| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Cass.
Pen. Sez. Unite – ordinanza 30 maggio-5 luglio 2002, n. 25693
Ritenuto
in fatto
Nell’udienza,
dinanzi a queste sezioni unite, l’avvocato Angelo Alessandro Sammarco,
difensore di Cesare Previti e l’avvocato Gaetano Pecorella, difensore di
Silvio Berlusconi, nel richiedere l’accoglimento delle richieste di
rimessione, hanno eccepito, in subordine, l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 45 Cpp, nella parte in cui non prevede, tra i presupposti della
rimessione, il «legittimo sospetto», per violazione della direttiva 17
dell’articolo 2 delega 81/1987, in relazione agli articoli 76 e 77 della
Costituzione.
Il procuratore generale, ad integrazione della requisitoria, con la quale aveva
concluso per il rigetto delle richieste di rimessione, ha chiesto, in subordine,
che la questione di illegittimità costituzionale venga dichiarata rilevante e
non manifestamente infondata.
Considerato
in diritto
1.
Queste sezioni unite ritengono che la proposta questione di legittimità
costituzionale sia non manifestamente infondata e rilevante.
I. Nell’abrogato Cpp, come è noto, la rimessione del procedimento di merito
era possibile, secondo quanto stabiliva l’articolo 55, «per gravi motivi di
ordine pubblico o per legittimo sospetto» e la direttiva 15 della legge delega
108/74, per l’emanazione del nuovo Cpp, disponeva, ripetendo, pressoché
integralmente, il testo dell’articolo 55, che il Governo prevedesse la
rimessione «per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo
sospetto».
II. Nel progetto del 1978 il legislatore delegato, nell’articolo 52, riteneva
di dare attuazione alla legge delega collegando la rimessione non al «legittimo
sospetto», ma «a gravi situazioni locali idonee a turbare lo svolgimento del
processo e non altrimenti eliminabili quando siano pregiudicate la sicurezza o
l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che
partecipano al processo»
III. La successiva legge 81/1987 – delega legislativa al Governo della
Repubblica per l’emanazione del nuovo Cpp – nella direttiva 17 contemplava,
anch’essa, la rimessione del processo «per gravi e oggettivi motivi di ordine
pubblico o per legittimo sospetto» e, nella relazione al progetto preliminare,
la commissione dava atto di avere «ampiamente dibattuto sulla disposizione in
esame» e, in particolare, di avere «valutato l’opportunità di adottare la
formulazione della direttiva 17 della legge delega già suggerita dalla
commissione consultiva con riferimento all’articolo 52 del progetto del 1978
ed alla direttiva 15 della legge delega del 1974 per evitare il pericolo di «possibili
contrasti o dubbi interpretativi nei rapporti tra legge delega e normativa
delegata in una materia di alto rilievo politico e costituzionale».
«In esito alla discussione – proseguiva la relazione – si è tuttavia
ritenuto di mantenere ferma la soluzione adottata nel progetto del 1978,
soluzione che vuole ovviare agli inconvenienti, segnalati in occasione dei
lavori parlamentari relativi alla legge delega del 1974 e discendenti
dall’adozione di formule generiche come quella dell’articolo 55 Cpp».
«Si è pertanto deciso:
- di non riprodurre il qualificativo «oggettivi» aggiunto nella direttiva 17 a
«gravi motivi di ordine pubblico» ma di specificare al massimo le situazioni
che determinano la rimessione;
- di evitare la dizione «ordine pubblico» ponendo il fondamento
dell’istituto nel pregiudizio alla «sicurezza» o alla incolumità pubblica»
ovvero alla «libertà di determinazione delle persone che partecipano al
processo»;
- di ammettere lo spostamento della competenza solo quando anche gli organi
amministrativi dello Stato abbiano fatto tutto il possibile per rimuovere le
cause che lo determinano.
«È stata adotta, così, la stessa formula usata nel progetto del 1978 che
collegava la rimessione «a gravi situazioni locali idonee a turbare lo
svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili» quando ne siano
pregiudicate «la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di
determinazione delle persone che partecipano al processo stesso».
«Il testo è stato, però, modificato sostituendo alle parole «idonee a», le
parole «tali da», ciò allo scopo di rendere più evidente la correlazione che
deve sussistere, perché si faccia luogo a rimessione, tra il pregiudizio della
sicurezza o alla incolumità pubblica ovvero alla libertà di determinazione
delle persone che partecipano al processo e la turbativa allo svolgimento del
processo».
2. La Corte di cassazione, nel «parere sul progetto preliminare del Cpp»,
trasmesso al Ministro di grazia e giustizia dalla prima presidenza e dalla
Procura generale in data 8 aprile 1988, osservava, quanto ai casi di rimessione
indicati nell’articolo 46, che «la formulazione della norma», che ha
eliminato qualsiasi riferimento al «legittimo sospetto», sembra si ponga in
contrasto con la direttiva 17 della legge delega che, invece, espressamente la
prevede e, scopo alcuni altri rilievi, concludeva che «all’adozione di una
formula con specifiche indicazioni, che in definitiva può risultare anche
riduttiva con esclusione di casi che invece vanno contemplati, sembra
preferibile l’adozione delle espressioni tradizionali, ormai ampiamente
elaborate dalla giurisprudenza, semmai rendendo esplicito qualche concetto, come
quello di «ordine processuale», e « in tal modo verrebbe rispettata la
direttiva 17 della legge delega».
3. La relazione al progetto definitivo del codice sottolineava, al riguardo, che
«rimessa immutata la previsione dei casi di rimessione, disattendosi i rilievi
formulati dalla Corte di cassazione che aveva ravvisato una violazione della
delega nella eliminazione di «qualsiasi riferimento al legittimo sospetto»: si
è ritenuto, infatti, che la formulazione adottata, risultante da una meditata
scelta del legislatore delegato, recuperasse integralmente ed espressamente
tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza nella interpretazione
dell’articolo 55 del codice vigente e segnalati dalla cassazione nel suo
parere».
4. Il legislatore delegato, dunque, se si è premurato di specificare i motivi
di ordine pubblico nelle due oggettive situazioni di «sicurezza» e di «incolumità
pubblica», ha adottato quanto al «legittimo sospetto», la formula «libertà
di determinazione delle persone che partecipano al processo», già presente nel
precedente progetto del 1978, sul presupposto, dichiarato, che la formula
comprendesse sia il «legittimo sospetto», sia «l’ordine processuale».
5. Per rendersi conto se, al di là delle intenzioni del legislatore delegato,
la formula dell’articolo 45 Cpp comprenda anche il «legittimo sospetto» e,
quindi, per cogliere se la norma si presti a questa interpretazione – il che,
ovviamente, renderebbe manifestamente infondata la sollevata questione di
legittimità costituzionale – o se, invece, non la consenta, a meno che non si
invadano spazi inaccessibile al giudice, è doveroso soffermarsi sulla
interpretazione che la dottrina e la giurisprudenza hanno dato della formula
dell’articolo 45, nella parte che qui interessa, e della formula «legittimo
sospetto».
6. La dottrina, nel riflettere sulla formula dell’articolo 45 Cpp, «libertà
di determinazione delle perone che partecipano al processo», ha posto in
evidenza che «la libertà di determinazione di cui all’articolo 45 Cp
presuppone la possibilità del soggetto di pensare e comportarsi nel pieno delle
proprie capacità cognitive e volitive», precisando che la «libertà di
determinazione è un aspetto della libertà morale» e osservando che «nel Cpp
è contenuta una espressione molto simile a proposito della «libertà morale
della persona nell’assunzione della prova», vietando l’articolo 188
l’utilizzazione di metodi e tecniche idonei ad influire sulla libertà di
autodeterminazione».
Ha chiarito poi, che la «libertà di determinazione» allude non ad una
generica alterazione della serenità ovvero dell’imparzialità delle persone
che partecipano al processo, ma ad una vera e propria coartazione fisica o
psichica, preclusiva, per quelle persone, di ogni altra possibilità di scelta.
Ha aggiunto che «la più rigorosa formula prescelta dal legislatore sembra
escludere che si possa far luogo a rimessione ove si temano meri condizionamenti
di tipo psicologico in capo al giudice come nelle ipotesi in cui sussista,
nell’ambiente processuale, un clima diffuso di solidarietà o di risentimento
nei confronti dell’imputato, magari alimentato da un’insistente campagna di
stampa, ma non concretatesi in specifiche forme di repressione sull’organo
giudicante, tali da condizionare la libertà morale».
Ha riconosciuto, infine che «generalmente si tende ad escludere che la libertà
di determinazione si identifichi con la serenità o l’imparzialità».
7. La giurisprudenza si è espressa, ripetutamente, negli stessi termini,
affermando che «la formula del legislatore esclude che la libertà di
determinazione del giudice possa essere confusa con la sua imparzialità e
serenità, secondo il modello suggerito dalla giurisprudenza meno recente»
(Cassazione 23 febbraio 1988, Berlusconi ed altri; 8 aprile 1992, Cassaglia),
puntualizzando che il «vigente codice ha ripudiato decisamente quella
affermazione, che pur si rinveniva in parte della giurisprudenza precedente,
secondo la quale l’istituto in parola rappresentava un rimedio residuale
processuale a tutela dell’imparzialità del giudice» (Cassazione 8 aprile
1992, Cassaglia), che «l’espressione «libertà di determinazione» implica
l’idea di una vera e propria coartazione psichica o fisica» (Cassazione, 23
gennaio 1995, De Rosa), «preclusiva, per coloro che intervengono nel processo,
di ogni libertà di scelta» (Cassazione 7 febbraio 1995, Sgarbi; 16 novembre
1993, Annacondia).
8. Il significato, appena visto, della formula dell’articolo 45 Cpp non è
quello che la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre attribuito alla formula
«legittimo sospetto» nella interpretazione dell’articolo 55 dell’abrogato
Cpp.
I. Secondo autorevole dottrina del tempo, «la rimessione per «legittimo
sospetto», prevista dall’articolo 55 Cpp, riguardava il caso in cui la
situazione ambientale fosse tale da fare fondatamente prevedere che il giudice
del luogo potesse giudicare non serenamente perché sotto l’influenza
dell’ambiente medesimo», sicché, «se la situazione ambientale, riferita
all’ordine pubblico, rilevava come pregiudizio della tranquillità pubblica o
dell’ordine processuale, riferita al «legittimo sospetto» rilevava, invece,
come pregiudizio della serenità del giudice».
II. Per la corrispondente giurisprudenza il «legittimo sospetto» era il
sospetto «giustificato da una obiettiva situazione di fatto, di carattere
ambientale, che lasciasse presagire un esito non imparziale e sereno del
procedimento» (Cassazione 19 novembre 1985, Laghi), il sospetto che «potesse
non esservi la certezza della imparzialità» o che il «concreto esercizio
della funzione giurisdizionale potesse essere turbato» (Cassazione 16 dicembre
1985, Costa), che «si fosse in presenza di una situazione locale talmente grave
da far ritenere che il giudice potesse ricevere influenze che facessero sorgere
il pericolo di una menomazione della sua imparzialità» (Cassazione 24 marzo
1986, Corigliano; 8
maggio 1986 Mayer; 16 marzo 1987, Leonetti; 23 marzo 1988, Sipala), che
«la situazione fosse tale da fornire la ragionevole certezza che il giudice
naturale potesse, per effetto di influenze indebite, subire suggestioni ed
essere menomato nella sua imparzialità di giudizio» (Cassazione 13 luglio
1988, Valitutti; 13 luglio 1988, Mattei; 15 aprile 1991, Astarita), che «la
imparzialità e la serenità del giudice potessero venire seriamente incise e
menomate» (Cassazione 18 dicembre 1989, Piccione).
III. Ebbene, le affermazioni della dottrina e della giurisprudenza non
consentono di nutrire dubbi sulla profonda differenza tra il significato ed il
valore della formula «legittimo sospetto» e il significato ed il valore della
formula «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo».
Il pregiudizio della «libertà di determinazione delle persone che partecipano
al processo», è, invero, il condizionamento che queste persone subiscono in
quando soggetti passivi di una vera e
propria coartazione fisica o psichica che, incidendo sulla loro libertà
morale, impone una determinata scelta, quella della parzialità o della non
serenità, precludendone altre di segno contrario.
Il «legittimo sospetto» è, invece, il ragionevole dubbio che la gravità
della situazione locale possa portare il giudice a non essere, comunque,
imparziale o sereno e le parti a non essere, comunque, serene.
È, in altri termini, il ragionevole dubbio che assume rilievo anche nel caso in
cui le persone che partecipano al processo siano nelle condizioni di poter
scegliere liberamente e ciò per la decisiva ragione che il processo deve
svolgersi in un contesto che non faccia mai dubitare che le persone che vi
partecipano possano non essere imparziali o serene anche se il grado di
condizionamento della loro libertà non è tale da precludere ogni, alternativa
alla parzialità e alla non serenità.
IV. Ne consegue che la formula «legittimo sospetto» è, secondo la
interpretazione datane dalla dottrina e, soprattutto, dalla giurisprudenza,
innegabilmente più ampia della formula «libertà di determinazione delle
persone che partecipano al processo», ponendo l’accento sull’effetto che può
scaturire dalla gravità della situazione locale, sul pericolo, cioè, che
possano essere pregiudicate la imparzialità o la serenità, senza esigere che
quell’effetto sia congruente, per le persone che partecipano al processo,
della impossibilità di scegliere diversamente.
La giurisprudenza – va opportunamente sottolineato – è così convinta della
profonda differenza che esiste tra la formula «legittimo sospetto» e la
formula «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo»,
così convinta che, perché si abbia pregiudizio della libertà di
determinazione, occorra, come condizione imprescindibile, che si sia in presenza
di una coartazione psichica o fisica e che non basti che possa, comunque,
dubitarsi della imparzialità o della serenità delle persone che partecipano al
processo, che, dall’entrata in vigore del codice del 1989, in soli due casi
– ed il fatto è non
poco sintomatico – si sono ritenute sussistenti le condizioni per la
rimessione del processo (Cassazione 6 aprile 1993, Baietta; 29 novembre 1994,
Cerciello) e in entrambi i casi la dottrina non ha risparmiato severe critiche
alle relative decisioni, ritenendole, con giudizio pressoché unanime, non
conformi al dettato normativo.
9. La commissione consultiva, come si è accennato, nel parere critico espresso
in ordine all’articolo 52 del progetto del 1978 aveva richiamato
l’attenzione proprio sulla maggiore ampiezza della formula «legittimo
sospetto», obiettando che il «legittimo sospetto» richiesto dalla delega è,
almeno sotto certi profili, concetto assai più ampio di quello di «libera
determinazione delle persone che partecipano al processo: infatti, esso deve
comprendere anche le ipotesi in cui i giudici, specialmente quelli non togati,
possano essere prevenuti a causa di situazioni locali o ambientali, che tuttavia
non si concretano in pressioni sulla loro libertà».
Ed è proprio la maggiore ampiezza della formula «legittimo sospetto», oltre
che la convinzione che il legislatore delegato, nell’articolo 45 del codice,
non si è uniformato ai principi e ai criteri direttivi della legge delega, ciò
che ha ispirato la riformulazione dell’articolo 45 Cpp nella proposta di legge
1225, di iniziativa dei deputati Anedda e altri, presentata il 5 luglio 2001 e
avente ad oggetto «modifiche al Cpp e al Cp in attuazione dei principi del
giusto processo».
L’articolo 6 di questa proposta prevede che si ha rimessione del processo di
merito «quando per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo
sospetto si manifesti il pericolo del turbamento della libertà di
determinazione del giudice, delle parti o dei testimoni» e nella relazione che
accompagna la proposta la nuova formula viene spiegata, tra l’altro, con
l’affermazione che «si è armonizzata la disciplina codicistica con il
principio 17, di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 81/1987 recante
delega al Governo per l’emanazione del nuovo Cpp, la quale, inspiegabilmente,
era stata disattesa dal legislatore delegato, non contemplando l’articolo 45
del Cpp, tra i casi di rimessione, il «legittimo sospetto» di turbamento dello
svolgimento del processo che, invece, era espressamente previsto dal citato
principio.
10. Se la differenza tra «legittimo sospetto» e «libertà di determinazione
delle persone che partecipano al processo» è quella appena vista e se la
seconda formula è, con certezza, meno ampia, meno comprensiva, della formula «legittimo
sospetto» dell’articolo 55 dell’abrogato Cpp e, pertanto, della formula che
le due leggi delega 108/74 e 81/87 volevano si inserisse nella relativa norma
del nuovo Cpp, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 45 Cpp in riferimento all’articolo 2, numero 17
della legge delega 81/1987, è conseguenza necessaria, tanto più ove si
consideri che «la terzietà e l’imparzialità del giudice, già affermate
dalla Carta costituzionale, sono state espressamente ribadite dal secondo comma
dell’articolo 111 della Costituzione, aggiunto – come il primo, il terzo, il
quarto e il quinto – dall’articolo 1 della legge costituzionale 2/1999,
comma secondo il quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e imparziale».
In definitiva, quindi il contenuto fortemente riduttivo della previsione
normativa espressa con l’articolo 45 Cpp non è sovrapponibile all’area del
«legittimo sospetto», e, d’altronde, la corretta applicazione di quella
norma ha reso manifesta, non solo la disarmonia con la legge delega, ma anche la
lacuna normativa rispetto a tutte le possibili cause che possono porre in
pericolo l’imparzialità del giudice o la libertà di determinazione delle
parti e dei testimoni.
Né tale lacuna può essere colmata in questa sede dilatando la potenzialità
interpretativa dell’articolo 45, perché ciò equivarrebbe disattendere il
contenuto della norma, negare valenza preclusiva ai presupposti tassativamente
fissati e, quindi, sconfinare, come si è già avuto occasione di rilevare,
oltre il punto critico delle possibili interpretazioni adeguatici.
11. La sollevata questione di legittimità costituzionale è certamente
rilevante.
È da premettere che gli imputati, specialmente il Berlusconi e il Previti,
nelle loro richieste di rimessione hanno ravvisato la «grave situazione locale
tale da turbare lo svolgimento del processo e da pregiudicare la libertà di
determinazione delle persone che partecipano al processo» in una nutrita serie
di fatti, ai fini dell’accertamento della sussistenza di un legittimato
sospetto sulla imparzialità del giudice e sulla libertà determinazione delle
parti e dei testimoni nei processi in corso presso il tribunale di Milano.
Secondo i richiedenti, il primo, e il più significato, di questi fatti è stato
l’essersi trasformata la Procura della Repubblica di Milano in un vero e
proprio organismo politico «tale da condizionare, in certi momenti drammatici,
le stesse istituzioni repubblicane», come si legge nel riscorso del Previti.
Procura che, oltre a consentire continue propalazioni concernenti, in molti
casi, perfino notizie coperte dal segreto investigativo, ha rilasciato, dal
dicembre 1993 al gennaio 2002, in particolare con il dottor Borrelli, capo della
stessa, non poche dichiarazioni nei confronti e, spesso, contro gli imputati
Berlusconi e Previti.
Quelle dichiarazioni e le successive iniziative assunte dal dottor Borrelli
nell’ottobre 2001 – iniziative che avevano coinvolto magistrati della
procura e giudici per «studiare una strategia contro gli imputati Berlusconi e
Previti» - sono state, poi, il segno della politicizzazione della magistratura
milanese.
Le dichiarazioni, culminate nel discorso di inaugurazione dell’anno
giudiziario del 12 gennaio 2002, tenuto dal dottor Borrelli nella sua qualità
di procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, sono state,
inoltre, accompagnate dal una insistente campagna di stampa e da numerose
manifestazioni di piazza, quali la manifestazione organizzata al Palavobis il 23
febbraio 2002 e il «girotondo» intorno agli uffici giudiziari di Milano il 26
gennaio 2002, nel corso delle quali migliaia di persone hanno inveito «con
accenti durissimi, contro il Presidente del Consiglio in carica, in nome della
parola d’ordine «resistere, resistere, resistere», lanciata dal dottor
Borrelli nel discorso inaugurale dell’anno giudiziario 2002».
Hanno assunto, infine, il valore di eloquente sintomo del pericolo della non
imparzialità e della mancanza di serenità dei giudici non pochi provvedimenti
contra legem presi dai due collegi.
12. Ebbene, i difensori, nel proporre la questione di legittimità
costituzionale, hanno osservato che, ove non dovesse ravvisarsi il pericolo
concreto di quella coartazione fisica o psichica, preclusiva di ogni scelta
diversa dalla parzialità o dalla mancanza di serenità, nella quale consiste il
pregiudizio della «libertà di determinazione delle persone che partecipano al
processo», la grave situazione locale, denunciata dagli imputati,
giustificherebbe, quanto meno, il ragionevole dubbio, «legittimo sospetto»,
che il giudice possa non essere imparziale e sereno e che possano non essere
serene le altre persone che partecipano al processo, secondo il significato che
la dottrina e la giurisprudenza attribuiscono a questa più ampia formula ed è
questa in equivoca prospettazione dei difensori che autorizza, senza ombra di
dubbio, il giudizio di rilevanza della questione.
Se, infatti, dall’esame degli atti, allegati alle richieste di rimessione,
dovesse emergere la grave situazione denunciata e se si dovesse ritenere che
questa situazione, pur se non ha pregiudicato, ovvero se non pregiudica, la
libertà di determinazione del giudice e/o delle parti, così come questo
pregiudizio viene e deve essere inteso, alla luce della corretta interpretazione
dell’articolo 45 Cpp, è tale, però, da ingenerare almeno il forte sospetto,
nel senso attribuito al termine della dottrina e dalla giurisprudenza, della non
imparzialità del giudice o della non serenità delle persone che partecipano al
processo, queste sezioni unite non sarebbero in grado di decidere, sulla base
della normativa vigente, non consentendolo il testo del codice perché privo del
riferimento, pur previsto dalla legge delega, al «legittimo sospetto» e
dovrebbero limitarsi al rigetto delle richieste di rimessione.
13. Ciò premesso, disposta la riunione dei procedimenti, va dichiarata
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 45 Cpp in riferimento all’articolo 2, numero 17
della legge delega 81/1987, nella parte in cui non prevede tra le cause di
rimessione il «legittimo sospetto»; va disposta la sospensione del
procedimento e va rigettata la richiesta di sospensione dei processi non
sussistendone i presupposti, essendosi queste sezioni unite limitate a prendere
atto della prospettazione dei difensori prescindendo da ogni valutazione critica
della denunciata situazione locale.
PQM
La
Corte suprema di cassazione a sezioni unite,
dispone
la
riunione dei procedimenti 8884/02, 8951/02, 8960/02, 9829/02, 9830/02, 11387/02,
14504/02, 14829/02, 16002/02 al numero 8772/02.
Visto l’articolo 23 della legge 87/1953,
dichiara
sospende
il presente procedimento;
manda
alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall’articolo 23, ultimo comma,
della legge 87/1953.
Visto l’articolo 47, comma 2, Cpp,
la
richiesta di sospensione dei processi.