| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Corte
Costituzionale – ordinanza 19-28 giugno 2002, n. 299
Presidente
Vari – relatore Flick
Ritenuto
che il giudice a quo premette di essere chiamato a delibare l’istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un imputato, che
aveva indicato, quale difensore di fiducia, un avvocato iscritto all’albo
degli avvocati da meno di sei anni e, quindi, non in possesso di uno dei
requisiti per l’iscrizione allo speciale elenco degli avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato, previsto dal citato articolo 17bis della legge
217/90, aggiunto dall’articolo 17 della legge 134/01;
che, pertanto, il giudice a quo ritiene che la citata norma, nel prevedere che
l’imputato - istante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato -
possa nominare il proprio difensore di fiducia solo nell’ambito di tale
speciale elenco, violi l’articolo 24, terzo comma, della Costituzione,
ponendo una limitazione all’esplicazione del diritto di difesa, inteso anche
come diritto di scegliere liberamente il proprio difensore;
che, inoltre, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l’articolo 3
Costituzione, in quanto incongrua ed irragionevole se comparata ad altre
discipline sulla difesa nel processo penale e, segnatamente, rispetto alla
disciplina contenuta nella legge 60/2001, in materia di difesa di ufficio;
che infatti, secondo il rimettente, i criteri sanciti dalla norma impugnata –
sia per i più severi requisiti, che per il più elevato limite di
anzianità professionale necessario per l’iscrizione all’elenco del
patrocinio a spese dello Stato, rispetto a quanto previsto per i difensori di
ufficio - risulterebbero più rigorosi nel «comprovare la professionalità e
l’esperienza del difensore», in maniera del tutto irragionevole, «atteso che
il difensore nominato d’ufficio non viene liberamente scelto dal soggetto
sottoposto a procedimento penale»;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l’infondatezza della questione prospettata: a parere della difesa erariale, la
norma censurata, lungi dal vulnerare il diritto di difesa, ne rappresenterebbe
piena attuazione, realizzando un sistema nel quale «non solo la parte è
rilevata da ogni spesa», ma viene altresì assicurata «la qualità della
prestazione», sì da rendere il patrocinio effettivo e sicuro, con la maggiore
garanzia per gli interessati.
Considerato
Che,
con la norma di cui all’ articolo 17bis della legge 217/90, nel testo
introdotto dall’articolo 17 della legge 134/01, il legislatore ha previsto
l’istituzione, presso ogni consiglio dell’ordine degli avvocati,
dell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, formato
dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso di determinati
requisiti - valutati dal medesimo consiglio dell’ordine - di attitudine ed
esperienza professionale, di assenza di sanzioni disciplinari e di anzianità
professionale non inferiore a sei anni: elenco nell’ambito del quale
l’imputato, ammesso a tale beneficio, esercita la scelta del difensore di
fiducia;
che, come più volte precisato da questa Corte (vedi sentenze 394/00; 61/1996;
54/1977), il legislatore, nella sua discrezionalità, può stabilire criteri
relativi sia all’ambito territoriale che alle
concrete modalità di esercizio della difesa tecnica, «a tutela non solo
della funzionalità dell’organizzazione giudiziaria, ma anche di altri
interessi meritevoli di protezione»: così realizzando il contemperamento dei
principi di difesa e di eguaglianza con altre esigenze meritevoli di
considerazione;
che, in particolare, la previsione di uno speciale elenco nell’ambito del
quale l’imputato, istante per l’ammissione al patrocinio dello Stato, possa
nominare il proprio difensore, risulta ragionevolmente orientata ad assicurare
la
migliore qualità professionale della prestazione medesima, attraverso
una selezione dei patrocinatori garantita tanto dall’attitudine ed esperienza
maturate in ragione
di una sperimentata anzianità professionale, quanto da correttezza
deontologica, comprovata dall’assenza di sanzioni disciplinari:
requisiti la cui disamina è rimessa al consiglio dell’ordine degli avvocati ;
che tale meccanismo, dunque - lungi dal prospettarsi irragionevole, anche in
comparazione con la disciplina della difesa di ufficio contenuta nella legge
60/2001 - rivela piuttosto l’esigenza di particolare dignità e qualità che,
nella prospettiva del legislatore, deve permeare l’esercizio di una
prestazione avente connotazioni e riflessi peculiari di carattere pubblicistico,
connessi alla natura del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in
relazione al quale, per un verso, vengono impiegate risorse economiche della
collettività e la cui necessità, sotto altro profilo, origina da una
situazione di debolezza economica del singolo;
che, peraltro, il sistema delineato, oltre a non travalicare la soglia della
ragionevolezza nell’esercizio di discrezionalità legislativa, non pone, in
violazione dell’articolo 24, terzo comma, della Costituzione, alcuna concreta
limitazione all’esplicazione del diritto di difesa: quest’ultimo, seppure da
intendersi anche come diritto di scegliere liberamente il proprio difensore, non
appare vulnerato in tutte le ipotesi in cui - come nel caso dello speciale
elenco previsto dalla norma censurata - risulti comunque assicurata un’ampia
possibilità di scelta del difensore tra i difensori iscritti, proprio in quanto
«la garanzia costituzionale della difesa non esclude, quanto alle sue modalità,
la competenza del legislatore di darvi attuazione sulla base di scelte
discrezionali non irragionevoli» (vedi la citata sentenza 394/00);
che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 87/1953, e 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Pqm
la corte costituzionale