| Avv. Antonio Zecca |
| Studio Legale |
Corte
Costituzionale – ordinanza 20 giugno - 4 luglio 2002, n. 316
Ritenuto
Che
con ordinanza del 1° giugno 2001 la Corte di appello di Milano ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 604, comma 6, del Cpp, nella parte in cui non
prevede che il giudice di appello, il quale riconosca l’erroneità della
dichiarazione di improcedibilità pronunciata dal giudice di primo grado nella
fase degli atti preliminari al dibattimento, debba rinviare gli atti al medesimo
giudice per la celebrazione del relativo giudizio;
che
il rimettente espone le complesse vicende processuali che, a seguito della
dichiarazione di fallimento nel 1979 di una società di capitali, avevano dato
luogo a due distinti procedimenti penali per il reato di bancarotta fraudolenta,
che si erano sviluppati prima sotto la vigenza del Cpp del 1930 e,
successivamente, sotto quella dell'attuale codice di rito;
che, in particolare, erano state inizialmente pronunciate due sentenze
istruttorie di proscioglimento, una delle quali era stata appellata e poi
confermata dalla Corte di appello di Milano; che il pubblico ministero aveva
chiesto al giudice per le indagini preliminari ex articolo 434 Cpp, e ottenuto,
la revoca di una delle due sentenze di proscioglimento emesse dal giudice
istruttore, e aveva poi esercitato l'azione penale alla stregua del nuovo codice
di rito;
che
nel corso delle successive vicende processuali il tribunale investito del
giudizio, con sentenza emessa prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento, aveva dichiarato non doversi procedere per essersi formato il
giudicato sulle altre sentenze di proscioglimento, non revocate, pronunciate
sullo stesso fatto dal giudice istruttore e dalla Corte di appello;
che,
a seguito di appello e di successivo ricorso del pubblico ministero, la Corte di
cassazione, con sentenza del 16 novembre 2000, aveva annullato con rinvio la
sentenza con cui la Corte di appello di Milano aveva dichiarato l'improcedibilità
dell'azione penale ai sensi dell'articolo 434 Cpp per mancata revoca integrale
delle diverse sentenze istruttorie di proscioglimento;
che
secondo la Corte di cassazione l'improcedibilità dell'azione penale era stata
dichiarata erroneamente, in quanto l'ordinanza di revoca del Giudice per le
indagini preliminari di Milano aveva implicitamente revocato tutte le sentenze
di proscioglimento istruttorio (di primo e di secondo grado) relative a quella
regiudicanda;
che,
tutto ciò premesso, la Corte di appello rimettente, investita del giudizio a
seguito dell'annullamento con rinvio della Corte di cassazione, solleva la
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 604, comma 6, Cpp, nei
termini sopra precisati;
che
il giudice a quo rileva che nel caso di specie deve appunto trovare applicazione
l’articolo 604, comma 6, Cpp, in forza del quale il giudice di appello, che
riconosca l’erroneità della dichiarazione di improcedibilità dell’azione
penale pronunciata dal giudice di primo grado, deve decidere nel merito, previa
rinnovazione del dibattimento, ove necessaria;
che, ad avviso del rimettente, tale disciplina violerebbe il diritto di difesa,
in quanto la fattispecie in esame si caratterizza per l'assenza del dibattimento
nel primo grado di giudizio, non solo con riferimento alla decisione, ma anche
al diritto della parte di avanzare in quella sede le conclusioni di merito utili
alla propria difesa;
che
sarebbe prospettabile anche la lesione dell'articolo 3 Costituzione, sotto il
profilo della irragionevole disparità di trattamento tra imputati, a seconda
che nei confronti degli stessi sia stata pronunciata una sentenza di
improcedibilità adottata in fase predibattimentale ovvero analoga sentenza
emessa al termine del dibattimento;
che
infatti l'imputato si troverebbe di fronte alla alternativa tra proporre
l'eccezione di improcedibilità in limine al dibattimento, affrontando però il
rischio che la decisione sia riformata in appello, con relativa perdita di un
grado del processo di merito, e rinunziare a dedurla in limine, subordinando la
prospettazione di ogni questione pregiudiziale all'esame del merito;
che
nella fattispecie concreta, osserva ancora la Corte di appello, l'annullamento
della sentenza di proscioglimento favorevole agli appellati ha determinato
l'incongrua conseguenza della perdita della fase di merito del primo grado di
giudizio;
che,
ad avviso del rimettente, i denunciati profili di incostituzionalità potrebbero
essere eliminati solo prevedendo l'obbligo per il giudice di appello, qualora
riconosca l'erroneità della dichiarazione di improcedibilità emessa in limine
dal giudice di primo grado (o a ciò sia vincolato a seguito di sentenza della
Corte di cassazione), di rinviare gli atti a quest'ultimo per la celebrazione
del relativo giudizio;
che nel giudizio si è costituito uno degli imputati nel procedimento a quo,
rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Dominioni e Corso Bovio, i quali
hanno chiesto che la questione sia dichiarata fondata, richiamando le censure
prospettate dal rimettente;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo invece
che la questione sia dichiarata infondata;
che
a parere dell'Avvocatura la questione sarebbe simile a quella, sollevata in
riferimento all'articolo 24 Costituzione e concernente un'analoga norma del
codice del 1930 (articolo 522, quarto comma), dichiarata infondata con la
sentenza 41/1965;
che,
in particolare, la censura relativa alla lesione del diritto di difesa
dimostrerebbe «troppo», coinvolgendo ogni ipotesi in cui il giudice debba
pronunciare una sentenza di improcedibilità ex articolo 129 Cpp;
che, «stante la struttura normativa del dibattimento», ad avviso
dell'Avvocatura è «plausibile che il legislatore si sia posto il problema, nel
caso di (erronea) pronuncia di primo grado sulla improcedibilità, di
assicurare, in secondo grado, lo sviluppo del «merito» della causa [...],
prevedendo appunto una sostanziale deroga alle regole generali sul giudizio di
appello che, nel caso censurato, si svolge con una pienezza di poteri cognitivi
altrimenti sconosciuta a quel giudice»;
che con successiva memoria la parte privata, replicando alle argomentazioni
esposte nell'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato, ha sottoposto a
critica l'interpretazione data alla sentenza 41/1965 di questa Corte, che
avrebbe un significato opposto a quello prospettato dall'Avvocatura, e ha
contestato il rilievo secondo cui la disciplina in esame sarebbe equiparabile a
tutte le altre ipotesi in cui è dichiarata l'improcedibilità dell'azione
penale;
che,
in particolare, la difesa sostiene che l'incostituzionalità della norma
censurata discenderebbe proprio dal fatto che non vi sarebbero nel sistema
processuale «altri casi in cui l'imputato venga privato [...] di un grado di
giudizio senza che ciò dipenda da elementi oggettivi quali ad esempio la gravità
del reato o la natura o l'entità della pena inflitta»;
che, inoltre, il doppio giudizio di merito è assicurato all'imputato in tutti
gli altri casi di declaratoria di improcedibilità, mentre soltanto quando la
sentenza è pronunciata non in sede predibattimentale, ma in dibattimento, nella
fase delle questioni preliminari, l'imputato perde il diritto al doppio grado di
merito e la sentenza di improcedibilità pronunciata dal giudice di primo grado,
e poi ritenuta erronea dal giudice di appello, si ritorce ai suoi danni.
Considerato
Che
il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 604, comma
6, del Cpp, nella parte in cui prevede che il giudice d'appello, ove riconosca
che il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato l'improcedibilità
dell'azione penale, decide nel merito, disponendo, ove necessario, la
rinnovazione del dibattimento, anziché rinviare gli atti al medesimo giudice
per la celebrazione del giudizio;
che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con l'articolo 24 della
Costituzione, in quanto priva l'imputato del dibattimento di primo grado,
precludendogli di avanzare in quella sede le proprie difese di merito, nonché
con l'articolo 3 Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento
tra imputati, a seconda che la sentenza di improcedibilità venga pronunciata
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, con conseguente perdita
del giudizio di merito in primo grado, ovvero venga emessa al termine del
dibattimento, dopo che la causa è stata discussa nel merito;
che
l'imputato verrebbe quindi posto di fronte all'alternativa se eccepire in limine
al dibattimento la causa di improcedibilità idonea a definire il giudizio,
ottenendo subito una sentenza ex articolo 129 Cpp, ma correndo il rischio, ove
la pronuncia venga annullata in appello, di rimanere privato del giudizio di
merito in primo grado, ovvero se posticiparne la deduzione in esito al
dibattimento per assicurarsi comunque il giudizio di merito in primo grado;
che
i profili di illegittimità costituzionale prospettati dal rimettente si basano
sul presupposto che nella sfera del diritto di difesa sia compreso il diritto
alla trattazione della causa nel merito sia in primo grado che in grado di
appello;
che
in relazione alla disposizione dell'articolo 522, quarto comma, del Cpp del
1930, sostanzialmente identica all'articolo 604, comma 6, Cpp, questa Corte ha
avuto occasione di precisare - in una situazione analoga a quella oggetto del
presente giudizio, in cui il giudice di primo grado aveva «esaurito la sua
funzione unicamente con la decisione di questioni preliminari» ed il merito non
era quindi stato «trattato nella sentenza di primo grado» - che il diritto di
difesa «è stato assicurato innanzi al giudice di primo grado perché la parte
non ha avuto, in quella fase, alcun limite alla discussione del merito; e viene
inoltre assicurato innanzi al secondo giudice perché quest'ultimo ha un potere
di piena cognizione del merito [...], ed ha anche il potere di rinnovare il
dibattimento, così da escutere le ulteriori prove che fossero pertinenti e
rilevanti ai fini del migliore risultato di giustizia» (sentenza 41/1965);
che, sulla base di queste premesse, è stato affermato che «non è la doppia
istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di
prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente
precluse», e che la garanzia del doppio grado di giurisdizione, che peraltro
non ha ricevuto riconoscimento costituzionale, non va intesa, ove prevista
dall'ordinamento, nel senso che «tutte le questioni debbono essere decise da
due giudici di diversa istanza, ma nel senso che deve essere data la possibilità
di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo
non le abbia tutte decise» (vedi, oltre la sentenza sopra citata, ordinanza
109/71);
che, in virtù di tali principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi,
anche nel caso sottoposto al giudizio di questa Corte il diritto di difesa
dell'imputato non ha subito alcuna lesione, essendo comunque assicurato
all'imputato il diritto di difendersi nel merito nel giudizio di appello;
che in quella sede, infatti, ove le parti ne facciano richiesta, si dovrà
procedere alla rinnovazione del dibattimento, resa necessaria dal fatto che la
sentenza di improcedibilità, pronunciata nel caso di specie su istanza della
stessa difesa dell'imputato, è intervenuta in limine al dibattimento, prima che
le parti private e il pubblico ministero presentassero le rispettive richieste
di ammissione delle prove;
che
la norma censurata non comporta dunque alcuna «incongrua» privazione di un
grado di giudizio di merito, in quanto la completa trattazione del merito è
assicurata in grado di appello dalla rinnovazione del dibattimento, quando la
sentenza di improcedibilità è intervenuta prima che si sia dato corso
all'istruzione dibattimentale, ovvero in primo grado, quando la sentenza di
improcedibilità è pronunciata in esito all'istruzione dibattimentale e alla
discussione sul merito;
che in tale ultima ipotesi, infatti, non è consentita una nuova fase di
istruzione dibattimentale se non nei ristretti limiti previsti in via generale
dall'articolo 603 Cpp;
che,
conseguentemente, risulta priva di fondamento anche la censura di illegittimità
costituzionale per la supposta irragionevole disparità di trattamento tra
imputati a seconda del momento in cui venga pronunciata la sentenza di
improcedibilità;
che
la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata in riferimento ad
entrambi i parametri evocati dal rimettente.
Pqm
La Corte costituzionale
Dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 604, comma 6, del Cpp, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e
24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano, con l'ordinanza in
epigrafe.