
l’esistenza delle eventuali esimenti proprie del delitto di ingiuria, che non
potrebbe certo essere provata di fronte al giudice dell’esecuzione, il quale
è sfornito di pieni poteri valutativi;
che non può essere condivisa neppure l’osservazione del remittente, secondo
cui la soluzione dell’abolitio
criminis lascerebbe senza tutela i pubblici
ufficiali che siano stati offesi da pregressi fatti di oltraggio, poiché in
relazione a tali fatti essi vengono soltanto privati del sostegno della pretesa
punitiva dello Stato, ma non vengono spogliati del loro diritto di ottenere il
risarcimento del danno;
che invero, nel caso di condanna passata in giudicato, l’abolitio
criminis comporta
sì la revoca della sentenza da parte del giudice dell’esecuzione ai sensi
dell’articolo 673 Cpp, ma solo relativamente ai suoi capi penali (in questa
logica si è mossa questa Corte nell’ordinanza n. 57 del 2001), non anche a
quelli civili, la cui esecuzione ha luogo secondo le norme del codice di
procedura civile, con la conseguenza che, se vi è stata costituzione di parte
civile e condanna al risarcimento dei danni, quest’ultima resta ferma, mentre,
in ogni altro caso, permane per la persona che abbia subito un ingiusto
pregiudizio la possibilità di esercitare l’azione civile nella sede sua
propria fino al termine di prescrizione, giacché la formula assolutoria per
l’ipotesi di sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice («il fatto
non è previsto dalla legge come reato») non è fra quelle alle quali
l’articolo 652 Cpp attribuisce efficacia nel giudizio civile;
che, in conclusione, una volta accertato che la vicenda legislativa della
abrogazione dell’articolo 341 Cp integra un’ipotesi di
abolitio criminis,
disciplinata dall’articolo 2, secondo comma, del Cp, è erroneo il presupposto
interpretativo sul quale il giudice remittente ha basato entrambe le questioni
di legittimità costituzionale;
che, pertanto, le questioni stesse devono essere dichiarate manifestamente
infondate.
Visti gli
articoli 26, secondo comma, della legge 87/1953, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
La Corte costituzionale
riuniti
i giudizi,
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato
disposto di cui agli articoli 2, terzo comma, del Cp e 673 del Cpp, e
dell’articolo 341 del Cp, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli
articoli 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione, e agli articoli 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13,
25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della
Costituzione, dal tribunale di Rovereto, con le ordinanze indicate in epigrafe.